Compensazione delle emissioni di CO2: progetti e programmi
2024 | Pratica ambientale Clima e CO2
Compensazione delle emissioni di CO2: progetti e programmi Un modulo della comunicazione dell’UFAM in veste di autorità esecutiva dell’ordinanza sul CO2. Stato 2024
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Compensazione delle emissioni di CO2: progetti e programmi Un modulo della comunicazione dell’UFAM in veste di autorità esecutiva dell’ordinanza sul CO2. Stato 2024
A cura dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) Berna, 2024
Nota editoriale Valenza giuridica Editore La presente pubblicazione è una comunicazione dell’UFAM Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) destinata ai richiedenti di decisioni. Concretizza la prassi L’UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell’ambiente, dell’UFAM in qualità di autorità esecutiva sotto il profilo dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). formale (documenti necessari per la domanda) e materiale (prove necessarie per soddisfare i requisiti di legge Autori materiali). Chi vi si attiene può legittimamente ritenere che la Divisione Clima, sezione Politica climatica, Segreteria sua domanda è completa. Compensazione.
La base per la presente comunicazione è costituita dalla Primo contatto per i richiedenti/ legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle domande di carattere generale emissioni di CO2 (legge sul CO2, RS 641.71) e Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) dall’ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle Divisione Clima emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2, RS 641.711), stato 1° 3003 Berna gennaio 2024. E-mail: kop-ch@bafu.admin.ch
Grafica e impaginazione Funke Lettershop AG
Pagina di copertina © Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)
Link per scaricare il PDF www.bafu.admin.ch/uv-1315-i La versione cartacea non può essere ordinata.
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.
9a edizione aggiornata 2024. 1a versione 2013.
© UFAM 2024
1 Introduzione
Gli articoli 5 e 6 della legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (legge sul CO2, RS 641.71)1 sanciscono il rilascio di attestati per le riduzioni delle emissioni di gas serra conseguite in Svizzera e all’estero. I presupposti e la procedura per il rilascio di attestati sono disciplinati negli articoli 5–14 dell’ordinanza del 30 novembre 2012 (stato: 1° gennaio 2024) sulla riduzione delle emissioni di CO 2 (ordinanza sul CO2, RS 641.711)2.
L’UFAM esegue le disposizioni relative agli attestati per l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio (semplificato in «stoccaggio del carbonio» nel resto del documento) 3 e le riduzioni delle emissioni 4 d’intesa con l’UFE per i progetti e i programmi realizzati in Svizzera e d’intesa con l’UFE, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) per quelli realizzati all’estero (art. 130 cpv. 4 dell’ordinanza sul CO2). La presente comunicazione concretizza la prassi dell’UFAM in veste di autorità esecutiva per l’attuazione degli articoli 5 e 6 della legge sul CO 2 nonché delle relative disposizioni dell’ordinanza sul CO 2 ed è stata rielaborata e completata in seguito alle modifiche dell’ordinanza sul CO 2. Lo scopo della comunicazione è di mettere a disposizione dei richiedenti un supporto uniforme e chiaro per la presentazione delle domande e la realizzazione di progetti e programmi concernenti la riduzione delle emissioni.
Gli attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite tramite progetti e programmi secondo gli articoli 5 e 5a della legge sul CO2 non sono parificati ai diritti di emissione rilasciati in Svizzera. Gli attestati possono essere rilasciati per l’adempimento dell’obbligo di compensazione dei produttori e degli importatori di combustibili fossili (art. 26 e segg. della legge sul CO2).
Le riduzioni delle emissioni che comportano il rilascio di attestati ai sensi degli articoli 5 e seguenti dell’ordinanza sul CO2 possono essere conseguite attraverso progetti o programmi 5. Se non diversamente indicato in questo documento, i requisiti e la procedura in vigore per i singoli progetti si applicano anche ai programmi e ai progetti ivi inclusi.
I requisiti essenziali posti ai progetti sono illustrati e definiti nel capitolo 2. La procedura da seguire per presentare una domanda di autorizzazione per un progetto o un programma e le fasi che portano al rilascio degli attestati sono descritte nel capitolo 3. Il capitolo 4 contiene le informazioni utili per il richiedente relative alla convalida e alla verifica. I capitoli da 5 a 10 illustrano la procedura per realizzare progetti e programmi e i requisiti e le interazioni con altri strumenti della politica climatica ed energetica. Le specifiche relative a progetti e programmi realizzati in Svizzera o all’estero sono evidenziate in paragrafi segnalati in grigio.
1 www.fedlex.admin.ch > Raccolta sistematica > Diritto nazionale > 6 Finanze > 64 Imposte > 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di
2 www.fedlex.admin.ch > Raccolta sistematica > Diritto nazionale > 6 Finanze > 64 Imposte > 641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di
3 Si veda la definizione di «prestazioni dei pozzi di carbonio» nel glossario
4 Per facilitare la lettura, nel resto del documento il termine «riduzioni delle emissioni» comprende anche l’aumento dello stoccaggio di carbonio, tranne nel caso di una differenza di trattamento.
5 Possono continuare ad essere rilasciati attestati per gruppi di progetti già registrati.
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2 Requisiti
Possono essere rilasciati attestati per i progetti che consentono di ridurre le emissioni dei gas serra rientranti nel campo d’applicazione della legge sul CO2 (art. 1 cpv. 2 della legge sul CO2 in combinato disposto con l’art. 1 dell’ordinanza sul CO2): biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N 2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC), esafluoruro di zolfo (SF6) e trifluoruro di azoto (NF3).
I requisiti di cui agli articoli 5 e 5a dell’ordinanza sul CO2 definiscono le condizioni quadro per i progetti e i programmi di compensazione e devono essere soddisfatti per poter attestare le riduzioni delle emissioni comprovate nell’ambito di un progetto. I capitoli da 2.1 a 2.6 espongono alcuni principi generali. I requisiti che richiedono un maggiore grado di dettaglio sono precisati nel resto del documento, in particolare nei capitoli seguenti: · Sviluppo di riferimento: capitolo 5 · Addizionalità: capitolo 6, · Monitoraggio e prova delle riduzioni delle emissioni: capitolo 7, · Ripartizione degli effetti: capitolo 8, · Interfacce: capitolo 9, · Accompagnamento scientifico: capitolo 10.
Nell’ambito dei programmi possono applicarsi ulteriori requisiti descritti nei capitoli pertinenti.
2.1 Tipi di progetti ammessi ed esclusi
Secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza sul CO2 sono ammessi solo i tipi di progetto non espressamente esclusi dall’allegato 2a (per i progetti realizzati in Svizzera) e 3 (per i progetti realizzati all’estero) dell’ordinanza sul CO2. Esempi di progetti o programmi esclusi si trovano nell’allegato L della presente comunicazione6.
L’allegato L comprende anche un elenco non esaustivo di tipi di progetti, classificati per categoria. Se un progetto non può essere assegnato a un tipo preesistente, si può presentare una domanda di autorizzazione di un nuovo tipo di progetto alla Segreteria Compensazione. La corretta attribuzione del tipo di progetto è necessaria per stabilire quale organismo di convalida e di controllo (OCC) è autorizzato a verificare il progetto. Poiché la convalida deve essere effettuata prima di sottoporre il progetto alla Segreteria, raccomandiamo di chiedere l’autorizzazione del nuovo tipo di progetto il prima possibile. Per i progetti o i programmi che non corrispondono a nessuno dei tipi di cui all’allegato L si raccomanda vivamente di presentare una bozza di progetto (art. 6 cpv. 4 dell’ordinanza sul CO2). Se il tipo di progetto viene valutato diversamente dalla Segreteria Compensazione solo dopo la convalida, è possibile richiedere una nuova convalida con un OCC ammesso per tale tipo di progetto.
6 Il documento è disponibile sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/uv-1315-i > v. allegato L
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Specificità per i progetti di stoccaggio del CO2 Il stoccaggio biologico (autorizzato solo in Svizzera)7 e geologico del carbonio mediante misure è ammesso come progetto di compensazione. Il carbonio deve tuttavia essere stoccato in modo permanente in pozzi esistenti affinché lo stoccaggio sia garantito nel lungo periodo (v. cap. 2.5).
Possono essere presentati progetti di stoccaggio geologico del carbonio se per esempio riguardano lo stoccaggio in profondità nel sottosuolo in materiali da costruzione non organici (p. es. calcestruzzo). Questi progetti tuttavia non devono essere in concorrenza con quelli di riduzione delle emissioni.
2.2 Stato della tecnica
Un progetto deve essere conforme almeno allo stato della tecnica (art. 5 cpv. 1 lett. b n. 2 dell’ordinanza sul CO2). Questo termine si riferisce a uno stadio di sviluppo avanzato dei procedimenti tecnologici che, nella pratica, sono realizzabili o comprovati. In genere, lo stato della tecnica corrisponde ai requisiti e ai metodi di calcolo delle vigenti norme, schede informative, aiuti all’esecuzione e raccomandazioni delle competenti organizzazioni specializzate. Può evolvere nel tempo, per esempio in virtù di progressi tecnici autonomi, di fattori economici o di nuove scoperte scientifiche. La soddisfazione di questo requisito viene esaminata in particolare nell’ambito della convalida e del controllo del progetto o del programma (v. cap. 4).
All’estero Lo stato della tecnica si basa principalmente sulle condizioni locali dello Stato partner. Le grandi aziende applicano per quanto possibile lo stato della tecnica riconosciuto a livello internazionale. Inoltre, la manutenzione e le riparazioni devono poter essere effettuate a livello locale.
2.3 Rispetto delle disposizioni di legge pertinenti
Gli attestati sono rilasciati soltanto se il progetto o il programma è conforme alle disposizioni legali (art. 5 cpv. 1 lett. b n. 4 dell’ordinanza sul CO2). Per evitare conflitti di obiettivi, il richiedente deve illustrare nella descrizione del progetto o del programma come sono soddisfatte le disposizioni legali pertinenti.
In Svizzera Esempi di disposizioni legali si trovano nella legge federale sulla protezione dell’ambiente, l’ordinanza contro l’inquinamento fonico (p. es. per le pompe di calore), l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (p. es. per le caldaie a legna) e l’ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente.
All’estero Devono essere rispettati obbligatoriamente i requisiti fissati negli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati partner per l’attuazione dell’articolo 6 dell’Accordo di Parigi. Devono essere inoltre descritti e considerati i requisiti legali degli Stati partner, per esempio in termini di protezione dell’ambiente.
7 Per i progetti di sequestro biologico di CO2 realizzati all’estero non possono essere rilasciati attestati (art. 5 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza sul CO2).
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2.4 Principio della conservatività
Le riduzioni delle emissioni devono essere calcolate in modo conservativo (art. 5 cpv. 1 lett. c n. 4 dell’ordinanza sul CO2). A questo scopo il richiedente dimostra in particolare che il metodo del calcolo e le diverse ipotesi considerate non comportano una sovrastima delle riduzioni delle emissioni. Se i parametri possono essere determinati o misurati solo con un margine di errore, quest’ultima deve essere presa in considerazione in modo da non sovrastimare le riduzioni delle emissioni calcolate. Se le riduzioni delle emissioni non possono essere quantificate con sufficiente precisione per il rilascio di attestati, il richiedente può attuare misure scientifiche di accompagnamento per far registrare il progetto (v. cap. 10).
Esempio di calcolo dell’imprecisione Riduzioni delle emissioni = fattore di emissione × valore misurato Ipotesi: Valore misurato = 500; imprecisione = 50 (scarto tipo con un intervallo di confidenza del 95 %)
Lo scarto tipo deve essere detratto dal valore misurato per il calcolo delle riduzioni delle emissioni: riduzioni delle emissioni = fattore di emissione × 450
All’estero Nell’ambito del calcolo delle riduzioni delle emissioni da progetti che riducono il consumo di biomassa, il parametro «fraction of non-renewable biomass» (fNRB) determina la frazione di legna da ardere e carbone raccolta in modo non rinnovabile 8. Il parametro esprime una raccolta eccedentaria rispetto al rinnovo naturale della biomassa legnosa. Il valore del parametro fNRB è stabilito in base alle ultime conoscenze e in modo conservativo (art. 5 cpv. 1 lett. c n. 4 dell’ordinanza sul CO2). Il parametro può essere definito fisso per l’intero periodo di credito oppure dinamico ed essere rivalutato per ogni periodo di monitoraggio. Si tratta di un parametro essenziale, molto discusso nel contesto dei progetti che riguardano l’utilizzo della biomassa. Per definirne il valore, i richiedenti devono contattare la Segreteria Compensazione.
2.5 Permanenza dello stoccaggio del carbonio
I progetti di sequestro del carbonio devono assicurare una permanenza sufficiente dello stoccaggio del carbonio. Il richiedente deve dimostrare che le emissioni di CO 2 sono stoccate in pozzi di carbonio biologici (autorizzato solo in Svizzera)9 o geologici per un periodo minimo di 30 anni, indipendentemente dalla durata del progetto (art. 5 cpv. 2 dell’ordinanza sul CO2).
8 United Nations Framework Convention Climate Change: Clean Development Mechanism, TOOL30 Methodological tool: Calculation of the fraction of non-renewable biomass, version 04.0. 2022. https://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-30-v1.pdf/history_view
9 Per i progetti di sequestro biologico di CO2 realizzati all’estero non possono essere rilasciati attestati (art. 5 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza sul CO2).
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In Svizzera Una decisione positiva sull’idoneità di un progetto di stoccaggio del carbonio, ad eccezione dei progetti di stoccaggio in materiali da costruzione (p. es. legno, calcestruzzo), comporta l’iscrizione di una menzione di limitazione d’uso nel registro fondiario su richiesta dell’UFAM. L’impossibilità di destinare ad un uso diverso il fondo utilizzato per lo stoccaggio biologico o geologico contribuisce a garantire la permanenza (v. cap. 3.11.1). Se del caso, il richiedente deve informare il proprietario della particella interessata da questa limitazione.
Nel caso particolare di una foresta utilizzata come pozzo biologico, il fatto di rinunciare alla sua utilizzazione non può comportare il rilascio di attestati (all. 3 dell’ordinanza sul CO 2). Inoltre, oltre all’effetto pozzo di carbonio, devono essere mantenute la qualità del suolo (p. es. nessuna acidificazione) e le funzioni della foresta di cui all’articolo 1 della legge sulle foreste (RS 921.0)
All’estero È ammesso soltanto lo stoccaggio geologico del carbonio.
2.6 Inizio della realizzazione e periodo di credito
2.6.1 Inizio della realizzazione
L’inizio della realizzazione di un progetto o di un programma corrisponde al momento in cui il richiedente si impegna finanziariamente in maniera determinante nei confronti di terzi o adotta provvedimenti organizzativi riferiti al progetto o al programma (art. 5 cpv. 3 dell’ordinanza sul CO2). Si tratta del momento a partire dal quale la realizzazione del progetto o del programma non può più essere interrotta («punto di non ritorno»). Possono essere provvedimenti legati a investimenti, ovvero per i quali è previsto l’impiego di mezzi finanziari poi ammortizzati nell’arco dell’intera durata del progetto. Di conseguenza, per tali investimenti è generalmente possibile determinare con esattezza l’inizio della realizzazione, che di regola coincide con il momento della sottoscrizione di contratti di compravendita per componenti sostanziali di progetti e programmi (quote determinanti dell’investimento complessivo previsto) (v. Tab. 1). Possono essere anche provvedimenti non legati ad investimenti, ovvero che causano un aumento duraturo dei costi correnti del progetto o del programma. Per tali provvedimenti la determinazione dell’inizio della realizzazione dipende dalla dimensione, dall’organizzazione e dalla struttura dei costi di un singolo progetto o di un programma (v. Tab. 1).
Tab. 1: Esempi di prove dell’inizio della realizzazione
Tipo di progetto o programma Esempio di prova di inizio della realizzazione Provvedimenti legati a Impianti agricoli di produzione di biogas Copia della conferma del mandato per la costruzione investimenti dell’impianto (lavori in muratura e lavori di sterro, montaggio, allacciamenti vari), con data e firma Bruciatori di trucioli di legno Copia del contratto d’acquisto per impianti a combustione, con data e firma Reti di riscaldamento Copia del contratto di appalto generale per i lavori di scavo, con data e firma In Svizzera: Programma di riduzione delle perdite negli I costi di esercizio aumentano se questi ultimi sono sottoposti a provvedimenti non legati a impianti di refrigerazione di supermercati manutenzioni più frequenti. In questo caso l’inizio della investimenti realizzazione di un progetto coincide con il momento in cui il richiedente si è impegnato per contratto a fornire un servizio di manutenzione più frequente per tutta la durata del progetto.
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La data di inizio della realizzazione del progetto o del programma determina la data di inizio del periodo di credito iniziale del progetto o del programma (v. Fig. 1). La realizzazione del progetto o del programma deve essere iniziata non prima di tre mesi 10 dalla presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 7 dell’ordinanza sul CO 2 (art. 5 cpv. 1 lett. d dell’ordinanza sul CO 2). La prova della data di inizio della realizzazione è esaminata durante la convalida e deve essere presentata unitamente alla domanda di autorizzazione del progetto o del programma. Se al momento della presentazione della domanda la realizzazione non è ancora iniziata, la descrizione del progetto o del programma deve indicare l’inizio previsto. L’inizio definitivo, compresa la prova, deve essere verificato in occasione del primo controllo dopo la convalida e inoltrato assieme al rapporto di monitoraggio.
In Svizzera Specificità delle attività in corso non legate ad investimenti Le attività già in corso volte a ridurre le emissioni possono essere ammesse quali progetti o programmi di compensazione, a condizione che sia possibile provare che le attività sono a rischio di sospensione.
La prova sussiste se sono soddisfatte contemporaneamente tutte le tre condizioni seguenti: · le attività non si sono rivelate redditizie (v. cap. 6) nel corso almeno degli ultimi sei mesi11; · la sospensione delle attività non è correlata con una demolizione di edifici o impianti né a breve né a medio né a lungo termine; · la struttura dei costi delle attività non prevede alcun ammortamento degli investimenti effettuati in relazione alle attività.
Per dimostrare che le tre condizioni di cui sopra sono soddisfatte, occorre fornire la prova che le attività sono a rischio di sospensione per esempio mediante documenti sottoscritti da persone aventi diritto di firma, in particolare estratti di verbali di sedute degli organi di gestione di progetti o programmi (p. es. di sedute della direzione della società che gestisce un impianto).
Nel caso di queste attività, l’inizio della realizzazione corrisponde al momento in cui il richiedente si è impegnato a portarle avanti tramite contratto o dichiarazione unilaterale.
Specificità per i programmi L’inizio della realizzazione di un programma coincide con:
il momento in cui il richiedente assume un impegno finanziario determinante o adotta provvedimenti organizzativi legati alla struttura del programma (p. es. un investimento in un software per la gestione dei dati dei diversi progetti inclusi nel programma), o
al più tardi, con l’inclusione nel programma del primo progetto.
A partire da questo momento, ovvero dall’inizio della sua realizzazione, il programma è considerato «esistente» (art. 5 cpv. 3 dell’ordinanza
I progetti possono essere inclusi nei programmi esistenti se si può dimostrare che figuravano nel programma già prima di essere realizzati (art. 5a cpv. 2 dell’ordinanza sul CO2). Possono essere inclusi in un programma soltanto i progetti la cui realizzazione non è ancora iniziata (art. 5a cpv. 1 lett. d dell’ordinanza sul CO2). I progetti individuali per i quali l’UFAM ha già emesso una decisione positiva sull’idoneità non possono essere trasferiti in un programma. Questo assicura che solo i progetti che non sarebbero stati realizzati senza il programma possano essere inclusi in un programma già in corso. La procedura per notificare la partecipazione di progetti a un programma è specificata nella descrizione del programma. La notifica avviene generalmente mediante un modulo elaborato a questo scopo nell’ambito della descrizione del programma. Le riduzioni delle emissioni comprovate per tutti i progetti inclusi nel programma sono documentate e rilevate per ciascun anno civile.
10 Tre mesi equivalgono a 93 giorni civili.
11 Sei mesi equivalgono a 186 giorni civili.
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2.6.2 Periodo di credito
Il periodo di credito definisce il periodo in cui si garantisce che il progetto o il programma sia conforme all’ordinanza sul CO2. Il progetto o il programma può ottenere attestati per la riduzione delle emissioni solo nel corso di tale periodo. Il periodo di credito può essere rinnovato finché risulta in corso il progetto o il programma (v. cap. 3.8).
Per presentare nuove domande e nuove convalide di progetti e programmi, il periodo di credito dura attualmente fino al 31 dicembre 2030 o fino alla fine della durata del progetto o del programma, se essa è anteriore al 31 dicembre 2030 (art. 8 cpv. 3 dell’ordinanza sul CO2, v. fig. 1)12.
Fig. 1: Inizio della realizzazione e periodo di credito
La decisione in merito all’idoneità del progetto o del programma e il relativo periodo di credito garantiscono che il richiedente sia autorizzato ad applicare il calcolo delle riduzioni delle emissioni come specificato nella descrizione del progetto o del programma per l’intero periodo. Il periodo di credito tutela pertanto dalle modifiche dell’ordinanza sul CO2 che avrebbero un impatto sul calcolo delle riduzioni delle emissioni. Questo vale in particolare per le modifiche agli articoli 5, 5a, 5b e agli allegati 1–3 dell’ordinanza sul CO 2. Le altre modifiche legali (cantonali e comunali o riguardanti la qualità dell’aria, p. es.) devono essere applicate al progetto non appena entrano in vigore. Il richiedente può decidere volontariamente di aggiornare lo sviluppo di riferimento del suo progetto prima della fine del periodo di credito. In tal caso, il progetto deve essere riconvalidato per modifiche sostanziali.
12 Per il periodo successivo al 2030, la legge sul CO2 deve essere ancora elaborata e pertanto per il momento non c’è certezza in merito al rilascio degli attestati.
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Le modifiche all’ordinanza sul CO2 che non riguardano il calcolo delle riduzioni delle emissioni (p. es. la frequenza o il termine per la presentazione dei rapporti di monitoraggio) devono essere applicate prima della fine del periodo di credito in corso.
In ogni caso, ogni volta che viene chiesta una nuova convalida (per modifiche sostanziali o per prolungare il periodo di credito), il progetto o il programma dovrà essere conforme alle nuove disposizioni legali che nel frattempo sono entrate in vigore e che sono in vigore al momento della presentazione della domanda (v. cap. 3.8).
Esempio 1 L’introduzione degli allegati 3a e 3b dell’ordinanza sul CO2 è considerata una modifica legale che avrebbe un impatto sul calcolo delle riduzioni delle emissioni. Di conseguenza, i progetti interessati, autorizzati prima dell’entrata in vigore degli allegati 3a e 3b, devono applicarli solo in occasione di una nuova convalida. Questo punto si applica anche ai progetti inclusi in un programma.
Esempio 2 Nel caso di una modifica del termine per la presentazione del rapporto di monitoraggio (art. 9 cpv. 5 dell’ordinanza sul CO2), si tratta di una modifica dell’ordinanza sul CO2 senza ripercussioni per il calcolo delle riduzioni delle emissioni. La modifica si applica immediatamente dopo la fine del periodo di monitoraggio in corso, a prescindere dal periodo di credito.
Fig. 2: Effetto dei programmi senza modifica delle disposizioni dell’ordinanza sul CO 2
Senza modifiche delle disposizioni legali in vigore, per le riduzioni delle emissioni ottenute dai progetti già realizzati in un programma possono essere rilasciati attestati fino alla fine della durata del progetto, finché risulta in corso il periodo di credito del programma.
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Fig. 3: Esempio d’impatto di una modifica legislativa che esula dall’ordinanza sul CO 2 su un programma già registrato:
In caso di modifica della legislazione in vigore che non riguardi l’ordinanza sul CO2 (p. es.legge sulla protezione dell’ambiente, ordinanza contro l’inquinamento fonico, ecc.) durante il periodo di credito di un programma, tutti i progetti già accettati nel programma possono attendere la convalida successiva per conformarsi alle nuove disposizioni legali. Per le riduzioni delle emissioni ottenute con progetti già realizzati in un programma possono essere rilasciati attestati fino alla nuova convalida del programma, anche se le nuove disposizioni legali lo impediscono. Al momento della nuova convalida del programma, tuttavia, lo sviluppo di riferimento dovrà essere adeguato coerentemente. Per i progetti già inclusi in un programma ma non ancora realizzati prima dell’entrata in vigore della nuova legislazione, il riferimento del progetto deve tenere conto di tale modifica, a causa della quale per il progetto potrebbe non essere rilasciato l’attestato (nessuna riduzione delle emissioni aggiuntiva rispetto al riferimento). Tutti i nuovi progetti devono rispettare le nuove condizioni legali per poter essere inclusi nel programma (fig. 3).
2.7 Doppio conteggio
Si ha un cosiddetto «doppio conteggio» delle riduzioni delle emissioni quando le stesse vengono ottenute da un lato nell’ambito di un progetto o di un programma attestabile e, dall’altro lato, vengono anche messe in valore in altro modo. Questo «mettere in valore» in altro modo può avvenire ad esempio mediante l’utilizzo monetario delle riduzioni delle emissioni (maggiorazione del prezzo, entrate supplementari) o attraverso la realizzazione di obiettivi volontari o giuridicamente vincolanti di riduzione delle emissioni. Nell’articolo 10 capoverso 8 dell’ordinanza sul CO2 è quindi stabilito che il plusvalore ecologico delle riduzioni delle emissioni è compensato con il rilascio dell’attestato. Di conseguenza non si rilasciano attestati per le riduzioni delle emissioni il cui plusvalore ecologico è già stato indennizzato.
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Nella descrizione nel monitoraggio di progetti o programmi occorre prevedere provvedimenti volti a prevenire in modo dimostrabile i doppi conteggi. I possibili provvedimenti sono presentati nei capitoli 8 e 9.
Diversi Cantoni redigono un bilancio regionale delle loro emissioni di gas serra 13. Le riduzioni delle emissioni derivanti dai programmi di compensazione possono contribuire agli obiettivi volontari stabiliti da questi Cantoni. Tuttavia, i Cantoni devono segnalare chiaramente che il loro bilancio contiene riduzioni delle emissioni legate all’obbligo di compensazione che spetta agli importatori di carburante a livello nazionale. Qualsiasi cofinanziamento di progetti di compensazione da parte del Cantone deve essere comunicato chiaramente e deve essere realizzata una ripartizione degli effetti.
Allo stesso modo, la scheda informativa «Comunicazione sulla tabella di marcia per il raggiungimento del saldo netto delle emissioni pari a zero e sui progetti di compensazione» 14 può servire da linea guida per le aziende che già intendono ridurre le proprie emissioni di gas serra allo zero netto.
2.8 Caso particolare di progetti e programmi all’estero
2.8.1 Accordi bilaterali
I progetti e i programmi possono essere realizzati solo negli Stati con cui è in vigore un accordo bilaterale con la Svizzera (art. 2 lett. f dell’ordinanza sul CO 2)15.
2.8.2 Contributo allo sviluppo sostenibile
Nella descrizione del progetto o del programma, il richiedente illustra in che modo esso contribuisca allo sviluppo sostenibile sul posto (art. 5 cpv. 1 lett. b n. 5 dell’ordinanza sul CO2). Dimostra questo contributo con l’ausilio d’indicatori misurabili forniti dallo Stato partner (p. es. gli indicatori utilizzati per gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite16). Inoltre, nell’ambito del rapporto di monitoraggio, è opportuno indicare in modo trasparente e verificabile la quota delle entrate derivanti dalla vendita degli attestati internazionali che spetta a coloro che realizzano i provvedimenti.
13 Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Internet dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch > Temi > Tema Clima > Informazioni per gli specialisti > Misure della legge sul CO2 > Compensazione di CO2 > Progetti in Svizzera
14 La scheda informativa è disponibile sul sito Internet dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch > Temi > Tema Clima > Informazioni per gli specialisti > Misure della legge sul CO2 > Compensazione di CO2 > Progetti in Svizzera
15 Gli accordi sono pubblicati sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch > Tema Clima > Informazioni per gli specialisti > Misure della legge sul CO 2 > Compensazione di CO2 > Progetti realizzati all’estero > Paesi ospitanti
16 Disponibili all’indirizzo https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
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3 Domanda di autorizzazione e
rilascio degli attestati Le fasi della procedura relativa alla domanda di autorizzazione del progetto o del programma e al rilascio di attestati sono riassunte nelle figura 4 (in Svizzera) e figura 5 (all’estero) e descritte, compresi i casi particolari, nei capitoli da 3.1 a 3.11.
Fig. 4: Schema della procedura relativa alla domanda di autorizzazione e al rilascio di attestati in Svizzera. L’acronimo «OCC» sta per «Organismo di Convalida e Controllo»
All’estero Nell’ambito della compensazione all’estero, il richiedente segue un processo di autorizzazione parallelo. Soltanto l’UFAM e l’autorità competente del Paese partner possono autorizzare il progetto o il programma.
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Fig. 5: Schema della procedura relativa alla domanda di autorizzazione e al rilascio di attestati all’estero L’acronimo «OCC» sta per «Organismo di Convalida e Controllo».
Seppure non figurino nella legislazione svizzera, nella prassi si utilizzano i termini seguenti per le attività all’estero: · lettera d’intenti: LoI (Letter Of Intent) · lettera di autorizzazione: LoA (Letter of Authorisation) · bozza di progetto: MAIN (Mitigation Activity Idea Note) · descrizione del progetto: MADD (Mitigation Activity Description Document)
3.1 Bozza di progetto o programma (facoltativa)
Documenti che il richiedente deve fornire quando presenta una bozza di progetto o programma: bozza del progetto o del programma firmata 17 in formato elettronico.
Il richiedente può sottoporre all’UFAM una bozza del suo progetto o programma per un esame preliminare prima di presentare la domanda di autorizzazione. L’invio di una bozza in formato elettronico è facoltativo ma raccomandato per i tipi di progetto e i metodi non ancora autorizzati dall’UFAM. Durante l’esame preliminare, la Segreteria Compensazione verifica se il progetto o il programma presentato soddisfa i requisiti degli articoli 5 e
17 Tutti i moduli sono pubblicati sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/compensazione
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5a dell’ordinanza sul CO 2 e all’occorrenza formula delle raccomandazioni o esprime delle riserve. Questa presa di posizione non pregiudica l’ulteriore valutazione del progetto o del programma.
Dopo l’invio della risposta scritta da parte della Segreteria Compensazione, le spese per l’esame preliminare sono fatturate al richiedente secondo le aliquote dell’ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’ambiente (art. 6 cpv. 1 dell’ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM, RS 814.014)18.
All’estero Questo esame preliminare permette al richiedente di ottenere dall’UFAM una prima valutazione sulla conformità del progetto o del programma ai requisiti degli accordi bilaterali con gli Stati partner.
3.2 Descrizione del progetto o del programma
Per la descrizione del progetto o del programma il richiedente deve utilizzare il modulo vincolante messo a disposizione dell’UFAM19. Le informazioni contenute nella domanda devono essere complete e comprensibili. Il richiedente comunica all’UFAM una persona di riferimento.
Ogni persona fisica o giuridica può presentare all’UFAM una domanda di autorizzazione per un progetto o un programma di riduzione delle emissioni (art. 7 dell’ordinanza sul CO 2). La domanda contiene la descrizione del progetto o del programma convalidata, compresi l’analisi della redditività (v. cap. 6.3), il metodo di calcolo per determinare le riduzioni delle emissioni (v. cap. 5) sotto forma di tabella di calcolo, il piano di monitoraggio (v. cap. 0) e il rapporto di convalida debitamente firmati (v. cap. 0). Il piano di monitoraggio stabilisce i requisiti di formattazione per i dati da inserire nella tabella di calcolo del metodo utilizzato per calcolare le riduzioni delle emissioni (monitoraggio). La tabella di calcolo del metodo utilizzato deve essere conforme alle linee guida dell’allegato M20.
Specificità per i programmi Per ciascuna tecnologia proposta deve essere fornito un esempio di progetto che deve contenere, fra l’altro, un’analisi della redditività realistica e un calcolo fittizio delle riduzioni delle emissioni con valori realistici nonché i moduli dei criteri di inclusione compilati.
L’effetto del programma può essere controllato sulla base di un campione di progetti rappresentativi definito in base alla complessità dei singoli progetti e alle dimensioni del programma. L’approccio scelto dal richiedente per determinare il campione deve essere illustrato nella descrizione del programma ed essere convalidato.
18 Un elenco degli emolumenti è pubblicato sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/uv-1315-i > v. allegato B
19 Tutti i moduli sono pubblicati sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/compensazione
20 Il documento è disponibile sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/uv-1315-i > allegato M
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3.3 Convalida
Il richiedente deve far convalidare a proprie spese la descrizione del progetto o del programma da un OCC ammesso dall’UFAM21 e, nel caso di progetti realizzati all’estero, anche dallo Stato partner. Inoltre, l’OCC deve essere autorizzato anche per il tipo di progetto in esame. L’OCC esamina i dati forniti nella descrizione del progetto o del programma e, in particolare, se il progetto o il programma sono conformi ai requisiti di cui agli articoli 5 e 5a dell’ordinanza sul CO2 e riassume i risultati dell’esame in un rapporto (art. 6 cpv. 6 dell’ordinanza sul CO2). Può porre delle domande al richiedente ed esigere modifiche: richieste di chiarimenti (CR), azioni correttive (CAR) o azioni future (FAR). Il richiedente deve inoltrare tutti i documenti necessari all’esame della descrizione del progetto o del programma all’OCC. Se è stata presentata una bozza, anche quest’ultima deve essere inviata all’OCC (art. 6 cpv. 4 dell’ordinanza sul CO2). La valutazione effettuata dall’OCC ha soltanto carattere di raccomandazione.
In caso di convalida relativa a una modifica sostanziale (art. 11 dell’ordinanza sul CO2) o, per i progetti e programmi realizzati in Svizzera, relativa alla proroga del periodo di credito (art. 8b dell’ordinanza sul CO2), il progetto o il programma sarà riesaminato conformemente alle prescrizioni indicate nel capitolo 4.1.
Maggiori informazioni sulla convalida sono disponibili nei capitoli 4.1 e 4.3.
In Svizzera Per il proprio esame, l’OCC fa riferimento alle raccomandazioni della Segreteria Compensazione contenute nel modulo della comunicazione dell’UFAM «Compensazione delle emissioni di CO 2: convalida e verifica»22.
21 L’elenco degli OCC ammessi è pubblicato sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/organismi-di-convalida. Gli OCC soddisfano i requisiti di cui all’articolo Il documento è disponibile sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/uv-2001-i
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3.4 Presentazione della domanda di idoneità e decisione sull’idoneità di un progetto o
un programma
Per definire l’idoneità di un progetto o di un programma, la Segreteria Compensazione si basa sulle disposizioni dell’ordinanza sul CO 2 in vigore al momento della presentazione della domanda.
Tab. 2: Documenti che il richiedente deve fornire quando presenta una domanda di autorizzazione di progetti o programmi
Documento Per via elettronica Per posta Descrizione del progetto o del programma convalidata e firmata × × Allegati della descrizione del progetto o del programma × – Versione annerita della descrizione del progetto o del programma (se si desidera × – oscurare dati) Rapporto di convalida firmato (compresi gli allegati) × – Versione annerita del rapporto di convalida (se si desidera oscurare dei dati) × – All’estero × – Autorizzazione firmata del progetto o del programma rilasciata dallo Stato partner 23
Precisazioni formali relative alla presentazione della domanda · Il richiedente inoltra all’UFAM la descrizione convalidata del progetto o del programma unitamente al rapporto di convalida al più tardi tre mesi 24 dopo l’inizio della realizzazione (art. 7 in combinato disposto con l’art. 5 cpv. 1 lett. d dell’ordinanza sul CO2); · la data del timbro postale è considerata la data di presentazione della domanda; · il progetto o il programma è gestito in una banca dati interna tenuta dall’UFAM (art. 13 cpv. 2 dell’ordinanza
Sulla base della domanda e, se del caso, dei chiarimenti di cui all’articolo 7 capoverso 3 dell’ordinanza sul CO2, l’UFAM decide se il programma o il progetto soddisfa le condizioni per il rilascio di attestati (art. 8 dell’ordinanza sul CO2). Se la domanda rimane incompleta e per questo motivo non è possibile esaminarla, la Segreteria Compensazione interrompe l’esame della domanda e l’UFAM la dichiara respinta sulla base dell’articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021).
La Segreteria Compensazione notifica al richiedente l’idoneità del progetto o del programma mediante una decisione. La decisione dell’UFAM può essere subordinata a condizioni (dette «FAR») il cui rispetto è accertato nell’ambito della verifica dei rapporti di monitoraggio. Le spese per l’esame della domanda sono fatturate forfettariamente al richiedente secondo le aliquote dell’ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM 25.
In Svizzera La decisione sull’idoneità si riferisce solo al progetto o al programma in quanto tale e non alla quantità di riduzioni di emissioni riconosciute.
23 L’autorizzazione dello Stato partner può essere inoltrata in un secondo momento, ma deve essere disponibile prima della decisione di autorizzazione dell’UFAM.
24 Tre mesi equivalgono a 93 giorni civili.
25 Un elenco degli emolumenti è pubblicato sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/uv-1315-i > v. allegato B
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All’estero La decisione sull’idoneità del progetto o del programma all’estero (art. 8 dell’ordinanza sul CO 2) è chiamata «authorisation» secondo l’articolo 6.3 dell’Accordo di Parigi e gli accordi bilaterali. L’autorizzazione deve essere rilasciata da entrambi gli Stati affinché il progetto o il programma sia autorizzato definitivamente e si possa disporre di una certa garanzia sugli investimenti per iniziare la realizzazione. L’autorizzazione del progetto o del programma da parte dell’autorità competente dello Stato partner è una condizione per ottenere la decisione di idoneità dell’UFAM. La decisione di idoneità specifica il numero massimo di attestati conformemente alla domanda e all’autorizzazione dello Stato partner. Inoltre, può includere altre condizioni, come una limitazione di utilizzo degli attestati, se specificato dallo Stato partner.
Specificità per i programmi La decisione di idoneità si applica alla struttura del programma. In una fase successiva è possibile includere progetti nel programma solo se soddisfano integralmente i requisiti di inclusione definiti nella descrizione del programma (art. 6 cpv. 2 lett. k dell’ordinanza sul CO2).
I criteri di inclusione di un progetto in un programma devono essere sanciti in modo tale da garantire che ciascuno dei progetti inclusi nel programma soddisfi tutti i requisiti di cui all’articolo 5 dell’ordinanza sul CO2 (art. 5a n. 1 lett. c). I criteri di inclusione sono esaustivi e devono rendere equivalente a un esame individuale del progetto l’esame di ogni progetto in vista della sua inclusione in un programma. Se un progetto non soddisfa chiaramente i criteri di inclusione, non può essere incluso nel programma. Non sono possibili eccezioni.
3.5 Esercizio e monitoraggio
La descrizione del progetto o del programma deve comprendere la data effettiva o prevista dell’inizio del monitoraggio nonché il metodo che permette di comprovare la riduzione delle emissioni (art. 6 cpv. 2 lett. i dell’ordinanza sul CO2) conformemente al modulo vincolante da utilizzare (art. 9 cpv. 9 dell’ordinanza sul CO2) 26. Di norma, il monitoraggio decorre dall’avvio dell’esercizio ovvero con l’inizio del normale esercizio del progetto o dall’inizio dei suoi effetti e deve essere eseguito in conformità con il piano di monitoraggio (v. cap. 0).
Per comprovare la riduzione delle emissioni, il richiedente deve registrare i dati in un rapporto di monitoraggio (art. 9 cpv. 1 dell’ordinanza sul CO2) così come richiesto dal piano di monitoraggio. Le riduzioni delle emissioni comprovate sono registrate per ciascun anno civile, a prescindere dalla durata del periodo di monitoraggio (art. 9 cpv. 5 dell’ordinanza sul CO 2). Sono attestate soltanto le riduzioni delle emissioni verificate contenute nel rapporto di monitoraggio, calcolate sulla base di valori misurati e approvati dalla Segreteria Compensazione, tenendo conto in particolare della ripartizione degli effetti (v. cap. 8) e delle interfacce con altri strumenti (v. cap. 9).
In qualsiasi momento è possibile cambiare il richiedente, a condizione che tale cambio sia notificato per iscritto alla Segreteria di Compensazione il più presto possibile. A tal fine è sufficiente una lettera informale firmata dal richiedente precedente e da quello nuovo comprendente la data del cambiamento e l’indirizzo del richiedente.
26 Tutti i moduli sono pubblicati sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/compensazione
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3.6 Verifica
Il richiedente deve sottoporre per verifica a proprie spese la descrizione del progetto o del programma a un OCC ammesso dall’UFAM27 e, nel caso di progetti realizzati all’estero, anche dallo Stato partner. La verifica non può essere eseguita dallo stesso OCC che ha effettuato l’ultima convalida del progetto (art. 9 cpv. 2 dell’ordinanza
Durante la verifica, l’OCC esamina in particolare i dati raccolti durante il monitoraggio, il processo di raccolta dati e i calcoli utilizzati per comprovare le riduzioni delle emissioni. In occasione della prima verifica, controlla anche la conformità della realizzazione del progetto con le indicazioni contenute nella descrizione del progetto o del programma.
L’OCC può chiedere chiarimenti al richiedente ed esigere modifiche (CR, CAR, FAR). Il richiedente deve trasmettere tutti i documenti necessari per l’esame del rapporto di monitoraggio all’OCC, in particolare tutte le decisioni precedenti, le condizioni imposte dalla Segreteria Compensazione (FAR) e gli scambi precedenti tra la Segreteria Compensazione e il richiedente (CR e CAR comprese le loro conclusioni). La valutazione effettuata dall’OCC ha soltanto carattere di raccomandazione.
Maggiori informazioni sulla verifica sono disponibili nel capitolo 4.2.
Specificità per i programmi L’OCC esamina se i nuovi progetti inclusi nel programma adempiono integralmente i requisiti di inclusione stabiliti nella descrizione del programma (art. 9 cpv. 3 dell’ordinanza sul CO2). L’OCC può controllare gli effetti del programma sulla base di un campione di progetti rappresentativi. Questa scelta si basa sulla complessità dei singoli progetti e sulle dimensioni del programma ed è indicata e giustificata in maniera dettagliata nel rapporto di verifica.
In Svizzera Per il proprio esame, l’OCC fa riferimento alle raccomandazioni della Segretaria Compensazione contenute nel modulo della comunicazione dell’UFAM «Compensazione delle emissioni di CO 2: convalida e verifica»28.
L’elenco degli OCC ammessi è pubblicato sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/organismi-di-convalida
28 Il documento è disponibile sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/uv-2001-i
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3.7 Presentazione del rapporto di monitoraggio e decisione relativa al rilascio di
attestati
Tab. 3: Documenti che il richiedente deve trasmettere quando presenta un rapporto di monitoraggio
Documento Per via elettronica Per posta Rapporto di monitoraggio debitamente verificato e firmato × × Allegati del rapporto di monitoraggio del progetto o del programma × – Versione annerita del rapporto di monitoraggio (se si desidera oscurare dati) × – Rapporto di verifica firmato (compresi gli allegati) × – Versione annerita del rapporto di verifica (se si desidera oscurare dati) × – All’estero × – Autorizzazione firmata del progetto o del programma rilasciata dallo Stato partner29
Precisazioni formali relative alla presentazione del rapporto di monitoraggio · Il richiedente presenta all’UFAM il primo rapporto di monitoraggio verificato del progetto o del programma unitamente al rapporto di verifica che copre un periodo massimo di tre anni, al più tardi un anno dopo la fine di questo periodo (art. 9 cpv. 5 dell’ordinanza sul CO2). · Successivamente, il richiedente presenta all’UFAM un rapporto di monitoraggio verificato e il rapporto di verifica almeno ogni quattro anni a partire dalla fine del periodo di monitoraggio precedente (art. 9 cpv. 5 dell’ordinanza sul CO 2). Il periodo di monitoraggio non deve superare i tre anni. · La data del timbro postale è considerata la data di presentazione della domanda. · Le spese per l’esame della domanda sono fatturate al richiedente secondo le aliquote dell’ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM30.
Specificità per progetti e programmi con accompagnamento scientifico Il rapporto di monitoraggio verificato, compresi i risultati delle misure di accompagnamento del progetto e il relativo rapporto di verifica vanno presentati all’UFAM ogni anno a partire dall’inizio della realizzazione.
Specificità per i progetti e i programmi di stoccaggio del carbonio Il richiedente inoltra all’UFAM, al più tardi il 1° giugno 2031, un rapporto di monitoraggio verificato e il corrispondente rapporto di verifica per il periodo di monitoraggio 2030, in cui si dimostra che la permanenza dello stoccaggio di CO 2 è garantita per 30 anni a contare dalla data di inizio dell’effetto, anche se il progetto o il programma si è concluso prima (v. cap. 2.5).
La decisione relativa al rilascio di attestati può essere vincolata a condizioni (FAR) il cui rispetto è accertato nell’ambito della verifica successiva.
In Svizzera Sulla base del rapporto di monitoraggio verificato e del corrispondente rapporto di verifica, la Segreteria Compensazione si pronuncia sul rilascio degli attestati. L’UFAM informa il richiedente mediante una decisione.
29 L’autorizzazione dello Stato partner può essere inoltrata anche in secondo momento, ma deve essere disponibile prima della decisione dell’UFAM.
30 Un elenco degli emolumenti è pubblicato sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/uv-1315-i > v. allegato B
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All’estero Il rapporto di monitoraggio verificato deve essere inoltrato parallelamente all’UFAM e all’autorità competente dello Stato partner. L’esatto svolgimento del processo dalla presentazione del rapporto di monitoraggio al rilascio degli attestati, come per esempio i tempi di pubblicazione, può variare a seconda dello Stato partner ed è disciplinato dall’accordo bilaterale in vigore tra i due Stati. Tutti i rapporti di monitoraggio sono valutati dalla Segreteria Compensazione e dallo Stato partner che informano il richiedente. Gli attestati internazionali sono rilasciati nel registro svizzero dello scambio di quote di emissioni solo se lo Stato partner ha confermato il trasferimento nel suo registro nazionale conformemente alle disposizioni dell’accordo bilaterale.
3.8 In Svizzera: proroga del periodo di credito
Se alla fine del periodo di credito il progetto o il programma non è ancora terminato, è possibile prorogare il periodo fino al 31 dicembre 2030 o al massimo fino alla fine della durata del progetto o del programma, qualora tale data sia anteriore al 31 dicembre 203031. A tale scopo, il richiedente deve aggiornare la descrizione del progetto o del programma e sottoporla a una nuova convalida. La descrizione del progetto aggiornata e convalidata deve essere inoltrata all’UFAM almeno sei mesi prima della fine del periodo di credito. In questo modo il nuovo periodo di credito inizia il giorno successivo alla fine del periodo precedente, anche se la decisione sull’idoneità del progetto viene emessa più tardi. La nuova convalida del progetto o del programma deve indicare che i requisiti di cui agli articoli 5 e 5a (per i programmi) dell’ordinanza sul CO2 sono ancora soddisfatti (art. 8b cpv. 2 dell’ordinanza sul CO2). In assenza di modifiche sostanziali al progetto o al programma, non occorre realizzare una nuova analisi della redditività poiché quest’ultima vale per tutta la durata del progetto, indipendentemente dal periodo di credito. Le riduzioni delle emissioni per il nuovo periodo di credito possono essere riconosciute soltanto dopo il ricevimento della nuova decisione sull’idoneità del progetto emessa dall’UFAM.
Se la domanda di autorizzazione del progetto per il nuovo periodo di credito è stata presentata meno di sei mesi prima della fine del periodo di credito precedente e la data della nuova decisione è successiva alla fine del periodo di credito precedente, il nuovo periodo di credito inizierà solo alla data della nuova decisione sull’idoneità del progetto. Nessuna riduzione delle emissioni può essere riconosciuta per il periodo di tempo compreso fra i due periodi di credito.
In caso di nuova decisione sull’idoneità del progetto o del programma, la Segreteria Compensazione può prendere in considerazione aspetti che non erano noti al momento della prima convalida. In caso di nuova convalida, l’idoneità del progetto o del programma viene riesaminata nel suo complesso e decisa sulla base delle disposizioni dell’ordinanza sul CO2 in vigore al momento della presentazione della domanda di proroga del periodo di credito. La valutazione comprende le disposizioni dell’ordinanza sul CO2 e la prassi adottata dall’UFAM nella presente comunicazione così come le conoscenze della Segreteria Compensazione.
31 I progetti o i programmi la cui durata si estende oltre il 31 dicembre 2030 possono presentare una domanda di proroga del periodo di credito se il quadro legale lo consente e se i requisiti per la proroga risultano ancora soddisfatti.
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3.9 Modifiche sostanziali
3.9.1 Definizione
La decisione sull’idoneità dell’UFAM si basa sulla domanda di autorizzazione ed eventualmente sui chiarimenti di cui all’articolo 7 capoverso 3 dell’ordinanza sul CO 2. Se il richiedente apporta modifiche sostanziali al progetto o al programma dopo la presentazione della domanda, l’UFAM può disporre una nuova convalida a spese del richiedente (art. 11 cpv. 3 dell’ordinanza sul CO2). Una modifica è sostanziale se può portare a una diversa decisione sull’idoneità da parte dell’UFAM.
Secondo l’articolo 11 capoverso 2 dell’ordinanza sul CO 2, le modifiche sono sostanziali se sono apportate dopo la presentazione della domanda, in particolare se: · le riduzioni delle emissioni differiscono di oltre il 20 per cento dalle attese riduzioni delle emissioni annuali indicate nella descrizione del progetto o del programma; · i costi di investimento e di esercizio o i ricavi differiscono di oltre il 20 per cento dai valori indicati nella descrizione del progetto o del programma; · si è verificato un cambio di tecnologia; oppure · il limite di sistema è cambiato.
Sono inoltre considerati modifiche sostanziali qualsiasi modifica alla descrizione iniziale del progetto o del programma apportata dopo la presentazione della domanda, come per esempio: · modifiche agli elementi fondamentali del progetto o del programma (p. es. un’estensione significativa di una rete di riscaldamento a distanza); · modifiche ai criteri di inclusione dei progetti in un programma 32; · modifiche sistematiche al piano di monitoraggio; · modifiche di procedure; oppure · qualsiasi cambiamento che abbia un impatto sulla struttura del finanziamento in seguito alla concessione di aiuti finanziari supplementari.
Esempio di modifica sostanziale Una rete di riscaldamento a distanza è alimentata con calore prodotto da una caldaia a legna e da una caldaia supplementare a olio combustibile per la copertura del carico massimo. Il progetto registra una modifica sostanziale se un guasto a una caldaia a legna non può essere riparato e si continua con un approvvigionamento integrale a combustibile fossile. Il progetto, invece, non registra alcuna modifica sostanziale se la caldaia a legna torna a funzionare a seguito della riparazione del guasto e, dopo un certo periodo di tempo, le emissioni prodotte dall’approvvigionamento a combustibile fossile tornano a diminuire.
32 In caso di modifica dei criteri di inclusione di un progetto in un programma, la nuova convalida si limita a esaminare e a valutare l’impatto di questo nuovo criterio in termini di rispetto dei requisiti di cui agli articoli 5 e 5a dell’ordinanza sul CO2. L’inclusione di nuovi progetti in un programma non è considerata una modifica significativa che richiede una nuova convalida.
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3.9.2 Procedura da seguire
Il richiedente o l’OCC informa la Segreteria Compensazione di qualsiasi modifica sostanziale sopravvenuta dopo la presentazione della domanda (art. 11 cpv. 1 dell’ordinanza sul CO2) al più tardi all’atto dell’inoltro del rapporto di monitoraggio successivo alla modifica sostanziale, verificato secondo l’articolo 9 dell’ordinanza sul CO 2. In caso di modifica sostanziale, la Segreteria Compensazione può disporre una nuova convalida (art. 11 cpv. 3 dell’ordinanza sul CO2) ed emette una nuova decisione sull’idoneità (v. cap. 3.4). Nessun attestato sarà rilasciato per il periodo successivo alla modifica sostanziale prima che sia stata adottata la nuova decisione sull’idoneità, a condizione che sia positiva (art. 11 cpv. 3 dell’ordinanza sul CO2). Le riduzioni delle emissioni ottenute dopo l’applicazione della modifica sostanziale sono calcolate sulla base della descrizione aggiornata e riconvalidata del progetto o del programma.
Se il richiedente può dimostrare che la modifica sostanziale non ha comportato un cambiamento fondamentale al progetto o programma, non è richiesta una nuova convalida e la decisione sull’idoneità del progetto o programma rimane valida. Per esempio, le modifiche sostanziali legate all’estensione di una rete di riscaldamento a causa di nuovi allacciamenti imprevedibili non comportano una nuova convalida.
Il richiedente può fissare la fine del periodo di monitoraggio alla data di applicazione della modifica sostanziale e presentare in anticipo un rapporto di monitoraggio verificato. Se invece l’OCC constata soltanto durante la verifica del rapporto di monitoraggio che il progetto o il programma realizzato differisce significativamente dalla descrizione del progetto o del programma presentata all’atto della domanda, lo rileva nel rapporto di verifica.
La data di applicazione della modifica sostanziale è definita e documentata per analogia al momento dell’inizio della realizzazione (v. cap. 2.6.1). Se non è possibile stabilire una data precisa, si sceglierà il 1° gennaio dell’anno civile in cui sono disponibili i primi documenti relativi alla modifica sostanziale. L’inizio dell’effetto di una modifica sostanziale può anche essere usato come momento in cui si verifica la modifica quando quest’ultima deve essere attuata mediante un nuovo piano di monitoraggio. In questo caso il momento in cui si verifica la modifica non può risalire a più di 365 giorni dopo la data dell’impegno finanziario determinante. In seguito a una modifica sostanziale, il periodo di credito inizia dal momento in cui si verifica la modifica sostanziale (art. 11 cpv. 6 dell’ordinanza sul CO 2). La decisione sull’idoneità del progetto o del programma è valida fino al 31 dicembre 2030 o al massimo fino alla fine della durata del progetto o del programma, qualora tale data sia antecedente al 31 dicembre 2030 (art. 11 cpv. 6 dell’ordinanza sul CO 2).
Nel pronunciarsi nuovamente sull’idoneità del progetto o del programma, la Segreteria Compensazione ha la possibilità di prendere in considerazione aspetti che non erano noti al momento della prima convalida. In caso di nuova convalida, l’idoneità del progetto o del programma viene riesaminata nel suo complesso e decisa sulla base delle disposizioni dell’ordinanza sul CO2 in vigore alla data di applicazione della modifica sostanziale. La valutazione comprende le disposizioni dell’ordinanza sul CO2, la prassi dell’UFAM concretizzata nella presente comunicazione così come le conoscenze della Segretaria Compensazione. La protezione del periodo di credito per questi cambiamenti non è più valida in caso di una nuova convalida.
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3.10 Pubblicazione dei documenti relativi alla domanda
Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione, il segreto d’affari e le disposizioni di legge in vigore sulla protezione dei dati, l’UFAM può pubblicare, in parte o per intero, le decisioni di idoneità, le descrizioni dei progetti e dei programmi, i rapporti di convalida, i rapporti di monitoraggio e i rapporti di verifica correlati all’esame della domanda (art. 14 dell’ordinanza sul CO2).
Prima della pubblicazione della documentazione sopra menzionata, il richiedente può prendere posizione in merito al fatto che i suoi segreti di fabbricazione e segreti d’affari siano a suo avviso tutelati. Nel quadro di questa presa di posizione, il richiedente allestisce già prima dell’inoltro della domanda una versione della documentazione sopra menzionata in cui annerisce tutte le parti di testo che a suo avviso interessano i segreti di fabbricazione e i segreti d’affari del richiedente o di terzi.
L’UFAM pubblica i documenti della domanda per garantire la trasparenza del sistema e contribuire a ridurre i costi di transazione.
3.11 Il caso particolare dei progetti e dei programmi di stoccaggio del carbonio
Il richiedente dimostra la permanenza delle emissioni di CO2 stoccate nei pozzi di carbonio. A questo scopo può includere nella sua descrizione del progetto o del programma: · i modelli dello sviluppo teorico dello stoccaggio nel tempo; · un elenco di parametri da monitorare per assicurare che lo stoccaggio si sviluppi ’senza inversione del pozzo di carbonio (il pozzo di carbonio diventa in tal caso una fonte di carbonio); · il monitoraggio che dovrà essere messo in atto come risultato, e · la gamma dei valori attesi per ciascuno di questi parametri nel tempo.
In ogni rapporto di monitoraggio, il richiedente trasmette i dati misurati secondo il piano di monitoraggio contenuto nella descrizione del progetto o del programma e confronta questi valori con quelli attesi sulla base del modello di sviluppo dello stoccaggio nel tempo. Dimostra che è esclusa un’inversione del pozzo di carbonio.
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All’estero Soltanto lo stoccaggio di carbonio biologico e geologico mediante misure è ammesso come progetto o programma di compensazione all’estero.
3.11.1 In Svizzera: menzione nel registro fondiario
I seguenti capoversi non si applicano a progetti e programmi di stoccaggio del carbonio nei materiali da costruzione (p. es. legno o calcestruzzo).
In caso di decisione positiva sull’idoneità di un progetto o di un programma, l’UFAM fa iscrivere all’ufficio del registro fondiario competente la menzione «pozzo di carbonio biologico» o «pozzo di carbonio geologico» a spese del richiedente. Il fondo non può dunque più essere destinato ad altri utilizzi per almeno 30 anni dall’inizio della realizzazione. Ciò è necessario per garantire la continuità del progetto e, di conseguenza, la necessaria permanenza dello stoccaggio di CO2 associato al progetto (art. 8a cpv. 1 dell’ordinanza sul CO 2).
Su richiesta dell’UFAM, l’ufficio del registro fondiario cancella la relativa menzione al più presto 30 anni dopo l’inizio degli effetti (art. 8a cpv. 2 dell’ordinanza sul CO 2).
Il richiedente deve informare il proprietario dei fondi interessati che l’iscrizione nel registro fondiario, la sua modifica o cancellazione sono effettuate a spese del proprietario (art. 8a cpv. 3 dell’ordinanza sul CO 2).
Se le modalità di utilizzazione del fondo dovessero subire delle modifiche nel corso della durata del progetto, il richiedente deve informare la Segreteria Compensazione il più presto possibile. Quest’ultima sarà in ogni caso informata dal Cantone competente (art. 8a cpv. 4 dell’ordinanza sul CO2). L’UFAM deciderà, a seconda delle circostanze, in merito agli ulteriori passi.
3.11.2 Inversione dello stoccaggio del carbonio
Il richiedente deve informare immediatamente la Segreteria Compensazione di qualsiasi cambiamento che possa influire sullo stoccaggio del carbonio, per esempio in seguito a perforazioni che generano perdite o, per un progetto realizzato in Svizzera, a un incendio boschivo. In questo caso lo stoccaggio del carbonio non è più garantito e gli attestati rilasciati per la quantità di CO 2 inizialmente stoccata e poi fuoriuscita non possono più essere riconosciuti ai fini dell’adempimento dell’obbligo di compensazione. Tutti gli attestati del progetto relativi alla quantità di CO2 rilasciata nell’atmosfera sono quindi contrassegnati come non più computabili per l’adempimento dell’obbligo di compensazione e, se già utilizzati per l’adempimento di tale obbligo, sono restituiti alla persona soggetta all’obbligo di compensazione. Quest’ultima, l’anno successivo, dovrà consegnare nuovi attestati per adempiere all’obbligo di compensazione (art. 90 cpv. 3 dell’ordinanza sul CO2).
3.11.3 Rapporto di monitoraggio e rapporto di verifica obbligatori per il 2030
Il richiedente di un progetto o programma di stoccaggio di CO2 deve inoltrare per il 2030 un rapporto di monitoraggio verificato corredato dal rapporto di verifica corrispondente anche se il progetto o il programma è stato completato prima di questa data (art. 9 cpv. 7 dell’ordinanza sul CO2). In mancanza di questi rapporti, la Segreteria Compensazione presume che si sia verificata un’inversione del pozzo di carbonio. In questo caso si applica la procedura menzionata nel capitolo 3.11.2.
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4 Convalida e controllo –
informazioni per il richiedente La convalida e il controllo sono effettuati a spese del richiedente da esperti indipendenti di almeno due OCC diversi, uno che effettua la convalida e l’altro il controllo. L’OCC che ha eseguito l’ultima convalida per un periodo di credito non può eseguire il controllo. L’OCC che ha effettuato l’ultimo controllo prima della presentazione di una nuova domanda di autorizzazione non può eseguire la nuova convalida. L’UFAM pubblica un elenco degli OCC ammessi 33. Inoltre, per i rapporti di convalida e controllo l’OCC utilizza i moduli vincolanti messi a disposizione dall’UFAM34.
La correttezza dei seguenti elementi è esaminata sia durante la convalida che durante il controllo: · i dati utilizzati devono presentare il più basso grado possibile di incertezza (accuratezza), essere completi e fornire la prova della riduzione delle emissioni; · i parametri utilizzati per determinare lo sviluppo di riferimento e le emissioni generate dal progetto o dal programma devono essere valutati nel modo più accurato e conservativo possibile.
L’OCC esamina la descrizione del progetto o del programma nonché i rapporti di monitoraggio in modo neutrale e conformemente all’ordinanza sul CO 2.
In Svizzera Il modulo della comunicazione dell’UFAM «Compensazione delle emissioni di CO 2: convalida e controllo» 35 raggruppa le raccomandazioni rivolte agli OCC. L’UFAM mette anche a disposizione moduli e liste di controllo per i rapporti di convalida e di controllo e richiede che si utilizzino questi documenti per semplificare il processo di esame delle domande.
All’estero L’OCC deve essere ammesso anche dall’autorità competente dello Stato partner conformemente ai requisiti dell’accordo bilaterale in vigore tra i due Stati.
33 L’elenco degli OCC ammessi è pubblicato sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/organismi-di-convalida
34 Tutti i moduli sono pubblicati sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/compensazione
35 Il documento è disponibile sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/uv-2001-i
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4.1 Convalida – informazioni per il richiedente
4.1.1 Obiettivi
La convalida ha l’obiettivo di garantire che la descrizione del progetto o del programma sia conforme ai requisiti dell’ordinanza sul CO 2 (in particolare gli art. 5 e 5a per i programmi). La convalida assicura anche il rispetto delle raccomandazioni della Segreteria Compensazione, in particolare per quanto riguarda la presente comunicazione, i metodi standard e le newsletter disponibili. La convalida include un esame della forma e del contenuto della descrizione del progetto o del programma, compresi gli allegati. L’OCC assicura, tra l’altro, che tutte le informazioni sul progetto o sul programma siano complete e coerenti. Valuta il metodo previsto per calcolare le riduzioni delle emissioni e l’addizionalità del progetto o del programma. Sulla base del suo esame, l’OCC redige un rapporto che presenta le informazioni sulla convalida in modo comprensibile e, su questa base, raccomanda all’UFAM di dichiarare il progetto o il programma idoneo o inammissibile.
All’estero La convalida determina se sono soddisfatte le condizioni stabilite negli accordi bilaterali conclusi con gli Stati partner. L’OCC verifica inoltre il rispetto dei requisiti legali degli Stati partner.
4.1.2 Aspetti da correggere durante la convalida
L’OCC individua tutti gli aspetti del progetto o del programma che potrebbero influenzare le riduzioni delle emissioni, l’addizionalità o qualsiasi altro requisito dell’ordinanza sul CO2. Se del caso l’OCC documenta i propri scambi con il richiedente mediante CR e CAR.
Se al momento della convalida alcuni elementi della descrizione del progetto o del programma non possono essere esaminati in via definitiva, l’OCC propone all’UFAM che il richiedente li chiarisca in un secondo tempo sulla base di FAR. La decisione dell’UFAM elenca le FAR associate al progetto o al programma, ma solo quelle vincolanti che possono differire da quelle proposte dall’OCC come raccomandazioni.
Tutti gli aspetti (CAR e CR) evidenziati dall’OCC devono essere liquidati prima che possa essere conclusa la convalida e la Segreteria Compensazione possa elaborare la domanda di autorizzazione del progetto o del programma. La conversione di CAR e CR in FAR non è consentita. Il richiedente deve attuare le condizioni poste dall’OCC. L’UFAM può respingere la domanda se il richiedente non attua queste condizioni o le attua solo parzialmente.
4.2 Controllo – informazioni per il richiedente
4.2.1 Obiettivi del controllo
Il controllo si prefigge soprattutto di garantire che il rapporto di monitoraggio soddisfi i requisiti dell’ordinanza sul CO2 (art. 6 cpv. 5 dell’ordinanza sul CO2). Serve poi a garantire che il monitoraggio sia stato attuato conformemente al piano di monitoraggio contenuto nella descrizione convalidata del progetto o del programma, in particolare per quanto attiene la tecnologia, gli impianti, le attrezzature, gli apparecchi utilizzati e il calcolo delle riduzioni delle emissioni. Il controllo comprende anche l’esame formale del rapporto di monitoraggio (compresi gli allegati) e del loro contenuto, soprattutto in termini di coerenza e completezza. Concluso questo esame, l’OCC raccomanda all’UFAM se e quanti attestati rilasciare.
Compensazione delle emissioni di CO2: progetti e programmi © UFAM 2024 33
Ciascun parametro utilizzato nel monitoraggio deve essere giustificato dal richiedente mediante documentazione. Il richiedente deve mettere a disposizione dell’OCC tutti i documenti, compresa l’ultima decisione rilasciata, necessari a tal fine. L’OCC controlla se le FAR esistenti sono state correttamente attuate e comunica il risultato alla Segreteria Compensazione unitamente a una proposta sul loro trattamento in occasione del periodo di monitoraggio successivo.
In Svizzera L’OCC esamina, mediante un elenco fornito dall’UFAM, se un’impresa esentata dalla tassa sul CO 2 rientra nei limiti di sistema del progetto di compensazione. In caso affermativo, le riduzioni delle emissioni corrispondenti devono essere riportate separatamente nel rapporto di monitoraggio (v. cap. 9).
4.2.2 Valutazione di scostamenti
Un elemento importante del controllo è costituito dalla valutazione degli scostamenti e delle modifiche sostanziali nella realizzazione del progetto o del programma rispetto alla descrizione del progetto o del programma e al piano di monitoraggio (v. cap. 7). Si distinguono diversi tipi di scostamenti: a) gli scostamenti che mettono in discussione l’addizionalità del progetto rilevata nella convalida (p. es. grandi scostamenti del dimensionamento o della somma di investimento tra la descrizione del progetto o del programma e il progetto, programma o i progetti inclusi in un programma realizzato); b) scostamenti nella ripartizione degli effetti o nei parametri pertinenti per la ripartizione degli effetti; c) gli scostamenti che portano a un adeguamento delle riduzioni delle emissioni computabili (p. es. se gli apparecchi di misura non funzionano per determinati periodi di tempo o funzionano in modo errato oppure in caso di modifiche al piano di monitoraggio); d) gli scostamenti di natura tecnica che fanno sì che il progetto oppure la tecnologia utilizzata nel progetto non corrisponda allo stato della tecnica o non è ammessa secondo gli allegati 2a o 3 dell’ordinanza sul CO 2; ciò a prescindere dal fatto che produca o meno variazioni delle riduzioni delle emissioni o dei costi di investimento e di esercizio; e) gli scostamenti formali che possono influire sulla valutazione ai sensi degli articoli 5 e 5a dell’ordinanza sul CO2 (p. es. modifiche dei criteri di inclusione).
L’OCC determina se gli eventuali scostamenti influiscono sulla conformità del progetto o del programma ai requisiti di cui agli articoli 5 e 5a dell’ordinanza sul CO2. In seguito a un CR o CAR del verificatore, il richiedente può proporre correzioni per tenere conto di questi scostamenti. L’OCC formula quindi una raccomandazione sugli aggiustamenti e sulle correzioni proposti e valuta se le riduzioni delle emissioni che ne derivano possono essere valutate correttamente.
L’OCC comunica all’UFAM gli scostamenti che costituiscono modifiche sostanziali ai sensi dell’articolo 11 dell’ordinanza sul CO 2; si applica quindi la procedura descritta nel capitolo 3.9.2.
4.2.3 Aspetti da correggere in sede di controllo
Durante il controllo l’OCC individua tutti gli aspetti del monitoraggio che potrebbero influenzare i calcoli o le riduzioni delle emissioni. Individua le misure correttive o i chiarimenti necessari e invita il richiedente ad attuarli. Nel suo rapporto l’OCC fornisce un elenco completo delle CR, CAR e FAR che ha posto. Può anche decidere se deve essere effettuato un sopralluogo (art. 6 cpv. 5 e art. 9 cpv. 3bis dell’ordinanza sul CO2).
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Tutti gli aspetti (CAR e CR) evidenziati dall’OCC devono essere liquidati prima che possa essere concluso il controllo e l’UFAM possa elaborare la domanda per il rilascio di attestati. La conversione delle CAR e CR in FAR non è consentita. Il richiedente deve attuare le condizioni poste dall’OCC. L’UFAM può respingere la domanda se il richiedente non attua queste condizioni o le attua solo parzialmente.
La Segreteria Compensazione si pronuncia sull’emissione degli attestati soltanto dopo la conclusione del controllo. Sulla base della domanda e, se del caso, dei chiarimenti di cui all’articolo 7 capoverso 3 dell’ordinanza sul CO2, l’UFAM decide se il programma o il progetto soddisfa le condizioni per il rilascio di attestati.
4.3 Nuova convalida – informazioni per il richiedente
Modifiche sostanziali apportate al progetto o programma (v. cap. 3.9) o una proroga del periodo di credito (v. cap. 3.8), per i progetti e programmi realizzati in Svizzera, possono rendere necessaria una nuova convalida. In linea di principio una nuova convalida non differisce da una convalida «ordinaria» ai sensi dell’articolo 6 dell’ordinanza sul CO 2 (v. cap. 4.1).
Innanzitutto il richiedente aggiorna la descrizione convalidata del progetto o del programma in base allo stato attuale delle conoscenze, in particolare adatta le ipotesi relative alle condizioni quadro e i metodi per la prova delle riduzioni delle emissioni ottenute in base alle prescrizioni attuali dell’ordinanza sul CO 2 e alle raccomandazioni contenute nella presente comunicazione. La descrizione deve tenere conto anche delle modifiche legali che esulano dall’ordinanza sul CO2 (v. cap. 2.6.2).
In seguito, il richiedente incarica un OCC ammesso dall’UFAM di effettuare una nuova convalida. Quest’ultima non può essere eseguita dello stesso OCC che ha svolto l’ultimo controllo prima della presentazione della nuova domanda di autorizzazione. Il richiedente presenta all’UFAM la descrizione del progetto rielaborata e convalidata dall’OCC nonché il rapporto di convalida come descritto nel capitolo 3.4. L’UFAM si pronuncia sull’idoneità del progetto o del programma sulla base di questo nuovo rapporto di convalida e della descrizione del progetto o del programma adattata (art. 8b cpv. 2 dell’ordinanza sul CO2 per la proroga del periodo di credito; art. 11 cpv. 3 dell’ordinanza sul CO 2 per le modifiche sostanziali).
Non appena viene emessa la nuova decisione di idoneità, si può effettuare anche un controllo parallelo relativo a un periodo di monitoraggio che si colloca all’interno del nuovo periodo di credito. Nell’ambito del controllo l’OCC verifica se nel monitoraggio sono state considerate eventuali modifiche della descrizione del progetto o del programma.
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5 Scenario di riferimento e
riduzioni delle emissioni attese Innanzitutto, il richiedente definisce i limiti di sistema del progetto (v. cap. 5.1). In secondo luogo, determina lo scenario di riferimento (v. cap. 5.2) e le emissioni previste del progetto (v. cap. 5.3) nonché le riduzioni delle emissioni attese (v. cap. 5.4) e li include nella descrizione del progetto o del programma.
5.1 Limiti di sistema e fonti di emissione
Per la stima delle emissioni del progetto previste e dello sviluppo di riferimento occorre definire un limite di sistema (v. Fig. 6) che contempli le fonti di emissioni dirette e indirette imputabili al progetto in modo univoco. Il limite di sistema è identico per le emissioni del progetto e per lo sviluppo di riferimento. La scelta del limite di sistema deve essere giustificata e rappresentata graficamente nella descrizione del progetto o del programma. Per i programmi, il limite di sistema deve essere definito anche a livello di progetto o per tipo di progetto (se esistono vari tipi di progetto in un programma).
Fig. 6: Rappresentazione grafica dei limiti di sistema
Combustibile Fonte 1 Calore Fonte 2 Elettricità
Fonti di emissioni dirette In una prima fase, il richiedente elenca tutte le fonti di emissione che possono essere influenzate direttamente dal progetto e l’evoluzione di riferimento, per esempio: · le emissioni all’interno dell’estensione geografica del progetto (p. es. i processi di combustione); · le emissioni di tutti gli elementi tecnici rilevanti che fanno parte del progetto (p. es. componenti ben definiti di un impianto tecnico); · le emissioni di tutte le componenti interessate da adeguamenti del progetto dipendenti da investimenti (p. es. provvedimenti che sono attuati contemporaneamente in varie sedi di un’impresa).
Fonti di emissioni indirette In una seconda fase, il richiedente registra, nell’ambito dei limiti di sistema, le fonti di emissione che non sono direttamente inerenti al progetto o allo sviluppo di riferimento, ma che possono comunque essere causate o ridotte dal progetto (p. es. le emissioni generate dal trasporto di sostrati per la fermentazione in impianti per la produzione di biogas).
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Perdite Con il termine «perdite» si intende una variazione delle emissioni al di fuori dei limiti di sistema, non attribuibile direttamente al progetto ma pur sempre riconducibile allo stesso. Una perdita può avere effetti sia positivi (ulteriore riduzione delle emissioni), sia negativi (ulteriori emissioni) sul livello delle emissioni. Queste variazioni del livello di emissioni devono essere quantificate e incluse nel calcolo delle riduzioni delle emissioni, a condizione che non siano trascurabili e prodotte sul territorio nazionale (p. es. le emissioni risultanti dall’uso di vettori energetici fossili impiegati in altri luoghi al posto della biomassa utilizzata per la produzione di energia rinnovabile). Se le perdite sono significative, il progetto può essere respinto (art. 5 cpv. 1 lett. f dell’ordinanza sul
Per determinare le emissioni di CO2 eq da perdite si possono utilizzare i seguenti strumenti e guide della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) 36:
«General Guidance on Leakage in biomass project activities», versione 03 del 28 maggio 2009
«Tool to calculate project or Leakage CO2 emissions from fossil fuel combustion», versione 03 del 22 settembre 2017
ACM0003: «Partial substitution of fossil fuels in cement or quicklime manufacture», versione 08.0 dell’8 novembre 2013
5.2 Determinazione dello scenario di riferimento e dello sviluppo di riferimento
Lo scenario di riferimento deve essere determinato solo una volta in occasione della presentazione della domanda di autorizzazione del progetto o programma e serve al richiedente come base per determinare lo sviluppo di riferimento atteso. Durante il monitoraggio, quest’ultimo è di norma aggiornato mediante misurazioni effettive come prevede il piano di monitoraggio elaborato per la descrizione del progetto o del programma (v. cap. 7).
Lo scenario di riferimento è l’alternativa più verosimile fra tutte le diverse alternative plausibili allo scenario del progetto. Lo scenario di riferimento e il progetto perseguono lo stesso obiettivo 37. Partendo dal momento della presentazione della domanda, sono descritti in modo adeguato e prossimo alla realtà i possibili sviluppi in base a determinati parametri. Questi parametri corrispondono ai limiti di sistema e ai fattori di influenza utilizzati per determinare le emissioni del progetto. Oltre a quello del progetto, dovranno essere sviluppati almeno altri due scenari, tenendo conto che per ogni scenario bisogna descrivere la probabilità dello stesso e come si comportano le fonti di emissioni e i fattori di influenza. Di norma, lo scenario di riferimento coincide con l’alternativa economicamente più interessante, che corrisponde almeno allo stato della tecnica (v. cap. 2.2). Se come scenario di riferimento non viene considerata l’alternativa economicamente più interessante, occorre fornire una motivazione.
36 Tutti questi documenti sono pubblicati su: CDM-Home (unfccc.int) (cercare il documento desiderato usando il motore di ricerca).
37 Esempio di riscaldamento residenziale: lo scenario di riferimento corrisponde ad abitazioni riscaldate singolarmente con olio da riscaldamento. Lo scenario di riferimento corrisponde ad abitazioni riscaldate mediante una rete di riscaldamento a distanza con una caldaia a pellet.
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Per determinare l’evoluzione di riferimento attesa, la descrizione dello scenario di riferimento deve comprendere in particolare i seguenti elementi: · quali tecnologie sarebbero state impiegate senza i provvedimenti di riduzione delle emissioni applicati nell’ambito di un progetto o di un programma; · quali provvedimenti di riduzione delle emissioni sarebbero stati comunque attuati interamente o parzialmente nel corso della durata del progetto o del programma e, se del caso, in quale momento; · l’uso di tecnologie che servono a rispettare le prescrizioni ambientali per le emissioni inquinanti o il grado di efficacia (v. cap. 2.3); · la prassi abituale; · il vantaggio finanziario dello scenario di riferimento rispetto alle alternative; · in Svizzera: tutte le prescrizioni di legge e le condizioni quadro economiche di cui all’allegato A1 della presente comunicazione, compresa un’eventuale convenzione sugli obiettivi definita con la Confederazione; · all’estero: tutte le prescrizioni di legge e le condizioni quadro economiche dello Stato partner.
In Svizzera Specificità per i progetti di stoccaggio biologico del CO2 nel bosco: Al fine di tener conto della politica climatica ed energetica e di gestire efficacemente le interfacce con altre attività di politica climatica del settore del legno e forestale, il richiedente deve calcolare la prestazione conseguita dal pozzo di carbonio sulla base di uno scenario di riferimento nazionale.
Fattori di influenza Sviluppi tecnologici e fattori, come ad esempio un cambiamento della domanda, l’evoluzione dei prezzi dell’energia o la modifica di prescrizioni legali, producono di regola effetti sull’evoluzione delle riduzioni di emissioni. Perciò il richiedente deve individuare tutti i fattori rilevanti che potrebbero influenzare l’evoluzione di riferimento o le riduzioni delle emissioni conseguite con il progetto. I fattori individuati devono essere considerati sia nella strutturazione dello scenario di riferimento, sia nello sviluppo del metodo di rilevamento e del piano di monitoraggio.
Compensazione delle emissioni di CO2: progetti e programmi © UFAM 2024 38
Esempio di calcolo per la determinazione dello sviluppo di riferimento atteso: Lo sviluppo di riferimento SRif descrive l’evoluzione ipotetica delle emissioni che si sarebbero verificate senza i provvedimenti di riduzione delle emissioni del progetto. Si basa sulle fonti di emissione e sui fattori di influenza. Idealmente, lo sviluppo di riferimento si calcola per mezzo degli effetti annui attesi ARif e dei fattori di emissione FE.
SRif = sviluppo di riferimento annuo atteso [in t CO2 eq] ARif = effetto annuo atteso del riferimento FE = fattore di emissione specifico secondo l’allegato A3 della presente comunicazione
L’effetto annuo atteso del riferimento ARif corrisponde, per esempio, al consumo annuo di energia (espresso in litri, kWh ou m3) di un progetto. I dati necessari per quantificare l’effetto sono misurati nel monitoraggio.
A seconda del tipo di progetto o programma, possono essere necessari ulteriori elementi metodologici per determinare i livelli di attività e i fattori di emissione, per esempio per il calcolo dell’efficienza degli impianti.
In Svizzera I metodi standard vincolanti volti a dimostrare le riduzioni delle emissioni ottenute sono definiti negli allegati 3a (progetti e programmi connessi a reti di riscaldamento a distanza) e 3b (progetti e programmi riguardanti il gas di discarica) dell’ordinanza sul CO2. Per i progetti e i programmi in corso per i quali è già stata presentata una domanda di autorizzazione, questi metodi si applicano alla fine del periodo di credito in corso, previa nuova convalida (v. cap. 3.8). Altri metodi non vincolanti sono pubblicati come allegati alla presente comunicazione 38. In assenza dell’obbligo di utilizzare uno dei metodi di prova proposti nell’allegato, il richiedente può sviluppare il proprio. Tuttavia, se viene pubblicato un metodo non vincolante e il metodo proposto dal richiedente differisce da esso, il richiedente deve dimostrare l’equivalenza del proprio metodo. Gli allegati A1–A3 della presente comunicazione contengono raccomandazioni e fattori di emissione che possono essere utilizzati per determinare lo sviluppo di riferimento atteso e le corrispondenti riduzioni delle emissioni nonché per sviluppare metodi di prova.
All’estero Possono essere utilizzati come riferimento i metodi del Clean Development Mechanism 39 o di Gold Standard 40 che costituiscono solo una base per la convalida. Il loro utilizzo non garantisce il rispetto dei requisiti sanciti nell’ordinanza sul CO2 della Svizzera. Spetta all’UFAM decidere sul loro riconoscimento. Lo scenario di riferimento deve anche rispecchiare la legislazione dello Stato partner.
38 Tutti i metodi non vincolanti sono disponibili sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/uv-1315-i > allegati D, F, G e K
39 https://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html
40 https://globalgoals.goldstandard.org/documents/methodology/
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5.3 Emissioni attese
Le emissioni annue attese generate dal progetto nel corso di tutta la sua durata sono determinate nella descrizione del progetto o del programma. Analogamente all’evoluzione di riferimento, le emissioni attese per il progetto possono essere calcolate attraverso gli effetti annui previsti AP e i fattori di emissione FE. I limiti di sistema sono identici in entrambi i casi.
Per esempio
EP = evoluzione delle emissioni del progetto annua attesa [in t CO2 eq] AP = effetto annuo atteso del progetto FE = fattore di emissione specifico secondo l’allegato A3 della presente comunicazione
L’effetto annuo atteso del progetto AP corrisponde, per esempio, al consumo annuo di combustibile, espresso in litri, di un progetto. I dati necessari per quantificare l’effetto sono misurati nel monitoraggio.
5.4 Riduzioni delle emissioni attese
Le riduzioni delle emissioni attese per ogni anno civile, come quelle previste per l’intero periodo di credito (v. cap. 2.6.2) o per la durata del progetto, devono essere indicate nella descrizione del progetto o del programma (art. 6 cpv. 2 lett. e dell’ordinanza sul CO2). Il richiedente stima le riduzioni delle emissioni attese (EAtotali ) (v. Fig. 6). A questo scopo, le emissioni del progetto (EP) sono detratte da quelle che si sarebbero ottenute senza i provvedimenti di riduzione delle emissioni previsti nell’ambito del progetto (sviluppo di riferimento SRif). Anche gli effetti delle perdite devono essere presi in considerazione (v. cap. 5.1). Non è necessario precisare il modo in cui sono stimati o calcolati i valori dei diversi parametri necessari per valutare le riduzioni delle emissioni. La Segreteria Compensazione raccomanda tuttavia di utilizzare lo stesso metodo impiegato per determinare le riduzioni delle emissioni effettive nel monitoraggio, applicando ai parametri valori ipotetici adeguati. Questi valori sono calcolati secondo le conoscenze disponibili al momento della decisione sull’idoneità del progetto e non influiscono sulla realizzazione del progetto. Le riduzioni delle emissioni attese sono utilizzate durante il monitoraggio e la verifica del progetto o del programma per individuare eventuali scostamenti fra i valori attesi e quelli effettivamente misurati (v. cap. 7.2). Nel rapporto di monitoraggio è necessario spiegare tutte le differenze significative fra le riduzioni delle emissioni attese e quelle effettive (+/– 20 %).
Esempio di calcolo delle riduzioni delle emissioni attese in tonnellate di CO 2 eq:
EAtotali = ERif – EP + perdite
EAtotali = riduzioni delle emissioni attese nell’arco dell’intera durata del progetto o del programma ERif = emissioni attese nell’arco dell’intera durata del progetto o del programma secondo lo sviluppo di riferimento (v. cap. 5.2) EP = emissioni del progetto o del programma attese nell’arco della sua intera durata (v. 5.3) perdite : valore negativo in presenza di fonti di emissioni aggiuntive, valore positivo se le emissioni sono evitate (v. cap. 5.1)
Compensazione delle emissioni di CO2: progetti e programmi © UFAM 2024 40
Fig. 7: Rappresentazione grafica delle riduzioni di emissioni attese
Emissioni Periodo di credito
EAtotali [t CO2 eq]
Tempo t
5.5 All’estero: delimitazione rispetto al «contributo determinato a livello nazionale»
(NDC) dello Stato partner
I progetti e i programmi devono essere chiaramente definiti rispetto agli obiettivi del NCD degli Stati partner. In particolare il richiedente deve dimostrare che nessuna riduzione di emissioni è trasferita alla Svizzera da settori in cui il NDC incondizionato dello Stato partner non è raggiunto.
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6 Addizionalità
Il richiedente prova l’addizionalità (art. 5 cpv. 1 lett. b n. 1 dell’ordinanza sul CO2) del progetto o del programma. Sono rilasciati attestati soltanto per progetti o programmi le cui riduzioni delle emissioni sono addizionali. In altre parole, possono essere rilasciati attestati solo per le riduzioni di emissioni per le quali è dimostrato che non sarebbero state ottenute senza l’attuazione delle misure di riduzione attraverso il progetto di compensazione.
6.1 Principi generali
La prova dell’addizionalità si fonda sulla determinazione dello scenario di riferimento (v. cap. 5.2) e la prova che le riduzioni delle emissioni sono aggiuntive rispetto allo sviluppo di riferimento. Gli elementi di prova dell’addizionalità si fondano su quanto segue:
· Analisi della redditività (v. cap. 6.3), che fornisce la prova che il progetto: – non è redditizio e che quindi non sarebbe realizzato senza il ricavo della vendita degli attestati; – può essere redditizio, ma non sarebbe realizzato a causa di ostacoli; in tal caso, un’analisi degli ostacoli deve dimostrare che il contributo dell’incentivo finanziario legato alla vendita degli attestati elimina tali ostacoli (v. cap. 6.3.1).
La solidità dell’analisi della redditività deve essere dimostrata con un’analisi di sensibilità che tenga conto dell’incertezza legata alla definizione dei parametri del progetto (v. cap. 6.3.2). · Analisi della conformità con la prassi abituale (v. cap. 6.4): alcuni progetti rientrano nella prassi abituale, ovvero sarebbero realizzati, anche senza incentivi finanziari legati alla vendita degli attestati, sebbene non siano redditizi e debbano affrontare ostacoli considerevoli. Un progetto che fa parte della prassi abituale non può essere considerato aggiuntivo/non può essere oggetto del rilascio di attestati.
Specificità per i programmi L’addizionalità è dimostrata a livello dei singoli progetti inclusi nel programma e non a livello di programma. Il richiedente può provare la non redditività di ciascun progetto incluso nel programma («prova della non redditività specifica per ciascun progetto») oppure fornire una prova rappresentativa di non redditività di tutti i progetti che saranno inclusi nel programma («prova rappresentativa della non redditività»). La prova rappresentativa della non redditività può essere fornita se gli indici economici dei progetti (p. es. i costi di investimento) sono identici o se il progetto più redditizio è significativamente non redditizio e usato come prova della non redditività.
In caso di variazione dei costi dell’energia e di investimento di oltre il 20 per cento, la prova della non redditività deve essere aggiornata con i nuovi valori. Tuttavia l’analisi della redditività corretta si applica solo ai nuovi progetti inclusi. Finché non può essere fornita la prova di non redditività, non è possibile includere altri nuovi progetti nel programma.
All’estero Per i programmi realizzati con Least Developed Countries (LDC) o Small Island Developing States (SIDS), l’analisi della redditività può essere calcolata a livello di programma, senza dimostrare con precisione la redditività di ciascun progetto. A tal riguardo, si deve dimostrare che il programma persegue una diffusione più rapida di una nuova tecnologia nello Stato partner e che quest’ultimo conferma di aver previsto un percorso di diffusione tecnologica appropriato a tale scopo.
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6.2 Aiuti finanziari
La descrizione del progetto o del programma deve contenere informazioni sul finanziamento e la struttura finanziaria del progetto e la delimitazione rispetto ad altri strumenti di politica pubblica (art. 6 cpv. 2 lett. c, g e h dell’ordinanza sul CO 2).
Occorre indicare gli importi dei contributi e la loro provenienza. Un’eventuale assegnazione di contributi dovrà essere considerata nell’analisi della redditività anche quando una domanda è in sospeso. Queste informazioni permettono di verificare il criterio di redditività (art. 5 cpv. 1 lett. b n. 1 dell’ordinanza sul CO 2).
All’estero In particolare devono essere considerati gli elementi seguenti: · i contributi dell’aiuto allo sviluppo della Svizzera o di un altro Stato donatore; · un finanziamento climatico secondo l’articolo 9 dell’Accordo di Parigi; · un finanziamento pubblico dello Stato partner; · altre prestazioni in denaro non rimborsabili.
6.3 Analisi della redditività
L’analisi della redditività è obbligatoria per qualsiasi progetto. In questo modo viene dimostrato che il ricavo della vendita degli attestati rappresenta l’incentivo finanziario decisivo per la realizzazione del progetto o del programma. Si basa sullo strumento dell’UNFCCC «Tool for the demonstration and assessment of additionality»41 e si svolge in due tappe:
1 Per dimostrare la non redditività del progetto, il richiedente compara in una prima fase lo scenario del progetto
con lo scenario di riferimento oppure illustra che l’ammontare del rendimento ottenuto con il progetto non è sufficiente rispetto al valore di riferimento. Non vengono considerati né i ricavi della vendita di attestati né i costi di transazione, mentre si tiene conto di tutti gli altri ricavi, in particolare degli aiuti finanziari da parte di istituzioni.
2 In una seconda fase viene effettuata una comparazione tra questa analisi della redditività dello scenario del
progetto senza i ricavi dalla vendita degli attestati e l’analisi della redditività dello scenario del progetto con i ricavi della vendita degli attestati.
Le ipotesi alla base dell’analisi devono essere confacenti allo scopo e realistiche (p. es. la disponibilità a pagare dei clienti, il prezzo di riferimento di carburanti e combustibili) e l’analisi deve essere realizzata in modo conservativo42. I rischi di progetto possono essere inseriti nel calcolo del flusso di cassa (p. es. possono essere utilizzati supplementi assicurativi per la valutazione di specifici rischi di progetto). I principali parametri e ipotesi di natura tecnico-economica devono essere elencati e documentati in modo da poter essere convalidati. Per verificare la solidità dell’analisi, il richiedente effettua un’analisi della sensibilità (v. cap. 6.3.2).
41 Può essere consultato all’indirizzo https://cdm.unfccc.int/ (cercare il documento desiderato mediante il motore di ricerca)
42 Un’analisi della redditività conservativa si fonda su ipotesi realistiche ma articolate in modo che il progetto sia il più redditizio possibile.
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A seconda del tipo di progetto, possono essere utilizzati diversi metodi di analisi: l’analisi dei costi, il confronto delle varianti di investimento o l’analisi del valore di riferimento.
Se un progetto genera vantaggi monetari esclusivamente tramite la vendita degli attestati, viene effettuata un’analisi dei costi. In caso contrario, viene effettuata un’analisi degli investimenti oppure un’analisi del valore di riferimento. L’allegato A2 della presente comunicazione contiene direttive sui parametri relativi ai costi.
Analisi dei costi Nell’ambito dell’analisi dei costi vengono analizzati i costi di investimento e i costi di esercizio medi annui legati al progetto. Il richiedente dimostra che, oltre al valore monetario degli attestati, non sono realizzati utili né altre entrate (esempi nella Tab. 5) e che il progetto è meno redditizio rispetto ad almeno uno degli scenari alternativi.
La composizione dei costi di investimento e di esercizio è descritta nella tabella 4. In aggiunta, si devono esporre nella descrizione del progetto o del programma i ricavi e le entrate nonché gli aiuti finanziari richiesti e/o attribuiti (v. cap. 6.2).
Tab. 4: Elementi tipici dei costi di investimento e di esercizio
Tipo di costi Esempi Costi di investimento (tutti i costi • Costi di pianificazione, progettazione e sorveglianza dei lavori di costruzione generali legati alla realizzazione di un • Costi diretti dell’impianto (costruzione, materiale, trasporto, montaggio, terreno) progetto, di un programma o di un • Contributi perimetrali e contributi di allacciamento alle reti dei servizi pubblici progetto incluso in un programma) • Costi di finanziamento durante la fase di costruzione (interessi intercalari)
Eventuali investimenti sostitutivi o per ampliamenti
Altri costi (p. es. prodotti chimici, acqua ecc.)
Costi di smantellamento per la sostituzione di immobili e impianti oppure per il risanamento di siti contaminati, se questi costi insorgono solo nella realizzazione del progetto
Un eventuale valore di riutilizzo o di rottamazione (valore attuale) di un impianto deve essere detratto dai costi di investimento
Acquisto dell’infrastruttura necessaria per realizzare i programmi (p. es. software)
Costi di esercizio annui (costi annui • Costi di esercizio generali (compresi i costi amministrativi e assicurativi) causati dai progetti, programmi o • Costi di manutenzione (costi di mantenimento e manutenzione; costi di rinnovo, sempre che non progetti inclusi nei programmi nel siano stati considerati negli investimenti sostitutivi) corso della durata di esercizio) • Costi per il personale impiegato per l’esercizio e la sorveglianza dell’impianto
Spese per il materiale, inclusi i costi per l’energia (quantità di energia consumata moltiplicata per il prezzo dell’energia43)
Costi del personale impiegato per la gestione dei progetti inclusi in un programma
Tab. 5: Elementi tipici di entrate e risparmi
Tipo di ricavo Differenziazione Entrate Entrate del progetto conseguite mediante l’acquisto di servizi, beni o energia, aiuti finanziari Risparmi Risparmi in relazione allo scenario di riferimento, p. es. risparmi sui costi dell’energia ottenuti mediante installazione di strumenti efficienti dal punto di vista energetico
43 In Svizzera: il listino prezzi dei vettori energetici convenzionali è pubblicato sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/uv-1315-i > v. allegato C
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Confronto delle alternative di investimento Se nello scenario di riferimento e nel progetto o programma si ottiene la stessa quantità di beni o servizi prodotti con la stessa qualità, il richiedente effettua un confronto per mezzo di indicatori finanziari (analisi degli investimenti) come il valore attuale netto44 (VAN) o il tasso interno di rendimento (internal rate of return, IRR). Gli indicatori tengono conto in modo adeguato dei costi che insorgono in diversi momenti. Tecnologie e pratiche alternative devono corrispondere almeno allo stato della tecnica nei nuovi investimenti.
Il metodo di attualizzazione (determinazione del VAN) registra i ricavi, i costi di investimento e i costi di esercizio in diversi momenti e li rende confrontabili tramite attualizzazione al momento di inizio dell’investimento. A tale scopo l’investimento iniziale è confrontato con i flussi di cassa attualizzati al momento previsto per l’inizio dell’esercizio.
L’alternativa economicamente più interessante è quella con il valore attuale più elevato. Se il progetto presenta il valore attuale più elevato non è addizionale.
Analisi del valore di riferimento Il richiedente confronta l’indicatore finanziario calcolato per il progetto (VAN, TRI ecc.) con un valore di riferimento corrispondente. I possibili parametri sono: · i tassi d’interesse dei titoli di Stato (per i progetti e programmi realizzati in Svizzera) o il tasso d’interesse specifico dello Stato partner secondo la Banca mondiale o secondo gli interessi delle obbligazioni dello Stato partner (per i progetti e programmi realizzati all’estero; questi tassi saranno, se del caso, maggiorati di un adeguato supplemento di rischio per rispecchiare l’investimento privato o il tipo di progetto; · le stime dei costi finanziari e del necessario rendimento del capitale da parte di un fondo d’investimento privato o di esperti finanziari sulla base di progetti comparabili; · un valore di riferimento interno all’azienda, che in passato è stato correntemente applicato (p. es. WACC45).
Il richiedente dimostra che senza l’incentivo fornito dalla vendita degli attestati, il progetto presenta un valore dell’indicatore finanziario meno favorevole rispetto al parametro di riferimento e quindi non viene realizzato senza l’incentivo supplementare. Se per un dato progetto sono possibili più valori di riferimento occorre scegliere quello più basso.
6.3.1 Analisi degli ostacoli
Alcuni progetti benché redditizi secondo l’analisi della redditività sono comunque addizionali. In questo caso, se non può essere dimostrata la non addizionalità sulla base dell’analisi della redditività, si può ricorrere all’analisi degli ostacoli come complemento all’analisi dei costi di investimento e di esercizio.
44 Il valore attuale netto (o aggiornato) designa il valore attuale dei pagamenti futuri. È determinato mediante attualizzazione dei pagamenti futuri.
45 weighted average cost of capital = costo medio ponderato del capitale
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L’analisi degli ostacoli evidenzia che, nonostante la sua redditività, il progetto non è stato realizzato a causa di ostacoli e come questi ultimi possano essere superati (solo) grazie al ricavato della vendita degli attestati. Gli ostacoli possono essere fatti valere a condizione che rendano impossibile, oltre allo scenario del progetto o del programma, almeno uno degli scenari alternativi. Gli ostacoli fatti valere devono essere documentati con studi, dati di mercato o dati statistici.
Gli ostacoli possono ad esempio essere: · di natura tecnica: la mancanza di personale specializzato per la realizzazione del progetto nella sede deputata e, di conseguenza, rischi nella realizzazione (p. es. l’esercizio di un impianto); · la mancanza di conoscenze e fiducia da parte dei clienti; · i benefici che ricadono sull’utilizzatore e non sull’investitore (dilemma proprietario – locatario).
Non possono essere fatti valere come altri ostacoli, ad esempio: · le procedure di autorizzazione onerose; · la mancanza di propensione a investire in progetti o programmi economici; · la mancanza di mezzi finanziari, utile ridotto o rendimenti bassi.
Se gli ostacoli individuati soddisfano le esigenze menzionate in precedenza, l’addizionalità è determinata in base alla redditività, comprendente i costi per il superamento degli ostacoli (monetizzazione). La solidità dell’addizionalità deve essere confermata dall’analisi della sensibilità (v. cap. 6.3.26.3.2).
Esempio di ostacoli nell’ambito dell’aumento dell’efficienza energetica Situazione iniziale e descrizione dell’ostacolo: nel quadro di un programma si mira a incrementare le vendite di un nuovo prodotto volto ad aumentare l’efficienza dei sistemi di riscaldamento nelle economie domestiche. Il prodotto è disponibile da qualche tempo ma le vendite non sono decollate a causa di una mancanza di fiducia nei confronti del prodotto. Ai potenziali clienti non è ancora chiaro se il prodotto sia affidabile e porti effettivamente all’aumento dell’efficacia menzionato.
Possibile superamento dell’ostacolo e quantificazione monetaria: l’attuazione di progetti pilota supplementari (come i progetti di compensazione) e lo svolgimento di campagne di misurazione possono stabilire un rapporto di fiducia. I costi correlati ai progetti pilota supplementari e alle campagne di misurazione possono essere stimati e sommati ai costi per l’attuazione dei progetti inclusi nel programma.
6.3.2 Analisi della sensibilità
Oltre all’analisi della redditività, il richiedente effettua un’analisi della sensibilità. Questa analisi mostra se i risultati sono solidi in relazione agli incentivi finanziari del progetto, qualora le ipotesi vengano variate indipendentemente. Per ciascun parametro principale il richiedente sviluppa uno scenario minimo e uno massimo. I valori devono discostarsi almeno del 10 per cento (per gli impianti a biogas del 25 %) dal valore dello scenario del progetto. Inoltre, gli scostamenti dei parametri principali devono corrispondere almeno all’incertezza tipica della stima del valore del parametro. L’analisi della redditività offre di norma una base valida per dimostrare l’addizionalità solo nei casi in cui l’analisi della sensibilità conferma, in tutti gli scenari minimi e massimi, che il progetto rimane addizionale.
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6.4 Analisi della prassi
Nella descrizione del progetto il richiedente effettua un’analisi della prassi a prescindere dal fatto che l’analisi della redditività abbia consentito di dimostrare la mancanza di redditività o si siano individuati altri ostacoli. Con l’analisi devono essere identificati i progetti che, di norma, verrebbero realizzati anche senza gli attestati, nonostante non siano redditizi e siano esposti a considerevoli ostacoli, perché corrispondono alla prassi abituale.
In Svizzera Esempio di uno scenario di riferimento per il risanamento nell’ambito del calore comfort Il passaggio da sistemi di riscaldamento con approvvigionamento di calore da combustibili fossili a sistemi con approvvigionamento di calore da energie rinnovabili nell’ambito del calore comfort è in parte conforme alla prassi consueta 46. Questo aspetto è stato considerato per la definizione delle raccomandazioni sulle ipotesi relative ai sistemi di riscaldamento fossili e non fossili quale parte dello sviluppo di riferimento di progetti incentrati sul calore (v. all. 3a dell’ordinanza sul CO2).
Durante lo sviluppo del progetto, il richiedente può esaminare nei limiti delle sue possibilità se sono già stati realizzati progetti simili al suo 47. In caso affermativo, il richiedente deve indicare precisamente i motivi che impediscono la realizzazione del progetto presentato nonostante i presupposti simili.
Se non vengono svolti abitualmente progetti comparabili, si ritiene fornita la prova dell’addizionalità in relazione alla prassi abituale.
Se la Segreteria Compensazione fornisce la prova e presenta i relativi dati di base che il progetto corrisponde alla prassi abituale e non è quindi addizionale, il progetto può essere respinto.
46 Wüest Partner: Heizsysteme: Entwicklung der Marktanteile. Su mandato dell’Ufficio federale dell’energia, Berna. La versione attuale è disponibile solo in tedesco all’indirizzo www.bafu.admin.ch > Temi > Tema Clima > Informazioni per gli specialisti > Misure della legge sul CO 2 > Compensazione di CO2 > Progetti in Svizzera > Documenti (in fondo alla pagina)
47 I progetti sono comparabili se hanno la stessa dimensione e con le stesse condizioni quadro impiegano la stessa tecnologia per ottenere lo stesso risultato.
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7 Strutturazione e attuazione del
monitoraggio Il monitoraggio consiste nel dimostrare che le riduzioni delle emissioni sono state realizzate e in quale quantità e nell’escludere che non siano state conteggiate due volte. Quale parte integrante della descrizione del progetto o del programma, il richiedente elabora il piano di monitoraggio che stabilisce i dati da rilevare nel corso del monitoraggio per quantificare le riduzioni delle emissioni e il modo in cui rilevarli (v. cap. 0).
Di norma, il monitoraggio decorre dall’inizio dell’effetto del progetto (v. cap. 7.2). Per ottenere il rilascio di attestati relativi alle riduzioni delle emissioni effettivamente ottenute, il richiedente deve raccogliere, tra l’altro, i dati indicati nel piano di monitoraggio della descrizione del progetto o del programma. Questi dati sono utilizzati per determinare e comprovare le riduzioni delle emissioni effettivamente ottenute con il progetto. Vanno inoltre rilevati i dati dei parametri che influenzano lo sviluppo di riferimento. Il richiedente raccoglie questi dati all’interno di un rapporto di monitoraggio (v. cap. 0) che fa verificare da un OCC prima di inoltrarlo all’UFAM.
All’estero Il rapporto di monitoraggio deve essere presentato anche allo Stato partner.
Specificità per i programmi Il richiedente deve dimostrare che i progetti inclusi nel programma adempiono integralmente i requisiti di inclusione ai sensi dell’articolo 5a capoverso 1 lettera c dell’ordinanza sul CO2. Nell’ambito del controllo, l’OCC può limitare l’esame a un campione di progetti rappresentativi (art. 9 cpv. 3 dell’ordinanza sul CO2). La Segreteria Compensazione si pronuncia sull’inclusione dei nuovi progetti in un programma soltanto al momento della presentazione del rapporto di monitoraggio verificato.
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7.1 Piano di monitoraggio
Il piano di monitoraggio è parte integrante della descrizione del progetto o del programma e pertanto della domanda di autorizzazione. Esso stabilisce il momento dell’inizio del monitoraggio (noto o provvisorio) e definisce i parametri da misurare e la loro applicazione per calcolare le riduzioni delle emissioni. A tal fine il richiedente deve utilizzare il modulo vincolante per la descrizione del progetto o del programma, contenente anche il piano di monitoraggio, messo a disposizione dell’UFAM 48.
Il piano di monitoraggio stabilisce anche precisi requisiti di formattazione per i dati da includere nel documento in cui sono registrati i risultati. Questo formato deve poter essere inserito direttamente nella tabella di calcolo del metodo utilizzato per calcolare le riduzioni delle emissioni (monitoraggio). La tabella di calcolo del metodo utilizzato deve seguire le linee guida dell’allegato M 49.
Il piano di monitoraggio interessa l’intero progetto o programma, a prescindere da un’eventuale ripartizione dell’effetto (v. cap. 8).
7.2 Svolgimento del monitoraggio e calcolo delle riduzioni delle emissioni effettive
Lo svolgimento del monitoraggio comprende, fin dall’inizio degli effetti del progetto, le seguenti fasi:
1 Il richiedente deve garantire che le misurazioni di ogni valore per tutta la durata del monitoraggio siano
effettuate secondo i requisiti di qualità previsti nella descrizione (p. es. secondo l’ordinanza sugli strumenti di misurazione, OstrM, RS 941.210). 2. Il richiedente registra i dati e i parametri associati al progetto come previsto dal piano di monitoraggio. 3. Il richiedente raccoglie questi dati nel rapporto di monitoraggio e procede al loro controllo di qualità.
4 Il richiedente calcola le riduzioni delle emissioni effettivamente ottenute in base ai dati e ai parametri misurati
conformemente al metodo di calcolo previsto nel piano di monitoraggio. 5. Per i parametri considerati fondamentali, il richiedente verifica la plausibilità dei dati («controllo incrociato»).
6 Il richiedente documenta ogni fase del monitoraggio, le eventuali modifiche e il risultato dei suoi calcoli in un
rapporto di monitoraggio.
Tutti gli elementi coinvolti nel calcolo delle riduzioni delle emissioni (p. es. indicazioni del fabbricante, risultati delle misurazioni, studi, valutazioni, informazioni sul mercato, perizie indipendenti) non solo devono essere menzionati nel rapporto di monitoraggio, ma anche messi a disposizione dell’OCC e allegati come copia elettronica alla domanda di rilascio degli attestati del progetto o del programma.
La determinazione dello sviluppo di riferimento durante il monitoraggio deve fondarsi su ipotesi e calcoli corretti, trasparenti e comprensibili. Le stime relative a un parametro che non può essere determinato con precisione devono essere le più precise possibili. I fattori di incertezza devono essere indicati e presi in considerazione in modo conservativo.
48 Tutti i moduli sono pubblicati sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/compensazione
49 Il documento è disponibile sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/uv-1315-i > allegato M
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Di norma, il richiedente calcola le riduzioni delle emissioni effettive per un dato periodo di monitoraggio y a partire dai valori attesi aggiornati con lo sviluppo di riferimento e le emissioni generate dal progetto o dal programma così come misurate durante il monitoraggio, ovvero:
REy = SRy – EP,y + perditey
REy = riduzioni delle emissioni realizzate dal progetto per il periodo di monitoraggio dato SRy = sviluppo di riferimento del progetto o del programma aggiornato per il periodo di monitoraggio dato EP,y = emissioni del progetto o del programma per il periodo di monitoraggio dato perditey : valore negativo in presenza di fonti di emissioni aggiuntive, valore positivo se sono evitate emissioni (v. cap. 5.1)
Esempio di calcolo dello sviluppo di riferimento aggiornato del progetto o del programma:
SRy = ARif,y × FE
SRy = sviluppo di riferimento aggiornato per il periodo di monitoraggio dato y [in t CO2 eq] ARif,y = effetto annuo aggiornato per il periodo di monitoraggio dato y FE = fattore di emissione specifico secondo l’allegato A3 della presente comunicazione
Esempio di calcolo delle emissioni effettive del progetto o programma:
Ep,y = emissioni del progetto o programma per il periodo di monitoraggio dato [in t CO 2 eq] Ap,y = effetto del progetto per il periodo di monitoraggio dato FE = fattore di emissione specifico secondo l’allegato A3 della presente comunicazione
Per i parametri considerati fondamentali per il calcolo delle riduzioni delle emissioni, i dati si basano su valori misurati a livello del progetto (p. es. il consumo di carburante, la quantità di calore fornito, la quantità di biogas prodotto, la produzione di elettricità) oppure, se i dati non possono essere misurati nell’ambito del progetto o del programma, possono essere ricavati da progetti comparabili (v. cap. 6.4) e occorre dimostrare il rispetto del principio di conservatività. Il richiedente verifica la plausibilità dei dati («controllo incrociato») del rapporto di monitoraggio confrontandoli con i dati provenienti da altre fonti (p. es. registri degli impianti, inventari, contatori di elettricità/calore, ricevute di acquisto o fonti simili).
Possono essere rilasciati attestati soltanto per le riduzioni delle emissioni comprovate e quantificate (art. 5 cpv. 1 lett. c n. 1 dell’ordinanza sul CO2). Il numero totale di attestati rilasciati nell’ambito di un progetto o programma è inoltre limitato dalla durata dell’effetto del progetto o dal periodo di credito (v. cap. 2.6.2).
Specificità per i progetti e programmi di stoccaggio del carbonio Il richiedente deve dimostrare in modo comprensibile e verificabile le quantità già stoccate e la quantità di carbonio nuovamente stoccata durante il periodo di monitoraggio. Dimostra che il CO2 effettivamente stoccato corrisponde al modello presentato nella descrizione del progetto o del programma e che non vi è alcuna perdita dimostrabile di CO 2.
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7.3 Rapporto di monitoraggio
Il rapporto di monitoraggio comprende i dati rilevati dal richiedente, che secondo il piano di monitoraggio occorrono per la prova delle riduzioni delle emissioni, e descrive, se necessario, le procedure necessarie per il rilevamento dei dati (art. 9 cpv. 1 dell’ordinanza su CO2). Tutti i metodi di calcolo e i processi impiegati sono documentati conformemente al piano di monitoraggio. Il richiedente deve utilizzare il modulo vincolante disponibile sul sito dell’UFAM 50 (tutti i dati quantitativi devono rispettare il formato stabilito nel piano di monitoraggio). I rapporti di monitoraggio contengono soltanto dati grezzi. Tutti i dati devono essere elaborati mediante la tabella di calcolo invariata dalla convalida.
Nel rapporto di monitoraggio devono essere documentate eventuali correzioni minori apportate al metodo convalidato nel primo periodo di monitoraggio. Vanno anche documentati tutti i cambiamenti intervenuti nel periodo che separa due rapporti di monitoraggio, menzionate le interfacce con altri strumenti di politica climatica e indicato come questi sono presi in considerazione nel calcolo delle riduzioni delle emissioni.
All’estero Le particolarità descritte nel capitolo 2.8 devono essere prese in considerazione nel rapporto di monitoraggio. La plausibilità della realizzazione deve essere verificata, in particolare con il primo rapporto di monitoraggio di un nuovo impianto, per esempio mediante documentazione fotografica e/o video.
Specificità per i progetti e programmi di stoccaggio del carbonio Per garantire la permanenza dello stoccaggio di CO2, il richiedente trasmette all’UFAM, al più tardi il 1° settembre 2031, un rapporto di monitoraggio verificato e il corrispondente rapporto di controllo per il periodo di monitoraggio 2030, anche se il progetto o il programma si è concluso prima.
50 Tutti i moduli sono pubblicati sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/compensazione
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8 Ripartizione degli effetti
Se, oltre ai ricavi della vendita di attestati un progetto o un programma, riceve prestazioni in denaro non rimborsabili e l’attore interessato reclama le riduzioni di emissioni risultanti dal suo contributo, il richiedente deve ripartire le riduzioni delle emissioni ottenute con il progetto o il programma (in altre parole eseguire una «ripartizione degli effetti»)51. In questo modo, le riduzioni delle emissioni devono essere chiaramente attribuite ai diversi provvedimenti e ai diversi attori che partecipano finanziariamente al progetto e in nessun caso assegnate due volte (art. 10 cpv. 7 e 8 dell’ordinanza su CO2).
L’UFAM rilascia attestati solo per la parte delle riduzioni delle emissioni non contabilizzate in quelle degli altri attori che finanziano parzialmente il progetto 52. Le prestazioni non rimborsabili da prendere in considerazione per la ripartizione degli effetti e la procedura sono descritte nei due capitoli successivi.
8.1 Prestazioni in denaro non rimborsabili di cui tenere conto
In caso di dubbi sulle prestazioni in denaro da considerare, il richiedente deve informarsi presso la Segreteria Compensazione53.
51 Se le riduzioni delle emissioni sono ottenute da un’impresa appartenente interamente a un ente pubblico, gli importi pagati da detto ente all’impresa non sono considerati aiuti finanziari.
52 Se gli impianti di produzione di elettricità e calore beneficiano di una rimunerazione per l’immissione in rete, i requisiti minimi in materia di utilizzo del calore associati a tale rimunerazione devono essere considerati nel riferimento. Le riduzioni delle emissioni dovute al fatto di evitare le emissioni di metano negli impianti per la produzione di biogas non sono soggette a una ripartizione degli effetti.
53 I contributi finanziari concessi nell’ambito di appalti pubblici, della retribuzione unica per gli impianti fotovoltaici e i contributi di investimento per gli impianti a biomassa non richiedono una ripartizione degli effetti ma devono essere considerati nell’analisi della redditività.
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In Svizzera La tabella 6 presenta un elenco non esaustivo di prestazioni in denaro non rimborsabili di cui tenere conto per la ripartizione degli effetti.
Tab. 6: Esempi di prestazioni in denaro non rimborsabili ai sensi dell’articolo 10 capoversi 4 e 5 dell’ordinanza sul CO 2
Prestazioni in denaro non rimborsabili Attore Altre informazioni Contributi finanziari collegati al progetto per provvedimenti Confederazione (UFE) www.suisseenergie.ch complementari nell’ambito del programma SvizzeraEnergia Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti Confederazione (UFE) www.bfe.admin.ch/rpc (art. 19 LEne) rinnovabili che beneficiano del sistema di rimunerazione per l’immissione in rete Contributi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici Confederazione (UFE) www.prokilowatt.ch Contributi finanziari nell’ambito di attività dell’Ufficio Confederazione (UFAG) P. es. programmi per l’utilizzo sostenibile delle federale dell’agricoltura (UFAG) a impianti per la risorse naturali (art. 77a e 77b LAgr) produzione di biogas e altri progetti di riduzione delle emissioni nell’agricoltura Contributi finanziari nell’ambito di programmi di Cantone Cfr. siti relativi ai programmi di incentivazione incentivazione cantonale, p. es. il sostegno finanziario per cantonali, di norma accessibili tramite i siti dei le ristrutturazioni edilizie (Programma Edifici) sulla base del servizi dell’energia cantonali: modello di incentivazione armonizzato dei Cantoni (2015) www.ilprogrammaedifici.ch Contributi finanziari nell’ambito dei programmi comunali di Comune Cfr. siti relativi ai programmi di incentivazione incentivazione comunali; p. es. per sapere se in un Comune esistono programmi di questo genere è possibile consultare l’elenco non vincolante sul sito www.franchienergia.ch/it. Contributi finanziari nell’ambito di un’incentivazione della Fondazione svizzera per www.klimastiftung.ch/it/ Fondazione svizzera per il clima il clima
All’estero Se un progetto o un programma riceve prestazioni in denaro non rimborsabili da donatori pubblici internazionali o nazionali oltre alle entrate previste dagli attestati, le riduzioni delle emissioni (ovvero l’«effetto» indotto dal progetto o dal programma) devono essere ripartite per evitare un doppio conteggio. La ripartizione degli effetti deve sempre essere effettuata se le prestazioni in denaro sono contabilizzate come «finanziamento climatico» conformemente all’articolo 9 dell’Accordo di Parigi.
8.2 Metodo per la ripartizione degli effetti
La Segreteria Compensazione mette a disposizione uno strumento Excel (allegato E della presente comunicazione54) per calcolare e confermare la ripartizione degli effetti in base ai moduli A o B.
Modulo A: la ripartizione degli effetti viene calcolata in modo che, l’altro attore paga per la sua quota di effetti, misurata in franchi svizzeri (CHF) per tonnellata di CO2 eq di riduzione delle emissioni, esattamente quanto riceverà il richiedente con la vendita degli attestati rilasciati. Questa è l’unica ripartizione degli effetti accettata per i progetti e programmi all’estero.
54 Gli allegati alla presente comunicazione sono pubblicati sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/uv-1315-i > v. allegati.
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Modulo B: la ripartizione degli effetti viene concordata e stabilita in un contratto (libera ripartizione degli effetti). Può essere effettuata in modo relativo o forfettario (v. allegato E).
In Svizzera Il richiedente trova un accordo con l’altro attore in merito alla ripartizione degli effetti e lo dimostra in un documento ufficiale.
All’estero La ripartizione degli effetti è accettata soltanto con il modulo A. Il modulo B non è accettato.
Il richiedente invia il modulo all’attore interessato che conferma con la sua firma di accettare la ripartizione. La quota di riduzioni delle emissioni per le quali sono rilasciati attestati è stabilita nella descrizione del progetto o del programma, generalmente per l’intera durata del periodo di credito. Anche i contributi versati nel corso di un progetto o programma devono essere ripartiti. In caso di applicazione di una ripartizione secondo il modulo A, questa quota dovrà essere adattata, se necessario, nell’ambito del rapporto di monitoraggio qualora si constatino modifiche sostanziali dei parametri (p. es. somme delle prestazioni in denaro non rimborsabili o volume delle riduzioni delle emissioni ottenute). Se l’importo del contributo di incentivazione che deve essere pagato dall’altro attore non è ancora noto al momento della presentazione della domanda di autorizzazione del progetto o del programma, è possibile notificare l’importo definitivo nel primo rapporto di monitoraggio. In questa occasione l’altro attore conferma di essere d’accordo apponendo la propria firma. La conferma della ripartizione degli effetti deve essere allegata alla domanda (modulo A o B dell’all. E della presente comunicazione).
All’estero Il tasso d’interesse di riferimento ha un ruolo fondamentale per l’analisi della redditività poiché le diverse prestazioni in denaro sono versate in momenti diversi. A questo scopo si utilizza il tasso d’interesse dei titoli di Stato oppure il tasso d’interesse specifico dello Stato partner pubblicato dalla Banca mondiale.
In Svizzera Casi particolari
Per i progetti o programmi che ricevono prestazioni in denaro da più attori (p. es. progetti o programmi nazionali finanziati da più Cantoni) non è sempre possibile ripartire gli effetti con lo strumento Excel. In questo caso la ripartizione deve essere effettuata d’intesa con la Segreteria Compensazione.
Reti di riscaldamento ai sensi dell’allegato 3a dell’ordinanza sul CO2: non è necessaria alcuna ripartizione degli effetti in relazione agli allacciamenti sovvenzionati dal Cantone nell’ambito del Programma Edifici. In contropartita, a tutti i progetti di questo tipo si applica un fattore di riduzione del 10 per cento. Inoltre, non è ammessa alcuna deduzione per gli utenti il cui allacciamento alla rete era obbligatorio. Questo processo si applica solo all’incentivazione per l’allacciamento a una rete di riscaldamento tramite M-07. Nel caso di contributi di investimenti (M-18, incentivazione di centrali, della rete e, in casi particolari, anche degli allacciamenti), occorre sempre una ripartizione dell’effetto tra i Cantoni e il richiedente.
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9 In Svizzera: interfacce
9.1 Interfaccia con i gestori di impianti che hanno assunto un impegno di riduzione
I gestori di impianti che hanno assunto un impegno di riduzione con un obiettivo di emissione ai sensi dell’articolo 67 dell’ordinanza sul CO 2 possono presentare una domanda di rilascio di attestati per riduzioni di emissioni derivanti da un progetto ai sensi dell’articolo 5 dell’ordinanza sul CO2 o di un programma ai sensi dell’articolo 5a dell’ordinanza sul CO2 se queste riduzioni non sono contemplate dall’obiettivo di emissione (art. 5 cpv. 1 lett. c n. 3 dell’ordinanza sul CO 2). Ciò riguarda in particolare i gestori di impianti che hanno assunto un impegno di riduzione con un obiettivo di emissione, se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti: · le riduzioni delle emissioni sono ottenute mediante una diminuzione delle emissioni di gas serra che per definizione non sono incluse nell’obiettivo di emissione relativo all’esercizio di impianti poiché si tratta di gas serra diversi dal CO 2 (p. es. emissioni di HFC generate da impianti di refrigerazione); · le riduzioni delle emissioni sono ottenute attraverso il recupero di calore che, sul piano tecnico, non può essere utilizzato nell’ambito dell’impegno relativo all’esercizio di impianti; · l’impatto del progetto di compensazione comporta un adeguamento dell’obiettivo di emissione conformemente all’articolo 73 dell’ordinanza sul CO2.
Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di emissione, le riduzioni delle emissioni per le quali sono rilasciati attestati sono considerate emissioni di gas serra dei rispettivi gestori di impianti (art. 74a dell’ordinanza sul CO2). I rapporti di monitoraggio e i rapporti di verifica devono essere presentati all’UFAM annualmente entro il 31 maggio dell’anno successivo (art. 9 cpv. 7 dell’ordinanza sul CO2). Gli attestati per i progetti o i programmi di compensazione sono rilasciati solo dopo che i gestori di impianti hanno dichiarato le loro riduzioni delle emissioni ed è stato possibile escludere qualsiasi doppio conteggio (v. cap. 2.10).
9.2 Riduzioni di emissioni ottenute attraverso la fornitura di calore verso o da gestori
di impianti che hanno assunto un impegno di riduzione
Le riduzioni di emissioni ottenute attraverso la fornitura di calore prodotto da progetti di compensazione (fornitura di calore) verso o da gestori di impianti che hanno assunto un impegno di riduzione devono essere riportate separatamente nel rapporto di monitoraggio per ciascun anno civile. Sulla base del rapporto di monitoraggio verificato, l’UFAM decide se possono essere rilasciati attestati per le riduzioni di emissioni interessate o se devono essere trattenuti.
9.3 Riduzioni di emissioni ottenute attraverso la fornitura di calore proveniente da
impianti di incenerimento dei rifiuti
Le riduzioni di emissioni ottenute attraverso la fornitura di calore proveniente da impianti di incenerimento dei rifiuti devono essere indicate separatamente nel rapporto di monitoraggio per ciascun anno civile. Nell’esame della domanda, l’UFAM si accerta che queste riduzioni di emissioni non siano rivendicate nell’ambito dell’accordo settoriale dell’ASIR con la Confederazione. In caso contrario si avrebbe un doppio conteggio non autorizzato.
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10 Accompagnamento scientifico
I progetti per i quali non è possibile quantificare sufficientemente le riduzioni delle emissioni o le prestazioni dei pozzi di carbonio possono comunque ottenere attestati nazionali se, oltre ai requisiti abituali, il richiedente adotta provvedimenti di accompagnamento scientifico (art. 5b dell’ordinanza sul CO2). Per beneficiare di questa alternativa, i progetti o programmi interessati devono presentare un piano di monitoraggio adeguato. Il monitoraggio scientifico completa il piano di monitoraggio indicando il metodo utilizzato per determinare le riduzioni delle emissioni e ha lo scopo di ridurre le incertezze sulla base di studi scientifici. Tuttavia, non è destinato ad accompagnare lo sviluppo tardivo di un progetto né a correggere le debolezze metodologiche, ma serve esclusivamente a ridurre le incertezze nella quantificazione dei parametri del piano di monitoraggio (art. 5b cpv. 1 dell’ordinanza sul CO2).
Il richiedente è libero di scegliere l’accompagnamento scientifico a condizione che siano soddisfatti i requisiti della prassi scientifica usuale (p. es. provvedimenti o misurazioni indipendenti, valutazione critica dei risultati, pubblicazione delle basi tecniche in una rivista riconosciuta dalla comunità scientifica – «peer-review»). I costi per l’accompagnamento scientifico del progetto sono a carico del richiedente.
10.1 Accompagnamento scientifico e descrizione del progetto o del programma
Il richiedente presenta all’UFAM un piano di accompagnamento scientifico con la descrizione del progetto o del programma. La sua fattibilità e tracciabilità sono verificate dall’OCC nell’ambito della convalida. Questo piano comprende in particolare: · l’obiettivo dell’accompagnamento scientifico e le basi scientifiche su cui si fonda; · lo stato attuale delle conoscenze, compresi i dati statistici necessari per determinare l’incertezza delle misurazioni; · le informazioni relative alla valutazione e all’interpretazione dei dati raccolti nonché informazioni sulle modalità di calcolo delle riduzioni delle emissioni o delle prestazioni di stoccaggio; · il periodo di tempo previsto per l’accompagnamento scientifico; · la prova che le persone e le istituzioni incaricate dell’accompagnamento dispongono delle conoscenze specialistiche necessarie, per esempio mediante pubblicazioni scientifiche «peer-reviewed» (revisionate tra pari), esperienze con diversi metodi di misurazione o provvedimenti, nonché conoscenze delle tecnologie utilizzate o altri giustificativi equivalenti; · la prova dell’indipendenza e dell’assenza di potenziali conflitti di interesse sia del richiedente che delle persone e istituzioni incaricate dell’accompagnamento scientifico; · il finanziamento o cofinanziamento dell’accompagnamento scientifico; questo include in particolare informazioni sull’utilizzo delle risorse finanziarie e umane, sia pubbliche che private.
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10.2 Accompagnamento scientifico e monitoraggio del progetto
I provvedimenti di accompagnamento scientifico devono essere applicati al più tardi con l’inizio degli effetti del progetto. Il richiedente comunica all’UFAM i risultati dei provvedimenti in aggiunta al rapporto di monitoraggio per ogni anno civile. Fino a quando non saranno disponibili nuovi valori, i parametri oggetto di un accompagnamento scientifico devono essere presi in considerazione in modo conservativo. Solo dopo che l’accompagnamento scientifico ha permesso di ridurre la loro incertezza, i parametri corrispondenti possono essere utilizzati con i valori che permettono di ridurre ulteriormente le emissioni.
L’OCC valuta se l’effetto delle riduzioni delle emissioni o dello stoccaggio di carbonio è stato quantificato con sufficiente precisione e annota i risultati e la sua raccomandazione di prosecuzione dell’accompagnamento scientifico nel rapporto di controllo.
L’UFAM decide se le misure d’accompagnamento del progetto sono ancora necessarie basandosi sulle raccomandazioni dell’OCC.
Termine dell’accompagnamento scientifico del progetto L’UFAM può decidere di porre termine all’accompagnamento scientifico prima della fine del progetto se ha permesso di quantificare con sufficiente precisione l’effetto delle riduzioni delle emissioni o dello stoccaggio di carbonio e nella misura precedentemente definita nella descrizione del progetto o del programma (art. 5b cpv. 3 dell’ordinanza sul CO2). Per rendere gli studi condotti il più possibile fruibili e garantire una sufficiente qualità scientifica, il richiedente pubblica alla fine del progetto i risultati dell’accompagnamento scientifico attuato (art. 5b cpv. 4 dell’ordinanza sul CO2). Inoltre, se lo desidera, il richiedente è autorizzato a continuare il monitoraggio scientifico ma non ha più l’obbligo di trasmettere i risultati all’UFAM.
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Allegato A A1 Condizioni quadro politiche
In Svizzera
Tab. 7: Condizioni quadro per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
Livello Provvedimento Concretizzazione Confederazione Legislazione sull’energia (legge Tra l’altro (v. cap. 8) gli articoli 19 (Sistema di rimunerazione a copertura dei federale sull’energia, LEne) costi), 25 (Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici), 27 (Contributo d’investimento per gli impianti a biomassa), 32 (Bandi di gara per misure di efficienza energetica), 44 (Impianti, veicoli e apparecchi), 45 e 52 (Edifici), misure di sostegno secondo il capitolo 6, 50 (Impiego dell’energia e recupero del calore residuo) della LEne. Legislazione sul CO2, compresi gli Tra l’altro i provvedimenti nel settore degli edifici (art. 34 della legge sul CO2), aiuti all’esecuzione dell’UFAM la tassa sul CO2 applicata ai combustibili (art. 94 dell’ordinanza sul CO2): relativi all’ordinanza sul CO2. 120 CHF/t CO255 dal 1° gennaio 2022. Legislazione sull’imposizione degli Ipotesi per la determinazione dello sviluppo di riferimento: (aggiunta al gas oli minerali, in particolare per la naturale di almeno il 20 % di biocarburanti) e requisiti posti alle agevolazioni promozione di gas naturale quale fiscali conformemente all’articolo 12b LIOm. carburante e di biocarburanti (agevolazione fiscale fino al 31 dicembre 2023) Cantoni, Comuni Prescrizioni cantonali nel settore Convenzioni sugli obiettivi. dell’energia (incluso l’articolo sui Obbligo di allacciamento. grandi consumatori) Basi legali dei Cantoni. Programmi di incentivazione dei Provvedimenti nel quadro del Programma Edifici nonché programmi di Cantoni, delle Città e dei Comuni. incentivazione propri dei Comuni e dei Cantoni.
All’estero A causa dell’eterogeneità dei diversi Paesi partner, non è possibile fornire un elenco delle condizioni quadro giuridiche all’estero.
55 La combustione di un litro di olio da riscaldamento produce 2,65 kg di CO2. Con un’aliquota di tassazione pari a 120 CHF/t di CO2, si ha quindi una tassa di circa 30 cts./l di olio da riscaldamento.
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A2 Condizioni quadro economiche
In Svizzera Per i calcoli, le analisi finanziarie e la definizione dell’evoluzione di riferimento si utilizzano di norma le ipotesi seguenti. A scelta si possono utilizzare anche valori che consentono una stima più precisa dell’addizionalità o dello sviluppo di riferimento.
Sul sito dell’UFAM è disponibile un listino dei prezzi dell’energia che viene aggiornato ogni anno 56. I prezzi, pubblicati sempre a fine gennaio, devono essere utilizzati per la presentazione delle domande dal 1° aprile dello stesso anno fino al 31 marzo dell’anno successivo.
Il tasso d’interesse contabile per i calcoli di redditività deve essere ipotizzato al tre per cento.
In caso di impianti tecnici, la durata del progetto corrisponde alla durata di ammortamento di tali impianti. Esempi di durata d’esercizio standard sono indicati nella tabella 8. Il richiedente deve dimostrare la durata d’esercizio degli impianti non elencati nella tabella 8. In caso di impianti sostitutivi, si possono fare valere soltanto le riduzioni delle emissioni per la durata d’esercizio residua.
Esempio relativo alla durata d’esercizio per impianti sostitutivi: se si sostituisce un impianto di riscaldamento a olio combustibile con uno a legna cinque anni prima della scadenza della durata d’esercizio standard, le riduzioni delle emissioni ottenute possono essere computate al 100 per cento solo per cinque anni. In seguito si possono far valere solo le riduzioni delle emissioni tenendo conto dell’evoluzione di riferimento.
Tab. 8: Durata d’esercizio standard
Rete di riscaldamento a distanza 40 anni Processi industriali (minimo) 40 anni Misure di risparmio nella domotica 10 anni Misure che concernono l’involucro dell’edificio 20 anni Generatori di calore 15 anni
All’estero A causa dell’eterogeneità dei diversi Paesi partner, non è possibile fornire un elenco delle condizioni quadro economiche all’estero.
56 Il listino prezzi dei vettori energetici convenzionali è pubblicato sul sito dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch/uv-1315-i > v. allegato C.
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A3 Fattori di emissione
In Svizzera · Nell’ambito dei progetti e dei programmi di compensazione, la presentazione di garanzie di origine (p. es. per il biogas o l’elettricità) non si ripercuote sui fattori di emissione. I fattori di emissione si applicano sempre secondo l’ordinanza sul CO2 e il presente modulo di comunicazione dell’UFAM. In caso di utilizzo diretto dell’energia prodotta nell’ambito di un progetto o di un programma, senza immissione in una rete svizzera conviene applicare il fattore di emissione per lo scenario di riferimento effettivo (p. es. un gruppo elettrogeno alimentato a diesel per un impianto fotovoltaico). · Per tutti i tipi di progetto, il fattore di emissione per la biomassa è fissato a zero. · Per quanto riguarda i fattori di emissione dei prodotti refrigeranti, sul sito dell’UFAM 57 sono disponibili informazioni supplementari.
I fattori di emissione e di conversione determinanti per i progetti e i programmi (potere calorifico inferiore, densità) sono riportati nella tabella 9. I fattori di emissione indicati nell’allegato 10 dell’ordinanza sul CO 2 sono determinanti. Dove non sono esplicitamente indicati valori, occorre utilizzare i valori di base impliciti utilizzati, riportati nella tabella sottostante. Le emissioni di gas serra per kWh di elettricità fornita per il mix di produzione svizzero (v. «mix di energia elettrica prodotta») sono disponibili sul sito Internet dell’UFAM 58. I fattori di emissione accettati con la decisione di idoneità possono essere utilizzati per l’intero periodo di credito. I valori dell’effetto dei gas serra sul riscaldamento climatico in equivalenti di CO2 (CO2 eq) figurano nell’allegato 1 dell’ordinanza sul
57 Impianti con prodotti refrigeranti: dal progetto all’immissione sul mercato, UFAM, 2020. Il documento è disponibile sul sito dell’UFAM all’indirizzo: www.bafu.admin.ch > Temi > Tema Prodotti chimici > Pubblicazioni e studi > Impianti con prodotti refrigeranti: dal progetto all’immissione sul mercato
58 Umweltbilanz Strommix Schweiz 2018 (in tedesco). treeze Ltd (Luana Krebs, Rolf Frischknecht), 27 aprile 2021. Il documento è disponibile sul sito dell’UFAM all’indirizzo: www.bafu.admin.ch > Temi > Tema Clima > Domande e risposte > 8. Quanto è ecologica l’energia elettrica svizzera?
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Tab. 9: Fattori di emissione di CO 2, densità e potere calorifico inferiore dei vettori energetici fossili
Vettore energetico Potere calorifico inferiore (Hi) Densità dei fattori di emissione MJ/kg kWh/kg kWh/l kg/m³ t CO2/t t CO2/TJ kg kg CO2/l convertito calcolato calcolato convertito calcolato MJ → kWh con densità con Hi MJ → kWh con densità Olio da riscaldamento 42,9 2) 11,9 10,0 839 2) 3,16 2) 73,7 265 2,65 extra leggero Gas naturale allo 45,7 1) 12,7 0,0101 0,795 1) 2,58 1) 56,4 203 0,002 stato gassoso Gas naturale allo 45,7 1) 12,7 5,73 451 1) 2,58 1) 56,4 203 1,16 stato liquido Benzina, benzina per 42,6 1) 11,8 8,72 737 1) 3,15 1) 73,8 266 2,32 aeromobili esclusa Benzina per 43,7 1) 12,1 8,68 715 1) 3,17 1) 72,5 261 2,27 aeromobili Carburante 43,2 1) 12,0 9,59 799 1) 3,14 1) 72,8 262 2,51 d’aviazione (= cherosene) Diesel 43,0 1) 11,9 9,91 830 1) 3,15 1) 73,3 264 2,61
Fonti: 1) allegato 10 dell’ordinanza sul CO2; 2) base di calcolo per l’allegato 11 dell’ordinanza sul CO 2.
All’estero A causa dell’eterogeneità dei diversi Stati partner, non è possibile fornire un elenco dei fattori di emissione validi all’estero. Utilizzare la banca dati «IPCC Emission factors»59.
59 IPCC Emission factors database: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php
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Elenco degli altri allegati Stato gennaio 2024
I seguenti allegati alla presente comunicazione sono disponibili in formato PDF sul sito www.bafu.admin.ch/uv-1315-i
Allegato B Fatturazione delle spese secondo l’ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM
Allegato C Prezzi dell’energia 2023
Allegato D Metodo standard di monitoraggio delle riduzioni delle emissioni ottenute mediante i programmi di trasferimento del traffico dalla strada alla rotaia
Allegato E Tool Excel con i moduli A e B sulla ripartizione degli effetti
Allegato G Metodo standard per comprovare le riduzioni delle emissioni in progetti riguardanti il biogas di discarica
Allegato K Metodo standard per i progetti di compensazione del tipo «Impianti agricoli di produzione di biogas»
Allegato L Elenco dei tipi di progetti e programmi ammessi ed esclusi
Allegato M Requisiti dei documenti contenenti calcoli relativi al rapporto di monitoraggio
Gli allegati D, G e K riguardano solo la Svizzera.
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Elenco delle abbreviazioni CAR Corrective Action Request UFAM CDM Clean Development Mechanism UFE Ufficio federale dell’energia CH4 Metano UNFCCC United Nation Framework Convention on Climate CHF Change Franchi svizzeri
Biossido di carbonio
Equivalenti di biossido di carbonio
CR Clarification Request
FAR Forward Action Request
HFC Idrofluorocarburi
NDC Nationally Determined Contributions
Trifluoruro di azoto
N2O Protossido di azoto
PFC Perfluorocarburi
Esafluoruro di zolfo
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Elenci Figure Tabelle
Figura 1 Tabella 1 Inizio della realizzazione e periodo di credito 14 Esempi di prove dell’inizio della realizzazione 12
Figura 2 Tabella 2 Effetto dei programmi senza modifica delle Documenti che il richiedente deve fornire disposizioni dell’ordinanza sul CO2 15 quando presenta una domanda di autorizzazione di progetti o programmi 22 Figura 3 Esempio d’impatto di una modifica legislativa Tabella 3 che esula dall’ordinanza sul CO2 su un Documenti che il richiedente deve trasmettere programma già registrato: 16 quando presenta un rapporto di monitoraggio 25
Figura 4 Tabella 4 Schema della procedura relativa alla domanda di Elementi tipici dei costi di investimento e di autorizzazione e al rilascio di attestati in Svizzera. 18 esercizio 43
Figura 5 Tabella 5 Schema della procedura relativa alla domanda di Elementi tipici di entrate e risparmi 43 autorizzazione e al rilascio di attestati all’estero 19 Tabella 6 Figura 6 Esempi di prestazioni in denaro non rimborsabili Rappresentazione grafica dei limiti di sistema 35 ai sensi dell’articolo 10 capoversi 4 e 5 dell’ordinanza sul CO2 52 Figura 7 Rappresentazione grafica delle riduzioni di Tabella 7 emissioni attese 40 Condizioni quadro per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni 57
Tabella 8 Durata d’esercizio standard 58
Tabella 9 Fattori di emissione di CO 2, densità e potere calorifico inferiore dei vettori energetici fossili 60
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Glossario Addizionalità Durata del progetto Principio secondo il quale sono rilasciati attestati solo Di norma, per tutte le misure edilizie la durata del per le riduzioni di emissioni per le quali è dimostrato progetto corrisponde alla durata d’esercizio standard che non sarebbero state ottenute senza l’attuazione degli impianti tecnici. Per le misure non edilizie la delle misure di riduzione attraverso il progetto o pro- durata del progetto corrisponde alla durata degli effetti gramma di compensazione. In particolare, ciò è il caso (p. es. durata derivante da un cambiamento di quando il progetto o il programma è redditizio solo comportamento indotto). grazie alla vendita di attestati e prevede misure che vanno oltre lo sviluppo di riferimento. Durata del programma La durata del programma è stabilita dal richiedente. Se CO2 equivalente (CO 2 eq) il programma non è limitato nel tempo, la sua durata è Unità utilizzata come base di misura uniforme che «indeterminata». mette in relazione il potenziale di riscaldamento globale di un gas serra agli effetti sul clima del biossido di Inizio della realizzazione carbonio (CO2). Tiene conto del fatto che i diversi gas Momento in cui il richiedente assume un impegno serra contribuiscono in misura maggiore o minore al finanziario determinante nei confronti di terzi o adotta riscaldamento climatico. nella propria sede provvedimenti organizzativi legati al progetto o al programma. Si tratta del momento a Decisione partire dal quale la realizzazione del progetto o del Decisione formale dell’UFAM in merito all’idoneità di programma non può più essere interrotta («punto di un progetto o di un programma e al rilascio di attestati non ritorno»). per le riduzioni di emissioni comprovate. Limite di sistema Domanda di autorizzazione Nel limite di sistema sono registrate tutte le fonti di Domanda ai sensi dell’articolo 7 dell’ordinanza sul CO2 emissioni dirette e indirette che possono essere comprendente la descrizione del progetto o del chiaramente attribuite al progetto. Il limite di sistema è programma e il rapporto di convalida, sulla base dei identico per le emissioni del progetto e per lo sviluppo quali l’UFAM decide in merito all’idoneità del progetto di riferimento. La scelta del limite di sistema deve o del programma. essere giustificata e rappresentata graficamente nella descrizione del progetto o del programma.
Domanda di rilascio di attestati Domanda ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 dell’ordinanza sul CO 2 comprendente il rapporto di monitoraggio del progetto o del programma e il rapporto di controllo, sulla base dei quali l’UFAM decide in merito al rilascio di attestati per la riduzione delle emissioni o lo stoccaggio di carbonio.
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Modifiche sostanziali Periodo di credito Possono essere considerate modifiche sostanziali un Il periodo di validità della decisione sull’idoneità del cambiamento delle condizioni quadro, modifiche progetto o del programma per il rilascio di attestati è sistematiche del piano di monitoraggio o nella scelta definito periodo di credito. Durante questo arco di dei mezzi tecnici o delle procedure e qualsiasi modifica tempo sono rilasciati per il progetto o per il programma che ha un impatto sui costi di investimento e di eser- attestati in misura pari alle riduzioni delle emissioni cizio o della struttura del finanziamento in seguito alla verificate. Il periodo di credito inizia con la realizzaconcessione di aiuti finanziari supplementari, soprav- zione del progetto o del programma. Il periodo di venuti dopo la presentazione della domanda. Una credito dura fino al 31 dicembre 2030 o, se è prevista modifica è ritenuta sostanziale in particolare se i costi una durata del progetto o del programma più breve, di investimento e di esercizio oppure le riduzioni delle fino alla fine della durata del progetto o del programma emissioni ottenute si discostano di oltre il 20 per cento (art. 8 cpv. 3 dell’ordinanza sul CO2). Gli attestati per dai valori dichiarati nella descrizione del progetto o del riduzioni delle emissioni ottenute nell’ambito di un programma e di fatto non corrispondono più al pro- progetto possono essere rilasciati soltanto durante getto descritto. tale periodo.
Nationally Determined Contributions (NDC) Prestazioni dei pozzi di carbonio Il termine «Nationally Determined Contributions» Quando viene stoccato CO2 proveniente dall’atmosfera (NDC) si riferisce a un documento in cui gli Stati o dalla biomassa, viene generata o aumentata la capafirmatari dell’Accordo di Parigi comunicano i loro cità di assorbimento dei pozzi. Se il CO2 stoccato obiettivi nazionali di protezione del clima a livello proviene invece da fonti fossili o legate ai processi, in internazionale e li aggiornano regolarmente. Gli NDC caso di stoccaggio permanente si presuppone una differiscono nel formato e non sono standardizzati. riduzione delle emissioni, in quanto tali emissioni non Tuttavia, in molti NDC si distingue fra contributo vengono rilasciate nell’atmosfera e vengono quindi incondizionato e condizionato. Quello condizionato è evitate. soddisfatto soltanto in presenza di un aiuto internazionale, mentre si prevede che ogni Stato fornisca Progetto da solo il contributo incondizionato. Quest’ultimo è Un progetto comprende uno o più provvedimenti che quindi pertinente per lo scenario di riferimento. portano a riduzioni delle emissioni dimostrabili, che sono attuate nell’ambito di un limite di sistema stabilito Perdite («carbon leakage») e in un arco di tempo definito. Con il termine «perdite» si intende una variazione delle emissioni oltre il limite di sistema non attribuibile direttamente al progetto ma pur sempre riconducibile allo stesso. Una perdita può avere effetti sia positivi (ulteriore riduzione delle emissioni), sia negativi (ulteriori emissioni) sul livello delle emissioni. Se queste variazioni del livello delle emissioni sono quantificabili e si verificano sul territorio nazionale occorre tenerne conto nel calcolo delle riduzioni delle emissioni.
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Programma Sequestro biologico In un programma il richiedente raggruppa singoli progetti Aumento a lungo termine dello stoccaggio di carbonio per i quali sono attuate misure di riduzione delle nei suoli, nei sistemi agroforestali e nelle foreste emissioni con uno scopo comune (oltre alla riduzione attraverso provvedimenti. delle emissioni). I progetti di un programma devono soddisfare i requisiti dell’articolo 5a dell’ordinanza sul Sequestro geologico CO2. Tuttavia, possono differire in termini di metodologia Aumento a lungo termine dello stoccaggio del CO 2 nel per dimostrare le riduzioni delle emissioni realizzate sottosuolo o nei materiali da costruzione inorganici (p. (regole di calcolo, addizionalità e monitoraggio). Di es. nel calcestruzzo). queste differenze si tiene conto definendo criteri di inclusione appropriati per tutti i tipi di progetti inclusi nel Sviluppo di riferimento programma. Il richiedente definisce i criteri di inclusione Evoluzione ipotetica delle emissioni che si sarebbero nel programma e controlla che i progetti che accetta nel verificate senza i provvedimenti di riduzione delle programma li soddisfino integralmente. emissioni del progetto. Si basa sulle fonti di emissione e sui fattori di influenza. L’evoluzione di riferimento Richiedente deve essere plausibile, verificabile e quantificata con Persona che presenta all’UFAM una domanda di un adeguato metodo. autorizzazione per un progetto o un programma di riduzione delle emissioni (art. 7 dell’ordinanza sul CO2). Il richiedente è la persona di riferimento per l’UFAM. Gli attestati rilasciati per il progetto o il programma appartengono al richiedente.
Rilascio di attestati Conferma che le riduzioni delle emissioni ottenute possono essere impiegate per l’adempimento dell’obbligo di compensazione secondo la legge sul CO2. Sono rilasciati attestati per le riduzioni delle emissioni ottenute a condizione che il progetto soddisfi i requisiti dell’articolo 5 dell’ordinanza sul CO2 e il programma soddisfi i requisiti degli articoli 5 e 5a dell’ordinanza sul CO2. Gli attestati sono rilasciati sulla base di un rapporto di monitoraggio e del corrispondente rapporto di verifica.
Scenario di riferimento Lo scenario di riferimento è l’alternativa più verosimile fra tutte le diverse alternative plausibili allo scenario del progetto. Lo scenario di riferimento e il progetto perseguono lo stesso obiettivo.
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Elenco delle modifiche Stato: gennaio 2024
· Semplificazione del titolo della presente comunicazione e della relativa comunicazione, destinata alla convalida e alla verifica · Aggiornamento della nota editoriale, dell’abstract, della prefazione e dell’introduzione · In tutto il documento: eliminazione dei riferimenti all’allegato F: l’allegato 3a dell’ordinanza sul CO2 è ormai applicabile a un cambio di fonte di calore nel caso di una rete di riscaldamento a distanza · Chiarimento dei Tipi di progetto ammessi ed esclusi (2.1) · Chiarimento dei requisiti per i progetti all’estero (2.3) · Aggiunta di un paragrafo relativo ai progetti e ai programmi all’estero: definizione di fraction of non-renewable biomass (2.4) · Periodo di credito: aggiornamento ai più recenti requisiti legali, chiarimento delle specificità per i programmi (2.6.2) · Chiarimenti su come si tiene conto dei doppi conteggi secondo le schede informative correlate (2.7) · Aggiunta delle modalità di rendicontazione per le entrate derivanti dalla vendita degli attestati (2.8.2) · Riferimento ai termini utilizzati nella prassi per i progetti e i programmi all’estero (3 · Precisazioni sui requisiti legali (0) nel contesto di una convalida · Precisazioni sui criteri di inclusione in un programma (3.4) · Precisazioni sulla forma dei documenti da fornire al momento della presentazione delle domande e sulla normativa applicabile (3.4 e 3.7) · Precisazione della definizione di modifiche sostanziali (3.9 e 3.9.2) · Precisazione del livello di definizione dei limiti dei progetti e dei programmi (5.1) · Soppressione di un paragrafo relativo allo scenario di riferimento per i progetti che forniscono prodotti e servizi ai gruppi della popolazione al di sotto della soglia di povertà (5.2) · Soppressione di un paragrafo sugli obiettivi incondizionati del progetto o del programma (5.5) · Chiarimento dei principi generali che consentono di dimostrare l’addizionalità di un progetto (6.1) · Precisazione dei Paesi interessati per le specificità dei programmi all’estero (6.1) · Eliminazione di un esempio obsoleto (6.1) · Eliminazione della ridondanza con il capitolo 5.2 (0) · Precisazione delle fonti e dei metodi per la definizione dei parametri fondamentali (7.2) · Aggiunta di una nota a piè di pagina per la definizione del riferimento degli impianti di produzione di elettricità
e di calore che beneficiano della rimunerazione per l’immissione in rete e delimitazione dei progetti per evitare le emissioni di metano (8.1) · Precisazione della ripartizione dell’effetto in relazione al Programma Edifici (8.2) · Aggiunta delle modalità di presentazione dei documenti di domanda nel caso di interfaccia con l’esercizio di impianti con impegni di riduzione (9.1) · In tutto il testo sono state apportate modifiche per semplificare la lettura (la numerazione di alcuni capitoli e sottocapitoli è stata modificata rispetto alle versioni precedenti della presente comunicazione) · Aggiornamento dell’allegato A1 a livello di Cantoni e Comuni · Precisazione dell’allegato A3 Fattori di emissione in Svizzera e soppressione della tabella 10