RU 2026 99
Legge federale
sull’energia
(LEne)
Modifica del 26 settembre 2025
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 giugno 20231,
decreta:
I
La legge federale del 30 settembre 20162 sull’energia è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 1quater, 2 e 3
Per gli impianti solari ed eolici di interesse nazionale secondo gli articoli 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1 situati in tali territori non è necessario definire un progetto specifico nel piano direttore cantonale.
Se necessario, i Cantoni provvedono affinché siano allestiti nuovi piani di utilizzazione o siano adeguati quelli esistenti. Ciò può avvenire anche nel quadro di una procedura cantonale di approvazione dei piani accentrata secondo l’articolo 14a (procedura cantonale di approvazione dei piani).
Se opportuno, per i progetti di cui all’articolo 8 capoverso 2 della legge del 22 giugno 19793 sulla pianificazione del territorio, le autorità competenti svolgono la procedura del piano direttore parallelamente alla procedura del piano di utilizzazione o alla procedura cantonale di approvazione dei piani.
Art. 13 cpv. 3
Abrogato
Inserire prima del titolo del capitolo 3
Art. 14a Procedura cantonale di approvazione dei piani per gli impianti solari ed eolici di interesse nazionale
Per la costruzione, l’ampliamento e il rinnovamento di impianti solari ed eolici di interesse nazionale secondo gli articoli 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1 i Cantoni prevedono una procedura di approvazione dei piani accentrata. Provvedono affinché i Comuni interessati siano coinvolti tempestivamente nella procedura.
Sempre che il diritto cantonale non preveda altrimenti, l’approvazione è subordinata all’accordo dei Comuni di ubicazione.
Fino all’entrata in vigore delle disposizioni di legge cantonali concernenti la procedura cantonale di approvazione dei piani, i Cantoni possono disciplinare la procedura per via di ordinanza. Fino all’entrata in vigore di un disciplinamento cantonale, si applicano per analogia a titolo di diritto cantonale gli articoli 16−17 della legge del 24 giugno 19024 sugli impianti elettrici.
Nell’ambito dell’approvazione dei piani:
è stabilito l’uso ammissibile del suolo;
sono rilasciate le autorizzazioni e conferiti i diritti di espropriazione di competenza dei Cantoni e dei Comuni necessari per la costruzione, l’ampliamento o il rinnovamento dell’impianto;
è disciplinato l’allacciamento e sono stabilite le necessarie aree di cantiere;
per gli impianti eolici, sono stabilite le dimensioni che il modello scelto deve rispettare al momento del passaggio in giudicato dell’autorizzazione; l’impatto degli impianti è valutato sulla base dei parametri massimi ed è documentato sotto il profilo geometrico, energetico ed ecologico.
Il Governo cantonale è competente per l’approvazione dei piani. Può affidare tale compito a un servizio amministrativo cantonale.
Una volta in possesso della documentazione completa relativa alla domanda, l’autorità competente per l’approvazione dei piani decide entro 180 giorni.
L’articolo 14 capoverso 3 si applica per analogia.
Gli impianti solari ed eolici di interesse nazionale secondo gli articoli 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1 la cui produzione di energia cessa definitivamente sono smantellati. L’autorità competente per l’approvazione dei piani decide in quale misura deve essere ripristinato lo stato anteriore.
Per gli impianti la cui ubicazione è pianificata sul territorio di più Cantoni (impianti intercantonali), i Cantoni interessati possono designare un Cantone coordinatore; quest’ultimo è designato di comune accordo dai Cantoni interessati. Esso approva i piani per l’intero impianto secondo la procedura accentrata. La procedura è retta dalle disposizioni del Cantone coordinatore.
Art. 14b Svolgimento della procedura ordinaria invece della procedura cantonale di approvazione dei piani per gli impianti solari ed eolici di interesse nazionale
Per gli impianti solari ed eolici di interesse nazionale secondo gli articoli 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1, il richiedente può optare per lo svolgimento della procedura ordinaria di pianificazione e di autorizzazione edilizia invece della procedura cantonale di approvazione dei piani.
Art. 14c Tutela giurisdizionale in relazione agli impianti solari ed eolici e alle centrali idroelettriche di interesse nazionale
A livello cantonale, il ricorso contro i seguenti piani e decisioni è ammissibile soltanto dinanzi al tribunale cantonale superiore ai sensi dell’articolo 86 capoverso 2 della legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale (LTF):
approvazioni dei piani secondo l’articolo 14a concernenti impianti solari ed eolici di interesse nazionale secondo gli articoli 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1;
piani di utilizzazione, nonché decisioni relative ad autorizzazioni e concessioni di centrali idroelettriche di interesse nazionale secondo gli articoli 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1.
La decisione del tribunale cantonale superiore è impugnabile mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale.
Se ha omesso di fare valere censure ammissibili contro un piano di utilizzazione avente carattere di decisione o se tali censure sono state definitivamente respinte, chi è legittimato a ricorrere non può più sollevare le stesse censure nella procedura di autorizzazione edilizia.
Può interporre ricorso dinanzi al tribunale cantonale superiore e al Tribunale federale soltanto chi ha diritto di adire il Tribunale federale conformemente all’articolo 89 LTF. Hanno diritto di ricorrere anche i Cantoni e Comuni interessati (art. 89 cpv. 2 lett. d LTF).
Il ricorrente non può invocare l’inopportunità.
Per quanto possibile, i tribunali decidono nel merito ed entro 180 giorni dalla chiusura dello scambio di scritti.
Se non decide nel merito e rinvia eccezionalmente la causa all’autorità inferiore, nella sua decisione il Tribunale federale esamina tutte le censure giuridicamente fondate che possono essere determinanti per l’esito della controversia.
Art. 15 cpv. 1bis e 1ter
Per l’elettricità generata da energie rinnovabili la rimunerazione si fonda sul prezzo di mercato al momento dell’immissione. Per gli impianti con una potenza inferiore a 150 kW il Consiglio federale stabilisce le rimunerazioni minime. Queste si fondano sull’ammortamento di impianti di riferimento nel corso della loro durata di vita. Se il prezzo di mercato di riferimento definito all’articolo 23 è inferiore alle rimunerazioni minime, la differenza spetta al produttore. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per i periodi in cui i prezzi di mercato sono negativi.
Per l’elettricità proveniente da impianti di cogenerazione forza-calore la rimunerazione si fonda sul prezzo di mercato al momento dell’immissione.
Art. 75d Disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 2025
Le procedure per la costruzione, l’ampliamento e il rinnovamento di impianti solari ed eolici di interesse nazionale secondo gli articoli 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1 che sono pendenti dinanzi all’autorità di prima istanza al momento dell’entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2025 sono rette dal nuovo diritto.
Art. 75e Disposizione transitoria relativa all’articolo 15
Per gli impianti nuovi e per quelli esistenti il Consiglio federale può prevedere che per un periodo limitato la rimunerazione si fonda sul prezzo di mercato di riferimento.
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 26 settembre 2025 La presidente: Maja Riniker | Consiglio degli Stati, 26 settembre 2025 Il presidente: Andrea Caroni |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 15 gennaio 2026.6
2 Fatto salvo il capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° aprile 2026.
3 Gli articoli 15 capoverso 1bis e 75e entreranno in vigore in un secondo tempo.
25 febbraio 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |
Modifica di altri atti normativi
(cifra II)
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge del 17 giugno 20057 sul Tribunale federale
Art. 83 lett. zbis e zter
Il ricorso è inammissibile contro:
zbis. le decisioni concernenti il rilascio di concessioni di diritti d’acqua per gli impianti di cui all’articolo 9a capoverso 3, in combinato disposto con l’allegato 2, della legge del 23 marzo 20078 sull’approvvigionamento elettrico, se non si pongono questioni di diritto di importanza fondamentale;
zter. le decisioni sui ricorsi di organizzazioni ai sensi dell’articolo 55 della legge del 7 ottobre 19839 sulla protezione dell’ambiente e dell’articolo 12 della legge federale del 1° luglio 196610 sulla protezione della natura e del paesaggio, in relazione alle centrali idroelettriche di cui all’articolo 9a capoverso 3 e all’allegato 2 nel tenore del 29 settembre 202311 della legge sull’approvvigionamento elettrico.
Art. 117 cpv. 2
I ricorsi delle organizzazioni ai sensi dell’articolo 55 della legge del 7 ottobre 198312 sulla protezione dell’ambiente e dell’articolo 12 della legge federale del 1° luglio 196613 sulla protezione della natura e del paesaggio contro piani di utilizzazione e decisioni relative ad autorizzazioni e concessioni in relazione alle centrali idroelettriche di cui all’articolo 9a capoverso 3 e all’allegato 2 nel tenore del 29 settembre 202314 della legge del 23 marzo 200715 sull’approvvigionamento elettrico non hanno effetto sospensivo.
Art. 132b Disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 2025
Gli articoli 83 lettera zter e 117 capoverso 2 sono direttamente applicabili ai ricorsi delle organizzazioni legittimate a ricorrere che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2025 sono pendenti dinanzi ad autorità o tribunali. I ricorsi che al momento dell’entrata in vigore di tale modifica sono pendenti dinanzi al Tribunale federale sono trattati secondo il diritto anteriore.
2. Legge del 22 giugno 197916 sulla pianificazione del territorio
Art. 8 cpv. 2, secondo periodo e 3
… Non necessitano di una base nel piano direttore in particolare i progetti per l’impiego delle energie rinnovabili senza ripercussioni considerevoli sul territorio e sull’ambiente, anche se concernono impianti di interesse nazionale secondo gli articoli 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1 della legge federale del 30 settembre 201617 sull’energia (LEne).
I progetti per l’impiego delle energie rinnovabili possono essere pianificati e autorizzati a prescindere dalla delimitazione di un territorio o di una sezione di corso d’acqua secondo l’articolo 8bb della presente legge e l’articolo 10 capoverso 1 LEne.
Art. 18b Centrali idroelettriche
Le centrali idroelettriche la cui potenza installata non eccede 10 MW non necessitano di una base nel piano direttore secondo l’articolo 8 capoverso 2.
Le centrali idroelettriche e i loro impianti di raccordo non necessitano di una base in un piano di utilizzazione.
3. Legge del 22 dicembre 191618 sulle forze idriche
Art. 29 cpv. 4
Sono salvi i rilevamenti previsti dalla legge federale del 24 gennaio 199119 sulla protezione delle acque (LPAc).
Art. 54 cpv. 2 e 3
In luogo di una nuova concessione, i progetti d’importanza nazionale possono beneficiare di una concessione complementare. Fino alla scadenza della concessione la concessione complementare non influisce su quella principale. Diversamente da quanto disposto nella concessione principale, nella concessione complementare la comunità competente a disporre può prevedere segnatamente:
l’utilizzazione di acque appartenenti a un altro corso d’acqua;
l’aumento del deflusso concesso;
l’aumento del dislivello lordo concesso;
la modifica del modo di utilizzazione;
l’innalzamento della diga o la costruzione di nuove dighe.
La durata della concessione complementare è di regola identica a quella della concessione principale. Se la concessione complementare comporta conseguenze in relazione ai deflussi discontinui, le esigenze di cui all’articolo 39a LPAc20 devono essere soddisfatte soltanto nel quadro delle misure di risanamento di cui all’articolo 83a LPAc.
4. Legge del 24 giugno 190221 sugli impianti elettrici
Art. 15b cpv. 2
Laddove sia richiesta la realizzazione di provvedimenti di sostituzione in virtù della legislazione in materia di protezione dell’ambiente o della legislazione in materia di protezione della natura e del paesaggio, l’impresa può richiedere all’autorità competente per l’approvazione dei piani di cui all’articolo 16 capoverso 2 di ordinare che questi provvedimenti siano realizzati da altre imprese su impianti a corrente forte che sono di loro proprietà e che di norma devono trovarsi all’interno della zona interessata dalla linea prevista.
Art. 15h
Abrogato
Art. 15k
In casi di secondaria importanza, il Consiglio federale può delegare al DATEC la definizione di corridoi di pianificazione ai sensi dell’articolo 15i capoverso 3.
5. Legge del 23 marzo 200722 sull’approvvigionamento elettrico
Art. 9a cpv. 3 lett. f e 3bis
Alle centrali idroelettriche ad accumulazione secondo l’allegato 2, nonché alla centrale idroelettrica di Chlus, si applica quanto segue:
se per motivi oggettivi e credibili con l’approvazione del progetto non possono essere disposte concretamente misure di compensazione ai sensi della lettera e, il richiedente è tenuto a versare una garanzia al Cantone; sono motivi oggettivi in particolare:
impossibilità o ritardi nella riservazione di terreni,
impossibilità di realizzazione a causa dell’assenza di garanzie per il finanziamento dei costi residui,
altre procedure in corso,
motivi su cui il richiedente non può influire.
La garanzia di cui al capoverso 3 lettera f serve alla realizzazione della misura e corrisponde almeno a una volta e mezza i costi previsti. Se il concessionario realizza la misura, l’importo è rimborsato senza interessi. Se il concessionario non ha realizzato la misura prima della messa in servizio ufficiale degli impianti della centrale, l’importo spetta al Cantone; quest’ultimo destina l’importo ottenuto alla realizzazione di altre misure e alla copertura dei propri costi. Il Consiglio federale stabilisce i principi alla base del calcolo della prestazione di garanzia e il suo importo massimo.
Art. 14a cpv. 4bis
In deroga agli articoli 17a e 17abis, le misurazioni necessarie per fornire la prova delle quantità di elettricità previste dal capoverso 4 lettera a possono essere effettuate mediante strumenti di misurazione già presenti negli impianti di stoccaggio. Il Consiglio federale disciplina i requisiti applicabili a tali strumenti e la trasmissione dei dati ai gestori di rete.