Fonte

RU 2026 260

Ordinanza
sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa
(OASA)

Modifica del 20 maggio 2026

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 82g

Abrogato

Art. 87 cpv. 1 lett. b

Allo scopo di accertare e assicurare l’identità di uno straniero, le autorità competenti possono, nel contesto dell’esame delle condizioni d’entrata in Svizzera o di una procedura nell’ambito del diritto in materia di stranieri, rilevare i seguenti dati biometrici:

  1. immagini del volto;

Art. 87a Esperti in dattiloscopia e in immagini del volto

La verifica dei risultati del confronto automatico di dati Eurodac secondo l’articolo 109l capoverso 5 LStrI è affidata a un esperto in dattiloscopia o in immagini del volto dei servizi competenti per l’identificazione biometrica dell’Ufficio federale di polizia (fedpol).

La procedura è retta dagli articoli 11 capoversi 3–5 e 11a capoversi 3–6 dell’ordinanza 3 dell’11 agosto 19992 sull’asilo (OAsi 3).

L’esperto trasmette il risultato della verifica alla SEM e ai servizi del Corpo delle guardie di confine o delle autorità cantonali e comunali di polizia che hanno registrato i dati sulla cui base è stato attivato il confronto automatico in Eurodac.

Art. 87b Diritto d’accesso e diritto di rettifica, d’integrazione o di cancellazione dei dati Eurodac

La procedura relativa all’esercizio del diritto d’accesso e del diritto di rettifica, d’integrazione o di cancellazione dei dati Eurodac è retta dagli articoli 11b e 11c OAsi 33.

Art. 87c

Abrogato

Art. 87e Comunicazione di dati Eurodac a uno Stato non-Schengen

I dati trattati in Eurodac non possono essere comunicati a Stati non-Schengen, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.

Per provare l’identità di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio è possibile comunicare in via eccezionale dati personali Eurodac a uno Stato non-Schengen, purché:

  1. siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 50 paragrafi 3 e 5 del regolamento (UE) 2024/13584; e

  2. lo Stato che ha registrato i dati acconsenta alla comunicazione degli stessi.

Possono essere comunicati i seguenti dati rilevati in vista dell’esame di una domanda d’asilo, dell’accertamento dell’identità di cittadini di Stati terzi o apolidi soggiornanti illegalmente o dell’applicazione dei criteri del regolamento (UE) 2024/13515:

  1. nome, cognome, cognome alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias»;

  2. sesso;

  3. data, luogo e Paese di nascita;

  4. nazionalità;

  5. le seguenti indicazioni riguardanti il documento di viaggio:

    1. tipo e numero del documento di viaggio,

    2. data di scadenza,

    3. autorità di rilascio,

    4. Paese di rilascio;

  6. dati biometrici di persone che chiedono protezione internazionale, persone cui è stata concessa protezione, persone ammesse nel quadro di un programma di ammissione di gruppi di rifugiati, persone soggiornanti illegalmente o persone registrate come sbarcate a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso.

Contemporaneamente ai dati biometrici di cui al capoverso 3 lettera f possono essere comunicati:

  1. i seguenti metadati relativi ai dati biometrici:

    1. data di rilevamento,

    2. data di comunicazione a Eurodac;

  2. i seguenti dati relativi all’interessato:

    1. Stato membro d’origine, luogo e data della registrazione, numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d’origine,

    2. una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio o di un altro documento che faciliti l’identificazione, accompagnata da un’indicazione della sua autenticità,

    3. luogo e data dello sbarco;

  3. identificativo utente dell’operatore.

Art. 88a rubrica, nonché cpv. 1bis, 2 e 3

Situazione particolare dei minorenni non accompagnati

(art. 9b cpv. 4, 9c cpv. 4, 66 nonché 109l cpv. 2 LStrI)

Se la persona soggiornante illegalmente o rintracciata mentre attraversava irregolarmente una frontiera esterna è un minorenne non accompagnato, nel quadro della registrazione dei dati in Eurodac essa dev’essere accompagnata da una persona di fiducia.

Per il minorenne non accompagnato, se non è possibile designare immediatamente un curatore o un tutore, l’autorità cantonale competente nomina senza indugio una persona di fiducia conformemente all’articolo 9b capoverso 4, 9c capoverso 4, 66 o 109l capoverso 2 LStrI per la durata della procedura secondo il diritto in materia di stranieri, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età.

La persona di fiducia deve disporre di conoscenze del diritto in materia di stranieri e del diritto concernente la procedura Dublino. Accompagna e sostiene il minorenne non accompagnato nel quadro della registrazione dei dati in Eurodac nonché durante le procedure di accertamento e di allontanamento, comprese le procedure concernenti misure coercitive ordinate secondo gli articoli 73–81 LStrI. Agisce nell’interesse del bene del minore non accompagnato, gli fornisce consulenza e lo assiste in particolare nella comunicazione con le autorità.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 12 giugno 2026.

20 maggio 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi