RU 2026 79
Traduzione
Accordo del 17 dicembre 2004
in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Tunisina relativo al commercio di prodotti agricoli Emendamento dell’Accordo1
Adottato il 9 ottobre 2024 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° marzo 2026
Il testo dell’allegato III e della sua appendice dell’Accordo in forma di cambio di lettere è sostituito dalla versione qui annessa:2
2 Ad eccezione della presente modifica, l’emendamento non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere ottenuto nella versione originale francese presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni, 3003 Berna ed è disponibile sul sito Internet del Segretariato dell’AELS: www.efta.int/trade-relations/free-trade-network/tunisia.
2025-1085 RU 2026 79
Commercia dei prodotti agricoli. Acc. con la Tunisia RU 2026 79
Allegato III
Regole di origine e cooperazione amministrativa
1. I diritti e gli obblighi delle Parti in relazione alle regole d’origine e alla cooperazione amministrativa sono disciplinati dal Protocollo B dell’Accordo di libero scambio. 2. Nel Protocollo B, ogni riferimento agli «Stati dell’AELS» va inteso come riferito alla Svizzera.