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Scambio di note del 14 agosto 2024 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1349 che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148

AS 2026 73 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 14 ago 2024

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2026-73/it/scambio-di-note-del-14-agosto-2024-tra-la-svizzera-e-l-unione-europea-concernente-il-recepimento-del-regolamento-ue-2024-1349-che-stabilisce-una-procedura-di-rimpatrio-alla-frontiera-e-che-modifica-il-regolamento-ue-2021-1148

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Atto di base di: Notenaustausch vom 14. August 2024 zwischen der Schweiz und der Europäischen Union betreffend die Übernahme der Verordnung (EU) 2024/1349 zur Festlegung des Rückführungsverfahrens an der Grenze und zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/1148 (RS 0.362.381.045)

RU 2026 73

Scambio di note del 14 agosto 2024 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1349 che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148
(Sviluppo dell’acquis di Schengen)

Scambio di note del 14 agosto 2024

tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1349 che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148 (Sviluppo dell’acquis di Schengen)

Approvato dall’Assemblea federale il 26 settembre 20251 Entrato in vigore il 26 gennaio 2026

Traduzione

Missione della Svizzera Bruxelles, 14 agosto 2024 presso l’Unione europea Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea Direzione generale Giustizia e affari interni Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 17 maggio 2024, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20042, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

RS 0.362.381.045

Footnotes

  1. [1] RU 2026 72
  2. [2] RS 0.362.31 2026-0230 RU 2026 73 Sviluppo dell’acquis di Schengen. RU 2026 73 Recepimento del regolamento (UE) 2024/1349 «Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinato disposto con l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione [dell’atto seguente] è notificata alla Svizzera: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148 Documento del Consiglio: PE-CONS 17/24 Data dell’adozione: 14 maggio 2024»3 Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettere a e b dell’Accordo di associazione e con riserva del soddisfacimento dei requisiti costituzionali, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta. Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo di associazione, la Svizzera informa immediatamente il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti. Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio dell’Unione europea del 17 maggio 2024 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea. Il presente accordo entrerà in vigore alla data della notifica da parte della Svizzera del soddisfacimento dei requisiti costituzionali. Esso può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione. Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione europea, Segretariato generale, SG.B.2, Bruxelles. La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea l’assicurazione della sua più alta considerazione. 3 Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148, versione della GU L, 2024/1349, 22.5.2024.