Fonte

RU 2026 359

Ordinanza
sulla formazione professionale
(OFPr)

Modifica del 24 giugno 2026

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 19 novembre 20031 sulla formazione professionale è modificata come segue:

Art. 36 rubrica nonché cpv. 2bis e 2ter

Esami federali di professione ed esami professionali federali superiori

(art. 28 cpv. 1, 43 cpv. 1 e 2 nonché 44a LFPr)

2bis Se l’esame è stato sostenuto in inglese, ciò è riportato sull’attestato professionale o sul diploma.

2ter Gli attestati professionali e i diplomi menzionano il titolo protetto affiancato dal rispettivo titolo complementare.

Art. 77 e 78

Abrogati

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2026.

24 giugno 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi