RU 2026 423
Ordinanza
concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri
(ODV)
Modifica del 19 agosto 2026
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 14 novembre 20121 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 8
Le persone bisognose di protezione che soddisfano i criteri per la concessione della protezione provvisoria in relazione alla situazione in Ucraina fissati dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 66 della legge sull’asilo possono recarsi all’estero e tornare in Svizzera senza autorizzazione di viaggio, fintantoché la protezione provvisoria non sia stata revocata.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 20 agosto 2026 alle ore 00.002.
19 agosto 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |