Impiego di prodotti per l'indurimento della neve per i gestori di piste da competizione e gli organizzatori di gare di sport invernaliPromemoria
> Pratica ambientale > Promemoria sui prodotti per l’indurimento della neve
> Impiego di prodotti per l’indurimento della neve per i gestori di piste da competizione e gli organizzatori di gare di sport invernali
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> Regole generali
Lo scopo del presente promemoria è quello di ottimizzare l’impiego di prodotti per l’indurimento della neve sulle piste da competizione. Un utilizzo corretto di tali prodotti migliora infatti le condizioni di gara e non danneggia l’ambiente. > Se la preparazione delle piste da competizione, mediante innevamento e compattamento con mezzi meccanici, viene effettuata con sufficiente anticipo, è possibile ottenere un grado di stabilità ottimale che consente di evitare l’impiego di prodotti per l’indurimento della neve. > L’utilizzo di tali prodotti deve infatti essere preso in considerazione soltanto come ultima alternativa per garantire in tutta sicurezza, in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, il normale svolgimento delle gare. Al di fuori delle gare di sport invernali, l’impiego di prodotti per l’indurimento della neve va evitato.
Cartografia della pista da competizione: Pista Aziende agricole biologiche Zone di protezione delle acque sotterranee
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> Lista di controllo
per i gestori di piste da competizione
> I gestori devono far cartografare tutte le zone sensibili presenti nell’area della pista, come ad esempio zone di protezione della natura, biotopi, prati magri, cariceti, paludi ecc., nonché corpi idrici, zone di protezione delle acque sotterranee tedesco e in francese) e aziende agricole biologiche. Le necessarie restrizioni all’impiego di prodotti indurenti (ad es. per impedire l’utilizzo di prodotti con effetto fertilizzante sui prati magri) devono essere fissate per iscritto da esperti qualificati, i quali devono tenere conto di tutte le prescrizioni giuridiche rilevanti in materia di protezione dell’ambiente. > I gestori devono inoltre informare per iscritto gli organizzatori sulle restrizioni in materia di protezione dell’ambiente vigenti sulla pista da competizione in questione. > I gestori devono infine informare le
aziende agricole interessate sul tipo e sulla quantità dei prodotti per l’indurimento della neve impiegati sui relativi terreni, nonché provvedere a un’adeguata archiviazione dei dati. Ambrosi Hoffmann
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> Lista di controllo
per gli organizzatori di gare di sport invernali
> Le gare di sport invernali possono svolgersi soltanto sulle piste da competizione designate dai gestori. > Gli organizzatori devono provvedere affinché tutti i responsabili della preparazione delle piste siano informati sulle restrizioni in materia di protezione dell’ambiente vigenti su queste ultime. > Gli organizzatori sono inoltre responsabili della verbalizzazione dell’impiego di prodotti per l’indurimento della neve (con informazioni sulle condizioni meteorologiche e del manto nevoso e indicazione SLF della data, della quantità di prodotto utilizzata e del luogo) nonché della relativa notifica ai gestori. > Gli organizzatori devono infine provvedere affinché vengano osservate sia le restrizioni imposte ai gestori per quanto riguarda l’impiego di prodotti per l’indurimento della neve sia le eventuali raccomandazioni d’uso e di sicurezza del fabbricante. SLF
Marc Berthod (in alto), Iniezione d’acqua (al centro), Compattazione della pista (in basso)
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> Lista di controllo
per i gestori di piste da competizione e gli organizzatori di gare di sport invernali
> Sia i gestori che gli organizzatori sono tenuti a garantire una preparazione ottimale della pista mediante mezzi meccanici al fine di ridurre al minimo l’impiego di prodotti per l’indurimento della neve. > Apposite istruzioni per una preparazione ottimale della pista e per l’impiego corretto di prodotti per l’indurimento della neve vengono fornite nell’ambito di corsi organizzati da Swiss-Ski in collaborazione l’Istituto Federale per lo Studio della Neve e delle Valanghe (SLF).
> Valenza giuridica Il presente promemoria, elaborato dall’UFAM in veste di autorità di vigilanza, è un testo d’aiuto all’esecuzione destinato primariamente agli organizzatori di gare di sport invernali. Il suo obiettivo è quello di promuovere un’esecuzione uniforme. Dal punto di vista dell’autorità di vigilanza, i responsabili che si attengono a questo promemoria possono avere la certezza di rispettare il diritto federale.
Nota editoriale
Editore Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) in collaborazione con l’Istituto Federale per lo Studio della Neve e delle Valanghe (SLF) e con il sostegno di Funivie Svizzere e Swiss-Ski
L’UFAM è un Ufficio del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).
Foto di copertina Pista dello slalom a Wengen, © Verein Internationale Lauberhornrennen Wengen
Il promemoria gratuito può essere ordinato presso UFAM, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna, tel. 031 322 89 99, fax 031 324 02 16, docu@bafu.admin.ch
Numero di ordinazione UV-0731-I
Codice per scaricare il PDF www.ambiente-svizzera.ch/uv-0731-i
Nota Il presente promemoria è disponibile anche in francese (UV-0731-F), tedesco (UV-0731-D) e inglese (UV-0731-E). Il rapporto di base «Chemische Pistenpräparation» è invece disponibile solo in lingua tedesca e può essere ordinato al sito: www.slf.ch > Publikationen.
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