RU 2026 362
Ordinanza
sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione
(OCMIF)
Modifica del 19 giugno 2026
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 febbraio 20221 sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 4 capoverso 4, 6 capoversi 1 e 6 nonché l’articolo 11 della legge federale del 25 settembre 20202 sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (LCMIF),
Art. 1 lett. c
La presente ordinanza disciplina:
l’agenzia nazionale (art. 6 LCMIF).
Titolo dopo l’art. 1
Capitolo 1a: Agenzia nazionale
Art. 1a Designazione dell’agenzia nazionale
L’agenzia nazionale è la fondazione «Movetia – Fondazione svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità».
Art. 1b Approvazione degli statuti e dei regolamenti dell’agenzia nazionale
Quando l’agenzia nazionale sottopone all’Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (AVF) una domanda di approvazione dei propri statuti, prima che l’AVF decida, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e il Dipartimento federale dell’interno (DFI) chiedono al Consiglio federale il suo consenso all’approvazione degli statuti.
Quando l’agenzia nazionale sottopone all’AVF una domanda di approvazione di regolamenti che disciplinano compiti per i quali sono impiegati fondi federali, prima che l’AVF decida, il DEFR e il DFI chiedono al Consiglio federale il suo consenso all’approvazione di tali regolamenti.
Art. 1c Convenzione sulle prestazioni
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) conclude con l’agenzia nazionale una convenzione sulle prestazioni.
La convenzione sulle prestazioni definisce in particolare:
le prestazioni da fornire;
gli obiettivi;
le priorità;
le prescrizioni finanziarie e gli indicatori basati sulle prestazioni;
l’importo massimo dell’indennità di cui all’articolo 6 capoverso 4 LCMIF e le modalità di versamento;
la presentazione di rapporti e la rendicontazione sull’utilizzo dei fondi federali;
le conseguenze in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.
Art. 6 cpv. 4, frase introduttiva
Il DEFR può adeguare l’allegato in base ai criteri seguenti:
Art. 7 cpv. 1
L’agenzia nazionale esamina le domande e le sottopone alla SEFRI per decisione. Quest’ultima si pronuncia mediante decisione.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2026.
19 giugno 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |