RU 2026 290
Ordinanza
sulla protezione del design
(Ordinanza sul design, ODes)
Modifica del 20 maggio 2026
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza dell’8 marzo 20021 sul design è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
In tutta l’ordinanza «ragione sociale» è sostituito con «ditta».
In tutta l’ordinanza «su domanda» è sostituito con «su richiesta».
Art. 3 cpv. 2
Se i documenti di prova non sono redatti in una lingua ufficiale, l’IPI può esigere una traduzione e un’attestazione dell’esattezza di quest’ultima. Se, nonostante l’ingiunzione, la traduzione o l’attestazione non è presentata, il documento non è preso in considerazione.
Art. 7 Comunicazione elettronica
L’IPI determina le modalità tecniche della comunicazione elettronica e le pubblica in modo adeguato.
Art. 16a Ordinanza sulle tasse
Alle tasse dovute secondo la LDes o la presente ordinanza si applica l’ordinanza dell’IPI del 14 giugno 20162 sulle tasse (OTa-IPI).
Art. 19 cpv. 4
Concerne soltanto il testo francese
Art. 22 Contenuto
L’IPI tiene, per ogni domanda di registrazione e per ogni design, un fascicolo che informa sullo svolgimento della procedura di registrazione e sulle modifiche concernenti l’esistenza del design e il diritto al design.
Lo scambio di scritti dell’IPI e delle parti nel quadro della procedura di ricorso non è parte del fascicolo.
I documenti di prova che divulgano segreti di fabbricazione o d’affari oppure contengono altre indicazioni sulle quali il depositante ha un legittimo interesse alla tutela del segreto sono conservati separatamente su richiesta. Tale conservazione separata è menzionata nel fascicolo.
Art. 23 cpv. 3, 4bis e 5
Dopo l’iscrizione del design, fatte salve le registrazioni la cui pubblicazione è differita, il fascicolo può essere consultato da chiunque.
Se l’interesse pubblico lo esige, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare l’IPI a permettere agli uffici dell’Amministrazione federale di consultare il fascicolo.
Abrogato
Art. 25 cpv. 1 nonché 3, frase introduttiva e lett. d
I design sono iscritti nel registro con le seguenti indicazioni:
Concerne soltanto il testo tedesco
Concerne soltanto il testo tedesco
Concerne soltanto il testo tedesco
Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Concerne soltanto il testo tedesco
Concerne soltanto il testo tedesco
Concerne soltanto il testo tedesco
Concerne soltanto il testo tedesco
Concerne soltanto il testo tedesco
Concerne soltanto il testo tedesco
Nel registro sono iscritti con la rispettiva data di pubblicazione:
il rilascio di una licenza o sublicenza, con l’indicazione del cognome e nome o della ditta così come dell’indirizzo della persona cui è concessa la licenza (titolare della licenza) e, se è il caso, con l’indicazione che si tratta di una licenza esclusiva o di una licenza parziale;
Art. 27 cpv. 2 lett. b
Essa comprende:
Concerne soltanto il testo francese
Art. 40 cpv. 2
Se l’IPI è competente per l’esecuzione della procedura, le tasse sono rette dalla OTa‑IPI3.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.
20 maggio 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |