Fonte

RU 2026 120

Correzione
(art. 10 cpv. 1 LPubb)

Preambolo

Accordo
di commercio e di cooperazione economica
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica di Armenia

del 19 novembre 1998 (RU 2001 51; RS 0.946.291.5610.946.291.561)

Art. 13 par. 2

Invece di:

Il Comitato misto ha in particolare il compito di:

  • – osservare l’applicazione dell’Accordo, segnatamente per quanto concerne l’interpretazione e l’esecuzione delle disposizioni in esso contenute, nonché la possibilità di estenderne il campo d’applicazione;

  • – esaminare e promuovere gli strumenti e le modalità che meglio si prestano all’instaurazione di contatti diretti fra le imprese situate sul territorio delle Parti contraenti;

  • – fungere da forum per consultazioni volte alla risoluzione di problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti;

  • – esaminare questioni che concernono gli scambi fra le Parti contraenti;

  • – valutare i progressi compiuti nello sviluppo degli scambi e della cooperazione fra le Parti contraenti;

  • – scambiare informazioni e previsioni commerciali nonché informazioni ai sensi dell’articolo 8 (Trasparenza);

  • – fungere da forum per le consultazioni su problemi bilaterali e l’evoluzione internazionale nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale; tali consultazioni possono parimenti svolgersi fra i periti delle Parti contraenti;

  • – sviluppare la cooperazione economica conformemente all’articolo 12;

  • – formulare e in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emendamenti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione del presente Accordo e all’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 14 (Revisione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione).

Leggasi:

Il Comitato misto ha in particolare il compito di:

  • – osservare l’applicazione dell’Accordo, segnatamente per quanto concerne l’interpretazione e l’esecuzione delle disposizioni in esso contenute, nonché la possibilità di estenderne il campo d’applicazione;

  • – esaminare e promuovere gli strumenti e le modalità che meglio si prestano all’instaurazione di contatti diretti fra le imprese situate sul territorio delle Parti contraenti;

  • – fungere da forum per consultazioni volte alla risoluzione di problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti;

  • – esaminare questioni che concernono gli scambi fra le Parti contraenti;

  • – valutare i progressi compiuti nello sviluppo degli scambi e della cooperazione fra le Parti contraenti;

  • – scambiare informazioni e previsioni commerciali nonché informazioni ai sensi dell’articolo 8 (Trasparenza);

  • – fungere da forum per consultazioni ai sensi dell’articolo 9 (Perturbazioni del mercato);

  • – fungere da forum per le consultazioni su problemi bilaterali e l’evoluzione internazionale nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale; tali consultazioni possono parimenti svolgersi fra i periti delle Parti contraenti;

  • – sviluppare la cooperazione economica conformemente all’articolo 12;

  • – formulare e in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emendamenti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione del presente Accordo e all’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 14 (Revisione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione).

13 marzo 2026

Cancelleria federale