RU 2026 347
Ordinanza
sull’assicurazione malattie
(OAMal)
Modifica del 12 giugno 2026
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 33 lett. j
Sentita la commissione competente, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) designa:
i contributi alle cure massimi di cui all’articolo 25a capoverso 5 LAMal determinanti per il calcolo della partecipazione massima degli assicurati ai costi delle cure.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2026.
12 giugno 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |