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Scambio di note del 14 agosto 2024 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013

AS 2026 75 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 14 ago 2024

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2026-75/it/scambio-di-note-del-14-agosto-2024-tra-la-svizzera-e-l-unione-europea-concernente-il-recepimento-del-regolamento-ue-2024-1351-sulla-gestione-dell-asilo-e-della-migrazione-che-modifica-i-regolamenti-ue-2021-1147-e-ue-2021-1060-e-che-abroga-il-regolamento-ue-n-604-2013

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Abroga: Correzione (AS 2014 407),

Atto di base di: Scambio di note del 14 agosto 2024 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (RS 0.142.392.680.04)

RU 2026 75

Scambio di note del 14 agosto 2024
tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013
(Sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac)

Preambolo

Traduzione

Missione della Svizzera
presso l’Unione europea

Bruxelles, 14 agosto 2024

Commissione europea

Segretariato generale

SG.B.2

Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale della Commissione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica della Commissione del 17 maggio 2024, emessa in virtù dell’articolo 4 paragrafo 2 primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20041, relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

Footnotes

  1. [1] RS 0.142.392.68

«Ho il piacere di notificare […]

  • il ‹Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013› [AMMR] […].»2

Footnotes

  1. [2] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013, versione della GU L, 2024/1351, 22.5.2024.

Il Regolamento è stato notificato alla Svizzera con lettera Ref. Ares(2024)3583937 del 17 maggio 2024.

Conformemente all’articolo 4 paragrafi 2 e 3 dell’Accordo di associazione e con riserva del soddisfacimento dei requisiti costituzionali, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale della Commissione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica della Commissione. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 4 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la Svizzera informa immediatamente il Segretariato generale della Commissione europea non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti.

Conformemente all’articolo 4 paragrafo 5 dell’Accordo di associazione, la notifica della Commissione del 17 maggio 2024 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della notifica da parte della Svizzera del soddisfacimento dei requisiti costituzionali. Esso può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 4 e 16 dell’Accordo di associazione.

Con l’entrata in vigore del presente accordo, lo scambio di note del 14 agosto 20133 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale sarà estinto.

Footnotes

  1. [3] RU 2013 5505

Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, Direzione generale, Giustizia e affari interni, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale della Commissione europea l’assicurazione della sua più alta considerazione.