RU 2026 170
Correzione
(art. 10 cpv. 1 LPubb)
Preambolo
Ordinanza
sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa
(OASA)
Modifica del 15 agosto 2018 (RU 2018 3173; RS 142.201)
Art. 82 cpv. 1
Invece di:
Le autorità di polizia, quelle giudiziarie e quelle preposte alle inchieste penali comunicano spontaneamente alle autorità cantonali della migrazione l’avvio e la sospensione di inchieste penali, la carcerazione o la liberazione e le corrispondenti sentenze di diritto penale riguardanti gli stranieri.
Leggasi:
Le autorità di polizia e giudiziarie così come le autorità istruttorie penali comunicano spontaneamente alle autorità cantonali della migrazione l’avvio e la sospensione di inchieste penali, la carcerazione o la liberazione nonché tutte le sentenze di diritto civile e penale riguardanti gli stranieri.
22 aprile 2026 | Cancelleria federale |