Allegato Modello «Regolamento operativo secondo l’OPSR»
Disposizioni generali dell’OPSR © UFAM 2024 38
Allegato Modello «Regolamento operativo secondo l’OPSR» Il modulo «Disposizioni generali dell’OPSR» dell’aiuto all’esecuzione OPSR (www.bafu.admin.ch/esecuzioneopsr) descrive i principi per l’allestimento del regolamento operativo. Il presente allegato esterno del modulo fornisce un modello di regolamento operativo. Il modello comprende possibili contenuti di un regolamento operativo generico e le relative spiegazioni.
I seguenti elementi fungono da orientamento e possono essere adattati alle circostanze cantonali, ai requisiti che deve soddisfare l’esercizio e alla situazione dell’azienda nel rispettivo sito, oppure possono essere ridimensionati. Inoltre, d’intesa con le autorità cantonali, è possibile utilizzare come base i modelli di regolamento dei settori specializzati.
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Contenuti di un regolamento operativo generico secondo l’OPSR Regolamento operativo (copertina)
Il presente regolamento è valido per:
Nome dell’organizzazione: ____________________________________
Nome della sede: ____________________________________
Numero d’esercizio: ____________________________________
Indirizzo amministrativo: ____________________________________
Indirizzo della sede: ____________________________________
N. di particella: ____________________________________
Attività principale / tipo di impianto per i rifiuti: ____________________________________
Creato il: ____________________________________
Autore: ____________________________________
Persona di contatto: ____________________________________
Telefono, e-mail: ____________________________________
Versione n.: ____________________________________
Valido fino al: ____________________________________
Sostituisce la versione n.: ____________________________________
Motivo della revisione: ____________________________________
Firma della persona responsabile dell’azienda: ____________________________________
Rifiuti destinati al trattamento: ____________________________________
Il presente regolamento operativo e i relativi documenti contengono informazioni riservate come pure segreti commerciali e di fabbricazione.
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1 Scopo e campo d’applicazione
a. Campo d’applicazione Il presente regolamento operativo disciplina l’esercizio dell’impianto per i rifiuti
a
(di seguito «impianto per i rifiuti» o «impianto»).
L’impianto è gestito da
a .
b. Basi legali Articolo 27 dell’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR)
Altri riferimenti giuridici rilevanti per gli impianti per i rifiuti (Confederazione, Cantone, Comune):
oppure secondo la scheda informativa cantonale
documento di riferimento «Elenco delle basi legali»
c. Autorizzazioni determinanti Autorizzazioni determinanti per la costruzione e l’esercizio dell’impianto per i rifiuti:
Autorizzazione / n. Concessa da Data concessione Valido fino al
oppure secondo il documento di riferimento
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2 Organizzazione (dati di contatto, punti cardine della sede aziendale, responsabilità, formazione e
formazione continua) a. Dati di contatto dell’organizzazione Nome dell’organizzazione
Indirizzo amministrativo
Telefono
Gestore / direttore
Nome persona di contatto
Telefono persona di contatto
E-mail della persona di contatto
b. Punti cardine della sede aziendale Nome della sede
Numero d’esercizio
Indirizzo della sede / luoghi d’impiego (particella n. / coordinate)
Comune competente / Cantone competente
Assegnazione zona protetta
Tipo di impianto / attività principale
Capacità dell’impianto
Orari d’esercizio
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c. Responsabilità L’impianto è gestito in modo da rispettare il presente regolamento e tutte le condizioni legate ad autorizzazioni e decisioni già emanate e da mantenere quanto più basse possibile le emissioni causate dall’impianto. Le misure di miglioramento idonee all’attuazione e risultanti dallo stato attuale della tecnica sono presentate all’autorità competente e successivamente realizzate e documentate.
Per la gestione dell’impianto è competente (nome) .
Il/la supplente è (nome) .
Le persone responsabili (incaricato/a delle merci pericolose, responsabile OTRif, incaricato della protezione
dell’ambiente, incaricato della protezione dalle radiazioni ecc.) sono:
Responsabilità Nome Funzione e formazione
oppure La gestione e le responsabilità dell’impianto sono disciplinate secondo il documento di riferimento .
d. Formazione e formazione continua del personale La persona competente per la formazione del personale operativo
Nome
oppure secondo il documento di riferimento
e il/la supplente
Nome
oppure secondo il documento di riferimento
garantisce la promozione delle competenze con finalità operative e provvede affinché il contenuto del presente regolamento operativo sia noto e venga applicato correttamente. Indicazioni sulla formazione e la formazione continua nel settore ambientale del personale (interno ed esterno),
incluse data e durata di validità, si trovano nel documento di riferimento
o devono poter essere consultate nell’azienda (in un apposito archivio aziendale) (p. es. descrizioni delle professioni, attestati professionali, corsi settoriali, formazioni scolastiche ecc.).
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3 Input (informazioni sui rifiuti destinati al trattamento)
a. Rilevamento dei materiali e dei quantitativi alla ricezione dei rifiuti Stima della ricezione:
Stima dei rifiuti che si presume saranno ricevuti (serve per la comunicazione iniziale delle dimensioni dell’azienda e quindi della rilevanza per l’ambiente):
Codice Classificazione [rs, rc, rcm, Descrizione del rifiuto Ordine di grandezza* [t/a] OLTRif rnc] OLTRif
*Stima dei quantitativi ricevuti dei tipi di rifiuti gestiti o approvati presso la sede secondo l’OLTRif (RS 814.610.1). Restano salve le variazioni legate agli effetti derivanti dall’attività commerciale:
oppure secondo il documento di riferimento
I rifiuti autorizzati devono essere elencati nell’autorizzazione secondo l’articolo 8 OTRif, in un’autorizzazione cantonale o nel portale eGovernment del DATEC (eGov DATEC). Non appena è disponibile un’autorizzazione, questa è determinante.
Documentazione dei materiali ricevuti:
Dei singoli conferimenti di materiali alla sede vengono rilevati, secondo le basi aziendali interne per l’esercizio: · tipo di materiale; · quantità in t o kg, m3 o pz.; · nome e dati di contatto dell’azienda fornitrice/del soggetto che effettua il conferimento; · data del conferimento dei rifiuti.
Rilevamento dei dati sui quantitativi secondo il diritto in materia di rifiuti (notifica annuale dei rifiuti):
Partendo dalla documentazione aziendale interna dei rifiuti ricevuti presso la sede si deve allestire il «rilevamento dei dati sui quantitativi secondo il diritto in materia di rifiuti» (cfr. Reporting e obblighi di notifica).
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b. Controllo all’accettazione Si accettano esclusivamente i rifiuti ammessi, consultabili nell’autorizzazione, di cui all’articolo 8 OTRif, in un’autorizzazione cantonale o nel portale eGovernment del DATEC (eGov DATEC). I soggetti che conferiscono rifiuti non autorizzati vengono respinti o, previo accordo con il fornitore, indirizzati a terzi. Se si constatano conferimenti non autorizzati solo dopo l’accettazione, i rifiuti vengono depositati temporaneamente in modo conforme alla legge e quindi smaltiti secondo le disposizioni determinanti. La responsabilità per la corretta dichiarazione dei rifiuti compete all’azienda fornitrice. Maggiori informazioni si trovano nell’aiuto all’esecuzione sul traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera.
In caso di recidiva, l’azienda fornitrice responsabile viene segnalata a
(tel. ).
Tutte le ricezioni vengono controllate. Le disposizioni sulla ricezione corretta dei rifiuti secondo l’articolo 27 capoverso 1 lettera b OPSR sono attuate mediante i seguenti provvedimenti:
·
·
4 Trattamento, deposito, controllo operativo/sorveglianza
I rifiuti ricevuti sono trattati nel modo seguente:
Codice Descrizione del Procedura di Tipo di Processo/i di OLTRif rifiuto OLTRif smaltimento codice impianto per trattamento / fasi R/D39 i rifiuti / operative principio procedurale
Nota: il grado di dettaglio della tabella sull’obbligo d’informazione in merito ai processi di trattamento dei singoli rifiuti è a discrezione del Cantone interessato, secondo la motivazione giuridica specifica e le eventuali condizioni. Per i rifiuti soggetti a controllo, l’elenco può essere sostituito da iscrizioni corrispondenti nella banca dati della Confederazione.
39 Cfr. anche www.bafu.admin.ch > Temi > Tema Rifiuti >Traffico di rifiuti > Aiuto all’esecuzione sul traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera > Obblighi delle imprese di smaltimento > Autorizzazione di smaltimento > Contenuto dell’autorizzazione di smaltimento > “Informazioni per la selezione dei metodi di smaltimento”.
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Gli impianti strutturali e operativi sono documentati nei seguenti allegati/documenti di riferimento:
5 Output, inoltro (rifiuti, residui, prodotti compresa energia)
a. Controllo del materiale in uscita: rilevamento dei quantitativi e controllo della qualità Stima dell’output:
Stima dell’output previsto, inoltro (rifiuti, residui o prodotti compresa energia). Serve per la comunicazione iniziale dell’efficienza del trattamento pianificato e quindi della rilevanza per l’ambiente:
oppure secondo il documento di riferimento
Documentazione dei rifiuti inoltrati o dei prodotti forniti: I conferimenti di materiale dalla sede avvengono secondo le basi aziendali interne in materia d’esercizio e di qualità. Tutti i conferimenti di materiale vengono rilevati (secondo eventuali prescrizioni cantonali supplementari) e trasmessi all’autorità dietro richiesta:
a. rifiuti (codice OLTRif, classificazione, descrizione dei rifiuti OLTRif) o prodotti; b. quantità: in t o kg, m3, pz. o kWh; c. data della fornitura/del conferimento dei rifiuti; d. destinatario; e. controllo di qualità (dimensioni del lotto, frequenza e parametri). Ulteriori dati e informazioni da motivare conformemente al diritto in materia di rifiuti possono essere richiesti a discrezione del Cantone interessato secondo la motivazione giuridica specifica e le eventuali condizioni.
Rilevamento dei dati sui quantitativi secondo il diritto in materia di rifiuti (notifica annuale dei rifiuti):
Partendo dalla documentazione aziendale interna dei rifiuti inoltrati o dei prodotti consegnati presso la sede si deve allestire il «rilevamento dei dati sui quantitativi secondo il diritto in materia di rifiuti» (cfr. Reporting e obblighi di notifica).
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Controllo di qualità: Per il controllo di qualità dei rifiuti e dei residui prodotti/in uscita è competente:
Nome
oppure secondo il documento di riferimento .
b. Percorsi per lo smaltimento dei residui ed energia prodotta Sono previsti i seguenti percorsi per lo smaltimento dei residui:
Per quanto riguarda l’energia prodotta (gas, calore, corrente elettrica) si rileva quanto segue: · quantità annua (se non è possibile ottenere indicazioni esatte, si devono riportare stime e dichiarare le ipotesi formulate).
6 Sorveglianza delle emissioni
L’azienda assicura mediante controlli interni che il trattamento e il deposito dei rifiuti e delle frazioni risultanti siano effettuati in modo corretto. I controlli delle emissioni di macchine e dispositivi (misurazioni dei gas di scarico) avvengono secondo le prescrizioni per l’attuazione dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt).
L’azienda tiene un registro operativo in cui vengono riportati gli eventi straordinari rilevanti per l’ambiente, tutti gli interventi di manutenzione rilevanti e i controlli autonomi.
Per ogni impianto e processo devono essere elencate le emissioni attese* (rumore, odori, vibrazioni, sostanze nocive, acque di scarico ecc.). Occorre inoltre indicare le parti d’impianto a fini di riduzione (umidificazione, filtraggio, insonorizzazione ecc.), di sorveglianza (frequenza dei controlli, parametri, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ecc.) e di documentazione (rapporto di misura, stampe, archiviazione ecc.). Le autorità cantonali vengono informate con una cadenza di mesi sui risultati della sorveglianza.
Emissioni attese per Parte d’impianto per la Sorveglianza Documentazione impianto/processo riduzione delle emissioni
*Per la sorveglianza delle emissioni dagli impianti per i rifiuti si applicano le ordinanze determinanti (p. es. in merito a inquinamenti atmosferici, rumore, vibrazioni, radiazioni) e le relative prescrizioni esecutive cantonali.
Oppure secondo il documento di riferimento
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7 Prevenzione degli eventi
Misure di sicurezza rilevanti per l’ambiente:
Evento Misure di sicurezza rilevanti per Descrizione l’ambiente
oppure secondo il documento di riferimento
8 Reporting e obblighi di notifica
(Nome autorità) _____________________________ viene informata tempestivamente dalla centrale operativa della polizia cantonale in merito a sostanziali perturbazioni d’esercizio, eventi o modifiche previste dell’impianto che sono rilevanti per l’ambiente.
Qualora siano stati introdotti sistemi di gestione certificati, è possibile rimandare alla regolamentazione corrispondente o allegarne una copia.
Obblighi legali di notifica Rilevamento dei dati sui quantitativi secondo il diritto in materia di rifiuti (notifica annuale dei rifiuti):
Nel caso di rifiuti speciali [rs] e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento [rcm], i dati necessari vengono rilevati nella banca dati della Confederazione, sulla base dei codici OLTRif, secondo l’ordinanza del DATEC del 18 ottobre 2005 sulle liste per il traffico di rifiuti (OLTRif; RS 814.610.1) e l’ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610).
La notifica retroattiva annuale dei rifiuti non soggetti a controllo [rnc] e di altri rifiuti soggetti a controllo [rc] avviene nel portale eGovernment del DATEC (eGov DATEC) e dev’essere effettuata utilizzando il codice a sei cifre dell’OLTRif. Il rilevamento avviene secondo le prescrizioni dell’articolo 27 capoverso 1 lettera e OPSR e il relativo modulo dell’aiuto all’esecuzione «Resoconto secondo OPSR» (cfr. www.bafu.admin.ch/esecuzione-opsr).
Altri resoconti (secondo le prescrizioni cantonali): a. registro operativo; b. bilancio delle quantità di rifiuti in riferimento al Cantone di provenienza (nel caso di impianti per i rifiuti mobili); c. rapporto annuale.
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9 Allegati e documenti di riferimento
o
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Luogo, data:
Firma:
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Spiegazioni dei contenuti di un regolamento operativo generico secondo l’OPSR Qual è lo scopo di un regolamento operativo secondo l’OPSR?
Nel regolamento operativo, i detentori di un impianto per i rifiuti definiscono i principali punti cardine dell’azienda: organizzazione, ubicazione, competenze, processi operativi, rifiuti accettati e forniti, indicazioni sulla prevenzione degli eventi, sorveglianza, reporting e obblighi di notifica. Il regolamento operativo costituisce la base per il dialogo e la collaborazione tra l’autorità cantonale e l’azienda. I principi per l’allestimento di un regolamento operativo sono descritti nel modulo «Disposizioni generali dell’OPSR» dell’aiuto all’esecuzione OPSR (www.bafu.admin.ch/esecuzione-opsr).
Chi deve allestire un regolamento operativo?
Le aziende che smaltiscono più di 100 tonnellate di rifiuti all’anno (art. 27 cpv. 2 OPSR).
Anche per gli impianti mobili è necessario allestire un regolamento operativo, che dev’essere fornito alle rispettive autorità cantonali a seconda del luogo d’impiego dell’impianto mobile.
Sul sito web del Cantone è possibile scaricare un modello per l’allestimento di un regolamento operativo.
Attraverso l’associazione ___________________________________________ del settore specializzato si può
ottenere un modello riferito alla pratica.
I dati devono essere verificati e completati dall’azienda. Eventualmente, i dati possono essere trasmessi negli allegati integrati nel testo del regolamento oppure è possibile rimandare a documenti aziendali equivalenti, che possono essere consultati dalle autorità esecutive presso la sede (documenti di riferimento).
Che cosa deve comprendere un regolamento operativo?
Devono essere elencati i seguenti elementi importanti:
1. scopo e campo d’applicazione; 2. organizzazione (dati di contatto, punti cardine della sede aziendale, responsabilità, formazione e formazione continua); 3. input (informazioni sui rifiuti destinati al trattamento); 4. trattamento, deposito, controllo operativo/sorveglianza; 5. output, inoltro (informazioni sui rifiuti trattati, sui residui, sull’energia prodotta); 6. sorveglianza delle emissioni; 7. prevenzione degli eventi; 8. reporting e obblighi di notifica.
Alle pagine seguenti si trovano informazioni integrative sul possibile contenuto del regolamento operativo secondo l’OPSR.
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1 Scopo e campo d’applicazione
a. Campo d’applicazione Qui dev’essere visibile a quale tipo d’impianto si applica il regolamento e quale organizzazione, società o consorzio gestisce l’impianto. Dev’essere chiaramente descritta anche la sede degli impianti e degli uffici (se non si trovano nello stesso luogo e qualora non sia possibile un’identificazione univoca della sede con l’indirizzo, indicare le coordinate e il nome locale). Per le aziende con più sedi (o luoghi d’impiego nel caso di impianti mobili), il campo d’applicazione del regolamento dev’essere descritto in modo chiaro.
b. Basi legali L’articolo 27 capoverso 1 OPSR impone ai detentori di impianti per i rifiuti il rispetto dei requisiti d’esercizio e stabilisce al capoverso 2 che i detentori di impianti per i rifiuti nei quali vengono smaltite ogni anno più di 100 tonnellate di rifiuti devono allestire un regolamento operativo. Devono inoltre essere elencati altri riferimenti giuridici rilevanti per gli impianti per i rifiuti (Confederazione, Cantone, Comune – se applicabili) o, per lo meno, va riportato un rimando corrispondente (p. es. scheda informativa cantonale).
c. Autorizzazioni determinanti Qui devono essere elencate le autorizzazioni determinanti per la costruzione e l’esercizio dell’impianto per i rifiuti, per esempio: autorizzazione edilizia (decisione secondo il diritto in materia edilizia), autorizzazione di realizzazione, eventuale autorizzazione d’esercizio già concessa secondo il diritto in materia di rifiuti, autorizzazione di smaltimento OTRif, decisioni di altri servizi specializzati (conferma di notifica, deposito contenitori, autorizzazione secondo il diritto in materia di protezione delle acque, autorizzazione secondo il diritto in materia di igiene dell’aria, autorizzazione secondo il diritto in materia di protezione contro il rumore), autorizzazioni di utilizzazione dei Comuni (p. es. cessione del monopolio dei Comuni sui rifiuti urbani), estratto del registro di commercio, comprese data e limitazione della durata, contratti di locazione (utilizzazione), accordi speciali.
2 Organizzazione (dati di contatto, punti cardine della sede aziendale, responsabilità, formazione e
formazione continua) a. Dati di contatto Devono essere indicati i principali dati di contatto (nome dell’organizzazione, indirizzo amministrativo, persona di contatto ecc.).
b. Punti cardine della sede aziendale Devono essere indicati i principali punti cardine della sede aziendale (nome e indirizzo della sede / dei luoghi d’impiego, numero d’esercizio (se disponibile; preferibilmente il numero d’esercizio del portale eGovernment del DATEC), Comune competente, Cantone competente, assegnazione zona protetta, tipo di impianto / attività principale, capacità dell’impianto, orari d’esercizio ecc.).
c. Responsabilità Le persone responsabili (incaricato delle merci pericolose, responsabile OTRif, incaricato della protezione dell’ambiente, incaricato della protezione dalle radiazioni ecc.) devono essere indicate per nome (comprese funzione e formazione). L’obiettivo è poter riconoscere in modo chiaro chi è responsabile di quali attività. A tal fine è possibile utilizzare un elenco concreto delle singole attività (controllo in uscita, manutenzione dell’impianto di depurazione delle acque di scarico, smistamento dei rifiuti conferiti ecc.), rimandi a schemi dei procedimenti in cui le responsabilità sono elencate accanto al processo, oppure descrizioni dei posti/capitolati d’oneri allegati. Nel caso di aziende che dispongono di un sistema di gestione certificato (gestione ambientale o della qualità), si può allegare una copia delle pagine determinanti della documentazione di gestione o inserire un rimando alla stessa, se questa è accessibile per l’autorità. Un obbligo di informazione orientato al fabbisogno, riguardante le modifiche delle responsabilità rilevanti per l’esecuzione, dev’essere assolto d’intesa tra l’azienda e l’autorità.
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d. Formazione e formazione continua del personale Dev’essere indicato in modo chiaro chi è competente per la formazione del personale e la persona supplente. Tale indicazione può essere fornita direttamente nel documento oppure attraverso un rimando a un documento aziendale «Organigramma/responsabilità» o, qualora siano stati introdotti sistemi di gestione certificati, alla regolamentazione corrispondente.
Le indicazioni sulla formazione e formazione continua del personale (interno ed esterno) rilevante per l’ambiente, incluse data e durata di validità, devono essere allegate o devono poter essere consultate nell’azienda (p. es. descrizioni delle professioni, attestati professionali, corsi settoriali, formazioni scolastiche ecc.).
3 Input (informazioni sui rifiuti destinati al trattamento)
a. Rilevamento dei materiali e dei quantitativi alla ricezione dei rifiuti Per la comunicazione iniziale delle dimensioni dell’azienda e quindi della rilevanza per l’ambiente, nel regolamento operativo dev’essere descritta una stima dei rifiuti che si presume saranno ricevuti (quantità stimata in t o kg, m3 o pz. all’anno). Tale stima rappresenta una previsione non vincolante e non soddisfa il «rilevamento dei dati sui quantitativi secondo il diritto in materia di rifiuti (notifica annuale dei rifiuti)» o l’autorizzazione di smaltimento40 secondo l'articolo 8 OTRif. Non appena è disponibile un’autorizzazione di smaltimento secondo l’articolo 8 OTrif con i codici autorizzati, questa è determinante. Restano salve le variazioni legate agli effetti derivanti dall’attività commerciale.
Per il rilevamento dei materiali e dei quantitativi vengono rilevati i dati di base (p. es. tipo di materiale, quantità in t o kg, m3 o pz., nome e dati di contatto del soggetto che effettua il conferimento/dell’azienda fornitrice, data del conferimento dei rifiuti ecc.) secondo processi di rilevamento specifici delle aziende.
Partendo da queste informazioni aziendali interne, l’azienda deve definire il «rilevamento dei dati sui quantitativi secondo il diritto in materia di rifiuti (notifica annuale dei rifiuti)» presso la sede (cfr. Reporting e obblighi di notifica).
b. Controllo all’accettazione Possono essere accettati solo i rifiuti [rs], [rcm] e [rc] per i quali esiste un’autorizzazione di smaltimento secondo l’articolo 8 OTRif. Occorre allegare un elenco dei codici dei rifiuti [rs], [rcm] e [rc] autorizzati (secondo l’OLTRif; RS 814.610.1). Le restrizioni all’accettazione dei rifiuti [rnc] sono disciplinate dalle autorità caso per caso.
Secondo l’articolo 27 capoverso 1 lettera b OPSR, i detentori di impianti per i rifiuti devono controllare i rifiuti al momento della ricezione e garantire che negli impianti vengano smaltiti soltanto rifiuti autorizzati. Maggiori informazioni si trovano nell’aiuto all’esecuzione sul traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera. Le modalità del controllo alla ricezione devono essere chiaramente descritte nel regolamento operativo. Oltre ai controlli abituali (visivi, sulle sostanze che emettono odori, pesatura del materiale), alla ricezione dei materiali possono essere eventualmente necessari ulteriori controlli, per esempio analisi chimiche.
Se i rifiuti autorizzati sono soggetti a una restrizione delle quantità ricevute o depositate e/o sono stati regolamentati a parte sulla base di un esame dell’impatto sull’ambiente (EIA) esistente, queste informazioni devono essere indicate anche nel regolamento operativo.
40 Cfr. anche www.bafu.admin.ch > Temi > Tema Rifiuti > Traffico di rifiuti > Aiuto all’esecuzione sul traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera > Obblighi delle imprese di smaltimento > Autorizzazione di smaltimento > Contenuto dell’autorizzazione di smaltimento.
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4 Trattamento, deposito, controllo operativo/sorveglianza
Qui occorre indicare, secondo il grado di dettaglio stabilito dal Cantone, quali rifiuti sono sottoposti a ulteriore trattamento attraverso quali processi/fasi operative, secondo quale procedura di smaltimento (nel caso di rifiuti speciali, p. es. tramite codici R/D41) e in quale impianto per i rifiuti.
Le installazioni strutturali e operative devono essere documentate, a seconda del fabbisogno e della complessità degli impianti, sulla base dei seguenti allegati/documenti di riferimento:
a. Planimetrie e piani di utilizzazione, inclusi: · planimetria con luoghi di deposito (sito dell’azienda e compattazione dell’area [non compattata/compattata]) / localizzazione degli impianti / utilizzazione dell’area; · drenaggio dell’area (piano della rete fognaria); b. indicazioni sui volumi di stoccaggio utilizzati; c. elenco macchine con indicazioni su tipo, anno di costruzione, ore d’esercizio all’anno, resa, filtro antiparticolato, carburante, intervalli di manutenzione, cadenza di manutenzione per i gas di scarico; d. elenco di deposito dei liquidi / delle sostanze inquinanti per le acque.
Devono essere inoltre elencati: restrizioni all’accesso, controlli operativi/sorveglianza, descrizione del controllo dell’area (frequenza, procedura in caso di anomalie, segnalazioni tramite la comunicazione interna), verifica regolare degli impianti.
5 Output, inoltro (rifiuti, residui, prodotti compresa energia)
Controllo del materiale in uscita: rilevamento dei quantitativi e controllo della qualità I conferimenti di materiale dalla sede avvengono secondo le basi aziendali interne in materia d’esercizio e di qualità. Tutti i conferimenti di materiale vengono rilevati (secondo eventuali prescrizioni cantonali supplementari) e trasmessi all’autorità dietro richiesta:
a. rifiuti (codice OLTRif, classificazione, descrizione dei rifiuti OLTRif) o prodotti; b. quantità: in t o kg, m3, pz. o kWh; c. data della fornitura/del conferimento dei rifiuti; d. destinatario; e. Controllo di qualità (dimensioni del lotto, frequenza e parametri). Ulteriori dati e informazioni da motivare conformemente al diritto in materia di rifiuti possono essere richiesti a discrezione del Cantone interessato secondo la motivazione giuridica specifica e le eventuali condizioni. Nel caso di rifiuti rc, per il quantitativo di rifiuti annuo è obbligatorio indicare il numero d’esercizio del destinatario.
Rilevamento dei dati sui quantitativi secondo il diritto in materia di rifiuti (notifica annuale dei rifiuti):
Partendo dalla documentazione aziendale interna dei rifiuti inoltrati o dei prodotti consegnati presso la sede si deve allestire il «rilevamento dei dati sui quantitativi secondo il diritto in materia di rifiuti» (cfr. Reporting e obblighi di notifica).
41 Cfr. anche www.bafu.admin.ch > Temi > Tema Rifiuti > Traffico di rifiuti > Aiuto all’esecuzione sul traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera > Obblighi delle imprese di smaltimento > Autorizzazione di smaltimento > Contenuto dell’autorizzazione di smaltimento > «Informazioni per la selezione dei metodi di smaltimento».
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Controllo di qualità: La persona competente per il controllo di qualità dei rifiuti e dei residui prodotti/in uscita dev’essere indicata per nome o riportata nell’elenco «Organigramma/responsabilità».
Percorsi per lo smaltimento dei residui ed energia prodotta Devono essere illustrati i percorsi previsti per lo smaltimento dei residui (del trattamento).
Per quanto riguarda l’energia prodotta (gas, calore, corrente elettrica) si rileva: · la quantità annua (se non è possibile ottenere indicazioni esatte, si devono riportare stime e dichiarare le ipotesi formulate).
I dati rilevati sull’energia prodotta servono alla valutazione interna dell’impianto e, tenuto conto del grado di utilizzazione dell’energia complessiva già raggiunto, alla determinazione di ulteriori potenziali di energia e di altre misure energetiche economicamente sostenibili.
6 Sorveglianza delle emissioni
L’azienda garantisce mediante controlli interni che il trattamento e il deposito dei rifiuti e delle frazioni risultanti siano effettuati in modo corretto. I controlli delle emissioni di macchine e dispositivi (misurazioni dei gas di scarico) avvengono a intervalli regolari stabiliti, secondo le prescrizioni per l’attuazione dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt).
L’azienda tiene un registro operativo in cui vengono riportati gli eventi straordinari rilevanti per l’ambiente, tutti gli interventi di manutenzione pertinenti e i controlli autonomi.
Le emissioni attese (rumore, odori, vibrazioni, sostanze nocive, acque di scarico ecc.) devono essere elencate per ogni impianto e processo secondo le prescrizioni cantonali. Occorre inoltre indicare le parti d’impianto a fini di riduzione (umidificazione, filtraggio, insonorizzazione ecc.), di sorveglianza (frequenza dei controlli, parametri, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ecc.) e di documentazione (rapporto di misura, stampe, archiviazione ecc.). Le autorità cantonali vengono informate con una cadenza di _______ mesi sui risultati della sorveglianza.
7 Prevenzione degli eventi
Le misure di sicurezza riferite all’ambiente per la prevenzione delle emissioni rilevanti per l’ambiente (p. es. misure di ritenzione dell’acqua di spegnimento, messa in sicurezza dell’area per il trasbordo merci, misure in caso di incendio di batterie, misure per la riduzione delle emissioni di polveri) devono essere descritte in modo sintetico, tenendo conto delle condizioni delle autorizzazioni esistenti. Occorre elencare i controlli richiesti dalle autorità e i controlli autonomi. Le aziende nel campo d’applicazione dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) devono inoltre allestire un piano d’intervento all’attenzione dei pompieri e dei corpi pompieri dei centri di soccorso.
In quest’ambito possono essere descritti anche i provvedimenti in caso di crisi che servono a garantire l’esercizio successivo degli impianti e quindi le possibilità di smaltimento (p. es. in una situazione di carenza di mezzi d’esercizio, corrente elettrica ecc.).
8 Reporting e obblighi di notifica
L’autorità viene informata tempestivamente dalla centrale operativa della polizia cantonale in merito a sostanziali perturbazioni d’esercizio, eventi o modifiche previste dell’impianto che sono rilevanti per l’ambiente.
Qualora siano stati introdotti sistemi di gestione certificati, è possibile rimandare alla regolamentazione corrispondente o allegarne una copia.
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Obblighi legali di notifica Rilevamento dei dati sui quantitativi secondo il diritto in materia di rifiuti (notifica annuale dei rifiuti):
Nel caso di rifiuti speciali [rs] e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento [rcm], i dati necessari vengono rilevati nella banca dati della Confederazione, sulla base dei codici OLTRif, secondo l’ordinanza del DATEC del 18 ottobre 2005 sulle liste per il traffico di rifiuti (OLTRif; RS 814.610.1) e l’ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610).
La notifica retroattiva annuale dei rifiuti non soggetti a controllo [rnc] e di altri rifiuti soggetti a controllo [rc] avviene nel portale eGovernment del DATEC (eGov DATEC) e dev’essere effettuata utilizzando il codice a sei cifre dell’OLTRif. Il rilevamento avviene secondo le prescrizioni dell’articolo 27 capoverso 1 lettera e OPSR e il relativo modulo dell’aiuto all’esecuzione «Resoconto secondo OPSR» (cfr. www.bafu.admin.ch/esecuzione-opsr).
Altri resoconti (secondo le prescrizioni cantonali) a. Registro operativo Il responsabile operativo tiene un registro nel quale sono riportati gli eventi straordinari e i dati di controllo al fine di garantire un esercizio conforme alla legge. b. Bilancio delle quantità di rifiuti in riferimento al Cantone di provenienza (nel caso di impianti per i rifiuti mobili) c. Rapporto annuale
9 Allegati e documenti di riferimento
Per ragioni amministrative, le autorità possono consentire rimandi a documenti aziendali in forma di allegato. L’azienda deve provvedere ad aggiornare tali documenti di riferimento in caso di modifiche e queste devono poter essere consultate presso la rispettiva sede, dietro richiesta o nell’ambito di ispezioni. Possibili allegati o documenti di riferimento sono:
Scopo e campo d’applicazione: o Basi legali: scheda informativa cantonale, documento di riferimento «Elenco delle basi legali» o Autorizzazioni determinanti: autorizzazioni elencate nel regolamento, direttive, altri supporti (schede informative specifiche del settore) o …
Organizzazione: o Organigramma/responsabilità (compresi. titolare dell’azienda, responsabile operativo, supplente ed ev. personale operativo), schema procedurale, panoramica dalla documentazione di gestione, estratto del sistema di gestione certificato (gestione ambientale o della qualità) o Capitolato d’oneri / descrizioni dei posti del personale elencato nel regolamento (se utili per l’esercizio) o Certificati e attestati di formazione del personale elencato nel regolamento rilevanti per l’attività (se utili per l’esercizio) o Elenchi telefonici o …
Input: o Elenco dei rifiuti accettati o …
Disposizioni generali dell’OPSR © UFAM 2024 55
Trattamento, deposito, controllo operativo/sorveglianza: o Planimetria e piano di utilizzazione con luoghi di deposito (sito dell’azienda e compattazione dell’area [non pavimentata/pavimentata]) / piano di ubicazione degli impianti / utilizzazione dell’area o Drenaggio dell’area (piano della rete fognaria) o Indicazioni sui volumi di stoccaggio utilizzati o Elenco delle macchine e relativa manutenzione (lista di controllo) con indicazioni su tipo, anno di costruzione, ore d’esercizio all’anno, resa, filtro antiparticolato, carburante, intervalli di manutenzione, cadenza di manutenzione per i gas di scarico o Elenco di deposito dei liquidi / delle sostanze inquinanti per le acque o Restrizioni all’accesso, descrizione del controllo dell’area (frequenza, procedura in caso di anomalie, segnalazioni tramite la comunicazione interna), verifica degli impianti o …
Output, inoltro: o Elenco dell’output o Gestione dei rifiuti speciali scartati o Percorsi previsti per lo smaltimento dei residui o …
Sorveglianza delle emissioni: o Elenco di manutenzione ordinaria e straordinaria o Schema dell’impianto o Provvedimenti per la riduzione della formazione di polveri o …
Prevenzione degli eventi: o Misure e piani di sicurezza riferiti all’ambiente (competenze, misure di sicurezza, procedura in caso di emergenza) o Organizzazione d’allarme riferita all’ambiente (numeri d’emergenza, organizzazione interna ed esterna in caso di sinistri, incidenti, incendi ecc.) o …