Fonte

RU 2026 423

Ordinanza
concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri
(ODV)

Modifica del 19 agosto 2026

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 14 novembre 20121 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 8

Le persone bisognose di protezione che soddisfano i criteri per la concessione della protezione provvisoria in relazione alla situazione in Ucraina fissati dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 66 della legge sull’asilo possono recarsi all’estero e tornare in Svizzera senza autorizzazione di viaggio, fintantoché la protezione provvisoria non sia stata revocata.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 20 agosto 2026 alle ore 00.002.

19 agosto 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi