RU 2026 344
Ordinanza
sulla cittadinanza svizzera
(Ordinanza sulla cittadinanza, OCit)
Modifica del 12 giugno 2026
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 giugno 20161 sulla cittadinanza svizzera è modificata come segue:
Art. 17 cpv. 1
Il rapporto d’indagine è steso dall’autorità competente nel Cantone. Esso contiene:
i seguenti dati riguardanti l’identità del richiedente:
cognome, nome, indirizzo, data di nascita, stato civile, cittadinanza, numero telefonico, indirizzo e-mail, e
numero AVS o, in via sostitutiva, numero personale SIMIC;
dati aggiornati riguardanti le condizioni di naturalizzazione, segnatamente:
il tipo di permesso conformemente al diritto in materia di stranieri (art. 9 cpv. 1 lett. a LCit),
la durata del soggiorno in Svizzera (art. 9 cpv. 1 lett. b e 2 LCit),
l’osservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici (art. 4),
il rispetto dei valori della Costituzione federale (art. 5),
le competenze linguistiche (art. 6),
la partecipazione alla vita economica o l’acquisizione di una formazione (art. 7),
l’incoraggiamento e il sostegno all’integrazione dei membri della famiglia (art. 8).
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2026.
12 giugno 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |