Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

Ordinanza sul trattamento dei dati da parte dell’organo di gestione delle segnalazioni del Controllo federale delle finanze

AS 2026 363 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 19 giu 2026

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2026-363/it/ordinanza-sul-trattamento-dei-dati-da-parte-dell-organo-di-gestione-delle-segnalazioni-del-controllo-federale-delle-finanze

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Atto di base di: Ordinanza sul trattamento dei dati da parte dell’organo di gestione delle segnalazioni del Controllo federale delle finanze (RS 614.02)

RU 2026 363

Ordinanza
sul trattamento dei dati da parte dell’organo di gestione delle segnalazioni del Controllo federale delle finanze
(OSCDF)

del 19 giugno 2026

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 10a capoverso 7 della legge del 28 giugno 19671 sul Controllo delle finanze (LCF),

Footnotes

  1. [1] RS 614.0

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazion

La presente ordinanza disciplina il trattamento di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche da parte dell’organo di gestione delle segnalazioni (organo di segnalazione) del Controllo federale delle finanze (CDF) conformemente all’articolo 10a capoverso 2 LCF.

Essa si applica:

  1. ai collaboratori del CDF incaricati del trattamento delle segnalazioni e delle denunce di cui all’articolo 10a capoverso 1 LCF;

  2. a terzi incaricati dal CDF del trattamento dei dati in relazione alle segnalazioni e alle denunce di cui all’articolo 10a capoverso 1 LCF.

Art. 2 Scopo del trattamento dei dati

In relazione alle segnalazioni e alle denunce di cui all’articolo 10a capoverso 1 LCF, l’organo di segnalazione può trattare dati personali e dati concernenti persone giuridiche, compresi i dati degni di particolare protezione, per i seguenti scopi:

  1. determinare le competenze;

  2. accertare i fatti;

  3. attuare le misure necessarie.

Art. 3 Dati personali e dati concernenti persone giuridiche trattati

L’organo di segnalazione è autorizzato a trattare i dati riguardanti:

  1. le persone che hanno presentato una segnalazione o una denuncia;

  2. le persone interessate da una segnalazione o da una denuncia;

  3. le persone che risultano avere un nesso con i fatti accertati.

In particolare è autorizzato a trattare i seguenti dati:

  1. il cognome, il nome;

  2. la data di nascita;

  3. il sesso;

  4. la nazionalità;

  5. l’indirizzo di domicilio;

  6. il numero di telefono, il numero di cellulare;

  7. l’indirizzo e-mail;

  8. le coordinate bancarie;

  9. i dati sulla situazione finanziaria;

  10. i dati sulla situazione familiare o extrafamiliare;

  11. i dati relativi alla formazione e alla formazione continua;

  12. i dati relativi al contesto professionale e commerciale.

Il trattamento di dati degni di particolare protezione è limitato:

  1. ai dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali;

  2. ai dati concernenti la salute, la sfera intima o l’appartenenza a una razza o a un’etnia;

  3. ai dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali;

  4. ai dati concernenti le misure d’assistenza sociale.

Art. 4 Trattamento dei dati e trattamento dei dati su mandato

Il CDF affida il trattamento dei dati solo a collaboratori che hanno ricevuto un’adeguata formazione.

Esso può conferire il mandato per il trattamento di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche a terzi, inclusi i dati degni di particolare protezione. Il CDF rimane l’organo responsabile.

Art. 5 Comunicazione dei dati

Nella misura in cui ciò sia necessario per gli scopi di cui all’articolo 2, l’organo di segnalazione del CDF può comunicare dati personali e dati concernenti persone giuridiche, inclusi i dati degni di particolare protezione, alle autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni nonché a terzi a cui è stato conferito il trattamento di dati.

Qualora il CDF non sia competente del trattamento di una segnalazione o di una denuncia, può inoltrarla alle autorità competenti della Confederazione o dei Cantoni, anche se contiene dati degni di particolare protezione.

I dati della persona che ha presentato la segnalazione o la denuncia possono essere comunicati solo se:

  1. la persona ha dato il suo consenso;

  2. lo prevede una legge in senso formale.

Art. 6 Sistema di segnalazione

Il CDF gestisce un sistema elettronico sicuro di informazione (sistema di segnalazione), per mezzo del quale riceve, tratta e conserva le segnalazioni e le denunce di cui all’articolo 10a capoverso 1 LCF, incluse le segnalazioni e le denunce anonime.

L’organo di segnalazione digitalizza e registra nel sistema le segnalazioni e le denunce non pervenute per via elettronica. I documenti originali vengono distrutti dopo la digitalizzazione.

Le segnalazioni e le denunce pervenute non sono ulteriormente trattate dopo la loro ricezione, se:

  1. non sono né di competenza del CDF né delle rispettive autorità federali e cantonali o dei terzi a cui è stato conferito il trattamento dei dati; oppure

  2. il loro contenuto non ne consente il trattamento.

Il CDF limita l’accesso al sistema di segnalazione. Gli uffici esterni al CDF non vi hanno accesso.

Il CDF può fare ricorso ad altri uffici federali e a fornitori privati per lo sviluppo tecnico e la gestione del sistema di segnalazione. Essi non hanno accesso ai dati.

Art. 7 Protezione dei dati e sicurezza

In un regolamento sul trattamento dei dati il CDF disciplina:

  1. le autorizzazioni d’accesso;

  2. le misure organizzative e tecniche volte a garantire la sicurezza dei dati, segnatamente durante la trasmissione degli stessi a uffici esterni al CDF;

  3. il controllo del trattamento dei dati.

Art. 8 Archiviazione e distruzione dei dati

I dati, il cui termine di conservazione è scaduto secondo l’articolo 10a capoverso 6 LCF, sono offerti all’Archivio federale per l’archiviazione. L’offerta, la valutazione e il versamento dei dati si basano sulla legge del 26 giugno 19982 sull’archiviazione.

Footnotes

  1. [2] RS 152.1

I dati non archiviati vengono distrutti.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.

19 giugno 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi