Modulo 2: Esecuzione dell’ordinanza sul commercio di legno (OCo
2023 | Pratica ambientale Bosco e legno
Modulo 2: Esecuzione dell’ordinanza sul commercio di legno (OCoL) presso operatori del mercato e servizi di ispezione Un modulo dell’aiuto all’esecuzione e della comunicazione dell’UFAM concernente l’OCoL
2023 | Pratica ambientale Bosco e legno
Modulo 2: Esecuzione dell’ordinanza sul commercio di legno (OCoL) presso operatori del mercato e servizi di ispezione Un modulo dell’aiuto all’esecuzione e della comunicazione dell’UFAM concernente l’OCoL
A cura dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) Berna, 2023
Nota editoriale Valenza giuridica Grafica e impaginazione La presente pubblicazione è una comunicazione dell’UFAM in Funke Lettershop AG veste di autorità esecutiva. Destinata alle aziende interessate dall’OCoL, concretizza la prassi dell’UFAM in quanto autorità Foto di copertina esecutiva, sia dal punto di vista formale che da quello materiale. Legname: riserva di produzione o legname in magazzino. Pile Coloro che vi si attengono possono legittimamente ritenere che di tavole di legno in attesa di spedizione. i requisiti dell’OCoL sono correttamente soddisfatti. © Joke Phatrapong, Adobe Stock
Editore Link per scaricare il PDF Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) www.bafu.admin.ch/uv-2301-i L’UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell’ambiente, La versione cartacea non può essere ordinata. dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, Autori francese e inglese. La lingua originale è il tedesco. Achim Schafer, Alfred Kammerhofer (entrambi divisione Foreste dell’UFAM), Salome Sidler, Vincent Bohnenblust © UFAM 2023 (entrambi Divisione giuridica dell’UFAM), Susanne Arnold (diktum.ch, Zurigo)
Accompagnamento Gruppo di accompagnamento composto da diversi rappresentanti delle associazioni (Holzindustrie Schweiz HIS, Holzwerkstoffe Schweiz HWS, Verband Schweizerischer Hobelwerke VSH, Lignum Holzwirtschaft Schweiz, Lignum Federlegno, Cedotec Lignum, Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti ASFMS, IG Detailhandel Schweiz, Swiss Retail Federation, Holzbau Schweiz, Schweizerischer Verband für geprüfte Qualitätshäuser VGQ, Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d’Ébénisterie et de Menuiserie FRECEM, Schweizerischer Fachverband Fenster- und Fassadenbranche FFF, Rolf Straub, Servizio di accreditamento svizzero SAS)
Informazioni e punto di contatto Ufficio federale dell’ambiente UFAM, divisione Foreste Sezione Economia del legno e economia forestale, 3003 Berna Telefono 058 469 69 11 | e-mail: holzhandel@bafu.admin.ch www.bafu.admin.ch/commercio-del-legno.html
1 Definizioni
Commerciante Ogni persona fisica o giuridica che nell’ambito di un’attività commerciale acquista o rivende legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato in Svizzera (in particolare rivenditori).
Complessità della catena di La raccolta del legname per un prodotto può avvenire in diversi Paesi, come pure le diverse fasi della approvvigionamento lavorazione.
Concessione di taglio Ogni norma che conferisce il diritto di tagliare legna in una determinata regione.
Legname di provenienza illegale Legname ottenuto violando la legislazione applicabile del Paese di origine.
Operatore Ogni persona fisica o giuridica che commercializza per la prima volta legno o prodotti da esso derivati.
Paese di origine o di provenienza Paese in cui è stato prodotto il legname; Paese di provenienza è utilizzato come sinonimo.
Prima messa in commercio Prima immissione sul mercato in Svizzera, a titolo oneroso o gratuito, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale.
Prodotti composti I prodotti sono spesso formati da diversi componenti, i mobili ad esempio da supporti e piani. A loro volta, questi componenti possono essere costituiti da diversi tipi di legno.
Specie di albero e tipo di legno In riferimento al bosco si parla di specie di albero; appena l’albero è abbattuto, si parla di tipi di legno.
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2 Campo d’applicazione
dell’ordinanza sul commercio di legno
2.1 Prodotti interessati
Il campo d’applicazione dell’ordinanza sul commercio di legno (OCoL) 1 corrisponde a quello del regolamento europeo sul commercio del legno (European Timber Regulation, EUTR)2. L’OCoL si applica al legno e ai prodotti da esso derivati (art. 2 OCoL), che nell’allegato sono elencati in 19 categorie di prodotto con le corrispondenti voci di tariffa doganale e la designazione della merce (cfr. all. 1 OCoL). Sono interessati tutti i prodotti riportati in queste voci. I prodotti includono, ad esempio, legname in tronchi, legna da ardere, legno grezzo, legno lavorato in vario modo, come legname tagliato (segato), fogli da impiallacciatura o legname lavorato come pannelli di particelle o di fibre. Il campo d’applicazione si estende anche a prodotti derivati dal legno come carta, cellulosa, mobili in legno, lavori di falegnameria e di carpenteria, come pure a costruzioni prefabbricate e pellet di legno. Secondo l’articolo 21 OCoL, questo allegato può essere adattato di continuo dal DATEC in base alle più recenti conoscenze o modifiche nell’elenco dell’EUTR.
2.2 Prodotti non interessati
L’OCoL non si applica a prodotti ottenuti da legname di scarto (riciclaggio, carta usata e legname proveniente dalla demolizione di edifici), bambù o cellulose non legnose (art. 2 OCoL). Per quanto concerne i prodotti ottenuti da legname di scarto, gli operatori sono tenuti a documentare che le sostanze di partenza sono rifiuti di legno o legno usato (documentazione ufficiale delle autorità nazionali competenti, materiale riciclato certificato, conferma del fornitore ad es. tramite foto, attività commerciale dell’operatore).
I prodotti che sono sottoposti a una particolare procedura doganale (ad es. deposito franco doganale) e quelli importati per la riesportazione (ad es. traffico di perfezionamento) non sono considerati come immessi sul mercato. Non vale come prima immissione sul mercato neppure la consegna di legno nell’ambito di un’attività non lucrativa (art. 3 lett. a OCoL).
1 Ordinanza del 12 maggio 2021 sulla commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati (ordinanza sul commercio di legno, OCoL; RS 814.021).
2 Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (European Timber Regulation, EUTR), GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.
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I prodotti seguenti non rientrano nel campo d’applicazione (lista negativa) dell’OCoL (cfr. art. 2 e all. 1 OCoL): · Rifiuti di legno: legno e prodotti da esso derivati che hanno raggiunto il termine del proprio ciclo di vita. I requisiti dettagliati per la gestione dei rifiuti di legno sono illustrati nell’ordinanza sui rifiuti (OPSR) 3. · Sedie · Materiale da imballaggio in legno o prodotti da esso derivati che vengono utilizzati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato. Tuttavia, il materiale da imballaggio vuoto importato rientra nel campo d’applicazione dell’OCoL e l’obbligo di diligenza deve essere rispettato. · Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani · Strumenti musicali · Giocattoli e giochi · Utensili, scope, manici in legno · Materiale decorativo e oggetti da cucina
3 Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600).
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3 Operatori del mercato e loro
obblighi
3.1 Operatori
Gli operatori (art. 3 lett. b OCoL) sono persone fisiche o giuridiche che commercializzano per la prima volta in Svizzera legno o prodotti da esso derivati (art. 3 lett. a OCoL). Se questi operatori del mercato (di seguito indicati anche come aziende) importano legno in Svizzera in veste di operatori, devono essere in grado di dimostrare di aver valutato sistematicamente i rischi (art. 6 OCoL) e, ove presenti, di averli ridotti a un livello trascurabile (art. 7 OCoL). A tal fine devono allestire, applicare e aggiornare regolarmente un sistema di dovuta diligenza e devono essere in grado di provarlo (art. 4 OCoL). Essi devono documentare a chi hanno venduto il legno o i prodotti da esso derivati (art. 5 cpv. 2 OCoL).
Tutte le aziende che operano in Svizzera (con o senza sede in Svizzera) devono rispettare il divieto di mettere in commercio legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale e devono adottare un sistema di dovuta diligenza. Sono considerate aziende anche le imprese individuali; fa testo l’attività aziendale. Non ha importanza se gli articoli in legno o i prodotti da esso derivati sono di loro proprietà o se sono stati stipulati altri accordi contrattuali (ad es. Free on Board [FOB] oppure Cost Insurance and Freight [CIF]). Ciò che conta è se si tratta di un prodotto interessato e se l’azienda è operatore o commerciante.
3.2 Commercianti
I commercianti (art. 3 lett. c OCoL) sono operatori del mercato che acquistano, vendono o cedono a titolo gratuito legname già messo in commercio in Svizzera. Devono documentare da quali fornitori hanno acquistato legno o prodotti da esso derivati e a quali acquirenti li hanno rivenduti (art. 35g cpv. 1 legge sulla protezione dell’ambiente [LPAmb]4). Questa tracciabilità deve consentire di identificare gli operatori. Devono essere attestati nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, sito web (se presente) e dati di fornitura. A tal fine sono sufficienti bollettini di consegna e fatture. Questi documenti devono essere conservati per cinque anni (art. 9 OCoL). La cessione a consumatori non deve essere documentata.
La figura seguente mostra se un prodotto è interessato e quando l’azienda è considerata operatore o commerciante.
4 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb; RS 814.01).
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Figura 1 Il mio prodotto è interessato? Sono operatore o commerciante?
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4 Contenuto del sistema di
dovuta diligenza Per dimostrare che in Svizzera è importato e messo in commercio solo legname ottenuto legalmente, gli operatori sono tenuti ad allestire un sistema di dovuta diligenza, che deve essere applicato e aggiornato regolarmente (art. 4 OCoL). Gli operatori possono fare riferimento al contenuto dell’allegato 1 del presente modulo (capitolato d’oneri per servizi di ispezione) e utilizzarlo come lista di controllo.
Gli elementi importanti per l’allestimento e l’applicazione del sistema di dovuta diligenza sono le quattro fasi seguenti:
1 Allestimento del sistema di dovuta diligenza interno (art. 4 OCoL)
2 Raccolta di informazioni e documentazione (art. 5 OCoL)
3 Valutazione del rischio (art. 6 OCoL)
4. Attenuazione del rischio (art. 7 OCoL).
Dopo aver elaborato un sistema di dovuta diligenza, un’azienda deve assicurarsi di avere accesso a tutte le informazioni e i documenti lungo l’intera catena di approvvigionamento dei prodotti di legno che intende acquistare. Le aziende devono eseguire una valutazione del rischio in base alla documentazione raccolta (se il legno o i prodotti da esso derivati provengano da raccolta o da commercio illegali). Se il rischio non è trascurabile, devono adottare misure per attenuarlo. Tutti questi passaggi devono essere documentati accuratamente (art. 8 OCoL). I prodotti possono essere importati in Svizzera (art. 7 cpv. 2 OCoL) solo se il rischio è trascurabile, eventualmente dopo aver messo in atto delle misure di attenuazione.
Se il rischio non può essere valutato per mancanza di informazioni sufficienti, occorre evitare di importare il legno o i prodotti di legno (nel caso delle importazioni dall’UE, cfr. anche il cap. 4.6).
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Figura 2 Panoramica del contenuto del sistema di dovuta diligenza
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4.1 Allestimento del sistema di dovuta diligenza interno
L’attuazione costante della dovuta diligenza presuppone che l’azienda allestisca ex novo un sistema controllabile contenente i punti seguenti:
Tabella 1 Caratteristiche principali del sistema di dovuta diligenza interno
Caratteristica Descrizione
Definire le responsabilità e garantire A livello dirigenziale si deve assicurare che l’acquisto sia legale. Le persone o le posizioni responsabili le competenze in azienda dispongono delle competenze necessarie, hanno poteri sufficienti e possono accedere a risorse adeguate.
Definire e documentare le procedure Le aziende stabiliscono per iscritto procedure conformi a tutti i requisiti del sistema di dovuta diligenza e le valutano annualmente. Le procedure sono approvate dalla direzione. I documenti corrispondenti devono essere conservati per almeno cinque anni (art. 8 OCoL).
Applicare e aggiornare Parallelamente le aziende vigilano internamente sull’efficacia delle procedure, verificano che le responsabilità siano chiare, che il rischio sia valutato annualmente e, in caso di modifiche della catena di approvvigionamento, ripetono la valutazione.
Definire i prodotti interessati Le aziende devono avere chiaro a quali prodotti si applicano l’OCoL e il sistema di dovuta diligenza.
Assegnare i prodotti ai fornitori e alle I prodotti e i relativi componenti devono poter essere assegnati a una catena di approvvigionamento catene di approvvigionamento completa di documentazione. Deve esistere una panoramica dei prodotti e delle relative catene di approvvigionamento. Deve essere chiaro in che momento e da quali fornitori sono stati acquistati i vari tipi di legno, qual è la loro origine e in quali prodotti sono presenti.
Il capitolato d’oneri (Modulo 2, all. 1, n. 1–5) della presente comunicazione contiene i requisiti dettagliati relativi al sistema di dovuta diligenza.
4.2 Raccolta e documentazione delle informazioni
La valutazione del rischio deve avvenire sulla base di informazioni dettagliate concernenti l’intera catena di approvvigionamento e i componenti di legno. Le informazioni esatte sono indicate nell’OCoL (art. 5 cpv. 1 lett. a–g OCoL). Il grado di dettaglio delle informazioni deve consentire di concludere che il rischio di provenienza illegale del legno sia trascurabile (art. 6 OCoL) o che siano adottate misure per l’attenuazione del rischio in modo da giungere a un rischio trascurabile (art. 7 OCoL). Prima di iniziare la valutazione del rischio occorre verificare che le informazioni raccolte siano corrette e complete. Inoltre, l’operatore deve documentare a chi ha venduto il legno o i prodotti da esso derivati (art. 5 cpv. 2 OCoL).
Di seguito è descritta una procedura esemplificativa. Con il termine fornitore si intendono tutti gli operatori quali intermediari o subfornitori.
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Tabella 2 Raccolta di informazioni complete lungo l’intera catena di approvvigionamento
Cosa Modalità
Raccogliere informazioni sulla Nel caso ideale le aziende chiedono ai fornitori una conferma scritta attestante che conoscono e catena di approvvigionamento dai comprendono i requisiti previsti dal sistema di dovuta diligenza e che a questo proposito sono disposti fornitori a collaborare. È indispensabile che i fornitori diano informazioni sufficienti e segnalino immediatamente alle aziende eventuali modifiche che dovessero verificarsi nella catena di approvvigionamento.
Registrare le informazioni dei La panoramica dell’intera catena di approvvigionamento consente di individuare eventuali lacune e di fornitori colmarle con informazioni supplementari. Nel caso di prodotti composti, le informazioni devono riguardare tutti i tipi di legno.
Valutare documenti e informazioni I documenti falsificati o senza un riferimento comprovato al prodotto, alla fornitura e ai fornitori non (cfr. anche il riquadro a pag. 16) hanno alcun valore ai fini della valutazione del rischio. Se le informazioni non sono complete o non sono sufficientemente dettagliate per escludere eventuali dubbi, occorre raccogliere ulteriori informazioni.
Raccogliere ulteriori informazioni Se non si dispone di informazioni sufficienti per effettuare una valutazione definitiva del rischio, sulla catena di approvvigionamento occorre raccogliere ulteriori informazioni, ad esempio sul Paese di origine, la catena di approvvigionamento, la specie arborea o il tipo di legno. È possibile conferire a terzi l’incarico di chiarire la situazione.
Solo una panoramica completa e l’esame di tutti i documenti raccolti, in particolare nel caso di prodotti e catene di approvvigionamento complessi, consentono di effettuare una valutazione del rischio (art. 6 OCoL). In caso di dati mancanti non è possibile escludere l’immissione di legno di provenienza illegale nella catena di approvvigionamento. Di conseguenza, in questi casi non è possibile ridurre il rischio a un livello trascurabile.
Nella raccolta di informazioni non conta tanto la quantità, quanto la qualità e la rilevanza di tali informazioni.
Figura 3 Processo di raccolta delle informazioni
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La raccolta di informazioni dettagliate deve consentire in linea di principio di effettuare una valutazione accurata del rischio relativo all’illegalità della raccolta, del commercio e del trasporto (art. 6 OCoL). L’azienda deve includere in queste indagini tutti gli operatori della catena di approvvigionamento. I requisiti dettagliati concernenti l’accesso alle informazioni sono reperibili nel capitolato d’oneri (cfr. Modulo 2, all. 1, n. 6).
4.3 Riconoscimento, classificazione e valutazione del rischio
Sulla base della documentazione raccolta, le aziende devono eseguire una valutazione del rischio per verificare se il legno o i relativi prodotti provengono da prelievo o da commercio illegali (art. 6 OCoL). Per prima cosa si tratta di identificare (riconoscere) il rischio nel Paese di origine e lungo l’intera catena di approvvigionamento. Successivamente, tale rischio dovrà essere specificato (classificato in modo dettagliato). La valutazione completa deve essere registrata in modo verificabile.
Tabella 3 Processo di valutazione del rischio
Fasi della valutazione Descrizione
Identificare il rischio La prima identificazione del rischio costituisce la base per l’ulteriore processo di valutazione del (riconoscere) rischio. Spesso è sufficiente la prima stima per decidere come gestire i rischi (cfr. Tabella 4). Se si riscontra la presenza di un rischio, si consiglia di rappresentare la catena di approvvigionamento in modo dettagliato al fine di valutare e specificare ulteriormente il rischio (cfr. Figura 3).
Specificare il rischio Se il rischio non è valutato come «trascurabile», occorre classificarlo per poter stabilire se e come (classificarlo in dettaglio) attenuarlo (per ogni prodotto o per tutti i componenti e i tipi di legno). Se sussistono evidenti opportunità di attenuazione del rischio, ad esempio l’acquisto del legname da un altro fornitore, è possibile passare all’attenuazione del rischio senza alcuna specifica (cfr. cap. 4.40).
Individuare eventuali scostamenti Prima di procedere all’attenuazione del rischio è consigliabile verificare l’effettiva esistenza del rischio (in una determinata regione il rischio di raccolta illegale del legno potrebbe essere diverso in base al tipo di legno).
Registrare la valutazione del rischio L’esito della valutazione del rischio è la classificazione di rischio «trascurabile» o «non trascurabile». Tutte le fasi della valutazione e le basi per la classificazione devono essere registrate (documentate). Infine, per ogni fornitore o ogni componente di legno di un prodotto deve essere disponibile una valutazione del rischio verificabile.
I rischi possono essere identificati a diversi livelli: nazionale, subnazionale (art. 5 cpv. 1 lett. c OCoL) o, ad esempio, a livello di concessione di taglio (art. 5 cpv. 1 lett. d OCoL). La procedura più efficiente consiste innanzitutto nell’identificare il rischio a livello nazionale, quindi procedere a una specificazione dettagliata a livello subnazionale o, ad esempio, a livello di concessione di taglio. I rischi possono variare a seconda dei prodotti, delle catene di approvvigionamento o dei tipi di legno. Per procedere a una classificazione dettagliata può essere utile porsi le domande seguenti: · La gestione del bosco o la raccolta del legno comportano il pericolo di una violazione del diritto? · Durante il commercio e il trasporto del legno e dei prodotti da esso derivati nel Paese di origine sussiste il pericolo di una violazione del diritto? · Nel Paese di origine o nella catena di approvvigionamento sussiste il pericolo che, durante la lavorazione oppure nel commercio o nel trasporto, il legno di provenienza illegale sia stato mischiato con altri prodotti derivati dal legno?
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I rischi possono essere identificati in modo relativamente semplice nelle sei categorie principali seguenti:
Tabella 4 Categorie principali e caratteristiche utili ai fini dell’identificazione dei rischi
Categoria Caratteristiche di rischio
Informazioni La mancanza di informazioni o la presenza di dati errati o incompleti rappresentano già di per sé un rischio. Occorre pertanto verificare se le informazioni sono sufficienti e di qualità adeguata per poter almeno riconoscere un rischio. Senza informazioni complete e senza una panoramica dell’intera catena di approvvigionamento non è possibile effettuare una valutazione del rischio conclusiva. Eccezione: i prodotti per i quali è stata rilasciata un’autorizzazione CITES5 sono esentati dal sistema di dovuta diligenza e il rischio può pertanto essere considerato trascurabile (art. 5 cpv. 1 lett. g OCoL). In questi casi occorre prima verificare con attenzione l’autenticità dei documenti.
Tipi di legno Determinati tipi di legno (art. 5 cpv. 1 lett. a OCoL) sono associati alla raccolta illegale con una prevalenza maggiore rispetto ad altri (art. 6 lett. b OCoL). Pertanto, i tipi presenti sulla Lista rossa delle specie minacciate dell’Unione mondiale per la conservazione della natura (IUCN)6 possono rappresentare un rischio particolare. Tuttavia, solamente dal tipo di legno non è possibile trarre conclusioni definitive sul rischio. Occorre tenere conto anche del territorio di raccolta (l’origine).
Provenienza Sapere che, nel Paese di origine, il legno è raccolto o messo in commercio violando la legislazione ivi vigente costituisce un fattore di rischio (art. 6 lett. b OCoL). Ci sono fonti di informazioni7 utili per stimare il rischio di attività illegali concernenti la raccolta del legno in un Paese. In linea di principio, la valutazione del rischio deve tenere conto della legislazione vigente in un determinato Paese (art. 35e cpv. 1 LPAmb). Può essere utile il «Quadro di valutazione sulla legalità della raccolta e del commercio di legno» (cfr. Modulo 2, all. 2). Il legno proveniente da Paesi in cui vigono sanzioni di carattere commerciale delle Nazioni Unite o della Svizzera in relazione al legno e ai prodotti di legno non deve essere acquistato in nessun caso (art. 6 lett. d OCoL). Occorre tenere conto anche della corruzione e della prevalenza di conflitti armati nel Paese di origine (art. 6 lett. c e f OCoL).
Stato di certificazione/verifica Nella valutazione e attenuazione del rischio possono avere un ruolo importante i sistemi di certificazione (ad es. FSC, PEFC) o l’esame dei fatti svolto da terzi indipendenti (verifica) che lavorano secondo standard riconosciuti (art. 6 lett. a OCoL). I certificati devono essere idonei eoccorre quindi verificarne la validità e la credibilità. I certificati non idonei o non validi rappresentano un rischio.
Complessità della catena di Se all’atto della consegna i dati non corrispondono alle informazioni ricevute (ad es. tipo di legno, approvvigionamento quantità, prezzo), il legno di provenienza legale può essere stato mischiato con legno di provenienza illegale all’interno della catena di approvvigionamento. Per ogni elemento della catena di approvvigionamento occorre valutare ogni singolo tipo di legno e il rischio di mescolamento. Per eseguire una seria identificazione del rischio (art. 6 lett. e OCoL) è indispensabile avere una panoramica dell’intera catena di approvvigionamento.
Commercio e trasporto Anche nel caso di legno di provenienza legale, all’interno della catena di approvvigionamento si possono verificare azioni illegali in relazione al commercio e al trasporto nel Paese di origine del legno (ad es. sul tragitto verso la segheria viene caricato legno illegale). Nel «Quadro di valutazione sulla legalità della raccolta e del commercio di legno» (cfr. Modulo 2, all. 2, n. 5) sono elencati i punti da prendere in considerazione.
Spesso non è possibile eseguire la valutazione del rischio nell’ambito di un unico processo lineare e sono necessarie diverse fasi iterative. Se, ad esempio, si raccolgono ulteriori informazioni su un prodotto, occorre valutare nuovamente se queste informazioni sono complete e procedere a una nuova identificazione e specifica
5 Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES; RS 0.453).
6 International Union for Conservation of Nature (IUCN), The IUCN Red List of Threatened Species, consultabile su: www.iucnredlist.org.
7 Cfr. ad esempio un elenco di diverse fonti di informazioni sul sito web dell’UFAM: https://www.bafu.admin.ch/commerciodilegname > Obbligo di diligenza > Ulteriori informazioni > Rischio.
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dei rischi. In altri casi, se è identificato un rischio a un livello inferiore della catena di approvvigionamento, occorre classificarlo per poterne valutare il grado con maggior precisione.
La valutazione del rischio chiede ai responsabili di giudicare secondo scienza e coscienza. È possibile richiedere ulteriori informazioni a esperti o fonti supplementari. L’intera procedura di identificazione del rischio deve essere registrata in modo verificabile e conservata per cinque anni (art. 8 OCoL). Il capitolato d’oneri (Modulo 2, all. 1, n. 7) della presente comunicazione contiene i requisiti dettagliati relativi alla valutazione del rischio.
Se, terminata la valutazione accurata, il rischio è trascurabile, non occorre adottare ulteriori misure. I prodotti possono essere acquistati, importati e messi in commercio. Se, invece, il rischio non è trascurabile, occorre adottare misure di attenuazione del rischio oppure evitare di importare i prodotti in Svizzera (art. 7 OCoL).
Indicazioni per la valutazione della documentazione · Tutta la documentazione deve essere valutata nella sua totalità, attestando la tracciabilità lungo l’intera catena di approvvigionamento. Tutte le informazioni devono essere verificabili. · Inoltre, l’azienda deve tenere conto del rischio di corruzione, in particolare nel settore forestale (art. 6 lett. f OCoL). Se il rischio di corruzione in un Paese non è trascurabile, anche tutti i documenti delle autorità non dovranno essere considerati come affidabili. · Sono considerati rischi non trascurabili, ad esempio, un indice di percezione della corruzione (Corruption Perceptions Index, CPI)8 inferiore a 50 oppure la presenza di indicazioni pubblicamente accessibili di prelievo illegale del legno (ad es. comunicati stampa). Va considerato che, all’interno di un Paese, possono esistere rischi di corruzione diversi a livello regionale. · Maggiore è il rischio di corruzione in un caso concreto, più urgente è la raccolta di ulteriori attestati che potrebbero essere, ad esempio, sistemi di certificazione o verifiche eseguite da terzi indipendenti secondo standard riconosciuti (verifica), oppure controlli eseguiti in autonomia. Può essere utile anche l’adozione di tecnologie per la tracciabilità del legno (ad es. con marcatori genetici o isotopi stabili). · Durante l’analisi dei singoli documenti occorre rispondere alle domande seguenti: il documento si riferisce al prodotto? È possibile esaminare la validità del documento? Il documento è rilevante per la valutazione della legalità?
8 Transparency International, Corruption Perceptions Index CPI, consultabile all’indirizzo: www.transparency.org/en/cpi.
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4.4 Attenuazione del rischio
Se, in base alla valutazione, emergono rischi non trascurabili, l’azienda dovrà limitare tali rischi adottando una procedura di attenuazione del rischio oppure ridurli a una misura trascurabile (art. 7 OCoL).
Maggiore è la classificazione dei rischi, più radicali dovranno essere le misure di attenuazione necessarie. Ad esempio, l’azienda dovrà richiedere ulteriori informazioni o documenti ai fornitori oppure predisporre una verifica indipendente eseguita da terzi. In presenza di un indice di percezione della corruzione (CPI) inferiore a 50, più basso è il CPI, più critica deve essere la valutazione dei corrispondenti documenti statali; la validità della documentazione come prova di legalità diminuirà di conseguenza. Le misure di attenuazione adottate dalle aziende devono essere concepite esattamente per il punto di rischio corrispondente nella catena di approvvigionamento. L’attenuazione completa del rischio deve essere registrata in modo verificabile.
Se, ad esempio, esiste il rischio di prelievo illegale di legno, devono essere effettuati controlli sul posto durante la raccolta del legno. Se in un’azienda di lavorazione esiste il rischio che il legno sia mischiato con legno di diverse provenienze, può essere utile eseguire controlli sul posto in questa azienda. Queste misure di attenuazione del rischio devono essere adottate prima dell’acquisto o della vendita e prima dell’importazione del prodotto.
Tabella 5 Fasi operative per l’attenuazione del rischio
Fase operativa Descrizione
Identificare le misure Le misure di attenuazione dipendono dal tipo di rischio o dalla potenziale violazione della legge. È possibile escludere le violazioni in base ai controlli sul posto o sulla base di documenti. In alcuni casi, per garantire la riduzione del rischio può essere necessaria una combinazione di diverse misure di controllo.
Ottenere il consenso dei fornitori Il fornitore svolge un ruolo importante nell’attenuazione del rischio: deve raccogliere anche informazioni dai propri fornitori. È opportuno che i fornitori acconsentano per iscritto all’esecuzione di una verifica da parte di terzi indipendenti per conto dell’operatore.
Pianificare e documentare le misure Tutte le misure di attenuazione devono essere pianificate e documentate (art. 8 OCoL) per poter verificare i rischi e il relativo stato di elaborazione attuale.
Attuare le misure Le aziende devono attuare le misure pianificate. Per attenuare i rischi può essere necessario, ad esempio, eseguire un audit presso le aziende presenti nella catena di approvvigionamento. Ciò può riguardare i fornitori a livello forestale (gestori del bosco) o i fornitori all’interno della catena di approvvigionamento (segherie, trasportatori, fabbriche, subfornitori).
Valutare l’efficacia delle misure Dopo aver implementato le misure di attenuazione del rischio occorre verificarne l’efficacia.
Per l’attenuazione del rischio sono previsti due gruppi di misure: prevenzione e controllo del rischio (cfr. fig. 4). Non essendo possibile elencare tutte le misure di attenuazione del rischio, è bene prendere in considerazione anche delle alternative che qui non sono menzionate. In quasi tutti i casi l’attenuazione del rischio richiede la collaborazione di uno o più fornitori o dei relativi subfornitori.
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Figura 4 Opzioni di attenuazione del rischio
Se emergono altri rischi o se la collaborazione con i vari attori della catena di approvvigionamento non dovesse funzionare, può essere necessario bloccare l’acquisto oppure cambiare fornitore o l’intera catena di approvvigionamento.
Di seguito sono presentati alcuni esempi di rischi classificati in modo dettagliato e delle misure adottate per la loro riduzione. Nel capitolato d’oneri (Modulo 2, all. 1, n. 8) della presente comunicazione si trovano i requisiti dettagliati relativi all’attenuazione del rischio. L’allegato 2 può inoltre essere utile per considerare tutta la legislazione applicabile.
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Tabella 6 Esempi di rischi, misure di attenuazione e verifica
Rischio specificato Requisiti relativi all’attenuazione Misure di attenuazione e verifica
Violazione dei diritti consuetudinari (ad es. Assicurarsi che le prassi gestionali prevedano Utilizzare sistemi di certificazione idonei diritti di popolazioni indigene) a livello l’osservanza dei diritti consuetudinari. oppure far verificare i fatti da terzi indipendenti forestale (ad es. Free, Prior and Informed secondo standard riconosciuti, consultare gli Consent [FPIC]) interessati, condurre interviste, esaminare i documenti.
Violazione delle prescrizioni relative al Individuare se i gestori del bosco e la relativa Utilizzare sistemi di certificazione idonei prelievo in relazione alle prescrizioni del dirigenza o i partner contrattuali soddisfano i oppure far verificare i fatti da terzi indipendenti diritto forestale e ambientale requisiti. secondo standard riconosciuti.
Mescolanza di prodotti noti e non noti nella Esaminare le prove esistenti di una Utilizzare sistemi di certificazione idonei catena di approvvigionamento separazione corretta delle merci. oppure far verificare i fatti da terzi indipendenti secondo standard riconosciuti. Identificare i tipi di legno per escludere che siano stati mischiati legni di provenienza diversa.
Violazione delle disposizioni doganali Ove necessario, verificare che le prassi Esaminare i documenti doganali e aziendali siano conformi alle disposizioni commerciali del fornitore, consultare le autorità doganali. doganali.
4.5 Possibili misure di verifica in dettaglio
Gli esami svolti nella catena di approvvigionamento o nel Paese di origine possono avere due obiettivi: verificare se i rischi specificati nella valutazione comportano effettivamente violazioni legali oppure se il sistema di dovuta diligenza o le misure di attenuazione del rischio concordate sono stati attuati in modo efficace. Queste possibilità di verifica possono essere di diverso tipo. In fase di adozione delle misure di attenuazione del rischio occorre garantire che, a intervalli regolari, almeno ogni dodici mesi (art. 4 cpv. 3 OCoL), siano svolti accertamenti idonei per verificare l’osservanza delle disposizioni vigenti.
4.5.1 Certificazioni
I sistemi di verifica da parte di terzi indipendenti e pubblicamente accessibili (sistemi di certificazione), come FSC o PEFC, che lavorano secondo standard pubblici riconosciuti, possono svolgere un ruolo importante sia durante la valutazione del rischio (art. 6 lett. a OCoL) sia durante l’attenuazione del rischio (art. 7 cpv. 1 OCoL). I certificati devono essere idonei per lo scopo previsto e devono essere esaminati in via preliminare per verificarne l’applicabilità e la validità. Deve essere chiaro che il bosco, l’impresa di lavorazione e tutti gli altri membri della catena di approvvigionamento dispongono di certificati validi e che il prodotto è certificato.
In caso di ricorso a sistemi di verifica da parte di terzi nell’ambito della valutazione e dell’attenuazione del rischio è necessario: · eseguire e documentare una valutazione del sistema di certificazione (art. 6 OCoL e art. 8 OCoL); · accertare e attenuare eventuali lacune o rischi relativi al sistema di certificazione (art. 7 OCoL).
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Se un sistema di certificazione offre un controllo adeguato e rilevante dei rischi individuati, resta da garantire che: · i prodotti acquistati siano provvisti dell’identificativo di certificazione (ad es. «claim di certificazione» e «codice identificativo» univoco sulla fattura del fornitore e sul bollettino di consegna); · l’identificativo di certificazione sia valido e corretto (ad es. verificando la banca dati online del sistema di certificazione o contattando il servizio di audit).
4.5.2 Verifiche indipendenti eseguite da terzi
Le verifiche indipendenti eseguite da terzi nel Paese in cui è stato prelevato il legname e durante la lavorazione lungo la catena di approvvigionamento possono servire per verificare il rispetto delle disposizioni vigenti nei rispettivi Paesi (art. 6 lett. a e 7 cpv. 1 OCoL). Questi audit dovrebbero prevedere controlli in loco o altri provvedimenti, tra cui dati satellitari o informazioni raccolte da logger GPS, con i quali localizzare il prelievo di legname. Per garantire all’azienda interessata una sicurezza adeguata, gli audit devono essere conformi agli standard internazionali ed europei (ad es. alle norme ISO o ai codici ISEAL pertinenti). L’operatore deve consentire all’UFAM l’accesso completo ai rapporti di audit nell’ambito del controllo ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 OCoL (cfr. cap. 6).
4.5.3 Verifiche eseguite in proprio
Anche le verifiche eseguite in proprio nel Paese in cui è stato prelevato il legname e durante la lavorazione lungo la catena di approvvigionamento possono servire per verificare il rispetto delle disposizioni vigenti nei rispettivi Paesi. Possono prevedere quanto segue: · controlli in loco nel bosco; · applicazione di altri mezzi per verificare il sito di prelievo del legno, ad esempio dati satellitari o informazioni raccolte da logger GPS; · verifiche presso i fornitori (ed eventualmente controlli lungo la catena di approvvigionamento) per verificare la legalità, la trasparenza e la tracciabilità all’interno della catena di approvvigionamento.
Le verifiche eseguite in proprio devono: · essere svolte in base a un processo di audit; · essere ben documentate e riguardare in primo luogo il rispetto delle disposizioni vigenti secondo l’articolo 3 lettera f OCoL (cfr. anche Modulo 2, all. 2).
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4.5.4 Ricorso a metodi scientifici per l’identificazione del legno
Il ricorso a metodi scientifici per l’identificazione del legno, ad esempio analisi (macro e microscopiche) dell’anatomia del legno, spettrometria di massa, analisi degli isotopi stabili, analisi del DNA o altri procedimenti, può costituire un metodo efficace per l’attenuazione del rischio (art. 7 cpv. 1 OCoL). Il prelievo di campioni di materiale e il confronto con campioni disponibili o appositamente raccolti consente di verificare il tipo di legno e l’origine del legno o del prodotto di legno indicata nella rispettiva documentazione. Questi procedimenti possono essere applicati a diversi livelli: · per accertare il tipo di legno, (ad esempio per escludere un tipo particolarmente a rischio); · per esaminare l’origine in senso lato (ad es. a livello di Paese); o in senso più stretto (ad es. a livello di concessione di taglio); · per accertare se il legno proviene da un determinato albero (ad es. per la tracciabilità del legno all’interno della catena di approvvigionamento).
Ciascuno di questi livelli richiede la disponibilità di campioni di raffronto in misura diversa. I dati relativi ai metodi scientifici disponibili e ai laboratori che offrono test e metodi di identificazione dei tipi di legno sono raccolti da diverse organizzazioni (internazionali, statali, ricerca e scienza, società civile) e messi a disposizione in Internet. Due esempi sono UNODC Best Practice Guide for Forensic Timber Identification9 e GTTN’s Guide for the different timber tracking methods 10.
4.6 Procedura per importazioni dall’UE
Anche per le importazioni dall’UE occorre adottare un sistema di dovuta diligenza (cfr. cap. 4) e una valutazione del rischio (cfr. cap. 4.3). Se i rischi relativi al prelievo o al commercio illegale di legno o di prodotti provenienti dall’UE sono non trascurabili, le aziende devono adottare misure di attenuazione del rischio (cfr. cap. 4.4). Ove possibile, nell’UE sono già state adottate misure di attenuazione del rischio per l’osservanza dell’EUTR. Di seguito viene illustrato come, in caso di importazione dall’UE, il sistema di dovuta diligenza viene attuato tramite questa documentazione già esistente. Le fasi operative devono essere eseguite in ordine decrescente e documentate (art. 8 OCoL).
9 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Best Practice Guide for Forensic Timber Identification, New York, 2016, consultabile all’indirizzo:
10 Global Timber Tracking Network (GTTN) : Overview of current practices in data analysis for wood identification. A guide for the different timber tracking methods, giugno 2020, www.thuenen.de/media/institute/hf/Bilder_u_a/Aktuelles_und_Service/GTTN_2020_DataAnalysisGuide.pdf.
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Tabella 7 Procedura di attenuazione del rischio per i prodotti provenienti dall’UE
Fase operativa Descrizione
Raccogliere la documentazione L’operatore in Svizzera deve in ogni caso cercare di ottenere la documentazione della prima presso il primo operatore UE commercializzazione nell’UE, ad esempio tramite contatto diretto con l’operatore nell’UE o tramite il commerciante nell’UE.
Se la documentazione della prima commercializzazione nell’UE è disponibile in forma idonea, può essere utilizzata per la propria valutazione del rischio e per le misure di attenuazione del rischio.
Consultare gli operatori UE (non in Se l’operatore ha accesso limitato alla documentazione (annerita, solo estratti) e se ritiene che presenza di rischi elevati) sussistano solo rischi di livello basso e medio, per l’attenuazione del rischio può consultare l’operatore UE e documentare tale consultazione. In questa fase si tratta di raccogliere almeno informazioni orali in merito ai dati mancanti.
L’esito della consultazione e il suo contenuto dovranno essere confermati in forma scritta con la firma dell’operatore UE o del commerciante UE. La modalità in base alla quale si evince un rischio trascurabile dovrà essere documentata in modo verificabile (art. 8 OCoL).
Confermare la legalità e la Se: conformità con l’EUTR (non in • non si conosce l’operatore nell’UE, presenza di rischi elevati) • il commerciante UE dal quale l’operatore in Svizzera acquista la propria merce non è disposto o non è in grado di mettere a disposizione i documenti per l’attenuazione del rischio, • e secondo l’azienda sussistono solo rischi medio-bassi (in particolare non c’è un CPI inferiore a 50 né alcuna indicazione pubblicamente accessibile di prelievo illegale del legno o di pratiche illegali nella catena di approvvigionamento), il commerciante UE dovrà richiedere una conferma, datata e riferita alla fornitura, della legalità e della conformità all’EUTR. Anch’essa dovrà essere a sua volta convalidata con la firma del commerciante UE. In ogni caso si devono conoscere il tipo di legno e il Paese di origine (Paese di raccolta del legno).
Questa conferma deve essere conservata insieme al tentativo di raccolta dei documenti di cui alle fasi precedenti (cfr. sopra). Se l’azienda nell’UE non è disposta a rilasciare o sottoscrivere tale conferma, l’operatore in Svizzera non potrà ritenere che il rischio sia trascurabile e, di conseguenza, non potrà mettere in commercio il legno o i prodotti da esso derivati (art. 7 cpv. 2 OCoL).
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Figura 5 Processo di dovuta diligenza per importazioni dall’UE
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5 Requisiti relativi ai servizi di
ispezione In Svizzera le aziende possono incaricare un servizio di ispezione di valutare il proprio sistema di dovuta diligenza e la relativa applicazione (art. 4 cpv. 3 secondo periodo OCoL). I singoli requisiti relativi al sistema di dovuta diligenza devono essere indicati dall’UFAM nel capitolato d’oneri composto dagli allegati 1 e 2 della presente comunicazione d’esecuzione (art. 11 cpv. 2 e 3 secondo periodo OCoL). Un’azienda che faccia esaminare da un servizio di ispezione la conformità del proprio sistema di dovuta diligenza e la sua corretta applicazione e che rispetti eventuali proposte di miglioramento può ritenere di essere in grado di rispettare l’obbligo di dovuta diligenza.
Le aziende che desiderano operare in veste di servizio di ispezione devono essere riconosciute dall’UFAM (art. 11 OCoL). Se un servizio di ispezione offre anche una consulenza come servizio alle aziende, a livello organizzativo questa attività deve essere chiaramente distinta dall’attività di ispezione. L’azienda deve garantire l’imparzialità (art. 11 cpv. 1 lett. c OCoL). La consulenza non è però riservata ai servizi di ispezione, bensì può essere fornita anche da terzi diversi dai servizi di ispezione. In tal modo si garantisce un’equa concorrenza tra le imprese di consulenza. Tale servizio può aiutare un’azienda a elaborare un sistema di dovuta diligenza conforme alle proprie esigenze. Inoltre può aiutare l’azienda ad applicare correttamente il sistema.
Per poter essere riconosciuta come servizio di ispezione da parte dell’UFAM, un’azienda deve disporre dell’accreditamento di tipo C secondo la norma SN EN ISO/IEC 17020: 2012 11 rilasciato dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) (art. 11 cpv. 1 lett. d OCoL). L’OCoL fa quindi riferimento a meccanismi di accreditamento già consolidati a livello internazionale. Gli accreditamenti eseguiti dal SAS avvengono in base agli standard internazionali e soddisfano i requisiti più severi. Inoltre, i servizi di ispezione devono seguire la procedura di accreditamento dell’UFAM, vale a dire presentare la documentazione completa della domanda (art. 11 cpv. 2 e all. 2 OCoL) e, in particolare, dimostrare di possedere le competenze necessarie (art. 11 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 OCoL).
Se un servizio di ispezione non adempie più alle condizioni, trascorso il termine per colmare la lacuna, l’UFAM può revocare il riconoscimento e informare il SAS (art. 11 cpv. 3 OCoL). Il SAS a sua volta informa l’UFAM (art. 11 cpv. 4 OCoL) qualora un servizio di ispezione non soddisfi più i requisiti per l’accreditamento (il SAS esamina regolarmente le aziende da esso accreditate). Se un’azienda perde l’accreditamento, l’UFAM revoca immediatamente il riconoscimento. In tal caso non è più soddisfatto il presupposto per il riconoscimento da parte dell’UFAM.
Per ragioni di trasparenza, l’UFAM tiene un elenco pubblico dei servizi di ispezione riconosciuti (art. 11 cpv. 5 OCoL), utile anche per le aziende che cercano un servizio di ispezione adatto.
11 Norma SN EN ISO/IEC 17020:2012, Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni, tipo C. Le norme possono essere consultate gratuitamente e ottenute a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.
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Figura 6 Panoramica dei ruoli di servizi di ispezione, SAS, UFAM
5.1 Funzioni durante la valutazione della conformità
In linea di principio non è compito di un servizio di ispezione sostituirsi all’UFAM nel compito di controllare che le aziende eseguano correttamente l’OCoL. Piuttosto, un servizio di ispezione deve informare l’UFAM in caso di rilevanti o reiterate inadempienze da parte di un’azienda (art. 10 lett. b OCoL). Si è in presenza di un’inadempienza rilevante quando non sono stati considerati rischi elevati, ad esempio un CPI inferiore a 50.
Per la valutazione della conformità, il servizio di ispezione svolge le funzioni seguenti: · valutare il sistema di dovuta diligenza e la sua applicazione da parte dell’azienda nell’ambito di un’ispezione regolare basata sul capitolato d’oneri dell’UFAM (cfr. Modulo 2, all. 1) (art. 10 lett. a OCoL); · annotare il risultato in un rapporto di ispezione (art. 11 cpv. 2 periodo 2 OCoL); · raccomandare interventi idonei per l’eliminazione degli errori e dei difetti in caso di scorretta applicazione del sistema (art. 10 lett. a secondo periodo OCoL). Il risultato originario dell’ispezione non potrà essere modificato successivamente in seguito all’introduzione di miglioramenti; · documentare adeguatamente le informazioni e le azioni qui sopra elencate e conservarle per un periodo di cinque anni (art. 10 lett. c OCoL).
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5.2 Competenze tecniche richieste per il riconoscimento
Il servizio di ispezione deve essere dotato delle necessarie competenze ed essere in grado di svolgere le funzioni di ispezione tipiche di un servizio di questo tipo (art. 11 cpv. 1 lett. b OCoL). Questo può essere dimostrato anche con la presenza di personale competente. Le competenze tecniche possono essere valutate in base alla formazione e all’esperienza professionale del personale. I requisiti minimi sono: · una formazione professionale formale attestata e un’esperienza professionale di tre anni in un settore adeguato in base ai compiti del servizio di ispezione. Nella formazione professionale sono considerati settori i seguenti: scienze forestali, del legno e scienze ambientali, diritto, gestione aziendale, gestione dei rischi, commercio, audit, controllo finanziario o professioni affini alla gestione della catena di approvvigionamento; · per le posizioni tecniche di livello più elevato, almeno cinque anni di esperienza professionale con compiti analoghi a quelli delle ispezioni.
Per verificare questi requisiti, l’OCoL (all. 2, n. 3) prevede che siano disponibili una descrizione dell’organizzazione e della struttura del servizio di ispezione, un elenco del personale tecnico competente con copia del rispettivo curriculum vitae e la descrizione dei compiti e delle responsabilità e della loro ripartizione.
5.3 Documentazione per la domanda di riconoscimento da parte dell’UFAM
Per il riconoscimento, il servizio di ispezione deve presentare all’UFAM la seguente documentazione (all. 2 OCoL): · attestazione della personalità giuridica e della sede in Svizzera (estratto del registro di commercio); · accreditamento da parte del SAS quale organismo di certificazione della conformità che esegue ispezioni (norma SN EN ISO/IEC 17020:2012, Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni, tipo C o prossima norma valida in futuro), incluso il rapporto peritale sull’accreditamento. L’impresa mette interamente a disposizione dell’UFAM la documentazione dell’accreditamento; · attestazione delle competenze necessarie (cfr. cap. 5.2).
I seguenti documenti devono inoltre essere allestiti e allegati alla domanda: · procedura di valutazione della conformità con lista di controllo (art. 11 cpv. 2 OCoL); · bozza di un rapporto d’ispezione (art. 11 cpv. 2 OCoL); · procedura per l’identificazione di rilevanti e reiterate inadempienze e procedura di segnalazione (art. 10 lett. b OCoL).
L’UFAM può coinvolgere il SAS nella valutazione delle domande.
Alla scadenza dell’accreditamento l’UFAM revoca il riconoscimento. L’UFAM si riserva il diritto di esaminare il riconoscimento a ogni riaccreditamento ed eventualmente richiedere ulteriori documenti.
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6 Esecuzione e controlli
6.1 Principio della responsabilità personale
L’osservanza del sistema di dovuta diligenza (cfr. cap. 4) compete alla responsabilità personale dei singoli operatori del mercato (operatori), i quali devono provvedere affinché mettano in commercio in Svizzera solo legname ottenuto legalmente oppure che il rischio di legname di provenienza illegale sia ridotto a una misura trascurabile (art. 35f cpv. 1 LPAmb e 4 OCoL). I commercianti devono garantire la tracciabilità (art. 35g cpv. 2 LPAmb).
6.2 Controlli da parte dell’UFAM
L’UFAM è l’autorità esecutiva competente per le imprese che importano e mettono in commercio legname per la prima volta dall’UE e da Paesi al di fuori dell’UE (i cosiddetti Paesi terzi) (art. 15 cpv. 1 OCoL).
L’UFAM controlla il rispetto delle prescrizioni dell’OCoL in primo luogo mediante un approccio basato sul rischio (art. 15 cpv. 2 OCoL). Ciò vuol dire, ad esempio, controllare in via prioritaria le aziende che importano volumi particolarmente elevati di legname proveniente da Paesi a rischio. Per identificare tali imprese, l’UFAM analizza in particolare le dichiarazioni doganali corrispondenti (art. 16 cpv. 3 OCoL).
All’UFAM competono anche i controlli presso i commercianti (art. 15 cpv. 2 OCoL).
6.2.1 Controllo del legno e dei prodotti a base di legno importati presso gli operatori
Il controllo eseguito dall’UFAM verte in particolare sull’organizzazione e l’applicazione del sistema di dovuta diligenza e sul relativo aggiornamento (art. 4 cpv. 1 e 3 OCoL). La verifica avviene in base a campioni di prodotti selezionati. Le aziende devono essere in grado di mostrare all’UFAM (art. 17 OCoL) che le informazioni richieste sono disponibili e in che modo sono state valutate a livello di prodotti (art. 5 OCoL). Inoltre, devono attestare su quale base è avvenuta la valutazione del rischio (art. 6 OCoL), quali misure di attenuazione del rischio sono state adottate e in che modo ne è stata valutata l’efficacia (art. 7 OCoL). Inoltre, durante i controlli l’UFAM può prelevare campioni per identificare con certezza il tipo di legno e, ove possibile, la provenienza. Nell’esecuzione dei controlli l’UFAM si orienta in base al capitolato d’oneri (cfr. Modulo 2, all. 1).
In genere, il controllo è eseguito in modalità elettronica. Alle aziende è chiesto di presentare i documenti necessari tramite il sistema d’informazione digitale (attualmente portale eGovernment DATEC) (art. 17 cpv. 2 OCoL). Si possono svolgere anche controlli in loco. L’UFAM può eseguire controlli in loco, annunciati o non annunciati, ad esempio per un controllo successivo. In tal caso dovranno essere rilasciate all’UFAM le informazioni necessarie e si dovrà garantire l’accesso a impianti e installazioni (art. 46 cpv. 1 LPAmb e 17 OCoL). Anche dopo tali controlli in loco, l’azienda deve inoltrare tutta la documentazione richiesta attraverso il sistema d’informazione digitale.
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Terminato l’esame di tutte le informazioni e i documenti completi da parte dell’UFAM, all’azienda è comunicato l’esito del controllo. L’azienda può prendere posizione in merito. In caso di fondato sospetto che il legno o i prodotti da esso derivati siano di provenienza illegale, l’UFAM può ordinare ulteriori misure (cfr. cap. 6.5).
6.2.2 Controllo della tracciabilità presso i commercianti
Per i commercianti il controllo verte in modo particolare sui requisiti concernenti la tracciabilità (art. 35g LPAmb). Viene verificato se i commercianti hanno documentato da quali fornitori hanno acquistato legno o prodotti da esso derivati e a quali acquirenti li hanno rivenduti (art. 15 cpv. 2 OCoL). I controlli relativi alla tracciabilità possono servire anche per individuare l’operatore di determinati prodotti. I commercianti devono essere in grado di presentare fatture e bollettini di consegna, in genere sempre in modalità elettronica (come descritto nel cap. 6.2.1).
6.3 Collaborazione dell’UFAM con l’UDSC
Su richiesta dell’UFAM, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) verifica le forniture al confine nazionale e, soprattutto in presenza di casi evidentemente sospetti, esegue eventuali fermi e confische (art. 16 cpv. 1 e 2 OCoL). La richiesta dell’UFAM di un controllo da parte dell’UDSC dipende dall’esistenza di indizi concreti sull’importazione di legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.
Per identificare gli operatori di legno e prodotti da esso derivati, l’UFAM ottiene regolarmente i corrispondenti dati dall’UDSC (art. 16 cpv. 3 OCoL). Inoltre, partendo dai dati forniti, l’UFAM esegue controlli basati sul rischio (art. 15 cpv. 2 OCoL).
6.4 Emolumenti dovuti
Per le decisioni, i controlli e le prestazioni dell’UFAM sono riscossi emolumenti (secondo l’ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM [OE-UFAM]; cfr. in particolare il n. 10 dell’allegato) (art. 20 OCoL). Per la trasferta per l’esecuzione del controllo presso gli operatori del mercato viene fatturato un importo forfettario di trasferta di 100 franchi. Per l’esecuzione del controllo, l’emolumento viene calcolato a una tariffa oraria di 140 franchi (art. 4 cpv. 2 OE-UFAM). Le decisioni vengono fatturate in base al dispendio; per gli operatori questi emolumenti ammontano al massimo a 5000 franchi, per i commercianti al massimo a 2000 franchi. I costi per il deposito e il trasporto in caso di sequestro o confisca (art. 19 cpv. 1 OCoL) vengono fatturati secondo i costi effettivi.
6.5 Misure e sanzioni
In caso di accertamento di violazioni nell’esecuzione del controllo del sistema di dovuta diligenza o della tracciabilità, l’UFAM può ordinare misure di diritto amministrativo. In caso di fondato sospetto che un operatore ha messo in commercio legno o prodotti da esso derivati provenienti da prelievo o da commercio illegali, l’UFAM può sequestrare la merce dell’operatore (art. 18 OCoL). L’ufficio fissa un termine per consentire all’operatore del mercato di invalidare il sospetto. Se il sospetto non viene invalidato entro il termine previsto dalla legge, il legno sequestrato o i prodotti del legno sequestrati vengono confiscati, ossia i prodotti vengono sottratti definitivamente alla titolarità dell’operatore (art. 19 cpv. 2 OCoL).
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L’UFAM può anche sporgere denunce. Chi viola intenzionalmente il divieto di immissione in commercio di legno di provenienza illegale e le disposizioni concernenti la dovuta diligenza è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 60 cpv. 1 lett. r LPAmb). In caso di violazione intenzionale delle prescrizioni sulla tracciabilità sono previste multe sino a 20 000 franchi (art. 61 cpv. 1 lett. mbis LPAmb). Chi viola per negligenza il divieto di messa in commercio è punito con pene pecuniarie sino a 180 aliquote giornaliere (art. 60 cpv. 2 LPAmb) o con multe nel caso della tracciabilità (art. 61 cpv. 2 LPAmb).
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Allegato 1: Capitolato d’oneri per i servizi di ispezione secondo l’articolo 11 capoverso 2 OCoL Requisiti relativi a un sistema di dovuta diligenza secondo l’articolo 4 OCoL
Requisiti Base legale
1 Impegno per l’immissione legale in commercio di legno
1.1 L’operatore può mettere in commercio legno e prodotti da esso derivati solo se il rischio che tali Art. 35f cpv. 1 e 2 LPAmb
prodotti provengano da prelievo o commercio illegale è trascurabile.
1.2 Il livello dirigenziale dell’operatore deve assicurare l’attuazione sistematica del sistema di dovuta Art. 35f cpv. 1 e 2 LPAmb
diligenza. Art. 4 OCoL
2 Responsabilità e competenze per il sistema di dovuta diligenza
2.1 L’operatore deve designare nella propria organizzazione una persona o una funzione che Art. 4 cpv. 1 OCoL
assuma la responsabilità generale per l’osservanza del capitolato.
2.2 La persona o la funzione designata deve disporre di poteri e risorse sufficienti per garantire Art. 4 cpv. 1 OCoL
l’osservanza dei requisiti.
2.3 L’operatore deve definire responsabilità individuali per tutti gli elementi applicabili del presente Art. 4 cpv. 1 OCoL
capitolato. Art. 8 OCoL
2.4 L’operatore deve dimostrare che tutto il personale interessato conosce le procedure rilevanti per Art. 4 cpv. 1 OCoL
l’adempimento di questi requisiti e le sa applicare con competenza. Art. 8 OCoL
3 Procedure documentate
3.1 L’operatore deve disporre di processi stabiliti per iscritto, che coprano tutti gli elementi applicabili Art. 4 cpv. 1 OCoL
del proprio capitolato d’oneri. Art. 8 OCoL
3.3 Tutta la documentazione rilevante deve essere conservata per almeno cinque anni. Art. 8 OCoL
4 Applicazione e controllo di qualità
4.1 L’operatore deve esaminare il proprio sistema di dovuta diligenza almeno una volta all’anno. Art. 4 cpv. 3 OCoL
4.1.1 Tutte le non conformità riscontrate e le azioni correttive devono essere documentate e Art. 4 cpv. 1 e 3 OCoL
conservate. Art. 8 OCoL
4.1.2 L’operatore deve garantire che tutte le non conformità siano rapidamente affrontate e rettificate. Art. 4 cpv. 1 e 3 OCoL
4.2 L’operatore deve porre fine alle relazioni con fornitori che violano questi requisiti in modo grave e Art. 4 cpv. 3 OCoL
continuo, incluso:
4.2.1 escludere subfornitori o fornitori dall’acquisto o da prodotti in caso di accertamento di violazioni Art. 4 cpv. 3 OCoL rilevanti o continue;
4.2.2 assicurarsi che, dalla catena di approvvigionamento interessata o dal territorio interessato, non Art. 4 cpv. 3 OCoL venga acquistato materiale prima che i rischi siano stati ridotti a un grado trascurabile. Art. 7 OCoL
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4.3 L’operatore deve disporre di un sistema di gestione dei ricorsi, attuarlo e documentarlo. Con Art. 4 cpv. 3 OCoL
esso sono registrati e gestiti i ricorsi di terzi in relazione alla produzione o all’acquisto di materiale, in particolare:
4.3.1 nei casi in cui le prove sono considerate rilevanti, si deve prevedere l’esecuzione di misure Art. 4 cpv. 3 OCoL correttive adeguate.
4.4 Se vengono messi in commercio prodotti e, nonostante una procedura diligente, dovesse Art. 1 OCoL
successivamente emergere che uno o più rischi vanno classificati come non trascurabili, Art. 4 OCoL l’operatore deve definire una procedura con la quale garantire che, prima della vendita, i rischi ancora presenti siano ridotti a una misura trascurabile. Occorre avviare le azioni seguenti:
4.4.1 sospendere immediatamente la vendita di tutti i prodotti ancora in deposito; Art. 1 OCoL Art. 4 OCoL
4.4.2 analizzare le cause e adottare misure atte a impedire che la situazione si ripresenti. Art. 4 cpv. 3 OCoL
5 Ambito del sistema di dovuta diligenza
5.1 Nell’ottica di ottenere una panoramica generale, un operatore deve definire e documentare tutti i Art. 4 OCoL
prodotti che rientrano nel campo del proprio sistema di dovuta diligenza. Deve essere chiaro in Art. 5 cpv. 1 lett. a-f OCoL che momento, da quali fornitori e attraverso quale catena di approvvigionamento sono stati Art. 6 lett. e OCoL acquistati i vari tipi di legno, qual è la loro origine e in quali prodotti sono presenti. Art. 8 OCoL
5.1.1 Un operatore dispone di una panoramica delle catene di approvvigionamento che gli consente Art. 4 OCoL
di identificare tutti i rischi e di associare le misure di attenuazione del rischio in punti concreti Art. 5 cpv. 1 lett. a-f OCoL della catena di approvvigionamento. Art. 6 lett. e OCoL Art. 7 OCoL Art. 8 OCoL
6 Accesso alle informazioni
6.1 L’operatore deve sempre disporre delle informazioni seguenti relative ai prodotti che rientrano Art. 5 OCoL
nel campo d’applicazione del proprio sistema di dovuta diligenza e le deve conservare: Art. 8 OCoL
6.1.1 tipo di prodotto; Art. 5 cpv. 1 lett. a OCoL
6.1.2 nome comune e denominazione scientifica della specie di legno; Art. 5 cpv. 1 lett. a OCoL
6.1.3 quantità di legno o dei componenti di legno prodotti, acquistati o venduti; Art. 5 cpv. 1 lett. e OCoL
6.1.4 Paese di origine e, se necessario, regione o territorio di prelievo del legno; Art. 5 cpv. 1 lett. c e d OCoL
6.1.5 nome e indirizzo del fornitore dal quale l’operatore ha acquistato il legno o i componenti di legno; Art. 5 cpv. 1 lett. f OCoL
6.1.6 nome e indirizzo degli acquirenti ai quali l’azienda ha fornito i prodotti; Art. 5 cpv. 2 OCoL
6.1.7 eventuale stato di certificazione/verifica del legno o dei componenti di legno; Art. 5 cpv. 1 lett. g OCoL
6.1.8 eventuali informazioni attestanti il rispetto della legislazione applicabile del Paese di origine (ad Art. 5 cpv. 1 lett. g OCoL es. autorizzazioni alla raccolta, licenze FLEGT/V-legal, approvazioni CITES).
6.2 L’operatore deve avere accesso alle informazioni sui prodotti in modo tale da: Art. 5 OCoL
6.2.1 ritenere che il materiale di partenza proviene da fonti forestali o catene di approvvigionamento Art. 6 OCoL con rischio trascurabile; oppure Art. 7 OCoL
6.2.2 identificare in modo efficace, specificare e ridurre a un grado trascurabile il rischio di Art. 6 OCoL acquisizione di legno o di prodotti da esso derivati, provenienti da prelievo, commercio o Art. 7 OCoL trasporto illegali.
6.3 L’operatore deve assicurare che tutte le informazioni riportate al requisito 6.1 del presente Art. 4 cpv. 3 OCoL
capitolato d’oneri siano aggiornate. Art. 5 OCoL
6.3.1 L’operatore deve assicurarsi che i fornitori lo informino di eventuali modifiche nella catena di Art. 4 cpv. 3 OCoL
approvvigionamento prima che siano effettuate. Art. 5 OCoL
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6.4 L’operatore deve assicurare l’accesso alle informazioni sulla provenienza e la catena di Art. 5 OCoL
approvvigionamento dei materiali di partenza:
6.4.1 informando i fornitori del sistema di dovuta diligenza e degli elementi rilevanti del presente Art. 4 OCoL capitolato d’oneri ed eventualmente esigendo che i fornitori mettano queste informazioni a Art. 5 OCoL disposizione dei propri subfornitori nella catena di approvvigionamento;
6.4.2 eventualmente richiedendo ai fornitori il consenso all’esecuzione di ispezioni o audit da parte Art. 4 OCoL sua o di servizi esterni, al fine di verificare l’osservanza dell’OCoL. Art. 7 OCoL
7 Valutazione del rischio
7.1 L’operatore deve tener conto, e se del caso rispettare, le eventuali sanzioni applicate dalle Art. 6 lett. d OCoL
Nazioni Unite, dall’Unione europea o dalla Svizzera, per ciò che concerne l’importazione, l’esportazione o il transito del legno.
7.2 L’operatore deve tener conto di eventuali conflitti armati. Segnatamente, non è autorizzato a Art. 6 lett. c OCoL
mettere in commercio legno classificato come «prodotto da conflitto».
7.3 Sulla base dei criteri menzionati nell’articolo 6 OCoL, l’operatore deve valutare e specificare il Art. 6 OCoL
rischio che del legno di provenienza illegale sia introdotto nella catena di approvvigionamento, tenendo conto dei punti seguenti:
7.3.1 rischio di violazione delle disposizioni vigenti nel Paese di origine in relazione al prelievo e al Art. 6 OCoL commercio di legno. Art. 3 lett. f OCoL NOTA: se pertinente, utilizzare l’allegato 2 per specificare i rischi;
7.3.2 il rischio che, durante il trasporto, la lavorazione o il deposito, il legno o i componenti di legno Art. 1 OCoL vengano mescolati con altri di origine illegale o sconosciuta. Art. 6 lett. e ed f OCoL
7.4 L’operatore deve valutare informazioni rilevanti sull’origine forestale o la catena di Art. 1 OCoL
approvvigionamento, al fine di garantire che: Art. 6 OCoL
7.4.1 le informazioni siano rilevanti per valutare la legalità e garantire l’osservanza dell’OCoL; Art. 1 OCoL Art. 6 OCoL
7.4.2 le informazioni siano valide e verificabili; Art. 1 OCoL Art. 6 OCoL
7.4.3 le informazioni possano essere collegate al prodotto interessato o alla catena di Art. 1 OCoL approvvigionamento. Art. 6 OCoL
7.5 L’operatore che utilizza sistemi di certificazione di terzi, deve assicurare che il sistema è idoneo Art. 6 lett. a OCoL
a garantire un rischio trascurabile per il prelievo, il commercio, il trasporto e il mescolamento (cfr. requisito 7.3).
7.5.1 Un operatore deve tenere la registrazione della valutazione del sistema di certificazione di terzi. Art. 6 lett. a OCoL
7.5.2 Tutte le lacune o i rischi rilevanti devono essere identificati durante la valutazione del sistema di Art. 6 lett. a OCoL
certificazione di terzi e attenuati di conseguenza (cfr. requisito 8). Art. 7 OCoL
7.6 Se è utilizzato un sistema di certificazione di terzi, e l’operatore deduce che i requisiti secondo il Art. 6 lett. a OCoL
punto 7.5 sono soddisfatti, l’operatore deve anche:
7.6.1 attestare che tutte le informazioni richieste dall’OCoL sono state raccolte per ogni prodotto Art. 6 lett. a OCoL certificato;
7.6.2 assicurare che le informazioni relative alle dichiarazioni di certificazione siano valide e corrette e Art. 6 lett. a OCoL siano riferite al prodotto.
7.7 L’operatore deve documentare il processo di valutazione del rischio e motivare la misura del Art. 6 OCoL
rischio individuato per ogni provenienza o catena di approvvigionamento. Art. 8 OCoL
7.8 L’esito della valutazione del rischio è «rischi trascurabili» o «rischi non trascurabili». I rischi non Art. 6 OCoL
trascurabili devono essere classificati in modo dettagliato (cfr. anche requisito 7.3). Art. 7 OCoL
7.9 Le valutazioni del rischio devono essere verificate almeno una volta all’anno. Se, prima della Art. 6 OCoL
verifica annuale, sarà necessario apportare modifiche rilevanti, la valutazione del rischio dovrà Art. 4 cpv. 3 OCoL essere adattata nel minor tempo possibile.
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8 Attenuazione del rischio
8.1 L’operatore deve creare e applicare misure efficaci e motivate per l’attenuazione dei rischi Art. 7 cpv. 1 OCoL
specificati nei requisiti 7.3.1, 7.3.2 e 7.5.2 ed eventualmente attuare i passaggi seguenti:
8.1.1 in caso di rischio specificato di inadempienze legali relative al prelievo o al commercio nel Paese Art. 7 cpv. 1 OCoL o nel territorio nel quale avviene il prelievo di legno, l’operatore deve ridurre il rischio a un grado trascurabile per ogni prescrizione pertinente nelle aree giuridiche menzionate nell’’allegato 2;
8.1.2 in caso di rischio che, durante il trasporto, la lavorazione o il deposito, il legno o componenti di Art. 7 cpv. 1 OCoL legno vengano mescolati o sostituiti con altro legno di origine illegale o sconosciuta, l’operatore deve assicurare controlli idonei, al fine di ridurre il rischio a un grado trascurabile
8.2 L’operatore deve valutare e motivare l’efficacia delle misure di attenuazione del rischio. Se le Art. 7 cpv. 2 OCoL
misure di attenuazione sono considerate inefficaci, l’operatore dovrà rinunciare alla messa in commercio.
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Allegato 2: Quadro di valutazione sulla legalità del prelievo e del commercio di legno In caso di rischio specificato di inadempienze legali relative al prelievo nel Paese o nel territorio nel quale avviene il prelievo di legno, l’operatore deve assicurare l’osservanza della legislazione applicabile.
Il seguente quadro di valutazione sulla legalità della gestione del bosco, del prelievo e del commercio di legno contiene un elenco di possibili aree giuridiche. Il quadro è volutamente generico e deve essere adattato alle prescrizioni legali effettivamente vigenti nel Paese di origine. Se non sono previsti requisiti legali per una categoria, tale categoria non sarà applicabile.
Aree giuridiche
1 Diritti legali di prelievo, documentazione relativa ai diritti di prelievo di legname entro i confini legali ufficialmente pubblicati
1.1 Proprietà fondiaria e amministrazione
1.2 Concessioni
1.3 Gestione e pianificazione della raccolta
1.4 Approvazioni per la raccolta
2 Imposte ed emolumenti, pagamenti per diritti di prelievo e legno, inclusi emolumenti relativi al prelievo e al commercio del legno
2.1 Pagamento di imposte, tasse ed emolumenti per la raccolta
2.2 Imposta sul valore aggiunto e altre imposte sulla cifra d’affari
3 Attività relative alla raccolta e al prelievo di legname, compresa la normativa in materia ambientale e forestale, incluse quelle per la
gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove siano di immediata pertinenza per il prelievo del legname
3.1 Prescrizioni per la raccolta del legname
3.2 Zone protette e specie protette
3.3 Requisiti ambientali
3.4 Salute e sicurezza
3.5 Occupazione legale
4 Diritti di terzi, diritti legittimi di terzi relativi all’uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname
4.1 Diritti consuetudinari
4.2 Rispetto del principio del libero, previo e informato consenso
4.3 Diritti dei popoli indigeni e tradizionali
5 Commercio e traffico, commercio e dogana, per quanto riguarda il settore forestale
5.1 Classificazione di tipi, quantità e qualità
5.2 Commercio e traffico
5.3 Commercio offshore e prezzi di trasferimento
5.4 Disposizioni doganali
5.5 CITES