Modulo 4: Malattia delle bande rosse e delle macchie brune
2020 | Pratica ambientale Bosco e legno
Modulo 4: Malattia delle bande rosse e delle macchie brune Un modulo dell’aiuto all’esecuzione «Protezione del bosco» Basi legali: ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV) e ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC)
Nota editoriale Valenza giuridica La presente pubblicazione è un aiuto all’esecuzione elaborato Partenariato dall’UFAM in veste di autorità di vigilanza. Destinata in primo Ufficio federale dell’agricoltura, partner in seno al SFF, luogo alle autorità esecutive, essa concretizza le prescrizioni 3003 Berna, tel. 058 462 25 50 del diritto federale in materia ambientale (in merito a concetti phyto@blw.admin.ch giuridici indeterminati e alla portata e all’esercizio della discrezionalità) nell’intento di promuovere un’applicazione uniforme Protezione della foresta svizzera WSS, Istituto federale della legislazione. Le autorità esecutive che vi si attengono di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL, possono legittimamente ritenere che le loro decisioni siano 8903 Birmensdorf, tel. 044 739 21 11 conformi al diritto federale. Sono ammesse soluzioni alterna- waldschutz@wsl.ch | www.waldschutz.ch tive, purché conformi al diritto vigente. Indicazione bibliografica Editore UFAM (ed.) 2020: Modulo 4: Malattia delle bande rosse e delle Servizio fitosanitario federale SFF macchie brune. Un modulo dell’aiuto all’esecuzione «Prote- Un servizio comune dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM e zione del bosco». Ufficio federale dell’ambiente, Berna. Pratica dell’Ufficio federale dell’agricoltura UFAG. ambientale n. 1801 L’UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC. Traduzione Servizio linguistico italiano, UFAM Redazione Testo: Therese Plüss (SFF), fig. 1: Christoph Aeschbacher Grafica e impaginazione (OW), Andrea de Boni (SFF) Cavelti AG, Marken. Digital und gedruckt, Gossau
Accompagnamento Foto di copertina Modulo 4 Gruppo di lavoro sulla malattia delle bande rosse (RBK): Aghi di pino colpiti dalla malattia delle macchie brune. Ernst Fürst, Alfred Klay, Therese Plüss (tutti SFF), Pierre Alfter © Roland Engesser, WSL (NE), Christoph Aeschbacher (OW), Joana Beatrice Meyer (WSS), Isabelle Straub (BE), Marco Vanoni (GR) Link per scaricare il PDF www.bafu.admin.ch/uv-1801-i Informazioni e contatto La versione cartacea non può essere ordinata. Ufficio federale dell’ambiente UFAM, divisione Foreste, sezione Protezione e salute del bosco, 3003 Berna, La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco tel. 058 469 69 11 e francese. wald@bafu.admin.ch | www.bafu.admin.ch Prima versione aggiornata 2020 (Prima edizione 2018)
© UFAM 2020
1 Glossario
Azienda Azienda (ad es. vivaio o centro giardinaggio) autorizzata dal SFF per il rilascio di passaporti fitosanitari che produce materiale di riproduzione delle specie del genere Pinus.
Malattie del pino Nel presente modulo, con questo termine si designano la malattia delle bande rosse e la malattia delle macchie brune, che infettano le specie del genere Pinus e sono causate dai tre agenti patogeni Dothistroma septosporum (ex Scirrhia pini), Dothistroma pini e Lecanosticta acicola (ex Scirrhia acicola).
Passaporto fitosanitario Documento per il commercio, all’interno della Svizzera o con l’Unione europea, di merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi (all. 5 parte A OPV). Comprova l’adempimento delle prescrizioni fitosanitarie.
Zona indenne da infestazione Zona in cui si presuppone che le malattie del pino non si siano ancora diffuse o siano presenti raramente. Attualmente questa zona corrisponde al Vallese, al Ticino e al versante sudalpino e all’Engadina nei Grigioni.
Zona infestata Zona in cui le malattie del pino sono diffuse e in parte estese su ampie superfici. Attualmente questa zona corrisponde a tutti i Cantoni inclusi il nord e centro dei Grigioni eccetto il Vallese e il Ticino.
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2 Basi
2.1 Obiettivo del modulo
Il presente modulo illustra le misure raccomandate contro le malattie del pino causate da Dothistroma septosporum (ex Scirrhia pini), Dothistroma pini e Lecanosticta acicola (ex Scirrhia acicola). Dal 2020 secondo l’ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV; RS 916.20) e dell’ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC; RS 916.201), le malattie del pino sono considerate organismi regolamentati non da quarantena. I tre agenti patogeni non sono presenti in modo uniforme in tutta la Svizzera. Si distinguono due zone: 1) una zona infestata in cui le malattie delle bande rosse e delle macchie brune sono presenti in modo diffuso e 2) una zona indenne da infestazione o poco infestata, comprendente il Vallese, il Ticino e il nord e centro dei Grigioni (cfr. fig. 1, all. 1). Da qui la raccomandazione di intervenire con una lotta differenziata. Si tratta di una combinazione tra le strategie di prevenzione (fase 1) e di eradicazione (fase 21) nella zona indenne da infestazione e la strategia di limitazione dei danni (fase 4) nella zona infestata.
Questa strategia persegue gli obiettivi esposti qui di seguito: · fare in modo che la zona non infestata resti indenne (fasi 1 e 2); · ridurre l’infestazione nella zona infestata (fasi 3 e 4);
Per le aziende si applicano le disposizioni relative agli organismi regolamentati non da quarantena (cfr. cap. 3 OSalV-DEFR-DATEC).
Poiché le malattie del pino causate dai tre agenti patogeni sono difficilmente distinguibili sul campo, la strategia si applica indistintamente a tutti i tipi, a prescindere dal loro grado di diffusione. Il modulo illustra le misure raccomandate da adottare nella zona indenne e in quella infestata.
2.2 Biologia delle malattie del pino
Le informazioni sulla biologia delle malattie del pino e l’attuale situazione di infestazione sono reperibili presso il WSS: https://waldschutz.wsl.ch/de/waldkrankheiten/rotband-und-braunfleckenkrankheit.html (non disponibile in italiano).
2.3 Basi legali
Dal 1° gennaio 2020, le malattie delle bande rosse e delle macchie brune sono classificate come organismi regolamentati non da quarantena. In Svizzera, questi organismi sono disciplinati negli articoli 29-29b OSalV e 4-6 OSalV-DEFR-DATEC e nei relativi allegati 3 e 4.
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Sono considerati organismi regolamentati non da quarantena gli organismi particolarmente pericolosi trasmessi principalmente da determinati vegetali specifici destinati alla piantagione e la cui presenza su tali vegetali specifici comporta conseguenze economiche inaccettabili relativamente all’utilizzo previsto. Inoltre sono già diffusi in Svizzera o nell’UE (art. 5a OSalV).
Per gli organismi regolamentati non da quarantena non sussiste in linea di principio un obbligo di notifica e di eradicazione. Eventuali misure di lotta o di limitazione dei danni sono lasciate ai proprietari di boschi o degli alberi. Secondo l’articolo 29a OSalV il Cantone può adottare o ordinare misure se una funzione del bosco è fortemente minacciata da un organismo regolamentato non da quarantena. Sussiste un rischio elevato di malattia delle bande rosse e delle macchie brune per esempio se in un popolamento a causa di alcuni pini morenti non è più garantita la funzione di protezione dai pericoli naturali. In tal caso, il Cantone, applicando una propria strategia, può definire regole volte a intensificare i controlli visivi nell’intera zona o in una parte di essa e l’attuazione più rigorosa delle misure di risanamento rispetto ad altre zone infestate.
Le aziende (p. es. vivai e centri giardinaggio) devono garantire che i vegetali destinati alla piantagione corredati di un passaporto fitosanitario se utilizzati o messi sul mercato a scopi commerciali sono esenti da organismi regolamentati non da quarantena (tolleranza zero). Nel caso delle malattie delle bande rosse e delle macchie brune occorre prestare attenzione a che nell’intero ultimo periodo vegetativo non siano stati riscontrati sintomi delle malattie nella parte aziendale o nelle immediate vicinanze.
Altre basi legali generali sulla gestione degli organismi nocivi sono illustrate nell’introduzione dell’aiuto all’esecuzione «Protezione del bosco».
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3 Misure e responsabilità
Di seguito sono presentate le misure raccomandate nella zona indenne da infestazione e nelle zone infestate. Il presente modulo è stato elaborato ponendo l’accento sulla protezione del bosco.
3.1 Misure nella zona indenne da infestazione (fase di prevenzione, ev. di eradicazione)
Dal 2020, nella zona indenne non sussiste più nessun obbligo di notifica e di eradicazione. Si raccomanda tuttavia di mantenere se possibile la zona indenne da infestazioni. In queste zone l’attenzione è pertanto posta sulla sensibilizzazione degli attori e sull’individuazione tempestiva delle infestazioni sia negli ambienti boschivi che in quelli aperti (aree verdi pubbliche e private). Occorre evitare l’introduzione di piante di Pinus o di parti di esse provenienti dalla zona infestata. Le misure raccomandate sono esposte qui di seguito:
Cantoni a) Formare il personale forestale sul riconoscimento dei sintomi (insieme al WSS). b) Per tutte le segnalazioni sospette pervenute casualmente effettuare gli opportuni controlli. c) Intervenire con la rimozione e la distruzione professionale dei vegetali infestati se la situazione lo consente. d) Classificare gli hot spot in base al rischio (p. es. aree verdi intorno a municipi e scuole, asili, scarpate stradali, cimiteri ecc.). Il periodo del controllo si estende da marzo a luglio. e) In caso di infestazione, informare i proprietari di alberi e di boschi sulla malattia e raccomandar loro la rimozione e la distruzione professionale. f) Documentare i casi sospetti e notificarli al WSS (cfr. cap. 4). g) Nella zona infestata curare lo scambio di informazioni con i Cantoni confinanti.
Raccomandazioni in caso di individuazione di un’infestazione, se le funzioni del bosco sono seriamente minacciate: h) ponderare gli interessi in collaborazione con il SFF (e con la consulenza del WSS) al fine di stabilire se sia attuabile e opportuno intervenire con la rimozione e la distruzione dei vegetali; i) rimuovere i focolai isolati e distruggere in modo professionale i vegetali infestati; j) l’anno successivo eseguire un controllo dell’efficacia delle misure di lotta. L’assenza di infestazione deve avere una durata corrispondente a un periodo vegetativo; k) documentare le misure di sorveglianza e di lotta.
SFF a) Fornire la documentazione informativa, si veda www.bafu.admin.ch/foehrenkrankheiten. b) Controllare a campione la presenza di infestazioni nelle aziende. c) In caso di infestazioni informare tramite lettera o e-mail le aziende sulle misure da adottare se i vegetali sono utilizzati a scopi commerciali. d) Ponderare gli interessi in collaborazione con i Cantoni.
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WSS a) Fornire consulenza e diagnosi nell’ambito delle notifiche ordinarie. b) Sostenere i Cantoni nell’ambito delle rilevazioni. c) Preparare la documentazione per la formazione. d) Svolgere corsi formativi per il personale cantonale. e) Informare sulle nuove conoscenze acquisite con la ricerca (modalità di propagazione, diffusione attuale in Svizzera e nei Paesi confinanti). f) Redigere le istruzioni per eseguire le rilevazioni e il controllo dell’efficacia.
Aziende (p. es. vivai, centri giardinaggio) a) Mantenere indenni da infestazioni i pini messi sul mercato a scopi commerciali e un raggio di 100 metri attorno alla particella autorizzata per il passaporto fitosanitario.
3.2 Misure nella zona infestata (fase di limitazione dei danni)
Sin dal 2018, per questa zona non sussiste più l’obbligo di notifica e di eradicazione. È sempre consigliabile, quando possibile, rimuovere e distruggere in modo professionale le infestazioni poco estese. In tal modo si impedisce la comparsa contemporanea dei diversi tipi di malattie del pino in uno stesso luogo e si evita di indebolire le popolazioni presenti.
Sono raccomandate le seguenti misure:
Cantoni a) Adottare misure di sensibilizzazione per prevenire qualunque spostamento di materiale dalla zona infestata (p. es. fogliame). b) Se la lotta è possibile, rimuovere e distruggere i vegetali in modo professionale. c) Raccomandazione: se si sospettano cambiamenti di ospite (p. es. abeti rossi), fare un’attenta verifica e informare il WSS. d) Curare lo scambio di informazioni con i Cantoni confinanti indenni da infestazione.
Raccomandazioni in caso di individuazione di un’infestazione, se le funzioni del bosco sono fortemente minacciate: e) rimuovere i focolai isolati e distruggere i vegetali infestati in modo professionale; f) l’anno successivo, controllare l’efficacia delle misure di lotta. L’assenza di infestazione deve avere una durata corrispondente a un periodo vegetativo; g) documentare le misure di sorveglianza e di lotta.
SFF a) Fornire la documentazione informativa, si veda www.bafu.admin.ch/foehrenkrankheiten. b) Controllare a campione ogni anno la presenza di infestazioni nelle aziende. h) In caso di infestazioni informare (tramite lettera o e-mail) le aziende sulle misure da adottare se i vegetali sono utilizzati a scopi commerciali.
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WSS a) Fornire consulenza e diagnosi nell’ambito delle notifiche ordinarie. b) Sostenere i Cantoni nei rivelamenti. c) Preparare la documentazione per la formazione. d) Svolgere corsi formativi per il personale cantonale. e) Redigere le istruzioni per eseguire i rilevamenti e i controlli dell’efficacia.
Aziende (p. es. vivai, centri giardinaggio) a) Mantenere indenni da infestazioni i pini messi sul mercato a scopi commerciali e un raggio di 100 metri attorno alla particella autorizzata per il passaporto fitosanitario.
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4 Rendiconto
Per la malattia delle bande rosse e delle macchie brune non sussiste nessun obbligo di rendiconto.
Le nuove infestazioni possono essere notificate al WSS nel quadro dell’indagine sulla protezione del bosco: a) in caso di nuova infestazione nella zona finora indenne da infestazioni si raccomanda una notifica immediata, b) nelle zone infestate si raccomanda di stimare l’entità dell’infestazione e di comunicarla nel quadro dell’indagine sulla protezione del bosco.
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5 Contributi federali
Determinanti per l’erogazione dei contributi dell’UFAM per le spese di sorveglianza e di lotta sono l’ordinanza sulle foreste (Ofo, SR 921.01) e l’ OSalV. Le modalità per le prestazioni contributive sono disciplinate dal manuale «Accordi programmatici nel settore ambientale» dell’UFAM.
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6 Entrata in vigore
Il modulo entra in vigore il 1° settembre 2020 e sostituisce la versione del 1° giugno 2018.
Servizio fitosanitario federale (SFF) Therese Plüss, co-direttrice del comitato direttivo
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Allegato: Carta con le zone attuali Figura 1 La carta mostra la zona attualmente indenne da infestazione (verde chiaro) e la zona infestata (giallo). Punti o superfici neri: popolamenti di Pinus sp. o spp. (stato 2020)
Fonti dei dati: WSL 2017, Inventario Forestale Nazionale (IFN). Dati del rilevamento 2004/06 (IFN3), estratto della banca dati del 27 ottobre 2017 (Fabrizio Cioldi). Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL, Birmensdorf. I dati IFN sono stati integraticon i dati d’inventario cantonali (Neuchâtel, Vaud, Friburgo, Ticino, Grigioni).