RU 2026 309
Ordinanza
sul personale federale
(OPers)
Modifica del 27 maggio 2026
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 5 lett. a e b, frase introduttiva, e cpv. 6
Esso può chiedere all’impiegato di rimborsare i costi di formazione e di formazione continua se questi:
interrompe o non conclude con successo la formazione o la formazione continua; oppure
scioglie il rapporto di lavoro durante la formazione o la formazione continua, oppure entro i termini seguenti a decorrere dalla conclusione della formazione o della formazione continua e non inizia immediatamente un nuovo rapporto di lavoro presso un datore di lavoro del personale secondo l’articolo 1 capoverso 1:
Se l’impiegato inizia un nuovo rapporto di lavoro presso un datore di lavoro del personale secondo l’articolo 1 capoverso 1, il diritto al rimborso di cui al capoverso 5 è trasferito al nuovo datore di lavoro.
Art. 22 cpv. 3
Abrogato
Art. 25a cpv. 2, 2bis e 2ter
I diplomati titolari di un bachelor o di un master devono iniziare il praticantato entro 18 mesi dal conseguimento del diploma.
In casi debitamente motivati, su domanda e d’intesa con il DFF il termine di 18 mesi può essere prorogato al massimo di sei mesi.
In caso di servizio militare e civile nonché di congedo di maternità, il termine è prorogato al massimo di sei mesi.
Art. 25b cpv. 1 e 1bis–1quater
La persona che svolge un praticantato universitario come bibliotecario scientifico è impiegata per una durata massima di 24 mesi.
I diplomati titolari di un master devono iniziare il praticantato entro 18 mesi dal conseguimento del diploma.
In casi debitamente motivati, su domanda e d’intesa con il DFF il termine di 18 mesi può essere prorogato al massimo di sei mesi.
In caso di servizio militare e civile nonché di congedo di maternità, il termine è prorogato al massimo di sei mesi.
Art. 37 cpv. 2
Il DFF fornisce i valori indicativi per la fissazione dello stipendio, in particolare in relazione al livello di formazione e all’esperienza professionale rilevante per la funzione.
Art. 52 cpv. 3
I criteri determinanti per la valutazione sono la formazione preliminare richiesta, l’esperienza presupposta rilevante per la funzione, l’entità dei compiti e delle esigenze, le responsabilità e i rischi inerenti alla funzione.
Art. 59 cpv. 4bis
Agli impiegati dell’amministrazione militare che secondo l’articolo 1a capoverso 1 lettera b della legge del 25 settembre 19522 sulle indennità di perdita di guadagno non hanno diritto a un’indennità, lo stipendio può essere versato a partire dall’11° giorno di lavoro per la durata massima del servizio di cui all’articolo 55 capoverso 4 dell’ordinanza del 22 novembre 20173 concernente l’obbligo di prestare servizio militare.
Art. 60b rubrica, e cpv. 2
Congedo di paternità e congedo dell’altro coniuge
(art. 17a LPers)
Nei matrimoni fra persone dello stesso sesso e nelle unioni domestiche registrate, alla nascita di uno o più figli di un coniuge, anche l’altro coniuge ha diritto a un congedo pagato di venti giorni.
Art. 67 cpv. 1 lett. d
Ogni anno civile gli impiegati hanno diritto a:
sei settimane e due giorni di vacanza a partire dall’anno civile in cui compiono il 60° anno d’età.
Art. 68 cpv. 3
I congedi accordati dall’autorità competente non possono superare i quattro anni. Sono fatte salve le eccezioni secondo l’articolo 88 capoverso 1 lettera a.
Art. 73 cpv. 2
Il premio di fedeltà consiste nella metà dello stipendio mensile dopo dieci anni d’impiego e, successivamente, dopo ogni cinque anni d’impiego.
Art. 78 cpv. 3 lett. b
Non è versata alcuna indennità a persone:
il cui rapporto di lavoro è risolto allo scadere dei termini di cui all’articolo 31b per incapacità o inattitudine;
Art. 94 cpv. 4
Se la rivelazione di segreti non avviene in qualità di parte, testimone, persona informata sui fatti o perito giudiziario e si fonda su un obbligo o un diritto previsto dalla legislazione federale, non è richiesta l’autorizzazione dell’autorità competente secondo l’articolo 2.
Art. 104c cpv. 3
È possibile rinunciare alla conclusione di un accordo se, nell’ambito della ristrutturazione o della riorganizzazione, l’impiegato ottiene un posto con la stessa funzione o un posto ragionevolmente esigibile in un’unità amministrativa secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera a.
Art. 116m cpv. 1, 1bis–1quater, 2, 2bis, 3 e 3bis–3septies
Per gli impiegati assunti secondo il sistema salariale precedente, lo stipendio al 1° gennaio 2027 corrisponde almeno allo stipendio precedente sommato all’indennità di residenza applicabile il 31 dicembre 2026.
Per gli impiegati assunti secondo il sistema salariale precedente che il 1° gennaio 2027 sono impiegati all’estero e ai quali è applicabile l’ordinanza del DFAE del 20 settembre 20024 concernente l’ordinanza sul personale federale, lo stipendio al 1° gennaio 2027 corrisponde allo stipendio precedente sommato all’indennità di residenza pari alla precedente indennità di residenza per la zona 13.
Per gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, i sottufficiali di professione nonché i membri del servizio di volo militare assunti secondo il sistema salariale precedente e ai quali è stato assegnato un luogo di lavoro in virtù dell’articolo 18 dell’ordinanza del DDPS del 26 novembre 20245 concernente il personale militare, lo stipendio al 1° gennaio 2027 corrisponde allo stipendio precedente sommato all’indennità di residenza pari alla precedente indennità di residenza per la zona 13.
Per gli aspiranti al titolo di specialista dogana e sicurezza dei confini che al momento dell’entrata in vigore del nuovo sistema salariale sono già in formazione, lo stipendio al 1° gennaio 2027 è aumentato fino a raggiungere lo stipendio iniziale della classe di stipendio 12 per il corrispondente anno di esperienza. Dopo che la formazione è stata conclusa con successo, lo stipendio è aumentato fino a raggiungere lo stipendio iniziale della classe di stipendio 17 per il corrispondente anno di esperienza.
Un’eventuale evoluzione dello stipendio secondo l’articolo 39 capoverso 5 ha effetto dal 1° gennaio 2027 sulla base dello stipendio di cui ai capoversi 1–1ter.
Se lo stipendio di cui ai capoversi 1–1ter sommato all’evoluzione dello stipendio di cui al capoverso 2 è inferiore allo stipendio iniziale previsto nella classe di stipendio per il corrispondente anno di esperienza, lo stipendio al 1° gennaio 2027 è aumentato fino a raggiungere tale stipendio iniziale. Sono fatti salvi i capoversi 3–3ter, 3quinquies e 3septies.
Per gli impiegati assunti secondo il sistema salariale precedente, gli anni di esperienza prestati fino al 31 dicembre 2026 sono conteggiati come segue per la determinazione dello stipendio:
classi di stipendio 1–5: gli anni corrispondenti alla differenza tra l’età e il compimento del 20° anno sono conteggiati al 100 per cento;
classi di stipendio 6–17: gli anni corrispondenti alla differenza tra l’età e il compimento del 20° anno sono conteggiati al 75 per cento;
classi di stipendio 18–23: gli anni corrispondenti alla differenza tra l’età e il compimento del 24° anno sono conteggiati al 75 per cento;
classi di stipendio 24–27: gli anni corrispondenti alla differenza tra l’età e il compimento del 26° anno sono conteggiati al 75 per cento;
classi di stipendio 28–38: gli anni corrispondenti alla differenza tra l’età e il compimento del 26° anno sono conteggiati al 50 per cento.
In luogo degli anni di esperienza di cui al capoverso 3, all’impiegato sono conteggiati quali anni di esperienza gli anni di esperienza professionale e di vita rilevanti per l’attuale funzione, se:
lo stipendio al 1° gennaio 2027 porta a un aumento dello stipendio;
gli anni di esperienza calcolati secondo il capoverso 3 sono superiori a dieci anni; e
lo scostamento rispetto agli anni di esperienza computabili in base al curriculum vitae è superiore al 25 per cento.
In luogo degli anni di esperienza di cui al capoverso 3, all’impiegato sono conteggiati quali anni di esperienza gli anni di esperienza professionale e di vita rilevanti per l’attuale funzione, se:
lo stipendio al 1° gennaio 2027 porta a un aumento dello stipendio;
gli anni di esperienza calcolati secondo il capoverso 3 non superano i dieci anni; e
lo scostamento rispetto agli anni di esperienza computabili in base al curriculum vitae è superiore al 50 per cento.
Lo scostamento di cui al capoverso 3bis lettera c e al capoverso 3ter lettera c è calcolato dividendo la differenza tra gli anni di esperienza calcolati secondo il capoverso 3 e gli anni di esperienza computabili in base al curriculum vitae per gli anni di esperienza calcolati secondo il capoverso 3 e moltiplicando il risultato per 100.
Se al 1° gennaio 2027 gli anni di esperienza calcolati secondo il capoverso 3 sono inferiori ai requisiti minimi relativi alla funzione, l’impiegato è temporaneamente assegnato a una classe di stipendio inferiore di due classi rispetto alla classe di stipendio inizialmente prevista. L’assegnazione alla classe inferiore decade non appena i requisiti sono soddisfatti, ma al più tardi dopo cinque anni. Lo stipendio è fissato nella classe di stipendio inizialmente prevista sulla base di un numero di anni di esperienza pari a zero. È fatto salvo il capoverso 3septies.
Sono considerati requisiti minimi relativi alla funzione:
per le classi di stipendio 18–23: un bachelor o un attestato federale di capacità e tre anni di esperienza professionale;
per la classe di stipendio 24 e le classi superiori: un master, un bachelor e due anni di esperienza professionale oppure un attestato federale di capacità e cinque anni di esperienza professionale.
Se al 1° gennaio 2027 gli anni di esperienza rilevanti per le funzioni del comparto servizi digitali / informatica previste nel catalogo delle funzioni di riferimento redatto dal DFF in virtù dell’articolo 52 capoverso 4 e inquadrate nelle classi di stipendio 16–23 sono inferiori a cinque, l’impiegato è temporaneamente assegnato alla classe di stipendio 15. L’assegnazione alla classe inferiore decade non appena i requisiti sono soddisfatti, ma al più tardi dopo cinque anni. Occorre tenere conto della situazione sul mercato del lavoro. Lo stipendio è fissato nella classe di stipendio inizialmente prevista sulla base di un numero di anni di esperienza pari a zero.
Art. 116n Disposizioni transitorie della modifica del 27 maggio 2026
Gli impiegati che compiono il 60° anno d’età nel 2027 o nel 2028 hanno diritto fino al 31 dicembre 2028 a sei settimane e quattro giorni di vacanza per anno civile.
II
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.
III
1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.
2 Gli articoli 4 capoverso 5 lettere a e b, frase introduttiva, 6, 52 capoverso 3, 67 capoverso 1 lettera d nonché 73 capoverso 2 entrano in vigore il 1° gennaio 2027.
3 L’articolo 3 capoverso 3 lettera b dell’ordinanza del 20 febbraio 20136 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale, l’articolo 14 capoversi 2 e 3 lettera a dell’ordinanza del 19 dicembre 20037 sulla retribuzione dei quadri e l’articolo 11 capoverso 8 dell’ordinanza del 29 giugno 20228 sulla cooperazione internazionale per la sicurezza dei confini entrano in vigore il 1° gennaio 2027.
27 maggio 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |
(cifra II)
Abrogazione e modifica di altri atti normativi
I
L’ordinanza del 30 novembre 20019 sul personale addetto alle pulizie di manutenzione è abrogata.
II
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 200010
Art. 6 cpv. 1 lett. h
L’articolo 9 LPers sui rapporti di lavoro di durata determinata non si applica:
agli impiegati della Segreteria di Stato della migrazione che occupano posti il cui finanziamento è limitato nel tempo; il rapporto di lavoro di durata determinata può essere prorogato fino a un massimo di sei anni.
2. Ordinanza del 20 febbraio 201311 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale
Art. 3 cpv. 3 lett. b
I contributi supplementari sono versati in funzione del guadagno assicurato secondo l’articolo 20 del regolamento di previdenza del 15 giugno 200712 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione. Il guadagno assicurato è calcolato in base a:
Abrogata
3. Ordinanza del 19 dicembre 200313 sulla retribuzione dei quadri
Art. 14 cpv. 2 e 3 lett. a
Abrogato
Su richiesta, devono essere rese note le seguenti componenti versate alle funzioni superiori dei quadri:
Abrogata
4. Ordinanza del 29 giugno 202214 sulla cooperazione internazionale per la sicurezza dei confini
Art. 11 cpv. 8
Dalla limitazione dell’indennità sono escluse l’indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l’articolo 50 OPers e l’indennità di funzione secondo l’articolo 46 OPers15.