RU 2025 831
Ordinanza
sull’approvvigionamento elettrico
(OAEl)
Modifica del 26 novembre 2025
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 14 marzo 20081 sull’approvvigionamento elettrico è modificata come segue:
Art. 8ater cpv. 5 lett. bbis, c e d
Su richiesta comunica:
bbis. all’organizzazione dell’approvvigionamento economico del Paese e all’Associazione delle aziende elettriche svizzere: i dati di misurazione e i dati di base dei consumatori finali nonché i dati di base dei gestori delle reti di distribuzione in forma non anonimizzata per la preparazione e l’esecuzione delle misure secondo la legge del 17 giugno 20163 sull’approvvigionamento del Paese;
c. alle autorità cantonali: i dati di misurazione e i dati di base dei grandi consumatori in forma non anonimizzata per i compiti di esecuzione di cui all’articolo 46 capoverso 3 LEne4 nonché quelli dei consumatori finali in forma pseudonimizzata per altri compiti di esecuzione secondo il diritto federale o cantonale;
d. alle università cantonali, ai politecnici federali (PF), agli istituti di ricerca del settore dei PF e alle scuole universitarie professionali: i dati di misurazione e i dati di base in forma anonimizzata per scopi di ricerca.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
26 novembre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |