Fonte

RU 2026 302

Ordinanza
sull’energia nucleare
(OENu)

Modifica del 27 maggio 2026

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 10 dicembre 20041 sull’energia nucleare è modificata come segue:

Art. 54a Eccezioni all’obbligo di condizionamento

Non devono essere condizionate le scorie radioattive per le quali è prevedibile che:

  1. possano essere immesse nell’ambiente conformemente agli articoli 111–116 ORaP2;

  2. possano essere destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all’articolo 117 ORaP; o

  3. soddisfino i presupposti per un’esenzione conformemente all’articolo 106 ORaP.

Art. 55 cpv. 2

Abrogato

Art. 55a Eccezioni all’obbligo di licenza

La manipolazione di scorie radioattive immesse nell’ambiente è esentata dall’obbligo di licenza secondo l’articolo 34 capoverso 1 LENu, nel caso di scorie per le quali è prevedibile o è già accertato che:

  1. possano essere immesse nell’ambiente conformemente agli articoli 111–116 ORaP3;

  2. possano essere destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all’articolo 117 ORaP; o

  3. soddisfino i presupposti per un’esenzione conformemente all’articolo 106 ORaP.

II

L’ordinanza del 26 aprile 20174 sulla radioprotezione è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 2 lett. e e g

All’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) compete il rilascio delle licenze per:

  1. l’immissione nell’ambiente di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari e tutti i trasporti a essa connessi;

  2. la manipolazione di scorie radioattive di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c LENu per le quali è prevedibile che:

    1. possano essere immesse nell’ambiente conformemente agli articoli 111–116 della presente ordinanza,

    2. possano essere destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all’articolo 117 della presente ordinanza, o

    3. soddisfino i presupposti per un’esenzione conformemente all’articolo 106 della presente ordinanza.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.

27 maggio 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il Cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi