RU 2026 263
Ordinanza
concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri
(OEAE)
Modifica del 20 maggio 2026
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri è modificata come segue:
Titolo dopo l’art. 15o
Sezione 1cbis:
Scambio d’informazioni sullo stato di salute prima del trasferimento nello Stato Dublino competente
(art. 111abis LStrI)
Art. 15obis
Lo scambio d’informazioni sullo stato di salute prima del trasferimento nello Stato Dublino competente e la registrazione dei dati afferenti sono retti dagli articoli 6b e 6c dell’ordinanza 3 dell’11 agosto 19992 sull’asilo.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 12 giugno 2026.
20 maggio 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |