Promozione di provvedimenti di adattamento ai cambiamenti climatici
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC
Comunicazione ai richiedenti UV-2554
Promozione di provvedimenti di adattamento ai cambiamenti climatici Comunicazione dell’UFAM quale autorità esecutiva ai richiedenti
Stato: 01/2026, valida dal 29 gennaio 2026 Versioni precedenti: 05/2025
Settori specialistici interessati
•
Acque Clima Diritto
Biodiversità Biotecnologia Paesaggio
Elettrosmog e luce EIA Rifiuti
Incidenti rilevanti Pericoli naturali Prodotti chimici Siti contaminati Rumore Aria
Bosco e legno Suolo
Promozione di provvedimenti di adattamento ai cambiamenti climatici UV-2554
Nota editoriale
Valenza giuridica La presente pubblicazione è una comunicazione dell’UFAM destinata ai richiedenti di decisioni. Concretizza la prassi dell’UFAM in qualità di autorità esecutiva sotto il profilo formale (documenti necessari per la domanda) e materiale (prove necessarie per soddisfare i requisiti di legge materiali). Chi vi si attiene può legittimamente ritenere che la sua domanda è completa.
Editore Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) L’UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).
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La presente pubblicazione è disponibile anche in francese e tedesco. La lingua originale è il tedesco.
© UFAM 2026
Promozione di provvedimenti di adattamento ai cambiamenti climatici UV-2554
1 Diritto alla promozione
1.1 Considerazioni generali
Il programma di finanziamento per l’adattamento ai cambiamenti climatici (Adapt+) promuove, da un canto, la pianificazione e l’attuazione di provvedimenti di adattamento collaudati (moltiplicazione) e, dall’altro, lo sviluppo di nuovi approcci pratici per l’adattamento ai cambiamenti climatici (sviluppo). La presentazione delle domande di promozione segue procedure diverse. Per ottenere aiuti finanziari per la moltiplicazione di provvedimenti di adattamento collaudati, le domande possono essere presentare direttamente all’UFAM (v. cap. 5). Gli aiuti finanziari per lo sviluppo di nuovi provvedimenti di adattamento orientati alla pratica sono concessi nell’ambito di bandi di concorso tematici relativi a priorità di promozione (v. cap. 6).
1.2 Provvedimenti meritevoli di promozione
Il programma di finanziamento Adapt+ sostiene provvedimenti che, direttamente o indirettamente, contribuiscono in misura sostanziale a prevenire danni a persone o a cose di notevole valore che possono derivare dall’aumento delle concentrazioni di gas serra (provvedimenti di adattamento). Si ha un contributo sostanziale all’adattamento quando è possibile dimostrare una riduzione dei rischi climatici o un aumento della resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici. La panoramica alla figura Figura 1 mostra alcuni esempi di provvedimenti di adattamento meritevoli di promozione. Nel caso di provvedimenti indiretti, si ha un contributo sostanziale quando queste costituiscono un presupposto importante per la pianificazione e l’attuazione di provvedimenti di adattamento concrete. Sono esempi di provvedimenti indiretti i lavori preparatori quali le analisi dei rischi climatici, le analisi dell’esposizione, lo sviluppo di strategie di adattamento e piani di provvedimenti, l’elaborazione di linee guida, come pure la pianificazione strategica, gli studi preliminari e gli studi di fattibilità riguardanti provvedimenti di adattamento concrete. Pianificazione e attuazione di un provvedimento di adattamento diretto forniscono un contributo sostanziale quando è possibile dimostrare una riduzione di un rischio climatico o un aumento della resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici. Parlando di pianificazione di un provvedimento di adattamento è questo, ad esempio, il caso allorquando la pianificazione crea i presupposti per l’attuazione di un provvedimento di adattamento concreto. Ciò implica, ad esempio, che i provvedimenti di adattamento siano ottimizzati in termini di efficienza economica e siano meritevoli di autorizzazione. L’attuazione di un provvedimento di adattamento volto ad esempio a ridurre la calura fornisce un contributo sostanziale quando, durante un periodo di canicola, consente di ridurre di diversi gradi la temperatura locale diurna nel luogo in cui viene attuato il provvedimento di adattamento. La valutazione dei provvedimenti di adattamento oggetto di promozione è parte integrante dell’attuazione e anche l’elaborazione di un piano di misure contro la canicola ne è considerata parte integrante. Per i diversi tipi di provvedimenti di adattamento è possibile prevedere anche misure accompagnatorie
di comunicazione e sensibilizzazione che devono rafforzare l’impatto dei provvedimenti di adattamento stessi contribuendo in modo dimostrabile alla prevenzione dei danni dovuti ai cambiamenti climatici. Sono beni di notevole valore ad esempio edifici, infrastrutture, oggetti di grande importanza economica, culturale o sociale così come la natura e il paesaggio. Sono danni da prevenire in particolare: – i danni alla salute causati dall’aumento dello stress da calore, – i danni alle persone e ai beni dovuti a movimenti di versante a seguito dello scioglimento del permafrost e dei ghiacciai, – i danni alle persone e ai beni causati da eventi di precipitazione più frequenti e intensi e dalle rispettive conseguenze, quali inondazioni, aumento del ruscellamento superficiale e movimenti del terreno,
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– i danni all’agricoltura, all’economia forestale, all’economia energetica e alla gestione delle acque urbane causati da periodi di siccità più frequenti e prolungati, nonché – i danni ai servizi ecosistemici causati da cambiamenti degli spazi vitali e della composizione delle specie. I provvedimenti di adattamento devono affrontare le sfide più importanti poste dai cambiamenti climatici descritte nella strategia Adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera1 (strategia di adattamento) del Consiglio federale e nel relativo piano d’azione 2020–20252 così come nel rapporto di sintesi sull’analisi dei rischi climatici3 dell’UFAM.
Sviluppo Moltiplicazione
Nuovi approcci Provvedimenti Pianificazione Attuazione innovativi indiretti
Analisi dei rischi climatici, Progettazione del provve- Realizzazione di strategie di adattamento dimento di adattamento progetti di costruzione, incl. valutazione
Pianificazione strategica, Elaborazione di piani studi preliminari o d’azione contro di fattibilità la canicola
Misure concomitanti di comunicazione e sensibilizzazione, a patto che si dimostri un’impatto amplificato di un provvedimento di adattamento
Figura 1: Panoramica dei provvedimenti di adattamento meritevoli di promozione Adapt+.
1.3 Requisiti supplementari
I provvedimenti di adattamento devono essere in linea con la politica energetica e climatica della Confederazione. Pertanto, devono anche contribuire agli obiettivi1 e soddisfare i principi della strategia di adattamento. Si tratta, in particolare, di: – ridurre al minimo i rischi legati ai cambiamenti climatici; – proteggere la popolazione, i beni materiali e le basi naturali della vita dagli effetti dei cambiamenti climatici; – aumentare la capacità di adattamento e la resilienza della società, dell’economia e dell’ambiente ai cambiamenti climatici.
1.4 Provvedimenti che non danno diritto alla promozione
Non sono ammissibili alla promozione l’esercizio e la manutenzione di provvedimenti, la gestione degli eventi, i progetti di ricerca, la formazione e formazione continua, le mere misure di comunicazione e sensibilizzazione, né la costruzione e l’esercizio di sedi amministrative ad esempio di reti e associazioni. I provvedimenti di adattamento già finanziati nell’ambito di accordi programmatici nel settore ambientale4 sono esclusi dalla promozione del programma di finanziamento Adapt+.
Confederazione Svizzera (2012): Adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera. Prima parte della strategia del Consiglio federale del 2 marzo 2012. Confederazione Svizzera (2020): Adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera. Piano d’azione 2020–2025. UFAM (2025): Analisi dei rischi climatici per la Svizzera. Base per l’adattamento ai cambiamenti climatici. UFAM (2023): Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale 2025–2028. Comunicazione dell’UFAM quale autorità esecutiva ai richiedenti. Pratica ambientale n. 2315.
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2 Richiedenti
2.1 Beneficiari dell’aiuto finanziario
I beneficiari degli aiuti finanziari possono essere persone fisiche e giuridiche esterne all’Amministrazione federale centrale. Il programma di finanziamento Adapt+ è rivolto in particolare a Cantoni, regioni, città e Comuni, organizzazioni, imprese o associazioni in Svizzera che intendono pianificare, sviluppare o attuare un provvedimento di adattamento in Svizzera. Anche istituti di ricerca e formazione svizzeri qualificati, enti pubblici e ONG possono agire come promotori di progetti.
2.2 Unità amministrative dell’Amministrazione federale
Amministrazione federale centrale Per le unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale vale quanto segue: – possono svolgere un ruolo di consulente nel quadro del progetto, ma non esserne l’iniziatore, il richiedente principale o il promotore principale; – nessun aiuto finanziario viene erogato a queste unità amministrative; – per il calcolo dell’importo massimo dell’aiuto finanziario, le prestazioni proprie di queste unità amministrative sono considerate come contributi federali.
Centri di ricerca della Confederazione I centri di ricerca della Confederazione (PFZ, PFL, PSI, WSL, Empa ed Eawag) fanno parte dell’Amministrazione federale decentralizzata, ma in virtù della loro personalità giuridica autonoma possono beneficiare di aiuti finanziari, purché siano soddisfatte cumulativamente anche le seguenti condizioni: – l’attività non deve rientrare nell’attività principale del mandato di prestazione del centro di ricerca, essendo queste già finanziate dal budget di base del centro di ricerca; – il progetto deve avere una determinata dimensione e importanza, con costi globali pari o superiori a 50 000 franchi. Inoltre, – possono essere parte del team di progetto, ma non iniziatore, richiedente principale o promotore principale del progetto; – le prestazioni proprie di questi centri di ricerca non sono considerate per il calcolo dell’importo massimo dell’aiuto finanziario.
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3 Ammontare degli aiuti finanziari
3.1 Diritto agli aiuti finanziari
L’erogazione di aiuti finanziari è subordinata all’approvazione del budget da parte delle Camere federali. Non sussiste alcun diritto ad aiuti finanziari nel singolo caso.
3.2 Ammontare massimo degli aiuti finanziari
La Confederazione concede aiuti finanziari per provvedimenti di adattamento fino al massimo al 50 per cento dei costi computabili (v. cap. 3.3). L’ammontare degli aiuti finanziari è fissato dall’UFAM in base ai benefici e all’impatto del provvedimento di adattamento. I provvedimenti di adattamento con un beneficio e un impatto maggiori usufruiscono generalmente di aiuti finanziari superiori rispetto a quelli che presentano un beneficio o impatto ridotto. L’impatto di un provvedimento esprime in che modo esso influisce su un indicatore climatico o sullo stato dei sistemi naturali, ad esempio di quanto si abbassa la temperatura in uno spazio pubblico in un periodo caldo grazie alla piantumazione di alberi o in che misura è possibile ridurre i fenomeni di siccità dei suoli agricoli attraverso elementi di terreno spugnoso o un’utilizzazione del suolo adeguata alle condizioni locali. I benefici di un provvedimento descrivono l’entità del danno evitabile grazie al provvedimento stesso, ad esempio il numero di persone che possono beneficiare di una riduzione del calore o le perdite di produzione agricola potenzialmente evitate. L’aliquota di promozione per i costi computabili dei provvedimenti di adattamento meritevoli di promozione è determinata come da schema alla figura Figura 2:
Provvedimento di adattamento meritevole di promozione
Provvedimento Provvedimento di adattamento indiretto di adattamento diretto → aliquota di promozione 25 %
Pianificazione Attuazione → aliquota di promozione → aliquota di promozione 30 % 40 %
Contributo alla contemporanea riduzione dei rischi climatici derivanti da più sfide intersettoriali → aliquota di promozione +10 %
Figura 2: Schema per la determinazione dell’aliquota di promozione dei costi computabili per provvedimenti di adattamento.
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I provvedimenti di adattamento indiretti sono sostenuti con il 25 per cento dei costi computabili. Essi non hanno un impatto diretto, ovvero non influenzano né gli indicatori climatici né lo stato dei sistemi naturali e non hanno benefici diretti (v. cap. 1.2). Nel caso dei provvedimenti di adattamento diretti, la pianificazione è sostenuta con il 30 per cento dei costi computabili e l’attuazione con il 40 per cento dei costi computabili. Le diverse aliquote di promozione si giustificano dal fatto che solo l’attuazione di un provvedimento di adattamento diretto consente di produrre un impatto e un beneficio effettivi. I provvedimenti di adattamento diretti che, attraverso un approccio integrale e trasversale, contribuiscono a ridurre rischi derivanti da più sfide intersettoriali 5 dei cambiamenti climatici secondo l’analisi dei rischi climatici3 beneficiano di un ulteriore sostegno pari al 10 per cento dei costi computabili. Vi rientrano, ad esempio, l’attuazione integrale di provvedimenti per la realizzazione di città spugna, i quali sono in grado di ridurre contemporaneamente i rischi dovuti al ruscellamento superficiale, al crescente stress da calore e all’aumento della siccità estiva.
3.3 Costi computabili
Sono considerati costi computabili i costi di investimento adeguati e necessari per l’esecuzione economica e appropriata del provvedimento, e comunque al massimo i costi aggiuntivi causati dal provvedimento di adattamento. A tal proposito, i costi computabili devono essere correlati all’effetto auspicato del provvedimento. Tra i costi computabili rientrano, ad esempio, i costi di pianificazione, di sviluppo, per i materiali o le installazioni per i provvedimenti di adattamento. Non sono computabili i seguenti costi: – i costi per eventuali spese supplementari attuate nel medesimo progetto, ma prive di qualsiasi correlazione con il provvedimento di adattamento. Se, ad esempio, nell’ambito della ristrutturazione di un luogo pubblico sono previsti anche provvedimenti di adattamento quali la piantumazione di nuovi alberi, allora sono esplicitamente computabili unicamente i costi di progettazione e realizzazione del sottoprogetto «Piantumazione di nuovi alberi». La sostituzione di alberi già presenti, i lavori di pavimentazione che non hanno lo scopo di ridurre il calore o eventuali lavori di risanamento delle condutture sotterranee non sono computabili; – i costi per spese che pur essendo correlate al provvedimento di adattamento, non ne influenzano l’impatto. Si consideri il seguente esempio: in una piazza di quartiere viene inverdito con la piantumazione di nuovi alberi per ridurre le temperature diurne in estate. Sotto gli alberi, il Comune allestisce un parco giochi con giochi e panchine che non avendo alcuna influenza sulla temperatura non sono pertanto computabili; – i costi sostenuti prima dell’inoltro della domanda (ad es. per la redazione dei documenti di candidatura, le riunioni di pianificazione, l’acquisizione di fondi di terzi, l’acquisizione di partner di progetto ecc.). Come guida per i richiedenti, l’UFAM pubblica un elenco esemplificativo di costi computabili consultabile al sito www.bafu.admin.ch/adaptplus-i.
3.4 Esclusione di doppi sussidi
Se per un progetto è prevista la possibilità di richiedere anche altri sussidi federali, la totalità dei mezzi concessi dalla Confederazione può ammontare al massimo al 50 per cento dei costi computabili. Se un richiedente riceve aiuti finanziari da diverse fonti statali, sussiste l’obbligo di rendicontazione e di coordinamento. Secondo l’articolo 12 capoverso 2 della legge sui sussidi (LSu), il coordinamento incombe di regola all’autorità che dovrà presumibilmente concedere l’aiuto finanziario più cospicuo. In questi casi l’UFAM può mettersi in contatto con le autorità interessate. I provvedimenti di adattamento già finanziati nell’ambito di accordi programmatici nel settore ambientale4 sono esclusi dalla promozione del programma di finanziamento Adapt+.
Secondo l’analisi dei rischi climatici, le sfide intersettoriali in Svizzera sono l’aumento dello stress da calore, l’aumento della siccità estiva, l’aumento del potenziale di pericolo, l’aumento delle temperature medie e i crescenti mutamenti di habitat e composizione delle specie.
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3.5 Prevenzione di una promozione eccessiva
In caso di promozione tramite Adapt+ ai sensi dell’articolo 37b della legge sul CO2, la promozione congiunta di un progetto da parte di un Cantone, di un Comune e/o di terzi di altro genere è generalmente consentita a condizione che non ne derivi una promozione eccessiva (finanziamento superiore al 100 % dei costi computabili). Di conseguenza, nella domanda devono essere dichiarate tutte le fonti di finanziamento e gli importi. Se l’importo dell’incentivo richiesto comporta una promozione eccessiva, l’aiuto finanziario viene ridotto in misura tale da escluderla.
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4 Durata del progetto
4.1 Inizio del provvedimento di adattamento
I richiedenti possono iniziare il provvedimento di adattamento soltanto se l’UFAM ha garantito l’aiuto finanziario (art. 26 LSu). Di norma, la garanzia viene emanata dal 1º luglio mediante decisione. L’inizio del provvedimento di adattamento oggetto di promozione si definisce in genere come il momento a partire dal quale si iniziano i lavori fondamentali per tale provvedimento e non è più possibile bloccare, sotto il profilo economico, la realizzazione del progetto (point of no return), di norma quando il richiedente assume impegni finanziari significativi nei confronti di terzi o internamente, quando sostiene le prime spese di una certa entità o quando firma contratti d’acquisto relativi a componenti essenziali del progetto (art. 26 cpv. 1 LSu). Questa regola serve a evitare effetti inerziali nel caso di provvedimenti che verrebbero eseguiti anche senza l’aiuto finanziario di Adapt+. Le attività secondarie inerenti al progetto che hanno luogo prima del point of no return (ad es. lavori preparatori) possono essere eseguite a proprio rischio senza l’autorizzazione dell’UFAM. Se i relativi costi vengono sostenuti tra la presentazione della domanda e la concessione dell’aiuto finanziario, essi possono essere considerati tra i costi computabili per la determinazione dell’aiuto finanziario. Se sono già stati sostenuti prima della presentazione della domanda, i costi non possono invece essere presi in considerazione tra quelli computabili (v. cap. 3.3). In casi motivati, l’UFAM può concedere una deroga e acconsentire a un point of no return prima dell’assegnazione dell’aiuto finanziario (art. 26 cpv. 2 LSu). Una tale autorizzazione può essere ad esempio rilasciata se l’attendere il risultato dell’esame della domanda e la concessione dell’aiuto finanziario dovesse comportare gravi inconvenienti. In tal caso, il richiedente può rivolgersi all’UFAM all’indirizzo adaptplus@bafu.admin.ch a condizione che abbia presentato una domanda di sovvenzione completa relativa a un progetto maturo. La concessione della deroga non dà tuttavia diritto all’aiuto finanziario. Il richiedente che avvia il progetto prima della concessione dell’aiuto finanziario, lo fa a proprio rischio.
Nella decisione, l’UFAM può stabilire in particolare il periodo massimo che può intercorrere tra la concessione dell’aiuto finanziario e il point of no return. Di norma, quest’ultimo deve collocarsi non oltre tre mesi dopo la ricezione della garanzia di contributo.
4.2 Durata del progetto
La durata del progetto deve essere indicata nella domanda e viene fissata nella decisione. Vengono privilegiati i progetti con una durata massima di quattro anni.
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5 Procedura per la presentazione diretta delle domande
Di seguito viene descritta la procedura di presentazione diretta delle domande per la moltiplicazione di provvedimenti di adattamento collaudati.
5.1 Provvedimenti di adattamento collaudati
I provvedimenti di adattamento collaudati sono provvedimenti di adattamento diretti e indiretti già realizzati con successo altrove, come ad esempio: – l’elaborazione e applicazione di piani regionali per un’utilizzazione del suolo a scopo agricolo adeguata alle condizioni locali, – l’elaborazione di piani regionali per una gestione integrata delle risorse idriche, – i piani per la gestione dell’aumento del deflusso solido di fondo, – i piani decentralizzati seminaturali di gestione delle acque piovane, – l’implementazione di strategie di rinnovazione edilizia idonee al clima, – la pianificazione e l’attuazione di progetti per città spugna, – la progettazione di spazi liberi aperti e verdi naturali e adeguati al clima per ridurre le isole di calore urbane, ad esempio attraverso la piantumazione di viali alberati e la deimpermeabilizzazione delle piazze (soluzioni basate sulla natura), – i piani di misure contro la canicola per proteggere la popolazione in caso di ondate di calore, – la posa di piscine di acqua fredda nei fiumi, – l’ombreggiamento delle rive con specie arbustive e arboree adatte al clima. Come guida per i richiedenti, l’UFAM pubblica un elenco esemplificativo di provvedimenti di adattamento collaudati6 meritevoli di promozione. L’elenco, che vuole essere di ispirazione per i richiedenti, è consultabile al sito www.bafu.admin.ch/adaptplus-i. È possibile presentare una domanda di sostegno anche per provvedimenti di adattamento collaudati che non figurano nell’elenco.
5.2 Presentazione delle domande
La domanda di aiuto finanziario Adapt+ deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo disponibile nel sistema di informazione e documentazione CORE. Le istruzioni relative alla procedura di registrazione e alla presentazione della domanda sono disponibili alla pagina www.bafu.admin.ch/adaptplus-i. I documenti e le informazioni possono essere presentati in italiano, francese o tedesco. Nel dossier di domanda è consentito utilizzare una o più di queste lingue. I provvedimenti di adattamento diretti non possono riguardare allo stesso tempo sia la pianificazione che l’attuazione, ma necessitano la presentazione di due domande distinte. A tal proposito si specifica che una domanda riguardante l’attuazione può essere presentata solo dopo aver completato la pianificazione.
5.3 Tenore della domanda
5.3.1 Descrizione del provvedimento di adattamento
Per l’elaborazione del provvedimento di adattamento è possibile trarre ispirazione dall’elenco esemplificativo pubblicato dall’UFAM6. Nella domanda, il provvedimento di adattamento deve essere descritto in modo plausibile e verificabile. È necessario illustrare quali danni alle persone e/o ai beni di notevole valore potenzialmente riconducibili ai cambiamenti climatici potrebbero essere evitati grazie al provvedimento di adattamento, e in che misura. Occorre inoltre dimostrare perché tale provvedimento di adattamento è opportuno per il sito interessato e come si inserisce nel contesto locale.
UFAM (2026): Guida al programma di finanziamento per l’adattamento ai cambiamenti climatici.
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La descrizione del provvedimento di adattamento deve essere sufficientemente concreta e dettagliata per consentire una verifica e una valutazione del contenuto della domanda. Per la piantumazione di nuovi alberi, ad esempio, è necessario specificare le specie arboree previste curandosi di dare priorità a quelle che presentano un indice di biodiversità > 2 per gli alberi in aree urbane o un indice di biodiversità ≥ 3 in ambiente extraurbano, secondo l’«Indice di biodiversità 2021 per gli alberi urbani nel cambiamento climatico»7. È bene evitare le specie arboree non autoctone invasive e potenzialmente tali, anche se dovessero essere ben adattate al clima futuro. È altrettanto necessario prestare attenzione al potenziale allergenico delle specie arboree, in particolare ai pollini.
5.3.2 Contributo alla strategia di adattamento e impatto del provvedimento
La domanda deve descrivere in modo plausibile in che modo il provvedimento di adattamento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi e soddisfa i principi della strategia di adattamento 1,2. Inoltre, deve indicare l’impatto che si intende ottenere con il provvedimento di adattamento. A tal fine vanno proposti indicatori di efficacia concreti per i provvedimenti di adattamento indiretti e per l’attuazione di quelli diretti. I progetti volti alla pianificazione di provvedimenti di adattamento diretti devono definire gli indicatori di efficacia per il provvedimento di adattamento previsto e anche fornire indicazioni sull’orizzonte temporale del provvedimento e sul suo impatto. Le ipotesi e i metodi utilizzati per dimostrare l’impatto devono essere realistici e prudenti e basarsi su fonti affidabili, in modo che il calcolo dell’impatto non sia sovrastimato. Eventuali incertezze devono essere indicate e deve essere illustrato come verrebbero gestite.
5.3.3 Costi del progetto e finanziamento
La domanda deve indicare in modo chiaro e verificabile i costi del progetto, i costi computabili, l’aiuto finanziario richiesto e il finanziamento del provvedimento di adattamento. A tal fine l’UFAM mette a disposizione un modulo da utilizzare obbligatoriamente (v. www.bafu.admin.ch/adaptplus-i). Nella domanda devono essere dichiarati tutti i fondi richiesti e già disponibili per il finanziamento del progetto, secondo la seguente categorizzazione: – Mezzi propri: contributi di finanziamento dei partner attivamente coinvolti nel progetto, compresa la messa a disposizione di prestazioni naturali (personale proprio, conferimenti in natura ecc.), e prestazioni in denaro per coprire acquisti esterni o per compensare i costi sostenuti da altri partner del progetto. È obbligatorio indicare una motivazione per le tariffe orarie indicate 8. – Mezzi di terzi: contributi di finanziamento, di solito sotto forma di prestazioni in denaro provenienti da fonti esterne all’Amministrazione federale, come aiuti finanziari di Cantoni, Comuni o terzi (cioè da organizzazioni che non sono attivamente coinvolte nel progetto) oppure donazioni. – Aiuti finanziari della Confederazione: sovvenzioni di unità centrali o decentralizzate dell’Amministrazione federale. Qualora siano stati garantiti mezzi di terzi o aiuti finanziari della Confederazione, si devono presentare i relativi documenti giustificativi. Se la garanzia dipende dalla decisione in merito alla promozione, occorre presentare una conferma scritta e firmata da parte dei terzi interessati. Insieme al riepilogo dei costi del progetto e del finanziamento occorre dimostrare che, senza l’aiuto finanziario, il provvedimento non può essere realizzato in misura sufficiente e che gli sforzi autonomi ragionevolmente esigibili e gli altri mezzi finanziari non sono sufficienti. È necessario presentare una conferma scritta e firmata che indichi il motivo per cui il richiedente necessita dell’aiuto finanziario. Il calcolo dei costi computabili deve essere plausibile e verificabile. Le ipotesi e i metodi utilizzati per il calcolo devono essere realistici e prudenti e basarsi su fonti attuali e affidabili, in modo che i costi computabili non siano sovrastimati. Eventuali incertezze devono essere indicate e deve essere illustrato
SWILD (2021): Biodiversitätsindex 2021 für Stadtbäume im Klimawandel. Su mandato di Grün Stadt Zürich e con il sostegno dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM (disponibile solo in tedesco). Per quanto riguarda le tariffe orarie massime applicabili, di norma l’UFAM si basa sui salari effettivi nel caso di enti di diritto pubblico e nel caso di enti privati sulle raccomandazioni relative agli onorari pubblicate dalla Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB).
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come verrebbero gestite. L’UFAM rende disponibile una panoramica separata che riporta un elenco esemplificativo di costi computabili. L’elenco è consultabile al sito www.bafu.admin.ch/it/adaptplus-i.
5.3.4 Cronoprogramma e pietre miliari
Il cronoprogramma può prevedere pietre miliari adeguate, finanziariamente rilevanti, che consentano l’erogazione di pagamenti parziali prima che l’attuazione del provvedimento sia conclusa. A tal fine, nella domanda vanno formulate le pietre miliari da raggiungere per ottenere l’erogazione di un pagamento parziale. Il raggiungimento di tali pietre miliari deve essere documentato in un rapporto intermedio e comunicato all’UFAM.
5.3.5 Partecipazione di terzi
Se in un progetto per un provvedimento di adattamento sono coinvolte varie parti, si devono presentare le conferme scritte con cui tali parti attestano il loro consenso al provvedimento.
5.3.6 Autorizzazioni edilizie
Al momento dell’inoltro della domanda devono essere disponibili le autorizzazioni edilizie necessarie per un progetto. In casi motivati sono possibili eccezioni. In tale eventualità l’UFAM emetterà una decisione condizionata all’obbligo di presentare l’autorizzazione edilizia prima del raggiungimento della prima pietra miliare e dell’erogazione del primo pagamento. Qualora la condizione non venisse soddisfatta, la decisione non acquisterà forza di giudicato.
5.4 Termini
Le domande di aiuto finanziario devono essere presentate entro il 31 marzo tramite il sistema di informazione e documentazione CORE. Le domande pervenute dopo tale scadenza non saranno tenute in considerazione e dovranno all’occorrenza essere ripresentate l’anno successivo. Il periodo di presentazione delle domande in CORE si apre ogni 1° febbraio. I richiedenti possono iscriversi al programma di finanziamento in CORE in qualsiasi momento. Le domande possono essere inoltrate all’UFAM in CORE ogni volta entro il 27 febbraio per un primo esame informale relativo ai criteri formali. Il riscontro informale viene inviato entro il 16 marzo. Tutte le domande inoltrate entro il termine stabilito sono analizzate e valutate sulla base di criteri formali e del contenuto (v. cap. 5.5). Se le domande non soddisfano i criteri formali, il richiedente riceve un termine supplementare entro il quale regolarizzarli. Se anche dopo il termine supplementare concesso la domanda continua a non soddisfare i requisiti formali e i criteri di valutazione, essa sarà respinta. Se le domande sono valutate in base all’ordine di priorità (v. cap. 5.5.3), l’UFAM fisserà termini supplementari brevi per provvedere a integrazioni e verifiche, di modo che la procedura non venga bloccata troppo a lungo per via di singoli richiedenti.
5.5 Analisi e valutazione delle domande
L’UFAM è competente per l’analisi e la valutazione delle domande. Se la domanda riguarda temi di competenza di altri servizi federali, l’UFAM li coinvolge nell’analisi e valutazione della domanda. Tutte le domande pervenute entro il termine stabilito sono esaminate e valutate sulla base di criteri formali e di contenuto. Il processo di valutazione si articola nelle seguenti fasi: – esame formale: l’UFAM verifica che i criteri formali (cap. 5.5.1) siano soddisfatti. Se una domanda non soddisfa pienamente i criteri formali, l’UFAM concede di lì a breve un termine supplementare per integrare i documenti e le informazioni mancanti. Se il termine supplementare non viene rispettato o i criteri formali non risultano ancora soddisfatti, la domanda sarà respinta; – esame del contenuto: le domande che soddisfano i criteri formali vengono sottoposte dall’UFAM a un esame dei criteri di contenuto (cap. 5.5.2). Anche in questo caso l’UFAM può concedere un congruo termine supplementare per integrare i documenti e le informazioni. Se il termine supplementare
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non viene rispettato o i criteri di contenuto non risultano ancora soddisfatti, la domanda sarà respinta. Se le domande pervenute entro la scadenza e che soddisfano i criteri formali e di contenuto non superano le risorse finanziarie disponibili, tutte le domande vengono approvate; – ordine di priorità: se le domande di aiuti finanziari che soddisfano i criteri formali e di contenuto superano i mezzi disponibili, l’UFAM valuta le domande in base a criteri di priorità e redige una graduatoria (v. cap. 5.5.3). In questa valutazione le domande vengono confrontate tra loro. I fondi disponibili vengono ripartiti tra le domande in base alla loro posizione nella graduatoria, fino a esaurimento.
5.5.1 Criteri formali
L’UFAM esamina le domande pervenute sulla base dei seguenti criteri formali:
Tabella 1: Criteri formali
Criterio
F1 Il richiedente principale ha presentato la domanda in tempo utile (entro la data di riferimento) e in modo valido?
F2 Sono stati utilizzati i moduli ufficiali?
F3 La documentazione necessaria per la valida presentazione della domanda è completa, vale a dire sono disponibili tutte le prove e le autorizzazioni richieste?
F4 I richiedenti hanno diritto alla promozione?
F5 Il provvedimento di adattamento è un progetto di moltiplicazione ammissibile alla promozione (v. cap. 1.2 per la descrizione e la distinzione tra provvedimenti di adattamento indiretti, pianificazione e attuazione di provvedimenti di adattamento diretti)?
F6 Il progetto non aveva ancora raggiunto il point of no return al momento della concessione dell’aiuto finanziario (v. cap. 4.1)?
F7 La domanda è sufficientemente concreta e dettagliata per consentirne una verifica e una valutazione del contenuto?
5.5.2 Criteri relativi al contenuto
L’UFAM esamina le domande che soddisfano tutti i criteri formali in base ai seguenti criteri di contenuto:
Tabella 2: Criteri relativi al contenuto
Criterio
I1 Il provvedimento di adattamento contribuisce in modo significativo a prevenire danni a persone o a beni di notevole valore che potrebbero derivare dall’aumento della concentrazione di gas serra nell’atmosfera?
I2 I prodotti o i risultati (output) del provvedimento di adattamento sono descritti in modo plausibile?
I3 La stima dell’effetto (outcome) dei progetti di attuazione e dei provvedimenti di adattamento indiretti oppure dell’effetto atteso dei progetti di pianificazione relativi al provvedimento di adattamento promosso è stata condotta in modo plausibile?
I4 Per i provvedimenti di adattamento consistenti nell’attuazione e per quelli indiretti vengono proposti indicatori utili ai fini della verifica dell’effetto? Per i provvedimenti di adattamento consistenti nella pianificazione non sono necessari indicatori.
I5 Il riepilogo dei costi del progetto e del finanziamento dimostra che l’aiuto finanziario è necessario (cap. 5.3.3)?
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Criterio
I6 Le ulteriori prove richieste sono state fornite in modo plausibile?
I7 I costi computabili sono calcolati in modo corretto e plausibile (costi di investimento economici, adeguati, necessari e congrui)? La domanda include costi sostenuti prima dell’inoltro della stessa?
I8 Le eventuali pietre miliari formulate sono adeguate e rilevanti dal punto di vista finanziario?
I9 Il provvedimento di adattamento è coerente con la politica energetica e climatica della Confederazione?
I10 Il provvedimento di adattamento contribuisce agli obiettivi della strategia di adattamento1?
I11 Il provvedimento di adattamento soddisfa i principi della strategia di adattamento1?
5.5.3 Ordine di priorità delle domande
Se i mezzi disponibili non sono sufficienti a finanziare tutte le domande che soddisfano i criteri formali e di contenuto, l’UFAM redige una graduatoria delle domande in base a criteri di priorità:
Tabella 3. Criteri per la definizione dell’ordine di priorità
Criterio Valutazione
P1 Si tratta di un progetto di attuazione? 3: sì 0: no
P2 Sono disponibili tutte le autorizzazioni necessarie (in particolare quelle 2: sì edilizie)? 0: no
P3 Il provvedimento di adattamento riduce, attraverso un approccio integrale, 3: sì rischi derivanti da più sfide intersettoriali5 dei cambiamenti climatici? 0: no
P4 Qual è l’effetto stimato del progetto? 3: cantonale, nazionale 2: comunale, regionale 1: locale
P5 Rilevanza strategica: il provvedimento di adattamento riduce i rischi più 3: in misura elevata urgenti e importanti legati ai cambiamenti climatici1,2,3? 2: in misura media 1: in misura limitata 0: no
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6 Procedura per la promozione dello sviluppo di provvedimenti di adattamento
L’UFAM prevede di indire bandi di concorso tematici per lo sviluppo di nuovi approcci che contribuiscano a ridurre i rischi legati ai cambiamenti climatici in Svizzera. Il bando di concorso stabilisce le condizioni, i criteri di selezione e le scadenze. Per la valutazione delle domande ricevute e la definizione delle priorità di promozione l’UFAM si avvale anche in questo caso di altri servizi federali. Le domande sono valutate sulla base dei criteri di selezione stabiliti nel bando di concorso. Vengono sostenuti i progetti che soddisfano al meglio i criteri di selezione. Il numero dei provvedimenti di adattamento sovvenzionati dipende dalla qualità delle domande ricevute, dai relativi costi previsti e dai mezzi finanziari a disposizione. I bandi di concorso tematici hanno, di norma, cadenza annuale. Tutte le informazioni rilevanti relative al bando, compresi il tema, i criteri, la valutazione, le decisioni e la collaborazione durante la realizzazione del progetto, vengono pubblicate a tempo debito sulla pagina web del programma di finanziamento Adapt+ (www.bafu.admin.ch/adaptplus-i).
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7 Decisione di concessione dell’aiuto finanziario
7.1 Impegno
In caso di decisione favorevole, l’UFAM stabilisce mediante decisione le modalità di attuazione del provvedimento di adattamento. La decisione stabilisce in particolare: – l’importo dell’aiuto finanziario; – la durata del progetto; – le prestazioni da fornire; – i risultati attesi; – le eventuali pietre miliari definite e i relativi pagamenti parziali; – eventuali condizioni; – la rendicontazione. L’UFAM può stabilire nella decisione condizioni relative all’attuazione dei provvedimenti di adattamento.
7.2 Respingimento
Le domande che non soddisfano i requisiti formali o di contenuto vengono respinte, eventualmente trascorso un termine supplementare. Le domande relative a provvedimenti di adattamento di per sé meritevoli di promozione, ma per la cui promozione non sono disponibili mezzi sufficienti, vengono anch’esse respinte. L’UFAM informa i richiedenti in merito al respingimento della domanda. Tali domande possono essere nuovamente presentate per la valutazione l’anno successivo.
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8 Rendicontazione
8.1 Notifica di modifiche
L’UFAM deve essere informato senza indugio di qualsiasi cambiamento che può avere ripercussioni sulla concessione degli aiuti finanziari (art. 127m cpv. 1 ordinanza sul CO2). Ciò vale anche per le variazioni amministrative, le modifiche dei nomi e dei recapiti delle persone competenti o la modifica della ragione sociale delle imprese. Dai richiedenti ci si aspetta che contattino immediatamente l’UFAM qualora non siano in grado di ottemperare alla decisione.
8.2 Rapporti sulle pietre miliari o sulla conclusione del progetto
La rendicontazione avviene tramite rapporti sul raggiungimento di pietre miliari o sulla conclusione del progetto trasmessi all’UFAM (art. 127m cpv. 2 ordinanza sul CO2). I rapporti devono illustrare lo stato di attuazione dei provvedimenti (raggiungimento di pietre miliari o completamento del progetto). Eventuali scostamenti rispetto al provvedimento originariamente previsto devono essere descritti e motivati in dettaglio. Insieme al rapporto deve essere presentato un riepilogo completo dei costi con copia delle fatture. I rapporti costituiscono requisito per l’erogazione dell’aiuto finanziario e devono essere approvati Il rapporto finale dovrebbe contenere raccomandazioni per la moltiplicazione da parte di terzi del provvedimento di adattamento attuato e illustrare, di conseguenza, come conseguire ulteriori progressi nell’adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera da parte di terzi. Inoltre, sulla base del previsto monitoraggio dell’efficacia tramite indicatori, il rapporto deve illustrare in che modo il provvedimento attuato contribuisce a ridurre i rischi dei cambiamenti climatici, a evitare danni dovuti ai cambiamenti climatici o a migliorare la capacità di adattamento. La prova dell’efficacia deve essere fornita nel rapporto finale. Per i provvedimenti di adattamento che producono un impatto solo nel corso del tempo, quest’ultimo deve essere valutato in modo plausibile. Questi ulteriori contenuti del rapporto saranno stabiliti nella decisione. I rapporti costituiscono l’elemento centrale per la gestione di Adapt+ come pure la preparazione e la pubblicazione dei risultati. L’UFAM approva il rapporto e, se necessario per il versamento dell’aiuto finanziario o per la conclusione del progetto, può richiedere ulteriori informazioni.
8.3 Pubblicazione di informazioni
Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari, l’UFAM pubblica sul proprio sito Internet informazioni sui provvedimenti promossi (art. 127p ordinanza sul CO2), in particolare: – nome e indirizzo del beneficiario dell’aiuto finanziario; – ammontare degli aiuti finanziari; – descrizione della tipologia di provvedimento; – contenuti pertinenti delle domande, con un grado di dettaglio appropriato; – contenuti pertinenti dei rapporti, con un grado di dettaglio appropriato.
8.4 Versamento degli aiuti finanziari
Nella decisione, l’UFAM può stabilire il periodo massimo che può intercorrere tra la concessione dell’aiuto finanziario e l’inizio dell’attuazione del provvedimento o tra la concessione dell’aiuto finanziario e il completamento dell’attuazione del provvedimento. L’aiuto finanziario viene erogato dopo l’approvazione dei rapporti da parte dell’UFAM come segue: – sulla base delle pietre miliari definite nella decisione e del rapporto approvato sul raggiungimento delle stesse. Affinché i versamenti rateali possano essere erogati, lo stato di attuazione definito nella
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decisione deve essere stato raggiunto. Un versamento rateale può essere effettuato in misura corrispondente ai costi già sostenuti dal beneficiario dell’aiuto finanziario, e comunque al massimo per l’80 per cento dell’ammontare complessivamente disposto (art. 127n cpv. 2 ordinanza sul CO2); – sulla base del rapporto finale approvato dopo la conclusione del progetto (art. 127n cpv. 1 ordinanza sul CO2). Se un rapporto è incompleto, l’aiuto finanziario viene trattenuto sino a quando il rapporto non sarà corretto e approvato dall’UFAM.
8.5 Mancato rispetto degli impegni
Se, nonostante diffida, i beneficiari dell’aiuto finanziario non adempiono al proprio impegno o vi adempiono solo in modo inadeguato, l’aiuto finanziario non viene erogato in tutto o in parte oppure ne viene richiesta la restituzione totale o parziale (art. 28–30 LSu). Inoltre, può essere richiesta la restituzione proporzionale dell’aiuto finanziario se un impegno pertinente correlato a un provvedimento promosso non è stato attuato entro i termini o non è stato attuato. Il beneficiario dell’aiuto finanziario deve contattare l’UFAM, qualora sia prevedibile che l’adempimento degli obblighi sia compromesso.
8.6 Restituzione
L’impatto auspicato del provvedimento di adattamento è un fattore centrale per la valutazione delle domande e, di conseguenza, per la concessione degli aiuti finanziari. La stima deve pertanto essere prudente, onde garantire con sufficiente certezza che l’impatto non sia sovrastimato (v. cap. 5.3.2). Se l’effetto auspicato non è ottenuto in misura minima dell’80 per cento, di norma viene richiesta la restituzione proporzionale dell’aiuto finanziario (art. 127o ordinanza sul CO2). L’UFAM può rinunciare alla restituzione dell’aiuto finanziario o di parte di esso se il richiedente dimostra in modo trasparente e plausibile che il minore effetto non è dovuto a una sopravvalutazione dell’impatto del provvedimento al momento della presentazione della domanda o a un’attuazione errata del provvedimento, ma a circostanze non imputabili a lui. L’onere della prova incombe al richiedente.
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9 Maggiori informazioni
Per maggiori informazioni sul programma di finanziamento Adapt+ consultare il sito Internet seguente: – www.bafu.admin.ch/adaptplus-i