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Ordinanza sulla garanzia delle capacità di fornitura di gas naturale in situazioni di grave penuria

AS 2026 167 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 15 apr 2026

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2026-167/it/ordinanza-sulla-garanzia-delle-capacita-di-fornitura-di-gas-naturale-in-situazioni-di-grave-penuria

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sulla garanzia delle capacità di fornitura di gas naturale in situazioni di grave penuria (RS 531.82)

RU 2026 167

Ordinanza
sulla garanzia delle capacità di fornitura di gas naturale in situazioni di grave penuria

Modifica del 15 aprile 2026

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 18 maggio 20221 sulla garanzia delle capacità di fornitura di gas naturale in situazioni di grave penuria è modificata come segue:

Footnotes

  1. [1] RS 531.82

Art. 2 cpv. 2

Negli anni 2026 e 2027 devono garantire che, in qualsiasi momento tra il 1° ottobre e il 1° dicembre, sia stoccato in appositi impianti un volume di gas naturale pari ad almeno il 15 per cento del consumo medio annuo svizzero nella qualità usuale commerciale e che questo volume sia disponibile.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2026.

15 aprile 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi