RU 2026 120
Correzione
(art. 10 cpv. 1 LPubb)
Preambolo
Accordo
di commercio e di cooperazione economica
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica di Armenia
del 19 novembre 1998 (RU 2001 51; RS 0.946.291.5610.946.291.561)
Art. 13 par. 2
Invece di:
Il Comitato misto ha in particolare il compito di:
– osservare l’applicazione dell’Accordo, segnatamente per quanto concerne l’interpretazione e l’esecuzione delle disposizioni in esso contenute, nonché la possibilità di estenderne il campo d’applicazione;
– esaminare e promuovere gli strumenti e le modalità che meglio si prestano all’instaurazione di contatti diretti fra le imprese situate sul territorio delle Parti contraenti;
– fungere da forum per consultazioni volte alla risoluzione di problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti;
– esaminare questioni che concernono gli scambi fra le Parti contraenti;
– valutare i progressi compiuti nello sviluppo degli scambi e della cooperazione fra le Parti contraenti;
– scambiare informazioni e previsioni commerciali nonché informazioni ai sensi dell’articolo 8 (Trasparenza);
– fungere da forum per le consultazioni su problemi bilaterali e l’evoluzione internazionale nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale; tali consultazioni possono parimenti svolgersi fra i periti delle Parti contraenti;
– sviluppare la cooperazione economica conformemente all’articolo 12;
– formulare e in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emendamenti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione del presente Accordo e all’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 14 (Revisione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione).
Leggasi:
Il Comitato misto ha in particolare il compito di:
– osservare l’applicazione dell’Accordo, segnatamente per quanto concerne l’interpretazione e l’esecuzione delle disposizioni in esso contenute, nonché la possibilità di estenderne il campo d’applicazione;
– esaminare e promuovere gli strumenti e le modalità che meglio si prestano all’instaurazione di contatti diretti fra le imprese situate sul territorio delle Parti contraenti;
– fungere da forum per consultazioni volte alla risoluzione di problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti;
– esaminare questioni che concernono gli scambi fra le Parti contraenti;
– valutare i progressi compiuti nello sviluppo degli scambi e della cooperazione fra le Parti contraenti;
– scambiare informazioni e previsioni commerciali nonché informazioni ai sensi dell’articolo 8 (Trasparenza);
– fungere da forum per consultazioni ai sensi dell’articolo 9 (Perturbazioni del mercato);
– fungere da forum per le consultazioni su problemi bilaterali e l’evoluzione internazionale nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale; tali consultazioni possono parimenti svolgersi fra i periti delle Parti contraenti;
– sviluppare la cooperazione economica conformemente all’articolo 12;
– formulare e in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emendamenti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione del presente Accordo e all’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 14 (Revisione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione).
13 marzo 2026 | Cancelleria federale |