RU 2026 394
Correzione
(art. 10 cpv. 1 LPubb)
Preambolo
Ordinanza
concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione
di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
Modifica del 17 aprile 2019 (RU 2019 1495; RS 814.81)
All. 1.1 n. 2 cpv. 2, frase introduttiva
Invece di:
I divieti di cui al numero 1 capoversi 1 lettera c e 2 non si applicano alle sostanze, ai preparati, agli oggetti e ai loro componenti se:
Leggasi:
Il divieto di cui al numero 1 capoverso 2 non si applica agli oggetti e ai loro componenti se:
16 luglio 2026 | Cancelleria federale |