RU 2026 359
Ordinanza
sulla formazione professionale
(OFPr)
Modifica del 24 giugno 2026
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 novembre 20031 sulla formazione professionale è modificata come segue:
Art. 36 rubrica nonché cpv. 2bis e 2ter
Esami federali di professione ed esami professionali federali superiori
(art. 28 cpv. 1, 43 cpv. 1 e 2 nonché 44a LFPr)
2bis Se l’esame è stato sostenuto in inglese, ciò è riportato sull’attestato professionale o sul diploma.
2ter Gli attestati professionali e i diplomi menzionano il titolo protetto affiancato dal rispettivo titolo complementare.
Art. 77 e 78
Abrogati
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2026.
24 giugno 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |