Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera

BAFU GDQ4OG4rU1ke · Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)

Del 1 feb 2018

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bafu-ofev-ufam/gdq4og4ru1ke/it/progetti-e-programmi-di-riduzione-delle-emissioni-in-svizzera

Consultato il 2 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)
Fonte

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera

2018 | Pratica ambientale Clima e CO2

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera Un modulo della comunicazione dell’UFAM in veste di autorità esecutiva dell’ordinanza sul CO2

2018 | Pratica ambientale Clima e CO2

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera Un modulo della comunicazione dell’UFAM in veste di autorità esecutiva dell’ordinanza sul CO2

A cura dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM Berna, 2018

Nota editoriale Editore Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) Valenza giuridica L’UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell’ambiente, dei La presente pubblicazione è una comunicazione congiunta trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e dell’Ufficio federale dell’energia (UFE), è indirizzata a coloro che chiedono una Autori decisione e concretizza la prassi dell’UFAM in qualità di autorità Divisione Clima, sezione Politica climatica, Segreteria Compenesecutiva, sia sotto il profilo formale (documenti necessari per la sazione. domanda), sia sotto il profilo materiale (prove necessarie per La base per la presente comunicazione è costituita dalla legge soddisfare i requisiti di legge materiali). Chi vi si attiene può federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di legittimamente ritenere che la sua domanda sia completa. CO2 (legge sul CO2, RS 641.71) e dall’ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2, RS Primo contatto per gli sviluppatori di progetti / 641.711), stato 1° gennaio 2018. domande di carattere generale Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) Indicazione bibliografica Divisione Clima UFAM (ed.) 2018: Progetti e programmi di riduzione delle Papiermühlestrasse 172, 3063 Ittigen emissioni in Svizzera. Un modulo della comunicazione dell’UFAM Indirizzo postale: 3003 Berna in veste di autorità esecutiva dell’ordinanza sul CO2. 4a edizione Contatto e-mail: kop-ch@bafu.admin.ch aggiornata, gennaio 2018; prima edizione 2013. Pratica ambientale n. 1315: 100 pagg.

Impaginazione Cavelti AG, medien digital und gedruckt, Gossau

Foto di copertina UFAM

Link per scaricare il PDF www.bafu.admin.ch/uv-1315-i (disponibile in formato elettronico)

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese. La versione originale è in lingua tedesca.

© UFAM 2018

3.1 Esame preliminare della bozza di progetto/programma

(facoltativo)

Il richiedente può inoltrare all’UFAM una bozza del progetto o del programma Esame preliminare per l’esame preliminare. Egli invia all’UFAM in formato elettronico la bozza37 sotto forma di modello compilato e firmato all’indirizzo kop-ch@bafu.admin.ch. Sebbene l’invio di una bozza del progetto sia facoltativo, è tuttavia raccomandato in particolare per tipi di progetti, programmi e metodi finora non ammessi. Nell’esame preliminare l’UFAM conferma con riserva se il progetto o il programma soddisfa fondamentalmente i requisiti posti nell’ordinanza sul CO2 (art. 5 e 5a) e all’occorrenza formula raccomandazioni. Questa presa di posizione non pregiudica la valutazione del progetto o del programma. Dopo l’invio della risposta da parte della Segreteria Compensazione, il dispendio per l’esame preliminare viene fatturato al richiedente secondo le aliquote dell’ordinanza dell’UFAM.38, 39

36 Cfr. cap. 3.11 Modifiche essenziali apportate al progetto o al programma

37 Il modello per le bozze è disponibile sul sito www.bafu.admin.ch/kompensationsprojekte-ch.

38 Un elenco delle tasse è disponibile sul sito www.bafu.admin.ch/uv-1315-i

39 Questo paragrafo si applica per analogia alle bozze per progetti e programmi condotti autonomamente.

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 33

3.2 Allestimento della descrizione del progetto o del programma e convalida

L’inoltro di una descrizione del progetto o del programma40 come parte della domanda è obbligatorio (art. 7 cpv. 1 dell’ordinanza sul CO2)41. La descrizione del progetto o del programma contiene le informazioni elencate al capitolo 2.3.

Chi intende chiedere attestati per un progetto o un programma di riduzione Rapporto di delle emissioni deve far convalidare a proprie spese la descrizione del pro- convalida getto o del programma da un organismo di convalida ammesso dall’UFAM prima di inoltrare la domanda42.

L’organismo di convalida43 esamina se i dati forniti nella descrizione del progetto o del programma nonché, in particolare, se il progetto o il programma sono conformi ai requisiti di cui agli articoli 5 e 5a dell’ordinanza sul CO2 e riassume i risultati dell’esame in un rapporto di convalida44 (art. 6 dell’ordinanza sul CO2).

3.3 Presentazione della domanda di rilascio di attestati

La descrizione convalidata del progetto/programma deve essere presentata Descrizione del al più tardi entro tre mesi45 dall’inizio della realizzazione insieme al rapporto progetto o del di convalida (art. 7 in combinato disposto con l’art. 5 cpv. 1 lett. d dell’ordi- programma nanza sul CO2). Il rapporto di convalida deve essere firmato dal perito tecnico preposto alla convalida, da un responsabile della qualità notificato all’UFAM e dal responsabile generale dell’organismo di convalida ammesso (una firma elettronica è sufficiente).

Nel caso della prima presentazione, il richiedente invia alla Segreteria Compensazione (kop-ch@bafu.admin.ch) in formato elettronico la descrizione convalidata del progetto/ programma (art. 7 cpv. 1 dell’ordinanza sul CO2).

40 Tutti i modelli sono disponibili sul sito www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima.html. Presumibilmente a partire dal 1° novembre 2018, i già noti modelli dell’UFAM saranno vincolanti e dovranno essere utilizzati obbligatoriamente dai richiedenti per nuovi progetti e programmi.

41 Le domande inoltrate secondo le prescrizioni per progetti e programmi condotti autonomamente

secondo il capitolo 9 contengono al posto della descrizione del progetto convalidata una documentazione del progetto, che viene esaminata nell’ambito della prima verifica.

42 L’elenco degli organismi di convalida e di controllo ammessi è disponibile sul sito

www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/klima/fachinfo-daten/

43 Cfr. cap. 7.2 Convalida

44 Tutti i modelli sono disponibili sul sito www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima.html. Presumibilmente a partire dal 1° novembre 2018, i già noti modelli dell’UFAM saranno vincolanti e dovranno essere utilizzati obbligatoriamente dai richiedenti per progetti e programmi. 45 Tre mesi corrispondono a 93 giorni civili.

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 34

Inoltre, presenta una pagina di copertina46 in formato elettronico e ne invia una copia firmata personalmente alla Segreteria Compensazione per posta47. La data del timbro postale vale come data di presentazione della domanda.

Il progetto o programma viene registrato in una banca dati interna tenuta dall’UFAM (art. 13 cpv. 2 dell’ordinanza sul CO2). Questa banca dati interna serve a gestire i dati dei progetti della Segreteria Compensazione e non è accessibile al pubblico.

Una volta concluso l’esame della domanda, il richiedente invia per posta alla Segreteria Compensazione una versione definitiva aggiornata e firmata della descrizione convalidata del progetto/programma e del rapporto di conva-

3.4 Decisione d’idoneità del progetto/programma e pubblicazione della documentazione della domanda

L’UFAM decide in base alla domanda se il progetto è idoneo al rilascio di attestati (art. 8 dell’ordinanza sul CO2). La valutazione effettuata dall’organismo di convalida ha carattere di raccomandazione. L’UFAM può esigere dal richiedente le informazioni supplementari di cui necessita per valutare la domanda (art. 7 cpv. 2 dell’ordinanza sul CO2) come pure la fornitura di tutti i libri contabili, i documenti commerciali, i dati elettronici e gli atti rilevanti ai fini dell’esecuzione dell’ordinanza sul CO2 (art. 133 cpv. 2 lett. b dell’ordinan-

La decisione non si riferisce alla quantità di riduzioni delle emissioni computabili, bensì unicamente all’idoneità del progetto o del programma in quanto tale.

Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione, il segreto d’affari e le prescrizioni della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (legge sulla protezione dei dati, RS 235.1), l’UFAM può pubblicare, in parte o per intero, le descrizioni dei progetti e dei programmi nonché i rapporti di convalida correlati all’esame (art. 14 dell’ordinanza sul CO2).

Prima della pubblicazione della documentazione sopra menzionata, il richiedente può prendere posizione in merito all’eventualità che i suoi segreti di

46 Un modello della pagina di copertina è disponibile sul sito www.bafu.admin.ch/

dam/bafu/it/dokumente/klima/fachinfo-daten/ 47 Indirizzo: Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), divisione Clima, Segreteria Compensazione,

3003 Berna

48 Ad esempio, l’UFAM può esigere dal richiedente il contratto relativo all’esecuzione della convalida o

della verifica che il richiedente stipula con l’organismo di convalida o di controllo.

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 35

fabbricazione e segreti d’affari siano a suo avviso tutelati e che egli approvi la pubblicazione. Nel quadro di questa presa di posizione, a seguito della decisione positiva in merito all’idoneità del suo progetto o programma, il richiedente allestisce una versione della documentazione sopra menzionata in cui annerisce tutte le parti di testo che a suo avviso interessano i segreti di fabbricazione e i segreti d’affari oppure i segreti di fabbricazione e i segreti d’affari di terzi.

Dopo aver ricevuto la documentazione elaborata per la pubblicazione, l’UFAM Decisione per notifica al richiedente la propria decisione tramite disposizione. Detta decisio- disposizione ne può essere subordinata a condizioni, il cui rispetto viene accertato nell’ambito della verifica del primo rapporto di monitoraggio.

Il dispendio per l’esame della domanda viene fatturato forfetariamente al richiedente secondo le aliquote dell’ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell’UFAM (ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM, RS 814.014)49.

3.5 Avvio dell’esercizio e inizio del monitoraggio

Dal piano di monitoraggio contenuto nella descrizione del progetto o del pro- Piano di gramma deve essere possibile evincere l’inizio del monitoraggio e i metodi ­monitoraggio comprovanti la riduzione delle emissioni (art. 6 cpv. 2 lett. i dell’ordinanza sul

Il monitoraggio inizia di norma con l’avvio dell’attività del progetto o del programma oppure con l’inizio dei suoi effetti50 e deve essere effettuato secondo il piano di monitoraggio51. Eventuali condizioni (denominate anche Forward Action Request, FAR) poste al momento della decisione d’idoneità del progetto o del programma devono essere soddisfatte prima dell’inizio del monitoraggio nel piano e nell’esecuzione del monitoraggio.

49 Un elenco delle tasse è disponibile sul sito www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/klima/

50 Cfr. cap. 2.8 Realizzazione e inizio degli effetti

51 Cfr. cap. 6.2 Svolgimento del monitoraggio

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 36

3.6 Allestimento del rapporto di monitoraggio

I dati necessari per comprovare le riduzioni delle emissioni secondo il piano di monitoraggio devono essere riportati in un rapporto di monitoraggio52 (art. 9 cpv. 1 dell’ordinanza sul CO2).

Il rapporto di monitoraggio redatto secondo il relativo piano fissa la procedu- Rilevamento dei ra per il rilevamento dei dati e i risultati delle misurazioni nell’arco del periodo dati e risultati di monitoraggio. Sulla base dei risultati delle misurazioni sono calcolate le delle misurazioni riduzioni delle emissioni complessivamente ottenute nel corso di un anno civile, anche se il periodo di monitoraggio può essere anche più corto o più lungo di un anno civile. In particolare nel caso di modifiche essenziali53 il periodo di monitoraggio può terminare anche in corso d’anno al momento della modifica essenziale. Le riduzioni delle emissioni ottenute sono esposte nel rapporto di monitoraggio su base annua a prescindere dalla durata del periodo di monitoraggio (art. 9 cpv. 5 dell’ordinanza sul CO2).

Solo le riduzioni delle emissioni registrate e verificate nel rapporto di monitoraggio tenendo conto della ripartizione degli effetti54 sono attestate, o computate in caso di progetti o programmi condotti autonomamente55.

3.7 Verifica del rapporto di monitoraggio

Il rapporto di monitoraggio deve essere verificato a spese del richiedente da un organismo di controllo ammesso dall’UFAM56. Questa verifica non può essere effettuata dallo stesso organismo che ha convalidato il progetto (art. 9 cpv. 2 dell’ordinanza sul CO2).

Nella verifica sono controllati i dati rilevati nel corso del monitoraggio, i pro- Rapporto di cessi per il rilevamento dei dati e i calcoli effettuati per comprovare le ridu- verifica zioni delle emissioni. Il rapporto di verifica57 deve esprimersi in modo plausibile in particolare sulle tecnologie, sugli impianti e sulle attrezzature utilizzate per il monitoraggio. All’atto della prima verifica viene inoltre controllato se il progetto o il programma è stato realizzato secondo i dati forniti nella richiesta. L’organismo di controllo verifica inoltre se le riduzioni delle

52 Tutti i modelli sono disponibili sul sito Internet dell’UFAM www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/

clima.html Presumibilmente a partire dal 1° novembre 2018, i già noti modelli dell’UFAM saranno vincolanti e dovranno essere utilizzati obbligatoriamente dai richiedent per progetti e programmi.

53 Cfr. cap. 3.11

54 Cfr. cap. 2.6.3 Ripartizione degli effetti

55 Cfr. cap. 7 Convalida e verifica cap. 9 Progetti e programmi condotti autonomamente

56 L’elenco degli organismi di convalida e di controllo ammessi è disponibile sul sito

www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/klima/fachinfo-daten/ 57 Tutti i modelli sono disponibili sul sito www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima.html. Presumibilmente a partire dal 1° novembre 2018, i già noti modelli dell’UFAM saranno vincolanti e dovranno essere utilizzati obbligatoriamente dai richiedenti per progetti e programmi.

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 37

emissioni comprovate per mezzo del rapporto di monitoraggio adempiono i requisiti di cui all’articolo 5 dell’ordinanza sul CO2 e per i piani, in aggiunta, se questi adempiono i criteri di inserimento definiti nella descrizione del programma (art. 9 cpv. 3 dell’ordinanza sul CO2).

3.8 Presentazione della domanda

Il primo rapporto di monitoraggio verificato deve essere presentato all’UFAM insieme al rapporto di verifica sei mesi58 dallo scadere dell’anno civile che segue l’inizio del monitoraggio (art. 9 cpv. 5 dell’ordinanza sul CO2)59. Successivamente occorre presentare all’UFAM almeno ogni tre anni – calcolati a partire dalla fine del precedente periodo di monitoraggio60 – un rapporto di monitoraggio e di verifica (art. 9 cpv. 5 dell’ordinanza sul CO2)61. Il rapporto di verifica deve essere firmato dal perito tecnico preposto alla verifica, da un responsabile del controllo di qualità notificato all’UFAM e dal responsabile generale dell’organismo di controllo ammesso (una firma elettronica è sufficiente).

Nel caso della prima presentazione, il richiedente invia alla Segreteria Compensazione (kop-ch@bafu.admin.ch) in formato elettronico il rapporto di monitoraggio verificato e il rapporto di verifica. Inoltre, presenta una pagina di copertina in formato elettronico e ne invia una copia firmata personalmente alla Segreteria Compensazione per posta62. La data del timbro postale vale come data di presentazione della domanda.

Una volta concluso l’esame della domanda, il richiedente invia per posta alla Segreteria Compensazione62 una versione definitiva aggiornata e firmata del rapporto di monitoraggio verificato e del rapporto di verifica.

58 Sei mesi corrispondono a 186 giorni civili.

59 Se il monitoraggio è svolto nell’anno x, il rapporto di monitoraggio deve essere presentato al più tardi

entro il 30 giugno dell’anno x + 2. Esempio: se il monitoraggio è svolto il 18 marzo 2015, il rapporto di monitoraggio deve essere presentato al più tardi entro il 30 giugno 2017. Presumibilmente a partire dal 1° novembre 2018 si applicherà un termine di tre anni anche per la prima verifica.

60 Per il periodo secondo l’articolo 9 capoverso 5 dell’ordinanza sul CO2 entro il quale deve essere

presentato un rapporto di monitoraggio sono rilasciati attestati soltanto se il rapporto di monitoraggio è presentato durante il periodo stabilito. Se la presentazione del rapporto di monitoraggio avviene dopo il termine previsto, la scadenza del termine di presentazione non rispettata è considerata come inizio del prossimo periodo di presentazione del prossimo rapporto di monitoraggio. 61 Un elenco delle tasse è disponibile sul sito www.bafu.admin.ch/uv-1315-i.

62 Indirizzo: Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), divisione Clima, Segreteria Compensazione, 3003 Berna

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 38

3.9 Decisione in merito al rilascio di attestati e alla pubblicazione della documentazione della domanda

L’UFAM decide in merito al rilascio di attestati basandosi sul rapporto di monitoraggio e sul rapporto di verifica corrispondente (art. 10 dell’ordinanza sul CO2). La valutazione effettuata dall’organismo di controllo ha carattere di raccomandazione.

Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione, il segreto d’affari e le prescrizioni della legge sulla protezione dei dati, l’UFAM può pubblicare, in parte o per intero, i rapporti di monitoraggio verificati e i rapporti di verifica correlati all’esame (art. 14 dell’ordinanza sul CO2).

Prima della pubblicazione della documentazione sopra menzionata, il richiedente può prendere posizione sull’eventualità che il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari siano tutelati e che egli sia d’accordo con la pubblicazione. Nel quadro di questa presa di posizione, a seguito della decisione positiva sul rilascio di attestati, il richiedente allestisce una versione della documentazione sopra menzionata in cui annerisce tutte le parti di testo che a suo avviso concernono i segreti di fabbricazione e i segreti d’affari oppure i segreti di fabbricazione e i segreti d’affari di terzi.

L’UFAM notifica al richiedente la propria decisione tramite disposizione. La decisione può essere subordinata a condizioni, il cui rispetto viene accertato nell’ambito della verifica successiva.

Il dispendio per l’esame della domanda viene fatturato al richiedente secondo le aliquote dell’ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM63.

3.10 Rilascio e gestione di attestati

Gli attestati per il progetto o per il programma sono rilasciati nel Registro svizzero dello scambio di quote delle emissioni (art. 13 cpv. 1 dell’ordinanza sul CO2). Affinché l’UFAM possa rilasciare gli attestati, all’atto della presentazione della domanda il richiedente deve indicare all’UFAM nel Registro dello scambio di quote delle emissioni il relativo conto per gestori o il conto personale sul quale gli attestati dovranno essere rilasciati (art. 13 cpv. 1 dell’ordinanza sul CO2). Si può indicare anche il conto personale di un terzo (art. 57 cpv. 4 dell’ordinanza sul CO2). I dettagli relativi alla gestione degli attestati sono descritti nel manuale utente del Registro svizzero dello scambio di quote delle emissioni64.

63 Un elenco delle tasse è disponibile sul sito www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/klima/

64 Il manuale utente del Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni (riferimento/numero

d’incarto: N053–1078) può essere scaricato dopo l’accesso nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni.

Esamepreliminare Inoltro della Decisione Monitoraggio/ Rilascio degli (facoltativo) domanda d’idoneità verifica attestati Fig. 4

Idea di Allestimento Avvio del progetto descrizione monitoraggio del progetto

65 La procedura di valutazione delle domande include notifiche standard dello stato all’attenzione del

Bozza di Fattura Descrizione Fattura Rapporto di Fattura Richiedente progetto del progetto monitoraggio

Inoltro della Scelta Scelta richiedente. La procedura di valutazione è suddivisa nelle fasi di elaborazione da A a E. Se la domanda Presa di Comunicazione/ Attestazione/ bozza di posizione dell’organismo decisione dell’organismo decisione progetto di convalida di controllo Inoltro della Inoltro della domanda domanda

passa da una fase a un’altra, il richiedente riceve un messaggio di posta elettronica in cui viene

Organismo di Convalida/ Verifica/ convalida/verifica stima stima → Elenco degli Rappresentazione schematica della procedura di attestazione65

organismi ammessi sul sito dell’UFAM Rapporto di Rapporto di convalida verifica segnalato il cambiamento di stato. Lo schema procedurale è disponibile sul sito www.bafu.admin.ch/ Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018

Prima Esame della Esame della valutazione domanda domanda Segreteria Compensazione Decisione Rilascio della Decisione/ Raccoman- decisione kompensationsprojekte-ch. d’idoneità attestazione dazioni d’idoneità

Bancadati o registro dello scambio di Registrazione Rilascio degli quote di emissioni nella banca attestati dati

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 40

3.11 Modifiche essenziali apportate al progetto o al programma

Se dopo la decisione d’idoneità del progetto o del programma66 il richiedente o l’organismo di controllo rilevano modifiche essenziali al progetto, devono notificarle all’UFAM al più tardi all’atto dell’inoltro del rapporto di monitoraggio verificato secondo l’articolo 9 dell’ordinanza sul CO2 (art. 11 cpv. 1 dell’ordinanza sul CO2). In alternativa, il richiedente può fissare la fine del periodo di monitoraggio al momento dell'adozione della modifica essenziale e inoltrare anticipatamente un rapporto di monitoraggio verificato. Se invece l’organismo di controllo rileva solo nell’ambito della verifica del rapporto di monitoraggio modifiche essenziali a seguito delle quali il progetto realizzato diverge sostanzialmente dalla descrizione del progetto inoltrata nel quadro della domanda, deve specificarlo nel rapporto di verifica.

Cambiamenti delle condizioni quadro o modifiche del piano di monitoraggio possono essere considerati modifiche essenziali. Sono considerate modifiche essenziali anche il cambiamento del richiedente e la scelta di mezzi o procedimenti tecnici non previsti nella domanda. In caso di programmi, una modifica dei criteri determinanti per l’inserimento di piani in programmi vale come modifica essenziale.

Se queste modifiche comportano anche una rettifica dei costi d’investimento e d’esercizio, occorre dichiararla, così come occorre notificare eventuali modifiche nella struttura del finanziamento dovute ad aiuti finanziari supplementari concessi. In particolare, una modifica è considerata essenziale se i costi di investimento e d’esercizio oppure le riduzioni delle emissioni si discostano di oltre il 20 per cento dai dati contenuti nella descrizione del progetto o del programma (art. 11 cpv. 2 lett. a e b dell’ordinanza sul CO2).

Analogamente al momento dell’inizio della realizzazione, occorre definire e documentare67 anche il momento dell'adozione della modifica essenziale. Se non può essere stabilito un momento preciso, l'adozione della modifica essenziale viene fissato al 1° gennaio dell’anno civile nel quale sono disponibili per la prima volta giustificativi per la modifica essenziale.

Se necessario, in caso di modifiche essenziali, l’UFAM può disporre una nuova convalida (art. 11 cpv. 3 dell’ordinanza sul CO2) ed emettere una nuova decisione d’idoneità (cfr. 7.4). In questo caso vengono nuovamente rilasciati attestati solo in presenza della nuova decisione d’idoneità. Le riduzioni delle emissioni ottenute una volta adottata la modifica essenziale sono calcolate sulla base della descrizione del progetto o del programma aggiornata ed eventualmente riconvalidata (art. 11 cpv. 3 dell’ordinanza sul CO2).

66 Cfr. cap. 3.3 Presentazione della domanda di rilascio di attestati

67 Cfr. cap. 2.7 Inizio della realizzazione

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 41

Il periodo di credito inizia da capo a partire dal momento della nuova decisione68. Se il primo periodo di credito non è ancora stato prorogato (cfr. art. 8a dell’ordinanza sul CO2), la decisione rimane in vigore per altri sette anni. Se invece il periodo di credito è stato già prorogato (cfr. art. 8a dell’ordinanza sul CO2), la decisione è valida per tre anni (art. 11 cpv. 4 dell’ordinanza sul CO2).

Se il richiedente può dimostrare che il progetto o programma non è cambiato in modo fondamentale nonostante le modifiche essenziali, non occorre una nuova convalida e la decisione d’idoneità rimane valida69. Ad esempio, le modifiche essenziali relative all’ampliamento di reti di riscaldamento sulla base di nuovi collegamenti non prevedibili non necessitano una nuova convalida. L’integrazione di nuovi piani nel programma non è considerata una modifica essenziale.

68 Presumibilmente a partire dal 1° novembre 2018, come inizio del nuovo periodo di credito non si

applicherà più la decisione di idoneità, bensì il momento dell'adozione della modifica essenziale.

69 Esempio: una rete di teleriscaldamento è alimentata con calore prodotto da caldaie a legno e a olio

combustibile per la copertura del carico massimo. Il progetto o programma registra una modifica essenziale se un guasto a una caldaia a legno non può essere riparato e si torna completamente a un approvvigionamento a combustibile fossile. Il progetto o programma, invece, non registra alcuna modifica essenziale se la caldaia a legno torna a funzionare a seguito della riparazione del guasto e, dopo un certo periodo di tempo, le emissioni prodotte dall’approvvigionamento a combustibile fossile tornano a diminuire.

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 42

4 Calcolo della riduzione

delle emissioni attesa Le riduzioni delle emissioni da attestare devono essere documentabili e quantificabili (art. 5 cpv. 1 lett. c n. 1 dell’ordinanza sul CO2). A tale scopo, nella descrizione del progetto o del programma il richiedente deve illustrare già all’atto della presentazione della domanda la portata delle riduzioni delle emissioni annuali previste e il metodo di calcolo applicato70 (art. 6 cpv. 2 lett. e dell’ordinanza sul CO2).

Le riduzioni delle emissioni previste EAtotali devono essere stimate in modo trasparente, coerente e plausibile. A tal fine le emissioni del progetto o del programma previste EP sono detratte dalle emissioni che si sarebbero prodotte senza i provvedimenti di riduzione delle emissioni del progetto o del programma (sviluppo di riferimento Srif., cfr. art. 6 cpv. 2 lett. d dell’ordinanza sul CO2). Sono detratti anche gli effetti delle perdite71.

Calcolo delle riduzioni delle emissioni previste:

EAtotali = Srif. – EP – perdite

dove

EAtotali = riduzioni delle emissioni previste nell’arco dell’intera durata del progetto o del programma Srif. = emissioni previste nello sviluppo di riferimento nell’arco ­dell’intera durata del progetto o del programma EP = emissioni del progetto o del programma previste nell’arco dell’intera durata del progetto o del programma perdite:     cfr. cap. 4.1

70 Presumibilmente dal 1° novembre 2018 l’ordinanza sul CO2 prescriverà metodi standard vincolanti per

i progetti con reti di riscaldamento e i progetti concernenti gas di discarica. I progetti già inoltrati o in corso non ne sono interessati fino alla scadenza del (primo) periodo di credito.

71 Cfr. cap. 4.1 Limite di sistema e fonti di emissioni

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 43

Fig. 5 Rappresentazione schematica della riduzione delle emissioni attesa

Emissioni Periodo di credito

EAtotali [t CO2eq]

Tempo t

Le riduzioni delle emissioni effettivamente ottenute sono determinate nell’ambito del monitoraggio. Sono calcolate confrontando le emissioni stimate dello sviluppo di riferimento con le emissioni del progetto o del programma misurate nel corso del monitoraggio. La quantità degli attestati complessivamente rilasciati è limitata dalla durata degli effetti del progetto o del piano oppure dal periodo di credito72 dei programmi e dei progetti.

4.1 Limite di sistema e fonti di emissioni

Per la stima delle emissioni del progetto o del programma previste e dello Limite di sistema sviluppo di riferimento occorre definire un limite di sistema che contempli le fonti di emissioni dirette e indirette. Il limite di sistema comprende tutte le fonti di emissioni che possono essere chiaramente attribuite al progetto o al programma e che sono gestibili tramite il progetto o il programma. Il limite di sistema è identico per le emissioni del progetto o del programma e per lo sviluppo di riferimento. La scelta del limite di sistema deve essere motivata e rappresentata graficamente nella descrizione del progetto o del programma.

72 Cfr. cap. 2.10 Periodo di credito

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 44

Fig. 6 Esempio di una rappresentazione grafica del limite di sistema

Margini di funzionamento del sistema

Combustibile Fonte 1 Calore Fonte 2 Elettricità

Per fissare il limite di sistema occorre registrare in una prima fase tutte le Fonti di emissioni fonti di emissioni che possono essere direttamente influenzate dal progetto o dirette dal programma:

  • le emissioni all’interno dell’estensione geografica del progetto o del piano in un programma (p. es. il processo di combustione);

  • le emissioni di tutte le componenti tecniche interessate che sono oggetto del progetto o del programma (p. es. le componenti delimitabili di un impianto tecnico);

  • le emissioni di tutte le componenti interessate da adeguamenti del progetto o di un piano in un programma dipendenti da investimenti (p. es. di provvedimenti che sono attuati contemporaneamente in varie sedi di un’impresa).

In una seconda fase devono essere registrate tutte le fonti di emissioni che Fonti di emissioni non sono generate direttamente dal progetto o dal programma, ma che pos- indirette sono essere causate o ridotte dal progetto o dal programma (p. es. le emissioni generate dal trasporto di sostrati per la fermentazione in impianti per la produzione di biogas).

Con il termine «perdite» si intende una variazione delle emissioni al di fuori Perdite dei limiti di sistema, non attribuibile direttamente al progetto o al programma ma pur sempre riconducibile allo stesso. Una perdita può avere effetti sia positivi (ulteriore riduzione delle emissioni), sia negativi (ulteriori emissioni) sul livello delle emissioni. Se queste variazioni sono quantificabili, devono essere comprese nel calcolo delle riduzioni delle emissioni, a meno che non si verifichino all’estero (p. es. le emissioni risultanti dall’uso di vettori energetici fossili impiegati in altri luoghi al posto della biomassa utilizzata per la produzione di energia rinnovabile nell’ambito del progetto o del programma; le emissioni derivanti da un utilizzo modificato del suolo all’estero a seguito della coltivazione di materie prime per la produzione di biocarburanti).

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 45

Per determinare le emissioni di CO2eq da perdite si possono utilizzare i seguenti strumenti e guide73 dell’UNFCCC:

  • «General Guidance on Leakage in biomass project activities», versione 03, data del documento: 28 maggio 2009

  • «Tool to calculate project or Leakage CO2 emissions from fossil fuel combustion», versione 03, data del documento: 22 settembre 2017 http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/ am-tool-03-v2.pdf

  • ACM0003: «Emissions reduction through partial substitution of fossil fuels with alternative fuels or less carbon intensive fuels in cement manufacture», versione 08.4.1, data del documento: 8 novembre 2013

4.2 Fattori d’influenza

Sviluppi tecnologici e fattori, come ad esempio un cambiamento della doman- Sviluppo di da, l’evoluzione dei prezzi dell’energia o la modifica di prescrizioni legali, pro- emissioni ducono di regola effetti sullo sviluppo delle emissioni. Di conseguenza, occorre identificare tutti i fattori rilevanti che potrebbero influenzare le emissioni del progetto o del programma oppure lo sviluppo di riferimento. I fattori identificati devono essere considerati sia nella strutturazione dello scenario di riferimento, sia nello sviluppo del metodo di rilevamento e del piano di monitoraggio.

Gli allegati A1–A3 della presente comunicazione contengono un elenco con raccomandazioni e fattori per il calcolo delle emissioni del progetto o del programma previste, dei rispettivi sviluppi di riferimento e per lo sviluppo dei metodi74.

4.3 Calcolo delle emissioni del progetto o del programma

previste

Per la stima ex ante delle riduzioni delle emissioni previste occorre determi- Riduzioni delle nare le emissioni annue del progetto o del programma previste per l’intera emissioni durata del progetto, del programma o del piano. I parametri misurati nel progetto o nel programma secondo il piano di monitoraggio sono estrapolati e valutati nella stima in modo quanto più realistico possibile. Occorre tenere conto degli sviluppi futuri già noti dei parametri (p. es. i potenziamenti della capacità pianificati, l’ampliamento della rete di teleriscaldamento ecc.).

73 Tutti i documenti sono disponibili sul sito http://cdm.unfccc.int/Reference/tools/index.html.

74 Presumibilmente dal 1° novembre 2018 l’ordinanza sul CO2 prescriverà metodi standard vincolanti per

i progetti con reti di riscaldamento e i progetti concernenti gas di discarica. I progetti già inoltrati o in corso non ne sono interessati fino alla scadenza del (primo) periodo di credito.

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 46

Le emissioni annue del progetto o del programma EP previste sono calcolate come segue:

dove

Ep = emissioni annue del progetto o del programma previste [in t di CO 2 eq] Ap = efficacia del progetto prevista [p. es. in MWh/anno] FE = fattore di emissione specifico secondo l’allegato A3 [in t CO2eq per output, ad esempio t CO2eq/MWh o t CO2eq/output]

L’efficacia del progetto attesa Ap corrisponde ad esempio all’utilizzo annuo di carburanti e combustibili in litri oppure alla quantità di gas serra prodotta da discariche nel caso del progetto.

Il fattore di emissione FE corrisponde alle emissioni previste in CO2 equivalenti per unità dell’output. Raccomandazioni per i fattori di emissione e i contenuti di energia di vettori energetici fossili sono disponibili nell’allegato alla presente comunicazione.

4.4 Determinazione dello scenario di riferimento

Lo scenario di riferimento è la più probabile delle varie alternative plausibili Alternative allo scenario di progetto o di programma. Se l’obiettivo del progetto o del programma deve essere raggiunto anche nello scenario di riferimento, ciò deve avvenire con la stessa qualità dello scenario del progetto o del programma (p. es. il trasporto di una merce per un determinato tratto in un determinato tempo). Partendo dal momento della presentazione della domanda, sono descritti in modo adeguato e vicino alla realtà i possibili sviluppi in base a determinati parametri. Questi parametri corrispondono ai limiti di sistema e ai fattori d’influenza utilizzati per la determinazione delle emissioni del progetto o del programma secondo i capitoli 4.1 e 4.2. Oltre allo scenario di progetto o di programma occorre sviluppare almeno un altro scenario, tenendo conto che per ogni scenario bisogna descrivere la probabilità dello stesso e come si comportano le fonti di emissioni e i fattori d’influenza.

Per la determinazione dello scenario di riferimento è decisivo stabilire: Determinazione

  • quali tecnologie sarebbero state impiegate senza i provvedimenti di riduzione delle emissioni applicati nell’ambito di un progetto o di un programma;

  • se nel corso della durata del progetto o del programma sarebbero state comunque (parzialmente) attuate le misure di riduzione previste e, se del caso, quando si sarebbe verificato questo caso.

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 47

Nella descrizione dello scenario di riferimento occorre tenere in ogni caso Descrizione conto dei seguenti elementi:

  • le prescrizioni di legge e le condizioni quadro economiche vigenti per il progetto o per il programma secondo l’allegato A1 alla presente comunicazione;

  • l’uso di tecnologie che servono a rispettare le prescrizioni ambientali per le emissioni inquinanti, il grado di efficacia ecc.;

  • la prassi abituale;

  • il vantaggio finanziario (redditività) dello scenario di riferimento rispetto alle alternative.

Di norma lo scenario di riferimento coincide con l’alternativa economicamente più interessante, che corrisponde almeno allo stato della tecnica secondo la valutazione dell’organismo di convalida. Se come scenario di riferimento non viene considerata l’alternativa economicamente più interessante, occorre fornire una motivazione.

4.5 Calcolo dello sviluppo di riferimento

Lo sviluppo di riferimento Srif. illustra, con l’ausilio delle fonti di emissioni già Sviluppo stabilite nel calcolo delle emissioni del progetto o del programma previste e ­presumibile dei fattori d’influenza, lo sviluppo presumibile delle emissioni senza la realizzazione delle misure di riduzione del progetto o del programma. Esso viene calcolato per mezzo degli indicatori di attività Arif. e dei fattori di emissione FE. Il limite di sistema è identico in entrambi i casi.

dove

Srif. = sviluppo di riferimento atteso [in t di CO2eq] Arif. = efficacia annua attesa FE = fattore di emissione specifico secondo l’allegato [in t CO2eq per output, ad esempio t CO2eq/MWh o t CO2eq/output]

Le ipotesi alla base dello sviluppo di riferimento dovrebbero essere corrette. Ipotesi Se non può essere stabilita in modo chiaro la correttezza di un parametro, le relative stime dovrebbero essere quanto più precise possibile. Occorre inoltre tenere conto dei fattori di incertezza e dichiararli.

Le ipotesi e i calcoli relativi allo sviluppo di riferimento devono essere trasparenti e comprensibili. Di conseguenza tutti i dati dei fabbricanti, i risultati delle misurazioni, gli studi, le valutazioni, le informazioni di mercato o le perizie indipendenti utilizzati per il calcolo non devono essere referenziati, bensì

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 48

messi a disposizione dell’organismo di convalida e allegati in copia elettronica alla domanda secondo l’articolo 7 dell’ordinanza sul CO2.

4.6 Calcolo delle riduzioni delle emissioni previste

Le riduzioni delle emissioni previste devono essere indicate in tonnellate di ­CO2eq e corrispondono alla differenza tra lo sviluppo di riferimento stimato75 e le emissioni del progetto o del programma previste76 dedotte le perdite.

EA = Srif. – EP – perdite

Nella descrizione del progetto o del programma occorre indicare sia le riduzioni delle emissioni previste per singoli anni, sia il totale delle riduzioni delle emissioni previste durante il periodo di credito77 o nel corso della durata del progetto o del programma.

4.7 Metodi per il calcolo dello sviluppo di riferimento

Per il calcolo delle riduzioni delle emissioni occorre basarsi almeno sullo stato della tecnica78. A dipendenza del tipo di progetto o di programma, per il calcolo degli indicatori di attività e dei fattori di emissione possono essere necessari ulteriori elementi metodici, ad esempio per il calcolo dei gradi di efficacia degli impianti. Per determinate tecnologie sono stati sviluppati metodi standard con calcoli, che sono allegati alla presente comunicazione79.

75 Cfr. cap. 4.7 Metodi per il calcolo dello sviluppo di riferimento

76 Cfr. cap. 4.3 Calcolo delle emissioni del progetto o del programma previste

77 Cfr. cap. 2.10 Periodo di credito

78 In genere, lo stato della tecnica corrisponde ai requisiti e ai metodi di calcolo delle vigenti norme, schede informative, aiuti all’esecuzione e raccomandazioni delle competenti organizzazioni specializzate

79 Presumibilmente dal 1° novembre 2018 l’ordinanza sul CO2 prescriverà metodi standard vincolanti per

i progetti con reti di riscaldamento e i progetti concernenti gas di discarica. I progetti già inoltrati o in corso non ne sono interessati fino alla scadenza del (primo) periodo di credito. Tutti i metodi standard sono disponibili sul sito www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01724/

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 49

5 Addizionalità

5.1 I principi generali dell’addizionalità

Sono rilasciati attestati per progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera se questi non sarebbero redditizi senza il ricavo della vendita degli attestati (art. 5 lett. b n. 1 dell’ordinanza sul CO2) e se con essi si ottengono riduzioni delle emissioni che sono addizionali rispetto allo sviluppo di riferimento (art. 5 cpv. 1 lett. b n. 3 dell’ordinanza sul CO2).

Nel complesso ciò significa che gli attestati per le riduzioni delle emissioni Onere della prova possono essere rilasciati solo se viene dimostrato che queste non sarebbero state ottenute senza la realizzazione delle misure di riduzione e che sono pertanto addizionali. Questo nesso causale deve essere evidenziato dal richiedente nella prova dell’addizionalità.

La prova dell’addizionalità comprende le seguenti fasi:

1. la determinazione dello scenario di riferimento secondo il capitolo 4.4; 2. l’analisi della redditività secondo i capitoli 5.2 e 5.3, che fornisce la prova che il progetto o il programma non è redditizio e quindi non viene realizzato senza il ricavo della vendita degli attestati; 3. l’analisi degli ostacoli secondo il capitolo 5.4 (facoltativa); 4. l’analisi delle prassi secondo il capitolo 5.5.

Con l’analisi della redditività viene dimostrato che il ricavo della vendita degli Analisi della attestati costituisce l’incentivo finanziario decisivo per la realizzazione del redditività progetto o del programma. L’analisi della redditività può essere effettuata mediante comparazione di uno scenario di riferimento con uno scenario di progetto (opzioni «Analisi dei costi» e «Comparazione di alternative d’investimento») oppure mediante comparazione di benchmark «Analisi di benchmark»80. L’analisi della redditività deve essere effettuata in ogni caso. In aggiunta si può effettuare un’analisi degli ostacoli. Con l’analisi degli ostacoli Analisi degli viene dimostrato che il ricavo della vendita degli attestati è l’elemento deci- ostacoli sivo per l’eliminazione degli ostacoli che non possono essere rappresentati nell’ambito dell’analisi della redditività. A prescindere dalle possibilità di pro- Analisi della va descritte sopra, nel quadro della convalida viene inoltre verificato se il prassi progetto corrisponde alla consueta prassi (analisi della prassi)81.

80 Cfr. cap. 5.2 Analisi della redditività

81 Cfr. cap. 5.5 Analisi della prassi

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 50

5.2 Analisi della redditività

L’analisi della redditività deve essere effettuata in ogni caso. Essa si orienta al «Tool for the demonstration and assessment of additionality» dell’UNFCCC utilizzato a livello internazionale82.

Il richiedente illustra nell’analisi della redditività che il progetto o il program- Ricavo ma non è redditizio. A tale scopo compara in una prima fase lo scenario del progetto con lo scenario di riferimento (opzioni «Analisi dei costi» e «Comparazione di alternative d’investimento») oppure illustra che l’ammontare del rendimento ottenuto con il progetto non è sufficiente rispetto al benchmark (opzione «Analisi di benchmark»). I ricavi della vendita di attestati non vengono considerati, mentre si tiene conto di tutti gli altri ricavi, in particolare degli aiuti finanziari da parte dell’ente pubblico. Nelle opzioni «Analisi dei costi» e Costi supple­ «Comparazione di alternative d’investimento», i costi supplementari legati al mentari progetto o al programma corrispondono ad almeno al 10 per cento del totale dei mezzi preventivati per la realizzazione del progetto rispetto allo scenario di riferimento.

In una seconda fase viene effettuata per tutti e tre i metodi di analisi una comparazione tra questa analisi della redditività dello scenario del progetto senza i ricavi dalla vendita degli attestati e l’analisi della redditività dello scenario del progetto con i ricavi della vendita degli attestati. In questo modo viene dimostrato che il ricavo della vendita degli attestati rappresenta l’incentivo finanziario decisivo per la realizzazione del progetto o del programma.

Le ipotesi alla base dell’analisi devono essere confacenti allo scopo e realistiche (p. es. la disponibilità a pagare dei clienti, il prezzo di riferimento di carburanti e combustibili). Le prescrizioni relative ai parametri di conto sono disponibili nell’allegato A2. I rischi di progetto o di programma possono essere inseriti nel calcolo del cash flow (p. es. possono essere utilizzati supplementi assicurativi per la valutazione di specifici rischi di progetto). I principali parametri e ipotesi di natura tecnico-economica devono essere elencati e documentati in modo da poter essere convalidati. Per verificare la solidità dell’analisi dovrebbe essere effettuata un’analisi della sensibilità.

5.2.1 Metodi d’analisi

Se un progetto o un programma genera vantaggi monetari esclusivamente Opzione 1: tramite gli attestati, viene effettuata un’analisi dei costi (opzione 1). In caso analisi dei costi contrario viene effettuata un’analisi degli investimenti (opzione 2) oppure un’analisi di benchmark (opzione 3).

82 Disponibile sul sito http://cdm.unfccc.int/Reference/tools/index.html.

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 51

Nell’ambito dell’analisi dei costi vengono analizzati i costi d’investimento e i costi d’esercizio medi annui causati dal progetto o dal programma. Occorre dimostrare che, oltre al valore monetario degli attestati, non sono realizzati utili né altre entrate. Inoltre viene dimostrato che il progetto o il programma è meno redditizio rispetto ad almeno uno degli scenari alternativi.

La composizione dei costi d’investimento e d’esercizio è descritta nella tabella 5a. In aggiunta si devono esporre nella descrizione del progetto o del programma i ricavi e le entrate nonché gli aiuti finanziari richiesti o attribuiti83. Esempi di entrate o di risparmi sono elencati nella tabella 5b. I costi di transazione correlati con l’elaborazione della domanda di rilascio di attestati possono essere computati solo nella variante che tiene conto dei ricavi della vendita degli attestati.

Elementi tipici dei costi d’investimento e d’esercizio

Costi d’investimento • Costi di pianificazione, progettazione e sorveglianza dei lavori di costruzione (tutti i costi generali che • Costi d’investimento diretti (costruzione, materiale, trasporto, montaggio, terreno) insorgono per la realizzazione di • Contributi perimetrali e contributi di allacciamento alle reti dei servizi pubblici un progetto, programma o piano) • Costi di finanziamento durante la fase di costruzione (interessi intercalari)

  • Eventuali investimenti sostitutivi o per ampliamenti (valori attuali84)

  • Altri costi (p. es. prodotti chimici, acqua ecc.)

  • Costi di smantellamento (valore attuale) per la sostituzione di immobili e impianti oppure per il risanamento di siti contaminati, se questi costi insorgono solo nella realizzazione del progetto

  • Un eventuale valore di riutilizzo o di rottame (valore attuale) di un impianto deve essere detratto dai costi d’investimento

  • Acquisto dell’infrastruttura e misure tecniche d’esercizio necessarie per realizzare i programmi (p. es. soluzioni di software)

Costi d’esercizio annui • Costi d’esercizio generali (compresi i costi amministrativi e assicurativi) (i costi annui causati dai • Costi di manutenzione (costi di mantenimento e manutenzione; costi di rinnovo, progetti, programmi o piani nel sempre che non siano stati considerati negli investimenti sostitutivi) corso della durata d’esercizio) • Costi per il personale impiegato per l’esercizio e la sorveglianza dell’impianto

  • Spese per il materiale, inclusi i costi per l’energia (quantità di energia consumata moltiplicata per il prezzo dell’energia) 85

  • Costi per il personale impiegato per la gestione di piani all’interno di un programma

83 Cfr. cap. 2.6.1 Aiuti finanziari

84 Il valore attuale corrisponde al valore dei pagamenti futuri al presente. È rilevato tramite operazioni

di sconto sui pagamenti futuri.

85 Il listino dei prezzi per i vettori energetici convenzionali è disponibile sul sito www.bafu.admin.ch/

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 52

Tab. 5b Opzione 2: Elementi tipici di entrate e ricavi confronto di alternative Entrate Entrate del progetto conseguite mediante l’acquisto di servizi, beni o d’investimento energia, aiuti finanziari

Risparmi Risparmi in relazione allo scenario di riferimento, p. es. risparmi sui costi dell’energia ottenuti mediante installazione di strumenti efficienti dal punto di vista energetico

Se nello scenario di riferimento e nel progetto si ottiene la stessa quantità di beni o servizi prodotti con la stessa qualità, proprietà e campo d’applicazione, l’analisi può essere effettuata per mezzo di un confronto di indicatori finanziari (analisi d’investimento). Tecnologie e pratiche alternative devono corrispondere almeno allo stato della tecnica nei nuovi investimenti.

Il confronto viene effettuato per mezzo di indicatori finanziari come il valore del capitale o il tasso interno di rendimento (internal rate of return, IRR). Questi valori tengono conto in modo adeguato dei costi che insorgono in diversi momenti.

Il metodo del valore del capitale (determinazione del «valore attuale netto») registra i ricavi, i costi d’investimento e i costi d’esercizio in qualsiasi momento e li rende confrontabili tramite operazioni di sconto con l’inizio dell’investimento. A tale scopo sono confrontati tra loro il capitale impiegato e il cash flow scontato al momento previsto per l’inizio dell’esercizio.

Il calcolo del valore del capitale viene effettuato applicando la formula seguente:

n Ct Wn p t ) (1 + 100 p n )

dove

Ct = cash flow nell’anno t. Il cash flow risulta dal ricavo annuo e dai costi d’esercizio annui Ricavo = ricavo netto del fatturato + rimborsi ricevuti da prestiti Interessi e dividendi ricevuti Costi d’esercizio secondo la tabella 5a I0 = somma dei costi d’investimento secondo la tabella 5a Eventuali investimenti per rinnovi devono essere scontati di ­conseguenza. p = tasso d’interesse contabile t = indice per i singoli anni da 1 a n n = durata d’esercizio (cfr. cap. 2.9) Wn = valore residuo/valore di riutilizzo dell’impianto, del progetto o del piano alla fine della durata d’esercizio. Il valore residuo viene scontato nel corso della durata d’esercizio.

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 53

L’alternativa economicamente più interessante è quella con il valore del capitale più elevato. Se il progetto, il programma o i piani all’interno del programma presentano il valore del capitale più elevato non sono addizionali.

Nel quadro dell’analisi di benchmark, l’indicatore finanziario calcolato del Opzione 3: progetto o dei piani all’interno di un programma (il valore del capitale, il tasso analisi di interno di rendimento ecc.) viene confrontato con il relativo valore di riferi- benchmark mento (benchmark). I possibili parametri sono:

  • i tassi d’interesse di titoli di Stato; eventualmente con l’inclusione di un adeguato supplemento di rischio per rispecchiare l’investimento privato o il tipo di progetto, di programma o di piano;

  • le stime dei costi finanziari e del necessario rendimento del capitale da parte di un fondo private equity o di esperti finanziari sulla base di progetti, programmi o piani comparabili;

  • un parametro di riferimento interno all’azienda, che in passato è stato correntemente applicato.

Occorre dimostrare che senza l’incentivo fornito dagli attestati, il progetto, il programma o il piano presenta un valore dell’indicatore finanziario (p. es. WACC86) meno favorevole rispetto al parametro di riferimento e quindi non viene realizzato senza l’incentivo supplementare. Se per un progetto, un programma o un piano sono possibili più parametri di riferimento occorre scegliere quello più basso.

Esempio di parametro di riferimento per progetti di teleriscaldamento87: Esempio di un Per progetti di teleriscaldamento la Segreteria Compensazione accetta indicatore un parametro di riferimento WACC pari al sei per cento, a condizione che finanziario non siano disponibili dati più precisi specifici al progetto. Il valore risulta dall’esperienza maturata in ambito esecutivo e si basa su uno studio88. Il tasso interno di rendimento del progetto di teleriscaldamento va confrontato con questo parametro di riferimento. Il parametro di riferimento può essere fissato senza alcuna motivazione a un valore inferiore al sei per cento. Soprattutto se l’ente responsabile è un Comune, infatti, è noto che possono essere fissati anche parametri di riferimento più bassi. Se si approva un parametro di riferimento superiore al sei per cento, ciò deve essere motivato in modo plausibile.

86 Weighted average cost of capital = tasso medio di costo del capitale

87 Per i progetti con teleriscaldamento è possibile sotituire la convenzionale analisi della redditività con

una verifica dell’addizionalità economica semplificata. Lo strumento Excel è disponibile sul sito www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/klima/klima-kop-bis-2016/ 88 «Kapitalkostenstudie 2016» di KPMG disponibile sul sito: https://home.kpmg.com/de/de/home/themen/2017/11/kapitalkostenstudie-2017.html

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 54

5.3 Analisi della sensibilità

Oltre all’analisi della redditività, il richiedente dovrebbe effettuare un’analisi Scenario minimo e della sensibilità. Questa analisi mostra se i risultati sono solidi in relazione massimo agli incentivi finanziari del progetto, del programma o del piano, qualora le ipotesi vengano variate indipendentemente. Per ciascun parametro principale si dovrebbero sviluppare uno scenario minimo e uno massimo. I valori dovrebbero discostarsi almeno del 10 per cento (per gli impianti a biogas del 25 per cento) dal valore ipotizzato. Inoltre gli scostamenti dei parametri principali dovrebbero corrispondere almeno all’incertezza tipica della stima del valore del parametro. L’analisi della redditività offre di norma solo una base valida per dimostrare l’addizionalità nei casi in cui l’analisi della sensibilità supporta, in tutti gli scenari minimi e massimi, il risultato attestante che il progetto, il programma o il piano è redditizio solo con l’ausilio degli attestati.

5.4 Analisi degli ostacoli

Se non può essere dimostrata l’addizionalità sulla base dell’analisi della redditività, si può ricorrere all’analisi degli ostacoli come complemento all’analisi dei costi d’investimento e d’esercizio.

L’analisi degli ostacoli dovrebbe evidenziare che, nonostante la sua redditività, il progetto, il programma o il piano non è stato realizzato a causa di ostacoli e come questi ultimi possano essere superati (solo) grazie al ricavato della vendita degli attestati. Gli ostacoli possono essere fatti valere a condizione che rendano impossibile, oltre allo scenario del progetto o del programma, almeno uno degli scenari alternativi. Gli ostacoli fatti valere devono essere documentati con studi, dati di mercato o dati statistici.

Di norma, nell’analisi occorre quantificare i costi generati da altri ostacoli. I costi in relazione con il superamento degli ostacoli dovrebbero ammontare almeno al 10 per cento dei fondi preventivati per la realizzazione del progetto, del programma o del piano (i costi d’investimento e d’esercizio secondo la tabella 5a per l’intera durata del progetto o del programma). Qualora non sia possibile quantificare i costi generati dagli ostacoli, il richiedente può sottoporre all’esame dell’UFAM altri approcci per la quantificazione degli ostacoli.

Gli ostacoli possono ad esempio essere di natura:

  • economica: finora progetti, programmi o piani dello stesso tipo hanno potuto essere realizzati solo grazie ad incentivi; o

  • tecnica: mancanza di personale specializzato per la realizzazione del progetto o del programma nella loro sede e, di conseguenza, rischi nella realizzazione (p. es. l’esercizio di un impianto).

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 55

Non possono essere fatti valere come altri ostacoli ad esempio:

  • le procedure di autorizzazione onerose;

  • in singoli casi la mancanza di propensione a investire in progetti o programmi economici;

  • la mancanza di mezzi finanziari, utile ridotto o rendimenti bassi;

  • la mancanza di informazioni.

Esempio di superamento di ostacoli nell’ambito dell’aumento dell’efficacia nelle economie domestiche Situazione di partenza e descrizione dell’ostacolo: nel quadro di un programma si mira a incrementare lo smercio di un nuovo prodotto volto ad aumentare l’efficienza dei sistemi di riscaldamento nelle economie domestiche. Finora il prodotto è stato venduto soltanto nel quadro di progetti pilota. Ai potenziali clienti non è ancora chiaro se il prodotto sia affidabile e porti effettivamente all’aumento dell’efficacia menzionato.

Possibile superamento dell’ostacolo e quantificazione monetaria: l’attuazione di progetti pilota supplementari e lo svolgimento di campagne di misurazione possono stabilire un rapporto di fiducia. I costi correlati ai progetti pilota supplementari e alle campagne di misurazione possono essere stimati e sommati ai costi per l’attuazione di piani.

5.5 Analisi della prassi

A prescindere dal fatto che l’analisi della redditività abbia consentito di dimostrare la mancanza di redditività e di individuare altri ostacoli, nell’ambito della convalida viene effettuata un’analisi della prassi semplificata. Con l’analisi devono essere identificati progetti e programmi che, di norma, verrebbero realizzati anche senza gli attestati, nonostante non siano redditizi e siano esposti a considerevoli ostacoli, perché corrispondono alla prassi abituale.

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 56

Esempio per lo scenario di riferimento in caso di risanamenti Esempio di ­nell’ambito del calore comfort applicazione Il passaggio da sistemi di riscaldamento con approvvigionamento di ca- dell’analisi della lore da combustibili fossili a sistemi con approvvigionamento di calore da prassi energie rinnovabili nell’ambito del calore comfort è in parte conforme alla prassi consueta89. Ciò è stato considerato per la definizione delle raccomandazioni sulle ipotesi relative ai sistemi di riscaldamento fossili e non fossili per ogni tipo di edificio quale parte dello sviluppo di riferimento di progetti incentrati sul calore (a tal fine cfr. all. F90).

Durante lo sviluppo del progetto o del programma, il richiedente può esaminare nei limiti delle sue possibilità se in Svizzera o nelle fasce di frontiera sono di norma già realizzati progetti, programmi o piani comparabili91. Se sì, il richiedente deve indicare i motivi che impediscono proprio la realizzazione del progetto, programma o piano presentato nonostante i presupposti simili.

Progetti, programmi o piani comparabili nel settore delle energie rinnovabili: Nel settore delle energie rinnovabili i progetti, i programmi o i piani sono considerati comparabili se appartengono alla stessa categoria secondo la statistica globale dell’energia dell’UFE92.

L’organismo di convalida verifica se al momento della convalida del progetto Organismo di pianificato sono di norma già realizzati progetti comparabili in Svizzera o nel- convalida la fascia di frontiera93. Se sì, accerta i motivi per i quali non può essere realizzato proprio il progetto o il programma presentato nonostante i presupposti simili. I risultati degli esami sono inseriti nel rapporto di convalida. Se non vengono svolti abitualmente progetti o programmi comparabili, si ritiene fornita la prova dell’addizionalità in relazione alla prassi abituale.

89 Wüest e Partner (2015), Heizsysteme: Entwicklung der Marktanteile 2030–2016. Su incarico

dell’Ufficio federale dell’energia, Berna 2017. Disponibile sul sito www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/ Aktualisierung_2017_.pdf (studio)

90 Disponibile sul sito www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/klima/uv-umwelt-vollzug/

91 I progetti sono comparabili se hanno la stessa dimensione e con le stesse condizioni quadro impiegano

la stessa tecnologia per ottenere lo stesso risultato. 93 Ad esempio nella Germania meridionale o nella regione austriaca del Vorarlberg.

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 57

L’organismo di convalida formula una raccomandazione all’attenzione Raccomandazione dell’UFAM, nella quale indica come può essere verificata la stima e rimanda ai relativi dati di base. Il progetto può essere respinto solo se l’UFAM fornisce la prova e i relativi dati di base che il progetto corrisponde alla prassi abituale e non è quindi addizionale.

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 58

6 Strutturazione e attuazione del monitoraggio

Nell’ambito del monitoraggio il richiedente rileva i dati necessari per la prova e la quantificazione delle riduzioni delle emissioni effettivamente ottenute; in particolare le emissioni del progetto/programma e tutti i parametri che influenzano lo sviluppo di riferimento. Il piano di monitoraggio stabilisce i dati da rilevare e il modo in cui rilevarli quale parte integrante della descrizione del progetto o del programma94. Tale piano indica dettagliatamente come, dove e cosa viene misurato e, di conseguenza, come vengono dimostrate e quantificate le riduzioni delle emissioni ottenute (cfr. requisiti di cui all’art. 5 cpv. 1 lett. c n. 1 dell’ordinanza sul CO2). Per i piani inseriti in programmi, occorre inoltre provare sulla base del rapporto di monitoraggio che soddisfano i criteri di inclusione di cui all’articolo 5a capoverso 1 lettera c dell’ordinanza sul CO2. A tale scopo si può effettuare nell’ambito della verifica un apposito esame limitato a singoli progetti rappresentativi (art. 9 cpv. 3 dell’ordinanza sul CO2). Dimostrare e quantificare le riduzioni delle emissioni ottenute presuppone che il metodo di monitoraggio escluda in modo affidabile il rilascio plurimo di attestati per la stessa riduzione delle emissioni o doppi conteggi delle riduzioni delle emissioni ottenute. La relativa prova deve essere fornita dal richiedente.

Il monitoraggio interessa l’intero progetto o programma, a prescindere da un’eventuale ripartizione degli effetti secondo il capitolo 2.6.3. Nell’ambito della convalida della domanda o di una nuova convalida secondo l’articolo 8a dell’ordinanza sul CO2, l’organismo di convalida ammesso dall’UFAM verifica se le riduzioni delle emissioni siano dimostrabili e quantificabili con il progetto presentato. Alla presente comunicazione sono allegate raccomandazioni di metodi standard per la prova delle riduzioni delle emissioni ottenute95. Se per un determinato tipo di progetto, programma o piano non vengono (ancora) raccomandati metodi di rilevamento, il richiedente può sviluppare metodi ­propri.

94 Cfr. cap. 6.1 Piano di monitoraggio

95 Tutti i metodi standard sono disponibili sul sito www.bafu.admin.ch/uv-1315-i. Presumibilmente dal

1° novembre 2018 l’ordinanza sul CO2 prescriverà metodi standard vincolanti per i progetti con reti di riscaldamento e i progetti concernenti gas di discarica. I progetti già inoltrati o in corso non ne sono interessati fino alla scadenza del (primo) periodo di credito.

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 59

6.1 Piano di monitoraggio

Il piano di monitoraggio secondo l’articolo 7 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 6 capoverso 2 lettera i dell’ordinanza sul CO2 è parte integrante della descrizione del progetto o del programma e, pertanto, anche della domanda di rilascio di attestati. Esso definisce i parametri da misurare e la loro applicazione per calcolare le riduzioni delle emissioni, inoltre stabilisce l’inizio del monitoraggio.

Nel piano di monitoraggio sono descritti i dati che occorre rilevare per la pro- Delimitazione va delle riduzioni delle emissioni effettivamente ottenute (cfr. art. 9 cpv. 1 rispetto al metodo dell’ordinanza sul CO2), inoltre è descritto come calcolare ex post sulla base di calcolo di tali dati le riduzioni delle emissioni effettivamente ottenute. Dati e parametri

Il piano di monitoraggio deve contenere:

  • il momento dell’inizio del monitoraggio;

  • la descrizione della struttura del processo e del management per l’allestimento del rapporto di monitoraggio;

  • le responsabilità e le strutture istituzionali per il rilevamento e l’archiviazione dei dati nonché per il controllo di qualità (compresa l’applicazione del principio del doppio controllo);

  • la descrizione della prassi per il controllo dei dati e dei parametri da registrare (la quantità di calore generata, i CO2eq emessi ecc.);

  • l’elenco in forma tabellare dei dati e dei parametri da sorvegliare, con le seguenti informazioni: −− le fonti dei dati, per esempio: i dati dei contatori, i dati di vendita; −− gli strumenti per il rilevamento digitale, meccanico o manuale; −− la descrizione del processo di misurazione; −− il processo di taratura; −− la precisione del metodo di misurazione; −− la persona / l’unità aziendale responsabile per la misurazione, la taratura ecc.; −− l’intervallo di misurazione;

  • la descrizione dei provvedimenti previsti per evitare doppi conteggi con indicazione dei motivi per cui questi provvedimenti sono sufficienti e conducono all’obiettivo;

  • le formule per calcolare le riduzioni delle emissioni sulla base dei dati rilevati.

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 60

6.2 Svolgimento del monitoraggio

L’inizio del monitoraggio coincide di norma con l’inizio degli effetti del progetto o dei piani di un programma.

Lo svolgimento del monitoraggio comprende le seguenti fasi:

1. la registrazione delle emissioni legate al progetto o al piano come previsto Registrazione dei conformemente al piano di monitoraggio (registrazione di dati e parametri dati nonché controllo di qualità); 2. la verifica dello sviluppo di riferimento definito ex ante e delle emissioni del progetto o del piano misurate e calcolate. Le ipotesi relative a parametri variabili devono essere all’occorrenza adeguate (soprattutto i parametri quantitativi come il fatturato e la produzione di calore residuo ecc.). Le ipotesi sulle condizioni quadro politiche ed economiche prestabilite rimangono invariate nel corso della durata del periodo di credito; 3. il calcolo delle riduzioni delle emissioni effettivamente ottenute in base ai Calcolo delle dati e ai parametri misurati conformemente al metodo di calcolo previsto riduzioni di nel piano di monitoraggio. emissioni ottenute

In presenza di una combinazione di effetti di misure diverse, ad esempio l’aumento dell’efficienza in combinazione con l’impiego di energie rinnovabili, si osservano prima le misure volte a incrementare l’efficienza e, solo successivamente, il fabbisogno di energia coperto con le energie rinnovabili.

6.3 Rapporto di monitoraggio

Il rapporto di monitoraggio comprende i dati rilevati dal richiedente, che secondo il piano di monitoraggio occorrono per la prova delle riduzioni delle emissioni, e descrive le procedure necessarie per il rilevamento dei dati (art. 9 cpv. 1 dell’ordinanza sul CO2). Tutti i metodi di calcolo e i processi impiegati sono documentati conformemente al piano di monitoraggio (art. 9 cpv. 1 dell’ordinanza sul CO2).

Per una dimostrazione completa delle riduzioni delle emissioni, il rapporto di monitoraggio dovrebbe contenere in particolare le indicazioni e i dati seguenti:

  • la descrizione delle infrastrutture o dei processi e delle forme di organizzazione;

  • la descrizione dei provvedimenti realizzati per il controllo di qualità;

  • la descrizione dell’impianto e delle sue parti;

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 61

  • la caratterizzazione tecnica delle parti dell’impianto, ivi incluso il tipo di tecnologia: −− la capacità, −− la potenza installata, −− il fabbricante dell’impianto, −− i rendimenti energetici al momento del collaudo;

  • il calcolo delle riduzioni delle emissioni;

  • l’elenco dei dati e dei parametri;

  • la descrizione del processo e diagrammi/schemi: la rappresentazione dei punti di misurazione nell’intero processo.

A dipendenza del tipo di progetto, programma o piano possono occorrere dati supplementari, in particolare in caso di provvedimenti non legati a investimenti.

Questi dati supplementari possono essere ad esempio:

  • lo stato della realizzazione del progetto o del programma all’interno del Dati supplementari periodo di credito;

  • le informazioni sulla costruzione di infrastrutture o sugli adeguamenti di processi e forme di organizzazione;

  • il luogo e la data della messa in esercizio delle parti del progetto o di singoli piani di programmi;

  • i verbali di collaudo;

  • la rappresentazione dettagliata di eventuali differenze tra il progetto/programma realizzato e quello illustrato nella rispettiva descrizione: −− la tecnologia, il procedimento, le cifre tecniche; −− i vettori energetici e i materiali di input compresi i costi ecc.; −− l’analisi degli influssi sull’addizionalità del progetto/programma sullo sviluppo di riferimento e sulle riduzioni delle emissioni previste; −− la rappresentazione di eventuali adeguamenti per il calcolo dello sviluppo di riferimento e delle riduzioni delle emissioni previste, compresa la motivazione dell’approccio;

  • gli avvenimenti particolari, come l’arresto dell’impianto, l’esercizio ridotto, i Avvenimenti lavori di manutenzione;

  • l’illustrazione di eventi o situazioni durante il periodo di credito, che potrebbero avere un influsso sull’applicabilità dei metodi: −− la descrizione delle possibili conseguenze di questi eventi o situazioni; −− la descrizione dell’eventualità e del modo in cui queste conseguenze sono state rettificate per ottenere una stima prudente delle riduzioni delle emissioni;.

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 62

7 Convalida e verifica

7.1 Condizioni quadro

Prima di essere presentato, il progetto o il programma deve essere convalida- Rapporto scritto to da uno degli organismi di convalida ammessi dall’UFAM (art. 6 dell’ordinanza sul CO2). Inoltre occorre registrare le riduzioni delle emissioni dall’inizio degli effetti mediante un monitoraggio. I risultati del monitoraggio devono essere riassunti in un rapporto di monitoraggio, che viene poi verificato da un organismo di controllo esterno ammesso dall’UFAM (art. 9 cpv. 2 dell’ordinanza sul CO2). I risultati della convalida e della verifica sono riportati in due distinti rapporti scritti e inviati all’UFAM sia in forma elettronica che per posta (art. 6 cpv. 4 e art. 9 cpv. 4 dell’ordinanza sul CO2). Per le convalide in relazione con la proroga della validità della decisione d’idoneità (art. 8a cpv. 1 dell’ordinanza sul CO2)96, il progetto viene nuovamente esaminato secondo le prescrizioni di cui ai capitoli 3.3 (procedura) e 7.2 (svolgimento).

La convalida e la verifica sono eseguite a spese del richiedente da due diver- Organismi di si organismi di convalida e di controllo. L’UFAM pubblica un elenco degli or- convalida e di ganismi di convalida e di controllo (art. 6 cpv. 1 e art. 9 cpv. 2 dell’ordinanza verifica sul CO2)97. L’ammissione degli organismi di convalida e di controllo avviene secondo i requisiti descritti nell’allegato H «Ammissione degli organismi di convalida e di controllo»98.

I seguenti fattori sono esaminati sia nella convalida che nella verifica:

1. i dati utilizzati devono presentare un grado d’incertezza possibilmente ridotto (precisione) e devono essere completi e indispensabili per la prova della riduzione delle emissioni; 2. i parametri per la determinazione dello sviluppo di riferimento e delle emissioni del progetto o del programma devono essere stimati con la maggiore precisione possibile.

96 Cfr. cap. 2.12 Periodo di credito

97 L’elenco degli organismi di convalida e di controllo ammessi è disponibile sul sito

www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/klima/fachinfo-daten/

98 Disponibile sul sito: www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/klima/uv-umwelt-vollzug/

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 63

L’UFAM mette a disposizione un manuale99 nonché modelli e liste di controllo per rapporti ai fini della convalida e della verifica, inoltre raccomanda l’utilizzo di detta documentazione per semplificare l’esecuzione100.

7.2 Convalida

7.2.1 Obiettivi della convalida

Nell’ambito della convalida viene verificato se il progetto, il programma o il Organismo di piano è conforme ai requisiti di cui all’articolo 5 dell’ordinanza sul CO2. All’at- convalida to della convalida di programmi viene inoltre verificato se soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5a dell’ordinanza sul CO2 (art. 6 cpv. 3 dell’ordinanza sul CO2). In aggiunta vengono verificati la struttura sovrastante e i progetti presentati a titolo di esempio.

L’organismo di convalida verifica se tutti i dati relativi al progetto o al programma sono completi101 e coerenti e valuta i metodi per la stima dello sviluppo di riferimento e l’addizionalità102. L’UFAM decide in merito all’idoneità del progetto o del programma in base ai dati forniti dal richiedente secondo l’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza sul CO2 nonché del rapporto di convalida.

Qui di seguito sono illustrati i singoli passi della convalida.

7.2.2 Verifica della documentazione della domanda

Il richiedente mette a disposizione dell’organismo di convalida tutti i documenti necessari per la convalida conformemente al capitolo 2.3.

Il primo passo della convalida è la verifica della completezza, della tracciabi- Informazioni sul lità e della correttezza della descrizione del progetto o del programma e di progetto tutte le informazioni che lo riguardano. o sul programma

99 Disponibile sul sito www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/klima/uv-umwelt-vollzug/

100 Tutti i modelli sono disponibili sul sito www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima.html. Presumibilmente a partire dal 1° novembre 2018, i già noti modelli dell’UFAM saranno vincolanti e dovranno essere utilizzati obbligatoriamente dai richiedenti per nuovi progetti e programmi.

101 Cfr. cap. 4 Calcolo della riduzione delle emissioni attesa

102 Cfr. cap. 5 Addizionalità

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 64

Il successivo esame comprende i seguenti passi:

  • il confronto delle informazioni contenute nella descrizione del progetto o del programma con altri dati disponibili da fonti indipendenti, in particolare la verifica della prova relativa al momento dell’inizio del progetto;

  • la verifica dei dati forniti dal richiedente. Se necessario sono effettuate visite o richieste informazioni supplementari;

  • l’esecuzione di controprove e di controlli della plausibilità per valutare la correttezza delle ipotesi e dei dati.

La valutazione del progetto, del programma o del piano in relazione ai requi- Requisiti siti posti dall’articolo 5 dell’ordinanza sul CO2 comprende in particolare:

  • la verifica dell’addizionalità (ossia della mancata redditività e dello sviluppo di riferimento);

  • la verifica del metodo di prova in relazione alla sua completezza, consistenza e adeguatezza: il metodo deve garantire che tutti i dati e le informazioni indispensabili per verificare il successivo rapporto di monitoraggio vengano registrati e documentati con regolarità e affidabilità;

  • la verifica dello stato della tecnica;

  • la valutazione se nell’ambito della prima verifica occorra un sopralluogo.

Le altre fasi volte a valutare progetti, programmi o piani per quanto riguarda i requisiti dell’articolo 5a dell’ordinanza sul CO2 sono illustrate nel capitolo 8.2.2.

7.2.3 Aspetti da correggere nel corso della convalida

L’organismo di convalida individua tutti gli aspetti del progetto o del programma che potrebbero far sì che le riduzioni delle emissioni non vengano ottenute nella misura dichiarata o che i calcoli siano lacunosi. Nel rapporto di convalida questi aspetti vengono elencati e discussi singolarmente e in modo completo, per poi essere conclusi con «convalidato» o «non convalidato» dopo consultazione con il richiedente.

L’organismo di convalida individua le misure di correzione e invita il richiedente ad attuarle (Corrective Action Request, CAR), in particolare se:

  • la mancata redditività del progetto o del programma non emerge in modo Corrective Action chiaro e comprensibile dalla descrizione del progetto (o se nell’ambito Request (CAR) dell’analisi della redditività sono state riscontrate indicazioni o ipotesi non comprensibili o non plausibilizzabili);

  • la scelta dello scenario di riferimento non è stata effettuata correttamente o se la motivazione della scelta non è comprensibile o plausibile;

  • la descrizione del progetto o del programma contiene errori concernenti le ipotesi selezionate, i dati o il calcolo delle riduzioni delle emissioni;

  • il piano di monitoraggio non contiene i parametri rilevanti o prevede procedure non adeguate per le misurazioni e la sorveglianza di elementi di contatto.

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 65

L’organismo di convalida individua gli aspetti non chiari o rimasti inevasi e Clarification invita il richiedente a chiarirli in modo comprensibile anche a terzi (Clarifica- Request (CR) tion Request, CR). Ciò avviene in particolare quando le informazioni messe a dis­posizione dal richiedente sono insufficienti a stabilire se sono pienamente rispettate le prescrizioni dell’ordinanza sul CO2.

L’organismo di convalida individua, nell’ambito della stessa, gli aspetti del Forward Action monitoraggio e del rapporto non ancora verificabili in modo definitivo e invita Request (FAR) il richiedente a chiarirli nella prima verifica (Forward Action Request, FAR).

L’organismo di convalida riporta nel rapporto di convalida un elenco completo di tutte le CAR, CR e FAR. Il rapporto

(i) presenta gli aspetti in modo trasparente; (ii) documenta la risposta del richiedente in merito all’aspetto evidenziato; (iii) illustra come è stata convalidata la risposta; (iv) descrive se e come è stata adeguata di conseguenza la descrizione del progetto o del programma.

Tutti gli aspetti (CAR e CR) evidenziati dall’organismo di convalida devono essere liquidati prima che possa essere conclusa la convalida e l’UFAM possa elaborare la domanda per il rilascio di attestati.

7.2.4 Allestimento del rapporto di convalida

Per la redazione del rapporto di convalida l’UFAM mette a disposizione un modello103 e un’apposita lista di controllo104.

Il rapporto di convalida comprende:

  • l’esposizione delle singole fasi del progetto, del programma o del piano (cap. 1.3) già svolte nonché dei risultati della verifica;

  • i metodi, i principi e le referenze sui quali si basa la convalida;

  • l’elenco delle domande poste durante la convalida in merito a dubbi (CR) o le necessarie correzioni nonché una descrizione delle risposte e degli approcci di soluzione (CAR, FAR)105.

103 Link esterno al modello del rapporto di convalida

104 Link esterno al modello della lista di controllo per la convalida

105 Cfr. cap. 7.3.7 Aspetti da correggere nel corso della verifica

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 66

7.3 Verifica

La verifica comprende il controllo periodico dei dati nel rapporto di monito- Organismo di raggio (verifica del corretto rilevamento e rappresentazione di tutti i dati rile- controllo vanti), degli strumenti di misurazione (verbali di taratura e manutenzione) e dei calcoli.

Il richiedente sottopone a proprie spese il rapporto di monitoraggio per verifica a un organismo di controllo ammesso dall’UFAM. Questa verifica non può essere effettuata dallo stesso organismo che ha convalidato il progetto (art. 9 cpv. 2 dell’ordinanza sul CO2). Ciò consente un esame dei progetti e dei programmi in base al principio del doppio controllo. Il richiedente mette a disposizione dell’organismo di controllo tutte le informazioni necessarie per la verifica dei dati contenuti nel rapporto di monitoraggio. L’organismo di controllo registra i risultati della verifica in un rapporto di verifica (art. 9 cpv. 4 dell’ordinanza sul CO2). L’organismo di controllo stabilisce se nell’ambito della verifica deve essere effettuato un sopralluogo.

Il primo rapporto di monitoraggio e il relativo rapporto di verifica devono essere presentati all’UFAM sei mesi106 dallo scadere dell’anno che segue l’inizio del monitoraggio. I rapporti di monitoraggio e di verifica seguenti devono essere presentati almeno ogni tre anni (art. 9 cpv. 5 dell’ordinanza sul CO2).

Solo a conclusione della verifica l’UFAM decide sul rilascio di attestati basandosi sul rapporto di monitoraggio verificato (art. 10 cpv. 1 dell’ordinanza

7.3.1 Obiettivi della verifica

La verifica garantisce che:

  • il progetto, il programma o il piano (eventualmente progetti rappresentativi) sia implementato e gestito secondo i dati forniti nella descrizione del progetto o del programma. In particolare le tecnologie, gli impianti, le attrezzature e gli apparecchi utilizzati per il monitoraggio devono corrispondere ai requisiti fissati nel piano di monitoraggio;

  • il rapporto di monitoraggio e altri documenti a supporto della verifica siano completi e coerenti e corrispondano alle prescrizioni dell’ordinanza sul CO2;

  • i sistemi e le procedure di monitoraggio effettivamente applicati corrispondano ai sistemi e alle procedure descritti nel piano di monitoraggio e che i rilevanti dati del monitoraggio siano registrati, memorizzati e documentati in modo appropriato.

106 Sei mesi corrispondono a 186 giorni civili. Se x corrisponde all’anno in cui è stata presentata la

domanda, il primo rapporto di monitoraggio e il relativo rapporto di verifica devono essere presentati al più tardi entro il 30 giugno dell’anno x + 2. Presumibilmente a partire dal 1° novemnre 2018 si applicherà un termine di tre anni anche per la prima verifica. Esempio: se il monitoraggio è stato svolto il 5 agosto 2015, il primo rapporto di monitoraggio e il relativo rapporto di verifica devono essere presentati al più tardi entro il 30 giugno 2017.

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 67

7.3.2 Verifica della documentazione

Ciascun parametro utilizzato nel monitoraggio deve essere suffragato da un apposito documento. Inoltre viene verificata l’attuazione del piano di monitoraggio in relazione ai sistemi di misurazione e ai processi per il controllo di qualità. Il richiedente mette a disposizione dell’organismo di controllo tutti i documenti necessari per la verifica.

7.3.3 Procedura di verifica

La verifica dei contenuti comprende almeno i seguenti passi:

1. la valutazione della realizzazione e dell’esercizio del progetto, del programma o del piano in relazione alla corrispondenza con i dati forniti nella descrizione del progetto, del programma o del piano: −− gli aspetti del progetto, del programma o del piano realizzato riportati nella tabella 6 sono controllati in relazione alla corrispondenza con i dati forniti nella descrizione del progetto o del programma in particolare nella prima verifica. La verifica elenca in modo dettagliato eventuali scostamenti e ne valuta la rilevanza;

Tab. 6 Confronto tra il progetto/programma realizzato e la descrizione del progetto / programma

2.Tecnologia dell’impianto la verifica Capacità dei processi per di input, prestazioni la generazione, di output, procedimento aggregazione ecc. e registrazione installato

Esercizio dell’impianto Grado di sfruttamento dell’impianto, load factor, composizione del digestato, parametri del processo ecc.

Parametri finanziari Calcolo della redditività, costi d’investimento, costi correnti, ricavi, costi degli interessi

dei parametri del monitoraggio: −− i processi riportati nella tabella 7 devono rispettare le prescrizioni formulate nella descrizione del progetto o del programma. Eventuali scostamenti devono essere identificati e illustrati dettagliatamente;

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 68

Tab. 7 Verifica dei processi per la misurazione e la registrazione di dati

Piano di monitoraggio Procedimenti effettivi Registrazione dei dati Responsabilità per il monitoraggio e la Archiviazione dei dati del monitoraggio registrazione dei dati Controllo di qualità Parametri misurati

3. la verifica degli strumenti di misura, delle prassi di misurazione e delle prescrizioni di taratura con le prescrizioni formulate nella descrizione del progetto o del programma e del piano di monitoraggio (cfr. tab. 8): −− la misurazione deve essere effettuata con la maggiore precisione possibile. Quanto maggiore è l’influsso di un parametro sulla riduzione delle emissioni calcolata, tanto più precisa deve essere la verifica del rispetto delle prescrizioni concernenti gli strumenti di misura, le prassi di misurazione e la taratura;

Tab. 8 Confronto del monitoraggio con le prescrizioni contenute nella descrizione del progetto o del programma e nella comunicazione

Strumenti di misurazione Apparecchi di misurazione utilizzati Prassi di misurazione Metodo di misurazione utilizzato Prescrizioni di taratura Intervalli di misurazione Precisione, taratura

4. se opportuno, un sopralluogo per vedere gli impianti con i promotori del progetto/programma/ piano; 5. per i piani occorre inoltre verificare se soddisfano i criteri di inclusione stabiliti nella descrizione del programma, i quali garantiscono a loro volta che i piani corrispondono ai requisiti di cui agli articoli 5 e 5a dell’ordinan-

7.3.4 Verifica degli attestati per riduzioni delle emissioni mediante apporto

di calore a o da imprese con obiettivo di emissione Le riduzioni delle emissioni ottenute mediante apporto di calore nel quadro di progetti di compensazione a o da imprese con obiettivo di emissione vanno documentate ogni anno separatamente nel rapporto di monitoraggio. Nel quadro della verifica si esamina se occorre una delimitazione secondo il capitolo 2.12 in caso di apporto di calore a imprese con obiettivo di emissione. L’organismo di controllo effettua detta verifica anche se determinati elementi di controllo non sono menzionati né nella descrizione del progetto/programma né nel rapporto di convalida.

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 69

Di norma, in caso di apporto di calore a imprese con obiettivo di emissione, Apporto di calore quest’ultimo viene adeguato. Ciò accade se con il nuovo apporto di calore le da imprese con emissioni dell’impresa in questione registrano scostamenti di almeno il 30 per obiettivo di cento rispetto all’anno precedente o di almeno il 10 per cento l’anno per tre emissione anni consecutivi. Se queste condizioni sono soddisfatte, l’obiettivo di riduzione viene adeguato (art. 73 dell’ordinanza sul CO2).

In rari casi, le condizioni poste nell’articolo 73 dell’ordinanza sul CO2 per l’adeguamento di un obiettivo di emissione non sono soddisfatte in quanto soltanto una parte minima dell’utilizzo complessivo di energia termica da parte dell’impresa con obiettivo di riduzione è sostituita con l’apporto di calore. In questi casi l’obiettivo di emissione non viene adeguato e non possono essere rilasciati attestati per riduzioni di emissioni derivanti dall’apporto di calore in questione.

Per il rilascio di attestati per le riduzioni delle emissioni derivanti da apporto di calore a imprese con impegno di riduzione occorre sempre attendere che l’obiettivo di emissione dell’impresa in questione venga adeguato. Ciò può richiedere fino a tre anni.

Esempio: impresa con obiettivo di emissione Un’impresa con obiettivo di emissione sfrutta il calore prodotto da una centrale termica nel quadro di un progetto di compensazione. Ne consegue una riduzione delle emissioni dell’impresa di almeno il 10 per cento l’anno per tre anni consecutivi. Alla scadenza dei tre anni, l’obiettivo di emissione viene adeguato e gli attestati per le riduzioni delle emissioni ottenute possono essere rilasciati senza che si registrino doppi conteggi.

Il rilascio di attestati per le riduzioni delle emissioni derivanti da apporto di Apporto di calore calore da imprese con obiettivo di riduzione è consentito soltanto se si può da imprese con provare che il calore apportato (calore residuo) non può essere sfruttato al- obiettivo di trove nel perimetro dell’obiettivo di emissione107. L’utilizzo del calore residuo emissione non deve influenzare le emissioni dell’impresa con obiettivo di emissione, inoltre non è conteggiato per il conseguimento dell’obiettivo di emissione.

Esempio: impresa con processi ad alta temperatura Dal punto di vista tecnico, un’impresa con processi ad alta temperatura non può immettere in una rete di teleriscaldamento calore residuo a bassa temperatura che non è sfruttabile. L’utilizzo del calore residuo non influenza in alcun modo le emissioni dell’impresa.

107 Cfr. cap. 5.1 della comunicazione dell’UFAM concernente l’esenzione dalla tassa sul CO2 senza scambio

di quote di emissioni (disponibile in francese e tedesco)

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 70

7.3.5 Valutazione di scostamenti e relative correzioni

Un elemento importante della verifica è costituito dalla valutazione degli sco- Scostamenti stamenti nella realizzazione del progetto o del programma rispetto alla descrizione del progetto o del programma e al piano di monitoraggio108. Si distinguono tre tipi di scostamenti:

a) gli scostamenti che mettono in discussione l’addizionalità del progetto, del programma o del piano rilevata nella convalida (p. es. grandi scostamenti del dimensionamento o della somma d’investimento tra la descrizione del progetto, programma o piano e il progetto, programma o piano realizzato); b) gli scostamenti che portano a un adeguamento delle riduzioni delle emissioni computabili (p. es. se gli apparecchi di misurazione non funzionano per determinati periodi di tempo o funzionano in modo errato oppure in caso di parametri tecnici modificati); c) gli scostamenti di natura tecnica che fanno sì che il progetto o il programma oppure la tecnologia utilizzata nel progetto o nel programma non corrisponda allo stato della tecnica o non è ammessa secondo l’allegato 3 dell’ordinanza sul CO2. Ciò a prescindere dal fatto che produca o meno variazioni delle riduzioni delle emissioni o dei costi d’investimento e d’esercizio.

Per ogni scostamento occorre verificare se comporta conseguenze per la valu- Correzioni tazione secondo gli articoli 5 e 5a dell’ordinanza sul CO2. Il richiedente può proporre correzioni per tenerne conto.

L’organismo di controllo formula una raccomandazione, con la quale indica se è opportuno approvare gli adeguamenti e le correzioni e se con essi le risultanti riduzioni delle emissioni sono stimate correttamente.

L’organismo di controllo notifica all’UFAM gli scostamenti che costituiscono modifiche essenziali ai sensi dell’articolo 11 dell’ordinanza sul CO2 e si applica la procedura descritta nel capitolo 3.11.

108 Cfr. anche cap. 3.11 Modifiche essenziali apportate al progetto o al programma

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 71

Principi per la gestione degli scostamenti di tipo a

  • È compito del richiedente dimostrare che il progetto, il programma o il piano implementato corrisponde alla rappresentazione fornita nella descrizione del progetto o del programma.

  • Se i cambiamenti nell’implementazione e nell’esercizio del progetto sono sostanziali ai sensi dell’articolo 11 dell’ordinanza sul CO2, l’UFAM può disporre una nuova convalida (cfr. 3.11).

Principi per la gestione degli scostamenti di tipo b

  • È compito del richiedente documentare le riduzioni delle emissioni con apposite misurazioni. Se le riduzioni delle emissioni non possono essere dimostrate (per determinati periodi) sulla base del piano di monitoraggio prestabilito, per questi periodi non possono essere rilasciati attestati.

  • Se il metodo offre la scelta tra la misurazione più semplice (e meno precisa) e la misurazione più complessa (ma più precisa) di parametri chiave (p. es. misurazione della produzione di biogas), il valore misurato con il metodo meno preciso può essere ridotto con un fattore di insicurezza. L’imprecisione deve essere descritta e viene opportunamente considerata all’atto del rilascio degli attestati.

Principi per la gestione degli scostamenti di tipo c • È compito del richiedente dimostrare che, per quanto concerne la tecnica e la tecnologia utilizzate, il progetto, il programma o il piano implementato corrisponde alla rappresentazione fornita nella descrizione del progetto o del programma.

7.3.6 Controlli della plausibilità dei dati di base

Per i parametri considerati fondamentali, ad esempio il consumo di combustibile, la quantità di calore fornita, la quantità di biogas prodotti, la produzione di elettricità ecc., viene effettuato un controllo della plausibilità («crosscheck») dei dati riportati nel rapporto di monitoraggio con dati provenienti da altre fonti, compresi il registro/ giornale dell’impianto, gli inventari, i contatori di elettricità/calore, i giustificativi d’acquisto o fonti simili. I calcoli sono riesaminati e controllati interamente dall’organismo di controllo. Sono identificati in particolare possibili fonti di emissioni trascurate o valori prescritti non utilizzati (p. es. fattori di emissione, prezzi dei combustibili ecc.). Parimenti occorre verificare l’utilizzo di ipotesi ex ante.

7.3.7 Aspetti da correggere nel corso della verifica

Durante la verifica l’organismo di controllo individua gli aspetti del monitoraggio che potrebbero far sì che la riduzione delle emissioni non venga ottenuta nella misura dichiarata o che i calcoli siano lacunosi. Nel rapporto di verifica questi aspetti sono elencati e discussi singolarmente e in modo completo, per poi essere valutati con «verificato» o non «verificato» dopo consultazione con il richiedente.

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 72

L’organismo di controllo individua le misure di correzione e invita il richieden- Corrective Action te ad attuarle (Corrective Action Request, CAR), in particolare se: Request (CAR)

  • viene accertato uno scostamento tra il piano di monitoraggio e il monitoraggio effettuato nel progetto o nel programma (o se non si può dimostrare che non vi è stato alcuno scostamento);

  • il rapporto di monitoraggio contiene errori riguardanti le ipotesi selezionate, i dati o il calcolo delle riduzioni delle emissioni;

  • il richiedente non ha risolto questioni in sospeso risalenti alla precedente convalida o verifica, che dovrebbero essere controllate nella nuova verifica109 (Forward Action Request, FAR110).

L’organismo di controllo individua aspetti non chiari o rimasti inevasi e invita Clarification il richiedente a chiarirli (Clarification Request, CR). Ciò avviene in particolare Request (CR) quando le informazioni messe a disposizione dal richiedente sono insufficienti a stabilire se sono pienamente rispettate le prescrizioni dell’ordinanza sul

L’organismo di controllo individua aspetti non chiari o rimasti inevasi e invita Forward Action il richiedente a chiarirli nella verifica (Forward Action Request, FAR). Request (FAR)

L’organismo di controllo riporta nel rapporto di verifica un elenco completo di tutte le CAR, CR e FAR. Il rapporto

(i) presenta gli aspetti in modo trasparente; (ii) documenta la risposta del richiedente sull'aspetto evidenziato; (iii) illustra come è stata verificata la risposta; (iv) descrive se e come è stato adeguato di conseguenza il rapporto di monitoraggio.

Tutti gli aspetti (CAR e CR) evidenziati dall’organismo di controllo devono essere liquidati prima che possa essere conclusa la verifica e l’UFAM possa elaborare la domanda per il rilascio di attestati.

109 Il richiedente deve attuare tassativamente solo le FAR esplictamente elencate nella descrizione del

progetto/programma (alla decisione di idoneità) rispettivamente nella decisione (alla decisione concernente il rilascio di attestati).

110 Le FAR da attuare sono riportate nel relativo capitolo della descrizione del progetto o del programma

(prima verifica) oppure nella decisione concernente il rilascio di attestati per le riduzioni di emissioni ottenute dell’anno precedente (tutte le verifiche successive).

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 73

7.3.8 Rapporto di verifica

Per l’allestimento del rapporto di verifica si raccomanda di procedere come segue:

  • una bozza del rapporto di verifica, compreso un elenco delle CR, CAR e FAR, viene sottoposta al richiedente per una presa di posizione;

  • il richiedente prende posizione in merito alla bozza e, in particolare, approfondisce nei dettagli gli aspetti ancora aperti (CR, CAR);

  • una volta chiariti tutti i punti, viene allestita la versione finale del rapporto di verifica;

  • la verifica finale della procedura e del rapporto viene effettuata dal re- Verifica da parte sponsabile della qualità dell’organismo di controllo. del responsabile della qualità

7.4 Nuova convalida

Una proroga del periodo di credito (cfr. cap. 2.11) o modifiche essenziali apportate al progetto/programma (cfr. cap. 3.11) possono rendere necessaria una nuova convalida. Nel primo caso una decisione d’idoneità valida viene prorogata, nel secondo caso viene sostituita con una nuova. In linea di principio una nuova convalida non differisce da una convalida «ordinaria» secondo l’articolo 6 dell’ordinanza sul CO2 (cfr. cap. 7.2).

Prima della convalida il richiedente adegua la descrizione convalidata del progetto/programma allo stato attuale delle conoscenze, in particolare adatta l’approvazione delle condizioni quadro e dei metodi per la prova delle riduzioni delle emissioni ottenute in base alle prescrizioni attuali dell’ordinanza sul CO2 e delle raccomandazioni contenute nella comunicazione esecutiva.

In seguito, il richiedente incarica un organismo di convalida ammesso ­dall’UFAM di effettuare una nuova convalida (cfr. cap. 3.2). Detto organismo di convalida deve già aver effettuato altre convalide del progetto/programma.

In caso di nuova convalida occorre verificare se il progetto/programma è ancora conforme agli articoli 5 e 5a (art. 8a dell’ordinanza sul CO2). L’organismo di convalida esamina in particolare i punti riportati nella tabella 9. Se i singoli punti del progetto/ programma non hanno subito modifiche, occorre soltanto verificare se le condizioni quadro giuridiche e tecniche rilevanti per gli stessi non sono cambiate (cfr. all. A1). Qualora le riduzioni delle emissioni fatte valere nel quadro di progetti e programmi derivino esclusivamente da condizioni quadro giuridiche e tecniche modificate, non si possono rilasciare attestati per le stesse (art. 8a cpv. 3 dell’ordinanza sul CO2).

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 74

Tab. 9 Aspetti in esame in caso di nuova convalida

Tipi di progetti/programmi ammessi Il convalidatore verifica se il tipo di progetto/programma è cambiato (art. 5 cpv. 1 lett. a e all. 3) (cfr. cap. 2.4).

Delimitazione per l’esenzione dalla Se il tipo di progetto/programma è applicabile, il convalidatore verifica se tassa sul CO2 gli elementi di contatto tra il progetto/programma e l’impresa con obiettivo (art. 5 cpv. 1 lett. c n. 2 e 3) di riduzione sono cambiati (cfr. cap. 2.12.3).

Analisi della redditività e sviluppo di Il convalidatore verifica in tutti i casi se: riferimento a. le disposizioni giuridiche rilevanti per lo sviluppo di riferimento sono (art. 5 cpv. 1 lett. b n. 1 e 3) cambiate (p. es. per programmi/piani: obbligo di allacciamento per edifici nel perimetro di una rete di teleriscaldamento); o b. la prassi abituale è cambiata (p. es. aumento dei sistemi di riscaldamento a combustibile non fossile rispetto a quelli a combustibile fossile in caso di sostituzione dell’approvvigionamenti di calore decentralizzato senza l’aiuto dei ricavi derivanti da attestati).

In linea di principio occorre esaminare anche la prova dell’addizionalità.

Un esame di quest’ultima (e dell’analisi della redditività) non è necessario se: a. il progetto o i piani del programma non hanno ancora raggiunto la durata del progetto/piano convalidata, definita in base a una durata d’esercizio standard (cfr. cap. 2.9); o b. non si rilevano modifiche essenziali (cfr. cap. 3.11).

Stato della tecnica Se dopo l’ultima convalida sono state apportate modifiche alle tecnologie (art. 5 cpv. 1 lett. b n. 2) impiegate, il convalidatore verifica se le nuove tecnologie sono conformi allo stato della tecnica. Qualora siano disponibili metodi migliori (più precisi o più efficienti) per provare le riduzioni delle emissioni ottenute, occorre verificare se la descrizione del progetto/programma deve essere adattata.

Prova delle riduzioni delle emissioni In tutti i casi occorre verificare se è necessario aggiornare i parametri fissi ottenute per il calcolo delle riduzioni delle emissioni ottenute (p. es. fattori di (art. 5 cpv. 1 lett. c n. 1) emissione stabiliti nell’ordinanza sul CO2 o effetti riscaldanti di gas serra) e se dopo l’ultima convalida sono state versate prestazioni in denaro supplementari non rimborsabili ai sensi dell’articolo 10 capoverso 4, in quanto ciò potrebbe portare a un adeguamento della ripartizione degli effetti (cfr. cap. 2.6.3). Ciò vale anche nel caso in cui siano stati computati versamenti. Criteri previsti per l’inserimento di piani In caso di modifiche essenziali nei programmi occorre verificare se i criteri (art. 5a cpv. 1 lett. d) previsti e convalidati per l’inserimento dei piani garantiscono ancora che tutti i piani soddisfano i requisiti di cui agli articoli 5 e 5a dell’ordinanza sul CO2).

Una volta conclusa la nuova convalida, il richiedente presenta la descrizione del progetto/programma rielaborata e convalidata nonché il rapporto di convalida come descritto nel capitolo 3.3.

Sulla base del nuovo rapporto di convalida e della descrizione del progetto o del programma eventualmente modificata, l’UFAM emette una nuova decisione d’idoneità del progetto o del programma (art. 11 cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 8 cpv. 1 dell’ordinanza sul CO2). Non appena viene emessa la nuova decisione d’idoneità, si può effettuare anche una verifica parallela. Nel quadro di quest’ultima occorre controllare se nel monitoraggio sono state considerate eventuali modifiche della descrizione del progetto/programma.

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 75

8 Insieme di progetti e

programmi Per ridurre i costi di attuazione si possono accorpare piccoli progetti dello stesso tipo in un cosiddetto «insiemi di progetti» o piani che perseguono lo stesso scopo in un programma. In questo capitolo sono illustrate le procedure per lo svolgimento e la verifica di questi insiemi e programmi. Se non stabilito altrimenti in questo capitolo, per l’accorpamento di progetti e per i programmi si applicano i requisiti e il procedimento applicati per i progetti allestiti singolarmente. Ad esempio i requisiti per i metodi di rilevamento, in particolare per la prova dell’addizionalità e per il monitoraggio, rimangono gli stessi come per i progetti allestiti singolarmente.

8.1 Accorpamento di progetti

I progetti accorpati in un insieme di progetti sono dello stesso genere per Persona di quanto concerne la tecnologia impiegata, il metodo di rilevamento utilizzato, contatto per la dimensione e la complessità. Questi progetti vengono controllati in simul- progetti dello tanea nell’ambito di una convalida e di una verifica. Tutti i progetti inclusi in stesso tipo un insieme devono soddisfare l’articolo 5 dell’ordinanza sul CO2 allo stesso modo dei singoli progetti. I singoli progetti accorpati in un insieme possono avere sedi diverse, ma quest’ultime devono essere definite nella descrizione del progetto e poter essere attribuite allo stesso richiedente. Il richiedente designa una persona di contatto nei confronti dell’UFAM e degli organismi di controllo esterni.

Le procedure per i progetti accorpati si differenziano da quelle per i progetti singoli nei seguenti punti:

8.1.1 Descrizione del progetto, convalida e decisione d’idoneità

Le informazioni concernenti i progetti di un insieme di progetti sono di regola riassunte in un’unica descrizione del progetto, nella quale sono riportati singolarmente tutti i progetti che fanno parte dell’insieme. Dopo la decisione d’idoneità secondo l’articolo 8 dell’ordinanza sul CO2 non si possono aggiungere altri progetti all’insieme.

8.1.2 Monitoraggio e verifica

Di norma viene effettuato un monitoraggio specifico per ciascun progetto inserito nell’insieme basandosi su un piano di monitoraggio comune. Di regola viene inoltrato un piano di monitoraggio comune per tutti i progetti di un insieme.

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 76

8.1.3 Attestati

Sono attestate le riduzioni delle emissioni realizzate e verificate dell’intero Sovrastima insieme di progetti. Se i controlli effettuati per un progetto rivelano che sono state fatte valere riduzioni delle emissioni eccessive e se il richiedente non è in grado di dimostrare che questa sovrastima riguarda solo quel singolo progetto, l’UFAM può proiettare questa sovrastima sull’intero insieme di progetti e tenerne conto all’atto del rilascio degli attestati.

8.2 Programmi

In un programma sono riuniti più piani che hanno uno scopo comune perseguibile anche con tecnologie diverse e che impiegano una delle tecnologie definite nella descrizione del programma (art. 5a cpv. 1 lett. a e b dell’ordinanza sul CO2). La realizzazione del programma è coordinata di norma dal richiedente.

I piani di un programma possono differenziarsi tra loro per quanto riguarda il Criteri di inclusione metodo per il rilevamento delle riduzioni delle emissioni (prescrizioni di calcolo, addizionalità e monitoraggio). Di queste differenze si tiene debitamente conto mediante la definizione di criteri di inclusione idonei per tutti i tipi di piani (art. 5a cpv. 1 lett. c dell’ordinanza sul CO2)111. Se un piano adempie i criteri di inclusione stabiliti nella descrizione del programma, può essere aggiunto a un programma fino alla fine del periodo di credito, ossia anche dopo la decisione d’idoneità.

Il numero di piani che possono essere aggiunti a un programma è di norma illimitato. Nello sviluppo di programmi occorre in particolare definire esattamente il processo per il rilevamento e la memorizzazione dei dati del monitoraggio dei vari piani.

8.2.1 Descrizione del programma

La descrizione del programma definisce i requisiti organizzativi, metodici e Requisiti per i finanziari posti al programma e ai piani. Oltre alle informazioni elencate nel programmi capitolo 2.3, la descrizione del programma contiene anche le seguenti indicazioni:

  • le indicazioni concernenti lo scopo comune e la durata dei piani;

  • criteri differenziati per la loro inclusione nel programma;

  • un esempio di piano per ciascuna tecnologia impiegata;

111 Se entro la fine del periodo di credito i promotori di un programma non riescono a includere nel

programma più di un piano, dopo la scadenza del primo periodo di credito il programma viene proseguito come progetto (art. 5a cpv. 3 dell’ordinanza sul CO2).

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 77

• le indicazioni concernenti la struttura del programma: −− le indicazioni relative al coordinamento della realizzazione dei piani; −− la definizione delle strutture sovrastanti; −− la definizione dei processi per la registrazione e la memorizzazione dei dati del monitoraggio dei vari piani.

Se il monitoraggio deve essere limitato a una selezione di progetti rappresentativi, occorre indicare nel piano di monitoraggio i criteri di selezione.

8.2.2 Convalida e decisione d’idoneità del programma

La procedura di verifica dell'idoneità di un programma non è sostanzialmente Procedura di diversa da quella adottata per verificare l’idoneità di un singolo progetto112: verifica anche la descrizione del programma viene convalidata a spese del richiedente da un organismo di convalida indipendente che verifica le indicazioni fornite nella descrizione del programma nonché se il programma adempie i requisiti di cui all’articolo 5 dell’ordinanza sul CO2. Per quanto concerne i programmi, l’organismo di controllo verifica inoltre se il programma o il piano preso ad esempio adempiono i requisiti dell’articolo 5a dell’ordinanza sul CO2.

L’UFAM decide in merito all’idoneità del programma secondo l’articolo 8 dell’ordinanza sul CO2. Questa decisione vale per la struttura del programma. I piani inseriti più tardi nel programma sono da questa considerati solo se soddisfano i criteri per l’inclusione nel programma (art. 6 cpv. 2 lett. k dell’ordinanza sul CO2). Può essere chiesta una proroga del periodo di credito secondo l’articolo 8a dell’ordinanza sul CO2 (cfr. anche 7.2). In questa fase viene in particolare verificato, non per i singoli piani già inclusi, bensì per la struttura del programma, se anche dopo la scadenza del periodo di credito si ottengono riduzioni delle emissioni quantificabili e dimostrabili, che non corrispondono alla prassi abituale e non sarebbero redditizie senza il ricavo della vendita di attestati.

8.2.3 Inizio della realizzazione di piani e notifica per un programma

Possono essere riuniti in un programma solo i piani la cui la realizzazione non è ancora iniziata (art. 5a cpv. 1 lett. d dell’ordinanza sul CO2). I piani già registrati come singoli progetti non possono essere trasferiti in un programma. Per garantire che in un programma già in corso vengano inclusi solo piani che non sarebbero stati realizzati senza il programma, la realizzazione di un piano può iniziare solo se è comprovato che era notificato per partecipare al programma già prima di esservi incluso (art. 5a cpv. 2 dell’ordinanza sul CO2). Le modalità per la notifica di piani in un programma sono stabilite nella descrizione del programma. Nel caso ideale viene effettuata con un modulo di notifica elaborato nell’ambito della descrizione del programma.

112 Cfr. cap. 3 Procedura di attestazione

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 78

8.2.4 Durata degli effetti dei piani e periodo di credito

La definizione della durata degli effetti dei piani e del periodo di credito dei programmi non si differenzia dalla definizione della durata degli effetti e dal periodo di credito dei singoli progetti113.

A differenza dei piani già realizzati, una modifica della legislazione nazionale, cantonale o comunale intervenuta durante il periodo di credito produce conseguenze per i piani la cui realizzazione non è ancora iniziata: le riduzioni delle emissioni dei piani non ancora realizzati prima dell’entrata in vigore delle modifiche legislative si riducono rispettivamente della quantità che verrebbe comunque ottenuta a seguito delle nuove basi legali (art. 8 cpv. 3 dell’ordinanza sul CO2).

8.2.5 Computo degli effetti perduranti dei piani inclusi in programmi

Quanto più tardi un piano viene incluso in un programma, tanto maggiore è la probabilità che i suoi effetti durino oltre il periodo di credito. Se la realizzazione di un piano è iniziata durante il periodo di credito, i suoi effetti possono essere attestati ancora fino a 10 anni dopo la scadenza del periodo di credito (art. 10 cpv. 3 dell’ordinanza sul CO2, cfr. fig. 7.).

Fig. 7 Computo degli effetti perduranti dei programmi Ipotesi: – periodo di tempo nel quale si possono integrare nuovi piani nel programma (durata del programma) = 10 anni – durata degli effetti di piani computabili = 5 anni.

e ma az ion ram lizz og rea e l pr ella m a ta d io d m va lida d ura Iniz p r o g r a con ella va ed del Nuo Fin

Periodo di credito (PC) 7 anni 2° PC 3 anni Attestazione possibile al massimo fino a 10 anni oltre la fine del secondo periodo di credito per piani la cui realizzazione inizia nel periodo di credito

Legenda: Frecce grigie: si possono rilasciare attestati Frecce rosse: non si possono rilasciare attestati Ciascuna freccia rappresenta un piano (inizio della freccia: inizio della realizzazione del piano)

113 Cfr. cap. 2.9 Durata del progetto/programma e durata degli effetti nonché cap. 2.10 Periodo di credito

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 79

8.2.6 Rapporto di monitoraggio

Seguendo la procedura stabilita nel piano di monitoraggio, il richiedente stila un rapporto di monitoraggio che documenta ed espone per ogni singolo anno tutte le riduzioni di emissioni ottenute.

8.2.7 Verifica e rilascio di attestati

Un organismo di controllo ammesso dall’UFAM verifica a spese del richiedente il rapporto di monitoraggio (art. 9 cpv. 2 dell’ordinanza sul CO2). La verifica del programma si basa sul capitolo 7.3 della presente comunicazione. Occorre tuttavia menzionare in particolare che gli effetti del programma possono essere verificati sulla base di una selezione di progetti rappresentativi, tenendo conto che la selezione dei piani deve rispecchiare la complessità dei singoli piani e la portata del programma. La procedura scelta per stabilire i progetti rappresentativi viene illustrata e convalidata in precedenza nella descrizione del programma. Gli attestati sono rilasciati sulla base del rapporto di monitoraggio e del relativo rapporto di verifica (art. 10 cpv. 1 dell’ordinanza

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 80

9 Progetti e programmi

condotti autonomamente

9.1 Condizioni quadro

Sono considerati progetti e programmi condotti autonomamente i progetti e programmi che non sono condotti allo scopo di ricevere attestati, bensì da persone soggette all’obbligo di compensazione (produttori e importatori di combustibili fossili nonché gestori di centrali) per il computo diretto con l’adempimento del proprio obbligo di compensazione. Questo capitolo concretizza la procedura per l’esecuzione di progetti e programmi condotti autonomamente (art. 83 e 90 dell’ordinanza sul CO2) e il loro computo con l’obbligo di compensazione. Per i gestori di centrali termiche a combustibili fossili i requisiti posti alle misure di compensazione sono stabiliti in un contratto di compensazione (art. 84 dell’ordinanza sul CO2).

Secondo l’articolo 26 della legge sul CO2 e l’articolo 86 dell’ordinanza sul Obbligo di CO2, è soggetto all’obbligo di compensazione chi immette al consumo carbu- compensazione ranti secondo l’allegato 10 dell’ordinanza sul CO2 o converte gas fossili usati come combustibile in gas usato come carburante di cui all’allegato 10 dell’ordinanza sul CO2.

Le persone soggette all’obbligo di compensazione, ossia i produttori o gli importatori di carburanti fossili (importatori di carburanti), possono ottemperare al loro obbligo di compensazione secondo l’articolo 90 dell’ordinanza sul CO2 mediante:

  • la conduzione autonoma di progetti e programmi in Svizzera, sempre che tali progetti siano conformi, per analogia, ai requisiti di cui agli articoli 5 e 5a dell’ordinanza sul CO2 (art. 90 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza sul CO2); oppure

  • la consegna di attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera (art. 90 cpv. 1 lett. b dell’ordinanza sul CO2).

Per lo svolgimento di progetti e programmi condotti autonomamente, le per- Svolgimento sone soggette all’obbligo di compensazione possono creare proprie forme di organizzazione o strutture dei processi e far verificare le riduzioni delle emissioni con una procedura adeguata di conseguenza (cfr. 9.2). Per la computabilità delle riduzioni delle emissioni si applicano per analogia i requisiti per il rilascio di attestati per progetti e programmi di riduzione delle emissioni secondo gli articoli 5 e 5a dell’ordinanza sul CO2. Il computo delle riduzioni delle emissioni ottenute viene tuttavia effettuato direttamente tramite la banca dati dell’UFAM. Non sono rilasciati attestati. Il capitolo seguente della comunicazione illustra la procedura che porta al computo con l’obbligo di

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 81

compensazione di riduzioni delle emissioni risultanti da progetti e programmi condotti autonomamente in Svizzera.

9.2 Verifica della computabilità annua

Le riduzioni delle emissioni risultanti da progetti e programmi condotti autonomamente devono essere documentate in un rapporto di monitoraggio e di verifica conforme ai requisiti dell’articolo 9 dell’ordinanza sul CO2 (cfr. art. 91 cpv. 3 dell’ordinanza sul CO2). Per adempiere all’obbligo di compensazione, la persona soggetta a tale obbligo fornisce inoltre annualmente un rapporto dettagliato dei costi per ogni tonnellata di CO2 compensata. Per i progetti e i programmi condotti autonomamente occorre documentare separatamente i costi per lo sviluppo e i costi per l’esercizio del progetto (art. 91 cpv. 4 dell’ordinanza sul CO2).

La verifica della computabilità viene effettuata con le seguenti fasi:

1. sulla base della documentazione viene verificato al momento del reporting Reporting annuale (cfr. 9.3.1) se il progetto o il programma soddisfa i requisiti di cui agli articoli 5 e 5a dell’ordinanza sul CO2. La verifica viene effettuata in base alla procedura per la convalida secondo il capitolo 7.2 della presente comunicazione; 2. sulla base del rapporto di monitoraggio verificato sono poi determinate le riduzioni delle emissioni. La verifica viene effettuata secondo le prescrizioni di cui al capitolo 7.3 della presente comunicazione.

9.3 Documenti per la verifica annuale della computabilità

La base per la verifica annuale della computabilità è costituita dai seguenti documenti, con i quali viene dimostrata l’ottemperanza all’obbligo di compensazione secondo l’articolo 91 dell’ordinanza sul CO2:

1. una documentazione per ciascun progetto o programma condotto autono- Piano di mamente per il quale viene chiesto il computo e le cui riduzioni delle emis- ­monitoraggio sioni sono verificate per la prima volta in relazione alla sua idoneità come progetto o programma di riduzione delle emissioni condotto autonomamente (cfr. 9.3.1), ivi compreso il relativo piano di monitoraggio (cfr. 9.3.2); 2. un rapporto di monitoraggio per ciascun progetto o programma condotto Rapporto di autonomamente per il quale viene chiesto il computo, ivi compreso il rela- monitoraggio tivo rapporto sulla verifica (cfr. 7.3); 3. facoltativo: un elenco dei progetti o dei programmi pianificati.

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 82

9.3.1 Documentazione

Occorre inoltrare una sola volta una documentazione per tutti i progetti o i programmi i cui effetti sono esposti in un rapporto di monitoraggio verificato. Questa documentazione comprende le esatte specificazioni delle tecnologie impiegate nonché i relativi costi d’investimento e d’esercizio. Per la forma e i contenuti può basarsi sul capitolo 3.2. Sulla base di questa documentazione, un organismo di controllo ammesso dall’UFAM verifica se il progetto o il programma è conforme per analogia ai requisiti di cui agli articoli 5 e 5a dell’ordinanza sul CO2. L’UFAM può esigere dal richiedente i documenti supplementari che gli occorrono per valutare la domanda.

9.3.2 Monitoraggio e verifica

I requisiti per il piano di monitoraggio sono stabiliti nell’articolo 6 capoverso 2 lettera i dell’ordinanza sul CO2 e concretizzati al capitolo 6.1 della presente comunicazione. Il rapporto di monitoraggio verificato per il progetto o il programma condotto autonomamente contiene tutti i dati per la prova della riduzione delle emissioni secondo il piano di monitoraggio. I requisiti per il rapporto di monitoraggio e per la verifica sono stabiliti nell’articolo 9 dell’ordinanza sul CO2 e sono concretizzati al capitolo 6.3 della presente comunicazione.

9.4 Conferma delle riduzioni delle emissioni computabili

Sulla base della documentazione inoltratagli e del rapporto di monitoraggio Informazione verificato, l’UFAM decide in merito all’ammontare delle riduzioni delle emis- mediante sioni computabili e le registra nella sua banca dati interna. Il richiedente vie- decisione ne informato mediante la decisione in merito alla computabilità delle riduzioni delle emissioni.

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 83

10 Attestati per le imprese con convenzione sugli

obiettivi concernente ­l’evoluzione del consumo energetico Vengono rilasciati attestati non solo per progetti e programmi in Svizzera, ma anche per prestazioni supplementari

  • di imprese con impegno di riduzione esentate dalla tassa secondo l’articolo 66 capoverso 1 dell’ordinanza sul CO2 (art. 12 dell’ordinanza sul CO2); e

  • di imprese non ancora esentate dalla tassa con convenzione sugli obiettivi concernente l’evoluzione del consumo energetico (art. 12a dell’ordinanza

Le seguenti spiegazioni riguardano queste ultime imprese; per quanto riguarda le imprese esentate dalla tassa si rimanda al capitolo 7.3 della comunicazione dell’UFAM concernente l’esenzione dalla tassa sul CO2 senza scambio di emissioni (disponibile in francese e tedesco).

Secondo l’articolo 2 della LEne114, nell’ambito di una convenzione sugli obiettivi le imprese possono impegnarsi volontariamente con la Confederazione per incrementare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2. Se in una tale convenzione viene integrato anche un impegno per la riduzione delle emissioni di CO2 (obiettivo di emissione), per le diminuzioni rispetto al percorso di riduzione possono essere rilasciati attestati secondo l’articolo 12a dell’ordinanza sul CO2.

Vengono rilasciati attestati se sono adempiuti i requisiti di cui all’articolo 12a Ordinanza sul CO2, dell’ordinanza sul CO2. In particolare si presuppone che: articolo 12a

• l’obiettivo di emissione della convenzione sugli obiettivi sia conforme ai requisiti dell’articolo 67 capoversi 1–3 dell’ordinanza sul CO2. A differenza di un obiettivo di emissione secondo l’articolo 67 dell’ordinanza sul CO2, esso si riferisce solo alle emissioni di CO2 energetiche dell’impresa115;

114 www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983485/index.html

115 Per i progetti volti a ridurre le emissioni di altri gas serra si applicano i requisiti e i procedimenti

generali previsti dalla presente comunicazione.

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 84

  • la convenzione sugli obiettivi sia stata convalidata da un organismo di convalida ammesso dall’UFAM (art. 12a cpv. 1 lett. a dell’ordinanza sul CO2);

  • il rapporto concernente il rispetto dell’obiettivo di emissione sia conforme ai requisiti dell’articolo 72 dell’ordinanza sul CO2 (art. 12a cpv. 1 dell’ordinanza

  • nel corso di tre anni le emissioni di CO2 dell’impresa siano risultate ogni anno inferiori del cinque per cento rispetto al percorso di riduzione concordato;

  • la riduzione delle emissioni non è stata realizzata in un’impresa SSQE o in un’impresa soggetta a un impegno di riduzione: di conseguenza deve trattarsi di un’impresa non esentata dalla tassa sul CO2 (art. 12a cpv. 1 dell’ordinanza sul CO2);

  • all’impresa non sono stati versati per provvedimenti di riduzione né prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinnovabili, l’efficienza energetica o la protezione del clima, né fondi ottenuti dai supplementi di cui all’articolo 35 capoverso 1 della LEne per geotermia, biomassa e scorie da biomassa; ne sono escluse le imprese che si erano annunciate per ricevere tali fondi già prima del 1° dicembre 2014 (art. 12a cpv. 1 lett. d dell’ordinanza sul CO2);

  • la domanda di rilascio di attestati con la convenzione sugli obiettivi è stata presentata entro il 31 maggio dell’anno a partire dal quale sono stati richiesti attestati (art. 12a cpv. 2 dell’ordinanza sul CO2).

10.1 Elaborazione della convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione

L’impresa elabora con l’Agenzia Cleantech Svizzera (act) o con l’Agenzia dell’e- Ordinanza sul CO2, nergia per l’economia (AEnEC), in qualità di organizzazioni incaricate dall’UFAM articolo 12a e dall’UFE, una proposta per una convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione. L’obiettivo di emissione comprende la quantità totale delle emissioni di CO2 energetiche che l’azienda può emettere fino a fine 2020116.

Inoltre occorre tenere conto dei seguenti requisiti della comunicazione dell’UFAM concernente l’esenzione dalla tassa sul CO2 senza scambio di quote di emissioni (disponibile in francese e tedesco):

  • la definizione del perimetro geografico secondo il capitolo 1.1;

  • l’estrapolazione sistematica dei provvedimenti di riduzione delle emissioni tecnicamente possibili e da questi la determinazione dei provvedimenti economici e dell’obiettivo di emissione come sviluppo di riferimento secondo il capitolo 2.1; e

  • la determinazione dei provvedimenti antieconomici come prevista riduzione delle emissioni del progetto secondo il capitolo 2.1.

116 Cfr. articolo 67 capoversi 1–3 dell’ordinanza sul CO2 nonché cap. 2.1 della comunicazione dell’UFAM

concernente l’esenzione dalla tassa sul CO2 senza scambio di quote di emissioni (disponibile in francese e tedesco)

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 85

10.2 Convalida della convenzione sugli obiettivi con obiettivo

di emissione

Un’impresa che intende chiedere attestati per un progetto di riduzione delle Ordinanza sul CO2, emissioni sulla base di una convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emis- articolo 12a sione deve far convalidare la convenzione sugli obiettivi a proprie spese da un organismo di convalida ammesso dall’UFAM (art. 12a cpv. 1 lett. a dell’ordinanza sul CO2).

La convalida può essere effettuata da uno dei seguenti organismi di convalida:

  • l’UFAM in collaborazione con l’UFE;

  • altri organismi di convalida secondo l’elenco dell’UFAM117, che hanno esperienza nell’auditing di impegni di riduzione.

10.3 Presentazione della domanda di rilascio di attestati

L’impresa deve presentare all’UFAM una domanda di rilascio di attestati en- Dati per la tro il 31 maggio dell’anno in cui vengono richiesti attestati (art. 12a cpv. 1 e 2 domanda dell’ordinanza sul CO2). In base all’articolo 12a capoversi 1 e 2 nonché all’articolo 67 capoversi 1–3 dell’ordinanza sul CO2, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:

  • il rapporto di convalida, a meno che l’organismo di convalida non sia ­l’UFAM;

  • i dati di base e i limiti di sistema generali dell’impresa;

  • la proposta dell’obiettivo di emissione come sviluppo di riferimento (estrapolazione sistematica dei provvedimenti tecnicamente possibili e dei provvedimenti economici per la riduzione delle emissioni);

  • un calcolo della riduzione delle emissioni prevista e, di conseguenza, dei proventi previsti del progetto (determinazione dei provvedimenti antieconomici);

  • i dati relativi alla misurazione dei combustibili fossili (olio da riscaldamento e gas naturale) quale piano di monitoraggio standard per le emissioni di CO2 derivanti dall’utilizzo di combustibili fossili;

  • un piano di monitoraggio per la misurazione e il calcolo delle emissioni di CO2 energetiche derivanti dall’utilizzo di combustibili ottenuti da rifiuti ­fossili.

117 L’elenco degli organismi di convalida e di controllo ammessi è disponibile sul sito

www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/info-specialisti/politica-climatica/ compensazione-delle-emissioni-di-co2/progetti-di-compensazione-in-svizzera/ organismi-di-convalida-e-di-controllo.html

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 86

10.4 Decisione d’idoneità della convenzione sugli obiettivi

L’UFAM decide in base alla domanda se la convenzione sugli obiettivi è idonea al rilascio di attestati (art. 12a cpv. 1 lett. a dell’ordinanza sul CO2).

La decisione diventa effettiva a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di riferimento della convenzione sugli obiettivi. In linea di principio la domanda è valida fino al 31 dicembre 2020 (art. 12a cpv. 4 dell’ordinanza sul CO2).

10.5 Rapporto di monitoraggio

L’impresa rileva i dati necessari secondo l’articolo 72 capoverso 2 dell’ordinanza sul CO2 e li registra in un rapporto di monitoraggio, che occorre inviare annualmente entro il 31 maggio alle organizzazioni private (act o AEnEC) incaricate dall’UFAM. Tali organizzazioni trasmettono in seguito il rapporto di monitoraggio all’UFAM (art. 12a cpv. 1 lett. b dell’ordinanza sul CO2).

A tale proposito è importante ricordare che:

  • per le emissioni di CO2 derivanti dall’uso di combustibili fossili occorre uti- Combustibili lizzare il rapporto di monitoraggio standard dell’act o dell’AEnEC, in qualità fossili di organizzazioni incaricate dall’UFAM e dall’UFE;

  • per le emissioni di CO2 derivanti dall’uso di combustibili ottenuti da rifiuti Combustibili fossili occorre rilevare i dati secondo il piano di monitoraggio e registrarli ottenuti da rifiuti nel rapporto di monitoraggio.

Inoltre occorre tenere conto dei seguenti requisiti della comunicazione dell’U- FAM concernente l’esenzione dalla tassa sul CO2 senza scambio di quote di emissioni (disponibile in francese e tedesco):

  • i requisiti per l’allestimento del rapporto di monitoraggio nonché la correzione in caso di immissione errata di dati nel monitoraggio secondo il capitolo 8;

  • i requisiti per la determinazione dell’effetto dei provvedimenti per plausibilizzare lo sviluppo di riferimento presentato nel rapporto di monitoraggio secondo il capitolo 3.2; e

  • i requisiti per gli indicatori di produzione per plausibilizzare modifiche essenziali secondo il capitolo 3.1.

La verifica del rapporto di monitoraggio può essere effettuata da uno dei seguenti organismi di controllo:

  • act;

  • AEnEC.

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 87

10.6 Rilascio di attestati

L’UFAM decide in merito al rilascio di attestati basandosi sul rapporto di monitoraggio (art. 12a cpv. 1 lett. b dell’ordinanza sul CO2).

Gli attestati sono rilasciati per anno civile in misura pari alla differenza tra il percorso di riduzione meno il cinque per cento e le effettive emissioni di CO2 nell’anno in questione (art. 12a cpv. 4 dell’ordinanza sul CO2). Il diritto al rilascio di attestati sussiste solo se nel corso degli ultimi tre anni le emissioni effettive di CO2 dell’impresa sono risultate ogni anno inferiori di almeno il cinque per cento rispetto al percorso di riduzione convenuto (art. 12a cpv. 1 lett. c dell’ordinanza sul CO2).

Tab. 10 Anno del rilascio degli attestati

2014 2017 per il 2014 2015 2017 per il 2015 2014, 2015, 2016 2016 2017 per il 2016 2017 2018 per il 2017 2015, 2016, 2017 2018 2019 per il 2018 2016, 2017, 2018 2019 2020 per il 2019 2017, 2018, 2019 2020 2021 per il 2020 2018, 2019, 2020

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 88

10.7 Modifiche essenziali

Le aziende sono tenute a notificare all’UFAM eventuali modifiche essenziali e durature. Se necessario, l’UFAM dispone una nuova convalida (art. 12a cpv. 3 dell’ordinanza sul CO2).

Una nuova convalida è necessaria in particolare se occorre adeguare l’obiet- Adeguamento tivo di emissione. Una tale situazione si verifica quando nell’impresa intervie- dell’obiettivo ne un cambiamento sostanziale e duraturo delle quantità prodotte o della di emissione miscela del prodotto oppure si verifica un nuovo prelievo di calore o di freddo da parte di un terzo e di conseguenza le emissioni di CO2 si discostano dal percorso di riduzione di almeno:

  • il 10 per cento per tre anni consecutivi;

  • il 30 per cento in un anno a causa di importanti cambiamenti (cfr. art. 73 dell’ordinanza sul CO2).

L’obiettivo di emissione viene adeguato a decorrere dall’inizio dell’anno in cui si è verificato il primo scostamento del 10 o del 30 per cento dal percorso di riduzione (art. 73 cpv. 2 dell’ordinanza sul CO2).

Inoltre occorre tenere conto dei seguenti requisiti della comunicazione dell’U- FAM concernente l’esenzione dalla tassa sul CO2 senza scambio di quote di emissioni (disponibile in francese e tedesco):

  • l’obbligo di notifica di modifiche essenziali del progetto secondo il capitolo 9.1;

  • i requisiti per l’adeguamento dell’obiettivo di emissione secondo il capitolo 9.2.

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 89

Allegato Condizioni quadro per lo scenario di riferimento (stato 1° gennaio 2018)

A1 Condizioni quadro politiche

Tab. 11 Condizioni quadro per la Confederazione, i Cantoni, le Città e i Comuni

Livello Provvedimenti Concretizzazione Confederazio- Legislazione sull’energia Tra l’altro gli articoli 7a (Rimunerazione a copertura dei ne costi118), 8 (Impianti, veicoli e apparecchi), 9 e 15 (Edifici), 13 (Impiego dell’energia e recupero del calore residuo) e 35 capoverso 1 della LEne (Supplementi sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione)

Legislazione sul CO2, compresi gli aiuti Tra l’altro i provvedimenti nel settore degli edifici (art. all’esecuzione dell’UFAM relativi all’ordi- 34 cpv. 1 lett. a e b della legge sul CO2), la tassa sul nanza sul CO2 CO2 applicata ai combustibili (96 CHF/t CO2119 dal 1° gennaio 2018)

Legislazione sull’imposizione degli oli Ipotesi per la determinazione dello sviluppo di riferimenminerali (LIOm, RS 641.61), in particolare to: (aggiunta al gas naturale di almeno il 10 per cento di per la promozione di gas naturale quale carburanti biogeni) e requisiti posti alle agevolazioni carburante e di biocarburanti (agevolazio- fiscali conformemente all’articolo 12b della LIOm ne fiscale al massimo fino al 30 giugno 2020)

Cantoni, Attività volontarie nel quadro del Per la determinazione dello sviluppo di riferimento Città, Comuni programma SvizzeraEnergia occorre tenere in considerazione i provvedimenti, le attività e i contenuti del piano SvizzeraEnergia 2011–2020

Prescrizioni cantonali nel settore Tra l’altro nel caso dei modelli di prescrizione energetidell’energia (incluso l’articolo sui grandi ca dei Cantoni MoPEC 2014: il modulo di base attuato consumatori) in modo omogeneo in tutti i Cantoni nonché i moduli 2–11 adottabili facoltativamente dai Cantoni

Programmi di incentivazione dei Cantoni, Provvedimenti nel quadro del Programma Edifici nonché delle Città e dei Comuni programmi di incentivazione propri dei Comuni e dei Cantoni.

118 A tal fine cfr. anche 2.6.3 Ripartizione degli effetti.

119 La combustione di un litro di olio da riscaldamento produce 2,65 kg di CO2. Con un’aliquota di

tassazione pari a 84 CHF/t di CO2 si ha quindi una tassa di circa 25 cts./l di olio da riscaldamento.

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 90

A2 Condizioni quadro economiche

Per i calcoli e le analisi vengono di norma utilizzate le ipotesi seguenti. A scelta si possono utilizzare anche valori che consentono una stima più precisa dell’addizionalità o dello sviluppo di riferimento.

Sul sito dell’UFAM è disponibile un listino dei prezzi dell’energia che viene Listino dei prezzi aggiornato ogni anno120. I prezzi, che sono pubblicati sempre a fine gennaio, dell’energia devono essere utilizzati per la presentazione delle domande dal 1° aprile del rispettivo anno.

Il tasso d’interesse contabile per i calcoli di redditività deve essere ipotizzato Tasso d’interesse al tre per cento.

In caso di impianti tecnici, la durata del progetto corrisponde alla durata d’e- Durata del progetto sercizio standard indicata nella tabella 11, che a sua volta corrisponde alla durata di ammortamento di detti impianti. In caso di impianti sostitutivi si può far valere l’intero computo della riduzione solo per la durata d’esercizio residua. Per progetti e programmi nel settore del calore comfort e del calore di processo, a determinate condizioni, si può applicare una durata d’esercizio orientata alla prassi anziché la durata d’esercizio standard.

Esempio: se si sostituisce un impianto di riscaldamento a olio combustibile con uno a legna cinque anni prima della scadenza della durata d’esercizio standard121, le riduzioni delle emissioni ottenute possono essere computate al 100 per cento solo per cinque anni. In seguito si possono far valere solo le riduzioni delle emissioni tenendo conto dello sviluppo di riferimento.

120 Disponibile sul sito www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/klima/uv-umwelt-vollzug/

121 La durata d’esercizio standard consueta nel settore equivale a 15 anni. A determinate condizioni si

può anche applicare una durata d’esercizio orientata alla prassi pari a 20 anni. A tal fine cfr. allegato F (disponibile sul sito www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/klima/uv-umwelt-vollzug/

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 91

Tab. 12 Durata d’esercizio standard

Veicoli a due ruote elettrici 5 anni

chilometraggio durante il ciclo di vita Autocarri 16 t, 28 t, 40 t 540 000 km

chilometraggio durante il ciclo di vita Autocarri 3,5 t 235 000 km

Autobus e corriere 12,5 anni Trolley 17 anni Reti di teleriscaldamento 40 anni Processi industriali (minimo) 4 anni Misure di risparmio nella domotica 10 anni Misure di rivestimento degli edifici 20 anni Generatori di calore 15 anni

Ulteriori indicazioni concernenti la durata d’esercizio standard degli edifici e dei loro componenti sono disponibili nella pubblicazione dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) «Durate di sfruttamento standard degli edifici ed elementi di costruzione», ottenibile su richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: projektmanagement@bbl.admin.ch.

A3 Fattori di emissione

  • Le emissioni di gas serra per chilowattora di energia elettrica fornita am- Fattori di montano a 29 g di CO2eq per il mix di produzione svizzero122. Detto fattore emissione di CO2 di emissione va applicato anche se, mediante garanzie di origine, si può di energia dimostrare che l’energia proviene da fonti rinnovabili. elettrica e

  • Il fattore di emissione per la biomassa è uguale a zero per tutti i tipi di pro- biomassa getti, programmi e piani.

  • I fattori di emissione e di conversione determinanti per i progetti e i programmi (potere calorico, densità) sono riportati nella tabella 13. I fattori di emissione indicati nell’allegato 10 dell’ordinanza sul CO2 sono determinanti. Dove non sono esplicitamente indicati valori, occorre utilizzare i valori di base utilizzati implicitamente riportati nella tabella sottostante. I fattori di emissione accettati con la decisione d’idoneità possono essere utilizzati per l’intero periodo di credito.

122 Fonte: Umweltbilanz Strommix Schweiz 2011. treeze Ltd (Annika Messmer, Rolf Frischknecht), 7

dicembre 2016, Disponibile in tedesco sul sito www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/klima/fachinfo-daten/

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 92

Tab. 13 Fattori di emissione di CO2, densità e potere calorico dei vettori energetici fossili

convertito calcolato calcolato convertito calcolato MJ → kWh con densità con Hi MJ → kWh con densità

Olio da riscalda- 42,9 2) 11,9 10,0 839 2) 3,16 2) 73,7 265 2,65 mento extra leggero HEL

Gas naturale allo 45,7 1) 12,7 0,0101 0,795 1) 2,58 1) 56,4 203 0,00205 stato gassoso

Gas naturale allo 45,7 1) 12,7 5,73 451 1) 2,58 1) 56,4 203 1,16 stato liquido

Benzina, benzina 42,6 1) 11,8 8,72 737 1) 3,15 1) 73,8 266 2,32 per aeromobili esclusa

Benzina per 43,7 1) 12,1 8,68 715 1) 3,17 1) 72,5 261 2,27 aeromobili

Carburante 43,2 1) 12,0 9,59 799 1) 3,14 1) 72,8 262 2,51 d’aviazione

Gasolio (= diesel) 43,0 1) 11,9 9,91 830 1) 3,15 1) 73,3 264 2,61

Fonti: 1) Ordinanza sul CO2, allegato 10; 2) Ordinanza sul CO2, implicitamente (base per l’all. 11):

Tab. 14 Effetti dei gas Effetto riscaldante dei gas serra in CO2eq secondo l’allegato 1 dell’ordinanza sul CO2 serra

Gas serra Formula chimica Effetto in t CO2eq Biossido di carbonio CO2 1 Metano CH4 25 Protossido di azoto N2 O 298 Esafluoruro di zolfo SF6 22 800 Trifluoruro di azoto NF3 17 200 Idrofluorocarburi (HFC) Valori per diversi gas secondo l’allegato 1 dell’ordinanza sul

Perfluorocarburi Valori per diversi gas secondo l’allegato 1 dell’ordinanza sul

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 93

Elenco degli altri allegati Stato gennaio 2018

I seguenti allegati alla presente comunicazione d’esecuzione sono disponibili in formato PDF sul sito www.bafu.admin.ch/uv-1315-i

Allegato B: Fatturazione delle spese secondo l’ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM

Allegato C: Prezzi dell’energia 2018

Allegato D: Metodo standard trasferimento del traffico

Allegato E: Tool Excel Moduli A e B sulla ripartizione degli effetti

Allegato F: Metodo standard per progetti di compensazione del tipo ­«Reti di riscaldamento a distanza» (versione 3.1)

Allegato G: Metodo standard per comprovare le riduzioni delle emissioni in progetti riguardanti il biogas di discarica

Allegato H: Ammissione degli organismi di convalida e di controllo

Allegato I: Modulo «Dichiarazione d’indipendenza»

Allegato J: Manuale per gli organismi di convalida e di controllo

Allegato K: Metodo standard per i progetti di compensazione del tipo ­Impianti agricoli di produzione di biogas (versione 2)

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 94

Stato gennaio 2018

  • Aggiornamento dell’introduzione (pag. 9)

  • Tabelle 2 e 3 (pagg. 15 e 17): definizione dei tipi di progetti

  • Indicazione relativa alla delimitazione rispetto allo strumento del Fondo per le tecnologie (2.12.5, pag. 31)

  • Precisazioni sui termini per l’inoltro dei rapporti di monitoraggio (3.6, pagg. 36 e 3.8, pag. 37

  • Definizione del momento per le modifiche essenziali (3.11, pag. 40)

  • Aggiornamento della tabella 11 Condizioni quadro politiche (pag. 89)

  • Adeguamento del fattore di emissione per l’energia elettrica (A3 pag. 91)

  • Inserito: Elenco degli altri allegati disponibili separatamente sul sito ­dell’UFAM

  • Riepilogo delle modifiche di legge (ordinanza sul CO2, entrata in vigore 1° gennaio 2018): −− possibilità di scelta per le imprese con obiettivo di emissione: riduzioni di emissioni secondo l’articolo 5 (attestati) o secondo l’articolo 12 (prestazioni supplementari) dell’ordinanza sul CO2 (2.1, pag. 11, e 2.12.3, pag. 30); −− precisazione: la durata dei piani deve figurare nella descrizione del programma (2.9, pagina 26); −− dopo la scadenza del periodo di credito, i programmi con un piano devono essere proseguiti come progetti (8.2, pag. 76); −− adeguamento terminologico: «carburanti biogeni» invece di «carburanti ottenuti da materie prime rinnovabili (2.5, pag. 19); −− integrazione: se necessario, la Segreteria Compensazione può esigere documenti supplementari per le domande (3.4, pag. 34)

  • E modifiche di legge attese per l’ordinanza sul CO2 (in consultazione al momento della pubblicazione): −− metodi standard vincolanti per progetti con reti di riscaldamento e gas di discarica (indicazione in vari punti); −− l’impiego di modelli diventa vincolante (indicazione in vari punti); −− uniformazione del termine per l’inoltro dei rapporti di monitoraggio verificati (3.6, pag. 36).

  • Aggiornati vari link

  • Adeguamenti dei rimandi a testi di legge

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 95

Indici Abbreviazioni

CDM Clean Development Mechanism

CH4 Metano

CHF Franchi svizzeri

Biossido di carbonio

Equivalenti di biossido di carbonio

HFC Idrofluorocarburi

N2 O Protossido di azoto, detto anche gas esilarante

Trifluoruro di azoto

PFC Perfluorocarburi

Esafluoruro di zolfo

UFAM

UFE Ufficio federale dell’energia

UNFCCC United Nation Framework Convention on Climate Change

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 96

Figure Tabelle

Fig. 1 26 Tab. 1 12 Periodo di credito Definizioni

Fig. 2 28 Tab. 2 15 Modifica delle disposizioni di legge ed effetti Tipi di progetti e programmi ammessi ordinati sul riferimento per i progetti per categorie (parte 1)

Fig. 3 29 Tab. 3 17 Modifica delle disposizioni di legge ed effetti Tipi di progetti e programmi ammessi ordinati sul riferimento per i piani per categorie (parte 2)

Fig. 4 39 Tab. 4 22 Rappresentazione schematica della procedu- Esempi di prestazioni in denaro non rimborsara di attestazione bili ai sensi dell’art. 10 cpv. 4 dell’ordinanza Fig. 5 43 Rappresentazione schematica della riduzione Tab. 5a 51 delle emissioni attesa Elementi tipici dei costi d’investimento e d’esercizio Fig. 6 44 Esempio di una rappresentazione grafica del Tab. 5b 52 limite di sistema Elementi tipici di entrate e ricavi

Fig. 7 78 Tab. 6 67 Computo degli effetti perduranti dei Confronto tra il progetto/programma realizza- ­programmi to e la descrizione del progetto/programma

Tab. 7 68 Verifica dei processi per la misurazione e la registrazione di dati

Tab. 8 68 Confronto del monitoraggio con le prescrizioni contenute nella descrizione del progetto o del programma e nella comunicazione

Tab. 9 74 Aspetti in esame in caso di nuova convalida

Tab. 10 87 Anno del rilascio degli attestati

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 97

Tab. 11 89 Condizioni quadro per la Confederazione, i Cantoni, le Città e i Comuni

Tab. 12 91 Durata d’esercizio standard

Tab. 13 92 Fattori di emissione di CO2, densità e potere calorico dei vettori energetici fossili

Tab. 14 92 Effetto riscaldante dei gas serra in CO2eq secondo l’allegato 1 dell’ordinanza sul CO2

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 98

Glossario Addizionalità rapporto di convalida, sulla base dei quali Il principio di addizionalità è il requisito cen- l­’UFAM decide in merito all’idoneità del protrale per tutti i progetti e i programmi di ridu- getto o del programma. Gli attestati sono rilazione delle emissioni in Svizzera (anche per sciati in base al rapporto di monitoraggio e al quelli condotti autonomamente). In seguito relativo rapporto di verifica. vengono rilasciati attestati solo per le riduzioni di emissioni di progetti o programmi che non Doppio conteggio sarebbero state ottenute senza i ricavi della Computo plurimo delle stesse riduzioni delle vendita degli attestati. In particolare, ciò è il emissioni. Possono verificarsi doppi conteggi caso quando il progetto o il programma è red- quando sono incentivati contemporaneamente ditizio solo grazie alla vendita di attestati e più anelli di una catena di creazione di valore, prevede misure che vanno oltre lo sviluppo di per esempio fabbricanti, commercianti e conriferimento. sumatori.

CO2 equivalente (CO2eq) Durata del progetto I singoli gas serra contribuiscono in misura dif- Per le misure edilizie la durata del progetto ferente al riscaldamento climatico. Come base corrisponde alla durata d’esercizio standard di calcolo uniforme viene utilizzato il potenzia- degli impianti tecnici. Per le misure non edilizie le di riscaldamento globale dei singoli gas in la durata del progetto corrisponde alla durata relazione agli effetti sul clima del biossido di degli effetti (p. es. durata derivante da un carbonio (CO2) espresso in CO2 equivalenti cam­biamento di comportamento indotto). (CO2eq). Per il metano vale ad esempio il fattore CO2eq = 25; ossia una tonnellata di metano Durata del programma ha sul clima lo stesso impatto di 25 tonnellate La durata del programma è stabilita dal richiedi CO2. dente. Per il rilascio degli attestati sono determinanti le riduzioni delle emissioni dimostrabili Convalida ottenute durante il periodo di credito. Un organismo di convalida ammesso dall’UFAM verifica se il progetto è conforme ai requisiti di Fonti di emissioni, dirette cui all’articolo 5 dell’ordinanza sul CO2 e se il Le fonti di emissioni sono dirette se possono programma è conforme ai requisiti di cui agli essere direttamente influenzate dal progetto articoli 5 e 5a dell’ordinanza sul CO2. L’organi- o dal programma. Possono essere influenzate smo di convalida riassume i risultati dell’esame se sono situate all’interno dell’estensione gein un rapporto di convalida. ografica del progetto o del programma, oppure se possono essere attribuite a parti del Decisione progetto interessate da adeguamenti del pro- Decisione formale in merito all’idoneità di un getto o del programma che comportano inveprogetto o di un programma e al rilascio di at- stimenti. testati per le riduzioni di emissioni ottenute. Fonti di emissioni, indirette Domanda di rilascio di attestati Le fonti di emissioni sono indirette se non sono La domanda secondo l’articolo 7 capoverso 1 generate all’interno del progetto, ma possono dell’ordinanza sul CO2 comprende l’inoltro del- essere influenzate da quest’ultimo. la descrizione del progetto/programma e del

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 99

Inizio della realizzazione possono influenzare lo sviluppo di riferimento. I L’inizio della realizzazione di un progetto o di dati rilevati e le modalità di rilevamento sono un programma coincide con il momento in cui il stabiliti nel piano di monitoraggio. richiedente assume un impegno finanziario determinante nei confronti di terzi o adotta nella Perdite propria sede provvedimenti organizzativi lega- Il termine «perdite» intende un trasferimento ti al progetto o al programma. di emissioni non attribuibile direttamente al progetto o al programma, ma riconducibile al Insieme di progetti progetto o al programma. Una perdita può In un insieme di progetti sono accorpati pro- avere effetti sia positivi (ulteriore riduzione getti dello stesso genere per la riduzione delle delle emissioni), sia negativi (ulteriori emissioemissioni dello stesso tipo secondo le tabelle 2 ni) sul livello delle emissioni. Se queste varia- e 3, che hanno di norma volumi simili. I piani zioni del livello delle emissioni sono quantificapossono avere sedi diverse, ma devono poter bili occorre tenerne conto nel calcolo delle essere attribuiti allo stesso richiedente. riduzioni delle emissioni, a meno che non siano generate all’estero. Limite di sistema Nel limite di sistema sono registrate tutte le Periodo di credito fonti di emissioni che possono essere chiara- Il periodo di validità della decisione d’idoneità mente attribuite al progetto o al programma e del progetto o del programma per il rilascio di che sono gestibili tramite il progetto o il pro- attestati è definito periodo di credito. Durante gramma. Il limite di sistema è identico per le questo arco di tempo sono rilasciati per il proemissioni del progetto o del programma e per getto o per il programma attestati in misura lo sviluppo di riferimento. pari alle riduzioni delle emissioni verificate. Il periodo di credito inizia con la realizzazione Modifiche essenziali del progetto o del programma. Di norma, l’ini- Possono essere considerate modifiche essen- zio della realizzazione corrisponde al momento ziali un cambiamento delle condizioni quadro in cui il richiedente assume un impegno finannonché modifiche del piano di monitoraggio. ziario determinante nei confronti di terzi. Il pe- Sono considerate modifiche essenziali anche il riodo di credito dura sette anni o, se è prevista

cambiamento del richiedente e la scelta di una durata del progetto o del programma più mezzi o procedimenti tecnici non previsti nella breve, fino alla fine della durata del progetto o domanda. Una modifica è ritenuta essenziale del programma. La proroga per ulteriori tre in particolare se i costi d’investimento e d’e- anni può essere accordata solo se la nuova sercizio oppure le riduzioni delle emissioni ot- convalida del progetto o del programma contenute si discostano di oltre il 20 per cento dai ferma che continuano a essere soddisfatti i costi d’investimento e d’esercizio o dalle ridu- presupposti per l’idoneità nonché i requisiti zioni delle emissioni dichiarati nella descrizio- posti dalla legge sul CO2 e dall’ordinanza sul ne del progetto o del programma. CO2.

Monitoraggio Programma Nell’ambito del monitoraggio il richiedente rile- In un programma sono riuniti dal richiedente va i dati necessari per la prova e la quantifica- singoli piani che perseguono lo stesso scopo. zione delle riduzioni delle emissioni effettiva- A differenza di un insieme di progetti, l’inclumente ottenute; in particolare le emissioni sione di ulteriori piani nel programma resta causate dal progetto e tutti i parametri che possibile anche dopo la decisione d’idoneità

Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera © UFAM 2018 100

secondo l’articolo 8 dell’ordinanza sul CO2, a Verifica condizione che soddisfino gli stessi criteri per Nel corso della verifica un organismo ammesl’inclusione definiti nella descrizione del pro- so dall’UFAM controlla i dati rilevati nel monigramma. toraggio, i processi per il rilevamento dei dati e i calcoli per la prova delle riduzioni delle emis- Richiedente sioni, in particolare le tecnologie, gli impianti, La domanda di rilascio di attestati per un pro- le attrezzature e gli apparecchi utilizzati per il getto o un programma di riduzione delle emis- monitoraggio. All’atto della prima verifica viesioni in Svizzera può essere inoltrata all’UFAM ne inoltre controllato se il progetto o il proda chiunque (art. 7 dell’ordinanza sul CO2). Il gramma è stato realizzato secondo i dati fornirichiedente è la persona di riferimento per ti nella richiesta. l­’UFAM. Gli attestati rilasciati per il progetto appartengono al richiedente.

Rilascio di attestati Conferma che le riduzioni delle emissioni ottenute in Svizzera possono essere impiegate per l’adempimento dell’obbligo di compensazione secondo la legge sul CO2. Sono rilasciati attestati per le riduzioni delle emissioni ottenute con progetti o programmi in Svizzera a condizione che il progetto soddisfi i requisiti dell’articolo 5 dell’ordinanza sul CO2 e il programma soddisfi i requisiti degli articoli 5 e 5a dell’ordinanza sul CO2.

Scenario di riferimento Lo scenario di riferimento è una delle varie alternativa plausibili al progetto o al programma, con la quale si può raggiungere l’obiettivo del progetto o del programma nella stessa qualità.

Singolo progetto Un singolo progetto comprende uno o più provvedimenti con riduzioni delle emissioni in Svizzera dimostrabili, che sono attuate nell’ambito di un limite di sistema stabilito e in un arco di tempo definito.

Sviluppo di riferimento Sviluppo ipotetico delle emissioni che si sarebbero verificate senza i provvedimenti di riduzione delle emissioni del progetto o del programma. Lo sviluppo di riferimento deve essere plausibile, verificabile e quantificato con un adeguato metodo standard.