RU 2026 64
Correzione
(art. 10 cpv. 1 LPubb)
Preambolo
Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti
della Repubblica Islamica dell’Iran
del 12 dicembre 2025 (RU 2025 838; RS 946.231.143.6946.231.143.6)
Art. 21 cpv. 3, 5 lett. b e 6
Invece di:
La dichiarazione deve effettuata o la domanda di autorizzazione deve essere presentata dall’intermediario finanziario del committente o del beneficiario, se uno di essi è residente in Svizzera oppure, se l’intermediario finanziario non è residente in Svizzera, dal destinatario del pagamento o dal committente stesso.
I capoversi 1 e 2 non si applicano se:
l’autorizzazione per un trasferimento di averi è stata concessa secondo l’articolo 2 capoversi 5 e 6, 3 capoverso 1, 4 capoverso 4, 5 capoversi 8 e 9, 14 capoverso 4, 17 capoversi 1–4 e 18 capoversi 2–4;
Il capoverso 2 non si applica ai trasferimenti di averi relativi a transazioni che concernono prodotti alimentari, prestazioni sanitarie e attrezzature mediche nonché scopi umanitari autorizzazione se.
Leggasi:
La dichiarazione deve essere effettuata o la domanda di autorizzazione deve essere presentata dall’intermediario finanziario dell’ordinante o del beneficiario oppure, se l’intermediario finanziario non è residente in Svizzera, dal destinatario del pagamento o dall’ordinante stesso.
I capoversi 1 e 2 non si applicano se:
l’autorizzazione per un trasferimento di averi è stata concessa secondo gli articoli 2 capoversi 5 e 6, 3 capoverso 1, 4 capoverso 4, 5 capoversi 8 e 9, 14 capoverso 4, 17 capoversi 1–4 e 18 capoversi 2–4;
Il capoverso 2 non si applica ai trasferimenti di averi relativi a transazioni che concernono prodotti alimentari, prestazioni sanitarie e attrezzature mediche nonché scopi umanitari.
10 febbraio 2026 | Cancelleria federale |