Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale 2025–2028
2023 | Pratica ambientale Diritto
Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale 2025–2028 Comunicazione dell’UFAM quale autorità esecutiva ai richiedenti
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Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale 2025–2028 Comunicazione dell’UFAM quale autorità esecutiva ai richiedenti
A cura dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM Berna, 2023
Nota editoriale Valenza giuridica Editore La presente pubblicazione è un aiuto all’esecuzione Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) elaborato dall’UFAM in veste di autorità di vigilanza. L’UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell’ambiente, Destinata in primo luogo alle autorità esecutive, essa dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). concretizza le prescrizioni del diritto federale in materia ambientale (in merito a concetti giuridici indeterminati e alla Traduzione portata e all’esercizio della discrezionalità) nell’intento di Servizio linguistico italiano, UFAM promuovere un’applicazione uniforme della legislazione. Le autorità esecutive che vi si attengono possono Grafica e impaginazione legittimamente ritenere che le loro decisioni siano conformi Funke Lettershop AG al diritto federale. Sono ammesse soluzioni alternative, purché conformi al diritto vigente. Foto di copertina Rivitalizzazione della confluenza del torrente Beverin con il fiume Inn © Andreas Gerth
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La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese. La lingua originale è il tedesco.
© UFAM 2023
4 Negoziati UFAM/Cantoni 05–09/2024
5 Visione complessiva degli AP a livello di UFAM 10/2024
6 Adeguamenti UFAM/Cantoni 11/2024
7 Firma del contratto UFAM/Cantoni 12/2024
8 Eventuale decisione da parte dell’UFAM 12/2024
1.2.3 Notifica, eventuale pubblicazione e consultazione dei Comuni
Dopo l’inoltro delle domande cantonali e i negoziati relativi ai programmi, l’UFAM notifica formalmente mediante proposta al Cantone l’AP finalizzato conformemente all’articolo 19 capoverso 2 primo periodo LSu. Al contempo, se necessario, l’Ufficio pubblica una versione sommaria della proposta di stipulazione dell’AP sul Foglio federale con rinvio alla possibilità di consultare la documentazione integrale relativa al suddetto accordo presso la Confederazione o il Cantone interessato. Ciò avviene secondo la procedura di obiezione statuita dall’articolo 30a della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) e tenendo conto di quanto disposto all’articolo 19 capoverso 3 LSu. L’esperienza maturata a partire dall’introduzione della NPC ha tuttavia mostrato che nel settore dell’ambiente un coinvolgimento diretto di terzi è da presumere solo in via eccezionale. Di norma, la definizione complessiva dei contributi destinati a un programma e gli obiettivi strategici non riguardano direttamente i terzi, cui non compete, in via di principio, alcuna legittimazione a ricorrere contro gli AP stipulati tra la Confederazione e i Cantoni (a proposito di questo eventuale coinvolgimento diretto, cfr. soprattutto il cap. 1.2.6).
Dopo la notifica (o l’eventuale pubblicazione), il Cantone, i Comuni e i terzi interessati hanno la possibilità di chiedere entro 30 giorni una decisione impugnabile con allegato il contenuto della proposta dell’AP, contro la quale possono adire le vie legali.
Secondo l’articolo 19 capoverso 2 secondo periodo LSu, spetta ai Cantoni coinvolgere i Comuni in conformità al testo della disposizione. L’UFAM affida pertanto le modalità di adempimento di questa disposizione alla discrezionalità dei Cantoni, richiamando comunque la loro attenzione su questo punto nel quadro del processo di negoziazione.
Il coinvolgimento dei Comuni fornisce ai Cantoni un notevole margine di manovra. In linea di massima, può avvenire mediante invito scritto individuale, attraverso una pubblicazione ufficiale di carattere generale o, in via
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eccezionale e soprattutto nel settore ambientale, mediante un’indagine conoscitiva collettiva per il tramite dell’associazione cantonale dei Comuni 3. Quest’ultima opzione può imporsi se si tiene conto della procedura ormai in corso e delle conseguenti pressioni esercitate dal tempo limitato a disposizione, soprattutto se tutti i Comuni di un Cantone sono interessati in misura identica o simile. Una notifica individuale a un Comune è tuttavia raccomandabile se un AP è riferito, in via eccezionale, a un singolo oggetto la cui ubicazione si trova sul territorio del Comune interessato.
1.2.4 Stipulazione dell’accordo
Se il Cantone che ha presentato la domanda approva, firmandola entro 30 giorni, la proposta di AP della Confederazione conformemente all’articolo 19 capoverso 2 LSu, l’accordo diventa un contratto di diritto pubblico. Se il Cantone omette di approvare la proposta o chiede una decisione impugnabile secondo l’articolo 19 capoverso 3 LSu, la Confederazione, trascorso il termine di 30 giorni, emana il contenuto della proposta dell’AP mediante decisione. L’autorizzazione a firmare l’AP o la decisione è stabilita secondo le basi legali e le procedure applicabili per ogni parte.
Il contenuto del programma è stabilito mediante decisione anche nel caso di una impugnazione da parte di terzi (improbabile, come insegna l’esperienza), a prescindere dal fatto che il Cantone approvi o abbia approvato il pacchetto di misure concordato. Questa procedura è necessaria per la verifica formale degli interessi da parte di terzi ovvero per la posizione di terzi in quanto parte interessata dalla procedura avviata. Se non si entra nel merito di un ricorso da parte di terzi oppure se esso viene respinto, l’accordo negoziato in origine tra Confederazione e Cantone entra formalmente in vigore quale decisione e i contenuti dell’accordo rimangono sostanzialmente immutati. Se un ricorso da parte di terzi viene accolto, integralmente o in parte, la Confederazione – se del caso dopo un nuovo negoziato – deve presentare al Cantone interessato una nuova proposta di AP che tenga in considerazione la decisione sul ricorso, contro la quale il Cantone e (sia formalmente che sostanzialmente) i terzi ricorrenti hanno nuovamente la possibilità di chiedere una decisione impugnabile mediante ricorso.
3 Messaggio del 7 settembre 2005 concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (Messaggio NPC II), FF 2005 5349.
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1.2.5 Controlling comune dei programmi di Confederazione e Cantone
Il controlling comune dei programmi di Confederazione e Cantone è improntato al principio del partenariato. Gli elementi del controlling dei programmi sono illustrati in dettaglio nell’allegato. In sintesi includono: · i rapporti annuali: i Cantoni presentano i loro rapporti annuali relativi ai programmi entro fine marzo. Tali rapporti forniscono in forma concisa informazioni circa l’avanzamento dei programmi sia dal punto di vista finanziario che dei contenuti (confronto tra la situazione auspicata e quella reale) ed elencano in particolare tutti i mezzi impiegati per raggiungere l’obiettivo. A questi dati sui costi globali si applica il principio del netto e, quale standard contabile, il modello di presentazione dei conti armonizzato dei Cantoni e dei Comuni (MPCA2). I suddetti rapporti permettono di verificare annualmente lo stato e le prospettive concernenti il raggiungimento dell’obiettivo e di individuare l’eventuale necessità di adeguamenti; · le prove a campione: durante il periodo programmatico, le divisioni specializzate dell’UFAM esaminano, a livello di progetto o di misure, l’applicazione qualitativa degli AP eseguendo una o due prove a campione.
L’UFAM fornisce i requisiti minimi per la rendicontazione. Inoltre, a seconda del fabbisogno, la Confederazione e i Cantoni si scambiano le loro esperienze. Questo scambio serve all’apprendimento reciproco e fornisce informazioni circa la realizzazione dei programmi. La Confederazione, indipendentemente da questi colloqui, comunica al Cantone, in ogni caso entro la fine di giugno, i risultati della sua valutazione concernente i rapporti inoltrati.
La vigilanza finanziaria viene svolta principalmente dall’UFAM e, occasionalmente, dal Controllo federale delle finanze e dagli organi cantonali corrispondenti.
1.2.6 Composizione delle controversie e protezione giuridica
Secondo l’articolo 44 capoverso 3 Cost., le controversie tra i Cantoni e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione. In linea di massima, il ricorso alle vie legali deve avvenire soltanto dopo il fallimento delle procedure di valutazione, di mediazione dei conflitti, di conciliazione e delle altre procedure che servono alla composizione delle controversie. Il principio della cooperazione e la protezione giuridica delle parti sono descritti in maniera più approfondita nelle note esplicative concernenti l’accordo modello.
Per quanto riguarda la protezione giuridica di terzi, l’articolo 19 capoverso 3 LSu lascia loro aperta la possibilità, dopo la notifica della proposta descritta al capitolo 1.2.3, di chiedere alla Confederazione l’emanazione entro 30 giorni di una decisione impugnabile. Inoltre, secondo l’articolo 35 capoverso 1 LSu la protezione giuridica dei terzi è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
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In linea di massima, nel caso degli AP la legittimità a ricorrere da parte di terzi deve essere considerata solo in modo estremamente prudenziale, in quanto l’accordo tra Confederazione e Cantone non costituisce praticamente – come indica già il termine «programma» – diritti e doveri di terzi, e i Cantoni, secondo l’articolo 46 Cost., dispongono di un ampio margine discrezionale nell’attuazione del diritto federale. Nel caso singolo può tuttavia verificarsi un ricorso materiale. Ciò potrebbe ad esempio verificarsi nei casi seguenti: · la legislazione federale garantisce un diritto immediato ai sussidi indipendente da ogni discrezionalità; tale diritto rischia concretamente di essere compromesso dal contenuto dell’AP; · le prestazioni programmatiche concordate sono riferite all’oggetto e contengono disposizioni che ledono nei loro diritti o interessi gli aventi diritto all’oggetto, ad esempio a causa dell’aliquota di sussidio stabilita nel caso concreto oppure nella mancata considerazione di un oggetto (cfr. il programma «Protezione contro il rumore e isolamento acustico»); · il diritto cantonale stabilisce l’ammontare degli aiuti finanziari e delle indennità cantonali in funzione della quota dei sussidi federali rispetto ai costi complessivi; il contributo federale per oggetto, entità, unità o aspetti simili ecc. risulta direttamente dall’AP e la quota del contributo federale non è ancora fissata in maniera definitiva dalla legislazione federale; · il diritto cantonale vincola l’assegnazione di un contributo cantonale alla disponibilità di contributi federali 4.
Va inoltre ricordato che l’articolo 20a capoverso 3 LSu conferisce ai Comuni il diritto di essere indennizzati dal Cantone per le loro prestazioni almeno nella misura corrispondente alla quota di partecipazione dei contributi federali ai costi complessivi. Questa disposizione obbliga tuttavia i Cantoni soltanto alla trasmissione proporzionale di risorse federali senza specificare l’entità delle pretese concrete di un Comune, a meno che ciò non possa essere annoverato in uno dei casi appena descritti. In tal modo, la protezione giuridica dei Comuni viene disciplinata in base ai criteri generali applicabili ai terzi interessati.
Infine, per quanto riguarda la protezione giuridica di Comuni e di associazioni per la protezione della natura e del paesaggio vanno esaminate le condizioni di cui all’articolo 12 LPN. In base a queste ultime, gli AP dovrebbero essere sempre impugnabili quando il loro legame con l’oggetto è tanto stretto da rendere riconoscibili gli effetti concreti sulla protezione di un oggetto determinato o determinabile in una forma che possa essere fatta valere in sede giudiziaria oppure se sono sufficientemente concreti da consentire una valutazione relativamente attendibile degli effetti sulla protezione della natura, del paesaggio e dei monumenti storici 5.
4 Cfr. Daniel Kettiger, «Rechtsfragen bei der Umsetzung der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben (NFA) im Bereich Umwelt, Wald und Landschaft auf Verordnungsstufe» (Questioni giuridiche per l’attuazione della nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti NPC nei settori ambientale, forestale e paesaggistico a livello di ordinanza), perizia all’attenzione dell’UFAFP 2004, pag. 64 segg.
5 Cfr. Daniel Kettiger, loc. cit. pag. 67 segg.
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1.3 Commenti all’accordo modello6
1.3.1 Numero 1: Preambolo
Il preambolo fissa il quadro dell’AP e indica gli obiettivi del settore interessato e ribadire l’intenzione di raggiungerli congiuntamente. Può contenere anche precisazioni sul contesto dell’AP. In particolare le basi della pianificazione (fatti, ipotesi, previsioni) possono illustrare la situazione di partenza dell’AP e facilitarne in seguito l’interpretazione e l’applicazione.
1.3.2 Numero 2: Basi legali
Ogni AP deve comprendere un elenco delle basi legali pertinenti che possono essere applicate dalle due parti. Questo requisito è già sancito dall’articolo 20 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 17 capoverso 1 LSu ed è una conseguenza del principio di legalità. Si raccomanda di iniziare l’elenco con la norma fondamentale dell’articolo 46 capoverso 2 Cost. e di citare in seguito le disposizioni applicabili della legge sui sussidi e delle leggi speciali. È opportuno elencare anche le disposizioni di diritto ambientale da tenere in particolare considerazione nell’applicazione dell’AP, ad esempio del capo 1 LPN e della sezione 1 OPN. La stessa considerazione vale per le basi legali applicabili nei rispettivi Cantoni.
1.3.3 Numero 3: Perimetro dell’accordo
Di norma, un AP è riferito a un determinato Cantone. In questo caso, l’indicazione del perimetro geografico al quale l’accordo fa riferimento garantisce la trasparenza. L’indicazione del perimetro dell’accordo è obbligatoria nel caso in cui un AP non si riferisca a un determinato territorio cantonale, ma, ad esempio, a una bandita di caccia, a un parco, a un bacino imbrifero o, addirittura, a diversi Cantoni o a un territorio intercantonale. In base all’articolo 19 segg. LSu è tuttavia da escludere che diversi Cantoni siano parti dello stesso AP con la Confederazione. Di conseguenza, per quanto riguarda i sussidi accordati a progetti o territori che travalicano i confini cantonali, la Confederazione deve stipulare in linea di massima un AP con ogni singolo Cantone o emanare una singola decisione nel quadro delle deroghe già previste. La Confederazione è comunque autorizzata a stipulare AP con organismi esistenti previsti da accordi intercantonali. Il perimetro dell’accordo può travalicare i confini cantonali purché a detti organismi siano state delegate le competenze esecutive necessarie 7.
1.3.4 Numero 4: Durata dell’accordo
L’articolo 20a capoverso 2 LSu stabilisce soltanto che, di norma, gli AP si estendono su diversi anni. Molte disposizioni di ordinanze relative alla legislazione speciale prevedono una durata massima di quattro anni. Come specificato al capitolo 1.3.1, una prospettiva di medio termine migliora la sicurezza della pianificazione rispetto a una prospettiva di breve termine. Si raccomanda pertanto che la durata dell’accordo sia di quattro anni, salvo per motivi specifici.
1.3.5 Numero 5: Obiettivi programmatici e basi del finanziamento
L’articolo 20a capoverso 1 LSu sancisce espressamente che gli AP fissano gli obiettivi strategici da realizzare congiuntamente. Tali obiettivi devono essere messi opportunamente in risalto. L’obiettivo o gli obiettivi principali devono essere formulati in termini generali al numero 5.1 dell’accordo modello. Se è possibile farlo in termini semplici, gli obiettivi programmatici devono già essere concretizzati mediante criteri quali date di scadenza, entità
6 Cfr. allegato relativo alla parte 1, A2.
7 Cfr. Daniel Kettiger, loc. cit., p. 69 segg.
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(ammontare, quantità ecc.) e unità (numero dei pezzi, superfici, lunghezze ecc.). L’insieme degli indicatori di prestazione e di qualità deve tuttavia essere illustrato e definito nell’oggetto dell’accordo di cui al numero 6 dell’accordo modello (che stabilisce anche un eventuale scaglionamento degli obiettivi programmatici).
Sempre in termini generali, al numero 5.2 dell’accordo modello devono essere stabilite le basi del finanziamento. In primo luogo, si tratta di affermare espressamente il principio generale secondo cui il finanziamento del programma è garantito congiuntamente dalla Confederazione e dal Cantone interessato.
1.3.6 Numero 6: Oggetto dell’accordo
Se necessario, i singoli obiettivi del programma devono essere concretizzati in questo punto, vale a dire che le prestazioni e le misure del Cantone specifiche per ogni settore vanno definite e corredate di indicatori di prestazione e di qualità come pure di indicatori ausiliari. Se l’indicatore determinante riguarda l’efficacia, l’aggiunta di indicatori di qualità e di indicatori ausiliari diventa superflua. Al fine di consentire un controlling mirato possono essere definiti anche obiettivi intermedi. Oltre ai criteri già menzionati (date di scadenza, entità e unità), la concretizzazione degli indicatori – purché necessaria e possibile – richiede anche l’indicazione di basi di calcolo, la definizione di concetti, di formule di calcolo ecc. A seconda della complessità e dell’entità di questi elementi, si raccomanda di riunirli in un allegato all’AP. In ogni caso, gli indicatori dovrebbero essere definiti in modo da non essere determinati, per quanto possibile, da fattori imprevedibili e non influenzabili, quali gli eventi naturali e, in particolare, meteorologici. Indipendentemente dagli indicatori concreti e in applicazione dei principi generali in materia di diritto finanziario, i Cantoni sono tenuti ad adempiere gli obiettivi concordati in modo economico, nel rispetto dei termini e conformemente allo scopo, e a garantire, tramite un’adeguata organizzazione specializzata, la sostenibilità delle prestazioni corrispondenti: tutto ciò deve essere statuito nell’AP. Quest’ultimo deve inoltre evocare il diritto federale applicabile nel contesto dell’accordo, segnatamente la legislazione ambientale generale, quella relativa alla protezione della natura e del paesaggio, alla pianificazione del territorio e all’agricoltura. Per alcuni AP è opportuno prevedere un allegato sotto forma di foglio informativo che riassuma in particolare i requisiti in materia di protezione della natura e del paesaggio per l’adempimento dei compiti della Confederazione. Inoltre deve elencare gli aiuti all’esecuzione determinanti per il sovvenzionamento di cui il Cantone deve tener conto nel quadro dell’adempimento delle sue prestazioni.
Dopo la concretizzazione degli obiettivi programmatici occorre stabilire, per gli stessi, il contributo finanziario della Confederazione, previsto quale voce globale. Il contributo (all’interno dello stesso ente pubblico) viene destinato ai singoli obiettivi programmatici. In alcuni casi si possono fornire dati indicativi sulla quota di partecipazione della Confederazione rispetto al volume complessivo delle risorse finanziarie da impegnare per i singoli obiettivi programmatici. Inoltre possono essere definite delimitazioni finanziarie e materiali delle prestazioni rispetto ad altri prodotti, accordi e progetti singoli. È opportuno attenersi al principio secondo cui il finanziamento del programma effettuato attraverso i sussidi federali spetta al Cantone, il quale, a sua volta, coinvolge nel finanziamento i Comuni, i proprietari interessati, gli sponsor nonché eventuali terzi e usufruttuari.
1.3.7 Numero 7: Modalità di pagamento
Dopo la ripartizione del contributo federale tra i singoli obiettivi programmatici deve essere fissata la rata annua del contributo per la durata dell’accordo. Ciò può avvenire in forma di una ripartizione media oppure, se determinata da motivi di forza maggiore, a una ripartizione in base alle attività più importanti e all’esecuzione del programma. La rata annua viene versata dalla Confederazione a metà anno. I pagamenti sono vincolati alla presentazione puntuale e nella giusta forma dei rapporti annuali secondo il numero 8 dell’accordo modello e non, in linea di massima, al grado di realizzazione dell’obiettivo. I pagamenti possono essere ridotti o sospesi soltanto
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in caso di gravi inadempienze, come già previsto espressamente nelle ordinanze concernenti i singoli settori. Infine, è opportuno che la Confederazione menzioni la riserva generale di pagamento legata all’approvazione dei crediti a preventivo da parte degli organi della Confederazione competenti in materia di preventivo e piano finanziario. Questa riserva di pagamento si applica anche all’approvazione dei crediti a preventivo e dei crediti d’impegno dei Cantoni.
1.3.8 Numero 8: Rendicontazione
Il controlling effettuato in comune da Confederazione e Cantone è descritto al capitolo 1.2.5 e non necessita in questa sede di alcuna spiegazione. I dettagli relativi al controlling dei programmi sono riportati in allegato.
1.3.9 Numero 9: Gestione e vigilanza
Secondo l’articolo 57 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC), l’UFAM è responsabile dell’impiego accurato, economico e parsimonioso dei mezzi utilizzati nel quadro degli AP.
Il Controllo federale delle finanze (CDF) e il Controllo cantonale delle finanze (CCF) possono verificare in situ se i dati inoltrati dal Cantone sono disponibili, completi e corretti. Nel quadro dei loro controlli, la CDF e la CCF hanno accesso ai dati richiesti dall’AP in questione.
1.3.10 Numero 10: Adempimento dell’accordo programmatico
L’AP è considerato adempiuto quando gli obiettivi di prestazione e di qualità (o gli obiettivi di efficacia), conformemente ai numeri 5.1 e 6.1 dell’accordo modello, sono stati completamente raggiunti entro la fine della durata dell’accordo e i sussidi sono stati versati in base ai numeri 6.2 e 7 dell’accordo modello.
Qualora l’adempimento del Cantone fosse incompleto o non si riuscisse a raggiungere entro il termine previsto uno o più obiettivi, la Confederazione potrebbe chiedere al Cantone di apportare miglioramenti e correzioni stabilendo un apposito termine, come contemplato nelle norme esecutive contenute nelle ordinanze relative alla legislazione speciale. Anche se la durata massima di tale termine non è stabilita, sembra ragionevole prevedere, come regola generale, un periodo non superiore a un anno. Occorre peraltro ribadire che, ai fini dei miglioramenti e delle correzioni, la Confederazione non accorda sussidi eccedenti quelli fissati al numero 6.2 dell’accordo modello. Infine, va precisato che l’obbligo summenzionato di apportare miglioramenti e correzioni viene meno se il Cantone dimostra che la prestazione concordata non ha potuto essere adempiuta a causa di circostanze esterne non imputabili al Cantone stesso.
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Se i miglioramenti e le correzioni o gli eventuali adeguamenti previsti al numero 10 dell’AP non consentono di adempiere il programma, la Confederazione richiede la restituzione dei sussidi già versati. Il Cantone, in tal caso, ha soltanto diritto ai sussidi federali in rapporto alla prestazione fornita. La restituzione è disciplinata dall’articolo 23 segg., e in particolare dall’articolo 28 LSu. Alla legge sui sussidi si fa peraltro riferimento anche nelle ordinanze relative alla legislazione speciale.
1.3.11 Numero 11: Modalità di adeguamento
Anche se la prospettiva di medio termine aumenta in generale la sicurezza della pianificazione, durante il periodo di validità di un accordo le condizioni quadro – in particolare nel settore ambientale – possono mutare in maniera tale da rendere difficile oppure da facilitare oltremodo l’adempimento dell’AP. In questo caso, un meccanismo deve permettere alle parti di ridefinire insieme l’oggetto dell’accordo o di revocare anzi tempo tale accordo. Per garantire la certezza del diritto conviene stabilire, nella misura del possibile, fattori e valori limite da prendere in considerazione. Se detti elementi sono numerosi, possono anche essere riuniti in un apposito allegato. Uno di questi elementi deve essere rappresentato da programmi di risparmio, di sgravio o di risanamento della Confederazione o del Cantone interessato se tali programmi sono elaborati a seguito di modifiche delle condizioni finanziarie. Il valore limite per far scattare il meccanismo di adeguamento deve attestarsi al due per cento delle spese complessive della Confederazione o del Cantone. Anche una forte riduzione dei mezzi finanziari in un settore interessato dall’AP (programma di sgravio specifico per settore) comporta, di regola, la modifica delle condizioni quadro. In caso di modifiche delle condizioni quadro, le parti coinvolte devono impegnarsi a un rapido scambio di informazioni. Infine deve essere inoltrata una richiesta scritta di adeguamento dell’AP nella quale siano specificati i motivi della stessa. Le richieste pervenute vengono esaminate collettivamente dall’UFAM in due scadenze annuali: fine maggio e fine ottobre.
Quando in seguito a circostanze temporanee o definitive di cui non è responsabile un Cantone non può fornire una prestazione (o parte di essa), i servizi specializzati competenti della Confederazione e del Cantone sono autorizzati ad assegnare, di comune accordo, il contributo federale conferito a questa prestazione a una prestazione alternativa analoga nell’ambito dello stesso obiettivo programmatico o nell’ambito di un obiettivo programmatico alternativo dello stesso programma. Firmando l’AP, gli organi legittimati a firmare delegano in questo caso la competenza per la stipulazione di un accordo di adempimento alternativo ai servizi specializzati loro subordinati. Nel caso di accordi comprendenti più programmi parziali (AP Bosco e AP Paesaggio) occorre verificare in primo luogo l’adempimento nell’ambito dello stesso programma parziale, per poi passare eventualmente a un altro programma parziale.
Un adempimento alternativo richiede la presentazione alla divisione competente dell’UFAM di una domanda motivata che illustri le modalità e le caratteristiche concrete e finanziarie dell’adempimento alternativo. In sede di decisione viene valutato il rispetto delle condizioni materiali e formali come pure il contributo complessivo dell’adempimento alternativo ai fini dell’attuazione ottimale dell’AP. Per migliorare la certezza del diritto è utile che già alla stipulazione dell’accordo venga indicato per sommi capi un possibile adempimento alternativo, in particolare mediante la delimitazione delle prestazioni che potrebbero entrare in linea di conto in quest’ambito. Il Cantone menziona il ricorso a un eventuale adempimento alternativo nel rapporto annuale conformemente al numero 8 dell’accordo modello.
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1.3.12 Numero 12: Principio di cooperazione
Secondo l’articolo 44 capoverso 3 Cost., le controversie tra Confederazione e Cantoni vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione. Un impegno a cooperare deve figurare di conseguenza anche negli AP. Alle parti occorre pertanto ricordare soprattutto che, prima di ricorrere alle vie legali, è opportuno esaminare l’adozione di procedure di valutazione, di conciliazione e di mediazione e di altre procedure utili alla risoluzione delle divergenze.
1.3.13 Numero 13: Protezione giuridica
Indipendentemente dagli sforzi tesi a comporre le controversie mediante il negoziato e la mediazione, le parti dispongono dei rimedi di diritto. Secondo l’articolo 35 capoverso 1 LSu, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Qualora il Cantone o un terzo chiedesse, ancor prima della stipulazione dell’AP, una decisione secondo l’articolo 19 capoverso 3 LSu, l’autorità di ricorso competente sarebbe il Tribunale amministrativo federale secondo l’articolo 33 lettera d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) 8. Secondo l’articolo 82 segg. LTF la decisione di quest’ultimo può essere in seguito impugnata davanti al Tribunale federale, mentre secondo l’articolo 120 capoverso 2 secondo periodo LTF l’articolo 83 lettera k LTF non si applica ai Cantoni. Ciò significa che un Cantone può comunque impugnare dinnanzi al Tribunale federale una decisione in materia di sussidi ai quali la legislazione non dà diritto.
Se viene chiesta una decisione impugnabile secondo l’articolo 19 capoverso 3 LSu, un ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale ha un effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA). Quest’ultimo, almeno per la parte riguardante la prestazione pecuniaria controversa, non può essere tolto dall’autorità inferiore (cfr. cpv. 2), bensì solo dal Tribunale stesso, o d’ufficio o su richiesta. Se l’effetto sospensivo è confermato, i fondi federali, il cui ammontare è contestato, non possono essere versati.
Una volta che l’AP è in vigore, si applica l’articolo 35 lettera a LTAF secondo cui il Tribunale amministrativo federale giudica su azione in prima istanza le controversie derivanti da contratti di diritto pubblico sanciti dalla Confederazione. La procedura su azione è disciplinata dall’articolo 44 capoverso 1 LTAF secondo la legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale (PC) 9. Contro la decisione del Tribunale amministrativo federale si può ricorrere dinnanzi al Tribunale federale secondo l’articolo 82 segg. LTF.
1.3.14 Numero 14: Modifica dell’accordo programmatico
Per essere valide, tutte le modifiche di AP devono essere stabilite per iscritto e firmate dai mandatari di entrambe le parti.
1.3.15 Numero 15: Entrata in vigore dell’accordo programmatico
Gli AP firmati in modo giuridicamente valido dalle due parti entrano in vigore il 1° gennaio del primo anno del periodo programmatico. Se, per ragioni di tempo, la firma del contratto avviene solo dopo l’inizio del periodo programmatico, le parti si impegnano a considerare tale inizio retroattivamente alla data della firma.
9 RS 273
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1.3.16 Numero 16: Allegati
Gli allegati sono parte integrante dell’AP. Il loro contenuto è separato dalla parte principale dell’accordo per motivi di leggibilità e chiarezza espositiva.
1.4 Quadro delle spiegazioni tecniche
La seguente tabella offre una sintesi delle spiegazioni tecniche relative a ogni settore trattato nel presente manuale. Queste spiegazioni relative ai singoli AP figurano in documenti distinti che comprendono anche allegati specifici come, ad esempio, fogli di calcolo, liste di controllo ecc.
Tabella 5 Quadro delle spiegazioni tecniche
Accordo programmatico (settore) Scheda Titolo delle spiegazioni Parte del programmatica n. manuale
Qualità del paesaggio 2a Spiegazioni tecniche relative all’AP concernente il paesaggio Parte 2 Patrimonio mondiale naturale 2b Parchi d’importanza nazionale 2c
Protezione della natura 3 Spiegazioni relative all’AP concernente la protezione della Parte 3 natura
Animali selvatici 4 Spiegazioni relative all’AP concernente gli animali selvatici Parte 4
Protezione contro il rumore e l’isolamento 5 Spiegazioni relative all’AP concernente la protezione contro il Parte 5 acustico rumore e l’isolamento acustico
Pericoli naturali gravitativi 6 Spiegazioni relative all’AP concernenti i pericoli naturali Parte 6 gravitativi
Bosco di protezione e protezione del bosco 7a Spiegazioni relative all’AP concernente il bosco Parte 7 Biodiversità nel bosco 7b Gestione del bosco 7c
Rivitalizzazioni 8 Spiegazioni relative all’AP concernente le rivitalizzazioni Parte 8
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Allegato relativo alla parte 1 A1 Elementi del controlling dei programmi
A1-1 Panoramica degli elementi del controlling Quali elementi del controlling congiunto dei programmi di Confederazione e Cantoni sono previsti rapporti annuali e controlli a campione, i quali sono completati da scambi di esperienze fra Confederazione e Cantoni. Elenchiamo nelle tabelle seguenti gli elementi di controlling dei programmi e le loro funzioni:
Tabella 6 Aspetti relativi alla sovranità cantonale del controlling dei programmi congiunto
Elementi Descrizione Funzione
Rapporti annuali Nei rapporti annuali i Cantoni forniscono informazioni I rapporti annuali permettono di verificare lo stato e le sull’avanzamento del programma nell’ambito degli AP sia prospettive di realizzazione dell’obiettivo e forniscono dal punto di vista dei contenuti che da quello finanziario indicazioni sulle possibili misure da adottare quando si (confronto tra la situazione auspicata e quella reale) e prevede che il raggiungimento dell’obiettivo non sia propongono eventuali misure. Il rapporto annuale è garantito. sempre raffigurato in modo cumulativo.
Controlli a Le divisioni specializzate dell’UFAM verificano l’attuazione La responsabilità del progetto è demandata al Cantone. campione del programma effettuando in linea di massima uno o due La Confederazione limita la sua verifica qualitativa controlli a campione durante il periodo programmatico. all’esecuzione di controlli a campione.
Tabella 7 Aspetti di supporto del controlling dei programmi congiunto
Elemento Descrizione Funzione
Scambi di Per gli scambi di esperienze non sono necessarie direttive Gli scambi di esperienze servono all’apprendimento esperienze formali. Gli scambi possono essere organizzati in reciproco e forniscono all’UFAM altre informazioni sulla combinazione con i controlli a campione. realizzazione del programma.
Tabella 8 Strumenti per il controlling dei programmi congiunto
Elemento Descrizione Funzione
Banca dati Per quanto attiene al contenuto, la banca dati si basa sulle La banca dati interattiva permette di rilevare gli obiettivi schede programmatiche e sugli indicatori, che consentono programmatici e di aggiornare costantemente di redigere e valutare i diversi rapporti annuali. l’avanzamento del programma (a livello materiale e finanziario) di Confederazione e Cantone.
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Considerando gli elementi descritti nelle tabelle, sono previste le seguenti scadenze per il controlling dei programmi:
Figura 1 Scadenze per il controlling dei programmi
2025 2026 2027 2028 2029 2030
Periodo programmatico 2025–2028 Anno di adempimento
5º rapporto 1º rapporto 2º rapporto 3º rapporto 4º rapporto annuale 2029 annuale 2025 annuale 2026 annuale 2027 annuale 2028 sull’anno di adempimento
Controlli a campione
Periodo programmatico 2029–2032
1º rapporto annuale
A1-2 Gli elementi del controlling in dettaglio A1-2.1 Rapporto annuale del Cantone (rendicontazione) Il rapporto annuale redatto dal Cantone (rendicontazione annuale) contiene in una forma standard concisa le informazioni relative all’avanzamento del programma. Il rapporto rende conto dello stato di attuazione delle misure per ogni obiettivo programmatico e del corrispondente impiego dei mezzi finanziari. Il rapporto annuale deve essere inoltrato all’UFAM entro fine marzo. L’UFAM procede a una valutazione sommaria dell’avanzamento del programma sulla base del rapporto annuale. Sempre in una forma standard, l’UFAM prende posizione entro fine giugno sul rapporto annuale del Cantone verificandone tre aspetti: · Tempestività: il rapporto annuale è stato inoltrato in tempo utile? · Completezza: il rapporto annuale contiene tutte le informazioni concernenti l’avanzamento del programma stabilite nell’AP? · Avanzamento del programma: il raggiungimento dell’obiettivo dell’attuazione del programma è garantito entro il periodo contrattuale concordato?
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In sintesi, il rapporto annuale si presenta come segue:
Tabella 9 Controlling: aspetti del rapporto annuale
Aspetti Descrizione Responsabile
Contenuto del rapporto Informazioni circa lo stato dell’attuazione del programma dal punto di vista Cantone annuale finanziario e dei contenuti/misure pianificate nel caso in cui il raggiungimento degli obiettivi non sia possibile entro la fine del periodo programmatico/esperienze e conoscenze acquisite dal Cantone nell’ambito dell’attuazione del programma
Forma del rapporto Disposizioni standard UFAM Coc AP annuale
Termine per la Annuale, entro la fine di marzo Cantone presentazione
Destinatario UFAM, Servizio di coordinamento centrale AP Cantone
Aspetti sottoposti a Tempestività: il rapporto annuale è stato inoltrato in tempo utile? UFAM Coc AP verifica (controlling annuale)
Completezza: il rapporto annuale contiene tutte le informazioni concernenti Divisioni specializzate UFAM e l’avanzamento del programma stabilite nell’AP? Coc AP
Avanzamento e realizzazione del programma: è garantito il raggiungimento Divisione specializzata UFAM dell’obiettivo dell’attuazione del programma entro il periodo contrattuale concordato o sono stati realizzati gli obiettivi (secondo l’ultimo rapporto annuale)?
Riscontro al Cantone Il riscontro va fornito entro la fine di giugno Direzione UFAM / Coc AP
A1-2.2 Controlli a campione Sulla base dei rapporti annuali, la Confederazione decide in merito all’esecuzione di controlli a campione, i quali sono effettuati a livello di progetto in funzione di diversi obiettivi. · Esame della rendicontazione: nell’ambito del controllo a campione è esaminata la correttezza delle informazioni sul programma comunicate dal Cantone nei rapporti annuali. · Verifica dell’attuazione delle misure: il controllo a campione verifica dal punto di vista qualitativo se nell’attuazione dell’AP il Cantone ha ottemperato alle direttive e agli accordi 10, · Esame della gestione dei programmi: il controllo a campione permette di esaminare l’amministrazione dei programmi a livello cantonale, compreso il controlling cantonale.
I controlli a campione devono pertanto concentrarsi sull’impiego dei sussidi. In tale ambito il livello dell’esecuzione, che rientra nella sovranità cantonale, è prioritario rispetto allo scambio generale di esperienze. Occorre comunque precisare che questi controlli sono da considerare alla stregua di «sondaggi». Un ampio AP pluriennale non può e non deve essere controllato nella sua totalità 11. In tale contesto riveste quindi un’importanza particolare la scelta, da parte della Confederazione, degli oggetti rilevanti ai fini di un controllo a campione.
Il controllo a campione si riassume come segue:
Tabella 10
10 Basi giuridiche, aiuti all’esecuzione, accordi.
11 In base all’art. 25 LSu, il CDF auspica che nei Cantoni vengano effettuati controlli a campione periodici.
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Controlling: aspetti del controllo a campione
Aspetti Descrizione Responsabile
Contenuto del controllo a Verifica delle misure, dei documenti e dell’amministrazione programmatica Divisione specializzata UFAM campione specifici di un progetto
Forma del controllo a Rilevamento sul terreno come pure verifica dei documenti e Divisione specializzata UFAM campione dell’amministrazione programmatica presso l’Amministrazione cantonale mediante un protocollo standard di controllo a campione
Termini Nel secondo o terzo anno del periodo programmatico12 Divisione specializzata UFAM
Organizzazione Il controllo a campione è organizzato dal Cantone in base alle direttive Cantone impartite dalla divisione specializzata dell’UFAM
Aspetti sottoposti a Esame della rendicontazione: le informazioni relative al programma Divisione specializzata UFAM verifica comunicate dal Cantone nei rapporti annuali corrispondono ai fatti?
Verifica dell’attuazione delle misure: l’attuazione del programma da parte del Divisione specializzata UFAM Cantone rispetta le direttive e gli accordi?
Riscontro al Cantone In forma standard entro tre mesi dal controllo a campione. Nel caso di Divisione specializzata UFAM contestazioni con ripercussioni concernenti le corrette esecuzioni o le riduzioni dei pagamenti viene coinvolto il Coc AP
A1-2.3 Scambi di esperienze Gli scambi di esperienze servono all’apprendimento reciproco e procurano all’UFAM informazioni supplementari circa la realizzazione del programma, in particolare in vista dell’evoluzione della politica di sovvenzionamento fondata su programmi nel settore ambientale. Gli scambi di esperienze non richiedono direttive formali e possono essere organizzati in concomitanza con i controlli a campione. La loro attuazione pratica spetta alle divisioni specializzate13.
Gli scambi di esperienze possono essere riassunti nel modo seguente:
Tabella 11 Controlling: aspetti relativi allo scambio di esperienze
Aspetti Descrizione Responsabile
Contenuto degli scambi di Esperienze specifiche del programma, a seconda del fabbisogno e Divisione specializzata UFAM, Cantone esperienze dell’interesse
Forma e termini Nessuna direttiva Divisione specializzata UFAM, Cantone
Svolgimento Ad esempio in combinazione con controlli a campione Divisione specializzata UFAM, Cantone
12 Lo scadenzario suddivide i controlli a campione tra il secondo e il terzo anno. In tal caso si devono tenere in considerazione le esigenze della Confederazione e dei Cantoni. Si dovranno anche mettere in conto le imponderabilità della natura.
13 Inoltre, ai Cantoni vengono offerte in singoli settori specializzati – in particolare nel settore della LPN – consulenze tecniche da parte di servizi di consulenza esterni incaricati dall’UFAM. Le esperienze e le conoscenze di questi servizi di consulenza saranno a loro volta integrate nello sviluppo della politica di prodotto e di sovvenzionamento.
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A2 Accordo modello
Accordo programmatico (contratto di diritto pubblico) secondo l’articolo 20a LSu*
tra la
Confederazione Svizzera, rappresentata dall’
Ufficio federale dell’ambiente (UFAM),
e il Cantone
concernente gli obiettivi programmatici nel settore
* Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1)
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1 Preambolo
Desiderose di conseguire congiuntamente in maniera effettiva ed efficace gli obiettivi della legge nei settori le Parti stipulano il presente accordo programmatico.
Motivi dell’accordo (basi di pianificazione)
• Domanda del Cantone del contributo federale richiesto nell’ambito del presente programma: CHF )
2 Basi legali
Da parte della Confederazione, le basi del presente accordo programmatico sono le seguenti:
articolo 46 capoverso 2 della Costituzione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101);
articolo della legge federale del x.x.20xx (RS xxx); articolo della legge federale del x.x.20xx (RS xxx);
articolo della legge federale del x.x.20xx (RS xxx);
articolo 12 segg. della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1)
ordinanze
direttive/aiuti all’esecuzione
Ulteriori basi applicabili di diritto federale:
capo 1 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451);
sezione 1 dell’ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1).
Da parte del Cantone, le basi del presente accordo programmatico sono le seguenti:
Il presente accordo programmatico concretizza l’esecuzione di queste disposizioni. Le definizioni dei concetti e le basi di calcolo si trovano negli allegati dell’accordo programmatico.
3 Perimetro dell’accordo
Il perimetro geografico cui si riferisce l’accordo programmatico comprende:
4 Durata dell’accordo
Il presente accordo programmatico è valido dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028, sempre che gli effetti delle singole disposizioni non vincolino le Parti oltre questa durata.
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5 Obiettivi programmatici e basi del finanziamento
5.1 Obiettivi programmatici
Il presente accordo ha per oggetto i seguenti obiettivi programmatici strategici:
1.
2. 3.
5.2 Basi del finanziamento
Finanziamento comune del programma: il finanziamento del programma è garantito in comune dalla Confederazione e dal Cantone .
6 Oggetto dell’accordo
6.1 Prestazioni del Cantone
Obiettivo Indicatore Prestazione Indicatore di qualità/ programmatico di prestazione del Cantone efficacia
Con un’adeguata organizzazione specializzata il Cantone si impegna a conseguire gli obiettivi dell’accordo in modo parsimonioso, tempestivo e conforme agli scopi nonché a garantire a lungo termine le rispettive prestazioni. Il Cantone tiene debitamente conto anche del rimanente diritto federale, in particolare nei settori a lui trasferiti ai fini dell’esecuzione, quali il diritto in materia di protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio come pure il diritto in materia di pianificazione del territorio e di agricoltura.
Poiché la realizzazione da parte del Cantone del presente accordo programmatico rappresenta l’adempimento di un compito federale secondo l’articolo 2 LPN, sono applicabili anche le prescrizioni di cui al capo 1 LPN e alla sezione 1 OPN. A tale scopo occorre rispettare il foglio informativo di cui all’allegato . Un’opzione supplementare può inoltre essere costituita da delimitazioni finanziarie e materiali delle prestazioni rispetto ad altri prodotti, accordi e progetti singoli.
6.2 Contributo federale
Al fine di conseguire gli obiettivi programmatici di cui al numero 5.1, la Confederazione si impegna a fornire il seguente contributo globale per le prestazioni e le misure di cui al numero 6.1: CHF .
Obiettivo programmatico Contributo federale
Obiettivo programmatico 1 totale CHF …
Obiettivo programmatico 2 totale CHF …
Obiettivo programmatico 3 totale CHF …
Totale CHF …
L’ulteriore finanziamento del programma è di competenza del Cantone.
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7 Modalità di pagamento
7.1 Pianificazione finanziaria
Negli anni del programma, i contributi versati dalla Confederazione ammontano verosimilmente a:
Obiettivo programmatico Contributo federale
1° anno (2025) CHF …
2° anno (2026) CHF …
3° anno (2027) CHF …
4° anno (2028) CHF …
7.2 Modalità di pagamento
La Confederazione versa a giugno/luglio di ogni anno al Cantone i contributi convenuti nel quadro dei crediti autorizzati. Il pagamento è subordinato in ogni caso alla ricezione tempestiva e alla completezza dei rapporti annuali.
In linea di principio, i pagamenti rateali vengono effettuati indipendentemente dal grado di conseguimento dell’obiettivo. In caso di inadempienza totale o parziale, l’UFAM può ridurre o sospendere completamente i pagamenti di cui al numero 7.1.
7.3 Riserva e ritardo di pagamento
Il versamento dei contributi da parte della Confederazione secondo il numero 7.1 avviene con riserva dell’approvazione dei rispettivi crediti a preventivo da parte degli organi della Confederazione competenti per il preventivo e il piano finanziario.
Il finanziamento da parte del Cantone avviene con riserva dell’approvazione dei corrispondenti crediti d’impegno o a preventivo da parte degli organi cantonali competenti.
8 Rendicontazione
8.1 Rapporti annuali
Il Cantone informa annualmente la Confederazione sullo stato di avanzamento delle misure, sul grado di conseguimento degli obiettivi e su tutti i mezzi impiegati per il conseguimento degli obiettivi stessi. Per l’allestimento del rapporto annuale la Confederazione mette a disposizione un modello.
8.2 Termini di inoltro
I rapporti annuali devono essere inoltrati entro la fine di marzo dell’anno successivo. La Confederazione analizza i rapporti e comunica i risultati al Cantone entro la fine di giugno.
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9 Gestione e vigilanza
9.1 Gestione materiale e finanziaria nonché vigilanza
In base all’articolo 57 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC), l’UFAM è responsabile dell’impiego accurato, economico e parsimonioso dei mezzi finanziari utilizzati nell’ambito degli accordi programmatici. Questo compito è espletato in particolare mediante: · la gestione degli obiettivi programmatici e degli indicatori; · l’esame dei rapporti annuali; · l’esecuzione di controlli a campione: l’UFAM può in qualsiasi momento effettuare controlli a campione per verificare l’esistenza, la completezza e l’esattezza dei dati trasmessi dal Cantone. Quest’ultimo consente alla Confederazione di prendere visione di tutti i documenti rilevanti ai fini dell’accordo programmatico; · all’occorrenza, l’esecuzione di scambi di esperienze.
9.2 Vigilanza finanziaria e controllo delle finanze
Il Controllo federale delle finanze (CDF) e il Controllo cantonale delle finanze (CCF) possono verificare sul posto l’esistenza, la completezza e l’esattezza dei dati trasmessi dal Cantone. Nel quadro dei loro controlli, il CDF e il CCF hanno accesso ai dati dell’accordo programmatico.
Il CDF e il CCF stabiliscono in anticipo le modalità dell’esame per i controlli da loro eseguiti. Se un procedimento comune non è possibile, il CDF può effettuare i controlli sul posto anche da solo. Il CCF deve sempre essere invitato al colloquio conclusivo. Tutte le Parti ricevono direttamente tutti i rapporti di verifica in relazione con il presente accordo.
10 Adempimento dell’accordo programmatico
10.1 Adempimento
L’accordo programmatico è considerato adempiuto se al termine della sua durata gli obiettivi di prestazione e di qualità (o gli effetti perseguiti) secondo i numeri 5.1 e 6.1 sono stati pienamente raggiunti e gli importi secondo i numeri 6.2 e 7 versati.
10.2 Corretta esecuzione
Se uno o più obiettivi del presente accordo non sono stati conseguiti durante il periodo concertato, la Confederazione può concedere al Cantone un ulteriore termine di scadenza (al massimo un anno) per conseguire quanto convenuto. Per queste corrette esecuzioni la Confederazione non fornisce altri contributi oltre a quelli di cui al numero 6.2. L’obbligo di corretta esecuzione decade se il Cantone può provare che, a seguito di circostanze esterne e non dovute alla sua volontà, la prestazione convenuta non può essere raggiunta.
10.3 Restituzione
Se, considerati anche i numeri 10.2 e 11, gli obiettivi dell’accordo programmatico non sono stati totalmente conseguiti, il Cantone ha unicamente diritto ai contributi federali in misura proporzionale al conseguimento degli obiettivi. La Confederazione chiede la restituzione degli importi che eccedono il diritto effettivo.
Capitolo 1 – Politica di sovvenzionamento fondata su programmi: basi e procedure © UFAM 2023 45
11 Modalità di adeguamento
11.1 Mutamento delle condizioni quadro
Se, nel corso della durata dell’accordo, le condizioni quadro mutano in modo tale da complicarne o facilitarne oltremodo il conseguimento, le Parti definiscono nuovamente l’oggetto dell’accordo o sciolgono anticipatamente l’accordo programmatico. Se mutate condizioni quadro di politica finanziaria comportano un programma di risparmio o di sgravio oppure misure di risanamento il cui ammontare supera il due per cento delle spese complessive della Confederazione o del Cantone, ogni Parte può richiedere che l’accordo programmatico pertinente sia nuovamente negoziato. In questa occasione le Parti dell’accordo definiscono le prestazioni a cui rinunciare e i settori nei quali ridurre gli standard delle prestazioni.
In caso di mutamento delle condizioni quadro, le Parti si impegnano a scambiarsi vicendevolmente le informazioni.
11.2 Richiesta
Per sollecitare una revisione dell’accordo di cui al numero 11.1, occorre inoltrare per iscritto una richiesta all’altra Parte adducendo esplicitamente le ragioni. Le richieste di modifica di un accordo programmatico vengono esaminate dall’UFAM in due scadenze annuali: fine maggio e fine ottobre.
11.3 Adempimento alternativo
Se una prestazione, o parte di essa, convenuta secondo il numero 6.1 non può – momentaneamente o definitivamente – essere realizzata dal Cantone senza che esso ne abbia colpa, i servizi specializzati competenti di Confederazione e Cantone, quali delegati degli organi autorizzati a firmare il presente accordo programmatico, possono assegnare di comune accordo il contributo federale conferito a questa prestazione (o a parte di essa) a una prestazione alternativa paragonabile nell’ambito dello stesso obiettivo programmatico o nell’ambito di un obiettivo programmatico alternativo dello stesso programma. La giustificazione di un eventuale adempimento alternativo viene fornita con i rapporti annuali di cui al numero 8.1.
Un adempimento alternativo può avvenire nel settore in particolare nel modo seguente:
12 Principio di cooperazione
Le Parti si impegnano a risolvere, possibilmente con spirito cooperativo, tutte le divergenze di opinione e le controversie concernenti il presente accordo programmatico. Prima di adire le vie legali, devono segnatamente essere prese in considerazione perizie, gestione dei conflitti, mediazione e altre procedure atte ad appianare le divergenze di opinione.
13 Protezione giuridica
La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale (art. 35 cpv. 1 LSu).
Capitolo 1 – Politica di sovvenzionamento fondata su programmi: basi e procedure © UFAM 2023 46
14 Modifica dell’accordo programmatico
Pena la loro invalidità, le modifiche del presente accordo programmatico necessitano della forma scritta e devono essere firmate dai rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti.
15 Entrata in vigore dell’accordo programmatico
L’accordo programmatico validamente firmato da entrambe le Parti entra in vigore (retroattivamente) con effetto al 1° gennaio 2025.
16 Allegati
Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo programmatico.
Berna, 2024 Località,
Confederazione Svizzera Cantone
Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)
La direttrice
Katrin Schneeberger
Il responsabile del programma (funzione)
(Nome)
Allegati: Allegato da 1 a
Elenco dei destinatari: Confederazione (1), Cantone (1)
Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale 2025–2028 © UFAM 2023 47
Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente il paesaggio
2 Spiegazioni relative all’accordo programmatico
concernente il paesaggio 48
2.1 Situazione programmatica iniziale 48
2.1.1 Basi legali 48
2.1.2 Situazione attuale 48
2.1.3 Prospettive di sviluppo 49
2.1.4 Interfacce con altri programmi 50
2.2 Programma parziale «Qualità del paesaggio» 53
2.2.1 Scheda programmatica 53
2.2.2 Calcolo dei mezzi finanziari 57
2.3 Programma parziale «Patrimonio mondiale naturale» 58
2.3.1 Scheda programmatica 58
2.3.2 Obiettivi programmatici 59
2.3.3 Calcolo dei mezzi finanziari 60
2.4 Programma parziale «Parchi d’importanza nazionale» 61
2.4.1 Condizioni per la concessione di aiuti finanziari globali 61
2.4.2 Obiettivi programmatici 61
2.4.3 Schede programmatiche per le tre categorie di parchi 62
2.4.4 Calcolo dei mezzi finanziari 62
Allegato relativo alla parte 2 65 A1 Scheda programmatica per parchi nazionali 65 A2 Scheda programmatica per parchi naturali regionali d’importanza nazionale, comprese le riserve della biosfera 67 A3 Scheda programmatica per parchi naturali periurbani d’importanza nazionale 69
Capitolo 2 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente il paesaggio © UFAM 2023 48
2 Spiegazioni relative all’accordo
programmatico concernente il paesaggio
2.1 Situazione programmatica iniziale
2.1.1 Basi legali
Art. 13, 14a e 23k LPN Possono essere accordati aiuti finanziari ai Cantoni per misure di Aiuti finanziari conservazione di paesaggi e monumenti culturali meritevoli di protezione (art. 13 LPN), per la promozione di progetti di ricerca, per la formazione e la formazione continua di specialisti nonché per le relazioni pubbliche e la consulenza (art. 14a LPN) come pure per l’istituzione, la gestione e l’assicurazione della qualità di parchi d’importanza nazionale (art. 23k LPN). Tra le misure di protezione del paesaggio ai sensi dell’art. 13 LPN rientra anche il sostegno ai siti del Patrimonio mondiale naturale
Art. 18b cpv. 2, 18d e 23c LPN Sono previste indennità ai Cantoni per la compensazione ecologica (art. 18d Indennità LPN) nonché per zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale (art. 23c LPN)
Art. 4–12a e 22 OPN Queste disposizioni disciplinano procedure e condizioni per il sovvenzionamento
Art. 2–6 Queste disposizioni disciplinano procedure e condizioni per promuovere dell’ordinanza sui parchi (OPar) l’istituzione, la gestione e l’assicurazione della qualità di parchi d’importanza nazionale
Patrimonio mondiale Convenzione del 23 novembre 1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (Convenzione sul patrimonio mondiale; RS 0.451.41)
Art. 23 OPN I servizi federali incaricati dell’esecuzione della LPN sono l’UFAM per la Servizi federali politica del paesaggio; l’UFC per la conservazione dei monumenti storici, l’archeologia e la protezione degli insediamenti; l’USTRA per le vie di comunicazione storiche
2.1.2 Situazione attuale
Dal periodo programmatico 2020–2024 i settori oggetto di promozione «Paesaggi meritevoli di protezione», «Zone palustri», «Parchi d’importanza nazionale», «Patrimonio mondiale naturale» e «Relazioni pubbliche» sono accorpati in un accordo programmatico. Questa scelta si è dimostrata efficace, potenziando la collaborazione tra i vari servizi specialistici a livello cantonale e favorendo lo sfruttamento delle sinergie. Come auspicato, i contributi forfettari introdotti hanno comportato una semplificazione a livello amministrativo e, di conseguenza, costi inferiori per i Cantoni. Gli indicatori di prestazione e di qualità, i rapporti annuali, i controlli a campione e gli scambi di esperienze annuali nel settore paesaggio, parchi e patrimonio mondiale continuano a consentire all’UFAM una buona gestione strategica. Con l’inserimento del nuovo obiettivo programmatico 3 concernente le misure di valorizzazione negli agglomerati all’interno nel programma parziale «Paesaggi meritevoli di protezione» è stato potenziato il tema Biodiversità e qualità del paesaggio negli agglomerati. Le maggiori risorse finanziarie sono state compensate e impiegate in modo opportuno dai Cantoni, come richiesto. Ciò ha contribuito a un marcato rafforzamento della politica del paesaggio a livello cantonale.
Capitolo 2 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente il paesaggio © UFAM 2023 49
2.1.3 Prospettive di sviluppo
Con la concezione «Paesaggio svizzero» (CPS) aggiornata dal Consiglio federale nel 2020 e le concezioni del paesaggio cantonali elaborate in quasi tutti i Cantoni sono ora disponibili le basi necessarie per garantire la coerenza sull’intero territorio nella definizione di obiettivi qualitativi del paesaggio a livello cantonale. L’imminente periodo programmatico pone ora una maggiore attenzione sull’attuazione di tali concezioni. A supporto viene introdotto un nuovo obiettivo programmatico sulla sensibilizzazione, la comunicazione e la consulenza. Nelle misure di valorizzazione in paesaggi meritevoli di protezione occorre avere maggiormente riguardo delle peculiarità regionali. L’attuazione completa del compito di tutela relativo alle zone palustri mantiene carattere prioritario, in particolare la designazione, la protezione e la promozione degli elementi culturali e paesaggistici caratteristici (secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. b dell’ordinanza sulle zone palustri). Inoltre vengono potenziate le misure di valorizzazione finalizzate alla compensazione ecologica negli insediamenti e negli agglomerati. Dato questo ampliamento, il programma parziale viene ora chiamato «Qualità del paesaggio».
La coerenza raggiunta dalla Confederazione e dai Cantoni a livello di gestione e coordinamento mediante l’AP «Paesaggio» permette di continuare a impiegare in modo mirato e ben coordinato i fondi limitati a disposizione per promuovere la qualità del paesaggio. La Confederazione partecipa al programma parziale «Qualità del paesaggio» con aiuti finanziari in misura massima del 50 per cento; il Cantone o terzi quali, ad esempio, Comuni o fondazioni devono contribuire per almeno il 50 per cento. In aggiunta ad altri aiuti finanziari o indennità della Confederazione, possono essere concessi aiuti finanziari ai sensi dell’articolo 7 della legge federale che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali (Fondo Svizzero per il Paesaggio, FSP), a condizione che i relativi atti legislativi non lo escludano. Il contributo federale alle indennità per le zone palustri può superare la metà, mentre per la compensazione ecologica la Confederazione partecipa alle indennità in misura del 40 per cento. Il calcolo delle prestazioni proprie dei servizi specializzati cantonali si applica analogamente all’AP «Protezione della natura» (cfr. 3.2.2 Calcolo dei mezzi finanziari). Eventuali dubbi riguardanti il diritto ai contributi dovranno essere chiariti con l’UFAM in sede di AP.
I parchi si sono affermati come attori rinomati e apprezzati nelle rispettive regioni. Attualmente la loro superficie è pari al 13 per cento del territorio nazionale. Oltre al Parco nazionale svizzero in Engadina, a fine 2023 erano in funzione 17 parchi naturali regionali e due parchi naturali periurbani. Un parco naturale regionale è in fase di istituzione e, fatta salva la necessaria legittimazione democratica, entrerà in funzione durante il quinto periodo programmatico. In altre regioni si stanno inoltre compiendo accertamenti di fattibilità per parchi d’importanza nazionale, quindi si può supporre che nel periodo programmatico 2025–2028 saranno inoltrate una o due domande d’istituzione.
La Lista del patrimonio mondiale naturale comprende i seguenti beni: le Alpi svizzere Jungfrau-Aletsch (2001, estensione 2007, BE, VS), il Monte San Giorgio (2003, TI), l’Arena tettonica svizzera Sardona (2008, GL, SG, GR) e due beni appartenenti al bene seriale «Antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d’Europa» (2021, Riserve forestali della Valle di Lodano [TI] e del Bettlachstock [SO]).
La Confederazione finanzia lungo l’intero periodo programmatico al massimo il 50 per cento del budget complessivo di un parco o di un bene del patrimonio mondiale. Almeno il 50 per cento dei finanziamenti deve essere messo a disposizione da Cantoni, Comuni e terzi (ad es. attraverso fondazioni, Fondo Svizzero per il Paesaggio (FSP), offerte, entrate dalla vendita di prodotti e servizi). Sono computabili contributi sia finanziari che materiali, come ad esempio i locali per uffici, i mobili o altri materiali messi a disposizione gratuitamente da istituzioni pubbliche o da terzi. Possono inoltre essere inclusi i costi del personale alla tariffa oraria effettiva, quando i lavori per il parco o per il patrimonio mondiale sono eseguiti a titolo gratuito da personale specializzato
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riconosciuto (ad. es. la contabilità tenuta da un’amministrazione comunale o da terzi senza costi accessori per il parco o il patrimonio mondiale). Altre prestazioni lavorative di terzi possono essere computate in misura limitata a titolo integrativo. Esplicitamente escluso è il computo delle ore di lavoro effettuate su base volontaria nel quadro di attività per l’ambiente nonché della differenza tra la tariffa oraria basata su tariffe di riferimento (SIA/ASSA) dei collaboratori del segretariato e quella di ditte private. La relativa prova è oggetto della rendicontazione.
Gli adempimenti alternativi fra i tre programmi parziali (cfr. cap. 1.3.11) sono concretizzati nel quadro di un dialogo tra partner (servizi specializzati di Confederazione e Cantoni) e richiedono l’approvazione dell’UFAM. In funzione di una nuova assegnazione dei mezzi finanziari, gli adempimenti alternativi sono in linea di principio possibili tra tutti gli obiettivi programmatici dell’accordo quadro, ma devono comunque avere la priorità all’interno dello stesso programma parziale. In ogni caso, prima di decidere un’assegnazione alternativa dei mezzi finanziari è importante che i responsabili della Confederazione e dei Cantoni tengano accuratamente conto sia delle linee guida strategiche della Confederazione sia della situazione specifica all’interno del Cantone, nonché del principio di parità di trattamento. In linea di principio, i Cantoni devono presentare la domanda di adempimento alternativo insieme al rapporto annuale.
2.1.4 Interfacce con altri programmi
Le interfacce riguardano compiti con basi legali diverse e attuazione sulla stessa superficie. In questi casi occorre stabilire il programma con il quale si provvede alla pianificazione e al finanziamento delle misure. Il coordinamento tra i servizi cantonali responsabili deve essere chiaro e garantito e le sinergie vanno utilizzate. Quando su una superficie si sovrappongono gli obiettivi di protezione e quelli di promozione di diversi programmi, i Cantoni garantiscono alla Confederazione che la stessa prestazione non sia finanziata due volte. Interfacce e sinergie esistono sia tra i programmi parziali dell’AP «Paesaggio» sia con l’AP «Protezione della natura». Ulteriori interfacce esistono con i seguenti settori: Biodiversità del bosco, Rivitalizzazione delle acque/protezione dalle piene/bosco golenale, Animali selvatici. Vi sono interfacce anche con i contributi federali di altre politiche settoriali, come ad esempio della Nuova politica regionale (NPR) o della politica agricola.
La concezione paesaggistica cantonale (OP 1 del programma parziale «Qualità del paesaggio») e altre strategie e pianificazioni cantonali (strategie sulla diversità biologica, pianificazioni tecniche concernenti l’infrastruttura ecologica ecc.) svolge un ruolo importante nel perseguimento di una politica del paesaggio coerente a livello cantonale: in essa il servizio specializzato del Cantone concretizza il finanziamento di progetti di valorizzazione attraverso i diversi programmi, evita i doppi sovvenzionamenti, garantisce il sostegno della «giusta» misura nell’ambito del giusto programma e assicura l’utilizzazione ottimale delle sinergie esistenti tra i vari programmi. L’AP «Paesaggio» con i suoi tre programmi parziali e altri strumenti di promozione idonei della Confederazione devono essere utilizzati per attuare la concezione paesaggistica cantonale e altre basi strategiche e concettuali rilevanti dei Cantoni. I Cantoni sono invitati a segnalare questo contributo nelle proprie domande.
Nel programma parziale «Qualità del paesaggio» possono essere sostenute in particolare le misure per: · la valorizzazione delle zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale attraverso la delimitazione su scala particellare, la concretizzazione degli obiettivi di protezione, nonché la garanzia delle misure stesse mediante strumenti vincolanti per le autorità e i proprietari, quali ad esempio le ordinanze sulla protezione o i piani di protezione e di utilizzazione come pure tramite misure di valorizzazione paesaggistica concrete; · l’esecuzione concreta dell’Inventario federale delle zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale a livello di oggetti, ad esempio attraverso la riparazione dei danni esistenti (art. 8 dell’ordinanza sulle zone palustri) oppure attraverso l’assistenza e la sorveglianza;
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· la conservazione e la promozione del carattere di un paesaggio con la sua peculiarità, varietà e bellezza regionale in presenza di elementi edili, laddove non sia possibile il finanziamento attraverso altri programmi (ad es. miglioramenti strutturali, conservazione dei monumenti storici ecc.); costi supplementari per la realizzazione di opere più dispendiose in vista del raggiungimento degli obiettivi di protezione del paesaggio (dimensioni degli edifici, forma del tetto, materiali); smantellamento di edifici e infrastrutture non finanziabile da parte del proprietario dell’opera, come ad esempio impianti a fune da rimuovere di cui all’’articolo 55 dell’ordinanza sugli impianti a fune; riparazione dei danni esistenti nelle zone iscritte nell’IFP (art. 7 OIFP); manutenzione di edifici o elementi culturali, quali i muri a secco ecc.; · le misure di conservazione e valorizzazione negli insediamenti e agglomerati secondo l’articolo 15 OPN, come ad esempio valorizzazioni ecologiche per l’interconnessione di biotopi pregiati dal punto di vista ecologico, nuovi settori prossimi allo stato naturale negli spazi verdi, tetti e facciate con inverdimento di alta qualità, misure di minore entità per la valorizzazione ecologica delle acque e dello spazio riservato alle acque e misure riferite al paesaggio che contribuiscono alla ritenzione dell’acqua nelle zone d’insediamento. Possono essere finanziate anche misure riferite al paesaggio per la valorizzazione dei margini d’insediamento, quali piantagioni da alberi da frutto ad alto fusto intorno agli insediamenti che non siano già oggetto di promozione nell’ambito della politica agricola (SPB e/o CQP) o nell’ambito di altri programmi; · l’ulteriore integrazione di costruzioni e impianti, quali ad esempio le piantumazioni o gli interventi di sistemazione prossima allo stato naturale non ascrivibili al responsabile; · la promozione di strutture paesaggistiche quali ad esempio siepi, alberi che caratterizzano il paesaggio, viali, recinzioni vive, staccionate in legno e vigneti terrazzati con un importante effetto sul paesaggio. Le strutture paesaggistiche allestite principalmente per la promozione delle specie sono da finanziare mediante il programma «Protezione della natura»; · le prestazioni volte a migliorare la funzione ricreativa e identitaria del paesaggio, prevenendo disturbi e
pregiudizi alla natura (soggiorni qualitativamente più validi per i visitatori, sensibilizzazione verso le forme storico-culturali di utilizzazione del suolo, consapevolezza nei confronti di qualità paesaggistiche tipicamente regionali).
La Confederazione dispone di diversi strumenti di promozione adatti a sostenere la gestione di parchi e i beni del patrimonio mondiale naturale. Ai Cantoni spetta il compito di combinarli in modo opportuno per sfruttarne le potenzialità. In ogni caso, questi due strumenti di promozione basati sulla LPN sono sussidiari. I fondi disponibili possono essere accordati solo per prestazioni che non dispongono di altre basi legali. Non è prevista alcuna compensazione per eventuali carenze di fondi in altri programmi. Se ad esempio i Cantoni non utilizzano risorse o lo fanno in maniera insufficiente nell’ambito della NPR, questa rinuncia non può essere compensata attingendo ai programmi parziali «Parchi d’importanza nazionale» e «Patrimonio mondiale naturale». Lo stesso vale per i programmi e gli strumenti di promozione della Confederazione nell’ambito della politica agricola e del turismo. Anche l’articolo 23k LPN non prevede che l’esecuzione della protezione del paesaggio, delle specie e dei biotopi a livello cantonale venga finanziata attraverso il programma parziale «Parchi d’importanza nazionale». Per le attività finanziate in virtù di altre basi legali o di altri incentivi, nel quadro dei programmi parziali «Parchi d’importanza nazionale» e «Patrimonio mondiale naturale» possono essere sostenute le prestazioni aggiuntive fornite dall’ente responsabile e non coperte dalle basi legali e dagli incentivi sopra indicati. Tra queste rientrano ad esempio l’approntamento di basi pianificatorie relative all’intero territorio del sito nonché l’inizializzazione e il coordinamento di progetti senza i quali le prestazioni finanziate nell’ambito del programma parziale non sarebbero realizzabili. Sono escluse le prestazioni in genere fornite dagli AP «Protezione della natura», «Bosco» o dagli strumenti di promozione previsti dalla politica agricola.
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In base alle condizioni quadro giuridiche, i seguenti progetti non possono beneficiare degli aiuti finanziari globali previsti dall’AP «Paesaggio» (elenco non esaustivo).
Tabella 12 Progetti che non ricevono aiuti finanziari
Progetti Esempi
Contenuti di progetti per i quali esistono in via Protezione di biotopi e specie, rivitalizzazioni, NPR, progetti per la qualità del prioritaria altre basi legali o altre fonti di paesaggio, promozione dello smercio di prodotti agricoli finanziamento (principio di sussidiarietà)
Attività per le quali vengono già utilizzati fondi in virtù Se per un’attività (cfr. esempi più sopra) sono già stati concessi sussidi federali, non è di altre basi legali (esclusione del doppio possibile richiedere ulteriori aiuti finanziari per le stesse prestazioni. finanziamento)
Infrastrutture Pianificazione, costruzione e rinnovo di infrastrutture, quali centri per visitatori o infrastrutture turistiche e di trasporto
Misure sostitutive Tutte le misure sostitutive vanno finanziate attraverso l’attivazione di progetti (ad es. secondo gli art. 6 e 18 cpv. 1ter LPN)
Compensazione ecologica riferita a progetti Le misure di compensazione ecologica necessarie ad esempio sulla base di leggi cantonali e dovute a progetti (edilizi) devono essere finanziate completamente attraverso i progetti da attivare
Mezzi di trasporto Ad es. la relativa acquisizione e gestione
Progetti di ricerca Ricerca di base o ricerca applicata svolta da diversi istituti. Questi progetti possono essere sussidiati sulla base di singole decisioni secondo l’art. 14a cpv. 1 lett. a LPN
Per il programma parziale «Patrimonio mondiale Tali progetti possono eventualmente essere finanziati attraverso altri AP, ad esempio naturale»: progetti nei quali il valore universale progetti per lo sviluppo di prodotti senza relazione con il valore universale eccezionale non è prioritario eccezionale, programmi d’informazione o di formazione senza relazione con la Lista del patrimonio mondiale o con il valore universale eccezionale
Per il programma parziale «Parchi di importanza La fabbricazione di prodotti e la prestazione di servizi nonché la relativa nazionale»: misure di sostegno del mercato o commercializzazione da parte di terzi devono essere autofinanziati. La commercializzazione di prodotti e servizi Confederazione mette a disposizione il marchio prodotti dei parchi svizzeri
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2.2 Programma parziale «Qualità del paesaggio»
2.2.1 Scheda programmatica
Scheda programmatica del programma parziale «Qualità del paesaggio», art. 13, 14a cpv. 1, 18b cpv. 2, 18d cpv. 1 e 23c LPN
Obiettivo legale Conservare, acquisire, curare nonché valorizzare, esplorare e documentare i paesaggi e i monumenti naturali meritevoli di protezione come pure attuare la compensazione ecologica nelle regioni sfruttate intensivamente
Effetto perseguito La bellezza e la varietà dei paesaggi svizzeri, con le loro peculiarità naturali e culturali a livello regionale, offrono alle generazioni presenti e future un’elevata qualità di vita e dei luoghi (DCF CPS, 2020)
Priorità e strumenti UFAM Priorità:
Attuazione delle concezioni del paesaggio cantonali
Realizzazione di misure ad elevato effetto sul paesaggio per la valorizzazione di paesaggi di particolare pregio (IFP, zone palustri, patrimonio mondiale naturale, parchi e paesaggi protetti a livello cantonale o comunale). In questo contesto viene riconosciuta una rilevanza elevata all’attuazione completa del compito di tutela delle zone palustri
Valorizzazione della zona urbanizzata ai fini della compensazione ecologica
Rafforzamento della consapevolezza e delle competenze operative degli attori del paesaggio
Strumenti:
Aiuti finanziari
Indennità per gli art. 18b cpv. 2 e 23c LPN
ID Obiettivi programmatici Indicatori di Indicatori di qualità Contributo della (obiettivi di prestazione) prestazione Confederazione
2a-1 OP 1: Concezione paesaggistica IP 1.1: • Concertazione con gli obiettivi della Contributo forfettario L’UFAM sostiene l’attuazione, la Concezione Concezione «Paesaggio svizzero» CHF 50 000 concretizzazione e il perfezionamento di una paesaggistica (CPS) e altre strategie della concezione paesaggistica cantonale che attuale Confederazione favorisca una politica del paesaggio coerente a • Regionalizzazione e livello cantonale operazionalizzazione degli obiettivi, quale base anche per le misure di valorizzazione del paesaggio
Inserimento della concezione nel piano direttore cantonale
Coordinamento intersettoriale e partecipazione alla concertazione con le politiche settoriali
2a-2 OP 2: Misure di valorizzazione in paesaggi di IP 2.1: • Concertazione delle misure con gli Contributo globale come particolare pregio e attuazione nelle zone Numero di obiettivi specifici 5.B e 5.C della CPS da AP, qualora siano palustri progetti di • Concertazione delle misure con gli soddisfatti i criteri L’UFAM sostiene progetti che esercitano un valorizzazione obiettivi di protezione o le finalità qualitativi come effetto sul paesaggio e che salvaguardano e specifici dell’oggetto e con la concezione condizione di valorizzano gli oggetti iscritti nell’Inventario paesaggistica cantonale (OP 1) ammissibilità. Il federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali contributo globale è (IFP), le zone palustri di particolare bellezza e costituito da un d’importanza nazionale, i parchi e i paesaggi contributo di base e da protetti e meritevoli di protezione a livello un contributo per cantonale e comunale secondo le loro descrizioni superficie e i loro obiettivi di protezione. Per le zone palustri l’UFAM sostiene anche l’elaborazione di disposizioni vincolanti e sostenibili per la protezione e l’utilizzazione
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ID Obiettivi programmatici Indicatori di Indicatori di qualità Contributo della (obiettivi di prestazione) prestazione Confederazione
2a-3 OP 3: Misure di valorizzazione in insediamenti IP 3.1: • Concertazione delle misure con la Contributo globale come e agglomerati Numero di concezione paesaggistica cantonale da AP, qualora siano L’UFAM sostiene Cantoni e Comuni nell’ambito di progetti di (OP 1), con il piano cantonale OP 1 soddisfatti i criteri misure di valorizzazione ecologica e valorizzazione dell’AP «Protezione della natura», i qualitativi come paesaggistica di insediamenti e agglomerati programmi d’agglomerato Trasporti e condizione di finalizzate alla compensazione ecologica. Insediamenti (linee guida, Strategia ammissione. Il contributo settoriale Paesaggio), le pianificazioni globale è costituito da un dei Cantoni per l’infrastruttura ecologica contributo di base e da nelle zone d’insediamento e le strategie un contributo per comunali o regionali per la natura e il superficie paesaggio nelle zone d’insediamento • Coordinamento della collaborazione a livello cantonale e sovracomunale
2a-4 OP 4: Conoscenze IP 4.1: • Concertazione delle misure con gli Contributo forfettario L’UFAM sostiene progetti che consentono di Numero di obiettivi specifici 5.E e 5.G della CPS secondo l’attività rafforzare la consapevolezza e le competenze progetti di • Concertazione delle misure con la liberamente scelta dal operative degli attori del paesaggio conoscenze concezione paesaggistica cantonale Cantone: CHF 150 000 (OP 1) per attività elevata, • Attenzione puntata sugli obiettivi di CHF 100 000 per attività qualità del paesaggio della CPS in sede media, CHF 50 000 per di consulenza attività ridotta
La gamma delle possibili misure di protezione e di sviluppo del paesaggio è molto ampia sia per i contenuti, gli aspetti territoriali e gli strumenti disponibili. Gli obiettivi programmatici (OP) esprimono quattro punti concettuali chiave conformi agli obiettivi strategici della Confederazione e la cui attuazione deve essere promossa dai Cantoni.
OP 1 Concezione paesaggistica Il programma mira a concretizzare, attuare e perfezionare la concezione paesaggistica cantonale nell’intento di favorire la coerenza a livello dell’intero territorio nella definizione di obiettivi regionali e comunali di qualità in ambito paesaggistico e può essere utilizzato per elaborare misure di valorizzazione del paesaggio basate su questi obiettivi. Oltre a misure di valorizzazione tradizionali particolarmente indicate a livello regionale, sono possibili anche le misure che possono contribuire a un ulteriore sviluppo delle qualità paesaggistiche al passo coi tempi. Inoltre, la concezione tematizza aspetti paesaggistici nelle politiche rilevanti per il territorio, migliorando la concertazione e il coordinamento, in particolare anche con il piano globale a livello cantonale volto a promuovere le specie e gli habitat come pure l’interconnessione di cui all’OP 1 dell’AP «Protezione della natura». La concezione paesaggistica cantonale rappresenta altresì un importante anello di congiunzione tra gli obiettivi della Concezione «Paesaggio svizzero» vincolanti per le autorità (concezione ai sensi dell’art. 13 LPT, CPS) e le pianificazioni cantonali e comunali. In queste concezioni si parte da un’ottica paesaggistica globale che, oltre a salvaguardare e valorizzare i paesaggi meritevoli di protezione, prenda in considerazione anche la loro gestione accurata su tutto il territorio nazionale, nonché le loro molteplici funzioni.
Nella concezione i Cantoni possono designare anche paesaggi che sono particolarmente rilevanti per le attività ricreative di prossimità e che, quindi, possono essere meritevoli di protezione. Ciò serve sia per l’attuazione del principio pianificatore di conservare gli spazi ricreativi (art. 3 cpv. 2 lett. d LPT) sia per la designazione dei territori importanti ai fini della ricreazione (art. 6 cpv. 2 lett. b LPT) quale fondamento per il piano direttore cantonale. L’obiettivo programmatico favorisce quindi la concretizzazione dell’area d’intervento 7.2 della Strategia Sanità 2030 del Consiglio federale. Inoltre, la concezione paesaggistica può essere utilizzata per armonizzare tra loro le molteplici basi di pianificazione nella zona urbanizzata (risultanti in particolare dai settori Protezione della natura, programmi d’agglomerato Trasporti e Insediamenti, Adattamento ai cambiamenti climatici e Promozione strutturale dell’attività fisica), servendo in particolare da base per l’attuazione dell’OP 3. La formulazione, da parte dei Cantoni, di obiettivi
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concreti volti a favorire la qualità del paesaggio a una scala adeguata corrispondente al relativo paesaggio serve da base per lo sviluppo sostenibile dello stesso, la sua realizzazione e l’applicazione a lungo termine dei relativi principi utilizzando gli strumenti della pianificazione territoriale (in particolare il piano direttore cantonale), nonché delle altre politiche settoriali rilevanti (ad es. progetti per la qualità del paesaggio o pianificazioni paesaggistiche per i programmi d’agglomerato Trasporti e Insediamenti). Nel complesso va garantito il coordinamento con gli obiettivi di tutela dei paesaggi d’importanza nazionale (IFP) eventualmente interessati, delle zone palustri e dei patrimoni mondiali (valore universale eccezionale) o con gli obiettivi per la qualità paesaggistica formulati nel quadro di una Carta di un parco. Nel 2020, in una scheda informativa aggiornata l’UFAM ha definito i requisiti per l’elaborazione della concezione paesaggistica cantonale e di obiettivi coerenti per la qualità del paesaggio.
OP 2 Misure di valorizzazione in paesaggi di particolare pregio e attuazione in zone palustri L’OP 2 mira alla valorizzazione di paesaggi di particolare pregio mediante la promozione finanziaria degli sforzi compiuti dai Cantoni. Punta anche a portare a termine in via prioritaria la valorizzazione delle zone palustri d’importanza nazionale in conformità all’incarico assegnato dal Consiglio federale negli articoli 3 e 5 dell’ordinanza sulle zone palustri e secondo lo sviluppo adeguato di queste ultime all’obiettivo di protezione. Vengono sostenute le misure di protezione e di valorizzazione del paesaggio negli oggetti IFP, nelle zone palustri, nei patrimoni mondiali, nei parchi e nei paesaggi protetti e meritevoli di protezione a livello cantonale e comunale. Inoltre, sono considerate finanziabili anche le misure di valorizzazione riferite al paesaggio e correlate con oggetti dell’Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS) e dell’inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS). Tutte le misure devono essere concertate con gli obiettivi specifici di tutela degli oggetti e con la concezione paesaggistica cantonale (ai sensi di OP 1). Per le misure di valorizzazione paesaggistica nelle zone palustri (caratteristiche naturali e culturali) si deve tener conto anche dell’aiuto all’esecuzione «Costruzioni e impianti nelle zone palustri» (UFAM 2016) ai fini di una migliore applicazione degli articoli 23b e 23c LPN. Nelle suddette misure non rientrano la valorizzazione dei biotopi, la rivitalizzazione dei corsi d’acqua e la manutenzione nell’ambito dei progetti per la qualità dei paesaggi. Sulla base delle loro considerazioni strategiche (segnatamente delle concezioni paesaggistiche OP 1), i Cantoni decidono quali progetti di valorizzazione sostenere con i fondi concessi. Tenuto conto del ritardo registrato nella valorizzazione di numerose zone palustri, i Cantoni interessati attribuiscono a questo compito costituzionale un’elevata priorità.
OP 3 Misure di valorizzazione negli insediamenti e negli agglomerati L’OP 3 rafforza la valorizzazione ecologica e paesaggistica negli insediamenti e negli agglomerati ai sensi dell’articolo 18b capoverso 2 LPN e dell’articolo 15 capoverso 1 OPN. In tal modo contribuisce all’attuazione dell’obiettivo 8 «Promozione della biodiversità negli insediamenti» della Strategia Biodiversità Svizzera e degli obiettivi di qualità 8 «Densificare nel rispetto della qualità e garantire spazi verdi nei paesaggi urbani» e 9 «Proteggere i paesaggi periurbani da un’ulteriore dispersione degli insediamenti e organizzare i margini d’insediamento» della Concezione «Paesaggio svizzero». I Cantoni sono chiamati a fornire incentivi finanziari affinché i proprietari fondiari prevedano per le loro superfici misure significative di valorizzazione ecologica e paesaggistica. Questi incentivi possono essere destinati ai proprietari sia privati che di diritto pubblico. Il sostegno finanziario della Confederazione sarà fornito a condizione che la valorizzazione ecologica sia significativa e non produca un reddito economico oppure sia attuata senza alcun riferimento diretto o indiretto a un progetto per il quale la compensazione ecologica debba essere realizzata per via di una intensificazione dell’utilizzo. Con questa direttiva generale la Confederazione tiene consapevolmente in conto le diverse prassi cantonali in materia di compensazione ecologica. L’obiettivo programmatico ha lo scopo di creare, negli insediamenti e negli agglomerati, nuovi settori prossimi allo stato naturale negli spazi verdi (ad es. parchi e giardini pregiati dal punto di vista ecologico, rive di laghi e fiumi, alberi di città) e tetti e facciate con inverdimento di alta qualità, oltre che quello di integrare di conseguenza attori attivi e interessati. Oltre
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alle misure classiche per la promozione della biodiversità e la qualità del paesaggio negli insediamenti e negli agglomerati possono essere finanziate anche misure di minore entità per la valorizzazione ecologica delle acque e dello spazio riservato alle acque. Sono considerate meritevoli di sostegno anche le misure riferite alla natura e al paesaggio e che contribuiscono alla ritenzione dell’acqua nelle zone d’insediamento (principio della città spugna). Vengono inoltre sostenute anche le misure di valorizzazione e incentivazione in spazi ricreativi rilevanti nelle immediate vicinanze di insediamenti, se riconosciute dal Cantone importanti ai fini della ricreazione ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 lettera b LPT. I Cantoni provvedono affinché i valori paesaggistici e naturali creati con i fondi federali siano garantiti nel lungo termine e a tal fine utilizzano gli strumenti di volta in volta adeguati.
Oltre alle indennità per le misure di valorizzazione, la Confederazione sostiene i Cantoni nelle attività di coordinamento tra i vari uffici federali. La promozione della qualità naturalistica e paesaggistica negli insediamenti e negli agglomerati presenta preziose sinergie con numerose politiche settoriali. Oltre ai programmi d’agglomerato Trasporti e Insediamenti rivestono particolare importanza le basi della protezione della natura (ad es. il piano globale volto a promuovere le specie e gli habitat e pianificare l’interconnessione secondo l’AP «Protezione della natura») e i piani per l’adattamento ai cambiamenti climatici. I Cantoni sono liberi di decidere come garantire tale coordinamento. Inoltre, i Cantoni possono scegliere liberamente in che modo garantire, in particolare nello spazio funzionale di un agglomerato, la collaborazione regionale e sovracomunale e come indennizzare le prestazioni di consulenza dei centri urbani. L’indicatore di qualità «Collaborazione sovracomunale» stabilisce lo svolgimento di queste attività di collaborazione e coordinamento che possono essere verificate dalla Confederazione nell’ambito della rendicontazione.
Per ridurre l’onere pianificatorio e amministrativo dei Cantoni, le misure seguenti non sono comprese nell’OP 3: tutte le misure dei Cantoni nel settore della protezione dei biotopi e della protezione classica delle specie, incluse le misure di valorizzazione previste a tal fine e le valorizzazioni degli habitat che hanno il proprio centro territoriale fuori dalla zona urbana. Queste devono essere inserite nell’AP «Protezione della natura».
OP 4 Conoscenze Questo obiettivo programmatico sostiene i progetti dei Cantoni per l’attuazione dell’obiettivo strategico III «Rafforzare la consapevolezza e la competenza operativa» della Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS). Con questo obiettivo si intende sostenere gli attori a riconoscere la qualità del paesaggio nell’ambito dei loro settori operativi, a tenerne conto nel caso di coordinamenti territoriali nonché a contribuire attivamente a uno sviluppo del paesaggio orientato alla qualità. Vi rientrano progetti di sensibilizzazione e comunicazione relativi alle qualità e alle prestazioni paesaggistiche, misure d’informazione e formazione nonché contributi per la visualizzazione di qualità paesaggistiche e progetti di valorizzazione. La Confederazione sostiene inoltre la consulenza sul paesaggio allo scopo di aiutare i Comuni in modo particolare a tenere conto della CPS. Le modalità operative di queste consulenze paesaggistiche vengono definite insieme sulla base dei progetti pilota seguiti dai servizi specializzati cantonali, se la loro valutazione si svolge nel 2023. L’obiettivo programmatico distingue tra i Cantoni che svolgono numerose attività di conoscenza e quelli che pianificano un minor numero di attività.
Oltre a questi OP, vengono formulati indicatori di prestazione e indicatori di qualità che servono da base per l’attribuzione dei fondi federali ai Cantoni nel quadro dei negoziati sul programma. A fungere da indicatore di prestazione per OP 1 è la presenza di una concezione paesaggistica aggiornata, inclusi il suo ulteriore sviluppo o la sua concretizzazione in un programma di implementazione; per OP 2 e OP 3 l’indicatore è costituito dal numero di progetti di valorizzazione. Come indicatore per OP 4 si considera il numero di progetti di conoscenza. Nella rendicontazione annuale i Cantoni presentano il numero e, per sommi capi, il tipo di progetti realizzati. Fungono da indicatori di qualità anche il coordinamento con gli obiettivi e le priorità formulati nelle strategie, in
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progetti e programmi di contenuto della Confederazione, come la Concezione «Paesaggio svizzero» e la Strategia Biodiversità Svizzera (SBS). Occorre inoltre tenere conto del piano globale cantonale di cui all’OP 1 dell’AP «Protezione della natura» e di altri strumenti regionali con finanziamento federale (ad es. programmi d’agglomerato, progetti per la qualità del paesaggio). Dal punto di vista della Confederazione, queste attività di coordinamento e collaborazione sono complesse per i Cantoni soprattutto negli agglomerati. Tuttavia, la Confederazione rinuncia intenzionalmente alla creazione di un nuovo strumento di coordinamento o un nuovo progetto quale indicatore di qualità, lasciando i Cantoni liberi di definire la forma idonea per la rispettiva collaborazione a livello regionale. Questi indicatori di qualità devono essere soddisfatti come criteri pregiudiziali affinché una misura possa essere oggetto di un AP. L’osservanza degli indicatori di qualità può essere esaminata in modo dettagliato nell’ambito dei controlli a campione.
2.2.2 Calcolo dei mezzi finanziari
L’elaborazione di concezioni paesaggistiche come anche l’adozione di misure di protezione, di valorizzazione e di conoscenza rappresentano una categoria di progetti estremamente varia ed eterogenea. Tenuto conto dell’eterogeneità dei progetti, l’elaborazione di metodi di valutazione complessi non ha molto senso. Il punto di partenza per il calcolo dei mezzi finanziari o per i negoziati sui programmi è rappresentato pertanto dai contributi forfettari per OP 1 (per ciascun Cantone) e OP 4 (per ciascun Cantone, in funzione della dimensione prevista delle misure cantonali). A ciò si aggiungono le offerte di contributi ai Cantoni che propongono misure di valorizzazione secondo OP 2 e OP 3 («contingenti» teorici). Il «contingente» è costituito da un contributo di base e da un contributo per le superfici. Quest’ultimo dipende nell’OP 2 dalla superficie degli oggetti IFP e zone palustri e, nell’OP 3, dalla quota delle zone d’insediamento sulla superficie totale del Cantone (secondo l’UST). Partendo da questi «contingenti», i mezzi finanziari a disposizione vengono attribuiti nel quadro dei negoziati a quei programmi cantonali che soddisfano i criteri di qualità e le priorità. Inoltre, per giungere a una decisione, possono essere ponderati gli indicatori di qualità più facilmente misurabili dal punto di vista quantitativo (ad es. il coordinamento delle misure con gli obiettivi di protezione specifici degli oggetti o il coordinamento con le strategie e i progetti della Confederazione) secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera b OPN. L’approccio scelto per la ripartizione dei mezzi finanziari si giustifica soprattutto con l’obiettivo di ridurre l’onere amministrativo dei Cantoni. I finanziamenti possono essere concessi anche per attività svolte in comune da diversi Cantoni.
Gli allegati che i Cantoni devono presentare forniscono informazioni sull’entità e la qualità delle prestazioni offerte negli OP 2 e 3. Le informazioni fornite non devono superare le tre pagine di formato A4 e limitarsi ai seguenti punti:
Allegato OP 2 e 3
Breve descrizione della prestazione offerta
Osservazioni sull’adempimento Coordinamento delle misure con gli obiettivi di protezione specifici dell’oggetto e con la concezione dell’indicatore di qualità paesaggistica cantonale (OP 1)
Prestazioni pianificate Presentazione delle prestazioni, soprattutto indicazioni sul perimetro delle misure (art. 4b cpv. 2 lett. b OPN)
Pianificazione temporale e Presentazione di una pianificazione temporale approssimativa per il periodo programmatico pietre miliari (art. 4b cpv. 2 lett. b OPN)
Effetti attesi Presentazione degli effetti (efficacia della misura secondo l’art. 4b cpv. 2 lett. c OPN)
Basi Presentazione delle basi eventualmente già disponibili o indicazione delle fonti
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2.3 Programma parziale «Patrimonio mondiale naturale»
2.3.1 Scheda programmatica
Scheda programmatica «Patrimonio mondiale naturale», art. 13 LPN
Obiettivo legale Conservare intatti o salvaguardare, per quanto possibile, i paesaggi e i monumenti naturali di valore universale eccezionale
Effetto perseguito Il valore universale eccezionale dei beni del patrimonio mondiale naturale in Svizzera è garantito e conservato a lungo termine. Ciò comprende segnatamente:
la salvaguardia del valore universale eccezionale del patrimonio mondiale naturale e la garanzia territoriale dei beni;
la sensibilizzazione e l’istruzione;
la ricerca e il monitoraggio;
la gestione e la comunicazione.
Priorità e strumenti UFAM • Priorità: oggetti naturali e paesaggistici di valore universale • Strumenti: aiuti finanziari L’UFAM sostiene la gestione dei beni del patrimonio mondiale naturale che si trovano sul territorio svizzero e che sono stati iscritti nella lista dal Comitato del patrimonio mondiale dell’UNESCO in conformità alla Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale
ID Obiettivi programmatici Indicatori di prestazione Indicatori di qualità Contributo (obiettivi di prestazione) federale
2b-1 OP 1: Salvaguardia del valore IP 1.1: Rilevanza ed entità • I progetti si basano sulla dichiarazione concernente il 8 punti universale eccezionale del dei progetti per la valore universale eccezionale, sul piano di gestione patrimonio mondiale naturale e salvaguardia del valore valido per il periodo programmatico e sul Piano garanzia territoriale dei beni universale eccezionale d’azione Svizzera 2025–2032 per il patrimonio nonché per la garanzia mondiale (max. 2 punti) territoriale dei beni • Dove opportuno, i progetti contribuiscono all’attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera e della Concezione «Paesaggio svizzero» (max. 2 punti)
I progetti hanno una grande importanza in rapporto al valore complessivo eccezionale dei beni (max. 2 punti)
Gli obiettivi di salvaguardia del valore universale eccezionale dei beni sono sanciti negli strumenti di pianificazione e nelle basi legali rilevanti (max. 2 punti)
2b-2 OP 2: Sensibilizzazione e IP 2.1: Rilevanza ed entità • I progetti si basano sulla dichiarazione concernente il 6 punti istruzione delle offerte e delle misure valore universale eccezionale, sul piano di gestione incentrate sull’istruzione e valido per il periodo programmatico e sul Piano sulla sensibilizzazione d’azione Svizzera 2025–2032 per il patrimonio mondiale (max. 2 punti)
I progetti si basano sull’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, segnatamente la parte dedicata all’istruzione (max. 2 punti)
L’ente responsabile collabora con altri beni della Lista del patrimonio mondiale nell’ambito dei temi o delle regioni rilevanti (max. 2 punti)
2b-3 OP 3: Pianificazione e IP 3.1: Rilevanza ed entità • Il piano di ricerca sul valore universale eccezionale 4 punti coordinamento della ricerca e del piano di ricerca e del dei beni è disponibile e il coordinamento dei progetti del monitoraggio monitoraggio nonché delle di ricerca ne tiene conto (a livello nazionale e misure per la garanzia della internazionale) (max. 2 punti) qualità • La qualità e il monitoraggio di lungo periodo del valore universale eccezionale sono garantiti (max. 2 punti)
2b-4 OP 4: Gestione e IP 4.1: Rilevanza ed entità • Esiste un sistema funzionante per la garanzia della 6 punti comunicazione della comunicazione e qualità da parte dell’ente responsabile (max. 2 punti) dell’organizzazione
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ID Obiettivi programmatici Indicatori di prestazione Indicatori di qualità Contributo (obiettivi di prestazione) federale
La comunicazione fa riferimento alla dichiarazione concernente il valore universale eccezionale, al piano di gestione valido per il periodo programmatico e al Piano d’azione Svizzera 2025–2032 per il patrimonio mondiale come pure alla Convenzione del patrimonio mondiale in collaborazione con altri beni (max. 2 punti)
La popolazione e gli attori locali sono coinvolti nell’attività dell’ente responsabile (max. 2 punti)
Prestazioni supplementari
2b-5 Superficie del bene • Da 1 a 100 km2 (2 punti) 18 punti
Per ulteriori 50 km2: 1 punto (max. 14 punti supplementari)
Presenza di una zona cuscinetto: 2 punti
2b-6 Complessità del bene • Numero dei Cantoni, dei Comuni e delle 6 punti organizzazioni rappresentate nell’ente responsabile
Pluralità linguistica
Transnazionalità dei beni
La scheda programmatica «Patrimonio mondiale» comprende prestazioni che si riferiscono ai beni svizzeri iscritti nella Lista del patrimonio mondiale in base a criteri incentrati sugli aspetti naturali secondo l’articolo 2 della Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale. L’articolo 13 LPN è determinante in merito ai finanziamenti che possono essere concessi per la protezione, la salvaguardia, la valorizzazione, la gestione e la trasmissione alle generazioni future del valore universale eccezionale dei beni. Le prestazioni che danno diritto a contributi sono riferite agli OP sopra indicati. La scheda programmatica definisce quindi le basi per la valutazione delle prestazioni fornite dai beni in questo contesto nonché per il calcolo degli aiuti finanziari.
2.3.2 Obiettivi programmatici
Il programma si propone di salvaguardare a lungo termine i valori universali eccezionali della Svizzera riconosciuti a livello internazionale come patrimonio mondiale naturale. La gestione dei beni che rappresentano questi valori intende servire da esempio a livello planetario e ha come obiettivo di migliorare costantemente la qualità.
Sulla scorta di criteri precisi, il Comitato del patrimonio mondiale decide in merito all’iscrizione di un bene nella Lista del patrimonio mondiale. Questi criteri permettono di accertare con chiarezza il valore universale eccezionale descritto per esteso nell’apposita dichiarazione. Il valore di ogni singolo bene si fonda su attributi diversi, di conseguenza anche le prestazioni fornite sono estremamente varie.
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2.3.3 Calcolo dei mezzi finanziari
Sistema per la determinazione degli aiuti finanziari globali destinati ai beni del patrimonio mondiale naturale Per poter confrontare tra loro le prestazioni dei singoli beni, l’UFAM ha elaborato un set di indicatori di qualità che si basano sugli OP sopra indicati nonché sulla superficie e sulla complessità dei beni stessi. Gli indicatori di qualità sono formulati in modo abbastanza generale per garantirne l’applicabilità a oggetti che presentano valori universali eccezionali molto diversi.
Gli aiuti finanziari globali vengono calcolati in base alle prestazioni che, oltre a contribuire al raggiungimento degli obiettivi programmatici, devono riflettere l’orientamento verso il valore universale ed essere conformi ai principi e alle basi della Convenzione del patrimonio mondiale. Più che il numero dei progetti offerti, a svolgere un ruolo importante sono l’entità e la rilevanza di tutte le prestazioni. Per l’entità è determinante, ad esempio, l’estensione della superficie o il numero di Comuni e di visitatori a cui vengono fornite le prestazioni. Per la rilevanza, invece, è decisivo sapere in quale misura le prestazioni proposte si incentrano sul valore universale e permettono di sfruttare il potenziale esistente.
Ove opportuno, il calcolo degli aiuti finanziari è legato alle prestazioni a favore dell’attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera e della Concezione «Paesaggio svizzero» e associato a incentivi supplementari. La superficie dei beni e la loro complessità politica, geografica e linguistica sono considerate come base per la determinazione dell’ammontare degli aiuti finanziari globali.
Le prestazioni offerte devono seguire la linea guida della Convenzione del patrimonio mondiale (UNESCO Centre du patrimoine mondial – Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial) e le pubblicazioni del Centro del Patrimonio Mondiale (Centre du patrimoine mondial – Publications [unesco.org]), dell’assemblea generale e del Comitato del patrimonio mondiale e le relative decisioni. Nel calcolo degli aiuti finanziari si tiene quindi conto anche di questo aspetto.
In un primo tempo tutte le domande di finanziamento per i beni del patrimonio mondiale naturale sono esaminate utilizzando gli indicatori della scheda programmatica e valutate mediante i punti attribuiti alle prestazioni. Sulla base del punteggio, ai Cantoni viene poi offerta, per i rispettivi oggetti, una somma disponibile per l’intero periodo.
L’entità degli aiuti finanziari globali viene calcolata dall’UFAM in base alla domanda del Cantone, che deve essere fondata sul piano di gestione dei beni. Il piano di gestione è un elemento indispensabile per l’iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale (Orientamenti: «Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial», n. 96–119). Oltre alle prestazioni pianificate per il periodo programmatico, la domanda di aiuti finanziari globali indica anche gli aggiornamenti necessari o un’eventuale revisione del piano di gestione.
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2.4 Programma parziale «Parchi d’importanza nazionale»
2.4.1 Condizioni per la concessione di aiuti finanziari globali
I parchi d’importanza nazionale sono territori con elevati valori naturali e paesaggistici, istituiti con iniziative su base volontaria in regioni che soddisfano le condizioni necessarie per un parco. Gli articoli 23e segg. LPN definiscono i requisiti relativi alle tre categorie di parchi per il conferimento e l’utilizzo del marchio «Parco d’importanza nazionale» e per la concessione di aiuti finanziari globali. Questi aiuti sono accordati all’istituzione, alla gestione e all’assicurazione della qualità di un parco, qualora siano soddisfatti i requisiti relativi al parco stesso in conformità all’articolo 23k LPN e agli articoli 2 e 3 OPar. Il diritto in materia di parchi prevede che il Cantone (se del caso i Cantoni) e i Comuni cui appartiene il territorio del parco ed eventuali terzi partecipino in modo adeguato al finanziamento. Gli aiuti finanziari globali per i parchi d’importanza nazionale devono essere richiesti dal Cantone responsabile del parco.
Se i summenzionati requisiti sono soddisfatti, il Cantone può proporre all’UFAM nell’ambito di un AP le prestazioni che devono essere fornite dal parco. A questo proposito si deve tener presente che l’adempimento dei requisiti non costituisce di per sé una prestazione che dà diritto ad aiuti finanziari globali. Spetta ai Cantoni richiedenti stabilire le prestazioni necessarie e auspicate per la gestione di un parco e scegliere il rispettivo strumento di finanziamento previsto dalla Confederazione. I Cantoni formulano le domande in modo tale da contenere prestazioni finanziabili unicamente attraverso questo programma e da escludere, all’interno del perimetro del parco, un doppio finanziamento con altri strumenti federali di protezione e di promozione.
Se un parco non soddisfa i requisiti, il Cantone ne viene informato tramite una decisione impugnabile.
Gli aiuti finanziari possono essere concessi ai Cantoni mediante AP anche per attività e progetti comuni a tutti i parchi o a diversi Cantoni, a condizione che in questo modo si possano impiegare i mezzi finanziari in maniera più efficace e favorire un’estesa attività di divulgazione nonché il coordinamento della ricerca e la collaborazione tra parchi.
2.4.2 Obiettivi programmatici
L’obiettivo del programma «Parchi d’importanza nazionale» è la promozione di parchi perfettamente funzionanti che si contraddistinguono per i seguenti aspetti: 1. I loro elevati valori naturalistici e paesaggistici. La loro natura paesaggistica è salvaguardata e valorizzata 14. Gli habitat meritevoli di protezione e protetti ubicati nei parchi sono salvaguardati, interconnessi e valorizzati. Le specie prioritarie a livello nazionale sono incentivate. Ciascuna categoria di parchi fornisce così il proprio specifico contributo all’attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera, inclusa la pianificazione cantonale globale sulla promozione delle specie e dei biotopi come da OP 1 dell’AP «Protezione della natura» e la Concezione «Paesaggio svizzero». Inoltre, consente di vivere un’esperienza della natura e del paesaggio in modo consapevole15.
2 Si considerano come regioni innovative per uno sviluppo regionale sostenibile, con la partecipazione della
popolazione. Le loro prestazioni economiche a livello regionale (ad es. prodotti agricoli, servizi, turismo) si basano in larga misura sull’utilizzazione sostenibile delle risorse naturali e culturali della regione. Nel loro
14 Art. 23e LPN e Concezione «Paesaggio svizzero», effetto perseguito A3.
15 In base agli obiettivi della Strategia Biodiversità Svizzera.
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insieme, i parchi vengono considerati come un’istituzione nazionale garantita a lungo termine e posizionata sotto il marchio «Parchi svizzeri».
3 Sono istituiti sulla base di iniziative regionali. Con la partecipazione di tutti i gruppi interessati, resa possibile
dai parchi, possono nascere un’identità regionale e una prospettiva sociale a lungo termine per la popolazione. Inoltre i parchi offrono un territorio in cui l’educazione allo sviluppo sostenibile avviene in modo pratico ed efficace e i valori pertinenti possono essere trasmessi e illustrati a un vasto pubblico.
2.4.3 Schede programmatiche per le tre categorie di parchi
Il legislatore definisce diversi obiettivi per ogni categoria di parchi. Quindi ogni categoria dispone di una scheda programmatica con il suo specifico set di indicatori (cfr. all. A1–A3). Gli OP e i rispettivi indicatori sono definiti in base ai campi d’intervento stabiliti nelle basi giuridiche per le singole categorie di parchi. I richiedenti sono invitati a proporre all’UFAM prestazioni che contribuiscano concretamente al raggiungimento dei corrispondenti obiettivi. In una comunicazione l’UFAM ha indicato la struttura e il contenuto della domanda cantonale di aiuti finanziari globali. Tale comunicazione è disponibile al link: www.bafu.admin.ch > Tema > Paesaggio > Legislazione ed esecuzione > Aiuti all'esecuzione
2.4.4 Calcolo dei mezzi finanziari
Il sistema per il calcolo degli aiuti finanziari globali nel programma parziale «Parchi d’importanza nazionale» è concepito in modo tale da prendere in considerazione tutte le domande di aiuti finanziari globali purché soddisfino i requisiti per la relativa categoria di parchi. Dato che la LPN attribuisce funzioni differenti alle diverse categorie di parchi, l’elaborazione del sistema di calcolo fa sì che il rapporto di concorrenza fra parchi e fra parchi candidati rimanga confinato all’interno della stessa categoria. Allo scopo di rendere comparabili le prestazioni dei diversi parchi rilevanti per il calcolo degli aiuti finanziari globali, per ogni categoria di prestazioni sono stati elaborati indicatori uniformi (cfr. all. A1–A3). Per il calcolo degli aiuti finanziari globali si valutano l’entità e la qualità delle prestazioni offerte.
Innanzitutto l’UFAM stabilisce le tranche di finanziamento per le tre categorie di parchi in base al numero effettivo di domande di aiuti finanziari globali e alle esigenze specifiche di ogni categoria. Al contempo l’UFAM garantisce una considerazione equilibrata delle regioni biogeografiche e dei Cantoni.
In un secondo momento, tutte le domande complete riguardanti la stessa categoria di parchi vengono confrontate tra loro e valutate mediante i punti di prestazione in base alla scheda programmatica specifica per la categoria. Per la maggioranza degli indicatori l’assegnazione dei punti avviene secondo il principio «best in class». Ciò significa che, tra tutte le domande, la prestazione più completa e qualitativamente migliore proposta per un determinato criterio ottiene l’intero punteggio. La scala di valutazione si differenzia per mezzi punti. Questo sistema rispecchia l’obiettivo legale secondo cui gli aiuti finanziari sono calcolati secondo la qualità e l’entità delle prestazioni offerte16.
In un terzo momento, per ogni categoria di parchi viene infine calcolato un importo in franchi per punto di prestazione. Tale importo si ottiene dividendo la tranche finanziaria a disposizione di una categoria di parchi per il totale dei punti raggiunti da tutte le domande pervenute. Gli aiuti finanziari globali offerti dalla Confederazione per un singolo parco si calcolano moltiplicando l’importo in franchi assegnato a ogni punto di prestazione per il totale dei punti raggiunto dal parco. Dato che, come descritto sopra, i mezzi finanziari disponibili per la
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promozione di parchi d’importanza nazionale vengono attribuiti interamente secondo la qualità e l’entità della prestazione offerta, non viene costituita nessuna riserva. Di conseguenza, i negoziati sull’AP non vertono sull’ammontare degli aiuti finanziari globali, bensì sulla prestazione da fornire per questa somma.
Il processo di istituzione dei parchi d’importanza nazionale può far emergere priorità e livelli di attuazione delle singole prestazioni molto diversi a seconda della fase di sviluppo dei parchi e delle loro condizioni specifiche. È importante che i parchi e i parchi candidati forniscano prestazioni per tutti gli OP definiti per le rispettive categorie. È inoltre previsto che queste prestazioni concernenti la qualità e l’entità nell’ambito del budget preventivato tengano conto in modo equilibrato degli OP e non possono essere oggetto di altri strumenti di promozione/accordi programmatici.
Indicatori di prestazione Le modalità secondo cui i parchi e i parchi candidati pianificano le loro prestazioni e le sottopongono all’UFAM come base per la stipula dell’AP sono molto diverse e dipendono dalle condizioni di ciascun parco. Il calcolo degli aiuti finanziari globali avviene in base alle prestazioni che, oltre a contribuire a raggiungere gli obiettivi strategici fissati per la rispettiva categoria di parchi, rispecchiano l’orientamento e il profilo di ciascun parco. Più che il numero dei progetti offerti, sono importanti l’entità e la rilevanza di tutte le prestazioni. Per l’entità è determinante, ad esempio, l’estensione della superficie o il numero di Comuni e di visitatori del parco a cui vengono fornite le prestazioni. Per la rilevanza, invece, è decisivo sapere in che misura le prestazioni proposte rivalutano o valorizzano i punti forti del parco, ne compensano i punti deboli con provvedimenti adeguati e permettono di sfruttare i potenziali esistenti. In rapporto alle prestazioni nei settori Natura, Paesaggio ed Educazione allo sviluppo sostenibile, la rilevanza dipende dal contributo che i progetti forniscono all’attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera e della Concezione «Paesaggio svizzero».
Indicatori di qualità Nel calcolare gli aiuti finanziari globali si tiene conto del livello di attuazione delle prestazioni offerte. Si verifica pertanto fino che punto le prestazioni fornite siano vincolanti per i Comuni che aderiscono al parco e per i diversi attori locali. Esempio 1: viene avviato un servizio di consulenza per la progettazione e la costruzione di edifici destinato all’intero perimetro del parco. In questo caso è essenziale stabilire quanto sia vincolante l’impiego dello strumento e quali siano le misure che ne disciplinano l’impiego nei Comuni che aderiscono al parco. Esempio 2: basando i progetti educativi sulle corrispondenti strategie dei parchi, si soddisfano i requisiti indicati nella pubblicazione sulla strategia quadro in materia di educazione nei parchi e nei centri natura («Rahmenkonzept Bildung in Pärken und Naturzentren»; UFAM 2012, disponibile in tedesco e francese). Decisivi per determinare il livello di attuazione di un progetto sono il suo stato di pianificazione e di attuazione e fino a che punto si è certi della sua realizzazione. L’esecuzione di un progetto è assicurata quando le competenze sono chiarite, i partner di rilievo coinvolti e i necessari mezzi di finanziamento garantiti.
Capitolo 2 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente il paesaggio © UFAM 2023 64
Indicatori per le zone centrali di parchi nazionali e parchi naturali periurbani Per il calcolo delle prestazioni nelle zone centrali di parchi nazionali e parchi naturali periurbani non si prendono in considerazione solo le superfici di tali zone, ma anche le altre prestazioni che dipendono da queste superfici secondo gli articoli 17 e 23 OPar. Questo criterio riveste quindi una notevole importanza nella ripartizione del punteggio totale.
In caso di indennità per mancato utilizzo, in linea di massima sono definite delle somme legate alla superficie. Queste indennità sono applicabili esclusivamente se l’utilizzo ha effettivamente avuto luogo, se era adatto alla stazione e può essere documentato e, infine, non è già finanziato da altri programmi. La base per l’attribuzione di queste indennità è costituita da contratti a lunga scadenza stipulati con i proprietari dei terreni (tali contratti sono necessari per garantire il libero sviluppo della natura: l’UFAM raccomanda di stipulare contratti della durata di almeno 50 anni, con riserva del rinnovamento del marchio Parco).
Riserve della biosfera Per le riserve della biosfera si usa il set di indicatori elaborato per i parchi naturali regionali. Specifiche prestazioni in rapporto con le zone centrali sono prese in considerazione nell’OP 1. La Confederazione può anche finanziare le prestazioni per l’interconnessione internazionale previste dal Piano d’azione di Lima per il Programma MAB (programma «L’uomo e la biosfera», «Man and Biosphere»). L’interconnessione internazionale è facoltativa per gli altri parchi naturali regionali. Il calcolo degli aiuti finanziari avviene secondo l’entità e il contenuto delle prestazioni offerte.
Valutazione La valutazione degli OP avviene generalmente in mezzi punti. Le deroghe sono riportate nei set di indicatori. Salvo indicazione contraria, il punteggio minimo è costituito da 0 punti.
Capitolo 2 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente il paesaggio © UFAM 2023 65
Allegato relativo alla parte 2 A1 Scheda programmatica per parchi nazionali
Tabella 13 Scheda programmatica 2025–2028 per i parchi nazionali (art. 23f LPN)
Scheda programmatica «Parchi d’importanza nazionale» art. 23k LPN, informazioni generali in materia di politica per i parchi
Obiettivo legale Promozione dell’istituzione, della gestione e dell’assicurazione della qualità di parchi d’importanza nazionale (parchi nazionali, parchi naturali regionali e parchi naturali periurbani), comprese le riserve della biosfera
Effetto perseguito Nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nei parchi naturali periurbani, comprese le riserve della biosfera, viene/vengono:
salvaguardata e valorizzata l’elevata qualità naturalistica e paesaggistica;
promosso lo sviluppo regionale sostenibile, valorizzando gli aspetti qualitativi esistenti e utilizzando le risorse naturali in modo sostenibile;
rafforzata l’identità regionale e gestita l’educazione allo sviluppo sostenibile;
utilizzate le sinergie con le altre politiche rilevanti.
Priorità e strumenti UFAM • Priorità: promozione delle regioni che presentano un’elevata qualità naturalistica e paesaggistica nonché il potenziale e l’impegno per uno sviluppo sostenibile; introduzione di un particolare incentivo per le prestazioni dei parchi in vista dell’attuazione della SBS e della Concezione «Paesaggio svizzero» • Strumenti: aiuti finanziari, marchi Parco e Prodotto
Indicatori specifici per il parco nazionale
ID Obiettivi Indicatori di prestazione Indicatori di qualità Totale programmatici (obiettivi di prestazione)
2c-1 OP 1: Garanzia del IP 1.1: Superficie della zona centrale IQ 1.1: Struttura della zona centrale Punteggio massimo: libero sviluppo della Valutazione: Valutazione: 30 + 12 natura nella zona in base alla superficie si calcolano le 2,0 punti = elemento principale della zona = 42 punti centrale prestazioni necessarie per assicurare il centrale > 90 % della superficie; (art. 16 e 17 OPar) libero sviluppo della natura. 1,5 punti = 2 superfici parziali, elemento Superficie conforme all’art. 16 OPar, principale della zona centrale > ⅔ della 21 punti; 1 punto per ogni km2 superficie minima; supplementare 1,0 punti = 3 superfici parziali, elemento (max. 30 punti) principale della zona centrale > ⅔ della superficie minima; 0,5 punti = 4 superfici parziali, elemento principale della zona centrale > ⅔ della superficie minima;
IQ 1.2: Superficie della zona centrale sotto il limite del bosco (max. 1 punto)
IP 1.2: Indennità per mancato utilizzo: il IQ 1.3: Percentuale della superficie delle zone Calcolo dell’indennità: mancato utilizzo adatto alla stazione centrali senza deroghe / eccezioni alle CHF 2000 forestale è provato, la superficie è prescrizioni di cui all’art. 17 OPar per km2/anno svincolata per contratto da qualsiasi 9 punti = nessuna deroga/eccezione sul 95 % (CHF 20 per ha) utilizzo incompatibile con le prescrizioni della superficie 6 punti = nessuna di cui all’art. 17 OPar deroga/eccezione sul 90 % della superficie 3 punti = nessuna deroga/eccezione sull’80 % della superficie
Capitolo 2 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente il paesaggio © UFAM 2023 66
ID Obiettivi Indicatori di prestazione Indicatori di qualità Totale programmatici (obiettivi di prestazione)
2c-2 OP 2: Zona IP 2.1: Entità e rilevanza dei progetti IQ 2.1: I progetti si basano sull’orientamento e Punteggio massimo: periferica: gestione per la promozione delle specie nonché sul profilo del parco indicati nella Carta e nelle 5 punti per la naturalistica del per la conservazione e la valorizzazione basi concettuali in essa contenute e, ove prestazione paesaggio rurale e di biotopi e paesaggio specialmente in opportuno, contribuiscono all’attuazione della + 5 punti per la qualità protezione della zona rapporto all’attuazione della SBS e della SBS e della Concezione «Paesaggio = 10 punti centrale da interventi Concezione «Paesaggio svizzero» svizzero» (max. 3 punti) pregiudizievoli (max. 3 punti) IQ 2.2: Integrazione dei progetti negli (art. 18 OPar) IP 2.2: Entità e rilevanza dei progetti strumenti e nei processi di pianificazione del per la conservazione e la valorizzazione territorio (max. 1 punto) di beni culturali, siti caratteristici e luoghi IQ 2.3: Grado di concretezza dei progetti storici (max. 1 punto) (max. 1 punto) IP 2.3: Entità e rilevanza dei progetti per la garanzia e il miglioramento della funzione di cuscinetto della zona periferica (max. 1 punto)
2c-3 OP 3: Promozione IP 3.1: Numero ed entità degli accordi IQ 3.1: I progetti si basano sull’orientamento e Punteggio massimo: dell’utilizzazione di partenariato nei diversi settori sul profilo del parco indicati nella Carta e nelle 3 punti per la sostenibile delle (max. 1 punto) basi concettuali in essa contenute prestazione risorse naturali IP 3.2: Entità e rilevanza delle proposte (max. 1 punto) + 3 punti per la qualità (art. 18 cpv. 1 lett. b di turismo naturalistico e di attività IQ 3.2: Iniziative periodiche di = 6 punti e cpv. 2 OPar) ricreative (max. 1 punto) interconnessione, informazione e formazione IP 3.3: Entità e rilevanza dei progetti continua per i partner e i fornitori di prestazioni per la promozione delle attività del parco (almeno un evento l’anno, economiche sostenibili (escluso il max. 1 punto) turismo) e della mobilità sostenibile IQ 3.3: Grado di concretezza dei progetti (max. 1 punto) (max. 1 punto)
2c-4 OP 4: IP 4.1: Entità e rilevanza dei progetti IQ 4.1: I progetti si basano sull’orientamento e Punteggio massimo: Sensibilizzazione incentrati sulla sensibilizzazione e sul profilo del parco indicati nella Carta come 3 punti per la ed educazione allo sull’educazione allo sviluppo sostenibile pure sull’Agenda 2030 per uno sviluppo prestazione sviluppo sostenibile specialmente in rapporto all’attuazione sostenibile, in particolare la parte dedicata + 3 punti per la qualità della SBS e della Concezione all’educazione (max. 1 punto) = 6 punti «Paesaggio svizzero» (max. 2 punti) IQ 4.2: Progetti basati sul piano di formazione IP 4.2: Entità e rilevanza dei progetti e rivolti specificatamente ai gruppi target del incentrati sulla promozione della vita parco nonché fornitori/attori con le necessarie culturale nel parco e miranti a favorirne qualifiche (max. 1 punto) l’identità (max. 1 punto) IQ 4.3: Grado di concretezza dei progetti (max. 1 punto)
2c-5 OP 5: Gestione, IP 5.1: Entità e rilevanza dei progetti IQ 5.1: Integrazione della gestione nei progetti Punteggio massimo: comunicazione e concernenti l’aumento della superficie e rilevanti per il parco e nelle procedure di 9 punti per la garanzia territoriale della qualità della zona centrale pianificazione del territorio (max. 1 punto) prestazione (art. 25, 26 cpv. 2 (max. 7 punti) IQ 5.2: Esistenza di un sistema funzionante + 3 punti per la qualità lett. c e art. 27 OPar) IP 5.2: Entità e rilevanza dei progetti per la garanzia della qualità del parco = 12 punti concernenti le relazioni pubbliche (max. 1 punto) secondo un piano di comunicazione e IQ 5.3: Organizzazione strutturata in modo da con l’utilizzo del marchio Parco permettere alla popolazione di partecipare (max. 1 punto) direttamente alla vita del parco (max. 1 punto) IP 5.3: Entità e rilevanza dei progetti concernenti il coordinamento delle attività d’incidenza territoriale con gli obiettivi del parco (max. 1 punto)
2c-6 OP 6: Pianificazione IP 6.1: Entità e rilevanza del piano di IQ 6.1: Garanzia della collaborazione con la Punteggio massimo: e coordinamento ricerca (max. 2 punti) SCNAT e altri parchi (max. 2 punti) 4 punti per la della ricerca (art. 23f IP 6.2: Numero ed entità dei progetti da prestazione LPN) coordinare per la ricerca e il + 2 punti per la qualità monitoraggio (max. 2 punti) = 6 punti
Totale massimo 82 punti
Capitolo 2 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente il paesaggio © UFAM 2023 67
A2 Scheda programmatica per parchi naturali regionali d’importanza nazionale, comprese le riserve della biosfera
Tabella 14 Scheda programmatica 2025–2028 per i parchi naturali regionali, comprese le riserve della biosfera (art. 23g LPN)
Scheda programmatica «Parchi d’importanza nazionale» art. 23k LPN, informazioni generali in materia di politica per i parchi
Obiettivo legale Promozione dell’istituzione, della gestione e dell’assicurazione della qualità di parchi d’importanza nazionale (parchi nazionali, parchi naturali regionali e parchi naturali periurbani), comprese le riserve della biosfera
Effetto perseguito Nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nei parchi naturali periurbani, comprese le riserve della biosfera, viene/vengono:
salvaguardata e valorizzata l’elevata qualità naturalistica e paesaggistica;
promosso lo sviluppo regionale sostenibile, valorizzando gli aspetti qualitativi esistenti e utilizzando le risorse naturali in modo sostenibile;
rafforzata l’identità regionale e gestita l’educazione allo sviluppo sostenibile;
utilizzate le sinergie con le altre politiche rilevanti.
Priorità e strumenti UFAM • Priorità: promozione delle regioni che presentano un’elevata qualità naturalistica e paesaggistica nonché il potenziale e l’impegno per uno sviluppo sostenibile; introduzione di un particolare incentivo per le prestazioni dei parchi ai fini dell’attuazione della SBS e della Concezione «Paesaggio svizzero» • Strumenti: aiuti finanziari, marchi Parco e Prodotto
Indicatori specifici per il parco naturale regionale, comprese le riserve della biosfera
ID Obiettivi Indicatori di prestazione Indicatori di qualità Metro di programmatici valutazione (obiettivi di prestazione)
2d-1 OP 1: Conservazione IP 1.1: Entità e rilevanza dei progetti per la IQ 1.1: I progetti si basano Punteggio e valorizzazione della promozione delle specie nonché per la sull’orientamento e sul profilo del massimo: natura e del conservazione e la valorizzazione dei biotopi, parco indicati nella Carta e nelle basi 4 punti per la paesaggio specialmente in rapporto all’attuazione della concettuali in essa contenute. Ove prestazione (art. 20 OPar) SBS (max. 2 punti) opportuno, contribuiscono + 4 punti per la Solo riserve della biosfera: Entità e rilevanza all’attuazione della SBS e della qualità dei progetti concernenti l’aumento della qualità e Concezione «Paesaggio svizzero». = 8 punti della superficie delle zone centrali (max. 4 punti) Inoltre, sono concertate con le attività IP 1.2: Entità e rilevanza dei progetti per la finanziate attraverso il programma Riserve della conservazione e la valorizzazione del «Protezione della natura» biosfera paesaggio (max. 2 punti). 4 punti per la qualità specialmente in rapporto all’attuazione della IQ 1.2: Integrazione dei progetti negli e la superficie delle Concezione «Paesaggio svizzero» strumenti e nei processi di zone centrali, (max. 1 punto) pianificazione del territorio = max. 12 punti IP 1.3: Entità e rilevanza dei progetti per la (max. 1 punto) conservazione e la valorizzazione di beni IQ 1.3: Grado di concretezza dei culturali e siti caratteristici progetti (max. 1 punto) (max. 1 punto)
2d-2 OP 2: Rafforzamento IP 2.1: Numero ed entità degli accordi di IQ 2.1: I progetti si basano Punteggio delle attività partenariato nei diversi settori (max. 1 punto) sull’orientamento e sul profilo del massimo: economiche IP 2.2: Entità e rilevanza delle proposte di parco indicati nella Carta e nelle basi 3 punti per la sostenibili turismo naturalistico (max. 1 punto) concettuali in essa contenute prestazione (art. 21 OPar) IP 2.3: Entità e rilevanza dei progetti per la (max. 1 punto) + 3 punti per la promozione delle attività economiche sostenibili IQ 2.2: Periodiche iniziative di qualità (escluso il turismo) e della mobilità sostenibile interconnessione, informazione e = 6 punti (max. 1 punto) formazione continua per i partner e i fornitori di prestazioni del parco nonché integrazione dei progetti nelle strutture e nei progetti regionali (almeno un evento l’anno) (max. 1 punto) IQ 2.3: Grado di concretezza dei progetti (max. 1 punto)
Capitolo 2 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente il paesaggio © UFAM 2023 68
ID Obiettivi Indicatori di prestazione Indicatori di qualità Metro di programmatici valutazione (obiettivi di prestazione)
2d-3 OP 3: IP 3.1: Entità e rilevanza dei progetti incentrati IQ 3.1: I progetti si basano Punteggio Sensibilizzazione ed sulla sensibilizzazione e sull’educazione allo sull’orientamento e sul profilo del massimo: educazione allo sviluppo sostenibile, specialmente in rapporto parco indicati nella Carta come pure 3 punti per la sviluppo sostenibile all’attuazione della SBS e della Concezione sull’Agenda 2030 per uno sviluppo prestazione «Paesaggio svizzero» (max. 2 punti) sostenibile, in particolare la parte + 3 punti per la IP 3.2: Entità e rilevanza dei progetti incentrati dedicata all’educazione qualità sulla promozione della vita culturale nel parco e (max. 1 punto) = 6 punti miranti a favorirne l’identità (max. 1 punto) IQ 3.2: Progetti basati sul piano di formazione e rivolti specificatamente ai gruppi target del parco nonché fornitori/attori con le necessarie qualifiche (max. 1 punto) IQ 3.3: Grado di concretezza dei progetti (max. 1 punto)
2d-4 OP 4: IP 4.1: Entità e rilevanza dei progetti IQ 4.1: Integrazione della gestione Punteggio Gestione, concernenti le relazioni pubbliche secondo un nei progetti rilevanti per il parco e massimo: 3 o comunicazione e piano di comunicazione e con l’utilizzo del nelle procedure di pianificazione del 5 punti per la garanzia territoriale marchio Parco (max. 1 punto) territorio (max. 1 punto) prestazione (art. 25, 26 cpv. 2 IP 4.2: Entità e rilevanza dei progetti IQ 4.2: Esistenza di un sistema + 3 punti per la lett. c e art. 27 OPar) concernenti il coordinamento delle attività funzionante per la garanzia della qualità d’incidenza territoriale con gli obiettivi del parco qualità del parco (max. 1 punto) = 6 o 8 punti (max. 1 punto) IQ 4.3: Organizzazione strutturata in IP 4.3: Entità delle prestazioni per l’incremento modo da permettere alla popolazione dell’autofinanziamento (max. 1 punto) di partecipare direttamente alla vita Necessario per le riserve della biosfera: del parco (max. 1 punto) IP 4.4: Entità e contenuto dell’interconnessione ai sensi del Programma MAB (max. 1 punto) Facoltativo per gli altri parchi naturali regionali: entità e contenuto dell’interconnessione internazionale (max. 1 punto)
2d-5 OP 5: IP 5.1: Entità e rilevanza del piano di ricerca IQ 5.1: Garanzia della collaborazione Punteggio Pianificazione e (max. 1 punto) con la SCNAT e altri parchi massimo: coordinamento della IP 5.2: Numero ed entità dei progetti da (max. 1 punto) 2 punti per la ricerca (Facoltativo coordinare per la ricerca e il monitoraggio prestazione per i parchi naturali (max. 1 punto) + 1 punto per la regionali, necessario qualità per le riserve della = 3 punti biosfera)
Altre prestazioni rilevanti
ID Obiettivi programmatici Indicatori di prestazione Metro di valutazione (obiettivi di prestazione)
2d-6 Superficie Dimensione della superficie eccedente quella minima richiesta Massimo 3 punti 3 punti = superficie più di 5 volte superiore 2 punti = superficie da 4 a 5 volte superiore 1 punto = superficie da 2,5 a 4 volte superiore
2d-7 Complessità Vengono valutati i seguenti aspetti: Massimo 1. qualità e varietà della natura e dei paesaggi nonché dei siti 6 punti caratteristici nel parco; 2. geografia/politica: numero di enti che aderiscono al parco (Comuni, distretti, Cantoni, cooperazione transfrontaliera); 3. lingua/cultura: numero di lingue nazionali e diversità culturale nel parco.
Totale massimo 38 punti, per le riserve della biosfera 44 punti
Capitolo 2 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente il paesaggio © UFAM 2023 69
A3 Scheda programmatica per parchi naturali periurbani d’importanza nazionale
Tabella 15 Scheda programmatica 2025–2028 per parchi naturali periurbani (art. 23h LPN)
Scheda programmatica «Parchi d’importanza nazionale» art. 23k LPN, informazioni generali in materia di politica per i parchi
Obiettivo legale Promozione dell’istituzione, della gestione e dell’assicurazione della qualità di parchi d’importanza nazionale (parchi nazionali, parchi naturali regionali e parchi naturali periurbani), comprese le riserve della biosfera
Effetto perseguito Nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nei parchi naturali periurbani, comprese le riserve della biosfera, viene/vengono:
salvaguardata e valorizzata l’elevata qualità naturalistica e paesaggistica;
promosso lo sviluppo regionale sostenibile, valorizzando gli aspetti qualitativi esistenti e utilizzando le risorse naturali in modo sostenibile;
rafforzata l’identità regionale e gestita l’educazione allo sviluppo sostenibile;
utilizzate le sinergie con le altre politiche rilevanti.
Priorità e strumenti UFAM • Priorità: promozione delle regioni che presentano un’elevata qualità naturalistica e paesaggistica nonché il potenziale e l’impegno per uno sviluppo sostenibile
Valorizzazione delle prestazioni dei parchi, specialmente in relazione al contributo da loro fornito per l’attuazione della SBS e della Concezione «Paesaggio svizzero». A questo proposito l’UFAM garantisce i necessari incentivi
Strumenti: aiuti finanziari, marchi Parco e Prodotto
Indicatori specifici per il parco naturale periurbano
ID Obiettivi programmatici Indicatori di prestazione Indicatori di qualità Metro di valutazione (obiettivi di prestazione)
2e-1 OP 1: IP 1.1: Superficie della zona IQ 1.1: Collegamento della superficie della Punteggio massimo: Garanzia del libero centrale zona centrale 12 punti per la sviluppo della natura Valutazione: in base alla Valutazione: prestazione nella zona centrale superficie si calcolano le 2,0 punti = 100 % di superficie collegata + 5 punti per la qualità (art. 23 OPar) prestazioni necessarie per 1,5 punti = elemento principale della zona = 17 punti assicurare il libero sviluppo della centrale > 90 % della superficie; natura. Superficie conforme 1,0 punti = 2 superfici parziali, elemento all’art. 23 OPar, 8 punti; 1 punto principale della zona centrale > ⅔ della per 1000 m² supplementari superficie minima; (max. 12 punti) 0,5 punti = 3 superfici parziali, elemento principale della zona centrale > ⅔ della superficie minima.
IP 1.2: Indennità per mancato IQ 1.2: Percentuale della superficie delle zone Calcolo dell’indennità: utilizzo: il mancato utilizzo adatto centrali senza deroghe / eccezioni alle CHF 2000 per km2/anno alla stazione forestale è provato, prescrizioni di cui all’art. 23 OPar (CHF 20 per ha) la superficie è svincolata per 3 punti = nessuna deroga / eccezione sul contratto da qualsiasi utilizzo 95 % della superficie incompatibile con le prescrizioni 2 punti = nessuna deroga / eccezione sul di cui all’art. 23 OPar 90 % della superficie 1 punto = nessuna deroga / eccezione sull’80 % della superficie
2e-2 OP 2: IP 2.1: Entità e rilevanza dei IQ 2.1: I progetti si basano sull’orientamento e Punteggio massimo: Adempimento della progetti per la promozione delle sul profilo del parco indicati nella Carta e nelle 6 punti per la funzione di cuscinetto specie, la conservazione e la basi concettuali in essa contenute e, ove prestazione nella zona di valorizzazione dei biotopi e del opportuno, contribuiscono all’attuazione della + 5 punti per la qualità transizione (art. 24 paesaggio nonché, se opportuno, SBS e della Concezione «Paesaggio = 11 punti lett. b–d OPar) per la protezione dei processi, svizzero» (max. 3 punti). specialmente in rapporto IQ 2.2: Integrazione dei progetti negli all’attuazione della SBS e della strumenti e nei processi di pianificazione del Concezione «Paesaggio territorio (max. 1 punto) svizzero» (max. 3 punti) IQ 2.3: Grado di concretezza dei progetti (max. 1 punto)
Capitolo 2 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente il paesaggio © UFAM 2023 70
ID Obiettivi programmatici Indicatori di prestazione Indicatori di qualità Metro di valutazione (obiettivi di prestazione)
IP 2.2: Entità e rilevanza dei progetti per la garanzia e il miglioramento della funzione di cuscinetto della zona di transizione (max. 3 punti)
2e-3 OP 3: IP 3.1: Entità e rilevanza dei IQ 3.1: I progetti si basano sull’orientamento e Punteggio massimo: Sensibilizzazione, progetti incentrati sulla sul profilo del parco indicati nella Carta come 3 punti per la educazione allo sensibilizzazione e pure sull’Agenda 2030 per uno sviluppo prestazione sviluppo sostenibile ed sull’educazione allo sviluppo sostenibile, in particolare la parte dedicata + 3 punti per la qualità esperienze a contatto sostenibile specialmente in all’educazione (max. 1 punto) = 6 punti con la natura (art. 24 rapporto all’attuazione della SBS IQ 3.2: Progetti basati su piano di formazione lett. a OPar) e della Concezione «Paesaggio e rivolti specificatamente ai gruppi target del svizzero» (max. 1 punto) parco nonché fornitori/attori con le necessarie IP 3.2: Entità e rilevanza dei qualifiche (max. 1 punto) progetti incentrati sull’educazione IQ 3.3: Grado di concretezza dei progetti allo sviluppo sostenibile (max. 1 punto) (max. 1 punto)
2e-4 OP 4: Gestione, IP 4.1: Entità e rilevanza dei IQ 4.1: Integrazione della gestione nei progetti Punteggio massimo: comunicazione e progetti concernenti le relazioni rilevanti per il parco (max. 1 punto) 3 punti per la garanzia territoriale pubbliche secondo un piano di IQ 4.2: Esistenza di un sistema funzionante prestazione (art. 25, 26 cpv. 2 lett. c e comunicazione e con l’utilizzo del per la garanzia della qualità del parco + 3 punti per la qualità art. 27 OPar) marchio Parco (max. 1 punto) (max. 1 punto) = 6 punti IP 4.2: Entità e rilevanza dei IQ 4.3: Organizzazione strutturata in modo da progetti concernenti il permettere alla popolazione di partecipare coordinamento delle attività direttamente alla vita del parco (max. 1 punto) d’incidenza territoriale con gli obiettivi del parco (max. 1 punto) IP 4.3: Entità delle prestazioni per l’incremento dell’autofinanziamento (max. 1 punto)
2e-5 OP 5: IP 5.1: Entità e rilevanza del IQ 5.1: Garanzia della collaborazione con la Punteggio massimo: Pianificazione e piano di ricerca (max. 1 punto) SCNAT e altri parchi (max. 1 punto) 2 punti per la coordinamento della IP 5.2: Numero ed entità dei prestazione ricerca (facoltativo) progetti da coordinare per la + 1 punto per la qualità ricerca e il monitoraggio = 3 punti (max. 1 punto)
Totale massimo 43 punti
Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale 2025–2028 © UFAM 2023 71
Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente la protezione della natura
3 Spiegazioni relative all’accordo programmatico Allegato relativo alla parte 3 95
concernente la protezione della natura 72 A1 Elenco delle categorie delle prestazioni finanziate 95
3.1 Situazione programmatica iniziale 72 A2 Elementi del programma «Protezione della natura»
3.1.1 Basi legali 72 perseguiti e indennizzati al di fuori dell’AP 97
3.1.2 Situazione attuale 72
3.1.3 Condizioni quadro legali e concettuali 73
3.1.4 Prospettive di sviluppo 73
3.2 Politica programmatica 74
3.2.1 Scheda programmatica 74
3.2.2 Calcolo dei mezzi finanziari 78
3.2.3 Obiettivi programmatici 80
3.2.4 Interfacce con altri programmi 91
Capitolo 3 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente la protezione della natura © UFAM 2023 72
3 Spiegazioni relative all’accordo
programmatico concernente la protezione della natura
3.1 Situazione programmatica iniziale
3.1.1 Basi legali
Art. 1 lett. d LPN, Protezione della fauna e della flora indigene, nonché della loro diversità biologica e del loro spazio Compito di art. 18 segg. LPN, vitale naturale. protezione art 23a LPN
Art. 14a LPN Possono essere accordati aiuti finanziari ai Cantoni per la promozione di progetti di ricerca, per la Aiuti finanziari formazione e la formazione continua di specialisti nonché per le relazioni pubbliche.
Art. 18d LPN; art. 18 OPN Sono previste indennità ai Cantoni per misure di protezione e la manutenzione dei biotopi e per la Indennità compensazione ecologica17.
3.1.2 Situazione attuale
Il programma «Protezione della natura» è stato rielaborato completamente in relazione al periodo 2020–2024. Si è posto l’accento sulla precisazione e sul miglior orientamento strategico degli obiettivi programmatici come pure sull’adeguamento e la semplificazione degli indicatori e del calcolo delle prestazioni. La precedente politica programmatica «Basi, relazioni pubbliche, formazione» è stata cancellata e integrata. La nuova impostazione del programma si è dimostrata efficace. L’ottimizzazione relativa al periodo 2025–2028 rafforza l’attuazione dell’infrastruttura ecologica, fornisce incentivi utili a colmare deficit attuativi ed esecutivi e semplifica ulteriormente il calcolo delle prestazioni fornite.
17 La compensazione ecologica (art. 18b cpv. 2 LPN) ha segnatamente lo scopo di collegare fra di loro biotopi isolati, se necessario creando nuovi biotopi, e di favorire la varietà delle specie.
Capitolo 3 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente la protezione della natura © UFAM 2023 73
3.1.3 Condizioni quadro legali e concettuali
La LPN e le relative ordinanze costituiscono le condizioni quadro legali. Per attuare una politica di sovvenzionamento basata sulla qualità delle prestazioni nel settore della promozione delle specie e degli habitat, gli obiettivi strategici sono stati concretizzati nella Strategia Biodiversità Svizzera (SBS) del 25 aprile 2012 e nella Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS 2020) del Consiglio federale. Nel settore della protezione della natura rivestono particolare importanza i seguenti obiettivi strategici: «realizzazione di un’infrastruttura ecologica», «miglioramento delle condizioni delle specie prioritarie a livello nazionale» e «garantire e interconnettere gli ambienti naturali di qualità elevata». Nell’ambito della protezione delle specie e degli ambienti si dispone altresì di aiuti all’esecuzione sotto forma, ad esempio, di Liste rosse delle specie minacciate, di liste di specie e ambienti prioritari a livello nazionale (SPN e BPN) e di diversi aiuti all’esecuzione riguardanti gli inventari dei biotopi. Laddove il diritto federale prevede margini di manovra per i Cantoni, sono prese in considerazione anche le basi giuridiche o la prassi dei Cantoni.
3.1.4 Prospettive di sviluppo
La diversità biologica in Svizzera si trova in uno stato preoccupante, che richiede interventi urgenti. Quasi la metà dei tipi di biotopi è a rischio di scomparsa. I biotopi esistenti presentano una qualità ecologica molto bassa e in continua diminuzione e anche l’interconnessione e la distribuzione spaziale di molte superfici non sono adeguate. Un buon terzo di tutte le specie animali, vegetali e fungine note rischia di estinguersi. Si tratta di un numero nettamente superiore alla maggior parte dei Paesi dell’UE. La persistente perdita di biodiversità è la chiara dimostrazione che gli sforzi sinora compiuti non sono sufficienti. La Confederazione e i Cantoni devono provvedere insieme a una rete di biotopi naturali e seminaturali (infrastruttura ecologica) funzionale e rappresentativa per la Svizzera. Le misure a tal fine necessarie perseguono in particolare le direzioni strategiche seguenti: · la conservazione o il ripristino della qualità ecologica delle zone designate per la protezione di biotopi e specie (ad es. biotopi d’importanza nazionale, regionale e locale ai sensi dell’articolo 18a/b LPN); · la garanzia dell’integrità e della funzionalità della relativa interconnessione, provvedendo a un numero sufficiente di superfici di buona qualità e buona distribuzione spaziale nonché ad assi di collegamento funzionali.
Nel contesto internazionale l’infrastruttura ecologica deve essere anche conforme ai requisiti previsti dal piano strategico della Convenzione sulla diversità biologica 18, della rete Smeraldo europea nell’ambito della Convenzione di Berna – che completa la rete Natura 2000 dell’Unione europea – e della Convenzione di Ramsar.
Con le pianificazioni tecniche cantonali concernenti l’infrastruttura ecologica e le pianificazioni globali secondo gli accordi programmatici 2020–2024 (OP 1) sono ora disponibili le basi per l’ulteriore sviluppo quantitativo e qualitativo della rete. Resta inoltre prioritaria la necessità di colmare i deficit esecutivi nell’attuazione della protezione dei biotopi
18 Nell’ambito della Conferenza mondiale sulla natura (COP 15), nel dicembre 2022 è stato approvato un nuovo quadro globale di obiettivi per il periodo dopo il 2020. Il «target 3» globale affronta il 30 % della superficie per la biodiversità: «Garantire e consentire che entro il 2030 almeno il 30 % delle aree terrestri, delle acque interne, costiere e marine, in particolare le aree di particolare importanza per la biodiversità e le funzioni e i servizi degli ecosistemi, siano effettivamente conservate e gestite attraverso mezzi ecologicamente rappresentativi, ben collegati ed equamente governati di aree protette e altre efficaci misure di conservazione basate sull’area, [...] garantendo nel contempo che qualsiasi uso sostenibile, ove appropriato in tali aree, sia pienamente coerente con i risultati di conservazione [...]».
Capitolo 3 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente la protezione della natura © UFAM 2023 74
3.2 Politica programmatica
3.2.1 Scheda programmatica
Scheda programmatica Biotopi e compensazione ecologica, incluse le specie e l’interconnessione, art. 18 segg. e 23a LPN
Mandato legale Conservazione della flora e della fauna indigene, della loro varietà biologica e del loro habitat naturale attraverso la protezione, la cura, la valorizzazione e il risanamento di biotopi di importanza nazionale, regionale e locale come pure attraverso misure di compensazione ecologica per l’interconnessione dei biotopi, la valorizzazione e la realizzazione di biotopi e la promozione delle specie minacciate
Effetto perseguito I biotopi naturali e seminaturali d’importanza nazionale, regionale e locale sono protetti, gestiti, risanati, completati o interconnessi in modo tale da consentire la funzionalità durevole dell’«infrastruttura ecologica» e la conservazione sostenibile delle specie indigene come popolazioni vitali. Misure integrative migliorano lo stato delle specie minacciate come pure delle specie e dei biotopi di cui la Svizzera è responsabile a livello internazionale
Priorità e strumenti UFAM Priorità 1) Attuazione e inserimento nell’ambito delle pianificazioni cantonali dell’infrastruttura ecologica con strumenti e processi d’incidenza territoriale (ad es. piano direttore cantonale, progetti d’interconnessione secondo OPD ecc.) 2) Eliminazione dei deficit (protezione, zone cuscinetto ecc.) per i biotopi d’importanza nazionale, regionale e locale 3) Cura mirata dei biotopi d’importanza nazionale, regionale e locale 4) Risanamento, in particolare dei biotopi di importanza nazionale 5) Designazione di nuove zone per la protezione di biotopi e specie (in particolare di biotopi di importanza regionale), per il completamento e l’interconnessione dei biotopi di importanza nazionale o per il rafforzamento della presenza di specie e biotopi prioritari a livello nazionale 6) Rafforzamento delle competenze operative degli attori regionali e locali
Strumenti Inventari federali (ordinanze relative ai biotopi), basi e aiuti all’esecuzione concernenti le specie e gli habitat, aiuti finanziari, indennità, monitoraggi e controlli dell’efficacia a livello nazionale
ID Obiettivi programmatici Indicatori di Indicatori di qualità Contributo della (obiettivi di prestazione) prestazione Confederazione
03-1 OP 1: Piano globale a livello IP 1.1: Piano globale a • Contenuti minimi coperti Contributo per periodo cantonale per promuovere le livello cantonale (grado di • Coordinamento con gli obiettivi e le contrattuale secondo la specie e gli habitat realizzazione %) priorità della Confederazione superficie cantonale: e per pianificare l’infrastruttura nell’ambito dell’infrastruttura ecologica • CHF 160 000 ecologica come pure delle specie e dei biotopi per > 1000 km2 L’UFAM sostiene l’attuazione, la prioritari • CHF 120 000 concretizzazione, l’inserimento e • Visione globale regionalizzata per > 1000 km2 l’ulteriore sviluppo delle rappresentativa degli spazi naturali pianificazioni IE cantonali e dei • Necessità d’intervento piani di protezione della natura operazionalizzata e priorità come base per l’attuazione delle misure: integrazione/concretizzazione della pianificazione all’occorrenza
Coordinamento a livello sovraregionale
Inserimento dell’infrastruttura ecologica nei processi e negli strumenti d’incidenza territoriale (in particolare nel piano direttore cantonale)
Fornitura dei dati (inclusi i geodati)
Coordinamento con le politiche settoriali e altri accordi programmatici
03-2 OP 2: Protezione e cura dei Superficie di biotopi • Gestione e cura orientate a elementi Contributo forfettario per biotopi secondo la LPN d’importanza nazionale strutturali valorizzanti, tipi di ettaro e anno contrattuale: curato in modo adeguato vegetazione, biocenosi (strategia di • Con disposizioni di agli obiettivi (ha) cura) protezione vincolanti per i • Protezione delle superfici a lungo proprietari: IP 2.1a: Superfici con termine CHF 650 disposizioni di protezione • Zone cuscinetto contro l’immissione di vincolanti per i proprietari nutrienti
Capitolo 3 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente la protezione della natura © UFAM 2023 75
ID Obiettivi programmatici Indicatori di Indicatori di qualità Contributo della (obiettivi di prestazione) prestazione Confederazione
IP 2.1b: Superfici senza • Assistenza tecnica relativa agli oggetti e • Senza disposizioni di disposizioni di protezione alle misure (incluso il controllo protezione vincolanti per i vincolanti per i proprietari qualitativo dell’attuazione) proprietari: CHF 550
Superfici di biotopi Contributo forfettario per d’importanza regionale e ettaro e anno contrattuale: locale curato in modo adeguato agli obiettivi (ha)
IP 2.2a: Superfici con • Con disposizioni di disposizioni di protezione protezione vincolanti per i vincolanti per i proprietari proprietari: CHF 400
IP 2.2b: Superfici senza • Senza disposizioni di disposizioni di protezione protezione vincolanti per i vincolanti per i proprietari proprietari: CHF 300
03-3 OP 3: Risanamento e IP 3.1: Superficie per il • Basi specifiche per oggetto, piano di Contributo globale come valorizzazione di biotopi risanamento e la valorizzazione/risanamento (obiettivi di da accordo valorizzazione di biotopi valorizzazione, caratteristiche programmatico: d’importanza nazionale valorizzanti ecc.) 40–75 % dei costi (ha) • Protezione delle superfici a lungo computabili secondo termine l’importanza del progetto:
Assistenza tecnica relativa agli oggetti e alle misure (incluso controllo qualitativo • IP 3.1: 65 % + 10 % per dell’attuazione) le priorità selezionate
Coordinamento delle misure con la della Confederazione pianificazione cantonale (OP 1)
IP 3.2: Superficie per il • IP 3.2: 40 % + 10 % per risanamento e la le priorità selezionate valorizzazione di biotopi della Confederazione d’importanza regionale e locale (ha)
03-4 OP 4: Designazione di nuove IP 4.1: Pianificazione e/o • Geodati e descrizione della zona Contributo globale come zone per la protezione di designazione di nuove • Potenziale di valorizzazione della da accordo biotopi e specie nonché zone in aggiunta alle zone superficie interessata programmatico: garanzia dell’interconnessione di protezione esistenti • Definizione di biotopi e specie bersaglio Interconnessione delle zone di • Piani di gestione e attuazione • IP 4.1: 50 % + 10 % per protezione, in particolare IP 4.2: Numero di progetti • Assistenza tecnica relativa ai progetti e le priorità selezionate attraverso valorizzazione, per la promozione alle misure (incluso controllo qualitativo della Confederazione risanamento, creazione di biotopi, dell’interconnessione dell’attuazione) risanamento di barriere • Concertazione delle misure con la • IP 4.2: max 40 % dei all’interconnessione e misure per pianificazione cantonale (OP 1) costi computabili la promozione dei biotopi prioritari d’intesa con la pianificazione secondo OP1
Capitolo 3 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente la protezione della natura © UFAM 2023 76
ID Obiettivi programmatici Indicatori di Indicatori di qualità Contributo della (obiettivi di prestazione) prestazione Confederazione
03-5 OP 5: Promozione delle specie IP 5.1: Numero di piani • Coordinamento della finalità in base ai Contributo forfettario per prioritarie a livello nazionale d’azione e programmi di piani e alle priorità della Confederazione progetto e periodo promozione delle specie e alla pianificazione globale cantonale contrattuale, differenziato per specie prioritarie / gilde (OP 1) per complessità:
Focus sulle specie prioritarie del livello operativo «Promozione delle specie» e Cat. 1: CHF 8000 urgenza 1 o 2 e sulle gilde Cat. 2: CHF 30 000
Coinvolgimento dei centri regionali di IP 5.2: Numero di progetti coordinamento e consulenza e dei Contributo globale come con misure per la centri nazionali dei dati e delle da AP: promozione di popolazioni informazioni max. 50 % dei costi SPN del livello operativo • Assistenza tecnica relativa ai progetti e computabili secondo «Promozione delle alle misure (incluso controllo qualitativo l’importanza del progetto specie», inclusa dell’attuazione) l’attuazione di misure di • Coordinamento a livello nazionale, promozione delle specie sovraregionale e cantonale e tra centri non riferite alle superfici19 regionali di coordinamento e consulenza
Consulenza tecnica per la protezione delle specie e degli habitat
IP 5.3: Numero di centri Contributo per anno regionali di coordinamento contrattuale e per centro di coordinamento: Contributo di base + contributo/km2 di superficie cantonale < 2000 m s. l. m.
03-6 OP 6: Conoscenze IP 6.1: Numero di progetti Coordinamento metodologico con i Contributo globale come cantonali per il controllo monitoraggi e i controlli dell’efficacia della da accordo dell’efficacia/monitoraggio Confederazione programmatico: o per l’elaborazione di basi • Garanzia della qualità max. 50 % dei costi attuative cantonali • Autorizzazione a trasmettere la computabili metodologia dei progetti e i dati perché siano utilizzati dall’UFAM o da altri Condizione di base: Cantoni e centri dati nazionali coordinamento (utilizzazione a scopi scientifici previa metodologico con i intesa) monitoraggi e i controlli • Concertazione della finalità in base ai dell’efficacia della piani e alle priorità della Confederazione Confederazione e alla pianificazione globale cantonale (OP 1)
IP 6.2: Numero di progetti • Segnaletica uniforme delle aree protette per la formazione e la conforme alle direttive della sensibilizzazione (inclusa Confederazione sorveglianza e assistenza, • Sorveglianza e assistenza a cura di segnalazione delle aree specialisti protette) • Informazione sui gruppi target
Oltre agli obiettivi perseguiti mediante gli accordi programmatici, il programma ne prevede altri che vengono promossi mediante decisioni (all. 2). Questi obiettivi si propongono di promuovere progetti non prevedibili e progetti innovativi che contribuiscano a risolvere questioni complesse in vista della protezione e del miglioramento delle condizioni degli habitat e delle popolazioni di specie prioritarie (opportunità). Ciò consentirà di reagire in modo flessibile a casi d’emergenza e a eventuali opportunità. Inoltre, mirano ad allestire basi generali e a favorire progetti di ricerca applicata e concreti sul tema della biodiversità.
19 Sono misure specifiche per le specie che non riguardano direttamente il loro habitat sotto l’aspetto della superficie. Si tratta ad esempio della costruzione di passaggi per anfibi o per altri piccoli animali, della manutenzione e della sorveglianza di rifugi per pipistrelli e della posa di apposite cassette-nido.
Capitolo 3 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente la protezione della natura © UFAM 2023 77
Il piano globale (OP 1) costituisce il presupposto per l’impiego ecologico ed economico adeguato delle risorse disponibili. Numerosi attori intervengono nell’attuazione della protezione della natura; la definizione tempestiva delle competenze e il coordinamento delle attività a livello di territorio e di contenuti contribuiscono all’impiego ottimale dei mezzi finanziari, favorendo così il raggiungimento dell’obiettivo. Questo strumento serve da direttiva amministrativa per l’adempimento dei compiti svolti dai collaboratori dei servizi cantonali e da linea guida e base importante per le attività di salvaguardia e di promozione della natura e del paesaggio svolte da Comuni, privati e organizzazioni interessate.
Il piano globale cantonale e le priorità risultanti dalla prospettiva nazionale costituiscono la base per l’offerta e la convenzione sulle prestazioni dell’AP «Protezione della natura».
Per quanto riguarda l’adempimento alternativo si applicano le considerazioni esposte nel capitolo 1.3.11 della Parte I del Manuale («Politica di sovvenzionamento fondata su programmi: basi e procedure»).
Altre condizioni quadro importanti L’UFAM valuta lo sviluppo della diversità biologica a livello nazionale e provvede alla sua armonizzazione con le restanti misure di monitoraggio ambientale. I Cantoni possono integrare tale sorveglianza. Inoltre coordinano le rispettive misure con l’UFAM mettendo a disposizione i propri atti (art. 27a OPN).
Per riunire, ampliare e rendere accessibili in tutta la Svizzera le banche dati relative alla fauna e alla flora, è importante che i Cantoni trasmettano i dati, che raccolgono loro stessi o per conto di terzi, ai centri nazionali Info Species: info fauna (fauna), KOF/CCO (pipistrelli), Stazione ornitologica Svizzera di Sempach (uccelli), Info Flora (flora), NISM (briofite), SwissFungi (funghi) e SwissLichens (licheni). Da parte sua, la Confederazione provvede affinché i Cantoni possano accedere ai dati dei centri di raccolta nel modo più semplice possibile.
In conformità all’articolo 27b OPN, l’UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base secondo questa ordinanza, qualora sia designato come servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza sulla geoinformazione (OGI; RS 510.620). Ciò vale soprattutto per gli inventari cantonali dei biotopi d’importanza regionale e locale nonché per gli inventari dei biotopi d’importanza nazionale (all. 1 OGI).
All’occorrenza devono essere forniti all’UFAM ulteriori geodati, elaborati e disponibili.
I nuovi documenti di base (in special modo inventari, strategie, studi, pubblicazioni ecc.) vanno inoltrati alla direzione della Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio (CDPNP), affinché questa li integri nelle liste di progetto corrispondenti. Sarà così costituita una biblioteca dei progetti accessibile ai Cantoni e all’UFAM.
Analogamente, le informazioni sui piani d’azione previsti o attuati e sugli eventuali trasferimenti oppure sulla reintroduzione di popolazioni concernenti flora, funghi, licheni o fauna devono essere comunicate alla Confederazione. La CDPNP gestisce liste accessibili su Internet, facilitando così lo scambio di informazioni e le sinergie tra i Cantoni.
Per assicurare il coordinamento tra i diversi AP e la trasversalità all’interno delle differenti politiche settoriali, la Confederazione e i Cantoni provvedono non solo a garantire, ma anche a rafforzare e a sviluppare il coordinamento con i Cantoni vicini nonché con i settori pianificazione del territorio, agricoltura, foresta, protezione
Capitolo 3 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente la protezione della natura © UFAM 2023 78
delle acque, protezione dalle piene, caccia, pesca, enti responsabili dei parchi, politica in materia di paesaggio e industria (art. 1 e 26 OPN).
3.2.2 Calcolo dei mezzi finanziari
L’ammontare del finanziamento da parte della Confederazione è stabilito secondo l’articolo 18 capoverso 1 OPN (importanza degli oggetti; entità, qualità e complessità delle misure; importanza delle misure per specie prioritarie, biotopi e interconnessione; urgenza).
Il punto di partenza per il calcolo dei sussidi o per le trattative sugli accordi programmatici è rappresentato da un lato dai contributi forfettari (OP 1, OP 2, IP 5.1, IP 5.3). Questi ultimi si basano sui costi medi della prestazione e tengono conto della ripartizione dei costi tra Confederazione/Cantoni come pure dell’importanza e dell’entità delle prestazioni fornite. Dall’altro, l’attuazione di misure di protezione, di valorizzazione e di conoscenza rappresentano una categoria di progetti estremamente varia ed eterogenea. Per OP 3, OP 4, IP 5.2 e OP 6 il finanziamento delle prestazioni riconosciute viene determinato dalla Confederazione secondo i costi effettivi.
La ripartizione dei mezzi finanziari (offerte di contributi ai Cantoni) per l’OP 1 si basa su un contributo forfettario secondo la superficie cantonale pari a CHF 120 000 o 160 000 per Cantone. Per l’OP 2 si tiene conto delle effettive superfici presenti negli inventari di biotopi. Il budget restante viene ripartito tra i Cantoni secondo il potenziale ecologico e il deficit (oneri a carico dei Cantoni in relazione agli inventari d’importanza nazionale e al numero di specie prioritarie, alla necessità di risanamento degli habitat in particolare). Costituiscono una base per la ripartizione dei mezzi finanziari anche il piano globale a livello cantonale e la pianificazione dell’infrastruttura ecologica secondo l’OP 1 nonché le priorità risultanti dalla prospettiva nazionale. Tra gli obiettivi programmatici si punta alla ripartizione seguente: OP 3: 60–70 %, OP 4: 10–20 %, OP 5: 5–10 %, OP 6: 5–10 %. L’ammontare effettivo delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato (art. 18 cpv. 2 e 22
Il finanziamento degli elementi del programma concernente le innovazioni, le opportunità, e le basi riferite all’attuazione, agli studi e ai progetti di ricerca avviene trattenendo un massimo del 10 per cento del budget LPN previsto per il programma di protezione della natura. Questa percentuale è tenuta in un budget comune dei Cantoni. I progetti presentati sono esaminati dall’UFAM. Il finanziamento del progetto avviene mediante un versamento unico o sulla base di un accordo e presuppone una partecipazione da parte dei Cantoni secondo la ripartizione ordinaria dei costi.
Gli allegati inoltrati dai Cantoni forniscono informazioni sull’entità e la qualità delle prestazioni offerte negli obiettivi programmatici.
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Tabella 16 Indicazioni sull’entità e la qualità delle prestazioni offerte
OP IP Dati sulla prestazione offerta
1 1.1 Dati sulle prestazioni previste
2 2.1 / Superficie (ha) secondo lo stato di protezione (con/senza disposizioni di protezione vincolanti per i proprietari) e altitudine 2.2 (</> di 1200 m s. l. m.). Prova delle disposizioni di protezione vincolanti per i proprietari.
3 3.1 Superficie (ha) con indicazioni sul tipo di biotopo e le prestazioni previste, onere complessivo (CHF) e quota federale (%)
3.2 Superficie (ha) con indicazioni sul tipo di biotopo e le prestazioni previste, onere complessivo (CHF) e quota federale (%)
4 4.1 Indicazioni sulle prestazioni previste, onere complessivo (CHF), quota federale (%)
4.2 Indicazioni sulle prestazioni previste, onere complessivo (CHF), quota federale (%)
5 5.1 Indicazioni sulle prestazioni previste (specie/gilda), spazio d’azione, categoria forfettaria 1 o 2
5.2 Indicazioni sulle prestazioni previste, onere complessivo (CHF) e quota federale (%)
5.3 Gruppo(i) di specie, indicazioni sulle prestazioni previste, numero di Cantoni interessati e anno di inizio
6 6.1 Indicazioni sulle prestazioni previste, onere complessivo (CHF) e quota federale (%)
6.2 Indicazioni sulle prestazioni previste, onere complessivo (CHF) e quota federale (%)
Prestazioni riconosciute Il diritto ai contributi per gli interventi si basa sulla LPN e sulle relative ordinanze. In linea di principio, la Confederazione accorda contributi per la protezione e la cura di biotopi d’importanza nazionale, regionale e locale e per la compensazione ecologica (art. 18d cpv. 1 LPN).
Le prestazioni riconosciute sono elencate nell’allegato 1.
Inoltre sono riconosciute: · le prestazioni proprie dei servizi cantonali riferite ai progetti, quali ad esempio l’elaborazione di piani di risanamento, piani d’azione, prestazioni tecniche o l’allestimento/aggiornamento di contratti di gestione, sempre che non siano fornite dagli uffici incaricati e siano necessarie nella funzione ricoperta; · le prestazioni riferite ai progetti svolte da terzi, servizi comunali od ONG (ad es. tramite un contratto o un accordo sulle prestazioni), sempre che non siano fornite dagli uffici incaricati e siano necessarie nella funzione ricoperta.
Le prestazioni proprie devono essere indicate dai Cantoni (trattativa, rapporti di controlling annuali, controllo a campione).
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Prestazioni non riconosciute: · la formazione e la formazione continua professionale dei collaboratori dei servizi cantonali (congressi, corsi ecc.); · i costi generali (costi overhead) per infrastruttura, hardware, software, energia, noleggio, telecomunicazioni, assicurazioni, marketing, riunioni non riferite ai progetti ecc.; · l’elaborazione e la revisione del diritto cantonale in materia di protezione della natura e del paesaggio; · i progetti informatici generali (ad es. l’acquisto di software come SIG e programmi di contabilità); · la pianificazione secondo la LPT in senso stretto (ad es. i piani di utilizzazione e i piani direttori); · le vie di comunicazione storiche, l’archeologia, la conservazione dei monumenti storici e la protezione degli insediamenti (che rientrano nelle competenze dell’UFC o dell’USTRA); · i danni forestali e i danni da selvaggina; · la quota cantonale non compresa nei pagamenti diretti, ad esempio nell’ambito dell’OPD; · i miglioramenti strutturali nell’agricoltura; · le prestazioni di aziende agricole secondo l’OPD, purché a livello materiale non superino in modo evidente i requisiti di questa ordinanza; · i contributi di base (a fondo perduto) a servizi specializzati nazionali.
Eventuali dubbi riguardanti il diritto ai contributi dovranno essere chiariti con l’UFAM in sede di AP.
3.2.3 Obiettivi programmatici
OP 1 Piano globale a livello cantonale per promuovere le specie e gli habitat e per pianificare l’infrastruttura ecologica L’obiettivo programmatico 1 mira a concretizzare, attuare e perfezionare la pianificazione cantonale. Mira a una pianificazione pluriennale nel settore della protezione della natura, orientata ai potenziali e ai deficit regionali. I Cantoni possono così stabilire priorità d’intervento in modo mirato e creare la base per coordinare il proprio intervento con le parti e i partner interessati nonché con i Cantoni limitrofi. L’obiettivo intende in particolare assicurare l’allestimento dell’infrastruttura ecologica. Partendo dalle concezioni 2020–2024 si dovranno affrontare i temi seguenti (contenuti minimi): · Infrastruttura ecologica: pianificazione tecnica con priorità territoriali. In particolare si dovrà provvedere a un numero sufficiente di superfici di buona qualità e buona distribuzione spaziale nonché ad assi di collegamento funzionali. Rapporto e rappresentazione cartografica (incl. geodati). · Specie: necessità d’intervento, potenziali, priorità del livello operativo «Infrastruttura ecologica» della lista SPN riveduta (UFAM 2019, revisione in corso), priorità di attuazione. Gestione delle specie alloctone invasive in territori LPN. · Collaborazione, interfacce e sinergie all’interno del Cantone con altri settori e oltre i confini cantonali. · Pianificazioni pluriennale e di attuazione: bilancio dell’attuazione finora realizzata (ad es. progressi nella protezione e nella manutenzione dei biotopi; bilancio risanamento; bilancio specie (lista piani d’azione ecc.); stato dell’ampliamento dell’infrastruttura ecologica, incluso il relativo inserimento in processi e strumenti d’incidenza territoriale (in particolare nel piano direttore cantonale); aggiornamento e concretizzazione delle misure a livello di protezione, manutenzione, risanamento, creazione, specie e interconnessione. · Controlli dei risultati (attuazione, effetto), monitoraggio: descrizione delle priorità attuali e future.
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Indicatori di qualità (IQ) · Contenuti minimi coperti: garantire che i contenuti minimi di cui sopra (infrastruttura ecologica, specie, collaborazione, pianificazione pluriennale e di attuazione, controlli dei risultati) siano affrontati. · Coordinamento con gli obiettivi e le priorità della Confederazione nell’ambito «infrastruttura ecologica» e delle specie (con livello operativo «infrastruttura ecologica» e urgenza da 1 a 3) e dei biotopi prioritari: il progetto cantonale recepisce e rispetta le priorità stabilite a livello federale e le basi di pianificazione presenti a livello nazionale. · Visione globale regionalizzata e rappresentativa degli spazi naturali: si considera l’intera superficie del Cantone, tenendo conto delle regioni biogeografiche e di altre suddivisioni del territorio determinanti sotto il profilo ecologico. I deficit ecologici sono identificati e le misure idonee integrate in una pianificazione dell’attuazione. · Necessità d’intervento operazionalizzata e priorità come base per l’attuazione delle misure; aggiunta/ concretizzazione della pianificazione all’occorrenza. · Coordinamento a livello sovraregionale: è garantita la compatibilità oltre i confini cantonali, tenendo conto della necessità d’intervento negli spazi naturali. · Inserimento dell’infrastruttura ecologica con processi e strumenti d’incidenza territoriale (in particolare piano direttore cantonale): localizzazione spaziale dell’IE, in particolare anche dell’interconnessione ecologica. Principi pianificatori vincolanti e istruzioni attuative. A causa del carattere vincolante per le autorità, l’IE è recepita sempre più nella pianificazione dell’utilizzazione. · Fornitura dei dati (inclusi i geodati): i dati sono disponibili e consentono l’integrazione dell’IE nei processi rilevanti per l’attuazione come pure una verifica delle pianificazioni. I geodati tengono conto dei requisiti da una prospettiva nazionale. · Coordinamento con le politiche settoriali e altri accordi programmatici: il coordinamento con altre politiche settoriali (principalmente pianificazione territoriale, agricoltura, selvicoltura nonché rivitalizzazione delle acque e paesaggio) contribuisce all’attuazione efficace e a un effetto sostenibile del progetto.
Contributi federali Per l’elaborazione del progetto la Confederazione concede i seguenti contributi: · Contributo forfettario di CHF 120 000 per Cantoni con superficie < 1000 km2 · Contributo forfettario di CHF 160 000 per Cantoni con superficie > 1000 km2
OP 2 Protezione e cura dei biotopi secondo la LPN Questo obiettivo mira alla cura sistematica e alla protezione a lungo termine di tutte le superfici di biotopi d’importanza nazionale, regionale e locale secondo gli articoli 18a e 18b LPN quali elementi chiave dell’infrastruttura ecologica. Un’eccezione è costituita dalla conservazione e dalla cura delle zone golenali e dei siti di riproduzione degli anfibi; queste attività sono sostenute nell’ambito dell’OP 3.
Gli oggetti nazionali di questi inventari sono elencati negli allegati delle rispettive ordinanze di protezione (ordinanza sulle torbiere alte, RS 451.32; ordinanza sulle paludi, RS 451.33; ordinanza sui prati e pascoli secchi, RS 451.37). Gli oggetti d’importanza regionale sono elencati negli inventari cantonali e nelle basi giuridiche.
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Inserimento delle superfici: inserimento degli ettari (ha) senza e con disposizioni di protezione vincolanti per i proprietari (a condizione che l’oggetto sia protetto al 100 %)20.
Calcolo del contributo forfettario: PPS, PA, TA incluse zone cuscinetto contro l’immissione di nutrienti. Per le superfici dei biotopi oltre 1200 m s. l. m. il contributo forfettario corrisponde alla superficie computabile corrisponde a ha x 0,2 (fattore di correzione oltre 1200 m s. l. m., base Swisstopo swiss ALTI3D, 2021; collinare < 600 m, montano 600–1200 m, subalpino 1200–2000 m, alpino >2000 m).
Indicatori di qualità (IQ) · Gestione e cura orientate a elementi strutturali valorizzanti, tipi di vegetazione, biocenosi (strategia di cura): la cura degli oggetti è tale da mantenere l’unicità e la specifica varietà dei biotopi consentendo il raggiungimento dell’obiettivo di protezione (art. 14 cpv. 2 lett. a e b OPN). Si esegue una cura sostenibile, efficace, mirata e specifica degli oggetti (vengono mantenuti specie bersaglio ed elementi strutturali tipici o particolarmente importanti per l’oggetto; le specie alloctone invasive vengono prontamente eliminate). Per i biotopi d’importanza nazionale si devono considerare, tra l’altro, i dati contenuti nelle schede degli oggetti e degli oggetti parziali. L’UFAM viene consultato in merito alle misure di protezione, alle pianificazioni e ai promemoria modello concernenti la cura e la manutenzione di oggetti di importanza nazionale (art. 17 OPN). · Protezione delle superfici a lungo termine: questo indicatore descrive la garanzia giuridica (ad es. pianificazione cantonale e comunale, decisione di tutela) e quindi la qualità temporale della protezione. La scelta della forma giuridica da attribuire a questo tipo di protezione rimane di competenza dei Cantoni. In riferimento ai biotopi d’importanza regionale o locale, l’articolo 26 capoverso 2 OPN prevede che i Cantoni, nelle loro attività d’incidenza territoriale, prendano in considerazione le misure per le quali la Confederazione accorda aiuti finanziari o indennità secondo l’OPN. In particolare essi vigilano affinché i piani e le prescrizioni che disciplinano l’utilizzazione ammissibile del suolo secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio tengano conto delle misure di protezione. · Delimitazione di zone cuscinetto contro l’immissione di nutrienti: questo indicatore descrive la separazione di zone cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico (art. 14 cpv. 2 lett. d OPN), che impediscano il più possibile gli effetti negativi derivanti dalle superfici limitrofe. · Assistenza tecnica relativa agli oggetti e alle misure (incluso il controllo qualitativo dell’attuazione): un accompagnamento periodico e competente (consulenza e controllo) promuove la cura mirata (ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 lett. b OPN). L’obbligo di controllo (rispetto delle disposizioni dei contratti) è eseguito.
Contributi federali I contributi per unità di superficie sono stati determinati in base ai costi effettivi rilevati 21. Questi costi sono costituiti dagli oneri per la cura mirata e regolare delle superfici e dagli oneri per la messa in protezione e altri compiti amministrativi quali contratti e assistenza tecnica relativa agli oggetti.
I contributi forfettari sono calcolati in modo da coprire, in media nazionale per tutti i Cantoni, il 65 per cento dei costi per oggetti d’importanza nazionale, o il 40 per cento dei costi per oggetti d’importanza regionale e locale. I contributi federali sono destinati ai Cantoni che disciplinano l’indennizzo per la manutenzione e la cura nonché
20 Disposizioni di protezione vincolanti per i proprietari con delimitazione su scala particellare: piano direttore cantonale e protezione sulla base del diritto cantonale in forma di ordinanza, decreto o decisione del Consiglio di Stato oppure di una zona protetta giuridicamente vincolante nell’ambito della pianificazione dell’utilizzazione. L’apposita prova deve essere presentata dal Cantone durante le trattative.
21 Martin, M., Jöhl, R. et al. (2017) Biotope von nationaler Bedeutung – Kosten der Biotopinventare. Expertenbericht zuhanden des Bundes, erstellt im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt (BAFU). (Biotopi d’importanza nazionale – Costi degli inventari di biotopi. Rapporto di esperti stilato per conto della Confederazione su mandato dell’Ufficio federale dell’ambiente, UFAM), 2a edizione, 2017 (disponibile solo in tedesco).
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per l’assistenza riservata ai singoli oggetti, effettuando così una compensazione tra superfici o misure economiche e quelle più costose.
La cura regolare viene indennizzata con i contributi OPD e di essa si tiene conto nel calcolo del contributo federale forfettario22. Sulla base della LPN, l’UFAM cofinanzia oneri per prestazioni supplementari specifiche (ad es. misure di protezione delle specie come le ulteriori recinzioni, il regime specifico delle falciature o il mantenimento di un equilibrio dinamico tra fasce arbustive e piccole strutture; cfr. la scheda informativa dell’UFAM «Prestations supplémentaires selon la LPN»), necessarie per la realizzazione degli obiettivi di protezione definiti per le singole superfici. Questa procedura garantisce un buon coordinamento tra protezione della natura e agricoltura (ad es. escludendo la possibilità di un doppio finanziamento per la stessa prestazione).
Ai fini del calcolo del contributo, le superfici di biotopi regionali/locali di cui all’articolo 18b LPN all’interno di zone golenali e zone palustri d’importanza nazionale come pure all’interno di una zona Smeraldo riconosciuta dalla Confederazione sono considerate superfici d’importanza nazionale e possono essere indicate all’IP 2.1. In caso di sovrapposizione di superfici d’importanza regionale/locale con superfici d’importanza nazionale, la zona interessata va considerata d’importanza nazionale per il diritto ai contributi. Ciò a condizione che almeno il 75 per cento dell’intera superficie sia effettivamente d’importanza nazionale. Altrimenti i contributi devono essere impiegati in misura proporzionale.
Requisiti per i contributi secondo OP 2: presenza di un accordo contrattuale o disposizioni di protezione vincolanti per i proprietari (100 % dell’oggetto).
Numero di ettari di biotopi d’importanza nazionale curato in modo adeguato agli obiettivi: · IP 2.1a: Superfici con disposizioni di protezione vincolanti per i proprietari: CHF 650 per ettaro e anno contrattuale · IP 2.1b: Superfici senza disposizioni di protezione vincolanti per i proprietari: CHF 550 per ettaro e anno contrattuale
Numero di ettari di biotopi d’importanza regionale e locale curato in modo adeguato agli obiettivi: · IP 2.2a: Superfici con disposizioni di protezione vincolanti per i proprietari: CHF 400 per ettaro e anno contrattuale · IP 2.2b: Superfici senza disposizioni di protezione vincolanti per i proprietari: CHF 300 per ettaro e anno contrattuale
L’OP 2 copre la cura regolare dei biotopi. Le misure di manutenzione specifiche e sporadiche (≥ 3 anni) nonché le misure utili al risanamento e alla valorizzazione dei biotopi sono trattate all’OP 3 «Risanamento/valorizzazione».
La lotta periodica e la sorveglianza delle specie alloctone invasive (anche nei biotopi situati nelle zone palustri) sono comprese nel contributo per unità di superficie destinato alla cura. Per contro la lotta specifica e su più ampia scala contro una delle suddette specie è parte integrante dell’OP 3 «Risanamento/valorizzazione». Ciò vale anche per le misure contro le specie alloctone invasive attuate al di fuori delle superfici protette a livello nazionale o regionale, purché servano a prevenire la diffusione delle stesse specie in una zona protetta a livello
22 Secondo l’art. 19 OPN, le indennità accordate secondo la LPN devono essere ridotte di una somma pari all’importo dei contributi versati per la stessa prestazione ecologica di una superficie agricola utile secondo gli art. 57–62 dell’ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13).
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nazionale o regionale direttamente minacciata. I Cantoni sono invitati a preservare, per quanto possibile, i biotopi nazionali dalla presenza di specie alloctone invasive. Un elenco di queste specie è presentato nella pubblicazione «Specie esotiche in Svizzera» (UFAM 2022).
OP 3 Risanamento e valorizzazione di biotopi Questo obiettivo mira a risanare, rivitalizzare, rigenerare e migliorare lo stato e la qualità di tutte le superfici d’importanza nazionale, regionale e locale.
Gli oggetti compresi negli inventari sono elencati negli allegati delle rispettive ordinanze di protezione (ordinanza sulle zone golenali, RS 451.31; ordinanza sulle torbiere alte, RS 451.32; ordinanza sulle paludi, RS 451.33; ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi, RS 451.34; ordinanza sulle zone palustri, RS 451.35; ordinanza sui prati e pascoli secchi, RS 451.37). Gli oggetti d’importanza regionale sono elencati negli inventari cantonali e nelle basi giuridiche. Le zone inserite nella rete Smeraldo europea sono incluse nella lista delle zone Smeraldo riconosciute dal Comitato permanente della Convenzione di Berna.
La diffusione di specie alloctone invasive causa problemi sempre maggiori. Gli scarsi mezzi a disposizione impongono la scelta di un numero limitato di specie («Specie esotiche in Svizzera», UFAM 2022), nonché la definizione di priorità territoriali per quanto riguarda le misure di lotta (soprattutto limitandole ad habitat «sensibili» come le aree protette d’importanza nazionale o regionale o superfici esterne, sempre che sia possibile impedirne la diffusione in una zona esposta a minacce dirette e protetta a livello nazionale o regionale). Nell’ambito di questo obiettivo sono sovvenzionati specifici programmi che intervengono in modo mirato su una o più specie alloctone invasive selezionate a livello regionale o cantonale. L’UFAM ha il compito di garantire il coordinamento delle attività in materia di specie alloctone invasive in conformità all’articolo 52 capoverso 3 dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA; RS 814.911). L’elaborazione di piani d’azione per la lotta e la sorveglianza in materia di specie alloctone invasive viene promossa all’OP 5. La lotta periodica e la sorveglianza (riconoscimento precoce) concernente le specie alloctone invasive nei biotopi sono prese in considerazione nel contributo forfettario di cui all’OP 2.
Indicatori di qualità (IQ) · Basi specifiche per oggetto, piani di valorizzazione e risanamento (obiettivi di valorizzazione, caratteristiche valorizzanti ecc.): obiettivi e misure vengono definiti in modo specifico per l’oggetto in questione, tenendo presente le sue caratteristiche e la sua interconnessione (si considerano anche specie bersaglio e habitat tipici o particolarmente importanti per l’oggetto). · Protezione delle superfici a lungo termine: questo indicatore descrive la garanzia giuridica (ad es. pianificazione cantonale e comunale, decisione di tutela) e quindi la qualità temporale della protezione. La scelta della forma giuridica da attribuire a questo tipo di protezione rimane di competenza dei Cantoni. In riferimento ai biotopi d’importanza regionale o locale, l’articolo 26 capoverso 2 OPN prevede che i Cantoni, nelle loro attività d’incidenza territoriale, prendano in considerazione le misure per le quali la Confederazione accorda aiuti finanziari o indennità secondo l’OPN. In particolare essi vigilano affinché i piani e le prescrizioni che disciplinano l’utilizzazione ammissibile del suolo secondo la legislazione sulla pianificazione territoriale tengano conto delle misure di protezione. · Assistenza tecnica relativa agli oggetti e alle misure (incluso il controllo qualitativo dell’attuazione): un accompagnamento periodico e competente (consulenza e controllo) promuove l’attuazione mirata dei progetti (ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 lett. b OPN).
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· Coordinamento delle misure con la pianificazione cantonale (OP 1): coerenza delle misure con le priorità (territoriali) secondo il piano globale per la promozione delle specie/habitat e pianificazione dell’IE, tenendo conto delle priorità e delle basi dalla prospettiva nazionale (cfr. OP 1).
Contributi federali In riferimento all’OP 3, a seconda dell’importanza e della qualità delle misure la quota di finanziamento a carico della Confederazione ammonta al: · IP 3.1: 65 per cento dei costi computabili per oggetti nazionali, zone Smeraldo, superfici in zone palustri, comprensori di valorizzazione PPS riconosciuti dalla Confederazione; supplemento superiore al 10 per cento per priorità scelte della Confederazione; · IP 3.2: 40 per cento dei costi computabili per oggetti regionali e locali; supplemento superiore al 10 per cento per priorità scelte della Confederazione;
Le superfici di biotopi regionali/locali ai sensi dell’articolo 18b LPN all’interno di zone golenali e zone palustri d’importanza nazionale nonché all’interno di una zona Smeraldo riconosciuta dalla Confederazione sono considerate superfici d’importanza nazionale ai fini dei contributi e possono essere indicate al punto 3.1. Quando superfici d’importanza regionale/locale si sovrappongono a superfici d’importanza nazionale, la zona interessata va considerata d’importanza nazionale, in termini di diritto ai contributi, se l’area di importanza nazionale rappresenta almeno il 75 per cento della superficie totale. In caso contrario, i contributi vengono utilizzati in misura proporzionale.
OP 4 Designazione di nuove zone per la protezione di biotopi e specie e garanzia dell’interconnessione La pianificazione e l’attuazione di nuove zone hanno lo scopo di contribuire a completare e rafforzare in modo mirato la rete dei biotopi. La presenza di specie prioritarie, il potenziale ecologico delle superfici o la loro posizione (funzionalità dell’IE) servono da base per la delimitazione, la pianificazione e l’attuazione della protezione di nuove zone. Conformemente all’articolo 14 OPN, in una prospettiva nazionale la designazione di (ulteriori) biotopi è utile soprattutto se: i) i biotopi degni di protezione di cui all’articolo 18 capoverso 1ter LPN sono qualitativamente pregiati ma non soddisfano i criteri di un biotopo d’importanza nazionale, ii) contribuiscono a rafforzare e a completare (interconnessione) le superfici esistenti dell’infrastruttura ecologica o iii) le zone sono necessarie per la conservazione di specie minacciate, in particolare di quelle per le quali la Svizzera ha una responsabilità particolare23.
L’interconnessione degli habitat è un elemento importante dell’infrastruttura ecologica. Affinché le specie possano migrare tra le zone di protezione e raggiungere gli habitat necessari per completare il loro ciclo di vita, servono misure specifiche che lo consentano. L’importanza delle zone di interconnessione aumenta sensibilmente con la crescente dispersione, frammentazione e impermeabilizzazione dei singoli habitat. Di conseguenza, l’attenzione dovrebbe essere volta al fabbisogno di interconnessione a basse quote, mentre alle quote più elevate è necessario conservare le condizioni favorevoli (ad es. protezione da disturbi eccessivi). L’OP 4 mira a creare, valorizzare, risanare gli habitat ed eliminare barriere all’interconnessione conformemente definiti nella pianificazione cantonale dell’IE. Ad esempio, questo OP consente di portare avanti la tematica
23 Ad esempio: inventari regionali conformi agli inventari nazionali dei biotopi (torbiere alte, paludi, prati e pascoli secchi, zone golenali, siti di riproduzione degli anfibi); delimitazione di habitat per la protezione di determinati tipi di habitat prioritari selezionati; delimitazione di habitat per la protezione e la promozione di specie prioritarie a livello nazionale; delimitazione di mosaici di habitat diversificati e strutturalmente ricchi, come ad es. comprensori di valorizzazione per biotopi PPS.
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prioritaria del periodo precedente 2020–2024 sulla promozione di acque stagnanti, stagni temporanei e superfici umide per rafforzare l’interconnessione dei biotopi umidi.
Indicatori di qualità (IQ) · Geodati e descrizione del territorio: le zone sono descritte in modo esteso (geodati, perimetro, valori ecologici, presenza di specie ecc.) · Potenziale di valorizzazione della superficie interessata: le superfici prese in considerazione presentano un elevato potenziale di valorizzazione, ad esempio perché l’oggetto o il suo ambiente circostante possiedono ancora spiccati valori ecologici. · Definizione di biotopi e specie bersaglio: per le nuove zone sono definiti le specie e i biotopi bersaglio e le misure previste sono coordinate in base alla definizione. · Piani di gestione e attuazione: esistono piani per l’attuazione delle misure e la gestione delle zone, inclusi i piani di cura e manutenzione. · Assistenza tecnica relativa ai progetti e alle misure (incluso il controllo qualitativo dell’attuazione): un accompagnamento periodico e competente (consulenza e controllo) promuove l’attuazione mirata dei progetti (ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 lett. b OPN). · Coordinamento delle misure con la pianificazione cantonale (OP 1): coerenza delle misure con le priorità (territoriali) secondo il piano globale per la promozione delle specie/habitat e pianificazione dell’IE.
Contributi federali · IP 4.1: 50 per cento dei costi computabili per la pianificazione e la concretizzazione (ad es. piano di gestione) di nuove zone; supplemento del 10 per cento per priorità scelte della Confederazione.
· IP 4.2: al massimo 40 per cento dei costi computabili per progetti per l’interconnessione delle zone protette (in particolare attraverso valorizzazione, risanamento, creazione di biotopi, risanamento di barriere all’interconnessione e misure per la promozione dei biotopi prioritari).
OP 5 Promozione delle specie prioritarie a livello nazionale Misure di promozione specifiche per specie prioritarie a livello nazionale (SPN), al fine di completare l’infrastruttura ecologica. La base legale per la conservazione e la promozione delle specie è costituita dall’articolo 18 capoverso 1 LPN, secondo il quale occorre provvedere alla conservazione delle specie animali e vegetali autoctone mediante habitat di sufficienti dimensioni e altre misure idonee. In conformità all’articolo 14 capoverso 3 lettere a, b, d ed e OPN, gli spazi vitali (biotopi) sono designati come degni di protezione sulla base della lista degli habitat naturali figuranti nell’allegato 1 OPN, caratterizzati in particolare da specie indicatrici (lett. a), da specie vegetali e animali protette secondo l’articolo 20 lettera b LPN, da specie vegetali e animali minacciate e rare (Liste rosse UFAM, lett. d), nonché da altri criteri, quali le esigenze delle specie migratrici oppure l’interconnessione delle aree frequentate da suddette specie (lett. e). Per riuscire a definire e attuare misure mirate e specifiche in modo efficace, nell’IP 5.1 vengono concepiti piani d’azione e programmi di promozione delle specie, elaborati per le specie prioritarie del livello operativo «Promozione delle specie» e urgenza 1 e 2 conformemente alla lista SPN riveduta (UFAM 2019, revisione in corso, versione aggiornata 2024). I piani d’azione o i programmi per la promozione delle specie possono riguardare un’unica specie o una gilda. I piani d’azione e i programmi devono consentire lo scambio delle popolazioni attraverso l’adozione di misure mirate per la promozione, la manutenzione e l’interconnessione degli habitat. L’attuazione concreta delle misure proposte nei piani d’azione o nei programmi di promozione delle specie avviene negli IP idonei degli OP 3, 4 e 5 (escl. IP 5.1). Il coordinamento tra Cantoni e tra iniziative nazionali e regionali per la protezione di anfibi, rettili e pipistrelli (info fauna, KOF/CCO) deve essere garantito e sviluppato anche per altri gruppi di organismi.
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Le SPN sono state definite sulla base dei parametri «categoria di minaccia» (classificazione delle Liste rosse) e «responsabilità» (parte della popolazione totale vivente in Svizzera). La «Lista delle specie prioritarie a livello nazionale» (UFAM 2019, revisione in corso) e il «Piano per la promozione delle specie in Svizzera» (UFAM 2012) fungono da documenti di riferimento per definire le priorità. D’intesa con l’UFAM, possono essere recepite le specie che, secondo i piani globali cantonali per la promozione delle specie e degli habitat (cfr. OP 1), sono indicate come prioritarie.
La Confederazione mantiene il finanziamento dei centri nazionali di coordinamento. Nell’ambito di IP 5.3 sostiene inoltre il finanziamento di centri regionali di coordinamento. Al riguardo, oltre che a KOF/CCO per i pipistrelli e ai centri regionali karch, info fauna per gli anfibi e i rettili, punta anche all’estensione ad altri gruppi di specie (ad es. piante, comprese alghe e briofite, invertebrati, funghi e licheni). Gli incaricati regionali o cantonali della protezione accompagnano l’attuazione a livello cantonale, d’intesa con i centri nazionali di coordinamento. È auspicabile l’ampliamento dei centri regionali di coordinamento nel settore degli invertebrati (principalmente insetti e molluschi; info fauna) e della flora (piante vascolari, briofite, funghi e licheni; Info Flora, Swissbryophytes, SwissFungi, SwissLichens).
Indicatori di qualità (IQ) · Coordinamento con le strategie e le priorità della Confederazione e con la pianificazione globale cantonale (OP 1) · Priorità data a specie prioritarie con livello operativo «Promozione delle specie» e urgenza 1 o 2 della lista SPN riveduta (UFAM 2019, revisione in corso) o gilde: necessità d’intervento a causa dello stato della popolazione, di un elevato grado di minaccia o della responsabilità del Cantone, tenendo conto delle priorità a livello nazionale (SPN). · Coinvolgimento dei centri di coordinamento e consulenza regionali e dei centri nazionali dei dati e delle informazioni: i centri di coordinamento regionali e nazionali elaborano e accompagnano piani d’azione e programmi di promozione delle specie e forniscono assistenza a uno o più gruppi di organismi. Il coordinamento e lo scambio tra centri regionali di coordinamento e di consulenza (info fauna – karch, KOF e altri gruppi di specie, quali flora, fauna, funghi e invertebrati) e centri nazionali dei dati e delle informazioni sono garantiti. · Assistenza tecnica relativa ai progetti e alle misure (incluso il controllo qualitativo dell’attuazione): un accompagnamento periodico e competente (consulenza e controllo) promuove l’attuazione mirata dei progetti. · Coordinamento a livello nazionale, sovraregionale e cantonale tra centri di coordinamento e di consulenza regionali e nazionali: garanzia del coordinamento con i centri nazionali dei dati e delle informazioni. Programmi, piani d’azione e misure tengono conto delle basi sovraregionali esistenti, utilizzano sinergie e promuovono la collaborazione tra Cantoni e politiche settoriali. · Consulenza competente per la protezione delle specie e degli habitat attraverso i centri di coordinamento regionali: attori e opinione pubblica dispongono di una consulenza competente, mirata e basata su conoscenze scientifiche aggiornate.
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Contributi federali I contributi federali per OP 5 sono calcolati in modo da coprire circa il 50 per cento dei costi necessari per raggiungere l’obiettivo programmatico.
· IP 5.1: Il contributo per piano d’azione/programma per la promozione delle specie è differenziato per complessità.
Tabella 17 Contributi per l’indicatore di prestazione IP 5.1 (una sola volta per periodo contrattuale)
Classificazione Contributo federale Requisiti
Piano d’azione (cat. 1) CHF 8000 Requisiti di base soddisfatti:
Basi conosciute (presenza, misure mirate ecc.) • indicatori generali di qualità rispettati
Perimetro locale (pochi habitat naturali nella superficie)
Scarsa necessità di coordinamento (attori ben • pianificazione dell’attuazione e del controllo dei risultati interconnessi)
Programma di promozione delle specie (cat. 2) CHF 30 000 Requisiti di base soddisfatti:
Basi insufficienti (presenze poco conosciute, necessità di cfr. sopra ampie ricerche su habitat potenziali ecc.)
Necessità di consulenza da parte di esperti (ad es. centri Inoltre: di coordinamento) • Analisi generale dello stato della popolazione delle
Spazio d’azione medio (superfici comprendenti diversi specie e delle gilde come pure della connettività tra le habitat, interconnessione importante) popolazioni nel Cantone o nella regione
Necessità di coordinamento media (coinvolgimento di diversi Cantoni o politiche settoriali)
I contributi comprendono, tra l’altro, le seguenti prestazioni: – lo sviluppo concettuale dei progetti, i programmi di promozione e l’elaborazione delle necessarie basi tecniche (ad es. piani e digitalizzazione); – l’elaborazione dei piani d’azione e la pianificazione dell’attuazione delle misure; – la concezione di controlli dei risultati e dell’attuazione; – la rendicontazione. L’attuazione delle misure (manutenzione specifica, realizzazione di habitat, risanamento, misure specifiche per la promozione delle specie e lotta contro le specie alloctone invasive ecc.) viene finanziata nell’ambito degli IP idonei degli OP 3, 4 e 5 (escl. IP 5.1). · IP 5.2 Il contributo federale è determinato dai costi effettivi delle misure adottate. Tipo, entità e costi delle prestazioni vanno indicati. La Confederazione partecipa per al massimo il 50 per cento. · IP 5.3 L’UFAM sovvenziona gli incaricati regionali e cantonali dei centri di coordinamento (info fauna – karch, KOF/CCO e centri per altri gruppi di specie) tramite i Cantoni. Il coordinamento con i centri nazionali dei dati e delle informazioni deve essere garantito in fase di definizione delle prestazioni degli esperti competenti e di preparazione dei contratti. L’attenzione va posta sui centri di coordinamento sovracantonali. Il contributo annuo è costituito da un contributo di base fisso per centro di coordinamento e da un contributo basato sulla superficie del Cantone (< 2000 m s. l. m.).
contributo federale/centro di coordinamento/anno = CHF 9000 +(superficie cantonale [km2] < 2000 m s. l. m. × CHF 3); Se diversi Cantoni finanziano un centro di coordinamento comune, con l’aumento del numero di Cantoni diminuisce l’importo forfettario di base
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OP 6 Conoscenze Lo stato e l’evoluzione della biodiversità come pure il controllo dell’efficacia delle misure devono essere rinforzate con la collaborazione sinergica tra la Confederazione e i Cantoni. L’esecuzione della LPN deve essere assicurata da specialisti ben formati. Inoltre, la popolazione ha il diritto di essere informata sull’importanza, lo stato e l’evoluzione della natura e del paesaggio. L’ammontare dei contributi destinati al Cantone è determinato dall’entità e dal tipo dei progetti proposti. Ciò è stabilito nell’articolo 12a capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 5 capoverso 1 lettera a OPN, secondo cui l’importo degli aiuti finanziari della Confederazione è determinato in funzione dell’importanza degli oggetti da proteggere. La Confederazione è dell’avviso che, tenuto conto della modestia dei finanziamenti, sia necessario stabilire una priorità delle prestazioni.
Monitoraggio e controllo dell’efficacia IP 6.1: Monitoraggio e controllo dell’efficacia sono strumenti che permettono di seguire l’evoluzione della biodiversità e, più precisamente, di rilevare nei tempi più rapidi possibili i nuovi sviluppi nella zona esaminata e di verificare e adeguare costantemente l’efficacia delle misure adottate. Il monitoraggio si concentra sull’evoluzione a lungo termine della biodiversità e sul riconoscimento precoce delle tendenze evolutive, mentre il controllo dell’efficacia si occupa in modo mirato dell’analisi dell’efficacia delle misure adottate. I costi relativi all’impostazione e alla gestione del monitoraggio e dei controlli dell’efficacia variano notevolmente a seconda della tematica, della metodologia e del perimetro del progetto. L’UFAM si fa carico della metà dei costi computabili secondo il budget del progetto a condizione che gli indicatori di qualità siano soddisfatti. Inoltre gestisce dal punto di vista nazionale i programmi Monitoraggio della biodiversità in Svizzera (MBD) e Controllo dell’efficacia della protezione dei biotopi in Svizzera (WBS). L’UFAM finanzia progetti cantonali volti a rendere più fitta la rete nazionale di misurazione e, su temi selezionati, progetti/«studi di caso» cantonali per il controllo dell’efficacia che permettono di ottenere una visione d’insieme nazionale. Anche l’elaborazione di basi per l’attuazione di progetti è sostenuta nell’IP 6.1, a condizione che siano trasversali a più oggetti, specifiche per inventari oppure rilevate su larga scala per l’intero Cantone. Le basi riferite agli oggetti e i controlli dei risultati, ad esempio nell’ambito di una valorizzazione di oggetti, devono invece essere inserite in ambito del progetto nell’IP adatto degli OP 3, 4 e 5.
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Indicatori di qualità (IQ) · Coordinamento metodologico con i monitoraggi e i controlli dei risultati della Confederazione: i progetti cantonali devono fornire risultati complementari ai progetti nazionali in corso. La metodologia impiegata deve essere coordinata con la metodologia nazionale, in modo da garantire la comparabilità e massimizzare la rappresentatività. Qui può essere utile la pubblicazione «Monitoring und Wirkungskontrolle Biodiversität – Übersicht zu nationalen Programmen und Anknüpfungspunkten» della Confederazione (cap. 7 «Entscheidungshilfe»)24. · Garanzia della qualità: accompagnamento e garanzia della qualità sono assicurati dal Cantone. · Autorizzazione a trasmettere la metodologia dei progetti e i dati perché siano utilizzati dall’UFAM o da altri Cantoni e centri dati nazionali (utilizzazione a scopi scientifici previa intesa): d’intesa con il Cantone autore del progetto è autorizzata la trasmissione dei dati e dei risultati perché siano utilizzati dall’UFAM (ad es. integrazione nelle banche dati nazionali) o da altri Cantoni. I dati devono poter essere utilizzati per analisi su scala nazionale. · Coordinamento della finalità in base alle strategie e alle priorità della Confederazione come pure alla pianificazione globale cantonale (OP 1).
Formazione e formazione continua di specialisti, relazioni pubbliche IP 6.2: Le relazioni pubbliche o generali rappresentano un contributo importante all’attuazione degli obiettivi e dei compiti concernenti la natura e il paesaggio e sono spesso imprescindibili per l’accettazione delle misure. La selezione accurata dei gruppi di destinatari e le loro esigenze specifiche rivestono notevole importanza a livello tecnico ed economico. Possono essere riconosciuti anche i progetti per la segnalazione di oggetti, a condizione che non siano già indennizzati in ambito dell’OP 3 quale parte di un progetto di risanamento (conformemente alla direttiva federale concernente la segnaletica uniforme delle aree protette [«Aree protette svizzere: manuale di segnaletica», UFAM 2016]), come pure concetti e misure di guida per i visitatori nonché la sorveglianza e l’assistenza in oggetti biotopo da parte di specialisti appositamente formati (servizio ranger, sorveglianza e assistenza sulle zone di protezione della natura). Assumono maggiore importanza sia la promozione mirata di programmi tecnici di formazione e formazione continua di specialisti della biodiversità sia la promozione delle conoscenze sulla protezione delle specie e degli habitat. Queste forme di promozione devono essere orientate a soddisfare le esigenze tecniche e le priorità strategiche della Confederazione (ad es. SBS).
24 UFAM (ed.) 2020: Monitoring und Wirkungskontrolle Biodiversität. Übersicht zu nationalen Programmen und Anknüpfungspunkten. Ufficio federale dell’ambiente, Berna. Studi sull’ambiente n. 2005: 57 pagg.
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Indicatori di qualità (IQ) · Segnaletica uniforme delle zone di protezione conforme alle direttive della Confederazione: se per la segnaletica vengono investiti fondi della Confederazione, si deve tenere conto della pubblicazione «Aree protette svizzere: manuale di segnaletica» della Confederazione 25. · Sorveglianza e assistenza a cura di specialisti: le persone impiegate sono specialisti appositamente formati. Le attività di cui si occupano sono identificabili dall’opinione pubblica e le loro competenze dimostrabili. Con le loro mansioni (rapporti, analisi, scambio con altri settori ecc.) e le loro competenze (segnalazione e sanzione di violazioni, sensibilizzazione ecc.) contribuiscono a migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’assistenza e della sorveglianza (esecuzione). · Informazione sui gruppi target: la formazione di base e la formazione continua di specialisti della biodiversità nonché la promozione delle conoscenze sulla protezione delle specie e degli habitat sono orientate a soddisfare le esigenze tecniche dei gruppi target e le priorità strategiche della Confederazione.
Contributi federali Il contributo federale per l’OP 6 ammonta a un massimo del 50 per cento dei costi. I servizi professionali di ranger e sorveglianza sulla protezione della natura in oggetti biotopo d’importanza nazionale possono essere finanziati fino al 65 per cento, previa consultazione con l’UFAM.
3.2.4 Interfacce con altri programmi
Aspetti generali delle interfacce Le interfacce riguardano compiti con basi legali diverse e attuazione sulla stessa superficie. In questi casi occorre stabilire il programma con il quale si provvede alla pianificazione e al finanziamento delle misure. Il coordinamento tra i diversi servizi cantonali responsabili deve essere garantito e le sinergie vanno utilizzate. Quando su una superficie si sovrappongono gli obiettivi di protezione e quelli di promozione di diversi programmi, deve essere esclusa la possibilità che la stessa prestazione venga finanziata due volte. Nei casi dubbi, previa consultazione e con il consenso di tutti i servizi cantonali interessati e dell’UFAM, le misure possono essere fatte rientrare in parte o del tutto in uno dei due programmi, a seconda di quanto ritenuto opportuno.
Esistono interfacce e sinergie sia con il programma LPN «Paesaggio» sia con i settori «Biodiversità del bosco», «Rivitalizzazione» e «Animali selvatici».
Interfacce con i programmi parziali contenuti nell’AP «Paesaggio» Misure riguardanti specie, biotopi e interconnessione mirano principalmente alla conservazione e alla promozione delle specie e degli habitat. Per determinare le interfacce con le altre schede programmatiche secondo la LPN è decisivo definire l’orientamento delle rispettive attività. Se l’attività si riferisce a una determinata misura di protezione del paesaggio, quest’ultima ricade sotto il rispettivo accordo. D’intesa con il servizio competente vanno garantiti il coordinamento e la compatibilità con gli obiettivi di protezione della LPN, con la pianificazione cantonale «Protezione della natura» conforme all’OP 1 e con l’infrastruttura ecologica delle misure comprese nel programma «Paesaggio» (ad es. programma parziale «Parchi d’importanza nazionale»).
25 UFAM (ed.) 2016: Aree protette svizzere: manuale di segnaletica. Comunicazione dell’UFAM in veste di autorità esecutiva ai richiedenti. Ufficio federale dell’ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 1614: 85 pagg.
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Delimitazione rispetto al programma parziale «Qualità del paesaggio» Dall’AP 2020–2024 le misure seguenti riguardanti le zone palustri vengono finanziate nel programma Paesaggio (OP 2): · le misure di attuazione nelle zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale attraverso la delimitazione su scala particellare e la concretizzazione degli obiettivi di protezione, nonché la garanzia delle misure stesse mediante strumenti vincolanti per le autorità e i proprietari, come ad esempio le ordinanze di protezione o le pianificazioni di protezione e di utilizzazione; · le misure per l’esecuzione concreta dell’Inventario federale delle zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale a livello di oggetti, ad esempio attraverso la riparazione dei danni esistenti (art. 8 dell’ordinanza sulle zone palustri) o attraverso l’assistenza e la sorveglianza (ad es. servizio di ranger), sempre che queste ultime non siano limitate a un singolo oggetto (biotopo) nella zona palustre; · le misure per la valorizzazione di geotopi: se il Cantone designa i geotopi come paesaggi protetti o degni di protezione a livello cantonale (ad es. nel piano direttore cantonale o in inventari cantonali ecc.), le misure di valorizzazione paesaggistica possono essere sostenute attraverso l’OP 2 del programma parziale «Qualità del paesaggio».
La cura e la valorizzazione di oggetti (biotopi) all’interno delle zone palustri continuano a far parte del programma «Protezione della natura».
Per ridurre l’onere pianificatorio e amministrativo dei Cantoni, la delimitazione tra l’OP 3 del programma parziale «Qualità del paesaggio» «Misure di valorizzazione negli agglomerati e negli insediamenti finalizzate alla compensazione ecologica» del programma parziale «Qualità del paesaggio» e l’AP «Protezione della natura» avviene nel modo seguente: tutte le misure dei Cantoni nel settore della protezione dei biotopi e della classica protezione delle specie, incluse le misure di valorizzazione a tal fine previste, sono attuate tramite l’AP «Protezione della natura». Anche le valorizzazioni degli habitat che hanno il proprio centro territoriale fuori dalla zona urbana vengono finanziate completamente attraverso l’AP «Protezione della natura».
Interfacce con la scheda programmatica «Biodiversità nel bosco» (art. 38 LFo e art. 41 OFo) Il programma «Protezione della natura» finanzia in linea di principio tutte le misure necessarie per la conservazione della particolare qualità ecologica dei biotopi. Nelle parti boschive dei biotopi (ad es. paludi, zone golenali, PPS) possono emergere sovrapposizioni con il programma «Biodiversità nel bosco». In questo caso le misure possono essere finanziate nell’ambito di quest’ultimo programma, ma devono soddisfare i requisiti stabiliti dalla LPN. Di regola i monitoraggi e controlli dell’efficacia nel settore della biodiversità nel bosco vanno notificati nel programma «Biodiversità nel bosco».
I piani cantonali d’interconnessione e di promozione delle specie sono oggetto del programma «Protezione della natura». Tuttavia, i piani operativi di attuazione e le guide tecniche per la promozione di determinati habitat e specie nel bosco possono essere recepiti nell’ambito del programma «Biodiversità nel bosco».
La possibilità di valorizzare i biotopi umidi e secchi nel bosco è prevista nel programma «Biodiversità nel bosco» e deve essere recepita in particolare per l’interconnessione delle zone centrali dell’infrastruttura ecologica. Ciò deve essere coordinato con le pianificazioni cantonali dell’infrastruttura ecologica al fine di aumentare l’efficacia delle misure (ad es. promozione dell’interconnessione tra bosco e aree aperte) e di soddisfare i requisiti della LPN.
Il coordinamento di tutte le misure deve essere garantito mediante accordi tra i servizi competenti (bosco e protezione della natura).
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La cura di tutti i biotopi meritevoli di protezione va coordinata con gli altri settori politici. Le misure adottate nei margini boschivi, nei boschi golenali e nei boschi radi vengono indennizzate attraverso il programma «Biodiversità nel bosco». L’utilizzazione agricola va concordata con le eventuali misure di tipo forestale. Il calcolo dei contributi forfettari nell’OP 2 del programma «Protezione della natura» ha integrato anche l’utilizzazione di tali sinergie.
Interfacce con la scheda programmatica «Animali selvatici» (art. 11 cpv. 6 e 13 cpv. 3 LCP) · Interfaccia con il programma LPN in materia di sorveglianza: il programma «Protezione della natura» può finanziare la sorveglianza delle zone secondo l’articolo 18d LPN. Se si eseguono compiti di sorveglianza ai sensi dell’OBAF e dell’ORUAM in perimetri nazionali che si sovrappongono, i servizi cantonali responsabili sono tenuti a definire i compiti in modo da escludere la possibilità di un doppio finanziamento da parte dei due programmi (ORUAM/OBAF e LPN). · Concetti di orientamento per i visitatori turistici o piani di utilizzazione: se si allestiscono concetti di guida/orientamento per i visitatori o piani di utilizzazione, occorre tener conto il più possibile delle esigenze delle specie (comprese nelle zone di protezione) affinché sia garantita la compatibilità con gli obiettivi di protezione del programma LPN. · Provvedimenti di cura: le misure di cura dei biotopi e di promozione delle specie ai sensi della LPN nei perimetri delle 77 zone di protezione federali per la fauna selvatica non possono essere finanziate nell’ambito del programma «Animali selvatici» poiché tale programma prevede unicamente il finanziamento della sorveglianza, dei piani di utilizzazione, della prevenzione e del risarcimento dei danni da selvaggina. Per la valorizzazione di habitat particolari ai sensi degli obiettivi delle ordinanze OBAF e ORUAM può essere istituito un rapporto di collaborazione con il guardacaccia responsabile in virtù dell’OBAF e dell’articolo 12 ORUAM.
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Interfacce con la scheda programmatica «Rivitalizzazione» (art. 4 lett. m, 38a e 62b LPAc) L’interfaccia riguarda principalmente i diversi tipi di misure di valorizzazione nei biotopi umidi importanti (zone golenali, zone paludose o siti di riproduzione degli anfibi) nonché sulle rive dei corsi d’acqua e dei laghi.
Gli interventi di protezione e di manutenzione dei biotopi rientrano nel programma «Protezione della natura». Secondo la LPAc, vengono di regola finanziati interventi edilizi unici sulle rive arginate di corsi d’acqua e laghi.
La rimozione di alberi inadatti da un bosco golenale, ad esempio, è sovvenzionata attraverso la LPAc come misura di accompagnamento nell’ambito di un progetto di rivitalizzazione. Se la misura non rientra in un progetto di rivitalizzazione, il sussidio viene concesso attraverso la LPN o la LFo.
Nell’ambito di progetti di rivitalizzazione secondo la LPAc si possono creare nuovi specchi d’acqua stagnante (piccoli stagni, pozze o lanche) oppure si possono dragare le acque stagnanti che si stanno interrando, se servono per l’interconnessione regionale di specie prioritarie a livello nazionale. La loro progettazione deve essere conforme al tipo di acque e di paesaggio.
Anche le misure di rivitalizzazione per ambienti sorgivi (rimessa a cielo aperto di sorgenti registrate con garanzia dell’apposito spazio riservato alle acque) possono essere finanziate secondo la LPAc. Queste misure sono finanziate dall’OP 2 nel quadro della rimessa a cielo aperto di piccoli corsi d’acqua.
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Allegato relativo alla parte 3 A1 Elenco delle categorie delle prestazioni finanziate
Obiettivi programmatici Indicatori di prestazione Prestazioni finanziate
OP 1: Progetto globale a livello IP 1.1: Progetto globale a livello • Concretizzazione, aggiornamento, pianificazione e cantonale per promuovere le specie cantonale (grado di realizzazione %) definizione di misure di attuazione e gli habitat e per pianificare • Acquisizione di dati l’infrastruttura ecologica • Rappresentazione schematica
Coordinamento e coinvolgimento di politiche settoriali, inserimento negli strumenti di pianificazione (piano direttore ecc.)
Coordinamento e consulenza di attori (pianificazione del territorio, bosco, agricoltura)
OP 2: Protezione e cura dei biotopi Numero di ettari di biotopi d’importanza • Gestione specifica degli oggetti, cura delle superfici secondo la LPN nazionale curato in modo adeguato agli (inclusa la lotta/sorveglianza precoce delle specie obiettivi (ha) alloctone invasive) IP 2.1a: Superfici con disposizioni di • Protezione, contratti comprensivi di definizione degli protezione vincolanti per i proprietari obiettivi di protezione specifici per oggetto IP 2.1b: Superfici senza disposizioni di • Assistenza tecnica e sorveglianza (controllo qualitativo protezione vincolanti per i proprietari dell’attuazione)
Numero di ettari di biotopi d’importanza regionale e locale curato in modo adeguato agli obiettivi (ha) IP 2.2a: Superfici con disposizioni di protezione vincolanti per i proprietari IP 2.2b: Superfici senza disposizioni di protezione vincolanti per i proprietari
OP 3: Risanamento e valorizzazione IP 3.1: Numero di ettari per il risanamento • Risanamento, rinaturazione, rigenerazione, di biotopi e la valorizzazione di biotopi d’importanza valorizzazione, realizzazione degli habitat nazionale (ha) • Lotta specifica e su larga scala contro le specie alloctone invasive IP 3.2: Numero di ettari per il • Risanamento e valorizzazione di habitat per specie risanamento e la valorizzazione di prioritarie a livello nazionale biotopi d’importanza regionale e locale • Assistenza tecnica e controllo (controllo qualitativo (ha) dell’attuazione)
Controlli dei risultati specifici per progetto
Segnaletica riferita agli oggetti
Basi, acquisizione dati, pianificazione, delimitazione, protezione, pianificazione dell’attuazione, strategia di cura
Coordinamento e consulenza di attori (bosco, agricoltura)
OP 4: Designazione di nuove zone IP 4.1: Pianificazione o designazione di • Pianificazione e coordinamento con la protezione dei per la protezione di biotopi e specie nuove zone in aggiunta alle zone di biotopi e l’infrastruttura ecologica e garanzia dell’interconnessione protezione esistenti • Elaborazione di piani di gestione
Attuazione delle misure IP 4.2: Numero di progetti per la • Garanzia sostenibile delle misure promozione dell’interconnessione • Assistenza tecnica e controllo (controllo qualitativo dell’attuazione)
Rendicontazione
Basi riferite agli oggetti, acquisizione di dati, pianificazione, delimitazione, protezione, pianificazione dell’attuazione, concezione di cura
Coordinamento e consulenza di attori (bosco, agricoltura)
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Obiettivi programmatici Indicatori di prestazione Prestazioni finanziate
OP 5: Promozione delle specie IP 5.1: Numero di piani d’azione e • Concezione di piani d’azione e programmi per la prioritarie a livello nazionale programmi di promozione delle specie per promozione delle specie o per la lotta contro le specie specie o gilde alloctone invasive
Pianificazione, acquisizione di dati, studi, IP 5.2: Numero di progetti con misure per accompagnamento dell’attuazione, coordinamento con i la promozione di popolazioni SPN del gruppi di attori interessati, con la protezione dei biotopi e livello operativo «Promozione specie», l’infrastruttura ecologica inclusa l’attuazione di misure di • Garanzia sostenibile delle misure promozione delle specie non riferite alle • Assistenza tecnica e sorveglianza (controllo qualitativo superfici dell’attuazione)
Rendicontazione
Esempi di possibili misure26
IP 5.3: Numero di centri regionali di • Gestione dei centri di coordinamento per la protezione coordinamento dei pipistrelli (KOF/CCO), dei rettili e degli anfibi (info fauna) e altri (ad es. invertebrati, flora)
Consulenza competente: consulenza attiva e costante nei confronti degli attori e dell’opinione pubblica da parte di uno specialista qualificato nel gruppo di specie interessato; all’occorrenza anche sopralluoghi per progetti, provvedimenti o interventi
Coordinamento
Informazione
OP 6: Conoscenze IP 6.1: Numero di progetti cantonali per il • Pianificazione, impostazione, gestione di progetti su controllo dell’efficacia/monitoraggio o per larga scala: cartografia, acquisizione di dati, studi, l’elaborazione di basi attuative cantonali controlli dei risultati, controlli dell’efficacia, monitoraggio
Coordinamento metodologico e territoriale sovraregionale IP 6.2: Numero di progetti per la • Garanzia della qualità, rendicontazione formazione e la sensibilizzazione (incluse • Formazione di base e continua degli specialisti, sorveglianza e assistenza, segnalazione promozione delle conoscenze nella protezione delle delle aree protette) specie e dei biotopi
Sorveglianza e assistenza da parte di specialisti
Segnaletica delle zone di protezione conforme alle direttive della Confederazione, concetti di guida per i visitatori
Progetti di sensibilizzazione, pubbliche relazioni, formazione ambientale
26 Esempi di misure di conservazione specifiche indipendenti dalla superficie: conservazione ex situ, rafforzamento delle popolazioni e reintroduzione; realizzazione di cassette-nido e costruzione di nidi, di muri artificiali per la nidificazione, di zattere, di piattaforme e di isolotti di ghiaia; conservazione e manutenzione di colonie di pipistrelli negli edifici; creazione di passaggi per rospi e piccoli mammiferi; realizzazione di barriere per anfibi; protezione di popolamenti rari (marcatura di alberi, comunicazione ecc.); creazione di strutture; chiarimento delle misure di conservazione per renderle più efficaci; conservazione superiore alla media del legno vecchio e del legno morto, degli alberi biotopo, dei margini boschivi stratificati; protezione degli uccelli nidificanti al suolo
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A2 Elementi del programma «Protezione della natura» perseguiti e indennizzati al di fuori dell’AP
La selezione dei progetti finanziati avviene almeno una volta l’anno, ad eccezione dei progetti opportunità, che possono essere presentati in qualsiasi momento. L’ammontare dei contributi destinati ai Cantoni è determinato dall’entità e dal tipo di prestazioni/progetti proposti e presuppone una partecipazione da parte dei Cantoni. Questi ultimi garantiscono che la stessa prestazione non venga finanziata due volte.
I progetti presentati sono esaminati dall’UFAM. Il finanziamento del progetto avviene mediante un versamento unico o sulla base di un accordo stipulato con l’UFAM.
Opportunità Progetti che non erano stati previsti alla stipula dell’AP e alla definizione delle prestazioni di competenza del Cantone. L’inserimento può essere effettuato in qualsiasi momento.
Prestazioni riconosciute: · Progetti di vasta portata o opportunità imprevedibili che non sono integrati nell’AP, ma che contribuiscono in misura determinante alla realizzazione degli OP. L’acquisizione, lo scambio e l’esproprio di terreni danno diritto a contributi. Occorre tuttavia dimostrare che si tratta del provvedimento più idoneo ed economicamente opportuno (art. 18c cpv. 4 LPN).
Innovazioni Elaborazione di modelli e approcci innovativi che contribuiscano a risolvere problemi complessi collegati alla protezione e al miglioramento delle condizioni degli habitat e delle popolazioni di specie prioritarie.
Prestazioni riconosciute: · Programmi e strategie che vanno oltre il livello dell’oggetto o del Cantone e che permettono l’elaborazione di metodi e strumenti innovativi. Lo scopo di questo sostegno è promuovere nuovi approcci alla gestione della natura a livello biogeografico e regionale. Ne risulta decisamente rafforzata la collaborazione intercantonale e intersettoriale (pianificazione del territorio, industria, settore privato, agricoltura, selvicoltura, gestione delle acque, industria energetica ecc.). Questi progetti possono essere attuati immediatamente, possono essere riprodotti e sono disponibili per gli altri Cantoni.
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Criteri di valutazione · Importanza ecologica/portata: l’importanza di progetti, programmi o strategie dipende dall’estensione delle superfici interessate, dalla varietà dei biotopi compresi, degli ambienti naturali o dal numero delle specie coinvolte. · Superficie interessata: estensione (ha) del perimetro del progetto. · Politiche settoriali/attori: il progetto è più facilmente accettato e attuato e il prodotto ottenuto maggiormente utilizzato coinvolgendo gli attori e i settori interessati dal progetto stesso o dal metodo proposto. · Carattere pionieristico: i progetti, i programmi o le strategie presentano evidenti innovazioni per quanto riguarda i metodi, la gestione, le misure e la pianificazione. · Importanza e urgenza: l’importanza di progetti, programmi o strategie dipende dal numero di specie, di popolazioni o di habitat rari, minacciati o in cattive condizioni su cui si intende intervenire. · Coordinamento sovracantonale o sovraregionale: il coordinamento con altri Cantoni o altre regioni (ad es. regioni transfrontaliere) è una garanzia per quanto riguarda l’efficacia e l’attuazione a lungo termine del progetto. · Trasferibilità della protezione della natura ad altri Cantoni, regioni o settori/attori: la possibilità offerta ad altre autorità di impiegare a loro volta il metodo o la procedura costituisce un vantaggio decisivo. · Comunicazione (opinione pubblica, partner, CDPNP): lo scambio di esperienze e di conoscenze acquisite nell’ambito del progetto riveste un’importanza cruciale.
Basi, studi, progetti di ricerca Nel settore della biodiversità esiste tuttora un’elevata necessità di effettuare ricerche e di acquisire basi per quanto riguarda i contenuti e i metodi. Questa esigenza non può essere soddisfatta solo dalla Confederazione, ma richiede spesso anche l’approfondimento e la concretizzazione a livello regionale. La partecipazione ai costi da parte della Confederazione deve essere giustificata da una coerenza con gli obiettivi strategici nazionali, come ad esempio la SBS, la CPS o la pianificazione nazionale dell’infrastruttura ecologica. Altrimenti le misure cantonali devono collocarsi nel contesto svizzero. L’eventuale legame con oggetti d’importanza nazionale o con strategie e programmi della Confederazione giustifica un maggior contributo finanziario.
Prestazioni riconosciute: · le basi generali, gli studi, la cartografia, l’acquisizione di dati, la stesura di inventari; · i progetti di ricerca applicata che analizzano tematiche sovraregionali orientate all’attuazione, ad esempio nell’ambito dell’ampliamento e della manutenzione dell’infrastruttura ecologica o delle misure specifiche per la promozione delle specie; · la pianificazione e l’elaborazione di progetti o misure, la cui attuazione ed esecuzione viene finanziata nell’ambito di altri AP (ad es. il programma di protezione delle risorse ai sensi dell’art. 77a LAgr; programma parziale «Biodiversità nel bosco»).
Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale 2025–2028 © UFAM 2023 99
Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente gli animali selvatici
4 Spiegazioni relative all’accordo programmatico
concernente gli animali selvatici 100
4.1 Situazione programmatica iniziale 100
4.1.1 Basi legali 100
4.1.2 Situazione attuale 101
4.1.3 Prospettive di sviluppo 101
4.2 Politica programmatica 102
4.2.1 Scheda programmatica 102
4.2.2 Calcolo dei mezzi finanziari 104
4.2.3 Obiettivi programmatici 104
4.2.4 Interfacce con altri programmi 115
Capitolo 4 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente gli animali selvatici © UFAM 2023 100
4 Spiegazioni relative all’accordo
programmatico concernente gli animali selvatici
4.1 Situazione programmatica iniziale
4.1.1 Basi legali
Art. 11 e 13 cpv. 3 LCP Secondo l’articolo 11 della legge sulla caccia (LCP; RS 922.0), la Confederazione delimita Indennità per la Art. 15 OBAF e ORUAM bandite federali di caccia come pure riserve per uccelli acquatici e di passo d’importanza sorveglianza e la internazionale e d’interesse nazionale (art. 11 cpv. 1 e 2 LCP). Nell’ambito degli accordi manutenzione programmatici la Confederazione partecipa con una quota forfettaria alle spese per la delle zone di vigilanza (art. 11 cpv. 6 LCP) e al risarcimento dei danni causati dalla selvaggina e protezione riconducibili a queste zone di protezione federali per la fauna selvatica (art. 13 cpv. 3 LCP e federali per la art. 15 dell’ordinanza sulle bandite federali [OBAF; RS 922.31] e ordinanza sulle riserve fauna selvatica d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori [ORUAM; RS 922.32]). I compiti e gli obblighi sono definiti nell’OBAF e nell’ORUAM.
Art. 11 LCP Secondo l’articolo 11 capoverso 6 LCP, la Confederazione accorda ai Cantoni aiuti finanziari Aiuti finanziari Art. 15a OBAF e ORUAM per le spese legate alle misure di promozione delle specie e degli spazi vitali nelle zone di per misure per la protezione federali per la fauna selvatica come pure nelle riserve e zone di cui all’articolo 11 promozione delle capoverso 4 LCP. L’ammontare degli aiuti finanziari globali viene concordato tra la specie e degli Confederazione e i Cantoni interessati nell’ambito degli accordi programmatici ed è stabilito in spazi vitali nelle base all’entità, alla qualità, alla complessità e all’efficacia delle misure (art. 15a OBAF e zone di ORUAM). protezione per la fauna selvatica
Art. 11a LCP D’intesa con i Cantoni, il Consiglio federale designa corridoi faunistici di importanza Indennità per Art. 8d e 8e OCP interregionale; questi servono a collegare tra di loro gli spazi vitali delle popolazioni di fauna misure volte a selvatica su una vasta parte del territorio (art. 11a cpv. 1 LCP). Nell’ambito delle loro mantenere e competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono ad assicurare l’integrità e la ripristinare la funzionalità dei corridoi faunistici di importanza interregionale (art. 11a cpv. 2 LCP). La funzionalità dei Confederazione accorda indennità globali per le misure volte a mantenere e ripristinare la corridoi faunistici funzionalità dei corridoi faunistici di importanza sovraregionale; l’ammontare viene stabilito nell’ambito degli accordi programmatici e si basa sulla necessità di risanamento del corridoio, l’importanza delle misure per l’interconnessione su vasta scala e l’entità, la qualità, la complessità e l’efficacia delle misure (art. 11a cpv. 3 LCP e art. 8e dell’ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia [OCP]; RS 922.01).
Art. 7a cpv. 3 LCP Sulla base di accordi programmatici, la Confederazione accorda ai Cantoni aiuti finanziari Aiuti finanziari Art. 4d OCP globali per le spese di vigilanza e di attuazione delle misure di gestione dei lupi (art. 7a cpv. 3 per la gestione LCP). L’ammontare degli aiuti finanziari ai Cantoni dipende dal numero di branchi presenti nel dei lupi Cantone (art. 4d cpv. 1 OCP). Il contributo annuo della Confederazione è pari al massimo a 30 000 franchi per branco; per i branchi il cui areale di attività si estende su diversi Cantoni, il contributo è suddiviso proporzionalmente tra i Cantoni. Per i branchi il cui areale di attività si estende anche a zone dei Paesi limitrofi viene corrisposto lo stesso contributo (art. 4d cpv. 2 OCP).
Capitolo 4 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente gli animali selvatici © UFAM 2023 101
4.1.2 Situazione attuale
Nell’ambito del programma «Animali selvatici» sono finora stati accordati aiuti finanziari e indennità per le zone di protezione federali per la fauna selvatica ai sensi dell’OBAF (bandite di caccia) e dell’ORUAM (riserve d’uccelli acquatici e migratori) nell’ordine di circa 3 milioni di franchi all’anno. Con la revisione della legislazione sulla caccia, dal 2025 saranno stanziati ulteriori mezzi per aiuti finanziari e indennità a favore di misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali nelle zone di protezione per la fauna selvatica secondo l’articolo 11 LCP (obiettivo programmatico 2, più CHF 2,5 mio/anno), per la garanzia funzionale dei corridoi faunistici di importanza sovraregionale (obiettivo programmatico 3, più CHF 2 mio/anno) e per la gestione dei lupi (obiettivo programmatico 4, più CHF 1 mio/anno). Per il periodo programmatico 2025–2028 saranno complessivamente disponibili circa 8,5 milioni di franchi all’anno. Considerato il nuovo assetto dei finanziamenti, nel corso del 2024 il capitolo 4 «Animali selvatici» è stato riveduto e sono stati aggiunti nuovi obiettivi programmatici (OP) e contenuti promozionali. L’attuale OP 1 «Superficie» è stato rinominato in «Gestione delle zone di protezione federali per la fauna selvatica» ed è stato precisato a livello di testo, mentre il contenuto è rimasto invariato. L’attuale OP 2 «Aspetti particolari» è stato integrato nel nuovo OP 2 «Promozione delle specie e degli spazi vitali». Sono poi stati creati altri due obiettivi programmatici: OP 3 «Corridoi faunistici» e OP 4 «Lupo».
La legislazione riveduta sulla caccia entrerà in vigore il 1° febbraio 2025. Ne consegue che gli accordi programmatici 2025–2028 saranno negoziati nel corso del 2025. I versamenti saranno effettuati dopo la firma dei contratti.
4.1.3 Prospettive di sviluppo
Come in passato, per conservare la superficie e la qualità delle zone di protezione federali per la fauna selvatica, i finanziamenti saranno versati per il tramite di un importo forfettario, secondo la superficie e l’importanza, per sostenere le attività connesse alla sorveglianza e alla relativa infrastruttura, alla segnaletica nonché alle misure preventive e al risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica.
Le zone di protezione federali per la fauna selvatica sono di principio spazi vitali con un valore ecologico ed elementi di interconnessione, che tuttavia presentano una qualità molto eterogenea. Per tale ragione, nei prossimi anni l’attenzione sarà rivolta al loro miglioramento qualitativo. A tal fine potranno essere elaborate e attuate pianificazioni corrispondenti (ad es. piani di gestione integrati, piani di utilizzazione, piani di promozione integrati); l’utilizzazione turistica potrà essere gestita per evitare perturbazioni notevoli oppure l’utilizzazione agricola e forestale potrà essere armonizzata con gli obiettivi di protezione. Potranno inoltre essere realizzati progetti e misure concreti per la promozione delle specie e degli spazi vitali.
I corridoi faunistici di importanza sovraregionale (CFS) sono d’importanza centrale per la migrazione delle specie animali e quindi per la loro sopravvivenza a lungo termine, ma a volte presentano carenze nella loro funzionalità. Nei prossimi anni l’attenzione sarà innanzitutto concentrata sull’elaborazione delle basi di pianificazione necessarie (schede degli oggetti cantonali dei corridoi, pianificazioni del risanamento). Laddove tali basi siano già presenti, si procederà con l’attuazione di progetti e misure per il miglioramento della permeabilità dei corridoi.
Infine, i Cantoni riceveranno un sostegno forfettario per il disbrigo dei loro compiti nella gestione dei lupi.
Capitolo 4 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente gli animali selvatici © UFAM 2023 102
4.2 Politica programmatica
4.2.1 Scheda programmatica
Scheda programmatica «Animali selvatici», art. 7a cpv. 3, 11 cpv. 6, 11a e 13 cpv. 3 LCP
Obiettivo legale • Vigilanza sulle bandite federali di caccia e riserve per uccelli acquatici e di passo d’importanza internazionale e nazionale (zone di protezione federali per la fauna selvatica)
Misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali nelle zone di protezione della fauna selvatica secondo l’articolo 11 LCP
Mantenimento e ripristino della funzionalità dei corridoi faunistici di importanza sovraregionale
Misure per la gestione dei lupi
Effetto perseguito • Attraverso la conservazione e la valorizzazione ecologica delle zone di protezione della fauna selvatica come pure la garanzia e il ripristino della funzionalità dei corridoi faunistici di importanza sovraregionale si conservano e si promuovono le biocenosi di mammiferi e uccelli indigeni e selvaggi migratori.
Le misure sostenibili per la gestione del lupo riducono i conflitti e contribuiscono a conciliare protezione e utilizzazione
La presenza di zone di protezione della fauna selvatica e di corridoi faunistici in quantità sufficiente, di buona qualità e con un’interconnessione funzionante fa parte di un’infrastruttura ecologica funzionale
Priorità e strumenti Priorità UFAM • Promozione delle specie e degli spazi vitali nelle zone di protezione federali per la fauna selvatica (eliminazione di deficit, valorizzazione)
Basi di pianificazione aggiornate, in particolare in relazione ai corridoi faunistici di importanza sovraregionale e all’attuazione di progetti di interconnessione concreti per il miglioramento della funzionalità
Integrazione delle zone di protezione della fauna selvatica e dei corridoi faunistici nella rete delle zone di valore ecologico
Gestione del lupo efficiente e sostenibile
Strumenti
Inventari federali delle zone di protezione della fauna selvatica e dei corridoi faunistici
Basi e aiuti all’esecuzione concernenti le specie e gli spazi vitali, in particolare nell’ambito della LCP
Aiuti finanziari, indennità, monitoraggi e controlli dell’efficacia a livello nazionale
ID Obiettivi programmatici Indicatori di prestazione Indicatori di qualità Contributo federale (obiettivi di prestazione)
04-1 OP 1: Gestione delle zone IP 1.1: Sorveglianza IQ 1.1: Assistenza tecnica degli oggetti IP 1.1: Contributi forfettari di protezione federali per • Popolazioni delle specie bersaglio per unità la fauna selvatica conformemente alle schede degli oggetti Numero, superficie e qualità • Segnaletica uniforme conformemente ai Variabili: delle zone protette sono criteri della Confederazione OBAF: superficie in km² conservati; sono ORUAM: importanza riconoscibili sul terreno e accettati nei Cantoni IP 1.2: Segnaletica in loco IQ 1.2: Accettazione delle zone protette IP 1.2: Contributi forfettari
Accettazione da parte di diversi gruppi di per unità CHF 5000 utenti
Gestione dei conflitti bosco-selvaggina orientata alle soluzioni
IP 1.3: Prevenzione e IP 1.3: Contributo globale risarcimento dei danni come da accordo causati dalla fauna selvatica programmatico: max 50 % dei costi computabili
Capitolo 4 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente gli animali selvatici © UFAM 2023 103
ID Obiettivi programmatici Indicatori di prestazione Indicatori di qualità Contributo federale (obiettivi di prestazione)
04-2 OP 2: Promozione delle IP 2.1: Numero di IQ 2.1: Fabbisogno specifico per oggetto IP 2.1–2.3: specie e degli spazi vitali pianificazioni allestite (piani • Basi specifiche per oggetti relative a Contributo globale come da La qualità ecologica delle di promozione per specie e deficit, piani di promozione integrati ecc. accordo programmatico: zone di protezione della spazi vitali, piani di • Necessità d’intervento operazionalizzata e max 50 % dei costi fauna selvatica secondo utilizzazione, modifiche delle priorità come base per l’attuazione delle computabili l’articolo 11 LCP migliora; le schede degli oggetti ecc.) misure rispettive specie bersaglio e • Concertazione in base ai piani e alle Variabili: Adempimento degli le specie prioritarie a livello priorità dell’UFAM e ai piani globali indicatori di qualità, entità, nazionale sono incentivate. cantonali (pianificazioni dell’IE e piani di complessità ed efficacia Lo sfruttamento a fini promozione integrati) delle misure agricoli, forestali e turistici delle zone è ottimizzato per IP 2.2: Numero di IQ 2.2: Promozione specifica per oggetto IP 2.1: gli animali selvatici. La pianificazioni e progetti • Valorizzazione ecologica delle zone • per ogni pianificazione: popolazione è informata e realizzati per la tramite promozione di spazi vitali orientata 50 % di partecipazione, sensibilizzata. valorizzazione di spazi vitali al fabbisogno max CHF 25 000 e la promozione di specie • Grandi spazi vitali tranquilli tramite la riduzione dei conflitti di utilizzazione nei settori turismo/tempo libero e ungulati/animali da reddito nelle zone d’estivazione
Promozione delle specie bersaglio specifica per zona in conformità alle schede degli oggetti e ai piani di promozione delle specie già esistenti o elaborati, concentrazione sulle specie prioritarie a livello nazionale (SPN)
Misure di promozione integrative a sostegno degli obiettivi delle zone protette (in particolare le riserve forestali) che si sovrappongono a zone di protezione della fauna selvatica
IP 2.3: Numero di progetti IQ 2.3: Maggiore controllo e per maggiore controllo e sensibilizzazione sensibilizzazione nelle zone • Vigilanza orientata ai gruppi bersaglio, esposte a un’elevata assistenza e sensibilizzazione da parte di pressione allo sfruttamento specialisti • Riduzione di violazioni e perturbazioni in zone sensibili
04-3 OP 3: Corridoi faunistici IP 3.1: Numero di IQ 3.1: Basi di pianificazione aggiornate IP 3.1 e 3.2: La funzionalità dei corridoi pianificazioni allestite • Schede degli oggetti cantonali precise in Contributo globale come da faunistici di importanza relazione ai corridoi faunistici, inclusi accordo programmatico: sovraregionale è conservata ostacoli dettagliati e misure necessarie max 50 % dei costi o ripristinata • All’occorrenza pianificazioni del computabili risanamento per la definizione delle priorità degli altri lavori Variabili: Importanza del corridoio faunistico per IP 3.2: Numero di progetti IQ 3.2: Funzionalità migliorata interconnessione, necessità attuati per il miglioramento • Aumento della permeabilità e della di risanamento, efficacia, della funzionalità dei corridoi sicurezza complessità/estensione
Valorizzazione ecologica dei corridoi con strutture di gestione dei visitatori e biotopi IP 3.1: Contributo forfettario di transizione di alto valore per la pianificazione: per
Lunga durata delle misure ogni piano di risanamento CHF 1500
04-4 OP 4: Lupo IP 4.1: Numero di branchi IQ 4.1: Gestione basata sui branchi Max. CHF 30 000 per ogni Vigilanza e misure per la • Riduzione dei conflitti branco all’anno, anche se gestione dei lupi • Rallentamento nella crescita della l’areale di attività si trova in popolazione parte nel Paese limitrofo • Contributo alla conservazione della popolazione a livello della Svizzera e Se l’areale di attività è dell’arco alpino esteso su diversi Cantoni: per ogni Cantone 30 000 franchi/numero di Cantoni interessati
Capitolo 4 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente gli animali selvatici © UFAM 2023 104
4.2.2 Calcolo dei mezzi finanziari
Per l’obiettivo programmatico 1, IP 1.1. l’attuale attribuzione dei fondi della Confederazione ai Cantoni tramite un contributo forfettario per la sorveglianza, per l’infrastruttura necessaria alla sorveglianza nonché per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina ha dato buoni risultati e viene mantenuta con lo stesso importo. Nel caso delle bandite di caccia i contributi forfettari sono calcolati secondo la superficie in km² in conformità all’articolo 14 capoverso 2 OBAF, mentre per le zone di protezione per uccelli acquatici secondo la loro importanza per l’avifauna (importanza internazionale e nazionale) in conformità all’articolo 14 capoverso 2 ORUAM. Anche nell’obiettivo programmatico 4 «Lupo» gli aiuti finanziari sono erogati per il tramite di un importo forfettario e sono stabiliti in base al numero di branchi per Cantone.
Le misure possibili negli OP 2 e 3 per la promozione delle specie e degli spazi vitali e per il miglioramento della funzionalità dei corridoi faunistici sono molto varie ed eterogenee. Sono inoltre presenti notevoli differenze specifiche per le varie zone. Di conseguenza anche i costi di tali misure sono molto eterogenei, il che impedisce una forfettizzazione dei contributi e rende sensata solo una partecipazione proporzionale della Confederazione ai costi effettivi. La partecipazione della Confederazione può ammontare al massimo al 50 per cento e le prestazioni proprie dei Cantoni sono computabili. Sono considerate prestazioni proprie le prestazioni riferite a progetti svolte da servizi specializzati cantonali o da terzi come servizi comunali od ONG (ad es. tramite un contratto o un accordo sulle prestazioni), a condizione che non siano fornite da uffici/istituzioni incaricati e siano necessarie nella funzione ricoperta. Tali prestazioni potrebbero includere ad esempio l’elaborazione di strategie o piani d’azione come pure prestazioni tecniche. Le prestazioni proprie devono essere documentate dai Cantoni (trattativa, rapporti di controlling annuali, campionamenti).
Punto di partenza per l’attribuzione dei fondi nei negoziati sul programma sono le offerte di contributi della Confederazione ai Cantoni (disponibilità a pagare). Negli obiettivi programmatici 2 e 3 devono essere intesi come «contingenti teorici» in base ai quali i Cantoni impostano le prestazioni da loro pianificate e presentate. Nell’OP 2 l’offerta della Confederazione è composta da un contributo base per ogni zona di protezione della fauna selvatica e un contributo per superficie riferito alle dimensioni delle zone. Nell’OP 3 l’offerta della Confederazione è definita in base al numero di corridoi faunistici di importanza sovraregionale che necessitano di risanamento (stato in larga misura interrotto o danneggiato) per ogni Cantone. Si considera inoltre se i Cantoni dispongono già di pianificazioni o meno. Chiarimenti particolareggiati sull’attribuzione dei fondi sono forniti di seguito sotto gli obiettivi programmatici corrispondenti.
L’offerta della Confederazione è da intendersi come valore di riferimento. I contributi effettivi saranno negoziati con i Cantoni. Tenuto conto dell’eterogeneità delle misure e delle differenze specifiche per area non è possibile elaborare metodi di valutazione complessi. Per l’ammontare dei contributi è invece determinante il grado di adempimento dei rispettivi criteri di qualità. Si tiene inoltre conto dell’entità, della complessità e dell’efficacia delle prestazioni offerte. Gli allegati inoltrati dai Cantoni negli obiettivi programmatici 2 «Promozione delle specie e degli spazi vitali» e 3 «Corridoi faunistici» forniscono informazioni in merito a questi criteri rilevanti ai fini della valutazione (cfr. tab. Tabella 3).
4.2.3 Obiettivi programmatici
OP 1 Gestione delle zone di protezione federali per la fauna selvatica L’obiettivo programmatico 1 si propone di conservare il numero, la superficie complessiva e la qualità delle zone protette in conformità all’appendice 1 OBAF e all’allegato 1 ORUAM. Assicura la sorveglianza e la conservazione di queste zone protette. La sorveglianza delle zone deve essere affidata a guardacaccia professionisti. Il
Capitolo 4 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente gli animali selvatici © UFAM 2023 105
perimetro deve essere segnalato in loco: specialmente alle entrate principali e nei biotopi particolarmente degni di protezione vanno collocati cartelli che forniscano indicazioni in merito alla zona protetta, agli obiettivi della protezione e alle principali misure di protezione.
Indicatori di prestazione Gli IP definiscono l’unità misurabile in cui viene fissata in termini quantitativi la prestazione necessaria. Per l’OP 1 «Gestione delle zone di protezione federali per la fauna selvatica» sono:
IP 1.1 Sorveglianza Conformemente all’articolo 11 segg. OBAF e ORUAM, i guardacaccia devono avere i diritti di polizia giudiziaria (art. 11), svolgere un’ampia gamma di compiti (art. 12), ricevere una formazione di base e frequentare i corsi di perfezionamento periodici. Inoltre, devono essere messi a loro disposizione l’infrastruttura e l’equipaggiamento necessari per la sorveglianza. Questi compiti non possono essere svolti da ranger. È possibile avvalersi di ranger nell’OP 2 (IP 2.3) in zone esposte a un’elevata pressione allo sfruttamento nelle quali i compiti di sorveglianza non possono essere adeguatamente coperti da guardacaccia.
IP 1.2 Segnaletica in loco L’articolo 7 OBAF e ORUAM impegna i Cantoni a segnalare le zone di protezione federali per la fauna selvatica alle entrate principali e nei biotopi particolarmente degni di protezione all’interno di tali zone, nonché a informare sugli obiettivi e sulle misure di protezione.
IP 1.3 Prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica Secondo l’articolo 8 OBAF e ORUAM, i Cantoni sono tenuti a provvedere affinché nelle zone di protezione federali per la fauna selvatica non si verifichino danni intollerabili. A questo proposito, i Cantoni possono intervenire per regolare gli effettivi della selvaggina, e al contempo ricevono dalla Confederazione un contributo forfettario per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica all’interno di tali zone o di un perimetro definito, entro il quale i danni sono indennizzati secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera d OBAF e ORUAM. Inoltre, possono essere sostenuti finanziariamente anche progetti di prevenzione dei danni da selvaggina specifici per zone e per problemi.
Indicatori di qualità Definiscono gli standard qualitativi che devono essere raggiunti affinché la prestazione possa avere l’effetto implicito.
IQ 1.1 Assistenza tecnica degli oggetti I rapporti annuali dei guardacaccia presentano in particolare una rilevazione quantitativa delle seguenti specie: caprioli, camosci, cervi e cinghiali; per altre due dozzine circa di specie di mammiferi e per circa 30 specie di uccelli si chiede al personale competente per la vigilanza di effettuare una stima, sotto forma di perizia, dell’evoluzione delle popolazioni. Inoltre, nelle riserve d’importanza internazionale d’uccelli acquatici e migratori, le popolazioni di uccelli sono censite sistematicamente in modo dettagliato ogni anno, due volte in inverno, dalla Stazione ornitologica svizzera. I guardacaccia controllano periodicamente lo stato della segnaletica sul terreno.
IQ 1.2 Accettazione delle zone di protezione I responsabili delle zone di protezione valutano l’accettazione di queste zone da parte della popolazione e dei diversi gruppi di utenti (selvicoltori, agricoltori e persone in cerca di ristoro) nell’ambito degli specifici rapporti annuali. Nel settore agricolo e forestale l’accettazione è strettamente correlata alla necessaria gestione dei conflitti (danni causati dalla selvaggina).
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Contributo della Confederazione Contributi forfettari per la sorveglianza, l’infrastruttura di sorveglianza e il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica Bandite di caccia Gli importi di base annui per la sorveglianza nelle bandite di caccia di cui all’appendice 1 OBAF sono fissati in base alla superficie della zona secondo l’articolo 14 OBAF: · zone fino a 20 km²: CHF 21 000 · zone da 20 a 100 km²: supplemento proporzionale alla superficie eccedente i 20 km² fino a un massimo di 21 000 CHF
Per l’infrastruttura di sorveglianza viene versato un importo forfettario di base pari a 85 franchi per km² in base all’articolo 14 OBAF. Per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nella zona e nell’eventuale perimetro aggiuntivo viene corrisposto un importo base pari a 30 franchi per km² in base all’articolo 15 OBAF.
Riserve d’uccelli acquatici e migratori Gli importi di base per la sorveglianza e l’infrastruttura di sorveglianza (art. 14 cpv. 2 ORUAM) nonché per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica (art. 15 cpv. 2 lett. b ORUAM) nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori di cui all’allegato 1 ORUAM dipendono dall’importanza internazionale o nazionale delle zone. La loro importanza si basa su inventari scientifici che hanno come criterio il contributo agli effettivi europei di uccelli acquatici particolari. Le zone di importanza internazionale ricevono importi doppi rispetto a quelle di importanza nazionale (art. 14 cpv. 2 e 15 cpv. 2a ORUAM): · Sorveglianza: CHF 28 000/14 000 · Infrastruttura di sorveglianza: CHF 630/315 · Danni causati dalla fauna selvatica: CHF 1900/950
Contributi forfettari per progetti riguardanti la segnaletica in loco delle zone di protezione federali per la fauna selvatica Le zone di protezione federali per la fauna selvatica sono perlopiù segnalate secondo criteri uniformi conformemente al manuale «Aree protette svizzere: manuale di segnaletica» (UFAM, 2016). Sussistono ancora lacune in alcune zone ORUAM. Inoltre è emerso un certo fabbisogno di potenziamento della segnaletica volto a gestire i visitatori. Nel periodo 2025–2028 verranno quindi sostenuti nuovamente progetti di segnaletica in conformità all’articolo 7 ORUAM e OBAF; a tal fine verrà stanziato un contributo forfettario federale per zona pari a 5000 franchi (dato indicativo). La partecipazione ai costi da parte del Cantone dovrà corrispondere ad almeno il 50 per cento del costo dell’intero progetto. Occorre tenere conto del relativo manuale menzionato in precedenza.
Sono prioritari i progetti concernenti la segnaletica nelle zone in cui le misure per la gestione di grandi flussi di visitatori risultano funzionali al raggiungimento degli obiettivi di protezione (ad es. rendere più tranquilli gli habitat).
Capitolo 4 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente gli animali selvatici © UFAM 2023 107
Contributo globale per progetti volti a prevenire i danni causati dalla fauna selvatica Nelle zone di protezione federali per la fauna selvatica può accadere che, in situazioni particolari, si verifichino problemi dovuti alla selvaggina; se presente in numero elevato, può infatti causare danni a colture e boschi circostanti. La Confederazione può sostenere progetti di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica specifici per zona o problema con un contributo finanziario (IP 1.3) in conformità all’articolo 15 capoverso 1 lettera b OBAF e ORUAM, a condizione che i progetti rientrino nel perimetro di protezione o in quello esterno designato in cui è previsto l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica. Condizione preliminare è che le misure siano adottate secondo l’articolo 8 o 9 OBAF o l’articolo 9 o 10 ORUAM. Per le riserve d’uccelli acquatici e migratori l’ammontare delle indennità dipende dalla loro importanza internazionale o nazionale oppure, in via eccezionale, dall’entità dei danni superiori alla media (art. 15 cpv. 2 ORUAM); per le bandite di caccia dipende invece dall’estensione della loro superficie (art. 15 cpv. 2 OBAF). Considerata la forte diversità degli oneri, la partecipazione ai costi da parte della Confederazione viene stabilita nell’ambito dei negoziati (art. 15 cpv 3 OBAF e ORUAM); tuttavia, almeno il 50 per cento dei costi deve essere a carico del Cantone.
Nelle bandite di caccia sono incentivate in via prioritaria le misure da attuare nelle superfici protette integralmente, mentre nelle zone ORUAM sono sostenute le misure da attuare in zone di importanza internazionale.
OP 2 Promozione delle specie e degli spazi vitali La Confederazione accorda aiuti finanziari per le misure di promozione delle specie e degli spazi vitali nelle zone di protezione federali per la fauna selvatica (secondo l’OBAF e l’ORUAM) e in ulteriori riserve e zone protette cantonali di cui all’articolo 11 capoverso 4 LCP. Oltre a essere equivalenti alle zone di protezione federali per la fauna selvatica in termini di requisiti e qualità, queste ultime devono soddisfare i criteri di cui alla tabella seguente:
Tabella 1 Criteri applicabili alle zone di protezione cantonali per la fauna selvatica di cui all’art. 11 cpv. 4 LCP:
Perimetro Le zone di protezione cantonali per la fauna selvatica hanno un perimetro chiaramente delimitato.
Protezione giuridica Sono protette nel lungo termine come spazio vitale per la fauna selvatica tramite un decreto cantonale.
Obiettivi di protezione Il Cantone definisce obiettivi di protezione specifici e misure particolari per la protezione delle specie e dei biotopi.
Protezione da pregiudizi Nell’adempimento dei suoi compiti il Cantone provvede affinché gli obiettivi di protezione non siano compromessi da altre utilizzazioni.
Caccia La caccia è vietata.
Animali abbattuti Gli organi d’esecuzione cantonali possono consentire abbattimenti di animali cacciabili se necessario per la protezione degli spazi vitali, la conservazione della varietà delle specie o la prevenzione di danni eccessivi causati dalla fauna selvatica.
Gestione dei flussi turistici In caso di elevata pressione allo sfruttamento gli organi d’esecuzione cantonali definiscono un piano di gestione dei flussi turistici.
Le zone di tranquillità per la fauna selvatica sono strumenti di gestione dei flussi turistici in base all’articolo 7 capoverso 4 LCP e non sono zone protette di cui all’articolo 11 capoverso 4 LCP. Pertanto, nell’ambito dell’accordo programmatico «Animali selvatici» possono continuare a essere sostenuti con aiuti finanziari solamente se si trovano all’interno di una zona di protezione federale o cantonale per la fauna selvatica di cui all’articolo 11 LCP.
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Misure riconosciute Affinché le zone di protezione della fauna selvatica quali zone ecologicamente pregiate contribuiscano nel lungo termine a favorire un’infrastruttura ecologica funzionante, si concentra l’attenzione su un loro miglioramento qualitativo. Le misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali nelle zone di protezione federali e cantonali dipendono dalle biocenosi e dai tipi di spazi vitali presenti e sono pertanto molto eterogenee e specifiche per ciascuna zona. Il rilevamento dei valori naturalistici presenti e dei deficit negli spazi vitali, l’elaborazione di piani di gestione integrati e piani di promozione specifici sono quindi d’importanza centrale. Le pianificazioni corrispondenti e la relativa attuazione sono sostenuti nell’OP 2.
Per conoscere gli spazi vitali principali per gli uccelli acquatici, palustri e nidificanti all’interno delle riserve d’uccelli acquatici e migratori, la Stazione ornitologica svizzera per conto dell’UFAM ha redatto un rapporto per ciascun oggetto, nel quale sono riportati anche eventuali deficit e le possibili misure. Questi rapporti sono stati resi accessibili a tutti i Cantoni. L’attuazione delle misure idonee riportate in questi rapporti è decisamente auspicata e può essere sostenuta tramite aiuti finanziari nell’OP 2.
Poiché la pressione esercitata dal turismo e dalle attività del tempo libero sulle zone di protezione della fauna selvatica non accenna a diminuire e i problemi derivanti dal mancato adeguamento dell’estivazione degli animali da reddito non sono ancora risolti in tutte le zone, è possibile continuare (finora nell’OP 2 «Aspetti particolari») a sostenere misure a favore della tranquillità della fauna selvatica in habitat sensibili. Possono quindi essere presentati sia piani specifici per le zone interessate nei settori concernenti la gestione del turismo e delle attività sportive del tempo libero e la gestione di alpeggi e foreste sia progetti per l’attuazione dei piani stessi. Nelle zone esposte a un’elevata pressione allo sfruttamento possono inoltre essere finanziati progetti finalizzati a un maggior controllo, informazione e sensibilizzazione o alla riduzione di perturbazioni e infrazioni (ad es. mediante l’intervento di ranger).
Nelle riserve forestali (soprattutto nelle riserve forestali particolari) che si trovano all’interno di bandite di caccia sussistono grandi sovrapposizioni e sinergie con il programma parziale «Biodiversità forestale» (cfr. cap. 4.2.4).
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Tabella 2 Possibili misure riconosciute nell’OP 2 «Promozione delle specie e degli spazi vitali» (elenco non esaustivo)
Misura Indicatori Osservazioni Rilevante in zone di secondo prestazione
Allestimento di piani di gestione IP 2.1 Sulla base di un piano di gestione integrato si rileva la situazione di OBAF e ORUAM integrati per ogni zona protetta partenza presente in una zona protetta (stato reale, valori naturalistici importanti, deficit ecc.), mentre lo sviluppo integrato della zona (cosa fare in riferimento alla promozione delle specie, alla gestione dell’utilizzazione, ai conflitti con l’economia alpestre, alla gestione di specie problematiche ecc.) viene pianificato per i prossimi anni
Allestimento di piani di IP 2.1 È così possibile elaborare misure di valorizzazione mirate per OBAF e ORUAM promozione delle specie e degli specie e spazi vitali selezionati. L’attenzione dovrà essere rivolta in spazi vitali via prioritaria alle specie bersaglio della zona protetta, alle specie prioritarie a livello nazionale e alle specie minacciate
Allestimento di piani di gestione IP 2.1 Pianificazioni specifiche per le varie zone nel settore concernente OBAF e ORUAM nelle zone esposte a un’elevata la gestione del turismo e delle attività sportive del tempo libero pressione allo sfruttamento consentono di ottenere la tranquillità degli spazi vitali e la riduzione delle perturbazioni
Allestimento di piani di IP 2.1 I problemi con il mancato adeguamento di utilizzazioni o con In part. OBAF utilizzazione specifici per le utilizzazioni dannose per la fauna selvatica possono essere risolti zone nell’ambito della gestione con conseguente tranquillità e miglioramento degli spazi vitali per la di alpeggi e foreste fauna selvatica
Revisione e modifica delle IP 2.1 Miglioramento delle zone protette tramite la revisione e la ORUAM e OBAF schede degli oggetti precisazione delle schede degli oggetti; ad es.
estensione o concretizzazione delle zone protette e delle specie bersaglio;
delimitazione di zone protette con regolamenti chiari in riferimento ai diversi utilizzi (ad es. «stand up paddle»);
allargamento/modifica di perimetri tramite l’inserimento di zone di valore o l’esclusione di zone problematiche (ad es. area insediativa, regione sciistica)
Fungono da base ad esempio i rapporti della Stazione ornitologica sulle singole zone ORUAM e le pianificazioni di utilizzazione già allestite per le bandite federali di caccia
Attuazione delle pianificazioni IP 2.2 Attraverso l’attuazione delle pianificazioni e dei piani di cui all’IP 2.1 allestite al n. 2.1 o di quelle identificate nell’ambito di un monitoraggio delle perturbazioni (IP 2.3) si realizza un miglioramento della protezione delle zone e della qualità degli spazi vitali
Attuazione di progetti concreti IP 2.2 Fungono da base ad esempio i rapporti della Stazione ornitologica per la valorizzazione di spazi sulle singole zone ORUAM e le rilevazioni relative ai valori della In part. OBAF vitali e la promozione di specie biodiversità nelle bandite federali di caccia
Esempi: In part. ORUAM
cura ottimizzata degli spazi vitali e utilizzo degli alpeggi per specie prioritarie come gallo cedrone, fagiano di monte, merlo dal collare, picchio tridattilo, beccaccia ecc.
promozione di zone umide di valore con corpi idrici in terreni agricoli, inondazioni temporanee per i limicoli (ORUAM)
migliore allineamento delle superfici con utilizzazione agricola intensiva agli obiettivi di protezione, ad es. tramite la creazione di nuove SPB ed elementi strutturali
Impostazione e potenziamento IP 2.3 • La protezione delle zone migliora grazie all’intensificazione della OBAF e ORUAM con del servizio di ranger in zone vigilanza da parte di specialisti e alla riduzione delle infrazioni. elevata pressione allo esposte a un’elevata pressione Migliorano inoltre l’informazione e la sensibilizzazione dei visitatori sfruttamento allo sfruttamento
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Misura Indicatori Osservazioni Rilevante in zone di secondo prestazione
Monitoraggio delle IP 2.3 Attraverso l’osservazione delle perturbazioni (attività per il tempo OBAF e ORUAM con perturbazioni nelle zone libero, infrazioni) e il rilevamento delle ripercussioni sulla fauna elevata pressione allo esposte a sfruttamento selvatica è possibile formulare misure (ad es. informazioni e verifica sfruttamento notevole da parte del servizio di ranger, sbarramenti temporanei, chiusura di sentieri in terra battuta, allestimento di piani di gestione dei flussi turistici)
Indicatori di prestazione Gli IP definiscono l’unità misurabile in cui viene fissata in termini quantitativi la prestazione necessaria. Per l’OP 2 «Promozione delle specie e degli spazi vitali» sono:
IP 2.1 Numero di pianificazioni allestite Allestimento di piani di gestione integrati e piani di promozione delle specie e degli spazi vitali per consentire una promozione della biodiversità orientata al fabbisogno. Allestimento di piani nei settori del turismo, del tempo libero e dello sport (ad es. gestione dei flussi turistici e sensibilizzazione) nonché nell’estivazione degli animali da reddito. L’obiettivo dei piani è gestire, allontanare e contenere al minimo lo sfruttamento delle zone protette che avviene per il tramite di attività agricole, di svago e sotto altre forme di utilizzo, in modo da eliminare per quanto possibile il disturbo arrecato alla fauna e alla flora autoctone, in particolare alle specie bersaglio conformemente alle schede degli oggetti di cui all’appendice 1 OBAF e all’allegato 1 ORUAM. Adattamento/precisazione delle schede degli oggetti per rafforzarne il contenuto (modifica dei perimetri, precisazione degli obiettivi di protezione, modifica delle utilizzazioni ecc.).
IP 2.2 Numero di pianificazioni e progetti realizzati per la valorizzazione di spazi vitali e la promozione di specie Attuazione delle pianificazioni allestite nell’ambito dell’IP 2.1 e misure ivi elaborate come pure di progetti concreti per la promozione delle specie e degli spazi vitali.
IP 2.3 Numero di progetti per maggiore controllo e sensibilizzazione Attuazione di progetti che, in zone esposte a un’elevata pressione allo sfruttamento, consentono un maggior controllo, informazione e sensibilizzazione o la riduzione di perturbazioni e infrazioni, ad esempio mediante l’intervento di ranger.
Indicatori di qualità Definiscono gli standard qualitativi che devono essere raggiunti affinché la prestazione possa avere l’effetto implicito.
IQ 2.1: Fabbisogno specifico per oggetto Sono disponibili basi specifiche per oggetto che consentono un’osservazione integrale degli oggetti e mostrano dove sono presenti ad esempio deficit, conflitti di utilizzo o possibilità di promozione. Viene identificata la necessità di intervenire e vengono definite le priorità per l’attuazione delle misure. Le misure di promozione sono inoltre armonizzate in base alle strategie e alle priorità dell’UFAM e ai piani globali cantonali (pianificazioni dell’IE e piani di promozione integrali).
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IQ 2.2: Promozione specifica per oggetto I conflitti di utilizzazione nei settori turismo/tempo libero o ungulati selvatici/animali da reddito nelle zone d’estivazione vengono ridotti e consentono grandi spazi vitali tranquilli. La valorizzazione di spazi vitali orientata al fabbisogno e la promozione delle specie bersaglio specifica per zona in conformità alle schede degli oggetti e ai piani di promozione delle specie già esistenti o allestiti determina una valorizzazione ecologica delle zone protette quale componente importante dell’infrastruttura ecologica. Le finalità in zone protette che si sovrappongono (in particolare riserve forestali) sono sostenute.
IQ 2.3: Maggiore controllo e sensibilizzazione Un maggior controllo nelle zone esposte a una elevata pressione allo sfruttamento consente una vigilanza orientata ai gruppi bersaglio, assistenza e sensibilizzazione da parte di specialisti. Infrazioni e perturbazioni nelle zone sensibili vengono ridotte e la comprensione dei gruppi di utenti per l’importanza delle zone viene consolidata.
Contributi federali Le offerte della Confederazione ai Cantoni («contingenti teorici») tengono conto del numero e delle dimensioni delle zone di protezione della fauna selvatica di cui all’articolo 11 LCP in un Cantone. Sono composte da un contributo base per ogni zona di protezione della fauna selvatica e da un contributo per superficie. La superficie delle bandite di caccia è circa sette volte maggiore di quella delle riserve d’uccelli acquatici e migratori. La pressione allo sfruttamento e la necessità di misure sono però maggiori in quest’ultime. Di conseguenza le riserve d’uccelli acquatici e migratori beneficiano di contributi base maggiori rispetto alle bandite di caccia. Della grandezza delle bandite di caccia si tiene conto con il contributo per superficie. · Contributi base all’anno: – a) per ogni bandita di caccia: CHF 10 000; – b) per ogni riserva di uccelli acquatici e migratori: CHF 15 000 se d’importanza nazionale, CHF 20 000 se d’importanza internazionale; – c) per ogni riserva cantonale (secondo tab. 1): CHF 5000. · Contributi per superficie all’anno: per il contributo per superficie è determinante la quota percentuale della superficie di tutte le zone di protezione della fauna selvatica presenti in un Cantone rispetto alla superficie totale di tutte le zone di protezione della fauna selvatica presenti in Svizzera.
L’ammontare degli aiuti finanziari globali nell’obiettivo programmatico «Promozione delle specie e degli spazi vitali» viene negoziato tra la Confederazione e i Cantoni interessati. Di norma, la Confederazione e il Cantone si assumono ciascuno la metà dei costi e le prestazioni proprie dei Cantoni sono computabili.
Criteri di assegnazione L’ammontare degli aiuti finanziari globali è stabilito in base all’entità, alla qualità, alla complessità e all’efficacia delle misure come pure alla necessità d’agire/al deficit presente nella zona. Al tal fine i Cantoni presentano in allegato ulteriori informazioni relative alla prestazione offerta. Per ogni prestazione offerta devono formulare un parere relativo ai punti di cui alla tabella 3 su un massimo di due pagine in formato A4.
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Tabella 3 Breve descrizione delle informazioni da fornire in merito alle prestazioni offerte nell’OP 2 e nell’OP 3
Breve descrizione della prestazione offerta
Situazione iniziale OP 2: Informazioni sullo stato della zona di protezione, motivi scatenanti, necessità OP 3: Necessità di risanamento del corridoio, importanza di ristabilire l’interconnessione su vasta scala
Contenuto e dimensioni Presentazione delle prestazioni che vengono fornite e in particolare dei dati sul perimetro delle misure/la dimensione della superficie/il settore d’influenza
Osservazioni sull’adempimento degli indicatori di Presentazione del grado di adempimento degli indicatori di qualità secondo la scheda qualità programmatica
Pianificazione temporale e tappe fondamentali Presentazione di una pianificazione temporale approssimativa e delle tappe fondamentali da raggiungere per il periodo programmatico
Effetti attesi Presentazione degli effetti che si devono attendere
Basi Indicazione di basi, pianificazioni e fonti già presenti
OP 3 Corridoi faunistici Per poter disporre di una lunga capacità di sopravvivenza, la selvaggina necessita di uno scambio di individui tra popolazioni diverse. La crescente frammentazione del paesaggio causata dalle infrastrutture umane limita la diffusione della selvaggina e ostacola le migrazioni stagionali. I corridoi faunistici sono componenti degli assi di interconnessione tra gli spazi vitali essenziali limitati lateralmente in modo permanente da elementi naturali o antropici o da zone intensamente sfruttate. I corridoi faunistici di importanza sovraregionale sono fondamentali per l’interconnessione degli spazi vitali su vasta scala e sono parte importante dell’infrastruttura ecologica. I 301 corridoi faunistici di importanza sovraregionale presenti in Svizzera versano in condizioni preoccupanti: solo il 29 per cento dei corridoi può essere classificato come integro, il 57 per cento è considerato danneggiato e il 14 per cento non può più essere utilizzato dalla selvaggina. I problemi principali sono il superamento di barriere lineari o superficiali come infrastrutture di trasporto e recinzioni, la mancanza di strutture di gestione dei visitatori e biotopi di passaggio in paesaggi con spazi vuoti e utilizzo agricolo intensivo come pure numeri elevati di animali selvatici morti.
Misure riconosciute Sulla base degli accordi programmatici la Confederazione partecipa al finanziamento delle misure finalizzate a garantire la funzionalità dei corridoi faunistici di importanza sovraregionale. Si può trattare di lavori di pianificazione o misure concrete per il miglioramento della permeabilità dei corridoi faunistici.
Le descrizioni federali degli oggetti contengono solo informazioni di massima sui corridoi faunistici. Lo stato di pianificazione dei corridoi faunistici nei Cantoni è molto vario. Alcuni Cantoni dispongono già di schede degli oggetti di ottima precisione per ogni corridoio (con indicazioni relative a perimetro, importanza, stato, specie bersaglio, barriere presenti, strutture di gestione dei visitatori, fonti di pericolo, perturbazioni, misure necessarie ecc.), a volte sono presenti anche piani di risanamento concreti che specificano la priorità con cui risanare i corridoi nel Cantone. Molti Cantoni non dispongono ancora di simili basi. Disporre di accurate schede cantonali degli oggetti è fondamentale per valutare i progetti nei corridoi faunistici ed evitare un peggioramento della loro funzionalità. Le schede sono inoltre necessarie per attuare misure concrete volte a migliorare la funzionalità. Ne consegue che l’allestimento di basi di pianificazione corrispondenti riveste la massima priorità e viene finanziariamente sostenuto.
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Per migliorare la permeabilità e la funzionalità dei corridoi nel lungo termine è fondamentale attuare progetti di interconnessione su vasta scala che tengano in considerazione l’intero corridoio e prevedano l’attuazione delle misure necessarie. Si può trattare in particolare della creazione di strutture di gestione dei visitatori, biotopi di passaggio e piccole strutture mancanti, della rimozione di ostacoli come recinzioni, della riduzione di numeri elevati di animali selvatici morti, dell’eliminazione di punti di pericolo (ad es. costruzioni ripide su sponde di torrenti e corsi d’acqua, che possono diventare una trappola per la selvaggina) o della prevenzione di perturbazioni in punti sensibili di entrata e uscita della selvaggina (ad es. utilizzo intensivo per il tempo libero, poligono di tiro ecc.). Le misure devono essere definite in base alle specie bersaglio dei corridoi faunistici e comprendono pertanto in via primaria i mammiferi terrestri. In generale le strutture create devono però presentare una qualità ecologica elevata, in modo da poter servire come strutture di interconnessione e spazi vitali per il maggior numero possibile di altre specie (pipistrelli, uccelli, insetti ecc.). È auspicata anche l’aggiunta di piccole strutture (cumuli di pietre e rami) per piccoli mammiferi.
Non vengono finanziate: · misure volte ad assicurare l’integrità (ad es. inserimenti in piani direttori); · misure all’esterno dei corridoi faunistici designati; · misure che devono essere finanziate secondo il principio di causalità (in genere opere specifiche per la selvaggina) o che rappresentano misure sostitutive o di compensazione per progetti di costruzione, piani d’edificabilità ecc.; · pagamenti annui agli agricoltori per la manutenzione delle strutture allestite (la manutenzione è coperta con i pagamenti diretti all’agricoltura).
Indicatori di prestazione IP 3.1 Numero di pianificazioni allestite Allestimento di schede degli oggetti cantonali dettagliate per ogni corridoio faunistico. In esse sono definiti tra l’altro dati generali sul corridoio faunistico (perimetro, importanza per l’interconnessione, stato, specie bersaglio ecc.), lo stato reale (barriere presenti, fonti di pericolo e perturbazione, strutture di gestione dei visitatori) e le misure necessarie per il ripristino/miglioramento della funzionalità. Se ragionevole, viene allestito un piano di risanamento per ogni Cantone che consenta la definizione delle priorità per i corridoi e le misure in tutto il Cantone.
IP 3.2 Numero di progetti attuati per il miglioramento della funzionalità Attuazione di progetti che comportano il miglioramento integrale dell’interconnessione su vasta scala e della permeabilità nei corridoi faunistici di importanza sovraregionale per le specie bersaglio del corridoio (in via primaria mammiferi terrestri).
Indicatori di qualità IQ 3.1 Basi di pianificazione aggiornate La presenza di schede dettagliate degli oggetti cantonali per ogni corridoio faunistico consente la valutazione dei progetti di pianificazione e costruzione nei corridoi faunistici e impedisce in tal modo il peggioramento della funzionalità. Vengono inoltre indicate le misure necessarie. La presenza di un piano di risanamento cantonale permette di definire le priorità per l’ordine dei corridoi e delle misure. Nel caso dei corridoi faunistici intercantonali è garantito il coordinamento con i Cantoni limitrofi.
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IQ 3.2 Funzionalità migliorata Tutte le misure attuate servono per migliorare la funzionalità; la permeabilità dei corridoi e la sicurezza per gli animali migratori (in via primaria le specie bersaglio del corridoio) aumentano. La creazione di strutture di gestione dei visitatori di elevato valore biologico consente di valorizzare i corridoi e offre strutture per spazi vitali e di interconnessione per molte altre specie. Affinché la permeabilità del corridoio sia conservata anche in futuro, è garantita la lunga durata delle misure attuate e delle strutture di gestione dei visitatori create. Per i corridoi faunistici intercantonali è garantito il coordinamento tra i Cantoni.
Contributi federali Le offerte della Confederazione ai Cantoni («contingenti teorici») tengono conto del numero di corridoi faunistici di importanza sovraregionale per ogni Cantone, della necessità di risanamento e anche dello stato dei lavori nei Cantoni. Sono costituite da una quota per l’allestimento delle pianificazioni (IP 3.1) per i Cantoni che non dispongono ancora di basi di pianificazione concrete e da una quota per l’attuazione di progetti concreti finalizzati al miglioramento della funzionalità (IP 3.2) per tutti i Cantoni. · Allestimento di pianificazioni (IP 3.1): è determinante il numero di corridoi faunistici per ogni Cantone. La Confederazione paga un contributo forfettario di CHF 1500 per ogni corridoio faunistico di importanza sovraregionale (anche per i corridoi integri), in ogni caso al massimo CHF 50 000 per ogni Cantone per una durata di quattro anni. · Progetti per il miglioramento della funzionalità (IP 3.2): determinante per l’ammontare dell’offerta è la necessità di risanamento in un Cantone, vale a dire il numero di corridoi faunistici in larga misura interrotti e danneggiati. L’offerta dipende inoltre dallo stato di pianificazione dei Cantoni: i Cantoni che dispongono già di basi di pianificazione concrete ricevono il doppio delle risorse rispetto ai Cantoni che devono ancora allestire le basi e pertanto inizialmente non sono ancora in fase di attuazione.
I «contingenti teorici» rappresentano l’offerta della Confederazione e sono da intendersi come valore indicativo. L’ammontare effettivo delle indennità globali viene stabilito in fase di negoziati. Di norma, la Confederazione e il Cantone si assumono ciascuno la metà dei costi e le prestazioni proprie dei Cantoni sono computabili.
Criteri di assegnazione L’ammontare effettivo delle indennità globali è stabilito in base all’importanza delle misure per l’interconnessione su vasta scala degli spazi vitali della selvaggina e in base all’entità, alla qualità, alla complessità e all’efficacia delle misure. Gli allegati inoltrati dai Cantoni forniscono informazioni in merito a questi criteri rilevanti ai fini della valutazione. Per ogni prestazione offerta i Cantoni devono formulare un parere relativo ai punti di cui alla tabella 3 su un massimo di due pagine di formato A4.
OP 4 Lupo Dal 1996 singoli lupi stanno ritornando in Svizzera dall’Italia; nel 2012 si è formato il primo branco nella regione del Calanda nel Cantone dei Grigioni. Dal 2020 il numero di branchi e di animali è cresciuto notevolmente. Nel 2023 (prima della prima regolamentazione proattiva) si sono contati circa 300 individui in 35 branchi. Anche la spesa dei Cantoni per l’attuazione di misure per la gestione dei branchi di lupi è in crescita. Secondo l’articolo 7a LCP, a partire dal 2025 saranno a disposizione nuovi aiuti finanziari per sostenere il lavoro dei Cantoni.
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Indicatori di prestazione IP 4.1 Numero di branchi Il numero di branchi per ogni Cantone è noto e viene determinato in base ai dati dei monitoraggi cantonali e nazionali. A fine febbraio i Cantoni segnalano il numero di branchi all’UFAM, che lo confronta con i dati del monitoraggio nazionale; eventuali differenze vengono corrette con i Cantoni.
Indicatori di qualità IQ 4.1 Gestione del lupo basata sui branchi I Cantoni ricevono sostegno per una gestione sostenibile del lupo, che promuova la convivenza tra uomo e lupo riducendo i conflitti. La crescita esponenziale della popolazione viene rallentata; nello stesso tempo la protezione e la conservazione della popolazione restano garantite a livello della Svizzera e dell’arco alpino. I Cantoni eseguono un monitoraggio dei branchi di lupi sui loro territori. In presenza di branchi intercantonali il monitoraggio e la regolamentazione sono coordinati a livello intercantonale.
Contributi federali L’ammontare dei contributi federali è forfettario ed è stabilito in base al numero di branchi presenti nel Cantone all’anno. Il contributo annuo della Confederazione è pari al massimo a 30 000 franchi per branco. Per i branchi il cui areale di attività si estende anche a zone dei Paesi limitrofi viene corrisposto lo stesso contributo (art. 4d cpv. 2 OCP) per tenere conto dell’onere di coordinamento con il Paese limitrofo. Se l’areale di attività di un branco si estende su diversi Cantoni, il contributo di 30 000 franchi viene ripartito in base al numero di Cantoni interessati (nel caso di due Cantoni ciascuno riceverà la metà, con tre Cantoni un terzo ecc.), poiché non è possibile definire una quota del territorio di ogni Cantone riferita alla superficie.
Dal momento che il numero di branchi per Cantone potrebbe essere soggetto a oscillazioni notevoli e non può essere determinato per una durata di quattro anni, il numero di branchi effettivamente presente per ogni Cantone e all’anno e l’ammontare degli aiuti finanziari nel periodo dell’accordo programmatico possono essere modificati. Come parametro di riferimento per l’accordo programmatico si considera il numero di branchi dichiarati a fine marzo dai Cantoni tramite il rapporto annuale e verificati dall’UFAM. In presenza di scostamenti rispetto al parametro di riferimento, l’accordo programmatico verrà modificato durante il periodo di validità e verrà versato l’importo corrispondente.
4.2.4 Interfacce con altri programmi
Le interfacce riguardano compiti con basi legali diverse e attuazione sulla stessa superficie. In questi casi è necessario stabilire il programma nel quale si iscrivono la pianificazione e il finanziamento delle misure. Il coordinamento fra i diversi servizi cantonali responsabili deve essere garantito e le sinergie vanno sfruttate, quando possibile e auspicabile. Quando su una superficie si sovrappongono gli obiettivi di protezione e quelli di promozione di diversi programmi, deve essere esclusa la possibilità che la stessa prestazione venga finanziata due volte. Il programma «Animali selvatici» presenta interfacce in particolare con i programmi «Protezione della natura» e con il programma parziale «Biodiversità forestale» dell’accordo programmatico «Bosco».
Interfacce con il programma «Protezione della natura», art. 18 segg. LPN e art. 23 segg. LPN · Sorveglianza: il programma «Animali selvatici» sovvenziona la sorveglianza in tutte le 78 zone di protezione federali per la fauna selvatica in conformità all’articolo 14 OBAF e ORUAM. Il programma «Protezione della natura» può sostenere la sorveglianza (servizio di ranger, sorveglianza e assistenza nelle zone di protezione naturale) in oggetti (biotopi) in conformità agli articolI 18a e 18b LPN. Se i compiti di sorveglianza ai sensi dell’articolo 18d LPN vengono svolti su perimetri nazionali che si sovrappongono, i servizi cantonali
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responsabili sono tenuti a definire i compiti in modo da escludere finanziamenti doppi da parte dei due programmi. · Piani di gestione dei flussi di visitatori e piani di utilizzazione: se si allestiscono piani di gestione dei flussi di visitatori o piani di utilizzazione nel programma «Animali selvatici», devono essere presi in considerazione anche eventuali piani e progetti già esistenti ai sensi della LPN. · Misure di valorizzazione e di cura: nell’ambito del programma «Animali selvatici» sono ora possibili anche misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali. Le basi sono rappresentate da pianificazioni cantonali per l’infrastruttura ecologica e la promozione delle specie (e la lista SPN dell’UFAM). In particolare nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori sussistono potenziali sovrapposizioni e sinergie che richiedono una buona intesa con i servizi cantonali. Protezione, manutenzione e risanamento di oggetti (biotopi) in conformità agli articoli 18a e 18b LPN sono parte integrante dell’accordo programmatico «Protezione della natura». · Corridoi faunistici: il programma «Corridoi faunistici» copre anche la creazione di strutture di gestione dei visitatori come pure spazi vitali ed elementi di passaggio per la valorizzazione ecologica dei corridoi faunistici e la promozione della permeabilità. Particolare importanza riveste il miglioramento della funzionalità del corridoio. Sono possibili sinergie con le misure finanziate nell’accordo programmatico «Protezione della natura», purché siano esclusi doppi finanziamenti.
Interfacce con il programma parziale «Biodiversità nel bosco», art. 38 LFo e 41 OFo Può essere opportuno istituire riserve forestali nei perimetri delle zone di protezione federali per la fauna selvatica, poiché conformemente alle schede degli oggetti di cui all’allegato 1 ORUAM e all’appendice 1 OBAF le specie bersaglio delle suddette zone traggono vantaggio da una natura incontaminata e dalle misure di valorizzazione. In particolare in caso di sovrapposizioni di riserve forestali (soprattutto riserve forestali particolari) e bandite federali di caccia sussistono grandi intersezioni tematiche e possibili sinergie tra i due programmi, che richiedono una buona intesa tra i servizi cantonali.
Le misure selvicolturali per la promozione di habitat e specie (come diradamento, decespugliamento, eliminazione di alberi vecchi, rupi soleggiate, detriti di pendio, pozze e stagni ecc.) continueranno a essere finanziate attraverso il programma parziale «Biodiversità forestale» I provvedimenti complementari alla valorizzazione degli spazi vitali (ad es. creazione di piccole strutture, stagni temporanei, valorizzazione di superfici di nutrimento) o misure per ridurre i disturbi negli spazi vitali tramite gestione dei visitatori possono essere finanziati attraverso il programma «Animali selvatici». Queste misure devono essere in sintonia con le finalità della riserva forestale, devono poter essere separate chiaramente e si deve poter mostrare quali misure vengono finanziate nell’ambito di quali programmi.
Interfacce con il programma parziale «Bosco di protezione», art. 37 LFo Quando i boschi di protezione si sovrappongono alle zone di protezione federali per la fauna selvatica, occorre procedere secondo quanto previsto nell’aiuto all’esecuzione «Bosco e selvaggina» della Confederazione.
Interfacce con il programma «Paesaggio» Per determinare le interfacce con il programma «Paesaggio» è auspicabile definire l’orientamento delle rispettive attività con l’obiettivo di migliorare la qualità paesaggistica e i paesaggi di particolare pregio su tutto il territorio.
Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale 2025–2028 © UFAM 2023 117
Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente la protezione contro il rumore e l’isolamento acustico
5 Spiegazioni relative all’accordo programmatico Allegato relativo alla parte 5 125
concernente la protezione contro il rumore e A1 Allegato al numero 5.1 dell’accordo programmatico l’isolamento acustico 118 concernente la protezione contro il rumore e
5.1 Situazione programmatica iniziale 118 l’isolamento acustico: promemoria natura e paesaggio 125
5.1.1 Basi legali 118
5.1.2 Situazione attuale 118
5.1.3 Prospettive di sviluppo 119
5.2 Politica programmatica 121
5.2.1 Scheda programmatica 121
5.2.2 Calcolo dei mezzi finanziari 122
5.2.3 Obiettivi programmatici 122
Capitolo 5 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente la protezione contro il rumore e 118 l’isolamento acustico © UFAM 2023
5 Spiegazioni relative all’accordo
programmatico concernente la protezione contro il rumore e l’isolamento acustico
5.1 Situazione programmatica iniziale
5.1.1 Basi legali
Art. 50 cpv. 1 La Confederazione partecipa alle spese per le misure di protezione fonica e di isolamento Sussidi della Confederazione lett. b LPAmb acustico nella rimanente rete stradale sulla base di accordi di programma con i Cantoni; assegnati alle altre strade gli importi dei sussidi sono stabiliti in funzione dell’efficacia delle misure.
Art. 13–20 OIF L’ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF) regola il risanamento e i provvedimenti di Risanamento fonico delle isolamento acustico lungo le strade esistenti. strade
Art. 21–27 OIF L’OIF precisa la concessione di sussidi della Confederazione e il contenuto dell’accordo Disposizioni relative ai programmatico concernente la protezione contro il rumore e l’isolamento acustico. sussidi della Confederazione
LUMin Nel caso delle strade principali, i sussidi della Confederazione rientrano nei contributi Altri contributi della globali di cui all’articolo 13 della legge federale concernente l’utilizzazione dell’imposta Confederazione per il sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il risanamento fonico delle traffico stradale e aereo (LUMin). La Confederazione impiega il prodotto dell’imposta sugli strade o il miglioramento oli minerali a destinazione vincolata assegnato al traffico stradale anche per contribuire ai della viabilità per ridurre il provvedimenti protettivi dell’ambiente resi necessari dallo stesso traffico stradale, rumore provvedimenti che comprendono la protezione fonica e l’isolamento acustico.
OPTA Inoltre, nell’ambito del programma a favore della mobilità negli agglomerati la Confederazione, attraverso il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA), sostiene misure per migliorare la viabilità negli agglomerati.
5.1.2 Situazione attuale
L’obbligo di risanamento fonico delle strade vige dal 1987, da quando è entrata in vigore l’OIF. Da allora la Confederazione ha messo a disposizione dei sussidi per sostenere i Cantoni in questo compito. Inizialmente, venne fissata una prima scadenza per concludere i lavori di risanamento nel 2002, ma a quel momento se ne realizzò soltanto un terzo circa. La scadenza fu quindi prorogata al 31 marzo 2015 per le strade nazionali e al 31 marzo 2018 per le strade principali e le altre strade.
L’entrata in vigore degli accordi programmatici nel 2008, a seguito della riforma della perequazione finanziaria nazionale, ha comportato un aumento significativo degli investimenti cantonali nel risanamento fonico delle strade. La definizione di obiettivi da raggiungere come condizione affinché i detentori di strade potessero ottenere i sussidi della Confederazione ha fatto da catalizzatore per gli investimenti. Allo stesso tempo, il numero di persone protette dal rumore ha seguito una curva ascendente.
Capitolo 5 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente la protezione contro il rumore e 119 l’isolamento acustico © UFAM 2023
Nonostante i massicci interventi realizzati, il risanamento delle strade nazionali, delle strade principali e delle altre strade non sono stati portati a termine entro le date prefissate. Di conseguenza, in Svizzera più di un milione di persone è ancora esposto giorno e notte al rumore nocivo o molesto generato dal traffico stradale.
La scadenza del termine di risanamento comportava la fine dei sussidi della Confederazione per gli accordi programmatici il 31 marzo 2018. A seguito della mozione Lombardi 15.4092, adottata dal Parlamento, l’OIF è stata modificata nel 2018 per prorogare i sussidi della Confederazione e quindi il terzo periodo programmatico fino al 31 dicembre 2022. L’OIF è stata nuovamente modificata nel 2021, in risposta al postulato Barazzone 15.3840 e alla mozione Hêche 19.3237, consentendo una proroga illimitata delle sovvenzioni e considerando la lotta contro il rumore stradale un compito permanente. Il terzo periodo programmatico esteso si concluderà il 31 dicembre 2024 e dal 2025 riprende il regime ordinario con il quinto periodo programmatico.
5.1.3 Prospettive di sviluppo
Nel primo periodo programmatico (2008–2011) era stata concordata l’installazione di un elevato numero di finestre insonorizzate, soprattutto nelle aree urbane. Conformemente alle basi legali che definiscono il principio della lotta contro il rumore alla fonte, questa tendenza è stata contrastata nel corso dei due periodi successivi con la promozione mirata di misure alla fonte in grado di garantire una protezione completa ed efficace delle persone. Concretamente, per le aree urbane ciò ha significato la posa di pavimentazioni stradali fonoassorbenti e, più recentemente la riduzione della velocità.
La proroga dei sussidi è stata subordinata alla protezione duratura della popolazione in quanto compito permanente. In altri termini, la strategia di promozione delle misure alla fonte adottata da diversi anni dall’UFAM deve essere ulteriormente rafforzata e consolidata. I criteri di assegnazione per il periodo 2025–2028 sono quindi stati adattati al fine di soddisfare questo obiettivo. Un primo passo è stato compiuto nel 2021 con la revisione dell’OIF, che ha ridotto l’importo forfettario per i provvedimenti d’isolamento acustico al fine di garantire i fondi necessari per l’implementazione di misure di protezione alla fonte. Pertanto, l’accordo programmatico 2025– 2028 prevede un aumento dei sussidi della Confederazione per le misure alla fonte e una leggera diminuzione di quelli per le misure sulla via di propagazione.
Inoltre, nel 2021 un audit del Controllo federale delle finanze (CDF; mandato 2115327) ha formulato diverse raccomandazioni per migliorare ulteriormente l’efficacia dei sussidi, fra cui in particolare l’applicazione di importi forfettari al posto dei contributi in funzione dei costi. Pertanto, i criteri di assegnazione dei contributi della Confederazione relativi al programma «Misure di protezione fonica e d’isolamento acustico» sono stati completamente rivisti e aggiornati e da ora in poi i mezzi finanziari per le misure costruttive saranno calcolati mediante importi forfettari per unità di superficie o lunghezza. Rimangono invariati soltanto i contributi per la progettazione.
27 Controllo federale delle finanze (2021): Prüfung der Steuerung und Aufsicht der Massnahmen gegen Strassenlärm (in tedesco, riassunto in italiano).
Capitolo 5 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente la protezione contro il rumore e 120 l’isolamento acustico © UFAM 2023
Questi nuovi contributi saranno accompagnati da una nuova tabella di rilevamento sul risanamento fonico delle strade secondo l’articolo 20 OIF. Questa modifica si prefigge in particolare di semplificare la trasmissione dei dati (reporting) e di modernizzare lo strumento impiegato per i rilevamenti. Secondo le stime dell’UFAM, questi numerosi cambiamenti comporteranno una diminuzione degli oneri amministrativi per i Cantoni e la Confederazione.
Prima della prima rendicontazione del periodo programmatico 2025–2028 i Cantoni riceveranno istruzioni su come procedere durante la transizione dal vecchio al nuovo periodo programmatico e al nuovo rilevamento secondo l’articolo 20 OIF.
Benché sia diventato un compito permanente, si propone di effettuare una nuova valutazione del risanamento fonico delle strade dopo la conclusione di due periodi completi. L’obiettivo è di riesaminare l’efficacia e l’efficienza del sistema degli accordi programmatici nel settore del risanamento fonico delle strade, e di valutare se è opportuno proseguire il programma per raggiungere l’obiettivo di proteggere in modo duraturo la popolazione dal rumore eccessivo, come richiesto dalle basi legali in materia ambientale.
Capitolo 5 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente la protezione contro il rumore e 121 l’isolamento acustico © UFAM 2023
5.2 Politica programmatica
5.2.1 Scheda programmatica
Scheda programmatica Misure di protezione fonica e di isolamento acustico, art. 50 cpv. 1 lett. b LPAmb Obiettivo legale Protezione della popolazione dall’inquinamento fonico dovuto al traffico stradale. Effetto perseguito La popolazione è protetta dal rumore nocivo o molesto prodotto dal traffico stradale. Priorità e strumenti Priorità: definite in base all’effetto conseguito (riduzione dell’inquinamento fonico e del numero di persone esposte). dell’UFAM Finestre insonorizzate: costituiscono una misura sostitutiva e, di conseguenza, non sono prioritarie, ma danno diritto a un contributo fisso. Strumenti: accordi programmatici, indagine periodica e rendicontazione sullo stato di avanzamento del risanamento, controllo a campione della gestione, controlling.
ID Obiettivi programmatici Indicatori di prestazione Indicatori di qualità Contributo federale (obiettivi di prestazione)
05-1 OP 1: Protezione contro il IP 1.1: Numero di metri quadrati di IQ 1: L’efficacia dei risanamenti 19 CHF/m2 rumore pavimentazione fonoassorbente, con è determinata dal numero di Riduzione dell’inquinamento sostituzione dello strato di persone protette e dal numero fonico e del numero di persone collegamento di persone per le quali il carico esposte al rumore provocato dal fonico è stato ridotto in misura traffico stradale percettibile
IP 1.2: Numero di metri quadrati di IQ 2: Almeno un superamento 13 CHF/m2 pavimentazione fonoassorbente, dei valori limite determinanti senza sostituzione dello strato di all’interno del perimetro collegamento considerato
IP 1.3: Numero di metri lineari di IQ 3: La diminuzione prevista 16 CHF/m riduzione semplice della velocità, del livello sonoro è di almeno senza interventi sulla configurazione 1 dBA delle strade
IP 1.4: Numero di metri lineari di 61 CHF/m riduzione complessa della velocità, con interventi sulla configurazione delle strade
IP 1.5: Numero di metri quadrati di 269 CHF/m2 pareti antirumore
IP 1.6: Numero di finestre IQ 4: Le finestre insonorizzate 200 CHF per finestra insonorizzate installate hanno un coefficiente minimo insonorizzata di isolamento acustico (indipendentemente (secondo le esigenze dell’all. 1 dalle dimensioni) OIF)
IP 1.7: Costi di progettazione per IQ 5: La progettazione 15 % dei costi progetti non direttamente legati a una consente di valutare la misura concreta o per progetti di situazione fonica in una isolamento acustico degli edifici determinata zona, di valutare eventuali misure di protezione o accompagnare la messa in atto delle misure negli edifici
Capitolo 5 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente la protezione contro il rumore e 122 l’isolamento acustico © UFAM 2023
5.2.2 Calcolo dei mezzi finanziari
I sussidi della Confederazione sono coperti dai proventi netti dell’imposta sugli oli minerali e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali. In questo modo la Confederazione finanzia in media circa il 20 per cento delle spese di risanamento sostenute dai Cantoni. Le diverse categorie di misure e i relativi contributi sono stati definiti sulla base di una valutazione dettagliata dei progetti conclusi e attualmente in corso in tutta la Svizzera.
Conformemente all’articolo 24 capoverso 1 OIF, l’ammontare dei sussidi concessi è stabilito in funzione dell’efficacia delle misure di risanamento. Quest’ultima è determinata dal numero di persone protette e dal numero di persone per le quali il carico fonico è ridotto in misura percettibile. Sono quindi da preferire le misure che proteggono la popolazione in modo efficace e globale. Su questa base sono fissate le priorità seguenti: · priorità 1: misure alla fonte (IP da 1.1 a 1.4); · priorità 2: misure sulla via di propagazione (IP 1.5); · priorità 3: progettazione non direttamente legata a una misura concreta o per l’isolamento acustico degli edifici (IP 1.7); · priorità 4: finestre insonorizzate (IP 1.6).
Se le risorse finanziarie della Confederazione sono inferiori alle richieste dei Cantoni, si applicheranno queste priorità, e l’attribuzione dei contributi sarà definita di conseguenza.
Inoltre, anche la stima globale del valore dell’accordo programmatico di un Cantone si basa sul numero complessivo di persone protette e per le quali il carico fonico è ridotto in misura percettibile nel periodo in esame. L’obiettivo OP 1 si concretizza pertanto in un numero di persone stabilito in sede di negoziazione e preso in considerazione nella valutazione della ripartizione dei mezzi finanziari. L’indice di qualità IQ 1 per gli indicatori di prestazione da 1.1 a 1.5 è rapportato nell’ambito dell’accordo programmatico e sarà monitorato annualmente mediante il rilevamento periodico di cui all’articolo 20 OIF.
Per armonizzare l’esecuzione, prima del periodo programmatico 2025–2028 sarà messa a disposizione dei Cantoni una raccomandazione sul calcolo del numero di persone.
5.2.3 Obiettivi programmatici
OP 1 Protezione contro il rumore Indicatori di prestazione IP 1.1 Numero di metri quadrati di pavimentazione fonoassorbente, con sostituzione dello strato di collegamento Le pavimentazioni fonoassorbenti rappresentano per l’UFAM una misura prioritaria per la lotta all’inquinamento fonico. Per incentivare l’attuazione di questa misura, il contributo per il periodo 2025–2028 è più alto rispetto ai periodi precedenti. L’importo forfettario di 19 franchi per metro quadrato rappresenta in media un contributo del 22 per cento dei costi totali di progettazione, mentre precedentemente era del 16 per cento (32 % del 50 % dei costi). I costi considerati nel calcolo dell’importo forfettario comprendono le opere e le forniture necessarie per sostituire gli strati di usura superficiale e di collegamento e le progettazioni specifiche per la pavimentazione (progettazione, genio civile, ingegnere, geometra, misurazioni CPX ecc.). La sostituzione dello strato di collegamento è un fattore chiave per la riduzione del rumore poiché incide notevolmente sulla qualità e sulla durata della pavimentazione.
Capitolo 5 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente la protezione contro il rumore e 123 l’isolamento acustico © UFAM 2023
IP 1.2 Numero di metri quadrati di pavimentazione fonoassorbente, senza sostituzione dello strato di collegamento A differenza dell’IP 1.1, la sostituzione dello strato di collegamento non è considerata per questo indicatore, poiché a volte alcuni progetti di posa di pavimentazioni fonoassorbenti non ne prevedono la sostituzione. L’importo forfettario di 13 franchi al metro quadrato tiene conto degli stessi elementi dell’indicatore 1.1, dedotto lo strato di collegamento.
IP 1.3 Numero di metri lineari di riduzione semplice della velocità, senza interventi sulla configurazione delle strade Anche la riduzione della velocità rappresenta una misura prioritaria nella lotta all’inquinamento fonico. Si tratta di una misura semplice, poco onerosa ed efficace, che consente di ottenere una riduzione significativa del rumore generato dal traffico stradale. Per riduzione di velocità semplice si intende una modifica della segnaletica mediante cartelli, una segnaletica orizzontale e una porta d’ingresso (totem), senza interventi sulla configurazione delle strade. Secondo le conoscenze attuali, la riduzione della velocità è la misura più efficace in termini di riduzione del rumore. L’importo forfettario di 16 franchi per metro lineare corrisponde a circa il 25 per cento dei costi medi totali stimati per questo tipo di progetto, che comprende le opere e forniture necessarie per attuare il cambio di segnaletica nonché le progettazioni specifiche (progettazione, perizia sulla velocità, monitoraggio dell’efficacia ecc.). Può essere finanziata anche la riduzione della velocità solo di notte o di giorno. Tuttavia, se la misura viene rinviata non saranno più concessi sussidi. Questo tipo di misura era precedentemente sostenuto al 16 per cento (32 % del 50 % dei costi).
IP 1.4 Numero di metri lineari di riduzione complessa della velocità, con interventi sulla configurazione delle strade I Cantoni sono talvolta tenuti a intervenire sulla configurazione delle strade per garantire, tra l’altro, il rispetto della riduzione della velocità. Questi interventi possono essere significativi e, secondo le attuali conoscenze, possono talvolta ridimensionare l’attenuazione del rumore associata alla riduzione della velocità. Gli elementi stradali che hanno lo scopo di ridurre la velocità comportano una guida meno costante (accelerazioni e frenate) che è meno favorevole alla riduzione del rumore. I costi considerati per stimare l’importo forfettario di 61 franchi per metro lineare sono stati limitati al fine di considerare solo la parte attribuibile al rumore di tali interventi. Le opere e le forniture necessarie per attuare il tratto di moderazione della velocità nonché le progettazioni specifiche (progettazione, perizia sulla velocità, monitoraggio dell’efficacia ecc.) sono inclusi nell’importo forfettario, che corrisponde a circa il 20 per cento dei costi medi totali stimati. Può essere finanziata anche la riduzione della velocità solo di notte o di giorno. Tuttavia, se la misura viene rinviata non saranno più concessi sussidi. Questo tipo di misura era precedentemente sostenuto al 16 per cento (32 % del 50 % dei costi).
IP 1.5 Numero di metri quadrati di pareti antirumore Le pareti antirumore contengono il rumore sulla via di propagazione, sono più costose delle misure alla fonte e la loro efficacia è limitata dalle dimensioni, in particolare per quanto riguarda la protezione dei piani superiori degli edifici. In linea con la strategia delle priorità definita, i contributi della Confederazione per questo tipo di misure sono stati leggermente abbassati. Il sussidio della Confederazione era in precedenza del 25 per cento e ora rappresenta mediamente circa il 20 per cento dei costi totali investiti. L’importo forfettario di 269 franchi per metro quadrato comprende le opere e forniture necessarie all’installazione della parete e i le progettazioni specifiche (progettazione, genio civile, ingegnere, geometra, architetto ecc.). Le misure particolari sulla via di propagazione come le colline antirumore o la copertura di strade rientrano in questa categoria: la superficie considerata dev’essere quella di una parete antirumore con un’efficacia isolante equivalente (previa verifica con la divisione competente dell’UFAM).
Capitolo 5 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente la protezione contro il rumore e 124 l’isolamento acustico © UFAM 2023
IP 1.6 Numero di finestre insonorizzate installate Le finestre insonorizzate rappresentano una misura sostitutiva quando non ne sono possibili altre. Lo scopo finale di proteggere in modo duraturo le persone dal rumore ha giustificato una riduzione significativa dei sussidi della Confederazione per le misure di isolamento acustico al fine di garantire le risorse finanziare per le misure di protezione alla fonte. Il contributo della Confederazione è stato così ridotto a 200 franchi per finestra insonorizzata.
IP 1.7 Costi di progettazione non direttamente legati a una misura concreta o per progetti di isolamento acustico degli edifici I costi di progettazione direttamente legati a un risanamento e volti a un miglioramento del livello sonoro e che non sono stati considerati negli importi forfettari delle misure sopra menzionate continuano a beneficiare di un contributo della Confederazione pari al 15 per cento dei costi totali. Riguardano ad esempio il progetto realizzato nell’ambito dell’isolamento acustico degli edifici, il progetto di risanamento o lo studio di fattibilità di una misura non implementata.
Indicatori di qualità IQ 1 L’efficacia dei risanamenti è determinata dal numero di persone protette e dal numero di persone per le quali il carico fonico è stato ridotto in misura percettibile L’efficacia delle misure di risanamento fonico è determinata dal numero di persone protette (rispetto dei valori limite) e dal numero di persone che beneficiano della protezione, ovvero per le quali il carico fonico è stato ridotto di almeno 1 dBA.
IQ 2 Almeno un superamento dei valori limite determinanti all’interno del perimetro considerato Il detentore dell’impianto ha l’obbligo di procedere al risanamento se viene accertato almeno un superamento dei valori rilevanti nel perimetro considerato.
IQ 3 La diminuzione prevista del livello sonoro è di almeno 1 dBA È provato, ad esempio mediante perizia, monitoraggio o una norma, che l’attuazione della misura comporta una diminuzione di almeno 1 dBA al completamento del risanamento.
IQ 4 Le finestre insonorizzate hanno un coefficiente minimo di isolamento acustico (secondo le esigenze dell’all. 1 OIF) La finestra insonorizzata o la misura antirumore avente un’efficacia equivalente deve soddisfare le esigenze dell’allegato 1 OIF e comportare un miglioramento percettibile all’interno dell’edificio.
IQ 5 La progettazione consente di valutare la situazione fonica in una determinata zona, valutare eventuali misure di protezione o accompagnare la messa in atto di misure negli edifici La progettazione deve consentire di determinare il rumore di un progetto di risanamento volto a migliorare il livello sonoro, esaminare la necessità, la proporzionalità o la fattibilità di una misura di protezione o accompagnare misure di implementazione negli edifici.
Capitolo 5 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente la protezione contro il rumore e 125 l’isolamento acustico © UFAM 2023
Allegato relativo alla parte 5 Le pubblicazioni dell’UFAM (aiuti all’esecuzione, studi sull’ambiente, monografie ecc.) costituiscono il quadro di riferimento per i progetti sovvenzionabili.
A1 Allegato al numero 5.1 dell’accordo programmatico concernente la protezione contro il rumore e l’isolamento acustico: promemoria natura e paesaggio
Poiché l’attuazione del presente accordo programmatico da parte del Cantone corrisponde all’adempimento di un compito della Confederazione conformemente all’articolo 2 LPN, in base ai numeri 2 e 6.1 dell’accordo programmatico, sono applicabili anche le prescrizioni del capitolo 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e della sezione 1 dell’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio.
Basi: per quanto riguarda i contenuti, si rimanda ai seguenti documenti di base: · inventari secondo l’articolo 5 LPN: – Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP); – Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS); – Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS); · aiuti all’esecuzione: – raccomandazioni della Stazione ornitologica svizzera di Sempach volte a evitare collisioni di uccelli contro ripari fonici trasparenti: www.vogelglas.vogelwarte.ch/it/home; – «Reconstitution et remplacement en protection de la nature e du paysage» (istruzioni, in tedesco e in francese), Guida all’ambiente n. 11, UFAFP 2002; – «Méthode d’évaluation des atteintes aux milieux dignes de protection, Hintermann & Weber, 2017» · Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS, Consiglio federale, 2020; una concezione conforme all’art. 13 LPT), in particolare gli obiettivi settoriali 4.5 e 4.10; · altre basi: – Piani regionali o cantonali di sviluppo paesaggistico (PSP); – Rete ecologica nazionale REN (attuazione da parte del servizio cantonale competente per la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici secondo l’art. 26 OPN); – «Les corridors faunistiques en Suisse. Bases pour la mise en réseau suprarégionale des habitats» (in francese e tedesco, con riassunto in italiano), Scritti sull’ambiente n. 326, UFAFP 2001; perimetri e schede degli oggetti su www.map.geo.admin.ch
Capitolo 5 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente la protezione contro il rumore e 126 l’isolamento acustico © UFAM 2023
Procedura: nel quadro della procedura cantonale determinante devono essere garantite, il prima possibile o comunque in periodi appropriati, le seguenti tappe e le seguenti forme di coordinamento: · chiarire gli effetti del progetto e assicurarsi della necessità dell’ubicazione, se il luogo previsto si trova in una zona IFP, tenendo conto del principio di conservare intatti gli oggetti secondo l’articolo 6 capoverso 1 LPN; · integrare nel progetto la presentazione dei provvedimenti di ripristino e di sostituzione prescritti dalla legge (art. 6 e 18 cpv. 1ter LPN), nonché la loro durabilità dal punto di vista giuridico e pianificatorio; questi elementi devono presentare il medesimo stato di avanzamento; · inventari in base all’articolo 5 LPN: richiedere la presa di posizione dei servizi cantonali competenti e considerare eventuali proposte e richieste conformemente alle disposizioni previste secondo la relativa base giuridica o nel quadro della ponderazione degli interessi. In particolare, i servizi cantonali competenti devono verificare se la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) o la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) sono tenute a redigere una perizia (art. 7 LPN). Secondo l’articolo 7 capoverso 2 LPN, una perizia destinata all’autorità esecutiva deve essere redatta quando l’oggetto subisce un danno rilevante o se la realizzazione dell’impianto interessato solleva questioni di principio in materia di protezione della natura e del paesaggio. Esempio: progetto di protezione fonica lungo la strada nazionale nei pressi di Immensee.
Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale 2025–2028 © UFAM 2023 127
Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente i pericoli naturali gravitativi
6 Spiegazioni relative all’accordo programmatico Allegato relativo alla parte 6 139
concernente i pericoli naturali gravitativi 128 A1 Attribuzione di mezzi finanziari ai Cantoni
6.1 Situazione programmatica iniziale 129 secondo la LFo 139
6.1.1 Basi legali 129 A2 Attribuzione di mezzi finanziari ai Cantoni
6.1.2 Situazione attuale 129 secondo la LSCA 140
6.1.3 Ulteriore sviluppo 129 A3 Aumento del contributo della Confederazione
6.1.4 Interfacce con altri programmi 130 per progetti singoli in caso di onere particolare 141
6.2 Politica programmatica 131 A4 Criteri di delimitazione tra progetti singoli e
6.2.1 Scheda programmatica 131 offerta di base 143
6.2.2 Calcolo dei mezzi finanziari 132 A5 Procedura per progetti singoli 144
6.2.3 Obiettivi programmatici 135 A6 Condizioni generali 145
A7 Requisiti base per le misure di protezione e la documentazione sui pericoli 146 A8 Liste di controllo 149 A9 Prestazioni supplementari 156 A10 Costi computabili 160 A11 Competenze e chiave di ripartizione per il finanziamento di infrastrutture 166 A12 Allegato al numero 6.1 dell’accordo programmatico «Pericoli naturali gravitativi»: promemoria LPN/LCP 170
Capitolo 6 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente i pericoli naturali gravitativi © UFAM 2023 128
6 Spiegazioni relative all’accordo
programmatico concernente i pericoli naturali gravitativi Introduzione I pericoli naturali gravitativi comprendono i processi di piena, valanghe, frane e caduta sassi, coperti dalla legge sulla sistemazione dei corsi d’acqua (LSCA) e dalla legge forestale (LFo). La parte 6 del manuale affronta da un lato le misure di protezione contro questi pericoli naturali e, dall’altro, la corrispondente documentazione sui pericoli.
Riferimento alla revisione delle basi legali La presente parte 6 del manuale si basa sulla proposta del Consiglio federale di una revisione parziale della legge sulla sistemazione dei corsi d’acqua (LSCA) e di una revisione totale della corrispondente ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua (OSCA). Oltre alla LSCA, in alcuni punti vengono modificate anche la LPAc e la LFo e le relative ordinanze. Il progetto di modifica della LSCA verrà dibattuto in Parlamento nel corso del 2023 e probabilmente entrerà in vigore nel mese di maggio 2025, insieme alle modifiche delle ordinanze corrispondenti.
Qualora il progetto di modifica della LSCA o dell’OSCA venissero modificati rispettivamente nei dibattiti parlamentari o nella procedura di consultazione nei settori riguardanti questo accordo programmatico, anche queste spiegazioni dovrebbero essere modificate di conseguenza.
Di seguito sono elencati i punti principali introdotti con la modifica della LSCA e rilevanti per il presente accordo programmatico: · manutenzione: introduzione del sovvenzionamento della manutenzione periodica; · documentazione sui pericoli: nuove disposizioni in materia di sussidi per le pianificazioni globali e le panoramiche dei rischi; · misure pianificatorie: nuove disposizioni in materia di sussidi per misure specifiche di pianificazione del territorio (chiarimenti per le misure di pianificazione del territorio, rispetto ad altre misure equivalenti ai sussidi per lo spostamento di edifici e impianti); · piani d’intervento e formazione dei consulenti locali in materia di pericoli naturali: sono ora indennizzati come misure organizzative (offerta di base) e non più come documentazione sui pericoli; · prestazioni supplementari: nuovi moduli.
Capitolo 6 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente i pericoli naturali gravitativi © UFAM 2023 129
6.1 Situazione programmatica iniziale
6.1.1 Basi legali
Art. 3 e 6 LSCA, Le basi legali del programma concernente i pericoli naturali gravitativi sono Basi legali art. 19 e 36 LFo costituite dagli articoli 3 e 6 della legge federale sulla sistemazione dei corsi d’acqua (LSCA) e dagli articoli 19 e 36 della legge federale sulle foreste (LFo).
Art. 9 LSCA e art. 35 LFo I requisiti generali che il richiedente deve soddisfare per ottenere aiuti Requisiti per finanziari dall’UFAM sono contenuti nell’articolo 9 LFo e nell’articolo 35 LSCA. l’assegnazione di sussidi
LFo, LSCA, LSu, LPT, LPN, LPAc, Oltre alla LFo e alla LSCA, anche la legge sui sussidi (LSu), la legge sulla Altre leggi rilevanti LFSP pianificazione del territorio (LPT), la legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), la legge sulla protezione delle acque (LPAc) e la legge sulla pesca (LFSP) stabiliscono dei requisiti per le misure concernenti i pericoli naturali gravitativi.
6.1.2 Situazione attuale
La particolarità del sistema di sussidi concernente i pericoli naturali gravitativi sta nel fatto che le indennità per misure che non richiedono oneri particolarmente elevati possono essere accordate globalmente mediante accordo programmatico (AP), mentre le indennità per progetti molto onerosi possono essere concesse singolarmente mediante decisione (art. 6 cpv. 1 e 3 LSCA e art. 36 cpv. 1 e 3 LFo).
Il modello di finanziamento adottato con l’introduzione della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti (NPC) nel 2008 ha dato in generale buoni risultati nei precedenti periodi programmatici (2008–2011, 2012–2015, 2016–2019, 2020–2024). La LFo, la LSCA e la LPAc promuovono l’attuazione della gestione integrale dei rischi e la considerazione dell’ecologia e dell’economicità. I progetti onerosi, che nell’ambito dell’adempimento di prestazioni supplementari tengono conto di questi aspetti, saranno ancora sostenuti con ulteriori sussidi.
6.1.3 Ulteriore sviluppo
Nel quinto periodo programmatico viene data priorità al completamento della documentazione sui pericoli e sui rischi e all’attuazione coerente della gestione integrale dei rischi. Per quanto concerne la documentazione sui pericoli e sui rischi, si tratta di completare e aggiornare la documentazione sui pericoli e di allestire per la prima volta entro il 1° dicembre 2030 le panoramiche dei rischi e le pianificazioni globali. Per quanto riguarda la gestione integrale dei rischi nei progetti di protezione occorre ottenere una combinazione ottimale tra misure pianificatorie, organizzative, bio(ingegneristiche) e tecniche nonché introdurre e attuare sistematicamente la gestione delle opere di protezione nei Cantoni. Poiché le opere e gli impianti di protezione costituiscono una parte importante delle infrastrutture di sicurezza svizzere, l’allestimento della gestione delle opere di protezione sarà un compito prioritario nei prossimi anni.
Anche nel presente periodo programmatico verrà rafforzato l’adempimento dei requisiti ecologici applicati ai progetti di protezione delle piene. Per soddisfare le esigenze dell’articolo 4 capoverso 2 LSCA e dell’articolo 37 LPAc, i progetti devono garantire il ripristino delle funzioni naturali e di un minimo di dinamica propria nello spazio riservato alle acque.
Capitolo 6 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente i pericoli naturali gravitativi © UFAM 2023 130
6.1.4 Interfacce con altri programmi
Le interfacce riguardano compiti con basi legali diverse e realizzati sulla stessa superficie. In questi casi occorre stabilire il programma con il quale si provvede all’elaborazione e al finanziamento delle misure. Deve essere pertanto garantita la concertazione tra i servizi cantonali responsabili e vanno utilizzate le sinergie, laddove possibile e auspicabile. Se su una superficie gli obiettivi di protezione si sovrappongono a quelli di promozione di diversi programmi, si deve evitare che la stessa prestazione venga finanziata due volte.
Sotto il profilo del finanziamento, i progetti di sistemazione dei corsi d’acqua sono classificati principalmente in base all’entità delle carenze esistenti. Se vi è un deficit ecologico ma non un deficit di sicurezza con necessità di intervento, il progetto è orientato alla rivitalizzazione; se invece sussiste un deficit di sicurezza con necessità di intervento ma non un deficit ecologico, il progetto interessa la protezione contro le piene. Nel caso in cui i deficit interessino entrambi i settori, il progetto riguarda in primo luogo la protezione contro le piene e può ottenere un finanziamento aggiuntivo secondo la LPAc. Per semplificazione, questi progetti vengono definiti «progetti combinati». Il presupposto per un progetto combinato è l’ampliamento dello spazio riservato alle acque alla larghezza per la biodiversità o al perimetro del progetto («estensione della lunghezza»). Nell’estensione della lunghezza non devono esserci deficit di sicurezza con necessità d’intervento e possono essere attuate solo misure di rivitalizzazione. Le pertinenti disposizioni sono riportate nella parte 8 «Rivitalizzazioni» del presente manuale.
Le misure di risanamento di impianti non idroelettrici non possono essere finanziate in base all’articolo 34 LEne. Le misure tecnico-costruttive quali le ristrutturazioni o gli smantellamenti sono considerate rivitalizzazioni se consentono di ripristinare le funzioni naturali di un corso d’acqua deteriorato dall’impianto. Possono essere versati contributi solo se il detentore dell’impianto non è tenuto a procedere (art. 62b cpv. 4 LPAc) e se l’impianto causa un deterioramento significativo. Se vengono effettuati ristrutturazioni o smantellamenti nell’ambito di un progetto di protezione contro le piene, un eventuale finanziamento avviene nell’ambito del presente programma. Per le misure di esercizio presso impianti non idroelettrici e le misure di estrazione di ghiaia a fini commerciali non sono previsti sovvenzionamenti.
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6.2 Politica programmatica
6.2.1 Scheda programmatica
Scheda programmatica «Pericoli naturali gravitativi», art. 36 LFo e art. 6 LSCA
Obiettivo legale Protezione dell’uomo e dei beni materiali importanti dai pericoli naturali
Effetto perseguito Protezione per l’uomo, l’ambiente e i beni materiali da fenomeni gravitativi naturali tenendo conto della pianificazione delle misure integrale e in funzione del rischio
Priorità e strumenti UFAM I mezzi finanziari disponibili sono ripartiti in funzione delle priorità in termini di efficacia tenendo conto:
del potenziale di pericolo e di danno (rischi) e della necessità d’intervento;
dei requisiti del progetto (pianificazione delle misure integrale e in funzione del rischio);
della promozione di progetti particolarmente efficaci
ID Obiettivi programmatici Indicatori di prestazione Indicatori di qualità Contributo federale (obiettivi di prestazione)
06-1 OP 1: Offerta di base IP 1.1: Somma delle opere, • Requisiti del progetto Contributo globale Misure pianificatorie, delle costruzioni e delle misure (integrale e basato sul rischio) 35 % dei costi computabili organizzative (incl. realizzate • Combinazione ottimale di pianificazioni degli interventi), misure (limitazione e riduzione bio(ingegneristiche) o tecniche del rischio) per la protezione dai pericoli • Economicità naturali.
Progetti senza oneri particolari.
Manutenzione e ripristino di misure di protezione
06-2 OP 2: Documentazione sui IP 2.1: Somma della • Requisiti di base Contributo globale pericoli documentazione sui pericoli e (tecnici/qualitativi), attualità 50 % dei costi computabili Documentazione sui pericoli e sui rischi prodotta o rivista sui rischi per la gestione dei rischi, compreso relativo aggiornamento
I progetti singoli non fanno parte dell’AP. Come finora, vengono approvati singolarmente in base alle risorse appositamente accantonate.
06-3 OP 3: Progetti singoli IP 3.1: Somma delle opere, • Requisiti del progetto 35–45 % dei costi computabili Progetti con oneri particolari delle costruzioni e delle misure (integrale e basato sul rischio) in funzione dell’efficacia28 realizzate • Combinazione ottimale di misure (limitazione e riduzione IP 3.2: Percentuale di progetti del rischio) di particolare efficacia • Economicità
Nel caso delle infrastrutture (strade, ferrovie ecc.) la protezione dai pericoli naturali compete in linea di principio ai gestori degli impianti. Per quanto riguarda la competenza nell’ambito del sovvenzionamento di misure volte a proteggere le infrastrutture dai pericoli naturali si veda l’allegato A11.
28 In caso di oneri straordinari, la Confederazione può aumentare il proprio contributo fino a un massimo del 65 % dei costi computabili.
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6.2.2 Calcolo dei mezzi finanziari
Attribuzione dei finanziamenti della Confederazione ai Cantoni Per l’attribuzione dei finanziamenti si applicano criteri orientati al rischio, che rispecchiano la situazione di un determinato Cantone per quanto riguarda i pericoli naturali e il potenziale di danno associato. Al contempo si tiene conto di criteri orientati al fabbisogno, che a loro volta indicano, indirettamente, il potenziale di danno nel Cantone.
Per l’attribuzione dei finanziamenti si applicano inoltre i seguenti principi: · riserva: anziché essere distribuita ai Cantoni, una parte del credito è trattenuta dalla Confederazione quale riserva. In caso di misure urgenti per far fronte a danni causati dal maltempo e per l’indennizzo di prestazioni supplementari, la Confederazione può quindi mettere a disposizione mezzi finanziari ai Cantoni interessati, secondo modalità flessibili e adeguate alla situazione. La riserva è attribuita in funzione dell’effettivo bisogno dei Cantoni; · disaccoppiamento di contributi federali e cantonali: l’ammontare del contributo cantonale al programma non è vincolato all’ammontare del contributo federale; · flessibilità nell’impiego dei finanziamenti: la Confederazione non prescrive nessun rapporto fisso tra i due elementi del programma «Offerta di base» e «Documentazione sui pericoli». Questo rapporto è stabilito nell’ambito dei negoziati sull’accordo; · priorità dei progetti: la Confederazione propone ai Cantoni di ordinare i progetti secondo l’urgenza e l’importanza; · indicatori: la Confederazione mette a disposizione gli indicatori necessari («SilvaProtect» e «Aquaprotect») consentendo così un’applicazione comparabile dei criteri sull’intero territorio nazionale; · pianificazione continua: come mostra l’esperienza, la pianificazione e l’elaborazione del preventivo dei lavori per l’anno successivo sono abbastanza precise. Più l’orizzonte temporale è lungo, più la pianificazione diventa imprecisa. Spesso entrano in gioco anche fattori il cui influsso è difficilmente controllabile. I ricorsi contro progetti di protezione possono, ad esempio, comportare forti ritardi. Per questo motivo è importante che all’interno di questo programma quadriennale siano possibili adeguamenti. Al contempo, il programma quadriennale dev’essere il più possibile vincolante. Per trasferimenti di mezzi finanziari dall’AP a progetti singoli e viceversa occorre un adeguamento motivato dell’accordo.
Date le situazioni iniziali differenti (piene, valanghe, colate detritiche, frane, caduta sassi ecc.) l’attribuzione dei finanziamenti per il programma «Offerta di base» e «Documentazione sui pericoli» per il settore forestale e per la protezione contro le piene è impostata diversamente.
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A) Attribuzione dei finanziamenti federali per l’offerta di base e la documentazione sui pericoli secondo L’attribuzione dei contributi federali per le misure di protezione secondo la LFo (offerta di base, documentazione sui pericoli e progetti singoli) si basa su criteri orientati al rischio e al fabbisogno. Il criterio orientato al rischio è determinato mediante il potenziale di danno secondo «SilvaProtect». Il criterio orientato al fabbisogno, invece, si ottiene considerando i finanziamenti federali concessi finora come pure il fabbisogno segnalato dai Cantoni. Il calcolo esatto è indicato nell’allegato A1; la base è costituita dalla documentazione sui pericoli e sui rischi, dai budget cantonali e dalla pianificazione dei progetti dei Cantoni.
I finanziamenti federali sono attribuiti agli elementi del programma «Offerta di base» e «Documentazione sui pericoli» conformemente alla pianificazione cantonale. In quest’ambito va attribuita tuttora grande priorità alla realizzazione e alla rielaborazione della documentazione sui pericoli e sui rischi. Dedotti i finanziamenti per l’offerta di base e per la documentazione sui pericoli, l’importo rimanente è riservato a progetti singoli.
B) Attribuzione dei finanziamenti federali per l’offerta di base e la documentazione sui pericoli secondo Di norma, per i progetti di sistemazione idraulica assume rilievo un unico processo: le piene. L’attribuzione ai Cantoni dei finanziamenti per la protezione contro le piene può quindi avvenire in modo più differenziato rispetto alla protezione contro i pericoli naturali secondo la LFo. Il calcolo è effettuato individualmente per ogni elemento del programma e singolo progetto. La somma dei finanziamenti per ogni elemento corrisponde all’importo dei contributi federali per il Cantone. · Finanziamenti federali per l’offerta di base: per ogni Cantone sono stanziati almeno 100 000 franchi per periodo programmatico. L’importo rimanente è attribuito ai Cantoni in base agli indicatori orientati al rischio «Lunghezza» e «Importanza» del corso d’acqua e in base ai negoziati sul programma. · Attribuzione dei finanziamenti federali per la documentazione sui pericoli e sui rischi: i finanziamenti per la realizzazione e la rielaborazione della documentazione sui pericoli, della documentazione sui rischi nonché per la realizzazione di panoramiche sui rischi e per le pianificazioni generali sono concessi esclusivamente in funzione del fabbisogno. Il contributo federale ammonta al 50 per cento dei costi computabili nel periodo programmatico. Il programma viene definito nell’ambito dei negoziati. · Attribuzione dei finanziamenti federali per progetti singoli: una volta attribuiti i finanziamenti per l’offerta di base e la documentazione sui pericoli, l’importo rimanente del credito d’impegno è concesso ai Cantoni secondo criteri orientati al rischio e al fabbisogno. La base è costituita dalle carte dei pericoli, dai budget cantonali e dalla pianificazione dei progetti dei Cantoni. · Attribuzione dei finanziamenti federali per grandi progetti: i grandi progetti come quelli realizzati finora una tantum nell’ambito della protezione contro le piene (ad es. la terza correzione del Rodano) non sono parte integrante del presente programma.
29 Per un esempio di calcolo si rimanda all’all. A1.
30 Per un esempio di calcolo si rimanda all’all. A1.
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C) Delimitazione tra offerta di base e progetto singolo (art. 6 cpv. 2 LSCA e art. 36 cpv. 2 LFo) Dal secondo periodo programmatico la rigida distinzione tra offerta di base e progetti singoli è stata resa più flessibile (cfr. all. A4). L’attribuzione per progetti ha dato buoni risultati e verrà mantenuta anche per il quinto periodo. Come finora, l’attribuzione deve essere effettuata d’intesa con i Cantoni. La delimitazione tra offerta di base e progetti singoli ha un ruolo importante nei negoziati riguardanti l’AP tra la Confederazione e il Cantone.
D) Indennizzo di prestazioni supplementari per singoli progetti (art. 6 cpv. 6 lett. a LSCA) Le prestazioni supplementari hanno lo scopo di promuovere l’attuazione della GIR nei Cantoni e nei Comuni, tenendo conto anche dell’estensione, dell’efficacia e della qualità delle misure. In base alle prestazioni supplementari, il contributo della Confederazione può essere aumentato fino a un massimo del 10 per cento
Le prestazioni supplementari possono essere erogate ai Cantoni solo per progetti singoli. Il Cantone è tuttavia flessibile nell’impostazione delle quote cantonali.
Per l’indennizzo delle prestazioni supplementari valgono i seguenti principi: · la fornitura di prestazioni supplementari è valutata sulla base di criteri uniformi e facilmente misurabili; · i criteri sono impostati in modo che in sede di verifica possa essere risposto SÌ o NO; · gli indicatori corrispondenti sono determinati e documentati dagli studi di progettazione o dai servizi cantonali specializzati nell’ambito dello sviluppo del progetto.
Per i singoli progetti possono essere fatte valere le seguenti prestazioni supplementari: · documentazione: elaborazione completa della documentazione sui pericoli (3 %) e gestione delle opere di protezione completamente aggiornata (3 %); · misure pianificatorie: pianificazione del territorio in funzione del rischio (2 %) e spazi liberi (1 %); · misure organizzative: pianificazione degli interventi (1 %).
E) Sistema d’incentivazione nell’offerta di base Per i progetti finanziati attraverso l’offerta di base, i Cantoni sono flessibili nella definizione delle quote a carico di Confederazione/Cantone/Comune/terzi (altre istituzioni come ad es. corporazioni, privati, FFS, Matterhorn Gotthard Bahn ecc.). Ai Cantoni si raccomanda di promuovere l’efficacia dei progetti con un sistema d’incentivazione corrispondente alla strategia federale anche per quanto riguarda l’offerta di base.
F) Aumento del contributo federale in caso di onere particolare (art. 6 cpv. 6 lett. b LSCA) In caso di onere particolare per i Cantoni, il contributo federale per progetti singoli può essere aumentato fino al 65 per cento.
Questo aumento mira a sostenere i Cantoni confrontati con un onere notevole che li obbliga a intervenire. Si tratta nello specifico di finanziare progetti che sono la conseguenza di eventi di maltempo.
I presupposti e i criteri per il calcolo dell’aumento sono contenuti nell’allegato A3.
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6.2.3 Obiettivi programmatici
OP 1 Offerta di base I progetti di protezione che non richiedono oneri particolari sono indennizzati globalmente e realizzati direttamente dai Cantoni sotto la loro responsabilità, senza alcun obbligo di comunicare dettagli alla Confederazione. I Cantoni dispongono così della flessibilità necessaria.
Con i fondi stanziati nell’ambito dell’offerta di base possono essere cofinanziati anche i lavori di manutenzione delle opere e degli impianti di protezione, che, in generale, sono necessari per salvaguardarne il funzionamento. Diversamente dalla manutenzione, i lavori di ripristino richiedono in genere chiarimenti tecnici (ad es. obsolescenza delle opere di protezione). Inoltre, i lavori di manutenzione riguardano opere e impianti di protezione che si estendono su tratti di corsi d’acqua o di pendii. Spesso è però più conveniente effettuare interventi di ripristino o manutenzione che consentono di garantire la sicurezza e, al contempo, di prolungare la durata di vita delle opere e degli impianti di protezione.
Secondo l’articolo 6 capoverso 3 lettera d LSCA e l’articolo 36 capoverso 2 lettera e LFo vengono sovvenzionate misure tecniche come la manutenzione di opere e impianti di protezione. La manutenzione garantisce la conservazione della funzionalità e l’estensione della durata di vita delle opere e degli impianti di protezione. Con i fondi stanziati nell’ambito dell’offerta di base vengono cofinanziati i lavori di manutenzione per le opere e gli impianti di protezione, come la riparazione puntuale, la sostituzione puntuale o lo smantellamento di opere e impianti di protezione difettosi o danneggiati, il mantenimento libero del profilo di piena o anche del volume di ritenzione, come pure lo sgombero del materiale in opere di ritenuta (bacini di raccolta di materiale e sistemi di protezione da valanghe e caduta sassi). La manutenzione alla vegetazione è sovvenzionata solo se funzionale alla protezione dai pericoli naturali. Viene finanziata anche l’elaborazione di un piano di manutenzione quale elemento della gestione delle opere di manutenzione. I dettagli figurano nell’allegato A10. Nei lavori di manutenzione vengono integrati aspetti ecologici/esigenze relativi a una sistemazione prossima allo stato naturale secondo l’articolo 4 capoverso 2 LSCA o l’articolo 37 LPAc (conservazione e ripristino delle funzioni naturali e di un minimo di dinamica propria nello spazio riservato alle acque). Il cofinanziamento da parte della Confederazione è concesso se, tra l’altro, per le misure di manutenzione si dispone delle autorizzazioni cantonali secondo l’articolo 22 LPN e l’articolo 8 LFSP, sempre che siano necessarie.
In caso di progetti di protezione contro le piene, la nuova sistemazione dei tratti dello spazio riservato alle acque è garantita nel quadro del progetto durante i primi cinque anni (art. 4 cpv. 3 LSCA). I costi devono essere riportati nel rapporto annuale quale parte dei costi computabili del progetto e non indicati separatamente. Al termine dei cinque anni, i tratti dello spazio riservato alle acque rientreranno nella manutenzione periodica. Da tale momento, solo le misure di manutenzione rilevanti per la protezione contro le piene daranno diritto a contributi.
Anche le misure organizzative come l’allestimento e la manutenzione di dispositivi di allerta e l’adozione di provvedimenti tecnici per gli interventi in caso di emergenza sono finanziate attraverso l’offerta di base (art. 36 cpv. 2 lett. c LFo e art. 6 cpv. 3 lett. c LSCA). Anche in questo caso si tratta di numerose misure, semplici e di lieve entità, di cui la Confederazione deve essere informata solo nell’ambito di un rapporto.
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Vengono infine indennizzate attraverso l’offerta di base anche le misure pianificatorie come accertamenti per la limitazione dei rischi (art. 36 cpv. 2 lett. b LFo e art. 6 cpv. 2 lett. b LSCA). Ad esempio analisi specifiche dei pericoli o dei rischi, ottimizzazioni di varianti e basi decisionali per le destinazioni di utilizzazione o per destinazioni specifiche di superfici. I processi di attuazione nei piani direttori e di utilizzazione sono a carico dei Cantoni e dei Comuni ai sensi della legge sulla pianificazione del territorio e pertanto non danno diritto a indennità. Lo spostamento di opere e impianti continua a essere finanziato come misura di pianificazione territoriale, in misura equivalente ad altre misure.
I progetti singoli non sono soggetti all’approvazione preliminare della Confederazione, anche se una sua partecipazione alla definizione dei contenuti in sede di pianificazione rimane sostanzialmente possibile, anche se dev’essere espressamente auspicata da entrambe le parti. Nell’AP sono definiti l’obiettivo e i progetti previsti, nella misura in cui sono noti, le condizioni quadro (diritto federale applicabile, regolamentazione della collaborazione ecc.) nonché i requisiti (cfr. all. A7 e A10) e gli standard (direttive, norme, elenchi di tipi ecc.) da rispettare.
Nell’ambito del controlling, il Cantone informa periodicamente sui lavori svolti (rapporto annuale) e al termine del periodo quadriennale, nell’ambito dell’ultimo rapporto annuale, fornisce un resoconto finale relativo a tutto il periodo. La Confederazione effettua controlli a campione per verificare se sono rispettate le condizioni generali stabilite per contratto.
Per la durata del programma è fissato un contributo globale in funzione degli stanziamenti federali a favore del Cantone. Il fattore determinante per la fissazione del contributo è la necessità d’intervento a livello cantonale. Per il periodo programmatico il contributo federale copre il 35 per cento dei costi computabili.
L’entità del contributo cantonale al programma non è vincolata all’ammontare del contributo federale. Per il finanziamento di progetti singoli nell’ambito dell’offerta di base, il Cantone può stabilire in modo flessibile le quote a carico di Confederazione/Cantone/Comune/terzi (altre istituzioni come ad es. corporazioni, privati, FFS, Matterhorn Gotthard Bahn ecc.). Se le prestazioni previste nell’ambito di accordi programmatici sono fornite dai Comuni, il Cantone rimborsa a questi ultimi almeno la quota di spese corrispondente al rapporto tra i contributi accordati dalla Confederazione e le spese globali (art. 20a cpv. 3 LSu).
OP 2 Documentazione sui pericoli Una documentazione aggiornata sui pericoli (carte d’intensità, carte dei pericoli, carte indicative dei pericoli, analisi di eventi e catasto degli eventi naturali), il catasto delle opere di protezione e una documentazione sui rischi come pure la realizzazione di panoramiche sui rischi e pianificazioni globali costituiscono una premessa indispensabile per la gestione integrale dei rischi. Come per l’offerta di base, il finanziamento avviene mediante contributo globale in base all’articolo 6 capoverso 3 lettera a LSCA e all’articolo 36 capoverso 2 lettera a LFo.
I progetti singoli non sono soggetti all’approvazione preliminare della Confederazione. L’AP definisce l’obiettivo e i progetti previsti, le condizioni quadro (diritto federale applicabile, regolamentazione della collaborazione ecc.) nonché i requisiti (cfr. all. A7) e gli standard (direttive ecc.) da rispettare.
Nell’ambito del controlling, il Cantone informa periodicamente sui lavori svolti (rapporto annuale) e al termine del periodo quadriennale fornisce un resoconto finale. La Confederazione effettua controlli a campione per verificare se sono rispettate le condizioni generali stabilite per contratto.
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Per la durata del programma è fissato un contributo globale in funzione degli stanziamenti federali a favore del Cantone. Il fattore determinante per la fissazione del contributo è la necessità d’intervento a livello cantonale. Per il periodo programmatico il contributo federale copre il 50 per cento dei costi computabili.
L’entità del contributo cantonale al programma non è vincolata all’ammontare del contributo federale. Per il finanziamento dei progetti singoli, il Cantone può stabilire in modo flessibile le quote a carico di Confederazione/Cantone/Comune/terzi (altre istituzioni come ad es. corporazioni, privati, FFS, Matterhorn Gotthard Bahn ecc.). Se le prestazioni previste nell’ambito di accordi programmatici sono fornite dai Comuni, il Cantone rimborsa a questi ultimi almeno la quota di spese corrispondente al rapporto tra i contributi accordati dalla Confederazione e le spese globali (art. 20a cpv. 3 LSu).
La documentazione sui pericoli e sui rischi come pure le pianificazioni globali devono essere messe a disposizione dell’UFAM su richiesta ed essere rese accessibili al pubblico in forma adeguata (art. 14 LSCA e art. 15 cpv. 4 OFo).
OP 3 Progetti singoli Di norma sono trattati alla stregua di progetti singoli i provvedimenti d’incidenza territoriale complessi che devono conciliare i più svariati interessi e richiedono un coordinamento a tutti i livelli (Confederazione, Cantone, Comune). La distinzione dei progetti singoli avviene secondo i criteri presentati nell’allegato A4.
I progetti che richiedono oneri particolari sono decisi caso per caso dalla Confederazione. La concessione di un contributo presuppone il rispetto dei requisiti stabiliti dalla Confederazione (cfr. all. A7), l’esistenza di tutte le autorizzazioni cantonali nonché la prova del finanziamento cantonale (decisione di finanziamento). I progetti singoli non fanno parte dell’AP31. Per questi progetti sono tuttavia stanziati fondi per il periodo programmatico secondo i principi elencati qui di seguito.
Una volta dedotti i contributi per l’offerta di base e la documentazione sui pericoli, l’importo rimanente è destinato a progetti singoli. Il finanziamento si basa sui costi computabili. Non è necessario che tutti i progetti siano già definiti all’inizio del periodo programmatico. Il Cantone può costituire una «riserva» per i progetti che «maturano» solo nel corso del periodo programmatico. Una volta esauriti gli stanziamenti riservati al Cantone, le sue ulteriori proposte di progetto sono riportate al periodo programmatico successivo e approvate con una decisione di principio (salvo approvazione del credito da parte degli organi competenti della Confederazione per il preventivo e il piano finanziario). Anche i progetti approvati solo nel corso di un periodo programmatico e che ne superano il limite temporale sono inseriti e realizzati nel periodo successivo.
L’entità del contributo cantonale al programma non è vincolata all’ammontare del contributo federale. L’aliquota contributiva federale è compresa tra il 35 e il 45 per cento dei costi computabili e viene stabilita in base all’efficacia. In caso di oneri notevoli a carico dei Cantoni, la Confederazione può aumentare il suo contributo fino al 65 per cento32.
31 Per motivi giuridici, i progetti singoli non possono essere soggetti contemporaneamente a due forme giuridiche (contratto/decisione).
32 Cfr. spiegazioni nell’all. A3.
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I Cantoni sono tenuti a versare ai beneficiari finali almeno l’importo del sussidio federale. Il pagamento del contributo federale al Cantone è vincolato all’avanzamento dei lavori. Per contro, fino alla presentazione del conteggio finale viene versato al massimo l’80 per cento del contributo federale.
In caso di progetti di protezione contro le piene, la nuova sistemazione dei tratti dello spazio riservato alle acque è garantita nel quadro del progetto durante i primi cinque anni (art. 4 cpv. 3 LSCA). Per le domande di sussidio per progetti singoli presentate dopo l’entrata in vigore della modifica della LSCA del 2025, occorre indicare nella domanda i costi a garanzia della sistemazione. La Confederazione sussidia la garanzia della sistemazione applicando la stessa aliquota contributiva prevista per il progetto. Al termine dei cinque anni, i tratti dello spazio riservato alle acque rientreranno nella manutenzione periodica. Da tale momento, solo le misure di manutenzione rilevanti per la protezione contro le piene daranno diritto a contributi.
I progetti singoli con una durata superiore a cinque anni sono di norma realizzati a tappe, definite caso per caso.
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Allegato relativo alla parte 6 A1 Attribuzione di mezzi finanziari ai Cantoni secondo la LFo
La seguente tabella illustra il calcolo dell’attribuzione di mezzi finanziari a un Cantone nel settore forestale.
Tabella 18 Calcolo dell’attribuzione dei mezzi finanziari
Criterio Quota* per Cantone Ponderazione Quota ponderata per Cantone [%] secondo il criterio [%]
Disponibilità della Confederazione
Potenziale di danno secondo A 1,5 X = A × 1,5 «SilvaProtect»
Finanziamenti finora concessi dalla C 0,5 Y = C × 0,5 Confederazione
Fabbisogno cantonale
Esigenze segnalate dai Cantoni Dk 2 Z = Dk × 2 (corrette) Quota non ponderata l n=4 Quota ponderata = (X + Y + Z) : n
Importo del sussidio al Cantone per un programma quadriennale secondo la LFo: quota ponderata del potenziale di danno in per cento × (credito d’impegno per le misure di protezione e la documentazione sui pericoli concernenti i pericoli naturali gravitativi)
* Svizzera intera = 100 %; Dk = correzione del fabbisogno segnalato
Potenziale di danno secondo «SilvaProtect»: in base a questi dati può essere determinata la quota percentuale di ogni Cantone rispetto al potenziale di danno a livello nazionale. I mezzi federali disponibili sono ripartiti tra i Cantoni secondo questa quota. Per il quinto periodo programmatico il potenziale di danno per l’indice Bosco di protezione è stato ricalcolato con dati aggiornati.
Mezzi finanziari concessi finora dalla Confederazione: anche qui è calcolata la quota percentuale di ogni Cantone sulla totalità dei finanziamenti federali concessi finora (Ø degli ultimi cinque anni) e i finanziamenti federali disponibili sono ripartiti tra i Cantoni secondo tale quota.
Esigenze segnalate dai Cantoni: anche per l’insieme del fabbisogno segnalato è determinata la quota percentuale di ogni Cantone. Queste segnalazioni sono dapprima sottoposte a una valutazione della plausibilità (base costituita da carte dei pericoli, budget cantonali, pianificazione dei progetti dei Cantoni) e, se necessario, corrette. I contributi della Confederazione disponibili sono ripartiti tra i Cantoni secondo la quota corretta.
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A2 Attribuzione di mezzi finanziari ai Cantoni secondo la LSCA
Budget per la protezione contro le piene La base è rappresentata dall’importo del credito quadriennale per la protezione contro le piene. Detratta una riserva (ad es. per eventi di piena minori), l’importo rimanente può essere ripartito tra i Cantoni (budget per la protezione contro le piene netto 2).
Offerta di base (OB) Importo totale del budget OB: · 35 per cento del budget per la protezione contro le piene netto 2. Come base negoziale per gli AP, prima viene calcolato il seguente budget cantonale per l’offerta di base: contributo minimo CHF 100 000 + (budget OB totale – 2,6 milioni di CHF33) × quota lunghezza dei corsi d’acqua × quota importanza dei corsi d’acqua 34. Invece, per l’effettivo importo della Confederazione è determinante il risultato dei negoziati con il Cantone.
Documentazione sui pericoli (DP) Importo totale del budget DP: · 50 per cento del totale della documentazione sui pericoli e della documentazione sui rischi preventivata di tutti i Cantoni: 0,5 × (budget DP Cantone A + budget DP Cantone B + … + budget DP Cantone X).
Progetti singoli orientati al rischio (PSR) · Un terzo dei rimanenti finanziamenti non utilizzati per gli AP è stanziato per progetti singoli basati sul rischio: ⅓ × importo rimanente. · Il budget PSR del Cantone A viene calcolato in base al potenziale del danno: budget PS R totale × quota potenziale di danno (Aquaprotect).
Progetti singoli orientati al fabbisogno (PSF) Due terzi dei rimanenti finanziamenti non utilizzati per gli AP sono stanziati per progetti singoli orientati al fabbisogno: ⅔ × importo rimanente.
Il budget PSF del Cantone A viene calcolato in base alla quota cantonale del fabbisogno nazionale effettivo e plausibilizzato. Per definire l’aumento effettivo è di nuovo determinante il risultato dei negoziati con il Cantone. · La somma totale per Cantone è stabilita come segue:
Budget OB Cantone A + budget DP Cantone A + budget PSR Cantone A
+ budget PSF Cantone A
33 26 Cantoni a CHF 100 000 = 2,6 milioni di CHF
34 Numero d’ordine di Strahler
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A3 Aumento del contributo della Confederazione per progetti singoli in caso di onere particolare
L’aumento viene concesso solo se il Cantone soddisfa pienamente i criteri elencati qui di seguito.
Tabella 19 Criteri per la concessione dell’aumento
Criteri Osservazioni
Onere notevole per il Cantone Un onere notevole sussiste se nell’ambito di una pianificazione sull’arco di tre periodi programmatici può essere dimostrato un onere elevato a causa di progetti prioritari. L’onere medio pro capite nel Cantone deve essere quattro volte superiore alla media svizzera
Misure di protezione straordinarie Misure necessarie per far fronte a una situazione straordinaria. Una situazione straordinaria può derivare:
dall’entità (compresi i costi) delle costruzioni;
dall’importanza degli oggetti di protezione (ad es. grandi zone industriali o città);
dall’importanza per la sicurezza della popolazione;
dalle misure rese necessarie da eventi di maltempo eccezionale.
Visione d’insieme della pianificazione Deve essere disponibile una panoramica dei progetti pianificati in ordine di priorità.
Entità dell’aumento straordinario L’aumento straordinario del contributo federale a causa della difficoltà di finanziamento non è concesso in misura forfettaria pari al 20 per cento ma viene stabilito individualmente per ogni singolo progetto. Il contributo supplementare varia dallo 0 al 20 per cento in funzione del carattere straordinario del progetto, valutato sulla base dei costi computabili del progetto stesso. Nel caso di progetti che prevedono diverse fasi di finanziamento si tiene conto del totale dei costi computabili.
Il progetto è inserito in una delle cinque classi determinate in funzione delle sue caratteristiche. L’aliquota di sovvenzionamento supplementare è in seguito suddivisa in cinque classi: 0, 5, 10, 15 e 20 per cento.
Tabella 20 Valutazione dell’aliquota di sovvenzionamento supplementare
Categorie di criteri Costo del progetto (CHF/abitante del Cantone)
5% 25–50
10 % 50–75
15 % 75–100
I contributi federali per oneri particolarmente elevati possono essere aumentati solo per i progetti di massima priorità. Si tratta di progetti urgenti e importanti da realizzare velocemente. La definizione dell’ordine di priorità compete ai Cantoni sulla base dei principi di sostenibilità indicati qui di seguito.
Requisiti: vengono finanziati dalla Confederazione solo i progetti che soddisfano i requisiti base di cui all’allegato
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Aspetti sociali/regionali: per garantire il diritto fondamentale alla protezione della vita e dell’integrità fisica delle persone viene attribuita la massima priorità ai progetti che comportano elementi con un rischio di decesso individuale annuo superiore a 10–5.
I progetti coordinati sul piano sociale e regionale hanno buone possibilità di successo e hanno quindi la massima priorità, in particolare quelli che risultano da un processo di pianificazione partecipativa.
Aspetti economici: in genere, i progetti devono avere un indice di economicità superiore a 2. Si può derogare a questa regola se, a seguito di circostanze particolari (topografia, geologia, vincoli, protezione dei monumenti storici ecc.) e dei conseguenti costi straordinari, è facile che l’indice di economicità 2 perseguito non sia raggiunto.
Per calcolare il rischio di decesso individuale e l’indice di economicità è disponibile lo strumento di calcolo «EconoMe», sviluppato dalla Confederazione, che consente analisi costi/benefici paragonabili per tutti i processi legati a pericoli naturali rilevanti. Per garantire la trasparenza e la comparabilità, il metodo di calcolo della Confederazione deve essere applicato a livello nazionale.
Aspetti ecologici: i progetti che considerano in misura particolare gli aspetti ecologici e prevedono a tal fine misure supplementari hanno la massima priorità.
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A4 Criteri di delimitazione tra progetti singoli e offerta di base
Per i progetti che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri occorre decidere insieme alla Confederazione se debbano essere integrati nell’AP oppure presentati come progetti singoli per ottenere sussidi federali.
Tabella 21 Criteri di delimitazione tra progetti singoli e offerta di base
Ambito Criteri
Costi del progetto ≥ 5 milioni di CHF Rischio globale Rischio globale collettivo annuo ≥ 200 000 CHF Rischio di decesso individuale (all’anno) 5 e più oggetti con rischio di decesso individuale ≥ 10–5 Rischio di decesso individuale ≥ 10–5, se non sono possibili misure economiche
Opere per la regolazione dei laghi Grandi laghi
Progetti che superano i confini cantonali e nazionali Paese limitrofo, più di 1 Cantone coinvolto
Progetti che richiedono un esame dell’impatto ambientale All. 3 OEIA
Dissodamenti ≥ 5000 m² (art. 6 cpv. 2 LFo e art. 5 OFo)
Impianti di accumulazione Progetti sottoposti alla sorveglianza dell’UFE (art. 2 OImA)
Impianti che richiedono un permesso di costruzione o che • Impianti ferroviari (autorità competente: UFT, art. 18 Lferr) devono essere ammessi dalla Confederazione • Strade nazionali (autorità competente: USTRA, art. 26 LSN)
Fabbisogno di superfici per l’avvicendamento delle colture > 3 ha (autorità competente: ARE secondo decisione del CF dell’8 aprile 2010)
Linee ad alta tensione (autorità competente: ESTI)
Gasdotti ad alta pressione (autorità competente: UFE)
Progetti che richiedono una presa di posizione dell’UFC, ISOS, IVS (inventari secondo l’art. 7 LPN e l’art. 23 OPN) dell’USTRA, della CFNP o della CFMS
Progetti che toccano paesaggi d’importanza nazionale Siti IFP con obiettivi di protezione riferiti alle acque, zone palustri
Progetti che producono effetti sui biotopi d’importanza Inventari federali secondo l’art. 18a LPN, Inventario federale delle riserve nazionale, sulle riserve protette secondo l’ORUAM o sulle d’uccelli acquatici e migratori d’importanza internazionale e nazionale (art. 11 zone protette Smeraldo LCP, ORUAM)
Siti d’importanza nazionale per la riproduzione dei pesci e per I siti più rilevanti per i temoli, i nasi e i gamberi sono riportati nelle seguenti i gamberi pubblicazioni dell’UFAM:
«Popolazioni di temoli d’importanza nazionale», Informazioni concernenti la pesca, n. 70
«Monitoring du nase en Suisse», Informazioni concernenti la pesca, n. 82
«Plan d’action écrevisses Suisse», Pratica ambientale, 2011
Progetti con partecipazione finanziaria di diversi servizi Cofinanziamento da parte di altri servizi federali come USTRA, UFT, UFAG, federali SWISSGRID ecc.
Sovrapposizione di diversi processi principali di pericolo ≥2 (piene, scivolamenti, processi di crollo e valanghe)
Riparazione di danni regionali e sovraregionali dovuti al ≥ 25 % del credito complessivo AP accordato al Cantone per il programma maltempo quadriennale
Altri casi particolari In particolare opere tecnicamente complesse, impiego di nuove tecnologie, interessi ecologici nazionali, grandi corsi d’acqua (> 15 m larghezza naturale dell’alveo), priorità di sviluppo nell’insediamento nella zona di pericolo durante misure pianificatorie, bacini di accumulazione ecc. Su richiesta della Confederazione o del Cantone
35 «EconoMe»; analisi delle conseguenze.
36 «EconoMe»; rischio di decesso individuale.
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A5 Procedura per progetti singoli
I progetti singoli devono essere sottoposti all’UFAM nelle fasi qui sotto indicate.
Tabella 22 Fasi del progetto
Fase secondo il regolamento SIA 103 Risposta dell’UFAM
Studio / progetto preliminare Presa di posizione con richieste e condizioni
Progetto di costruzione o di pubblicazione Decisione con condizioni e obblighi
L’UFAM quale autorità di vigilanza di accompagnamento del processo, prende posizione in merito a uno studio preliminare, a un progetto preliminare (oppure in casi speciali in merito a un progetto di costruzione) o, segnatamente, a una decisione della variante in base alla documentazione del progetto e a eventuali sopralluoghi. Se necessario, nello specifico per progetti complessi, si pronuncia anche nelle fasi progettuali successive.
Se i costi stabiliti mediante decisione vengono superati, si può presentare all’UFAM un progetto aggiuntivo a condizione che le spese supplementari siano dovute a modifiche autorizzate del progetto, a un rincaro comprovato o ad altri fattori non influenzabili (art. 15 LSu). Per i costi aggiuntivi che non rientrano nei margini d’imprecisione del preventivo è sufficiente inoltrare una motivazione semplificata. I progetti aggiuntivi sono approvati o respinti con decisione separata.
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A6 Condizioni generali
Nella tabella seguente vengono precisati i processi da tenere in considerazione, il potenziale di danno, il livello di sicurezza auspicato e la combinazione ottimale di misure.
Tabella 23 Condizioni generali
Ambito Criteri Osservazioni
Processi pericolosi • Valanghe (valanghe radenti e polverose, scivolamento per Non è sovvenzionabile la protezione contro: reptazione, slittamento del manto nevoso) • terremoti;
Caduta di sassi/massi • crollo, sprofondamento;
Frana di crollo/frane • instabilità del sottosuolo (incl. misure di
Caduta di ghiaccio risanamento su oggetti nel permafrost);
Crollo di ghiacciaio • erosione delle sponde di laghi;
Smottamenti (permanenti / spontanei) • legname galleggiante nei laghi;
Colata detritica di versante • innalzamento della falda freatica
Processi torrentizi (sotterraneo);
Depositi di sedimenti grossolani • acque meteoriche (smaltimento delle acque
Erosioni di sponda di insediamenti e strade);
Esondazioni (piene e fattori di aggravamento come legname • grandine; galleggiante, erosione profonda e sovralluvionamento) • tempeste;
Ruscellamento superficiale • siccità.
Risalita delle acque sotterranee oltre la superficie terrestre
Onde di vento e onde impulsive oltre le rive di corsi d’acqua e laghi
Potenziale di danno Persone Se il pericolo era noto al momento della Beni materiali considerevoli: edifici, infrastrutture, oggetti d’importanza costruzione dell’opera o dell’impianto, questi o portata economica elevate, risorse vitali delle persone, beni culturali sono esclusi da un sussidio Alle ferrovie con funzione esclusivamente turistica non è riconosciuto il potenziale di danno intrinseco e non sono concessi sussidi
Livello di sicurezza • Livello di sicurezza richiesto: stato di sicurezza richiesto Avvertenze e raccomandazioni (elenco non richiesto congiuntamente da tutti i responsabili: esaustivo):
Obiettivi di protezione: livello di sicurezza richiesto da determinati • «Gestione dei rischi legati ai pericoli responsabili nel proprio ambito di responsabilità. In pratica l’obiettivo naturali», PLANAT 2018 di protezione funge da criterio di verifica per valutare la necessità • Aiuto all’esecuzione «Protezione contro i d’intervento per il raggiungimento della sicurezza richiesta pericoli dovuti ai movimenti di versante»,
Obiettivi delle misure: misura della sicurezza che deve essere UFAM 2016 raggiunta con una determinata misura. L’effetto generale delle • «Livello di sicurezza per i pericoli naturali», misure adottate è finalizzato al raggiungimento della sicurezza PLANAT 2013 richiesta • «Piano di gestione dei rischi per i pericoli naturali», PLANAT 2009 www.econome.admin.ch
«Schutzauftrag und Subventionierung bei Naturgefahren», UFAM 2008 (disponibile solo in tedesco)
Raccomandazioni. La pianificazione del territorio e i pericoli naturali, ARE, UFAEG, UFAFP 2005
«Direttive per la protezione contro le piene», UFAEG 2001
Combinazione ottimale I progetti per la protezione contro i pericoli naturali si basa su una di misure combinazione ottimale di misure di pianificazione territoriale, organizzative, bio(ingegneristiche) e tecniche. Questa combinazione ottimale dovrebbe essere coordinata tra tutti gli attori interessati. Se necessario in base al processo di pericolo, è opportuno garantire anche il coordinamento tra i Cantoni
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A7 Requisiti base per le misure di protezione e la documentazione sui pericoli
Se si richiede il finanziamento di misure di protezione e la documentazione sui pericoli, nel perimetro interessato devono essere disponibili le informazioni di cui alla tabella 25. A seconda del contesto locale, del tipo e della complessità di un progetto, d’intesa con l’UFAM è possibile prevedere scostamenti in merito a tali informazioni.
A7-1 Misure di protezione Tabella 24 Requisiti base per le misure di protezione
Ambito Criteri Osservazioni
Perimetro del Delimitazione del sistema Dal punto di vista del territorio e del contenuto progetto
Valutazione dei Catasto degli eventi Processo, momento, ed entità degli eventi (conformemente alla parte estesa del modello di pericoli geodati ID 167.1)
Potenziale di pericolo Sequenza di eventi di scenari rilevanti nel perimetro del progetto. Determinazione specifica di valori caratteristici e intensità, raffigurati in carte d’intensità (in genere periodi di ritorno < 30, 30–100, 100–300, evento estremo) prima e dopo le misure. Descrizione nel rapporto associato
Carte dei pericoli Prima e dopo le misure / eventi (conformemente al modello di geodati ID 166.1) per il perimetro del progetto
Cambiamenti climatici I cambiamenti climatici sono considerati nell’elaborazione della documentazione sui pericoli conformemente alle direttive dell’UFAM in fase di elaborazione al momento della redazione del presente manuale
Valutazione dei rischi Valutazione dei rischi37 Distinzione tra rischi personali e rischi materiali
Efficacia delle misure di Catasto delle opere di protezione (rilevamento dello stato; valutazione dell’efficacia in base protezione esistenti alla sicurezza strutturale, limiti di carico, meccanismi di danneggiamento, efficienza funzionale e durevolezza)
Potenziale di danno Rappresentazione per categorie di oggetto
Rischio (livello di sicurezza Rischio di decesso individuale; sostenibilità di rischi personali e rischi materiali collettivi auspicato)
Rischio residuo Valutare il comportamento in caso di sovraccarico e i rischi Valutazione della sicurezza del sistema/solidità delle misure del sistema di misure, tenendo in considerazione gli aspetti seguenti:
un sovraccarico che supera in modo significativo il dimensionamento
i cambiamenti climatici durante la durata di utilizzo delle misure di protezione
considerare il sovraccarico già nelle fasi di bozza del progetto
Pianificazione e Finalità Pianificazione integrale e in funzione del rischio delle misure per la limitazione del rischio nel valutazione delle lungo termine e la riduzione dei rischi inaccettabili con una combinazione ottimale di misure misure Combinazione ottimale di Si è tenuto un dialogo sui rischi. Il progetto di finanziamento si basa su un piano misure documentato (tracciabile) con una combinazione ottimale delle misure di pianificazione del territorio (inclusi gli spazi liberi necessari), organizzative, bio(ingegneristiche) e tecniche. Coordinamento del piano con tutti gli attori interessati
Confronto delle varianti Presentazione dei criteri di valutazione e decisione
Economicità38 Rapporto benefici/costi > 1
Trasparenza dei costi Indicazione della chiave di ripartizione dei costi di tutti i servizi interessati (UFT, USTRA ecc.). Coinvolgimento adeguato dei beneficiari diretti non aventi diritto a un sussidio
37 Per progetti singoli calcolo con «EconoMe».
38 Per progetti singoli calcolo con «EconoMe».
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Ambito Criteri Osservazioni
Cambiamenti climatici I cambiamenti climatici sono considerati nell’elaborazione della documentazione sui pericoli conformemente alle direttive dell’UFAM in fase di elaborazione al momento della redazione del presente manuale
Impianti Rispetto di norme tecniche, direttive e sistemi di protezione ammessi ufficialmente. Nota: «Künstliche Lawinenauslösung oberhalb von Siedlungen» (Distacco artificiale di valanghe al di sopra di aree abitate) (UFAM 2019), disponibile solo in tedesco
Manutenzione Conservare e ottimizzare la durata di vita e la funzionalità delle opere e degli impianti di protezione. La manutenzione è regolata e garantita. Nel caso della protezione contro le piene mantenere la capacità di deflusso e ove necessario limitare la dinamica delle acque
Sistemazione dei tratti dello Garanzia della sistemazione nel quadro del progetto durante i primi cinque anni spazio riservato alle acque
Pianificazione partecipativa All’inizio del progetto analizzare gli attori, gli interessi rappresentati e i valori decisivi dell’interesse pubblico, identificando in particolare gli attori fortemente interessati e potenzialmente determinanti, che devono essere integrati nel processo di pianificazione
Sostituzione e ripristino Incl. verifica del sistema di protezione oneroso
Fabbisogno di Valido per progetti di Garanzia dello spazio riservato alle acque secondo l’art. 36a LPAc e gli art. 41a e 41b OPAc spazio ed ecologia protezione contro le piene (conformemente alla parte 8, all. A3-2) Considerazione dei requisiti di cui all’art. 4 LSCA (iter e requisiti secondo la parte 8, all. A3-3) Definizione della gestione delle neofite
Gestione delle opere Gestione delle opere di Il catasto delle opere di protezione per lo spazio del processo è presente, completo (ossia di protezione protezione conforme al modello di geodati ID 81.2) e aggiornato. La corrispondente gestione delle opere di protezione è attuata nel perimetro del progetto e per tutte le misure presenti che interagiscono con le nuove misure (sistema di protezione combinato). Cfr. «Praxishilfe Alternde Schutzbauten» (disponibile solo in tedesco) Un sistema di gestione delle opere di protezione regola i punti seguenti: proprietà e obbligo di manutenzione, servizio o unità organizzativa responsabili della manutenzione, formazione e formazione continua dei responsabili della manutenzione, turni di manutenzione e ispezione, sorveglianza e documentazione delle opere e degli impianti di protezione
Misure pianificatorie Limitazione dei rischi Illustrare con quali misure il rischio viene limitato nel lungo periodo e come vengono realizzate Viene inoltre mostrato quali sono gli spazi liberi necessari per la limitazione dei rischi nel lungo termine e come vengono realizzati
Spostamento di edifici e impianti minacciati in luoghi sicuri
Misure organizzative • Dispositivi di allerta e L’installazione di punti di rilevamento delle portate è sovvenzionata, previa intesa, quale provvedimenti tecnici per parte integrante di dispositivi di allerta regionali gli interventi in caso di emergenza
Definizione di valori soglia
Piano di allarme
Programma temporale
Per le valanghe: firma dell’accordo IMIS
Pianificazione degli Pianificazione degli interventi preventiva conformemente alla guida per la pianificazione interventi d’intervento dell’UFAM/UFPP: per ogni processo rilevante si mira a una pianificazione dettagliata degli interventi basata sulla documentazione sui pericoli aggiornata. La pianificazione degli interventi è parte integrante del piano d’emergenza del Comune o della regione. Contempla tra l’altro uno schema specifico con criteri e carte d’intervento, le mansioni specifiche e le corrispondenti tabelle dei mezzi. I requisiti a livello di contenuti della pianificazione dell’intervento contro i pericoli naturali gravitativi sono definiti nella guida per i Comuni (UFAM/UFPP, 2020)
Aiuti decisionali per Adeguamento degli aiuti decisionali alle specificità cantonali per i consulenti locali sui consulenti locali sui pericoli pericoli naturali, rendicontazione sull’attuazione delle misure volte a garantire la consulenza naturali da parte degli specializzata da parte degli organi di condotta civili organi di condotta civili
Bacini di accumulazione Misure di abbassamento preventive per la protezione dalle piene
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Ambito Criteri Osservazioni
Conteggio finale • Dichiarazione di Firma del responsabile dell’ufficio specializzato competente conformità
Elenco dei giustificativi Con indicazione dei costi non computabili; registrazione in un catasto delle opere di
Registrazione nel catasto protezione secondo il modello di geodati (ID 81.2) «Opere di protezione» delle opere di protezione
A7-2 Documentazione sui pericoli Tabella 25 Requisiti base della documentazione sui pericoli e sui rischi
Base Elementi Requisiti
Catasto degli eventi («StorMe») Conforme alla parte estesa del modello di geodati «Catasto degli eventi naturali» ID 167.1
Catasto delle opere di protezione Conforme al modello di geodati «Opere di protezione pericoli naturali» ID 81.2
Valutazione dei pericoli • Rapporto Conforme a
Carte d’intensità • Aiuto all’esecuzione «Valutazione dei pericoli» (2025)
Carta dei pericoli • Modello di geodati «Valutazione dei pericoli» ID 166.1
Carta del ruscellamento superficiale
Carta indicativa dei pericoli
Panoramiche dei rischi Conforme a
Standard minimi «Panoramiche cantonali dei rischi inerenti ai pericoli naturali gravitativi» (2020)
Bozza del modello di geodati «Panoramiche cantonali dei rischi pericoli naturali» (2022)
Pianificazioni globali Conformi all’aiuto all’esecuzione «Pianificazione cantonale globale pericoli naturali » (in fase di elaborazione)
Ulteriori valutazioni dei pericoli • Pericolo legati al deflusso Ulteriori basi di valutazione per misure di protezione degli oggetti come carte superficiale dei livelli di protezione ecc. • Accumulo di detriti nelle canalizzazioni
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A8 Liste di controllo
Le liste di controllo seguenti (tab. 28 e 30) sono identiche nei programmi «Pericoli naturali gravitativi» e «Rivitalizzazioni» (parte 8). Riguardano tutti gli aspetti che possono essere rilevanti nella pianificazione di progetti di sistemazione di corsi d’acqua e vogliono essere un aiuto alla pianificazione. In base al tipo e alla complessità di un progetto, alcuni fattori possono essere irrilevanti (contrassegnati con Σ/ΣΣ, cfr. più avanti) oppure non richiedono ulteriori approfondimenti, se irrilevanti per un progetto specifico. In ogni caso: il grado di dettaglio degli accertamenti deve essere adeguato ai vari livelli e adattato in base all’estensione del progetto.
Alcuni aspetti non riguardano tutti i progetti e sono contrassegnati come segue nella tabella: Σ Non sempre rilevante per progetti semplici di misure di protezione (ad es. ripristino, progetti relativi al ruscellamento superficiale) ΣΣ Non rilevante per i progetti di sola rivitalizzazione
Le liste di controllo 28 e 30 non riguardano i progetti di manutenzione in corso.
Tabella 26 Lista di controllo: pareri (studio o progetto preliminare) – requisiti del rapporto tecnico/delle misure di protezione secondo la LFo
Parola chiave Contenuto Osservazioni
Sintesi Breve riassunto dei punti 1–6
1 Oggetto e mandato Motivo dell’elaborazione del progetto e dell’attribuzione
del mandato
2 Situazione attuale Eventi storici Catasto degli eventi
Caratteristiche del bacino Descrizione specifica e dettagliata della zona di sviluppo, di transito e di deposito
Processi determinanti Possibile interazione tra processi
Misure di protezione esistenti Il catasto delle opere di protezione per lo spazio del (tra cui catasto delle opere di protezione) processo è presente, completo (ossia conforme al modello di geodati) e aggiornato
3 Potenziale di Utilizzazioni attuali e previste Come da all. A6 o secondo il sistema «EconoMe»
danno/rischio Descrizione del potenziale di danno
4 Necessità Sicurezza auspicata Rischio di decesso individuale; sostenibilità di rischi
d’intervento materiali
5. Pianificazione delle Perimetro del progetto, obiettivi delle misure, studi delle Delimitazione spaziale e contenutistica del sistema. misure varianti con stima dei costi, combinazione ottimale di Pianificazione delle misure integrale/in funzione del integrale e in funzione misure proposta, ponderazione degli interessi rischio, inclusa stima della riduzione dei rischi e del rischio dell’economicità («EconoMe»), riduzione del rischio nel lungo termine, stima dei costi precisa al 25 % Spiegazione dei criteri di decisione
Pianificazione globale delle misure, tenendo conto del Tenendo conto dei cambiamenti climatici rischio e di tutte le misure di protezione e della combinazione ottimale di misure (pianificatorie, organizzative, bio[ingegneristiche] o tecniche)
Pianificazione partecipativa (incl. dialogo sui rischi) Cfr. tab. 25
6 Informazioni • Possibili conflitti Utilizzazione del territorio, natura e paesaggio, agricoltura
supplementari • Possibili responsabili, beneficiari e interessati ecc. (coinvolgimento per quanto possibile tempestivo dei • Ulteriori accertamenti tecnici necessari servizi cantonali specializzati) Come base per eventuali partecipazioni a costi e risarcimenti
Capitolo 6 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente i pericoli naturali gravitativi © UFAM 2023 150
Parola chiave Contenuto Osservazioni
7 Allegati al piano Perimetro del progetto o spazio di processo 1 : 25 000 Come da all. A7
Carta dei pericoli o carte d’intensità prima e dopo le misure
Situazione delle varianti esaminate Piano d’insieme
Tabella 27 Lista di controllo: sviluppo del progetto (ad es. progetto di massima) – requisiti del dossier / delle misure di protezione secondo la LSCA/LPAc (per i progetti singoli all’attenzione dell’UFAM per un parere)
Capitolo Fase di Contenuto Osservazioni pianificazione
0 Sintesi Breve riassunto
1 Basi Basi di progettazione Elenco dei documenti su cui si basa il progetto
Studi precedenti
2 Analisi della Stato attuale Caratteristiche del bacino imbrifero:
situazione
Generale • Struttura geologica, pendenza, risultati delle pianificazioni strategiche delle rinaturazioni
Condizioni idrologiche • Deflussi, prelievi, altri impatti negativi in
Portata e regime di deflusso considerazione dei cambiamenti climatici
Impianti e utilizzazioni nel perimetro del • Agglomerati e aree utilizzate, attività ricreative di progetto prossimità, natura e paesaggio (IFP), pesca, acque sotterranee, siti contaminati, agricoltura (ad es. superfici per l’avvicendamento delle colture SAC, acquisto di terreni), selvicoltura, gestione delle acque nelle aree urbane, ISOS, militare, utilizzazione delle acque (forza idrica; approvvigionamento di acqua potabile)
Condizioni delle acque di falda
Condizioni idrologiche
Bilancio del materiale solido di fondo • Forma dell’alveo, tratti di sovralluvionamento e di erosione, sostrato, trasporto solido di fondo, impianti da risanare e tratti di corsi d’acqua pregiudicati in maniera sensibile
Σ Aspetti rilevanti per l’ecologia:
Stato del corso d’acqua (ecomorfologia livello R)
Stato delle funzioni naturali: • Processi, tra cui dinamica del materiale solido di processi, strutture e organismi fondo
Stima del potenziale dinamico • Strutture, tra cui larghezza dell’alveo,
Perimetro del progetto ecomorfologia; inventari di protezione; spazi vitali integri e pregiudizi
Organismi: tra cui specie prioritarie a livello nazionale e specie della lista rossa, biocenosi; neofite
Aspetti rilevanti per la protezione contro le piene:
Eventi storici (catasto degli eventi)
Attuale capacità di deflusso
Catasto delle opere di protezione e valutazione delle misure di protezione esistenti nel perimetro del progetto
Possibili tipi di pericolo (inondazione, erosione delle rive, deposito di lava torrentizia, ruscellamento superficiale e, se ragionevole, affioramento delle acque sotterranee)
Scenari
Capitolo 6 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente i pericoli naturali gravitativi © UFAM 2023 151
Capitolo Fase di Contenuto Osservazioni pianificazione
Analisi dei punti deboli lungo le acque
Situazione di pericolo attuale (carta dei pericoli o carte d’intensità)
Stato naturale Σ Determinazione della larghezza naturale Nello stato seminaturale si tiene conto dell’impatto e dell’alveo e del tracciato nello stato naturale umano che non può essere annullato, tra cui, ad stato seminaturale Σ Stato di processi, strutture e organismi nello esempio, dissodamenti di ampia portata, stato naturale e nello stato seminaturale prosciugamento di zone umide e deviazioni di corsi Σ Identificazione e descrizione di fattori di d’acqua (ad es. in un lago). Lo stato seminaturale ampia portata e irreversibili d’influsso sulle viene spesso designato anche come stato di acque e il loro ambiente nello stato riferimento seminaturale
Analisi dei deficit Σ Confronto tra stato effettivo e stato Determinazione dei deficit in riferimento allo stato di seminaturale, da cui risulta la necessità di processi, strutture e organismi come pure allo stato intervento riservato alle acque Identificazione e valutazione dei pregiudizi risultanti da impianti e utilizzazioni
3 Potenziale di Σ Utilizzazione attuale e prevista
danno/rischio Σ Descrizione dettagliata dei possibili rischi (EconoMe)
4 Definizione degli Stato auspicato
obiettivi
Necessità ΣΣ Grado di protezione auspicato Sulla base di un dialogo sui rischi e differenziata per d’intervento ΣΣ Valutazione della sostenibilità dei rischi rischio a persone e rischio a cose
Σ Obiettivi di sviluppo ecologico per processi, (cfr. stato attuale) strutture, organismi Σ Determinazione dello spazio necessario riservato alle acque Σ Valori naturali esistenti da mantenere Σ Scostamenti inevitabili dallo stato seminaturale auspicato (dovuti a impianti e utilizzazioni nonché a pregiudizi)
Parametri di dimensionamento fissati Piena di dimensionamento e francobordo
5 Pianificazione Perimetro del
delle misure progetto (Precisazione SIA 103 4.1.21 / 4.1.31) Studio delle Pianificazione integrale delle misure, tenendo Misure di manutenzione, misure pianificatorie, integrale e in varianti e sviluppo conto del rischio (in base al rischio) e di tutte misure organizzative, misure ecologiche (funzioni funzione del rischio della variante le misure possibili (combinazione ottimale di naturali e bioingegneristiche), misure costruttive, migliore misure) riduzione del rischio, economicità («EconoMe») Tenendo conto dei cambiamenti climatici Σ D’intesa con gli obiettivi di sviluppo ecologico a livello di processi, strutture e organismi
Scelta delle varianti (combinazione ottimale di Fattibilità misure) con motivazione Riduzione del rischio Stima dei costi (secondo fase SIA) Proporzionalità (costi/benefici) Ponderazione degli interessi
ΣΣ Solidità delle opere e degli impianti di protezione come pure delle strategie di protezione in caso di sovraccarico ΣΣ Limitazione a lungo termine del rischio residuo Piano di manutenzione Pianificazione partecipativa (incl. dialogo sul rischio) Motivazione comprensibile di eventuali scostamenti dagli obiettivi di sviluppo ecologico
Capitolo 6 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente i pericoli naturali gravitativi © UFAM 2023 152
Capitolo Fase di Contenuto Osservazioni pianificazione
6 Altri Conflitti e sinergie
accertamenti con altre pianificazioni e misure con impianti e utilizzazioni nel perimetro del (cfr. 2a analisi della situazione) progetto
ΣΣ Bacini di ritenuta delle piene, ΣΣ Verifica dell’assoggettamento all’ordinanza sugli ΣΣ Bacini di raccolta di materiale impianti di accumulazione o della competenza per la sorveglianza ΣΣ Beneficiari e interessati ΣΣ Stato della gestione integrale dei rischi nei Comuni interessati ΣΣ Accertamenti tecnici (prove pilota)
7 Allegati al piano Bacino imbrifero
Perimetro del progetto Σ Spazio riservato alle acque Utilizzazioni e impianti Altri pregiudizi Σ Stato ecomorfologico compresi gli ostacoli allo scorrimento all’interno del Σ Inventari di protezione perimetro del progetto Σ Habitat e specie Situazione stato auspicato Situazione delle varianti esaminate Carte d’intensità prima e dopo le misure
8. Corapporti • Risultati della verifica cantonale: ad es. cantonali protezione delle acque e condizioni della falda freatica
Natura e paesaggio
Ecologia idrica e pesca
Opere idrauliche
Foreste (in caso di dissodamenti)
Agricoltura
Pianificazione del territorio
Capitolo 6 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente i pericoli naturali gravitativi © UFAM 2023 153
Tabella 28 Lista di controllo: domande di sussidio – requisiti del rapporto tecnico/delle misure di protezione secondo la LFo
Parola chiave Contenuto Osservazioni
Sintesi Breve riassunto dei punti 1–10
1 Sintesi degli atti esistenti Studio preliminare, basi utilizzate incluse
Decisioni prese nel frattempo
2 Valutazione dei rischi dei processi Scenari analizzati
determinanti Valutazione completa dei rischi Come da all. A7 Possibile interazione tra processi Conseguenze per la decisione delle varianti Impatto dei cambiamenti climatici
3 Scelta definitiva delle varianti Motivazione relativa alla decisione delle Criteri di valutazione e di decisione
varianti Calcolo con EconoMe Prova della riduzione del rischio
4. Misure pianificate Basi/parametri di dimensionamento Presentazione delle misure pianificatorie, Descrizione delle misure tecniche, bioingegneristiche e organizzative, compresi piano di gestione dei materiali e bilancio dei materiali
Capacità di sovraccarico e sicurezza del Rappresentazione del comportamento stabile sistema delle opere e degli impianti di protezione
Limitazione a lungo termine del rischio residuo Tenendo conto dei cambiamenti climatici
5 Prova delle prestazioni supplementari come da all. A9
6 Stima dei costi Base dei costi
Commenti Valutazione di prezzi unitari speciali Prova dell'economicità Calcolo con «EconoMe»
7 Conflitti e relative soluzioni Utilizzazione del territorio Considerazione di condizioni e obblighi
Natura e paesaggio Eventuale acquisto di terreno o motivazione Agricoltura delle servitù …
8 Beneficiari e loro partecipazione Pianificazione partecipativa Determinazione degli interessi e chiave di
ripartizione dei costi per i beneficiari diretti non aventi diritto a un sussidio
9 Pianificazione temporale Scadenza, eventuali tappe consigliate
10 Organizzazione della manutenzione e Indicazioni sulla necessità di una
piano di manutenzione manutenzione e designazione dei servizi competenti
11 Allegati Perimetro del progetto 1 : 25 000
Carte d’intensità prima e dopo le misure Rappresentazione di tutti gli scenari Stato delle misure pianificate determinanti Sezioni tipo Decisioni governative, approvazione cantonale del progetto Compresi corapporti dei servizi cantonali Moduli UFAM competenti ed eventuali decisioni giudiziarie Output «EconoMe» Dati finanziari, dati tecnici
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Tabella 29 Lista di controllo: domande di sussidio: requisiti del dossier/delle misure di protezione secondo la LSCA/LPAc (per i progetti singoli all’attenzione dell’UFAM per la domanda di sussidio)
Capitolo Fase di Contenuto Osservazioni pianificazione
Sintesi
1 Documen- Documentazione di base per la progettazione Elenco dei documenti su cui si basa il progetto
tazione di base Studi precedenti Pianificazioni analoghe
2 Analisi della Stato attuale Cfr. tab. 28
situazione Stato naturale e stato seminaturale Analisi dei deficit
3 Potenziale di ΣΣ EconoMe ΣΣ Descrizione dettagliata dei possibili
danno/rischio danni/rischi («EconoMe»)
4 Definizione Stato Cfr. tab. 28
degli obiettivi auspicato
5 Perimetro del
Pianificazione progetto delle misure (Precisazione (Ulteriore) Cfr. tab. 28 SIA 103 4.1.32) sviluppo della integrale e in variante Documentazione supplementare: funzione del migliore Piano di gestione dei materiali Piano di gestione dei materiali e bilancio dei materiali rischio Messa a disposizione di terreni Ricomposizione particellare, acquisto a trattativa privata, esproprio, servitù, diritto di superficie
ΣΣ Bacini di ritenuta delle piene, bacini di ΣΣ In caso di assoggettamento, prove secondo l’ordinanza raccolta di materiale sugli impianti di accumulazione
6 Piani Σ Controllo dell’efficacia
(opzionale per progetti AP) Σ Manutenzione Incl. gestione delle specie alloctone invasive Σ Garanzia della sistemazione nel quadro del Incl. gestione delle specie alloctone invasive progetto durante i primi cinque anni Σ Event. gestione dei visitatori
7. Informazioni Conseguenze delle misure su beneficiari e Agglomerati e aree utilizzate, attività ricreative di prossimità, supplementari interessati natura e paesaggio, protezione contro le piene, pesca, acque sotterranee e siti contaminati, agricoltura (ad es. superfici per l’avvicendamento delle colture SAC, acquisto di terreni), selvicoltura, utilizzazione delle acque (forza idrica; approvvigionamento di acqua potabile)
8 Pericoli e ΣΣ Scenari di sovraccarico
rischi residui Carte dei pericoli o carte d’intensità ΣΣ Gestione dei pericoli e dei rischi residui (combinazione ottimale di misure)
9 Inserimento Piano direttore Vincoli edilizi/restrizioni di utilizzazione
dei pericoli Piani d’azzonamento Prescrizioni in materia di costruzione residui nei piani Regolamenti edilizi direttori e Autorizzazioni edilizie regolatori ΣΣ Gestione dei pericoli e dei rischi residui (combinazione ottimale di misure)
10 Pianifica- ΣΣ Gestione dei pericoli e dei rischi residui
zione (combinazione ottimale di misure) dell’intervento
Dissodamenti Domanda di dissodamento con deposito pubblico (se necessaria e sempre d’intesa con il servizio forestale cantonale)
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Capitolo Fase di Contenuto Osservazioni pianificazione
11 Ulteriore Programma di costruzione Inizio, durata e fine dei lavori
documen- Documentazione fotografica tazione
12 Preventivo Costi di costruzione (in base a quantitativi e +/– 10 % secondo fase SIA
prezzi uniformi dei lavori di costruzione; Progetto definitivo posizioni principali) Costi di progettazione e direzione dei lavori Costi dell’acquisto di terreni Costi per la garanzia della sistemazione nel quadro del progetto durante i primi cinque anni
13 Corapporti Risultati della verifica cantonale:
cantonali • protezione delle acque e condizioni della falda freatica
Natura e paesaggio
Ecologia idrica e pesca
Opere idrauliche
Foreste (in caso di dissodamenti)
Agricoltura
Pianificazione del territorio
14 Rapporto Per i progetti soggetti all’obbligo di esame Art. 10b LPAmb, all. 3 OEIA
d’impatto d’impatto ambientale deve essere elaborato e ambientale reso accessibile al pubblico un rapporto sulle conseguenze per l’ambiente
15 Decisioni Decisione passata in giudicato (tutte le
cantonali autorizzazioni sono concesse) Decisione di finanziamento (esecuzione del finanziamento garantita) Chiave di finanziamento e chiave di ripartizione dei costi Impegni concernenti i perimetri di competenza della Confederazione e delle sue regie
16 Piani Planimetrie generali da 1 : 10 000 a 1 : 50 000 • Progetto di costruzione
Bacino imbrifero con rappresentazione dei valori naturali esistenti
Nomi dei corsi d’acqua
Rappresentazione dei pericoli esistenti/ΣΣrischi
Misure di protezione realizzate
Planimetria dettagliata da 1 : 1000 a 1 : 2000 • Stato attuale e misure previste
Σ Rappresentazione dello spazio riservato alle acque
Impianti e utilizzazioni (nonché pregiudizi)
Σ Vegetazione esistente e pianificata (dopo le misure edilizie e lo stato auspicato)
Vincoli (ponti, edifici)
Confini delle proprietà
Fabbisogno di terreno
Profilo longitudinale • Livello di piena/linea d’energia per HQd e EHQ
Alveo esistente
Pendenza
Ostacoli naturali
Eventuali sondaggi
Eventuali zone di estrazione di materiale solido di fondo
Ponti, soglie, rampe
Sbarramenti, affioramenti di roccia
Sezioni trasversali tecniche (prima e dopo la • Linea d’acqua per HQd e EHQ rivitalizzazione) • Livello di magra
Confini delle proprietà
Schizzi delle strutture tipiche delle acque
Σ Confine dello spazio riservato alle acque
Σ Schizzi delle strutture tipiche delle acque e vegetazione delle rive/dell’alveo
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Capitolo Fase di Contenuto Osservazioni pianificazione
Sezioni tipo e piani di sistemazione • Livelli d’acqua
Livello di magra
Protezione delle sponde
Protezione del fondo dell’alveo
A9 Prestazioni supplementari
Il modello d’incentivazione si applica ai progetti singoli sui quali la Confederazione si pronuncia separatamente e che non sono parte integrante dell’AP tra Confederazione e Cantone. Le prestazioni supplementari sono considerate quando negli ambiti seguenti (da A9-1 a A9-5) sono soddisfatti i criteri elencati. In generale i requisiti base (A7-1) si riferiscono al perimetro del progetto, mentre le prestazioni supplementari si riferiscono territorialmente al livello comunale.
Le seguenti prestazioni supplementari possono essere fornite per i progetti singoli: documentazione (elaborazione completa della documentazione sui pericoli [3 %] e gestione delle opere di protezione completamente aggiornata [3 %]), misure pianificatorie (pianificazione del territorio in funzione del rischio [2 %] e spazi liberi [1 %]) e misure organizzative (pianificazioni dell’intervento [1 %]). I progetti singoli che soddisfano i requisiti posti dalla Confederazione per le prestazioni supplementari ricevono un contributo federale superiore del 10 per cento.
Le prestazioni supplementari hanno lo scopo di incentivare l’attuazione della GIR nei Cantoni e nei Comuni, tenendo conto anche dell’estensione, dell’efficacia e della qualità delle misure.
Per poter chiedere contributi federali supplementari, il Cantone deve dimostrare nel rapporto tecnico presentato con la domanda relativa al progetto che ogni criterio per il finanziamento è stato rispettato. Affinché le prestazioni supplementari per il progetto singolo vengano riconosciute, occorre che tutti i criteri di un settore siano soddisfatti al momento della presentazione del progetto.
Documentazione
A9-1 Elaborazione della documentazione sui pericoli Nei Comuni interessati la valutazione dei pericoli per tutti i pericoli naturali gravitativi rilevanti è completa e aggiornata (stato della tecnica). La considerazione della risalita delle acque sotterranee è comunque facoltativa. Le valutazioni dei pericoli contengono carte d’intensità per gli scenari < 30, 30–100, 100–300 ed evento estremo > 300 per fonte di processo. Coprono almeno le parti dello spazio di processo dove oggi e in futuro sono presenti o si prevedono beni notevoli da proteggere (persone e beni materiali considerevoli).
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Per ottenere un aumento dei contributi federali pari al 3 per cento devono essere rispettati i criteri qui di seguito elencati:
Tabella 30 Criteri di valutazione della documentazione sui pericoli
Criteri di valutazione della documentazione sui pericoli Punti*
Le valutazioni dei pericoli complete e aggiornate sono disponibili con carte d’intensità e rapporto per gli scenari < 30, 30–100, 1/0 100–300 ed evento estremo > 300 per fonte di processo per tutti i pericoli naturali gravitativi. Coprono lo spazio in cui oggi e in futuro sono presenti o si prevedono beni notevoli da proteggere
Totale Max. 1
A9-2 Gestione delle opere di protezione Per i Comuni interessati dal progetto è presente un piano di gestione delle opere di protezione aggiornato (cfr. tab. seguente) per tutti i pericoli naturali gravitativi. Per tutte le opere e gli impianti di protezione esistenti e per tutti i sistemi di protezione del processo interessato dal progetto è disponibile una verifica che mostra quali opere e impianti di protezione non vengono più conservati e quali integrazioni sono eventualmente necessarie. Il sovraccarico delle opere e degli impianti di protezione viene esaminato e viene garantito un comportamento stabile. Viene controllato anche l’intero sistema di protezione nel quale si trova il perimetro del progetto.
Per ottenere un aumento dei contributi federali pari al 3 per cento devono essere rispettati i criteri qui di seguito elencati:
Tabella 31 Criteri di valutazione della gestione delle opere di protezione
Criteri di valutazione relativi alla gestione delle opere di protezione Punti
Per i Comuni interessati dal progetto esiste un piano di gestione delle opere di protezione che comprende i punti seguenti: 1/0
Catasto delle opere di protezione per tutti i pericoli naturali gravitativi, che viene costantemente aggiornato
Piano di manutenzione per tutte le opere e gli impianti di protezione presenti nel Comune
La documentazione delle opere e degli impianti di protezione è completa; proprietà, servizio responsabile della manutenzione e servizio di vigilanza sono designati, la frequenza della manutenzione e delle ispezioni è stabilita e viene attuata, la formazione di base e continua dei soggetti responsabili della manutenzione sono seguite e documentate.
Il limite di efficacia (in particolare il sovraccarico) viene verificato per tutte le opere e gli impianti di protezione esistenti e per tutti i 1/0 sistemi di protezione del processo interessato dal progetto. Sulla base di questa verifica, della valutazione delle opere e della loro idoneità funzionale si stabilisce la necessità d’intervento.
Le opere di protezione devono essere robuste. Qualora non fosse possibile ottenere un comportamento stabile, si dovranno 1/0 adottare ulteriori misure e sostenere i rischi residui.
Totale Max. 3
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Precisazioni concernenti i criteri relativi alla gestione delle opere di protezione: · La gestione delle opere di protezione sarà definita dall’UFAM con maggiore precisione nei prossimi anni. Fino ad allora, i piani cantonali da considerare come prestazioni supplementari saranno valutati in base ai punti nella tabella 32, compreso il testo introduttivo e successivo. · Il sistema di protezione del processo interessato dal progetto, nel quale si trova il perimetro del progetto, è stato esaminato: in occasione della verifica devono essere analizzate le condizioni quadro passate, presenti e future risultanti dallo spazio naturale (ad es. topografia, vegetazione, geologia, geomorfologia, cambiamento climatico) e dallo spazio culturale (utilizzazione, insediamenti, infrastruttura). La funzione in origine prevista e lo scopo originario del sistema di protezione precedente devono essere documentati e confrontati con l’efficacia attuale, lo stato della tecnica e i requisiti futuri. In occasione dello studio delle varianti nel progetto occorre discutere in modo consapevole delle possibilità «conservazione del sistema», «adattamento del sistema» e «cambio del sistema» e documentare il tutto in modo tracciabile.
Misure pianificatorie
A9-3 Pianificazione del territorio in funzione del rischio I criteri di valutazione seguenti valgono per l’intero territorio comunale di tutti i Comuni interessati dal progetto. Hanno validità per tutti i processi e tutte le fonti di processo dei pericoli naturali gravitativi, ad eccezione della risalita delle acque sotterranee (facoltativa).
Per ottenere un aumento dei contributi federali pari al 2 per cento devono essere rispettati i criteri qui di seguito elencati:
Tabella 32 Criteri di valutazione della pianificazione del territorio in funzione del rischio
Criteri di valutazione della pianificazione del territorio in funzione del rischio Punti*
1. 1. Tutte le zone di pericolo sono separate nella pianificazione dell’utilizzazione e le zone caratterizzate da un divieto per opere di 1/0 costruzione sono definite. In tutte le altre zone a rischio è garantita, per le nuove costruzioni e le trasformazioni sostanziali, un’edilizia conforme ai pericoli in modo da prevenire danni. Si garantisce che la costruzione di nuovi impianti non rende i rischi insostenibili.
2 La costruzione di edifici e impianti conforme ai pericoli è garantita da un esame tecnico nell’ambito delle autorizzazioni edilizie e 1/0
da controlli di collaudo a campione
Totale Max. 2
Criterio 1: Tutte le zone di pericolo (incl. giallo / giallo-bianco) sono separate nella pianificazione dell’utilizzazione del Comune.
Per tutti i livelli di pericolo sono consentite disposizioni relative alla costruzione conforme ai pericoli nel caso di nuove costruzioni e di trasformazioni sostanziali (ad es. definizione di quote, obbligo di prova della protezione di oggetti ecc.).
Criterio 2: La costruzione sicura di opere e impianti nella zona di pericolo è esaminata dal punto di vista tecnico dall’autorità competente nell’ambito delle autorizzazioni edilizie e i controlli di collaudo sono eseguiti almeno a campione.
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A9-4 Spazi liberi I criteri di valutazione seguenti valgono per l’intero territorio comunale di tutti i Comuni interessati dal progetto. Hanno validità per tutti i processi e tutte le fonti di processo dei pericoli naturali gravitativi, ad eccezione della risalita delle acque sotterranee (facoltativa).
Gli spazi aperti vengono identificati, valutati in termini di idoneità e impatto e designati ai fini della pianificazione territoriale. Tali spazi aperti comprendono le pianure alluvionali naturali, le aree di ritenzione delle inondazioni nel paesaggio, le aree di frana con accelerazione periodica, le aree di smottamento o le aree di deflusso delle valanghe. I pericoli naturali hanno la precedenza sulle altre esigenze degli spazi aperti. Ciò significa che tutti gli usi concorrenti e spazialmente efficaci sono consentiti in queste aree solo se sono compatibili con la protezione di altre aree. Inoltre, lo sviluppo di insediamenti e infrastrutture dovrebbe essere evitato in questi spazi liberi, per non aumentare il rischio.
Per ottenere un aumento dei contributi federali pari all’1 per cento devono essere rispettati i criteri qui di seguito elencati:
Tabella 33 Criteri di valutazione degli spazi liberi
Criteri di valutazione degli spazi liberi Punti*
1. Gli spazi liberi sono identificati, verificati e, se necessario, definiti nella pianificazione dell’utilizzazione, per tutti i processi e tutte le 1/0 fonti di processo dei pericoli naturali gravitativi e per tutti i Comuni interessati dal progetto
2 La limitazione del rischio nel lungo termine è negli spazi liberi è sufficientemente garantita e fissata in modo vincolante mediante 1/0
disposizioni e gli spazi di processo sono garantiti
Totale Max. 2
Misure organizzative
A9-5 Pianificazione dell’intervento I criteri di valutazione seguenti valgono per l’intero territorio comunale di tutti i Comuni interessati dal progetto. Hanno validità per tutti i processi e tutte le fonti di processo dei pericoli naturali gravitativi, ad eccezione della risalita passiva delle acque sotterranee (facoltativa).
Per tutte le minacce rilevanti dei Comuni sono allestiti piani d’intervento conformi alla guida della Confederazione (Pianificazione dell’intervento in caso di pericoli naturali gravitativi, guida per Comuni, UFAM/UFPP, 2020) e si tengono esercitazioni regolari (piano di informazione e formazione).
Per ottenere un aumento dei contributi federali pari all’1 per cento devono essere rispettati i criteri qui di seguito elencati:
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Tabella 34 Criteri di valutazione della pianificazione dell’intervento
Criteri di valutazione della pianificazione dell’intervento Punti*
Per i processi rilevanti del Comune esiste una pianificazione dell’intervento conforme alla guida UFAM/UFPP 1/0
L’attuazione della pianificazione dell’intervento nel Comune è regolamentata ed eseguita (informazione e formazione) 1/0
Totale Max. 2
Precisazioni in merito ai criteri per le misure organizzative: · Pianificazione dell’intervento (I): per ogni processo rilevante si procede a una pianificazione dettagliata degli interventi basata sulla documentazione sui pericoli aggiornata. Tale pianificazione contempla tra l’altro uno schema specifico con criteri e carte d’intervento, le mansioni specifiche e le corrispondenti tabelle dei mezzi. · Attuazione della pianificazione dell’intervento (II): per l’attuazione della pianificazione degli interventi è predisposto un piano di informazione e formazione che illustra per tutti i soggetti partecipanti come sono disciplinate l’introduzione e la formazione periodica, incluso l’aggiornamento della pianificazione degli interventi. Le esercitazioni svolte vengono provate.
A10 Costi computabili
La tabella seguente è valida per i progetti singoli. È applicabile per analogia anche ai progetti contemplati nell’offerta di base, ma in questo caso le chiavi di ripartizione, le stime e i preventivi dei costi non devono essere approvati dall’UFAM, bensì dal servizio cantonale competente.
Tutti i costi devono essere esposti in modo trasparente, ossia con una distinta dei costi di progetto suddivisi in costi computabili e non computabili. I costi del progetto devono essere attribuiti ai diversi organismi di finanziamento con una chiave di ripartizione dei costi ed esposti di conseguenza.
Gli investimenti di valorizzazione (durata di vita più lunga, grado di perfezionamento più elevato, ingrandimento o ampliamento di infrastrutture non dettato da esigenze di protezione) o gli aumenti di valore dei terreni non sono considerati costi computabili.
Per la realizzazione di progetti sono considerati computabili la pianificazione per l’attuazione di una misura computabile e i relativi costi (cfr. anche 6.2.1 Scheda programmatica IP 1.1, IP 2.1). Per quanto concerne la documentazione sui pericoli, sono computabili i lavori di cui all’allegato A7–2. Per altri lavori occorre consultare l’UFAM.
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Tabella 35 Costi computabili (elenco non esaustivo)
Indennità
Onorari • Rilevamenti della documentazione dei pericoli
Pianificazione strategica, studio preliminare, progetto preliminare, progetto di costruzione
Bando di concorso
Realizzazione
Panoramiche dei rischi e pianificazioni globali
Perizie (geotecnica, ecologia, idrogeologia, modellizzazione idraulica ecc.)
Accertamenti e perizie legate al progetto, previo accordo con l’UFAM
Prestazioni tecniche39 delle amministrazioni • Direzione generale dei lavori: max. 1 % del costo dell’opera determinante il tempo necessario cantonali e comunali a condizione che non • Direzione generale dei lavori: max. 1 % del costo dell’opera determinante il tempo necessario siano fornite dagli studi d’ingegneria • Progettista specializzato: max. 7 % del costo dell’opera determinante il tempo necessario incaricati e siano necessarie nella funzione • Direzione dei lavori: max. 6 % del costo dell’opera determinante il tempo necessario ricoperta
Documentazione
Rilievi morfologici dei corsi d’acqua Conformi a «Standard tecnici per la misurazione dei corsi d’acqua» dell’UFAM I rilievi morfologici periodici dei corsi d’acqua sono considerati documentazione (OP 2). I rilievi morfologici dei corsi d’acqua riferiti ai progetti (prima e dopo) devono essere conteggiati nell’offerta di base (OP 1) o nei progetti singoli (OP 3) I rilievi morfologici dei corsi d’acqua riferiti ai progetti devono essere coordinati con i rilievi periodici sia a livello di tempi che di territorio
Gestione delle opere di protezione • Elaborazione del piano per la gestione delle opere di protezione
Elaborazione del piano per il catasto delle opere di protezione a livello cantonale e comunale
Elaborazione di un piano di manutenzione per tutte le opere e gli impianti di protezione a livello di Cantone e di Comune
Valutazione, acquisto ed eventualmente sviluppo dei programmi informatici necessari
Registrazione dei dati (prima registrazione e registrazione continua) e se del caso adeguamento in base al modello della Confederazione
Valutazione dei documenti di archivio da parte degli uffici di ingegneria
Misure pianificatorie
Misure pianificatorie Analisi specifiche dei pericoli e dell’utilizzazione, ottimizzazioni di varianti e basi decisionali per le destinazioni di utilizzazione o per destinazioni specifiche di superfici come la delimitazione di spazi liberi
Indennità per le aree di sfogo Indennità per perdite di guadagno (basate su una stima del danno) e costi per lavori di (zone di ritenzione per il processo e spazi sgombero e riparazione e la sostituzione di colture agricole nei quali deviare i processi) Le aree di sfogo aventi diritto alle indennità sono zone di ritenzione per il processo e spazi nei quali vengono deviati i processi in modo che la frequenza e/o l’intensità dei danni aumentino. Le aree di sfogo aventi diritto alle indennità e concordate nell’ambito di un progetto devono essere definite a livello territoriale
Spostamento preventivo di edifici e impianti Il valore a nuovo della costruzione o dell’impianto è stabilito da un esperto indipendente (ad es. infrastruttura di allacciamento) (commissione di stima). Concretamente, sulla stazione esistente vengono indennizzati il valore a nuovo della costruzione o dell’impianto, i costi per la demolizione e lo smantellamento (incl. allacciamenti e ripristino del terreno). Nella nuova stazione viene indennizzata l’acquisizione del terreno edificabile necessario per la costruzione sostitutiva in posizione equivalente nella regione, i costi di allacciamento e la pianificazione della nuova costruzione. Il valore residuo del terreno attuale e un eventuale utilizzo residuo vengono dedotti dai costi globali. Eventuali prestazioni assicurative fornite a seguito di danni agli edifici devono essere dedotte dall’indennità. L’acquisto del terreno necessario per la costruzione dell’opera o dell’impianto sostitutivo in posizione equivalente nella regione può essere computato nella misura in cui sia necessario per il raggiungimento dello scopo. Sono determinanti le disposizioni edilizie ivi vigenti. In caso di nuovo azzonamento non è computabile lo sfruttamento del valore aggiunto. In caso di abbandono dell’utilizzazione non è determinante il valore a nuovo bensì il valore attuale dell’impianto stabilito da un esperto indipendente (commissione di stima).
39 Le prestazioni tecniche delle amministrazioni cantonali e comunali nella funzione e nella prestazione corrispondente sono disciplinate dai regolamenti SIA 103 (2014).
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Misure organizzative
Misure organizzative Elaborazione e aggiornamento della pianificazione dell’intervento nell’ambito di pericoli naturali conformemente alla guida della pianificazione dell’intervento dell’UFAM/UFPP. Informazione della popolazione sulla pianificazione dell’intervento Tempo di formazione per i consulenti locali sui pericoli naturali Adattamento dei materiali del corso al contesto locale Costi di organizzazione dei corsi Spese come l’affitto della sala o il compenso dei relatori per i corsi dei quadri e dei servizi di emergenza
Provvedimenti tecnici per interventi in caso Costruzione, manutenzione e sostituzione di provvedimenti tecnici per interventi in caso di di emergenza (provvedimenti costruttivi incl. emergenza elementi di protezione mobili per stazioni Possibile solo in caso di misure organizzative relative a provvedimenti tecnici fissati localmente localmente fissate) per interventi in caso di emergenza. La necessità di provvedimenti tecnici per interventi in caso di emergenza deve emergere dalla pianificazione dell’intervento (elemento della pianificazione ottimale delle misure, misure organizzative)
Dispositivi di allerta Costruzione, manutenzione, sostituzione e gestione di dispositivi di allerta Solo se nel periodo di intervento possono essere applicate delle misure per la riduzione del rischio Rispetto degli standard tecnici (compatibilità, sicurezza, robustezza, precisione) Stazioni nivologiche e meteorologiche automatiche per la prevenzione delle valanghe, se possono essere integrate nel sistema IMIS* (solo ai sensi della LFo)
Brillamento preventivo di materiale Installazioni e brillamenti, misure di protezione temporanee, lavori di sgombero, sorveglianza pericolante (solo secondo la LFo) Pulizia di pareti rocciose unicamente se nell’ambito del progetto si può provare che la misura ha un effetto per il periodo di tempo necessario, ad es. come misura di accompagnamento di una misura urgente (ripristinare l’accesso dopo un evento) o di un progetto di costruzione (per garantire la sicurezza sul lavoro)
Indennità per i bacini di accumulazione Costi relativi a perdite di produzione (mancato guadagno) dovute a misure di abbassamento preventive per la protezione dalle piene se l’abbassamento preliminare dovuto all’evento non viene ricompensato. Tenere conto delle limitazioni dell’OSCA
Misure biologiche
Trattamento di organismi alloctoni invasivi Solo se queste misure sono indispensabili nell’ambito del progetto e destinate in linea di massima solo a popolazioni presenti all’interno del perimetro del progetto
Misure tecniche
Lavori di costruzione Conformemente al preventivo costi dettagliato approvato dall’UFAM Per le forniture di materiali occorre tenere conto degli elenchi di tipi e dei registri attuali dell’UFAM
Modifiche dovute al progetto relative a Solo se le modifiche a tali opere sono indispensabili per il progetto strade, ponti, altre infrastrutture stradali, Secondo la chiave di ripartizione approvata dall’UFAM e tenendo conto della causalità, dei aperture di cantieri, altre opere pubbliche vantaggi, dello stato dei lavori e degli obblighi che derivano dalle autorizzazioni/concessioni. I valori aggiunti non vengono finanziati
Spostamento determinato dal progetto o I costi, causati da un progetto e riguardanti uno spostamento di impianti realizzati secondo le demolizione di edifici e impianti, come disposizioni vigenti e utilizzabili conformemente alla loro destinazione, danno diritto a sussidi, ad es. captazioni di acque sotterranee previa detrazione del valore aggiunto e osservanza degli obblighi derivanti dalle autorizzazioni e d’interesse pubblico (approvvigionamento di dalle concessioni. Si applica il valore attuale dell’impianto stabilito da un esperto indipendente acqua potabile) (commissione di stima) Occorre tenere conto delle eventuali prestazioni assicurative fornite a seguito di danni agli edifici
Trattamento dei siti inquinati Solo se queste misure sono indispensabili per il progetto I costi per i siti che necessitano di risanamento vengono finanziati tramite indennità secondo l’ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi). La trasparenza dei costi deve essere garantita per mezzo di preventivi e conteggi separati
Misure di protezione degli oggetti Se fanno parte del progetto (o misura individuale) Conformemente al preventivo costi dettagliato approvato dall’UFAM
Indennizzi per i danni provocati dal cantiere Secondo la stima di un’autorità competente
Assicurazione responsabilità civile dei Solo in caso di rischi particolari elevati, previo accordo con l’UFAM committenti
Acquisto di terreni e immobili Superfici agricole e forestali, superfici nella zona edificabile: costi per l’acquisto dei terreni, a condizione che esista una stima ufficiale
Capitolo 6 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente i pericoli naturali gravitativi © UFAM 2023 163
Immobili: a condizione che esista una stima ufficiale del valore attuale. Tuttavia l’ammontare dei costi computabili è in linea di massima indipendente dall’importo stabilito mediante stima ufficiale e dal prezzo d’acquisto pagato dagli enti pubblici
Migliorie Solo se tali misure sono indispensabili in relazione al progetto Secondo la chiave di ripartizione approvata dall’UFAM e tenendo conto della causalità e dei vantaggi di tali misure
Manutenzione • riparazione puntuale di opere e impianti di protezione
sostituzione puntuale o smantellamento di opere e impianti di protezione difettosi/danneggiati
mantenimento libero del profilo di piena (rimozione di aggradazioni nell’alveo e/o scarpate, ove rilevante per la protezione contro le piene)
mantenimento libero del volume di ritenzione (gestione di opere di ritenuta e legname galleggiante, ove rilevante per la protezione contro le piene; svuotamento di sistemi di protezione da caduta sassi e valanghe)
Vegetazione:
taglio regolare di alberature di sponda per il mantenimento della capacità di deflusso
cura delle scarpate per il mantenimento della stabilità
sfalcio totale di reti di protezione caduta sassi
nuove piantumazioni di piante legnose adatte alla stazione per la protezione delle sponde
elaborazione di piani di manutenzione
Sistemazione dei tratti dello spazio riservato Valgono le stesse regole della manutenzione (v. sopra), inoltre: alle acque • sfalcio delle scarpate e cura periodica della boscaglia per il mantenimento delle funzioni ecologiche
lotta contro le specie alloctone invasive per il mantenimento delle funzioni ecologiche
utilizzo della vegetazione tagliata per la sistemazione ecologica
sostituzione e aggiunta di piante legnose adatte alla stazione destinate a morire entro cinque anni
irrigazione confacente alla necessità delle piante legnose
sostituzione e aggiunta di strutture con legno morto per il mantenimento delle funzioni ecologiche
Materiale informativo nell’ambito di un Solo se è in relazione diretta con il progetto e se utile agli obiettivi del progetto stesso. progetto
Misure di canalizzazione dei flussi turistici e Solo se sono in relazione diretta con il progetto e se sono utili agli obiettivi del progetto stesso. di informazione
Tabella 36 Costi non computabili (elenco non esaustivo)
Prestazioni amministrative dei Cantoni e dei • Gli emolumenti riscossi per il conferimento di autorizzazioni (dissodamento, permessi di Comuni costruzione e autorizzazioni conformemente alla LFSP e alla LPAc) non danno diritto a contributi
Le prestazioni amministrative, come ad es. la contabilità, il conteggio dei contributi e le indennità giornaliere non danno diritto a contributi
Imposte
Valori aggiunti diretti • Valori aggiunti rilevanti, che derivano dalla misura, indipendentemente dalla protezione contro le piene. Possono insorgere se, ad esempio, nell’ambito di un progetto vengono eliminati vizi d’opera oppure vengono generati incrementi di valore o sinergie di progetto
Quota dell’autore del danno Costi che possono essere addebitati agli autori del danno Se gli autori del danno hanno realizzato misure che pregiudicano la protezione contro le piene e se lo smantellamento della misura è impossibile o sproporzionato, gli autori del danno devono partecipare ai costi necessari per ripristinare la protezione
Quota USTRA Partecipazione dell’Ufficio federale delle strade (USTRA) ai costi dovuti a misure che apportano alle strade nazionali un miglioramento necessario della protezione contro le piene
Assicurazione contro i pericoli naturali Questa misura può o deve essere integrata in una strategia di protezione approvata dall’UFAM; ciononostante non è sussidiabile
Assicurazione responsabilità civile dei Per lavori correnti non è computabile committenti
Misure di protezione mobili generali delle forze Queste installazioni non sono di regola computabili poiché vengono considerate parte d’intervento dell’equipaggiamento di una squadra di intervento comunale (pompieri)
Capitolo 6 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente i pericoli naturali gravitativi © UFAM 2023 164
Costi per il conferimento in discarica Occorre ottimizzare i progetti sotto l’aspetto del bilancio dei materiali. Le tasse per il conferimento in discarica non danno diritto a sussidi. Eccezione: il materiale di cui è comprovata l’impossibilità di riutilizzo (art. 19 OPSR) e le popolazioni di organismi alloctoni invasivi (art. 15 cpv. 3 OEDA)
Dispositivi di misurazione Dispositivi di misurazione che non sono parte integrante di un dispositivo di allerta (ad es. reti di misurazione idrologiche per il monitoraggio dello stato delle acque da parte del Cantone, dispositivi di misurazione per scopi di studio e ricerca ecc.)
«Perfezionamento dei dati» nell’ambito della Pubblicazione di bollettini regionali o locali gestione di stazioni di misurazione
Eventi informativi nell’ambito del processo di Affitto dei locali, spese per vitto e alloggio dei partecipanti (eccezione: le spese per un ufficio pianificazione partecipativa specializzato che segue il processo di pianificazione su mandato del Cantone)
Pulizia di pareti rocciose Riduzione del potenziale di pericolo di caduta sassi sulle scarpate (pareti artificiali) lungo le vie di comunicazione
Gestione delle opere di protezione • Adeguamento costante dei programmi informatici
Lavori amministrativi in relazione alla creazione e all’iscrizione nel catasto delle opere di protezione
Messa a disposizione dei documenti di archivio da parte del Cantone o dei Comuni
Creazione di una rete idrografica digitale
Formazione dei responsabili nei Comuni e negli uffici di ingegneria
Vigilanza e controllo degli impianti di Compiti esecutivi del Cantone secondo l’OImA accumulazione Registrazione continua e documentazione dello stato dell’opera (ispezioni, controlli, misurazioni ecc.)
Manutenzione • Emolumenti dovuti per le autorizzazioni
«Taglio degli alberi per ragioni di sicurezza» per le persone in cerca di ristoro
Sfalcio delle scarpate e cura periodica della boscaglia per il mantenimento delle funzioni ecologiche
Tasse per il conferimento in discarica in caso di rimozione di aggradazioni nell’alveo e/o scarpate, ove rilevante per la protezione contro le piene (eccezione cfr. costi per il conferimento in discarica)
Tasse per il conferimento in discarica in caso di gestione di opere di ritenuta e legname galleggiante rilevanti per la protezione contro le piene (eccezione cfr. costi per il conferimento in discarica)
Sopralluogo/ispezione periodica
Pianificazione dei lavori
Lotta alla specie alloctone invasive per il mantenimento delle funzioni ecologiche
Nuove piantumazioni di piante legnose adatte alla stazione per il ripristino delle funzioni ecologiche
Utilizzo della vegetazione tagliata per la sistemazione ecologica
Misure in tratti in concessione
Smaltimento dei rifiuti
Miglioramento del corso d’acqua ricettore per condotte di drenaggio o canalizzazione (in assenza di riferimento a misure di sistemazione dei corsi d’acqua)
Taglio del profilo della sagoma libera delle strade vicine
Sistemazione dei tratti dello spazio riservato alle • Emolumenti dovuti per le autorizzazioni acque • «Taglio degli alberi per ragioni di sicurezza» per le persone in cerca di ristoro
Tasse per il conferimento in discarica in caso di rimozione di aggradazioni nell’alveo e/o scarpate, ove rilevante per la protezione contro le piene (eccezione; v. «Costi per il conferimento in discarica»)
Tasse per il conferimento in discarica in caso di gestione di opere di ritenuta e legname galleggiante rilevanti per la protezione contro le piene (eccezione; v. «Costi per il conferimento in discarica»)
Sopralluogo/ispezione periodica
Pianificazione dei lavori
Misure in tratti di concessione
Smaltimento dei rifiuti
Miglioramento del corso d’acqua ricettore per condotte di drenaggio o canalizzazione (in assenza di riferimento a misure di sistemazione dei corsi d’acqua)
Taglio del profilo della sagoma libera delle strade vicine
Capitolo 6 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente i pericoli naturali gravitativi © UFAM 2023 165
Costi computabili per misure di intervento immediato a seguito di maltempo Per i costi delle misure attuate durante e subito dopo eventi di maltempo (fino a circa tre mesi dall’evento) al fine di prevenire ulteriori danni, si applicano le norme supplementari descritte nelle tabelle 38 e 39. Queste misure servono a prevenire altri danni immediati e danni successivi prevedibili. Le misure di ripristino di maggiore entità che non vengono realizzate subito (entro tre mesi) devono essere trattate come progetto ordinario.
In linea di principio, le misure di ripristino devono essere conteggiate tramite l’AP (AP 06-1/06-2/06-3). In caso di eventi di grande portata, queste misure possono essere trattate come progetto singolo d’intesa con l’UFAM.
Se si tratta di un progetto singolo, nell’ambito del credito sussistono due possibili fonti per l’attribuzione dei mezzi federali: · i mezzi finanziari vengono prelevati dall’attuale contingente del Cantone interessato; · i mezzi finanziari non gravano sul contingente, ma vengono attinti dalla riserva accantonata dalla Confederazione.
Spetta alla Confederazione stabilire come deve essere effettuata l’attribuzione dei mezzi.
La suddivisione dei mezzi fra offerta di base (OP 1) e documentazione sui pericoli (OP 2) può avere luogo se la loro attribuzione viene effettuata nel quadro dell’AP. Successivamente, si può fissare in modo diverso il tasso di contribuzione. Se le misure vengono trattate come progetti singoli, il tasso di contribuzione ammonta al 35 per cento. Eventuali prestazioni supplementari non vengono riconosciute.
A seconda del volume e della complessità, le misure supplementari rese necessarie dal maltempo devono essere conteggiate tramite l’AP in corso o presentate come progetto singolo. I criteri di delimitazione sono elencati nell’allegato A4.
Tabella 37 Costi computabili
Documentazione • Documentazione, analisi dell’evento o catasto degli eventi naturali (compatibile con «StorMe») sui pericoli • Documentazione e lavori di progettazione necessari per la realizzazione delle misure (compresa la valutazione del rischio)
Voli d’ispezione del servizio specializzato cantonale volti a valutare la situazione e avviare le necessarie misure urgenti, a condizione che siano coordinati con la Confederazione
Riprese aeree, a condizione che siano coordinate con la Confederazione
Offerta di base I costi per le seguenti misure sono computabili solo se correlati al ripristino o alla sostituzione di opere e impianti di protezione:
il ripristino del profilo di deflusso (asportazione di materiale solido di fondo e legno);
i lavori di ripristino degli alvei (sponde e letto);
le riparazioni semplici a opere e impianti di protezione;
la perdita effettiva di guadagno, l’acquisto di coltura sostitutiva, il ripristino/sgombero di aree di sfogo o in bacini di ritenuta delle piene;
la rimozione sommaria di detriti nelle vicinanze dell’alveo nell’area pubblica della zona abitata per garantire l’accesso all’alveo (compreso il trasporto del materiale);
i lavori di riparazione alle vie d’accesso che servono esclusivamente o parzialmente (chiave di ripartizione dei costi) alla manutenzione delle opere di protezione (ad es. allacciamento di bacini di raccolta del materiale, opere di premunizione contro le valanghe e la caduta sassi ecc.);
il risanamento di scoscendimenti all’interno e all’esterno della foresta, se costituiscono un pericolo immediato con un notevole potenziale di danno (abitazioni, stabili artigianali e industriali, vie di comunicazione);
la rimozione sommaria di valanghe nella zona di deposito, se sussiste il pericolo di cadute multiple; in particolare al di sopra degli sbarramenti antivalanghe (compreso il trasporto del materiale);
le indennità versate successivamente dalle assicurazioni vengono considerate nel conteggio finale (deduzione);
il Cantone è responsabile per il coordinamento di tutte le misure, per la loro documentazione e per il controllo trasparente dei costi.
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In particolare
Salari • Ingegneri, architetti, imprenditori secondo il prezzo di mercato (tariffa a regia con ribassi)
Le prestazioni proprie di Comuni e corporazioni secondo i pagamenti realmente effettuati
Di dipendenti comunali e cantonali, a costi propri compresi i costi salariali accessori (AVS, AD, SUVA, assicurazioni ecc.)
Vitto Disoccupati, volontari, pompieri (al massimo tariffe della Confederazione)
Noleggi Solo costi di noleggio escluso ammortamento (macchinari, utensili)
Costi dei • Tutto il materiale di consumo materiali • Installazione telefonica e relative spese • Perdite di guadagno, se generate dai lavori di costruzione, ad esempio l’uso del terreno
Tabella 38 Costi non computabili
Lavori • Riparazione di condotte e rubinetti da cantiere
Ripristino di strade, ferrovie e terreni coltivati
Sostituzione di ponti e passaggi distrutti o danneggiati (eccezione: vie d’accesso che servono esclusivamente per la manutenzione di opere e impianti di protezione)
Pulizia di edifici e siti privati
Discariche per il materiale • Tasse per il conferimento in discarica (eccezione: materiale inquinato che può essere smaltito solo in una discarica)
Salari • Soldo per i militari, la protezione civile e i pompieri • Indennità ordinarie per riunioni
Vitto • Per i militari o la protezione civile (se il vitto è organizzato dai militari o dalla protezione civile)
Cerimonia per la conclusione dei lavori
Pranzi in occasione di riunioni, visite, ispezioni ecc.
Noleggi • Leasing (con ammortamento)
Costi dei materiali • Nuove acquisizioni
Investimenti • Infrastruttura degli uffici, mobili e apparecchi, materiale d’ufficio • Equipaggiamento delle persone coinvolte nei lavori
Danni • I danni assicurabili devono essere coperti da assicurazioni private
A11 Competenze e chiave di ripartizione per il finanziamento di infrastrutture
A11-1 Competenze Nel caso delle infrastrutture (strade, ferrovie ecc.) la protezione dai pericoli naturali spetta in linea di principio ai gestori degli impianti. La protezione delle persone e dei beni materiali importanti nella zona di pericolo adiacente alle infrastrutture è invece di competenza del Cantone interessato. L’UFAM finanzia le misure di protezione dei Cantoni (cfr. fig. 2).
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Figura 2 Competenze in materia di finanziamento di vie di comunicazione/lifeline
UFAM (LSCA) UFT (Lferr) / USTRA UFAM (LSCA)
A11-2 Modello di ripartizione dei costi della Confederazione La Confederazione punta a ottenere pianificazioni sostenibili e globali per la protezione dai pericoli naturali. Spesso queste pianificazioni coinvolgono diversi uffici federali in qualità di proprietari di impianti infrastrutturali dei trasporti o di autorità che accordano i sussidi. I bisogni delle diverse parti coinvolte nei progetti devono essere ben armonizzati tra di loro affinché la pianificazione possa essere mirata e la partecipazione adeguata.
I servizi federali partecipano in funzione della quota dei benefici, tenendo conto degli obblighi dei proprietari di impianti o nella veste di autorità che accordano sussidi per i costi dei progetti.
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Tabella 39 Definizione delle quote dei costi
Quote dei costi Elementi/basi
Costi non computabili • Protezione degli oggetti per le infrastrutture dei trasporti, tra cui partecipazione dell’USTRA ai costi dovuti a misure che apportano alle strade nazionali un miglioramento necessario della protezione contro le piene
Delimitazione delle misure recepite nel progetto per ragioni di sinergia, ma senza funzione protettiva
Valori aggiunti diretti (all. A10, Manuale AP)
Quota dei beneficiari • La riduzione dei rischi per beneficiario comporta quote dei costi
Obblighi dei proprietari di impianti • Costi aggiuntivi causati dall’insorgenza di un pericolo o dal potenziamento di un’infrastruttura di un partner del progetto
Rappresentazione schematica
Costi globali
Costi globali computabili
Contributo SN Costi che danno diritto a indennità LFo/LSCA
Indennità LFo/LSCA
Contributo d’ interesse della legge sulle strade nazionali Indennità LFo/LSCA
Costi non computabili 35–45 % Difficoltà di finanziamento + max. 20 %
Costi rimanenti Quota Cantone + terzi (imprese ferroviarie comprese)
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Costi globali
Protezione degli oggetti / Costi che danno diritto a indennità 1 valori aggiunti diretti
Determinazione della quota di benefici 2
Obblighi del proprietario No Determinare gli considerati nella quota investimenti necessari 4 di benefici?
Sì
Quote protezione oggetti / Quote dei costi degli Quote attenuazione del rischio 5 valori aggiunti obblighi dei proprietari
Ripartizione dei costi rimanenti tra ulteriori parti conformemente alla legislazione cantonale 6
1 Delimitazione dei costi non computabili: protezione d’oggetto, valore aggiunto, misure dettate da ragioni di
opportunità, vizio di costruzione, obblighi dei proprietari.
2 Rilevamento delle quote di rischio: la riduzione dei rischi per ogni parte coinvolta nel progetto corrisponde
alla quota dei benefici relativa ai costi rimanenti.
3 Verifica degli obblighi dei proprietari di impianti mediante ripartizione basata sui rischi: gli obblighi devono
essere considerati in modo adeguato. In particolare occorre verificare se sussistono costi che devono essere coperti da un partner del progetto a causa dell’insorgenza di un pericolo o del potenziamento di un’infrastruttura. 4. Rilevamento e assegnazione degli investimenti per l’adempimento degli obblighi dei proprietari di impianti.
5 I costi per ogni unità si compongono delle quote della protezione d’oggetto/del valore aggiunto, della quota
della riduzione dei rischi e, se del caso, degli obblighi dei proprietari di impianti.
6 La ripartizione dei costi rimanenti (previa deduzione delle indennità LFo/LSCA) tra ulteriori parti coinvolte nel
progetto avviene conformemente alla legislazione cantonale.
Capitolo 6 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente i pericoli naturali gravitativi © UFAM 2023 170
A12 Allegato al numero 6.1 dell’accordo programmatico «Pericoli naturali gravitativi»: promemoria LPN/LCP
Poiché l’attuazione del presente AP da parte del Cantone corrisponde all’adempimento di un compito della Confederazione conformemente all’articolo 2 LPN, secondo i numeri 2 e 6.1 dell’Accordo sono applicabili anche le prescrizioni del capo 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e della sezione 1 dell’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio.
Basi: per i contenuti si rimanda ai seguenti documenti di base: · inventari secondo l’articolo 5 LPN: – Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP); – Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS); – Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS); · inventari secondo gli articoli 18a e 23b LPN: – Inventario federale delle torbiere alte (ITA); – Inventario federale delle paludi (IP); – Inventario federale delle zone golenali (IZG); – Inventario federale dei siti di riproduzione degli anfibi (ISAN); – Inventario federale dei prati e dei pascoli secchi (IPPS); – Inventario federale delle zone palustri (IZP); · inventari secondo l’articolo 11 LCP: – Inventario federale delle riserve d’uccelli acquatici e migratori d’importanza internazionale e nazionale; – Inventario federale delle bandite federali di caccia; · aiuti all’esecuzione: – «Reconstitution et remplacement en protection de la nature e du paysage» (istruzioni, disponibili soltanto in tedesco e francese), Guide de l’environnement n. 11, UFAFP 2002; – «Natur und Heimatschutz beim forstlichen Projektwesen», BFL 1987 (istruzioni e raccomandazioni, disponibili soltanto in tedesco; contenuti del capitolo 3.4 «arginature» tuttora applicabili); · Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS, Consiglio federale 2020, una concezione conforme all’art. 13 LPT), con relativo piano di misure e rapporto esplicativo; · Strategia Biodiversità Svizzera (SBS, Consiglio federale 2012); · altre basi: – piani regionali o cantonali di sviluppo paesaggistico; – Rete ecologica nazionale REN (attuazione da parte del servizio cantonale competente per la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici secondo l’art. 26 OPN); – «Les corridors faunistiques en Suisse: bases pour la mise en réseau suprarégionale des habitats», UFAFP 2001 (disponibile soltanto in tedesco e francese); – Liste rosse (specie e habitat minacciati) e liste delle specie e degli habitat prioritari a livello nazionale (UFAM 2011/2013; cfr. anche promemoria, guide pratiche, strategie e piani d’azione nel sito Internet dell’UFAM, comprese le basi per le zone Smeraldo).
Capitolo 6 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente i pericoli naturali gravitativi © UFAM 2023 171
Procedura: nel quadro della procedura cantonale determinante devono essere garantite, il prima possibile o comunque in periodi appropriati, le seguenti tappe e le seguenti forme di coordinamento: · valutazione delle ripercussioni e dell’ubicazione vincolata del progetto nelle zone iscritte all’IFP e in altre zone inventariate al fine di conservare intatti gli oggetti secondo l’articolo 6 capoverso 1 LPN e secondo le ordinanze concernenti gli inventari in conformità agli articoli 18a e 23b LPN nonché all’articolo 11 LCP; · rappresentazione nonché garanzia giuridica e pianificatoria a lungo termine dei provvedimenti di ripristino o di sostituzione prescritti dalla legge (art. 6 e 18 cpv. 1ter LPN) e misure di valorizzazione (offerta di valorizzazione ed eliminazione dei danni arrecati, conformemente all’ordinanza concernente l’inventario interessato) quale parte integrante del progetto e corrispondenti allo stato dei lavori di quest’ultimo; · inventari secondo l’articolo 5 LPN: richiesta della presa di posizione dei servizi cantonali competenti e considerazione di eventuali proposte e richieste conformemente alle disposizioni previste secondo la relativa base giuridica o nel quadro della ponderazione degli interessi. In particolare, i servizi cantonali competenti devono verificare se la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) o la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) sono tenute a redigere una perizia (art. 7 LPN). Secondo l’articolo 7 capoverso 2 LPN, una perizia destinata all’autorità decisionale deve essere redatta quando l’oggetto subisce un danno rilevante. La perizia è necessaria anche quando, in relazione alla realizzazione dell’impianto interessato, sorgono questioni di principio concernenti la protezione della natura e del paesaggio.
Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale 2025–2028 © UFAM 2023 172
Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente il bosco
7 Spiegazioni relative all’accordo programmatico Allegato relativo alla parte 7 224
concernente il bosco 173 A1 Basi secondo la legge sulla protezione della
7.1 Programma parziale «Bosco di protezione» 174 natura e del paesaggio 224
7.1.1 Situazione programmatica iniziale 174 A2 Allegato: Quando occorre un piano
7.1.2 Politica programmatica 176 bosco-selvaggina? 226
7.1.3 Allegato relativo al bosco di protezione 184
7.2 Programma parziale «Biodiversità nel bosco» 187
7.2.1 Situazione programmatica iniziale 187
7.2.2 Politica programmatica 187
7.3 Programma parziale «Gestione del bosco» 199
7.3.1 Situazione programmatica iniziale 199
7.3.2 Politica programmatica 202
7.3.3 Allegato relativo alla gestione del bosco 216
7.4 Interfacce del programma «Bosco» 219
7.4.1 Interfacce tra i programmi parziali dell’accordo
programmatico «Bosco» 219
7.4.2 Interfacce tra il programma «Bosco» e altri
accordi programmatici nel settore ambientale 222
Capitolo 7 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente il bosco © UFAM 2023 173
7 Spiegazioni relative all’accordo
programmatico concernente il bosco L’accordo programmatico «Bosco» Dal quarto periodo programmatico (2020–2024), i precedenti programmi «Bosco di protezione», «Biodiversità nel bosco» e «Gestione del bosco» sono riuniti in un accordo programmatico «Bosco». Quest’ultimo risponde in particolare al desiderio dei Cantoni di disporre di maggior flessibilità nell’impiego delle risorse e mira a ottimizzare le interfacce tra i Cantoni e la Confederazione.
Le modalità di adempimento alternativo dei tre programmi parziali (cfr. cap. 1.3.11) sono definite nell’ambito di un dialogo tra i servizi specializzati della Confederazione e dei Cantoni e successivamente approvate dall’UFAM. In funzione di una nuova assegnazione dei fondi, gli adempimenti alternativi sono in linea di principio possibili tra tutti gli obiettivi programmatici dell’accordo quadro, ma devono tuttavia avere la priorità all’interno dello stesso programma parziale. In ogni caso, prima di decidere un’attribuzione alternativa delle risorse è importante che i responsabili della Confederazione e dei Cantoni tengano accuratamente conto sia delle linee guida strategiche della Confederazione sia della situazione specifica all’interno del Cantone, nonché del principio di parità di trattamento. In linea di principio, i Cantoni devono presentare la domanda di adempimento alternativo insieme al rapporto annuale.
La mozione 20.3745 Fässler con un aumento dei finanziamenti per l’accordo programmatico «Bosco» e tre misure integrative è stata attuata nell’arco del quarto periodo programmatico negli anni 2021–2024 ed è conclusa. Elementi mirati e ragionevoli all’interno del budget ordinario sono stati inseriti nel presente manuale per il quinto periodo programmatico.
Capitolo 7 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente il bosco © UFAM 2023 174
7.1 Programma parziale «Bosco di protezione»
Compresa la protezione interna ed esterna al bosco
7.1.1 Situazione programmatica iniziale
7.1.1.1 Basi legali
Programma parziale «Bosco di protezione» in generale
Art. 77 Cost. La Confederazione provvede affinché le foreste possano adempiere la loro funzione protettiva
Art. 20 LFo, art. 18, 19 OFo I Cantoni emanano le necessarie prescrizioni di pianificazione e di gestione; devono Cura del bosco garantire un minimo di cure per il bosco di protezione di protezione
Art. 37 LFo, art. 40 OFo La Confederazione accorda, sulla base di accordi programmatici, indennità per la cura del Indennità bosco di protezione, la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta nonché la garanzia dell’infrastruttura necessaria In caso di eventi naturali straordinari può anche decidere singole indennità
Bosco e selvaggina nel bosco di protezione
Art. 27 LFo, I Cantoni emanano prescrizioni sulla regolamentazione dell’effettivo della selvaggina per art. 3 cpv. 1 LCP assicurare la conservazione del bosco
Art. 31 OFo In caso di danni causati dalla selvaggina occorre completare la pianificazione forestale con un piano di gestione del bosco e della selvaggina
Protezione del bosco
Art. 37, 37a e 37b LFo, La Confederazione concede, sulla base di accordi programmatici, indennità per misure Danni alla art. 40, 40a OFo volte a prevenire i danni causati dagli organismi nocivi foresta
7.1.1.2 Situazione attuale
Nell’ambito della conferenza sui pericoli naturali 2021 i Cantoni hanno discusso i punti forti e i punti deboli del programma parziale «Bosco di protezione», chiarendo altresì la necessità di istituire un gruppo di lavoro per l’ulteriore sviluppo del programma. Con il suo contributo forfettario per ettaro di bosco di protezione trattato, di per sé il programma parziale «Bosco di protezione» è facilmente attuabile. L’aiuto all’esecuzione «Continuità nel bosco di protezione e controllo dell’efficacia» (NaiS) rappresenta un indicatore di qualità chiaramente definito. L’AP consente un’elevata flessibilità ai Cantoni. Questi ultimi hanno auspicato un intervento a livello dell’obiettivo 7a-3 (Protezione del bosco) per quanto concerne la gestione della seria minaccia alla funzione del bosco e del modulo per il rapporto annuale, mentre non desiderano alcun gruppo di lavoro per l’ulteriore sviluppo del programma.
Capitolo 7 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente il bosco © UFAM 2023 175
Per il quinto periodo programmatico sono stati mantenuti i punti rivelatisi efficaci, mentre alcuni aspetti sono stati riveduti in base alle esperienze dei precedenti periodi NPC e della discussione con i Cantoni. I punti principali sono i seguenti: · la ripartizione dei fondi resta basata sull’indice Bosco di protezione, calcolato analogamente ai precedenti periodi NPC. Nei limiti delle possibilità finanziarie dell’intero programma, la ripartizione continua a tener conto del fabbisogno segnalato dai Cantoni; · dopo una verifica dei risultati della rete pilota di aziende forestali, il contributo forfettario della Confederazione di 5000 franchi per ettaro di superficie di bosco di protezione trattato è mantenuto; · nella determinazione della necessità d’intervento nell’obiettivo 7a-1 (Trattamento del bosco di protezione) si dovrà tenere conto anche dei cambiamenti climatici; · le misure di protezione del bosco restano integrate nel programma parziale «Bosco di protezione»; · la sorveglianza degli organismi nocivi particolarmente pericolosi nel territorio è un compito nuovo e verrà integrato nell’obiettivo 7a-3 (Protezione del bosco); · gli indicatori di qualità nell’obiettivo 7a-3 (Protezione del bosco) sono stati adattati.
7.1.1.3 Prospettive di sviluppo
Non si dovrebbe indennizzare solo la cura del bosco di protezione, bensì anche tenere conto dell’efficacia raggiunta. Quest’ultima non è tuttavia direttamente misurabile, perché al momento non è possibile attuare valutazioni capillari dell’efficacia dal punto di vista metodologico. Per misurare indirettamente l’efficacia raggiunta ci si può basare sulla superficie del bosco di protezione che soddisfa i requisiti minimi NaiS. A tal fine, in una prima fase fino al 2020 i punti di campionamento dell’Inventario forestale nazionale (IFN) sono stati assegnati ai tipi di stazione Nais. Su tale base si sta attualmente chiarendo in che misura è possibile utilizzare i dati IFN sullo stato del bosco per verificare l’azione protettiva secondo i criteri NaiS. Inoltre, nel 2022 si è concluso un progetto che analizza la questione della periodicità ideale degli interventi in vari tipi di stazione NaiS. A lungo termine, la Confederazione intende misurare in base a questi criteri il fabbisogno di cura del bosco di protezione sull’intero territorio svizzero.
Nel frattempo, l’importo forfettario per ettaro di bosco di protezione trattato verrà verificato e, se del caso, adeguato in base agli indicatori della Rete pilota di aziende forestali della Svizzera (cfr. cap. 7.1.2.2).
Nel programma parziale «Gestione del bosco», a partire dal quinto periodo NPC gli allacciamenti forestali al di fuori del bosco di protezione vengono ora finanziati mediante un importo forfettario per unità di superficie (cfr. OP 7c-2). L’infrastruttura necessaria per la gestione del bosco di protezione, di cui fanno parte anche gli allacciamenti, continuerà invece a essere indennizzata con un contributo globale. Si sta valutando la possibilità di passare a un importo forfettario per unità di superficie per gli allacciamenti forestali nel bosco di protezione. Tuttavia, mancano ancora la documentazione e le esperienze necessarie per un’attuazione mirata, motivo per cui non sono state effettuate modifiche per il periodo 2025–2028.
In caso di riparazione dei danni alla foresta l’obiettivo vero e proprio non è la fornitura delle prestazioni concordate. In termini di misure si tratta piuttosto di attuare lo stretto necessario per evitare di danneggiare sensibilmente le funzioni del bosco interessate. L’elaborazione di contributi forfettari basati sulle prestazioni si è rivelata un compito molto difficile, soprattutto se si vogliono evitare incentivi sbagliati. Per questo motivo, i contributi per l’obiettivo 7a-3 (Protezione del bosco) continueranno a essere corrisposti in funzione dei costi anche nel quinto periodo NPC. Fino al prossimo periodo programmatico (2029–2032) si verificherà in che misura sarà possibile e ragionevole prevedere importi forfettari nell’obiettivo Protezione del bosco.
Nel 2021 è stato pubblicato il profilo di requisiti NaiS «Processi idrologici nei torrenti». Questo profilo di requisiti ha sostituito il precedente profilo «Torrente, piena».
Capitolo 7 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente il bosco © UFAM 2023 176
7.1.2 Politica programmatica
7.1.2.1 Scheda programmatica
Scheda programmatica «Bosco di protezione, compresa la protezione interna ed esterna del bosco», art. 37, 37a e 37b LFo
Obiettivo legale Protezione dell’uomo e di beni materiali considerevoli dai pericoli naturali Prevenzione e riparazione dei danni alla foresta
Effetto perseguito Protezione dell’uomo, dell’ambiente e di beni materiali considerevoli dai pericoli naturali gravitativi mediante una garanzia durevole dell’efficacia dei boschi di protezione Il bosco assicura la sua funzione in modo sostenibile anche in caso di perturbazioni biotiche e abiotiche
Priorità e strumenti I mezzi finanziari disponibili sono ripartiti in funzione delle priorità in termini di efficacia tenendo conto: UFAM • della delimitazione dei boschi di protezione (ripartizione dei fondi in base al potenziale di pericolo e di danno);
dei requisiti qualitativi secondo l’aiuto all’esecuzione NaiS;
della messa in pericolo e importanza delle funzioni del bosco.
ID Obiettivi programmatici Indicatori di prestazione Indicatori di qualità Contributo federale (obiettivi di prestazione)
7a-1 OP 1: Trattamento del bosco di IP 1.1: Numero di ettari di bosco di IQ 1: Profilo dei requisiti CHF 5000/ha40 protezione protezione trattati secondo l’aiuto conformemente al pericolo Trattamento del bosco di all’esecuzione NaiS naturale e alla stazione protezione secondo l’aiuto IQ 2: Analisi dell’effetto su all’esecuzione NaiS, comprese superfici tipo misure di accompagnamento per IQ 3: Controllo dell’esecuzione garantire e migliorare l’azione e definizione delle priorità nelle protettiva misure IQ 4: Bosco e selvaggina
7a-2 OP 2: Garanzia IP 2.1: Attuazione secondo la IQ 5: Requisiti del progetto Contributo globale dell’infrastruttura pianificazione cantonale e l’AP come da AP40 Garanzia dell’infrastruttura necessaria per trattare il bosco di protezione, compresa la protezione antincendio
7a-3 OP 3: Protezione del bosco IP 3.1: Costi per misure di IQ 6: Serio pericolo per le 40 % dei costi netti Organismi nocivi/danni alla prevenzione e riparazione dei danni funzioni della foresta foresta alla foresta all’interno del bosco IQ 7: Rispetto delle strategie di (adottare il minor numero possibile di prevenzione e lotta in vigore a misure) livello nazionale, inclusa la IP 3.2: Costi per misure di sorveglianza del territorio prevenzione e riparazione dei danni alla foresta all’esterno del bosco (adottare il minor numero possibile di misure)
Per gli OP 1 e 2 la scheda programmatica si riferisce al perimetro del bosco di protezione secondo la delimitazione cantonale in base ai criteri armonizzati «SilvaProtect-CH» e per l’OP 3 all’intera superficie del Cantone. Se i Cantoni adattano la delimitazione del bosco di protezione, la Confederazione si esprime sugli adeguamenti secondo il capitolo 7.1.3.2, prima che fondi del programma parziale «Bosco di protezione» possano essere impiegati sulle nuove superfici delimitate.
Per gestire l’impiego dei fondi, l’UFAM può procedere come segue.
40 Il contributo forfettario della Confederazione è calcolato in base al 40 % dei costi netti medi (costi totali meno eventuali proventi dalla vendita di legname).
Capitolo 7 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente il bosco © UFAM 2023 177
Delimitazione del bosco di protezione Il potenziale di pericolo viene definito utilizzando modelli di processo, che vanno adeguati periodicamente allo stato attuale delle conoscenze per mantenere o aumentare la credibilità delle indicazioni fornite.
Il potenziale di danno è l’elemento determinante per la designazione delle superfici di bosco di protezione. Le modifiche della definizione del potenziale di danno hanno un impatto anche sul programma «Pericoli naturali gravitativi ».
Requisiti qualitativi secondo l’aiuto all’esecuzione NaiS L’aiuto all’esecuzione NaiS comprende tutti e quattro gli elementi del controllo dell’efficacia (analisi degli obiettivi, analisi dell’effetto, controllo dell’esecuzione e controllo del raggiungimento degli obiettivi). Dal momento che gli interventi eseguiti nel bosco di protezione producono i loro effetti, a seconda del sito, anche dopo anni o decenni, il controllo dell’efficacia non è uno strumento adatto per la gestione diretta delle risorse. Tuttavia, dovrebbe essere possibile utilizzarlo a medio termine per individuare le misure particolarmente efficaci.
L’aiuto all’esecuzione NaiS prevede dapprima di chiarire la necessità d’intervento e successivamente di decidere le misure efficaci e proporzionali da adottare. Queste dipendono essenzialmente dall’ubicazione e dalla situazione iniziale e (per il momento) non sono quindi modellizzabili. Di conseguenza spetta ai Cantoni definire le superfici prioritarie da trattare. Nell’ambito dei controlli, la Confederazione può verificare a campione se sono state adottate misure efficaci e proporzionali.
7.1.2.2 Calcolo dei mezzi finanziari
I contributi della Confederazione per il periodo programmatico attuale saranno presumibilmente di un importo simile a quelli disponibili finora (senza mozione Fässler). Saranno tuttavia subordinati all’approvazione dei crediti a preventivo da parte degli organi della Confederazione competenti in materia di preventivo e di piano finanziario.
Per le misure di prevenzione e riparazione dei danni alla foresta, la Confederazione accantona una riserva di circa 1,5 milioni di franchi all’anno per singoli progetti in caso di eventi naturali straordinari (infestazione da organismi nocivi particolarmente pericolosi, tempesta, incendio boschivo ecc.).
Chiave di ripartizione dei fondi L’indice Bosco di protezione costituisce la base per la ripartizione dei fondi tra i Cantoni. Questo indice è la quota delle superfici rilevanti per i processi dannosi41 nel bosco per Cantone rispetto alla superficie modellizzata a livello nazionale. Il calcolo del potenziale di danno per l’indice Bosco di protezione è stato effettuato con gli ultimi dati dell’Ufficio federale di statistica (UST) e Swisstopo.
41 Le superfici rilevanti per i processi dannosi sono modellizzate mediante un’intersezione fra le superfici rilevanti per i processi di pericolo (caduta sassi, valanghe, scivolamenti e processi idrologici nei torrenti) e il potenziale di danno definito (in base ai dati dell’UST e di Swisstopo aggiornati e disponibili su scala nazionale). Tutti i processi di pericolo sono ponderati allo stesso modo e le sovrapposizioni sono trascurate.
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Per il fabbisogno di fondi nel settore della protezione del bosco, in particolare per la sorveglianza del territorio, viene messa a disposizione un’adeguata riserva per i negoziati, allo scopo di tener conto anche del fabbisogno dei Cantoni con poco bosco di protezione. Nei limiti delle possibilità finanziarie dell’intero programma, per tutti gli obiettivi la ripartizione tiene conto del fabbisogno segnalato dai Cantoni.
Contributo di base per ettaro di bosco di protezione trattato Le esperienze dei precedenti periodi NPC hanno evidenziato che i Cantoni stessi partecipano al programma «Cura del bosco di protezione» in misura molto eterogenea. Alcuni Cantoni si sono impegnati nella cura del bosco di protezione con risorse finanziarie in parte superiori a quelle della Confederazione e hanno quindi superato nettamente l’obiettivo di superficie. Questo impegno non ha tuttavia niente a che fare con i costi effettivi della cura del bosco, che sono a carico dei fornitori delle prestazioni (proprietari del bosco). Il contributo di base si fonda pertanto sui costi netti medi attuali, calcolati in base a dati empirici raccolti nell’ambito dei progetti pilota «effor2» nei Cantoni VS e VD, a dati dei Cantoni in generale nonché ai risultati della Rete pilota di aziende forestali della Svizzera (con il modulo Bosco di protezione) (TBN) 42. Questi risultati hanno evidenziato che tra il 2008 e il 2019 nel settore operativo del bosco di protezione non è stato ricavato alcun utile. Per questo motivo la Confederazione ha deciso di mantenere anche per il quinto periodo NPC il contributo di base di 5000 franchi per ettaro, che corrisponde al 40 per cento circa dei costi netti medi, pari a 12 500 franchi per ettaro.
Misure incluse nel contributo di base Il contributo di base comprende misure volte a conservare e promuovere la funzione di protezione del bosco. Le misure che forniscono una prestazione per questa funzione rientrano nel contributo di base e hanno diritto a un contributo: · la cura del bosco di protezione (IQ 1); · i costi per la pianificazione e il controllo dell’esecuzione di interventi nel bosco di protezione, come ad esempio la determinazione della necessità d’intervento mediante formulario NaiS 2 (IQ 1 e IQ 3); · i costi per l’analisi dell’effetto su superfici tipo (IQ 2); · le eventuali misure necessarie per il bosco e la selvaggina (IQ 4); · le misure per la cura dei biotopi nell’ambito dei piani bosco-selvaggina; · gli aiuti al rimboschimento, i piccoli rimboschimenti e i sentieri.
Non danno diritto ai contributi le misure che non sono necessarie per la conservazione e la promozione della funzione di protezione del bosco, tra cui in particolare: · le misure isolate, che contribuiscono solo a ridurre i pericoli per gli insediamenti, le infrastrutture e i luoghi di ricreazione risultanti dal popolamento stesso (taglio di alberi per ragioni di sicurezza); · le misure che non sono necessarie per conservare e promuovere la funzione di protezione (ad es. biodiversità, ricreazione ecc.); · le misure volte a mantenere l’operatività di un beneficiario (ad es. sorveglianza di strade e ferrovie ecc.); · le misure isolate per la manutenzione delle acque.
42 Rete pilota di aziende forestali della Svizzera, rapporto tecnico, risultati 2008–2015 (HAFL Zollikofen, analisi annua) e Bürgi P., Müller A., Thomas M., Pauli B., 2021: Rete pilota di aziende forestali della Svizzera: risultati degli anni 2017–2019.
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Il programma parziale «Bosco di protezione» non prende in considerazione i grandi interventi tecnici temporanei e i grandi rimboschimenti nel bosco di protezione (costo > 100 000 CHF). Si tratta di interventi necessari solo in casi eccezionali e gestiti dall’UFAM assieme ad altri interventi tecnici eseguiti nell’ambito dei pericoli naturali. Di conseguenza, sono integrati nella scheda programmatica «Pericoli naturali gravitativi».
Nessun costo residuo per i proprietari di bosco La Confederazione parte dal principio che il proprietario del bosco, purché non sia pubblicamente responsabile per la sicurezza contro i pericoli naturali o non tragga personalmente beneficio dal bosco di protezione, non dovrebbe sostenere alcun costo residuo per la cura del bosco di protezione. Secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettere c e d LFo, tali costi dovrebbero essere sostenuti dal Cantone, dai Comuni e da terzi (ad es. dagli enti responsabili dell’infrastruttura), come avviene solitamente per tutte le altre misure di protezione contro i pericoli naturali.
Infrastrutture per il trattamento del bosco di protezione I fondi complessivi del programma parziale «Bosco di protezione» destinati all’infrastruttura per la cura del bosco di protezione su scala nazionale non possono superare il limite massimo del 25 per cento. Tuttavia, il fabbisogno di risorse per l’infrastruttura varia notevolmente da un Cantone all’altro, a seconda della densità degli allacciamenti. Per questo motivo non viene fissato un valore limite generale vincolante per tutti i Cantoni.
Durante i negoziati sull’AP, i Cantoni presentano alla Confederazione il loro fabbisogno di fondi sulla base della pianificazione dell’infrastruttura. Dal canto suo, la Confederazione valuta queste esigenze nei limiti delle possibilità finanziarie dell’intero programma.
Nel calcolo dei costi riconosciuti, dal totale vanno dedotti i contributi versati da terzi che traggono un beneficio speciale dalle misure promosse o che hanno concausato un eventuale danno.
Protezione del bosco Per reagire a danni imprevisti, la Confederazione accantona una riserva. Occorre distinguere tra l’onere all’interno e all’esterno del bosco. Per motivi di efficienza è attribuita un’elevata priorità alla sorveglianza delle zone a rischio.
In base alla domanda dei Cantoni, nell’AP per le misure di protezione del bosco è fissato un importo in corrispondenza dell’indicatore di prestazione nell’obiettivo 7a-3 (Protezione del bosco). All’atto della notifica del fabbisogno, il Cantone indica i danni biotici e abiotici alla foresta che intende sorvegliare e trattare o che attende all’interno e all’esterno del bosco. Il Cantone esplicita inoltre l’importo che intende destinare alle misure, compresa la sorveglianza del territorio. Conformemente all’OP «Trattamento del bosco di protezione», il contributo della Confederazione ammonta al 40 per cento dei costi netti (dedotti gli eventuali proventi della vendita del legname). L’indennità è corrisposta in base all’onere, che può essere calcolato secondo le tariffe cantonali.
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7.1.2.3 Obiettivi programmatici
OP 1 Trattamento del bosco di protezione Indicatore di prestazione IP 1.1 Numero di ettari di bosco di protezione trattati secondo l’aiuto all’esecuzione NaiS L’AP tra Confederazione e Cantone viene stipulato in base all’estensione della superficie di bosco di protezione da trattare. Per superficie trattata si intende la superficie direttamente influenzata da un intervento conforme a NaiS. Indicazioni precise per la definizione della superficie trattata figurano nel allegato 7.1.3.1.
All’interno del perimetro del bosco di protezione il Cantone è libero di scegliere le superfici d’intervento. L’insieme delle superfici scelte dal Cantone può quindi comprendere superfici con costi di trattamento diversi. È compito del Cantone trovare un equilibrio tra le superfici del bosco di protezione che richiedono cure meno onerose e quelle che necessitano invece di cure più dispendiose.
Indicatori di qualità IQ 1 Profilo dei requisiti conformemente al pericolo naturale e alla stazione L’aiuto all’esecuzione «Continuità nel bosco di protezione e controllo dell’efficacia (NaiS)» e le pubblicazioni annesse (allegati, studi sull’ambiente) descrivono i requisiti in base ai quali deve essere trattato il bosco di protezione. I corrispondenti standard dell’aiuto all’esecuzione sono vincolanti per la cura del bosco di protezione. Nella determinazione della necessità d’intervento occorre ora tenere conto anche dei cambiamenti climatici. L’UFAM sostiene corsi specifici per l’attuazione dell’aiuto all’esecuzione NaiS.
Il margine di manovra relativo all’intensità degli interventi è definito mediante i profili dei requisiti conformemente al pericolo naturale rilevante e al tipo di stazione.
IQ 2 Analisi dell’effetto sulle superfici tipo Nel quadro dell’aiuto all’esecuzione NaiS, la Confederazione formula raccomandazioni per la cura del bosco di protezione. Un’azione protettiva a lungo termine può essere tuttavia raggiunta solo se le misure vengono adattate alle condizioni locali. Queste misure devono essere definite in loco da esperti competenti che conoscono la situazione locale. Con l’analisi dell’effetto si verifica se le misure attuate o la loro omissione intenzionale hanno prodotto il risultato atteso (a lungo termine) sullo stato del bosco. L’analisi dell’effetto serve all’operatore locale competente per verificare le misure attuate e curare il bosco di protezione in modo sempre più efficace.
L’operatore osserva e documenta a lungo termine l’effetto delle misure o della loro omissione intenzionale sulle superfici tipo. I servizi forestali cantonali promuovono questo compito e garantiscono la documentazione a lungo termine. I Cantoni sono liberi di stabilire le modalità di attuazione. Nell’ambito dell’aiuto all’esecuzione NaiS, la Confederazione formula raccomandazioni per l’attuazione che possono servire da base per i Cantoni.
In occasione di controlli a campione svolti congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni si discute delle conclusioni che scaturiscono dall’analisi dell’effetto sulle superfici tipo.
L’analisi dell’effetto serve anche per informare il pubblico e per il perfezionamento professionale dei responsabili in loco. Grazie al trasferimento delle conoscenze, le superfici tipo possono contribuire anche alla garanzia della qualità selvicolturale nel bosco di protezione.
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IQ 3 Controllo dell’esecuzione e definizione delle priorità nelle misure Il controllo dell’esecuzione deve essere organizzato e documentato dal Cantone. I Cantoni sono liberi di stabilire le modalità di attuazione. Nell’ambito dell’aiuto all’esecuzione NaiS, la Confederazione formula raccomandazioni per l’attuazione che possono servire da base per i Cantoni. Per il controllo dell’esecuzione occorre disporre di un riepilogo delle misure adottate a livello cantonale.
Con il controllo dell’esecuzione si verifica se le misure pianificate sono state attuate nel luogo giusto e a regola d’arte. Sono necessari un piano di esecuzione (preferibilmente digitale o in forma cartacea) e, per ogni intervento, una spiegazione sommaria delle misure (ad es. cura del bosco giovane, diradamento a scopo di stabilità, protezione del bosco, modulo 2 in NaiS ecc.), nonché l’attribuzione a un pericolo naturale e a un tipo di stazione (o a una superficie tipo).
Il Cantone definisce le priorità della cura del bosco di protezione in base alla pianificazione forestale. L’aiuto all’esecuzione NaiS contiene alcune indicazioni sulle priorità. La periodicità degli interventi dipende dalla loro necessità conformemente a NaiS.
IQ 4 Bosco e selvaggina L’esecuzione nel settore del bosco e della selvaggina rientra nella sfera di competenza e di responsabilità dei Cantoni. Questi ultimi disciplinano e pianificano la caccia e regolano l’effettivo di selvaggina in modo da garantire la conservazione del bosco, in particolare la sua rigenerazione naturale mediante essenze adatte alla stazione, senza ricorrere a misure di protezione. L’aiuto all’esecuzione «Bosco e selvaggina» illustra come raggiungere tale obiettivo nonché in quali casi e come occorre allestire e attuare un piano di gestione del bosco e della selvaggina secondo l’articolo 31 OFo.
Spetta in primo luogo ai servizi forestali e della caccia cantonali elaborare i piani di gestione del bosco e della selvaggina. All’atto dell’allestimento e della pianificazione delle misure occorre di norma coinvolgere altri gruppi d’interesse. Laddove necessario e opportuno, gli spazi per la selvaggina e i piani di gestione del bosco e della selvaggina devono essere messi a punto a livello intercantonale.
I nuovi piani di gestione del bosco e della selvaggina devono essere sottoposti all’UFAM per parere, se la loro elaborazione e/o attuazione sono cofinanziate dalla Confederazione (aiuto all’esecuzione «Bosco e selvaggina», pag. 17). L’approvazione dei piani spetta ai Cantoni.
Nell’ambito dell’AP, la Confederazione svolge una funzione di vigilanza. L’indicatore di qualità è costituito dalla conformità con l’aiuto all’esecuzione «Bosco e selvaggina». Se nell’ambito dei controlli a campione constata ad esempio che un Cantone non adempie alla sua responsabilità in relazione al bosco e alla selvaggina, l’UFAM organizza un colloquio con il Cantone (con la partecipazione dei servizi specializzati interessati).
Capitolo 7 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente il bosco © UFAM 2023 182
OP 2 Garanzia dell’infrastruttura Indicatore di prestazione IP 2.1 Attuazione secondo la pianificazione cantonale e l’AP L’OP 2 comprende le misure infrastrutturali necessarie per trattare una superficie di bosco di protezione (opere di allacciamento di base, misure antincendio ed edifici, ad es. centri di manutenzione). Sono sovvenzionate esclusivamente le misure finalizzate a garantire la piena funzionalità del bosco di protezione. Queste misure comprendono, in particolare, gli interventi di ripristino (dopo eventi naturali), il potenziamento (consolidamento, estensione), la sostituzione (trascorsa la durata di vita tecnica), la nuova costruzione e la manutenzione di infrastrutture. Nell’AP viene definita l’entità delle misure previste secondo la pianificazione cantonale.
È compito del Cantone stabilire quali misure possono essere finanziate dall’ente pubblico e quali invece sono a carico del committente.
Indicatori di qualità IQ 5 Requisiti del progetto Le misure relative all’OP 2 beneficiano di un sostegno solo se sono necessarie per trattare una superficie di bosco di protezione. Nell’ambito dell’AP viene definita l’entità delle misure secondo la pianificazione cantonale.
Tutti i progetti devono soddisfare i seguenti criteri: · i progetti devono essere approvati dal Cantone secondo l’articolo 13a OFo; · gli usufruttuari diretti devono fornire un contributo secondo l’articolo 35 capoverso 1 LFo; · deve essere dimostrata la necessità (ad es. in base alla pianificazione forestale o a un piano cantonale di allacciamento globale e a uno studio delle varianti). Il valore aggiunto della misura deve essere evidente; · l’esecuzione deve avvenire secondo le direttive, norme tecniche e istruzioni vigenti (SIA, VSS, SAFS, pubblicazioni UFAFP/UFAM ecc.) (garanzia di qualità).
OP 3 Protezione del bosco Indicatori di prestazione IP 3.1 Costi per misure di prevenzione e riparazione dei danni alla foresta all’interno del bosco È determinante l’onere per la prevenzione (compresa la sorveglianza) e la riparazione di danni biotici e abiotici. Si possono prevedere anche misure che contribuiscono a ridurre il rischio d’incendio nei boschi. Occorre tenere conto di eventuali ricavi, in particolare derivanti dalla vendita del legname (costi netti).
Se la funzione di svago dei boschi è notevolmente compromessa a causa di danni alla foresta, possono essere concesse indennità per misure di prevenzione e riparazione che garantiscono la sicurezza delle persone in cerca di ristoro (taglio degli alberi per ragioni di sicurezza).
Deve essere attuato tempestivamente il minor numero possibile di misure o il numero strettamente necessario affinché sia possibile raggiungere l’obiettivo primario di «garantire le funzioni del bosco a lungo termine».
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IP 3.2 Costi per misure di prevenzione e riparazione dei danni alla foresta al di fuori del bosco
Analogamente all’IP 3.1
Indicatori di qualità La scelta tra misure di prevenzione e misure di riparazione deve essere tracciabile e orientarsi in base alle istruzioni corrispondenti (ad es. all. 7 dell’aiuto all’esecuzione NaiS per la decisione di non raccogliere il legno oppure strategie di lotta vigenti a livello nazionale in presenza di organismi nocivi). In caso di interventi di prevenzione e riparazione dei danni biotici o abiotici all’interno del bosco di protezione occorre tenere conto dei profili dei requisiti NaiS.
IQ 6 Seria minaccia per le funzioni della foresta La legge forestale distingue tra funzioni economiche, protettive e ricreative del bosco. Le misure per la prevenzione e riparazione dei danni alla foresta e per il ripristino della capacità produttiva del bosco possono essere sostenute con fondi della Confederazione, se tali funzioni sono notevolmente compromesse a causa dell’evento o di danni conseguenti.
Si è in presenza di una seria minaccia per le funzioni della foresta quando: · la biodiversità o la resilienza della foresta sono pregiudicate a causa di eventi o sviluppi oppure · la foresta non è più in grado in modo dimostrato di espletare la propria funzione economica, protettiva o ricreativa su una superficie rilevante per la corrispondente funzione forestale e in un periodo rilevante per la prestazione forestale. Le prestazioni del bosco si riferiscono alla produzione di legno, alla protezione contro i pericoli naturali, alle attività ricreative o allo spazio vitale per animali e piante.
Per provare l’esistenza di una seria minaccia il Cantone documenta i punti seguenti: · la descrizione della zona: dove la funzione del bosco è seriamente compromessa? · il tipo di minaccia: per quale motivo la funzione del bosco è seriamente compromessa? · le funzioni del bosco interessate (secondo le basi di pianificazione cantonali); · le conseguenze della minaccia per lo sviluppo futuro del bosco.
La documentazione della seria minaccia può essere prodotta per diverse funzioni del bosco anche in un contesto più generale, ad esempio in una strategia di protezione del bosco.
Compete al Cantone valutare se è presente una seria minaccia per la funzione del bosco, sulla base della pianificazione forestale cantonale e regionale.
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IQ 7 Rispetto delle strategie di prevenzione e lotta in vigore a livello nazionale, inclusa la sorveglianza del territorio Per evitare concretamente danni conseguenti e garantire una lotta efficiente, gli interventi per la gestione dei danni alla foresta devono essere eseguiti tempestivamente e in linea coi tempi. Nel caso di misure di prevenzione e riparazione dei danni alla foresta, il Cantone documenta i punti seguenti: (1) quale strategia di prevenzione e di lotta vigente a livello nazionale 43 è stata presa in considerazione (se presente), (2) descrizione dell’efficienza delle misure di prevenzione e riparazione dei danni alla foresta, compresi i controlli dei risultati.
Agli organismi nocivi per i quali, all’entrata in vigore dell’AP, non esiste ancora una strategia di lotta valida a livello nazionale si applicano il piano d’emergenza per gli organismi da quarantena, l’ordinanza federale sulla salute dei vegetali (OSalV), l’ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali OSalV-DEFR-DATEC) e l’ordinanza dell’UFAM concernente le misure fitosanitarie per le foreste (OMF-UFAM).
Una delle misure principali nella lotta contro organismi nocivi particolarmente pericolosi è il riconoscimento precoce. Se un’infestazione viene scoperta per tempo, le possibilità di successo delle misure di eradicazione sono decisamente elevate. L’obiettivo è vigilare su questi organismi nell’ambito della sorveglianza del territorio in modo scientifico, coordinato e basato sul rischio. Le competenze e la modalità di sorveglianza del territorio sono descritte nel modulo «Monitoraggio di organismi particolarmente pericolosi per il bosco» dell’aiuto all’esecuzione «Protezione del bosco». I Cantoni documentano la sorveglianza del territorio attraverso l’inserimento dei dati nel WSSweb (cfr. il modulo sopraccitato).
7.1.3 Allegato relativo al bosco di protezione
7.1.3.1 Definizione di «superficie trattata»
Per «superficie trattata» si intende quella parte del perimetro di bosco di protezione che durante il periodo programmatico è stata oggetto di misure di cura e di rinnovazione basate sull’aiuto all’esecuzione NaiS nell’ottica di un obiettivo selvicolturale a lungo termine.
La superficie trattata comprende anche superfici parziali all’interno del perimetro di intervento in cui non sono stati eseguiti interventi veri e propri, ad esempio superfici tra due aperture di rinnovazione o zone intermedie, che non possono essere raggiunte da due linee di teleferica vicine. La superficie deve essere delimitata tenendo conto degli obiettivi selvicolturali e dei principi della tecnica di raccolta del legname. L’obiettivo è una delimitazione pragmatica e razionale, come quella già realizzata nelle carte degli interventi per i progetti selvicolturali.
In determinate circostanze, nelle aree di bosco disetaneo, permanente e giovane, in cui si effettuano interventi estensivi con maggiore frequenza non è giustificato un computo completo di tutta la superficie delimitata. Ciò può valere anche per altri soprassuoli composti da più strati quando viene adottata solo una misura parziale (ad es. la cura del bosco giovane). In questi casi occorre procedere a un’adeguata riduzione percentuale delle superfici.
La figura 3 mostra un esempio di definizione della superficie trattata.
43 Ad es. l’aiuto all’esecuzione «Protezione del bosco», il piano d’emergenza generico per gli organismi da quarantena ecc.
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Figura 3 Superficie trattata con aperture di rinnovazione e corridoi di teleferiche secondo Heinimann (2003, modificata)
Superficie trattata
7.1.3.2 Procedura in caso di adeguamento del perimetro cantonale del bosco di protezione
I Cantoni hanno delimitato i loro boschi di protezione in base ai criteri armonizzati «SilvaProtect-CH». In caso di adeguamento del perimetro cantonale del bosco di protezione, le nuove superfici di bosco di protezione devono essere sottoposte alla Confederazione per parere. Tali superfici sono verificate secondo la procedura standard relativa al bosco di protezione armonizzato descritta nel progetto «SilvaProtect-CH»44. Questa procedura garantisce il rispetto dei criteri di qualità di «SilvaProtect» e l’applicazione di criteri unitari per delimitare il bosco di protezione sull’intero territorio svizzero. Fondi del programma parziale «Bosco di protezione» possono essere impiegati sulle nuove superfici delimitate solo dopo che la Confederazione le ha approvate.
Dopo l’adeguamento della delimitazione cantonale del bosco di protezione, il Cantone mette a disposizione della Confederazione il perimetro aggiornato del bosco di protezione sotto forma di strato SIG.
44 Cfr. Losey, S. e Wehrli, A. 2013. Schutzwald in der Schweiz. Vom Projekt SilvaProtect-CH zum harmonisierten Schutzwald. Ufficio federale dell’ambiente, Berna.
Capitolo 7 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente il bosco © UFAM 2023 186
7.1.3.3 Controlling degli obiettivi programmatici
(Disposizioni complementari al programma di controlling generale secondo il cap. 1.2.5): Oltre al rapporto annuale di cui al capitolo 1.2.5 («Controlling comune di Confederazione e Cantone»), il Cantone dispone di una panoramica delle misure effettuate secondo l’elenco seguente (forma tabellare o file SIG). Il Cantone mette le panoramiche a disposizione della Confederazione come segue: · su richiesta in aggiunta alla pianificazione dei controlli a campione che si svolgono non prima del secondo anno programmatico; · al termine del periodo programmatico con il rapporto annuale dell’ultimo anno programmatico per il periodo dell’intero periodo programmatico 2025–2028.
OP 1 Trattamento del bosco di protezione: · dimensioni della superficie; · tipo d’intervento (ad es. taglio di rinnovazione, cura del bosco giovane ecc.); · posizione della superficie d’intervento.
OP 2 Garanzia dell’infrastruttura Prestazioni secondo le categorie seguenti (incl. costi netti): · nuova costruzione; · adattamento mediante ampliamento; · messa fuori servizio e smantellamento di infrastrutture di allacciamento; · manutenzione periodica; · ripristino (ad es. dopo un evento naturale); · sostituzione (trascorsa la durata di vita tecnica); · misure per la prevenzione degli incendi boschivi; · altre infrastrutture.
OP 3 Protezione del bosco: · tipo di misure di protezione del bosco (ad es. sorveglianza, trappole, misure di riparazione ecc.); · costi netti; · posizione della superficie sulla quale sono state eseguite le misure.
La sorveglianza del territorio viene documentata tramite inserimento di dati nel portale di segnalazione basato sul web del centro di competenza Protezione delle foreste svizzere (WSSweb).
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7.2 Programma parziale «Biodiversità nel bosco»
7.2.1 Situazione programmatica iniziale
7.2.1.1 Basi legali
Art. 38 LFo, La base per gli aiuti finanziari della Confederazione è costituita dall’art. 38 della legge Aiuti finanziari art. 41 OFo federale sulle foreste (legge forestale, LFo) e dall’art. 41 dell’ordinanza sulle foreste (OFo)
Art. 2 LFo, Il campo d’applicazione geografico è la superficie forestale conformemente all’art. 2 LFo e Campo d’applicazione art. 1 OFo all’art. 1 OFo
LFo, LPN e LCP La base per gli obiettivi contenutistici è costituita dalla LFo, dalla legge federale sulla Obiettivi contenutistici protezione della natura e del paesaggio (LPN) e dalla legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP)
Art. 1 cpv. 1 lett. b, Nel suo articolo sullo scopo (art. 1 cpv. 1 lett. b), la LFo protegge la foresta come ambiente Protezione del bosco art. 20 e art. 49 LFo naturale di vita. I principi della gestione (art. 20 cpv. 4) prevedono la possibilità, per i Cantoni, di delimitare riserve forestali per la conservazione della fauna e della flora; l’art. 49 cpv. 3 conferisce all’UFAM l’incarico di emanare le relative disposizioni esecutive
Art. 18 LPN, L’art. 18 LPN esige la protezione delle specie animali e vegetali mediante la conservazione Conservazione di art. 14 OPN di spazi vitali sufficienti. L’art. 14 dell’ordinanza sulla protezione della natura e del spazi vitali sufficienti paesaggio (OPN) enumera i criteri generalmente validi per i biotopi degni di protezione. L’all. 1 elenca gli ambienti naturali del bosco particolarmente degni di protezione (boschi di gola, di pendio ripido e termofili)
7.2.1.2 Situazione attuale
La maggior parte dei Cantoni è in grado di rispettare l’accordo di prestazione stipulato con l’UFAM per il periodo programmatico 2020–2024. In singoli casi saranno tuttavia inevitabili adempimenti alternativi: al momento della stipulazione dell’accordo programmatico (AP) con la Confederazione, infatti, i Cantoni non possono ancora pianificare con sicurezza i progetti, poiché la loro realizzazione dipende in ultima analisi dai proprietari dei boschi.
7.2.2 Politica programmatica
7.2.2.1 Principi e prospettive di sviluppo
Lo sviluppo della biodiversità nel bosco dipende dalla qualità ecologica della superficie boschiva totale. Anche i boschi gestiti in modo naturalistico non presentano però l’intero spettro di habitat, strutture e risorse ecologiche indispensabili per la conservazione della flora e della fauna locali. Misure di protezione e promozione quindi a essere irrinunciabili.
Nel quinto periodo programmatico 2025–2028, la Confederazione continuerà a definire le priorità d’attuazione relative ai diversi valori naturalistici e ai potenziali di valorizzazione ecologici delle regioni. L’orientamento è dato dall’aiuto all’esecuzione «Biodiversität im Wald: Ziele und Massnahmen», UFAM 2015 (disponibile solo in tedesco e in francese), che attua la Strategia Biodiversità Svizzera sulla superficie boschiva e costituisce la base contenutistica e strategica della Confederazione per negoziare le convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni, oltre alla pianificazione cantonale dell’infrastruttura ecologica, elaborata nell’ambito dell’accordo programmatico Protezione della natura 2020–2024.
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Le priorità di attuazione sono le seguenti: · promuovere la collaborazione tra i servizi cantonali di protezione del bosco e della natura nel settore della biodiversità forestale; · pianificare e attuare l’infrastruttura ecologica, in particolare l’interconnessione degli habitat forestali isolati in combinazione con altre superfici per la biodiversità; · delimitare riserve forestali di almeno 20–40 ettari per proteggere i processi; sfruttare tutte le occasioni per creare grandi riserve (> 500 ha); · tenere conto e promuovere le specie e associazioni forestali prioritarie a livello nazionale; · promuovere il soprassuolo maturo e il legno morto in quantità e qualità ecologicamente sufficienti, in particolare nelle zone deficitarie dell’Altipiano e del Giura; · promuovere gli alberi biotopo, in particolare quali elementi d’interconnessione mirata tra le riserve e le aree con soprassuolo maturo e legno morto. · sostenere le specie che creano spazi vitali ecologicamente preziosi. Biotopi umidi si possono formare anche in seguito ad attività dei castori. Pertanto le misure di cui all’indicatore IP 2.2 possono essere adottate per controllare le attività dei castori; · conservare elevati incentivi finanziari in presenza di deficit continui, ad esempio boschi umidi (nota: già nel 2020 gli incentivi finanziari della Confederazione a favore delle riserve forestali sono stati aumentati nell’Altipiano e nei siti prioritari); · maggiore collaborazione con i Cantoni nelle analisi dell’effetto.
7.2.2.2 Scheda programmatica
Scheda programmatica «Biodiversità nel bosco», art. 1 lett. b, 20, 38 LFo e art. 41 OFo
Obiettivo legale Protezione della foresta come ambiente naturale di vita prossimo allo stato naturale (ecosistema)
Effetto perseguito Promozione della biodiversità naturale del bosco e della biodiversità dovuta a particolari forme di gestione. La ricca biodiversità nel bosco diventa più resiliente e migliora la propria capacità di adattamento ai cambiamenti climatici
Priorità e strumenti Priorità: UFAM • 1) Attuazione delle pianificazioni cantonali dell’infrastruttura ecologica nel bosco
2) Creazione di nuove riserve forestali tenendo conto dell’infrastruttura ecologica e della ripartizione regionale
3) Migliore protezione e promozione di specie (SPN) e biotopi prioritari a livello nazionale (BPN)
I mezzi finanziari disponibili sono ripartiti in funzione delle priorità orientate all’efficacia tenendo conto:
dei requisiti qualitativi come da aiuto all’esecuzione «Biodiversität im Wald: Ziele und Massnahmen»;
dell’orientamento della chiave di ripartizione finanziaria secondo deficit e potenziali;
della forfettizzazione differenziata per regioni e zone prioritarie.
Capitolo 7 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente il bosco © UFAM 2023 189
ID Obiettivi Indicatori di Indicatori di qualità Contributo federale programmatici prestazione (obiettivi di prestazione)
7b-1 OP 1: IP 1.1: Numero di ettari • Superfici boschive con elevato valore Contributo forfettario per Protezione a lungo di riserve forestali naturalistico o elevato potenziale di valore unità di superficie termine di superfici naturalistico per la presenza di specie che graduato per regione o aree boschive e alberi con creano spazi vitali d’importanza nazionale: particolare valore • Considerazione dell’infrastruttura ecologica 20–140 CHF/ha/anno naturalistico • Di regola ≥ 5 ha (raccomandazione: ≥ 20 ha) contrattuale
Garanzia del vincolo per le autorità e i proprietari (raccomandazione: ≥ 50 anni)
Geodati e mappatura delle stazioni
IP 1.2: Numero di ettari • Popolamento seminaturale in fase di sviluppo Contributo forfettario per di aree con soprassuolo avanzato oggetto maturo (ASM) • Considerazione dell’infrastruttura ecologica commisurato alla grandezza
Di regola ≥ 1 ha dell’oggetto:
Garanzia del vincolo per le autorità e i proprietari 3000–150 000 CHF
Rilevamento cartografico della superficie
IP 1.3: Numero di alberi- • DPU: ≥ 50 cm (latifoglie) e ≥ 70 cm (conifere) o 250 CHF/albero biotopo almeno una caratteristica ecologica particolare (una tantum) (microhabitat)
Garanzia del patrimonio forestale fino alla decomposizione
Considerazione dell’infrastruttura ecologica
IP 1.4: Numero di • Coordinamento con i progetti nazionali di WSL, 50 % dei costi computabili progetti cantonali per PF e BFH-HAFL secondo il budget l’analisi dell’effetto • Impiego di una metodologia identica o approvato per il progetto perlomeno compatibile con i metodi già utilizzati per i progetti nazionali • I metodi e i dati possono essere trasmessi, d’intesa con il Cantone autore del progetto, all’UFAM o ad altri Cantoni.
7b-2 OP 2: IP 2.1: Numero di ettari • Elevato potenziale ecologico della stazione o di Contributo forfettario per Promozione di di margini boschivi e altri valorizzazione ettaro di habitat valorizzati: habitat e specie elementi • Considerazione dei prati confinanti 5000 CHF (per intervento) d’interconnessione • Considerazione dell’infrastruttura ecologica
IP 2.2: Numero di ettari • Priorità per il raggiungimento della finalità Contributo forfettario per di habitat valorizzati o all’interno delle riserve forestali particolari ettaro di habitat valorizzati: numero di biotopi umidi • Considerazione o promozione di SPN e BPN, 4000 CHF (per intervento) (Lista UFAM 2019) • Le misure per il controllo delle attività del castoro Contributo forfettario per sono concordate con il servizio di consulenza sul oggetto castoro del Cantone o dell’UFAM 10 000 CHF per i biotopi umidi di almeno 0,5 ha, contributo unico per periodo NPC
IP 2.3: Numero di ettari • Misure forestali coordinate con lo sfruttamento Contributo forfettario per di forme di sfruttamento agricolo (pascoli alberati, selve) e impostate in ettaro di habitat valorizzati: curate con un valore modo sostenibile 4000 CHF (per intervento) particolare, ecologico e • Considerazione o promozione di SPN e BPN pascoli alberati, cura paesaggistico (bosco forestale ceduo semplice e senza PGI: 4000 CHF/ha; composto, pascoli con PGI: 8000 CHF/ha, alberati, selve) contributo unico per periodo NPC Selve: ripristino: intervento)
IP 2.4: Numero di • Obiettivo e metodologia del progetto conformi al 50 % dei costi computabili progetti cantonali per piano Analisi dell’effetto biodiversità nel bosco secondo il budget l’analisi dell’effetto dell’UFAM approvato per il progetto
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ID Obiettivi Indicatori di Indicatori di qualità Contributo federale programmatici prestazione (obiettivi di prestazione) • Metodologia dei progetti e i dati destinati alla riutilizzazione approvati dall’UFAM o da altri Cantoni (riutilizzazione a scopi scientifici previo accordo)
L’OP 1 («Protezione a lungo termine di superfici boschive e alberi con particolare valore naturalistico») punta a creare riserve forestali e aree con soprassuolo maturo nonché a preservare singoli alberi di particolare valore ecologico (alberi biotopo) fino alla loro decomposizione naturale. Il proprietario di bosco viene risarcito per il fatto di rinunciare, del tutto o in parte, al diritto di sfruttare il bosco o il singolo albero durante un certo periodo stabilito per contratto.
Riserve forestali, aree con soprassuolo maturo e alberi biotopo costituiscono la base strumentale per l’infrastruttura ecologica nel bosco e vengono pertanto pianificati tenendo conto dell’IE. · Le riserve forestali naturali (senza interventi) e le riserve forestali particolari (con interventi mirati) vengono allestite conformemente all’OP 1, IP 1.1. Alle riserve forestali particolari possono essere destinati contributi per le misure di valorizzazione e cura (OP 2) conformemente all’obiettivo. · Le aree con soprassuolo maturo (ASM) vengono impostate conformemente a OP 1, IP 1.2 e gli alberi biotopo attraverso OP 1, IP 1.3 e soddisfano un’importante funzione di interconnessione.
Al fine di aumentare gli incentivi finanziari per le prestazioni particolarmente importanti dal punto di vista della Confederazione, i sussidi federali sono stati differenziati. Da un lato i contributi forfettari per unità di superficie (CHF/ha/anno contrattuale) sono stati graduati per regione e dall’altro a partire da una determinata grandezza dell’oggetto è previsto un contributo forfettario per oggetto (CHF/oggetto), stabilito in base all’estensione della superficie. Inoltre, le riserve forestali in siti prioritari a livello nazionale vengono particolarmente incentivate. Per siti prioritari a livello nazionale si intendono i paesaggi d’importanza nazionale (IFP), le zone palustri d’importanza nazionale, le zone golenali, le paludi e le torbiere alte d’importanza nazionale (perimetro dell’oggetto degli inventari federali), le zone di protezione federali per la fauna selvatica, le riserve di uccelli acquatici e migratori, i parchi d’importanza nazionale, le zone di conservazione delle risorse genetiche, le zone Smeraldo, i BPN e/o le superfici con comprovate presenze di SPN. Ora anche le zone in cui le attività dei castori creano nuovi habitat umidi rientrano nei siti prioritari.
L’OP 2 («Promozione di habitat e specie») descrive tutti gli interventi di protezione del bosco sussidiabili, che permettono di valorizzare habitat ed elementi d’interconnessione preziosi dal punto di vista ecologico, di favorire specie bersaglio e di conservare forme di sfruttamento del bosco con un valore particolare, ecologico e paesaggistico.
Gli interventi di protezione della natura possono essere effettuati all’interno o al di fuori delle riserve forestali particolari (OP 1). Le valorizzazioni degli habitat puntano in particolare alla valorizzazione di riserve forestali particolari. È quindi possibile che per la stessa superficie la Confederazione versi due diversi contributi: il primo per l’istituzione dello stato di protezione (riserve forestali particolari, OP 1) e il secondo per il finanziamento di determinati interventi (valorizzazioni di habitat, OP 2).
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I costi delle misure di promozione secondo l’OP 2 variano notevolmente a seconda dell’intervento. Sono particolarmente elevati per le zone umide (IP 2.2), i boschi cedui composti, i pascoli alberati e le selve (IP 2.3) e gli importi forfettari sono stati fissati di conseguenza.
Gli indicatori di prestazioni per l’analisi dell’effetto consentiranno di verificare l’efficacia delle misure attuate in collaborazione sinergica tra la Confederazione e i Cantoni. Dal punto di vista dell’UFAM, l’analisi dell’effetto per l’OP 1 è assicurata dal programma nazionale di monitoraggio delle RFN (WSL/PF e WSL/BFH). L’UFAM finanzia i progetti cantonali pertinenti volti a rendere più fitta la rete nazionale di misurazione. Per l’OP 2 non esiste un programma a livello svizzero. Al fine di analizzare l’effetto, su temi selezionati vengono sovvenzionati studi di caso cantonali che permettono di ottenere una visione d’insieme nazionale (approccio «bottom-up»). Anche i costi per l’esecuzione delle analisi dell’effetto variano sensibilmente a seconda dell’interrogativo, del metodo, del tipo di obiettivo e del perimetro del progetto. La Confederazione assume la metà dei costi computabili in base al budget del progetto, a condizione che gli indicatori di qualità siano rispettati.
Per le misure di sensibilizzazione nel settore della biodiversità forestale non sono previste fattispecie nel programma «Bosco», ma possono essere promossi progetti di sensibilizzazione vertenti sull’infrastruttura ecologica e sulla promozione delle conoscenze sulla protezione delle specie e degli habitat attraverso l’accordo programmatico «Protezione della natura», sempre che siano soddisfatti i presupposti corrispondenti.
7.2.2.3 Calcolo dei mezzi finanziari
Fondamentalmente, la chiave usata finora per la ripartizione dei contributi federali tra i Cantoni viene mantenuta anche per il quinto periodo programmatico. Tale chiave si basa sui potenziali e sui deficit ecologici determinati per il primo periodo programmatico 2008–2011 in base a tre criteri con undici indicatori misurabili. I criteri e la loro ponderazione in chiave cantonale sono i seguenti: 1. potenziale di tipi e forme di bosco particolarmente pregiati (25 %); 2. potenziale di promozione di specie e habitat prioritari (25 %); 3. deficit ecologici, ad esempio superfici a sviluppo naturale (50 %).
Su questa base e tenendo conto delle proposte dei Cantoni, l’80 per cento dei fondi federali viene attribuito in anticipo ai Cantoni in via provvisoria. Per l’attribuzione dei fondi federali restanti (riserva del 20 % del budget federale) è determinante la misura in cui i Cantoni sostengono le priorità regionali d’intervento della Confederazione (cfr. aiuto all’esecuzione «Biodiversität im Wald: Ziele und Massnahmen», UFAM 2015). La proposta negoziale di contributo della Confederazione è determinata in un secondo tempo e comunicata ai Cantoni prima dei negoziati.
L’ammontare dei contributi forfettari è calcolato in modo tale che, nella media nazionale ottenuta tenendo conto di tutti i Cantoni, coprano circa il 40–50 per cento degli investimenti complessivi necessari per realizzare il programma parziale «Biodiversità nel bosco». Spetta al Cantone disciplinare nel dettaglio il risarcimento dei proprietari di bosco e creare un equilibrio tra superfici e misure «economiche» da un lato e «costose» dall’altro. I contributi forfettari federali sono destinati ai Cantoni e non ai proprietari di bosco.
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7.2.2.4 Obiettivi programmatici
OP 1 Protezione a lungo termine di superfici boschive e alberi con particolare valore naturalistico Protezione a lungo termine di superfici boschive e risorse ecologicamente pregiate. Su queste superfici lo sviluppo naturale e la conservazione della varietà biologica sono assolutamente prioritari rispetto alle altre funzioni del bosco.
Indicatori di prestazione · IP 1.1 Numero di ettari di riserve forestali · IP 1.2 Numero di ettari di aree con soprassuolo maturo · IP 1.3 Numero di alberi biotopo · IP 1.4 Numero di progetti cantonali per l’analisi dell’effetto
Definizioni, indicatori di qualità Aspetti generali Tutti gli oggetti devono avere un elevato valore naturalistico o il potenziale per raggiungere tale valore in un prossimo futuro.
IP 1.1 Riserve forestali (RF) Definizione: superfici prioritarie per la diversità ecologica e biologica nel bosco istituite in modo permanente. Consentono lo sviluppo naturale completo dell’ecosistema bosco nello spazio e nel tempo (protezione dei processi nelle cosiddette «riserve forestali naturali») e/o servono alla conservazione di specie e biotopi prioritari a livello nazionale, per i quali sono spesso necessarie misure mirate di promozione (nelle cosiddette «riserve forestali particolari»; per le misure cfr. anche capitolo. 7.2.2.4, OP 2 «Promozione attiva di habitat e specie»).
Indicatori di qualità · Superfici boschive con elevato valore naturalistico. I criteri per queste superfici sono tra l’altro: presenza di associazioni forestali prioritarie a livello nazionale con popolamenti prossimi allo stato naturale; hotspot di specie animali e vegetali prioritarie a livello nazionale; grande varietà di stazioni con habitat particolari; lunga e ininterrotta tradizione forestale (continuità degli habitat); lungo sfruttamento estensivo o mancato sfruttamento; età avanzata del popolamento; elevata quota di soprassuolo maturo e legno morto, idoneità quale zona di conservazione delle risorse genetiche; elevato potenziale di valore naturale in presenza di specie che creano spazi vitali, in particolare il castoro, o a causa di eventi naturali (siccità, vento, incendio di boschi). Una riserva forestale deve soddisfare almeno uno di questi criteri. · Considerazione dell’infrastruttura ecologica: le riserve forestali soddisfano una funzione importante per la protezione delle specie e dei biotopi e vengono pianificate tenendo conto dell’infrastruttura ecologica. · Grandezza: di norma ≥ 5 ettari (se possibile, per le RFN ≥ 20 ha). Per la protezione di associazioni forestali rare presenti solo su piccole superfici e di determinate specie prioritarie sono opportune anche riserve con una superficie inferiore a cinque ettari; specialmente nel caso delle riserve forestali particolari. Per le riserve forestali naturali si deve puntare però a oggetti di grandezza superiore a 100 ettari per garantire una protezione completa dei processi. · Garanzie legali: le riserve forestali devono essere garantite con un vincolo per le autorità e i proprietari (di norma con un contratto di durata ≥ 50 anni; per le riserve forestali particolari anche con un contratto di 25 anni con opzione di proroga). · Documentazione: per ogni riserva viene rilevata la superficie esatta (geometria) e preparata una documentazione, che comprende anche una mappatura delle stazioni (associazioni forestali). Il Cantone trasmette periodicamente all’UFAM i geodati delle riserve secondo un piano speciale (modello di geodati per
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le riserve forestali: ID 160.1). Nell’ambito dei rapporti annuali viene trasmesso all’UFAM un elenco delle nuove riserve delimitate contenente le principali informazioni (nome, tipo, superficie contrattuale, anno contrattuale della creazione, durata contrattuale e finalità principali delle riserve forestali particolari e di parti di queste riserve; i geodati non sono necessari per questo elenco).
Spetta al Cantone decidere se e come contrassegnare le riserve sul territorio e informare il pubblico con cartelli che illustrino gli obiettivi e le caratteristiche di determinate riserve. Per contrassegnare gli oggetti sul terreno occorre attenersi alla direttiva della Confederazione concernente la segnalazione uniforme delle aree protette («Aree protette svizzere: manuale di segnaletica», UFAM 2016).
IP 1.2 Aree con soprassuolo maturo (ASM) Definizione: popolamenti prossimi allo stato naturale in età avanzata, che vengono preservati fino alla loro naturale decomposizione. Una volta morti, i tronchi continuano a far parte del patrimonio forestale, in piedi o a terra. Al contrario delle riserve forestali naturali, le ASM vengono abbandonate quando non adempiono più la loro funzione e durante la fase di decomposizione passano nuovamente alla fase di bosco giovane. Devono però essere sostituite con un nuovo popolamento maturo nelle vicinanze.
Indicatori di qualità · Popolamento prossimo allo stato naturale in fase di sviluppo avanzato: il popolamento o il gruppo di alberi deve avere un’età almeno pari alla durata del ciclo produttivo normale per il tipo di bosco in questione. · Considerazione dell’infrastruttura ecologica: le riserve forestali soddisfano una funzione importante per la protezione delle specie e dei biotopi e vengono pianificate tenendo conto dell’infrastruttura ecologica. · Grandezza: di norma ≥ 1 ha. Questa è la superficie necessaria per garantire la funzionalità delle aree con soprassuolo maturo (habitat, interconnessione). Anche superfici meno estese (almeno 0,2 ha) possono però risultare appropriate in alcuni casi, ad esempio in boschi golenali. · Garanzie legali: le aree con soprassuolo maturo devono essere garantite con un vincolo per le autorità e i proprietari (se possibile con un contratto della durata ≥ 50 anni oppure di 25 anni con opzione di proroga). · Documentazione: occorre rilevare cartograficamente la superficie esatta di ogni area con soprassuolo maturo. Nell’ambito dei rapporti annuali viene trasmesso all’UFAM un elenco delle nuove aree con soprassuolo maturo delimitate contenente le principali informazioni (nome, superficie contrattuale, anno contrattuale della creazione e durata contrattuale; i geodati non sono necessari).
IP 1.3 Alberi biotopo Definizione: gli alberi biotopo si distinguono per caratteristiche particolari: spesso sono alberi vecchi e di grande spessore. Nell’ecosistema del bosco costituiscono un microhabitat con caratteristiche adeguate alle diverse specie, incrementando così la biodiversità nel bosco.
Indicatori di qualità · DPU: ≥ 50 cm (latifoglie) e ≥ 70 cm (conifere) oppure · Caratteristiche ecologiche particolari: l’albero presenta almeno una delle seguenti caratteristiche: cavità, rami morti, fusti rotti, fusti marcescenti, danni provocati dai fulmini, scalfitture e tasche della corteccia, cretti e spaccature, tracce di escavazione, funghi a mensola, muschio, licheni ed edera invasivi, forma di sviluppo particolare, ad esempio un tronco fortemente incurvato, cavità di nidificazione e nidi di uccelli, in particolare di specie prioritarie a livello nazionale.
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· Garanzia a lungo termine: deve essere garantito il vincolo per i proprietari a lasciare l’albero nel popolamento fino alla sua decomposizione naturale (ad es. mediante segnalazione nel popolamento, indicazione nella carta, GPS). L’albero biotopo che deve essere abbattuto preventivamente per motivi di sicurezza continua a far parte del patrimonio forestale come legno morto a terra. · Considerazione dell’infrastruttura ecologica: le riserve forestali soddisfano una funzione importante per la protezione delle specie e dei biotopi e vengono pianificate tenendo conto dell’infrastruttura ecologica.
IP 1.4 Numero di progetti cantonali per l’analisi dell’effetto Definizione: il monitoraggio e l’analisi dell’effetto sono strumenti che consentono di seguire l’evoluzione della biodiversità nel bosco. Permettono di rilevare il più precocemente possibile i nuovi sviluppi nella regione esaminata nonché di verificare e adattare continuamente l’efficacia delle misure adottate. Il monitoraggio si concentra sull’evoluzione a lungo termine della biodiversità e sul riconoscimento precoce delle tendenze evolutive, mentre l’analisi dell’effetto si occupa in modo mirato dell’analisi dell’efficacia delle misure adottate. Costituiscono una base importante per verificare il raggiungimento degli obiettivi. In generale, nell’ambito della promozione della biodiversità nel bosco si distinguono due aspetti dell’analisi dell’effetto: a) l’impatto sulla diversità strutturale o b) l’impatto sulla diversità, la frequenza e la diffusione delle specie nell’area interessata dalle misure.
Impatto sulla diversità strutturale: l’analisi di indicatori strutturali, ad esempio il volume di legno morto o il grado di copertura, permette di misurare l’evoluzione della qualità di un habitat. Le ripercussioni delle variazioni della diversità strutturale sulla diversità delle specie devono tuttavia essere analizzate separatamente.
Impatto sulla diversità delle specie: per analizzare l’impatto di una misura sulla diversità delle specie occorre esaminare l’evoluzione della composizione delle specie o degli effettivi di singole specie o gruppi di specie. In questo contesto assume particolare interesse l’impatto sulle specie boschive bersaglio e sulle specie prioritarie a livello nazionale.
A livello nazionale è prevista un’analisi dell’effetto sulla diversità strutturale e la diversità delle specie di flora solo nelle riserve forestali naturali (WSL/PF, Brang et al. 2011: «Forschung und Wirkungskontrolle in den Naturwaldreservaten der Schweiz»). Accanto all’impatto sulla diversità strutturale, dal 2017 WSL e BFH-HAFL analizzano anche l’impatto sulle specie, segnatamente sui coleotteri e i funghi xilobionti. Questi progetti a lungo termine sono finanziati dalla Confederazione. I progetti cantonali sono sostenuti finanziariamente dall’UFAM se ampliano o completano i progetti nazionali (ad es. mediante la scelta dell’associazione forestale o delle specie bersaglio da analizzare).
Indicatori di qualità · Coordinamento dei progetti cantonali sulle riserve forestali naturali con i progetti nazionali di WSL, PF e BFH-HAFL: i progetti cantonali devono fornire risultati complementari ai progetti nazionali in corso, che possano confluire nella statistica nazionale. · Metodologia: è impiegata una metodologia identica o perlomeno compatibile con i metodi già utilizzati per i progetti nazionali. · Autorizzazione a trasmettere i dati: i metodi e i dati possono essere trasmessi, d’intesa con il Cantone autore del progetto, all’UFAM o ad altri Cantoni. · Impiego dei dati: i dati vengono trasmessi a WSL/PF (flora e struttura forestale) o a WSL/BFH-HAFL (fauna) per essere inseriti nelle banche dati nazionali.
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Per gli indicatori di qualità delle analisi dell’effetto nelle riserve forestali particolari cfr. IP 2.4.
Contributi federali per unità di prestazione per OP 1
IP 1.1 (riserve forestali) e IP 1.2 (aree con soprassuolo maturo) Il proprietario di bosco viene risarcito poiché per un determinato periodo di tempo cede del tutto o in parte allo Stato il diritto di sfruttare il suo bosco.
Il contributo della Confederazione può essere costituito da: a) contributo forfettario per unità di superficie (CHF/ha/anno contrattuale) – differenziato per regione, b) contributo forfettario per oggetto (CHF/oggetto) – in funzione della grandezza dell’oggetto.
Tabella 40 Contributi per superficie e contributi forfettari per oggetto per OP 1.1 e 1.2
Riserve o aree Alpi e versante sudalpino1 Prealpi, Giura1 Altipiano1 Siti prioritari* con soprassuolo (cumulativamente**) maturo CHF/ha/anno CHF/oggetto CHF/ha/anno CHF/oggetto CHF/ha/anno CHF/oggetto CHF/ha/anno
≥ 0,2 ha 20 0 60 0 60 0 0
≥ 1 ha 20 0 60 3000 60 3000 0
≥ 5 ha 20 0 20 6000 80 6000 + 40
≥ 40 ha 20 0 20 20 000 80 30 000 + 40
≥ 100 ha 20 30 000 20 30 000 80 50 000 + 40
≥ 300 ha 20 50 000 20 50 000 80 100 000 + 40
≥ 500 ha 20 70 000 20 70 000 100 150 000 + 40
Definiti secondo le regioni economiche IFN, cfr. l’aiuto all’esecuzione «Biodiversität im Wald: Ziele und Massnahmen», UFAM 2015 (disponibile solo in tedesco e in francese). * Per siti prioritari a livello nazionale si intendono i paesaggi d’importanza nazionale (IFP), le zone palustri d’importanza nazionale, le zone golenali, le paludi e le torbiere alte d’importanza nazionale (perimetro dell’oggetto degli inventari federali), i siti federali di protezione della fauna selvatica, le riserve di uccelli acquatici e migratori, i parchi d’importanza nazionale, le zone Smeraldo, le zone di conservazione delle risorse genetiche e i BPN. Siti di particolare pregio, determinati dalla comprovata e insolita presenza di SPN con potenziale elevato per la biodiversità unitamente alle specie che creano spazi vitali come il castoro possono essere considerati prioritari, previa valutazione positiva di specialisti in materia. ** Per le riserve forestali in siti prioritari con una superficie superiore a 5 ha, il contributo forfettario regionale per unità di superficie è maggiorato di 40 CHF/ha/anno.
Esempio di calcolo 1: il contributo federale per una riserva forestale di 70 ha situata in un sito prioritario nell’Altipiano e garantita da un contratto della durata di 50 anni è calcolato come segue: 70 ha × 50 anni × (80 CHF + 40 CHF) + 30 000 CHF = 450 000 CHF
Esempio di calcolo 2: il contributo federale per un’area con soprassuolo maturo di 1,4 ha situata nell’Altipiano e garantita da un contratto della durata di 25 anni è calcolato come segue: 1,4 ha × 25 anni x 60 CHF = 2100 CHF + 3000 CHF = 5100 CHF.
In linea di principio, l’elaborazione di basi di pianificazione di portata generale è prevista e concordata nel programma parziale «Gestione del bosco» (OP 3). Vi rientrano ad esempio piani delle riserve forestali o mappature delle stazioni sul territorio cantonale o regionale, piani per la promozione del soprassuolo maturo e del legno morto, valutazione dei margini boschivi da valorizzare in via prioritaria o piani per la promozione di determinate specie nel bosco.
Capitolo 7 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente il bosco © UFAM 2023 196
La pianificazione e la documentazione di singole riserve forestali e aree con soprassuolo maturo, comprese la registrazione dei geodati e la mappatura delle stazioni, nonché la segnalazione sul terreno sono invece incluse nei contributi forfettari per unità di superficie e nei contributi forfettari per oggetto (tab. 41). Ciò vale anche per l’informazione al pubblico con cartelli e opuscoli.
IP 1.3 Alberi biotopo 250 franchi per albero (contributo unico).
OP 2 Promozione di habitat e specie Attraverso interventi forestali mirati viene conservata e valorizzata la ricchezza strutturale e biologica degli habitat e degli elementi d’interconnessione, vengono favorite le specie prioritarie e recuperate o promosse le forme di sfruttamento del bosco con un valore particolare, ecologico e paesaggistico. Le prestazioni comprendono soprattutto i seguenti lavori forestali: disboscamento (diradamenti, liberazione di alberi vecchi), taglio/ripristino (ad es. di castagni), risistemazione (margini boschivi), decespugliamento, riumidificazione mediante ristagno, escavazione e la realizzazione di progetti cantonali di analisi dell’effetto delle misure. Le prestazioni relative alla superficie comprendono la superficie trattata mediante gli interventi (superficie d’intervento, cfr. programma parziale «Bosco di protezione», «Superficie trattata»).
Indicatori di prestazione · IP 2.1 Numero di ettari di margini boschivi e altri elementi d’interconnessione valorizzati (ad es. strisce di bosco lungo i corsi d’acqua) · IP 2.2 a) Numero di ettari di habitat valorizzati b) Numero di biotopi umidi · IP 2.3 Numero di ettari di forme di sfruttamento curate con un valore particolare, ecologico e paesaggistico · IP 2.4 Numero di progetti cantonali per l’analisi dell’effetto delle misure
Definizioni, indicatori di qualità IP 2.1 Margini boschivi e altri elementi d’interconnessione Definizione: un margine boschivo è la zona di transizione (ecotono) tra il bosco fitto e le superfici prive di bosco. I margini boschivi sono ricchi e strutturati in modo irregolare; dall’interno verso l’esterno si possono distinguere varie fasce di vegetazione: mantello boschivo (alberi situati ai margini del popolamento e di altezza superiore a 4 m, soprattutto specie eliofile), fascia arbustiva (alberi e arbusti di altezza da 1 a 4 m) e orlo erbaceo (spesso una striscia erbosa gestita in modo estensivo).
Indicatori di qualità · Elevato potenziale ecologico della stazione: descrive quale varietà di strutture e di specie può raggiungere o possiede già un margine boschivo. Il potenziale viene determinato tramite le caratteristiche della stazione (clima, esposizione topografica, geologia, suolo, associazione forestale), il grado di naturalezza, la presenza di specie prioritarie a livello nazionale nonché la distanza da strade asfaltate. · Elevato potenziale di valorizzazione: descrive in quale misura è possibile migliorare con interventi mirati la situazione ecologica attuale del margine boschivo (differenza tra lo stato attuale e quello potenziale). · Considerazione dei prati confinanti: i progetti concernenti i margini boschivi devono essere possibilmente pianificati là dove anche i prati confinanti presentano un valore ecologico sopra la media (prati e pascoli magri gestiti in modo estensivo, prati secchi, paludi e torbiere alte, steppe rocciose, zone golenali d’importanza nazionale, oggetti riportati negli inventari nazionali delle paludi e delle golene ecc.). Occorre perseguire un’armonizzazione con le superfici dedicate alla promozione della biodiversità nelle zone agricole (livello di qualità II).
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· Considerazione dell’infrastruttura ecologica: i progetti concernenti i margini boschivi migliorano l’interconnessione degli habitat o la connettività, tenendo conto dell’infrastruttura ecologica e considerando anche la presenza di SPN.
IP 2.2 Biotopi valorizzati e biotopi umidi Definizione: alcuni biotopi hanno perso la loro particolare qualità ecologica a seguito di un mutato utilizzo del bosco (ad es. gestione uniforme dei boschi d’alto fusto, ridotto uso di legna da ardere, elevate scorte di legno) e di altri influssi antropici (ad es. apporti di azoto). Di conseguenza molte specie prioritarie che dipendono da queste stazioni particolari sono diventate rare, soprattutto le specie che necessitano di luce e calore nonché quelle che prediligono biotopi umidi in penombra nel bosco. Occorre quindi ripristinare e conservare la qualità di questi habitat mediante interventi mirati: boschi radi, rupi soleggiate e detriti di pendio, pozze, stagni ecc.
Indicatori di qualità · Prioritario per il raggiungimento della finalità all’interno delle riserve forestali particolari: le valorizzazioni di habitat devono essere adottate in via prioritaria nelle riserve forestali particolari là dove sono necessarie misure per il raggiungimento degli obiettivi. · Considerazione o promozione delle specie e delle associazioni forestali prioritarie a livello nazionale: i progetti di promozione devono essere impostati in modo tale che le misure vadano a beneficio del maggior numero possibile di specie forestali prioritarie a livello nazionale nonché di tutte le biocenosi tipiche della stazione. Per le specie che hanno esigenze complesse nei confronti degli habitat occorre pianificare misure speciali. A tal fine si deve tenere conto delle basi dell’UFAM come piani d’azione (ad es. picchio rosso) e aiuti pratici (ad es. castoro). Inoltre occorre includere quanto più possibile nella pianificazione dei progetti le associazioni forestali prioritarie a livello nazionale. Hanno la massima priorità le misure per la promozione di BPN, in particolare i boschi umidi (cfr. l’aiuto all’esecuzione «Biodiversität im Wald: Ziele und Massnahmen», UFAM 2015 [disponibile solo in tedesco e in francese]). · I biotopi umidi si possono formare anche in seguito ad attività dei castori. Pertanto le misure di cui all’indicatore di prestazioni possono essere adottate per controllare queste attività: Il castoro è in grado di creare habitat preziosi. Ove possibile e ragionevole, d’intesa con il servizio di consulenza sul castoro del Cantone o dell’UFAM le attività di questo roditore possono essere protette e incentivate mediante una riserva forestale particolare. Le misure relative al castoro, incluso il contenimento di conseguenze indesiderate, possono essere eseguite solo in riserve forestali particolari. L’allestimento di riserve forestali per castori può avvenire mediante l’ausilio della mappa che modellizza le zone con un potenziale elevato di modifica dei corridoi fluviali dovuta al castoro. Vi si trovano informazioni sia sul potenziale di rischio che sul potenziale del castoro per la biodiversità (mappa: DOI: 10.55419/wsl:32044).
IP 2.3 Forme di sfruttamento con un valore particolare, ecologico e paesaggistico Definizione: forme tradizionali di sfruttamento del bosco, che dall’Alto Medioevo fino all’età moderna sono servite all’approvvigionamento con legno per costruzioni e legna da ardere, al foraggiamento degli animali da pascolo e all’alimentazione diretta dell’uomo (castagna): bosco ceduo (legna da ardere), bosco ceduo composto (legname da costruzione, legna da ardere, lettiera di foglie, pascoli per maiali e capre), pascoli alberati (approvvigionamento di legno e pascolo) nonché selve castanili, querceti e noceti (legname, pascolo, alimentazione). Nel XIX e nel XX secolo queste forme sono state in larga parte ridotte a piccole superfici residue. Tuttavia, poiché ancora oggi forniscono un notevole contributo alla diversità paesaggistica e biologica a livello regionale (pascoli alberati, selve) e locale, devono essere conservate o ripristinate su superfici rappresentative.
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Indicatori di qualità · Misure forestali sostenibili e coordinate con lo sfruttamento agricolo: – la gestione sostenibile dei pascoli alberati richiede un’armonizzazione spazio-temporale equilibrata tra lo sfruttamento del bosco e il pascolo. Questa armonizzazione deve essere garantita a lungo termine, ad esempio sotto forma di un PGI (piano di gestione integrata). La quota di popolamenti da perseguire deve essere orientata alle raccomandazioni tecniche per questo tipo di bosco. La rinnovazione dei popolamenti di alberi va garantita in modo durevole; – la selvicoltura richiede il ripristino di oggetti abbandonati (potatura dei castagni, disboscamento, decespugliamento, ripristino di terrazzamenti) nonché un successivo sfruttamento agronomico e una cura permanenti, che devono essere garantiti mediante contratti con gli agricoltori; – boschi cedui composti e cedui semplici: per il ripristino e la gestione sostenibile si applicano le basi e le conoscenze tecniche pertinenti.
IP 2.4 Numero di progetti cantonali per l’analisi dell’effetto delle misure45 Definizione: cfr. IP 1.4 A differenza delle riserve forestali naturali, non esiste alcun progetto nazionale volto ad analizzare l’effetto delle misure di promozione delle specie e degli habitat sulla diversità strutturale e delle specie. L’analisi dell’effetto delle misure previste nell’OP 2 compete di principio ai Cantoni. Tuttavia, l’UFAM è interessato alle analisi nazionali e partecipa finanziariamente ai progetti cantonali che contribuiscono ad acquisire una prospettiva nazionale. A tal fine l’UFAM ha elaborato il piano per l’analisi dell’effetto biodiversità nel bosco che prescrive requisiti minimi metodici e legati ai procedimenti tecnici, per garantire la comparabilità delle analisi dell’effetto tra i Cantoni e massimizzare la rappresentatività a livello nazionale. In questo periodo vengono finanziati soprattutto progetti nei seguenti settori: a) IP 2.1 Valorizzazione dei margini boschivi: per questa misura vengono impiegati i metodi della ZHAW per la stima del potenziale di valorizzazione e per il controllo dei risultati, così come sono descritti sul sito www.zhaw.ch/waldrand; b) IP 2.2 Habitat: viene data la priorità ai progetti che attraverso piani d’azione nazionali promuovono specie (gallo cedrone, picchio rosso mezzano, bosco rado ecc.) o che contribuiscono notevolmente allo sviluppo e alla definizione di una metodologia standard; c) IP 2.3 Forme di sfruttamento pregiate: sono promossi i progetti che contribuiscono notevolmente allo sviluppo e alla definizione di una metodologia standard.
Indicatori di qualità · Obiettivo e metodologia di progetti coordinati con il piano dell’UFAM per l’analisi dell’effetto nel settore della biodiversità nel bosco · Autorizzazione a trasmettere la metodologia dei progetti e i dati perché siano utilizzati dall’UFAM o da altri Cantoni (utilizzazione a scopi scientifici previa intesa).
45 Cfr. anche l’aiuto all’esecuzione «Biodiversità nel bosco» (UFAM 2015; cap. 5 e ambiti d’intervento).
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Contributi federali per unità di prestazione relativa a OP 2, IP 2.1–2.3 IP Prestazione Unità Contributo forfettario CHF
2.1 Valorizzazione e cura di margini boschivi 1 ha 5000
2.2 Valorizzazione e cura di habitat 1 ha 4000
Valorizzazione e cura di biotopi umidi Oggetto (o gruppo di oggetti) ≥ 0,5 ha 10 000
2.3 Creazione e gestione di boschi cedui semplici e composti 1 ha 4000
Valorizzazione e cura di pascoli alberati 1 ha senza PGI 4000
1 ha con PGI 8000
Ripristino di selve 1 ha 20 000
7.3 Programma parziale «Gestione del bosco»
7.3.1 Situazione programmatica iniziale
7.3.1.1 Basi legali
Programma parziale «Gestione del bosco» in generale
Art. 77 Cost. La Confederazione provvede affinché le foreste possano adempiere alle loro funzioni protettive, economiche e ricreative
Art. 20 LFo La foresta va gestita in modo che possa adempiere le proprie funzioni durevolmente e senza Sostenibilità restrizioni (continuità). I Cantoni emanano le necessarie prescrizioni di pianificazione e di gestione, tenendo conto delle esigenze dell’approvvigionamento di legname, di una selvicoltura naturalistica e della protezione della natura e del paesaggio
Art. 38, 38a LFo, La Confederazione accorda aiuti finanziari sotto forma di contributi globali sulla base di accordi Aiuti finanziari art. 41, 43 OFo programmatici per provvedimenti intesi a migliorare le condizioni di gestione delle aziende dell’economia forestale, per basi di pianificazione cantonali, per misure che aiutano il bosco ad adempiere alle sue funzioni anche in condizioni climatiche mutate, segnatamente per la cura del bosco giovane e la raccolta di materiale di riproduzione forestale, l’adeguamento o il ripristino di infrastrutture d’allacciamento, le misure volte a promuovere la diversità delle specie e la diversità genetica nel bosco, come pure per le misure volte a promuovere la formazione di operai forestali e la formazione pratica di specialisti forestali a livello universitario
Art. 18 OFo Nei documenti di pianificazione forestale i Cantoni registrano almeno le condizioni stazionali, le funzioni della foresta nonché la loro ponderazione. Nel caso di pianificazioni d’importanza sovraziendale provvedono affinché la popolazione possa partecipare adeguatamente
Bosco e selvaggina
Art. 27 LFo, I Cantoni emanano prescrizioni sulla regolamentazione dell’effettivo della selvaggina per assicurare art. 3 cpv. 1 LCP la conservazione del bosco
Art. 31 OFo In caso di danni causati dalla selvaggina occorre completare la pianificazione forestale con un piano di gestione del bosco e della selvaggina
7.3.1.2 Situazione attuale
Dal 2008 il programma parziale «Gestione del bosco» (in precedenza «Economia forestale») fornisce un contributo alla cura e alla gestione sostenibile del bosco con l’obiettivo di garantire le funzioni del bosco, offrendo prestazioni negli ambiti delle strutture e dei processi di gestione ottimali, allacciamenti forestali al di fuori del bosco di protezione, pianificazione forestale, cura del bosco giovane (al di fuori dei boschi di protezione e delle superfici per la biodiversità) e formazione pratica.
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La «Politica forestale 2020» 46 (PF-2020) approvata il 31 agosto 2011 dal Consiglio federale e la «Politica forestale: obiettivi e misure 2021–2024» che è stata portata avanti indicano come obiettivi principali l’adeguamento del bosco ai cambiamenti climatici o il miglioramento della capacità produttiva dell’economia forestale. A partire dal 2025 l’orientamento strategico della Confederazione è costituito dalla «Strategia integrale per la foresta e il legno 2050». Con l’AP (programma parziale «Gestione del bosco»), la Confederazione contribuisce al raggiungimento di questi obiettivi.
La Confederazione è interessata a una gestione del bosco che contribuisca alla fornitura efficiente di prestazioni a beneficio dell’economia pubblica e privata (ad es. le prestazioni di protezione, le prestazioni di protezione della natura, le prestazioni relative alle attività ricreative, la produzione di materie prime ecc.). La Confederazione promuove in tal modo la gestione del bosco come parte di una catena di creazione di valore completa, sostenendo l’ottimizzazione delle strutture e dei processi delle unità di gestione del bosco.
Un provvedimento importante per assicurare l’accesso alla gestione del bosco (accesso alle risorse di legname e ottenimento efficiente delle altre prestazioni del bosco) consiste nel mantenimento di un’infrastruttura d’allacciamento di base, come pure il suo adeguamento alle tecniche di raccolta del legname moderne (anche al di fuori del bosco di protezione). La Confederazione promuove l’adeguamento o il ripristino di infrastrutture di allacciamento forestali, a condizione che siano necessarie per la gestione del bosco e previste da piani globali (già esistenti) per la gestione del bosco, che tengano debitamente conto del bosco come ambiente naturale di vita e che non comportino una densità di allacciamento eccessiva (art. 38a cpv. 1 lett. g LFo).
Nell’attuazione delle priorità di politica forestale possono sorgere conflitti di interessi e di obiettivi a livello locale o regionale. Per risolvere tali conflitti occorrono basi professionali, processi di pianificazione e la partecipazione delle cerchie interessate. Il sostegno delle basi di pianificazione mette a disposizione informazioni comparabili per tutta la Svizzera e consente un coordinamento ottimale delle diverse esigenze, garantendo così una gestione sostenibile del bosco. Sulla base delle misure di adattamento necessarie in vista dei cambiamenti climatici, le cartografie delle stazioni assumono un nuovo significato e dovrebbero pertanto essere eseguite o aggiornate con una certa urgenza.
La promozione della cura del bosco giovane rappresenta un investimento nella futura generazione di boschi e garantisce a lungo termine prestazioni forestali importanti per la popolazione (ad es. la biodiversità sull’intera superficie boschiva, la protezione dell’acqua potabile ecc.). Senza incentivi finanziari nell’ambito precompetitivo (cura del bosco senza vendita di legname) queste prestazioni sono compromesse. In particolare in vista dei cambiamenti climatici, le formazioni boschive giovani devono essere prossime allo stato naturale, adatte alla stazione, resilienti e capaci di adattarsi. La piantumazione e la cura del bosco giovane sono le fasi decisive per la composizione dei popolamenti e quindi per una mescolanza di specie arboree adatta per il clima. Occorre quindi garantire cure minime appropriate e, in caso di danni, un rimboschimento adeguato, anche e soprattutto in stazioni sensibili al clima.
46 FF 2011 7753
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Le nuove sfide che emergono continuamente nella cura e nella gestione sostenibile del bosco con l’obiettivo di garantire le funzioni del bosco presuppongono la presenza di professionisti ben qualificati e istruiti a tutti i livelli. A tal fine la Confederazione promuove la formazione pratica di specialisti forestali dopo la conclusione degli studi universitari. Inoltre, la formazione deve migliorare la sicurezza degli operai forestali non qualificati sostenendo corsi appositi sulla sicurezza sul lavoro.
Dal quarto periodo programmatico la «Gestione del bosco» è stata integrata nell’accordo programmatico «Bosco», al fine di semplificare le procedure amministrative, sfruttare le sinergie nelle fasi attuative e consentire adempimenti alternativi. Il programma parziale «Gestione del bosco» ha dato risultati molto validi, per cui si manterrà questa prassi consolidata. Alcuni aspetti sono stati rielaborati in base alle esperienze dei periodi precedenti, con il coinvolgimento dei Cantoni e, caso per caso, di altri esperti.
I principali adeguamenti per il quinto periodo programmatico riguardano i seguenti punti: · dopo due periodi transitori, a partire dal 2025 la promozione dell’infrastruttura di allacciamento forestale al di fuori del bosco di protezione è orientata alle prestazioni e basata su un contributo forfettario secondo il numero di ettari di superficie forestale raccordata (art. 43 cpv. 1 lett. j OFo); · d’intesa con i Cantoni è stato elaborato un nuovo indicatore di prestazione per i rilevamenti di interesse nazionale e i rilevamenti intercantonali (ad es. superfici di monitoraggio del bosco per esaminare gli sviluppi dei complessi cicli delle materie dei boschi); · per la cura del bosco giovane (trascorso l’adattamento dovuto all’attuazione della mozione 20.3745 Fässler) resta valido l’indicatore di prestazione «Superficie curata di bosco giovane» fino allo stadio di perticaia bassa con un DPUdom di 20 cm. In casi giustificati, tale soglia può essere innalzata fino a un DPU dom di 30 cm (perticaia alta), se la topografia e l’allacciamento non consentono ricavi della vendita di legname, in particolare nei perimetri sfruttati con teleferiche forestali. A seguito dell’approvazione della mozione 23.4155 Fässler «Bosco. Urge un rapido adattamento ai cambiamenti climatici» e dell’accettazione del relativo credito, la misura «Cura del bosco finalizzata alla stabilità» è stata ripresa nell’accordo programmatico attuale. Pertanto, le misure di cura fino a un DPUdom di 30 cm e, in casi motivati, fino a un DPUdom di 40 cm possono di nuovo essere sussidiate. La tematica bosco e selvaggina (piano di gestione del bosco e della selvaggina, sostegno di misure volte a prevenire i danni da selvaggina) continua a essere trattata nell’aiuto all’esecuzione «Bosco e selvaggina» (in merito alle responsabilità nel settore del bosco e della selvaggina cfr. anche IQ 4 nella scheda programmatica «Bosco di protezione»). Le tre categorie utilizzate nel periodo precedente, vale a dire «quercia», «specie arboree rare» e «specie arboree adattate al clima», vengono ora raggruppate in un indicatore di prestazione designato «specie arboree autoctone adatte alla stazione e adattate al clima». In casi eccezionali è possibile una mescolanza di specie arboree alloctone non invasive; · il programma di ricerca «Bosco e cambiamento climatico» ha evidenziato la necessità di superfici di
monitoraggio della rinnovazione con piantagioni sperimentali. La creazione e la cura di queste superfici di monitoraggio della rinnovazione per diverse specie arboree e origini è stata sostenuta nel periodo NPC 2020–
2024 Ora si tratta della manutenzione e della cura di queste superfici. Le misure necessarie devono essere
finanziate con contributi basati sulle esigenze specifiche di queste piantagioni sperimentali.
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7.3.1.3 Prospettive di sviluppo
Il programma parziale «Gestione del bosco» deve continuare a essere orientato verso una gestione sostenibile. In relazione all’adattamento del bosco ai cambiamenti climatici, occorre valutare costantemente e sviluppare ulteriormente le linee guida (i piani) esistenti nei settori della rinnovazione del bosco e della cura del bosco giovane. Ciò avviene soprattutto nell’ambito dei lavori di attuazione del programma di ricerca «Bosco e cambiamento climatico». Gli aiuti decisionali elaborati in questo programma di ricerca, come l’applicazione «TreeApp», sono basi importanti per l’attuazione pratica. Con il rapporto «Adattamento delle foreste al cambiamento climatico» in adempimento della mozione 19.4177 Engler (Hêche) e del postulato 20.3750 Vara, il Consiglio federale ha illustrato i punti essenziali per l’attuazione. Ha definito cinque campi d’azione e le relative misure che negli anni 2023–2030 dovranno essere adottate dalla Confederazione, dai Cantoni e dagli altri attori. L’accordo programmatico «Bosco» è uno strumento di attuazione essenziale per molte delle misure illustrate e le parti rilevanti di questo strumento dovranno essere ulteriormente perfezionate in base agli orientamenti previsti.
Poiché, a partire dal 2025, il sistema forfettario verrà adottato per la prima volta anche per l’infrastruttura di allacciamento forestale al di fuori del bosco di protezione (OP 2), è ora necessario raccogliere le prime esperienze con questo nuovo sistema. Eventualmente, le informazioni così acquisite determineranno un ulteriore sviluppo del contributo forfettario. All’interno del bosco di protezione è previsto un sistema di finanziamento diverso a causa della diversa situazione iniziale. Per semplificare la gestione pratica, in futuro si prenderà in esame un possibile allineamento dei sistemi di finanziamento per le misure di allacciamento all’interno e all’esterno del bosco di protezione.
7.3.2 Politica programmatica
7.3.2.1 Scheda programmatica
Scheda programmatica «Gestione del bosco», art. 38 e 38a LFo
Obiettivo legale Gestione sostenibile del bosco, che tenga conto anche del cambiamento delle condizioni climatiche. Miglioramento della capacità produttiva dell’economia forestale
Effetto perseguito • La gestione del bosco avviene in modo sostenibile, tenendo conto del cambiamento delle condizioni climatiche, ed è garantita a lungo termine come investimento per il futuro
L’ottimizzazione della divisione dei compiti, delle strutture e dei processi nella gestione forestale porta a un aumento dell’efficienza
L’ottimizzazione dell’infrastruttura di allacciamento forestale crea i presupposti necessari per una gestione efficiente del bosco
Elaborazione di basi decisionali rilevanti per l’adempimento di compiti strategici a livello cantonale
Gli operai forestali non qualificati dispongono di una formazione pratica che migliora la sicurezza sul lavoro
Gli specialisti forestali con diploma universitario dispongono di una formazione pratica che promuove una comprensione integrale del bosco nonché conoscenze in merito ai compiti superiori dello Stato
Priorità e strumenti I mezzi finanziari disponibili sono ripartiti in funzione delle priorità in termini di efficacia tenendo conto: UFAM • della superficie forestale (OP 3: percentuale della superficie forestale totale e in parte secondo il perimetro di pianificazione; OP 4: percentuale della superficie forestale con cura del bosco giovane al di fuori del bosco di protezione);
dei requisiti minimi per gli aspetti ecologici ed economici dello sviluppo sostenibile (lunga durata/durevolezza, attività a scopo di lucro, selvicoltura naturalistica, considerazione delle condizioni climatiche in mutamento);
della definizione delle priorità degli strumenti di gestione e coordinamento.
Le basi sono costituite dalla statistica forestale svizzera, dall’annuario bosco e legno, dallo stato delle basi per la pianificazione forestale nei Cantoni, incluso il monitoraggio del bosco, dall’inventario forestale nazionale (IFN)
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ID Obiettivi Indicatori di prestazione Indicatori di qualità Contributo federale programmatici (obiettivi di prestazione)
7c-1 OP 1: Strutture e IP 1: Attuazione del piano IQ 1: Piano/strategia/pianificazione Per ogni progetto di ottimizzazione: processi gestionali cantonale di cantonale di ottimizzazione delle 40 % dei costi riconosciuti ottimali ottimizzazione delle strutture e dei processi gestionali strutture e dei processi gestionali IQ 2: Basi sufficienti per valutare il miglioramento e il controllo dell’efficacia delle misure attuate
7c-2 OP 2: Infrastruttura di IP 2: Attuazione secondo IQ 3: Piano globale e requisiti per i Contributo forfettario per ogni misura allacciamento la pianificazione cantonale progetti riconosciuta per ogni ettaro di superficie forestale al di fuori e l’AP in base al numero di forestale allacciata in base alla regione di del bosco di ettari di superficie forestale produzione47 protezione allacciata Giura: CHF 350/ha Altipiano: CHF 450/ha Prealpi: CHF 850/ha Alpi: CHF 1400/ha
7c-3 OP 3: Pianificazione IP 3.1: Basi e rilevamenti IQ 4: I dati, i piani e i rapporti 8 CHF per ettaro di superficie boschiva e forestale (numero di ettari di elaborati corrispondono allo stato periodo contrattuale. Contributo minimo: superficie boschiva attuale sia a livello metodologico 10 000 CHF/anno cantonale) sia a livello tecnico e forniscono Pianificazioni e strategie indicazioni sulla gestione (numero di ettari di sostenibile e adattabile del bosco superficie boschiva nel perimetro × 0,75)
IP 3.2: Rapporto sulla 20 000–60 000 CHF gestione sostenibile del forfettari bosco (contributo in funzione della superficie boschiva forfettario, secondo totale accordo)
IP 3.3: Rilevamenti IQ 5: Superfici intercantonali del Numero di superfici campione nell’interesse nazionale / monitoraggio permanente del × 6800 CHF, ponderato per il numero di rilevamenti intercantonali bosco, rilevamenti analoghi al specie arboree/superficie49 per periodo manuale di ICP Forests48 contrattuale
7c-4 OP 4: Cura del bosco IP 4.1: Numero di ettari di IQ 6: Le misure tengono conto 1000 CHF/ha e periodo contrattuale, giovane superficie curata di bosco della selvicoltura naturalistica e (computabile solo una volta) giovane (al di fuori del considerano i cambiamenti climatici bosco di protezione e delle attesi superfici per la biodiversità; • Vegetazione adatta alla stazione e fino allo stadio di perticaia capace di adattarsi (possibilmente alta con un DPUdom di con rinnovazione naturale) 30 cm50), numero di ettari • Nessun transito di veicoli di di superficie di bosco esbosco su superfici estese per la disetaneo/permanente (precedente) raccolta del legname curato × 0,3 e numero di • Rispetto della diversità strutturale ettari di superfici di esistente monitoraggio della • Superfici di monitoraggio della rinnovazione curate e rinnovazione nell’ambito del mantenute (×5) progetto WSL «Testpflanzungen zukunftsfähiger Baumarten» (Piantagioni sperimentali di specie arboree adatte alle condizioni future)
47 Il contributo forfettario per unità di superficie indennizza il 40 % dei costi medi dovuti per le misure riconosciute.
48 Schwärzel, K. et al., 2022: http://icp-forests.net/page/icp-forests-manual
49 Superfici campione ponderate per il numero di specie arboree per ogni superficie di monitoraggio: 1 specie arborea = 1; 2 specie arboree = 1,5; 3 specie arboree = 2. Sono riconosciuti i servizi specializzati cantonali «Bosco e ambiente» che prendono parte al monitoraggio intercantonale permanente del bosco.
50 Sulle superfici sfruttate con teleferiche forestali, in casi giustificati il DPU dom di riferimento può essere aumentato a 40 cm (fustaia giovane) (cfr. cap. 7.3.2.3, IP 4.1).
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ID Obiettivi Indicatori di prestazione Indicatori di qualità Contributo federale programmatici (obiettivi di prestazione)
IQ 7: Considerazione dell’aiuto all’esecuzione «Bosco e selvaggina»
IP 4.2: Numero di ettari di IQ 8: Requisiti dei popolamenti di popolamenti impiantati e specie arboree autoctone adatte curati nel periodo in corso, alla stazione e adattate al clima, in formati da specie arboree casi eccezionali mescolate a specie autoctone, adatte alla arboree alloctone non invasive stazione e adattate al clima • Idoneità ecologica della stazione e (×6) e numero di ettari di delle sementi, tenuto conto delle questi popolamenti in siti conseguenze dei cambiamenti climatici estremi, in casi climatici eccezionali mescolate a • Armonizzazione con misure a specie arboree alloctone favore delle risorse genetiche non invasive (×6) • Promozione delle querce armonizzata con il piano d’azione concernente il picchio rosso mezzano • Condizioni e criteri per le specie arboree alloctone non invasive riconosciute in casi eccezionali come da allegato 7.3.3.6
IP 4.3: Materiale di IQ 9: Equipaggiamento e requisiti Infrastruttura ed equipaggiamento: riproduzione forestale • Infrastruttura ed equipaggiamento 40 % dei costi adeguati alle esigenze di essiccatoi al passo con i tempi delle misure di costruzione e degli
Progetto di costruzione approvato equipaggiamenti tecnici di essiccatoi
Specie arboree degne di nonché per il mantenimento del valore conservazione in piantagioni da degli impianti esistenti seme Piantagioni da seme:
Secondo l’ordinanza del • nuovo impianto: 4000 CHF per specie 29 novembre 1994 sul materiale arborea di riproduzione forestale • cura/manutenzione: 1000 CHF per (RS 921.552.1) specie arborea e anno
Certificati per le provenienze idonee e adatte alle stazioni di tutte le specie arboree
7c-5 OP 5: Formazione IP 5.1: Numero di giorni IQ 10: Qualità dei corsi sulla 85 CHF per giorno di corso e partecipante pratica per il corso sulla sicurezza sicurezza sul lavoro sul lavoro nella raccolta di La formazione si svolge secondo la legname, frequentati da raccomandazione del gruppo operai forestali non «Sicurezza sul lavoro per persone qualificati non qualificate» ed è svolta da offerenti riconosciuti dalla Confederazione
IP 5.2: Numero di giorni di IQ 11: Qualità della formazione 25 CHF per giorno di formazione pratica e formazione pratica di forestale pratica partecipante professionisti forestali con I responsabili della formazione diploma universitario pratica forestale attuano i requisiti minimi formulati nella Carta della Conferenza dei capisezione forestali cantonali
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7.3.2.2 Calcolo dei mezzi finanziari
I contributi della Confederazione per il periodo programmatico attuale saranno presumibilmente di un importo simile a quelli disponibili finora (senza mozione 20.3745 Fässler). Saranno tuttavia subordinati all’approvazione dei crediti a preventivo da parte degli organi della Confederazione competenti in materia di preventivo e di piano finanziario. Dopo il precedente periodo quinquennale (2020–2024), il periodo programmatico oggetto di questo manuale è nuovamente un periodo ordinario di quattro anni (2025–2028). I contributi forfettari sono stati nuovamente adattati ai quattro anni.
Chiave di ripartizione dei fondi Nell’ambito del programma parziale «Gestione del bosco» sono presenti obiettivi programmatici nei quali le misure si riferiscono all’intera superficie boschiva del Cantone (OP 1, OP 3 e OP 5) e altri per i quali le misure si riferiscono solo alla superficie boschiva produttiva all’esterno del bosco di protezione (OP 2 e OP 4). La ripartizione dei fondi tra gli obiettivi programmatici per ogni Cantone deve essere basata sulle misure urgenti e sui deficit presenti. La necessità di fondi nei singoli obiettivi programmatici varia da Cantone a Cantone in base alle diverse condizioni quadro. Per questo motivo la Confederazione è flessibile nell’impiego delle risorse e non prescrive ai Cantoni alcuna chiave di ripartizione tra gli obiettivi programmatici. L’accordo è ampiamente conforme alla pianificazione cantonale e alla definizione delle priorità come pure alla discussione relativa alla proposta del Cantone. Con l’aggiunta alla legge forestale (in vigore dal 1° gennaio 2017) il Parlamento ha approvato altri 10 milioni di franchi all’anno per l’adattamento del bosco ai cambiamenti climatici. Di conseguenza, nell’intero programma parziale «Gestione del bosco» la parte dell’OP 4 deve essere almeno del 50–60 per cento su tutti i Cantoni (per il periodo 2020–2024 questo valore era pari a 54 %).
Per l’assegnazione delle risorse a ogni Cantone, nell’offerta della Confederazione viene considerata come grandezza iniziale la superficie boschiva produttiva all’esterno del bosco di protezione. Qui occorre una correzione che tenga conto della diversa situazione iniziale nell’intensità di cura richiesta dalla montagna e dalla pianura, in base ai valori sperimentali finora considerati. Per i Cantoni con una superficie forestale produttiva al di fuori del bosco di protezione superiore al 50 per cento viene quindi effettuata una correzione del fattore 1,2; per i Cantoni al di sotto di tale soglia il fattore considerato è lo 0,8. La Confederazione continua a orientarsi al fabbisogno finora presente, si riserva di coordinare l’offerta alla necessità di intervento prioritaria e sottoporrà l’offerta ai Cantoni in questo modo. Nei limiti delle possibilità finanziarie dell’intero programma, per tutti gli obiettivi la ripartizione tiene conto del fabbisogno segnalato dai Cantoni.
Contributo della Confederazione La Confederazione acquista dai Cantoni le prestazioni relative a quattro obiettivi mediante contributi forfettari determinati sulla base dei costi medi nei diversi settori. Il 40 per cento di tali contributi è utilizzato per l’acquisto di prestazioni dai Cantoni. Le esperienze maturate con i periodi programmatici precedenti mostrano che l’ammontare dei contributi forfettari è adeguato. Per il finanziamento di piani cantonali volti a ottimizzare le strutture e i processi di gestione (OP 1) la Confederazione finanzia il 40 per cento dei costi riconosciuti (costi netti) per poter tener conto delle condizioni specifiche vigenti in questo settore.
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7.3.2.3 Obiettivi programmatici
OP 1 Strutture e processi gestionali ottimali Indicatori di prestazione (IP) IP 1 Attuazione del piano cantonale di ottimizzazione delle strutture e dei processi gestionali L’AP della Confederazione con i Cantoni è stipulato con riferimento a misure pianificate volte a migliorare le strutture gestionali e i relativi processi (progetti e misure concernenti la cooperazione tra proprietari e aziende nonché creazione dei presupposti necessari, ad es. sensibilizzazione e sviluppo delle competenze). Le proposte dei Cantoni si riferiscono al piano generale (strategia) del Cantone. I Cantoni possono scegliere i progetti liberamente.
Indicatori di qualità (IQ) IQ 1 Piano cantonale di ottimizzazione I margini di manovra, le priorità e le misure possono variare da Cantone a Cantone a causa delle diverse condizioni topografiche, strutturali, economiche e sociali. Sulla base di una strategia/pianificazione/analisi cantonale concernente le strutture e le unità gestionali, con questo obiettivo programmatico è possibile sostenere misure che comprendono destinatari, priorità e pacchetti di misure diversi. Nel quadro degli indicatori programmatici e dei costi riconosciuti, i Cantoni possono applicare sistemi e misure d’incentivazione differenti.
I piani cantonali devono avere un’impostazione integrale (cfr. modello nel cap. 7.3.3.1 relativo alla gestione del bosco) e descrivere almeno la situazione iniziale, i problemi, l’obiettivo e le misure identificate per ottimizzare le strutture e i processi gestionali, il limite di spesa nonché gli strumenti adeguati per il controllo dei risultati da parte del Cantone (controlling). In particolare il piano deve illustrare anche in che modo raggiungere un miglioramento permanente della capacità produttiva dell’economia forestale con le misure pianificate a livello di ottimizzazione delle strutture e dei processi di gestione. Per identificare le priorità cantonali e garantire la massima comparabilità tra i piani, le misure e i costi devono essere suddivisi nelle categorie (i) collaborazione interaziendale, (ii) ottimizzazione dei processi, (iii) consulenza e gestione aziendale, (iv) sviluppo delle competenze e (v) altro. I Cantoni possono richiedere all’UFAM un piano di ottimizzazione cantonale tipo.
IQ 2 Basi sufficienti per valutare il miglioramento e il controllo dell’efficacia delle misure attuate Da un lato un progetto deve essere sufficientemente documentato, affinché sia possibile valutare il miglioramento delle strutture e dei processi perseguito e, di conseguenza, il miglioramento dell’efficienza economica. Ciò può avvenire ad esempio mediante un business plan forestale. Dall’altro lato, occorre definire e pianificare un controllo per verificare l’efficacia delle misure attuate dopo un adeguato periodo di tempo (controlling). Le conoscenze e le esperienze risultanti da questo controllo dei risultati devono confluire nella valutazione e nell’esecuzione delle misure future.
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Raccomandazioni della Confederazione ai Cantoni La Confederazione raccomanda ai Cantoni di chiarire i bisogni con i portatori d’interessi. È inoltre consigliabile coinvolgere nella pianificazione e nell’attuazione attori idonei (ad es. le associazioni dell’economia forestale) o addirittura di delegare loro dei compiti, facendo in modo che tali attori si assumano anche una corresponsabilità per il raggiungimento degli obiettivi. Nel quadro degli indicatori programmatici nonché dei progetti e dei costi riconosciuti, i Cantoni possono scegliere liberamente i progetti. Per l’attuazione possono essere impiegati sistemi e misure di promozione differenti. Si raccomanda di fissare valori soglia minimi per i progetti e di applicare, oltre ai sussidi di base per finanziare l’avviamento, anche sussidi commisurati alle prestazioni (ad es. per ha di superficie boschiva o per m3 di legname utilizzato). Gli accordi di progetto devono essere limitati a quattro anni, al termine dei quali la forma di cooperazione deve essere autosufficiente.
Sulla scorta delle esperienze dei periodi programmatici precedenti, le misure di ottimizzazione delle strutture e dei processi gestionali possono essere suddivise in cinque categorie. La tabella 42 enumera tali misure fornendo degli esempi; non si tratta tuttavia di un elenco esaustivo.
Tabella 41 Possibili misure per migliorare le strutture e i processi delle unità di gestione
Collaborazione tra aziende/ Ottimizzazione dei Consulenza/gestione Sviluppo delle Altro proprietari processi aziendale competenze (senza corsi di certificato)
Fusioni • Processi di produzione • Basi e modelli, come • Tasse d’iscrizione • Sensibilizzazione
Creazione di unità di gestione • Processi di gestione contratti di gestione, • Organizzazione di corsi • Comunicazione interaziendali • Ottimizzazione delle business plan ecc. • Circoli regionali di
Ampliamento delle interfacce nella filiera • Consulenza esterna benchmarking cooperazioni «bosco e legno» • Strumenti di gestione
Ottimizzazione delle strutture • Riorganizzazione interna nei boschi privati
Consorzio di taglio
L’esistenza di adeguati modelli di collaborazione tra proprietari o aziende consente, mediante l’accorpamento delle competenze in materia di pianificazione e utilizzazione, una produttività efficiente. Un business plan affidabile illustra in modo convincente il miglioramento perseguito con il progetto nonché la sua fattibilità. In particolare per i progetti più grandi, ciò permette di valutare se sussistono i presupposti per una buona riuscita del progetto. Occorre inoltre prevedere un controlling adeguato, che consenta un controllo e una gestione mirati del progetto.
Sulla scorta dei risultati della valutazione intermedia dei periodi programmatici precedenti, si raccomanda ai Cantoni di sviluppare sufficienti capacità nel settore tematico dell’OP 1 o di avvalersi della possibilità di una consulenza esterna. Si raccomanda inoltre di rafforzare lo scambio intercantonale a livello tecnico.
Contributi federali per unità di prestazione dell’OP Per ciascun progetto di ottimizzazione, il contributo della Confederazione ammonta secondo il piano cantonale al 40 per cento dei costi riconosciuti. Sono sussidiabili sia i progetti nei boschi gestiti a livello aziendale (ad es. unioni/fusioni di aziende forestali, ma anche altre forme di cooperazione interaziendale, comprese le forme di collaborazione con imprese forestali), sia i progetti nei piccoli boschi privati (ad es. associazioni di proprietari di bosco, corporazioni del legno ecc.).
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In linea di principio non è più previsto alcun sostegno per la costituzione di nuove organizzazioni di commercializzazione del legname. Nel frattempo, a livello regionale tali organizzazioni sono arrivate a coprire perlopiù una buona parte del territorio. In caso di necessità occorre ampliare le organizzazioni esistenti, senza crearne nuove. Qualora si possano dimostrare la necessità e l’idoneità nell’ambito del piano cantonale, in singoli casi non è da escludere un finanziamento iniziale a termine per nuove organizzazioni di commercializzazione del legname, in particolare per quelle che contribuiscono in modo sostanziale all’ottimizzazione delle strutture e dei processi gestionali.
I costi sono riconosciuti se sono necessari per progetti volti a migliorare le strutture e i processi delle unità di gestione e se con questi progetti viene migliorata l’efficienza economica. Oltre ai costi per l’attuazione e la realizzazione delle misure (ad es. i costi per la costituzione e la strutturazione, le misure di ottimizzazione, il finanziamento iniziale e gli incentivi per le prestazioni), danno diritto ai contributi anche i costi per l’avvio di strutture operative ottimali (ad es. le basi e i lavori preliminari come gli studi e/o gli accertamenti preliminari per progetti concernenti miglioramenti strutturali, l’elaborazione di business plan forestali, i lavori e gli accertamenti preliminari con i proprietari dei boschi, le consulenze su possibili cooperazioni da parte di società di consulenza specializzate ecc.). Non rientrano nel programma le misure di attuazione operativa della struttura gestionale ottimizzata, come ad esempio le macchine forestali, i veicoli, i centri di manutenzione o l’hardware informatico.
OP 2 Infrastruttura di allacciamento forestale al di fuori del bosco di protezione Indicatori di prestazione (IP) IP 2 Attuazione secondo la pianificazione cantonale e l’AP in base al numero di ettari di superficie forestale allacciata L’accordo programmatico tra Confederazione e Cantone è stipulato in base al numero di ettari di superficie boschiva produttiva al di fuori del bosco di protezione che possono essere allacciati grazie alle misure riconosciute. Per la superficie forestale allacciata la Confederazione accorda un importo forfettario per unità di superficie (CHF/ettari; cfr. cap. Contributi federali per unità di prestazione dell’obiettivo programmatico). Per le trattative relative al periodo programmatico, il Cantone notifica alla Confederazione una stima del numero di ettari di superficie forestale che verrà allacciata in base ai progetti di allacciamento pianificati. Nel rendiconto annuale trasmesso alla Confederazione verrà notificato il numero di ettari allacciati nell’anno programmatico attraverso le misure realizzate.
Tra le misure riconosciute rientrano: la manutenzione periodica, il ripristino, la sostituzione, l’ampliamento, lo smantellamento e la messa fuori servizio di strade forestali e di teleferiche (cfr. tab. 43). La determinazione della superficie boschiva riconosciuta è rappresentata nel capitolo 7.3.3.4. Sono sostenute esclusivamente misure indispensabili al raggiungimento dell’obiettivo della gestione sostenibile del bosco.
Gli AP fissano l’entità dei provvedimenti previsti secondo la pianificazione cantonale.
Per verificare i contributi forfettari introdotti, nei primi anni si terrà un monitoraggio temporaneo dettagliato dell’attuazione delle misure dell’OP 2 (cfr. cap. 7.3.3.5).
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Indicatori di qualità (IQ) IQ 3 Piano globale e requisiti per i progetti Il piano globale di cui all'articolo 38a capoverso 1 lettera g LFo è una pianificazione dell’infrastruttura di allacciamento che riunisce più aziende o proprietari a livello cantonale. Sulla base di un processo che tiene conto dei fattori economici e delle tecniche di esbosco è elaborata una pianificazione ottimale dell’infrastruttura di allacciamento, che adegui in particolare la rete viaria esistente ai nuovi processi di raccolta del legname (incluse le teleferiche). Nel piano globale vengono illustrate in particolare l’infrastruttura di allacciamento esistente nel bosco, gli obiettivi e le misure pianificate (ampliamento, ripristino, messa fuori servizio, smantellamento e teleferiche). La creazione del piano globale compete ai Cantoni. Ogni Cantone che richiede fondi nell’OP 2 deve presentare un piano globale (ulteriori indicazioni sul piano globale si trovano nel cap. 7.3.3.2).
Il piano globale è parte di una pianificazione superiore (piano direttore, piano forestale regionale) oppure, se è una pianificazione separata, tiene debitamente conto di tali strumenti pianificatori e di altre forme di utilizzo territoriale (ad es. economia alpestre/agricoltura, grandi opere infrastrutturali). L’integrazione (o il coordinamento) del progetto globale negli strumenti della pianificazione forestale e la relativa procedura sono disciplinati dalle direttive cantonali e costituiscono la premessa per il rilascio di una licenza edilizia (eccezione: promozione di linee di teleferiche). Per tutti i progetti si consiglia il coinvolgimento tempestivo dei proprietari di bosco e degli altri attori interessati.
L’ottimizzazione dell’infrastruttura di allacciamento deve essere eseguita nell’ottica di un’ottimizzazione globale, tenendo conto di tutte le funzioni del bosco e della pianificazione forestale cantonale. Nel progetto globale i Cantoni presentano in modo chiaro come intendono tenere conto nella pianificazione dell’infrastruttura di allacciamento degli elementi della protezione della natura e del paesaggio, in particolare delle specie rare e minacciate.
Tutti i progetti di allacciamento devono soddisfare i requisiti seguenti: · il progetto deve essere approvato dal Cantone secondo l’articolo 13a OFo; eventuali requisiti vengono definiti nell’ambito delle autorizzazioni edilizie; · nel caso delle misure di ampliamento, in particolare, deve essere dimostrata la necessità (ad es. in base a una pianificazione forestale o a un piano cantonale di allacciamento globale e uno studio di varianti) e il progetto deve garantire che non vi sia un sovradimensionamento della rete viaria. Il valore aggiunto della misura deve essere evidente; · devono essere illustrate le ripercussioni nell’ambito della protezione della natura e del paesaggio; · gli usufruttuari diretti devono fornire un contributo secondo l'articolo 35 capoverso 1 lettera d LFo; · la costruzione dell’opera deve avvenire secondo le vigenti direttive, norme tecniche e istruzioni (SIA, VSS, SAFS, pubblicazioni UFAFP/UFAM ecc.).
Contributi federali per unità di prestazione dell’obiettivo programmatico La determinazione dei contributi forfettari per unità di superficie si basa sulla densità di allacciamento ottimale e sui corrispondenti costi medi totali. Il contributo federale per ogni misura riconosciuta corrisponde al 40 per cento dei costi totali medi dell’infrastruttura di allacciamento ottimale. È compito del Cantone trovare un equilibrio tra misure onerose e misure meno dispendiose. Considerati i diversi costi per l’infrastruttura di allacciamento nelle regioni produttive, si indica un contributo forfettario per unità di superficie per ogni regione produttiva (Giura, Altipiano, Prealpi, Alpi/versante sudalpino). Le misure riconosciute sono descritte nella tabella 42. Sono tutte incentivate con lo stesso importo forfettario; differenziato solo in funzione delle regioni di produzione. I Cantoni con superfici boschive riconosciute situate in diverse regioni produttive segnalano le superfici riconosciute per ogni regione.
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Regione produttiva Contributo forfettario per unità di superficie (= 40 % dei costi globali; importi arrotondati)
Giura 350 CHF/ha
Altipiano 450 CHF/ha
Prealpi 850 CHF/ha
Alpi / versante sudalpino 1400 CHF/ha
OP 3 Pianificazione forestale Indicatori di prestazione (IP) Si distinguono tre indicatori di prestazione:
IP 3.1 Basi e rilevamenti, pianificazioni e strategie L’AP è stipulato con riferimento alla superficie boschiva. Per le basi e i rilevamenti si fa riferimento alla superficie boschiva totale del Cantone; per le pianificazioni e le strategie (incl. i progetti globali) a quella del perimetro di pianificazione.
IP 3.2 Rapporto sulla gestione sostenibile del bosco È versato un contributo forfettario unico.
IP 3.3 Rilevamenti nell’interesse nazionale / rilevamenti intercantonali La prestazione viene stipulata in base al numero di superfici di monitoraggio, ponderato per il numero di specie arboree per superficie.
Indicatori di qualità (IQ) IQ 4 Dati, piani e rapporti I dati, i piani e i rapporti elaborati devono rispettare le attuali conoscenze metodologiche e tecniche e permettere di ottenere indicazioni sulla gestione sostenibile e adattabile del bosco.
I seguenti strumenti di gestione e coordinamento costituiscono le basi per la pianificazione forestale ai sensi dell’OP 3 (elenco non esaustivo). IP 3.1 Basi e rilevamenti, pianificazioni e strategie · Basi e rilevamenti: rilevamento delle condizioni naturali locali (cartografia delle stazioni, collegamento con dati relativi al suolo) comprese basi specifiche per la gestione del bosco a seguito dei cambiamenti climatici; inventari forestali (compresa la densificazione IFN); cartografia dei popolamenti; rilevamenti con nuove tecnologie (comprese riprese mediante droni e satelliti); rilevamenti dei danni causati dalla selvaggina indipendentemente dal piano di gestione del bosco e della selvaggina; sistema elettronico d’informazione forestale (informazioni sui proprietari di bosco, sull’utilizzo del legname); analisi dell’efficacia delle misure (ad es. biodiversità nel bosco). · Pianificazioni: delimitazione delle funzioni del bosco/piani di sviluppo forestale (piano di sviluppo forestale, piano forestale regionale, piano direttore forestale, strategia forestale o pianificazioni analoghe) compresa l’attuazione di «SilvaProtect-CH», pianificazione regionale per forme di gestione miste (ad es. i pascoli alberati) ecc. · Strategie: piano di gestione del bosco e della selvaggina (compreso il rilevamento dei danni causati dalla selvaggina), piani di attuazione (ad es. soprassuolo maturo e legno morto), miglioramento delle strutture, mantenimento dell’infrastruttura, utilizzo del legname, energia del legno, riserve forestali, protezione del bosco, incendio boschivo, gestione del bosco permanente, viabilità, sistema elettronico d’informazione forestale (piano per la costruzione del sistema, collegamento con SIG/piano di sviluppo forestale/carta dei popolamenti), strutture e processi di gestione ottimali (OP 1), progetti globali relativi all’infrastruttura di allacciamento forestale (OP 2) ecc.
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IP 3.2 Rapporto sulla gestione sostenibile del bosco (controlling) Se necessario, la Confederazione sostiene i Cantoni nella stesura di un rapporto sulla gestione sostenibile. Il rapporto sulla sostenibilità deve servire al Cantone da strumento di gestione e controllo per garantire una gestione sostenibile del bosco. Deve contenere osservazioni sullo stato e lo sviluppo del bosco ed evidenziare eventuali necessità di intervento.
Nell’ambito di due progetti commissionati dall’UFAM e concordati con i Cantoni, sono stati sviluppati e precisati 13 indicatori adatti come base comune per il controllo della sostenibilità e il relativo rapporto: «Nachhaltigkeitskontrolle Wald» (Controllo della sostenibilità per il bosco) [2012] 51 e «Präzisierung Basis-Indikatoren Nachhaltigkeitskontrolle Wald» (Definizione degli indicatori di base del controllo della sostenibilità per il bosco) [2014]52. Da ciò si dovranno poi ricavare il contenuto minimo e la struttura del rapporto.
IQ 5 Superfici del monitoraggio permanente intercantonale del bosco, rilevamenti analoghi al manuale di «ICP Forests» I rilevamenti devono soddisfare i requisiti del manuale di «ICP Forests» 53.
Basi di calcolo Confederazione IP 3.1 Basi e rilevamenti, pianificazioni e strategie · Basi e rilevamenti: si applica un contributo federale forfettario pari a 8 franchi per ettaro per la superficie boschiva totale del Cantone e per l’intero periodo contrattuale. Corrisponde a un contributo forfettario federale di 2 franchi per ettaro e anno per quattro anni. L’importo di base minimo è fissato a 10 000 franchi all’anno. · Pianificazioni e strategie: per il periodo contrattuale si applica un contributo federale forfettario uniforme pari a 8 franchi per ettaro di superficie forestale per quattro anni, con un fattore di moltiplicazione di 0,75. Il sostegno può essere accordato a diverse strategie e pianificazioni; i perimetri possono sovrapporsi. Ciascun perimetro può essere computato una sola volta. Se l’elaborazione si protrae al di là di un periodo NPC, il Cantone decide in quale periodo computare il perimetro. Oltre alla superficie boschiva rilevante, sono determinanti anche l’entità e la qualità delle prestazioni fornite.
IP 3.2 Rapporto sulla gestione sostenibile del bosco Per il periodo contrattuale viene concordato un contributo federale forfettario unico pari a 20 000–60 000 franchi (arrotondamento ai 10 000 CHF, a seconda della superficie boschiva totale come da tabella seguente).
Contributo Superficie boschiva del Cantone
CHF 40 000 15 001–35 000 ha
CHF 50 000 35 001–100 000 ha
IP 3.3 Rilevamenti nell’interesse nazionale / rilevamenti intercantonali
51 Rosset, C., Bernasconi, A., Hasspacher, B., Gollut, C., 2012: Nachhaltigkeitskontrolle Wald. Rapporto finale. 81 pagg.
52 Bernasconi A., Gubsch, M., Hasspacher B., Iseli R., Stillhard, J., 2014: Präzisierung Basis-Indikatoren Nachhaltigkeitskontrolle Wald. Ufficio federale dell’ambiente, Berna. 57 pagg.
53 Schwärzel, K. et al., 2022: http://icp-forests.net/page/icp-forests-manual.
Capitolo 7 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente il bosco © UFAM 2023 212
Possono essere richiesti 1700 franchi all’anno per ogni numero di superfici di prova, corrispondenti a un contributo di base di 6800 franchi per periodo contrattuale; il contributo viene ponderato per il numero di specie arboree/superficie54. Sono riconosciuti i servizi specializzati cantonali per il bosco e l’ambiente (o altri) che prendono parte al monitoraggio intercantonale permanente del bosco.
OP 4 Cura del bosco giovane (al di fuori del bosco di protezione e delle superfici per la biodiversità) Indicatori di prestazione IP 4.1, 4.2 Numero di ettari di cura del bosco giovane comprese le misure per l’impianto e la cura di popolamenti di specie arboree autoctone adatte alla stazione e adattate al clima (×6) e numero di ettari di questi popolamenti in siti climatici estremi, in casi eccezionali mescolate a specie arboree alloctone non invasive (×6) e superfici di monitoraggio della rinnovazione curate e mantenute La Confederazione acquista dai Cantoni la cura di boschi giovani. L’AP viene stipulato in riferimento alla superficie di bosco giovane (ha) per la quale sono previsti interventi di cura del bosco giovane e finalizzati alla stabilità del bosco fino allo stadio di perticaia alta con un DPUdom di 30 cm (= superficie contrattuale). In casi giustificati, tale soglia può essere innalzata fino a un DPU dom di 40 cm (fustaia giovane), se la topografia e l’allacciamento non consentono ricavi della vendita di legname, in particolare nei perimetri sfruttati con teleferiche forestali. Nella superficie contrattuale sono contenute anche superfici nel bosco disetaneo/permanente con misure di cura previste (superficie totale con un fattore di moltiplicazione di 0,3). Sono inoltre inclusi l’impianto (rinnovazione naturale o piantagione o semina) e la cura di popolamenti di specie arboree autoctone adatte alla stazione e adattate al clima, in casi eccezionali (siti climatici estremi) mescolate a specie arboree alloctone non invasive, tenendo conto della seguente cascata: prima priorità: specie autoctone, seconda priorità: specie autoctone di provenienza idonea e terza priorità: specie arboree alloctone non invasive (riconosciute solo in casi eccezionali). Inoltre, la Confederazione sostiene la manutenzione e la cura delle superfici di monitoraggio della rinnovazione mediante piantagioni sperimentali come quelle realizzate nell’ambito del progetto WSL «Testpflanzungen zukunftsfähiger Baumarten» (Piantagioni sperimentali di specie arboree adatte alle condizioni future). Il programma si riferisce all’intero Cantone senza il bosco di protezione e le superfici per la biodiversità. Spetta al Cantone definire le superfici da curare.
IP 4.3 Materiale di riproduzione forestale Rientrano in questo ambito di promozione stazioni come quelle di Lobsigen BE (piantagione per la raccolta di sementi) e Rodels GR (essiccatoio).
Per gli essiccatoi è assunto il 40 per cento dei costi commisurati alle esigenze sostenuti per le costruzioni e l’equipaggiamento tecnico come anche per misure volte al mantenimento del valore degli impianti esistenti.
Quanto alle piantagioni per la raccolta di sementi, la Confederazione ne sostiene la costituzione con 4000 franchi per specie arborea e la cura/manutenzione con 1000 franchi per specie arborea e anno. Il numero di individui per specie arborea si orienta alle esigenze specifiche della conservazione delle risorse genetiche.
54 Superfici campione ponderate per il numero di specie arboree per ogni superficie di monitoraggio: 1 specie arborea = 1; 2 specie arboree = 1,5; 3 specie arboree = 2.
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Indicatori di qualità (IQ) IQ 6 Selvicoltura naturalistica tenendo conto dei cambiamenti climatici attesi Un indicatore di qualità è costituito dall’attenzione riservata alla selvicoltura naturalistica e ai previsti cambiamenti climatici nella cura del bosco giovane: vegetazione adatta alla stazione e capace di adattarsi ai cambiamenti climatici (possibilmente con rinnovazione naturale), nessun transito di veicoli su superfici estese per la (precedente) raccolta del legname, come stabilito nella legislazione forestale e ambientale, e rispetto della diversità strutturale esistente. Nei popolamenti giovani, sovrastati da specie arboree alloctone e in particolare invasive, la promozione delle specie arboree autoctone deve avvenire a spese delle specie invasive mediante la selezione positiva.
Anche la cura delle superfici di monitoraggio della rinnovazione nell’ambito del progetto WSL «Testpflanzungen zukunftsfähiger Baumarten» (Piantagioni sperimentali di specie arboree adatte alle condizioni future) è eseguita attraverso una selvicoltura naturalistica.
IQ 7 Aiuto all’esecuzione «Bosco e selvaggina» Un indicatore di qualità è costituito dal rispetto dell’aiuto all’esecuzione «Bosco e selvaggina» 55, che disciplina l’elaborazione di piani di gestione del bosco e della selvaggina e le misure riconosciute. Per maggiori dettagli vedi anche il programma parziale «Bosco di protezione» (cfr. cap. 7.1).
IQ 8 Requisiti dei popolamenti di specie arboree autoctone adatte alla stazione e adattate al clima, in casi eccezionali mescolate a specie arboree alloctone non invasive Le specie arboree sono adattate alle relative stazioni dal punto di vista ecologico e selvicolturale, tenendo conto degli effetti dei cambiamenti climatici (per gli strumenti cfr. TreeApp). La situazione di partenza (suolo, clima, vegetazione concorrente) è tuttavia sfavorevole per la rinnovazione naturale con le specie arboree previste.
Come materiale di riproduzione per l’impianto o la semina occorre utilizzare specie arboree capaci di adattarsi e provenienze geneticamente idonee.
Condizioni e criteri per la mescolanza riconosciuta in casi eccezionali di specie arboree alloctone non invasive sono definiti nel capitolo 7.3.3.6.
IQ 9 Equipaggiamento e requisiti per il materiale di riproduzione forestale Un indicatore di qualità per gli impianti di essiccazione è la presenza di un’infrastruttura e di un equipaggiamento al passo con i tempi e di un progetto di costruzione approvato.
Nelle piantagioni per la raccolta di sementi sono riprodotte specie arboree e provenienze degne di conservazione, tenendo conto dell’ordinanza del 29 novembre 1994 sul materiale di riproduzione forestale (RS 921.552.1). Per tutte le specie arboree occorre provare la provenienza idonea e adeguata alle esigenze delle stazioni (certificato di provenienza).
Contributi federali per unità di prestazione dell’obiettivo programmatico IP 4.1, 4.2 Numero di ettari di cura del bosco giovane comprese le misure per l’impianto e la cura di popolamenti di specie arboree autoctone adatte alla stazione e adattate al clima (×6) e numero di ettari di questi popolamenti
55 www.bafu.admin.ch/uv-1012-i.
Capitolo 7 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente il bosco © UFAM 2023 214
in siti climatici estremi, in casi eccezionali mescolate a specie arboree alloctone non invasive (×6) e superfici di monitoraggio della rinnovazione curate e mantenute.
Viene applicato un contributo federale di base, uniforme per tutta la Svizzera, pari a 1000 franchi per ettaro e periodo contrattuale (4 anni) per il bosco giovane da curare (computabile una sola volta per periodo contrattuale e per ogni superficie curata di bosco giovane). La Confederazione affida ai Cantoni la pianificazione e l’attuazione operativa delle misure di cura di volta in volta necessarie, partendo dal presupposto che i Cantoni compensano le misure più economiche e quelle più costose, inclusi gli interventi di cura più volte necessari, sulla superficie cantonale e nel periodo programmatico. Determinante è la cura fino alla perticaia alta con un DPUdom di 30 cm e in casi motivati la cura fino alla fustaia giovane con un DPUdom di 40 cm. La quantità di superficie di bosco giovane da curare è negoziabile. Per i tipi di gestione bosco disetaneo e bosco permanente, la superficie totale da curare è computabile con un fattore di moltiplicazione di 0,3.
Per i nuovi popolamenti adatti alla stazione e adattati al clima e le successive misure di cura nel periodo programmatico 2025–2028, per il calcolo del contributo federale la superficie è moltiplicata per un fattore 6 (contributo unico per unità di superficie, le misure di cura nei periodi programmatici successivi saranno sostenute tramite la normale cura del bosco giovane [fattore 1]).
Per la manutenzione e la cura di superfici di monitoraggio della rinnovazione previste nell’ambito del progetto WSL «Testpflanzungen zukunftsfähiger Baumarten» (Piantagioni sperimentali di specie arboree adatte alle condizioni future), per il calcolo del contributo federale la superficie è moltiplicata per un fattore 5; le misure di cura nel prossimo periodo programmatico probabilmente ancora per il fattore 5, a cui seguirà verosimilmente un fattore 2 nei successivi periodi programmatici.
Il contributo forfettario tiene conto anche del potenziale di aumento dell’efficienza per quanto riguarda la produttività, poiché è possibile eseguire una cura del bosco giovane efficiente a costi inferiori («razionalizzazione biologica»).
OP 5 Formazione pratica La formazione pratica comprende la formazione di operai forestali non qualificati e la formazione pratica forestale di specialisti forestali dopo il diploma universitario.
Per operai forestali non qualificati si intendono i collaboratori di aziende e imprese forestali, gli agricoltori praticanti o soggetti privati senza una formazione forestale di base che svolgono lavori forestali in modo comprovato. I Cantoni possono includere tra gli operai forestali anche altre persone senza una formazione forestale che svolgono lavori forestali in modo comprovato (ad es. personale di imprese che possiedono boschi privati e li sfruttano almeno in parte con personale proprio, come ferrovie, aziende elettriche, fondazioni ecc.).
Per specialisti forestali con diploma universitario si intendono persone che hanno seguito un corso in scienze forestali al PF, in università o scuole universitarie professionali in Svizzera e all’estero o che hanno concluso un approfondimento nel settore forestale.
Non rientrano in questo campo d’applicazione i corsi professionali e di perfezionamento nel settore forestale (tra l’altro per persone con formazione forestale di base) come pure i corsi di specializzazione per i diplomati di scuole universitarie.
Capitolo 7 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente il bosco © UFAM 2023 215
Indicatori di prestazione (IP) IP 5.1 Numero di giorni per il corso sulla sicurezza sul lavoro nella raccolta di legname frequentati da operai forestali non qualificati I corsi sulla raccolta del legname per operai forestali non qualificati devono migliorare la sicurezza sul lavoro di queste persone e contribuire a ridurre il numero di infortuni. Sono sussidiati il corso di base e quello successivo, entrambi di cinque giorni, raccomandati dal gruppo Sicurezza sul lavoro (GSL). Se una persona partecipa a un corso al di fuori del Cantone di domicilio, i Cantoni stabiliscono di comune accordo se a richiedere il sussidio federale è il Cantone di domicilio o il Cantone in cui si svolge il corso, in modo da evitare doppi sussidi.
IP 5.2 Numero di giorni di formazione pratica di professionisti forestali con diploma universitario A livello di contenuti la formazione forestale sul piano pratico si basa sull’articolo 32 OFo. I requisiti minimi definiti nella Carta della Conferenza dei capisezione forestali cantonali devono essere rispettati. Non sono richiesti criteri di qualità complementari.
Indicatori di qualità (IQ) IQ 10 Qualità dei corsi sulla sicurezza sul lavoro I contenuti dei corsi sulla sicurezza sul lavoro nella raccolta di legname si orientano alla raccomandazione del gruppo Sicurezza sul lavoro (versione di novembre 2016 con aggiornamento del novembre 2021).
La qualità della formazione è garantita mediante accreditamento e verifica periodica degli offerenti da parte dell’autorità incaricata dalla Confederazione. Non è compito dei Cantoni verificare il rispetto degli standard di qualità.
IQ 11 Qualità della formazione forestale pratica I requisiti minimi formulati nei punti 1–5 della Carta della Conferenza dei capisezione forestali cantonali sono soddisfatti.
Contributi federali per unità di prestazione dell’obiettivo programmatico La formazione degli operai forestali nel settore della sicurezza sul lavoro è indennizzata con un contributo federale forfettario di 85 franchi per giorno di corso e partecipante.
La formazione pratica forestale per specialisti forestali con diploma universitario è indennizzata con 25 franchi per ogni giorno di formazione pratica e partecipante. Nel conteggio dei giorni lavorativi sono inclusi i giorni festivi e le ferie, ma non i giorni del fine settimana. Per la formazione pratica richiesta per l’ammissione a un ciclo di studio o prevista dal ciclo di studio e conteggiata al termine dello stesso, non sono previsti indennizzi attraverso l’accordo programmatico «Bosco». La formazione pratica nell’ambito di un ciclo di studio rientra nell’ambito di competenza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).
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7.3.3 Allegato relativo alla gestione del bosco
7.3.3.1 Piano cantonale tipo OP 1 Strutture e processi gestionali ottimali
Per elaborare un piano cantonale si consiglia la seguente struttura. Un modulo più dettagliato può essere richiesto all’UFAM. La struttura uniforme proposta vuole essere un aiuto per i Cantoni. Al tempo stesso serve a facilitare l’elaborazione delle informazioni da parte della Confederazione e ad aumentare la trasparenza migliorando la comparabilità dei piani. I Cantoni possono continuare a selezionare i progetti liberamente, entro i limiti degli indicatori del programma nonché dei progetti e dei costi riconosciuti.
1 Scenario
1.1 Riassunto della situazione iniziale e dei problemi
1.2 Piano globale/strategia del Cantone (IQ 1)
2 Pacchetti di misure
Descrizione del progetto
Categoria di misure
Destinatari
Presupposti per la concessione dei sussidi
IQ 2 Base per valutare il miglioramento e il controllo dell’efficacia delle misure attuate
Limite di spesa (raccomandazione: contributo di base e contributo in funzione delle prestazioni (ad es. per ettaro di superficie boschiva gestita o secondo la quantità di legname utilizzato) (cfr. anche tab. 42, cap. 7.3.2.3)
3 Sintesi dei costi
Misure secondo la tabella 42 (cfr. cap. 7.3.2.3) 1 2 3 … …
Collaborazione tra aziende/proprietari
Ottimizzazione dei processi
Consulenza e gestione aziendale
Sviluppo delle competenze (senza corsi di certificato)
Altro
4 Controllo dei risultati
Allegati
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7.3.3.2 Contenuti dei piani globali
La pianificazione dell’infrastruttura di allacciamento nell’ambito di progetti globali deve essere coordinata con altre forme di utilizzazione territoriale e deve tenere conto dei seguenti punti: · territorio e topografia; · considerazione integrale di tutte le funzioni del bosco conformemente al piano forestale cantonale; · basi pianificatorie esistenti in materia di protezione della natura e del paesaggio (ad es. zone sensibili con specie rare e minacciate); devono essere illustrate le ripercussioni sulla protezione della natura e del paesaggio; · allacciamento ottimale per le esigenze forestali in base alla pianificazione selvicolturale, ai più moderni processi di raccolta e all’economicità; · pianificazione a livello regionale e sovraziendale, almeno a livello di complesso boschivo o comparto territoriale.
7.3.3.3 Definizione nell’ambito dell’attuazione dell’OP 2 Infrastruttura di allacciamento forestale al di fuori del
bosco di protezione Impianti e misure di allacciamento riconosciuti nell’OP 2 Infrastruttura di allacciamento forestale al di fuori del bosco di protezione
Tabella 42
Indicatori di prestazione Definizione OP 2
Superficie boschiva La superficie boschiva allacciata corrisponde alla superficie boschiva produttiva direttamente allacciata mediante allacciata strada forestale o teleferiche (cfr. fig. 4).
Impianti di allacciamento Definizione riconosciuti
Strada forestale Le strade forestali sono impianti di trasporto artificiali compattati, sui quali possono sempre transitare a scopo forestale i veicoli ammessi secondo la legislazione sulla circolazione stradale. Servono in via prioritaria a soddisfare le esigenze di trasporto dell’economia forestale. Sono percorribili da autocarri.
Linee di teleferica Le linee di teleferica sono semplici linee di trasporto prive di popolamento, lungo le quali il legno viene trasportato alla più vicina strada forestale mediante impianto teleferico.
Misure riconosciute Definizione
Manutenzione periodica Misure di manutenzione che vanno oltre la manutenzione corrente con l’obiettivo di migliorare la percorribilità e conservare la portata (ad es. rinnovo o completamento di uno strato di copertura). (Delimitazione della manutenzione corrente: controllo, pulizia, riparazione di piccoli danni, manutenzione degli impianti di evacuazione delle acque. La manutenzione corrente non è riconosciuta.)
Ripristino (dopo eventi Ripristino della forma originaria del corpo stradale. Ripristino della funzionalità (percorribilità, capacità di carico) e naturali) della sicurezza della circolazione su una strada forestale esistente in caso di distruzione dovuta a eventi naturali. Non sono riconosciuti gli interventi di ripristino di messe fuori servizio di strade forestali cofinanziate con fondi della Confederazione.
Sostituzione (trascorsa la Rinnovo di strade forestali trascorsa la durata di vita tecnica. Durata di vita tecnica = 40 anni (Kuonen 1983). durata di vita tecnica)
Adattamento mediante Ampliamento della funzionalità di una strada forestale esistente, ad es. tramite allargamento della carreggiata o ampliamento aumento della capacità di carico. Completamenti di limitata estensione di una zona boschiva già allacciata come allungamento di strade forestali o reingegnerizzazione volta a ottimizzare l’infrastruttura di allacciamento esistente.
Adattamento mediante Reinserimento di una strada forestale esistente in un contesto adattato all’ambiente naturale mediante misure smantellamento costruttive.
Adattamento mediante Reinserimento a lungo termine di una strada forestale esistente in un contesto adattato all’ambiente naturale. Lo messa fuori servizio stato si raggiunge cessando tutti gli interventi di manutenzione e mediante restrizioni all’accesso (ad es. grandi massi o tronchi di legno) che impediscono il transito con veicoli a motore.
Linee di teleferica Pianificazione, montaggio e smontaggio di linee di teleferica.
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La superficie gestita con teleferiche forestali deve essere definita nell’ambito di un’infrastruttura di allacciamento e il sostegno finanziario è disciplinato dalle direttive cantonali. La qualità è garantita tramite la procedura cantonale di autorizzazione dell’utilizzazione e il relativo controllo della sostenibilità.
7.3.3.4 Determinazione della superficie boschiva riconosciuta al di fuori del bosco di protezione
Figura 4
La superficie boschiva riconosciuta corrisponde alla superficie boschiva produttiva direttamente allacciata con strada forestale o teleferiche mediante misure sovvenzionabili (cfr. fig. 4). Per determinare la superficie si utilizza il limite di trasporto. È considerata limite di trasporto la distanza media tra due impianti di allacciamento o, in mancanza di impianti di allacciamento confinanti, la massima distanza di trasporto possibile (cfr. fig. 4). La determinazione della superficie per le misure riconosciute di smantellamento e messa fuori servizio avviene allo stesso modo ed è un incentivo ad evitare allacciamenti eccessivi. È sussidiabile solo la superficie boschiva produttiva direttamente influenzata dalle misure riconosciute.
7.3.3.5 Monitoraggio temporaneo del contributo forfettario per unità di superficie
Per verificare i contributi forfettari introdotti, nei primi anni si terrà un monitoraggio temporaneo dettagliato. Per il monitoraggio del contributo forfettario per unità di superficie, alla conclusione del periodo programmatico oltre ai rapporti annuali di cui al capitolo 1.2.5 («Controlling comune di Confederazione e Cantone») i Cantoni dispongono di una panoramica delle misure riconosciute realizzate (cfr. tab. 43 Definizioni).
Per ogni progetto eseguito devono essere rappresentati i parametri seguenti, raggruppati in forma tabellare secondo le misure riconosciute: · costi dell’intero progetto in franchi; · metri lineari di strada forestale effettivamente realizzati o linea di teleferica in metri lineari; · superficie boschiva produttiva in ettari allacciata mediante misure riconosciute.
Nei Cantoni con più regioni produttive si dovrà indicare in quale regione sono stati attuati i progetti.
Il Cantone dispone di piani esecutivi o dati SIG delle misure attuate e, su richiesta, consente alla Confederazione di visionarli.
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7.3.3.6 Condizioni e criteri per le specie arboree alloctone non invasive degne di promozione in casi
eccezionali La rinnovazione naturale deve essere promossa anche in stazioni climatiche estreme e l’impianto deve di norma avvenire con specie arboree autoctone. Qualora queste opzioni non fossero sufficienti e, in casi eccezionali, si dovesse ricorrere all’impianto di specie arboree alloctone, devono essere garantite le condizioni seguenti:
La specie arborea alloctona ... 1. non è invasiva secondo l’articolo 3 dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente (RS 814.911); 2. è elencata nell’allegato 1 dell’ordinanza sul materiale di riproduzione forestale (RS 921.552.1), esclusa la robinia; 3. è adatta alla stazione e 4. è adattata al clima.
La piantagione di specie arboree alloctone non invasive ... 5. avviene singolarmente o per gruppo oppure mischiata con specie arboree complementari; 6. è giustificata dalla mancanza di varianti indigene per un adattamento riuscito ai cambiamenti climatici; 7. è compatibile con la funzione del bosco (ad es. è esclusa dalle superfici per la promozione della biodiversità); 8. è documentata (motivazione della mescolanza, dimensioni della superficie, località, specie arborea, provenienza, vivaio) e 9. è controllata e monitorata a lungo termine.
7.4 Interfacce del programma «Bosco»
Le interfacce riguardano compiti con basi legali diverse e attuazione sulla stessa superficie. In questi casi è necessario stabilire il programma nel quale si iscrivono la concezione e il finanziamento delle misure. Deve essere pertanto garantito il coordinamento tra i servizi cantonali responsabili e devono essere sfruttate le sinergie, qualora sia possibile e auspicabile. Se una superficie è oggetto di obiettivi di protezione e di promozione di diversi programmi, occorre evitare che la stessa prestazione venga finanziata due volte. All’atto della pianificazione dei progetti, spetta al Cantone garantire il necessario coordinamento tra i programmi ed evitare finanziamenti doppi.
7.4.1 Interfacce tra i programmi parziali dell’accordo programmatico «Bosco»
7.4.1.1 Obiettivo generale e basi legali
Tra gli obiettivi prioritari della politica forestale della Confederazione figurano la garanzia della funzione protettiva del bosco, la conservazione della biodiversità e l’utilizzazione sostenibile del legname. Per raggiungere questi obiettivi con le risorse finanziarie limitate è necessario impiegare tali risorse in modo efficace ed efficiente, sfruttando tutte le possibili sinergie.
Se lo stesso luogo all’interno di un bosco assume rilievo per più funzioni del bosco occorre stabilire la funzione prioritaria a livello locale. Se il bosco è considerato bosco di protezione in base ai criteri di «SilvaProtect-CH», per stabilire la funzione prioritaria occorre effettuare una ponderazione dei rischi e degli interessi. Bisogna stabilire in particolare se le associazioni forestali presenti possono soddisfare i requisiti NaiS anche senza interventi selvicolturali e di conseguenza la protezione contro i pericoli naturali è garantita. Gli accertamenti devono tener conto anche del possibile impatto sulla funzione protettiva di fattori esterni come il bostrico, frane o incendi boschivi.
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Basi legali · Articolo 77 Cost. · Articolo 20 LFo (cfr. anche «de lege ferenda», FF 2007 3543)
7.4.1.2 Interfacce tra il programma parziale «Bosco di protezione» e il programma parziale «Biodiversità nel
bosco» Principi relativi all’interfaccia bosco di protezione-biodiversità · I Cantoni definiscono le superfici di bosco di protezione (secondo «SilvaProtect-CH»). Queste superfici sono sussidiate dalla Confederazione conformemente alla scheda programmatica «Bosco di protezione» dell’UFAM. Un ulteriore sovvenzionamento tramite questi programmi parziali dell’UFAM è ammesso solo in presenza di una delimitazione chiara, in particolare nel finanziamento. · La cura dei boschi di protezione deve tener conto anche delle esigenze della biodiversità. Seguendo l’aiuto all’esecuzione «Continuità nel bosco di protezione e controllo dell’efficacia (NaiS)», che considera anche i principi della selvicoltura naturalistica, si tiene automaticamente conto di questo requisito in alcuni aspetti rilevanti per la biodiversità (ad es. varietà delle specie arboree, struttura, alberi biotopo). · Gli obiettivi programmatici del programma parziale «Biodiversità nel bosco» possono essere attuati nel bosco di protezione, a condizione di non comprometterne la funzione protettiva. A tal fine occorre effettuare una ponderazione dei rischi e degli interessi. I due interessi «bosco di protezione» e «biodiversità nel bosco» devono essere documentati in modo trasparente e tracciabile e i sussidi devono essere mantenuti separati. In alternativa occorre separare le superfici per i due interessi. Le superfici promosse devono inoltre essere integrate nella pianificazione forestale, indicandone la posizione esatta e il perimetro.
Interfaccia tra il programma parziale «Bosco di protezione» e l’obiettivo programmatico 1 del programma parziale «Biodiversità nel bosco» (protezione di superfici boschive e alberi con particolare valore naturalistico): · Riserve forestali: nel perimetro del bosco di protezione di cui al capitolo 7.1, la priorità va alla funzione protettiva. – Una sovrapposizione con una riserva forestale speciale è possibile nel seguente caso: le misure di manutenzione del bosco di protezione corrispondono ai requisiti NaiS e sono compatibili con gli obiettivi della riserva forestale particolare (ovvero gli obiettivi delle riserve forestali particolari sono compatibili con i requisiti NaiS). – Una sovrapposizione con una riserva forestale naturale è possibile nel seguente caso: occorre stabilire contrattualmente le misure autorizzate per garantire la funzione protettiva. Le misure di protezione del bosco devono essere limitate allo stretto necessario. · Aree con soprassuolo maturo: nel bosco di protezione è possibile delimitare aree con soprassuolo maturo. È possibile intervenire in un’area con soprassuolo maturo nel bosco di protezione, a condizione che il legname sia lasciato nel bosco quale legno morto. In alternativa occorre prevedere una compensazione equivalente a livello qualitativo e quantitativo. Le misure di protezione del bosco devono essere limitate allo stretto necessario.
Interfaccia tra il programma parziale «Bosco di protezione» e l’obiettivo programmatico 2 del programma parziale «Biodiversità nel bosco» (promozione degli habitat e delle specie) Gli interventi nel bosco di protezione possono preservare e valorizzare la diversità strutturale e biologica. Occorre sfruttare le sinergie con gli obiettivi relativi alla biodiversità, a condizione di non influenzare negativamente la funzione protettiva sostenibile, ad esempio promuovendo in modo mirato la ricchezza strutturale, lasciando il legno morto nel bosco o promuovendo lo sviluppo di piante rare.
Capitolo 7 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente il bosco © UFAM 2023 221
Le misure speciali56 che comportano maggiori costi e possono essere delimitate chiaramente (ad es. aperture per succiacapre e altre specie boschive bersaglio, cura dei margini del bosco e mantenimento di zone aperte, sempre che non facciano parte di un piano per la gestione del bosco e della selvaggina) sono sostenute attraverso il programma parziale «Biodiversità nel bosco».
7.4.1.3 Interfacce del programma parziale «Bosco di protezione» con il programma parziale «Gestione del
bosco» Le basi di pianificazione forestale (mappature delle stazioni, carte dei popolamenti, rilevamenti dello stato del bosco ecc.) sono indispensabili per attuare il programma parziale «Bosco di protezione» e assumono sempre più importanza (ad es. per priorizzare gli interventi o attuare profili dei requisiti NaiS). L’elaborazione di tali basi di pianificazione può essere cofinanziata dalla Confederazione attraverso il programma parziale «Gestione del bosco», (OP 3, Basi di pianificazione forestale). Il programma parziale «Gestione del bosco» sostiene anche altre prestazioni rilevanti per attuare il programma parziale «Bosco di protezione», come l’ottimizzazione delle strutture di gestione (OP 1) e la formazione pratica (OP 5).
Restano invece escluse dal programma parziale «Gestione del bosco» la pianificazione e la documentazione di interventi concreti nel bosco di protezione. Queste misure sono incluse nel contributo di base versato per ettaro di superficie di bosco di protezione trattata (cfr. cap. 7.1.2.2).
7.4.1.4 Interfacce tra il programma parziale «Biodiversità nel bosco» e il programma parziale «Gestione del
bosco» In linea di massima, nel programma parziale «Gestione del bosco» attraverso le basi di pianificazione forestale è possibile convenire anche lavori generali di pianificazione e documentazione di progetti e oggetti relativi alla biodiversità, segnatamente: · la definizione di superfici di promozione della biodiversità nel piano di sviluppo forestale o nel piano forestale regionale come pure la pianificazione regionale di utilizzazioni forestali miste; · la pianificazione cantonale o regionale e piani di attuazione per la creazione di riserve forestali, la promozione del soprassuolo maturo e del legno morto, la promozione del bosco rado, la valorizzazione dei margini boschivi, l’interconnessione degli habitat forestali e la promozione mirata di specie bersaglio, come la farfalla achine, il picchio rosso mezzano, la vipera comune ecc.; · la mappatura delle stazioni sull’intero territorio cantonale o regionale; · l’analisi dell’effetto di progetti di promozione, d’intesa con l’UFAM.
Rientrano invece ancora nel programma parziale «Biodiversità nel bosco» la pianificazione e la documentazione di singole riserve forestali e aree con soprassuolo maturo concrete (oggetti), compresi il rilevamento di geodati, la mappatura specifica delle stazioni all’interno dell’oggetto, i progetti di controllo dell’efficacia in base agli OP 1 (IP 1.3) e 2 (IP 2.4) nonché tutte le misure d’identificazione delle riserve forestali e delle aree con soprassuolo maturo (cartelli) e altre forme di relazioni pubbliche.
Un’altra interfaccia riguarda la costituzione e la cura di popolamenti formati da specie arboree autoctone adatte alla stazione e adattate al clima e, in casi eccezionali dei popolamenti composti anche da specie arboree alloctone non invasive, integrate nel programma parziale «Gestione del bosco» (OP 4, Cura del bosco giovane).
56 Nel bosco di protezione la funzione prioritaria di un popolamento è fornire protezione. Non sono ammesse misure volte a sostenere la biodiversità che possono compromettere la funzione protettiva.
Capitolo 7 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente il bosco © UFAM 2023 222
Le relative prestazioni dei Cantoni devono essere coordinate tra i due programmi parziali nell’ambito delle trattative.
7.4.2 Interfacce tra il programma «Bosco» e altri accordi programmatici nel settore ambientale
7.4.2.1 Interfacce tra il programma parziale «Bosco di protezione» e la scheda programmatica
«Rivitalizzazioni» Conformemente all’IQ 7 del programma parziale «Bosco di protezione», per principio l’AP «Bosco» cofinanzia misure di protezione del bosco solo in caso di grave minaccia per una funzione del bosco. Se in seguito a un progetto di rivitalizzazione sorge la necessità di lottare contro piante alloctone è possibile impiegare fondi federali destinati all’obiettivo programmatico «Protezione del bosco» solo se le misure servono a proteggere una funzione del bosco.
7.4.2.2 Interfacce tra il programma parziale «Biodiversità nel bosco» e la scheda programmatica «Protezione
della natura», articoli 18 segg. e 23b segg. LPN Per principio, il programma parziale «Biodiversità nel bosco» finanzia tutte le misure forestali volte a promuovere la biodiversità nel bosco. Nelle parti boschive di biotopi e zone palustri d’importanza nazionale (ad es. paludi, zone golenali, prati e pascoli secchi) possono quindi verificarsi delle sovrapposizioni con il programma «Specie, biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica». In questi casi, le misure possono anche essere finanziate attraverso il programma parziale «Biodiversità nel bosco», a condizione che soddisfino i requisiti della LPN. La pianificazione dell’infrastruttura ecologica cantonale funge da base per l’identificazione e la definizione delle priorità nei principali ambiti sovrapposti.
I piani cantonali d’interconnessione e promozione delle specie rientrano nel programma «Protezione della natura». Piani operativi e aiuti pratici tecnici per la promozione di habitat e specie particolari nel bosco possono però essere inclusi nel programma parziale «Biodiversità nel bosco».
La promozione di piccole acque stagnanti, stagni temporanei e superfici umide è una delle priorità del programma «Protezione della natura» (OP 5). Il programma parziale «Biodiversità nel bosco» prevede la possibilità di valorizzare biotopi umidi nel bosco, in particolare nelle zone in cui non è prevista una pianificazione completa di progetti per le piccole acque stagnanti. Tali interventi vanno coordinati con il programma «Protezione della natura», in modo da aumentare l’efficacia delle misure (tra l’altro promozione dell’interconnessione tra il bosco e gli spazi aperti) e soddisfare i requisiti della LPN.
Il coordinamento di tutte le misure deve essere garantito mediante accordi tra i servizi competenti (bosco e protezione della natura). Nei casi dubbi, previa consultazione e con il consenso di tutti i servizi cantonali interessati e dell’UFAM, le misure possono essere fatte rientrare in parte o del tutto in uno dei due programmi parziali, a seconda di quanto ritenuto opportuno.
Capitolo 7 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente il bosco © UFAM 2023 223
7.4.2.3 Interfacce tra il programma parziale «Biodiversità nel bosco» e la scheda programmatica «Animali
selvatici», articoli 11 cpv. 6 e 13 cpv. 3 LCP Può essere opportuno creare una riserva forestale nel perimetro di una zona di protezione per la fauna selvatica, poiché la riserva forestale può beneficiare della tranquillità di questa zona (assenza di caccia aperta al pubblico, minor impatto delle attività del tempo libero grazie all’accessibilità ridotta). In determinate situazioni possono però anche verificarsi conflitti tra obiettivi, ad esempio quando una brucatura eccessiva da parte della selvaggina non permette più di garantire la rinnovazione naturale di importanti specie arboree, come ad esempio l’abete bianco. Quando si pianifica una riserva forestale naturale in una zona di protezione per la fauna selvatica occorre pertanto vigilare affinché non sorgano conflitti irrisolvibili tra obiettivi.
7.4.2.4 Interfacce tra il programma parziale «Biodiversità nel bosco» e la scheda programmatica «Paesaggio», articolo 13 LPN; basi, relazioni pubbliche, formazione, articolo 14a LPN (in combinato disposto con l’articolo 25a LPN); Patrimonio mondiale naturale dell’UNESCO, articolo 13 LPN; parchi d’importanza nazionale e riserve della biosfera, articolo 23k LPN Per identificare le interfacce con il programma «Paesaggio» è determinante l’orientamento delle attività previste: se prevale la valorizzazione di paesaggi storico-culturali con elementi tradizionali con un forte effetto paesaggistico, ma senza un particolare valore aggiunto per la biodiversità, ad esempio recinzioni vive, staccionate in legno, vigneti terrazzati ecc., l’intervento va finanziato attraverso il programma «Paesaggio». Se invece la valorizzazione serve anche molto a promuovere la biodiversità, come nel caso dei pascoli alberati, è finanziata attraverso il programma parziale «Biodiversità nel bosco».
7.4.2.5 Interfacce tra il programma parziale «Gestione del bosco» e la scheda programmatica «Animali
selvatici», articoli 11 capoverso 6 e 13 capoverso 3 LCP Nel perimetro di una zona di protezione per la fauna selvatica possono essere realizzate misure di cura del bosco giovane. In determinate situazioni possono verificarsi conflitti tra obiettivi, ad esempio quando una brucatura eccessiva da parte della selvaggina non permette più di garantire la rinnovazione naturale di importanti specie arboree, come ad esempio l’abete bianco. Quando si pianificano e realizzano interventi di cura del bosco giovane in una zona di protezione per la fauna selvatica occorre pertanto vigilare affinché si tenga conto dei possibili conflitti tra obiettivi e si adottino le necessarie misure di prevenzione dei danni causati dalla selvaggina.
Capitolo 7 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente il bosco © UFAM 2023 224
Allegato relativo alla parte 7 A1 Basi secondo la legge sulla protezione della natura e del paesaggio
Poiché l’attuazione del presente AP da parte del Cantone corrisponde all’adempimento di un compito della Confederazione conformemente all’articolo 2 LPN, secondo i numeri 2 e 6.1 dell’AP sono applicabili anche le prescrizioni del capo 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e della sezione 1 dell’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio.
Basi: per quanto riguarda i contenuti si rimanda ai seguenti documenti di base: · inventari secondo l’articolo 5 LPN: – Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP); – Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS); – Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS); · inventari secondo l’articolo 11 LCP: – Inventario federale delle riserve d’uccelli acquatici e migratori d’importanza internazionale e nazionale (ORUAM); – Inventario federale delle bandite federali di caccia (OBAF); · aiuti all’esecuzione: – «Wiederherstellung und Ersatz im Natur- und Landschaftsschutz» (istruzioni, disponibili soltanto in tedesco e francese), Leitfaden Umwelt Nr. 11, UFAFP 2002; – «Natur- und Heimatschutz beim forstlichen Projektwesen», BFL 1987 (istruzioni e raccomandazioni; contenuto ancora applicabile, ad es. tracciato, concezione, misure di protezione come barriere); – «Forst- und Güterstrassen: Asphalt oder Kies?» (studio e raccomandazioni), Schriftenreihe Umwelt Nr. 247, UFAFP 1995; – «Totholz im Wald–Entstehung, Bedeutung und Förderung» (disponibile soltanto in tedesco), Merkblatt für die Praxis Nr. 52, WSL, 2014; – «Förderung der Eiche. Strategie zur Erhaltung eines Natur- und Kulturerbes der Schweiz» (disponibile soltanto in tedesco e francese), Schriftenreihe Umwelt Nr. 383, UFAFP, 2005; – Aiuti pratici e promemoria concernenti la protezione del gallo cedrone e del francolino di monte (Esecuzione Ambiente, UFAFP 2001); – Linee guida per la gestione dei corsi d’acqua svizzeri, UFAFP/UFAEG/UFAG/ARE 2003 (in relazione alla garanzia a lungo termine dello spazio riservato alle acque); · Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS, UFAM 2020, Il paesaggio e la natura nelle politiche settoriali della Confederazione); · Strategia Biodiversità Svizzera (SBS, Consiglio federale 2012) e piano d’azione SBS (UFAM 2017). · Altre basi: – Piani regionali o cantonali di sviluppo paesaggistico; – Rete ecologica nazionale REN (attuazione da parte del servizio cantonale competente per la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici secondo l’art. 26 OPN); – «Korridore für Wildtiere in der Schweiz. Grundlagen zur überregionalen Vernetzung von Lebensräumen», UFAM 2001 (disponibile soltanto in tedesco e francese);
Capitolo 7 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente il bosco © UFAM 2023 225
– Liste rosse (specie e habitat minacciati) e liste delle specie e degli habitat prioritari a livello nazionale (UFAM 2011/2013; cfr. anche promemoria, guide pratiche, strategie e piani d’azione nel sito Internet dell’UFAM, comprese le basi per le zone Smeraldo). Procedura: la procedura cantonale applicabile deve garantire, non appena possibile o comunque al momento adeguato, le seguenti tappe e forme di coordinamento: · valutazione delle ripercussioni e dell’ubicazione vincolata del progetto nelle zone iscritte all’IFP nell’ottica della conservazione intatta degli oggetti secondo l’articolo 6 capoverso 1 LPN (n. 6.2.10 delle spiegazioni relative all’Inventario IFP) · rappresentazione nonché garanzia giuridica e pianificatoria a lungo termine dei provvedimenti di ripristino o di sostituzione (art. 6 e 18 cpv. 1ter LPN) prescritti dalla legge quale parte integrante del progetto e corrispondenti allo stato dei lavori; · inventari secondo l’articolo 5 LPN: richiesta del parere dei servizi cantonali competenti; considerazione di eventuali proposte e richieste conformemente alle disposizioni previste secondo la relativa base legale o nel quadro della ponderazione degli interessi; in particolare, i servizi cantonali competenti devono verificare se la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) o la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) sono tenute a redigere una perizia (art. 7 LPN). Secondo l’articolo 7 capoverso 2 LPN, una perizia destinata all’autorità decisionale deve essere redatta quando l’oggetto subisce un danno rilevante. La perizia occorre anche quando la realizzazione di un impianto solleva questioni di principio concernenti la protezione della natura e del paesaggio.
Capitolo 7 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente il bosco © UFAM 2023 226
A2 Allegato: Quando occorre un piano bosco-selvaggina?
Occorre allestire piani bosco-selvaggina cantonali o regionali se sono soddisfatti i seguenti criteri:
Soglia di danno (livello cantonale):
I tassi di rinnovazione auspicati57 su più del 25 % del totale della superficie forestale cantonale non sono raggiunti: occorre verificare ed eventualmente adeguare la regolazione di base.
È necessario elaborare un piano bosco-selvaggina cantonale.
Soglia strategica (livello areale di distribuzione della selvaggina) a) Areali di distribuzione della selvaggina con almeno il 20 per cento di bosco di protezione:
I tassi di rinnovazione auspicati57 su più del 10 % della superficie del bosco di protezione di un areale di distribuzione della selvaggina non sono raggiunti.
È necessario elaborare un piano bosco-selvaggina regionale.
b) Areali di distribuzione della selvaggina con meno del 20 per cento di bosco di protezione:
I tassi di rinnovazione auspicati57 su più del 25 % del totale della superficie forestale di un areale di distribuzione della selvaggina non sono raggiunti.
È necessario elaborare un piano bosco-selvaggina regionale.
Legenda Confine cantonale
Confine dell’areale di distribuzione della selvaggina
Foresta (senza bosco di protezione)
Bosco di protezione
Tassi di rinnovazione auspicati57 non raggiunti
57 La presenza della selvaggina impedisce il raggiungimento dei tassi di rinnovazione auspicati, nonostante la regolazione di base e l’assenza di una prevenzione passiva dei danni da selvaggina. Nel bosco di protezione i tassi di rinnovazione auspicati sono stabiliti secondo NaiS, nella foresta rimanente secondo le basi cantonali. All’esterno del bosco di protezione possono essere utili quali basi tecniche le informazioni sui requisiti di base stabiliti per la selvicoltura naturalistica.
Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale 2025–2028 © UFAM 2023 227
Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente le rivitalizzazioni
8 Spiegazioni relative all’accordo programmatico Allegato relativo alla parte 8 244
concernente le rivitalizzazioni 228 A1 Criteri di delimitazione tra progetti dell’accordo
8.1 Situazione programmatica iniziale 228 programmatico e progetti singoli 244
8.1.1 Basi legali 228 A2 Procedura per progetti singoli 245
8.1.2 Situazione attuale 228 A3 Requisiti delle rivitalizzazioni 246
8.1.3 Prospettive di sviluppo 229 A4 Liste di controllo 252
8.1.4 Interfacce con altri programmi/settori 229 A5 Costi computabili 257
8.2 Politica programmatica 233 A6 Illustrazione dell’estensione della lunghezza e dello
8.2.1 Scheda programmatica 233 spazio riservato alle acque per la biodiversità nei
8.2.2 Calcolo dei mezzi finanziari 236 progetti per la protezione contro le piene che
8.2.3 Obiettivi programmatici 236 beneficiano di finanziamenti aggiuntivi secondo
la LPAc 260 A7 Allegato al numero 8.1 dell’accordo programmatico «Rivitalizzazione delle acque»: promemoria LPN/LCP 262
Capitolo 8 – Spiegazioni relative all’accordo programmatico concernente le rivitalizzazioni ecologica © UFAM 2023 228
8 Spiegazioni relative all’accordo
programmatico concernente le rivitalizzazioni
8.1 Situazione programmatica iniziale
8.1.1 Basi legali
Scheda programmatica «Rivitalizzazione» secondo l’art. 4 lett. m, 38a e 62b LPAc
Art. 4 lett. m, 38a e 62b Le basi legali del programma «Rivitalizzazioni» sono costituite dagli articoli 4 lettera m, 38a Basi legali LPAc; e 62b della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) L’articolo 38a LPAc è 41d, 54a, 54b e 58–61b concretizzato dall’articolo 41d OPAc e l’articolo 62b LPAc dagli articoli 54a, 54b e 58–61b OPAc OPAc.
Art. 4 lett. m LPAc Il programma sostiene le misure di rivitalizzazione secondo la definizione dell’articolo 4 Requisiti per art. 37 LPAc lettera m LPAc. L’articolo 37 capoversi 2 e 3 LPAc descrive i requisiti applicabili agli l’assegnazione di interventi nelle acque. sussidi Secondo l’articolo 62b capoverso 4 LPAc non vengono versati contributi per lo smantellamento di impianti che il detentore è tenuto a effettuare. Come spiegato nell’articolo 54b capoverso 6 OPAc, il programma «Rivitalizzazioni» non sostiene le misure che risultano necessarie in applicazione dell’articolo 4 della legge federale sulla sistemazione dei corsi d’acqua (LSCA).
LPAc, LSCA, LSu, LPT, LPN, Oltre alla LPAc, in particolare anche la LSCA, la legge sui sussidi (LSu), la legge sulla Altre leggi LFo, LFSP, LAgr pianificazione del territorio (LPT), la legge sulla protezione della natura e del paesaggio rilevanti (LPN), la legge forestale (LFo) e la legge sulla pesca (LFSP) sono rilevanti nel settore delle rivitalizzazioni. Inoltre, l’articolo 87 capoverso 1 lettera e della legge sull’agricoltura (LAgr) prevede aiuti finanziari (contributi e crediti di investimento) per promuovere il ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d’acqua.
8.1.2 Situazione attuale
Dall’inizio del 2011 i Cantoni provvedono alla rivitalizzazione delle acque, la pianificano e ne stabiliscono uno scadenzario (art. 38a LPAc). Questa norma ha introdotto un compito che interessa più generazioni e ha gettato le basi per il programma «Rivitalizzazioni» per il periodo 2012–2015. Il modello di sovvenzionamento modulare secondo gli articoli 62b LPAc e 54b OPAc ha dato sostanzialmente buoni risultati nei primi tre periodi programmatici e viene costantemente sviluppato.
A fine 2022 i Cantoni hanno concluso la pianificazione strategica della rivitalizzazione delle rive lacustri secondo l’articolo 41d capoverso 2 OPAc. Pertanto, a partire dal periodo programmatico 2025–2028 non vengono più concessi sussidi supplementari non specifici del 20 per cento per la rivitalizzazione delle rive lacustri. I tassi di sovvenzionamento si basano sul beneficio per la natura e il paesaggio rispetto all’onere previsto (di seguito «beneficio») secondo la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni ai sensi dell’articolo 41d OPAc (di seguito «pianificazione strategica delle rivitalizzazioni»). Valgono le stesse aliquote di sovvenzionamento per grande e medio beneficio previste per le rivitalizzazioni dei corsi d’acqua. Il supplemento per attività ricreative di prossimità è possibile anche per le rive lacustri. Tuttavia, a causa dell’elevata pressione allo sfruttamento dovuta alle attività ricreative di prossimità, anche per questo supplemento è necessario un piano chiaro di canalizzazione dei flussi turistici.
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Nel periodo programmatico 2025–2028 occorre aggiornare la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni delle acque (art. 41d cpv. 4 OPAc). La bozza della pianificazione dovrà essere sottoposta per parere all’Ufficio federale dell’ambiente entro fine 2025. Entro fine 2026 la pianificazione strategica aggiornata dovrà essere approvata dal Cantone e presentata all’UFAM.. I risultati di questa pianificazione sono rilevanti per i sussidi nel giorno di riferimento 1° gennaio 2028; a tale data le classificazioni del beneficio sostituiranno quindi i risultati della pianificazione strategica Rivitalizzazione dei corsi d’acqua 2014. Ciò, tuttavia, a condizione che il Cantone abbia presentato entro tale data per presa di posizione all’UFAM i piani di rivitalizzazione strategica approvati e che l’UFAM ne abbia confermato la conformità. In caso contrario, dal 1° gennaio 2028 non potranno essere computati supplementi di beneficio dalla pianificazione strategica delle rivitalizzazioni per progetti fintantoché non sarà disponibile un piano aggiornato e approvato. I risultati della pianificazione strategica delle rivitalizzazioni 2014 non saranno più rilevanti per i sussidi a partire dal 1° gennaio 2028 e non saranno quindi più validi.
I sussidi sono accordati sotto forma di indennità (art. 62b cpv. 1 LPAc). L’ammontare delle indennità per le rivitalizzazioni realizzate prima del 31 dicembre 2028 può essere stabilito in funzione dell’entità delle misure, ossia dei costi computabili (cpv. 3 delle disposizioni transitorie relative alla modifica dell’OPAc del 4 maggio 2011). Le indennità sono in genere erogate nell’ambito di accordi programmatici. Le indennità per progetti particolarmente onerosi possono essere accordate singolarmente mediante decisione (art. 62b cpv. 2 LPAc). L’attribuzione a progetti singoli è disciplinata in modo flessibile, in analogia con il programma «Pericoli naturali gravitativi» (art. 54b cpv. 3 OPAc; cfr. all. A1 tab. 44).
Se le prestazioni previste sono fornite dai Comuni o da altre istituzioni di diritto pubblico, come ad esempio i consorzi per le opere idrauliche, il Cantone rimborsa a questi destinatari finali dei sussidi almeno la quota di spese corrispondente al rapporto tra i contributi accordati dalla Confederazione e le spese globali (art. 20a cpv. 3 LSu).
8.1.3 Prospettive di sviluppo
Secondo l’articolo 54b OPAc le indennità sono stabilite globalmente, ossia sotto forma di importo forfettario per unità di prestazione, in funzione della lunghezza del tratto che viene rivitalizzato, della larghezza del fondo dell’alveo, della larghezza dello spazio riservato alle acque, dei benefici della rivitalizzazione per la natura e il paesaggio rispetto ai costi prevedibili, dei benefici per le attività di svago e della qualità delle misure. A partire dal 2029 si valuterà la transizione a contributi forfettari per unità di prestazione.
8.1.4 Interfacce con altri programmi/settori
Le interfacce riguardano compiti con basi legali diverse ma la cui attuazione avviene nello stesso comprensorio. In questi casi occorre stabilire il programma con cui si provvede all’elaborazione e al finanziamento delle misure. Vanno sfruttate le sinergie laddove possibile e opportuno. Se su una superficie si sovrappongono gli obiettivi di diversi programmi, si deve evitare che la stessa prestazione venga finanziata due volte. A questo proposito riveste una particolare importanza l’articolo 12 LSu (Prestazioni multiple).
Interfacce e sinergie secondo la LPAc possono verificarsi sia con altri AP nel settore ambientale sia con indennità e aiuti finanziari secondo la LPAc, la LFSP, la legge del 30 settembre 2016 sull’energia (LEne, RS 730.0) e la legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr, RS 910.1). Le interfacce e sinergie sono descritte qui di seguito.
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Interfaccia con il programma «Pericoli naturali gravitativi», art. 6 LSCA I progetti di rivitalizzazione devono adempiere fondamentalmente gli stessi requisiti ecologici dei progetti di protezione contro le piene (art. 37 cpv. 2 LPAc58). Viene tuttavia fatta una distinzione tra progetti di protezione contro le piene secondo la LSCA, il cui obiettivo principale è la sicurezza contro le piene, e progetti di rivitalizzazione secondo la LPAc, il cui obiettivo principale è la valorizzazione ecologica.
Sotto il profilo del finanziamento, i progetti di sistemazione dei corsi d’acqua sono classificati principalmente in base all’entità delle mancanze esistenti (fig. 5). Se vi è un deficit ecologico ma non un deficit di sicurezza con necessità di intervento, il progetto è orientato alla rivitalizzazione; se invece sussiste un deficit di sicurezza con necessità di intervento ma non un deficit ecologico, il progetto interessa la protezione contro le piene. Nel caso in cui i deficit interessino entrambi i settori, il progetto riguarda in primo luogo la protezione contro le piene e può ottenere un finanziamento aggiuntivo secondo la LPAc. Per semplificazione, questi progetti vengono di seguito definiti «progetti combinati». Il presupposto per un progetto combinato è l’ampliamento dello spazio riservato alle acque alla larghezza per la biodiversità o al perimetro del progetto («estensione della lunghezza»). Nell’estensione della lunghezza non devono esserci deficit di sicurezza con necessità d’intervento e possono essere attuate solo misure di rivitalizzazione. Per spiegazioni più approfondite si rinvia alla descrizione dell’obiettivo 3 del programma (cfr. cap. 8.2.3).
Per i progetti combinati l’UFAM disciplina le quote di finanziamento nella decisione di sussidio. I progetti cofinanziati nell’ambito degli AP vanno presi in considerazione con il rispettivo ammontare del sussidio in entrambi i programmi «Pericoli naturali gravitativi» e «Rivitalizzazioni». Non si può concedere l’aumento per la rivitalizzazione a un progetto singolo di protezione contro le piene prendendo come riferimento l’AP «Rivitalizzazioni», così come non si può concedere l’aumento a un progetto di protezione contro le piene appartenente all’offerta di base come se si trattasse di un progetto singolo di rivitalizzazione.
Figura 5 Classificazione dei progetti di sistemazione delle acque per il finanziamento nelle categorie dei progetti di protezione cont ro le piene secondo la LSCA e dei progetti di rivitalizzazione secondo la LPAc
Nessun deficit ecologico Deficit ecologico
Nessun deficit di sicurezza con necessità di intervento Garanzia a lungo termine Progetto di rivitalizzazione
Deficit di sicurezza con Progetto di protezione Progetto di protezione necessità d’intervento contro le piene contro le piene*
* Possibilità di finanziamento aggiuntivo secondo la LPAc di progetti di protezione contro le piene secondo la LSCA che vanno oltre i requisiti minimi di gestione in armonia con la natura di cui all’articolo 37 LPAc («progetto combinato» cfr. il testo riportato sopra)
58 Strumento di lavoro «Requisiti ecologici per i progetti di sistemazione delle acque» in fase di elaborazione, si prevede che verrà messo a disposizione dei Cantoni probabilmente nel 2023.
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Interfaccia con il programma «Protezione della natura», art. 18 segg. LPN L’interfaccia riguarda principalmente le diverse misure di valorizzazione degli habitat umidi pregiati (zone golenali, zone paludose o siti di riproduzione degli anfibi), delle sorgenti e delle rive lacustri.
La cura e la manutenzione dei biotopi rientrano nel programma «Protezione della natura» secondo l’articolo 18 segg. LPN. Di regola, si finanziano secondo la LPAc interventi strutturali unici per le acque esistenti arginate.
La rimozione di alberi non adatti alla stazione da un bosco golenale è sovvenzionata attraverso la LPAc come misura di accompagnamento nell’ambito di un progetto di rivitalizzazione. Se la misura non rientra in un progetto di rivitalizzazione, il sussidio viene concesso attraverso la LPN o la LFo.
Nell’ambito di rivitalizzazioni possono essere realizzate acque stagnanti (piccoli stagni, pozze o vecchi bracci fluviali) oppure le acque stagnanti che si stanno interrando possono essere dragate se servono per l’interconnessione regionale di specie prioritarie a livello nazionale. Le acque stagnanti devono essere strutturate conformemente al tipo di acque e di paesaggio. Le acque rivitalizzate non devono però essere arginate a protezione delle acque stagnanti realizzate. La priorità va data al ripristino dei processi dinamici.
I progetti di rivitalizzazione che interessano le rive lacustri e che danno diritto a sussidi mirano a ripristinare le funzioni naturali di una riva arginata o corretta con interventi edili. Comportano un miglioramento ecomorfologico nella zona di transizione tra ambiente acquatico e terrestre e contribuiscono alla valorizzazione ecologica dello spazio riservato alle acque (area rivierasca) e della zona di acque basse 59. Contribuiscono in tal modo a migliorare l’interconnessione tra questi due ambienti. Anche i riporti di ghiaia da isole alla foce di corsi d’acqua in zone di acque basse sono considerati progetti di rivitalizzazione se i processi naturali sono compromessi in misura tale da non potersi più formare in modo naturale. Le misure di valorizzazione isolate (ad es. protezione di canneti) che non comportano di per sé una valorizzazione morfologica nella zona di transizione tra ambiente acquatico e terrestre non sono sovvenzionate nell’ambito della LPAc, ma possono esserlo in combinazione con altre misure che soddisfano i criteri summenzionati. Occorre verificare caso per caso se si tratta di un progetto di rivitalizzazione secondo la LPAc oppure di un progetto di valorizzazione secondo la LPN.
Le rivitalizzazioni sono un elemento importante nel quadro della Strategia Biodiversità Svizzera (SBS) e danno un contributo importante all’infrastruttura ecologica. Il programma «Rivitalizzazioni» sostiene inoltre i mandati di valorizzazione definiti nelle ordinanze per la protezione dei biotopi di importanza nazionale (biotopi rilevanti per le acque, in particolare le zone golenali e i siti di riproduzione degli anfibi).
Interfaccia con le misure per il risanamento delle ripercussioni dello sfruttamento della forza idrica nei settori «deflussi discontinui» e «materiale solido di fondo» secondo la LPAc nonché con le misure di cui all’articolo 10 LFSP, finanziate secondo l’articolo 34 LEne Per le centrali elettriche esistenti (impianti messi in funzione prima del 1° gennaio 2011) possono essere finanziate secondo l’articolo 34 LEne le misure di risanamento richieste per eliminare le ripercussioni dei deflussi discontinui negli impianti idroelettrici (art. 39a LPAc), le misure per il risanamento del bilancio in materiale solido di fondo (art. 43a LPAc) nonché le misure ai sensi dell’articolo 10 LFSP per la libera circolazione dei pesci (risalita, protezione e discesa dei pesci) ai sensi dell’articolo 34 LEne.
59 Cfr. il modulo «Rivitalizzazione delle rive lacustri, Pianificazione strategica» dell’aiuto all’esecuzione «Rinaturazione delle acque» (UFAM 2018), fig. 3.
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Le misure di risanamento che non riguardano impianti idroelettrici non possono essere finanziate in base all’articolo 34 LEne. Queste misure possono essere finanziate come rivitalizzazione se sono soddisfatte le condizioni seguenti: · si tratta di misure edilizie una tantum quali le ristrutturazioni o gli smantellamenti per il ripristino delle funzioni naturali delle acque e · nessun detentore ha l’obbligo di ripristino (art. 62b cpv. 4 LPAc).
Per le misure volte a risanare il bilancio in materiale solido di fondo nelle camere di ritenuta e nelle opere di sistemazione di corsi d’acqua non riferite a centrali idroelettriche viene utilizzato qui di seguito il termine «misure concernenti il materiale solido di fondo», mentre per le misure volte a ripristinare la libera migrazione dei pesci viene utilizzato il termine «misure di interconnessione». Il ripristino della libera circolazione dei pesci è considerato prioritario nell’ambito di progetti di rivitalizzazione con valorizzazione dell’intero spazio riservato alle acque. Sono tuttavia possibili misure d’interconnessione isolate (smantellamento di ostacoli e all’occorrenza sostituzione con rampe idonee) nel caso in cui non si possa attuare una rivitalizzazione completa nel medio termine.
Se vengono effettuati ristrutturazioni o smantellamenti nell’ambito di un progetto di protezione contro le piene, un eventuale finanziamento avviene nell’ambito di tale progetto. Non possono invece essere sovvenzionate le misure di esercizio a impianti non idroelettrici e le misure riguardanti prelievi di ghiaia a fini commerciali.
Nel quadro del risanamento del bilancio in materiale solido di fondo secondo l’articolo 83a LPAc occorre effettuare uno studio sul tipo e sulla portata delle misure nel bacino imbrifero. La parte di questo studio che interessa gli impianti non idroelettrici non può essere finanziata secondo l’articolo 34 LEne, ma può esserlo stanziando fondi destinati alla rivitalizzazione (basi della rivitalizzazione).
Interfaccia con gli aiuti finanziari destinati alla promozione del ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d’acqua secondo l’articolo 87 capoverso 1 lettera e LAgr Il ripristino dell’alveo a cielo aperto e la rivitalizzazione dei piccoli corsi d’acqua possono essere finanziati nell’ambito di progetti per il miglioramento strutturale in campo agricolo. Gli interventi di miglioramento strutturale rientrano in progetti di Comuni, società cooperative e committenti privati, autorizzati e sostenuti a livello cantonale. Su richiesta dei Cantoni possono essere concessi aiuti finanziari federali sotto forma di contributi e crediti d’investimento. La legge sull’agricoltura (LAgr) contiene un articolo specifico sulla promozione del ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d’acqua nell’ambito dei miglioramenti strutturali. Questi interventi di promozione sono definiti nell’articolo 15 lettera b dell’ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (OMSt, RS 913.1) come misure di accompagnamento per la valorizzazione della natura e del paesaggio in relazione con altre misure di miglioramento strutturale. Inoltre, secondo l’articolo 23 capoverso 1 lettera a OMSt possono essere finanziati anche i costi per l’acquisto di terreni. Le condizioni del finanziamento sono descritte in modo dettagliato nelle spiegazioni relative all’OMSt (ad es. la portata media fino a circa 100 l/s). Se un ripristino dell’alveo a cielo aperto e/o una rivitalizzazione di un piccolo corso d’acqua sono necessari come misure ecologiche sostitutive nell’ambito di migliorie, il loro finanziamento non avviene in virtù della LPAc. Per le misure che vanno al di là di quelle sopra indicate i Cantoni possono decidere di far rientrare un progetto tra gli interventi di promozione previsti dalla LAgr o dalla LPAc; eventualmente, la decisione può essere adottata in accordo con la Confederazione nell’ambito dei negoziati sugli AP.
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8.2 Politica programmatica
8.2.1 Scheda programmatica
Scheda programmatica «Rivitalizzazioni» secondo gli art. 4 lett. m, 37, 38a e 62b LPAc
Obiettivo legale Ripristino, con misure di natura edile, delle funzioni naturali di acque superficiali arginate, corrette, coperte o messe in galleria (art. 4 lett. m, 37 cpv. 2 e 3, 38a LPAc)
Effetto perseguito Acque prossime allo stato naturale in grado di autoregolarsi e con capacità di resilienza; acque provviste di spazio sufficiente, di dinamica specifica propria e di organismi tipici del luogo appartenenti a popolazioni interconnesse che possono riprodursi. Promozione della biodiversità nelle acque e lungo le loro sponde, specialmente per quanto riguarda le specie bersaglio tipiche Promozione delle acque come elemento fondamentale per lo sviluppo della rete di habitat acquatici, anfibi e terrestri e come corridoi d’interconnessione nel paesaggio naturale e rurale
Priorità e strumenti UFAM I mezzi finanziari disponibili sono ripartiti in funzione delle priorità in termini di efficacia tenendo conto:
dell’ampiezza dello spazio riservato alle acque, dell’estensione del perimetro del progetto o della promozione del ripristino dell’alveo a cielo aperto e
dei benefici di un progetto per la natura e il paesaggio o della sua importanza per la promozione delle attività ricreative di prossimità.
ID Obiettivi programmatici Indicatori di prestazione Indicatori di qualità Contributo della Confederazione (obiettivi di prestazione)
08-1 OP 1: Basi della rivitalizzazione
Rilevamento IP 1.1: Chilometri di acque o Requisiti qualitativi cfr. all. A3-1 Contributo globale (prezzo dell’ecomorfologia dei corsi lunghezza delle rive su cui è standard/unità) 180 CHF/km per i d’acqua e delle rive lacustri stato effettuato il rilevamento rilevamenti dell’ecomorfologia e la dell’ecomorfologia sua rappresentazione cartografica
Pianificazione strategica IP 1.2: Costi computabili Requisiti qualitativi cfr. all. A3-1 60 % dei costi computabili in base delle rivitalizzazioni delle delle pianificazioni e dei al budget verificato acque secondo l’art. 41d rilevamenti effettuati cpv. 4 OPAc
Quota di rivitalizzazione nelle pianificazioni di bacini imbriferi e negli studi sul tipo e sulla portata delle misure nel quadro del risanamento del bilancio in materiale solido di fondo
Controllo «standard» IP 1.3: Costi computabili Requisiti qualitativi cfr. all. A3-1 60 % dei costi computabili in base dell’efficacia delle misure realizzate al budget verificato
Controllo «approfondito» IP 1.4: Costi computabili Requisiti qualitativi cfr. all. A3-1 80 % dei costi computabili in base dell’efficacia delle misure realizzate al budget verificato
08-2 OP 2: Progetti di Requisiti qualitativi cfr. cap. 8.2.3, Contributo globale 35–80 % dei rivitalizzazione OP 2, all. A3-2 e A3-3 costi computabili (all. A5). I vari supplementi sono cumulativi fino al raggiungimento dell’aliquota di sovvenzionamento massima dell’80 %. Alcuni IP si escludono a vicenda (cfr. spiegazioni cap. 8.2.3)
Progetti finanziati con sussidi IP 2.1: Costi computabili Requisiti del progetto per la 35 % di base per corsi d’acqua e delle misure realizzate rivitalizzazione, il ripristino dell’alveo a rive lacustri cielo aperto e per il ripristino dell’interconnessione longitudinale
Progetti con spazio riservato IP 2.2a: Costi computabili Aumento dello spazio riservato alle + 25 % alle acque per la biodiversità delle misure realizzate acque per la biodiversità all’80 % del su corsi d’acqua; perimetro del progetto;
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ID Obiettivi programmatici Indicatori di prestazione Indicatori di qualità Contributo della Confederazione (obiettivi di prestazione)
Ripristino dell’alveo a cielo Apertura di corsi d’acqua intubati o di aperto di corsi d’acqua e sorgenti captate riservando uno sorgenti spazio adeguato alle acque
IP 2.2b: Costi computabili Aumento dello spazio riservato alle + 10 % delle misure realizzate acque per la biodiversità al 60 % del perimetro del progetto
Progetti di grande beneficio IP 2.3a: Costi computabili Progetti o misure d’interconnessione + 20 % per corsi d’acqua e rive delle misure realizzate puntuali di grande beneficio secondo lacustri la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni; Misure puntuali concernenti il materiale solido di fondo
Progetti di medio beneficio IP 2.3b: Costi computabili Progetti o misure d’interconnessione + 10 % per corsi d’acqua e rive delle misure realizzate puntuali di medio beneficio secondo lacustri; la pianificazione strategica delle Progetti rilevanti per la rivitalizzazioni promozione delle attività E/O ricreative di prossimità su rilevanti per la promozione delle corsi d’acqua o rive lacustri attività ricreative di prossimità (in particolare nelle aree insediative, max. 10 % del numero complessivo di progetti di un Cantone, incluse le rive lacustri; cfr. cap. 8.2.3 relativo al piano di canalizzazione dei flussi turistici)
08-3 OP 3: Progetti per la Requisiti qualitativi cfr. cap. 8.2.3, Sussidi aggiuntivi rispetto alla protezione contro le piene OP 3, all. A3-2 e A3-3 sovvenzione di base secondo la con spazio riservato alle LSCA. acque per la biodiversità o I vari supplementi (secondo la con estensione della LSCA e la LPAc) sono cumulativi lunghezza60 in corsi d’acqua fino al raggiungimento dell’aliquota («progetti combinati») di sovvenzionamento massima dell’80 % dei costi computabili (all. A5). Alcuni IP si escludono a vicenda (cfr. spiegazioni cap. 8.2.3).
IP 3.1a: Costi computabili Aumento dello spazio riservato alle + 25 % delle misure realizzate acque per la biodiversità all’80 % del perimetro del progetto
IP 3.1b: Costi computabili Aumento dello spazio riservato alle + 10 % delle misure realizzate acque per la biodiversità al 60 % del perimetro del progetto
IP 3.2a: Costi computabili Spazio riservato alle acque per la + 20 % delle misure realizzate biodiversità o estensione della lunghezza sempre di grande beneficio secondo la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni
IP 3.2b: Costi computabili Spazio riservato alle acque per la +10 % delle misure realizzate biodiversità o estensione della lunghezza • di medio beneficio secondo la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni
60 Estensione della lunghezza e spazio riservato alle acque per la biodiversità non sono cumulabili. Se l’esecuzione di un progetto con estensione della lunghezza comporta spazio riservato alle acque per la biodiversità, il finanziamento avviene in base ai criteri applicabili allo spazio riservato alle acque per la biodiversità.
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ID Obiettivi programmatici Indicatori di prestazione Indicatori di qualità Contributo della Confederazione (obiettivi di prestazione)
• rilevanti per la promozione delle attività ricreative di prossimità (in particolare nelle aree insediative, max. 10 % del numero complessivo di progetti di un Cantone; cfr. cap. 8.2.3 relativo al piano di canalizzazione dei flussi turistici)
I progetti singoli non fanno parte degli AP; vengono, come finora, deliberati singolarmente in conformità ai finanziamenti appositamente stanziati.
08-4 OP 4: Progetti singoli di IP in analogia ai progetti In analogia agli IQ di progetti AP 35–80 % dei costi computabili (all. rivitalizzazione AP: Costi computabili delle (cfr. cap. 8.2.3, OP 2, all. A3-2 e A5). I vari supplementi sono misure realizzate all. A3-3) cumulativi fino al raggiungimento dell’aliquota di sovvenzionamento massima dell’80 %. Alcuni IP si escludono a vicenda (livelli di sovvenzionamento analoghi ai progetti AP (OP 2), cfr. spiegazioni cap. 8.2.3).
08-5 OP 5: Progetti singoli per la IP in analogia ai progetti In analogia agli IQ di progetti AP Sussidi aggiuntivi rispetto alla protezione contro le piene AP: Costi computabili delle (cfr. cap. 8.2.3, OP 2, all. A3-2 e sovvenzione di base secondo la con spazio riservato alle misure realizzate all. A3-3) LSCA. I vari supplementi (secondo acque per biodiversità o la LSCA e la LPAc) sono con estensione della cumulativi fino al raggiungimento lunghezza («progetti dell’aliquota di sovvenzionamento combinati») massima dell’80 % dei costi computabili (all. a5). Alcuni IP si escludono a vicenda (livelli di sovvenzionamento analoghi ai progetti AP (OP 3), cfr. spiegazioni cap. 8.2.3).
Il contributo federale per un progetto può variare tra il 35 e l’80 per cento dei costi computabili. Qualora sia consentito, i diversi supplementi sono cumulabili fino a raggiungere l’aliquota massima di sovvenzionamento dell’80 per cento. L’impiego modulare delle aliquote di sovvenzionamento secondo la scheda programmatica implica ad esempio che: · un progetto di rivitalizzazione per corsi d’acqua nello spazio riservato alle acque con larghezza per biodiversità (di seguito denominato anche spazio riservato alle acque per la biodiversità), eseguito in una zona di grande beneficio secondo la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni, viene sostenuto per il 35 per cento con sussidi di base cui si aggiungono un 25 per cento destinato allo spazio riservato alle acque per la biodiversità e un 20 per cento per il grande beneficio. Nel complesso l’aliquota di sovvenzionamento ammonta all’80 per cento. · una misura d’interconnessione puntuale viene sovvenzionata in base al beneficio di risanamento definito per l’ostacolo conformemente alla pianificazione strategica di rivitalizzazione. L’eliminazione di un ostacolo con, ad esempio, un beneficio medio viene sostenuta per il 35 per cento con sussidi di base più il 10 per cento per il beneficio medio, quindi in totale per il 45 per cento. Entro il 1° gennaio 2028 (ossia entro la disponibilità della pianificazione strategica delle rivitalizzazioni aggiornata) il sovvenzionamento può avvenire in base al beneficio del tratto d’acqua, se all’ostacolo non è stato attribuito alcun beneficio; · un progetto concernente una riva lacustre può, in linea di massima, essere finanziato nella misura del 35– 65 per cento: 35 per cento di sussidio di base, 10 per cento per beneficio medio o 20 per cento per beneficio elevato e, in particolari circostanze, più il 10 per cento di aumento per attività ricreative di prossimità (cfr. cap. 8.2.3, OP 2 progetti di rivitalizzazione, IP 2.3a e 2.3b).
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8.2.2 Calcolo dei mezzi finanziari
Le prescrizioni concernenti l’attribuzione dei finanziamenti ai Cantoni si basano su criteri obiettivi e orientati alla necessità d’intervento, che collocano il Cantone in un contesto svizzero (quota della rete idrografica di un Cantone ponderata grazie alla numerazione dei segmenti di corsi d’acqua, FLOZ, secondo la classificazione di Strahler e quota della rete idrografica in cattive condizioni ecomorfologiche). Nell’attribuzione definitiva dei fondi possono essere prese in considerazione anche le richieste plausibilizzate dei Cantoni.
Per l’attribuzione dei finanziamenti si applicano inoltre i seguenti principi: · flessibilità nell’impiego dei finanziamenti: la Confederazione non prescrive nessun rapporto fisso tra progetti dell’AP e progetti singoli. Questo rapporto viene stabilito nel quadro dei negoziati sull’accordo tenendo conto dei mezzi disponibili e del fabbisogno plausibile. Il disciplinamento della delimitazione tra i progetti che fanno parte dell’AP e i progetti singoli è flessibile (art. 54b cpv. 3 OPAc; all. A1, tab. 44). Lo scopo è di dare ai Cantoni un margine di manovra sufficiente e di contenere il numero dei progetti singoli. Conformemente al principio di sussidiarietà, devono essere valutati separatamente dalla Confederazione e trattati mediante singola decisione solo i progetti che presentano effettivamente un interesse sovraordinato o che non vanno inseriti nell’AP per altri motivi importanti e quindi possono essere sottoposti alla responsabilità operativa del Cantone. La delimitazione tra i progetti dell’AP e i progetti singoli ha un ruolo importante nei negoziati sull’AP tra la Confederazione e il Cantone; · pianificazione continua: secondo esperienza la pianificazione e l’elaborazione del preventivo dei lavori per l’anno successivo sono abbastanza precise. Più l’orizzonte temporale è lungo, più la pianificazione è imprecisa. Spesso entrano in gioco anche fattori il cui influsso è difficilmente controllabile: ad esempio, i ricorsi inoltrati nell’ambito delle procedure di autorizzazione possono comportare forti ritardi. Per questo motivo è importante che all’interno di un programma pluriennale siano possibili adeguamenti. Il programma pluriennale, inoltre, dev’essere il più possibile vincolante. Per trasferimenti di mezzi finanziari dall’AP a progetti singoli e viceversa occorre un adeguamento motivato dell’accordo; · adempimento alternativo: per quanto riguarda l’adempimento alternativo si applicano le considerazioni esposte nel capitolo 1.3.11 della Parte I del Manuale (Politica di sovvenzionamento fondata su programmi: basi e procedure); · aliquota media di sovvenzionamento: nell’allestimento dei programmi da loro proposti, i Cantoni devono far sì che l’aliquota media di sovvenzionamento non superi per tutti i progetti il 65 per cento dei costi computabili
(rapporto del 12 agosto 2008 della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati concernente l’iniziativa parlamentare «Protezione e utilizzo dei corsi d’acqua»).
8.2.3 Obiettivi programmatici
OP 1 Basi della rivitalizzazione Il rilevamento dell’ecomorfologia dei corsi d’acqua e delle rive lacustri viene finanziato con 180 franchi per ogni chilometro di lunghezza di corsi d’acqua cartografati sia per il primo rilevamento che per quelli successivi (ad es. nell’ambito dell’aggiornamento della pianificazione strategica delle rivitalizzazioni delle acque).
La pianificazione strategica delle rivitalizzazioni delle acque approvata dai Cantoni nel 2014 (art. 41d cpv. 3 OPAc) deve essere aggiornata entro fine 2026 (art. 41d cpv. 4 OPAc). La procedura è descritta nel modulo «Revitalisierung Fliessgewässer – Strategische Planung» (disponibile in tedesco e francese) dell’aiuto all’esecuzione «Rinaturazione delle acque» (UFAM 2014, versione aggiornata). La pianificazione strategica delle rivitalizzazioni delle acque è finanziata in misura del 60 per cento del budget verificato.
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Inoltre, le pianificazioni delle rivitalizzazioni a livello di bacino imbrifero (cfr. modulo «Revitalisierung Fliessgewässer – Strategische Planung» (disponibile in tedesco e francese) dell’aiuto all’esecuzione «Rinaturazione delle acque», UFAM 2012) nonché gli studi sul tipo e sulla portata delle misure sugli impianti non idroelettrici per il risanamento del bilancio in materiale solido di fondo secondo l’articolo 83a LPAc sono sostenuti in misura del 60 per cento del budget verificato. Solo la parte dei lavori di pianificazione all’interno di una pianificazione a livello di bacino imbrifero che serve alla pianificazione delle rivitalizzazioni può essere sovvenzionata nell’ambito del programma «Rivitalizzazioni».
Controllo dell’attuazione e controllo dell’efficacia: Dal periodo programmatico 2020–2024 l’accento è posto sull’esecuzione dei controlli dei risultati, utili per l’attuazione efficiente di future rivitalizzazioni. Il termine «controllo dei risultati» comprende due aspetti: il controllo dell’attuazione e il controllo dell’efficacia. Il controllo dell’attuazione serve a verificare se i progetti e le misure contemplati sono stati attuati, mentre il controllo dell’efficacia serve a verificare se le misure attuate producono l’effetto desiderato per quel che riguarda lo spazio vitale e le biocenosi. Il controllo dell’efficacia ha l’obiettivo di acquisire conoscenze in vista della realizzazione di futuri progetti anche oltre il singolo progetto specifico (ad es. effetti sul bacino imbrifero).
Il controllo dell’attuazione avviene nell’ambito del rapporto annuale (cfr. cap. 8.2.3, considerazioni generali riguardanti OP 2, OP 3 e OP 4; misure di rivitalizzazione per corsi d’acqua e rive lacustri). Il controllo dell’efficacia si distingue in standard e approfondito. Il controllo standard dell’efficacia è finanziato in misura del 60 per cento del budget concordato. Il relativo budget e il contributo della Confederazione che ne deriva sono stabiliti nel quadro dei negoziati per i programmi, secondo i progetti sottoposti al controllo dell’efficacia. Nel limite del budget concordato, per progetti selezionati il Cantone rileva degli indicatori rilevanti per l’obiettivo e ragionevoli in rapporto agli oneri del progetto. Una lista con possibili indicatori è proposta nella pubblicazione «Controllo dell’efficacia – Imparare insieme per il futuro» (UFAM 2019). Il controllo approfondito serve a esaminare in modo mirato progetti singoli per dare una risposta a questioni di interesse nazionale formulate in precedenza. Il dispendio di tempo e i costi di questo tipo di controllo possono variare molto a seconda della questione da analizzare. Il controllo approfondito dell’efficacia è finanziato dalla Confederazione in misura dell’80 per cento dei costi computabili.
OP 2 e OP 3 considerazioni generali riguardanti i progetti all’interno dell’accordo programmatico I progetti singoli non sono soggetti all’approvazione preliminare della Confederazione, anche se una sua partecipazione alla definizione dei contenuti in sede di pianificazione rimane sostanzialmente possibile, anche se dev’essere espressamente auspicata da entrambe le parti. L’AP definisce l’obiettivo e i progetti previsti, le condizioni quadro (diritto federale applicabile, regolamentazione della collaborazione ecc.) nonché i requisiti (cfr. all. A3) e gli standard (direttive ecc.) da rispettare.
Nell’ambito del controlling, il Cantone informa sui lavori svolti, indicando in linea di massima solo i progetti dell’accordo programmatico nei quali i lavori di costruzione hanno avuto inizio o sono stati conclusi entro la fine dell’anno in esame. In via eccezionale possono essere finanziati anche lavori di pianificazione avanzati, se la realizzazione del progetto è garantita. In futuro anche il controllo dell’attuazione dei progetti conclusi farà parte della rendicontazione annuale e comporterà la compilazione della tabella «Datenhaltung Revitalisierungsprojekte» (pubblicata online come guida pratica sotto «Altri documenti» nell’ambito dell’aiuto all’esecuzione «Rinaturazione delle acque») che verrà inviata congiuntamente al rapporto annuale e servirà a sviluppare ulteriormente il programma. I dati del controllo dell'attuazione devono continuare a essere trasmessi all'UFAM dopo il completamento dei lavori di costruzione con il rapporto annuale dal accordo programatico. Ciò vale anche
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se, a partire dal 2025 questi dati non tengono quindi conto dei costi aggiuntivi di sistemazione finanziati per i cinque anni successivi al completamento dei lavori.
Durante il periodo programmatico la Confederazione effettua controlli a campione per verificare se sono rispettate le condizioni generali stabilite per contratto. Al termine del periodo il Cantone fornisce un resoconto finale.
Il finanziamento fino al 2028 avviene sotto forma di percentuale dei costi di progetto computabili (le prestazioni che non danno diritto ai contributi sono riportate nell’all. A5, tab. 49 e 50) e, conformemente all’articolo 62b capoverso 3 LPAc, in funzione dell’efficacia. A tale scopo, a certi progetti sono accordate aliquote superiori, che sono cumulabili fino a un’aliquota di contribuzione massima dell’80 per cento dei costi computabili. L’entità del contributo cantonale al programma non è vincolata all’ammontare del contributo federale. Per il finanziamento di progetti singoli nell’ambito dell’accordo programmatico, il Cantone può stabilire le quote a carico di Confederazione/Cantone/Comune in modo flessibile. Tuttavia si raccomanda che all’interno dell’AP i Cantoni promuovano l’efficacia dei progetti con un sistema di incentivazione in linea con la strategia federale.
Nel caso di progetti di sistemazione dei corsi d’acqua (OP 2 e OP 3), la sistemazione dei tratti dello spazio riservato alle acque è garantita nel quadro del progetto durante i primi cinque anni (art. 62b cpv. 3bis LPAc). Per finanziare le misure, la Confederazione applica la stessa aliquota contributiva prevista per il progetto. I costi devono essere riportati nel rapporto annuale quale parte dei costi computabili del progetto e non indicati separatamente.
Un progetto dell’AP deve essere inserito per la prima volta in un rapporto dopo l’inizio dei lavori. A partire da questo momento, le prestazioni fornite per la realizzazione del progetto e la garanzia della sistemazione devono essere inserite in un rapporto. Il controllo dell’efficacia è effettuato dopo la conclusione dei lavori.
OP 2 Progetti di rivitalizzazione IP 2.1 Progetti di rivitalizzazione di acque e rive lacustri finanziati con sussidi di base Per rivitalizzazione si intende il ripristino, con misure di natura edile, delle funzioni naturali di acque superficiali arginate, corrette, coperte o messe in galleria (art. 4 lett. m LPAc).
I progetti di rivitalizzazione finanziati con sussidi di base sono eseguiti in spazi minimi necessari riservati alle acque (in considerazione degli art. 41a cpv. 4 lett. a e 41b cpv. 3 OPAc) e soddisfano i requisiti posti alla loro attuazione (all. A3; la procedura del progetto e le relative liste di controllo sono presentate nell’all. A4). In zone densamente edificate ai sensi dell’articolo 41a capoverso 4 lettera a OPAc si possono finanziare anche progetti realizzati in spazi riservati alle acque adattati alla situazione edificatoria, sempre che siano rispettati i requisiti previsti per i progetti di rivitalizzazione.
Sui corsi d’acqua sono espressamente auspicati progetti che, mediante la semplice rimozione di opere di sistemazione dei corsi d’acqua e di camere di ritenuta ripristinano una dinamica autonoma delle acque (rivitalizzazione autonoma per processi dinamici). Eventualmente per le acque fortemente incanalate e abbassate servono strutture iniziali per riattivare questa dinamica. Le misure di natura edile che si rendono eventualmente necessarie in un secondo tempo (ad es. al raggiungimento della linea di intervento) possono essere finanziate nel quadro di un successivo AP.
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I progetti per rive lacustri comportano un miglioramento ecomorfologico nella zona di transizione tra ambiente acquatico e terrestre e contribuiscono alla valorizzazione ecologica dello spazio riservato alle acque (area rivierasca) e della zona di acque basse 61 (cfr. cap. 8.1.4 Interfaccia con il programma «Protezione della natura»). Le rive lacustri sono esposte a una maggiore pressione allo sfruttamento dovuta alle attività ricreative. Spesso la popolazione ha il desiderio che vengano realizzate spiagge (spiagge di ghiaia). Dal momento che lo spazio riservato alle acque deve servire anche per le attività ricreative, occorre considerare anche questo aspetto nell’ambito della pianificazione del progetto. Tuttavia, è necessario garantire che siano soddisfatti i requisiti di una sistemazione seminaturale sia dello spazio riservato alle acque che della zona di acque basse. Se adatte alla stazione, si devono prevedere in particolare anche zone di acque basse strutturate come biotopi per avannotti, in cui l’ecologia rivesta importanza prioritaria. Gli interessi delle attività ricreative possono essere soddisfatti già prevedendo determinati punti di accesso al lago.
Progetti su corsi d’acqua nello spazio riservato alle acque per la biodiversità (senza grandi corsi d’acqua) La larghezza dello spazio riservato alle acque determina le possibilità di assetto e l’efficacia di un progetto. Possono quindi essere stanziati sussidi supplementari se viene garantito un aumento dello spazio riservato alle acque per la biodiversità nell’ambito di un progetto.
La larghezza dello spazio riservato alle acque per la biodiversità nel caso dei corsi d’acqua piccoli e medi (1– 15 m di larghezza naturale del fondo dell’alveo) è definita nella curva di riferimento riportata nelle «Linee guida per la gestione dei corsi d’acqua svizzeri» (UFAFP 2003). Nel caso dei piccoli corsi d’acqua (larghezza naturale del fondo dell’alveo < 1 m) non è possibile alcun supplemento per lo spazio riservato alle acque per la biodiversità. In linea di principio i grandi corsi d’acqua (a partire da una larghezza naturale del fondo dell’alveo di 15 m) con uno spazio riservato alle acque per la biodiversità sono considerati progetti singoli (cfr. OP 4). L’intero spazio riservato alle acque dev’essere strutturato e gestito in modo per quanto possibile prossimo allo stato naturale e idoneo alle acque. Questa regola vale anche per i casi in cui attualmente, ad esempio a causa dello smantellamento futuro di linee di cantiere, lo spazio riservato non è disponibile interamente alle acque.
Per ottenere un aumento dell’aliquota di sovvenzionamento del 25 per cento, lo spazio riservato alle acque deve presentare la larghezza per la biodiversità su almeno l’80 per cento della lunghezza del corso d’acqua nel perimetro del progetto. Se lo spazio riservato alle acque per la biodiversità può essere realizzato solo sul 60 per cento della lunghezza, l’aumento dell’aliquota è pari al 10 per cento.
Ripristino dell’alveo a cielo aperto Per interventi di ripristino dell’alveo a cielo aperto (apertura di corsi d’acqua intubati) compresa la sistemazione naturalistica dello spazio riservato alle acque viene concesso un supplemento del 25 per cento. Dal momento che per il ripristino dell’alveo a cielo aperto è necessario creare uno spazio riservato alle acque, questi sono stati tematicamente associati all’IP «Spazio riservato alle acque per la biodiversità».
61 Cfr. il modulo «Rivitalizzazione delle rive lacustri, Pianificazione strategica» dell’aiuto all’esecuzione «Rinaturazione delle acque» (UFAM 2018), fig. 3.
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Lo stesso supplemento è possibile per la rivitalizzazione delle sorgenti. Per rivitalizzazione delle sorgenti s’intende il ripristino/la ristrutturazione di captazioni di sorgenti e di impianti collegati, a condizione che si tratti di misure edili uniche. Nella rivitalizzazione sono inoltre compresi il ripristino/l’adeguamento dei terreni ubicati nell’area delle sorgenti e dei ruscelli sorgivi. Il finanziamento del ripristino di un impianto può essere sovvenzionato secondo l’articolo 62b capoverso 4 LPAc solo come misura di rivitalizzazione, qualora nessun detentore ne abbia l’obbligo (in particolare perché non è reperibile). Una ristrutturazione comprende situazioni in cui, ad esempio per un’emergenza, la captazione può essere mantenuta, ma possono essere ripristinate le funzioni dei corsi d’acqua.
Beneficio per la natura e il paesaggio in rapporto all’onere previsto Le rivitalizzazioni non hanno la stessa efficacia per tutti i corsi d’acqua, anche se sarebbero realizzabili con un dispendio proporzionato. Sui tratti di grande e medio beneficio in base alla pianificazione strategica delle rivitalizzazioni l’aliquota di sovvenzionamento può essere aumentata del 20 o del 10 per cento.
Se il ripristino della libera migrazione dei pesci è il motivo che determina la misura di rivitalizzazione (progetto con valorizzazione dell’intero spazio riservato alle acque, non solo misure d’interconnessione isolate) e l’attribuzione dei benefici per il tratto e l’ostacolo secondo la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni non corrispondono, è possibile consultare l’UFAM per sapere quale supplemento può essere richiesto per il beneficio.
Grazie alla loro grande importanza ai fini del ripristino delle funzioni naturali di un corso d’acqua, le misure seguenti beneficiano di un’aliquota di promozione più elevata: · misure concernenti il materiale solido di fondo (secondo la definizione al cap. 8.1.4, interfaccia con il risanamento delle ripercussioni dello sfruttamento della forza idrica): grande beneficio, supplemento del 20 per cento; · misure d’interconnessione puntuali su ostacoli (secondo la definizione al cap. 8.1.4, interfaccia con il risanamento delle ripercussioni dello sfruttamento della forza idrica): grande o medio beneficio secondo la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni, supplemento del 20 o del 10 per cento (entro il 1° gennaio 2028, ossia fino a quando sarà disponibile la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni aggiornata, il finanziamento può avvenire in base al beneficio per il tratto d’acqua, sempre che l’ostacolo non sia ancora assegnato ad alcun beneficio). L’interconnessione longitudinale deve essere possibilmente ripristinata nell’ambito delle rivitalizzazioni (con la valorizzazione dell’intero spazio riservato alle acque) anche nel caso in cui si possano attuare misure d’interconnessione puntuali.
Beneficio per attività ricreative di prossimità Per ogni periodo programmatico può beneficiare di un supplemento al massimo il 10 per cento dei progetti di un Cantone (progetti AP e PS su corsi d’acqua e rive lacustri, inclusi «progetti combinati», cfr. OP 3) particolarmente importanti per la promozione delle attività ricreative di prossimità relative alle acque (in particolare nelle aree insediative). Ogni Cantone può far valere il supplemento per attività ricreative di prossimità per almeno un progetto per ogni periodo programmatico. Anche per i progetti con supplemento per attività ricreative di prossimità devono essere soddisfatti i requisiti di una sistemazione prossima allo stato naturale. Per garantire anche settori in cui l’ecologia è considerata prioritaria occorre allestire un piano di orientamento dei visitatori adeguato all’estensione del progetto (cfr. all. A3-3.3).
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OP 3 Progetti per la protezione contro le piene con spazio riservato alle acque per la biodiversità o con estensione della lunghezza («progetti combinati») Secondo l’articolo 37 LPAc anche i progetti di protezione contro le piene devono essere realizzati rispettando il più possibile il tracciato naturale 62. Questo implica in particolare lo sviluppo della larghezza naturale del fondo dell’alveo, la creazione di uno spazio vitale sufficiente per gli anfibi nonché il ripristino più ampio possibile dell’interconnessione longitudinale terrestre. Se a un corso d’acqua viene concesso uno spazio riservato alle acque con larghezza per biodiversità e questo viene strutturato globalmente in modo prossimo allo stato naturale (fig. 7) o se tratti vicini vengono rivitalizzati con necessità d’intervento ma senza deficit di sicurezza (fig. 6, estensione della lunghezza), è possibile concedere un finanziamento supplementare secondo la LPAc.
I requisiti posti ai progetti sono riportati nell’allegato A3. La procedura del progetto e le relative liste di controllo sono presentate nell’allegato A4. I «progetti combinati» nelle aree di cui all’allegato A1, tabella 44, sono in genere trattati come progetti singoli.
Progetti su corsi d’acqua nello spazio riservato alle acque per la biodiversità (senza grandi corsi d’acqua) I requisiti posti allo spazio riservato alle acque per la biodiversità sono gli stessi di OP 2. Per il ripristino dell’alveo a cielo aperto non è possibile avvalersi dell’IP «Spazio riservato alle acque» (possibile eccezione d’intesa con l’UFAM, cfr. cap. successivo, sezione «Estensione della lunghezza»). Il ripristino dell’alveo a cielo aperto può tuttavia essere attuato come estensione della lunghezza). In linea di principio, i grandi corsi d’acqua (a partire da una larghezza naturale del fondo dell’alveo di 15 m) sono considerati come progetti singoli (requisiti cfr. OP 4).
Beneficio per la natura e il paesaggio in rapporto all’onere previsto, beneficio per attività ricreative di prossimità Un progetto di protezione contro le piene con spazio riservato alle acque per la biodiversità può ricevere sussidi supplementari per un beneficio grande o medio secondo la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni. Un progetto di protezione contro le piene con estensione della lunghezza riceve sussidi per un beneficio grande o medio secondo l’attribuzione prevista dalla pianificazione strategica delle rivitalizzazioni. Un supplemento per attività ricreative di prossimità è possibile nei progetti di protezione contro le piene sia con spazio riservato alle acque per la biodiversità che con estensione della lunghezza (cfr. spiegazioni OP 2 Attività ricreative di prossimità). Non è invece previsto un supplemento per beneficio o attività ricreative di prossimità per progetti di protezione contro le piene tramite la LPAc.
Estensione della lunghezza I requisiti posti all’estensione della lunghezza sono i seguenti (cumulativi): · la lunghezza complessiva del perimetro del progetto viene estesa oltre il settore con un deficit in materia di protezione contro le piene; su tale estensione della lunghezza, priva di deficit di sicurezza ma con necessità di intervento, vengono eseguite misure di rivitalizzazione (cfr. schizzo all’all. A6). · l’estensione si trova in un perimetro di grande e medio beneficio in base alla pianificazione strategica delle rivitalizzazioni; · i costi di rivitalizzazione rappresentano almeno il 20 per cento dei costi complessivi OPPURE le misure previste mirano a stimolare soprattutto la dinamica propria (ad es. rimozione di arginature delle rive, eventualmente in combinazione con strutture iniziali di attivazione), sono eseguite su una lunghezza significa-
62 Strumento di lavoro «Requisiti ecologici per i progetti di sistemazione delle acque» in fase di elaborazione, si prevede che verrà messo a disposizione dei Cantoni probabilmente nel 2023.
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tiva e rappresentano almeno il 5 per cento dei costi complessivi. Il potenziale di dinamica propria dev’essere documentato. Questi progetti devono essere presentati come progetti singoli. La decisione sull’eleggibilità al sovvenzionamento dev’essere chiarita nell’ambito delle riunioni di coordinamento. Se il progetto combinato prevede il ripristino dell’alveo a cielo aperto come estensione della lunghezza e la parte di rivitalizzazione rappresenta una quota sostanziale dei costi globali, è possibile consultare l’UFAM, che deciderà se concedere un supplemento per il ripristino dell’alveo a cielo aperto (+25 %, analogamente all’OP 2).
Un caso speciale di estensione della lunghezza è il ripristino della libera circolazione dei pesci sotto forma di una o più misure d’interconnessione puntuali nell’ambiente adiacente al perimetro della protezione contro le piene. In linea di principio questo è possibile se all’ostacolo viene assegnato un beneficio medio o elevato secondo la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni (entro il 1° gennaio 2028, ossia entro la disponibilità della pianificazione strategica delle rivitalizzazioni aggiornata, il sovvenzionamento può avvenire in base al beneficio del tratto d’acqua, se all’ostacolo non è stato attribuito alcun beneficio), se la misura d’interconnessione rappresenta almeno il 20 per cento dei costi globali ed esiste un nesso materiale con il progetto di protezione contro le piene.
Finanziamento Un «progetto combinato» viene trattato come progetto unico sia a livello di autorizzazione che di finanziamento. Il sussidio di base, pari al 35 per cento, proviene dai fondi per la protezione contro le piene, è accordato all’intero progetto e corrisposto nell’ambito del programma «Pericoli naturali gravitativi». Anche i sussidi per lo spazio riservato alle acque per la biodiversità o per l’estensione della lunghezza secondo la LPAc sono concessi in base ai costi complessivi del progetto.
OP 4 e OP 5 Osservazioni generali sui progetti singoli Di norma, sono trattati alla stregua di progetti singoli i provvedimenti d’incidenza territoriale complessi che devono conciliare diversi interessi e richiedono un coordinamento a tutti i livelli (Confederazione, Cantone, Comune). La distinzione tra AP e progetti singoli avviene secondo i criteri riportati nell’allegato A1, tabella 44.
I progetti singoli sono decisi caso per caso dalla Confederazione e non fanno quindi parte degli AP. La concessione di un contributo presuppone il rispetto dei requisiti (v. all. A3), il rilascio di tutte le autorizzazioni cantonali nonché la prova del finanziamento cantonale.
In caso di progetti di sistemazione dei corsi d’acqua, la sistemazione dei tratti dello spazio riservato alle acque è garantita nel quadro del progetto durante i primi cinque anni (art. 62b cpv. 3bis LPAc). Per le domande di sussidio per progetti singoli presentate dopo l’entrata in vigore della modifica della LPAc del 2025, occorre indicare nella domanda i costi a garanzia della sistemazione. La Confederazione sussidia la garanzia della sistemazione applicando la stessa aliquota contributiva prevista per il progetto.
I progetti singoli con una durata superiore a cinque anni sono di norma realizzati a tappe, definite caso per caso con i Cantoni.
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OP 4 Progetti singoli per la rivitalizzazione dei corsi d’acqua e delle rive lacustri I progetti con spazio riservato alle acque per la biodiversità su grandi corsi d’acqua (a partire da una larghezza naturale del fondo dell’alveo di 15 m) sono considerati come progetti singoli. Le ragioni per le quali lo spazio riservato alle acque deve essere riconosciuto come larghezza per la biodiversità sono esposte caso per caso in una perizia tecnica che dovrà essere sottoposta all’UFAM per verifica. I requisiti che la perizia tecnica deve soddisfare sono pubblicati online (sotto «Altri documenti» per l’aiuto all’esecuzione «Rinaturazione delle acque»). Un ulteriore aiuto è rappresentato dal rapporto peritale «Bestimmung der natürlichen Sohlenbreite von Fliessgewässern» (UFAM 2023) (sotto «Altri documenti» per l’aiuto all’esecuzione «Rinaturazione delle acque»).
Ai progetti singoli si applicano gli stessi requisiti e gli stessi livelli di aliquote per i progetti dell’AP (OP 2). I requisiti posti ai progetti sono riportati nell’allegato A3. La procedura del progetto e le relative liste di controllo sono presentate nell’allegato A4.
OP 5 Progetti singoli per la protezione contro le piene con spazio riservato alle acque per la biodiversità o con estensione della lunghezza («progetti combinati») Anche i progetti singoli per la protezione contro le piene possono ottenere un finanziamento aggiuntivo secondo la LPAc. La distinzione dei progetti singoli avviene secondo i criteri presentati nell’allegato A1, tabella 44. I progetti di protezione contro le piene con estensione della lunghezza che mirano in primo luogo a stimolare la dinamica propria del corso d’acqua sono considerati progetti singoli (cfr. OP 3). Ai progetti singoli si applicano gli stessi requisiti e gli stessi livelli di aliquote per i progetti dell’AP (OP 3). La procedura del progetto e le relative liste di controllo sono presentate nell’allegato A4.
Per grandi progetti singoli (perimetro di progetto lungo più chilometri) è tuttavia possibile, in via eccezionale, considerare per sezioni lo spazio riservato alle acque per la biodiversità all’interno del perimetro del progetto (fig. 8). Se in una determinata sezione del corso d’acqua lo spazio disponibile è chiaramente limitato (ad es. in aree edificate o topograficamente circoscritte) e di conseguenza lo spazio riservato alle acque con larghezza per la biodiversità non può essere valorizzato, la sezione interessata può essere esclusa e considerata come mero progetto di protezione contro le piene. Per la restante sezione del corso d’acqua i requisiti posti all’aumento dello spazio riservato alle acque per la biodiversità variano tra l’80 e il 60 per cento della lunghezza. La parte con larghezza per la biodiversità dovrebbe permettere di ottenere un tratto possibilmente lungo e connesso.
Se in determinati casi un progetto di protezione contro le piene con estensione della lunghezza viene realizzato a tappe anziché come progetto globale, anche i contributi possono essere conteggiati solo a tappe. Alla conclusione delle misure di protezione contro le piene si può conteggiare solo il contributo concesso nell’ambito del programma «Pericoli naturali gravitativi», pari al 35 per cento. Il secondo conteggio del finanziamento complessivo concesso (aliquota dei due programmi «Pericoli naturali gravitativi» e «Rivitalizzazioni»), dedotto il contributo già versato nell’ambito della prima tappa, viene effettuato dopo il completamento delle misure di rivitalizzazione. Il presupposto è che venga elaborato un piano generale (comprendente il progetto di rivitalizzazione) prima del rilascio della prima decisione e che le misure di rivitalizzazione si concludano entro un periodo concordato.
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Allegato relativo alla parte 8 A1 Criteri di delimitazione tra progetti dell’accordo programmatico e progetti singoli
Per i progetti che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri occorre decidere insieme alla Confederazione se debbano essere integrati nell’AP oppure presentati come progetti singoli per ottenere sussidi federali.
Tabella 43 Criteri di delimitazione tra progetti dell’accordo programmatico e progetti singoli
Ambito Criteri per i progetti singoli
Costi del progetto ≥ 5 mio di CHF (art. 54b cpv. 3 lett. a OPAc) per le rivitalizzazioni delle acque ≥ 1 mio di CHF per le rivitalizzazioni delle rive lacustri
Progetti che superano i confini cantonali e Paese limitrofo, più Cantoni coinvolti nazionali
Progetti che richiedono un esame All. 3 OEIA dell’impatto ambientale
Dissodamenti ≥ 5000 m² (art. 6 cpv. 2 LFo e 5 OFo)
Progetti che toccano impianti che Impianti ferroviari (autorità competente: UFT, art. 18 Lferr) richiedono un permesso di costruzione o Strade nazionali (autorità competente: USTRA, art. 26 LSN) che devono essere ammessi dalla Fabbisogno di superfici per l’avvicendamento delle colture > 3 ha (autorità competente: ARE Confederazione secondo decisione del CF dell’8 aprile 2010) Linee ad alta tensione (autorità competente: ESTI) Gasdotti ad alta pressione (autorità competente: UFE)
Progetti che toccano inventari Siti IFP con obiettivi di protezione riferiti alle acque, zone palustri, ISOS, IVS d’importanza nazionale
Progetti che producono effetti sui biotopi Inventari federali secondo l’articolo 18a LPN, Inventario federale delle riserve d’uccelli acquatici e d’importanza nazionale, sulle riserve migratori d’importanza internazionale e nazionale (art. 11 LCP, ORUAM) protette secondo l’ORUAM o sulle zone protette Smeraldo
Siti d’importanza nazionale per la I siti più rilevanti per i temoli, i nasi e i gamberi sono riportati nelle seguenti pubblicazioni riproduzione dei pesci e per i gamberi dell’UFAM:
«Popolazioni di temoli d’importanza nazionale», Informazioni concernenti la pesca, n. 70
«Monitoring du nase en Suisse», Informazioni concernenti la pesca, n. 82
«Plan d’action écrevisses Suisse», Pratica ambientale, 2011 Questi documenti sono in fase di aggiornamento
Progetti con partecipazione finanziaria di Cofinanziamento da parte di altri servizi federali come USTRA, UFT, UFAG, SWISSGRID ecc. diversi servizi federali
Altri casi particolari Opere tecnicamente complesse, criteri finanziari, interessi ecologici nazionali, grandi corsi d’acqua (> 15 m larghezza naturale dell’alveo) con spazio riservato alle acque per la biodiversità
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A2 Procedura per progetti singoli
Tabella 44 Fasi del progetto
Fase secondo il regolamento SIA 103 Risposta dell’UFAM
Studio preliminare / progetto preliminare / Presa di posizione con proposte e condizioni progetto di costruzione
Progetto di costruzione o di pubblicazione Decisione con condizioni e obblighi
L’UFAM prende posizione in merito a uno studio preliminare o un progetto preliminare (oppure in casi speciali in merito a un progetto di costruzione) e in particolare in merito alla decisione sulle varianti in base alla documentazione del progetto e a eventuali sopralluoghi. Ove necessario, segnatamente nel caso di progetti complessi o se, secondo il parere dell’UFAM, si sono verificate modifiche sostanziali, seguono altri pareri nelle successive fasi del progetto.
Se i costi stabiliti mediante decisione vengono superati, si può presentare all’UFAM un progetto aggiuntivo a condizione che le spese supplementari siano dovute a modifiche autorizzate del progetto, a un rincaro comprovato o ad altri fattori non influenzabili (art. 15 LSu). Per i costi aggiuntivi che non rientrano nei margini d’imprecisione del preventivo è sufficiente inoltrare una motivazione semplificata. I progetti aggiuntivi sono approvati o respinti con decisione separata.
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A3 Requisiti delle rivitalizzazioni
A3-1 Basi per le rivitalizzazioni Se si deve rilevare lo stato ecomorfologico (compresi gli ostacoli allo scorrimento) dei corsi d’acqua, il rilevamento deve essere effettuato secondo il metodo del modulo «Ecomorfologia livello R» per l’analisi e la valutazione dei corsi d’acqua in Svizzera («Modul Stufen Konzept», UFAFP, 1998, disponibile in francese e tedesco). Vengono finanziati sia i primi rilevamenti per colmare le lacune esistenti sia l’aggiornamento della cartografia delle acque.
Se si deve rilevare lo stato ecomorfologico delle rive lacustri, il rilevamento deve essere effettuato conformemente al modulo «Ökomorphologie Seeufer – Methoden zur Untersuchung und Beurteilung der Seen» (UFAM 2016, disponibile in francese e tedesco).
L’aggiornamento della pianificazione strategica delle rivitalizzazioni deve essere approvato dal Cantone entro il 31 dicembre 2026 e presentato all’UFAM. La procedura di pianificazione è descritta nel modulo «Revitalisierung Fliessgewässer – Strategische Planung» (disponibile in francese e tedesco) dell’aiuto all’esecuzione «Rinaturazione delle acque» (UFAM 2012, aiuto all’esecuzione aggiornato nel 2023).
Per le pianificazioni di bacini imbriferi occorre scegliere una procedura convincente, che deve essere illustrata all’UFAM nell’ambito dei negoziati concernenti il programma. Viene finanziata solo la parte di costi della pianificazione che si occupa della rivitalizzazione. Per gli studi concernenti il tipo e la portata delle misure per il risanamento del bilancio del materiale solido di fondo in impianti non idroelettrici secondo l’articolo 83a LPAc si raccomanda la procedura prevista nell’aiuto all’esecuzione «Geschiebehaushalt – Massnahmen» (UFAM 2023).
Per garantire lo sviluppo del programma «Rivitalizzazioni» viene eseguito un controllo dei risultati, che si compone di un controllo dell’attuazione e di un controllo dell’efficacia. Per il controllo dell’attuazione, alla conclusione del progetto viene compilata una tabella con i dati del progetto nell’ambito del rapporto annuale. La tabella indica le misure realizzate. Il controllo standard dell’efficacia serve a rilevare l’efficacia ecologica delle misure realizzate. I controlli dell’efficacia sono pianificati ed effettuati conformemente alla pubblicazione «Controllo dell’efficacia – Imparare insieme per il futuro», UFAM 2019.
A3-2 Spazio riservato alle acque: determinazione, strutturazione e sfruttamento La disponibilità di uno spazio riservato alle acque sufficientemente ampio è fondamentale per garantire le funzioni naturali delle acque. Lo spazio riservato alle acque è determinato secondo l’articolo 36a LPAc e gli articoli 41a e 41b OPAc. Lungo i corsi d’acqua lo spazio riservato alle acque dovrà eventualmente essere esteso nell’ambito di progetti di rivitalizzazione, qualora fosse necessario per garantire il rispetto degli obiettivi di sviluppo ecologici (art. 41a cpv. 3 OPAc). Potrebbe anche dover essere adattato alle nuove condizioni territoriali, ad esempio in seguito a importanti ampliamenti o al ripristino del corso originale.
Se lo spazio riservato alle acque è già stato definito in modo vincolante per i proprietari, per i corsi d’acqua si dovrà indicare in modo comprensibile l’origine della larghezza naturale del fondo dell’alveo su cui si basa lo spazio riservato alle acque. Se tale spazio non è stato fissato in modo vincolante per i proprietari, per i corsi d’acqua si dovrà in una prima fase determinare la larghezza naturale del fondo dell’alveo. Il rapporto di esperti «Bestimmung der natürlichen Sohlenbreite von Fliessgewässern» (UFAM 2023) (sotto «Altri documenti» per l’aiuto all’esecuzione «Rinaturazione delle acque») presenta diversi metodi utili a tale scopo.
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Nel caso di corsi d’acqua di medie e grandi dimensioni è possibile ricorrere a più di questi approcci, come riportato nel rapporto di esperti. La semplice applicazione del fattore di correzione, come indicato nella direttiva «Protezione contro le piene dei corsi d’acqua» (UFAEG 2001) non è indicata per corsi d’acqua medi e grandi e può eventualmente essere utilizzata per la plausibilizzazione.
In una seconda fase si dovrà determinare lo spazio riservato alle acque in base alla larghezza naturale del fondo dell’alveo: · lo spazio riservato alle acque minimo per corsi d’acqua piccoli e medi (larghezza naturale del fondo dell’alveo < 15 m) secondo la curva di riferimento riportata nelle «Linee guida per la gestione dei corsi d’acqua svizzeri» (UFAFP 2003) o secondo l’articolo 41a OPAc; · lo spazio riservato alle acque per la biodiversità nel caso di corsi d’acqua piccoli e medi secondo la curva di riferimento per garantire la biodiversità riportata nelle linee guida per la gestione dei corsi d’acqua (UFAFP 2003); · lo spazio riservato alle acque di grandi corsi d’acqua (larghezza naturale del fondo dell’alveo ≥ 15 m): – determinazione caso per caso tenendo conto della necessità di garantire lo svolgimento delle funzioni naturali delle acque (tra cui anche la garanzia degli obiettivi di protezione di oggetti dell’inventario secondo l’art. 41a cpv. 1 OPAc), della protezione contro le piene e dell’utilizzazione delle acque; – per determinare lo spazio riservato alle acque per la biodiversità occorre allestire una perizia tecnica nella quale illustrare il valore aggiunto ecologico che può essere generato nello spazio riservato alle acque per la biodiversità rispetto allo spazio minimo. I requisiti che la perizia tecnica deve soddisfare sono pubblicati online (sotto «Altri documenti» per l’aiuto all’esecuzione «Rinaturazione delle acque»). Nelle zone golenali d’importanza nazionale si deve realizzare uno spazio riservato alle acque con larghezza idonea alla formazione di meandri, nel quale assicurare uno spazio sufficiente alla formazione di meandri, alle ramificazioni del corso d’acqua, all’erosione limitata delle sponde 63.
In caso di adeguamento dello spazio riservato alle acque occorre verificare e illustrare se l’area soddisfa i criteri di «zona densamente edificata».
Nelle acque stagnanti la larghezza dello spazio riservato alle acque deve essere di almeno 15 metri (art. 41b cpv. 1 OPAc).
Allo spazio riservato alle acque nel perimetro del progetto si applicano i requisiti di strutturazione stabiliti nell’articolo 37 LPAc64. Lo spazio riservato alle acque è messo a disposizione delle acque superficiali. La sua sistemazione è naturalistica e idonea alle acque e, se del caso, prevede misure di manutenzione. Questo implica l’esistenza di una vegetazione ripuale adatta alla stazione e di habitat per una fauna e una flora diversificate (art. 37 cpv. 2 LPAc), ossia in particolare di habitat e di strutture diversi in ambiente acquatico, anfibio e terrestre dello spazio riservato alle acque. Per lo spazio riservato alle acque sono quindi importanti i seguenti requisiti: · la manutenzione o lo sfruttamento dovrebbe essere ammesso soltanto se indispensabile al raggiungimento e alla conservazione di obiettivi specifici del progetto di rivitalizzazione riguardanti la promozione delle specie e dei biotopi. Se ciò dovesse essere il caso, la manutenzione e lo sfruttamento dovrebbero essere limitati al minimo necessario;
63 Cfr. «Linee guida per la gestione dei corsi d’acqua svizzeri», UFAM 2003.
64 Strumento di lavoro «Requisiti ecologici per i progetti di sistemazione delle acque» in fase di elaborazione, si prevede che verrà messo a disposizione dei Cantoni probabilmente nel 2023.
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· evitare la concimazione della zona ripuale. In casi motivati, nel settore terrestre (ma non anfibio) è possibile procedere a una concimazione (ad es. su superfici sulle quali deve essere seminato un prato adatto alla stazione per contrastare la diffusione di neofite); · le nuove vie di comunicazione sono costruite in linea di principio al di fuori dello spazio riservato alle acque. Occorre verificare se, nell’ambito del progetto, sia possibile sopprimere le vie già esistenti o spostarle al margine dello spazio riservato alle acque. Di regola, in questo spazio sono ammessi unicamente nuovi percorsi pedonali sterrati e, qualora assolutamente necessarie sulla base delle situazioni locali, le vie di manutenzione per le opere di sistemazione dei corsi d’acqua. Se del caso, queste vie possono essere asfaltate o consolidate, ma devono essere strutturate in modo da poter essere riconquistate dalla vegetazione. Questa disposizione ha lo scopo di evitare che si formino barriere ecologiche insormontabili per la connettività trasversale acquaterra. Le rive non possono essere consolidate per proteggere questi nuovi sentieri o vie. Per l’utilizzo a scopo ricreativo è possibile l’accesso puntuale allo specchio d’acqua tramite sentieri; · oltre alle funzioni naturali delle acque, lo spazio riservato alle acque garantisce la protezione contro le piene (art. 36a LPAc). La realizzazione di nuovi argini nello spazio riservato alle acque è consentita se si tratta di impianti a ubicazione vincolata e di interesse pubblico. Tuttavia occorre considerare che, normalmente, gli argini non adempiono i requisiti dell’articolo 37 capoverso 2 LPAc e, pertanto, dovrebbero essere costruiti al di fuori della parte dello spazio riservato alle acque necessaria per l’espletamento delle funzioni naturali. Gli argini possono fare parte dello spazio riservato alle acque necessario per l’espletamento delle funzioni naturali delle acque solo se sono strutturati e gestiti in modo da poter assumere funzioni naturali (connettività longitudinale e trasversale, funzione di habitat).
Per consentire una dinamica autonoma delle acque sono espressamente auspicati progetti che prevedono l’eliminazione di opere di sistemazione dei corsi d’acqua. Lo spazio minimo necessario secondo gli articoli 41a capoversi 1 e 2 e 41b capoversi 1 e 2 OPAc deve essere stabilito con l’attuazione del progetto. Se si prevede di occupare uno spazio maggiore (oltre il minimo legale) solo nel corso dello sviluppo del corso d’acqua, nel frattempo questo spazio può essere garantito con misure di pianificazione del territorio (ad es. allineamenti) e trasferito successivamente nello spazio riservato alle acque.
A3-3 Procedura per progetti di rivitalizzazione A3-3.1 Pianificazione Le rivitalizzazioni devono essere realizzate secondo l’articolo 37 LPAc. Per la pianificazione occorre procedere secondo la tabella 4665. Il grado di dettaglio della documentazione o della valutazione dell’entità deve essere adattato alla portata del progetto in questione e le basi disponibili devono essere opportunamente integrate.
65 Ulteriori indicazioni sulle fasi di pianificazione sono descritte nello strumento di lavoro «Requisiti ecologici per i progetti di sistemazione delle acque», UFAM 2023, in fase di elaborazione. Si prevede di metterlo a disposizione dei Cantoni nel 2023.
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Tabella 45 Panoramica dei requisiti per la pianificazione di progetti di rivitalizzazione
Requisiti per Pianificazioni
1 Analisi della situazione • Stato attuale
Stato naturale
Stato seminaturale
Analisi dei deficit
2 Definizione degli obiettivi Stato auspicato (obiettivi di sviluppo ecologico)
3 Pianificazione delle misure Studio delle varianti e sviluppo della variante migliore
In sede di pianificazione devono essere osservati e documentati i seguenti aspetti supplementari: · delimitazione del sistema: il perimetro del progetto deve essere motivato, delimitato dal punto di vista territoriale, dimensionato in vista dell’adempimento dei requisiti legali e deve essere indicata la durata della realizzazione; · coordinamento con altre pianificazioni: definizione dei coordinamenti necessari e delle sinergie con altre pianificazioni rilevanti per il territorio e progetti realizzati sullo stesso territorio (piani di protezione contro le piene, pianificazioni di misure rivolte al risanamento delle conseguenze negative dello sfruttamento della forza idrica nei settori «deflussi discontinui», «materiale solido di fondo» e «deflussi residuali» secondo la LPAc, nonché di misure secondo l’articolo 10 LFSP, protezione e valorizzazione di oggetti dell’inventario secondo gli articoli 5, 18a e 23b LPN, habitat di specie prioritarie a livello nazionale e realizzazione dell’infrastruttura ecologica conformemente all’obiettivo 2 della Strategia Biodiversità Svizzera (SBS), piani di utilizzazione, di sistemazione dei corsi d’acqua e di smaltimento delle acque, pianificazioni in campo agricolo ecc.); · partecipazione: all’inizio del progetto si deve svolgere un’analisi degli attori, degli interessi rappresentati e dei diversi valori dell’interesse pubblico, identificando in particolare gli attori fortemente interessati e potenzialmente determinanti, che devono essere integrati nel processo di pianificazione. · economicità: sono adottate misure idonee e sostenibili. Ad esempio, se possibile, nell’attuazione dei progetti si sfrutta la dinamica naturale delle acque anziché utilizzare misure di natura edile per realizzare fin nei dettagli i risultati desiderati; · trasparenza dei costi: la chiave di ripartizione dei costi tra tutti gli interessati è indicata in modo che sia verificabile. Sono precisate le misure che non danno diritto a sussidi; · acquisto di terreni e ricomposizioni particellari: sono indicate le superfici direttamente interessate dal progetto e il tipo di acquisto di terreni secondo l’articolo 68 LPAc. Occorre menzionare le perdite effettive di superfici per l’avvicendamento delle colture (SAC) (superfici in ettari); se, secondo le disposizioni del piano settoriale
per l’avvicendamento delle colture deve essere previsto un risarcimento (art. 41cbis OPAc). La procedura si basa sulle disposizioni cantonali e può essere attuata in modo indipendente dai progetti.
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A3-3.2 Aspetti ecologici importanti Le rivitalizzazioni devono essere realizzate secondo l’articolo 37 LPAc. Sono di seguito riportati i principali aspetti ecologici che devono essere ripristinati nella massima misura possibile nell’ambito delle rivitalizzazioni 66. L’elenco deve essere considerato come una lista di controllo, dal momento che l’impostazione e la rilevanza degli aspetti variano secondo il tipo di corso d’acqua (ad es. il ripristino dell’interconnessione longitudinale acquatica in acque non piscicole può non essere rilevante). Inoltre, non tutti gli aspetti devono essere ampliati in modo definitivo con il progetto; ad esempio è auspicabile che le strutture si possano sviluppare per una dinamica propria anche dopo la conclusione dei lavori. · Tracciato naturale (forma e larghezza naturale dell’alveo) · Diversi habitat acquatici, anfibi e terrestri · Popolamento sufficiente, in particolare in considerazione dei cambiamenti climatici, e promozione di una vegetazione ripuale adatta alla stazione · Interconnessione longitudinale acquatica, anfibia e terrestre (incl. raccordo di affluenti): – il ripristino dell’interconnessione longitudinale acquatica è considerato prioritario nell’ambito di progetti di rivitalizzazione di tratti d’acqua con valorizzazione dell’intero spazio riservato alle acque. Sono tuttavia possibili misure d’interconnessione isolate (ad es. smantellamento di soglie) nel caso in cui non si possa attuare una rivitalizzazione più incisiva nel medio termine. Se possibile, rimuovere eventuali ostacoli artificiali. Se assolutamente necessari, i dislivelli vanno di norma modificati tenendo conto della varietà di specie presenti e dello stato attuale della tecnica. – Interconnessione trasversale territoriale e funzionale terra–acqua · Ripristino di una morfologia naturale delle acque mediante riattivazione di un trasporto solido prossimo allo stato naturale e garanzia di spazio sufficiente (tenendo conto della protezione contro le piene): – in caso di rivitalizzazione di singoli tratti d’acqua occorre tenere conto del bilancio del materiale solido di fondo del bacino imbrifero e coordinarlo con la pianificazione strategica del risanamento per il bilancio del materiale solido di fondo. Le misure di rivitalizzazione devono essere pianificate tenendo conto del carico di
fondo attuale e futuro. Concepire i progetti in modo da evitare al massimo estrazioni di materiale solido di fondo. Se possibile, le rivitalizzazioni non devono provocare deficit di apporto solido. Il grado di dettaglio degli accertamenti deve essere adeguato alla portata del progetto. · Diversità strutturale: – preferire strutture dinamiche create dal corso d’acqua stesso alle strutture statiche ed edificate. Tuttavia, può essere necessario integrare strutture iniziali di controllo delle correnti per stimolare i processi dinamici propri. A tal fine utilizzare materiali adatti alla stazione e promuovere le strutture con legno morto.
66 Strumento di lavoro «Requisiti ecologici per i progetti di sistemazione delle acque» in fase di elaborazione, si prevede che verrà messo a disposizione dei Cantoni probabilmente nel 2023.
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A3-3.3 Attuazione e prospettive Durante la fase di progettazione e di costruzione è garantito un accompagnamento ecologico da parte di ecologi delle acque o, eventualmente, da parte di uno specialista delle golene. Questo compito può anche essere svolto dai collaboratori specializzati del Cantone.
Si rileva che lo spostamento di materiale di scavo nell’ambito delle attività edili costituisce un considerevole fattore di diffusione per molti organismi alloctoni invasivi. La loro presenza dev’essere individuata prima dell’inizio dei lavori di costruzione e la loro persistenza o diffusione va impedita. Il materiale di scavo contaminato da organismi alloctoni invasivi dev’essere smaltito e non può essere riutilizzato nel corso d’acqua o nell’area circostante. I costi della rimozione e dell’appropriato conferimento in discarica di tali organismi possono essere computati nell’ambito del progetto di rivitalizzazione.
Per garantire il raggiungimento degli obiettivi di progetto in materia di ecologia e protezione contro le piene è in genere necessario allestire un piano per una manutenzione naturalistica adatta alle acque. Il piano deve comprendere tra l’altro la gestione di organismi alloctoni invasivi.
Nei siti messi sotto pressione da un utilizzo intenso per attività ricreative di prossimità è opportuno allestire un piano di canalizzazione dei flussi turistici o di utilizzazione, rilevante in modo particolare nelle zone di protezione, sulle rive lacustri e in siti sotto notevole pressione a causa di un utilizzo.
Se è prevista l’esecuzione di un controllo dell’efficacia conformemente alla pubblicazione «Controllo dell’efficacia – Imparare insieme per il futuro», UFAM 2019 (obbligatorio per PS, facoltativo per i progetti dell’AP), un piano corrispondente dovrà essere integrato nella pianificazione del progetto.
Il grado di dettaglio di tutti questi piani deve essere adattato alla portata del progetto. Non sono necessari rapporti distinti, che possono essere gestiti nell’ambito del rapporto tecnico.
A3-4 Protezione contro le piene La protezione contro le piene non può risultare compromessa da progetti di rivitalizzazione che, a loro volta, soddisfano i requisiti della protezione contro le piene (definizione di obiettivo di protezione e periodo di ritorno). Gli obiettivi di protezione vengono differenziati in conformità alla direttiva «Protezione contro le piene dei corsi d’acqua» (UFAEG 2001).
I progetti tengono conto della minaccia, del livello di protezione necessario e della necessità di intervento che ne risulta. La proporzionalità delle misure di protezione è rispettata. Il tipo e il grado di ampliamento sono coordinati con il potenziale di danno, il sovraccarico è preso in considerazione e il rischio residuo è noto e indicato.
L’accompagnamento del progetto da parte di un ingegnere idraulico è assicurato.
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A4 Liste di controllo
Le seguenti liste di controllo sono identiche a quelle dei programmi «Pericoli naturali gravitativi» e «Rivitalizzazioni». Riguardano tutti gli aspetti che possono essere rilevanti nella pianificazione di progetti di sistemazione delle acque e rappresentano un aiuto alla pianificazione. In base al tipo e alla complessità di un progetto, alcuni fattori possono essere irrilevanti (contrassegnati con Σ/ΣΣ, cfr. più avanti) oppure non richiedono ulteriori approfondimenti, se irrilevanti per un progetto specifico. In ogni caso: il grado di dettaglio degli accertamenti deve essere adeguato ai vari livelli e adattato in base alla portata del progetto.
Alcuni aspetti non riguardano tutti i progetti. Questi sono contrassegnati come segue nella tabella: Σ Non rilevante per progetti semplici di misure di protezione (manutenzione, ripristino, progetti relativi al ruscellamento superficiale) ΣΣ Non rilevante per i progetti di mera rivitalizzazione
Tabella 46 Lista di controllo per lo sviluppo del progetto (ad es. progetto preliminare): requisiti del rapporto tecnico (Per i progetti singoli sottoposti per parere all’UFAM)
Capitolo Fase di Contenuto Osservazioni pianificazione
Sintesi Breve riassunto
1 Basi Basi di progettazione Elenco dei documenti su cui si basa il progetto
Studi precedenti
2 Analisi della Stato attuale Caratteristiche del bacino imbrifero:
situazione
Generale • Struttura geologica, pendenza, risultati delle pianificazioni strategiche delle rinaturazioni
Condizioni idrologiche • Deflussi, prelievi, altri impatti negativi in
Portata e regime di deflusso considerazione dei cambiamenti climatici
Impianti e utilizzazioni nel perimetro del • Agglomerati e aree utilizzate, attività ricreative di progetto prossimità, natura e paesaggio (IFP), pesca, acque sotterranee, siti contaminati, agricoltura (ad es. superfici per l’avvicendamento delle colture SAC, acquisto di terreni), selvicoltura, gestione delle acque nelle aree urbane, ISOS, militare, utilizzazione delle acque (forza idrica; approvvigionamento di acqua potabile)
Condizioni delle acque di falda
Condizioni idrologiche
Bilancio del materiale solido di fondo • Forma dell’alveo, tratti di sovralluvionamento e di erosione, sostrato, trasporto solido di fondo, impianti da risanare e tratti di corsi d’acqua pregiudicati in maniera sensibile
Σ Aspetti rilevanti per l’ecologia:
Stato del corso d’acqua (ecomorfologia livello R)
Stato delle funzioni naturali: • Processi, tra cui dinamica del materiale solido di processi, strutture e organismi fondo
Stima del potenziale dinamico • Strutture, tra cui larghezza dell’alveo,
Perimetro del progetto ecomorfologia; inventari di protezione; spazi vitali integri e pregiudizi
Organismi: tra cui specie prioritarie a livello nazionale e specie della lista rossa, biocenosi; neofite
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Capitolo Fase di Contenuto Osservazioni pianificazione
Aspetti rilevanti per la protezione contro le piene:
Eventi storici (catasto degli eventi)
Attuale capacità di deflusso
Catasto delle opere di protezione e valutazione delle misure di protezione esistenti nel perimetro del progetto
Possibili tipi di pericolo (inondazione, erosione delle rive, deposito di lava torrentizia, ruscellamento superficiale e, se ragionevole, affioramento delle acque sotterranee)
Scenari
Analisi dei punti deboli lungo le acque
Situazione di pericolo attuale (carta dei pericoli o carte d’intensità)
Stato naturale Σ Determinazione della larghezza naturale Nello stato seminaturale si tiene conto dell’impatto e dell’alveo e del tracciato nello stato naturale umano che non può essere annullato, tra cui, ad stato seminaturale Σ Stato di processi, strutture e organismi nello esempio, dissodamenti di ampia portata, stato naturale e nello stato seminaturale prosciugamento di zone umide e deviazioni di corsi Σ Identificazione e descrizione di fattori di d’acqua (ad es. in un lago). Lo stato seminaturale ampia portata e irreversibili d’influsso sulle viene spesso designato anche come stato di acque e il loro ambiente nello stato riferimento seminaturale
Analisi dei deficit Σ Confronto tra stato effettivo e stato Determinazione dei deficit in riferimento allo stato di seminaturale, da cui risulta la necessità di processi, strutture e organismi come pure allo stato intervento riservato alle acque Identificazione e valutazione dei pregiudizi risultanti da impianti e utilizzazioni
3 Potenziale di Σ Utilizzazione attuale e prevista
danno/rischio Σ Descrizione dettagliata dei possibili rischi (EconoMe)
4 Definizione degli Stato auspicato
obiettivi
Necessità ΣΣ Grado di protezione auspicato Sulla base di un dialogo sui rischi e differenziata per d’intervento ΣΣ Valutazione della sostenibilità dei rischi rischio a persone e rischio a cose
Σ Obiettivi di sviluppo ecologico per processi, (cfr. stato attuale) strutture, organismi Σ Determinazione dello spazio necessario riservato alle acque Σ Valori naturali esistenti da mantenere Σ Scostamenti inevitabili dallo stato seminaturale auspicato (dovuti a impianti e utilizzazioni nonché a pregiudizi)
Parametri di dimensionamento fissati Piena di dimensionamento e francobordo
5 Pianificazione Perimetro del
delle misure progetto (Precisazione SIA 103 4.1.21 / 4.1.31) Studio delle Pianificazione integrale delle misure, tenendo Misure di manutenzione, misure pianificatorie, integrale e in varianti e sviluppo conto del rischio (in base al rischio) e di tutte misure organizzative, misure ecologiche (funzioni funzione del rischio della variante le misure possibili (combinazione ottimale di naturali e bioingegneristiche), misure costruttive, migliore misure) riduzione del rischio, economicità («EconoMe») Tenendo conto dei cambiamenti climatici Σ D’intesa con gli obiettivi di sviluppo ecologico a livello di processi, strutture e organismi
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Capitolo Fase di Contenuto Osservazioni pianificazione
Scelta delle varianti (combinazione ottimale di Fattibilità misure) con motivazione Riduzione del rischio Stima dei costi (secondo fase SIA) Proporzionalità (costi/benefici) Ponderazione degli interessi
ΣΣ Solidità delle opere e degli impianti di protezione come pure delle strategie di protezione in caso di sovraccarico ΣΣ Limitazione a lungo termine del rischio residuo Piano di manutenzione Pianificazione partecipativa (incl. dialogo sul rischio) Motivazione comprensibile di eventuali scostamenti dagli obiettivi di sviluppo ecologico
6 Altri Conflitti e sinergie
accertamenti con altre pianificazioni e misure con impianti e utilizzazioni nel perimetro del (cfr. 2a analisi della situazione) progetto
ΣΣ Bacini di ritenuta delle piene, ΣΣ Verifica dell’assoggettamento all’ordinanza sugli ΣΣ Bacini di raccolta di materiale impianti di accumulazione o della competenza per la sorveglianza ΣΣ Beneficiari e interessati ΣΣ Stato della gestione integrale dei rischi nei Comuni interessati ΣΣ Accertamenti tecnici (prove pilota)
7 Allegati al piano Bacino imbrifero
Perimetro del progetto Σ Spazio riservato alle acque Utilizzazioni e impianti Altri pregiudizi Σ Stato ecomorfologico compresi gli ostacoli allo scorrimento all’interno del Σ Inventari di protezione perimetro del progetto Σ Habitat e specie Situazione stato auspicato Situazione delle varianti esaminate Carte d’intensità prima e dopo le misure
8. Corapporti • Risultati della verifica cantonale: ad es. cantonali protezione delle acque e condizioni della falda freatica
Natura e paesaggio
Ecologia idrica e pesca
Opere idrauliche
Foreste (in caso di dissodamenti)
Agricoltura
Pianificazione del territorio
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Tabella 47 Lista di controllo per domande di sussidio: requisiti del dossier (per i progetti singoli all’attenzione dell’UFAM per la domanda di sussidio)
Capitolo Fase di Contenuto Osservazioni pianificazione
Sintesi
1 Documen- Documentazione di base per la progettazione Elenco dei documenti su cui si basa il progetto
tazione di base Studi precedenti Pianificazioni analoghe
2 Analisi della Stato attuale Cfr. tab. 47
situazione Stato naturale e stato seminaturale Analisi dei deficit
3 Potenziale di ΣΣ EconoMe ΣΣ Descrizione dettagliata dei possibili
danno/rischio danni/rischi («EconoMe»)
4 Definizione Stato Cfr. tab. 47
degli obiettivi auspicato
5 Perimetro del
Pianificazione progetto delle misure (Precisazione (Ulteriore) Cfr. tab. 47 SIA 103 4.1.32) sviluppo della integrale e in variante Documentazione supplementare: funzione del migliore Piano di gestione dei materiali Piano di gestione dei materiali e bilancio dei materiali rischio Messa a disposizione di terreni Ricomposizione particellare, acquisto a trattativa privata, esproprio, servitù, diritto di superficie
ΣΣ Bacini di ritenuta delle piene, bacini di ΣΣ In caso di assoggettamento, prove secondo l’ordinanza raccolta di materiale sugli impianti di accumulazione
6 Piani Σ Controllo dell’efficacia
(opzionale per progetti AP) Σ Manutenzione Incl. gestione delle specie alloctone invasiveIncl. gestione Σ Garanzia della sistemazione nel quadro del delle specie alloctone invasive progetto durante i primi cinque anni Σ Event. gestione dei visitatori
7. Informazioni Conseguenze delle misure su beneficiari e Agglomerati e aree utilizzate, attività ricreative di prossimità, supplementari interessati natura e paesaggio, protezione contro le piene, pesca, acque sotterranee e siti contaminati, agricoltura (ad es. superfici per l’avvicendamento delle colture SAC, acquisto di terreni), selvicoltura, utilizzazione delle acque (forza idrica; approvvigionamento di acqua potabile)
8 Pericoli e ΣΣ Scenari di sovraccarico
rischi residui Carte dei pericoli o carte d’intensità ΣΣ Gestione dei pericoli e dei rischi residui (combinazione ottimale di misure)
9 Inserimento Piano direttore Vincoli edilizi/restrizioni di utilizzazione
dei pericoli Piani d’azzonamento Prescrizioni in materia di costruzione residui nei piani Regolamenti edilizi direttori e Autorizzazioni edilizie regolatori ΣΣ Gestione dei pericoli e dei rischi residui (combinazione ottimale di misure)
10 Pianifica- ΣΣ Gestione dei pericoli e dei rischi residui
zione (combinazione ottimale di misure) dell’intervento
Dissodamenti Domanda di dissodamento con deposito pubblico (se necessaria e sempre d’intesa con il servizio forestale cantonale)
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Capitolo Fase di Contenuto Osservazioni pianificazione
11 Ulteriore Programma di costruzione Inizio, durata e fine dei lavori
documen- Documentazione fotografica tazione
12 Preventivo Costi di costruzione (in base a quantitativi e +/– 10 % secondo fase SIA
prezzi uniformi dei lavori di costruzione; Progetto definitivo posizioni principali) Costi di progettazione e direzione dei lavori Costi dell’acquisto di terreni Costi per la garanzia della sistemazione nel quadro del progetto durante i primi cinque anni
13 Corapporti Risultati della verifica cantonale:
cantonali • protezione delle acque e condizioni della falda freatica
Natura e paesaggio
Ecologia idrica e pesca
Opere idrauliche
Foreste (in caso di dissodamenti)
Agricoltura
Pianificazione del territorio
14 Rapporto Per i progetti soggetti all’obbligo di esame Art. 10b LPAmb, all. 3 OEIA
d’impatto d’impatto ambientale deve essere elaborato e ambientale reso accessibile al pubblico un rapporto sulle conseguenze per l’ambiente
15 Decisioni Decisione passata in giudicato (tutte le
cantonali autorizzazioni sono concesse) Decisione di finanziamento (esecuzione del finanziamento garantita) Chiave di finanziamento e chiave di ripartizione dei costi Impegni concernenti i perimetri di competenza della Confederazione e delle sue regie
16 Piani Planimetrie generali da 1 : 10 000 a 1 : 50 000 • Progetto di costruzione
Bacino imbrifero con rappresentazione dei valori naturali esistenti
Nomi dei corsi d’acqua
Rappresentazione dei pericoli esistenti/ΣΣrischi
Misure di protezione realizzate
Planimetria dettagliata da 1 : 1000 a 1 : 2000 • Stato attuale e misure previste
Σ Rappresentazione dello spazio riservato alle acque
Impianti e utilizzazioni (nonché pregiudizi)
Σ Vegetazione esistente e pianificata (dopo le misure edilizie e lo stato auspicato)
Vincoli (ponti, edifici)
Confini delle proprietà
Fabbisogno di terreno
Profilo longitudinale • Livello di piena/linea d’energia per HQd e EHQ
Alveo esistente
Pendenza
Ostacoli naturali
Eventuali sondaggi
Eventuali zone di estrazione di materiale solido di fondo
Ponti, soglie, rampe
Sbarramenti, affioramenti di roccia
Sezioni trasversali tecniche (prima e dopo la • Linea d’acqua per HQd e EHQ rivitalizzazione) • Livello di magra
Confini delle proprietà
Schizzi delle strutture tipiche delle acque
Σ Confine dello spazio riservato alle acque
Σ Schizzi delle strutture tipiche delle acque e vegetazione delle rive/dell’alveo
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Capitolo Fase di Contenuto Osservazioni pianificazione
Sezioni tipo e piani di sistemazione • Livelli d’acqua
Livello di magra
Protezione delle sponde
Protezione del fondo dell’alveo
A5 Costi computabili
La tabella riportata qui di seguito è valida per i progetti singoli. È applicabile per analogia ai progetti dell’AP, ma in questo caso le chiavi di ripartizione, le stime e i preventivi dei costi non devono essere approvati dall’Ufficio federale, bensì dal servizio cantonale competente.
Tutti i costi devono essere esposti in modo trasparente, ossia con una distinta dei costi di progetto suddivisi in costi computabili e non computabili. I costi del progetto devono essere attribuiti ai diversi organismi di finanziamento con una chiave di ripartizione dei costi ed esposti di conseguenza.
Gli investimenti di valorizzazione (durata di vita più lunga, grado di perfezionamento più elevato, ingrandimento o ampliamento di impianti infrastrutturali non legato alla protezione) o le valorizzazioni di terreni non sono riconosciuti come costi computabili.
Nell’attuazione dei progetti (OP 2–5) sono computabili la pianificazione per la realizzazione di una misura e i relativi costi.
Tabella 48 Costi computabili (elenco non esaustivo)
Indennizzi
Onorari Studio preliminare, progetto preliminare, progetto di costruzione Bando di concorso Realizzazione Perizie (geotecnica, ecologia, idrogeologia, modellizzazione idraulica ecc.) Accertamenti e perizie determinati dal progetto, previo accordo con l’UFAM
Prestazioni tecniche67 delle amministrazioni Direzione generale della progettazione: max. 1 % del costo dell’opera determinante il tempo cantonali e comunali a condizione che non siano necessario fornite dagli studi d’ingegneria incaricati e siano Direzione generale dei lavori: max. 1 % del costo dell’opera determinante il tempo necessario necessarie nella funzione ricoperta Progettista specializzato: max. 7 % del costo dell’opera determinante il tempo necessario Direzione dei lavori: max. 6 % del costo dell’opera determinante il tempo necessario
Lavori di costruzione e valorizzazioni computabili
Lavori di costruzione (compresi ad es. la Conformemente al preventivo dettagliato approvato dall’Ufficio federale rimozione di opere di consolidamento, i dragaggi di vecchi bracci fluviali o la creazione di isole nelle zone di delta)
Modifiche dovute al progetto di strade, ponti, Solo se le modifiche a tali opere sono indispensabili per il progetto. altre infrastrutture stradali, aperture di cantieri, Secondo la chiave di ripartizione approvata dall’Ufficio federale e tenendo conto della altre opere pubbliche causalità, dei vantaggi, dello stato dei lavori e degli obblighi derivanti dalle autorizzazioni/concessioni
Le prestazioni tecniche delle amministrazioni cantonali e comunali nella funzione e nella prestazione corrispondente sono disciplinate dai regolamenti SIA 103 e 112.
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Spostamento determinato dal progetto o I costi, causati da un progetto e riguardanti uno spostamento di impianti realizzati secondo le demolizione di edifici e impianti, come ad es. disposizioni vigenti e utilizzabili conformemente alla loro destinazione, danno diritto a sussidi, captazioni di acque sotterranee d’interesse previa detrazione del valore aggiunto e osservanza degli obblighi derivanti dalle pubblico (approvvigionamento di acqua potabile) autorizzazioni e dalle concessioni. Si applica il valore attuale dell’impianto stabilito da un esperto indipendente (commissione di stima). Occorre tenere conto delle eventuali prestazioni assicurative fornite a seguito di danni agli edifici
Trattamento dei siti inquinati Solo se queste misure sono indispensabili per il progetto. I costi per i siti inquinati da risanare vengono in parte finanziati tramite indennità secondo l’OTaRSi. Sono computabili al massimo i costi che devono essere effettivamente sostenuti. La trasparenza dei costi deve essere garantita per mezzo di preventivi e conteggi separati.
Misure di protezione degli oggetti Se sono parte integrante del progetto e solo se il rischio residuo supera il quadro degli obiettivi di protezione ordinari. Conformemente al preventivo dettagliato approvato dall’Ufficio federale.
Misure di valorizzazione negli spazi vitali e Soltanto se previste all’interno del perimetro di progetto e se sono utili alla realizzazione degli promozione delle specie obiettivi.
Trattamento di specie alloctone invasive Solo se queste misure sono indispensabili nell’ambito del progetto e destinate in linea di massima solo a popolazioni presenti all’interno del perimetro del progetto.
Misure per la garanzia della sistemazione nel quadro del progetto durante i primi cinque anni
Promozione della vegetazione ripuale • Sostituzione e potenziamento di alberi deperiti nei primi cinque anni;i
Irrigazione confacente alle necessità delle piante legnose
Sfalcio delle scarpate e cura periodica della boscaglia per il mantenimento delle funzioni ecologiche
Lotta contro le specie alloctone invasive Lotta contro le specie alloctone invasive per il mantenimento delle funzioni ecologiche
Promozione delle strutture • Sostituzione e aggiunta di strutture con legno morto per il mantenimento delle funzioni ecologiche • Utilizzo della vegetazione tagliata per la sistemazione ecologica
Manutenzione rilevante per la protezione contro • Riparazione puntuale di opere e impianti di protezione le piene • Sostituzione puntuale o smantellamento di opere e impianti di protezione difettosi/danneggiati
Mantenimento libero del profilo di piena (rimozione di aggradazioni nell’alveo e/o scarpate, ove rilevante per la protezione contro le piene)
Mantenimento libero del volume di ritenzione (gestione di opere di ritenuta e legname galleggiante, ove rilevante per la protezione contro le piene
Vegetazione:
taglio regolare di alberature di sponda per il mantenimento della capacità di deflusso
cura delle scarpate per il mantenimento della stabilità
nuove piantumazioni di piante legnose adatte alla stazione per la protezione delle sponde
Altri costi computabili
Assicurazione responsabilità civile dei Solo per i lavori speciali (lavori sotterranei, brillamenti ecc.) o in caso di rischi particolari elevati, committenti previo accordo con l’Ufficio federale.
Ricomposizioni particellari e Qualora queste misure siano appropriate nell’ambito del progetto secondo l’art. 68 LPAc. provvedimenti di pianificazione territoriale Secondo la chiave di ripartizione approvata dall’UFAM e tenendo conto della causalità e dei vantaggi di tali misure.
Acquisto di terreni e immobili Superfici agricole e forestali, superfici nella zona edificabile: costi per l’acquisto dei terreni, a condizione che esista una stima ufficiale. Immobili: a condizione che esista una stima ufficiale del valore attuale. Tuttavia l’ammontare dei costi computabili è in linea di massima indipendente dall’importo stabilito mediante stima ufficiale e dal prezzo d’acquisto pagato dall’ente pubblico
Materiale d’informazione nell’ambito di un Solo se è in relazione diretta con il progetto ed è utile agli obiettivi del progetto stesso. progetto
Misure di canalizzazione dei flussi turistici Solo se sono in relazione diretta con il progetto e se sono utili agli obiettivi del progetto stesso. e di informazione
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Tabella 50 Costi non computabili (elenco non esaustivo)
Prestazioni amministrative del Cantone e Gli emolumenti riscossi per il conferimento di autorizzazioni (dissodamento, permessi di dei Comuni costruzione e autorizzazioni conformemente alla LFSP e alla LPAc) non danno diritto a contributi. Le prestazioni amministrative, come ad esempio la contabilità, il conteggio dei contributi e le indennità giornaliere non danno diritto a contributi.
Assicurazione responsabilità civile dei Per lavori correnti non vengono concessi contributi. committenti
Misure di protezione mobili Queste installazioni non sono di regola computabili poiché vengono considerate parte dell’equipaggiamento di una squadra di intervento comunale (pompieri). Un contributo è possibile solo se queste misure sono indispensabili in relazione al progetto di protezione.
Evacuazione delle acque sotterranee e Le misure destinate alla protezione contro le inondazioni dovute ad acque sotterranee o piovane delle acque piovane sono a carico dei proprietari.
Costi per il conferimento in discarica I progetti devono essere ottimizzati sotto il profilo del loro bilancio dei materiali (ciò comprende la valorizzazione delle superfici agricole mediante materiale di scavo). Le tasse per il conferimento in discarica non danno diritto a sussidi. Eccezione: il materiale di cui è comprovata l’impossibilità di riutilizzo (art. 19 OPSR) e le popolazioni di organismi alloctoni invasivi (art. 15 cpv. 3 OEDA).
Eventi informativi nell’ambito del processo Affitto dei locali, spese per vitto e alloggio dei partecipanti (eccezione: le spese per un ufficio di pianificazione partecipativa specializzato che segue il processo di pianificazione su mandato del Cantone).
Tasse e imposte Articolo 58 capoverso 2 OPAc
Misure per la garanzia della sistemazione nel quadro del progetto durante i primi cinque anni
Tasse • Emolumenti dovuti per le autorizzazioni
Tasse per il conferimento in discarica in caso di rimozione di aggradazioni nell’alveo e/o scarpate, ove rilevante per la protezione contro le piene (eccezione; v. «Costi per il conferimento in discarica»)
Tasse per il conferimento in discarica in caso di gestione di opere di ritenuta e legname galleggiante rilevanti per la protezione contro le piene (eccezione; v. «Costi per il conferimento in discarica»)
Altre misure non computabili • «Taglio degli alberi per ragioni di sicurezza» per le persone in cerca di ristoro
Taglio del profilo della sagoma libera delle strade vicine
Smaltimento dei rifiuti
Miglioramento del corso d’acqua ricettore per condotte di drenaggio o canalizzazione (in assenza di riferimento a misure di sistemazione dei corsi d’acqua)
Misure in tratti di concessione
Sopralluogo/ispezione periodica
Pianificazione dei lavori
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A6 Illustrazione dell’estensione della lunghezza e dello spazio riservato alle acque per la biodiversità nei progetti per la protezione contro le piene che beneficiano di finanziamenti aggiuntivi secondo la LPAc
Figura 6 Delimitazione della protezione contro le piene – rivitalizzazione; «estensione della lunghezza»
Perimetro del progetto
Spazio min. riservato alle acque Estensione della lunghezza
Deficit di sicurezza con necessità di Nessun deficit di sicurezza intervento e deficit ecologico ma un deficit ecologico
Figura 7 Delimitazione della protezione contro le piene – rivitalizzazione; aumento dello spazio riservato alle acque
Perimetro del progetto
Spazio min. riservato alle acque Spazio riservato alle
acque per la
biodiversità
Deficit di sicurezza con necessità di intervento Deficit ecologico
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Figura 8 Progetti singoli considerati per sezioni; protezione contro le piene mediante un aumento dello spazio riservato alle acque
Perimetro del progetto
Spazio min. riservato alle acque
Spazio riservato alle
acque per la
biodiversità Mero progetto di protezione contro le piene
Progetto di protezione contro le piene con spazio riservato alle acque per la biodiversità
Deficit di sicurezza con necessità di intervento Deficit ecologico
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A7 Allegato al numero 8.1 dell’accordo programmatico «Rivitalizzazione delle acque»: promemoria LPN/LCP
Poiché l’attuazione del presente AP da parte del Cantone corrisponde all’adempimento di un compito della Confederazione conformemente all’articolo 2 LPN, secondo i numeri 2 e 6.1 dell’AP sono applicabili anche le prescrizioni del capo 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e della sezione 1 dell’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio.
Basi: per quanto riguarda i contenuti, si rimanda ai seguenti documenti di base: · inventari secondo l’articolo 5 LPN: – Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP); – Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS); – Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS); · Inventari secondo gli articoli 18a e 23b LPN: – Inventario federale delle torbiere alte (ITA); – Inventario federale delle paludi (IP); – Inventario federale delle zone golenali (IZG); – Inventario federale dei siti di riproduzione degli anfibi (ISAN); – Inventario federale dei prati e dei pascoli secchi (IPPS); – Inventario federale delle zone palustri (IZP); · inventari secondo l’articolo 11 LCP: – Inventario federale delle riserve d’uccelli acquatici e migratori d’importanza internazionale e nazionale; – Inventario federale delle bandite federali di caccia; · aiuti all’esecuzione: – «Wiederherstellung und Ersatz im Natur- und Landschaftsschutz» (istruzioni, disponibili soltanto in tedesco e francese), Leitfaden Umwelt n. 11, UFAFP 2002; – «Natur und Heimatschutz beim forstlichen Projektwesen», BFL 1987 (istruzioni e raccomandazioni, disponibili soltanto in tedesco; contenuti del capitolo 3.4 «Arginature» tuttora applicabili); · Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS, Consiglio federale 2020; una concezione conforme all’art. 13 LPT), con piano delle misure e rapporto esplicativo; · Strategia Biodiversità Svizzera (SBS, Consiglio federale 2012); · altre basi: – Piani regionali o cantonali di sviluppo paesaggistico; – Rete ecologica nazionale REN (attuazione da parte del servizio cantonale competente per la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici secondo l’art. 26 OPN); – «Les corridors faunistiques en Suisse: bases pour la mise en réseau suprarégionale des habitats», UFAFP 2001 (disponibile soltanto in tedesco e francese); – Liste rosse (specie e habitat minacciati) e liste delle specie e degli habitat prioritari a livello nazionale (UFAM 2011/2013; cfr. anche promemoria, guide pratiche, strategie e piani d’azione nel sito Internet dell’UFAM, comprese le basi per le zone Smeraldo).
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Procedura: nel quadro della procedura cantonale determinante devono essere garantite, il prima possibile o comunque in periodi appropriati, le seguenti tappe e le seguenti forme di coordinamento: · valutazione delle ripercussioni e dell’ubicazione vincolata del progetto nelle zone iscritte all’IFP e in altre zone inventariate nell’ottica di conservare intatti gli oggetti secondo l’articolo 6 capoverso 1 LPN e secondo le ordinanze concernenti gli inventari in conformità agli articoli 18a e 23b LPN nonché dell’articolo 11 LCP; · rappresentazione nonché garanzia a lungo termine dal punto di vista giuridico e della pianificazione dei provvedimenti di ripristino o di sostituzione prescritti dalla legge (art. 6 e 18 cpv. 1ter LPN) e misure di valorizzazione (offerta di valorizzazione ed eliminazione dei danni arrecati, conformemente all’ordinanza concernente l’inventario interessato) quale parte integrante del progetto e corrispondenti allo stato dei lavori di quest’ultimo; · inventari secondo l’articolo 5 LPN: richiesta della presa di posizione dei servizi cantonali competenti e considerazione di eventuali proposte e richieste conformemente alle disposizioni previste secondo la relativa base giuridica o nel quadro della ponderazione degli interessi. In particolare, i servizi cantonali competenti devono verificare se la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) o la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) sono tenute a redigere una perizia (art. 7 LPN). Secondo l’articolo 7 capoverso 2 LPN, una perizia destinata all’autorità decisionale deve essere redatta quando l’oggetto subisce un danno rilevante. La perizia è necessaria anche quando, in relazione alla realizzazione dell’impianto interessato, sorgono questioni di principio concernenti la protezione della natura e del paesaggio.