Fonte

RU 2026 344

Ordinanza
sulla cittadinanza svizzera
(Ordinanza sulla cittadinanza, OCit)

Modifica del 12 giugno 2026

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 17 giugno 20161 sulla cittadinanza svizzera è modificata come segue:

Art. 17 cpv. 1

Il rapporto d’indagine è steso dall’autorità competente nel Cantone. Esso contiene:

  1. i seguenti dati riguardanti l’identità del richiedente:

    1. cognome, nome, indirizzo, data di nascita, stato civile, cittadinanza, numero telefonico, indirizzo e-mail, e

    2. numero AVS o, in via sostitutiva, numero personale SIMIC;

  2. dati aggiornati riguardanti le condizioni di naturalizzazione, segnatamente:

    1. il tipo di permesso conformemente al diritto in materia di stranieri (art. 9 cpv. 1 lett. a LCit),

    2. la durata del soggiorno in Svizzera (art. 9 cpv. 1 lett. b e 2 LCit),

    3. l’osservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici (art. 4),

    4. il rispetto dei valori della Costituzione federale (art. 5),

    5. le competenze linguistiche (art. 6),

    6. la partecipazione alla vita economica o l’acquisizione di una formazione (art. 7),

    7. l’incoraggiamento e il sostegno all’integrazione dei membri della famiglia (art. 8).

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2026.

12 giugno 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi