RU 2026 413
Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan
Modifica del 10 agosto 2026
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca,
visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi,
ordina:
I
L’allegato 22 dell’ordinanza del 25 maggio 20053 che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan è modificato.
II
La presente ordinanza entra in vigore l’11 agosto 2026 alle ore 23.004.
10 agosto 2026 | Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin |