RU 2026 416
Legge federale
concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo
(LUMin)
Modifica del 19 dicembre 2025
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale del 10 febbraio 20251;
visto il parere del Consiglio federale del 9 aprile 20252,
decreta:
I
La legge federale del 22 marzo 19853 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo è modificata come segue:
Art. 18 rubrica
Principio
Art. 19 Fideiussioni per l’acquisto di mezzi d’esercizio per il trasporto per ferrovia di veicoli stradali accompagnati
Se un’impresa con o senza esercizio oggetto di ordinazione acquista mezzi d’esercizio per il trasporto per ferrovia di veicoli stradali accompagnati, la Confederazione può, se è nel suo interesse, concedere una fideiussione ai creditori.
L’Ufficio federale dei trasporti disciplina la forma e le condizioni delle fideiussioni.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 19 dicembre 2025 Il presidente: Pierre-André Page | Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2025 Il presidente: Stefan Engler |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 17 aprile 2026.4
2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2026.5
12 agosto 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |