RU 2025 860
Ordinanza
concernente l’entrata e il rilascio del visto
(OEV)
Modifica del 12 dicembre 2025
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 15 agosto 20181 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:
Art. 23 cpv. 2
L’autorità competente può esigere la comparizione personale dei richiedenti a scopo di identificazione o per altre verifiche.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2026.
12 dicembre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |