RU 2026 51
Ordinanza
sulla Commissione per il patrimonio culturale storicamente problematico
(OCPSP)
del 28 gennaio 2026
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 31 della legge del 20 giugno 20031 sul trasferimento dei beni culturali,
ordina:
Art. 1 Statuto
I membri della Commissione esercitano la propria funzione a titolo personale e in modo indipendente.
Sul piano amministrativo la Commissione è incorporata nell’Ufficio federale della cultura (UFC).
Art. 2 Numero di membri
La Commissione è composta da un numero di membri compreso fra nove e dodici.
Art. 3 Promozione di soluzioni giuste ed eque
Nella propria attività la Commissione promuove soluzioni giuste ed eque tenendo conto dei Principi della Conferenza di Washington del 3 dicembre 1998 applicabili alle opere d’arte confiscate dai nazisti e della Dichiarazione di Terezín del 30 giugno 2009 sui beni delle vittime dell’Olocausto e le questioni correlate.
Art. 4 Richiedenti
Qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare alla Commissione una richiesta affinché venga elaborata una raccomandazione non vincolante in merito a un bene culturale storicamente problematico.
Art. 5 Consenso del proprietario
Per ricorrere alla Commissione è necessario il consenso del proprietario del bene culturale.
Il consenso del proprietario non è necessario in caso di richieste presentate da persone fisiche, da musei, da collezioni o dai rispettivi enti promotori riguardanti beni culturali che:
presentano un legame con il nazionalsocialismo; e
appartengono o sono in prestito permanente a un museo o una collezione la cui gestione avviene con fondi pubblici.
Art. 6 Perizie e rapporti
Per adempiere ai propri compiti la Commissione può avvalersi di perizie e rapporti di terzi.
Art. 7 Pubblicazioni
La Commissione pubblica le proprie raccomandazioni in forma adeguata.
Può rendere pubblicamente accessibili le perizie e i rapporti redatti da terzi.
Art. 8 Rapporto annuale
La Commissione presenta annualmente al Dipartimento federale dell’interno (DFI) un rapporto sulla propria attività.
Art. 9 Segreteria
La Segreteria è subordinata al presidente della Commissione sul piano specialistico e all’UFC sul piano amministrativo.
La Segreteria coadiuva la Commissione sul piano specialistico, si occupa dei contatti con uffici pubblici e organizzazioni svizzeri ed esteri e funge da ufficio stampa e d’informazione per il pubblico.
La Segreteria si occupa del lavoro amministrativo e coadiuva la Commissione nella redazione dei rapporti e nell’informazione del pubblico.
Art. 10 Finanziamento
Il finanziamento delle attività della Commissione è garantito dal DFI.
Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 22 novembre 20232 sulla Commissione indipendente per il patrimonio culturale storicamente problematico è abrogata.
Art. 12 Modifica di un altro atto normativo
L’allegato 2 numero 1.1 dell’ordinanza del 25 novembre 19983 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione è modificato come segue:
Alla riga «DFI», nella colonna «Commissione extraparlamentare», aggiungere:
– Commissione per il patrimonio culturale storicamente problematico
Art. 13 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2026.
28 gennaio 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |