RU 2026 390
Ordinanza
sul servizio civile
(OSCi)
Modifica del 19 giugno 2026
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza dell’11 settembre 19961 sul servizio civile è modificata come segue:
Art. 4 rubrica, nonché cpv. 2ter, 2quater, 3
Attività non ammesse
La persona soggetta al servizio civile non può essere impiegata per svolgere compiti nell’ambito dell’informatica, della gestione del personale, della comunicazione, del marketing o del servizio nella ristorazione.
Sono eccettuati i compiti nell’ambito dell’informatica svolti nel quadro di impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe o di situazioni d’emergenza.
Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 6 cpv. 1 lett. a n. 1
Il CIVI impiega le persone soggette al servizio civile:
in aziende agricole nel quadro di progetti o programmi:
per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 OPD2, per i quali vengono concessi contributi, nonché per il miglioramento della qualità delle superfici di promozione della biodiversità secondo l’articolo 59 OPD,
Art. 7a cpv. 3
Alle persone che prestano servizio civile è vietato l’impiego di prodotti fitosanitari, fatta eccezione per i prodotti omologati secondo l’allegato 2 dell’ordinanza del 20 agosto 20253 sui prodotti fitosanitari (OPF) nonché per le sostanze di base secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera c OPF.
Art. 18 cpv. 1 e 5
Concerne soltanto il testo francese.
Se il medico di fiducia è in grado di effettuare la valutazione di cui al capoverso 2 in base alla documentazione in suo possesso, la visita medica non è necessaria.
Art. 53 cpv. 1 lett. b
Per l’adempimento del servizio civile ordinario sono computabili:
i giorni dei corsi di formazione, a partire da sei ore di corso, e i giorni non lavorativi accordati normalmente dagli organizzatori dei corsi;
Art. 76 cpv. 3bis
Se la limitazione della capacità al lavoro emerge durante un corso di formazione, la persona che presta servizio civile deve presentare un certificato medico in ogni caso.
Art. 78 rubrica, nonché cpv. 2–4
Trasmissione delle conoscenze di base e garanzia della sicurezza sul lavoro da parte dell’istituto d’impiego
Istruisce precedentemente la persona che presta servizio civile sull’utilizzo corretto di veicoli, apparecchi e macchine pericolosi e sui rischi connessi.
Verifica all’inizio dell’impiego, ma al più tardi prima che la persona che presta servizio civile svolga l’attività in questione, se essa dispone delle formazioni e delle capacità richieste.
Si assicura che guidi o utilizzi correttamente i veicoli, gli apparecchi e le macchine pericolosi.
Art. 80 cpv. 1
Il CIVI organizza corsi di formazione sui temi seguenti:
preparazione all’impiego di servizio civile;
assistenza e accompagnamento di persone;
protezione dell’ambiente e della natura;
primi soccorsi;
sicurezza sul lavoro e conoscenza delle macchine;
uso della motosega;
sicurezza durante l’impiego all’estero.
Art. 80a Struttura, svolgimento e pubblicazione dei corsi di formazione
I corsi di formazione di cui all’articolo 80 sono composti da moduli. Questi ultimi possono essere svolti in linea o in presenza.
Il CIVI pubblica le informazioni relative ai corsi di formazione sul suo sito Internet.
Art. 81 Condizioni di partecipazione ai corsi e dispensa
(art. 36 cpv. 1 e 2 lett. a ed e LSC)
Chi presta servizio civile segue i corsi di formazione e i moduli previsti dai mansionari, purché siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 81a–81e.
Il CIVI può dispensare la persona soggetta al servizio civile dalla frequenza di un corso di formazione o di un modulo:
su richiesta della persona soggetta al servizio civile, se può dimostrare di possedere una formazione analoga;
se per motivi di salute la persona soggetta al servizio civile non può seguire o portare a termine il corso di formazione o il modulo e non è disponibile alcun corso alternativo.
Chi ha seguito per intero un corso di formazione o un modulo nel quadro di un precedente impiego non deve seguire nuovamente il corso o il modulo in questione.
Art. 81a Corso di formazione sulla preparazione all’impiego di servizio civile
(art. 36 cpv. 1 e 2 lett. a–d LSC)
La persona soggetta al servizio civile segue il corso di formazione sulla preparazione all’impiego di servizio civile prima o all’inizio dell’impiego.
Il corso dura un giorno.
Art. 81b Corso di formazione sul tema «assistenza e accompagnamento di persone»
(art. 36 cpv. 1 e 2 lett. a–d LSC)
Se la persona soggetta al servizio civile effettua un periodo d’impiego di almeno 54 giorni nell’ambito delle cure o dell’assistenza, segue:
prima o all’inizio dell’impiego, il corso di due giorni sul tema «primi soccorsi»; e
tra la seconda e la settima settimana d’impiego, un corso della durata compresa tra sei e 12 giorni sul tema «assistenza e accompagnamento di persone», composto da due moduli di approfondimento.
Se l’impiego nell’ambito delle cure o dell’assistenza dura 180 giorni o ha una durata superiore, segue inoltre un modulo di accompagnamento pratico di tre giorni almeno nove settimane dopo l’inizio dell’impiego, ma al più tardi quattro settimane prima della fine dell’impiego.
Può eccezionalmente seguire i corsi di cui al capoverso 1 lettera b e capoverso 2 in un altro momento se nel periodo previsto non sono disponibili posti nei corsi.
Art. 81c Corsi di formazione sui temi «protezione dell’ambiente e della natura» nonché «sicurezza sul lavoro e conoscenza delle macchine»
(art. 36 cpv. 1 e 2 lett. a–d LSC)
Se la persona soggetta al servizio civile effettua un periodo d’impiego di almeno 54 giorni nell’ambito d’attività «protezione dell’ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste» o «agricoltura», segue:
prima o all’inizio dell’impiego, il corso di due giorni sul tema «primi soccorsi»; e
tra la seconda e la settima settimana d’impiego, un modulo di approfondimento di tre giorni sul tema «protezione dell’ambiente e della natura».
Può eccezionalmente seguire il corso di cui al capoverso 1 lettera b in un altro momento se nel periodo previsto non sono disponibili posti nei corsi.
Se l’impiego comporta lavori fisici pesanti, segue precedentemente il corso di formazione di due giorni sul tema «sicurezza sul lavoro e conoscenza delle macchine».
Art. 81d Corso di formazione sul tema «uso della motosega»
(art. 36 cpv. 1 e 2 lett. a–d LSC)
Se la persona soggetta al servizio civile effettua un periodo d’impiego che richiede l’uso di una motosega, segue precedentemente il corso di tre giorni sul tema «uso della motosega».
Art. 81e Corso di formazione sul tema «sicurezza durante l’impiego all’estero»
(art. 36 cpv. 1 e 2 lett. a–d LSC)
Se la persona soggetta al servizio civile effettua un periodo d’impiego all’estero nell’ambito d’attività «cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario», segue precedentemente un corso della durata compresa tra due e cinque giorni sul tema «sicurezza durante l’impiego all’estero», qualora la situazione della sicurezza nel luogo d’impiego dovesse richiederlo.
Art. 87 cpv. 9
Abrogato
Art. 87a Eccezioni concernenti l’ambito d’attività
Se l’istituto richiedente soddisfa i requisiti di cui all’articolo 4 capoverso 1 LSC, il mansionario può contenere compiti che non rientrano negli ambiti d’attività menzionati in tale disposizione. In tal caso, i compiti devono corrispondere per almeno il 50 per cento agli ambiti d’attività menzionati in tale disposizione.
Il CIVI può approvare i mansionari nei quali la quota di compiti corrispondente agli ambiti d’attività di cui all’articolo 4 capoverso 1 LSC è inferiore al 50 per cento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
l’istituto d’impiego svolge almeno ogni due anni impieghi nei quali la quota di compiti corrispondente agli ambiti d’attività di cui all’articolo 4 capoverso 1 LSC è almeno del 50 per cento;
l’istituto d’impiego è disposto a svolgere d’ufficio impieghi nei quali la quota di compiti corrispondenti agli ambiti d’attività di cui all’articolo 4 capoverso 1 LSC è inferiore al 50 per cento.
Può inoltre approvare i mansionari nei quali la quota di compiti corrispondente agli ambiti d’attività di cui all’articolo 4 capoverso 1 LSC è inferiore al 50 per cento se le convocazioni sono esclusivamente convocazioni d’ufficio.
Art. 87b
Ex art. 87a
Art. 87c Sicurezza sul lavoro e protezione della salute delle persone che prestano servizio civile
L’istituto richiedente illustra nel quadro del riconoscimento in che modo garantisce la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute delle persone che prestano servizio civile.
Comunica al CIVI i compiti che richiedono la guida di veicoli pericolosi o l’utilizzo di apparecchi o macchine pericolosi. Questi compiti vengono inseriti nei mansionari.
Se soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4 capoverso 2 LSC o se gli impieghi nell’ambito d’attività «protezione dell’ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste» prevedono la guida di veicoli pericolosi o l’utilizzo di apparecchi o macchine pericolosi, deve:
essere affiliato a una soluzione settoriale certificata dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro; e
garantire che le formazioni e i perfezionamenti raccomandati dal settore siano seguiti.
Art. 91 cpv. 3
Se l’istituto d’impiego è affiliato a una soluzione settoriale (art. 87c cpv. 3 lett. a), trasmette regolarmente al CIVI la prova che le formazioni e i perfezionamenti raccomandati (art. 87c cpv. 3 lett. b) sono stati seguiti.
Art. 92 cpv. 3
Il CIVI può revocare la decisione di riconoscimento se negli ultimi tre anni nell’istituto d’impiego sono stati prestati in media meno di 26 giorni di servizio.
Art. 96 cpv. 1 lett. c e cpv. 4
Il CIVI può rinunciare, integralmente o in parte, a riscuotere i tributi se:
ha proceduto a una convocazione d’ufficio (art. 31a cpv. 4), e:
l’istituto d’impiego è disposto a impiegare la persona soggetta al servizio civile senza un colloquio preliminare, o
la quota dei compiti elencati nel mansionario corrispondente agli ambiti d’attività di cui all’articolo 4 capoverso 1 LSC è inferiore al 50 per cento;
Se l’istituto d’impiego soddisfa le condizioni di cui all’articolo 46 capoverso 3 lettera a LSC, il CIVI decide per quali mansionari rinuncia a riscuotere tributi. Limita la validità della decisione a un anno.
Art. 111b cpv. 2
La tassa è calcolata in funzione del dispendio di tempo; tuttavia, essa non può eccedere i 660 franchi. Per ogni ora impiegata è fatturato un importo di 110 franchi.
Art. 118c Disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2026
Entro i tre anni successivi all’entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2026 il CIVI adegua i mansionari degli istituti d’impiego riconosciuti in base al diritto anteriore e verifica se sono soddisfatte le condizioni di riconoscimento di cui all’articolo 87c.
Se per un istituto d’impiego la categoria di cui all’Appendice 2a deve essere ridefinita in seguito alla modifica del 19 giugno 2026, l’istituto d’impiego paga il tributo fissato in base alla categoria precedente fino al passaggio in giudicato della modifica della decisione di riconoscimento. Per gli impieghi concordati prima dell’entrata in vigore della modifica si applicano le tariffe di cui all’Appendice 2a del diritto anteriore.
I corsi di formazione previsti secondo il diritto anteriore possono essere svolti secondo tale diritto fino al 31 dicembre 2028.
II
L’Appendice 2a è sostituita dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore come segue:
gli articoli 53 capoverso 1 lettera b, 76 capoverso 3bis, 80 capoverso 1, 80a–81e e 118c capoverso 3, il 1° gennaio 2028;
le altre disposizioni, il 1° gennaio 2027.
19 giugno 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |
Ammontare dei tributi in funzione del salario lordo
(art. 95 cpv. 1)
1. Tariffa di base
Categoria | Salario lordo mensile paragonabile | Tributo in % | Importo giornaliero |
|---|---|---|---|
0 | Esenzione | ||
1 | da 0 a 3089.– | 10.20 | |
2 | da 3090.– a 3708.– | 12,42 | 12.80 |
3 | da 3709.– a 4326.– | 12,43 | 15.40 |
4 | da 4327.– a 4944.– | 13,48 | 19.40 |
5 | da 4945.– a 5562.– | 15,52 | 25.60 |
6 | da 5563.– a 6180.– | 17,62 | 32.70 |
7 | da 6181.– a 6798.– | 19,67 | 40.50 |
8 | da 6799.– a 7416.– | 21,77 | 49.30 |
9 | da 7417.– a 8034.– | 23,83 | 58.90 |
10 | da 8035.– a 8653.– | 25,89 | 69.30 |
11 | da 8654.– a 9271.– | 25,86 | 74.60 |
12 | da 9272.– a 9889.– | 25,91 | 80.10 |
13 | da 9890.– | 85.40 | |
|
2. Supplementi
L’importo giornaliero aumenta per ogni giorno di servizio di:
12.20 franchi se l’istituto d’impiego non offre il vitto e l’alloggio alla persona che presta servizio civile;
8.20 franchi se esso le offre soltanto il vitto;
3.90 franchi se esso le offre soltanto l’alloggio.