Smaltimento dei rifiuti sanitari
2021 | Pratica ambientale Rifiuti
Smaltimento dei rifiuti sanitari Aiuto all’esecuzione per lo smaltimento dei rifiuti del settore sanitario. Stato 2021
2021 | Pratica ambientale Rifiuti
Smaltimento dei rifiuti sanitari Aiuto all’esecuzione per lo smaltimento dei rifiuti del settore sanitario. Stato 2021
A cura dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM Berna, 2021
Nota editoriale Valenza giuridica Gruppo di accompagnamento La presente pubblicazione è un aiuto all’esecuzione elaborato Ufficio federale delle strade, USTRA (David Manuel Gilabert) dall’UFAM in veste di autorità di vigilanza. Destinata in primo Ufficio federale della sanità pubblica, UFSP (Samuel Roulin) luogo alle autorità esecutive, essa concretizza le prescrizioni Ufficio federale dell’ambiente, UFAM (Graziella Mazza, Saskia del diritto federale (in relazione a concetti giuridici indeterminati Zimmermann-Steffens, Martin Luther) come pure alla portata e all’esercizio della discrezionalità), EcoServe International AG (Dieter Zaugg) nell’intento di promuovere un’applicazione uniforme della legi Commissione federale per la sicurezza biologica, CFSB (Isabel slazione. Le autorità esecutive che vi si attengono possono Hunger-Glaser) legittimamente ritenere che le loro decisioni sono conformi al Ingegneri ospedalieri svizzeri, IHS (Peter Jäger) diritto federale. Sono ammesse anche soluzioni alternative, Insel Gruppe AG (Sabine Mannes, Corina Gwerder) purché siano conformi al diritto in vigore. Istituto di virologia e immunologia, IVI (Urs Pauli, Monika Gsell Albert) La presente pubblicazione sostituisce l’aiuto all’esecuzione Cantone di Basilea Città, Amt für Umwelt und Energie, AUE «Smaltimento dei rifiuti sanitari», di Marco Buletti. Ambiente- (Gertrud Engelhardt) Esecuzione. Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del Cantone di Berna, Amt für Wasser und Abfall (Reto Friedli, paesaggio (UFAFP). Berna 2004. 72 p. Stephan Bürki) Cantone di Ginevra, Département du territoire, DT Editore (Anahide Bondolfi) Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) Cantone dei Grigioni, Amt für Natur und Umwelt, ANU L’UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell’ambiente, (Alois Degonda) dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). Cantone di San Gallo, Amt für Umwelt, AfU (Ladina Romanin) Canton Ticino, Ente Ospedaliero Cantonale (Fabio Scardino) Autori Cantone di Zurigo, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Rita Barros, Divisione rifiuti e materie prime, UFAM AWEL (Daniel Fischer, Andrea Weder, Christina Stalder) Raymond Schelker, REDILO GmbH Ökologiekommission H+/VZK (Daniel Kalberer) Remondis Schweiz AG (Tobias Fröhler) Società Svizzera d’Igiene Ospedaliera, SSIO (Marc Dangel) Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
SUVA (Claudia Malli) Spiromed AG (Silvia Aerni) Segreteria di Stato dell’economia, SECO (Jacques Cotting, Joseph Weiss) Swiss Biosafety Network (Yves Hartmann) Universitätsspital Basel, USB (Urs Gruber) Universitätsspital Lausanne, CHUV (Pierre Delcourt) Associazione svizzera dei dirigenti e gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti, ASIR (Markus Leuenberger) Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque, VSA (Silvia Högger) Associazione per lo smaltimento dei rifiuti, VfA Buchs (René Hilty)
Indicazione bibliografica Link per scaricare il PDF UFAM (ed.) 2021: Smaltimento dei rifiuti sanitari. 1° versione www.bafu.admin.ch/uv-2113-i aggiornata 2021. 1° versione 2004. Ufficio federale dell’am La versione cartacea non può essere ordinata. biente, Berna. Pratica ambientale n. 2113: 59 pagg. La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco Grafica e impaginazione e francese. La lingua originale è il tedesco. Cavelti AG, Marken. Digital und gedruckt, Gossau 1° versione aggiornata 2021. 1° versione 2004. Foto di copertina © Insel Gruppe, Pascal Gugler © UFAM 2021
4.5 Codice di rifiuti 18 01 06 rs
Prodotti chimici contenenti o costituiti da sostanze pericolose Gruppo D1
Esempi I seguenti gruppi di rifiuti chimici e di laboratorio presentano proprietà pericolose: acidi, liscivie, solventi alogenati, altri solventi, sostanze chimiche di laboratorio organiche e inorganiche, residui di esami diagnostici, liquidi di risciacquo e lavaggio contenenti sostanze pericolose, bagni di fissaggio, bagni di sviluppo, disinfettanti e detergenti concentrati, soluzioni di formaldeide e generatori aerosol non completamente vuoti (elenco non esaustivo).
I prodotti chimici nonché le soluzioni organiche e inorganiche derivanti da apparecchi diagnostici sotto forma di rifiuti liquidi vanno raccolti separatamente e classificati con il codice di rifiuti 18 01 06 rs o 18 01 07.
Smaltimento Per la classificazione e la codifica di rifiuti chimici di cui all’OLTRif nonché per il loro smaltimento, occorre tenere conto delle informazioni del fabbricante disponibili (schede di dati di sicurezza ecc.). Di norma, i prodotti chimici sono contrassegnati con gli appositi pittogrammi di pericolo UE secondo il sistema GHS (pittogrammi CLP) sulla confezione originale.
Per piccole quantità individuali di prodotti chimici contenenti o costituiti da sostanze pericolose, dal punto di vista della legislazione sui rifiuti, lo smaltimento può avvenire secondo lo stesso codice di rifiuti 18 01 06 rs.
Per smaltire quantità consistenti di prodotti chimici, da raccogliere separatamente, occorre fare riferimento all’OLTRif (specificamente l’all. 13 n. 1.2 cpv. 2). Ciò significa che tali quantità non sono classificate in base al capitolo 18 dell’OLTRif.
Esempi di possibili codici di rifiuti sono riportati nel seguente elenco:
Rifiuti di sostanze chimiche Codice di rifiuti
Acidi codice di rifiuti 06 01 06 rs Altri acidi o attribuzione dei codici di rifiuti da 06 01 01 rs a 06 01 05 rs
Liscivie codice di rifiuti 06 02 05 rs Altre basi o attribuzione dei codici di rifiuti da 06 02 01 rs a 06 02 04 rs
Solventi alogenati codice di rifiuti 07 01 03 rs Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
Altri solventi organici codice di rifiuti 07 01 04 rs Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
Bagni di sviluppo codice di rifiuti 09 01 01 rs Bagni di sviluppo e attivanti a base acquosa codice di rifiuti 09 01 03 rs Bagni di sviluppo a base di solventi
Bagni di fissaggio codice di rifiuti 09 01 04 rs Bagni di fissaggio codice di rifiuti 09 01 05 rs Bagni di sbiancatura e bagni di arresto-fissaggio
Sostanze chimiche codice di rifiuti 16 05 06 rs Sostanze chimiche di laboratorio contenenti di laboratorio o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio codice di rifiuti 16 05 07rs Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose codice di rifiuti 16 05 08rs Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose codice di rifiuti 15 02 02rs Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose
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Questi rifiuti speciali vengono raccolti separatamente e consegnati a un’impresa di smaltimento specializzata o inceneriti direttamente in un IIRU o IIRS.
4.6 Codice di rifiuti 18 01 07
Prodotti chimici eccetto quelli di cui al codice 18 01 06 S Gruppo D1
Esempi Ai rifiuti di prodotti chimici che non contengono sostanze pericolose e che vengono prodotti in grandi quantità si possono attribuire altri codici di rifiuti specifici, tenendo conto delle informazioni del fabbricante disponibili (schede di dati di sicurezza ecc.). Il codice di rifiuti 18 01 07 viene attribuito, ad esempio, ai prodotti chimici privi di pittogramma di pericolo UE.
Il codice di rifiuti 18 01 07 viene attribuito, ad esempio, a detergenti, disinfettanti per mani o liquidi chimici di apparecchi diagnostici che non possono essere convogliati nelle acque di scarico, ma ai quali, per effetto della bassa concentrazione di prodotti chimici, non va attribuito il codice di rifiuti 18 01 06 rs.
Smaltimento Questi rifiuti possono essere consegnati per l’incenerimento tramite un’impresa di smaltimento specializzata o conferiti direttamente e separatamente a un IIRU.
4.7 Codice di rifiuti 18 01 08 rs
Rifiuti citostatici Gruppo B4
Descrizione I rifiuti citostatici sono rifiuti speciali contenenti sostanze pericolose, prodotti dall’impiego, dalla fabbricazione e dalla preparazione di citostatici nonché dal trattamento oncologico di pazienti con medicamenti ad azione citostatica. I rifiuti citostatici vengono prodotti soprattutto nell’ambito delle terapie antitumorali (chemioterapie) nonché del trattamento delle malattie autoimmuni. Spesso vengono prodotti anche in luoghi centrali, cioè in farmacie e laboratori dove di norma si preparano citostatici. Rientrano in questa categoria anche i rifiuti fortemente contaminati con citostatici.
Un medicamento ad azione citostatica è un medicamento che possiede almeno una delle seguenti proprietà pericolose22: H6: tossica; H7: cancerogena; H10: tossica per la riproduzione; H11: mutagena. Di conseguenza, in tale contesto si applicano con la massima priorità le norme di protezione dell’ambiente e dei lavoratori. Questi medicamenti sono appositamente contrassegnati sulla confezione o nel foglietto illustrativo.
I citostatici comprendono un’ampia gamma di principi attivi molto diversi, che possono essere suddivisi in vari gruppi principali: sostanze alchilate, antimetaboliti, antibiotici, alcaloidi di origine vegetale, ormoni, anticorpi
Secondo l’aiuto all’esecuzione sull’OTRif, classificazione dei rifiuti, classificazione in base alle proprietà.
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monoclonali, inibitori della topoisomerasi I e II, tassani, virus (ad es. OGM) e altri. Esistono speciali liste di principi attivi attribuiti al gruppo dei «citostatici».
Esempi Rifiuti costituiti da residui o prodotti fuori specifica di medicamenti citostatici o che ne sono contaminati in modo evidente (> 20 ml)23. Confezioni originali, vuote o parzialmente vuote, di medicamenti citostatici o medicamenti citostatici scaduti in confezioni originali; residui di sostanze secche e compresse; fiale; siringhe senza ago, tubi e sacche per infusione con residui di liquido chiaramente riconoscibili; materiali contaminati a causa dell’immissione di quantità elevate di citostatici durante la loro preparazione o il loro utilizzo, ad esempio dispositivi di protezione individuale altamente contaminati; filtri per l’aria di cappe o di cabine a sicurezza biologica; preparati sovrapposti di citostatici; slip monouso per incontinenza di pazienzi che nelle ultime 48 ore hanno assunto medicamenti citostatici.
Smaltimento I rifiuti citostatici sono molto pericolosi, dunque non devono essere conferiti in discarica né essere scaricati nella canalizzazione. Questi rifiuti speciali vanno raccolti separatamente in contenitori sicuri a tenuta stagna (separati anche dai rifiuti con codice di rifiuti 18 01 09 rs Medicamenti scaduti). Il deposito intermedio avviene in locali controllati e chiusi a chiave. Dopo il riempimento, i contenitori non devono più essere aperti.
Se possibile, i rifiuti citostatici vanno restituiti ai fornitori originari o consegnati a un’impresa di smaltimento specializzata. In linea di principio, l’incenerimento di questi rifiuti speciali avviene in un IIRS, poiché la distruzione completa di tutte le sostanze citotossiche richiede temperature fino a 1200 °C. L’incenerimento a temperature più basse può comportare il rilascio di vapori citotossici pericolosi nell’atmosfera.
I processi di decomposizione chimica richiedono conoscenze specialistiche e sono idonei per residui di medicamenti nonché per la pulizia di urinali, sversamenti e indumenti protettivi contaminati. La decomposizione chimica è possibile solo se conforme alle istruzioni del fabbricante e in circostanze definite con precisione. I processi di decomposizione chimica non sono adatti al trattamento di liquidi corporei contaminati. Anche dopo l’inattivazione, i rifiuti citostatici rimangono tali e vengono classificati con il codice di rifiuti 18 01 08 rs (cfr. cap. 8.7).
I rifiuti contaminati in misura lieve con citostatici, quali tamponi, polsini, guanti, maschere di protezione delle vie respiratorie, indumenti monouso, plastica, materiale cartaceo, panni per pulire, vanno classificati con il codice di rifiuti 18 01 04.
Per quanto concerne le confezioni con quantità rimanenti < 20 ml, cfr. il capitolo 7.1.
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4.8 Codice di rifiuti 18 01 09 rs
Medicamenti scaduti eccetto quelli di cui al codice 18 01 08 rs Gruppo B3
Descrizione I medicamenti scaduti sono medicamenti divenuti inutilizzabili per i seguenti motivi, ad esempio: scadenza del termine di consumo; scadenza del termine di consumo dopo l’apertura della confezione o dopo la preparazione, da parte dell’utilizzatore, della forma farmaceutica pronta per l’uso; mancato uso per altri motivi (ad es. ritiro di un prodotto dal mercato; medicinale non assunto dal paziente).
I medicamenti autorizzati sono suddivisi in quattro categorie di dispensazione. A seconda della categoria e delle precrizioni di legge, possono essere dispensati in studi medici, farmacie, drogherie o punti vendita al dettaglio. Si distingue inoltre tra medicamenti soggetti e non soggetti a prescrizione medica. I medicamenti sono suddivisi nelle seguenti categorie di dispensazione24:
· Categoria di dispensazione A: dispensazione singola su prescrizione medica · Categoria di dispensazione B: dispensazione su prescrizione medica · Categoria di dispensazione D: dispensazione previa consulenza specialistica · Categoria di dispensazione E: dispensazione senza consulenza specialistica
Esempi Sono considerati rifiuti speciali tutti i medicamenti scaduti acquistabili soltanto attraverso il commercio specializzato (farmacie, drogherie, studi medici, industria farmaceutica) previa consulenza specialistica (categorie di dispensazione A, B e D). La gamma dei prodotti va dagli antidolorifici comuni fino ai medicamenti altamente specifici, come i mezzi di contrasto organici non alogenati per radiografie.
Sono considerati medicamenti scaduti anche i medicamenti scaduti dell’omeopatia e della medicina alternativa che contengono sostanze sconosciute o pericolose (ad es. metalli pesanti) e i contenitori di medicamenti scaduti contenenti ancora prodotto o residui di prodotto (> 20 ml)25 o in cui il prodotto o i suoi residui sono chiaramente riconoscibili (ad es. fiale).
Non sono considerati medicamenti scaduti ai sensi della legislazione sui rifiuti i medicamenti della categoria di dispensazione E, acquistabili liberamente anche nel commercio non specializzato (ad es. tisane, compresse vitaminiche o di magnesio ecc.), i quali non comportano alcun pericolo durante lo smaltimento. Questi rifiuti sono classificati con il codice di rifiuti 18 01 04 e vengono inceneriti in un IIRU (cfr. cap. 4.4).
Smaltimento I medicamenti scaduti delle categorie di dispensazione A, B e D, compresi i mezzi di contrasto organici non alogenati per radiografie, vanno raccolti separatamente in contenitori compatti a tenuta stagna. Per motivi di sicurezza, il deposito intermedio avviene in un luogo accessibile soltanto al personale dell’azienda o al personale specializzato, in particolare per evitare accessi impropri da parte di terzi.
Ordinanza del 21 settembre 2018 sui medicamenti (OM; RS 812.212.21). Per quanto concerne le confezioni con quantità rimanenti < 20 ml, cfr. il capitolo 7.1.
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I medicamenti scaduti possono essere consegnati per l’incenerimento a un’impresa di smaltimento specializzata o conferiti direttamente e separatamente a un IIRU o un IIRS.
È preferibile adottare opportune misure di prevenzione per ridurre la produzione di medicamenti scaduti, ad esempio controllando regolarmente le scorte di medicamenti e verificandone i limiti di validità (termine di consumo), fornendo consulenza ai clienti sull’assunzione completa di medicamenti prescritti dal medico nelle farmacie ecc.
Vaccini I rifiuti di vaccini, prodotti durante la fabbricazione di medicamenti e contenenti organismi, vengono smaltiti conformemente all’OIConf. Di norma si tratta di organismi del gruppo 2 di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettera b OIConf. Le quantità consistenti di vaccini che, per un qualunque motivo, non possono più essere utilizzate come previsto (ad es. scadenza del termine di consumo), in linea di principio devono essere inattivate (ad es. in un’autoclave), per poi essere consegnate per l’incenerimento tramite un’impresa di smaltimento specializzata o conferite direttamente e separatamente a un IIRU o un IIRS (cfr. cap. 6).
Sostanze controllate come stupefacenti e sostanze psicotrope Lo smaltimento delle sostanze controllate avviene conformemente alla legislazione sugli stupefacenti26. Le sostanze controllate modificate, scadute, non più utilizzate o sequestrate vengono riconsegnate al controllo cantonale degli agenti terapeutici o alla farmacia cantonale. Lo smaltimento viene effettuato dal Cantone competente, il quale controlla e sorveglia la distruzione delle sostanze in un impianto d’incenerimento idoneo (ad es. un IIRU) e ne garantisce il tracciamento; il controllo può avvenire tramite la polizia e/o il farmacista cantonale, l’informazione preventiva della direzione dell’impianto d’incenerimento.
Agli stupefacenti utilizzati come agenti terapeutici si applicano le disposizioni della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici27. Le disposizioni della legge sugli stupefacenti28 sono applicabili nella misura in cui la legge sugli agenti terapeutici non preveda alcuna normativa o preveda una normativa meno estesa (art. 1b LStup). Lo smaltimento di medicamenti delle categorie di dispensazione A e B che sono contemporaneamente stupefacenti avviene in conformità alla legislazione sugli stupefacenti e, a titolo integrativo, alla legislazione sui rifiuti. I moduli d’accompagnamento di cui nell’OTRif possono essere utilizzati per garantire il tracciamento.
Restituzione della merce Qualora si producano quantità consistenti di medicamenti e vaccini che, per un qualunque motivo, non possono più essere utilizzati come previsto, occorre chiarire con il fabbricante, il commerciante o l’importatore l’eventualità di una restituzione del prodotto in vista di un possibile riutilizzo. La restituzione di medicamenti o vaccini può essere effettuata senza moduli di accompagnamento (art. 6 cpv. 2 lett. b OTRif).
Cfr. articolo 70 ordinanza sul controllo degli stupefacenti (OCStup; RS 812.121.1). Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici, LATer; RS 812.21). Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (legge sugli stupefacenti, LStup; RS 812.121).
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Raccomandazione per la riduzione di immissioni di microinquinanti provenienti dal settore sanitario nelle acque Dal punto di vista della protezione delle acque, le immissioni di microinquinanti provenienti dalle aziende del settore sanitario nelle acque devono essere urgentemente ridotte. Se è vero che i medicamenti per uso umano vengono usati prevalentemente in ambito domestico, è altrettanto vero che ospedali, case di cura e laboratori medici sono le fonti principali di alcune sostanze selezionate, soprattutto per quel che riguarda i mezzi di contrasto per radiografie e gli antibiotici di riserva. Di conseguenza, si raccomanda di ridurre l’immissione di mezzi di contrasto per radiografie nelle acque di scarico degli ospedali, e successivamente in specchi e corsi d’acqua, adottando opportune misure, come raccogliere separatamente l’urina di pazienti che hanno assunto mezzi di contrasto per radiografie per un periodo di 24 dopo l’assunzione, ad esempio mediante toilette a secco (compost toilet) o sacche per urina, da smaltire poi come rifiuti con il codice di rifiuti 18 01 04 o 18 01 02 rs. Per comprendere tale misura, è opportuno che i pazienti interessati ricevano un’istruzione pratica (primo utilizzo della toilette, tempi di attesa ecc.).
4.9 Codice di rifiuti 18 01 10 rs
Rifiuti di amalgama prodotti dalla medicina dentaria Gruppo D1
Descrizione I rifiuti contaminati da amalgama sono rifiuti speciali e rappresentano un notevole pericolo per l’ambiente a causa dell’elevato tenore di mercurio.
Esempi Residui prodotti durante la lavorazione dell’amalgama come pure durante la rimozione di vecchie otturazioni (cotone, tamponi, matrici, capsule miste, dighe di gomma, resti di impasto, capsule di amalgama usate ecc.) e frammenti di otturazioni. Denti estratti con otturazioni di amalgama e in particolare il contenuto dei separatori di amalgama. Parti per interventi di revisione (vagli, filtri, tubi di aspirazione e di raccordo, sifoni ecc.).
Smaltimento I rifiuti di amalgama vanno raccolti separatamente in contenitori idonei e consegnati a imprese di smaltimento specializzate. Tali rifiuti vengono trattati in impianti appositamente allestiti.
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5 Rifiuti provenienti dalla ricerca, dalla diagnosi, dal trattamento e dalla prevenzione di malattie negli animali Il presente aiuto all’esecuzione non si applica ai rifiuti di origine animale (ad es. carcasse di animali o parti di esse, organi e tessuti), il cui smaltimento è già disciplinato dalla LFE o dall’OSOAn. Ciò significa che le carcasse di animali o parti di esse non contaminati né infettivi, vengono smaltiti conformemente all’OSOAn. Lo smaltimento (ad es. tramite centri di raccolta, servizi di ritiro) deve avvenire conformemente allo stato della tecnica, nel rispetto delle rilevanti prescrizioni di sicurezza.
5.1 Codice di rifiuti 18 02 01 rs
Rifiuti con pericolo di lesione (oggetti aguzzi o taglienti – «sharps») eccetto quelli di cui al codice 18 02 02 rs
Descrizione e smaltimento come per il codice di rifiuti 18 01 01 rs (gruppo B2).
5.2 Codice di rifiuti 18 02 02 rs
Rifiuti infettivi
In questa categoria rientrano rifiuti animali provenienti dalla ricerca e dalla diagnosi sull’essere umano nonché dagli studi e dalle cliniche veterinari, il cui smaltimento non è disciplinato dalla LFE né dall’OSOAn, qualora vi sia un rischio di trasmissione di malattie infettive, in particolare quelle riportate nel capitolo 4.3, o una diffusione o trasmissione di malattie degli animali o epizoozie.
Esempi Strumenti medici aguzzi e taglienti usati, materiale per medicazione sporco di sangue, secreti o escreti; animali da laboratorio nonché lettiere ed escrementi di animali qualora si preveda la trasmissione di una delle malattie infettive di cui al capitolo 4.3 (cfr. codice di rifiuti 18 01 03 rs).
Si applicano i requisiti e le indicazioni di smaltimento del codice di rifiuti 18 01 03 rs (gruppo C).
5.3 Codice di rifiuti 18 02 03
Rifiuti che non vanno raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
Descrizione e smaltimento come per il codice di rifiuti 18 01 04 (gruppo A).
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5.4 Codice di rifiuti 18 02 05 rs
Prodotti chimici contenenti o costituiti da sostanze pericolose
Descrizione e smaltimento come per il codice di rifiuti 18 01 06 rs (gruppo D1).
5.5 Codice di rifiuti 18 02 06
Prodotti chimici eccetto quelli di cui al codice 18 02 05 rs
Descrizione e smaltimento come per il codice di rifiuti 18 01 07 (gruppo D1).
5.6 Codice di rifiuti 18 02 07 rs
Rifiuti citostatici
Descrizione e smaltimento come per il codice di rifiuti 18 01 08 rs (gruppo B4).
5.7 Codice di rifiuti 18 02 08 rs
Medicamenti scaduti eccetto quelli di cui al codice 18 02 07 rs
Descrizione e smaltimento come per il codice di rifiuti 18 01 09 rs (gruppo B3).
5.8 Codice di rifiuti 18 02 98 rs
Rifiuti di origine animale con pericolo di contaminazione (ad es. residui di tessuti, rifiuti sporchi di sangue, secreti ed escreti, sacche per il sangue e sangue conservato, carcasse contaminate di animali)
Esempi Carcasse di animali (da laboratorio) o parti di esse che, in seguito ad esperimenti medici (ad es. nell’ambito di attività di ricerca) o a trattamenti, sono state contaminate con sostanze chimiche o con organismi patogeni o geneticamente modificati. Materiale di scarto prodotto nell’ambito di sperimentazioni sugli animali proveniente da laboratori di ricerca e diagnostica di medicina umana come pure laboratori di medicina veterinaria.
Contaminazioni chimiche irrilevanti non determinano una classificazione di questi rifiuti come rifiuti speciali (ad es. animali morti che sono stati sottoposti a un normale trattamento in uno studio veterinario).
Descrizione e smaltimento come per il codice di rifiuti 18 01 02 rs (gruppo B1).
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6 Smaltimento di organismi
patogeni o geneticamente modificati secondo l’OIConf Determinanti per il trattamento dei rifiuti e il percorso di smaltimento in sistemi chiusi sono l’ordinanza sull’utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (OIConf) e l’ordinanza sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi (OPLM). È possibile che una protezione completa del personale richieda ulteriori misure, le quali non vengono approfondite in questa sede.
Gli organismi patogeni o geneticamente modificati vengono utilizzati in particolare nelle strutture del settore sanitario di seguito indicate: Laboratori di diagnostica e di ricerca; istituti di medicina umana e veterinaria; corsi di formazione, perfezionamento, tirocini; allevamenti con animali (da laboratorio) infetti.
Per utilizzazione s’intende qualsiasi attività intenzionale con sostanze, organismi o rifiuti, in particolare la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione in commercio, l’impiego, il deposito, il trasporto o lo smaltimento (art. 3 lett. i OIConf). Il termine «utilizzazione» ai sensi dell’OIConf comprende espressamente soltanto attività intenzionali con OGM, organismi patogeni o organismi alloctoni soggetti a impiego confinato in sistemi chiusi, escludendo la mera esposizione nell’ambito di una qualsivoglia attività.
Le attività che vengono svolte in questi sistemi chiusi sono ad esempio la diagnostica medico-microbiologica, la ricerca, le applicazioni didattiche o lo stoccaggio di organismi. Se l’attività non è intenzionale e si ha unicamente un’esposizione, allora tale attività è soggetta all’OPLM.
L’utilizzazione di organismi patogeni o geneticamente modificati genera rifiuti che, secondo i requisiti OIConf, devono essere inattivati prima di essere smaltiti, fatta eccezione per i rifiuti di cui alle attività della classe 1 (cfr. più in basso). In linea di principio, i rifiuti possono essere inattivati con metodi fisici o chimici (cfr. cap. 8.7). L’inattivazione di microrganismi nel materiale contaminato, nei rifiuti e sugli apparecchi contaminati, di animali, piante e di liquidi di processo per le attività di produzione è disciplinata dalla misura di sicurezza 36 contenuta nell’OIConf (all. 4 cifra 2.1 n. 36 OIConf)29.
L’allegato 4 OIConf riporta le misure di sicurezza da applicare per lo smaltimento dei rifiuti patogeni e/o geneticamente modificati, a seconda del livello di sicurezza. Gli organismi sono classificati in gruppi di rischio da 1 a 4 (art. 6 OIConf), le attività in classi da 1 a 4 (art. 7 OIConf). Di norma, il gruppo di rischio coincide con la classe di attività.
Riguardo al trattamento, si rimanda alla raccomandazione «Empfehlung der EFBS zur Behandlung und Entsorgung von Abfällen mit gentechnisch veränderten und pathogenen Organismen, die in geschlossenen Systemen anfallen», precedentemente citata, e alla pubblicazione commissionata dall’UFSP «Chemische Inaktivierung von Organismen in Flüssigkeiten» (disponibile in tedesco).
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Per la classificazione degli organismi in base al rischio che rappresentano per l’uomo e l’ambiente (secondo i criteri di cui all’allegato 2.1 OIConf) possono essere utilizzati gli elenchi di microrganismi naturali dell’UFAM, che riportano i batteri, i virus, i parassiti e i funghi classificati ufficialmente30. Gli elenchi sono aiuti all’esecuzione, dunque non esaustivi.
In linea di principio, l’OIConf prevede che gli organismi delle attività di classe 1 vengano smaltiti in modo innocuo mentre per le attività da 2 a 4 debbano essere inattivati. In caso di inattivazione chimica, l’efficacia del processo deve essere dimostrata con metodo sperimentale; se necessario, i metodi applicati devono essere convalidati (cfr. cap. 8.7).
Lo smaltimento o l’inattivazione di questi organismi (gruppi da 1 a 4) deve avvenire conformemente all’allegato 4, misura di sicurezza n. 36 OIConf31:
· Rifiuti dalle attività di classe 1: le colture di microrganismi geneticamente modificati devono essere inattivate sul posto o smaltite come rifiuti speciale (codice di rifiuti 18 01 02 rs). Gli altri rifiuti devono essere inattivati sul posto o smaltiti come rifiuti speciali (ad es. codice di rifiuti 18 01 02 rs; codice di rifiuti 18 01 01 rs) secondo il presente aiuto all’esecuzione. I metodi di inattivazione sono consentiti se ne è comprovata l’efficacia. · Rifiuti dalle attività di classe 2: Autoclave nell’edificio. L’autoclave può avvenire all’esterno dell’edificio solo previa autorizzazione dell’Ufficio federale competente (di norma l’UFSP). Altri metodi di inattivazione equivalenti sono consentiti se ne è comprovata l’efficacia. Possono essere smaltiti come rifiuti speciali (senza inattivazione preliminare sul posto): a. il materiale contaminato (codice di rifiuti 18 01 02 rs), le carcasse di animali (codice di rifiuti 18 01 03 rs), i campioni diagnostici (codice di rifiuti 18 01 02 rs; codice di rifiuti 18 01 03 rs); b. le colture solide, previa autorizzazione dell’ufficio federale competente (codice di rifiuti 18 01 03 rs). · Rifiuti dalle attività di classe 3: autoclave nel settore di lavoro. L’autoclave può avvenire all’esterno del settore di lavoro solo previa autorizzazione dell’Ufficio federale competente (di norma l’UFSP). Altri metodi di inattivazione equivalenti sono consentiti se ne è comprovata l’efficacia, ossia si può derogare all’autoclave qualora l’Ufficio federale competente lo consenta. · Rifiuti dalle attività di classe 4: Tutti i rifiuti prodotti dalle attività di classe 4 devono essere inattivati nel settore di lavoro, dove deve essere presente un’autoclave ad attraversamento (nessuna possibilità di deroga).
UFAM/UFSP (ed.) 2013: Classificazione degli organismi: batteri, virus, parassiti e funghi. Ufficio federale dell’ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 1114. A questo proposito si vedano anche: ‐ Empfehlung der EFBS zur Behandlung und Entsorgung von Abfällen mit gentechnisch veränderten und pathogenen Organismen, die in geschlossenen Systemen anfallen; op. cit. ‐ Wegleitung zur chemischen Inaktivierung von Organismen in Flüssigkulturen oder Überständen mit em Nachweis der Wirksamkeit und der sicheren Entsorgung, UFSP, 20.9.2016 (a cura di Küng Biotech & Umwelt) ‐ UFAM (ed.) 2018: Detenzione sicura di animali in sistemi chiusi secondo l’OIConf. Aiuto all’esecuzione concernente l’ordinanza sull’impiego confinato (OIConf). Ufficio federale dell’ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 1824: 54 pag.
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I prioni si distinguono dagli agenti patogeni convenzionali per il fatto che molti dei normali metodi di decontaminazione, disinfezione o sterilizzazione sono insufficienti per inattivarli. Di conseguenza, è importante che i rifiuti infettati da prioni (ad es. strumenti monouso dopo una biopsia e rifiuti di origine animale contaminati derivanti dalle attività di ricerca sui prioni) rimangano assegnati al «Gruppo C: rifiuti infettivi» anche dopo un trattamento convalidato di inattivazione.
Per ulteriori informazioni sullo smaltimento di rifiuti non più classificabili come rifiuti speciali dopo essere stati inattivati, ai quali viene attribuito il codice di rifiuti 18 01 04, cfr. cap. 8.7.
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7 Altri rifiuti, rifiuti soggetti
a controllo e rifiuti speciali che non sono rifiuti sanitari Gruppo D2 Tutti gli altri rifiuti speciali (S) e i rifiuti soggetti a controllo (rc), prodotti in una struttura del settore sanitario, ma che non sono considerati rifiuti sanitari secondo l’OLTRif, vengono raccolti, manipolati, imballati, depositati, classificati, etichettati, trasportati e smaltiti o valorizzati conformemente alle disposizioni di legge in vigore (secondo OTRif e OLTRif).
La valorizzazione materiale di vetro, carta, metallo o altri materiali riciclabili non pone problemi in termini di igiene, nella misura in cui questi siano raccolti direttamente e separatamente nei singoli reparti della struttura e non contengano sangue, secreto, escreto o contaminazioni nocive (agenti biologici o chimici) o presentino tracce di tali sostanze.
La stessa norma si applica ai materiali riciclabili prodotti nella preparazione o nell’applicazione di medicamenti e non classificabili con i codici di rifiuti 18 01 08 rs o 18 02 07 rs. Questi rifiuti possono essere prodotti come materiali separati per tipo o rifiuti misti ed essere classificati, ad esempio, con uno dei seguenti codici di rifiuti.
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La determinazione del codice di rifiuti avviene come descritto nella cifra 1.2 capoverso 2 OLTRif. Segue una selezione tratta dall’OLTRif:
Codice di rifiuti Descrizione dei rifiuti
09 Rifiuti dell’industria fotografica
09 01 07 Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell’argento
09 01 08 Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell’argento
15 Rifiuti di imballaggi, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
15 01 Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta separata)
15 01 01 Imballaggi in carta e cartone
15 01 02 Imballaggi in plastica
15 01 03 rc Imballaggi in legno eccetto quelli di cui al codice 15 01 98
15 01 04 Imballaggi metallici
15 01 05 Imballaggi in materiali compositi
15 01 06 Imballaggi misti
15 01 07 Imballaggi in vetro
15 01 09 Imballaggi in materia tessile
15 01 10 rs Imballaggi contenenti residui di sostanze o di rifiuti speciali con caratteristiche partico larmente pericolose o contaminati da tali sostanze o rifiuti speciali
15 02 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 03 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi eccetto quelli di cui al codice 15 02 02
16 Rifiuti non specificati altrove nell’elenco
16 02 Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 13 rc Apparecchiature fuori uso eccetto quelle di cui ai codici da 16 02 09 a 16 02 12 o 20 01 21
16 02 15 rs Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 97 rc Componenti elettronici rimossi da apparecchiature fuori uso eccetto quelli di cui al codice 16 02
16 06 Batterie e accumulatori
16 06 97 rs Batterie al litio e accumulatori al litio
16 06 98 rs Batterie e/o accumulatori mescolati
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7.1 Indicazioni di smaltimento a integrazione degli esempi selezionati
Codice di rifiuti 15 01 10 rs Imballaggi contenenti residui di sostanze o di rifiuti speciali con caratteristiche particolarmente pericolose o contaminati da tali sostanze o rifiuti speciali Gruppo D2 Con questo codice di rifiuti vengono classificati imballaggi non svuotati contenenti sostanze e preparati con proprietà particolarmente pericolose ai sensi dell’allegato 5 dell’ordinanza sui prodotti chimici32 (OPChim) o contaminati da tali sostanze e preparati. Ad esempio, imballaggi con tracce o contenuti residui (< 20 ml) di biocidi e di citostatici o medicamenti scaduti in generale.
Codice di rifiuti 16 02 13 (rc) Apparecchiature fuori uso eccetto quelle di cui ai codici 16 02 09 a 16 02 12 o 20 01 21 Gruppo D2 Le apparecchiature elettriche ed elettroniche classificabili come rifiuti con pericolo di contaminazione (codice di rifiuti 18 01 02 rs) o infettivi (codice di rifiuti 18 01 03 rs), dopo un processo di inattivazione chimica o fisica (ad es. disinfezione, autoclave), vanno ricodificate con il codice di rifiuti 16 02 13 rc. A seguito dell’inattivazione, tali rifiuti da speciali vengono riclassificati in altri rifiuti soggetti a controllo (rc). Le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono, per quanto possibile, essere sottoposte a valorizzazione materiale.
Esempi Apparecchiature di analisi e di laboratorio, apparecchi per dialisi, respiratori, congelatori, apparecchiature dentistiche, apparecchi di monitoraggio, apparecchiature per cardiologia e impianti come pace-maker, defibrillatori ecc.
Lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice di rifiuti 16 02 13 rc) deve avvenire conformemente all’ORSAE.
Per lo smaltimento degli apparecchi soggetti all’OIConf, cfr. cap. 6.
In assenza di inattivazione, le apparecchiature elettriche ed elettroniche vanno incenerite come rifiuti speciali con il codice di rifiuti 18 01 02 rs o 18 01 03 rs in un IIRU o un IIRS (cfr. cap. 8.7).
Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (ordinanza sui prodotti chimici, OPChim; RS 813.11).
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8 Ulteriori informazioni sullo
stato attuale della tecnica di smaltimento dei rifiuti sanitari
8.1 Traffico di rifiuti speciali OTRif
A causa della loro composizione o delle loro proprietà fisico-chimiche o biologiche, lo smaltimento rispettoso dell’ambiente di rifiuti speciali richiede un insieme di specifiche misure tecnico-organizzative, descritte nel presente aiuto all’esecuzione (art. 2 cpv. 2 lett. a OTRif), descritte nel presente aiuto all’esecuzione.
L’OTRif crea un sistema completo di controllo dei rifiuti, dal luogo in cui si producono fino al luogo in cui si garantisce il loro smaltimento rispettoso dell’ambiente. Secondo l’articolo 1 capoverso 1, l’OTRif deve garantire che i rifiuti vengano consegnati unicamente a imprese di smaltimento idonee. Per imprese di smaltimento idonee s’intende imprese in grado di smaltire rifiuti speciali e altri rifiuti soggetti a controllo in modo rispettoso dell’ambiente. Lo smaltimento rispettoso dell’ambiente di questi rifiuti viene garantito da una procedura di controllo che prevede l’identificazione e l’etichettatura dei rifiuti, l’utilizzazione di moduli di accompagnamento e l’obbligo d’autorizzazione per le imprese di smaltimento33.
Sono considerate imprese di smaltimento le imprese che prendono in consegna i rifiuti ai fini dello smaltimento nonché i posti di raccolta gestiti dai Cantoni o dai Comuni o, su loro incarico, da privati. Non sono considerate imprese di smaltimento le imprese che si limitano a trasportare rifiuti per conto di terzi (art. 3 cpv. 2 OTRif). Le imprese di smaltimento che ricevono rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo necessitano di un’autorizzazione dell’autorità cantonale (art. 8 cpv. 1 OTRif).
Esistono molte imprese di smaltimento che offrono un servizio completo di smaltimento alle strutture del settore sanitario. I rifiuti speciali possono essere consegnati per l’incenerimento a un’impresa di smaltimento specializzata o conferiti direttamente e separatamente a un IIRU o un IIRS o altro impianto di incenerimento autorizzato dal Cantone, a condizione che gli impianti d’incenerimento consentano una fornitura diretta da parte delle aziende fornitrici.
I detentori di rifiuti possono consegnare rifiuti sanitari speciali solo a imprese di smaltimento autorizzate dai Cantoni. Aziende e strutture del settore sanitario che producono rifiuti sanitari speciali sono considerate aziende fornitrici (art. 3 cpv. 1 OTRif). Le aziende fornitrici possono consegnare rifiuti speciali e altri rifiuti soggetti a controllo soltanto a imprese di smaltimento autorizzate (art. 4 cpv. 2 OTRif).
Cfr. in proposito anche l’«Aiuto all’esecuzione sul traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera», UFAM, 2018.
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Per la consegna, il trasporto e l’accettazione dei rifiuti sanitari speciali è necessario utilizzare i moduli di accompagnamento (art. 6 cpv. 1 OTRif). I fornitori di rifiuti sanitari speciali devono essere in possesso di un numero d’esercizio da riportare sul modulo di accompagnamento. Per ogni consegna e per ogni codice di rifiuti deve essere compilato e accluso un modulo di accompagnamento. L’utilizzo di moduli di accompagnamento assicura la trasmissione delle informazioni necessarie dall’azienda fornitrice al trasportatore e all’impresa di smaltimento.
Per la consegna di quantità fino a 50 kg di rifiuti speciali, per codice di rifiuti e quantità conferita, non sono necessari moduli di accompagnamento (art. 6 cpv. 2 lett. a OTRif). Questa agevolazione è valida per le aziende fornitrici e non si applica al ritiro o alla raccolta di rifiuti speciali propri di un’azienda tramite un’impresa di smaltimento. In questo modo, ad esempio, studi dentistici o servizi di assistenza e cura a domicilio possono consegnare piccole quantità di rifiuti speciali a un’impresa di smaltimento direttamente e senza modulo di accompagnamento. Il fornitore di rifiuti conserva le ricevute di ogni consegna per cinque anni. Per ulteriori informazioni cfr. l’«Aiuto all’esecuzione sul traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera» dell’UFAM34. Servendosi di due varianti, l’allegato 2 di detto aiuto all’esecuzione spiega a cosa bisogna fare attenzione per un’attuazione pratica conforme al diritto, ad esempio quando un ospedale accetta rifiuti speciali, compresi dunque i rifiuti sanitari, da terzi (ad es. servizi di assistenza e cura o servizi medici a domicilio, laboratori), anche soltanto per un deposito intermedio o per l’inoltro a un’impresa di smaltimento.
Per il trasporto su strada sono fatte salve determinate disposizioni della normativa in materia di trasporti (SDR/ADR35). I rifiuti sanitari classificati secondo l’ADR sono soggetti alle prescrizioni per merci pericolose (cfr. all. 1).
8.2 Responsabilità del datore di lavoro riguardo alla sicurezza e alla protezione della
salute sul posto di lavoro
Conformemente alla legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) – in particolare alla relativa ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI) – e alla legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (LL) – in particolare alla relativa ordinanza sulla tutela della salute (OLL 3) –, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali nonché tutelare la salute dei lavoratori36. Per i giovani lavoratori (OLL 5) come pure per le donne incinte e le madri che allattano (ordinanza sulla protezione della maternità), si applicano misure di protezione speciali.
In presenza di pericoli particolari, l’azienda è tenuta a coinvolgere specialisti della sicurezza sul lavoro al fine di allestire una valutazione dei rischi e il relativo piano di sicurezza (direttiva CFSL n. 650837). Per i pericoli biologici tali specialisti sono rappresentati dai medici del lavoro FMH o dagli igienisti del lavoro.
Lo smaltimento di rifiuti sanitari comporta principalmente pericoli di contaminazione e infezione da rifiuti chimici, tossici o radioattivi, medicamenti scaduti, citostatici, rifiuti sanitari con organismi patogeni o geneticamente
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/rifiuti/info-specialisti/politica-dei-rifiuti-e-provvedimenti/aiuto-all_esecuzione-sul-traffico-di-rifiuti-speciali-e-di-altri.html Accordo concluso a Ginevra il 30 settembre 1957 (RS 0.741.621). Articolo 82 capoverso 1 LAINF e articolo 6 LL. Direttiva CFSL 6508 (ricorso MSSL), allegato 4.
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modificati e a seguito di lesioni. I giovani che frequentano una formazione professionale di base e che devono imparare a gestire questi pericoli devono essere sistematicamente formati, istruiti e sorvegliati, conformemente alle misure di accompagnamento del piano di formazione di cui all’allegato 2.
Lo smaltimento di rifiuti sanitari non pericoloso per i lavoratori deve essere garantito nonché rappresentato nel piano di sicurezza, dal luogo in cui si producono i rifiuti fino al loro smaltimento finale (ad es. in un IIRU). Ciò concerne i contenitori per la raccolta, gli imballaggi di trasporto e la loro gestione, le modalità di deposito intermedio e il trasporto. Sulla base della suddivisione in gruppi del presente aiuto all’esecuzione e dei rischi specifici legati ai rifiuti (infezione, ferite da punta e da taglio, proprietà tossiche, mutagene, cancerogene e teratogene), si applicano in ugual misura le misure di sicurezza e di protezione corrispondenti a tutti i soggetti coinvolti (persone e aziende).
È necessario attenersi alle misure concrete di sicurezza e tutela della salute di seguito riportate.
· Elaborare un piano concreto di sicurezza e gestione dei rifiuti e designare i responsabili incaricati dello smaltimento rifiuti nonché della sicurezza sul lavoro (ad es. addetti alla sicurezza, responsabili dell’igiene, incaricati delle questioni ambientali, addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose). · Fornire al personale una speciale formazione professionale di base nella gestione dei rifiuti sanitari, in particolare ai giovani lavoratori. · Depositare i rifiuti sanitari in appositi contenitori e mettere a disposizione materiale di protezione individuale adeguato (ad es. guanti, occhiali di protezione, mascherine, camici protettivi ecc.). · Smaltire tutti i rifiuti sanitari in modo differenziato ed ecocompatibile secondo lo stato della tecnica. · Prevenire i pericoli per il personale esterno tramite confezioni e diciture adeguate. · Istruire i servizi di smaltimento a gestire correttamente i rifiuti sanitari. (Elenco non esaustivo)
8.3 Responsabilità dello smaltimento all’interno del settore sanitario
Tutti i rifiuti sanitari devono essere smaltiti in maniera ecocompatibile e secondo lo stato della tecnica. Oltre alle disposizioni della legislazione sui rifiuti, le basi legali di uno smaltimento adeguato ed ecocompatibile dei rifiuti sanitari sono costituite dalle disposizioni riguardanti la protezione dei lavoratori, la protezione contro le infezioni, la protezione delle acque, il diritto in materia di prodotti chimici e di merci pericolose come pure dalle prescrizioni in materia di biosicurezza.
Uno smaltimento adeguato dei rifiuti sanitari, e di quelli speciali in particolare, nelle strutture del settore sanitario presuppone che la manipolazione di tali rifiuti avvenga in maniera pratica e comprensibile e che vi sia trasparenza nei flussi dei rifiuti.
La responsabilità dello smaltimento dei rifiuti sanitari (speciali) spetta ai loro detentori, ossia agli organi competenti della rispettiva struttura sanitaria (art. 31c LPAmb). Prima di consegnare i rifiuti per lo smaltimento, i loro detentori devono verificare se si tratta di rifiuti speciali o di altri rifiuti soggetti a controllo (art. 4 OTRif).
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Nella gestione dei rifiuti sanitari occorre considerare in che misura si devono applicare precauzioni particolari per evitare infezioni all’interno e all’esterno della struttura sanitaria.
Per valutare il rischio di infezione, sono indispensabili solide conoscenze di epidemiologia infettiva e di igiene. Le misure da adottare nel singolo caso all’interno delle strutture sanitarie devono essere definite in accordo con il responsabile dell’igiene (ad es. igienista ospedaliero, specialista di igiene, esperto della prevenzione delle infezioni, medico responsabile dell’igiene), il medico aziendale, l’addetto alla gestione dei rifiuti in azienda e lo specialista della sicurezza sul lavoro, tenendo conto delle circostanze e delle condizioni in loco.
La sorveglianza e il controllo del rispetto delle prescrizioni per la classificazione, la raccolta, il deposito intermedio e infine lo smaltimento ecocompatibile dei rifiuti sanitari speciali spettano alla persona designata per questo compito.
Le responsabilità e le competenze precise lungo il percorso di smaltimento dei rifiuti medici speciali devono essere definite chiaramente e per iscritto nelle descrizioni dei processi aziendali.
Nel presente aiuto all’esecuzione si utilizza il termine «personale specializzato». Per personale specializzato s’intende il personale che ha usufruito di una formazione nell’ambito sanitario. Se del caso, esso deve poter beneficiare di un’apposita formazione complementare o deve ottenere le informazioni necessarie.
8.4 Contenitori e loro controllo
I rifiuti sanitari, in particolare quelli speciali, devono essere raccolti, depositati, trasportati e infine inceneriti in contenitori38 idonei. A seconda del tipo di rifiuti, per scegliere il contenitore più idoneo, sono determinanti diversi requisiti tecnici quali resistenza agli strappi, tenuta di liquidi, stabilità, resistenza a rotture e perforazioni, barriera antigermi, impermeabilità agli odori, possibilità di chiusura, stabilità chimica, possibilità di incenerimento e omologazione ONU. I contenitori a norma sono ottenibili presso i rivenditori specializzati o attraverso le imprese di smaltimento.
Generalmente è opportuno raccogliere i rifiuti sanitari speciali a seconda del gruppo di rifiuti e/o in contenitori di uno stesso colore. I contenitori devono essere etichettati in modo ben leggibile e muniti delle relative avvertenze di pericolo, anche in caso di deposito intermedio.
I contenitori di raccolta non devono presentare tracce di sporco all’esterno o, se necessario, devono essere decontaminati. Nei limiti del possibile, l’apertura successiva dei contenitori di rifiuti sanitari a scopo di controllo è da evitare, sia nelle strutture del settore sanitario sia presso gli impianti di smaltimento. Controlli motivati possono essere eseguiti soltanto dal personale specializzato responsabile (ad es. dagli addetti alle questioni ambientali), di norma prima della chiusura dei contenitori, e devono essere limitati a un controllo visivo. Per motivi di sicurezza, una volta chiusi, i contenitori ermetici (ad es. quelli per i rifiuti infettivi) non devono più essere aperti in nessun momento.
Definizione di contenitore: oggetto che serve a conservare e trasportare oggetti o liquidi (anche in forma gassosa); sinonimi: container, recipiente, box, sacco, lattina, serbatoio.
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Gli sharpsafe box omologati ONU (omologazione secondo la legislazione sulle merci pericolose) possono essere trasportati imballati singolarmente, imballati insieme in imballaggi più grandi o in sovraimballaggi. Gli aspetti legati alla sicurazza degli sharpsafe box devono essere garantiti in ogni momento.
Per il trasporto di rifiuti sanitari dalla struttura del settore sanitario all’impresa di smaltimento si applicano le prescrizioni concernenti il trasporto di merci pericolose su strada (ADR/SDR). L’allegato 1 fornisce indicazioni sulla normativa in materia di trasporti secondo l’ADR/SDR.
8.5 Raccolta e deposito intermedio all’interno di strutture del settore sanitario
I rifiuti sanitari speciali devono essere raccolti separatamente nel luogo in cui si producono, in base ai gruppi (A, B, C, D) o ai codici di rifiuti. Per la raccolta si utilizzano contenitori idonei, che poi vengono trasportati e preparati in modo da proteggerli da accessi non autorizzati. I contenitori sono etichettati secondo l’articolo 7 OTRif. Non devono essere compattati né pressati in vista di un conferimento a un deposito intermedio o alla consegna per lo smaltimento.
In linea di principio, il deposito intermedio dei rifiuti sanitari speciali deve essere il più breve possibile. Il deposito intermedio di rifiuti sanitari speciali deve sempre avvenire in modo controllato (secondo misure e prescrizioni tecnico-organizzative).
I rifiuti sanitari speciali dei punti di raccolta intermedi (ad es. negli ospedali) devono essere trasportati entro una settimana al punto di raccolta centrale (possibilmente con ritiri frequenti). In particolare per i rifiuti infettivi (codici di rifiuti 18 01 03 rs e 18 02 02 rs, gruppo C) e per quelli citostatici (18 01 08 rs e 18 02 07 rs, gruppo B4) devono essere previsti dei ritiri con una frequenza commisurata al rischio (ritiri molto più frequenti se non addirittura immediati). I contenitori devono essere chiusi e non essere esposti all’irraggiamento solare diretto. Generalmente non è necessario prevedere una refrigerazione particolare degli ambienti. Di norma, i rifiuti di organi o quelli patologici vanno trasportati con frequenza giornaliera dal luogo di produzione al punto di raccolta centrale.
I punti di raccolta centrali dei rifiuti sanitari speciali, in particolare dei rifiuti che presentano rischi di contaminazione (codici di rifiuti 18 01 02 rs e 18 02 98 rs, gruppo B1), i rifiuti citostatici (codici di rifiuti 18 01 08 rs e 18 02 07 rs, gruppo B4) e i rifiuti infettivi (codici di rifiuti 18 01 03 rs e 18 02 02 rs, gruppo C) devono essere collocati in ambienti refrigerati. Il deposito intermedio dei rifiuti di organi o di quelli patologici del gruppo B1 («Rifiuti che presentano rischi di contaminazione», codici di rifiuti 18 01 02 rs e 18 02 98 rs) e del gruppo C («Rifiuti infettivi», codici di rifiuti 18 01 03 rs e 18 02 02 rs) deve avvenire in ambienti refrigerati. Il deposito di parti anatomiche, parti amputate, organi e tessuti per una durata superiore ai due giorni circa deve avvenire in contenitori o sacchetti adatti, chiusi e refrigerati o eventualmente congelati. Il locale in cui vengono depositati temporaneamente rifiuti infettivi o citostatici deve essere chiuso a chiave e appositamente segnalato (ad es. con le scritte «Pericolo biologico»).
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Con un’aerazione adeguata è possibile evitare l’eventuale formazione di odori, polveri e gas (scegliendo contenitori idonei, la formazione di odori può essere evitata). Gli ambienti devono consentire un’eventuale disinfezione39 delle superfici.
Il trasporto per lo smaltimento e l’eliminazione dei rifiuti a partire dai punti di raccolta centrali deve avvenire con cadenza regolare, almeno settimanale. La frequenza dei ritiri dipende anche dalla quantità di rifiuti. Se non è possibile rispettare le necessarie condizioni di conservazione, deve essere prevista una maggiore frequenza dei ritiri e/o una refrigerazione attiva dei locali a circa 15 °C.
La durata del deposito di rifiuti sanitari speciali con i codici di rifiuti 18 01 01 rs o 18 02 01 rs («Rifiuti con pericolo di lesione», gruppo B2) e con i codici di rifiuti 18 01 09 rs o 18 02 08 rs («Medicamenti scaduti», gruppo B3) può essere maggiore. La frequenza dei ritiri per lo smaltimento si basa in linea di principio sulla quantità di rifiuti, sulla capacità di deposito disponibile e su diversi aspetti economici. Tuttavia, le quantità depositate temporaneamente non devono essere eccessive. Il deposito intermedio di rifiuti speciali, sanitari e chimici, al di fuori di una struttura del settore sanitario, ad esempio in un veicolo di trasporto, va evitato. Per quantità ridotte di rifiuti si consiglia di eseguire uno smaltimento a cadenza almeno trimestrale. Se il deposito intermedio di questi rifiuti avviene dopo la loro separazione dagli altri rifiuti sanitari, non è più necessario ricorrere alla refrigerazione attiva summenzionata. Prevenire l’accesso di terzi ai rifiuti speciali40.
Nelle piccole strutture, ad esempio gli studi medici, dove per definizione non esiste un punto di raccolta come negli ospedali, i rifiuti devono, per quanto possibile, essere depositati secondo quanto descritto in precedenza per i «punti di raccolta centrali», con gli adattamenti necessari relativamente alle condizioni dei locali, agli arredi interni e alle frequenze di ritiro.
Per quel che riguarda i rifiuti sanitari da smaltire secondo l’OIConf, cioè in particolare organismi patogeni o geneticamente modificati utilizzati in sistemi chiusi, cfr. cap. 6.
8.6 Incenerimento
I rifiuti sanitari speciali devono essere inceneriti in impianti idonei, ossia impianti di incenerimento di rifiuti speciali (IIRS), impianti di incenerimento di rifiuti urbani (IIRU) o crematori. Tutti gli impianti di incenerimento devono essere in possesso di un’autorizzazione di smaltimento cantonale (art. 8 OTRif) per ogni rifiuto sanitario speciale (per codice di rifiuti) da incenerire (cfr. cap. 8.1).
8.6.1 Incenerimento in IIRU o IIRS
Tutti i rifiuti sanitari speciali possono essere inceneriti in IIRS.
Negli IIRU i rifiuti sanitari speciali possono essere inceneriti solo previo accordo preliminare con la direzione del rispettivo impianto. Nell’autorizzazione di smaltimento per i rifiuti speciali, l’autorità cantonale definisce le eventuali condizioni o limitazioni per l’incenerimento di determinati rifiuti sanitari speciali in IIRU.
La disinfezione è un procedimento volto a ridurre il numero di microrganismi mediante vari metodi fisici e chimici. Per il deposito di sostanze pericolose in generale si fa riferimento alla seguente guida pratica intercantonale: Lagerung gefährlicher Stoffe, Leitfaden für die Praxis, edizione rivista e aggiornata 2018; Frauenfeld, gennaio 2018 (disponibile in tedesco).
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Gli impianti per il trattamento termico dei rifiuti e le relative installazioni devono essere gestiti in modo che i rifiuti infettivi siano separati dagli altri rifiuti e immessi il più direttamente possibile nella camera di combustione. In caso di guasto, occorre portare a termine iltrattamento termico dei rifiuti che si trovano ancora nella camera di combustione (art. 32 cpv. 2 lett. d e f OPSR).
I contenitori di rifiuti sanitari devono essere consegnati conformemente alle condizioni di accettazione del rispettivo IIRU e delle norme ADR/SDR come pure osservando le istruzioni del personale dell’azienda, nel pieno rispetto delle relative prescrizioni di sicurezza. I contenitori di smaltimento devono poter essere inceneriti (no a contenitori in acciaio o alluminio) nonché essere equipaggiati in modo da evitare che rotolino via sulla griglia dell’inceneritore e/o cadano attraverso tale griglia, così da garantire una combustione completa.
In linea di principio, i rifiuti infettivi (codice di rifiuti 18 01 03 rs) e i rifiuti che presentano rischi di contaminazione (codice di rifiuti 18 01 02 rs) nonché i rifiuti liquidi con un punto di infiammabilità inferiore a 60 °C vengono scaricati direttamente nella camera di combustione di un IIRU attraverso la tramoggia del forno. Ciò garantisce uno smaltimento sicuro e immediato come pure evita il deposito intermedio e il mescolamento di questi rifiuti provenienti dalla medicina umana e dalla ricerca con i rifiuti urbani nel bunker.
All’occorrenza, l’autorità cantonale competente definisce nell’autorizzazione di smaltimento dell’IIRU le condizioni per uno scarico controllato di rifiuti i con pericolo di contaminazione via bunker. Lecondizioni possibili per lo scarico controllato via bunker di un IIRU sono le seguenti:
· sulla base di una individuazione dei pericoli e di una valutazione dei rischi, deve essere dimostrato che non esistono pericoli supplementari per i collaboratori dell’IIRU o per terzi; · accordo sui termini di consegna stabilito con il personale competente dell’IIRU; · consegna dei rifiuti sanitari in contenitori idonei; · scarico nel bunker in un punto definito; · assenza generale di rifiuti liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 60 °C; · scarico con priorità, ovvero immediato, nella camera di combustione (nessun deposito intermedio nel bunker); · è ammesso un breve deposito intermedio nell’area dell’IIRU (ad es. in un contenitore di deposito chiudibile a chiave) prima dello scarico attraverso il bunker; · deve essere definita una procedura di intervento nel caso in cui, in circostanze particolari, ad esempio un guasto o un incidente, il personale addetto all’impianto d’incenerimento debba accedere al bunker.
I rifiuti sanitari con codice di rifiuti 18 01 04 e 18 02 03 (gruppo A) vengono inceneriti negli IIRU senza particolari condizioni, ad esempio via bunker, come i rifiuti urbani.
Secondo l’OPSR, inoltre, i detentori di impianti per i rifiuti devono garantire di possedere le conoscenze necessarie all’esercizio corretto degli impianti e fornire all’autorità, su sua richiesta, i corrispondenti certificati di formazione e formazione continua; ciò vale anche per il personale addetto all’impianto41.
Articolo 27 capoverso 1 lettera f OPSR del 4 dicembre 2015 (RS 814.600).
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Per evitare infortuni sul lavoro, durante le operazioni di smaltimento occorre assicurare negli impianti che le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro siano strettamente rispettate. I punti di contatto sono la Suva e le autorità cantonali.
8.6.2 Incenerimento in forni crematori
Nei forni crematori possono essere inceneriti i rifiuti di seguito elencati.
a. Placente e parti umane come parti anatomiche, parti amputate, organi asportati, feti. Per motivi etici42, le placente e le parti umane incenerite in appositi forni crematori non sono considerate rifiuti. Nel caso concreto i forni crematori non necessitano di autorizzazione di smaltimento né occorre usare moduli di accompagnamento. Per l’incenerimento è necessario l’accordo della direzione del crematorio e il consenso del Cantone di ubicazione. Se necessario, il crematorio fornisce alle autorità cantonali informazioni, in particolare sul fornitore e sulle quantità consegnate. b. Altri rifiuti del gruppo B1.1 (codice di rifiuti 18 01 02 rs), che non vengono menzionati, come rifiuti di parti anatomiche, organi e tessuti. Tali rifiuti sono dunque considerati rifiuti sanitari speciali, per cui il forno crematorio, in questo caso, necessita di un’autorizzazione di smaltimento cantonale per l’accettazione e i moduli di accompagnamento devono essere utilizzati. Non è consentito l’incenerimento in forni crematori di altri rifiuti sanitari speciali o di altri rifiuti sanitari, i quali non richiedono precauzioni particolari per evitare infezioni in fase di raccolta (ad es. fasciature e ingessature, biancheria, indumenti monouso, pannolini: codice di rifiuti 18 01 04, gruppo A).
Indicazioni per l’incenerimento di cadaveri per studi anatomici I metodi di conservazione dei cadaveri per studi anatomici prevedono l’impiego di prodotti chimici. Successivamente il corpo viene cremato e l’inumazione avviene in base al desiderio espresso dalla persona deceduta. In Svizzera i servizi di sepoltura o cremazione sono regolamentati da leggi e ordinanze cantonali; di conseguenza, occorre definire tutte le procedure in via preliminare con il servizio specializzato cantonale.
8.7 Inattivazione
In linea di principio, i rifiuti sanitari speciali possono essere inattivati con metodi fisici o chimici43. L’inattivazione è un procedimento fisico o chimico volto a uccidere microrganismi, a distruggere la capacità riproduttiva e infettiva come pure la tossicità di microrganismi, piante, animali e colture cellulari nonché a distruggere la tossicità dei loro componenti cellulari. A differenza della sterilizzazione, l’inattivazione concerne anche gli agenti biologici non cellulari. L’inattivazione di organismi con metodo termico è difficile da standardizzare e convalidare, oltre al fatto che rappresenta un ulteriore carico inquinante sia per i lavoratori sia per l’ambiente. Di conseguenza, è preferibile, per quanto possibile, optare per un’inattivazione termica con autoclavi. Occorre comprovare l’efficacia dei metodi di inattivazione impiegati (convalida) nonché verificarli periodicamente e gestire la relativa documentazione.
Per motivi legati alla dignità umana (art. 7 Cost.), i cadaveri non sono rifiuti, in quanto non possono essere considerati tali ai sensi della LPAmb. Per maggiori informazioni: ‐ Empfehlung der EFBS zur Behandlung und Entsorgung von Abfällen mit gentechnisch veränderten und pathogenen Organismen, die in geschlossenen Systemen anfallen; op. cit. ‐ Wegleitung zur chemischen Inaktivierung von Organismen in Flüssigkulturen oder Überständen mit em Nachweis der Wirksamkeit und der sicheren Entsorgung, op. cit. ‐ Ordinanza sui biocidi (OBioc; RS 813.12).
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I metodi di inattivazione, la loro convalida nonché la prova della loro efficacia non sono trattati nel presente aiuto all’esecuzione. L’uso di biocidi per l’inattivazione chimica è consentito solo se tali prodotti sono omologati secondo l’allegato 10 OBioc per il tipo di prodotto 2.
Non sono più considerati rifiuti speciali dopo un’inattivazione:
a) i rifiuti che dopo un ulteriore processo di inattivazione si trasformano in materiale secco, irriconoscibile, stabile, non particolarmente maleodoranti; b) i rifiuti come il materiale di consumo e gli apparecchi usati che non rientrano nel gruppo dei rifiuti con pericolo di lesione (codici di rifiuti 18 01 01 rs e 18 02 01 rs) né sono maleodoranti. c) Ai liquidi (eccetto il codice di rifiuti 18 01 02 rs, sangue, secreti ed escreti e 18 02 98 rs, sangue, secreti ed escreti), nella misura in cui non debbano essere classificati come rifiuti chimici speciali, sono smaltiti secondo i codici di rifiuti 18 01 04 e 18 02 03 («Rifiuti che non vanno raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni», gruppo A).
La raccolta di questi rifiuti (lettere a-c, eccetto gli apparecchi usati) avviene in contenitori idonei. Secondo il codice di rifiuti 18 01 04 o 18 02 03, possono essere inceneriti in un IIRU (cfr. cap 4.4; gli apparecchi usati sono smaltiti conformemente all’ORSAE (cfr. cap. 7.1).
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9 Basi
Il presente capitolo fornisce una breve panoramica delle basi giuridiche più importanti che disciplinano la gestione e lo smaltimento dei rifiuti sanitari. Viene inoltre indicato a quali leggi od ordinanze fanno riferimento le rispettive disposizioni. In linea di principio, la legislazione svizzera si fonda su disposizioni europee e internazionali.
La seguente panoramica cita le disposizioni (leggi, ordinanze, direttive) e le raccomandazioni più importanti che disciplinano o riguardano la gestione e lo smaltimento dei rifiuti sanitari.
9.1 Basi internazionali
Organizzazione mondiale della sanità (www.who.int)
· Safe Management of Wastes from Health-Care Activities (WHO Blue Book), seconda edizione 2014 · Manuale di biosicurezza nei laboratori, terza edizione, AIRESPSA 2005. Titolo originale: Laboratory Biosafety Manual, Geneva 2004 · National Health-Care Waste Management Plan, Guidance Manual, non datato
United Nations Environment Programme UNEP (www.unenvironment.org)
· Draft guidance paper on hazard characteristic H6.2 (infectious substances), Ginevra, ottobre 2004
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (www.basel.int)
· Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (0.814.05), Basilea 22 marzo 1989, stato: 6 maggio 2020 [Allegato 3: elenco delle proprietà pericolose, H6.2] · Draft guidance paper on hazard characteristic H6.2 (infectious substances), Ginevra, ottobre 2004 · Technical Guidelines on the Environmentally sound Management of Biomedical and Healthcare Wastes
Commissione europea
· • Comunicazione della Commissione – Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (2018/C 124/01) [Tab. 3, elenco dei rifiuti commentato: codice 18, pag. 56/pag. 108 segg., cap. 3.9: Determinazione di HP 9: «Infettivo»]
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9.2 Basi giuridiche svizzere
Si riportano qui di seguito le principali prescrizioni (leggi, ordinanze) del diritto svizzero.
· Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb; RS 814.01) · Ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610) · Ordinanza del DATEC del 4 dicembre 2015 sulle liste per il traffico di rifiuti (RS 814.610.1) · Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600) · Ordinanza del 14 gennaio 1998 concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE; RS 814.620) · Ordinanza del 9 maggio 2012 sull’utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull’impiego confinato, OIConf; RS 814.912) · Ordinanza del 25 agosto 1999 sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi (OPLM; RS 832.321) · Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc; RS 813.12) · Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn; RS 916.441.22) · Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPac; RS 814.20) · Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201) · Legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp; RS 818.101) · Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer; RS 812.21) · Ordinanza del 17 ottobre 2001 relativa ai dispositivi medici (ODmed; RS 812.213) · Ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI; RS 832.30) · Ordinanza del 13 gennaio 1999 concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell’uomo (Ordinanza sulla dichiarazione; RS 818.141.1) · Legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim; RS 813.1) · Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim; RS 813.11) · Legge federale del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull’ingegneria genetica, LIG; RS 814.91)
· Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup; RS 812.121) · Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) · Ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621)
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· Ordinanza del 31 ottobre 2012 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD; RS 742.412) · Ordinanza del 15 giugno 2001 sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (Ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS; RS 741.622) · Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50) · Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP; RS 814.501) · Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20) · Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) (RS 822.11) · Ordinanza 3 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (Tutela della salute, OLL 3) (RS 822.113) · Ordinanza 5 del 28 settembre 2007 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) (RS 822.115)
9.2.1 Altri aiuti all’esecuzione, raccomandazioni, istruzioni (elenco non esaustivo)
· Empfehlung der EFBS zur Behandlung und Entsorgung von Abfällen mit gentechnisch veränderten und pathogenen Organismen, die in geschlossenen Systemen anfallen. Commissione federale per la sicurezza biologica (CFSB), aprile 2017 · Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani. Aiuto all’esecuzione per il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani secondo il principio di causalità, Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), Berna. Pratica ambientale n. 1827: 79 pag. 2018 · Aiuto all’esecuzione sul traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera, Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), Berna, 3° edizione aggiornata, ottobre 2019; prima edizione: 2012 · Wegleitung zur chemischen Inaktivierung von Organismen in Flüssigkulturen oder Überständen mit em Nachweis der Wirksamkeit und der sicheren Entsorgung, Ufficio federale della sanità publica (UFSP), 20 settembre 2016 (a cura di Küng Biotech & Umwelt)
9.2.1.1 Direttive, guide e liste di controllo di CFSL, SECO e SUVA
· Grenzwerte am Arbeitsplatz, SUVA, 2019 · Direttiva concernente il ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro, direttiva SFSL n. 6508 del 14 dicembre 2006 (stato 1° gennaio 2017) · Lista di controllo. Utilizzazione di microrganismi, SUVA, 2009 · «Non c’è infortunio senza causa!», Sicurezza sul lavoro e tutela della salute nell’assistenza e nelle cure a domicilio (Spitex), CFSL, 2015 · «Non c’è infortunio senza causa!», Sicurezza sul lavoro e tutela della salute in ambito sanitario, CFSL, 2013 · Prevenzione delle malattie infettive trasmesse per via ematica. Raccomandazioni per gruppi professionali fuori dall’ambito sanitario: polizia, guardie di confine, personale dei penitenziari e dei servizi di manutenzione, pulizia, nettezza urbana e altri, SUVA, marzo 2012 · Prevenzione delle infezioni trasmesse per via ematica nel contatto con i pazienti, SUVA, settembre 2012 · Indicazioni relative alle ordinanze 3 e 4 concernenti la legge sul lavoro, SECO, 2020 · Indicazioni relative all’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro. Protezione dei giovani lavoratori, SECO,
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Allegato 1: Indicazioni riguardanti le normative sul trasporto Il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia, tramite impianti di trasporto a fune e vie navigabili è disciplinato da normative nazionali e internazionali. Per merci pericolose s’intendono le materie o le sostanze che possono rappresentare un pericolo per le persone, gli animali e l’ambiente, a prescindere dal fatto che si tratti di nuovi prodotti o di rifiuti. Al trasporto di rifiuti sanitari speciali su strada si applicano le disposizioni ADR/SDR.
Si riportano qui di seguito i principali atti legislativi concernenti il trasporto di merci pericolose:
· Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR; RS 0.741.621) L’accordo, che contiene gli allegati A e B con le parti da 1 a 9, disciplina il trasporto internazionale di merci pericolose su strada, definendo quali merci e a quali condizioni possono essere trasportate come pure i relativi divieti di trasporto. · Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621) L’ordinanza disciplina il trasporto di sostanze e oggetti pericolosi (merci pericolose) eseguito mediante autoveicoli e rimorchi oppure con altri mezzi di trasporto su strade aperte a siffatti veicoli. L’ordinanza SDR cita l’accordo ADR quale parte integrante. · Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (OSAS; RS 741.622) L’ordinanza disciplina la designazione, i compiti, la formazione e l’esame degli addetti alla sicurezza. In linea di principio, l’OSAS si applica alle imprese che trasportano merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile o che, in questo contesto, effettuano operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico o scarico.
La decisione fondamentale di trasportare sostanze o rifiuti come merci pericolose va presa sulla base delle caratteristiche di pericolosità e dei criteri di classificazione ONU. Attualmente l’ADR suddivide le merci pericolose in 13 classi, in parte suddivise in sottoclassi che precisano le caratteristiche di pericolosità. A seconda della classe e della pericolosità delle merci, si applicano disposizioni sul trasporto diverse.
Attraverso i criteri di classificazione o l’elenco alfabetico contenuto nell’ADR, è possibile attribuire il corrispondente numero ONU alle singole merci pericolose. Nella tabella A del capitolo 3.2 «Elenco delle merci pericolose» si fa riferimento alle disposizioni sul trasporto in vigore cui bisogna attenersi, pertanto anche al numero ONU e alle singole merci pericolose. I numeri ONU, definiti da un comitato di esperti delle Nazioni Unite, sono attribuiti a tutte le merci pericolose e sono uguali in tutto il mondo. Ciascun numero ONU fornisce inoltre informazioni sulle proprietà della merce da trasportare, sull’etichettatura e sull’imballaggio.
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La classe 6.2 designa le sostanze contagiose, suddivise come segue (i numeri ONU sono citati tra parentesi):
I1 Materie infettanti per l’uomo (ONU 2814) I2 Materie infettanti per gli animali (ONU 2900) I3 Rifiuti ospedalieri (ONU 3291) o medicali (ONU 3549) I4 Materia biologica (ONU 3373)
Le sostanze contagiose sono inoltre suddivise nelle seguenti due categorie:
Categoria A: una materia infettante, trasportata in una forma che, in caso di esposizione, può provocare una disabilità permanente oppure una malattia letale o potenzialmente tale in uomini e animali sani. Esempi di materie che rispondono a tali criteri sono riportati nella tabella 2.2.62.1.4.1 ADR.
Ai rifiuti medicali, i quali contengono materie infettanti di cui alla categoria A, sono attribuiti i numeri ONU 2814, 2900 o 3549, secondo il caso. Se si tratta di sostanze liquide o provenienti dalla ricerca biologica, possono essere attribuiti soltanto i numeri ONU 2814 o 2900. A tutte le altre sostanze (solide) è possibile attribuire anche il numero ONU 3549.
Categoria B: una materia infettante che non corrisponde ai criteri di assegnazione alla categoria A. Alle materie infettanti della categoria B è attribuito il numero ONU 3373.
Ai rifiuti sanitari che contengono materie infettanti della categoria B è attribuito il numero ONU 3291.
La decisione sul numero ONU da attribuire ai singoli rifiuti sanitari deve essere presa dal personale medico specializzato. In ultima analisi, è rilevante la tabella 2.2.62.1.4.1 delle materie «altamente» infettanti della categoria A.
Si riportano qui di seguito le principali disposizioni cui attenersi per i rifiuti sanitari:
ONU 2814/ONU 2900 Istruzione di imballaggio P620: sono consentiti esclusivamente appositi imballaggi tripli omologati (secondo ADR cap. 6.3). Inoltre, occorre attenersi alle prescrizioni di imballaggio secondo ADR 4.1.8. Etichettatura: imballaggi con etichetta di pericolo 6.2 e ONU 2814/ONU 2900 Documentazione: ONU 2814 rifiuti, materia infettante per l’uomo, 6.2 ONU 2900 rifiuti, materia infettante per gli animali, 6.2 Limite di quantità: 0 kg (per il trasporto è necessario designare un addetto alle merci pericolose)
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ONU 3549 Istruzione di imballaggio P622/LP622: Si devono utilizzare imballaggi tripli omologati ONU, con l’imballaggio esterno conforme al gruppo di imballaggio I per materie solide. Sono ammessi i grandi imballaggi conformi al gruppo di imballaggio I per materie solide. Etichettatura: imballaggi con etichetta di pericolo 6.2 e ONU 3549 Documentazione: ONU 3549 rifiuti medicali, categoria A, pericolosi per l’uomo, 6.2 Limite di quantità: 0 kg (per il trasporto è necessario designare un addetto alle merci pericolose)
ONU 3291 sono possibili diversi imballaggi, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa e grandi imballaggi, omologati ONU e corrispondenti al gruppo di imballaggio II. Etichettatura: imballaggi con etichetta di pericolo 6.2 e ONU 3291 Documentazione: ONU 3291 rifiuti ospedalieri indefiniti, non specificati altrove, 6.2 Limite di quantità: 333 kg (a partire da questa quantità, è necessario designare un addetto alle merci pericolose)
In linea di principio non è possibile dedurre una correlazione diretta tra il codice di rifiuti e il numero ONU, partendo dalle disposizioni corrispondenti. La seguente classificazione rappresenta un approccio di uso corrente:
Rifiuti con pericolo di lesion codice di rifiuti 18 01 01 [rs] ONU 3291 Rifiuti che presentano rischi codice di rifiuti 18 01 02 [rs] ONU 3291 di contaminazione
Rifiuti infettivi, solidi codice di rifiuti 18 01 03 [rs] ONU 3549 Rifiuti infettivi, liquidi o solidi codice di rifiuti 18 01 03 [rs] ONU 3291/ONU 2814/ONU 2900
Rifiuti che non vanno raccolti e smaltiti ap codice di rifiuti 18 01 04 di norma non merci pericolose plicando precauzioni particolari per evitare infezioni (ad es. bende, ingessature, biancheria, indumenti monouso, pannolini)
Prodotti chimici, pericolosi codice di rifiuti 18 01 06 [rs] Classificazione ADR
Prodotti chimici, non pericolosi codice di rifiuti 18 01 07 di norma non merci pericolose
Rifiuti citostatici codice di rifiuti 18 01 08 [rs] ONU 1851/ONU 3249
Medicamenti scaduti codice di rifiuti 18 01 09 [rs] di norma non merci pericolose Rifiuti di amalgama contenenti mercurio codice di rifiuti 18 01 10 [rs] ONU 2024/ONU 2025
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Allegato 2: Accettazione di rifiuti sanitari speciali di terzi Regola di base
I rifiuti sanitari speciali possono essere consegnati solo a destinatari in possesso di un’autorizzazione di smaltimento cantonale secondo l’articolo 8 OTRif. Ciò concerne anche la collaborazione con i servizi di assistenza e cura e i servizi medici a domicilio. L’OTRif non prevede autorizzazioni speciali al riguardo. Si applica la legislazione vigente o l’aiuto all’esecuzione dell’UFAM sul traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera. Sono fatte salve le disposizioni cantonali in materia. Per garantire un’attuazione pratica conforme al diritto, è possibile applicare una delle due varianti di seguito elencate, a seconda delle condizioni locali e della situazione aziendale.
Variante 1
Procedura: · L’ospedale assume il ruolo di impresa di smaltimento e accetta i rifiuti di altre aziende (aziende fornitrici). · La consegna avviene con o senza modulo di accompagnamento, a seconda della quantità (regolamentazione di piccole quantità 50 kg) (art. 6 OTRif)44. · Per l’ospedale sussiste l’obbligo di notifica. L’ospedale deve allestire in ogni caso una notifica trimestrale in veva-online.admin.ch (art. 12 OTRif). · L’ospedale consegna a sua volta i rifiuti speciali raccolti a un’impresa di smaltimento.
⇒ L’ospedale necessita di un’autorizzazione di smaltimento secondo l’OTRif.
A = impresa fornitrice E = impresa di smaltimento
Osservazione: per le merci pericolose secondo ADR/SDR occorre sempre portare un documento di trasporto, a prescindere dalla quantità.
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Variante 2
Procedura: · l’impresa fornitrice consegna i propri rifiuti con tutti i moduli di accompagnamento direttamente a un’impresa di smaltimento tramite un «centro logistico», in questo caso l’ospedale. I moduli di accompagnamento sono necessari anche per quantità inferiori a 50 kg. · In questa variante l’ospedale è semplicemente parte della catena logistica (deposito intermedio conforme). · L’ospedale inoltra i rifiuti con gli stessi moduli di accompagnamento a un’impresa di smaltimento.
La durata del trasporto dall’impresa fornitrice a quella di smaltimento tramite l’ospedale non può superare i dieci giorni in totale.
⇒ L’ospedale necessita di un’autorizzazione di smaltimento secondo l’OTRif. ⇒ L’ospedale non ha alcun obbligo di notifica per i rifiuti inoltrati. ⇒ Vale il termine dei dieci giorni.
A = impresa fornitrice E = impresa di smaltimento
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Allegato 3: Elenco delle abbreviazioni ASIR USTRA Associazione svizzera dei capi di impianti di Ufficio federale delle strade trattamento dei rifiuti
CFSB Commissione federale per la sicurezza biologica
CFSL Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro
IIRS Impianto di incenerimento di rifiuti speciali
IIRU Impianto di incenerimento di rifiuti urbani
OGM Organismo geneticamente modificato
OLTRif Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (abbreviazione non ufficiale)
SECO Segreteria di Stato dell’economia
SUVA Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
UFAM
UFSP Ufficio federale della sanità pubblica
USAV Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
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Allegato 4: Tavola sinottica Rifiuti prodotti dal settore sanitario Gruppo Denominazione del gruppo Codice di rifiuti Codice di rifiuti Imballaggio Incenerimento Rischi (uomo) (animali)
A Rifiuti che non vanno raccolti e smaltiti applicando 18 01 04 18 02 03 resistente agli strappi, IIRU Nessun rischio biologico, precauzioni particolari per evitare infezioni resistente all’umidità chimico, radioattivo o fisico superiore alla media
Rifiuti sanitari speciali B1 Rifiuti che presentano rischi di contaminazione 18 01 02 rs 18 02 98 rs B1.1 Rifiuti di parti anatomiche, organi e tessuti compatto, a tenuta di liquidi Forno crematorio, Infezione, religione, etica
Rifiuti sanitari IIRS, IIRU B1.2 Rifiuti sporchi di sangue, escreti e secreti a tenuta di liquidi IIRS, IIRU
B2 Rifiuti con pericolo di lesione («sharps») 18 01 01 rs 18 02 01 rs omologato ONU, resistente IIRS, IIRU Fisico (ferite da punta alla perforazione e alla rottura e da taglio), infezione («sharpsafe box»)
B3 Medicamenti scaduti 18 01 09 rs 18 02 08 rs compatto, a tenuta di liquidi IIRS, IIRU Tossico
B4 Rifiuti citostatici 18 01 08 rs 18 02 07 rs compatto, a tenuta di liquidi IIRS Tossico, mutageno, cancerogeno, teratogeno
C Rifiuti infettivi 18 01 03 rs 18 02 02 rs collaudato ONU IIRS, IIRU Infezione (secondo prescrizioni ADR/SDR)
Altri rifiuti, rifiuti soggetti a controllo e rifiuti speciali prodotti dal settore sanitario, che non sono rifiuti sanitari D1 Prodotti chimici 18 01 06 rs 18 02 05 rs a tenuta di liquidi, solido, IIRS, IIRU Tossico, mutageno, Rifiuti di amalgama 18 01 07 18 02 06 chimicamente stabile cancerogeno ecc. 18 01 10 rs
D2 Vari (altri rifiuti prodotti dal settore sanitario che non Vari (cfr. cap. 7) Vari (cfr. cap. 7) Vari (cfr. cap. 7) impianti di riciclaggio, Vari (cfr. cap. 7) sono rifiuti sanitari) IIRU, IIRS