Compensazione delle emissioni di CO2: progetti e programmi
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Comunicazione al richiedente UV-1315
Compensazione delle emissioni di CO2: progetti e programmi Comunicazione dell’UFAM in veste di autorità esecutiva
Stato: 2025/05 Versioni precedenti: 2008-2024
Basi legali: Legge sul CO2, art. 6, 7, 28b – 28e Ordinanza sul CO2, art. 5 – 11a, 86 – 92
Allegato 1: Condizioni quadro politiche Allegato 2: Condizioni quadro economiche Allegato 3: Fattori di emissione e fattori di riferimento
Temi specialistici interessati
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Clima Diritto Acque Biodiversità Biotecnologia Paesaggio Rifiuti EIA
Elettrosmog ed
Incidenti rilevanti Pericoli naturali Prodotti chimici Siti contaminati Rumore Aria
Bosco e legno Suolo
emissioni luminose
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Nota editoriale
Valenza giuridica La presente pubblicazione è una comunicazione dell’UFAM destinata ai richiedenti di decisioni. Concretizza la prassi dell’UFAM in qualità di autorità esecutiva sotto il profilo formale (documenti necessari per la domanda) e materiale (prove necessarie per soddisfare i requisiti di legge materiali). Chi vi si attiene può legittimamente ritenere che la sua domanda è completa.
Editore Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) L’UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).
Traduzione Servizio linguistico italiano, UFAM
Link per scaricare il PDF https://www.bafu.admin.ch/aiuti-esecuzione-clima La versione cartacea non può essere ordinata.
Primo contatto per i richiedenti / domande di carattere generale Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) Unità di direzione Clima
3003 Berna
Progetti realizzati in Svizzera: kop-ch@bafu.admin.ch Progetti realizzati all’estero: carbonoffset@bafu.admin.ch
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.
© UFAM 2025
Compensazione delle emissioni di CO2: progetti e programmi UV-1315
1 Introduzione
Gli articoli 6 e 7 della legge federale del 23 dicembre 20111 sulla riduzione delle emissioni di CO 2 (legge sul CO2, RS 641.71) sanciscono il rilascio di attestati per le riduzioni delle emissioni di gas serra conseguite all’estero e in Svizzera. I presupposti e la procedura per il rilascio di attestati sono disciplinati negli articoli 5–14 dell’ordinanza del 30 novembre 2012 (stato: 1° maggio 2025) sulla riduzione delle emissioni L’UFAM esegue le disposizioni relative agli attestati per l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio (semplificato in «stoccaggio del carbonio» nel resto del documento) 3 e le riduzioni delle emissioni4 d’intesa con l’UFE per i progetti e i programmi realizzati in Svizzera e d’intesa con l’UFE, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) per quelli realizzati all’estero (art. 130 cpv. 4 dell’ordinanza sul CO2). La presente comunicazione concretizza la prassi dell’UFAM in veste di autorità esecutiva per l’attuazione degli articoli 6 e 7 della legge sul CO2 nonché delle relative disposizioni dell’ordinanza sul CO 2 ed è stata rielaborata e completata in seguito alle modifiche dell’ordinanza sul CO2. Lo scopo della comunicazione è di mettere a disposizione dei richiedenti un supporto uniforme e chiaro per la presentazione delle domande e la realizzazione di progetti e programmi concernenti la riduzione delle emissioni. Gli attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite tramite progetti e programmi secondo gli articoli 5 e 5a della legge sul CO2 non sono parificati ai diritti di emissione rilasciati in Svizzera. Gli attestati possono essere rilasciati per l’adempimento dell’obbligo di compensazione dei produttori e degli importatori di carburanti fossili (art. 26 e segg. legge sul CO2). Le riduzioni delle emissioni che comportano il rilascio di attestati ai sensi degli articoli 5 e seguenti dell’ordinanza sul CO2 possono essere conseguite attraverso progetti o programmi 5. Se non diversamente indicato in questo documento, i requisiti e la procedura in vigore per i singoli progetti si applicano anche ai programmi e ai progetti ivi inclusi. I requisiti essenziali posti ai progetti sono illustrati e definiti nel capitolo 2. La procedura da seguire per presentare una domanda di autorizzazione per un progetto o un programma e le fasi che portano al
rilascio degli attestati sono descritte nel capitolo 3. Il capitolo 4 contiene le informazioni utili per il richiedente relative alla convalida e alla verifica. I capitoli da 5 a 10 illustrano la procedura per realizzare progetti e programmi e i requisiti e le interazioni con altri strumenti della politica climatica ed energetica. Le specifiche relative a progetti e programmi realizzati in Svizzera o all’estero sono evidenziate in paragrafi segnalati in grigio.
www.fedlex.admin.ch > Raccolta sistematica > Diritto nazionale > 6 Finanze > 64 Imposte > 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) www.fedlex.admin.ch > Raccolta sistematica > Diritto nazionale > 6 Finanze > 64 Imposte > 641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) Si veda la definizione di «prestazioni dei pozzi di carbonio» nel glossario. Per facilitare la lettura, nel resto del documento il termine «riduzioni delle emissioni» comprende anche l’aumento dello stoccaggio del carbonio, tranne nel caso di una differenza di trattamento. Possono continuare ad essere rilasciati attestati per gruppi di progetti già registrati.
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2 Requisiti
Possono essere rilasciati attestati per i progetti che consentono di ridurre le emissioni dei gas serra rientranti nel campo d’applicazione della legge sul CO2 (art. 1 cpv. 2 legge sul CO2 in combinato disposto con l’art. 1 ordinanza sul CO2): biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC), esafluoruro di zolfo (SF 6) e trifluoruro di azoto (NF3). I requisiti di cui agli articoli 5 e 5a dell’ordinanza sul CO2 definiscono le condizioni quadro per i progetti e i programmi di compensazione e devono essere soddisfatti per poter attestare le riduzioni delle emissioni comprovate nell’ambito di un progetto. I capitoli da 2.1 a 2.8 espongono alcuni principi generali. I requisiti che richiedono un maggiore grado di dettaglio sono precisati nel resto del documento, in particolare nei capitoli seguenti: – Sviluppo di riferimento: capitolo 5; – Addizionalità: capitolo 6; – Monitoraggio e prova delle riduzioni delle emissioni: capitolo 7; – Aiuti finanziari: requisiti minimi e ripartizione degli effetti: capitolo 8; – Interfacce: capitolo 9; – Accompagnamento scientifico: capitolo 10. Nell’ambito dei programmi possono applicarsi ulteriori requisiti descritti nei capitoli pertinenti.
2.1 Tipi di progetti ammessi ed esclusi
Secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza sul CO2 sono ammessi solo i tipi di progetto non espressamente esclusi dagli allegati 2a (per i progetti realizzati all’estero) e 3 (per i progetti realizzati in Svizzera) dell’ordinanza sul CO2. Esempi di progetti o programmi esclusi si trovano nell’allegato L della presente comunicazione6. L’allegato L comprende anche un elenco non esaustivo di tipi di progetti, classificati per categoria. Se un progetto non può essere assegnato a un tipo preesistente, si può presentare una domanda di autorizzazione di un nuovo tipo di progetto alla Segreteria Compensazione. La corretta attribuzione del tipo di progetto è necessaria per stabilire quale organismo di convalida e di controllo (OCC) è autorizzato a verificare il progetto. Poiché la convalida deve essere effettuata prima di sottoporre il progetto alla Segreteria, si raccomanda di chiedere l’autorizzazione del nuovo tipo di progetto il prima possibile. Per i progetti o i programmi che non corrispondono a nessuno dei tipi di cui all’allegato L si raccomanda vivamente di presentare una bozza di progetto (art. 6 cpv. 4 dell’ordinanza sul CO2). Se il tipo di progetto viene valutato diversamente dalla Segreteria Compensazione solo dopo la convalida, è possibile richiedere una nuova convalida con un OCC ammesso per quel tipo di progetto.
Specificità per i progetti di stoccaggio del carbonio Lo stoccaggio biologico (autorizzato solo in Svizzera)7 e geologico del carbonio mediante misure è ammesso come progetto di compensazione. Il carbonio deve tuttavia essere stoccato in modo permanente in pozzi esistenti affinché lo stoccaggio sia garantito nel lungo periodo (v. cap. 2.5). Possono essere presentati progetti di stoccaggio geologico del carbonio se per esempio riguardano lo stoccaggio in profondità nel sottosuolo in materiali da costruzione non organici (p. es. calcestruzzo). Questi progetti tuttavia non devono essere in concorrenza con quelli di riduzione delle emissioni.
2.2 Stato della tecnica
Un progetto deve essere conforme almeno allo stato della tecnica (art. 5 cpv. 1 lett. b n. 2 dell’ordinanza sul CO2). Questo termine si riferisce a uno stadio di sviluppo avanzato dei procedimenti tecnologici che,
Il documento è disponibile sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/uv-1315-i > Allegato L Per i progetti di sequestro biologico di CO2 realizzati all’estero non possono essere rilasciati attestati (art. 5 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza sul CO2).
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nella pratica, sono realizzabili o comprovati. In genere, lo stato della tecnica corrisponde ai requisiti e ai metodi di calcolo delle vigenti norme, schede informative, aiuti all’esecuzione e raccomandazioni delle competenti organizzazioni specializzate. Può evolvere nel tempo, per esempio in virtù di progressi tecnici autonomi, di fattori economici o di nuove scoperte scientifiche. La soddisfazione di questo requisito viene esaminata in particolare nell’ambito della convalida e della verifica del progetto o del programma (v. cap. 4). All’estero Lo stato della tecnica si basa principalmente sulle condizioni locali dello Stato partner. Le grandi aziende applicano per quanto possibile lo stato della tecnica riconosciuto a livello internazionale. Inoltre, la manutenzione e le riparazioni devono poter essere effettuate a livello locale.
2.3 Rispetto delle disposizioni di legge pertinenti
Gli attestati sono rilasciati soltanto se il progetto o il programma è conforme alle disposizioni legali (art. 5 cpv. 1 lett. b n. 4 dell’ordinanza sul CO2). Per evitare conflitti di obiettivi, il richiedente deve illustrare nella descrizione del progetto o del programma come sono soddisfatte le disposizioni legali pertinenti. In Svizzera Esempi di disposizioni legali si trovano nella legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01), l’ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l’inquinamento fonico (OIF; RS 814.41) (p. es. per le pompe di calore), l’ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1) (p. es. per le caldaie a legna) e l’ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA; RS 814.011). All’estero Devono essere rispettati obbligatoriamente i requisiti fissati negli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati partner per l’attuazione dell’articolo 6 dell’Accordo di Parigi. Devono essere inoltre descritti e considerati i requisiti legali degli Stati partner, per esempio in termini di protezione dell’ambiente.
2.4 Principio della conservatività
Le riduzioni delle emissioni devono essere calcolate in modo conservativo (art. 5 cpv. 1 lett. c n. 4 dell’ordinanza sul CO2). A questo scopo il richiedente dimostra in particolare che il metodo di calcolo e le diverse ipotesi scelte non comportano una sovrastima delle riduzioni delle emissioni. Se i parametri possono essere determinati o misurati solo con un margine di errore, quest’ultimo deve essere preso in considerazione in modo da non sovrastimare le riduzioni delle emissioni calcolate. Se le riduzioni delle emissioni non possono essere quantificate con sufficiente precisione per il rilascio di attestati, il richiedente può attuare misure scientifiche di accompagnamento per far registrare il progetto (v. cap. 10).
Esempio di calcolo dell’imprecisione Riduzioni delle emissioni = fattore di emissione × valore misurato Ipotesi: valore misurato = 500; imprecisione = 50 (scarto tipo con un intervallo di confidenza del 95 %)
Lo scarto tipo deve essere detratto dal valore misurato per il calcolo delle riduzioni delle emissioni: Riduzioni delle emissioni = fattore di emissione × 450
All’estero Nell’ambito del calcolo delle riduzioni delle emissioni di progetti che riducono il consumo di biomassa, il parametro «fraction of non-renewable biomass» (fNRB) determina la frazione di legna da ardere e carbone
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raccolta in modo non rinnovabile8. Il parametro esprime una raccolta eccedentaria rispetto al rinnovo naturale della biomassa legnosa. Il valore del parametro f NRB è stabilito in base alle ultime conoscenze e in modo conservativo (art. 5 cpv. 1 lett. c n. 4 dell’ordinanza sul CO2). Il parametro può essere definito fisso per l’intero periodo di credito oppure dinamico ed essere rivalutato per ogni periodo di monitoraggio. Si tratta di un parametro essenziale, molto discusso nel contesto dei progetti che riguardano l’utilizzo della biomassa. Per definirne il valore, i richiedenti devono contattare la Segreteria Compensazione.
2.5 Permanenza dello stoccaggio del carbonio
I progetti di sequestro del carbonio devono assicurare una permanenza sufficiente dello stoccaggio del carbonio. Il richiedente deve dimostrare che le emissioni di CO 2 sono stoccate in pozzi di carbonio biologici (autorizzati solo in Svizzera) o geologici per un periodo minimo di 30 anni, indipendentemente dalla durata del progetto (art. 5 cpv. 2 dell’ordinanza sul CO2). In Svizzera Una decisione positiva sull’idoneità di un progetto di stoccaggio del carbonio, ad eccezione dei progetti di stoccaggio in materiali da costruzione (p. es. legno, calcestruzzo), comporta l’iscrizione di una menzione di limitazione d’uso nel registro fondiario su richiesta dell’UFAM. L’impossibilità di destinare a un uso diverso il fondo utilizzato per lo stoccaggio biologico o geologico contribuisce a garantire la permanenza (v. cap. 3.11.1). Se del caso, il richiedente deve informare il proprietario della particella interessata da questa limitazione. Nel caso particolare di una foresta utilizzata come pozzo biologico, il fatto di rinunciare alla sua utilizzazione non può comportare il rilascio di attestati (all. 3 dell’ordinanza sul CO2). Inoltre, oltre all’effetto pozzo di carbonio, devono essere mantenute la qualità del suolo (p. es. nessuna acidificazione) e le funzioni della foresta di cui all’articolo 1 della legge forestale del 4 ottobre 1991 (LFo; RS 921.0). All’estero È ammesso soltanto lo stoccaggio geologico del carbonio.
2.6 Inizio della realizzazione e periodo di credito
2.6.1 Inizio della realizzazione
L’inizio della realizzazione di un progetto o di un programma corrisponde al momento in cui il richiedente si impegna finanziariamente in maniera determinante nei confronti di terzi o adotta provvedimenti organizzativi riferiti al progetto o al programma (art. 5 cpv. 3 dell’ordinanza sul CO2). Si tratta del momento a partire dal quale la realizzazione del progetto o del programma non può più essere interrotta («punto di non ritorno»). Possono essere provvedimenti legati a investimenti, ovvero per i quali è previsto l’impiego di mezzi finanziari poi ammortizzati nell’arco dell’intera durata del progetto. Di conseguenza, per tali investimenti è generalmente possibile determinare con esattezza l’inizio della realizzazione, che di regola coincide con il momento della sottoscrizione di contratti di compravendita per componenti sostanziali di progetti e programmi (quote determinanti dell’investimento complessivo previsto) (v. tab. 1). Possono essere anche provvedimenti non legati ad investimenti, ovvero che causano un aumento duraturo dei costi correnti del progetto o del programma. Per tali provvedimenti la determinazione dell’inizio della realizzazione dipende dalla dimensione, dall’organizzazione e dalla struttura dei costi di un singolo progetto o di un programma (v. tab. 1).
United Nations Framework Convention Climate Change: Clean Development Mechanism, TOOL30 Methodological tool: Calculation of the fraction of non-renewable biomass, version 04.0.2022. https://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodolo-
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Tab. 1: Esempi di prove dell’inizio della realizzazione
Tipo di progetto o programma Esempio di prova di inizio della realizzazione
Provvedimenti Impianti agricoli di produzione di Copia della conferma del mandato per la costruzione dell’imlegati a investi- biogas pianto (lavori in muratura e lavori di sterro, montaggio, allacmenti ciamenti vari), con data e firma Bruciatori di trucioli di legno Copia del contratto d’acquisto per impianti a combustione, con data e firma Reti di riscaldamento Copia del contratto di appalto generale per i lavori di scavo, con data e firma In Svizzera Programma di riduzione delle I costi di esercizio aumentano se gli impianti sono sottoposti Provvedimenti perdite negli impianti di refrige- a manutenzioni più frequenti. In questo caso l’inizio della reanon legati a inve- razione di supermercati lizzazione di un progetto coincide con il momento in cui il ristimenti chiedente si è impegnato per contratto a fornire un servizio di manutenzione più frequente per tutta la durata del progetto.
La data di inizio della realizzazione del progetto o del programma determina la data di inizio del periodo di credito iniziale (v. fig. 1). La realizzazione deve essere iniziata non prima di tre mesi 9 dalla presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 7 dell’ordinanza sul CO2 (art. 5 cpv. 1 lett. d dell’ordinanza sul CO2). La prova della data di inizio della realizzazione è esaminata durante la convalida e deve essere presentata unitamente alla domanda di autorizzazione del progetto o del programma. Se al momento della presentazione della domanda la realizzazione non è ancora iniziata, la descrizione del progetto o del programma deve indicare l’inizio previsto. L’inizio definitivo, compresa la prova, deve essere controllato in occasione della prima verifica dopo la convalida e inoltrato assieme al rapporto di monitoraggio. In Svizzera Specificità delle attività in corso non legate ad investimenti Le attività già in corso volte a ridurre le emissioni possono essere ammesse quali progetti o programmi di compensazione, a condizione che sia possibile provare che le attività sono a rischio di sospensione. La prova sussiste se sono soddisfatte contemporaneamente tutte e tre le condizioni seguenti: – le attività non si sono rivelate redditizie (v. cap. 6) nel corso almeno degli ultimi sei mesi10; – la sospensione delle attività non è correlata con una demolizione di edifici o impianti né a breve né a medio né a lungo termine; – la struttura dei costi delle attività non prevede alcun ammortamento degli investimenti effettuati in relazione alle attività. Per dimostrare che le tre condizioni di cui sopra sono soddisfatte, occorre fornire la prova che le attività sono a rischio di sospensione, per esempio mediante documenti sottoscritti da persone aventi diritto di firma, in particolare estratti di verbali di sedute degli organi di gestione di progetti o programmi (p. es. di sedute della direzione della società che gestisce un impianto). Nel caso di queste attività, l’inizio della realizzazione corrisponde al momento in cui il richiedente si è impegnato a portarle avanti tramite contratto o dichiarazione unilaterale.
Specificità per i programmi L’inizio della realizzazione di un programma coincide con: – il momento in cui il richiedente assume un impegno finanziario determinante o adotta provvedimenti organizzativi legati alla struttura del programma (p. es. un investimento in un software per la gestione dei dati dei diversi progetti inclusi nel programma); o – al più tardi, con l’inclusione nel programma del primo progetto.
Tre mesi equivalgono a 93 giorni civili. Sei mesi equivalgono a 186 giorni civili.
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A partire da questo momento, ovvero dall’inizio della sua realizzazione, il programma è considerato «esistente» (art. 5 cpv. 3 dell’ordinanza sul CO2).
I progetti possono essere inclusi in programmi esistenti se si può dimostrare che erano notificati per partecipare al programma già prima della realizzazione (art. 5a cpv. 1 lett. d dell’ordinanza sul CO2). Per quanto riguarda i progetti individuali per i quali l’UFAM ha già emesso una decisione positiva sull’idoneità, soltanto i progetti che non comportano investimenti possono essere trasferiti in un programma. Questo assicura che solo i progetti che non sarebbero stati realizzati senza il programma possano essere inclusi in un programma già in corso. La procedura per notificare la partecipazione di progetti a un programma è specificata nella descrizione del programma. La notifica avviene generalmente mediante un modulo elaborato a questo scopo nell’ambito della descrizione del programma. Le riduzioni delle emissioni comprovate per tutti i progetti inclusi nel programma sono documentate e rilevate per ciascun anno civile.
2.6.2 Periodo di credito
Il periodo di credito definisce il periodo in cui si garantisce che il progetto o il programma sia conforme all’ordinanza sul CO2. Il progetto o il programma può ottenere attestati per la riduzione delle emissioni solo nel corso di tale periodo. Il periodo di credito può essere rinnovato finché risulta in corso il progetto o il programma (v. cap. 3.8). Per presentare nuove domande e nuove convalide di progetti e programmi, il periodo di credito dura attualmente fino al 31 dicembre 2030 o fino alla fine della durata del progetto o del programma, se essa è anteriore al 31 dicembre 2030 (art. 8 cpv. 3 dell’ordinanza sul CO2, v. fig. 1)11.
Fig. 1: Inizio della realizzazione e periodo di credito
La decisione in merito all’idoneità del progetto o del programma e il relativo periodo di credito garantiscono che il richiedente sia autorizzato ad applicare il calcolo delle riduzioni delle emissioni come specificato nella descrizione del progetto o del programma per l’intero periodo. Il periodo di credito tutela pertanto dalle modifiche dell’ordinanza sul CO2 che avrebbero un impatto sul calcolo delle riduzioni delle emissioni. Questo vale in particolare per le modifiche agli articoli 5, 5a e 5b e agli allegati 1–3a dell’ordinanza sul CO2. Le altre modifiche legali (p. es. cantonali e comunali o riguardanti la qualità dell’aria)
Per il periodo successivo al 2030, la legge sul CO2 deve essere ancora elaborata e pertanto per il momento non c’è certezza in merito al rilascio degli attestati.
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devono essere applicate al progetto non appena entrano in vigore. Il richiedente può decidere volontariamente di aggiornare lo sviluppo di riferimento del suo progetto prima della fine del periodo di credito. In tal caso, il progetto deve essere riconvalidato per modifiche sostanziali. Le modifiche all’ordinanza sul CO2 che non riguardano il calcolo delle riduzioni delle emissioni (p. es. la frequenza o il termine per la presentazione dei rapporti di monitoraggio) devono essere applicate prima della fine del periodo di credito in corso. In ogni caso, ogni volta che viene chiesta una nuova convalida (per modifiche sostanziali o per prolungare il periodo di credito), il progetto o il programma dovrà essere conforme alle nuove disposizioni legali che nel frattempo sono entrate in vigore e che sono in vigore al momento della presentazione della domanda (v. cap. 3.8).
Esempio 1 L’introduzione degli allegati 3a e 3b dell’ordinanza sul CO2 è considerata una modifica legale che avrebbe un impatto sul calcolo delle riduzioni delle emissioni. Di conseguenza, i progetti interessati che sono stati autorizzati prima dell’entrata in vigore degli allegati 3a e 3b devono applicarli solo in occasione di una nuova convalida. Questo punto si applica anche ai progetti inclusi in un programma.
Esempio 2 Nel caso di una modifica del termine per la presentazione del rapporto di monitoraggio (art. 9 cpv. 5 dell’ordinanza sul CO2), si tratta di una modifica dell’ordinanza sul CO 2 senza ripercussioni per il calcolo delle riduzioni delle emissioni. La modifica si applica immediatamente dopo la fine del periodo di monitoraggio in corso, a prescindere dal periodo di credito.
Fig. 2: Effetto dei programmi senza modifica delle disposizioni dell’ordinanza sul CO 2
Senza modifiche delle disposizioni legali in vigore, per le riduzioni delle emissioni ottenute dai progetti già realizzati in un programma possono essere rilasciati attestati fino alla fine della durata del progetto, finché risulta in corso il periodo di credito del programma.
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Fig. 3: Esempio d’impatto di una modifica legislativa che esula dall’ordinanza sul CO 2 su un programma già registrato
In caso di modifica della legislazione in vigore che non riguardi l’ordinanza sul CO 2 (p. es. LPAmb, OIF ecc.) durante il periodo di credito di un programma, tutti i progetti già inclusi nel programma devono conformarsi alle nuove disposizioni legali, al più tardi, al momento della convalida successiva. Per le riduzioni delle emissioni ottenute con progetti già realizzati in un programma possono essere rilasciati attestati fino alla nuova convalida del programma, anche se le nuove disposizioni legali lo impediscono. Al momento della nuova convalida del programma, tuttavia, lo sviluppo di riferimento dovrà essere adeguato coerentemente. Per i progetti già inclusi in un programma ma non ancora realizzati prima dell’entrata in vigore della nuova legislazione, il riferimento del progetto deve tenere conto di tale modifica, a causa della quale per il progetto potrebbe non essere rilasciato l’attestato (nessuna riduzione delle emissioni aggiuntiva rispetto al riferimento). Tutti i nuovi progetti devono rispettare le condizioni legali in vigore per poter essere inclusi nel programma (fig. 3).
2.7 Doppio conteggio
Si ha un «doppio conteggio» delle riduzioni delle emissioni quando il plusvalore ecologico delle stesse viene ottenuto nell’ambito di un progetto o di un programma e contemporaneamente fatto valere anche in altro modo. Questo «mettere in valore» in altro modo può avvenire ad esempio mediante l’utilizzo monetario delle riduzioni delle emissioni (maggiorazione del prezzo, entrate supplementari) o attraverso la realizzazione di obiettivi volontari o giuridicamente vincolanti di riduzione delle emissioni. Nell’articolo 10 capoverso 8 dell’ordinanza sul CO2 è quindi stabilito che il plusvalore ecologico delle riduzioni delle emissioni è compensato con il rilascio dell’attestato. Di conseguenza non si rilasciano attestati per le riduzioni delle emissioni il cui plusvalore ecologico è già stato indennizzato. Nella descrizione e nel monitoraggio di progetti o programmi occorre prevedere provvedimenti volti a prevenire in modo dimostrabile i doppi conteggi. I possibili provvedimenti sono presentati nei capitoli 8 e 9.
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Diversi Cantoni redigono un bilancio regionale delle loro emissioni di gas serra 12. Le riduzioni delle emissioni derivanti dai programmi di compensazione possono contribuire agli obiettivi volontari stabiliti da questi Cantoni. Tuttavia, i Cantoni devono segnalare chiaramente che il loro bilancio contiene riduzioni delle emissioni legate all’obbligo di compensazione che spetta agli importatori di carburante a livello nazionale. Qualsiasi cofinanziamento di progetti di compensazione da parte del Cantone deve essere comunicato chiaramente e deve essere realizzata una ripartizione degli effetti. Allo stesso modo, la scheda informativa «Comunicazione sulla tabella di marcia per il raggiungimento del saldo netto delle emissioni pari a zero e sui progetti di compensazione» 13 può servire da linea guida per le aziende che già intendono ridurre le proprie emissioni di gas serra allo zero netto.
2.8 Caso particolare di progetti e programmi all’estero
2.8.1 Accordi bilaterali
I progetti e i programmi possono essere realizzati solo negli Stati con cui la Svizzera ha concluso un accordo bilaterale (art. 2 lett. f dell’ordinanza sul CO2)14.
2.8.2 Contributo allo sviluppo sostenibile
Nella descrizione del progetto o del programma, il richiedente illustra in che modo esso contribuisca allo sviluppo sostenibile sul posto (art. 5 cpv. 1 lett. b n. 5 dell’ordinanza sul CO2). Dimostra questo contributo con l’ausilio d’indicatori misurabili forniti dallo Stato partner (p. es. gli indicatori utilizzati per gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 15). Inoltre, nell’ambito del rapporto di monitoraggio, è opportuno indicare in modo trasparente e verificabile la quota delle entrate derivanti dalla vendita degli attestati internazionali che spetta a coloro che realizzano i provvedimenti.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/compensazione-delle-emissioni-di- La scheda informativa è disponibile sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/compensazione-in-svizzera > Ulteriori informazioni: Documenti (in fondo alla pagina) Gli accordi sono pubblicati sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/accordi-bilaterali-clima Disponibili all’indirizzo https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
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3 Domanda di autorizzazione e rilascio degli attestati
Le fasi della procedura relativa alla domanda di autorizzazione del progetto o del programma e al rilascio di attestati sono riassunte nelle figure 4 (in Svizzera) e 5 (all’estero) e descritte, compresi i casi particolari, nei capitoli da 3.1 a 3.11.
Fig. 4: Schema della procedura relativa alla domanda di autorizzazione e al rilascio di attestati in Svizzera L’acronimo «OCC» sta per «organismo di convalida e di controllo».
All’estero Nell’ambito della compensazione all’estero, il richiedente segue un processo di autorizzazione parallelo. Soltanto l’UFAM e l’autorità competente dello Stato partner possono autorizzare il progetto o il programma.
Fig. 5: Schema della procedura relativa alla domanda di autorizzazione e al rilascio di attestati all’estero L’acronimo «OCC» sta per «organismo di convalida e di controllo».
Gli scambi con lo Stato partner e l’UFAM si svolgono in parallelo. Lo Stato partner e l’UFAM si coordinano per le diverse fasi (v. cap. 3.4 e 3.7). Seppure non figurino nella legislazione svizzera, nella prassi si utilizzano i termini seguenti per le attività all’estero: – bozza di progetto: MAIN (Mitigation Activity Idea Note); – feedback sulla bozza di progetto;
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– lettera di autorizzazione: LoA (Letter of Authorisation); – descrizione del progetto: MADD (Mitigation Activity Design Document).
3.1 Bozza di progetto o programma (facoltativa)
Documenti che il richiedente deve fornire quando presenta una bozza di progetto o programma: bozza del progetto o del programma firmata16 in formato elettronico.
Il richiedente può sottoporre all’UFAM una bozza del suo progetto o programma per un esame preliminare prima di presentare la domanda di autorizzazione. L’invio di una bozza in formato elettronico è facoltativo ma raccomandato per i tipi di progetto e i metodi non ancora autorizzati dall’UFAM. Durante l’esame preliminare, la Segreteria Compensazione verifica se il progetto o il programma presentato soddisfa i requisiti degli articoli 5 e 5a dell’ordinanza sul CO2 e all’occorrenza formula delle raccomandazioni o esprime delle riserve. Questa presa di posizione non pregiudica l’ulteriore valutazione del progetto o del programma. Dopo l’invio della risposta scritta da parte della Segreteria Compensazione, le spese per l’esame preliminare sono fatturate al richiedente secondo le aliquote dell’ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell’UFAM (art. 6 cpv. 1 OE-UFAM; RS 814.014)17. All’estero Questo esame preliminare permette al richiedente di ottenere dall’UFAM una prima valutazione sulla conformità del progetto o del programma ai requisiti degli accordi bilaterali con gli Stati partner.
3.2 Descrizione del progetto o del programma
Per la descrizione del progetto o del programma il richiedente deve utilizzare il modulo vincolante messo a disposizione dell’UFAM18. Le informazioni contenute nella domanda devono essere complete e comprensibili. Il richiedente comunica all’UFAM una persona di riferimento. Ogni persona fisica o giuridica incarica un OCC di presentare in suo nome all’UFAM una domanda di autorizzazione per un progetto o un programma di riduzione delle emissioni (art. 7 dell’ordinanza sul CO2). La domanda contiene la descrizione del progetto o del programma convalidata, compresi l’analisi della redditività (v. cap. 6.3), il metodo di calcolo per determinare le riduzioni delle emissioni (v. cap. 5) sotto forma di tabella di calcolo, il piano di monitoraggio (v. cap. 7.1) e il rapporto di convalida debitamente firmati (v. cap. 3.3). Il piano di monitoraggio stabilisce i requisiti di formattazione per i dati da inserire nella tabella di calcolo del metodo utilizzato per calcolare le riduzioni delle emissioni (monitoraggio). La tabella di calcolo del metodo utilizzato deve essere conforme alle linee guida dell’allegato M19. Inoltre il richiedente può, se lo desidera, delegare l’OCC a rispondere alle domande poste dall’UFAM durante l’esame del progetto. La responsabilità resta tuttavia del richiedente.
Specificità per i programmi Per ciascuna tecnologia proposta deve essere fornito un esempio di progetto che deve contenere, fra l’altro, un’analisi della redditività realistica e un calcolo fittizio delle riduzioni delle emissioni con valori realistici nonché i moduli dei criteri di inclusione compilati. L’effetto del programma può essere controllato sulla base di un campione di progetti rappresentativi definito in base alla complessità dei singoli progetti e alle dimensioni del programma. L’approccio scelto dal richiedente per determinare il campione deve essere illustrato nella descrizione del programma ed essere convalidato.
Tutti i moduli per le domande sono pubblicati sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.carbonoffset.admin.ch/persone-richiedenti. Un elenco degli emolumenti è pubblicato sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/uv-1315-i > Allegato B Tutti i moduli sono pubblicati sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.carbonoffset.admin.ch/persone-richiedenti. Il documento è disponibile sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/uv-1315-i > Allegato M
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3.3 Convalida
Il richiedente deve far esaminare a proprie spese la descrizione del progetto o del programma da un OCC ammesso dall’UFAM20 e, nel caso di progetti realizzati all’estero, anche dallo Stato partner. Inoltre, l’OCC deve essere autorizzato anche per il tipo di progetto in esame. L’OCC esamina i dati forniti nella descrizione del progetto o del programma e, in particolare, se il progetto o il programma sono conformi ai requisiti di cui agli articoli 5 e 5a dell’ordinanza sul CO2 e riassume i risultati dell’esame in un rapporto (art. 6 cpv. 6 dell’ordinanza sul CO2). Può porre delle domande al richiedente ed esigere modifiche: richieste di chiarimenti (CR), azioni correttive (CAR) o azioni future (FAR). Il richiedente deve inoltrare tutti i documenti necessari all’esame della descrizione del progetto o del programma all’OCC. Se è stata presentata una bozza, anche quest’ultima deve essere inviata all’OCC (art. 6 cpv. 4 dell’ordinanza sul CO2). La valutazione effettuata dall’OCC ha soltanto carattere di raccomandazione. In caso di convalida relativa a una modifica sostanziale (art. 11 dell’ordinanza sul CO2) o, per i progetti e programmi realizzati in Svizzera, relativa alla proroga del periodo di credito (art. 8b dell’ordinanza sul CO2), il progetto o il programma sarà riesaminato conformemente alle prescrizioni indicate nel capitolo 4.1. Maggiori informazioni sulla convalida sono disponibili nei capitoli 4.1 e 4.3. In Svizzera Per il proprio esame, l’OCC fa riferimento alle raccomandazioni della Segreteria Compensazione contenute nel modulo della comunicazione dell’UFAM «Compensazione delle emissioni di CO 2: convalida e verifica»21.
3.4 Presentazione della domanda di idoneità e decisione sull’idoneità di un progetto
o un programma
Per definire l’idoneità di un progetto o di un programma, la Segreteria Compensazione si basa sulle disposizioni dell’ordinanza sul CO2 in vigore al momento della presentazione della domanda.
Tab. 2: Documenti che l’intermediario di un OCC deve fornire quando presenta una domanda di valutazione dell’idoneità di progetti o programmi
Documento Per via elettronica Per posta
Descrizione del progetto o del programma debitamente convalidata e × × firmata Allegati della descrizione del progetto o del programma × – Versione annerita della descrizione del progetto o del programma (se × – è necessario oscurare dei dati) Rapporto di convalida firmato (compresi gli allegati) × – Versione annerita del rapporto di convalida (se è necessario oscurare × – dei dati) All’estero × – Autorizzazione debitamente firmata del progetto o del programma rilasciata dallo Stato partner22
Precisazioni formali relative alla presentazione della domanda
L’elenco degli OCC ammessi è pubblicato sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.carbonoffset.admin.ch/organismi-di-convalida. Gli OCC soddisfano i requisiti di cui all’articolo 11a dell’ordinanza sul CO2. Il documento è disponibile sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/uv-2001-i Il richiedente può inoltrare l’autorizzazione dello Stato partner anche in un secondo momento, purché sia disponibile prima della decisione di autorizzazione dell’UFAM.
Compensazione delle emissioni di CO2: progetti e programmi UV-1315
– L’OCC inoltra all’UFAM la descrizione convalidata del progetto o del programma unitamente al rapporto di convalida al più tardi tre mesi23 dopo l’inizio della realizzazione (art. 7 in combinato disposto con l’art. 5 cpv. 1 lett. d dell’ordinanza sul CO2); – la data del timbro postale è considerata la data di presentazione della domanda; – il progetto o il programma è gestito in una banca dati interna tenuta dall’UFAM (art. 13 cpv. 2 dell’ordinanza sul CO2). Sulla base della domanda e, se del caso, dei chiarimenti di cui all’articolo 7 capoverso 3 dell’ordinanza sul CO2, l’UFAM decide se il programma o il progetto soddisfa le condizioni per il rilascio di attestati (art. 8 dell’ordinanza sul CO2). Se la domanda rimane incompleta e per questo motivo non è possibile esaminarla, la Segreteria Compensazione interrompe l’esame della domanda e l’UFAM la dichiara respinta sulla base dell’articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). La Segreteria Compensazione notifica al richiedente l’idoneità del progetto o del programma mediante una decisione. La decisione dell’UFAM può essere subordinata a condizioni (dette «FAR») il cui rispetto è accertato nell’ambito della verifica dei rapporti di monitoraggio. Le spese per l’esame della domanda sono fatturate forfettariamente al richiedente secondo le aliquote dell’ordinanza sugli emolumenti In Svizzera La decisione sull’idoneità si riferisce solo al progetto o al programma in quanto tale e non alla quantità di riduzioni di emissioni riconosciute. All’estero La decisione sull’idoneità del progetto o del programma all’estero (art. 8 dell’ordinanza sul CO2) è chiamata «authorisation» secondo l’articolo 6.3 dell’Accordo di Parigi e gli accordi bilaterali. L’autorizzazione
deve essere rilasciata da entrambi gli Stati affinché il progetto o il programma sia autorizzato definitivamente e si possa disporre di una certa garanzia sugli investimenti per iniziare la realizzazione. L’autorizzazione del progetto o del programma da parte dell’autorità competente dello Stato partner è una condizione per ottenere la decisione di idoneità dell’UFAM. La decisione di idoneità specifica il numero massimo di attestati conformemente alla domanda e all’autorizzazione dello Stato partner. Inoltre, può includere altre condizioni, come una limitazione di utilizzo degli attestati, se specificato dallo Stato partner.
Specificità per i programmi La decisione di idoneità si applica alla struttura del programma. In una fase successiva è possibile includere progetti nel programma solo se soddisfano integralmente i requisiti di inclusione definiti nella descrizione del programma (art. 6 cpv. 2 lett. k dell’ordinanza sul CO2). I criteri di inclusione di un progetto in un programma devono essere sanciti in modo tale da garantire che ciascuno dei progetti inclusi nel programma soddisfi tutti i requisiti di cui all’articolo 5 dell’ordinanza sul CO2 (art. 5a n. 1 lett. c). I criteri di inclusione sono esaustivi e devono rendere equivalente a un esame individuale del progetto l’esame di ogni progetto in vista della sua inclusione in un programma. Se un progetto non soddisfa chiaramente i criteri di inclusione, non può essere incluso nel programma. Non sono possibili eccezioni.
3.5 Esercizio e monitoraggio
La descrizione del progetto o del programma deve comprendere la data effettiva o prevista dell’inizio del monitoraggio nonché il metodo che permette di comprovare la riduzione delle emissioni (art. 6 cpv. 2
Tre mesi equivalgono a 93 giorni civili. Un elenco degli emolumenti è pubblicato sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/uv-1315-i > Allegato B
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lett. i dell’ordinanza sul CO 2) conformemente al modulo vincolante da utilizzare (art. 9 cpv. 9 dell’ordinanza sul CO2)25. Di norma, il monitoraggio decorre dall’avvio dell’esercizio ovvero con l’inizio del normale esercizio del progetto o dall’inizio dei suoi effetti e deve essere realizzato in conformità con il piano di monitoraggio (v. cap. 7.1). Per comprovare la riduzione delle emissioni, il richiedente deve registrare i dati in un rapporto di monitoraggio (art. 9 cpv. 1 dell’ordinanza sul CO2) così come richiesto dal piano di monitoraggio. Le riduzioni delle emissioni comprovate sono registrate per ciascun anno civile, a prescindere dalla durata del periodo di monitoraggio (art. 9 cpv. 5 dell’ordinanza sul CO2). Sono attestate soltanto le riduzioni delle emissioni verificate contenute nel rapporto di monitoraggio, calcolate sulla base di valori misurati e approvati dalla Segreteria Compensazione, tenendo conto in particolare della ripartizione degli effetti (v. cap. 8) e delle interfacce con altri strumenti (v. cap. 9). In qualsiasi momento è possibile cambiare il richiedente, a condizione che tale cambio sia notificato per iscritto alla Segreteria Compensazione il più presto possibile. A tal fine è sufficiente una lettera informale firmata dal richiedente precedente e da quello nuovo comprendente la data del cambiamento e l’indirizzo del richiedente.
3.6 Verifica
Il richiedente deve far esaminare a proprie spese il rapporto di monitoraggio del progetto o del programma da un OCC ammesso dall’UFAM26 e, nel caso di progetti realizzati all’estero, anche dallo Stato partner. La verifica non può essere eseguita dallo stesso OCC che ha effettuato l’ultima convalida del progetto (art. 9 cpv. 2 dell’ordinanza sul CO2). Durante la verifica, l’OCC esamina in particolare i dati raccolti durante il monitoraggio, il processo di raccolta dati e i calcoli utilizzati per comprovare le riduzioni delle emissioni. In occasione della prima verifica, controlla anche la conformità della realizzazione del progetto con le indicazioni contenute nella descrizione del progetto o del programma. L’OCC può chiedere chiarimenti al richiedente ed esigere modifiche (sotto forma di CR, CAR o FAR). Il richiedente deve trasmettere tutti i documenti necessari per l’esame del rapporto di monitoraggio all’OCC, in particolare tutte le decisioni precedenti, le condizioni imposte dalla Segreteria Compensazione (FAR) e gli scambi precedenti tra la Segreteria Compensazione e il richiedente (CR e CAR comprese le loro conclusioni). La valutazione effettuata dall’OCC ha soltanto carattere di raccomandazione. Maggiori informazioni sulla verifica sono disponibili nel capitolo 4.2.
Specificità per i programmi L’OCC esamina se i nuovi progetti inclusi nel programma adempiono integralmente i requisiti di inclusione stabiliti nella descrizione del programma (art. 9 cpv. 3 dell’ordinanza sul CO2). L’OCC può controllare gli effetti del programma sulla base di un campione di progetti rappresentativi. Questa scelta si basa sulla complessità dei singoli progetti e sulle dimensioni del programma ed è indicata e giustificata in maniera dettagliata nel rapporto di verifica.
In Svizzera Per il proprio esame, l’OCC fa riferimento alle raccomandazioni della Segreteria Compensazione contenute nel modulo della comunicazione dell’UFAM «Compensazione delle emissioni di CO 2: convalida e verifica»27.
Tutti i moduli sono pubblicati sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.carbonoffset.admin.ch/persone-richiedenti L’elenco degli OCC ammessi è pubblicato sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.carbonoffset.admin.ch/organismi-di-convalida > Punto 6: Quali sono gli OCC ammessi? Il documento è disponibile sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/uv-2001-i
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3.7 Presentazione del rapporto di monitoraggio e decisione relativa al rilascio di attestati
Tab. 3: Documenti che l’intermediario di un OCC deve fornire quando presenta un rapporto di monitoraggio
Documento Per via elettronica Per posta
Rapporto di monitoraggio debitamente verificato e firmato × × Allegati del rapporto di monitoraggio del progetto o del programma × – Versione annerita del rapporto di monitoraggio (se è necessario oscurare dei × – dati) Rapporto di verifica firmato (compresi gli allegati) × – Versione annerita del rapporto di verifica (se è necessario oscurare dei dati) × – All’estero Autorizzazione debitamente firmata del progetto o del programma rilasciata × – dallo Stato partner28
Precisazioni formali relative alla presentazione del rapporto di monitoraggio – L’OCC presenta all’UFAM il primo rapporto di monitoraggio verificato del progetto o del programma unitamente al rapporto di verifica che copre un periodo massimo di tre anni, al più tardi un anno dopo la fine di questo periodo (art. 9 cpv. 5 dell’ordinanza sul CO2). – Successivamente, l’OCC presenta all’UFAM un rapporto di monitoraggio verificato e il rapporto di verifica almeno ogni quattro anni a partire dalla fine del periodo di monitoraggio precedente (art. 9 cpv. 5 dell’ordinanza sul CO2). Il periodo di monitoraggio non deve superare i tre anni. – La data del timbro postale è considerata la data di presentazione della domanda. – Le spese per l’esame della domanda sono fatturate al richiedente secondo le aliquote dell’ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM29.
Specificità per progetti e programmi con accompagnamento scientifico Il rapporto di monitoraggio verificato, compresi i risultati delle misure di accompagnamento del progetto e il relativo rapporto di verifica vanno presentati all’UFAM ogni anno a partire dall’inizio della realizzazione.
Specificità per i progetti e programmi di stoccaggio del carbonio Il richiedente inoltra all’UFAM, al più tardi il 1° giugno 2031, un rapporto di monitoraggio verificato e il corrispondente rapporto di verifica per il periodo di monitoraggio 2030, in cui si dimostra che la permanenza dello stoccaggio del carbonio è garantita per 30 anni a contare dalla data di inizio dell’effetto, anche se il progetto o il programma si è concluso prima (v. cap. 2.5).
La decisione relativa al rilascio di attestati può essere vincolata a condizioni (FAR) il cui rispetto è accertato nell’ambito della verifica successiva. In Svizzera Sulla base del rapporto di monitoraggio verificato e del corrispondente rapporto di verifica, la Segreteria Compensazione si pronuncia sul rilascio degli attestati. L’UFAM informa il richiedente mediante una decisione.
Il richiedente può inoltrare l’autorizzazione dello Stato partner anche in un secondo momento, purché sia disponibile prima della decisione di autorizzazione dell’UFAM. Un elenco degli emolumenti è pubblicato sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/uv-1315-i > Allegato B
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All’estero Il rapporto di monitoraggio verificato deve essere inoltrato parallelamente all’UFAM e all’autorità competente dello Stato partner. L’esatto svolgimento del processo dalla presentazione del rapporto di monitoraggio al rilascio degli attestati, come per esempio i tempi di pubblicazione, può variare a seconda dello Stato partner ed è disciplinato dall’accordo bilaterale in vigore tra i due Stati. Tutti i rapporti di monitoraggio sono valutati dalla Segreteria Compensazione e dallo Stato partner, che informano il richiedente. Gli attestati internazionali sono rilasciati nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni solo se lo Stato partner ha confermato il trasferimento nel suo registro nazionale conformemente alle disposizioni dell’accordo bilaterale.
3.8 In Svizzera: proroga del periodo di credito
Se alla fine del periodo di credito il progetto o il programma non è ancora terminato, è possibile prorogare il periodo fino al 31 dicembre 2030 o al massimo fino alla fine della durata del progetto o del programma, qualora tale data sia anteriore al 31 dicembre 203030. A tale scopo, il richiedente deve aggiornare la descrizione del progetto o del programma e sottoporla a una nuova convalida. La descrizione del progetto aggiornata e convalidata deve essere inoltrata all’UFAM almeno sei mesi prima della fine del periodo di credito. In questo modo il nuovo periodo di credito inizia il giorno successivo alla fine del periodo precedente, anche se la decisione sull’idoneità del progetto viene emessa più tardi. La nuova convalida del progetto o del programma deve indicare che i requisiti di cui agli articoli 5 e 5a (per i programmi) dell’ordinanza sul CO2 sono ancora soddisfatti (art. 8b cpv. 2 dell’ordinanza sul CO2). In assenza di modifiche sostanziali al progetto o al programma, non occorre realizzare una nuova analisi della redditività poiché quest’ultima vale per tutta la durata del progetto, indipendentemente dal periodo di credito. Le riduzioni delle emissioni per il nuovo periodo di credito possono essere riconosciute soltanto dopo il ricevimento della nuova decisione sull’idoneità del progetto emessa dall’UFAM. Se la domanda di autorizzazione del progetto per il nuovo periodo di credito è stata presentata meno di sei mesi prima della fine del periodo di credito precedente e la data della nuova decisione sull’idoneità è successiva alla fine del periodo di credito precedente, il nuovo periodo di credito inizierà solo alla data della nuova decisione sull’idoneità del progetto. Nel frattempo, nessuna riduzione delle emissioni sarà riconosciuta e nessun attestato sarà rilasciato. Nel pronunciarsi nuovamente sull’idoneità del progetto o del programma, la Segreteria Compensazione può prendere in considerazione aspetti che non erano ancora noti al momento della prima convalida. In caso di nuova convalida, l’idoneità del progetto o del programma viene riesaminata nel suo complesso e decisa sulla base delle disposizioni dell’ordinanza sul CO2 in vigore al momento della presentazione della domanda di proroga del periodo di credito. La valutazione comprende le disposizioni dell’ordinanza
sul CO2, la prassi dell’UFAM concretizzata nella presente comunicazione così come le conoscenze della Segreteria Compensazione.
3.9 Modifiche sostanziali
3.9.1 Definizione
La decisione sull’idoneità emanata dall’UFAM si basa sulla domanda di autorizzazione ed eventualmente sui chiarimenti di cui all’articolo 7 capoverso 3 dell’ordinanza sul CO2. Se il richiedente apporta modifiche sostanziali al progetto o al programma dopo la presentazione della domanda, l’UFAM può disporre una nuova convalida a spese del richiedente (art. 11 cpv. 3 dell’ordinanza sul CO2). Una modifica è sostanziale se può portare a una diversa decisione sull’idoneità da parte dell’UFAM 31.
I progetti o i programmi la cui durata si estende oltre il 31 dicembre 2030 possono presentare una domanda di proroga del periodo di credito se il quadro legale lo consente e se i requisiti per la proroga risultano ancora soddisfatti. L’inclusione di nuovi progetti in un programma non è considerata una modifica sostanziale che richiede una nuova convalida.
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Secondo l’articolo 11 capoverso 2 dell’ordinanza sul CO2, le modifiche sono sostanziali se sono apportate dopo la presentazione della domanda, in particolare se: – le riduzioni delle emissioni differiscono di oltre il 20 per cento dalle attese riduzioni delle emissioni annuali indicate nella descrizione del progetto o del programma; – i costi di investimento e di esercizio o i ricavi differiscono di oltre il 20 per cento dai valori indicati nella descrizione del progetto o del programma; – si è verificato un cambio di tecnologia; oppure – il limite di sistema è cambiato. È inoltre considerata modifica sostanziale qualsiasi modifica alla descrizione iniziale del progetto o del programma apportata dopo la presentazione della domanda, come per esempio: – modifiche agli elementi fondamentali del progetto o del programma (p. es. l’ampliamento considerevole di una rete di teleriscaldamento); – modifiche ai criteri di inclusione dei progetti in un programma; – modifiche sistematiche al piano di monitoraggio; – modifiche di procedure; oppure – qualsiasi cambiamento che abbia un impatto sulla struttura del finanziamento in seguito alla concessione di aiuti finanziari supplementari.
Esempio di modifica sostanziale Una rete di teleriscaldamento è alimentata con calore prodotto da una caldaia a legna e da una caldaia supplementare a olio combustibile per la copertura del carico massimo. Il progetto registra una modifica sostanziale se un guasto alla caldaia a legna non può essere riparato e si continua con un approvvigionamento integrale a combustibile fossile. Il progetto, invece, non registra alcuna modifica sostanziale se la caldaia a legna torna a funzionare a seguito della riparazione del guasto e, dopo un certo periodo di tempo, le emissioni prodotte dall’approvvigionamento a combustibile fossile tornano a diminuire.
3.9.2 Procedura da seguire
Il richiedente o l’OCC informa la Segreteria Compensazione di qualsiasi modifica sostanziale sopravvenuta dopo la presentazione della domanda (art. 11 cpv. 1 dell’ordinanza sul CO2) al più tardi all’atto dell’inoltro del rapporto di monitoraggio successivo alla modifica sostanziale, debitamente verificato secondo l’articolo 9 dell’ordinanza sul CO2. In caso di modifica sostanziale, la Segreteria Compensazione può disporre una nuova convalida (art. 11 cpv. 3 dell’ordinanza sul CO2) ed emette una nuova decisione sull’idoneità (v. cap. 3.4). Nessun attestato sarà rilasciato per il periodo successivo alla modifica sostanziale prima che sia stata adottata la nuova decisione sull’idoneità, a condizione che sia positiva (art. 11 cpv. 3 dell’ordinanza sul CO2). Le riduzioni delle emissioni ottenute dopo l’applicazione della modifica sostanziale sono calcolate sulla base della descrizione aggiornata e riconvalidata del progetto o del programma. Se il richiedente può dimostrare che la modifica sostanziale non ha comportato un cambiamento fondamentale al progetto o programma, non è richiesta una nuova convalida e la decisione sull’idoneità del progetto o programma rimane valida. Per esempio, le modifiche sostanziali legate all’estensione di una rete di riscaldamento a causa di nuovi allacciamenti imprevedibili non comportano una nuova convalida. Il richiedente può fissare la fine del periodo di monitoraggio alla data di applicazione della modifica sostanziale e presentare in anticipo un rapporto di monitoraggio verificato. Se invece l’OCC constata soltanto durante la verifica del rapporto di monitoraggio che il progetto o il programma realizzato differisce significativamente dalla descrizione del progetto o del programma presentata all’atto della domanda, lo rileva nel rapporto di verifica. La data di applicazione della modifica sostanziale è definita e documentata per analogia al momento dell’inizio della realizzazione (v. cap. 2.6.1). Se non è possibile stabilire una data precisa, si sceglierà il
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1° gennaio dell’anno civile in cui sono disponibili i primi documenti relativi alla modifica sostanziale. L’inizio dell’effetto di una modifica sostanziale può anche essere usato come momento in cui si verifica la modifica quando quest’ultima deve essere attuata mediante un nuovo piano di monitoraggio. In questo caso il momento in cui si verifica la modifica non può risalire a più di 365 giorni dopo la data dell’impegno finanziario determinante. In seguito a una modifica sostanziale, il periodo di credito inizia dal momento in cui si verifica la modifica sostanziale (art. 11 cpv. 6 dell’ordinanza sul CO2). La decisione sull’idoneità del progetto o del programma è valida fino al 31 dicembre 2030 o al massimo fino alla fine della durata del progetto o del programma, qualora tale data sia antecedente al 31 dicembre 2030 (art. 11 cpv. 6 dell’ordinanza sul CO2). Nel pronunciarsi nuovamente sull’idoneità del progetto o del programma, la Segreteria Compensazione può prendere in considerazione aspetti che non erano noti al momento della prima convalida. In caso di nuova convalida, l’idoneità del progetto o del programma viene riesaminata nel suo complesso e decisa sulla base delle disposizioni dell’ordinanza sul CO 2 in vigore alla data di applicazione della modifica sostanziale. La valutazione comprende le disposizioni dell’ordinanza sul CO 2, la prassi dell’UFAM concretizzata nella presente comunicazione così come le conoscenze della Segreteria Compensazione. La protezione del periodo di credito per questi cambiamenti non è più valida in caso di una nuova convalida.
3.10 Pubblicazione dei documenti relativi alla domanda
Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione, il segreto d’affari e le disposizioni di legge in vigore sulla protezione dei dati, l’UFAM può pubblicare, in parte o per intero, le decisioni di idoneità, le descrizioni dei progetti e dei programmi, i rapporti di convalida, i rapporti di monitoraggio e i rapporti di verifica correlati all’esame della domanda (art. 14 dell’ordinanza sul CO2). Prima della pubblicazione della documentazione sopra menzionata, il richiedente può prendere posizione in merito al fatto che i suoi segreti di fabbricazione e segreti d’affari siano a suo avviso tutelati. Nel quadro di questa presa di posizione, il richiedente allestisce già prima dell’inoltro della domanda una versione della documentazione sopra menzionata in cui annerisce tutte le parti di testo che a suo avviso interessano i segreti di fabbricazione e i segreti d’affari del richiedente o di terzi. L’UFAM pubblica i documenti della domanda per garantire la trasparenza del sistema e contribuire a ridurre i costi di transazione.
3.11 Caso particolare dei progetti e dei programmi di stoccaggio del carbonio
Il richiedente dimostra la permanenza delle emissioni di CO 2 stoccate nei pozzi di carbonio. A questo scopo può includere nella sua descrizione del progetto o del programma: – i modelli dello sviluppo teorico dello stoccaggio nel tempo; – un elenco di parametri da monitorare per assicurare che lo stoccaggio si sviluppi senza inversione del pozzo di carbonio (il quale in tal caso diventa una fonte di carbonio); – il monitoraggio che dovrà essere messo in atto come risultato; e – la gamma dei valori attesi per ciascuno di questi parametri nel tempo. In ogni rapporto di monitoraggio, il richiedente trasmette i dati misurati secondo il piano di monitoraggio contenuto nella descrizione del progetto o del programma e confronta questi valori con quelli attesi sulla base del modello di sviluppo dello stoccaggio nel tempo. Dimostra che è esclusa un’inversione del pozzo di carbonio. All’estero Soltanto lo stoccaggio del carbonio geologico mediante misure è ammesso come progetto o programma di compensazione all’estero. In Svizzera: menzione nel registro fondiario I seguenti capoversi non si applicano a progetti e programmi di stoccaggio del carbonio nei materiali da costruzione (p. es. legno o calcestruzzo).
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In caso di decisione positiva sull’idoneità di un progetto o di un programma, l’UFAM fa iscrivere all’ufficio del registro fondiario competente la menzione «pozzo di carbonio biologico» o «pozzo di carbonio geologico» a spese del richiedente. Il fondo non può dunque più essere destinato ad altri utilizzi per almeno 30 anni dall’inizio della realizzazione. Ciò è necessario per garantire la continuità del progetto e, di conseguenza, la necessaria permanenza dello stoccaggio del carbonio associato al progetto (art. 8a cpv. 1 dell’ordinanza sul CO2). Su richiesta dell’UFAM, l’ufficio del registro fondiario cancella la relativa menzione al più presto 30 anni dopo l’inizio degli effetti (art. 8a cpv. 2 dell’ordinanza sul CO2). Il richiedente deve informare il proprietario dei fondi interessati che l’iscrizione nel registro fondiario, la sua modifica o cancellazione sono effettuate a spese del proprietario (art. 8a cpv. 3 dell’ordinanza sul Se le modalità di utilizzazione del fondo subiscono delle modifiche nel corso della durata del progetto, il richiedente deve informare la Segreteria Compensazione il più presto possibile. Quest’ultima sarà in ogni caso informata dal Cantone competente (art. 8a cpv. 4 dell’ordinanza sul CO2). L’UFAM deciderà, a seconda delle circostanze, in merito agli ulteriori passi.
3.11.1 Inversione dello stoccaggio del carbonio
Il richiedente deve informare immediatamente la Segreteria Compensazione di qualsiasi cambiamento che possa influire sullo stoccaggio del carbonio, per esempio in seguito a perforazioni che generano perdite o, per un progetto realizzato in Svizzera, a un incendio boschivo. In questo caso lo stoccaggio del carbonio non è più garantito e gli attestati rilasciati per la quantità di CO 2 inizialmente stoccata e poi fuoriuscita non possono più essere riconosciuti ai fini dell’adempimento dell’obbligo di compensazione. Tutti gli attestati del progetto relativi alla quantità di CO 2 rilasciata nell’atmosfera sono quindi contrassegnati come non più computabili per l’adempimento dell’obbligo di compensazione e, se già utilizzati per l’adempimento di tale obbligo, sono restituiti alla persona soggetta all’obbligo di compensazione. Quest’ultima, l’anno successivo, dovrà consegnare nuovi attestati per adempiere all’obbligo di compensazione (art. 90 cpv. 3 dell’ordinanza sul CO2).
3.11.2 Rapporto di monitoraggio e rapporto di verifica obbligatori per il 2030
Il richiedente di un progetto o programma di stoccaggio del carbonio deve inoltrare per il 2030 un rapporto di monitoraggio verificato corredato dal rapporto di verifica corrispondente anche se il progetto o il programma è stato completato prima di questa data (art. 9 cpv. 7 dell’ordinanza sul CO2). In mancanza di questi rapporti, la Segreteria Compensazione presume che si sia verificata un’inversione del pozzo di carbonio. In questo caso si applica la procedura menzionata nel capitolo 3.11.1.
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4 Convalida e verifica – informazioni per il richiedente
La convalida e la verifica sono effettuate a spese del richiedente da esperti indipendenti di almeno due OCC diversi, uno che effettua la convalida e l’altro la verifica. L’OCC che ha eseguito l’ultima convalida per un periodo di credito non può eseguire la verifica. L’OCC che ha effettuato l’ultima verifica prima della presentazione di una nuova domanda di autorizzazione non può eseguire la nuova convalida. L’UFAM pubblica un elenco degli OCC ammessi 32. Inoltre, per i rapporti di convalida e di verifica l’OCC utilizza i moduli vincolanti messi a disposizione dall’UFAM 33. La correttezza dei seguenti elementi è esaminata sia durante la convalida che durante la verifica: – i dati utilizzati devono presentare il più basso grado possibile di incertezza (accuratezza), essere completi e fornire la prova della riduzione delle emissioni; – i parametri utilizzati per determinare lo sviluppo di riferimento e le emissioni generate dal progetto o dal programma devono essere valutati nel modo più accurato e conservativo possibile. L’OCC esamina la descrizione del progetto o del programma nonché i rapporti di monitoraggio in modo neutrale e conformemente all’ordinanza sul CO2. In Svizzera Il modulo della comunicazione dell’UFAM «Compensazione delle emissioni di CO 2: convalida e verifica»34 raggruppa le raccomandazioni rivolte agli OCC. L’UFAM mette anche a disposizione moduli e liste di controllo per i rapporti di convalida e di verifica e richiede che si utilizzino questi documenti per semplificare il processo di esame delle domande. All’estero L’OCC deve essere ammesso anche dall’autorità competente dello Stato partner conformemente ai requisiti dell’accordo bilaterale in vigore tra i due Stati.
4.1 Convalida – informazioni per il richiedente
4.1.1 Obiettivi
La convalida ha l’obiettivo di garantire che la descrizione del progetto o del programma sia conforme ai requisiti dell’ordinanza sul CO2 (in particolare gli art. 5 e 5a per i programmi). La convalida assicura anche il rispetto delle raccomandazioni della Segreteria Compensazione, in particolare per quanto riguarda la presente comunicazione, i metodi standard e le newsletter disponibili. La convalida include un esame della forma e del contenuto della descrizione del progetto o del programma, compresi gli allegati. L’OCC assicura, tra l’altro, che tutte le informazioni sul progetto o sul programma siano complete e coerenti. Valuta il metodo previsto per calcolare le riduzioni delle emissioni e l’addizionalità del progetto o del programma. Sulla base del suo esame, l’OCC redige un rapporto che presenta le informazioni sulla convalida in modo comprensibile e, su questa base, raccomanda all’UFAM di dichiarare il progetto o il programma idoneo o inammissibile. All’estero La convalida determina se sono soddisfatte le condizioni stabilite negli accordi bilaterali conclusi con gli Stati partner. L’OCC verifica inoltre il rispetto dei requisiti legali degli Stati partner.
4.1.2 Aspetti da correggere durante la convalida
L’OCC individua tutti gli aspetti del progetto o del programma che potrebbero influenzare le riduzioni delle emissioni, l’addizionalità o qualsiasi altro requisito dell’ordinanza sul CO 2. Se del caso l’OCC documenta i propri scambi con il richiedente mediante CR e CAR.
L’elenco degli OCC ammessi è pubblicato sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.carbonoffset.admin.ch/organismi-di-convalida Tutti i moduli sono pubblicati sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.carbonoffset.admin.ch/persone-richiedenti Il documento è disponibile sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/uv-2001-i
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Se al momento della convalida alcuni elementi della descrizione del progetto o del programma non possono essere esaminati in via definitiva, l’OCC propone all’UFAM che il richiedente li chiarisca in un secondo tempo sulla base di FAR. La decisione dell’UFAM elenca le FAR associate al progetto o al programma, ma solo quelle vincolanti che possono differire da quelle proposte dall’OCC come raccomandazioni. Tutti gli aspetti (CAR e CR) evidenziati dall’OCC devono essere liquidati prima che possa essere conclusa la convalida e la Segreteria Compensazione possa elaborare la domanda di autorizzazione del progetto o del programma. La conversione di CAR e CR in FAR non è consentita. Il richiedente deve attuare le condizioni poste dall’OCC. L’UFAM può respingere la domanda se il richiedente non attua queste condizioni o le attua solo parzialmente.
4.2 Verifica – informazioni per il richiedente
4.2.1 Obiettivi
La verifica si prefigge soprattutto di garantire che il rapporto di monitoraggio soddisfi i requisiti dell’ordinanza sul CO2 (art. 6 cpv. 5 dell’ordinanza sul CO2). Serve poi a garantire che il monitoraggio sia stato attuato conformemente al piano di monitoraggio contenuto nella descrizione convalidata del progetto o del programma, in particolare per quanto attiene la tecnologia, gli impianti, le attrezzature, gli apparecchi utilizzati e il calcolo delle riduzioni delle emissioni. La verifica comprende anche l’esame formale del rapporto di monitoraggio (compresi gli allegati) e del loro contenuto, soprattutto in termini di coerenza e completezza. Concluso questo esame, l’OCC raccomanda all’UFAM se e quanti attestati rilasciare. Ciascun parametro utilizzato nel monitoraggio deve essere giustificato dal richiedente mediante documentazione. Il richiedente deve mettere a disposizione dell’OCC tutti i documenti, compresa l’ultima decisione rilasciata, necessari a tal fine. L’OCC controlla se le FAR esistenti sono state correttamente attuate e comunica il risultato alla Segreteria Compensazione unitamente a una proposta sul loro trattamento in occasione del periodo di monitoraggio successivo. In Svizzera L’OCC esamina, mediante un elenco fornito dall’UFAM, se un’impresa esentata dalla tassa sul CO 2 rientra nei limiti di sistema del progetto di compensazione. In caso affermativo, le riduzioni delle emissioni corrispondenti devono essere riportate separatamente nel rapporto di monitoraggio (v. cap. 9).
4.2.2 Valutazione di scostamenti
Un elemento importante della verifica è costituito dalla valutazione degli scostamenti e delle modifiche sostanziali nella realizzazione del progetto o del programma rispetto alla descrizione del progetto o del programma e al piano di monitoraggio (v. cap. 7). Si distinguono diversi tipi di scostamenti: a. gli scostamenti che mettono in discussione l’addizionalità del progetto rilevata nella convalida (p. es. grandi scostamenti del dimensionamento o della somma di investimento tra la descrizione del progetto o del programma e il progetto, programma o i progetti inclusi in un programma realizzato); b. scostamenti nella ripartizione degli effetti o nei parametri pertinenti per la ripartizione degli effetti; c. gli scostamenti che portano a un adeguamento delle riduzioni delle emissioni computabili (p. es. se gli strumenti di misura non funzionano per determinati periodi di tempo o funzionano in modo errato oppure in caso di modifiche al piano di monitoraggio); d. gli scostamenti di natura tecnica che fanno sì che il progetto oppure la tecnologia utilizzata nel progetto non corrispondano allo stato della tecnica o non siano ammessi secondo gli allegati 2a o 3 dell’ordinanza sul CO2; ciò a prescindere dal fatto che si producano o meno variazioni delle riduzioni delle emissioni o dei costi di investimento e di esercizio; e. gli scostamenti formali che possono influire sulla valutazione ai sensi degli articoli 5 e 5a dell’ordinanza sul CO2 (p. es. modifiche dei criteri di inclusione).
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L’OCC determina se gli eventuali scostamenti influiscono sulla conformità del progetto o del programma ai requisiti di cui agli articoli 5 e 5a dell’ordinanza sul CO2. In seguito a un CR o CAR del verificatore, il richiedente può proporre correzioni per tenere conto di questi scostamenti. L’OCC formula quindi una raccomandazione sugli aggiustamenti e sulle correzioni proposti e valuta se le riduzioni delle emissioni che ne derivano possono essere valutate correttamente. L’OCC comunica all’UFAM gli scostamenti che costituiscono modifiche sostanziali ai sensi dell’articolo 11 dell’ordinanza sul CO2; si applica quindi la procedura descritta nel capitolo 3.9.2.
4.2.3 Aspetti da correggere in sede di verifica
Durante la verifica l’OCC individua tutti gli aspetti del monitoraggio che potrebbero influenzare i calcoli o le riduzioni delle emissioni. Individua le misure correttive o i chiarimenti necessari e invita il richiedente ad attuarli. Nel suo rapporto l’OCC fornisce un elenco completo delle CR, CAR e FAR che ha posto. Può anche decidere se deve essere effettuato un sopralluogo (art. 6 cpv. 5 e 9 cpv. 3bis dell’ordinanza sul Tutti gli aspetti (CAR e CR) evidenziati dall’OCC devono essere liquidati prima che possa essere conclusa la verifica e l’UFAM possa elaborare la domanda per il rilascio di attestati. La conversione di CAR e CR in FAR non è consentita. Il richiedente deve attuare le condizioni poste dall’OCC. L’UFAM può respingere la domanda se il richiedente non attua queste condizioni o le attua solo parzialmente. La Segreteria Compensazione si pronuncia sul rilascio di attestati soltanto dopo la conclusione della verifica. Sulla base della domanda e, se del caso, dei chiarimenti di cui all’articolo 7 capoverso 3 dell’ordinanza sul CO2, l’UFAM decide se il programma o il progetto soddisfa le condizioni per il rilascio di attestati.
4.3 Nuova convalida – informazioni per il richiedente
Modifiche sostanziali apportate al progetto o programma (v. cap. 3.9) o una proroga del periodo di credito (v. cap. 3.8), per i progetti e programmi realizzati in Svizzera, possono rendere necessaria una nuova convalida. Nella sostanza una nuova convalida non differisce da una convalida «ordinaria» ai sensi dell’articolo 6 dell’ordinanza sul CO2 (v. cap. 4.1). Innanzitutto il richiedente aggiorna la descrizione convalidata del progetto o del programma in base allo stato attuale delle conoscenze, in particolare adatta le ipotesi relative alle condizioni quadro e i metodi per la prova delle riduzioni delle emissioni ottenute in base alle prescrizioni attuali dell’ordinanza sul CO 2 e alle raccomandazioni contenute nella presente comunicazione. La descrizione deve tenere conto anche delle modifiche legali che esulano dall’ordinanza sul CO 2 (v. cap. 2.6.2). In seguito, il richiedente incarica un OCC ammesso dall’UFAM di effettuare una nuova convalida. Quest’ultima non può essere eseguita dello stesso OCC che ha svolto l’ultima verifica prima della presentazione della nuova domanda di autorizzazione. L’OCC verifica che le FAR esistenti (risultanti dall’ultima decisione di rilascio di attestati) siano state correttamente integrate nella nuova descrizione del progetto e iscrive chiaramente il risultato nel rapporto di convalida. L’OCC presenta all’UFAM la descrizione aggiornata del progetto che ha debitamente convalidato nonché il rapporto di convalida come descritto nel capitolo 3.4. L’UFAM si pronuncia sull’idoneità del progetto o del programma sulla base di questo nuovo rapporto di convalida e della descrizione adattata del progetto o del programma (art. 8b cpv. 2 dell’ordinanza sul CO2 per la proroga del periodo di credito; art. 11 cpv. 3 dell’ordinanza sul CO2 per le modifiche sostanziali). Non appena viene emessa la nuova decisione di idoneità, si può effettuare anche una verifica parallela relativa a un periodo di monitoraggio che si colloca all’interno del nuovo periodo di credito. Nell’ambito della verifica l’OCC controlla se nel monitoraggio sono state considerate eventuali modifiche della descrizione del progetto o del programma.
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5 Scenario di riferimento e riduzioni delle emissioni attese
Innanzitutto, il richiedente definisce i limiti di sistema del progetto (v. cap. 5.1). In secondo luogo, determina lo scenario di riferimento (v. cap. 5.2) e le emissioni previste del progetto (v. cap. 5.3) nonché le riduzioni delle emissioni attese (v. cap. 5.4) e li include nella descrizione del progetto o del programma.
5.1 Limiti di sistema e fonti di emissioni
Per la stima delle emissioni del progetto previste e dello sviluppo di riferimento occorre definire un limite di sistema (v. fig. 6) che contempli le fonti di emissioni dirette e indirette imputabili al progetto in modo univoco. Il limite di sistema è identico per le emissioni del progetto e per lo sviluppo di riferimento. La scelta del limite di sistema deve essere giustificata e rappresentata graficamente nella descrizione del progetto o del programma. Per i programmi, il limite di sistema deve essere definito anche a livello di progetto o per tipo di progetto (se esistono vari tipi di progetto in un programma).
Fig. 6: Rappresentazione grafica dei limiti di sistema
Combustibile Fonte 1 Calore Fonte 2 Elettricità
Fonti di emissioni dirette In una prima fase, il richiedente elenca tutte le fonti di emissioni che possono essere influenzate direttamente dal progetto e lo sviluppo di riferimento, per esempio: – le emissioni all’interno dell’estensione geografica del progetto (p. es. i processi di combustione); – le emissioni di tutti gli elementi tecnici rilevanti che fanno parte del progetto (p. es. componenti ben definiti di un impianto tecnico); – le emissioni di tutte le componenti interessate da adeguamenti del progetto dipendenti da investimenti (p. es. provvedimenti che sono attuati contemporaneamente in varie sedi di un’impresa).
Fonti di emissioni indirette In una seconda fase il richiedente registra, nell’ambito dei limiti di sistema, le fonti di emissioni che non sono direttamente inerenti al progetto o allo sviluppo di riferimento ma possono comunque essere causate o ridotte dal progetto (p. es. le emissioni generate dal trasporto di sostrati per la fermentazione in impianti per la produzione di biogas).
Perdite Con il termine «perdite» si intende una variazione delle emissioni oltre il limite di sistema non attribuibile direttamente al progetto ma pur sempre riconducibile allo stesso. Una perdita può avere effetti sia positivi (ulteriore riduzione delle emissioni), sia negativi (ulteriori emissioni) sul livello delle emissioni. Queste variazioni del livello di emissioni devono essere quantificate e incluse nel calcolo delle riduzioni delle emissioni, a condizione che siano prodotte sul territorio nazionale (p. es. le emissioni risultanti dall’uso di vettori energetici fossili impiegati in altri luoghi al posto della biomassa utilizzata per la produzione di energia rinnovabile). Se le perdite sono significative, il progetto può essere respinto (art. 5 cpv. 1 lett. f dell’ordinanza sul CO2).
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Per determinare le emissioni di CO2 equivalente (CO2eq) da perdite si possono utilizzare i seguenti strumenti e guide della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) 35: «General Guidance on Leakage in biomass project activities», versione 03 del 28 maggio 2009 «Tool to calculate project or Leakage CO2 emissions from fossil fuel combustion», versione 03 del 22 settembre 2017 ACM0003: «Partial substitution of fossil fuels in cement or quicklime manufacture», versione 08.0 dell’8 novembre 2013
5.2 Determinazione dello scenario di riferimento e dello sviluppo di riferimento
Lo scenario di riferimento deve essere determinato solo una volta in occasione della presentazione della domanda di autorizzazione del progetto o programma e serve al richiedente come base per determinare lo sviluppo di riferimento atteso. Durante il monitoraggio, quest’ultimo è di norma aggiornato mediante misurazioni effettive come prevede il piano di monitoraggio elaborato per la descrizione del progetto o del programma (v. cap. 7). Lo scenario di riferimento è l’alternativa più verosimile fra tutte le diverse alternative plausibili allo scenario del progetto. Lo scenario di riferimento e il progetto perseguono lo stesso obiettivo 36. Partendo dal momento della presentazione della domanda, sono descritti in modo adeguato e prossimo alla realtà i possibili sviluppi in base a determinati parametri. Questi parametri corrispondono ai limiti di sistema e ai fattori di influenza utilizzati per determinare le emissioni del progetto. Oltre a quello del progetto, dovranno essere sviluppati almeno altri due scenari, tenendo conto che per ogni scenario bisogna descrivere la probabilità dello stesso e come si comportano le fonti di emissioni e i fattori di influenza. Di norma, lo scenario di riferimento coincide con l’alternativa economicamente più interessante, che corrisponde almeno allo stato della tecnica (v. cap. 2.2). Se come scenario di riferimento non viene considerata l’alternativa economicamente più interessante, occorre fornire una motivazione. Per determinare lo sviluppo di riferimento atteso, la descrizione dello scenario di riferimento deve comprendere in particolare i seguenti elementi: – quali tecnologie sarebbero state impiegate senza i provvedimenti di riduzione delle emissioni applicati nell’ambito di un progetto o di un programma; – quali provvedimenti di riduzione delle emissioni sarebbero stati comunque attuati interamente o parzialmente nel corso della durata del progetto o del programma e, se del caso, in quale momento; – l’uso di tecnologie che servono a rispettare le prescrizioni ambientali per le emissioni inquinanti o il grado di efficacia (v. cap. 2.3); – la prassi abituale; – il vantaggio finanziario dello scenario di riferimento rispetto alle alternative; – in Svizzera: tutte le prescrizioni di legge e le condizioni quadro economiche di cui all’allegato 1 della
presente comunicazione, compresa un’eventuale convenzione sugli obiettivi definita con la Confederazione; – all’estero: tutte le prescrizioni di legge e le condizioni quadro economiche dello Stato partner. In Svizzera Specificità per i progetti di stoccaggio biologico del carbonio nel bosco: al fine di tener conto della politica climatica ed energetica e di gestire efficacemente le interfacce con altre attività di politica climatica del settore del legno e forestale, il richiedente deve calcolare la prestazione conseguita dal pozzo di carbonio sulla base di uno scenario di riferimento nazionale.
Tutti questi documenti sono pubblicati su CDM-Home (unfccc.int) (cercare il documento desiderato usando il motore di ricerca). Esempio di riscaldamento residenziale: lo scenario di riferimento corrisponde ad abitazioni riscaldate singolarmente con olio da riscaldamento. Lo scenario del progetto corrisponde ad abitazioni riscaldate mediante una rete di teleriscaldamento con una caldaia a pellet.
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Fattori d’influenza Sviluppi tecnologici e fattori d’influenza, come ad esempio un cambiamento della domanda, l’evoluzione dei prezzi dell’energia o la modifica di prescrizioni legali, producono in genere effetti sull’evoluzione delle riduzioni di emissioni. Perciò il richiedente deve individuare tutti i fattori rilevanti che potrebbero influenzare lo sviluppo di riferimento o le riduzioni delle emissioni conseguite con il progetto. I fattori individuati devono essere considerati sia nella strutturazione dello scenario di riferimento, sia nello sviluppo del metodo di rilevamento nonché dell’allestimento e della realizzazione del piano di monitoraggio.
Esempio di calcolo per la determinazione dello sviluppo di riferimento atteso Lo sviluppo di riferimento Srif descrive l’evoluzione ipotetica delle emissioni che si sarebbero verificate senza i provvedimenti di riduzione delle emissioni del progetto. Si basa sulle fonti di emissioni e sui fattori di influenza. Idealmente, lo sviluppo di riferimento si calcola per mezzo degli effetti annui attesi Arif e dei fattori di emissione FE.
Srif = sviluppo di riferimento annuo atteso [in t CO2eq] Arif = effetto annuo atteso del riferimento FE = fattore di emissione specifico secondo l’allegato 3 della presente comunicazione
L’effetto annuo atteso del riferimento Arif corrisponde, per esempio, al consumo annuo di energia (espresso in litri, kWh o m3) di un progetto. I dati necessari per quantificare l’effetto sono misurati nel monitoraggio.
A seconda del tipo di progetto o programma, possono essere necessari ulteriori elementi metodologici per determinare i livelli di attività e i fattori di emissione, per esempio per il calcolo dell’efficienza degli impianti. In Svizzera I metodi standard vincolanti volti a dimostrare le riduzioni delle emissioni ottenute sono definiti negli allegati 3a (progetti e programmi connessi a reti di teleriscaldamento) e 3b (progetti e programmi riguardanti il gas di discarica) dell’ordinanza sul CO2. Per i progetti e i programmi in corso per i quali è già stata presentata una domanda di autorizzazione, questi metodi si applicano alla fine del periodo di credito in corso, previa nuova convalida (v. cap. 3.8). Altri metodi non vincolanti sono pubblicati come allegati alla presente comunicazione37. In assenza dell’obbligo di utilizzare uno dei metodi di rilevamento proposti nell’allegato, il richiedente può sviluppare il proprio. Tuttavia, se viene pubblicato un metodo non vincolante e il metodo proposto dal richiedente differisce da esso, il richiedente deve dimostrare l’equivalenza del proprio metodo. Gli allegati 1–3 della presente comunicazione contengono raccomandazioni, fattori di emissione e fattori di riferimento che possono essere utilizzati per determinare lo sviluppo di riferimento atteso e le corrispondenti riduzioni delle emissioni attese, nonché per sviluppare metodi di rilevamento. All’estero Possono essere utilizzati come riferimento i metodi del Clean Development Mechanism38 o di Gold Standard39, che costituiscono solo una base per la convalida. Il loro utilizzo non garantisce il rispetto dei requisiti sanciti nell’ordinanza sul CO2 della Svizzera. Spetta all’UFAM decidere sul loro riconoscimento. Lo scenario di riferimento deve anche rispecchiare la legislazione dello Stato partner.
5.3 Emissioni attese
Le emissioni annue attese generate dal progetto nel corso di tutta la sua durata sono determinate nella descrizione del progetto o del programma. Analogamente allo sviluppo di riferimento, le emissioni attese
Tutti i metodi non vincolanti sono disponibili sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/uv-1315-i > Allegati D e G https://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html https://globalgoals.goldstandard.org/documents/methodology/
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per il progetto possono essere calcolate attraverso gli effetti annui previsti AP e i fattori di emissione FE. I limiti di sistema sono identici in entrambi i casi.
Esempio
EP = evoluzione delle emissioni del progetto annua attesa [in t CO 2eq] AP = effetto annuo atteso del progetto FE = fattore di emissione specifico secondo l’allegato 3 della presente comunicazione
L’effetto annuo atteso del progetto AP corrisponde, per esempio, al consumo annuo di combustibile, espresso in litri, di un progetto. I dati necessari per quantificare l’effetto sono misurati nel monitoraggio.
5.4 Riduzioni delle emissioni attese
Le riduzioni delle emissioni attese per ogni anno civile, come quelle previste per l’intero periodo di credito (v. cap. 2.6.2) o per la durata del progetto, devono essere indicate nella descrizione del progetto o del programma (art. 6 cpv. 2 lett. e dell’ordinanza sul CO2). Il richiedente stima le riduzioni delle emissioni attese (EAtotali) (v. fig. 7). A questo scopo, le emissioni del progetto (EP) sono detratte da quelle che si sarebbero ottenute senza i provvedimenti di riduzione delle emissioni previsti nell’ambito del progetto (sviluppo di riferimento Srif). Anche gli effetti delle perdite devono essere presi in considerazione (v. cap. 5.1). Non è necessario precisare il modo in cui sono stimati o calcolati i valori dei diversi parametri necessari per valutare le riduzioni delle emissioni. La Segreteria Compensazione raccomanda tuttavia di utilizzare lo stesso metodo impiegato per determinare le riduzioni delle emissioni effettive nel monitoraggio, applicando ai parametri valori ipotetici adeguati. Questi valori sono calcolati secondo le conoscenze disponibili al momento della decisione sull’idoneità del progetto e non influiscono sulla realizzazione del progetto. Le riduzioni delle emissioni attese sono utilizzate durante il monitoraggio e la verifica del progetto o del programma per individuare eventuali scostamenti fra i valori attesi e quelli effettivamente misurati (v. cap. 7.2). Nel rapporto di monitoraggio è necessario spiegare tutte le differenze significative fra le riduzioni delle emissioni attese e quelle effettive (+/– 20 %).
Esempio di calcolo delle riduzioni delle emissioni attese in tonnellate di CO 2eq
EAtotali = Srif – EP + perdite
EAtotali = riduzioni delle emissioni attese nell’arco dell’intera durata del progetto o del programma Srif = emissioni attese nell’arco dell’intera durata del progetto o del programma secondo lo sviluppo di riferimento (v. cap. 5.2) EP = emissioni del progetto o del programma attese nell’arco della sua intera durata (v. cap. 5.3) perdite = valore negativo in presenza di fonti di emissioni aggiuntive, valore positivo se le emissioni sono evitate (v. cap. 5.1)
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Fig. 7: Rappresentazione grafica delle riduzioni di emissioni attese
Emissioni Periodo di credito
EAtotali [t CO2eq]
Tempo t
5.5 All’estero: delimitazione rispetto al contributo determinato a livello nazionale
(«Nationally Determined Contribution», NDC) dello Stato partner
I progetti e i programmi devono essere chiaramente definiti rispetto agli obiettivi del NCD degli Stati partner. In particolare il richiedente deve dimostrare che nessuna riduzione di emissioni è trasferita alla Svizzera da settori in cui il NDC incondizionato dello Stato partner non è raggiunto.
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6 Addizionalità
Il richiedente prova l’addizionalità (art. 5 cpv. 1 lett. b n. 3 dell’ordinanza sul CO2) del progetto o del programma. Sono rilasciati attestati soltanto per progetti o programmi le cui riduzioni delle emissioni sono addizionali. In altre parole, possono essere rilasciati attestati solo per le riduzioni di emissioni per le quali è dimostrato che non sarebbero state ottenute senza l’attuazione delle misure di riduzione attraverso il progetto di compensazione.
6.1 Principi generali
La prova dell’addizionalità si fonda sulla determinazione dello scenario di riferimento (v. cap. 5.2) e la prova che le riduzioni delle emissioni sono aggiuntive rispetto allo sviluppo di riferimento. Gli elementi di prova dell’addizionalità si fondano su quanto segue: – Analisi della redditività (v. cap. 6.3), che fornisce la prova che il progetto: – non è redditizio e che quindi non sarebbe realizzato senza il ricavo della vendita degli attestati; – può essere redditizio, ma non sarebbe realizzato a causa di ostacoli; in tal caso, un’analisi degli ostacoli deve dimostrare che il contributo dell’incentivo finanziario legato alla vendita degli attestati elimina tali ostacoli (v. cap. 6.3.1). La solidità dell’analisi della redditività deve essere dimostrata con un’analisi di sensibilità che tenga conto dell’incertezza legata alla definizione dei parametri del progetto (v. cap. 6.3.2). – Analisi della conformità con la prassi abituale (v. cap. 6.4): alcuni progetti rientrano nella prassi abituale, ovvero sarebbero realizzati, anche senza incentivi finanziari legati alla vendita degli attestati, sebbene non siano redditizi e debbano affrontare ostacoli considerevoli. Un progetto che fa parte della prassi abituale non può essere considerato aggiuntivo / non può essere oggetto del rilascio di attestati.
Specificità per i programmi L’addizionalità è dimostrata a livello dei singoli progetti inclusi nel programma e non a livello di programma. Il richiedente può provare la non redditività di ciascun progetto incluso nel programma («prova della non redditività specifica per ciascun progetto») oppure fornire una prova rappresentativa di non redditività di tutti i progetti che saranno inclusi nel programma («prova rappresentativa della non redditività»). La prova rappresentativa della non redditività può essere fornita se gli indici economici dei progetti (p. es. i costi di investimento) sono identici o se il progetto più redditizio è significativamente non redditizio e usato come prova della non redditività.
In caso di variazione dei costi dell’energia e di investimento di oltre il 20 per cento, la prova della non redditività deve essere aggiornata con i nuovi valori. Tuttavia l’analisi della redditività corretta si applica solo ai nuovi progetti inclusi. Finché non può essere fornita la prova di non redditività, non è possibile includere nuovi progetti nel programma.
All’estero Per i programmi realizzati con «Least Developed Countries» (LDC) o «Small Island Developing States» (SIDS), l’analisi della redditività può essere calcolata a livello di programma, senza dimostrare con precisione la redditività di ciascun progetto. A tal riguardo, si deve dimostrare che il programma persegue una diffusione più rapida di una nuova tecnologia nello Stato partner e che quest’ultimo conferma di aver previsto un percorso di diffusione tecnologica appropriato a tale scopo.
6.2 Aiuti finanziari
La descrizione del progetto o del programma deve contenere informazioni sul finanziamento e la struttura finanziaria del progetto e la delimitazione rispetto ad altri strumenti di politica pubblica (art. 6 cpv. 2 lett. c, g e h dell’ordinanza sul CO2). Un’eventuale assegnazione di contributi dovrà essere considerata nell’analisi della redditività anche quando una domanda è in sospeso. Queste informazioni permettono di verificare il criterio di redditività
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(art. 5 cpv. 1 lett. b n. 1 dell’ordinanza sul CO2). L’assegnazione dei contributi, nonché il loro importo e la loro provenienza, devono pertanto essere indicati al momento della presentazione della domanda di idoneità del progetto. Se l’assegnazione avviene dopo la decisione sull’idoneità del progetto, il richiedente deve informarne immediatamente l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). Se del caso, il progetto può essere sottoposto a una nuova convalida per modifica sostanziale. All’estero In particolare devono essere considerati gli elementi seguenti: – i contributi dell’aiuto allo sviluppo della Svizzera o di un altro Stato donatore; – un finanziamento climatico secondo l’articolo 9 dell’Accordo di Parigi; – un finanziamento pubblico dello Stato partner; – altri aiuti finanziari.
6.3 Analisi della redditività
L’analisi della redditività è obbligatoria per qualsiasi progetto. In questo modo viene dimostrato che il ricavo della vendita degli attestati rappresenta l’incentivo finanziario decisivo per la realizzazione del progetto. Si basa sullo strumento dell’UNFCCC «Tool for the demonstration and assessment of additionality»40 e si svolge in due tappe:
1 Per dimostrare la non redditività del progetto, il richiedente compara in una prima fase lo scenario
del progetto con lo scenario di riferimento oppure illustra che l’ammontare del rendimento ottenuto con il progetto non è sufficiente rispetto al valore di riferimento. Non vengono considerati né i ricavi della vendita di attestati né i costi di transazione, mentre si tiene conto di tutti gli altri ricavi, in particolare degli aiuti finanziari da parte di istituzioni.
2 In una seconda fase viene effettuata una comparazione tra questa analisi della redditività dello
scenario del progetto senza i ricavi dalla vendita degli attestati e l’analisi della redditività dello scenario del progetto con i ricavi della vendita degli attestati. Le ipotesi alla base dell’analisi devono essere confacenti allo scopo e realistiche (p. es. la disponibilità a pagare dei clienti, il prezzo di riferimento di carburanti e combustibili) e l’analisi deve essere realizzata in modo conservativo41. I rischi di progetto possono essere inseriti nel calcolo del flusso di cassa (p. es. possono essere utilizzati supplementi assicurativi per la valutazione di specifici rischi di progetto). I principali parametri e ipotesi di natura tecnico-economica devono essere elencati e documentati in modo da poter essere convalidati. Per verificare la solidità dell’analisi, il richiedente effettua un’analisi della sensibilità (v. cap. 6.3.2). A seconda del tipo di progetto, possono essere utilizzati diversi metodi di analisi: l’analisi dei costi, il confronto delle varianti di investimento o l’analisi del valore di riferimento. Se un progetto genera vantaggi monetari esclusivamente tramite la vendita degli attestati, viene effettuata un’analisi dei costi. In caso contrario, viene effettuata un’analisi degli investimenti oppure un’analisi del valore di riferimento. L’allegato 2 della presente comunicazione contiene direttive sui parametri relativi ai costi.
Analisi dei costi Nell’ambito dell’analisi dei costi vengono analizzati i costi di investimento e i costi di esercizio medi annui legati al progetto. Il richiedente dimostra che, oltre al valore monetario ottenuto con la vendita degli attestati, non sono realizzati utili né altre entrate (esempi nella Tab. 5) e che il progetto è meno redditizio rispetto ad almeno uno degli scenari alternativi.
Può essere consultato all’indirizzo https://cdm.unfccc.int/ (cercare il documento desiderato mediante il motore di ricerca) Un’analisi della redditività conservativa si fonda su ipotesi realistiche ma articolate in modo che il progetto sia il più redditizio possibile.
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La composizione dei costi di investimento e di esercizio è descritta nella tabella 4. In aggiunta, si devono esporre nella descrizione del progetto o del programma i ricavi e le entrate nonché gli aiuti finanziari richiesti e/o attribuiti (v. cap. 6.2).
Tab. 4: Elementi tipici dei costi di investimento e di esercizio
Tipo di costi Esempi
Costi di investimento (tutti i costi – Costi di pianificazione, progettazione e sorveglianza dei lavori di costrugenerali legati alla realizzazione zione di un progetto, di un programma – Costi diretti dell’impianto (costruzione, materiale, trasporto, montaggio, o di un progetto incluso in un pro- terreno) gramma) – Contributi perimetrali e contributi di allacciamento alle reti dei servizi pubblici – Costi di finanziamento durante la fase di costruzione (interessi intercalari) – Eventuali investimenti sostitutivi o per ampliamenti – Altri costi (p. es. prodotti chimici, acqua ecc.) – Costi di smantellamento per la sostituzione di immobili e impianti oppure per il risanamento di siti contaminati, se questi costi insorgono solo nella realizzazione del progetto – Un eventuale valore di riutilizzo o di rottamazione (valore attuale) di un impianto deve essere detratto dai costi di investimento – Acquisto dell’infrastruttura necessaria per realizzare i programmi (p. es. software) Costi di esercizio annui (costi an- – Costi di esercizio generali (compresi i costi amministrativi e assicurativi) nui causati dai progetti, pro- – Costi di manutenzione (costi di mantenimento e manutenzione; costi di grammi o progetti inclusi nei pro- rinnovo, sempre che non siano stati considerati negli investimenti sostigrammi nel corso della durata di tutivi) esercizio) – Costi per il personale impiegato per l’esercizio e la sorveglianza dell’impianto – Spese per il materiale, inclusi i costi per l’energia (quantità di energia consumata moltiplicata per il prezzo dell’energia)42 – Costi del personale impiegato per la gestione dei progetti inclusi in un programma
Tab. 5: Elementi tipici di entrate e risparmi
Tipo di ricavo Differenziazione
Entrate Entrate del progetto conseguite mediante la vendita di servizi, beni o energia; aiuti finanziari Risparmi Risparmi in relazione allo scenario di riferimento, p. es. risparmi sui costi dell’energia ottenuti mediante installazione di strumenti efficienti dal punto di vista energetico
Confronto delle alternative di investimento Se nello scenario di riferimento e nello scenario del progetto o programma si ottiene la stessa quantità di beni o servizi prodotti con la stessa qualità, il richiedente effettua un confronto per mezzo di indicatori finanziari (analisi degli investimenti) come il valore attuale netto43 (VAN) o il tasso interno di rendimento («internal rate of return», IRR). Gli indicatori tengono conto in modo adeguato dei costi che insorgono in diversi momenti. Tecnologie e pratiche alternative devono corrispondere almeno allo stato della tecnica nei nuovi investimenti.
In Svizzera: il listino prezzi dei vettori energetici convenzionali è pubblicato sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.ad- Il valore attuale netto (o aggiornato) designa il valore attuale dei pagamenti futuri. È determinato mediante attualizzazione dei pagamenti futuri.
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Il metodo di attualizzazione (determinazione del VAN) registra i ricavi, i costi di investimento e i costi di esercizio in diversi momenti e li rende confrontabili tramite attualizzazione al momento di inizio dell’investimento. A tale scopo l’investimento iniziale è confrontato con i flussi di cassa attualizzati al momento previsto per l’inizio dell’esercizio. L’alternativa economicamente più interessante è quella con il valore attuale più elevato. Se il progetto presenta il valore attuale più elevato non è addizionale.
Analisi del valore di riferimento Il richiedente confronta l’indicatore finanziario calcolato per il progetto (VAN, TRI ecc.) con un valore di riferimento corrispondente. I possibili parametri sono: – i tassi d’interesse dei titoli di Stato (per i progetti e programmi realizzati in Svizzera) o il tasso d’interesse specifico dello Stato partner secondo la Banca mondiale o secondo gli interessi delle obbligazioni dello Stato partner (per i progetti e programmi realizzati all’estero; questi tassi saranno, se del caso, maggiorati di un adeguato supplemento di rischio per rispecchiare l’investimento privato o il tipo di progetto). Il tasso d’interesse di riferimento ha un ruolo fondamentale per l’analisi della redditività poiché i flussi finanziari avvengono in momenti diversi; – le stime dei costi finanziari e del necessario rendimento del capitale da parte di un fondo d’investimento privato o di esperti finanziari sulla base di progetti comparabili; – un valore di riferimento interno all’azienda che è già stato applicato correntemente in passato (p. es. Il richiedente dimostra che senza l’incentivo fornito dalla vendita degli attestati, il progetto presenta un valore dell’indicatore finanziario meno favorevole rispetto al parametro di riferimento e quindi non viene realizzato senza l’incentivo supplementare. Se per un dato progetto sono possibili più valori di riferimento occorre scegliere quello più basso.
6.3.1 Analisi degli ostacoli
Alcuni progetti, benché redditizi secondo l’analisi della redditività, sono comunque addizionali. In questo caso, se non può essere dimostrata la non redditività sulla base dell’analisi della redditività, si può ricorrere all’analisi degli ostacoli come complemento all’analisi dei costi di investimento e di esercizio. L’analisi degli ostacoli evidenzia che, nonostante la sua redditività, il progetto non verrebbe realizzato a causa di ostacoli e come questi ultimi possano essere superati solo grazie al ricavato della vendita degli attestati. Gli ostacoli possono essere fatti valere a condizione che rendano impossibile, oltre allo scenario del progetto o del programma, almeno uno degli scenari alternativi. Gli ostacoli fatti valere devono essere documentati con studi, dati di mercato o dati statistici. Gli ostacoli possono ad esempio essere: – di natura tecnica: la mancanza di personale specializzato per la realizzazione del progetto nella sede deputata e, di conseguenza, rischi nella realizzazione (p. es. l’esercizio di un impianto); – la mancanza di conoscenze e fiducia da parte dei clienti; – i benefici che ricadono sull’utilizzatore e non sull’investitore (dilemma proprietario – locatario). Non possono essere fatti valere come altri ostacoli, ad esempio: – l’onerosità delle procedure di autorizzazione; – la mancanza di propensione a investire in progetti o programmi redditizi; – la mancanza di mezzi finanziari, utile ridotto o rendimenti bassi. Se gli ostacoli individuati soddisfano le esigenze menzionate in precedenza, l’addizionalità è determinata in base alla redditività, comprendente i costi per il superamento degli ostacoli (monetizzazione). La solidità dell’addizionalità deve essere confermata dall’analisi della sensibilità (v. cap. 6.3.2).
«Weighted average cost of capital» = costo medio ponderato del capitale
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Esempio di ostacoli nell’ambito dell’aumento dell’efficienza energetica
Situazione iniziale e descrizione dell’ostacolo: nel quadro di un programma si mira a incrementare le vendite di un nuovo prodotto volto ad aumentare l’efficienza dei sistemi di riscaldamento nelle economie domestiche. Il prodotto è disponibile da qualche tempo ma le vendite non sono decollate a causa di una mancanza di fiducia nei confronti del prodotto. Ai potenziali clienti non è ancora chiaro se il prodotto sia affidabile e porti effettivamente all’aumento dell’efficacia menzionato.
Possibile superamento dell’ostacolo e quantificazione monetaria: l’attuazione di progetti pilota supplementari (come i progetti di compensazione) e lo svolgimento di campagne di misurazione possono stabilire un rapporto di fiducia. I costi correlati ai progetti pilota supplementari e alle campagne di misurazione possono essere stimati e sommati ai costi per l’attuazione dei progetti inclusi nel programma.
6.3.2 Analisi della sensibilità
Oltre all’analisi della redditività, il richiedente effettua un’analisi della sensibilità. Questa analisi mostra se i risultati sono solidi in relazione agli incentivi finanziari del progetto, qualora le ipotesi vengano variate indipendentemente. Per ciascun parametro principale il richiedente sviluppa uno scenario minimo e uno massimo. I valori devono discostarsi almeno del 10 per cento (per gli impianti a biogas del 25 %) dal valore dello scenario del progetto. Inoltre, gli scostamenti dei parametri principali devono corrispondere almeno all’incertezza tipica della stima del valore del parametro. L’analisi della redditività offre di norma una base valida per dimostrare l’addizionalità solo nei casi in cui l’analisi della sensibilità conferma, in tutti gli scenari minimi e massimi, che il progetto rimane addizionale.
6.4 Analisi della prassi
Nella descrizione del progetto il richiedente effettua un’analisi della prassi a prescindere dal fatto che l’analisi della redditività abbia consentito di dimostrare la mancanza di redditività o si siano individuati altri ostacoli. Con l’analisi devono essere identificati i progetti che, di norma, verrebbero realizzati anche senza gli attestati, nonostante non siano redditizi e siano esposti a considerevoli ostacoli, perché corrispondono alla prassi abituale.
In Svizzera Esempio di scenario di riferimento per il risanamento nell’ambito del calore comfort Il passaggio da sistemi di riscaldamento con approvvigionamento di calore da combustibili fossili a sistemi con approvvigionamento di calore da energie rinnovabili nell’ambito del calore comfort è in parte conforme alla prassi consueta45. Questo aspetto è stato considerato per la definizione delle raccomandazioni sulle ipotesi relative alle componenti di impianti fossili e non fossili quale parte dello sviluppo di riferimento di progetti incentrati sul calore
Durante lo sviluppo del progetto, il richiedente può esaminare nei limiti delle sue possibilità se sono già stati realizzati progetti simili al suo46. In caso affermativo, il richiedente deve indicare precisamente i motivi che impediscono la realizzazione del progetto presentato nonostante i presupposti simili. Se non vengono svolti abitualmente progetti comparabili, si ritiene fornita la prova dell’addizionalità in relazione alla prassi abituale. Se la Segreteria Compensazione fornisce la prova e presenta i relativi dati di base che il progetto corrisponde alla prassi abituale e non è quindi addizionale, il progetto può essere respinto.
Wüest Partner: Heizsysteme: Entwicklung der Marktanteile 2009-2022. Aktualisierung 2023. Su mandato dell’Ufficio federale dell’energia, Berna. La versione attuale è disponibile solo in tedesco all’indirizzo www.bafu.admin.ch/compensazione-in-svizzera > Ulteriori informazioni: Documenti (in fondo alla pagina) I progetti sono comparabili se hanno la stessa dimensione e con le stesse condizioni quadro impiegano la stessa tecnologia per ottenere lo stesso risultato.
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7 Strutturazione e attuazione del monitoraggio
Il monitoraggio consiste nel dimostrare che le riduzioni delle emissioni sono state realizzate e in quale quantità e nell’escludere che non siano state conteggiate due volte. Quale parte integrante della descrizione del progetto o del programma, il richiedente elabora il piano di monitoraggio che stabilisce i dati da rilevare nel corso del monitoraggio per quantificare le riduzioni delle emissioni e il modo in cui rilevarli (v. cap. 7.1). Di norma, il monitoraggio decorre dall’inizio dell’effetto del progetto (v. cap. 7.2). Per ottenere il rilascio di attestati relativi alle riduzioni delle emissioni effettivamente ottenute, il richiedente deve raccogliere, tra l’altro, i dati indicati nel piano di monitoraggio della descrizione del progetto o del programma. Questi dati sono utilizzati per determinare e comprovare le riduzioni delle emissioni effettivamente ottenute con il progetto. Vanno inoltre rilevati i dati dei parametri che influenzano lo sviluppo di riferimento. Il richiedente raccoglie questi dati all’interno di un rapporto di monitoraggio (v. cap. 7.3) che fa verificare da un OCC prima di inoltrarlo all’UFAM. All’estero Il rapporto di monitoraggio deve essere presentato anche allo Stato partner.
Specificità per i programmi Il richiedente deve dimostrare che i progetti inclusi nel programma adempiono integralmente i requisiti di inclusione ai sensi dell’articolo 5a capoverso 1 lettera c dell’ordinanza sul CO2. Nell’ambito della verifica, l’OCC può limitare l’esame a un campione di progetti rappresentativi (art. 9 cpv. 3 dell’ordinanza sul CO2). La Segreteria Compensazione si pronuncia sull’inclusione dei nuovi progetti in un programma soltanto al momento della presentazione del rapporto di monitoraggio verificato.
7.1 Piano di monitoraggio
Il piano di monitoraggio è parte integrante della descrizione del progetto o del programma e pertanto della domanda di autorizzazione. Esso stabilisce il momento dell’inizio del monitoraggio (noto o provvisorio) e definisce i parametri da misurare e la loro applicazione per calcolare le riduzioni delle emissioni. A tal fine il richiedente deve utilizzare il modulo vincolante per la descrizione del progetto o del programma, contenente anche il piano di monitoraggio, messo a disposizione dell’UFAM 47. Il piano di monitoraggio stabilisce anche precisi requisiti di formattazione per i dati da includere nel documento in cui sono registrati i risultati. Questo formato deve poter essere inserito direttamente nella tabella di calcolo del metodo utilizzato per calcolare le riduzioni delle emissioni (monitoraggio). La tabella di calcolo del metodo utilizzato deve essere conforme alle linee guida dell’allegato M48. Il piano di monitoraggio interessa l’intero progetto o programma, a prescindere da un’eventuale ripartizione degli effetti (v. cap. 8).
7.2 Svolgimento del monitoraggio e calcolo delle riduzioni delle emissioni effettive
Lo svolgimento del monitoraggio comprende, fin dall’inizio degli effetti del progetto, le seguenti fasi:
1 Il richiedente deve garantire che le misurazioni di ogni valore per tutta la durata del monitoraggio
siano effettuate secondo i requisiti di qualità previsti nella descrizione (p. es. secondo l’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione; [OStrM; RS 941.210]). 2. Il richiedente registra i dati e i parametri associati al progetto come previsto dal piano di monitoraggio. 3. Il richiedente raccoglie questi dati nel rapporto di monitoraggio e procede al loro controllo di qualità.
Tutti i moduli sono pubblicati sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.carbonoffset.admin.ch/persone-richiedenti Il documento è disponibile sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/uv-1315-i > Allegato M
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4. Il richiedente calcola le riduzioni delle emissioni effettivamente ottenute in base ai dati e ai parametri misurati conformemente al metodo di calcolo previsto nel piano di monitoraggio. 5. Per i parametri considerati fondamentali, il richiedente verifica la plausibilità dei dati («controllo incrociato»).
6 Il richiedente documenta ogni fase del monitoraggio, le eventuali modifiche e il risultato dei suoi
calcoli in un rapporto di monitoraggio. Tutti gli elementi coinvolti nel calcolo delle riduzioni delle emissioni (p. es. indicazioni del fabbricante, risultati delle misurazioni, studi, valutazioni, informazioni sul mercato, perizie indipendenti) non solo devono essere menzionati nel rapporto di monitoraggio, ma anche messi a disposizione dell’OCC e allegati come copia elettronica alla domanda di rilascio degli attestati del progetto o del programma. La determinazione dello sviluppo di riferimento durante il monitoraggio deve fondarsi su ipotesi e calcoli corretti, trasparenti e comprensibili. Le stime relative a un parametro che non può essere determinato con precisione devono essere le più precise possibili. I fattori di incertezza devono essere indicati e presi in considerazione in modo conservativo.
Di norma, il richiedente calcola le riduzioni delle emissioni effettive per un dato periodo di monitoraggio y a partire dai valori attesi aggiornati con lo sviluppo di riferimento e le emissioni generate dal progetto o dal programma così come misurate durante il monitoraggio, ovvero:
REy = SRy – EP,y + perditey
REy = riduzioni delle emissioni realizzate dal progetto per il periodo di monitoraggio dato SRy = sviluppo di riferimento del progetto o del programma aggiornato per il periodo di monitoraggio dato EP,y = emissioni del progetto o del programma per il periodo di monitoraggio dato perditey: valore negativo in presenza di fonti di emissioni aggiuntive, valore positivo se le emissioni sono evitate (v. cap. 5.1)
Esempio di calcolo dello sviluppo di riferimento aggiornato del progetto o del programma
SRy = Arif,y × FE
SRy = sviluppo di riferimento aggiornato per il periodo di monitoraggio dato y [in t CO2eq] Arif,y = effetto annuo aggiornato per il periodo di monitoraggio dato y FE = fattore di emissione specifico secondo l’allegato 3 della presente comunicazione
Esempio di calcolo delle emissioni effettive del progetto o programma
Ep,y = emissioni del progetto o programma per il periodo di monitoraggio dato [in t CO 2eq] Ap,y = effetto del progetto per il periodo di monitoraggio dato FE = fattore di emissione specifico secondo l’allegato 3 della presente comunicazione
Per i parametri considerati fondamentali per il calcolo delle riduzioni delle emissioni, i dati si basano su valori misurati a livello del progetto (p. es. il consumo di carburante, la quantità di calore fornito, la quantità di biogas prodotto, la produzione di elettricità). Se i dati non possono essere misurati nell’ambito del progetto o del programma, possono essere ricavati da progetti comparabili (v. cap. 6.4) e occorre dimostrare il rispetto del principio di conservatività. Il richiedente verifica la plausibilità dei dati («controllo incrociato») del rapporto di monitoraggio confrontandoli con i dati provenienti da altre fonti (p. es. registri degli impianti, inventari, contatori di elettricità/calore, ricevute di acquisto o fonti simili).
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Possono essere rilasciati attestati soltanto per le riduzioni delle emissioni comprovate e quantificate (art. 5 cpv. 1 lett. c n. 1 dell’ordinanza sul CO2). Il numero totale di attestati rilasciati nell’ambito di un progetto o programma è inoltre limitato dalla durata dell’effetto del progetto o dal periodo di credito (v. cap. 2.6.2).
Specificità per i progetti e programmi di stoccaggio del carbonio Il richiedente deve dimostrare in modo comprensibile e verificabile le quantità già stoccate e la quantità di carbonio nuovamente stoccata durante il periodo di monitoraggio. Dimostra che il CO 2 effettivamente stoccato corrisponde al modello presentato nella descrizione del progetto o del programma e che non vi è alcuna perdita dimostrabile di CO2.
7.3 Rapporto di monitoraggio
Il rapporto di monitoraggio comprende i dati rilevati dal richiedente, che secondo il piano di monitoraggio occorrono per la prova delle riduzioni delle emissioni, e descrive, se necessario, le procedure necessarie per il rilevamento dei dati (art. 9 cpv. 1 dell’ordinanza su CO2). Tutti i metodi di calcolo e i processi impiegati sono documentati conformemente al piano di monitoraggio. Il richiedente deve utilizzare il modulo vincolante disponibile sul sito dell’UFAM49 (tutti i dati quantitativi devono rispettare il formato stabilito nel piano di monitoraggio). I rapporti di monitoraggio contengono soltanto dati grezzi. Tutti i dati devono essere elaborati mediante la tabella di calcolo invariata dalla convalida. Nel rapporto di monitoraggio devono essere documentate eventuali correzioni minori apportate al metodo convalidato nel primo periodo di monitoraggio. Occorre altresì documentare tutti i cambiamenti intervenuti nel periodo che separa due rapporti di monitoraggio, menzionare le interfacce con altri strumenti di politica climatica e indicare come questi sono presi in considerazione nel calcolo delle riduzioni delle emissioni. All’estero Le particolarità descritte nel capitolo 2.8 devono essere prese in considerazione nel rapporto di monitoraggio. La plausibilità della realizzazione deve essere verificata, in particolare con il primo rapporto di monitoraggio di un nuovo impianto, per esempio mediante documentazione fotografica e / o video.
Specificità per i progetti e programmi di stoccaggio del carbonio Per garantire la permanenza dello stoccaggio del carbonio, il richiedente trasmette all’UFAM, al più tardi il 1° settembre 2031, un rapporto di monitoraggio verificato e il corrispondente rapporto di verifica per il periodo di monitoraggio 2030, anche se il progetto o il programma si è concluso prima.
Tutti i moduli sono pubblicati sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.carbonoffset.admin.ch/persone-richiedenti
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8 Aiuti finanziari: requisiti minimi e ripartizione degli effetti
Nell’analisi della redditività bisogna considerare ogni aiuto finanziario o altra forma di contributo. Se, oltre ai ricavi della vendita di attestati, un progetto o un programma riceve aiuti finanziari e l’attore interessato fa valere le riduzioni di emissioni risultanti dal suo contributo, il richiedente deve ripartire le riduzioni delle emissioni ottenute con il progetto o il programma (in altre parole eseguire una «ripartizione degli effetti»). In questo modo, le riduzioni delle emissioni devono essere chiaramente attribuite ai diversi provvedimenti o ai diversi attori che partecipano finanziariamente al progetto e in nessun caso assegnate due volte (art. 10 cpv. 7 e 8 dell’ordinanza sul CO2). Gli aiuti finanziari sono spesso legati all’adempimento di requisiti. Per esempio, gli aiuti finanziari per la produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili di cui all’ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione dell’energia (OPEn; RS 730.03) sono concessi solo se sono rispettati determinati requisiti minimi (p. es. per la produzione di calore) che costituiscono lo sviluppo di riferimento del progetto di compensazione. Ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 lett. b n. 3 dell’ordinanza sul CO2, per il rilascio di attestati può essere preso in considerazione soltanto ciò che eccede lo sviluppo di riferimento. L’UFAM rilascia attestati solo per la parte delle riduzioni delle emissioni non contabilizzate in quelle degli altri attori che finanziano parzialmente il progetto 50. Gli aiuti finanziari di cui tenere conto per la ripartizione degli effetti o nel quadro dei requisiti minimi e la procedura sono descritti nei capitoli successivi. Le riduzioni delle emissioni che sono state contabilizzate in eccesso a causa di un’applicazione inidonea, della mancata conclusione della ripartizione degli effetti o dell’errata considerazione dei requisiti minimi saranno dedotte retroattivamente, anche se il periodo di credito è terminato.
8.1 Requisiti minimi
Per i progetti e i programmi che utilizzano il metodo secondo l’allegato 3a dell’ordinanza sul CO2 e che sono stati registrati successivamente al 30 novembre 2023, i requisiti minimi dell’OPEn sono già presi in considerazione nel fattore di emissione dell’allegato 3a dell’ordinanza sul CO2. Questi requisiti non devono essere presi in considerazione nuovamente nel calcolo delle emissioni dello scenario di riferimento51. L’articolo 32 in vigore dal 1° gennaio 2026 dell’ordinanza del 4 dicembre 2015 sui rifiuti (OPSR; RS 814.600) non deve essere preso in considerazione nel calcolo delle riduzioni delle emissioni nell’ambito di un progetto di compensazione. L’articolo 32 sancisce che almeno il 55 per cento del contenuto energetico dei rifiuti urbani e dei rifiuti di composizione analoga venga impiegato al di fuori dell’impianto destinato al trattamento termico dei rifiuti (l’utilizzo di energia per la cattura di CO 2 dai fumi è considerato impiego al di fuori degli impianti).
8.2 Aiuti finanziari di cui tenere conto
In caso di dubbi sugli aiuti finanziari da considerare, il richiedente deve informarsi presso la Segreteria Compensazione. In Svizzera La tabella 6 presenta un elenco non esaustivo di aiuti finanziari di cui tenere conto nell’ambito dei progetti di compensazione.
Le riduzioni delle emissioni dovute al fatto di evitare le emissioni di metano negli impianti per la produzione di biogas non sono soggette ad alcun requisito di cui tenere conto nel calcolo delle emissioni dello scenario di riferimento del progetto di compensazione. Per gli altri casi cfr. la newsletter n. 21 della Segreteria Compensazione, pubblicata sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.carbonoffset.admin.ch/newsletter-it
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Tab. 6: Esempi di aiuti finanziari ai sensi dell’articolo 10 capoversi 5, 7 e 8 dell’ordinanza sul CO2
Aiuti finanziari Attore Maggiori informazioni
Aiuti finanziari collegati al progetto per misure di promo- Confederazione www.svizzeraenergia.ch zione nell’ambito del programma SvizzeraEnergia (UFE)
Rimunerazione per l’immissione in rete in relazione a im- Confederazione www.bfe.admin.ch/ric (art. 19 LEne) pianti per la produzione di energia elettrica da fonti rin- (UFE) novabili e corrispondenti requisiti minimi
Aiuti finanziari nell’ambito degli appalti pubblici Confederazione www.prokilowatt.ch/ (UFE)
Aiuti finanziari nell’ambito di attività dell’Ufficio federale Confederazione P. es. programmi per l’impiego sostenibile delle dell’agricoltura (UFAG) a impianti per la produzione di (UFAG) risorse naturali (art. 77a e 77b LAgr) biogas e altri progetti di riduzione delle emissioni nell’agricoltura
Aiuti finanziari nell’ambito di programmi di incentiva- Cantone Cfr. siti relativi ai programmi di incentivazione zione cantonale, p. es. il sostegno finanziario per le ri- cantonali, di norma accessibili tramite i siti dei strutturazioni edilizie (Programma Edifici, Programma servizi dell’energia cantonali: d’impulso) sulla base del modello di incentivazione ar- www.ilprogrammaedifici.ch monizzato dei Cantoni (ModIncArm 2015)
Aiuti finanziari nell’ambito dei programmi comunali di in- Comune Cfr. siti relativi ai programmi di incentivazione centivazione comunali; p. es. per sapere se in un Comune esistono programmi di questo genere è possibile consultare l’elenco non esaustivo sul sito www.franchienergia.ch/it.
Contributi finanziari nell’ambito di un’incentivazione Fondazione www.klimastiftung.ch/it della Fondazione svizzera per il clima svizzera per il clima
All’estero Se un progetto o un programma riceve aiuti finanziari da donatori pubblici internazionali o nazionali oltre alle entrate previste dagli attestati, le riduzioni delle emissioni (ovvero l’«effetto» indotto dal progetto o dal programma) devono essere ripartite per evitare un doppio conteggio. La ripartizione degli effetti deve sempre essere effettuata se gli aiuti finanziari sono contabilizzati come «finanziamento climatico» conformemente all’articolo 9 dell’Accordo di Parigi.
8.3 Metodo per la ripartizione degli effetti
La Segreteria Compensazione mette a disposizione uno strumento Excel (all. E della presente comunicazione52) per calcolare e confermare la ripartizione degli effetti in base ai moduli A o B. L’allegato E deve essere utilizzato solo per ripartire gli effetti tra due strumenti e non serve a determinare le riduzioni delle emissioni attribuibili ai requisiti minimi (v. cap. 8.1). Modulo A: la ripartizione degli effetti viene calcolata in modo che l’altro attore paga per la sua quota di effetti, misurata in franchi svizzeri (CHF) per tonnellata di CO 2eq di riduzione delle emissioni, esattamente quanto riceverà il richiedente con la vendita degli attestati rilasciati. Questa è l’unica ripartizione degli effetti accettata per i progetti e programmi all’estero. Modulo B: la ripartizione degli effetti viene concordata e stabilita in un contratto (libera ripartizione degli effetti). Può essere effettuata in modo relativo o forfettario (v. all. E).
Gli allegati alla presente comunicazione sono pubblicati sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/uv-1315-i > Allegati
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In Svizzera Il richiedente trova un accordo con l’altro attore in merito alla ripartizione degli effetti e lo dimostra in un documento ufficiale. All’estero La ripartizione degli effetti è accettata soltanto con il modulo A. Il modulo B non è accettato. Il richiedente invia il modulo all’attore interessato che conferma con la sua firma di accettare la ripartizione. La quota di riduzione delle emissioni per le quali sono rilasciati attestati è stabilita nella descrizione del progetto o del programma, generalmente per l’intera durata del periodo di credito. Anche i contributi versati nel corso di un progetto o programma devono essere ripartiti. In caso di applicazione di una ripartizione secondo il modulo A, questa quota dovrà essere adattata, se necessario, nell’ambito del rapporto di monitoraggio qualora si constatino modifiche sostanziali dei parametri (p. es. somme degli aiuti finanziari o volume delle riduzioni delle emissioni ottenute). Se l’importo del contributo di promozione che deve essere pagato dall’altro attore non è ancora noto al momento della presentazione della domanda di autorizzazione del progetto o del programma, è possibile notificare l’importo definitivo nel primo rapporto di monitoraggio. In questa occasione l’altro attore conferma di essere d’accordo apponendo la propria firma. La conferma della ripartizione degli effetti deve essere allegata alla domanda (mod. A o B dell’all. E della presente comunicazione). La ripartizione degli effetti concordata con il Cantone può essere valida fino alla fine di un progetto di compensazione. Rimane valida anche in caso di nuova convalida del periodo di credito. Può rivelarsi necessario un aggiornamento della ripartizione degli effetti qualora il progetto di compensazione sia oggetto di modifiche sostanziali (art. 11 dell’ordinanza sul CO2). In Svizzera Casi particolari Per i progetti o programmi che ricevono aiuti finanziari da più attori (p. es. progetti o programmi nazionali finanziati da più Cantoni) non è sempre possibile ripartire gli effetti con lo strumento Excel. In questo caso la ripartizione deve essere effettuata d’intesa con la Segreteria Compensazione. Reti di riscaldamento ai sensi dell’allegato 3a dell’ordinanza sul CO2: non è necessaria alcuna ripartizione degli effetti in relazione agli allacciamenti sovvenzionati dal Cantone nell’ambito del
Programma Edifici (fino a 70 kW = M-07) o del Programma d’impulso (oltre 70 kW = IP-07). In contropartita, a tutti i progetti di questo tipo si applica un fattore di riduzione forfettario53. Questo processo si applica solo alla promozione per l’allacciamento a una rete di riscaldamento tramite M-07 o IP-07. Nel caso di contributi d’investimento (M-18, promozione di centrali, della rete e, in casi particolari, anche degli allacciamenti), occorre sempre una ripartizione degli effetti tra i Cantoni e il richiedente. Inoltre, non è ammessa alcuna deduzione per gli utenti il cui allacciamento alla rete era obbligatorio. In generale, gli impianti di riscaldamento individuale decentralizzato (p. es. a legna o a pompa di calore) ricevono al massimo un aiuto finanziario. Nel caso in cui un impianto di riscaldamento individuale riceva un aiuto sia dal Cantone che da un programma di compensazione, è necessaria una ripartizione degli effetti. Di questi contributi occorre tenere conto nell’analisi della redditività.
Questo fattore tiene conto (1) dei requisiti minimi relativi agli aiuti finanziari ricevuti nell’ambito dell’OPEn, (2) dell’aiuto all’allacciamento (M-07 e IP-07) del Programma Edifici e (3) dell’obbligo di allacciamento dei Comuni.
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9 In Svizzera: Interfacce
9.1 Interfaccia con i gestori di impianti che hanno assunto un impegno di riduzione
Un riferimento a un impegno di riduzione è dato quando un progetto di compensazione o un progetto in un programma di compensazione è attuato all’interno del perimetro geografico dell’impegno di riduzione e contribuisce quindi alla riduzione delle emissioni di gas serra del gestore54. I gestori che hanno assunto un impegno di riduzione con un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra secondo l’articolo 67 o un obiettivo basato su provvedimenti secondo l’articolo 68 dell’ordinanza sul CO₂ possono presentare una domanda di rilascio di attestati per riduzioni delle emissioni derivanti da un progetto di cui all’articolo 5 o di un programma di cui all’articolo 5a dell’ordinanza sul CO₂ se queste riduzioni non sono contemplate dall’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o dall’obiettivo basato su provvedimenti (art. 5 cpv. 1 lett. c n. 3 dell’ordinanza sul CO₂). Le riduzioni delle emissioni per le quali sono stati rilasciati attestati non sono computate ai fini del raggiungimento dell’impegno di riduzione (art. 72d lett. a dell’ordinanza sul CO₂). I rapporti di monitoraggio delle convenzioni sugli obiettivi per un impegno di riduzione e i rapporti di verifica di progetti o programmi di compensazione le cui riduzioni delle emissioni sono in correlazione con l’impegno di riduzione devono essere presentati annualmente entro il 31 agosto dell’anno successivo (art. 9 cpv. 7 dell’ordinanza sul CO₂) I richiedenti di progetti o programmi di compensazione devono notificare quanto prima il numero di attestati assegnati agli impianti di un gestore con impegno di riduzione, il nome e il numero di impegno del gestore con impegno di riduzione come pure il numero del progetto di compensazione. L’UFAM non è tenuto a informare un gestore con impegno di riduzione quando vengono rilasciati gli attestati, nemmeno se il destinatario degli attestati e il gestore con impegno di riduzione non sono identici. Il rapporto tra il destinatario degli attestati e il gestore con impegno di riduzione è disciplinato dal diritto privato. Di conseguenza, anche le relative implicazioni sul calcolo delle emissioni effettive di gas serra e sul rispetto dell’impegno di riduzione sono di esclusiva responsabilità del richiedente.
9.2 Riduzioni di emissioni ottenute attraverso la fornitura di calore verso o da gestori
di impianti che hanno assunto un impegno di riduzione Le riduzioni di emissioni ottenute attraverso la fornitura di calore prodotto da progetti di compensazione (fornitura di calore) verso o da gestori di impianti che hanno assunto un impegno di riduzione (art. 96 dell’ordinanza sul CO₂) devono essere riportate separatamente nel rapporto di monitoraggio per ciascun anno civile. Le riduzioni delle emissioni degli utenti con un impegno di riduzione possono essere trattenute se vi è il rischio di doppio conteggio. Ciò vale in tutti i casi, ossia quando il richiedente stesso ha un impegno di riduzione o un progetto incluso in un programma oppure quando utenti di calore a distanza hanno un impegno di riduzione. Sulla base del rapporto di monitoraggio verificato, l’UFAM decide se possono essere rilasciati attestati per le riduzioni di emissioni interessate o se devono essere trattenuti.
9.3 Riduzioni di emissioni ottenute attraverso la fornitura di calore proveniente da
impianti di incenerimento dei rifiuti urbani Le riduzioni di emissioni ottenute attraverso la fornitura di calore proveniente da impianti di incenerimento dei rifiuti urbani devono essere indicate separatamente nel rapporto di monitoraggio per ciascun anno civile. Nell’esame della domanda, l’UFAM si accerta che queste riduzioni di emissioni non siano rivendicate nell’ambito dell’accordo settoriale dell’Associazione svizzera dei dirigenti e gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti (ASIR) con la Confederazione. In caso contrario si avrebbe un doppio conteggio non autorizzato.
Maggiori informazioni sull’interfaccia con l’esercizio dell’impianto con impegno di riduzione sono disponibili nella comunicazione «CO2-Abgabebefreiung ohne Emissionshandel / Verminderungsverpflichtung» disponibile in tedesco o francese all’indirizzo www.bafu.admin.ch/vollzugshilfen-klima
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10 Accompagnamento scientifico
I progetti per i quali non è possibile quantificare sufficientemente le riduzioni delle emissioni o la capacità di stoccaggio del carbonio possono comunque ottenere attestati se, oltre ai requisiti abituali, il richiedente adotta provvedimenti di accompagnamento scientifico (art. 5b dell’ordinanza sul CO2). Per beneficiare di questa alternativa, i progetti o programmi interessati devono presentare un piano di monitoraggio adeguato. Il monitoraggio scientifico completa il piano di monitoraggio indicando il metodo utilizzato per determinare le riduzioni delle emissioni e ha lo scopo di ridurre le incertezze sulla base di studi scientifici. Tuttavia, non è destinato ad accompagnare lo sviluppo tardivo di un progetto né a correggere le carenze metodologiche, ma serve esclusivamente a ridurre le incertezze nella quantificazione dei parametri del piano di monitoraggio (art. 5b cpv. 1 dell’ordinanza sul CO2). Il richiedente è libero di scegliere l’accompagnamento scientifico a condizione che siano soddisfatti i requisiti della prassi scientifica usuale (p. es. provvedimenti o misurazioni indipendenti, valutazione critica dei risultati, pubblicazione delle basi tecniche in una rivista riconosciuta dalla comunità scientifica – «peer-review»). I costi per l’accompagnamento scientifico del progetto sono a carico del richiedente.
10.1 Accompagnamento scientifico e descrizione del progetto o del programma
Il richiedente presenta all’UFAM un piano di accompagnamento scientifico con la descrizione del progetto o del programma. La sua fattibilità e tracciabilità sono verificate dall’OCC nell’ambito della convalida. Questo piano comprende in particolare: – l’obiettivo dell’accompagnamento scientifico e le basi scientifiche su cui si fonda; – lo stato attuale delle conoscenze, compresi i dati statistici necessari per determinare l’incertezza delle misurazioni; – le informazioni relative alla valutazione e all’interpretazione dei dati raccolti nonché informazioni sulle modalità di calcolo delle riduzioni delle emissioni o delle prestazioni di stoccaggio; – il periodo di tempo previsto per l’accompagnamento scientifico; – la prova che le persone e le istituzioni incaricate dell’accompagnamento dispongono delle conoscenze specialistiche necessarie, per esempio mediante pubblicazioni scientifiche «peer-reviewed» (revisionate tra pari), esperienze con diversi metodi di misurazione o provvedimenti, nonché conoscenze delle tecnologie utilizzate o altri giustificativi equivalenti; – la prova dell’indipendenza e dell’assenza di potenziali conflitti di interesse sia del richiedente che delle persone e istituzioni incaricate dell’accompagnamento scientifico; – il finanziamento o cofinanziamento dell’accompagnamento scientifico; questo include in particolare informazioni sull’utilizzo delle risorse finanziarie e umane, sia pubbliche che private.
10.2 Accompagnamento scientifico e monitoraggio del progetto
I provvedimenti di accompagnamento scientifico devono essere applicati al più tardi con l’inizio degli effetti del progetto. Il richiedente comunica all’UFAM i risultati dei provvedimenti in aggiunta al rapporto di monitoraggio per ogni anno civile. Fino a quando non saranno disponibili nuovi valori, i parametri oggetto di un accompagnamento scientifico devono essere presi in considerazione in modo conservativo. Solo dopo che l’accompagnamento scientifico ha permesso di ridurre la loro incertezza, i parametri corrispondenti possono essere utilizzati con i valori che permettono di ridurre ulteriormente le emissioni. L’OCC valuta se l’effetto delle riduzioni delle emissioni o dello stoccaggio del carbonio è stato quantificato con sufficiente precisione e annota i risultati e la sua raccomandazione di prosecuzione dell’accompagnamento scientifico nel rapporto di verifica. L’UFAM decide se le misure d’accompagnamento del progetto sono ancora necessarie basandosi sulle raccomandazioni dell’OCC.
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Termine dell’accompagnamento scientifico del progetto L’UFAM può decidere di porre termine all’accompagnamento scientifico prima della fine del progetto se esso ha permesso di quantificare con sufficiente precisione l’effetto delle riduzioni delle emissioni o dello stoccaggio del carbonio e nella misura precedentemente definita nella descrizione del progetto o del programma (art. 5b cpv. 3 dell’ordinanza sul CO2). Per rendere gli studi condotti il più possibile fruibili e garantire una sufficiente qualità scientifica, alla fine del progetto il richiedente pubblica i risultati dell’accompagnamento scientifico attuato (art. 5b cpv. 4 dell’ordinanza sul CO2). Inoltre, se lo desidera, il richiedente è autorizzato a continuare il monitoraggio scientifico ma non ha più l’obbligo di trasmettere i risultati all’UFAM.
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Allegato 1: Condizioni quadro politiche In Svizzera
Tab. 7: Condizioni quadro per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
Livello Provvedimento Concretizzazione
Confederazione Legislazione sull’energia (legge federale Segnatamente (v. cap. 8) art. 19 (Partecipasull’energia, LEne) zione al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità), 25 (Contributo d’investimento per impianti fotovoltaici), 27 (Contributo d’investimento per impianti a biomassa), 32 (Bandi di gara per misure di efficienza energetica), 44 (Impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie), 45 e 52 (Edifici), misure di sostegno secondo il cap. 6, 50 (Impiego dell’energia e recupero del calore residuo) della LEne.
Legislazione sul CO2, compresi gli aiuti Segnatamente i provvedimenti nel settore degli all’esecuzione dell’UFAM relativi all’ordi- edifici (art. 34 della legge sul CO2), la tassa sul nanza sul CO2 CO2 applicata ai combustibili (art. 94 dell’ordi- 1° gen. 2022.
Legislazione sull’imposizione degli oli mine- Ipotesi per la determinazione dello sviluppo di rali, in particolare per la promozione di gas riferimento: aggiunta al gas naturale di almeno naturale quale carburante e di biocarburanti il 20 % di biocarburanti e requisiti posti alle age- (agevolazione fiscale fino al 31 dic. 2023) volazioni fiscali conformemente all’art. 12b LIOm.
Cantoni, Comuni Prescrizioni cantonali e comunali nel settore Convenzioni sugli obiettivi. dell’energia (incluso l’articolo sui grandi con- Obbligo di allacciamento. sumatori) Basi legali dei Cantoni.
Programmi di incentivazione dei Cantoni, Provvedimenti nel quadro del Programma Edidelle Città e dei Comuni fici o del Programma d’impulso nonché programmi di incentivazione propri dei Comuni e dei Cantoni.
All’estero A causa dell’eterogeneità dei diversi Stati partner, non è possibile fornire un elenco delle condizioni quadro giuridiche all’estero.
La combustione di un litro di olio da riscaldamento produce 2,65 kg di CO2. Con un’aliquota di tassazione pari a 120 CHF/t CO2, si ha quindi una tassa di circa 30 cts./l di olio da riscaldamento.
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Allegato 2: Condizioni quadro economiche In Svizzera Per i calcoli, le analisi finanziarie e la definizione dello sviluppo di riferimento si utilizzano di norma le ipotesi seguenti. A scelta si possono utilizzare anche valori che consentono una stima più precisa dell’addizionalità o dello sviluppo di riferimento. Sul sito dell’UFAM56 è disponibile un listino dei prezzi dell’energia che viene aggiornato ogni anno. I prezzi, pubblicati sempre a fine gennaio, devono essere utilizzati per la presentazione delle domande dal 1° aprile dello stesso anno fino al 31 marzo dell’anno successivo. Il tasso d’interesse contabile per i calcoli di redditività deve essere ipotizzato al 3 per cento. In caso di impianti tecnici, la durata del progetto corrisponde alla durata di ammortamento di tali impianti. Esempi di durata d’esercizio standard sono indicati nella Tab. 8. Il richiedente deve dimostrare la durata d’esercizio degli impianti non elencati nella Tab. 8. In caso di impianti sostitutivi, si possono fare valere soltanto le riduzioni delle emissioni per la durata d’esercizio residua.
Esempio relativo alla durata d’esercizio per impianti sostitutivi Se si sostituisce un impianto di riscaldamento a olio combustibile con uno a legna cinque anni prima della scadenza della durata d’esercizio standard, le riduzioni delle emissioni ottenute possono essere computate al 100 per cento solo per cinque anni. In seguito si possono far valere solo le riduzioni delle emissioni tenendo conto dello sviluppo di riferimento.
Tab. 8: Durata d’esercizio standard
Rete di teleriscaldamento 40 anni
Processi industriali (minimo) 4 anni
Misure di risparmio nella domotica 10 anni
Misure che concernono l’involucro dell’edificio 20 anni
Generatori di calore 15 anni
All’estero A causa dell’eterogeneità dei diversi Stati partner, non è possibile fornire un elenco delle condizioni quadro economiche all’estero. A questo scopo si utilizza il tasso d’interesse dei titoli di Stato oppure il tasso d’interesse specifico dello Stato partner pubblicato dalla Banca mondiale.
Il listino prezzi dei vettori energetici convenzionali è pubblicato sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/uv-1315-i > Allegato C
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Allegato 3: Fattori di emissione e fattori di riferimento
Fattori di emissione In Svizzera – Nell’ambito dei progetti e dei programmi di compensazione, la presentazione di garanzie di origine (p. es. per il biogas o l’elettricità) non si ripercuote sui fattori di emissione. I fattori di emissione si applicano sempre secondo l’ordinanza sul CO 2 e il presente modulo di comunicazione dell’UFAM. In caso di utilizzazione diretta dell’energia prodotta nell’ambito di un progetto o di un programma, senza immissione in una rete svizzera, conviene applicare il fattore di emissione per lo scenario di riferimento effettivo (p. es. un gruppo elettrogeno alimentato a diesel per un impianto fotovoltaico). – Per tutti i tipi di progetto, il fattore di emissione per la biomassa è fissato a zero. – Poiché i prodotti refrigeranti devono rispettare una base legale specifica, questa prevale sui requisiti relativi ai progetti di compensazione. In particolare, nei progetti di compensazione i fattori di emissione dei prodotti refrigeranti sono utilizzati conformemente all’aiuto all’esecuzione dell’UFAM «Impianti con prodotti refrigeranti: dal progetto all’immissione sul mercato» 57. I fattori di emissione e di conversione determinanti per i progetti e i programmi (potere calorifico inferiore, densità) sono riportati nell’allegato 10 dell’ordinanza sul CO2. Nella Tab. 9 sono riportati questi fattori e vengono proposti alcuni aiuti per le conversioni di unità. In caso di divergenze sono determinanti i fattori di emissione indicati nell’allegato 10 dell’ordinanza sul CO2. Dove non sono esplicitamente indicati valori, occorre utilizzare i valori di base impliciti riportati nella Tab. 9. Le emissioni di gas serra per kWh di elettricità fornita per il mix di produzione svizzero (v. «mix di energia elettrica prodotta») sono disponibili sul sito Internet dell’UFAM58. I fattori di emissione accettati con la decisione di idoneità possono essere utilizzati per l’intero periodo di credito. I valori dell’effetto dei gas serra sul riscaldamento climatico in equivalenti di CO2 (CO2eq) figurano nell’allegato 1 dell’ordinanza sul CO2.
Tab. 9: Fattori di emissione di CO2, densità e potere calorifico inferiore dei vettori energetici fossili
Vettore energetico Potere calorifico inferiore Densità dei fattori di emissione (PCI)
MJ/kg kWh/kg kWh/l kg/m³ t CO2/t t CO2/TJ kg kg CO2/l
conver- calcolato calcolato convertito calcolato tito MJ → con den- con PCI MJ → kWh con densità kWh sità
Olio da riscalda- 42,9 2) 11,9 10,0 839 2) 3,16 2) 73,7 265 2,65 mento extra leggero
Gas naturale allo 45,7 1) 12,7 0,0101 0,795 1) 2,58 1) 56,4 203 0,002 stato gassoso
Gas naturale allo 45,7 1) 12,7 5,73 451 1) 2,58 1) 56,4 203 1,16 stato liquido
Benzina, benzina 42,6 1) 11,8 8,72 737 1) 3,15 1) 73,8 266 2,32 per aeromobili esclusa
Benzina per aero- 43,7 1) 12,1 8,68 715 1) 3,17 1) 72,5 261 2,27 mobili
Impianti con prodotti refrigeranti: dal progetto all’immissione sul mercato, UFAM, 2025. Il documento è disponibile sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch Umweltbilanz Strommix Schweiz 2018 (in tedesco). treeze Ltd (Luana Krebs, Rolf Frischknecht), 27 aprile 2021. Il documento è disponibile sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch > 8. Quanto è ecologica l’energia elettrica svizzera?
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Vettore energetico Potere calorifico inferiore Densità dei fattori di emissione (PCI)
Cherosene 43,2 1) 12,0 9,59 799 1) 3,14 1) 72,8 262 2,51
Diesel 43,0 1) 11,9 9,91 830 1) 3,15 1) 73,3 264 2,62
Fonti: 1) allegato 10 dell’ordinanza sul CO2; 2) base di calcolo per l’allegato 11 dell’ordinanza sul CO2.
All’estero A causa dell’eterogeneità dei diversi Stati partner, non è possibile fornire un elenco dei fattori di emissione validi all’estero. Utilizzare la banca dati «IPCC Emission factors» 59.
Fattori di riferimento In Svizzera Per i progetti di compensazione volti a sostituire impianti di riscaldamento con una soluzione rinnovabile e per i quali non si applica l’allegato 3a (p. es. teleriscaldamento, impianto di riscaldamento a legna o pompa di calore), il richiedente sviluppa un metodo per determinare le emissioni dello scenario di riferimento. È opportuno presumere che una certa percentuale degli impianti di riscaldamento sarebbe stata sostituita con una soluzione rinnovabile, anche senza progetto di compensazione. La determinazione degli scenari di riferimento deve quindi integrare un fattore di riferimento che rifletta la percentuale di impianti di riscaldamento che, senza la realizzazione del progetto di compensazione, sarebbero stati sostituiti con una soluzione fossile. Questo fattore viene stabilito nel modo seguente: Tab. 10: Fattori di riferimento per gli impianti di riscaldamento cui non si applica l’allegato 3a
Tipo di edificio Fattore di riferimento
Abitazione individuale 15 %
Edificio residenziale 60 %
Edificio non residenziale 70 %
Nuova costruzione 0%
Queste raccomandazioni si applicano principalmente al calore comfort. Per quanto riguarda il calore di processo, è consentito adottare come riferimento una soluzione di gas naturale al 100 per cento, a meno che il calore sia prodotto da una soluzione fossile installata prima della realizzazione del progetto o del programma. Qualsiasi valore differente deve essere giustificato. Per gli impianti industriali che consumano sia calore comfort che calore di processo, è necessario distinguere il tipo di calore consumato o giustificare la scelta dello sviluppo di riferimento.
IPCC Emission Factor Database: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php
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Elenco degli altri allegati Stato gennaio 2025 I seguenti allegati alla presente comunicazione sono disponibili in formato PDF sul sito www.bafu.admin.ch/aiuti-esecuzione-clima.
Allegato B Fatturazione delle spese secondo l’ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM Allegato C Prezzi dell’energia 2025 Allegato D Metodo standard di monitoraggio delle riduzioni delle emissioni ottenute mediante i programmi di trasferimento del traffico dalla strada alla rotaia Allegato E Tool Excel con i moduli A e B sulla ripartizione degli effetti Allegato G Metodo standard per comprovare le riduzioni delle emissioni in progetti riguardanti il biogas di discarica Allegato L Elenco dei tipi di progetti e programmi ammessi ed esclusi Allegato M Requisiti dei documenti contenenti calcoli relativi al rapporto di monitoraggio Gli allegati D e G riguardano solo la Svizzera.
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Elenco delle abbreviazioni
CAR Corrective Action Request
CDM Clean Development Mechanism
CH4 Metano
CHF Franchi svizzeri
CO2 Biossido di carbonio
CO2eq Equivalenti di biossido di carbonio, CO2 equivalente
CR Clarification Request
FAR Forward Action Request
HFC Idrofluorocarburi
N2O Protossido di azoto
NDC Nationally Determined Contribution
NF3 Trifluoruro di azoto
PFC Perfluorocarburi
SF6 Esafluoruro di zolfo
UFAM Ufficio federale dell’ambiente
UFE Ufficio federale dell’energia
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change
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Elenchi
Figure Tabelle Fig. 1: Inizio della realizzazione e periodo di Tab. 1: Esempi di prove dell’inizio della credito 11 realizzazione 10 Fig. 2: Effetto dei programmi senza modifica Tab. 2: Documenti che l’intermediario di un delle disposizioni dell’ordinanza sul CO2 12 OCC deve fornire quando presenta una Fig. 3: Esempio d’impatto di una modifica domanda di valutazione dell’idoneità di legislativa che esula dall’ordinanza sul progetti o programmi 17 CO2 su un programma già registrato 13 Tab. 3: Documenti che l’intermediario di un Fig. 4: Schema della procedura relativa alla OCC deve fornire quando presenta un domanda di autorizzazione e al rilascio di rapporto di monitoraggio 20 attestati in Svizzera 15 Tab. 4: Elementi tipici dei costi di investimento Fig. 5: Schema della procedura relativa alla e di esercizio 35 domanda di autorizzazione e al rilascio di Tab. 5: Elementi tipici di entrate e risparmi 35 attestati all’estero 15 Tab. 6: Esempi di aiuti finanziari ai sensi Fig. 6: Rappresentazione grafica dei limiti di dell’articolo 10 capoversi 5, 7 e 8 sistema 28 dell’ordinanza sul CO2 42 Fig. 7: Rappresentazione grafica delle riduzioni Tab. 7: Condizioni quadro per la di emissioni attese 32 Confederazione, i Cantoni e i Comuni 47 Tab. 8: Durata d’esercizio standard 48 Tab. 9: Fattori di emissione di CO2, densità e potere calorifico inferiore dei vettori energetici fossili 49 Tab. 10: Fattori di riferimento per gli impianti di riscaldamento cui non si applica l’allegato 3a 50
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Glossario
Addizionalità decide in merito al rilascio di attestati per la riduzione delle emissioni o lo stoccaggio del carbo- Principio secondo il quale sono rilasciati attestati nio. solo per le riduzioni di emissioni per le quali è dimostrato che non sarebbero state ottenute Durata del programma senza l’attuazione delle misure di riduzione at- La durata del programma è stabilita dal richietraverso il progetto o programma di compensa- dente. Se il programma non è limitato nel tempo, zione. In particolare, ciò è il caso quando il pro- la sua durata è «indeterminata». getto o il programma è redditizio solo grazie alla Durata del progetto vendita di attestati e prevede misure che vanno oltre lo sviluppo di riferimento. Di norma, per tutte le misure edilizie la durata del progetto corrisponde alla durata d’esercizio Aiuti finanziari standard degli impianti tecnici. Per le misure non Vantaggi pecuniari concessi per assicurare o edilizie la durata del progetto corrisponde alla promuovere l’adempimento di un compito scelto durata degli effetti (p. es. durata derivante da un dal beneficiario. Nell’ambito di un progetto di cambiamento di comportamento indotto). compensazione, deve essere dimostrata Inizio della realizzazione l’addizionalità del progetto (la prova deve essere fornita nell’analisi della redditività) e tali aiuti Momento in cui il richiedente assume un impefinanziari devono, se del caso, essere oggetto di gno finanziario determinante nei confronti di una ripartizione degli effetti. Se le riduzioni delle terzi o adotta nella propria sede provvedimenti emissioni sono ottenute da un’impresa organizzativi legati al progetto o al programma. appartenente interamente a un ente pubblico, gli Si tratta del momento a partire dal quale la reaimporti pagati da detto ente all’impresa non lizzazione del progetto o del programma non sono considerati aiuti finanziari. può più essere interrotta («punto di non ritorno»). Limite di sistema Unità utilizzata come base di misura uniforme che mette in relazione il potenziale di riscalda- Nel limite di sistema sono registrate tutte le fonti mento globale di un gas serra agli effetti sul di emissioni dirette e indirette che possono esclima del biossido di carbonio (CO2). Tiene sere chiaramente attribuite al progetto. Il limite
conto del fatto che i diversi gas serra contribui- di sistema è identico per le emissioni del proscono in misura maggiore o minore al riscalda- getto e per lo sviluppo di riferimento. La scelta mento climatico. del limite di sistema deve essere giustificata e rappresentata graficamente nella descrizione Decisione del progetto o del programma. Decisione formale dell’UFAM in merito all’ido- Modifiche sostanziali neità di un progetto o di un programma e al rilascio di attestati per le riduzioni di emissioni com- Possono essere considerate modifiche sostanprovate. ziali un cambiamento delle condizioni quadro, modifiche sistematiche del piano di monitorag- Domanda di autorizzazione gio o nella scelta dei mezzi tecnici o delle proce- Domanda ai sensi dell’articolo 7 dell’ordinanza dure e qualsiasi modifica che abbia un impatto sul CO2 comprendente la descrizione del pro- sui costi di investimento e di esercizio o della getto o del programma e il rapporto di convalida, struttura del finanziamento in seguito alla consulla base dei quali l’UFAM decide in merito cessione di aiuti finanziari supplementari, soall’idoneità del progetto o del programma. pravvenuti dopo la presentazione della do- Domanda di rilascio di attestati manda. Una modifica è ritenuta sostanziale in particolare se i costi di investimento e di eserci- Domanda ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 dell’ordinanza sul CO2 comprendente il rapporto zio oppure le riduzioni delle emissioni ottenute si discostano di oltre il 20 per cento dai valori didi monitoraggio del progetto o del programma e chiarati nella descrizione del progetto o del proil rapporto di verifica, sulla base dei quali l’UFAM gramma e di fatto non corrispondono più al progetto descritto.
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Nationally Determined Contributions (NDC) Progetto Il termine «Nationally Determined Contribu- Un progetto comprende uno o più provvedimenti tions» (NDC) designa un documento in cui gli che portano a riduzioni delle emissioni dimostra- Stati firmatari dell’Accordo di Parigi comunicano bili, che sono attuate nell’ambito di un limite di i loro obiettivi nazionali di protezione del clima a sistema stabilito e in un arco di tempo definito. livello internazionale e li aggiornano regolar- Programma mente. Gli NDC differiscono nel formato e non sono standardizzati. Tuttavia, in molti NDC si di- In un programma il richiedente raggruppa singoli progetti per i quali sono attuate misure di ridustingue fra contributo incondizionato e condiziozione delle emissioni con uno scopo comune nato. Quello condizionato è soddisfatto soltanto in presenza di un aiuto internazionale, mentre (oltre alla riduzione delle emissioni). I progetti di un programma devono soddisfare i requisiti ogni Stato fornisce da solo il contributo incondidell’articolo 5a dell’ordinanza sul CO2. Tuttavia, zionato. Quest’ultimo è quindi pertinente per lo scenario di riferimento. possono differire in termini di metodologia per dimostrare le riduzioni delle emissioni realizzate Perdite («carbon leakage») (regole di calcolo, addizionalità e monitoraggio). Con il termine «perdite» si intende una varia- Di queste differenze si tiene conto definendo crizione delle emissioni oltre il limite di sistema non teri di inclusione appropriati per tutti i tipi di proattribuibile direttamente al progetto ma pur sem- getti inclusi nel programma. Il richiedente definipre riconducibile allo stesso. Una perdita può sce i criteri di inclusione nel programma e conavere effetti sia positivi (ulteriore riduzione delle trolla che i progetti che accetta nel programma li emissioni), sia negativi (ulteriori emissioni) sul li- soddisfino integralmente. vello delle emissioni. Se queste variazioni del li- Richiedente vello delle emissioni sono quantificabili e si verificano sul territorio nazionale occorre tenerne Persona che presenta una domanda di autorizzazione per un progetto o un programma di riconto nel calcolo delle riduzioni delle emissioni. duzione delle emissioni all’UFAM tramite un Periodo di credito OCC (art. 7 dell’ordinanza sul CO2). Gli attestati
Il periodo di validità della decisione sull’idoneità rilasciati per il progetto o il programma appartendel progetto o del programma per il rilascio di gono al richiedente. attestati è definito periodo di credito. Durante Rilascio di attestati questo arco di tempo sono rilasciati per il progetto o per il programma attestati in misura pari Conferma che le riduzioni delle emissioni ottenute possono essere impiegate per l’adempialle riduzioni delle emissioni verificate. Il periodo mento dell’obbligo di compensazione secondo di credito inizia con la realizzazione del progetto o del programma. Il periodo di credito dura fino la legge sul CO2. Sono rilasciati attestati per le riduzioni delle emissioni ottenute a condizione al 31 dicembre 2030 o, se è prevista una durata che il progetto soddisfi i requisiti dell’articolo 5 del progetto o del programma più breve, fino alla fine della durata del progetto o del programma dell’ordinanza sul CO2 e il programma soddisfi i requisiti degli articoli 5 e 5a dell’ordinanza sul (art. 8 cpv. 3 dell’ordinanza sul CO2). Gli atte- CO2. Gli attestati sono rilasciati sulla base di un stati per riduzioni delle emissioni ottenute nell’ambito di un progetto possono essere rila- rapporto di monitoraggio e del corrispondente rapporto di verifica. sciati soltanto durante tale periodo. Scenario di riferimento Prestazioni dei pozzi di carbonio Quando viene stoccato CO2 proveniente dall’at- Lo scenario di riferimento è l’alternativa più vemosfera o dalla biomassa, viene generata o au- rosimile fra tutte le diverse alternative plausibili allo scenario del progetto. Lo scenario di riferimentata la capacità di assorbimento dei pozzi. mento e il progetto perseguono lo stesso obiet- Se il CO2 stoccato proviene invece da fonti fossili o legate ai processi, in caso di stoccaggio tivo. permanente si presuppone una riduzione delle Sequestro biologico emissioni, in quanto tali emissioni non vengono Aumento a lungo termine dello stoccaggio del rilasciate nell’atmosfera e vengono quindi evi- carbonio nei suoli, nei sistemi agroforestali e tate. nelle foreste attraverso provvedimenti.
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Sequestro geologico Sviluppo di riferimento Aumento a lungo termine dello stoccaggio del Evoluzione ipotetica delle emissioni che si sacarbonio nel sottosuolo o nei materiali da costru- rebbero verificate senza i provvedimenti di riduzione inorganici (p. es. nel calcestruzzo) tramite zione delle emissioni del progetto. Si basa sulle misure. fonti di emissioni e sui fattori di influenza. Lo sviluppo di riferimento deve essere plausibile, verificabile e quantificato con un adeguato metodo.
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Elenco delle modifiche
Stato: maggio 2025
– Aggiornamento della nota editoriale, dell’abstract, della prefazione e dell’introduzione – Aggiornamento della terminologia utilizzata nella prassi per progetti e programmi all’estero (3) – Aggiornamento del ruolo dell’OCC per la presentazione delle domande (3 e 4.3) – Riformulazione sull’oscuramento di dati nei documenti da fornire al momento della presentazione delle domande (3.4 e 3.7) – Precisazione sul trattamento delle FAR in caso di nuova convalida (4.3) – Chiarimento della quantificazione delle perdite (5.1) – Precisazione sui tassi d’interesse di riferimento (6.3 e all. 2) – Aggiunta sulla presa in considerazione dei requisiti minimi in caso di aiuti finanziari (segnatamente 8.1) e precisazione della ripartizione degli effetti in relazione al Programma Edifici, aggiunta del Programma d’impulso (segnatamente 8.2 e 8.3) – Aggiornamento di una nota a piè di pagina sui prodotti refrigeranti (all. 3) – Precisazione della ripartizione degli effetti in relazione al Programma Edifici (8.3) – Aggiunta sulle trattenute di attestati in caso di doppio conteggio (9.2) – Precisazione e aggiornamento dell’allegato 3 per la definizione dei fattori di emissione – In tutto il documento, aggiornamento dei riferimenti alle disposizioni legali e sostituzione della terminologia relativa agli aiuti finanziari (con aggiunta della definizione nel glossario)
Stato: dicembre 2025
– Aggiornamento dei link ai nuovi siti web dell’UFAM