Dichiarazione della tassa OTa
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dell'ambiente UFAM
Comunicazione ai detentori di una discarica in Svizzera soggetti al pagamento della tassa OTaRSi UV-2327
Dichiarazione della tassa OTaRSi in Svizzera Comunicazione dell'UFAM in qualità di autorità esecutiva
Stato: 12/2025, valida dal 15/12/2025 Versioni precedenti: 2024, 04/2025
OTaRSi art. 2 e seg. OPSR art. 19 e 35 e seg.; allegato 2 e 5
Settori specialistici interessati
• •
Acque Clima Diritto
Biodiversità Biotecnologia Paesaggio EIA Rifiuti
Elettrosmog e luce Pericoli naturali Prodotti chimici Siti contaminati Aria
Incidenti rilevanti Rumore
Bosco e legno Suolo
Dichiarazione della tassa OTaRSi in Svizzera UV-2327
Nota editoriale
Valenza giuridica La presente pubblicazione è una comunicazione dell'UFAM in qualità di autorità esecutiva dell'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi; RS 814.681). Destinata in primo luogo ai detentori di una discarica in Svizzera soggetti al pagamento della tassa OTaRSi, essa concretizza le prescrizioni in materia di dichiarazione di detta tassa nell'intento di promuovere una prassi uniforme. Se la dichiarazione della tassa OTaRSi è compilata in modo conforme alla presente guida e se sono fornite le prove richieste, si puo partire dal presupposto che la dichiarazione della tassa OTaRSi sia completa.
Editore Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) L’UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).
Traduzione Servizio linguistico italiano, UFAM
Link per scaricare il PDF https://www.bafu.admin.ch/aiuti-esecuzione-rifiuti La versione cartacea non può essere ordinata.
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese. La lingua originale è il tedesco.
© UFAM 2025
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1 Aspetti generali
1.1 Motivo e scopo
La presente pubblicazione intende rendere più agevole l'inoltro della dichiarazione della tassa dell'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati 1 (OTaRSi). Lo scopo della dichiarazione è identificare chiaramente la quantità di rifiuti depositati definitivamente. La dichiarazione deve contenere tutti i dati necessari alla determinazione dell’ammontare della tassa.
1.2 Campo di applicazione
Secondo l'articolo 2 capoverso 1 OTaRSi, i detentori di una discarica sono tenuti a versare una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera. Il riferimento è ai rifiuti depositati definitivamente in discariche di tipo B, C, D ed E (art. 3 cpv. 1 OTaRSi). I detentori devono inviare una dichiarazione della tassa OTaRSi distinta per ogni tipo di discarica.
1.3 Scadenze
I detentori di una discarica sono tenuti a presentare un’autodichiarazione sui rifiuti depositati definitivamente e a notificare all'UFAM i dati necessari. L’UFAM invia all'inizio dell'anno la domanda di dichiarazione della tassa OTaRSi per l’anno civile precedente (periodo di resoconto). Il termine per l'inoltro della dichiarazione della tassa OTaRSi è il 28 febbraio (art. 5 cpv. 1 OTaRSi). Conformemente all’articolo 5 capoverso 5 OTaRSi, se la dichiarazione è inoltrata dopo il 28 febbraio deve essere versato un interesse di mora del 3,5 per cento all’anno sull’ammontare della tassa dovuta. Questo vale anche per dichiarazioni incomplete.
1.4 Modulistica
La dichiarazione della tassa OTaRSi per rifiuti depositati definitivamente in discariche di tipo B, C, D ed E deve essere inoltrata tramite il portale eGovernment (eGOV.SWISS) (art. 5 cpv. 2 OTaRSi): Dichiarazione della tassa OTaRsi in Svizzera | eGOV.SWISS. – Tappa 1: selezione del sito e del periodo di resoconto pertinente – Tappa 2: dichiarazione della quantità – Tappa 3: conferma della correttezza dei dati inseriti La dichiarazione della tassa OTaRSi deve essere inviata in ogni caso, anche qualora nel periodo di resoconto non sia stato effettuato alcun deposito definitivo. Nel caso di rifiuti riciclati in modo rispettoso dell’ambiente in discarica per misure di costruzione, occorre inoltre inserire i dati rilevanti e caricare i documenti necessari. Le spiegazioni di cui a partire dal capitolo 2 si basano sulla struttura generale della dichiarazione della tassa OTaRSi.
1.5 Seguito della procedura
L'UFAM può esaminare le dichiarazioni della tassa OTaRSi pervenute (art. 5 cpv. 3 OTaRSi) e, sulla base dell'articolo 6 capoversi 2 e 3 OTaRSi, decidere di procedere a ulteriori controlli. Una volta che ha approvato la dichiarazione della tassa OTaRSi, l'UFAM stabilisce l'ammontare della tassa mediante decisione e lo fattura al detentore della discarica.
Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi; RS 814.681)
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2 Modulo per la dichiarazione della tassa OTaRSi in Svizzera
2.1 Limite del sistema e flussi di materiale
In linea di principio, i rifiuti presi in consegna in una discarica vengono depositati definitivamente o riciclati in loco in modo rispettoso dell'ambiente per misure di costruzione. Se sul sito con lo stesso numero d'esercizio hanno luogo altre attività come il trattamento, il riciclaggio, lo smaltimento o il deposito temporaneo di rifiuti oppure sono in funzione punti di trasbordo, occorre indicare in modo chiaro i rispettivi flussi quantitativi (presa in consegna, trasferimento, deposito). Tali rifiuti non sono soggetti alla tassa OTaRSi soltanto se in discarica vengono chiaramente separati, fisicamente e logisticamente, dal deposito definitivo e se le attività accessorie (metodi di smaltimento) a essi connesse sono già state autorizzate in anticipo dal Cantone. Tutte le quantità devono essere elencate in modo chiaro in un documento. Questo documento può essere inviato tramite eGOV.SWISS > campo «Upload: Contabilità dei materiali, bilancio dei materiali».
2.1.1 Trasferimento o trattamento di rifiuti per cui è già stato dichiarato il deposito
definitivo Le quantità di rifiuti per cui è già stata inoltrata una dichiarazione di deposito definitivo non possono essere dedotte dalla quantità di rifiuti per cui viene inoltrata la dichiarazione di deposito definitivo nei periodi di resoconto successivi. L’UFAM non effettua alcun rimborso di importi già pagati della tassa.
2.2 Totale dei rifiuti depositati definitivamente e riciclati per misure di costruzione
Il totale dei rifiuti depositati definitivamente e riciclati per misure di costruzione corrisponde alla somma di tutti i rifiuti depositati definitivamente (metodi di smaltimento D1, D5) e dei rifiuti riciclati in modo rispettoso dell’ambiente per misure di costruzione (metodo di smaltimento R5). Le quantità devono essere arrotondate e indicate in tonnellate. Se, al momento della presa in consegna, i rifiuti sono registrati in metri cubi (m3) invece di essere pesati, occorre applicare un fattore di conversione di 1,5 t/m3.
2.3 Riciclaggio in discarica per misure di costruzione
Occorre indicare se vi sono rifiuti da dichiarare, in quanto destinati a essere riciclati in modo rispettoso dell'ambiente in discarica per misure di costruzione. In caso affermativo, cliccate su «Sì». Si aprirà una un nuovo menu, che vi permetterà di inserire i dati rilevanti e di caricare i documenti necessari.
2.4 Calcolo dell’ammontare provvisorio della tassa
La quantità di rifiuti depositata definitivamente, determinante per l'ammontare della tassa, è calcolata in automatico sulla base dei dati precedentemente inseriti. L'ammontare provvisorio della tassa è calcolato in funzione dell'aliquota della tassa (art. 3 cpv. 1 OTaRSi) e della quantità di rifiuti depositati definitivamente. L'ammontare così calcolato è indicato come provvisorio, salvo nel caso di una verifica ufficiale. L'ammontare definitivo della tassa viene stabilito mediante decisione.
2.5 Conferma della correttezza dei dati inseriti
Il detentore della discarica deve confermare la correttezza e la completezza dei dati di cui nella dichiarazione della tassa OTaRSi e dei documenti inoltrati.
2.6 Copia al Cantone
Al momento dell'inoltro della dichiarazione della tassa OTaRSi, una copia viene automaticamente inoltrata all'autorità cantonale competente (art. 5 cpv. 2 OTaRSi).
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3 Riciclaggio di rifiuti in discarica per misure di costruzione
3.1 Aspetti generali
La tassa OTaRSi non si applica ai rifiuti utilizzati per misure di costruzione in discarica qualora sia possibile provare che tali rifiuti sono riciclati in modo rispettoso dell'ambiente e che le misure di costruzione si rendono necessarie sulla base dell'ordinanza sui rifiuti2 (OPSR; RS 814.600). A tal fine, occorre compilare in ogni sua parte il modulo esteso di dichiarazione della tassa OTaRSi e inviare i documenti necessari. Nella tabella seguente, le misure di costruzione e i corrispondenti requisiti minimi in materia di proprietà dei materiali sono classificati a seconda dei diversi tipi di discariche.
3.2 Misure di costruzione
Ogni singolo riciclaggio realizzato nell'ottica di una misura di costruzione deve essere registrato separatamente. I rifiuti che vengono utilizzati per misure di costruzione diverse da quelle elencate non sono considerati riciclati ai sensi dell’OTaRSi, bensì depositati definitivamente. Lo schema sottostante mostra le possibili misure di costruzione per l’ubicazione di discariche e le relative opere di costruzione che possono risultare necessarie secondo l’allegato 2 OPSR. La linea rossa rappresenta il limite del sistema della discarica così come deve essere inteso ai fini della dichiarazione della tassa OTaRSi.
Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600)
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Tabella 1: Elenco delle misure di costruzione di cui all'allegato 2 OPSR riguardanti la dichiarazione della tassa OTaRSi; ulteriori requisiti in materia di spessore e coefficiente di permeabilità medio (k) sono indicati all'interno dei rispettivi numeri di cui all'allegato 2 OPSR
Tipo di discarica Misura di costruzione Requisiti minimi in materia di proprietà dei materiali A B C D E × × × × 01. Integrazione del sottosuolo del Materiale minerale secondo i requisiti fondo di cui all'allegato 3 numero 1 OPSR × × × × 02. Integrazione del sottosuolo del Materiale minerale secondo i requisiti fianco di cui all'allegato 3 numero 1 OPSR × × × × 03. Drenaggio del sottosuolo Materiale minerale secondo i requisiti di cui all'allegato 3 numero 1 OPSR × × × 04. Impermeabilizzazione del fondo Materiale minerale secondo i requisiti di cui all'allegato 3 numero 1 OPSR × × × 05. Impermeabilizzazione del fianco Materiale minerale secondo i requisiti di cui all'allegato 3 numero 1 OPSR × × × × × 06. Separazione dei compartimenti Materiale minerale nel rispetto dei valori limite secondo l'allegato 3 numero 1 lettera c OPSR × × × × 06. Separazione dei compartimenti Materiale minerale nel rispetto dei valori limite secondo l'allegato 5 numero 2.3 lettere b e c OPSR × × × 06. Separazione dei compartimenti Materiale minerale nel rispetto dei valori limite secondo l'allegato 5 numero 4.4 OPSR × × × × 07. Drenaggio del fondo Materiale minerale secondo i requisiti di cui all'allegato 5 numero 2.3 OPSR* × × × × 08. Drenaggio (pacco drenante) Materiale minerale secondo i requisiti di cui all'allegato 5 numero 2.3 OPSR* × × × × 09. Drenaggio del fianco Materiale minerale secondo i requisiti di cui all'allegato 5 numero 2.3 OPSR* × × × × 10. Drenaggio della separazione Materiale minerale secondo i requisiti dei compartimenti di cui all'allegato 5 numero 2.3 OPSR* × × × × 11. Misure di impermeabilizzazione Materiale minerale secondo i requisiti di cui dei due terzi inferiori all'allegato 5 OPSR a seconda del tipo di discarica* × × × × 12. Misure di impermeabilizzazione Materiale minerale secondo i requisiti del terzo superiore di cui all'allegato 3 numero 1 OPSR × × × × 13. Drenaggio della superficie Materiale minerale secondo i requisiti di cui all'allegato 3 numero 1 OPSR × × × × 14. Configurazione Suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore sedella superficie condo i requisiti di cui all'articolo 18 capoverso 1 OPSR / Materiale minerale secondo i requisiti di cui all'allegato 3 numero 1 OPSR
* Eccezione: Il riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero poco inquinato (17 05 97 [rc]) in una discarica di tipo B non è consentito (cfr. cap. 3.3.2).
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Figura 1: Schema delle misure di costruzione in discarica
Legenda Misure di costruzione Terreno naturale 01. Integrazione del sottosuolo del fondo Limite del sistema 02. Integrazione del sottosuolo del fianco Materiale non contaminato 03. Drenaggio del sottosuolo Materiale riciclato conforme ai requisiti minimi 04. Impermeabilizzazione del fondo Corpo della discarica (rifiuti depositati definitivamente) 05. Impermeabilizzazione del fianco
06 Separazione dei compartimenti
07 Drenaggio del fondo
08 Drenaggio (pacco drenante)
Ubicazione e relative opere di costruzione per discariche di tipo B
09 Drenaggio del fianco
10 Drenaggio
della separazione dei compartimenti
11 Misure di impermeabilizzazione
dei due terzi inferiori
12 Misure di impermeabilizzazione
del terzo superiore
13 Drenaggio della superficie
14 Configurazione della superficie
Ubicazione e relative opere di costruzione per discariche di tipo C, D, E
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3.3 Rifiuti riciclati per misure di costruzione
3.3.1 Codice (OLTRif) dei rifiuti riciclati in discarica per misure di costruzione
Per motivi di tracciabilità, occorre indicare anche i codici (OLTRif) dei rifiuti riciclati in discarica per misure di costruzione.
3.3.2 Limitazioni in materia di riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero poco
inquinato (17 05 97 [rc]) Secondo l'articolo 19 capoverso 3 OPSR, il materiale di scavo e di sgombero che non soddisfa i requisiti di cui all'allegato 3 numero 2 (17 05 97 [rc]) non può essere riciclato in discariche di tipo B per misure di costruzione.
3.4 Requisiti minimi in materia di proprietà dei materiali
Il materiale utilizzato in discarica per misure di costruzione deve soddisfare almeno i requisiti di cui all'allegato 2 OPSR, da intendersi come requisiti minimi. Inoltre, il materiale deve essere idoneo dal punto di vista edile e la funzionalità delle misure di costruzione deve essere garantita almeno fino al termine della fase di manutenzione postoperativa.
3.5 Prova del rispetto dei requisiti in materia di proprietà dei materiali
In linea di massima, al fine di provare il rispetto dei requisiti previsti in caso di misure di costruzione, occorre analizzare tutti i rifiuti (cfr. Tabella 1 e i rispettivi numeri delle misure di costruzione di cui all'all.
2 OPSR). Il riciclaggio può essere considerato rispettoso dell'ambiente soltanto se è possibile provare il
rispetto dei requisiti necessari in materia di proprietà dei materiali. Qualora soddisfino cumulativamente i requisiti aggiornati ed esista una conferma scritta in tal senso, è possibile rinunciare alle analisi chimiche per i rifiuti presi in consegna elencati di seguito. Rifiuti presi in consegna: – materiale di scavo non inquinato; – fanghi di lavaggio della ghiaia provenienti da cave di ghiaia o da materiale di scavo non inquinato; – materiale non inquinato asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo; – materiali detritici provenienti da bacini di ritenuta privi di sostanze estranee. Condizioni da rispettare: – non vi sono prove né sospetti di contaminazione e inquinamento; – la provenienza dei rifiuti è nota e chiaramente indicata; – il luogo di provenienza non è iscritto in repertori o catasti relativi a casi di contaminazione e inquinamento sospetti (p. es. catasto dei siti inquinati, registri cantonali, aree interessate da spostamenti del terreno, superfici sospette). La prova, sotto forma di conferma scritta, può provenire dal committente, da un ufficio di progettazione, da un'impresa di costruzione, dalle autorità o dall'azienda fornitrice. Si tratta di determinare il coefficiente di permeabilità medio (k) di quei materiali utilizzati per misure di costruzione con un determinato coefficiente di permeabilità medio k. I documenti comprovanti il rispetto dei requisiti in materia di proprietà dei materiali devono essere inviati tramite eGOV.SWISS > campo «Upload 1: Prove».
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3.5.1 Campionamento, analisi e metodi di misurazione
Il campionamento di rifiuti solidi3 e i metodi di misurazione applicabili 4 devono essere conformi agli aiuti all'esecuzione dell'UFAM rilevanti. Per quanto riguarda la prova e l'integrazione dei valori limite, si applica l'allegato 5 numero 6 OPSR.
3.6 Autorizzazione
Affinché i rifiuti possano essere fatti valere come riciclati in modo rispettoso dell'ambiente, le misure di costruzione devono essere definite nella decisione, nell'autorizzazione o in altre conferme scritte del Cantone. Questi documenti devono essere inviati tramite eGOV.SWISS > campo «Upload 2: Estratto dell’autorizzazione o della decisione cantonale».
3.7 Dimensionamento
Le misure di costruzione devono essere dimensionate in modo adeguato ai requisiti di cui all'allegato 2. Possono costituire prove in tal senso piani di esecuzione e bozze della costruzione del periodo di resoconto indicanti in modo chiaro il luogo di installazione, compresi la superficie e lo spessore, come pure il perimetro della discarica, compresa la misura in scala. Per la sua valutazione, l'UFAM si basa sui requisiti di cui nell’OPSR e sulla norma SIA 203 5. Questi documenti devono essere inviati tramite eGOV.SWISS > campo «Upload 3: Piani di esecuzione / bozze della costruzione».
3.8 Quantità
Per ogni misura di costruzione e ogni rifiuto riciclato occorre indicare la quantità in tonnellate.
3.9 Altre misure di costruzione
Altre misure di costruzione o altri rifiuti riciclati possono essere aggiunti cliccando sul più +.
UFAM (ed.) 2019: Campionamento di rifiuti solidi. Un modulo dell’aiuto all’esecuzione concernente l’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento di rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR). Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 1826; 89 pagg. Disponibile su: Modulo: Campionamento di rifiuti solidi (www.bafu.admin.ch > Pubblicazioni, media > Aiuti all'esecuzione > Rifiuti > Aiuto all’esecuzione OPSR > Modulo: Campionamento di rifiuti solidi). UFAM (ed.) 2022: Messmethoden im Abfall- und Altlastenbereich. Prima versione aggiornata 2022. Prima edizione 2017. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 1715: 106 pagg. Disponibile su: Messmethoden im Abfall- und Altlastenbereich (www.bafu.admin.ch > Pubblicazioni, media > Aiuti all'esecuzione > Rifiuti > Messmethoden im Abfall- und Altlastenbereich) (disponibile in tedesco e francese). SIA Norm 203 Deponiebau. 2016. Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein (disponibile in tedesco e francese).