Fonte

RU 2025 845

Correzione
(art. 10 cpv. 1 LPubb)

Preambolo

Ordinanza del DFI
sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

(Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del 16 maggio 2014 (RU 2014 1251; RS 832.112.31)

Art. 4 lett. b n. 3

Invece di:

L’assicurazione assume i costi delle analisi, dei medicamenti, dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapici, dei procedimenti di formazione d’immagini come pure delle prestazioni fisioterapiche seguenti, prescritti da chiropratici:

  1. medicamenti:

    1. 07.02.10 (Minerali), 07.02.20 (Minerali combinati), 07.02.30 (Vitamine sole), 7.02.40 (Vitamine combinate), 07.02.50 (Altre combinazioni),

Leggasi:

L’assicurazione assume i costi delle analisi, dei medicamenti, dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapici, dei procedimenti di formazione d’immagini come pure delle prestazioni fisioterapiche seguenti, prescritti da chiropratici:

  1. medicamenti:

    1. 07.02.10 (Minerali), 07.02.20 (Minerali combinati), 07.02.30 (Vitamine sole), 07.02.40 (Vitamine combinate), 07.02.50 (Altre combinazioni),

16 dicembre 2025

Cancelleria federale