Smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)Aiuto all’esecuzione sullo stato della tecnica
2024 | Pratica ambientale Rifiuti e materie prime
Smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) Aiuto all’esecuzione sullo stato della tecnica
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Smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) Aiuto all’esecuzione sullo stato della tecnica
A cura dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) Berna, 2024
Nota editoriale Valenza giuridica Editore La presente pubblicazione è un aiuto all’esecuzione Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) elaborato dall’UFAM in veste di autorità di vigilanza. L’UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell’ambiente, Destinata in primo luogo alle autorità esecutive, essa dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). concretizza le prescrizioni del diritto federale in materia ambientale (in merito a concetti giuridici indeterminati e alla Responsabile del progetto portata e all’esercizio della discrezionalità) nell’intento di Isabelle Baudin, divisione Rifiuti e materie prime UFAM promuovere un’applicazione uniforme della legislazione. Le autorità esecutive che vi si attengono possono Responsabilità tecnica legittimamente ritenere che le loro decisioni sono conformi al Isabel Junker, Isabelle Baudin, Michael Hügi; tutti divisione diritto federale. Sono ammesse soluzioni alternative, purché Rifiuti e materie prime UFAM conformi al diritto vigente. Redazione Empa, laboratorio Tecnologia e Società Heinz Böni, Rolf Widmer, Andreas Bill IPSO ECO AG (scambiatori di calore) Erhard Hug, Niklaus Renner
Impaginazione Funke Lettershop AG
Foto di copertina © Isabelle Baudin
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La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese. La lingua originale è il tedesco.
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7.1 Protezione dagli agenti atmosferici e antifurto
Presso i soggetti all’obbligo di ripresa, i centri di raccolta pubblici e privati e le imprese di smaltimento i RAEE devono essere depositati, come previsto dalle disposizioni e prescrizioni dell’autorità cantonale, in maniera tale da essere protetti dagli agenti atmosferici e contro i furti34. Anche eventuali frazioni contenenti sostanze nocive, derivanti dal trattamento dei RAEE presso l’impresa di smaltimento, devono essere conservate al riparo dalle intemperie.
Salvo disposizioni cantonali contrarie, i RAEE dai quali sono dichiaratamente state rimosse le sostanze nocive 35 e le frazioni di materiali riciclabili pure, prive di sostanze nocive, come metalli, materie plastiche, vetro o legno, possono essere depositati all’esterno senza riparo dagli agenti atmosferici. Devono essere custoditi su superfici impermeabili, provviste di sistemi di raccolta (eventualmente con separatore di oli e grassi) e di un sistema di eliminazione conforme delle acque di scarico inquinate.
7.2 Giacenze e altezze massime
Per quanto riguarda le giacenze massime di RAEE e delle relative frazioni, si applicano le norme di cui all’ordinanza sugli incidenti rilevanti (OPIR), nonché le prescrizioni e le disposizioni cantonali.
L’altezza massima della pila di RAEE da cui non sono ancora stati rimossi i componenti contenenti sostanze nocive non dovrebbe superare 1,6 metri 36.
7.3 Protezione dai pericoli
I RAEE, di cui si sa che sono esposti a pericoli quali rilascio di sostanze nocive, incendio, folgorazione, radiazione, esplosione o implosione, devono essere separati dagli altri RAEE e depositati in appositi contenitori al fine di ridurre al minimo i rischi.
Il deposito di RAEE e delle loro frazioni dev’essere conforme alle norme antincendio cantonali e comunali. Ciò vale in particolare per lo stoccaggio di batterie al litio di RAEE. Si raccomanda in tal caso di rispettare le schede informative per centri di raccolta e trasportatori pubblicate da Inobat. I centri di raccolta sono tenuti a segnalare alla clientela la presenza di eventuali batterie nascoste all’interno di oggetti e la loro corretta modalità di smaltimento separata.
34 Sotto una tettoia o in un contenitore chiuso a tenuta stagna. 35 La rimozione delle sostanze nocive dev’essere estesa a tutti i componenti degli apparecchi contenenti sostanze nocive (condensatori, batterie, circuiti stampati, display ecc.). 36 Questa misura deriva dai requisiti per il trasporto di RAEE dai quali non sono ancora state rimosse le sostanze nocive su pallet a quattro montanti (= 1,6 m di altezza).
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7.4 Pulizia dei contenitori
I contenitori utilizzati per il deposito di RAEE con sostanze nocive e delle loro frazioni e in cui si è verificato uno spargimento di dette sostanze devono essere classificati come rifiuto speciale e provvisti del codice OLTRif 15 01 10 [rs], purché si tratti di sostanze particolarmente pericolose 37 e il contenitore non sia stato precedentemente pulito in un apposito impianto. Essi possono essere consegnati soltanto ai posti di raccolta autorizzati a riprenderli (art. 4 cpv. 2 OTRif).
37 Sostanze o preparati pericolosi dei gruppi 1 e 2 ai sensi dell’articolo 61 dell’ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (OPChim; RS 813.11).
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8 Trattamento
8.1 Requisiti generali
8.1.1 Riconoscimento e separazione dei RAEE pericolosi
Le imprese di smaltimento devono dotarsi di procedure che consentano di identificare i RAEE con componenti pericolosi (elementi integrati e annessi), per decidere quali RAEE togliere dal flusso di trattamento per destinarli al trattamento speciale necessario. È il caso, ad esempio, di schermi piatti con retroilluminazioni al mercurio o di asciugatrici a pompa di calore.
8.1.2 Trattamento con altri rifiuti o additivi 38
I RAEE e le frazioni prodotte in fase di trattamento non devono essere mischiati ad altri rifiuti o ad additivi se l’operazione serve essenzialmente a ridurre mediante diluizione il tenore in sostanze nocive nei rifiuti e adempiere così le prescrizioni sulla consegna, sul riciclaggio o sul deposito definitivo (divieto di mischiare ai sensi dell’art. 9 OPSR).
È consentito lavorare i RAEE dai quali sono state rimosse le sostanze nocive 39 con altri rifiuti affini e additivi soltanto se: a) la resa a livello di materiali target viene consentita o incrementata, e b) gli additivi possono essere eliminati durante il trattamento successivo oppure svolgono una funzione insostituibile nei materiali target.
8.1.3 Classificazione delle frazioni derivanti dal trattamento dei RAEE
Lungo i flussi di trattamento si producono frazioni che, finché sono ancora rifiuti, vengono classificate secondo l’OLTRif40. L’aiuto all’esecuzione sul traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera 41 contiene varie indicazioni sulla classificazione dei rifiuti. Nell’allegato 8 del suddetto aiuto all’esecuzione, la classificazione OLTRif dei RAEE viene ulteriormente suddivisa per il resoconto ai sensi dell’ORSAE.
Per il traffico transfrontaliero sono determinanti le disposizioni del capitolo 3 OTRif 42.
38 Per additivi s’intendono ad esempio materiali inerti che possono essere utilizzati per ridurre al minimo il rischio di esplosioni di polveri nei toner. 39 La rimozione delle sostanze nocive viene estesa a tutti i componenti degli apparecchi contenenti sostanze nocive (condensatori, batterie, circuiti stampati, cavi, display ecc.)
40 Ordinanza del DATEC del 18 ottobre 2005 sulle liste per il traffico dei rifiuti (RS 814.610.1)
41 Cfr. Classificazione degli scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
42 Cfr. Comunicazione dell’UFAM ai richiedenti. Traffico transfrontaliero di rifiuti
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8.1.4 Preparazione per il riutilizzo di RAEE
(v. anche cap. 4.2) La preparazione dei RAEE ai fini del loro riutilizzo, ad esempio mediante controllo, pulizia o riparazione, è da considerarsi un trattamento (art. 7 cpv. 6 bis LPAmb). I RAEE previsti per un riutilizzo devono essere trattati in conformità ai requisiti posti dalle aziende che li prendono in carico. Finché non potranno essere nuovamente classificati come funzionanti, devono essere considerati rifiuti.
Le aziende che intendono effettuare una preparazione per il riutilizzo devono disporre di un’autorizzazione allo smaltimento ai sensi dell’articolo 8 OTRif, eccezion fatta per quelle che si limitano a prendere in consegna e a depositare in modo provvisorio i RAEE (art. 8 cpv. 2 OTRif).
RAEE, componenti e parti costruttive provenienti da aziende di riparazione che non possono essere riutilizzati devono essere avviati al riciclaggio secondo lo stato della tecnica.
8.2 Requisiti specifici per singoli RAEE
8.2.1 RAEE con clorofluorocarburi volatili, idrocarburi volatili e ammoniaca
(v. all. Allegato 3 Scambiatori di calore) Gli scambiatori di calore possono contenere idrocarburi volatili (VFC e VHC) 43 o ammoniaca (NH3), presenti come refrigeranti nel sistema di raffreddamento (a volte disciolti nell’olio lubrificante per compressore) o come propellenti nella schiuma isolante. I RAEE contenenti queste sostanze devono essere convogliati il prima possibile verso un flusso di materiale separato e trattati con i seguenti obiettivi di cui all’allegato Allegato 3: a. separazione in frazioni (con recupero possibilmente dei materiali o, in subordine, dell’energia, altrimenti vengono eliminate); b. recupero e successiva valorizzazione o eliminazione eco-compatibile di CFC, HC e NH3 dal sistema di raffreddamento e dalla schiuma isolante delle apparecchiature; c. rimozione e smaltimento eco-compatibile di altri inquinanti o componenti contenenti sostanze nocive (ad es. interruttori a mercurio, condensatori, oli contenenti PCB).
8.2.2 RAEE con tubi catodici
(v. all. 4 Apparecchiature dotate di schermi) I tubi catodici devono essere smontati e arieggiati. In tutte le fasi di lavoro va impedito il rilascio di polveri (strato fosforescente, polveri di vetro e metallo) nell’aria, nel suolo e nelle acque (ad es. mediante contenitori stagni, pressione negativa, nebulizzazione/inumidimento). Le informazioni dettagliate e i requisiti per il trattamento sono riportati all’allegato A 4.7.1
43 L’acronimo inglese VFC «volatile fluorocarbons» comprende CFC, HCFC e HFC completamente o parzialmente alogenati, l’acronimo inglese VHC «volatile hydrocarbons» gli idrocarburi non alogenati.
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8.2.3 RAEE con mercurio
Il rilascio incontrollato di mercurio o di sostanze contenenti mercurio dai RAEE va impedito mediante la rimozione e lo stoccaggio controllati dei componenti contenenti mercurio, ad esempio per: · frigoriferi e congelatori: interruttori a mercurio; · prodotti della medicina dentaria: apparecchiature contenenti amalgama (codice OLTRif 18 01 10 [rs]) 44; · schermi piatti, scanner, fotocopiatrici: lampade CCFL45 (v. anche all. 4 Apparecchiature dotate di schermi); · sorgenti luminose: lampade fluorescenti, lampade a risparmio energetico, lampade ad alta pressione (v. all. 5 Sorgenti luminose).
I componenti contenenti mercurio devono essere rimossi mediante opportuni trattamenti che garantiscano un controllo e un monitoraggio delle frazioni contaminate, evitando emissioni di mercurio come indicato nelle istruzioni della Suva46. I componenti contenenti mercurio devono essere destinati a uno smaltimento separato, previo rispetto delle precauzioni di sicurezza corrispondenti.
8.2.4 RAEE con batterie
(v. all. 6 Batterie nei RAEE) Il processo di trattamento dev’essere organizzato in maniera tale da impedire per quanto possibile il rilascio incontrollato di energia da accumulatori quali le batterie. Si presume che le percentuali di energia residua nelle batterie a bottone e nei piccoli condensatori non abbiano ripercussioni negative nel corso del processo di trattamento, a meno che non siano presenti in forma concentrata (ad es. in contenitori di raccolta).
Le batterie accessibili all’interno del RAEE senza l’uso di utensili 47, oppure aventi proprietà pericolose, ad esempio perché contenenti cadmio (Cd), mercurio (Hg) o elettroliti con sostanze potenzialmente pericolose, o un’elevata tensione e carica elettrica vanno possibilmente rimosse dal RAEE prima di un trattamento meccanico. Qualora le suddette batterie possano essere rimosse nel corso del trattamento meccanico senza essere quasi per nulla distrutte né danneggiate, anche tale procedura è consentita.
Le batterie accessibili all’interno del RAEE solo con l’uso di utensili e che non presentano proprietà pericolose possono anch’esse essere rimosse durante un trattamento meccanico.
8.2.5 RAEE con circuiti stampati e rottura del circuito stampato
Durante il trattamento meccanico o chimico dei circuiti stampati può esservi il rischio di produrre emissioni diffuse nell’ambiente e di contaminare le postazioni di lavoro con polveri nocive. In fase di trattamento meccanico, chimico e anche manuale deve essere garantito il rispetto delle prescrizioni della Suva (ad es. valori MAC) e prevenuta una dispersione di sostanze nocive. I circuiti stampati e i componenti assemblati su di essi contengono complessivamente oltre 40 elementi del sistema periodico (ad es. rame, piombo, stagno, antimonio, oro, argento) e in parte anche alcuni ritardanti di fiamma vietati.
44 Indicazioni sullo smaltimento sono riportate nell’aiuto all’esecuzione dell’UFAM «Smaltimento dei rifiuti sanitari (admin.ch)». 45 CCFL: Cold Cathode Fluorescent Lamp. 46 cfr. scheda tematica Mercurio 2013 (Suva)
47 Per utensili s’intendono ad esempio cacciaviti, utensili da taglio, pinze
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8.2.6 Materie plastiche dei RAEE con ritardanti di fiamma e metalli pesanti
Le materie plastiche e le miscele di materie plastiche possono essere riciclate direttamente, ossia senza essere selezionate, soltanto se è provato il rispetto dei valori limite stabiliti negli allegati 1.1, 2.9 e 2.18 ORRPChim per i metalli pesanti e i ritardanti di fiamma48. La prova va fornita mediante analisi chimiche periodiche, nelle quali occorre prestare particolare attenzione alla raccolta di un campione rappresentativo. A seconda dei dati e delle risultanze di studi riconosciuti, per determinate frazioni è possibile ridurre l’obbligo della prova.
Le materie plastiche contenenti inquinanti organici persistenti (POP) ai sensi della Convenzione di Stoccolma, come i polibromodifenileteri (PBDE), ossia tetra-, penta-, esa- ed eptabromodifenileteri (tetra-, penta-, esa- ed eptaBDE) o i decabromodifenileteri (decaBDE), devono essere smaltite in maniera tale da distruggere i POP contenuti al loro interno. I tenori ridotti di POP da raggiungere si basano sullo stato della tecnica 49.
8.2.7 RAEE con sostanze radioattive
I rilevatori di fumo, i RAEE utilizzati in campo medico e nella ricerca o i RAEE militari possono contenere fonti radioattive. Secondo l’articolo 104 dell’ordinanza sulla radioprotezione (ORaP) le aziende che ritirano rifiuti ai fini del riciclaggio e dello smaltimento sono tenute a verificare la presenza di «materiali radioattivi orfani» mediante adeguate procedure di controllo e a mettere al sicuro in luoghi idonei i materiali eventualmente rinvenuti 50.
Le imprese di smaltimento che riciclano rottami metallici 51 devono avere a disposizione, o quanto meno poter richiedere, strumenti di misurazione adatti per poter effettuare un controllo in caso di sospetta presenza di fonti radioattive all’interno dei RAEE. Qualora si individuino RAEE contenenti materiale radioattivo (in presenza dell’etichetta «radioattivo» o previa opportuna misurazione), occorre notificarlo tempestivamente all’autorità competente in materia di radioprotezione presso l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 52mailto:, in modo da evitare rischi per le persone e l’ambiente e da garantire un corretto smaltimento secondo le disposizioni della legislazione sulla radioprotezione.
8.2.8 Condensatori di RAEE contenenti sostanze nocive
I condensatori di RAEE con oli dielettrici contenenti PCB ai sensi dell’allegato 2.14 ORRPChim devono essere rimossi dagli apparecchi prima di una loro triturazione. Si presume che i condensatori siano privi di PCB se una delle seguenti condizioni risulta essere soddisfatta: a) sono stati prodotti dopo il 1987 o provengono da apparecchi fabbricati dopo il 1987; oppure b) sono condensatori elettrolitici.
Tutti gli altri condensatori (altezza > 25 mm; diametro > 25 mm o volume simile) contenenti fluidi a base di sostanze nocive (elettroliti acquosi o oli dielettrici) devono essere rimossi prima del trattamento meccanico, durante il quale i fluidi possono fuoriuscire in modo incontrollato. Se il gestore dell’impresa di smaltimento non è in grado di differenziare i condensatori (con/senza fluidi contenenti sostanze nocive), vanno rimossi tutti i condensatori (altezza > 25 mm; diametro > 25 mm o volume simile). Se un trattamento meccanico, fino alla
48 In caso di possibilità di riciclo, l’UFAM raccomanda di utilizzare queste materie plastiche nella fabbricazione di prodotti che normalmente contengono ritardanti di fiamma.
49 Ad esempio linee guida tecniche della Convenzione di Basilea o regolamento UE sui POP
51 Non rientrano in questa categoria i centri di raccolta o le imprese di smaltimento che si limitano a effettuare trattamenti manuali
52 str@bag.admin.ch, tel. 058 462 96 14
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rimozione di tali condensatori, è perlopiù non distruttivo e i condensatori possono essere prelevati dal processo di trattamento come flusso distinguibile, tale trattamento è consentito.
L’efficacia del processo di separazione dev’essere periodicamente controllata. A tal fine va chiarito in che misura i fluidi contenenti sostanze nocive possono disperdersi nel processo di trattamento e come si distribuiscono tra le frazioni.
8.2.9 Materiali di consumo per stampanti di RAEE
Moduli toner, cartucce toner, vaschette di recupero del toner di scarto, flaconi di ricarica 53 e cartucce d’inchiostro devono essere rimossi prima di un trattamento meccanico e avviati a un riciclaggio separato, osservando le precauzioni di sicurezza corrispondenti. Con un corretto trattamento delle cartucce toner si assicura che non vi siano rischi di esplosione delle polveri.
8.3 Riciclaggio
8.3.1 Riciclaggio funzionale
La preparazione per il riutilizzo mediante controllo, pulizia e riparazione costituisce un trattamento, ossia un’operazione preliminare del riciclaggio (art. 7 cpv. 6 bis LPAmb). Il riutilizzo (la reimmissione nel circuito economico, l’utilizzo a scopi personali) di un RAEE rappresenta, dal punto di vista giuridico, un riciclaggio. Le imprese di smaltimento che effettuano una preparazione ai fini del riutilizzo lo fanno con l’obiettivo di riportare il RAEE nel circuito dei prodotti. Per il trattamento necessitano di un’autorizzazione allo smaltimento ai sensi dell’articolo 8 OTRif.
8.3.2 Riciclaggio materiale
1.1.1.1 Ferro, metalli preziosi e non ferrosi
Le imprese di smaltimento devono far sì che il ferro contenuto nelle apparecchiature, così come i metalli non ferrosi (i cosiddetti metalli di base come rame, alluminio, nichel, piombo e zinco) e quelli preziosi (oro, argento, metalli del gruppo del platino) vengano recuperati con la massima resa possibile. A tal fine occorre una differenziazione in funzione della qualità dei componenti riciclabili, in particolare dei componenti contenenti metalli preziosi (ad es. circuiti stampati), prima o durante il trattamento meccanico, nonché un arricchimento ottimizzato delle frazioni metalliche ai fini del loro recupero in opportuni trattamenti finali, ad esempio in fonderie.
1.1.1.2 Metalli tecnici rari
I metalli tecnici rari (MTR), come l’indio, il gallio, il germanio, il neodimio e il tantalio, sono indispensabili per molte applicazioni in campo elettrotecnico, oltre ai metalli preziosi e di base summenzionati. La loro produzione primaria è spesso causa di un forte inquinamento ambientale.
53 La polvere di toner contiene metalli pesanti quali stagno e rame; le loro percentuali non ne consentono una termovalorizzazione come combustibile sostitutivo nella produzione di cemento né un conferimento in discarica.
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I MTR sono considerati critici se presentano rischi di approvvigionamento significativi per l’economia. Alcuni di essi rientrano nella categoria dei minerali di conflitto. Per motivi di natura ecologica, sociale ed economica, e laddove ciò sia economicamente sopportabile e vi siano le tecnologie appropriate, ha dunque senso recuperare questi metalli. In questo ambito lo stato della tecnica è in costante progresso.
Come per i metalli preziosi, anche in questo caso occorre una differenziazione mirata e precoce dei componenti contenenti MTR e un arricchimento ottimizzato di MTR nelle frazioni ai fini del successivo recupero in opportuni trattamenti finali.
1.1.1.3 Materie plastiche
Le imprese di smaltimento che lavorano materie plastiche o miscele di plastiche provenienti dai RAEE possono separarle in frazioni riciclabili e non riciclabili, dopodiché raffinare quelle riciclabili in prodotti plastici (ad es. granulati per applicazioni di stampaggio a iniezione) e destinare quelle non riciclabili al recupero energetico. Per la frazione riciclabile devono dimostrare il rispetto dei valori limite di cui all’ORRPChim (v. anche il cap. 8.2.6), prelevando e analizzando opportuni campioni (rappresentativi). In linea di principio questi ultimi possono essere raccolti anche da frazioni che subiscono un trattamento successivo con ulteriori processi di rimozione delle sostanze nocive.
Tra le frazioni note per contenere quantità problematiche di ritardanti di fiamma bromurati (BFR) vietati si annoverano, in particolare, alloggiamenti di televisori e monitor (soprattutto schermi CRT e, in misura minore, anche schermi piatti), piccoli elettrodomestici, dispositivi informatici e di telecomunicazione e strumenti dell’elettronica di consumo, che raggiungono temperature elevate. Per evitare che le sostanze nocive contenute in questi materiali vengano trasferite a eventuali loro miscele, le plastiche sospettate di avere un alto carico inquinante devono essere convogliate il prima possibile verso un flusso distinguibile, in conformità all’articolo 10 ORSAE.
Le frazioni di cui è comprovata (ad es. sulla base della letteratura o di valori empirici) l’assenza, o la presenza in quantità insignificanti, di ritardanti di fiamma vietati (ad es. PMMA da schermi piatti, plastica da frigoriferi) non devono essere analizzate mediante il prelievo di campioni.
La plastica dei cavi può essere riciclata purché soddisfi i requisiti di cui agli allegati 1.1, 1.9, 1.18, 2.9 e 2.18 ORRPChim.
8.3.3 Riciclaggio energetico
Tutte le frazioni combustibili54 di cui non è possibile riciclare i materiali devono essere sottoposte a trattamento termico in impianti idonei (art. 10 OPSR), ossia in impianti che soddisfano i requisiti operativi di cui all’articolo 32 OPSR. Va dimostrato il rispetto delle disposizioni di accettazione dell’azienda che ritira tali rifiuti relativamente a sostanze nocive quali i composti organici alogenati.
8.4 Deposito definitivo
Tutte le frazioni non riciclabili e non combustibili vanno trattate in modo da soddisfare i requisiti per il loro deposito definitivo di cui agli articoli 35 e seguenti e all’allegato 5 OPSR.
54 S’intendono prevalentemente materie plastiche contenenti sostanze nocive in quantità superiori ai valori limite consentiti dall’ORRPChim.
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9 Indicatori di prestazione
9.1 Principi
Per garantire e continuare a sviluppare lo stato della tecnica di cui agli articoli 3 lettera h, 10 e 13 ORSAE, occorre definire opportuni indicatori che lo raffigurino. Indicatori e metodologie vanno costantemente perfezionati nell’ottica di definire futuri obiettivi di prestazione improntati alla circolarità. Il presente aiuto all’esecuzione dev’essere pertanto adattato regolarmente a tali sviluppi (cfr. cap. 3.3).
Gli indicatori di massa seguenti si basano sugli obiettivi di prestazione e sui metodi di valutazione attuali: · tassi di riciclaggio e valorizzazione (TRV); · tassi di recupero di refrigeranti e propellenti; · rese di determinati metalli; · prove quantitative dell’avvenuta rimozione delle sostanze nocive.
Le imprese di smaltimento devono rilevare e documentare personalmente gli indicatori di prestazione secondo il presente aiuto all’esecuzione, consentendo di prenderne visione se necessario. Spetta ai Cantoni, quali autorità preposte all’esecuzione, decidere quando e come controllare i valori.
L’elenco degli obiettivi di prestazione e degli indicatori quantitativi è riportato all’allegato 7.
Poiché la preparazione per il riutilizzo non è obbligatoria, si rinuncia a definire indicatori di prestazioni specifici in merito.
9.2 Flussi di trattamento
In funzione della loro composizione, i RAEE possono essere suddivisi in vari flussi di trattamento (v. tab. Tab. 3). Le imprese di smaltimento sono libere di suddividere ulteriormente tali flussi per essere in linea con gli obiettivi del presente aiuto all’esecuzione e dell’ORSAE.
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Tab. 3: Flussi di trattamento dei RAEE
Flusso di trattamento Esempi di RAEE nel flusso di trattamento
Scambiatori di calore Frigoriferi e congelatori, condizionatori, asciugatrici a pompa di calore, distributori di bibite (con VFC e VHC)
Apparecchiature dotate Dispositivi informatici e dell’elettronica di consumo a tubo catodico e a schermo piatto di schermi
Grandi elettrodomestici Grandi elettrodomestici (come lavatrici, fornelli e forni, forni a microonde ecc.)
Piccoli elettrodomestici Piccoli elettrodomestici (ad es. aspirapolvere, tostapane, ferri da stiro, asciugacapelli, utensili e attrezzi da giardino, giocattoli, attrezzature sportive e per il tempo libero, dispositivi informatici, di comunicazione e intrattenimento, lampade ecc.)
Moduli fotovoltaici Moduli composti da singole celle; le celle che assorbono la luce sono costituite principalmente da silicio mono o multicristallino. Moduli composti da strati sottili; gli strati che assorbono la luce sono costituiti principalmente da CdTe, ma anche
Sorgenti luminose Lampade a scarica di gas tubolari e non, lampade CCFL fluorescenti compatte, lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuri metallici, lampade a vapori di sodio a bassa pressione, lampade LED, OLED e QLED. Altri componenti per la propagazione e la conversione della luce (ad es. guide luminose e fosfori).
9.3 Tassi di riciclaggio e valorizzazione (TRV)
(v. all. A 7.1) L’impresa di smaltimento deve determinare il TRV dell’intera catena di lavorazione (comprese le fasi di trattamento a valle presso gli operatori successivi) per i vari flussi di trattamento dei RAEE e confrontarli con i valori indicativi riportati all’allegato A 7.1.2.
I TRV vengono calcolati in batch test e plausibilizzati in base alla contabilità annuale dei materiali. La prova viene effettuata sulla base delle norme e delle prescrizioni in uso nel settore 56, in genere ogni due anni per flusso di trattamento dei RAEE e sito. Se vengono modificate fasi essenziali del processo di trattamento, i TRV vanno determinati a cadenza annuale.
55 CdTe= tellururo di cadmio; CIS= seleniuro di rame e indio; CIGS= seleniuro di rame, indio e gallio; a-Si= silicio amorfo
56 Secondo la serie di norme SN EN 50625
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I TRV calcolati nell’ambito di un batch test sono esposti a diversi fattori d’influenza che possono contribuire a una significativa variabilità dei risultati, rendendo difficile l’interpretazione dei TRV: · il TRV dipende dalla composizione dei rifiuti in entrata. Alcune miscele di RAEE, ad esempio, sono più ricche di metalli rispetto ad altre o hanno meno plastiche ritardanti di fiamma, il che si traduce in un tasso di riciclaggio più elevato; · le misurazioni dei test sono soggette a imprecisioni ed errori di misura; · i dati di composizione e processo (coefficienti di trasferimento) utilizzati per calcolare il TRV sono conservativi e forfettari, il che si ripercuote sul TRV calcolato; · le frazioni con una massa elevata, come ferro e materie plastiche, sono predominanti nel TRV. Elementi rari, come ad esempio i MTR, non vengono considerati nel TRV a causa della loro percentuale ridotta all’interno dei RAEE; · i TRV puramente basati sulla massa non forniscono indicazioni in merito al beneficio ambientale derivante dal riciclaggio dei singoli materiali, il che limita fortemente l’interpretazione delle prestazioni ambientali delle imprese di smaltimento.
Occorre pertanto sviluppare e perfezionare costantemente i criteri di valutazione dell’efficienza delle risorse e della circolarità dei processi di riciclaggio.
9.4 Perdite
(v. all. A 7.1.3) Oltre ai tassi di riciclaggio e valorizzazione, nella valutazione vanno calcolate le perdite dei principali metalli (ferro, rame e alluminio) che insorgono lungo il processo. In caso di perdite significative imputabili alla tecnologia di processo specifica dell’operatore primario o successivo e che potrebbero essere ridotte modificando detta tecnologia, occorre apportare le migliorie del caso.
9.5 Tassi di recupero di refrigeranti e propellenti
(v. all. Allegato 3) L’operatore deve raggiungere tassi di recupero minimi pari al 90 per cento per i refrigeranti e i propellenti contenuti negli scambiatori di calore. Questi valori vengono determinati per ciascun impianto a cadenza annuale mediante test di prestazione controllati, dopodiché vengono plausibilizzati sulla base della contabilità annuale dei materiali. La prova viene fornita conformemente ai requisiti definiti nell’allegato 3.
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9.6 Rese di determinati metalli
Gli operatori finali addetti al trattamento delle frazioni metalliche devono raggiungere una resa minima per determinati metalli target. Il calcolo della resa si basa sulla massa ed è il rapporto tra la massa recuperata di un dato materiale e quella del medesimo materiale target presente nell’infeed 57.
La specifica tecnica CLCTS 50625-5:2017 definisce attualmente una resa minima del 90 per cento per il trattamento finale destinato al recupero di rame (Cu), argento (Ag), oro (Au) e palladio (Pd).
9.7 Prove quantitative dell’avvenuta rimozione delle sostanze nocive
9.7.1 Criteri di valutazione
La qualità della rimozione delle sostanze nocive viene monitorata e controllata attraverso: · indici ricavati dalla contabilità aziendale dei materiali; · analisi chimiche delle frazioni risultanti da una lavorazione meccanica (polveri, micro-frazioni non metalliche e frazioni di materie plastiche avviate al riciclaggio).
9.7.2 Indici ricavati dalla contabilità aziendale dei materiali
Batterie, condensatori e sorgenti luminose contenute nei RAEE sono componenti potenzialmente contenenti sostanze nocive. Per questi componenti si è pertanto definita una serie di indici che l’impresa di smaltimento deve calcolare periodicamente e registrare nella contabilità dei materiali.
Condensatori e batterie (v. all. A 7.2) Gli indici di rimozione dei condensatori contenenti liquidi potenzialmente pericolosi e delle batterie vengono valutati attraverso un confronto con i valori indicativi riportati all’allegato A 7.2.
Le imprese di smaltimento utilizzano i loro dati annuali sul flusso di materiali per determinare le frazioni di massa dei condensatori e delle batterie rimosse dal rispettivo flusso di trattamento e le confrontano con le medie di lungo periodo del settore e con valori target predefiniti 58, nonché con i valori ottenuti dai batch test. La presenza di scostamenti importanti può essere sintomo, ad esempio, di errori nella registrazione delle quantità di sostanze nocive o di rimozione delle sostanze nocive nel corso dell’anno. In tal caso vanno adottate le opportune misure da parte dell’azienda, ad esempio un migliore controllo della rimozione delle sostanze nocive.
57 Con infeed s’intende la frazione in entrata nei forni fusori. 58 Sono stabiliti nella serie di norme SN EN 50625.
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Sorgenti luminose (v. all. A 4.8) Per quanto riguarda le retroilluminazioni a CCFL contenenti mercurio degli schermi piatti, in caso di trattamento manuale il tasso di rottura di tali sistemi, se ancora integri, non deve superare il 95 per cento.
9.7.3 Analisi chimiche di determinate frazioni
(v. all. A 7.3) Al fine di controllare la qualità della rimozione delle sostanze nocive in fase di trattamento meccanico e verificare la selettività di tale operazione, è necessario sottoporre singole frazioni a campionamenti e analisi periodici. Va prelevato almeno un campione composito rappresentativo all’anno. Le procedure di analisi devono essere in linea con lo stato della tecnica ed essere effettuate da laboratori accreditati.
Per valutare la rimozione delle sostanze nocive e la selettività in fase di trattamento meccanico, si analizza la frazione non metallica più fine ottenuta dal trattamento meccanico con un tenore di metalli tipicamente inferiore al 10 per cento59.
Per valutare il rispetto dei valori limite di sostanze nocive sanciti nell’ORRPChim all’interno delle frazioni di plastica che, dopo il trattamento manuale e meccanico dei RAEE, sono state avviate al riciclaggio materiale, si preleva un campione composito.
In caso di lavorazione meccanica di schermi piatti, il tenore di mercurio nella più piccola frazione del trituratore dalla quale sono state rimosse le sostanze nocive non dev’essere superiore a 0,5 milligrammi per chilogrammo (v. all. A 4.8).
59 Il resto è costituito da microparticelle leggere di plastica o legno.
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10 Documentazione
10.1 Requisiti generali
Le imprese di smaltimento che ritirano RAEE ai fini del trattamento60 devono disporre di una documentazione interna relativa alle attività svolte. Quest’ultima può essere visionata dall’autorità esecutiva competente ai fini della plausibilizzazione di un trattamento secondo lo stato della tecnica.
10.2 Organizzazione operativa
Si applicano i principi generali per l’esercizio di impianti per i rifiuti di cui all’articolo 27 OPSR.
In particolare va assicurata e documentata la formazione continua, interna ed esterna all’azienda, del personale addetto (art. 27 cpv. 1 lett. f OPSR). Le imprese che smaltiscono ogni anno più di 100 tonnellate di rifiuti devono disporre di un regolamento operativo da sottoporre per parere all’autorità (art. 27 cpv. 2 OPSR). Il modulo sulle disposizioni generali dell’OPSR all’interno dell’aiuto all’esecuzione dell’UFAM contiene un modello di regolamento operativo per le imprese di smaltimento e fornisce indicazioni in merito alla formazione di base e continua del personale.
10.3 Ritiro, trasbordo, deposito e inoltro
Le imprese di smaltimento hanno un sistema di contabilità interna dei materiali conforme ai requisiti del presente aiuto all’esecuzione (v. cap. 10.5). Tutte le forniture di apparecchiature e frazioni in arrivo e in partenza devono essere registrate e documentate mediante bollettini di pesatura, bollettini di consegna, moduli di accompagnamento o liste di accettazione.
10.4 Trattamento
10.4.1 Preparazione al riciclaggio, alla termovalorizzazione o all’eliminazione
La documentazione interna delle imprese di smaltimento che preparano il riciclaggio, la termovalorizzazione o l’eliminazione dei materiali e dei componenti presenti nei RAEE deve comprendere i seguenti ambiti: · Istruzioni di lavoro Per tutte le fasi di lavoro esistono istruzioni scritte con informazioni circa l’importanza e la presenza di sostanze nocive rilevanti e di altre particolari minacce (ad es. rischio di ferimento). Vanno documentate, in particolare, le istruzioni relative al trattamento manuale e a quello preliminare per tipo di apparecchio, nonché gli schemi delle procedure per i processi di lavorazione meccanica. · Processi di trattamento Tutti i processi di trattamento atti a separare i flussi di materiali devono essere documentati dall’impresa di smaltimento, evidenziando le tecnologie utilizzate e i materiali target (sostanze nocive e materiali riciclabili) da arricchire, con relative frazioni, ai fini dell’eliminazione o di un recupero successivi.
60 Tra queste si annoverano le imprese di smaltimento che effettuano una preparazione ai fini del riciclaggio, della termovalorizzazione o dell’eliminazione e le imprese che ritirano RAEE allo scopo di prepararli per il riutilizzo.
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· Rimozione delle sostanze nocive La rimozione delle sostanze nocive di apparecchi elettrici ed elettronici dev’essere monitorata e documentata internamente all’azienda. · Prove dello smaltimento La termovalorizzazione o l’eliminazione di frazioni o componenti contaminati (ad es. plastiche con ritardanti di fiamma bromurati, frazioni contenenti mercurio, frazione leggera del trituratore) in impianti di incenerimento dei rifiuti urbani o dei rifiuti speciali in Svizzera o all’estero dev’essere documentata mediante opportune prove dello smaltimento. · Indicatori di prestazione Il calcolo degli indicatori di prestazione (v. cap. 9) va documentato, in particolare attraverso una documentazione dettagliata dei batch test e i rapporti di laboratorio sulle frazioni analizzate. · Protezione della salute Se sussiste il rischio che il personale sia esposto a sostanze nocive per la salute (ad es. emissioni diffuse di mercurio in fase di trattamento di schermi LCD o sorgenti luminose), occorre documentare i dati relativi al monitoraggio della protezione della salute sul posto di lavoro, nonché le visite della Suva, collaudi e accertamenti. · Distruzione dei dati L’impresa di smaltimento possiede un sistema di prove a garanzia della distruzione dei dati in conformità alle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD).
10.4.2 Preparazione per il riutilizzo
La documentazione interna delle imprese di smaltimento che preparano per il riutilizzo deve comprendere i seguenti ambiti: · Istruzioni di lavoro Per tutte le fasi di lavoro in cui viene apportata una modificazione fisica alle apparecchiature, esistono istruzioni scritte con informazioni circa le fonti di pericolo (folgorazione, pericolo d’incendio, presenza di componenti contenenti sostanze nocive ecc.). · Processi di trattamento L’impresa di smaltimento deve documentare tutti i processi di trattamento effettuati nell’ambito della preparazione per il riutilizzo (controllo, pulizia, riparazione, cancellazione dei dati, ripristino di funzioni ecc.). · Criteri di qualità L’impresa di smaltimento dispone di criteri qualitativi ben definiti in base ai quali classificare gli apparecchi ricondizionati come idonei al riutilizzo secondo lo scopo originale (ad es. efficienza energetica, presenza di sostanze nocive, capacità residua della batteria ecc.). · Distruzione dei dati L’impresa di smaltimento possiede un sistema di prove a garanzia della distruzione dei dati in conformità alle disposizioni della LPD.
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10.5 Contabilità dei materiali
Le imprese di smaltimento tengono per ogni loro sito una contabilità aziendale dei materiali, contenente informazioni circa la quantità e la tipologia di apparecchiature, componenti e frazioni entrate, lavorate/prodotte, depositate e uscite dallo stabilimento.
La contabilità dei materiali serve per il calcolo degli indici operativi aziendali (v. all. A 7.2), nonché per la plausibilizzazione di un’eliminazione di sostanze nocive e di un recupero di risorse adeguati allo stato attuale della tecnica.
I requisiti relativi alla contabilità aziendale dei materiali sono riportati all’allegato 8.
10.6 Obblighi di notifica
Ai sensi dell’articolo 27 capoverso 1 lettera e OPSR le imprese di smaltimento devono tenere un elenco delle quantità di rifiuti prese in consegna in base alle categorie riportate nell’allegato 1 OPSR, indicandone l’origine, nonché dei residui e delle emissioni provenienti dagli impianti, e fornire ogni anno tale elenco all’autorità.
L’articolo 12 capoversi 1 e 2 OTRif prevede inoltre che le imprese di smaltimento che ricevono rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo con o senza obbligo di modulo di accompagnamento debbano notificare all’UFAM e all’autorità cantonale indicazioni dettagliate circa, ad esempio, i rifiuti ricevuti e i metodi di smaltimento utilizzati61.
Le notifiche summenzionate devono essere caricate sulle piattaforme eGovernment DATEC e VeVa-online. I relativi dettagli sono contenuti nel modulo «Resoconto secondo OPSR» dell’aiuto all’esecuzione OPSR.
Secondo l’articolo 12 ORSAE, chi è soggetto all’obbligo di ripresa, i centri pubblici di raccolta e le imprese di smaltimento devono sottoporre all’UFAM su sua richiesta e secondo le sue indicazioni i dati sugli apparecchi e i componenti smaltiti necessari all’esecuzione. Il livello di dettaglio delle notifiche OTRif e OPSR è insufficiente in merito. Per il calcolo degli indici nazionali sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, l’UFAM collabora principalmente con le organizzazioni di categoria volontarie. Se necessario, l’UFAM può richiedere ulteriori dati registrati nella contabilità aziendale dei materiali ai sensi dell’allegato 8.
61 Ordinanza del DATEC del 18 ottobre 2005 sulle liste per il traffico dei rifiuti
Smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Allegato
11 Allegati
Allegato 1 Elenchi A2
Allegato 2 Abbreviazioni e glossario A3
Allegato 3 Scambiatori di calore A8
Allegato 4 Apparecchiature dotate di schermi A20
Allegato 5 Sorgenti luminose A26
Allegato 6 Batterie nei RAEE A34
Allegato 7 Obiettivi di prestazione e indicatori A39
Allegato 8 Contabilità dei materiali A45
Aiuto all’esecuzione sullo stato della tecnica in materia di smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Allegati
Allegato 1 Elenchi
Figure Fig. A3 : Diagramma di flusso per la classificazione degli utilizzi finali risultanti dal
Tabelle Tab. A18: Medie pluriennali ricavate dalla contabilità aziendale dei materiali e valori target per la
Aiuto all’esecuzione sullo stato della tecnica in materia di smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Allegati
Allegato 2 Abbreviazioni e glossario
Abbreviazioni ADR Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose; RS 0741.621
BFR Ritardanti di fiamma bromurati (ingl. Brominated Flame Retardants)
CCFL Lampade a fluorescenza a catodo freddo (ingl. Cold Cathod Flourescent lamp)
CEN Comitato europeo di normazione
CENELEC Comitato europeo di normazione elettrotecnica
CFC Clorofluorocarburi
CRT Tubo a raggi catodici (ingl. cathod ray tube)
ELKO Condensatore elettrolitico
FPD Schermo piatto (ingl. flat panel display)
H-CFC Clorofluorocarburi parzialmente alogenati
H-FC Fluorocarburi parzialmente alogenati
HC Idrocarburi (ingl. Hydrocarbon)
IATE Banca dati terminologica europea (ingl. Interactive Terminology for Europe)
IIRU Impianto d’incenerimento dei rifiuti urbani
LED Diodo a emissione di luce (ingl. light emitting diode)
LiB Batteria al litio
LIB Batteria agli ioni di litio
LPAmb Legge sulla protezione dell’ambiente; RS 814.01
LPD Legge federale sulla protezione dei dati; RS 235.1
LRap Legge sulla radioprotezione; RS 814.50
MTR Metalli tecnici rari
OPICChim Ordinanza relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale (ordinanza PIC); RS 814.82
OPSR Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti); RS 814.600
ORap Ordinanza sulla radioprotezione; RS 814.501
ORRPChim Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici; RS 814.81
ORSAE Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici; RS 814.620
OTRif Ordinanza sul traffico di rifiuti; RS 814.610
PBDE Polibromodifenileteri
PCB Policlorobifenili
PV Fotovoltaico (ingl. photo voltaic)
RAEE Rifiuto da apparecchiature elettriche ed elettroniche
[rc] Altri rifiuti soggetti a controllo
[rcm] Altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento
RESH Residui triturati (equivalente alla frazione leggera del trituratore, SLF)
[rnc] Rifiuti non soggetti a controllo
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[rs] Rifiuti speciali
SDR Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada; RS 741.621
SLF Frazione leggera del trituratore (equivalente ai residui triturati, RESH)
Suva Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
TIC Tecnologia dell’informazione e della comunicazione
TRV Tasso di riciclaggio e valorizzazione
UFAM Ufficio federale dell’ambiente
Glossario Apparecchi Apparecchi elettrici ed elettronici che utilizzano, per un corretto funzionamento, energia elettrica e sono impiegati nelle economie domestiche oppure a titolo professionale o commerciale (art. 3 lett. a ORSAE).
Azienda fornitrice Per aziende fornitrici s’intendono le imprese e i servizi di autorità che consegnano i loro rifiuti ad altri siti o a terzi. Sono considerate aziende fornitrici anche le imprese di smaltimento che trasferiscono i rifiuti ad altri siti o a terzi ai fini dello smaltimento. Non sono considerate aziende fornitrici le aziende e i relativi servizi di autorità che si limitano a trasportare rifiuti per conto di terzi (art. 3 cpv. 1 OTRif).
Batch test Lavorazione di un lotto in un impianto esistente a condizioni rappresentative al fine di determinare la quantità e la composizione delle frazioni risultanti in uscita (in base a: SN EN 50625-1:2014, in tedesco). Nelle norme SN 50625 in lingua tedesca viene chiamato anche «Testchargenverarbeitung» (Elaborazione dei batch di prova).
Centro di raccolta Centri o eventi di raccolta gestiti dalla collettività o da privati per conto della collettività (art. 3 lett. f ORSAE).
Commerciante Persone fisiche o giuridiche che acquistano apparecchi e li forniscono in Svizzera a titolo commerciale (art. 3 lett. d ORSAE).
Commerciante al dettaglio I commercianti al dettaglio sono un sottogruppo dei commercianti. Forniscono apparecchi e componenti esclusivamente all’utente finale (art. 3 lett. e ORSAE).
Componenti Le parti elettriche o elettroniche di apparecchi indispensabili per il funzionamento degli stessi (art. 3 lett. b ORSAE).
Contabilità dei materiali La contabilità dei materiali consiste nella registrazione delle quantità relative a ingressi di materiali, giacenze e uscite di materiali, suddivise per RAEE, categorie di materiali o sostanze prestabilite.
Deposito Per deposito s’intende la custodia ai fini del trattamento nella propria azienda oppure per il trasporto o la consegna all’operatore successivo (OPSR).
Deposito provvisorio Deposito di rifiuti per un periodo di tempo limitato (cfr. in merito art. 29–30 OPSR).
Discariche Impianti per i rifiuti nei quali questi ultimi vengono depositati in modo controllato (art. 3 lett. k OPSR).
Emissioni Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono, all’uscita da un impianto, definiti emissioni e, nel luogo di impatto, immissioni (art. 7 cpv. 2 LPAmb).
Fabbricante Persone fisiche o giuridiche che fabbricano apparecchi a titolo professionale o commerciale o che li importano in Svizzera per la fornitura a titolo commerciale (art. 3 lett. c ORSAE).
Flusso di trattamento Il flusso di trattamento è una classificazione dei RAEE in funzione della lavorazione necessaria. L’efficienza (qualità) del sistema di smaltimento viene stabilita singolarmente per ciascun flusso di trattamento, calcolando ad esempio i tassi di riciclaggio e valorizzazione (TRV).
Frazione Un flusso separato di un operatore risultante dal trattamento dei RAEE.
Frazione impura Frazioni (ad es. ABS con ritardanti di fiamma bromurati, frazione leggera del trituratore, miscela ferro-rame, alluminio con impurità di mercurio) con più del due per cento in massa di materiali estranei non compatibili e/o un tenore di sostanze pericolose superiore ai valori limite rilevanti.
Frazione pura Le frazioni (ad es. plastica PP, plastica mista PC/ABS, ferro, ottone) con meno del due per cento in massa di materiali estranei non compatibili e un tenore di sostanze pericolose inferiore ai valori limite rilevanti.
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Funzionante Un apparecchio è considerato funzionante se può continuare a essere utilizzato per lo scopo originario senza ulteriori trattamenti.
Impianto dei rifiuti Impianti nei quali i rifiuti vengono trattati, riciclati e depositati in modo definitivo o temporaneo, fatta eccezione per i siti di estrazione di materiali nei quali viene riciclato materiale di scavo e di sgombero (art. 3 lett. g OPSR).
Impresa Entità giuridica dotata di un proprio numero d’identificazione d’impresa oppure gruppo di tali entità aventi un sistema di smaltimento dei rifiuti organizzato in comune (art. 3 lett. b OPSR).
Impresa di smaltimento Imprese che prendono in consegna apparecchi e componenti a scopo di smaltimento, ad eccezione dei centri pubblici di raccolta62, dei trasportatori e di chi è soggetto all’obbligo di ripresa (art. 3 lett. g ORSAE).
Lampada La lampada è un’unità contenente l’alloggiamento per una specifica sorgente luminosa (attacco) ed eventualmente anche il relativo regolatore di corrente. In genere, inoltre, una lampada contiene anche il dispositivo di orientamento della luce (riflettore).
Materia prima secondaria Materiale che viene riutilizzato o reimpiegato in altri materiali (IATE63).
Materiali target Per materiali target s’intendono le sostanze (riciclabili e nocive), le miscele e i componenti specifici che devono essere recuperati a livello energetico o di materiale, oppure eliminati, nell’ambito dell’intero processo di trattamento. Può trattarsi sia dei classici materiali riciclabili come rame, alluminio o ferro, che di inquinanti come mercurio, cadmio o PCB.
Metalli di base I metalli di base includono metalli industriali non ferrosi quali alluminio, piombo, rame, nichel e zinco.
Metalli preziosi I metalli preziosi sono metalli resistenti alla corrosione, ossia in un ambiente naturale, sotto l’effetto di aria e acqua, mantengono costantemente una stabilità chimica. Tutti i metalli preziosi e semipreziosi rientrano nella categoria dei metalli pesanti.
Metalli tecnici rari I metalli tecnici rari sono elementi rari dal punto di vista geochimico (< 100 ppm nella crosta terrestre, secondo Skinner 1979) e indispensabili per gli sviluppi tecnologici futuri; tra di essi si annoverano i metalli preziosi (oro, argento, palladio, platino), le terre rare (ad es. neodimio, samario, disprosio) e molti altri metalli spesso utilizzati in minime quantità (ad es. indio, gallio, germanio, tantalio).
Operatore finale L’impresa di smaltimento che destina le frazioni derivanti dal trattamento dei RAEE a un utilizzo finale. Gli utilizzi finali possono essere il riciclaggio funzionale, materiale o energetico e l’eliminazione mediante incenerimento o conferimento in discarica.
Operatore successivo Tutti gli operatori lungo la catena di trattamento successivi al primo.
Parti Molti apparecchi elettrici ed elettronici constano di parti (= componenti) disponibili o immesse in commercio anche separatamente, ad esempio alimentatori, unità disco, schermi. Quando diventano rifiuti, questi componenti rientrano nel concetto di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Percentuale estranea Con percentuale estranea s’intende un materiale che viene aggiunto involontariamente al materiale in uscita previsto (target). Nel caso di una determinata frazione metallica, ad esempio, sono tutti i materiali fuorché quel metallo. Il termine «materiale» si riferisce ai materiali con cui è stato prodotto un dato oggetto, ad esempio rame, ferro, legno, ABS, PP, vetro.
Preparazione per il riutilizzo La preparazione per il riutilizzo comprende ogni processo di controllo, pulizia, riparazione o ritrattamento con cui i prodotti o componenti di prodotti divenuti rifiuti vengono preparati per poter essere riutilizzati.
Primo operatore La prima impresa di smaltimento che effettua un trattamento su un RAEE.
Quota di riciclaggio La quota di riciclaggio è il rapporto tra la percentuale della massa in uscita che viene riciclata a livello materiale ed energetico e la massa totale in entrata di un determinato flusso di trattamento.
Resa Frazione di massa di un metallo recuperato come prodotto di lavorazione («uscita») rispetto al contenuto di quel metallo caricato in entrata («infeed»).
Riciclaggio Il riciclaggio dei rifiuti consiste nel recupero delle loro porzioni funzionali (riutilizzo), materiali o energetiche (desunto dalle successive tre voci del glossario).
62 Centri o eventi di raccolta gestiti dalla collettività o da privati per conto della collettività (v. «Centri di raccolta»)
63 IATE (Interactive Terminology for Europe) è la banca dati terminologica europea.
Aiuto all’esecuzione sullo stato della tecnica in materia di smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Allegati
Riciclaggio energetico Utilizzo dei rifiuti per la produzione di energia elettrica e calore.
Riciclaggio funzionale Per i RAEE l’obiettivo del riciclaggio funzionale è il loro riutilizzo. Ogni processo mirante a preparare apparecchi e componenti divenuti rifiuti in maniera tale da poterli riutilizzare per il medesimo scopo a cui erano destinati in origine.
Riciclaggio materiale Processo attraverso cui vengono recuperate materie prime secondarie che vengono immesse nuovamente nel circuito economico.
Rifiuti da apparecchiature Per rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) si intendono gli apparecchi elettrici ed elettronici elettriche ed elettroniche dei quali il detentore si libera o che devono essere smaltiti nell’interesse pubblico (art. 7 cpv. 6 LPAmb). Comprendono anche i loro componenti.
Rifiuto Per rifiuti si intendono le cose mobili delle quali il detentore si libera o che devono essere smaltite nell’interesse pubblico (art. 7 cpv. 6 LPAmb). Nell’aiuto all’esecuzione sulle disposizioni generali dell’OPSR sono contenute delucidazioni in merito alla distinzione tra prodotto e rifiuto.
Rimozione delle sostanze Trattamento selettivo in cui vengono eliminate determinate sostanze, miscele e componenti da RAEE o nocive frazioni. La rimozione delle sostanze nocive deve riguardare tutti i componenti degli apparecchi contenenti sostanze nocive (condensatori, batterie, circuiti stampati, cavi, display ecc.).
Riutilizzo Per riutilizzo s’intende l’uso rinnovato di un dato prodotto (da classificare come rifiuto) secondo lo scopo originario o anche un altro scopo. Finché non viene riutilizzato, il prodotto è da intendersi un rifiuto se nel frattempo è sottoposto alle tipiche fasi dello smaltimento, ossia raccolta, trasporto, deposito provvisorio o trattamento.
Smaltimento Lo smaltimento dei rifiuti comprende il loro riciclaggio o deposito definitivo nonché le operazioni preliminari di raccolta, trasporto, deposito provvisorio e trattamento (art. 7 cpv. 6bis LPAmb).
Sorgente luminosa Tutte le apparecchiature elettriche o le utenze elettriche che servono a generare luce sono definite sorgenti luminose. Le sorgenti luminose sono le fonti di luce nelle lampade.
Sostanze Per sostanze s’intendono gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo produttivo. Sono loro equiparati i preparati (composti, miscele, soluzioni) e gli oggetti che contengono tali sostanze.
Sostanze potenzialmente Il concetto di sostanze potenzialmente pericolose (ingl. «substances of concern») è tratto dalla direttiva RAEE64 pericolose e si riferisce a sostanze contenute nei condensatori, ma non viene definito esplicitamente né in tale direttiva né nella legislazione europea.
Stato della tecnica Attuale stato d’avanzamento di procedure, installazioni e modalità d’esercizio che è stato sperimentato con successo su attività o impianti comparabili in Svizzera o all’estero oppure che è stato impiegato con successo in via sperimentale e può, secondo le regole della tecnica, essere applicato ad altri impianti o attività, e che un’azienda media ed economicamente sana del ramo in questione può sostenere sotto il profilo economico (art. 3 lett. h ORSAE).
Tasso di riciclaggio Il tasso di riciclaggio è il rapporto tra la percentuale della massa in uscita che viene riciclata a livello di materiale e la massa totale in entrata di un determinato flusso di trattamento.
Trattamento Per trattamento si intende qualsiasi modificazione fisica, biologica o chimica dei rifiuti (art. 7 cpv. 6bis LPAmb).
Trattamento finale Procedimento di riciclaggio volto a recuperare dai RAEE e dalle relative frazioni funzioni, materiali ed energie che non presentano più la caratteristica di rifiuto.
Trattamento termico Trattamento di rifiuti a una temperatura così elevata che le sostanze dannose per l’ambiente vengono distrutte o legate chimicamente o fisicamente attraverso la mineralizzazione (art. 3 lett. l OPSR).
Unità di memoria Le unità di memoria possono essere dispositivi di archiviazione o supporti di memoria che possono essere scritti o letti mediante apparecchiature elettroniche. Le unità di memoria possono essere anche componenti elettronici destinati al salvataggio dei dati all’interno di circuiti logici. Possono essere integrati in apparecchiature elettroniche come componenti fissi o intercambiabili. Si distingue tra unità di memoria elettroniche, magnetiche, ottiche, miste e di altra natura.
64 Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
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Utilizzo finale L’utilizzo finale indica l’uso finale di un materiale, ovvero riciclaggio materiale (utilizzo del materiale secondario), riciclaggio energetico (sfruttamento dell’energia), riutilizzo (utilizzo dell’apparecchio) ed eliminazione.
Valore indicativo Per valore indicativo s’intende un valore che va rispettato e a cui ci si deve orientare senza essere obbligati per legge.
Valore limite Valore massimo consentito per un dato parametro.
Valore target Valore minimo di un dato parametro.
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Allegato 3 Scambiatori di calore
Campo d’applicazione I seguenti dati relativi allo stato della tecnica si applicano alle aziende che raccolgono, trasportano, trasbordano, depositano a titolo provvisorio o trattano frigoriferi, congelatori, condizionatori e altri apparecchi contenenti clorofluorocarburi volatili (di seguito denominati VFC 65) e idrocarburi volatili (di seguito denominati VHC 66), nonché altri scambiatori di calore. I composti summenzionati (VFC, VHC) e l’NH 3 possono essere localizzati come refrigeranti all’interno del sistema di raffreddamento (in parte disciolti in olio) e come propellenti nella schiuma isolante delle apparecchiature oggetto di trattamento.
Per la produzione, la messa in commercio, l’importazione, l’esportazione e l’utilizzo di impianti e apparecchi con refrigeranti si applicano le disposizioni dell’allegato 2.10 ORRPChim. Per lo smaltimento si applicano l’OPSR, l’OTRif e l’ORSAE.
Obiettivi Gli obiettivi del trattamento di apparecchi refrigeranti, altri scambiatori di calore e prodotti contenenti NH 3, VFC · la separazione in frazioni, con recupero possibilmente dei materiali o, in subordine, dell’energia, oppure, se non riciclabili, la loro eliminazione; · il recupero e la successiva valorizzazione o eliminazione eco-compatibile di NH 3, VFC e VHC, se presenti; · la rimozione e lo smaltimento eco-compatibile di altri inquinanti o componenti contenenti sostanze nocive (ad es. interruttori a mercurio, condensatori, oli contenenti PCB ecc.).
65 VFC: volatile fluorocarbon, equivalente all’italiano clorofluorocarburi volatili (CFC), ma comprendente anche clorofluorocarburi parzialmente alogenati (H-CFC) e fluorocarburi parzialmente alogenati (H-FC). 66 VHC: volatile hydrocarbon, equivalente all’italiano idrocarburi volatili (HC).
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Terminologia specifica Termine Definizione
Apparecchi smantellati Apparecchiature prive del circuito di refrigerazione o del compressore
Apparecchiature tecnicamente Apparecchi sia visibilmente difettosi che con un danno non visibile al circuito di refrigerazione. Questi difettose ultimi sono individuabili perché presentano un valore delta critico superiore alla norma (rapporto tra quantità di riempimento indicata sull’etichetta e riduzione di massa totale).
Circuito di refrigerazione Componente che sfrutta un refrigerante per il trasferimento di energia termica da un elemento all’altro dell’apparecchio
Fase 1 Processo in cui le miscele di olio-gas refrigerante (o miscele NH3/H2O) vengono estratte dal sistema di refrigerazione e successivamente separate dall’olio all’interno di un sistema chiuso. NOTA: oltre ai materiali summenzionati, nella fase 1 possono essere rimossi anche altri componenti (compressori, cavi, ripiani in vetro, parti in plastica, interruttori a mercurio, condensatori).
Fase 2 Processo nell’ambito del quale la rimozione dei materiali isolanti dagli apparecchi refrigeranti e la successiva estrazione dei VFC e VHC dalla schiuma isolante avvengono in un sistema chiuso. NOTA 1: oltre ai materiali summenzionati, nella fase 2 vengono rimossi anche altri componenti (metalli ferrosi, metalli non ferrosi, materie plastiche, acqua). NOTA 2: la fase di trattamento 2 non è applicabile alle asciugatrici e alle lavastoviglie a pompa di calore, ai deumidificatori per ambienti e ai condizionatori d’aria portatili, se non contengono schiuma isolante.
Olio Olio presente nel circuito di refrigerazione, avente la funzione di lubrificare il compressore e contenente in genere VFC e/o VHC. Gli oli presenti nei radiatori con la funzione di termovettori possono contenere policlorobifenili (PCB).
Pannelli isolanti sottovuoto (VIP) Componenti degli apparecchi refrigeranti che contribuiscono a ottimizzare l’efficienza energetica. L’anima di questi pannelli utilizzati nelle apparecchiature più recenti è costituita da un materiale isolante in polvere (ad es. silice pirogenica, fibre di vetro e altre cariche) che viene avvolto da diversi strati di pellicola ermetica. I VIP hanno in parte sostituito il consueto isolamento in PUR.
Propellenti Fluidi utilizzati per formare la struttura cellulare dei materiali isolanti. Può trattarsi di VFC o VHC. Sono contenuti sia nei pori dell’isolamento PUR che nella sua matrice.
Refrigeranti Sono refrigeranti le sostanze o i preparati che, all’interno di apparecchi o impianti, trasportano il calore da una temperatura più bassa a una più elevata. Nel circuito di refrigerazione può trattarsi, ad esempio,
Sistema chiuso Sistema di impianti volto a impedire qualsiasi emissione di refrigeranti o propellenti durante il trattamento degli apparecchi refrigeranti e nelle successive fasi di recupero, distruzione o trasformazione di queste sostanze
Test di prestazione Trattamento di apparecchi di refrigerazione a condizioni predefinite allo scopo di determinare l’efficienza degli impianti di fase 1 e 2 dal punto di vista del recupero di refrigeranti e propellenti.
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Gruppi e classi di apparecchi In funzione dei refrigeranti e dei propellenti contenuti al loro interno, gli apparecchi si suddividono in due gruppi:
Tab. A4: Gruppi di apparecchi refrigeranti
Gruppo Descrizione
Unità di raffreddamento con Apparecchi con CFC, HCFC e HFC (ad es. R11, R12, R22, R502, R134a) [di seguito denominati per compressore semplicità apparecchi VFC1] e apparecchi con idrocarburi volatili (ad es. isobutano, ciclopentano 67) [di seguito denominati per semplicità apparecchi VHC2].
Unità di raffreddamento ad Apparecchi in cui nel circuito di refrigerazione è presente una soluzione di NH 3 contenente cromo assorbimento (NH3) esavalente.
Tab. A5: Classi di apparecchi refrigeranti
Classe Capacità Dimensione Osservazioni max. [m3] Lunghezza [m]
1 <0,18 Piccoli frigoriferi
2 0,18 – 0,35 Frigoriferi o frigoriferi e congelatori combinati
3 <0,5 Freezer, congelatori ad armadio e congelatori a pozzetto
4 >0,5 <2,2 Grandi frigoriferi e congelatori
5 =/>2,2 Maxi-frigoriferi e congelatori
6 Distributori automatici di prodotti freddi, condizionatori, deumidificatori, pompe di calore, altri
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti VFC o VHC non inclusi nelle classi 1–5
7 Radiatori a olio e altri scambiatori di calore che utilizzano fluidi diversi dall’acqua per il
trasferimento di calore
8 Tutti i prodotti contenenti VFC e VHC non attribuibili alle categorie 1–6 (ad es. pannelli in
schiuma, scaldacqua con strato isolante in schiuma)
Di seguito, per semplicità gli apparecchi delle classi 1–6 vengono denominati collettivamente «apparecchi refrigeranti»68.
67 Il ciclopentano non viene utilizzato come refrigerante, ma all’interno della schiuma isolante. 68 La Direttiva RAEE europea elenca questi apparecchi insieme ad altre tipologie con il termine «apparecchiature per lo scambio di temperatura».
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Sostanze nocive e materiali riciclabili Tab. A6: Sostanze nocive e materiali riciclabili negli apparecchi refrigeranti
Gruppo Sostanze nocive Materiali riciclabili
Unità di raffreddamento con compressore CFC, HCFC e HFC Fe, Al, Cu Componenti contenenti mercurio Materie plastiche Condensatori Materiali PUR degassati Materie plastiche bromurate Circuiti stampati Display a cristalli liquidi Vetro Cavi Unità di raffreddamento ad assorbimento (NH3) NH3
Requisiti per la raccolta, il trasporto, il trasbordo e il deposito provvisorio La movimentazione degli apparecchi lungo la catena «centro di raccolta – trasporto – deposito provvisorio – conferimento all’azienda» dev’essere effettuata il più attentamente possibile, onde evitare perdite di refrigerante e propellente dovute a possibili danni ai circuiti di refrigerazione o ai materiali isolanti. Durante il trasporto gli apparecchi refrigeranti devono essere posizionati gli uni accanto agli altri e fissati per evitare che cadano. Le persone coinvolte nel trasporto e nel trasbordo (carico e scarico) devono essere informate per iscritto in merito alle misure di protezione necessarie nella movimentazione degli apparecchi refrigeranti. Qualora in una fornitura vi siano più apparecchi (> 20 % della fornitura) smantellati o con difetti meccanici, l’impresa di smaltimento deve comunicare all’autorità esecutiva i dati relativi a quantità, fornitori e trasportatore.
L’accettazione degli apparecchi refrigeranti presso l’impresa di smaltimento deve avvenire in modo da escludere un ulteriore danneggiamento che ne complicherebbe o impedirebbe il trattamento o che provochi il rilascio di sostanze pericolose per l’ambiente. In particolare, va escluso mediante misure opportune un eventuale danno ai componenti del circuito. È vietato anche scaricare facendo scivolare gli apparecchi fuori dai container o rovesciando i container. L’impresa di smaltimento deve adottare le misure opportune per raccogliere eventuali perdite di liquidi e tenere a portata di mano una quantità sufficiente di leganti per assorbirli e agglomerarli (in particolare gli oli per compressori frigoriferi che fuoriescono da apparecchi difettosi). Per il trasporto, gli apparecchi refrigeranti non devono essere schiacciati, compressi o danneggiati in alcun modo.
Il deposito e la movimentazione degli apparecchi refrigeranti presso l’impresa di smaltimento devono essere eseguiti in maniera tale da non danneggiare i circuiti di raffreddamento o i materiali isolanti. Per evitare emissioni di sostanze pericolose o inquinanti (VFC, VHC, olio, mercurio ecc.), gli apparecchi refrigeranti non devono essere urtati o fatti cadere durante nessuna attività svolta in azienda.
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Requisiti per il trattamento Tutti gli impianti di trattamento degli apparecchi refrigeranti devono essere protetti contro le esplosioni e l’azienda deve rispettare i requisiti in materia di protezione da incendi ed esplosioni, attenendosi a tutte le norme di sicurezza rilevanti per il proprio sito.
Il trattamento degli apparecchi refrigeranti si suddivide in fase 1 69 e fase 270. Gli impianti e il loro esercizio devono essere conformi, per quanto applicabile, ai requisiti del Protocollo di Montreal 71 e dell’articolo 7 ORRPChim.
Fase 1: estrazione dei refrigeranti I seguenti requisiti della fase 1 si applicano a tutti i gruppi e le classi di apparecchi 1–6: · tutti i refrigeranti (VFC, VHC e NH3) devono essere rimossi dai circuiti di refrigerazione degli apparecchi, catturati e confinati in appositi contenitori. L’estrazione dei refrigeranti deve avvenire in sistemi chiusi. Durante l’esecuzione della fase 1 va evitata qualunque emissione di refrigeranti; · tutti i liquidi (fluido refrigerante e olio) devono essere rimossi. I compressori s’intendono vuoti se subito dopo l’estrazione contengono in media meno di 15 grammi di olio. I compressori preparati per il trasporto non devono gocciolare; · i refrigeranti (VFC e VHC) devono essere separati dall’olio. Tutti gli oli devono essere sottoposti a un processo di degassamento. La concentrazione residua di VFC e VHC all’interno dell’olio degassato non deve superare complessivamente lo 0,2 per cento in peso (valore totale) 72; · nell’ambito dei test di prestazione annuali e dell’esercizio quotidiano la massa di refrigerante rimosso, catturato e confinato dev’essere pari o superiore al 90 per cento della massa prevista. L’entità e la descrizione dei test di prestazione vengono riportate in conformità a quanto previsto all’allegato AA della norma 73 e al capitolo 4.103.2 delle specifiche tecniche 74; · su una media annuale, la massa di VFC estratti dal circuito di refrigerazione degli apparecchi delle classi 1–4 (calcolata come somma dei singoli componenti) dev’essere pari ad almeno il 90 per cento della massa prevista di 113 grammi per circuito di refrigerazione intatto (= valore target VFC). Su una media annuale, la massa di VHC estratti dal circuito di refrigerazione degli apparecchi delle classi 1–4 dev’essere pari, calcolata come somma delle singole sostanze, ad almeno il 90 per cento della massa prevista di 54 grammi per circuito di refrigerazione intatto (= valore target VHC). La metodologia utilizzata per determinare la massa estratta in un dato anno di riferimento è indicata al capitolo 4.102.2 delle specifiche tecniche 75; · per le classi di apparecchi 5 e 6, la fase 1 dev’essere eseguita e documentata separatamente da quella delle classi 1–3;
69 Inclusa la rimozione di altre frazioni (compressori, olio, vetro, condensatori, interruttori a mercurio, cavi ecc.)
70 Inclusa la rimozione di altre frazioni (metalli ferrosi, metalli non ferrosi, materie plastiche, poliuretano, acqua ecc.)
71 Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (RS 0.814.021)
72 Vanno applicate le metodologie di campionatura e analisi descritte in dettaglio nella SN EN 50625-3-4, allegato CC
73 SN EN 50625-2-3:2017 74 CLC/TS 50625-3-4:2017 75 CLC/TS 50625-3-4:2017
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· negli impianti in cui i refrigeranti VHC vengono estratti separatamente dai VFC, il gestore deve assicurarsi che nessun apparecchio contenente VFC venga trattato nella linea VHC. I recipienti previsti per la raccolta dei refrigeranti VHC devono rimanere privi di VFC. Durante il monitoraggio quotidiano il gestore deve garantire che il tenore di VFC nei recipienti contenenti presumibilmente solo refrigeranti VHC sia inferiore allo 0,01 per cento in peso76. Non è consentito scendere artificialmente al di sotto del valore limite mescolando tra loro i contenuti dei recipienti con diverse percentuali di VFC. In particolare, l’olio dei radiatori non dev’essere mescolato con olio contenente VFC; · per quanto riguarda il trattamento delle unità di raffreddamento ad assorbimento, non viene specificato un tasso di recupero per l’ammoniaca, ma le parti in ferro consegnate ai fini del riciclaggio devono essere prive di soluzione di NH 3; · le soluzioni di NH3 utilizzate nelle unità di raffreddamento ad assorbimento possono contenere composti di cromo esavalente potenzialmente cancerogeni, per cui il trattamento di tali unità dev’essere effettuato adottando le misure di sicurezza sul lavoro (previste dalla Suva) per la protezione del personale; · se i circuiti di raffreddamento non sono stati bonificati dal cromato, le loro parti metalliche devono essere avviate direttamente alla fonderia senza trattamento preliminare (ad es. triturazione) a causa del contenuto residuo di cromato; · lo smaltimento di ogni ulteriore frazione risultante dal trattamento delle unità di raffreddamento ad assorbimento (acqua, NH3) deve tenere conto del contenuto di cromato.
Fase 2: estrazione dei propellenti Per tutti gli apparecchi contenenti propellenti VFC o VHC (o entrambi) nelle schiume isolanti PUR, la fase 2 prevede i seguenti requisiti: · i materiali isolanti degli apparecchi devono essere rimossi e triturati all’interno di un impianto chiuso; · dai materiali di isolamento rimossi devono essere estratti i propellenti. Il valore totale della concentrazione residua massima consentita di VFC e VHC nel PUR degassato è pari complessivamente allo 0,2 percento in peso. Il suo rispetto va dimostrato mediante misurazioni periodiche (almeno trimestrali); · i propellenti VFC e VHC estratti in fase di rimozione delle schiume isolanti e nel successivo degassamento dei pori e della matrice devono essere completamente catturati, recuperati e quindi confinati in appositi contenitori o direttamente distrutti. Durante l’esecuzione della fase 2 va evitata ogni emissione di propellenti; · nell’ambito dei test di prestazione annuali e dell’esercizio quotidiano la massa di propellenti VFC e VHC rimossi, catturati e confinati dev’essere pari o superiore al 90 per cento della massa prevista (= valore target). I valori target per i propellenti VFC e VHC sono indicati nel capitolo 4.102.3 delle specifiche tecniche 77. L’entità e la descrizione dei test di prestazione vengono riportate in conformità a quanto previsto all’allegato BB della norma78;
76 Vanno applicate le metodologie di campionatura e analisi descritte in dettaglio in CLC/TS 50625-3-4, capitolo 12
77 CLC/TS 50625-3-4:2017 78 SN EN 50625-2-3:2017
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· da parte dei gestori va assicurato che il contenuto residuo di poliuretano (PU) nelle frazioni metalliche e plastiche destinate al riciclaggio sia assolutamente ridotto al minimo onde evitare perdite di VFC e VHC. Come valori limite, in uscita dal processo di trattamento dev’essere presente un contenuto residuo massimo dello 0,3 per cento in peso di poliuretano nelle frazioni metalliche e dello 0,5 per cento in peso di poliuretano nelle frazioni plastiche; · la concentrazione di composti organici volatili (VFC e VHC) nell’aria di scarico e il loro flusso di massa devono essere misurati costantemente. Ai sensi dell’OIAt, la concentrazione di VFC nell’aria di scarico con un flusso di massa pari o superiore a 0,1 chilogrammi per ora non deve superare il valore di 20 milligrammi per metro cubo, quella dei VHC con un flusso di massa pari o superiore a 3 chilogrammi per ora il valore di 150 milligrammi per metro cubo.
Le masse di cattura minime valgono sia per il funzionamento misto (apparecchi VFC e VHC trattati insieme) sia per l’esercizio di impianti della fase 2 con apparecchi esclusivamente VFC o VHC. La metodologia utilizzata per determinare la massa estratta in un dato anno di riferimento è indicata al capitolo 4.102.3 79. Gli apparecchi il cui isolamento è costituito parzialmente o completamente da VIP non vengono inclusi nel campione per il test di prestazione oppure sono esclusi dalla valutazione.
Come base per il calcolo delle masse di VFC e VHC previste si utilizza la massa di schiuma degli apparecchi contenenti VFC e VHC della rispettiva classe (o prodotti) in combinazione con il contenuto medio previsto di VFC e VHC per chilogrammo di PUR (originariamente contenuto nella schiuma PUR non trattata). Il contenuto previsto di VFC per chilogrammo di schiuma PUR è pari all’8,2 per cento in peso; quello di VHC per chilogrammo di schiuma PUR al 3,8 per cento in peso. Questi valori devono essere utilizzati come riferimento nell’ambito del monitoraggio individuale.
Negli impianti in cui i propellenti VHC vengono estratti separatamente dai VFC, il gestore deve assicurarsi che nessun apparecchio contenente VFC venga trattato nella linea VHC. I recipienti previsti per la raccolta dei propellenti VHC devono rimanere privi di VFC. Durante il monitoraggio quotidiano il gestore deve garantire che il tenore di VFC nei recipienti contenenti presumibilmente solo propellenti VHC sia inferiore allo 0,01 per cento in peso. Non è consentito scendere artificialmente al di sotto del valore limite mescolando tra loro i contenuti dei recipienti con diverse percentuali di VFC.
Per quanto riguarda i contenitori (pre-collettore, serbatoio provvisorio) in cui vengono confinati i VFC e/o i VHC, prima che i liquidi vengano trasferiti nella cisterna di trasporto occorre effettuare una determinazione in continuo delle frazioni di acqua contenenti propellenti, qualora per la mancanza di apposite attrezzature tecniche le medesime non possano essere estratte automaticamente in maniera separata.
79 CLC/TS 50625-3-4:2017
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Trattamento di apparecchi contenenti VIP I pannelli isolanti sottovuoto (VIP) contengono anche polveri potenzialmente pericolose per la salute. Quando si trattano apparecchi contenenti tali componenti, occorre pertanto provvedere a livello tecnico a ridurre al minimo le emissioni di polveri, rispettando le relative disposizioni dell’OIAt e le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Fase 3: distruzione dei refrigeranti e propellenti estratti Per tutte le miscele di refrigeranti e propellenti VFC e VHC estratte, catturate e confinate occorre dimostrare che sono state distrutte mediante un processo termico o chimico. Gli impianti e il loro esercizio devono essere conformi ai requisiti del Protocollo di Montreal 80. A cadenza annuale i gestori degli impianti di trattamento finale devono fornire le prove circa il tipo e i volumi di refrigeranti presi in carico dall’azienda. Ogni anno, inoltre, devono dimostrare che i loro impianti possiedono un’efficienza di distruzione e separazione del 99,99 per cento 81 in regime di funzionamento continuo.
Gli impianti destinati esclusivamente alla distruzione di VHC provenienti da impianti di fase 1 e/o 2 devono essere dotati di strumenti di misurazione all’ingresso che controllino e registrino costantemente la presenza di VFC.
I refrigeranti e i propellenti VHC possono essere avviati al riciclaggio materiale, purché per ogni singolo contenitore indirizzato al recupero sia documentata l’assenza di VFC (valore limite < 0,01 per cento di VFC in peso).
I refrigeranti contenenti NH3 devono essere smaltiti in maniera rispettosa dell’ambiente, tenendo conto del contenuto di cromo esavalente.
Requisiti per i radiatori contenenti olio (cat. 7) Gli oli potenzialmente contenenti PCB devono essere rimossi dai rispettivi radiatori senza lasciare residui e quindi essere trasferiti negli appositi contenitori. L’olio dei radiatori può essere mescolato con altri oli solo se è dimostrata l’assenza di PCB. Eventuali altre sostanze nocive (ad es. amianto) vanno anch’esse rimosse correttamente. Lo smaltimento degli oli e delle frazioni contaminate dev’essere effettuato a norma di legge. I materiali avviati al riciclaggio (ad es. ferro) devono essere privi di olio e altre sostanze nocive.
80 Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono; https://ozone.unep.org/node/1941
81 Base di riferimento: Allegato VII del Regolamento CE 1005/2009
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Valori target e valori indicativi Tab. A7: Valori target e indicativi per il trattamento di apparecchi refrigeranti
Unità di raffreddamento con compressore Valori target Valori indicativi
Fase 1
Refrigerante estratto, catturato e confinato (in % del valore atteso) (determinato nell’ambito del ≥ 90 % in peso – test di prestazione annuale)
Massa di VFC estratti (cat. 1–3) (in % del valore atteso di 113 g) ≥ 90 % in peso –
Massa di VHC estratti (cat. 1–3) (in % del valore atteso di 54 g) ≥ 90 % in peso –
Contenuto di VFC in VHC negli impianti con estrazione separata – 0,01 % in peso
Contenuto residuo totale di VFC/VHC nell’olio dopo estrazione/separazione (valore totale) 0,2 % in peso
Contenuto residuo di olio in compressori 15 g
Fase 2
Propellente estratto, catturato e confinato (in % del valore atteso) (determinato nell’ambito del test ≥ 90 % in peso di prestazione annuale)
Contenuto residuo di poliuretano in frazioni metalliche – 0,3 % in peso
Contenuto residuo di poliuretano in frazioni plastiche – 0,5 % in peso
Contenuto residuo totale di VFC/VHC nel PUR degassato (valore totale) – 0,2% in peso
VFC nell’aria di scarico con flusso di massa ≥ 0,1 kg/h – 20 mg/m3
VHC nell’aria di scarico con flusso di massa ≥ 3 kg/h 150 mg/m3
Fase 3
Grado di distruzione dei refrigeranti estratti – 99,99 %
Tenore di VFC in VHC per riciclaggio materiale – 0,01 % in peso
Obblighi di documentazione Oltre agli obblighi di documentazione generali di cui al capitolo 10, per il monitoraggio delle aziende nell’ambito delle fasi 1 e 2 si applicano i seguenti requisiti:
Ingresso in azienda L’azienda registra giornalmente gli apparecchi refrigeranti consegnati al suo reparto di ingresso merci indicandone la massa (input di produzione). Anche tutti i RAEE che non rientrano nel campo d’applicazione dell’allegato A 3.4 vengono registrati giornalmente in base alla massa. All’esito di questa pesatura in entrata, si determina e si registra a cadenza giornaliera la massa degli apparecchi consegnati facenti parte del campo d’applicazione delle presenti direttive.
Aiuto all’esecuzione sullo stato della tecnica in materia di smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Allegati
A 3.9.1.1 Input fase 1 Relativamente all’input in fase 1, l’azienda determina e registra i seguenti dati su base giornaliera e li aggrega in estratti settimanali e mensili. Tutta l’attività di registrazione e analisi viene documentata mediante il cosiddetto dossier degli apparecchi refrigeranti (file di registrazione: input – output fase 1): · numero di apparecchi refrigeranti trattati nella fase 1 secondo l’allegato A 3.4, suddivisi per gruppi e classi di apparecchi (da 1 a 6); · numero di apparecchi in cui il circuito di raffreddamento è così difettoso da dover prevedere una perdita di refrigerante. Questi dati vengono determinati e registrati separatamente per gli apparecchi contenenti VFC e VHC. NOTA: i circuiti di raffreddamento non visibilmente difettosi non possono essere riconosciuti in modo affidabile con qualsiasi tecnologia di processo. In caso di estrazione con sistema a pinza, nei circuiti di raffreddamento a VFC si rileva un’oscillazione di pressione sul manometro, cosa che non avviene necessariamente negli apparecchi VHC a causa della pressione molto più bassa. In caso di estrazione con testa di foratura, spesso non è nemmeno possibile individuare un circuito di raffreddamento difettoso, per cui ai fini del monitoraggio occorre necessariamente utilizzare le «percentuali di difettosità» determinate nel test di prestazione annuale; · documentazione dei fornitori o dei trasportatori con più del 20 per cento degli apparecchi difettosi o smantellati ai fini della notifica alle autorità esecutive; · produttività in numero di apparecchi per ora di funzionamento.
A 3.9.1.2 Output fase 1 A cadenza giornaliera vengono determinati e registrati i seguenti flussi in uscita: · massa della miscela VFC/VHC e massa di NH3, separatamente per le classi di apparecchi 1–3 (aggregate) e 4–6 (aggregate). Questi dati vanno inseriti nel dossier degli apparecchi refrigeranti (file di registrazione); · se i VFC e i VHC vengono raccolti come miscela nel medesimo contenitore, occorre prelevare un campione rappresentativo al fine di determinare la composizione chimica (soprattutto per quanto riguarda le percentuali di VFC e VHC). L’analisi dei campioni può essere effettuata per ogni serbatoio riempito o, in alternativa, sulla base di un campione composito ponderato costituito da più campioni. Gli esiti dell’analisi devono essere documentati; · ogni cambio di contenitori per la raccolta dei refrigeranti dev’essere documentato; · massa dell’olio; · periodicamente (almeno a cadenza trimestrale) occorre prelevare dei campioni rappresentativi dai contenitori riempiti d’olio, analizzandone il contenuto residuo di VFC e VHC 82; · se i VHC vengono recuperati separatamente dai VFC, ogni recipiente pieno in attesa di essere smaltito dev’essere campionato a titolo rappresentativo al fine di analizzare il tenore di VFC del refrigerante che si presume contenga esclusivamente VHC. Se il tenore di VFC supera lo 0,01 per cento, tutto il contenuto del recipiente dev’essere trattato come se contenesse soltanto VFC; · massa di tutte le altre frazioni recuperate dalla fase 1 (compressori, cavi, vetro, interruttori a mercurio, condensatori, plastica ecc.); · totale degli apparecchi refrigeranti da non trasferire alla fase 2 del trattamento. NOTA: ad esempio apparecchi privi di materiali isolanti contenenti VFC/VHC.
82 Vanno applicate le metodologie di campionatura e analisi descritte in dettaglio in CLC/TS 50625-3-4, capitolo 12
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A 3.9.1.3 Input fase 2 Relativamente all’input in fase 2, l’azienda determina e registra i seguenti dati su base giornaliera e li aggrega in estratti settimanali e mensili. Tutta l’attività di registrazione e analisi viene documentata mediante il cosiddetto dossier degli apparecchi refrigeranti (file di registrazione: input – output fase 2): · numero di apparecchi refrigeranti trattati nella fase 2 secondo l’allegato A 3.4, suddivisi nelle classi 1–6, e numero di sportelli mancanti e allentati; · numero e massa degli apparecchi non trattati internamente all’azienda nella fase 1, ma da considerare come input nella fase 2; · totale degli apparecchi VIP avviati alla fase 2, se riconoscibili per l’operatore; · massa di tutti gli altri prodotti della categoria 8 contenenti schiume PUR avviati alla fase 2; · produttività in numero di apparecchi per ora di funzionamento. · NOTA: se esiste un flusso di processo diretto dalla fase 1 alla fase 2, i dati summenzionati possono essere determinati nella fase 1.
A 3.9.1.4 Output fase 2 I seguenti flussi in uscita vengono determinati e registrati su base giornaliera e quindi aggregati in estratti settimanali e mensili. Vanno inseriti nel dossier degli apparecchi refrigeranti: · massa di tutti i propellenti (VFC e VHC provenienti dalla fase 2); · delle frazioni di acqua separate insieme ai propellenti occorre determinarne la volumetria, effettuare rilevamenti continui e provvedere alla loro registrazione; · se i VFC e i VHC vengono raccolti come miscela nel medesimo contenitore, occorre effettuare campionamenti rappresentativi. Il campione può essere prelevato da un unico volume di scarico (ad es. una rigenerazione a carboni attivi) o da un campione composito ponderato costituito da più scarichi (ad es. più rigenerazioni), al fine di determinarne la composizione chimica 83; · se i VHC vengono recuperati separatamente dai VFC, ogni recipiente pieno in attesa di essere smaltito dev’essere campionato a titolo rappresentativo al fine di analizzare il tenore di VFC del propellente che si presume contenga esclusivamente VHC. Se il tenore di VFC supera lo 0,01 per cento, tutto il contenuto del recipiente dev’essere trattato come se contenesse soltanto VFC; · ogni cambio di contenitori per la raccolta dei propellenti dev’essere documentato (data, masse lorde/nette); · massa della frazione poliuretanica; · a cadenza trimestrale occorre analizzare un campione composito costituito da 10 campioni singoli prelevati dai contenitori riempiti di PUR e documentarne il contenuto residuo di VFC e VHC; · massa di tutte le altre frazioni recuperate dalla fase 2 (ferro, metalli non ferrosi, plastiche, acqua ecc.); · a cadenza mensile occorre prelevare campioni rappresentativi di ferro, metalli non ferrosi e plastica (o loro miscele) per analizzare le adesioni residue di PUR (valore limite: 0,3 % di impurità da PUR per le frazioni metalliche e 0,5 % di impurità da PUR per le frazioni plastiche).
I risultati del controllo continuo delle emissioni (VHC, VFC) devono essere documentati.
83 Vanno applicate le metodologie di campionatura e analisi descritte in dettaglio in CLC/TS 50625-3-4, capitolo 12
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Sorveglianza e controllo Oltre ai requisiti generali, i gestori devono tenere a disposizione i seguenti documenti: · monitoraggio: dossier del flusso di materiali (incl. dossier degli apparecchi refrigeranti) e rispetto delle masse di cattura minime di cui all’allegato A 3.9 nell’ambito dell’esercizio quotidiano degli impianti di fase 1 e 2; · test di prestazione e collaudo degli impianti: – in base agli allegati A 3.7 e A 3.8, test di prestazione annuali ai fini del collaudo degli impianti per il trattamento di apparecchi refrigeranti contenenti VFC e VHC, eseguiti separatamente per la fase 1 e la fase 2, – qualora non si raggiungano le percentuali di recupero richieste, il gestore deve provvedere a informare senza indugio l’autorità esecutiva, adottando tempestivamente le misure necessarie a raggiungere la prestazione richiesta. Entro i successivi tre mesi il gestore deve dimostrare il buon esito dell’intervento ripetendo il test di prestazione, – se i parametri di valutazione non soddisfatti sono percentuali o adesioni residue superiori ai valori limite (ad es. refrigerante nell’olio del compressore o poliuretano nella frazione plastica), il gestore deve adottare i provvedimenti necessari al fine di conformarsi ai requisiti. Per dimostrare il buon esito dell’intervento entro i tre mesi successivi, è sufficiente un’analisi chimica o una valutazione selettiva basata su un campionamento rappresentativo. In tal caso si può rinunciare a un nuovo test di prestazione.
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Allegato 4 Apparecchiature dotate di schermi
Campo d’applicazione I seguenti dati relativi allo stato della tecnica si applicano alle aziende che raccolgono, trasportano, trasbordano, depositano a titolo provvisorio o trattano apparecchiature dotate di schermi CRT e/o piatti.
Obiettivi L’obiettivo del trattamento delle apparecchiature dotate di schermi è separare i componenti contenenti sostanze nocive dai materiali riciclabili, così da poter smaltire le sostanze nocive e riutilizzare i materiali riciclabili.
Terminologia specifica Termine Definizione
Apparecchio CRT Apparecchio comprendente un tubo catodico
Vetro CRT Tutti i tipi di vetro risultanti dal trattamento di CRT, come frazione separata o mista
Schermo piatto La parte dell’apparecchio a schermo piatto su cui viene prodotta l’immagine
Display a schermo piatto Apparecchio con altezza d’ingombro ridotta, che per la generazione e la visualizzazione delle immagini utilizza (FPD) una retroilluminazione (CCFL o LED) o pixel auto-illuminanti (OLED).
Fritta di vetro Materiale contenente piombo utilizzato per unire tra loro il vetro a cono e il vetro frontale e che collega la parte anteriore e posteriore del CRT
Vetro frontale Vetro della parte frontale di un CRT
Retroilluminazione Parte del modulo a schermo piatto, in determinate tecnologie, che illumina lo schermo piatto per rendere visibile l’immagine
Tubo fluorescente a Le lampade a catodo freddo sono lampade fluorescenti in cui gli elettroni vengono emessi da un catodo non catodo freddo (CCFL) riscaldato per effetto di un forte campo elettrico che si forma davanti a esso. Il termine «tubo fluorescente a catodo freddo» (Cold Cathode Fluorescent Lamp, CCFL), implica che il catodo rimane freddo
Tubo catodico (CRT) Componente costituito da un tubo sottovuoto e da uno schermo fluorescente per la generazione di immagini
Vetro a cono Vetro della parte posteriore di un CRT
Rivestimenti fluorescenti Rivestimento sul lato interno del vetro frontale di un tubo catodico, che può contenere una molteplicità di metalli, metalli del gruppo delle terre rare (ad es. europio o ittrio) e metalli pesanti (ad es. cadmio)
Tecnologie Tab. A8: Tecnologie per apparecchiature dotate di schermi
Gruppi di apparecchi Tecnologia di immagine Retroilluminazione
Schermi a tubo catodico Cannone elettronico e strato fluorescente Non necessaria
Schermi piatti Cristalli liquidi (LCD) Lampade a fluorescenza a catodo freddo (CCFL)
Cristalli liquidi (LCD) Diodi luminosi (LED, OLED)
Diodi organici luminosi (OLED) Non necessaria (pixel auto-illuminanti)
Plasma (PDP) Non necessaria (plasma auto-illuminante)
Aiuto all’esecuzione sullo stato della tecnica in materia di smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Allegati
Schermi a tubo catodico Gli schermi a tubo catodico sono costituiti essenzialmente da un cannone elettronico, un giogo di deflessione, una carcassa e vari componenti elettronici. Il tubo catodico consta per circa il 65 per cento di un pannello o vetro frontale e per circa il 30–35 per cento di un imbuto o vetro a cono. Il vetro frontale contiene l’ossido di metalli pesanti BaO (8–13 %) e SrO (2,2–12 %), il vetro a cono un’elevata percentuale di ossido di piombo PbO. Le due parti sono incollate l’una all’altra con una cosiddetta «fritta», contenente un’elevata percentuale di ossido di piombo. Il tubo ottico è sottovuoto. Il vetro del collo del tubo, che circonda il cannone elettronico, ha un peso ridotto. Il vetro del cono e del collo del tubo contengono principalmente ossido di piombo (20–25 %).
Sul lato interno del vetro frontale è presente uno strato fluorescente su cui viene depositato per evaporazione uno strato di ossido di alluminio. Il vetro a cono è in genere rivestito internamente di ossido di ferro ed esternamente di grafite e polivinilacetato. All’interno del tubo ottico sono presenti, tra i vari elementi, il fascio di elettroni, i getter e una maschera fessurata o forata. Un anello di serraggio metallico protegge il tubo ottico dall’implosione. Il giogo di deflessione è posizionato sul cono.
La carcassa è spesso in legno negli apparecchi di vecchia data e in plastica in quelli più recenti. I componenti elettronici sono costituiti da un circuito stampato con uno o più condensatori.
Negli ultimi anni la tecnologia degli schermi a tubo catodico è stata completamente sostituita da quella a schermo piatto. Ciononostante esistono ancora oggi schermi CRT avviati allo smaltimento 84.
Schermi piatti Nel caso degli schermi piatti vengono utilizzate diverse tecnologie (v. tab. Tab. A8). Le apparecchiature attualmente più vendute sono quelle con display a cristalli liquidi (LCD), seguite dai dispositivi OLED. Mentre le prime generazioni di apparecchi LCD utilizzavano ancora la retroilluminazione con lampade fluorescenti a catodo freddo (CCFL) contenenti mercurio, da alcuni anni gli schermi LCD sono dotati di retroilluminazione a LED. Gli schermi al plasma vengono utilizzati per i televisori di grandi dimensioni e i maxi-schermi e hanno una quota di mercato pari a qualche punto percentuale. Gli schermi con diodi organici a emissione di luce (OLED) si trovano invece in dispositivi di piccole dimensioni (smartphone, tablet) e sempre più spesso anche nei televisori.
84 Nel 2022 sono state smaltite circa 1132 tonnellate di apparecchiature CRT (fonte: Rapporto tecnico 2023 Swico/Sens/SLRS)
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Sostanze nocive e materiali riciclabili Tab. A9: Sostanze nocive e materiali riciclabili nelle apparecchiature dotate di schermi
Gruppi di apparecchi Tecnologia Sostanze nocive Materiali riciclabili di immagine
Schermi a tubo • Cannone elettronico e • Strato fluorescente • Vetro frontale catodico strato fluorescente • Vetro a cono e collo (senza PbO ma con Ba e Sr) (ad alto tenore di PbO) • Fe, Al, Cu e relative leghe
Condensatori • Giogo di deflessione
Plastiche contenenti bromo • Maschera forata
Getter • Cannone elettronico
Anello di serraggio
Plastiche senza Br
Circuiti stampati
Schermi piatti • Cristalli liquidi (LCD) con • Mercurio in CCFL85 • PMMA, PC-ABS, ABS, PS CCFL come • Strato fluorescente in CCFL • Fe, Al, Cu, Ag e relative leghe retroilluminazione • Plastiche contenenti Br • Metalli tecnici rari (indio)
• As e Sb nel vetro LCD (apparecchi • Circuiti stampati
di vecchia data) • Cristalli liquidi
• Cristalli liquidi (LCD) con • Plastiche contenenti Br
LED come • Cristalli liquidi retroilluminazione • Diodi organici luminosi • Nessuna • PC-ABS, ABS, PS
(OLED) • Fe, Al, Cu, Ag e relative leghe
Metalli tecnici rari (indio)
Circuiti stampati
• Plasma (PDP) • Vetro contenente PbO (ca. 1,5 % • Vetro
del vetro) • PC-ABS, ABS, PS • Hg nel gas plasma (apparecchi di • Fe, Al, Cu e relative leghe
vecchia data) • Metalli tecnici rari (indio) • Circuiti stampati
Requisiti per la raccolta, il trasporto, il trasbordo e il deposito provvisorio Le apparecchiature CRT o FPD non devono essere schiacciate o compresse in alcun modo prima del trattamento.
Durante tutte le operazioni di raccolta, trasbordo e trattamento vanno adottate le misure adeguate al fine di evitare la fuoriuscita incontrollata di mercurio, rivestimenti fluorescenti e polvere di vetro.
85 Il tenore medio di mercurio per lampada fluorescente a catodo freddo (CCFL) nelle apparecchiature attualmente smaltite è stimato in 1-3 milligrammi per chilogrammo. I monitor hanno da 2 a 4 e i televisori da 8 a 14 CCFL.
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Requisiti per il trattamento
Trattamento degli schermi a tubo catodico Nel trattamento degli schermi a tubo catodico occorre innanzitutto separare il tubo ottico dal resto dell’apparecchiatura. Prima di rimuovere il cannone elettronico, è necessario far passare dell’aria all’interno del tubo ottico (pericolo d’implosione).
A quel punto il vetro frontale e il vetro a cono vanno separati tra loro possibilmente per tipo secondo lo stato della tecnica.
A causa dell’elevato tenore di ritardanti di fiamma bromurati, le plastiche della carcassa devono essere avviate alla termovalorizzazione.
Lo strato fluorescente va rimosso in conformità alle disposizioni vigenti in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro e quindi smaltito correttamente.
Il vetro frontale può essere riciclato, ad esempio nella produzione di vetro cavo, purché sia dimostrato il rispetto dei valori limite industriali di piombo.
Il riciclaggio materiale del vetro frontale, cono o misto, ad esempio nell’industria della ceramica, nelle fonderie o in altri processi di recupero adeguati (ad es. produzione di vetro speciale), è consentito, a condizione che le sostanze nocive (ad es. piombo) non confluiscano in applicazioni in cui non sono tecnicamente necessarie.
Trattamento degli schermi piatti Tutti i processi di trattamento degli schermi piatti devono garantire una cattura efficace e tracciabile delle sostanze nocive (in particolare del mercurio, Hg), impedendo un loro trasferimento alle frazioni riciclabili.
I display a cristalli liquidi con una superficie superiore a 100 centimetri quadri e le lampade fluorescenti a catodo freddo (CCFL) utilizzate per la retroilluminazione di schermi piatti LCD vanno rimossi e quindi riciclati o smaltiti correttamente.
Qualora un dato trattamento preveda una distinzione tra diversi tipi di schermi piatti o parti di schermi piatti (ad es. separazione tra apparecchiature con retroilluminazione CCFL e con retroilluminazione LED), gli operatori devono essere sufficientemente formati per poter effettuare tale classificazione. Se non è possibile garantire la separazione degli schermi piatti con retroilluminazione CCFL, tutti gli schermi piatti devono essere trattati come se contenessero una retroilluminazione CCFL.
In fase di trattamento degli schermi piatti vanno prese tutte le precauzioni del caso per garantire che le disposizioni in materia di protezione dell’ambiente e della salute sul posto di lavoro possano essere rispettate in qualsiasi momento. Al fine di garantire una tutela sufficiente del personale, occorre effettuare le misurazioni necessarie nell’ambiente delle postazioni di lavoro e sulle persone stesse.
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A 4.7.2.1 Trattamento manuale In caso di trattamento manuale degli schermi piatti con retroilluminazione CCFL, la strumentazione presente alla postazione di lavoro deve garantire che eventuali emissioni di mercurio da retroilluminazioni CCFL danneggiate vengano catturate e che la retroilluminazione rotta possa essere direttamente allontanata dall’area di lavoro in contenitori adeguati.
Attraverso misure appropriate (ad es. aspirazione alla postazione di lavoro con separazione del Hg, buona ventilazione delle postazioni di lavoro ecc.) va garantita sempre la salute e la sicurezza del personale.
Le lampade fluorescenti a catodo freddo delle retroilluminazioni devono essere conservate e trasportate separatamente e in contenitori sigillati. In fase di riempimento dei contenitori vanno adottate le misure di protezione adeguate, dopodiché i contenitori devono essere conservati in luoghi adatti lontani da fonti di calore.
Una volta smontate, tutte le retroilluminazioni CCFL (integre o rotte) devono essere trattate con un procedimento specifico per il riciclaggio delle lampade.
Le parti in plastica liberate durante lo smontaggio manuale vanno possibilmente riciclate.
A 4.7.2.2 Trattamento meccanico Gli impianti per il trattamento meccanico degli schermi piatti con retroilluminazione CCFL devono essere a circuito chiuso con pressione negativa.
In fase di trattamento va garantito che le sostanze nocive vengano arricchite all’interno di una frazione distinguibile e controllabile, possibilmente senza perdite, cosicché possano poi essere separate e smaltite in maniera differenziata. Se non lo si può garantire, le retroilluminazioni CCFL vanno rimosse nelle prime fasi del processo di trattamento ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 lettera b ORSAE, al fine di evitare una diffusione di sostanze nocive.
Non essendo possibile impedire la parziale distruzione delle retroilluminazioni CCFL negli impianti di segatura o taglio per schermi piatti, nel successivo trattamento manuale occorre prevedere particolari misure di protezione dalle immissioni, ad esempio un impianto di aspirazione presso la postazione di lavoro. Va inoltre garantito e dimostrato che il trattamento meccanico non comporti una diffusione di sostanze nocive alle frazioni contenenti materiali riciclabili.
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Valori target e valori indicativi Tab. A10: Valori target e valori indicativi per il trattamento di apparecchiature dotate di schermi
Gruppi di apparecchi Sostanze Valori target Valori indicativi
Schermi a tubo catodico Tenore di PbO nel vetro frontale – 5000 mg/kg*
Tenore di S nella frazione di vetro decontaminata – 5 mg/kg
Schermi piatti Percentuale max. di rottura delle retroilluminazioni CCFL intatte 95 % in peso* – in fase di smontaggio manuale
Tenore di Hg nella più piccola frazione del trituratore da cui 0,5 mg/kg sono state rimosse le sostanze nocive in caso di lavorazione meccanica
* secondo CLC/TS 50625-3-3:2017
La metodologia di campionamento, preparazione dei campioni e analisi delle prove da fornire si basa sulle norme tecniche del settore (CLC/TS 50625-3-3:2017).
Obblighi di documentazione Oltre agli obblighi di documentazione generale di cui al capitolo 10, i gestori degli impianti addetti al trattamento di apparecchiature dotate di schermi devono disporre della seguente documentazione e aggiornarla regolarmente: · prove del rispetto dei valori target e indicativi di cui all’allegato A 4.8; · registrazioni relative alla pulizia e alla decontaminazione dei contenitori adibiti al deposito di frazioni contenenti sostanze nocive; · registrazioni relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro, nonché ai monitoraggi della sicurezza e dell’ambiente.
Sorveglianza e controllo Oltre ai requisiti generali, nel corso di un eventuale controllo in loco le aziende devono mettere a disposizione delle autorità esecutive i seguenti documenti e informazioni: · dotazione delle postazioni di lavoro per lo smontaggio manuale degli schermi piatti (smontaggio completo o smontaggio dopo un trattamento meccanico parziale); · rispetto dei valori target e dei valori indicativi specificati nell’allegato A 4.8 per il trattamento degli schermi piatti e a tubo catodico.
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Allegato 5 Sorgenti luminose
Campo d’applicazione I seguenti dati relativi allo stato della tecnica si applicano alle aziende che raccolgono, trasportano, trasbordano, depositano a titolo provvisorio o trattano sorgenti luminose.
Obiettivi Gli obiettivi del trattamento delle sorgenti luminose sono: · il recupero del mercurio ai fini di una trasformazione e di uno smaltimento sicuri in discariche sotterranee secondo l’aiuto all’esecuzione sullo smaltimento dei rifiuti contenenti mercurio 86; · evitare la contaminazione da mercurio nelle frazioni avviate al riciclaggio materiale; · il recupero e il riciclaggio materiale quanto più completo possibile di frazioni come vetro, metalli, plastica e, se tecnicamente possibile ed economicamente sopportabile, polveri fluorescenti.
Terminologia specifica Termine Definizione
Lampada a scarica Una sorgente luminosa in cui la luce viene generata direttamente o indirettamente per mezzo di una scarica elettrica attraverso un gas, un vapore metallico o una miscela di gas e vapori diversi.
Diodo luminoso Il diodo luminoso (abbreviato LED dall’inglese «light-emitting diode»‚ chiamato anche diodo luminescente) è un componente semiconduttore in grado di emettere luce, avente le medesime proprietà elettriche di un diodo. Se il diodo è attraversato da una corrente elettrica nella direzione del flusso di carica positiva, esso emette luce, raggi a infrarossi o anche raggi ultravioletti con una lunghezza d’onda che dipende dal materiale del semiconduttore e dal drogaggio.
LED retrofit Con i LED retrofit, i diodi luminosi vengono montati e integrati a livello di elettronica in maniera tale da poter essere dotati di un attacco comunemente in commercio.
86 Nelle discariche di tipo D ed E, l’OPSR consente un valore massimo di 5 milligrammi di mercurio per chilogrammo di sostanza secca, non raggiungibile nel trattamento delle sorgenti luminose.
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Tecnologie
Tab. A11: Tecnologie nelle sorgenti luminose
Gruppo Tra cui Sostanze nocive
Lampade a incandescenza87 Faretti IR, lampade alogene a Le lampade a incandescenza non contengono sostanze nocive, incandescenza, faretti spot, per cui possono essere smaltite con i rifiuti domestici. lampade alogene ad alta tensione, lampade alogene tubolari, lampade con riflettore a luce fredda, lampade alogene PAR
Lampade a scarica ad alta Lampade a mercurio ad alta Le lampade HID contengono mercurio, sodio e altri metalli; devono pressione (chiamate anche pressione, lampade a ioduri essere raccolte separatamente ed essere avviate a un processo di lampade HID) metallici con riflettore, lampade a riciclaggio specifico conforme alle norme. vapore di sodio Le lampade a scarica ad alta pressione per applicazioni speciali (soprattutto proiettori cinematografici professionali) possono contenere sostanze ionizzanti. Sono etichettate in maniera specifica e devono essere restituite al fornitore, all’importatore o a un centro specializzato nel riciclaggio delle lampade.
Lampade fluorescenti tubolari ad es. lampade fluorescenti Le lampade fluorescenti contengono mercurio; devono essere tubolari T8 e T5 raccolte separatamente ed essere avviate a un processo di riciclaggio specifico conforme alle norme.
Lampade fluorescenti non tubolari Lampade a risparmio energetico Le lampade fluorescenti compatte contengono mercurio; devono (anche lampade fluorescenti (con e senza ballast integrato) essere raccolte separatamente ed essere avviate a un processo di compatte) riciclaggio specifico conforme alle norme.
Lampade LED Lampade LED retrofit, LED, Le lampade LED contengono componenti elettronici; devono OLED, QLED essere raccolte separatamente ed essere avviate a un processo di riciclaggio specifico conforme alle norme.
87 Non rientrano nell’ORSAE
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Fig. A2 : Classificazione sistematica delle sorgenti luminose
Lampade a incandescenza
Lampada a Lampada a Faretto IR Faretto spot incandescenza incandescenza colorata
Lampade a incandescenza alogene
Lampada a Lampada alogena ad alta Lampada alogena tubolare Lampada con riflettore a incandescenza alogena tensione luce fredda
Lampada alogena PAR Lampada alogena PAR
Lampade a scarica ad alta pressione
Lampada a vapori ad alta Lampada a vapori di Lampada a ioduri metallici Lampada a vapori di sodio pressione mercurio ad alta pressione con riflettore
Lampade fluorescenti tubolari
Lampada fluorescente Lampada fluorescente Circolina Forma a U (colorata)
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Lampade fluorescenti non tubolari (anche lampade fluorescenti compatte)
Lampada fluorescente Lampada fluorescente Lampada senza elettrodo compatta compatta
Lampada a risparmio Lampada a risparmio Lampada a risparmio Lampada a risparmio energetico energetico energetico energetico
Lampade LED
LED retrofit per E27 Forma a candela Riflettore per E14 Forma lampadina per E27
LED retrofit Lampada con riflettore per LED PAR GU10
LED retrofit per lampada fluorescente Ricambio per lampada fluorescente standard
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Sostanze nocive e materiali riciclabili Tab. A12: Sostanze nocive e materiali riciclabili nelle sorgenti luminose
Gruppo Sostanze nocive Materiali riciclabili
Lampade a incandescenza – Vetro Al, Fe, metalli non ferrosi
Lampade a scarica ad alta Hg Vetro pressione 88 Al, Fe Polveri fluorescenti Metalli del gruppo delle terre rare Sostanze ionizzanti89
Lampade fluorescenti compatte Hg Vetro Polveri fluorescenti Al, Fe, metalli non ferrosi, plastica, metalli del gruppo delle terre rare
Lampade fluorescenti Hg Vetro Polveri fluorescenti Al, Fe, metalli non ferrosi, metalli del gruppo delle terre rare
Lampade LED Pb, As, Cd in LED e QLED Vetro Al, Fe, metalli non ferrosi, plastica, metalli del gruppo delle terre rare, circuiti stampati
Requisiti per la raccolta, il trasporto, il trasbordo e il deposito provvisorio Tutte le sorgenti luminose devono essere conservate a prova di rottura e al riparo dalle intemperie.
Le lampade non tubolari vengono sottoposte a cernita manuale. Scarti e imballaggi vengono rimossi e gettati nella spazzatura. Le lampade a incandescenza contenute nel mix di sorgenti luminose possono essere smaltite nella spazzatura oppure lavorate nel processo di riciclaggio delle lampade, al fine di garantire il recupero di vetro e metalli. Le lampade a scarica di gas ad alta pressione vengono sottoposte a un processo di riciclaggio specifico. Le lampade a LED sono trattate nel regolare processo di riciclaggio delle sorgenti luminose.
Il trasporto delle lampade tubolari deve avvenire su pallet a montanti con pannelli divisori e scatole di cartone. Le lampade non tubolari, invece, vengono trasportate su pallet (con 2 telai e paracolpi in plastica), casse di plastica, fusti in PE o acciaio o scatole di cartone. Non sono consentite forniture miste. Le lampade rotte vanno trasportate in contenitori ermetici e sigillabili.
In fase di trasporto, trasbordo e deposito di lampade va evitato che si verifichino emissioni di sostanze nocive. I contenitori riutilizzabili vanno puliti di volta in volta, quelli monouso prima dello smaltimento, eliminando eventuali sostanze nocive. Occorre prestare attenzione a che le lampade siano avviate integre al processo di lavorazione.
88 Le sostanze luminescenti contengono antimonio, bario, piombo, indio, sodio e terre rare
89 HID per applicazioni professionali
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Requisiti per il trattamento
Tecnologie di trattamento
A 5.7.1.1 Procedimento di separazione dei cappucci 90 Il processo di taglio dei cappucci terminali viene utilizzato principalmente per il trattamento delle lampade fluorescenti tubolari e consiste nella separazione delle estremità della lampada (parte in metallo e vetro al piombo) e nella loro raccolta differenziata ai fini di un’ulteriore lavorazione (separazione del metallo e del vetro al piombo).
Il restante tubo di vetro viene svuotato mediante soffiaggio e la polvere fluorescente raccolta. Una volta pulito, il tubo di vetro viene triturato e privato di eventuali residui metallici mediante un apposito separatore. Il vetro pulito può essere reimpiegato per la produzione industriale di nuove lampade.
A 5.7.1.2 Procedimento di triturazione a umido e a secco Con questo metodo è possibile lavorare non solo tutti i tipi di lampade ma anche i rottami di vetro, i rifiuti di produzione e le frazioni residue provenienti dagli impianti per la separazione dei cappucci.
I tubi fluorescenti vengono triturati e suddivisi in diverse frazioni (metallo e vetro) da destinare separatamente a un’ulteriore lavorazione per essere trasformate in materie prime secondarie.
Esistono inoltre procedimenti specifici per forme particolari di lampade fluorescenti compatte o lampade ai vapori di sodio a bassa pressione, la cui priorità è, anche in questo caso, il recupero separato di metalli, vetro e sostanze luminescenti.
A 5.7.1.3 Procedimento per le lampade a scarica ad alta pressione (HID) Le lampade HID contengono in parte molto più mercurio in forma elementare rispetto alle altre lampade a scarica di gas, per cui devono essere selezionate e trattate separatamente dagli altri tipi di sorgenti luminose.
Esistono inoltre lampade HID con radiazioni ionizzanti, anch’esse da smaltire separatamente. Le HID contenenti torio devono essere riciclate in conformità ai requisiti dell’Ufficio federale della sanità pubblica.
A 5.7.1.4 Procedimento per le lampade LED Al momento, per i LED non esistono metodologie di riciclaggio industriale separate conformi allo stato della tecnica. I LED vengono pertanto lavorati insieme ai RAEE.
90 Attualmente, in Svizzera non esiste ancora questa tecnica.
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Rimozione delle sostanze nocive e riciclaggio materiale Le sostanze nocive contenute nelle sorgenti luminose, quali il mercurio e altre, devono essere separate e catturate in modo efficace nel corso del processo di trattamento. Lungo tutta la catena di lavorazione (accettazione, trasbordo, deposito, trattamento, deposito e trasbordo della frazione) occorre sempre garantire il rispetto dei valori limite delle immissioni e delle disposizioni di legge in materia di protezione dell’ambiente e della tutela della salute sul posto di lavoro.
Se non si sa con certezza se le sorgenti luminose contengono mercurio, devono essere trattate come se lo contengano.
Le imprese di smaltimento che effettuano il trattamento delle sorgenti luminose devono provvedere a creare i presupposti tecnici e organizzativi con cui garantire, durante la lavorazione, un’eliminazione delle sostanze nocive e un recupero delle materie prime quanto più completi possibile.
Le lampade rotte devono essere conservate in contenitori ermetici e sigillabili.
Fintanto che non si dispone di un processo di riciclaggio tecnico ed economico, la polvere fluorescente dev’essere conferita in discariche sotterranee ai fini di uno smaltimento sicuro.
I fusti contaminati, utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto delle sorgenti luminose, devono essere puliti e decontaminati con metodi adeguati.
Valori target e valori indicativi Tutte le frazioni avviate direttamente o previa lavorazione al riciclaggio (senza ulteriore separazione del Hg) non devono superare i seguenti valori totali di mercurio (Hg) per chilogrammo di sostanza secca (SS):
Tab. A13: Valori target e valori indicativi per il trattamento delle sorgenti luminose
Valori target Valori indicativi
Tenore di Hg nelle frazioni di vetro – 5 mg/kg
Tenore di Hg nelle frazioni metalliche – 10 mg/kg
Tenore di Hg in altre frazioni – 10 mg/kg
Obblighi di documentazione Oltre agli obblighi di documentazione generale di cui al capitolo 10, i gestori degli impianti addetti al trattamento delle sorgenti luminose devono disporre della seguente documentazione e aggiornarla regolarmente: · prove del rispetto dei valori target e indicativi di cui all’allegato A 5.8; · registrazioni relative al deposito di frazioni contenenti sostanze nocive; · registrazioni relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro, nonché ai monitoraggi della sicurezza e dell’ambiente.
Aiuto all’esecuzione sullo stato della tecnica in materia di smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Allegati
Sorveglianza e controllo Le emissioni di mercurio nell’aria provenienti da aree di produzione e impianti con scarico dell’aria di processo devono essere monitorate regolarmente, in maniera tale da poter sempre riconoscere un eventuale aumento di emissioni dovuto a disfunzioni o difetti tecnici.
Occorrono controlli regolari delle immissioni presso le postazioni di lavoro critiche e disposizioni da parte delle autorità esecutive in materia di diritto del lavoro, al fine di garantire il rispetto dei valori MAC nei luoghi di lavoro. La taratura degli strumenti di misura e la manutenzione dei dispositivi di emissione vanno eseguite regolarmente in conformità alle raccomandazioni dei produttori.
Il tenore totale di mercurio nelle frazioni che, per effetto del riciclaggio o dell’incenerimento, possono rappresentare una fonte di emissione diffusa dev’essere analizzato chimicamente almeno una volta all’anno mediante un campione rappresentativo della composizione della frazione. Il campione dev’essere prelevato entro al massimo tre giorni lavorativi dallo stoccaggio della frazione e va conservato in un contenitore ermetico dal momento del campionamento fino all’analisi in laboratorio. Il volume di campionamento dev’essere pari ad almeno 0,5 litri per le frazioni relativamente omogenee (ad es. frazione di vetro). Per quelle tendenzialmente eterogenee (ad es. cappucci terminali), invece, il volume di campionamento dev’essere pari ad almeno 1 litro. Il valore da determinare è il contenuto di mercurio del campione totale, così com’è stato fornito all’operatore esterno. Il campione preparato per l’analisi va fotografato e la preparazione del campione documentata all’interno del rapporto di laboratorio.
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Allegato 6 Batterie nei RAEE
Campo d’applicazione I seguenti dati relativi allo stato della tecnica si applicano alle aziende che raccolgono, trasportano, trasbordano, depositano a titolo provvisorio e/o trattano RAEE contenenti batterie.
Obiettivi L’obiettivo dello smaltimento di RAEE contenenti batterie è garantire, attraverso una raccolta e un trasporto a basso rischio91, · la preparazione per un riutilizzo; oppure · un recupero quanto più completo possibile dei componenti contenenti sostanze nocive e materiali riciclabili.
I componenti non riciclabili vanno smaltiti di conseguenza.
91 Basso rischio significa soprattutto evitando incendi
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Terminologia specifica Termine Definizione
Accumulatore Comunemente chiamato anche batteria, si riferisce a una → batteria secondaria.
Batteria (pila) Sono considerate batterie (pile) le fonti di corrente elettrica che trasformano direttamente l’energia chimica in energia elettrica e sono composte da una o più celle non ricaricabili (batterie primarie) o da una o più celle ricaricabili (accumulatori), (all. 2.15 n. 1 ORRPChim).
Batteria, modulo Consta di più celle e può avere sensori, fusibili e altri elementi. Serve per suddividere batterie di grandi dimensioni in unità più piccole sostituibili.
Batteria, sistema Consta di svariate celle o più moduli. Possiede un → BMS e in alcuni casi anche un sistema di riscaldamento o raffreddamento. Può anche essere una combinazione di sistemi di batterie indipendenti.
Sistema di gestione Un sistema di gestione della batteria (BMS) è un dispositivo elettronico che monitora e regola la carica e la scarica e lo della batteria stato generale delle batterie.
Capacità È la carica che una batteria può erogare in condizioni di scarica definite; in genere viene espressa in amperora (Ah) o in coulomb (1 C = 1 As = 0,28 mAh). La capacità diminuisce con l’obsolescenza della batteria ed è il principale indicatore dello «stato di salute» (State of Health, SOH) di una batteria.
Batteria al litio Il termine «batterie al litio» (LiB) comprende le batterie aventi una struttura elettrochimica basata sul litio e in cui vengono utilizzati diversi tipi di elettrodi ed elettroliti. Attualmente le batterie al litio sono suddivise in batterie litio-metallo (Li-Metal) e batterie agli ioni di litio (Li-Ion). Le batterie litio-metallo sono generalmente batterie non ricaricabili aventi come anodo e catodo composti di litio metallico e di litio. Nelle batterie ricaricabili il litio è liberamente disponibile solo in forma ionizzata.
Capacità nominale La capacità nominale 𝑄𝑁 è definita come la capacità della batteria «a nuovo» (Begin of Life, BoL), misurata in Ah.
Capacità residua La capacità residua 𝑄𝑅 è definita come la capacità attuale della batteria, misurata in Ah. Viene spesso utilizzata come semplice indicatore dello stato della batteria (State of Health, SoH).
Tensione nominale La tensione nominale di una batteria equivale alla sua tensione media ai terminali in un ciclo di carica ed è un valore appropriato per classificare o etichettare una batteria. È espressa in volt (V).
Batteria primaria Una batteria primaria può scaricarsi una sola volta e non dev’essere ricaricata; tentare sarebbe pericoloso.
Batteria secondaria Una batteria secondaria (nota anche come accumulatore) può essere ricaricata dopo che si è scaricata.
Cella Elemento elettrochimico composto da un anodo e un catodo, collegati da un elettrolita liquido o solido ed eventualmente elettrochimica da un separatore che impedisce il cortocircuito. Questi componenti sono alloggiati in un contenitore su cui sono accessibili i collegamenti elettrici, i poli.
Aiuto all’esecuzione sullo stato della tecnica in materia di smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Allegati
Tecnologie Tab. A14: Tecnologie delle batterie presenti nei RAEE
Denominazione prim. sec. Chimica Ulteriore descrizione
Accumulatore al litio × LFP I catodi sono costituiti da diversi materiali, spesso ossidi di litio NMC nichel manganese cobalto (NMC) o fosfato di ferro e litio (LFP). LCA L’anodo è costituito in genere da grafite. ecc.
Cella alcalina al manganese × (×) ZnMnO2 Le celle RAM (ingl. Rechargeable Alkali Manganese) sono celle alcaline al manganese che, secondo quanto dichiarato dai fornitori, possono essere ricaricate all’incirca dalle 50 alle 500 volte.
Batteria litio-metallo × Batteria al litio più diffusa (80 % di quota di mercato) Diverse tipologie: Batteria al litio diffusa per gli 1,5 V litio biossido di manganese Batteria litio cloruro di tionile con catodo liquido litio ferro Li-MnO2 ecc.
Batteria al piombo × Pb L’elettrolita è acido solforico in forma liquida o gelificata. Ancora oggi la si ritrova spesso nei gruppi di continuità (UPS).
Accumulatore nichel-cadmio × NiCd
Cella alcalina al manganese × ZnMn Successore della cella zinco-carbone. Come elettrolita utilizza idrossido di potassio
Accumulatore nichel-metallo idruro × NiMH L’anodo è una polvere di idruro metallico, ad es.
Batterie a bottone: × × Codice IEC Tensione / uso (diversi tipi) zinco-aria PR 1,4 V ad es. apparecchi acustici, alcalina-manganese LR 1,5 V ossido-idrossido di nichel ZR 1,5 V zinco-ossido di argento SR 1,55 V ad es. orologi litio-biossido di manganese CR 3,0 V molto diffusa litio-carbonio monofluoruro BR 3,0 V zinco-ossido di mercurio MR 1,35 V
Sostanze nocive e materiali riciclabili Tab. A15: Sostanze nocive e materiali riciclabili nelle batterie
Tipi di batterie Sostanze nocive Materiali riciclabili
Batteria al piombo Pb, acido solforico Pb (ca. 50 %)
Accumulatore nichel-cadmio Ni, Cd Ni, Cd
Cella alcalina al manganese Zn, idrossido di potassio Zn, Mn
Accumulatore nichel-metallo Ni, idrossido di potassio Ni, Nd, La, Co, idruro
Accumulatore al litio Elettrolita, sale LiPF6, emissioni HF da celle Cu (5 %15 %), Co, Ni, Al (in futuro anche Li, grafite e lesionate e surriscaldate fosfato ferrico) Ossidi di Ni e Co
Batteria litio-metallo Elettroliti ad es. cloruro di tionile, Li (met) Acciaio inossidabile (alloggiamento), Li
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Requisiti per la raccolta, il trasporto, il trasbordo e il deposito provvisorio I rischi associati alle batterie sono tensioni e correnti elettriche elevate, fuoriuscita di sostanze chimiche, calore, incendi ed esplosioni. I pericoli derivanti da perdite di liquidi e gas sono intossicazioni e corrosioni, mentre in caso di cortocircuiti e fili conduttori esposti si possono subire infortuni con ustioni dovute ad archi elettrici. Le batterie possono guastarsi a seguito di sovraccarichi meccanici causati da vibrazioni, pressione atmosferica, shock e deformazioni e per disfunzioni del sistema di monitoraggio della batteria (BMS). In caso di guasto, le batterie, soprattutto quelle agli ioni di litio, possono rilasciare un’enorme quantità di energia termica, provocando l’incendio di RAEE e batterie circostanti. Queste fiamme possono produrre gas tossici e sono spesso difficili da spegnere con gli estintori tradizionali.
Le batterie al litio (LiB) contengono litio in forma metallica oppure di ioni nelle batterie agli ioni di litio (LIB). Si utilizzano pertanto due diverse sigle: LiB e LIB, dove queste ultime sono un sottogruppo delle LiB.
Vanno considerati i seguenti aspetti: · in caso di dubbio, un RAEE va sempre considerato come contenente una batteria al litio; · se in un RAEE sono presenti soltanto batterie al litio che non sono la sua fonte di energia principale, ad esempio la batteria di supporto (batteria a bottone) di un PC, l’apparecchiatura non è soggetta alle prescrizioni ADR in materia di LiB; · fino al primo trattamento tutti gli altri RAEE contenenti batterie al litio devono essere trasportati in conformità alle disposizioni speciali ADR in vigore. Sebbene queste ultime considerino il fatto che le batterie integrate sono ampiamente protette dall’apparecchio, non è consentito raccoglierle e trasportarle sfuse, ad esempio in container (cfr. contenitori raccomandati); · i RAEE contenenti LiB palesemente difettose (ad es. telefoni cellulari con batteria gonfia) possono essere trasportati fino al primo trattamento con norme speciali ADR agevolate. Occorre tuttavia disporre di un sistema di garanzia della qualità documentabile che attesti il rispetto dei limiti di esenzione ADR/SDR e dei valori massimi consentiti per contenuti energetici e masse di litio; · per ridurre al minimo i rischi, presso i centri di raccolta i RAEE con batteria al litio danneggiata devono essere smistati da parte di personale qualificato e conferiti alla raccolta di batterie Inobat 92. Le prescrizioni ADR applicate in questi casi sono più severe rispetto a quelle vigenti per i RAEE con LiB non danneggiate. La rimozione di batterie al litio dai RAEE è un processo di trattamento dei rifiuti che generalmente i centri di raccolta non sono autorizzati a eseguire; · le imprese di smaltimento che rimuovono batterie al litio da RAEE necessitano delle opportune autorizzazioni. Non appena le LiB non sono più protette dall’involucro dell’apparecchiatura originale, si applicano le disposizioni speciali ADR più severe in materia di imballaggio e trasporto.
92 Raccolta, imballaggio e trasporto secondo le schede informative di INOBAT
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Requisiti per il trattamento Le batterie facilmente accessibili all’interno di un apparecchio, ossia senza l’uso di utensili (elettrodomestici a batteria, giocattoli e attrezzi ecc.), oppure aventi proprietà pericolose, ad esempio perché contenenti Cd, Hg o elettroliti con sostanze potenzialmente pericolose, o un’elevata tensione e carica elettrica vanno possibilmente rimosse dal RAEE prima di un trattamento. Questa operazione equivale a un trattamento dei rifiuti, per cui necessita di un’apposita autorizzazione.
Qualora le suddette batterie possano essere rimosse nel corso del trattamento meccanico senza essere quasi per nulla distrutte né danneggiate, anche tale procedura è consentita.
Le batterie accessibili all’interno del RAEE solo con l’uso di utensili e che non presentano proprietà pericolose possono anch’esse essere rimosse durante un trattamento meccanico.
Lo smontaggio manuale non è obbligatorio se con un intervento meccanico si riescono a separare le batterie mantenendole integre (identificabili). Una volta separate, le batterie vanno depositate e trasportate in appositi contenitori.
I RAEE in cui non è possibile smontare la batteria o che sono praticamente costituiti solo dalla batteria (ad es. sigarette elettroniche93, auricolari in-ear, power bank) devono essere raccolti separatamente e avviati al riciclaggio delle batterie o a un altro processo adeguato che garantisca il recupero dei materiali riciclabili.
93 Le sigarette elettroniche contengono ad esempio litio, nichel, cobalto, alluminio e rame
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Allegato 7 Obiettivi di prestazione e indicatori
Tassi di riciclaggio e valorizzazione I tassi di riciclaggio e di valorizzazione (TRV) calcolati nell’ambito di un batch test sono esposti a diversi fattori che possono contribuire a una significativa variabilità dei risultati, rendendone difficile l’interpretazione: · il TRV dipende dalla composizione dei rifiuti in entrata. Alcune miscele di RAEE, ad esempio, sono più ricche di metalli rispetto ad altre o hanno meno plastiche ritardanti di fiamma, il che si traduce in un tasso di riciclaggio più elevato; · le misurazioni dei test sono soggette a imprecisioni ed errori di misura; · i dati di composizione e processo (coefficienti di trasferimento) utilizzati per calcolare il TRV sono conservativi e forfettari, il che si ripercuote sul TRV calcolato; · le frazioni con una massa elevata, come ferro e materie plastiche, sono predominanti in questo indicatore. Elementi estremamente diluiti, ad esempio i MTR, non vengono invece assolutamente rilevati.
I TRV puramente basati sulla massa non forniscono indicazioni in merito al beneficio ambientale derivante dal riciclaggio dei singoli materiali, il che limita fortemente l’interpretazione delle prestazioni ambientali delle imprese di smaltimento. Occorre pertanto sviluppare e perfezionare i criteri di valutazione dell’efficienza delle risorse e della circolarità dei processi di riciclaggio.
Determinazione La determinazione dei TRV basata sulla massa (v. fig. Fig. A3) si ottiene dal rapporto tra le masse in uscita dal trattamento finale riciclate (𝑚2) o recuperate e termovalorizzate in altro modo (𝑚2 + 𝑚3 + 𝑚4 ) e la massa totale in entrata 𝑚1 prima del primo trattamento. Essa si basa sulla classificazione dell’utilizzo finale dei contenuti presenti nelle frazioni finali dopo il loro trattamento finale. Nel calcolo del tasso di riciclaggio si considerano i seguenti quattro utilizzi finali94: · riciclaggio: il materiale target (𝑚2) corrisponde al materiale in uscita, per cui può essere mantenuto nel ciclo (ad es. Cu e Cu); · altra forma di riciclaggio materiale 95: il materiale target (𝑚3) viene riciclato, ma il suo successivo utilizzo impedisce la chiusura del ciclo, ad esempio perché il materiale viene utilizzato come materiale da costruzione sostitutivo (downcycling); · riciclaggio energetico: il contenuto energetico della frazione finale (𝑚4) viene recuperato96 nel miglior modo possibile97. Il calore disperso inutilizzato o le frazioni non combustibili vengono classificati come frazione di massa destinata all’eliminazione; · eliminazione: si tratta di frazioni (𝑚5) che vengono trattate termicamente senza recupero energetico o depositate in via definitiva dopo un eventuale condizionamento.
94 Un altro utilizzo finale è il riutilizzo, che tuttavia in Svizzera non viene considerato ai fini della determinazione del tasso di riciclaggio.
95 Ad es. utilizzo dei metalli come riducenti
96 Per poter essere computato come riciclaggio energetico, dev’essere recuperato in un impianto R1. 97 In impianti con un indice R1 η > 0,6, secondo il rapporto Einheitliche Heizwert- und Energiekenn- zahlenberechnung der Schweizer KVA nach europäischem Standardverfahren 2023
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Fig. A3 : Diagramma di flusso per la classificazione degli utilizzi finali risultanti dal processo di trattamento dei RAEE
Materiale per riciclaggio 𝑚2
Materiale per altra forma di riciclaggio 𝑚3 Processo di Massa del trattamento materiale in entrata 𝑚1 Materiale per riciclaggio energetico 𝑚4
Materiale per eliminazione 𝑚5
Il tasso di riciclaggio TR corrisponde alla somma di tutte le masse parziali classificate come 𝑚2, divise per la massa totale in entrata 𝑚1 :
Il tasso di valorizzazione TV corrisponde al tasso di riciclaggio TR e alla somma di tutte le masse parziali classificate come 𝑚3 e 𝑚4, divise per la massa totale in entrata 𝑚1 :
Per determinare il TRV, è necessario rappresentare i processi di trattamento e tutte le frazioni intermedie e finali dal primo trattamento fino agli utilizzi finali della figura Fig. A3 ottenuti dopo l’ultimo trattamento. Ciò significa che per calcolare il TRV occorre conoscere l’intera catena di processi e i relativi coefficienti di trasferimento. Per determinati processi è possibile applicare i loro tassi di riciclaggio e valorizzazione standard, di cui all’allegato A 7.1.4, senza dover fornire ulteriori prove. Se un’impresa di smaltimento dimostra di raggiungere risultati migliori, li può utilizzare al posto dei tassi di valorizzazione predefiniti. I tassi di riciclaggio e valorizzazione standard devono essere verificati a cadenza periodica.
Tassi di riferimento I tassi di riferimento indicati si basano sui valori realizzabili con lo stato della tecnica e rappresentano le quote raggiungibili a livello industriale dalla maggior parte delle imprese di smaltimento per una determinata composizione di rifiuti in entrata.
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Tab. A16: Tassi di riferimento per il TRV nel trattamento dei RAEE
Flusso di trattamento Tassi di riferimento
TR % TV %
Scambiatori di calore 80 85
Apparecchiature dotate di schermi 65 75
Grandi elettrodomestici 75 80
Piccoli elettrodomestici 55 75
Sorgenti luminose98 90 90
I tassi di riciclaggio e valorizzazione ottenuti in un batch test devono essere interpretati rispetto alla composizione dei rifiuti in entrata.
Perdite Oltre al tasso di riciclaggio si valutano le perdite registrate in fase di recupero dei metalli. Delle frazioni metalliche avviate a un trattamento intermedio o finale si analizzano le perdite di ferro, alluminio e rame nel caso in cui risultino soddisfatte le due condizioni seguenti: · i metalli summenzionati non vengono recuperati dalla frazione in nessuna fase di trattamento successiva; · la massa della frazione è superiore al 3 per cento della massa totale.
Le imprese di smaltimento sono tenute a verificare periodicamente tali perdite (tramite campionamenti e analisi di laboratorio, stime sulla base di cernite manuali ecc.).
Percentuali di utilizzo finale delle singole frazioni Di seguito viene riportato un elenco di frazioni con i valori standard per l’attribuzione ai vari utilizzi finali 99 risultanti dalle ultime fasi di trattamento. Tali valori sono necessari per poter determinare i tassi di riciclaggio e valorizzazione dell’intera catena di trattamento.
Si tratta di valori empirici ricavati dalla pluriennale attività di audit delle organizzazioni del settore. In singoli casi è possibile scostarsi da questi valori, se l’impresa di smaltimento è in grado di dimostrare valori più elevati nella sua catena di processi.
98 Sorgenti luminose contenenti Hg
99 R=riciclaggio; ARM=altro riciclaggio materiale; RE=riciclaggio energetico; ET=eliminazione termica; DD=deposito definitivo
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Tab. A17: TRV standard per determinate frazioni
Frazione Ultimo trattamento Utilizzi finali Base e ipotesi
R ARM RE ET DD
% % % % %
Frazione di alluminio Fusione dell’alluminio 95 1 4 95 % recupero Al pura100 1 % altri metalli come riducenti 4 % tutte le altre frazioni organiche
Frazione di alluminio non Fusione dell’alluminio 90 1 9 90 % recupero Al pura 1 % altri metalli come riducenti 9 % tutte le altre frazioni organiche
Batterie a secco Riciclaggio delle batterie 50 50 50 % recupero metallo 50 % materie plastiche inutilizzabili in fonderia (Batrec)
Batterie al piombo Riciclaggio delle batterie 94 6 67 % recupero piombo 2 % altri metalli 6 % contenuto organico/tecnologia a caldo 21 % recupero acido solforico 4% materie plastiche
Frazione di ferro pura Acciaieria 97 3 90 % recupero Fe 5 % frazione minerale 2 % altri metalli 3 % altre frazioni organiche
Frazione di ferro non pura Acciaieria 92 8 85 % recupero Fe 5 % frazione minerale 2 % altri metalli 8 % altre frazioni organiche
Dischi rigidi, unità CD, DVD Fonderia di rame 76 23 1 72 % recupero metalli e floppy disk, alimentatori 15 % materie plastiche 12 % circuiti stampati
Cavi e connettori misti Trituratore fine/ 30 70 separazione
Condensatori Impianto di incenerimento di 100 rifiuti speciali
Materie plastiche in IIRU Impianto di incenerimento di 39 61 61,4 % altre frazioni organiche inutilizzabili rifiuti urbani per tecnologia a caldo 38,6 % materie plastiche utilizzate per sostituire combustibili
Materie plastiche avviate al Riciclaggio della plastica 51 49 riciclaggio
Indotti in rame / motori Fonderia di rame 25 70 5 25 % recupero Cu elettrici 70 % Fe come riducente 5 % materie plastiche inutilizzabili per tecnologia a caldo
100 Una frazione s’intende «pura» se contiene una percentuale estranea inferiore al 2 %. Una percentuale viene definita estranea se si tratta di un materiale differente rispetto al materiale target previsto (in uscita).
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Frazione Ultimo trattamento Utilizzi finali Base e ipotesi
R ARM RE ET DD
% % % % %
Rame e metalli grigi puri Fonderia di rame 95 5 75 % recupero Cu 20 % altri metalli 5 % materie plastiche utilizzate per sostituire combustibili
Rame e metalli grigi non Fonderia di rame 90 10 70 % recupero Cu puri 20 % altri metalli 10 % materie plastiche utilizzate per sostituire combustibili
Circuiti stampati Fonderia di rame 30 65 5 30 % altri metalli 65 % materie plastiche utilizzate per sostituire combustibili 5 % nessun utilizzo per tecnologia a freddo
Sorgenti luminose / Trattamento speciale di 90 10 85 % mix di vetro contenenti Hg componenti contenenti 5 % frazione metallica mercurio 10 % altre sostanze nocive
Frazione metallica mista Altre fusioni di metalli 92 8 87 % recupero metalli 5 % frazione minerale 2 % altri metalli 6 % altre frazioni organiche (ipotesi)
Telefoni cellulari Fonderia di rame speciale 30 65 5 30 % recupero metalli 65 % materie plastiche utilizzate per sostituire combustibili 5 % nessun utilizzo per tecnologia a freddo
Cartucce toner Trattamento speciale per 75 25 70 % materie plastiche cartucce toner 5 % altri metalli 25 % materie plastiche utilizzate per sostituire combustibili
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Indici ricavati dalla contabilità aziendale dei materiali Tab. A18: Medie pluriennali ricavate dalla contabilità aziendale dei materiali e valori target per la frazione di massa di condensatori e batterie dai quali sono state rimosse le sostanze nocive
Frazione Media pluriennale Valore target (2015–2019) (frazione di massa) (frazione di massa)
Massa di condensatori di RAEE / massa di RAEE (senza agenti di 0,16 % 0,10 % trasferimento del calore)
Massa di batterie di RAEE / massa di RAEE 0,62 % 0,50 %
Analisi chimiche di frazioni Tab. A19: Valori limite e indicativi in frazioni derivanti dal trattamento dei RAEE
Frazione (0) Cd Cu Fe Al PCB (1) PBDE (3) Br (3) ppm % % % ppm ppm ppm
Frazione non metallica, 100 1 – (4) – (4) 50 – fisicamente più fine
Frazioni contenenti plastica 100 – – – 50(2) 1000 2000
(0) La frazione di massa della sostanza secca dev’essere certificata dal laboratorio (1) Calcolo secondo LAGA come somma quintupla dei congeneri di PCB 28, 52, 101, 138, 153 e 180 (2) Solo frazioni della lavorazione meccanica (3) Frazioni di materie plastiche dichiarate prive di ritardanti di fiamma bromurati vietati: contenuto totale di PBDE (all. 2.18 ORRPChim). Devono essere determinati come minimo i congeneri di BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154, 183 e 209; contenuto totale di bromo (CLC/TS 50625-3-1:2015 [E]) (4) La determinazione di Fe e Al serve per stimare i metalli «persi» in quella frazione
Le frazioni non metalliche più fini provenienti dal trattamento meccanico sono la frazione leggera del trituratore (Resh o SLF), nonché le polveri e le frazioni trattenute al vaglio.
Per quanto riguarda le vie di smaltimento delle frazioni in uscita, si applicano i requisiti di legge.
Il cadmio non dev’essere analizzato nelle frazioni in uscita dalla lavorazione dei grandi elettrodomestici.
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Allegato 8 Contabilità dei materiali
Requisiti La contabilità aziendale dei materiali deve fornire informazioni circa il rispetto dei requisiti di smaltimento ai sensi dell’articolo 10 ORSAE, in particolare relativamente alla separazione delle sostanze nocive e al riciclaggio funzionale, materiale e termico delle risorse presenti nei RAEE, il che presuppone un tracciamento completo del trattamento, dalla prima registrazione delle apparecchiature quali rifiuti fino al riciclaggio o smaltimento finale dei materiali contenuti.
I requisiti che la contabilità aziendale dei materiali deve ottemperare sono elencati in forma schematica nella figura Fig. A4 e vengono illustrati in dettaglio nei capitoli seguenti.
Fig. A4: Schema dei requisiti per la contabilità aziendale dei materiali
Limitazione Nella contabilità aziendale dei materiali vengono registrati esclusivamente apparecchi e componenti rientranti nel campo d’applicazione dell’ORSAE e le frazioni derivanti dal loro trattamento. Le imprese di smaltimento con più siti tengono una contabilità dei materiali separata per ogni sito.
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Classificazione Vanno registrate la quantità e la tipologia di tutti gli apparecchi, i componenti e le frazioni ricevuti, lavorati/prodotti, depositati e trasferiti nel corso dell’anno. La classificazione consente di effettuare una ripartizione in base agli apparecchi, ai componenti e alle frazioni elencati nella tabella Error! Reference source not found. 101.
Tab. A20: Elenco per la classificazione di apparecchiature, componenti e frazioni
Denominazione Codice OLTRif Suddivisione Tipo
Apparecchi e componenti provenienti dalla raccolta
Scambiatori di calore con H-CFC o H-FC 16 02 11 16 02 11 – A1 rc
Scambiatori di calore con NH3 o IC 16 02 13 16 02 13 – A1 rc
Apparecchiature dotate di schermi piatti 16 02 13 16 02 13 – A2 rc
Apparecchiature dotate di schermi a tubo catodico (CRT) 16 02 13 16 02 13 – A3 rc
Apparecchiature informatiche e di telecomunicazione 16 02 13 16 02 13 – A4 rc
Altre apparecchiature di grandi dimensioni 16 02 13 16 02 13 – A5 rc
Altre apparecchiature di piccole dimensioni 16 02 13 16 02 13 – A6 rc
Moduli fotovoltaici 16 02 13 16 02 13 – A7 rc
Dispositivi medici 16 02 13 16 02 13 – A8 rc
Apparecchiature destinate alla preparazione per il riutilizzo 16 02 13 16 02 13 – A9 rc
Apparecchiature contenenti PCB 16 02 10 16 02 10 – A1 rs
Apparecchiature contenenti amianto 16 02 12 16 02 12 – A1 rs
Sorgenti luminose 20 01 21 20 01 21 – A1 rs
Batterie al piombo 16 06 01 16 06 01 – A1 rs
Batterie al litio 16 06 97 16 06 97 – A1 rs
Batterie non separate 16 06 98 16 06 98 – A1 rs
Componenti e frazioni provenienti dal trattamento manuale
Scambiatori di calore con H-CFC o H-FC – rimozione parziale delle sostanze nocive 16 02 11 16 02 11 – B1 rc
Scambiatori di calore con NH3 o HC – rimozione parziale delle sostanze nocive1 16 02 13 16 02 13 – B1 rc
Apparecchiature dotate di schermi piatti – rimozione parziale delle sostanze nocive 1
Apparecchiature dotate di schermi a tubo catodico (CRT) – rimozione parziale delle sostanze 16 02 13 16 02 13 – B3 rc nocive1
Apparecchiature informatiche e di telecomunicazione – rimozione parziale delle sostanze nocive1 16 02 13 16 02 13 – B4 rc
Altre apparecchiature di grandi dimensioni – rimozione parziale delle sostanze nocive 1
Altre apparecchiature di piccole dimensioni – rimozione parziale delle sostanze nocive 1
Moduli fotovoltaici – rimozione parziale delle sostanze nocive 1
Dispositivi medici – rimozione parziale delle sostanze nocive 1
LED 16 02 16 16 02 16 – B1 rnc
Altre sorgenti luminose prive di sostanze nocive 16 02 16 16 02 16 – B2 rnc
101 Nella tabella, i codici OLTRif vengono ulteriormente suddivisi in conformità alla rubrica Classificazione degli scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’«Aiuto all’esecuzione sul traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera».
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Denominazione Codice OLTRif Suddivisione Tipo
Sorgenti luminose contenenti mercurio 20 01 21 20 01 21 – B1 rs
Retroilluminazioni CCFL 20 01 21 20 01 21 – B2 rs
Batterie al piombo 16 06 01 16 06 01 – B1 rs
Batterie al litio 16 06 97 16 06 97 – B1 rs
Batterie non separate 2
Condensatori con contenuto di PCB certo o sospetto 16 02 09 16 02 09 – B1 rs
Interruttori a mercurio 16 02 15 16 02 15 – B1 rs
Ballast di lampade (con contenuto sospetto di PCB) 16 02 15 16 02 15 – B2 rs
Circuiti stampati con componenti pericolosi 16 02 15 16 02 15 – B3 rs
Display a cristalli liquidi (LCD) con retroilluminazione 16 02 15 16 02 15 – B4 rs
Materie plastiche, contenenti sostanze nocive 16 02 15 16 02 15 – B5 rs
Ammoniaca 06 02 05 06 02 05 – B1 rs
Miscele di refrigeranti di fase 1 14 06 01 14 06 01 – B1 rs
Oli con contenuto di PCB certo o sospetto 13 03 01 13 03 01 – B1 rs
Oli non contenenti PCB 13 03 10 13 03 10 – B1 rs
Dischi rigidi, unità CD, DVD e floppy disk, alimentatori 16 02 97 16 02 97 – B1 rc
Cartucce toner, moduli toner, vaschette di recupero del toner di scarto, cartucce d’inchiostro 16 02 97 16 02 97 – B2 rc
Tubi catodici 16 02 97 16 02 97 – B3 rc
Display a cristalli liquidi (LCD) senza retroilluminazione 16 02 97 16 02 97 – B4 rc
Circuiti stampati senza componenti pericolosi 16 02 97 16 02 97 – B5 rc
Condensatori privi di PCB2 16 02 97 16 02 97 – B6 rc
Cavi elettrici smontati, con o senza connettori 16 02 98 16 02 98 – B1 rc
Apparecchi da cui sono state rimosse completamente le sostanze nocive 16 02 16 16 02 16 – B3 rnc
Indotti in rame / motori elettrici 19 12 03 19 12 03 – B1 rnc
Metalli ferrosi 19 12 02 19 12 02 – B1 rnc
Metalli non ferrosi 19 12 03 19 12 03 – B2 rnc
Magneti al neodimio 19 12 03 19 12 03 – B3 rnc
Materie plastiche separate per tipo o miste, senza sostanze nocive 19 12 04 19 12 04 – B1 rnc
Vetro piatto 19 12 05 19 12 05 – B1 rnc
Rifiuti di legno (legno trattato o rivestito) ad eccezione dei rifiuti di legno problematici 19 12 98 19 12 98 – B1 rc
Rifiuti di legno (legno allo stato naturale) 19 12 07 19 12 07 – B1 rnc
Rifiuti minerali 19 12 09 19 12 09 – B1 rnc
Rifiuti combustibili misti 19 12 10 19 12 10 – B1 rnc
Frazioni provenienti dal trattamento meccanico
Ferro e acciaio 19 10 01 19 10 01 – B1 rnc
Rifiuti di metalli non ferrosi 19 10 02 19 10 02 – B1 rnc
Indotti in rame 19 10 06 19 10 06 – B1 rnc
Frazioni metalliche contenenti sostanze nocive 19 12 11 19 12 11 – B1 rs
Aiuto all’esecuzione sullo stato della tecnica in materia di smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Allegati
Denominazione Codice OLTRif Suddivisione Tipo
Frazioni plastiche contenenti sostanze nocive 19 12 11 19 12 11 – B2 rs
Schiume isolanti (PUR), contenenti CFC, degassate (pori) 19 12 11 19 12 11 – B1 rs
Frazioni plastiche prive di sostanze nocive 19 12 04 19 12 04 – B2 rnc
Schiume isolanti (PUR), prive di CFC, degassate (pori e matrice) 19 12 04 19 12 04 – B3 rnc
Miscele di propellenti di fase 2 14 06 01 14 06 01 – B2 rs
Vetro contenente sostanze nocive 19 10 05 19 10 05 – B3 rs
Vetro privo di sostanze nocive 19 12 05 19 12 05 – B2 rnc
Miscele di plastica-metallo-vetro contenenti sostanze nocive 19 10 05 19 10 05 – B4 rs
Miscele di plastica-metallo-vetro prive di sostanze nocive 19 10 06 19 10 06 – B2 rnc
Frazione leggera del trituratore e polveri 19 10 03 19 10 03 – B1 rs
Fanghi contenenti Hg / carbone attivo 19 12 11 19 12 11 – B2 rs
Rifiuti minerali 19 12 09 19 12 09 – B2 rnc
1 Si tratta di apparecchi da cui sono stati rimossi alcuni componenti (ad es. cavi, batteria, condensatori ecc.) e che non possono quindi ancora
essere considerati completamente privi di sostanze nocive. 2 Anche dal trattamento meccanico, se questi componenti sono stati separati dopo l’estrazione del materiale.
Tracciabilità Ai fini della tracciabilità, i materiali in entrata e in uscita devono essere indicati in base alle imprese di smaltimento a monte e a valle102. Fanno eccezione i materiali in ingresso provenienti dalla raccolta, che possono essere registrati in forma aggregata senza specificarne l’origine. Se presso uno dei siti dell’impresa di smaltimento è presente anche un centro di raccolta, le quantità conferite in tale sede devono essere registrate come materiali in entrata.
Dati relativi al primo trattamento Le apparecchiature ricevute dalla raccolta sono considerate lavorate nel momento in cui è avvenuto il primo trattamento fisico. A quel punto vengono pertanto trasferite all’operatore successivo con il codice corrispondente come «frazioni provenienti dal trattamento manuale» o «frazioni provenienti dal trattamento meccanico». Le apparecchiature in arrivo dalla raccolta e trasferite senza un trattamento fisico continuano a essere classificate come «apparecchiature provenienti dalla raccolta» e vengono cedute come tali con il relativo codice.
102 Per le imprese di smaltimento a monte e a valle in Svizzera si utilizza il numero d’esercizio. Per quelle a valle ubicate all’estero, la ragione sociale e l’indirizzo dell’impianto che effettua il trattamento.
Aiuto all’esecuzione sullo stato della tecnica in materia di smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Allegati
Dati relativi al trattamento successivo Per i materiali in uscita occorre registrare i dati relativi al trattamento successivo, specificando la composizione del materiale in percentuale secondo la tabella Tab. A21 e, per ogni componente della frazione, l’utilizzo finale.
Tab. A21: Elenco dei componenti da specificare nella composizione della frazione
Contenuti della frazione Descrizione
Metalli ferrosi Ferro, acciaio, acciaio inossidabile
Alluminio Ghisa, pressata, forgiata
Metalli contenenti rame Fili di rame, rame, leghe di rame
Materie plastiche Pezzi di plastica (tutti i polimeri)
Vetro Pezzi di vetro
Componenti contenenti metalli preziosi Parti di circuiti stampati, parti di connettori informatici ecc.
Altri metalli Piombo, stagno, magnesio ecc. solo se > 2 % in massa
Altre frazioni combustibili Polvere di plastica, altre frazioni organiche ecc.
Altre frazioni non combustibili Polvere di vetro, altre frazioni inorganiche
Si distingue tra i seguenti quattro utilizzi finali (v. all. A 7.1.1): · riciclaggio: il materiale target corrisponde al materiale in uscita, per cui può essere mantenuto nel ciclo (ad es. Cu e Cu); · altra forma di riciclaggio materiale 103: il materiale target (𝑚3) viene riciclato, ma il suo successivo utilizzo impedisce la chiusura del ciclo; · riciclaggio energetico: il contenuto energetico della frazione finale viene recuperato 104 nel miglior modo possibile105. Il calore disperso inutilizzato o le frazioni non combustibili vengono classificati come frazione di massa destinata all’eliminazione; · eliminazione: si tratta di frazioni che vengono trattate termicamente senza recupero di energia o depositate in via definitiva dopo un eventuale condizionamento.
Se fino al trattamento finale i componenti delle frazioni vengono ulteriormente suddivisi e destinati a diversi utilizzi finali, occorre indicare per ciascuno la relativa frazione di massa. Ciò è il caso, ad esempio, di una fonderia in cui i componenti metallici dei circuiti stampati vengono recuperati (riciclaggio), mentre quelli organici vengono utilizzati come combustibili sostitutivi (termovalorizzazione).
103 Ad es. utilizzo dei metalli come riducenti
104 Per poter essere computato come riciclaggio energetico, dev’essere recuperato in un impianto R1. 105 In impianti con un indice R1 η > 0.6, secondo il rapporto Einheitliche Heizwert- und Energiekenn- zahlenberechnung der Schweizer KVA nach europäischem Standardverfahren 2023
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Di norma l’impresa di smaltimento richiede queste informazioni per iscritto all’operatore a valle. Per le frazioni elencate nella tabella Tab. A17 non occorre una conferma scritta da parte dell’operatore successivo, bensì si possono utilizzare i valori standard indicati.
Non sono necessarie informazioni circa il trattamento a valle nei seguenti casi: · l’impresa di smaltimento a valle è soggetta all’ORSAE e tiene una propria contabilità dei materiali; · i materiali in uscita sono consegne temporanee di piccole quantità (valore indicativo ~ 1 % della movimentazione annua) di rifiuti non soggetti a controllo; · i materiali in uscita non sono più rifiuti; · in caso di apparecchiature conferite all’estero ai fini di una preparazione per il riutilizzo, è sufficiente indicare che il trattamento a valle è una preparazione per il riutilizzo, mentre si possono omettere i dati relativi alla composizione.
Dati relativi ai prodotti ottenuti Se l’impresa di smaltimento sottopone determinati apparecchi, componenti o frazioni a un trattamento finale (ad es. preparazione per il riutilizzo, estrusione di granulati di plastica), i prodotti risultanti non vengono più registrati come rifiuti. Affinché il bilancio dei materiali sia corretto e il relativo processo di riciclaggio possa essere tenuto in considerazione, queste uscite vengono comunque registrate nella contabilità dei materiali.
Giacenze Le giacenze di apparecchi, componenti e frazioni vanno riportate nella contabilità dei materiali al 1° gennaio e al 31 dicembre di ogni anno. In questo modo si consente la stesura e la plausibilizzazione di un bilancio annuale delle masse.