Modulo: Rifiuti edili
2020 | Pratica ambientale Rifiuti e materie prime
Rifiuti edili Un modulo dell’aiuto all’esecuzione concernente l’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR)
2020 | Pratica ambientale Rifiuti e materie prime
Rifiuti edili Un modulo dell’aiuto all’esecuzione concernente l’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR)
A cura dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM Berna, 2020
Nota editoriale Valenza giuridica Editore La presente pubblicazione è un aiuto all’esecuzione elaborato Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) dall’UFAM in veste di autorità di vigilanza. Destinata in primo L’UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell’ambiente, luogo alle autorità esecutive, essa concretizza le prescrizioni del dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). diritto federale in materia ambientale (in merito a concetti giuridici indeterminati e alla portata e all’esercizio della discrezionalità) Autore nell’intento di promuovere un’applicazione uniforme della legisla- David Hiltbrunner, UFAM zione. Le autorità esecutive che vi si attengono possono legittimamente ritenere che le loro decisioni siano conformi al diritto Indicazione bibliografica federale. Sono ammesse soluzioni alternative, purché conformi al UFAM (ed.) 2020: Rifiuti edili. Un modulo dell’aiuto all’esecuzione diritto vigente. concernente l’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR). Ufficio federale dell’ambiente, Berna. Pratica ambientqle n. 1826: 8 pagg.
Grafica Cavelti AG, Marken. Digital und gedruckt, Gossau
Foto di copertina David Hiltbrunner, UFAM
Link per scaricare il PDF www.bafu.admin.ch/uv-1826-i (la versione cartacea non può essere ordinata)
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese. La lingua originale è il tedesco.
© UFAM 2020
1 Introduzione
Ai sensi dell’articolo 3 lettera e OPSR, i rifiuti edili risultano da lavori di costruzione, ristrutturazione o demolizione di impianti fissi, la cui composizione è molto diversa. La loro classificazione come rifiuti edili non tiene conto di disposizioni specifiche per lo smaltimento (come p. es. per l’asfalto da demolizione) o di un eventuale valore di mercato (come p. es. per i rifiuti metallici).
L’obiettivo del presente modulo dell’aiuto all’esecuzione «Rifiuti edili» è concretizzare le disposizioni dell’OPSR per i rifiuti edili che in base alla loro grande massa e al loro tenore di sostanze nocive rappresentano un problema potenziale al momento dello smaltimento. La priorità viene data a una valorizzazione integrale dei rifiuti edili quali prodotti riciclati di alta qualità.
Il modulo dell’aiuto all’esecuzione «Rifiuti edili» si compone delle seguenti parti:
determinazione delle sostanze nocive e informazioni per lo smaltimento dei rifiuti edili,
valorizzazione del materiale di scavo e di sgombero,
valorizzazione dei materiali minerali di demolizione,
smaltimento dei rifiuti contenenti amianto,
fanghi provenienti dall’edilizia.
Il deposito dei rifiuti edili non è parte integrante del presente modulo dell’aiuto all’esecuzione. La valorizzazione dello strato superiore e inferiore del suolo è disciplinata nell’aiuto all’esecuzione «Costruire proteggendo il suolo», nel modulo «Valutazione del suolo in vista della sua valorizzazione», mentre lo smaltimento del materiale di scavo dei binari è regolamentato nella «Direttiva sul materiale di scavo dei binari»1.
Rifiuti edili. Un modulo dell’aiuto all’esecuzione OPSR © UFAM 2020 8
2 Situazione iniziale
2.1 Basi giuridiche determinare le vie di smaltimento dei materiali minerali di demolizione2. Il modulo «Rifiuti edili» concretizza gli articoli 16, 17, 19 e 20 dell’OPSR. L’articolo 16 descrive l’obbligo di infor- È fondamentale distinguere fra materiale di scavo e di mare in merito alla determinazione di sostanze nocive nel sgombero e materiale di demolizione non legato (p. es. quadro dei lavori di costruzione e di preparare un piano di fondazioni in ghiaia, materiale di demolizione delle strasmaltimento. L’articolo 17 disciplina la separazione per de) considerati i diversi requisiti per lo smaltimento. La tipo di rifiuti edili, soprattutto dei rifiuti speciali. L’artico- delimitazione precisa ai sensi dell’OPSR è illustrata nello 19 illustra la valorizzazione del materiale di scavo e di la figura 1: sgombero e l’articolo 20 quella del materiale di demolizione. • il campo d’applicazione della parte «Valorizzazione del materiale di scavo e di sgombero» dell’aiuto all’esecuzione OPSR include solo il materiale di scavo e di
2.2 Campo d’applicazione del modulo sgombero in senso stretto. Oltre al sottosuolo naturale vi rientrano anche miscele di materiali senza com-
Il presente modulo pone l’accento in particolare sui rifiu- posizione e curva granulometrica definite utilizzate ad ti edili minerali, ossia sul materiale di scavo e di sgom- esempio per riempimenti di scavi; bero e sui materiali minerali di demolizione. Dal punto di • il campo d’applicazione della parte «Valorizzazione del vista quantitativo detti rifiuti rappresentano la compo- materiale minerale di demolizione» dell’aiuto all’esecunente principale dei rifiuti edili. I rifiuti non minerali (p. es. zione OPSR comprende i materiali minerali di demorifiuti plastici e di legno o metalli usati) sono trattati solo lizione secondo l’articolo 20 OPSR. Sono considerati marginalmente poiché per questi ultimi sono disponibili materiali di demolizione tutti gli elementi di un’opera da tempo vie di smaltimento confermate. edile legalmente utilizzati per uno scopo edile, ossia anche fondamenta realizzate con materiale primario e Lo smaltimento di materiale di scavo e di sgombero secondario con una composizione e una curva granusecondo l’articolo 19 OPSR deve sempre essere connes- lometrica definite. so al rispetto dei valori limite (secondo gli all. 3, 4 e 5 OPSR), che implica in linea di principio un’analisi chimica.
Per i materiali da costruzione riciclati, fabbricati con materiali minerali di demolizione conformemente all’articolo 20 OPSR, vigono restrizioni di utilizzo. Salvo poche eccezioni, il loro impiego è ammesso solo sotto uno strato di copertura o in forma legata, tenendo conto delle disposizioni sulla protezione delle acque. Inoltre, devono soddisfare i requisiti in merito alla composizione dei materiali, che derivano principalmente dalle norme SN EN e solo in casi isolati dalla legislazione sui rifiuti (p. es. per un’installazione senza strato di copertura). Solo in casi eccezionali è necessario effettuare analisi chimiche volte a
2 Le analisi sono necessarie per determinare il tenore di PAH nell’asfalto di
demolizione e in caso di sospetto di presenza di sostanze nocive secondo il modulo dell’aiuto all’esecuzione «Determinazione delle sostanze nocive e informazioni sullo smaltimento di rifiuti edili».
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Figura 1 Delimitazione delle diverse categorie di rifiuti edili
Materiale di demolizione Materiale di demolizione Materiale di demolizione non separato Asfalto di demolizione Calcestruzzo di Materiale proveniente dal Suolo asportato* utilizzabile / non utilizzabile* demolizione rifacimento delle strade Altri rifiuti
Strato superiore Materiale di scavo Strato inferiore dei binari**
Materiale di scavo e di Materiale di scavo e di sgombero non contaminato* sgombero contaminato Sottosuolo
* Valorizzazione secondo l’aiuto all’esecuzione «Costruire proteggendo il suolo» ** Smaltimento secondo la «Direttiva sul materiale di scavo dei binari»
Nelle successive parti del modulo «Rifiuti edili» sono dettagliate le condizioni per lo smaltimento delle diverse categorie di rifiuti.