Fonte

RU 2026 370

Ordinanza del DFI
sulle bevande

Modifica del 19 giugno 2026

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,

visto l’articolo 160 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sulle bevande,

ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle bevande è modificata come segue:

Art. 161a

Abrogato

Art. 161c Disposizione transitoria della modifica del 19 giugno 2026

Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 19 giugno 2026 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 1° agosto 2027 e consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

II

L’allegato 9 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2026.

19 giugno 2026

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Laurent Monnerat

Elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici consentiti e loro limiti e condizioni

(art. 69 cpv. 4, 72, 74, 75 cpv. 5 e 86 cpv. 1)

Le pratiche e i trattamenti enologici consentiti corrispondono a quelli descritti negli allegati I, II A e III A del regolamento delegato (UE) 2019/9342. Salvo se altrimenti specificato, la pratica o il trattamento descritti possono essere utilizzati per il vino (1), il vino nuovo ancora in fermentazione (2), il vino liquoroso (3), il vino spumante (4), il vino spumante di qualità (5), il vino spumante di qualità del tipo aromatico (6), il vino spumante gassificato (7), il vino frizzante (8), il vino frizzante gassificato (9), il mosto d’uva (10), il mosto d’uva parzialmente fermentato (11), il mosto d’uva parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite (12), il mosto d’uva concentrato (13), il mosto d’uva concentrato rettificato (14), il vino ottenuto da uve appassite (15), il vino di uve stramature (16) nonché per le uve fresche e il mosto d’uva parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale.

La Svizzera è considerata parte della zona B in base a quanto definito nell’appendice I del regolamento (UE) n. 1308/20133.

Sono riconosciuti anche le pratiche e i trattamenti enologici consentiti secondo l’allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013. In deroga:

  1. all’allegato VIII parte I sezione A punto 2 lettera b, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non può superare il 2,5 per cento in volume;

  2. all’allegato VIII parte I sezione B punto 6 lettera b, nel caso del vino rosso il limite massimo del titolo alcolometrico volumico totale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino può essere aumentato al 12,5 per cento in volume;

  3. all’allegato VIII parte I sezione B punto 6 lettera b, il titolo alcolometrico volumico totale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino destinato alla produzione di vini a denominazione di origine controllata può raggiungere un tenore del 15 per cento in volume, se previsto dalla legislazione cantonale.