Traffico transfrontaliero di rifiuti
2025 | Pratica ambientale Rifiuti
Traffico transfrontaliero di rifiuti Comunicazione dell’UFAM ai richiedenti. Stato 2025
2025 | Pratica ambientale Rifiuti
Traffico transfrontaliero di rifiuti Comunicazione dell’UFAM ai richiedenti. Stato 2025
A cura dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM Berna, 2025
Nota editoriale Valenza giuridica Editore La presente pubblicazione è una comunicazione dell’UFAM Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) destinata ai richiedenti di decisioni. Concretizza la prassi L’UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell’ambiente, dell’UFAM in qualità di autorità esecutiva sotto il profilo formale dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). (documenti necessari per la domanda) e materiale (prove necessarie per soddisfare i requisiti di legge materiali). Chi vi si Autori attiene può legittimamente ritenere che la sua domanda è André Hauser, Martin Luther, Leila Schneider, completa. Stefano Castelanelli, Simonne Rufener, Mark Govoni
Grafica e impaginazione Funke Lettershop AG
Foto di copertina Amministrazione federale delle dogane AFD
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La presente pubblicazione è disponibile anche in lingua tedesca, francese e inglese. La lingua originale è il tedesco.
2a versione aggiornata 2025. 1a versione aggiornata 2022. 1a versione 2017. © UFAM 2025
5.1 Divieti generali di importazione
L’importazione di rifiuti secondo l’articolo 14 capoverso 3 OTRif è consentita solo da Paesi che sono Parti alla Convenzione di Basilea o con i quali è stato concluso un accordo secondo l’articolo 11 della Convenzione di Basilea.
Esempio: gli USA non sono Parti alla Convenzione di Basilea, ma sono membri dell’OCSE. Poiché la Decisione del Consiglio dell’OCSE costituisce un accordo secondo l’articolo 11 della Convenzione di Basilea, l’importazione di rifiuti dagli USA è consentita.
A seguito del Trattato doganale, il traffico tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein non è considerato traffico transfrontaliero. L’autorità competente per il traffico tra il Principato del Liechtenstein e Paesi terzi è l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).
5.2 Obbligo del consenso per l’importazione
Secondo l’articolo 22 capoverso 1 OTRif, i rifiuti possono essere importati soltanto previo consenso dell’UFAM.
Deroghe all’obbligo del consenso:
1. non è necessario un consenso per l’importazione di rifiuti da un Paese membro dell’OCSE o dell’Unione europea se si tratta di campioni di rifiuti importati per verificare le possibilità tecniche di smaltimento; è consentita soltanto l’importazione della quantità di campioni necessaria e i singoli campioni non possono superare 25 chilogrammi (art. 22 cpv. 2 lett. b); 2. secondo l’articolo 22 capoverso 2 lettera a OTRif, non necessita inoltre del consenso chi importa rifiuti destinati al recupero: – da un Paese membro dell’OCSE o dell’Unione europea se sono rifiuti secondo la lista verde dei rifiuti della Decisione del Consiglio dell’OCSE e non rifiuti secondo l’articolo 14 capoverso 3 (n. 1); – o chi importa rifiuti da un Paese non membro dell’OCSE o dell’Unione europea se sono rifiuti secondo l’allegato B della Convenzione di Basilea e non rifiuti secondo l’articolo 14 capoverso 3 OTRif (n. 2).
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Ad eccezione dei campioni di rifiuti, è pertanto soggetta all’obbligo del consenso l’importazione dei seguenti rifiuti:
· rifiuti che non vengono importati per essere recuperati 26; · rifiuti che non figurano nella lista verde della Decisione del Consiglio dell’OCSE o nell’elenco B della Convenzione di Basilea 27 (cosiddetti rifiuti non elencati, come ad es. materiale di scavo non inquinato, residui provenienti dalla produzione di carta, materiale di demolizione non separato).
L’importazione di rifiuti secondo la Convenzione di Basilea è soggetta all’obbligo del consenso a prescindere dal metodo di smaltimento, se non si tratta di campioni di rifiuti secondo l’articolo 22 capoverso 2 lettera b OTRif. Secondo l’articolo 14 capoverso 3 OTRif, sono considerati rifiuti secondo la Convenzione di Basilea:
· i rifiuti speciali (rs) secondo l’OLTRif; · gli altri rifiuti soggetti a controllo (rc) secondo l’OLTRif. I rifiuti dell’allegato II e dell’elenco A della Convenzione di Basilea o i rifiuti secondo la lista ambra della Decisione OCSE 28 (ad es. fanghi di depurazione, rifiuti urbani o residui provenienti dall’incenerimento dei rifiuti urbani); · i rifiuti appartenenti a una delle categorie di cui all’allegato I della Convenzione di Basilea che presentano una caratteristica di pericolo giusta l’allegato III della Convenzione di Basilea (ad es. catalizzatori [B1120] contaminati da solventi organici [Y42] e quindi spontaneamente infiammabili [H4.2]).
Se l’importazione di rifiuti è soggetta all’obbligo del consenso, l’esportatore deve di norma presentare alle autorità del Paese esportatore una domanda per la spedizione transfrontaliera. L’autorità competente del Paese esportatore inoltra la domanda all’UFAM e a eventuali Paesi di transito. L’importazione può essere effettuata solo previo consenso di tutti i Paesi interessati. Questa prassi è definita anche procedura di notifica o, all’interno dell’OCSE, procedura di controllo ambra.
Se la spedizione transfrontaliera è soggetta a controllo solo in Svizzera, l’impresa di smaltimento con sede in Svizzera deve provvedere a far notificare tale importazione all’UFAM (art. 26 OTRif, cap. 6.6).
Secondo l’articolo 15 capoverso 3 OTRif, vengono considerati come riciclaggio i metodi di smaltimento secondo la parte B dell’allegato 2 OLTRif (codici R1 – R13). Per le spedizioni da Paesi membri dell’OCSE o dell’Unione europea si applica la lista verde della Decisione del Consiglio dell’OCSE, mentre per i Paesi non membri né dell’OCSE né dell’Unione europea si applica l’elenco B della Convenzione di Basilea. Per le spedizioni verso i Paesi membri dell’OCSE o dell’Unione europea si applica la lista ambra della Decisione OCSE; per i Paesi non membri né dell’OCSE né dell’Unione europea si applicano l’allegato II e l’elenco A della Convenzione di Basilea.
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5.3 Domanda per l’importazione di rifiuti
5.3.1 Procedura di approvazione per l’importazione di rifiuti
La procedura di approvazione per l’importazione di rifiuti è descritta nell’articolo 6 della Convenzione di Basilea, nel capitolo 2 della Decisione del Consiglio dell’OCSE nonché negli articoli 25 e 26 OTRif e comprende i seguenti passi (cfr. anche fig. 3):
1. l’esportatore con sede all’estero che intende introdurre rifiuti in Svizzera, deve presentare la domanda all’autorità competente del Paese esportatore; 2. l’autorità competente del Paese esportatore chiede all’esportatore gli eventuali documenti mancanti; 3. l’autorità competente invia i documenti all’UFAM e agli eventuali Paesi di transito (notifica) solo quando il dossier è completo; 4. l’UFAM conferma l’avvenuta ricezione all’esportatore e ai Paesi interessati nonché informa il Servizio specializzato cantonale in merito all’importazione prevista e richiede la sua presa di posizione; 5. il consenso all’importazione viene rilasciato in forma scritta. Le autorità estere interessate e il competente servizio specializzato cantonale ne ricevono una copia.
Prima dell’inizio del trasporto devono essere disponibili le necessarie autorizzazioni del Paese esportatore e dei Paesi di transito (cfr. anche il cap. 5.3.2.7).
Dal momento della ricezione della domanda da parte del Paese esportatore fino alla concessione dell’eventuale autorizzazione all’importazione, la procedura di approvazione richiede di norma da uno a tre mesi. Pertanto si raccomanda ai richiedenti di presentare per tempo le domande.
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Figura 3 Procedura di autorizzazione per l’importazione
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5.3.2 Presupposto per l’approvazione di importazione di rifiuti
In linea di principio, per l’importazione di rifiuti occorre sempre consultare i siti delle autorità competenti del Paese esportatore. L’importazione dall’Unione europea viene effettuata secondo l’allegato II del Regolamento (CE) n. 1013/2006.
Secondo l’articolo 23 capoverso 1 lettere f e g OTRif, occorre inviare all’UFAM i seguenti documenti:
· Modulo di notifica: deve essere disponibile un modulo di notifica firmato. Nel campo 14 numeri iii, iv e v occorre eventualmente considerare la differente codifica dei rifiuti nel Paese esportatore e importatore (cfr. all. 1 alla presente comunicazione o il sito dell’UFAM). Al numero viii vanno sempre indicati dei codici H secondo l’allegato III della Convenzione di Basilea. Se non entra in linea di conto nessun codice H secondo la Convenzione di Basilea, secondo il regolamento (CE) n. 1013/2006, allegato 1C, lettera g, può figurare un codice HP secondo l’allegato III della direttiva 2008/98/CE. In questo caso il codice HP deve essere completato con le lettere «UE» (ad es. «HP4 UE»). Oltre al codice e alla denominazione del rifiuto, occorre indicare da quale processo è stato generato il rifiuto (campo 9) e la composizione chimica, se non è generalmente nota (campo 12). · Contratto valido: tra l’esportatore all’estero e l’impresa di smaltimento in Svizzera occorre stipulare un contratto di smaltimento secondo l’allegato 2 OTRif. Il contratto deve disciplinare in particolare la ripresa dei rifiuti se questi non possono essere trattati come previsto. · Contratto concernente la collaborazione regionale transfrontaliera: in caso di importazione di rifiuti per essere conferiti in discarica, occorre dimostrare che l’importazione viene effettuata nell’ambito di una collaborazione regionale transfrontaliera disciplinata contrattualmente o che si tratta di scorie dell’incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti urbani esportati (art. 23 cpv. 1 lett. b OTRif). Il contratto viene stipulato tra autorità regionali vicine (in Svizzera, i Cantoni). In questo caso occorre fare riferimento al piano cantonale di gestione dei rifiuti secondo l’articolo 4 OPSR.
La Svizzera non prevede alcun obbligo di autorizzazione per le imprese di trasporto di rifiuti. Non sono necessari documenti riguardanti le imprese di trasporto. Né le imprese di trasporto svizzere, né quelle estere devono registrarsi per il traffico di rifiuti in Svizzera. Eventuali altre disposizioni da osservare, come quelle sul trasporto di merci pericolose, sono elencate nel capitolo 10.
Per l’importazione di rifiuti l’UFAM chiede il parere preliminare delle competenti autorità cantonali. Queste valutano secondo l’articolo 23 lettere a, c, d ed e in particolare se:
· l’impresa di smaltimento dispone delle autorizzazioni corrispondenti; · lo smaltimento previsto è rispettoso dell’ambiente e corrisponde allo stato della tecnica; · esistono capacità sufficienti per lo smaltimento dei rifiuti; · l’importazione dei rifiuti non è contraria alla pianificazione cantonale dei rifiuti.
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5.3.3 Invio dei documenti
A Autorità competenti L’esportatore deve inviare alle competenti autorità del Paese esportatore 29 il modulo di notifica e il contratto di smaltimento.
Se l’esportatore intende spedire rifiuti da un Paese esportatore nel quale non è prevista la notifica alle autorità o se i rifiuti sono soggetti ad autorizzazione solo in Svizzera (cfr. anche cap. 6.6), deve presentare la domanda all’UFAM. L’indirizzo postale è: UFAM, divisione Rifiuti e materie prime, OTRif, 3003 Berna.
B Copie Occorre inviare alle autorità competenti l’originale e il numero di copie necessarie (art. 16 cpv. 2 OTRif), ossia:
· una copia per l’autorità competente del Paese esportatore; · una copia per ogni eventuale Paese di transito 30; · l’originale per l’UFAM in qualità di Paese importatore.
C Lingua L’UFAM accetta domande in tedesco, francese, italiano e inglese.
5.4 Consenso all’importazione di rifiuti
5.4.1 Validità del consenso all’importazione
Il consenso viene rilasciato di norma per la durata di un anno (art. 24 cpv. 1 OTRif).
Secondo l’articolo 24 capoverso 2 OTRif, l’UFAM può rilasciare l’autorizzazione per un periodo massimo di tre anni, se l’impresa di smaltimento è titolare di un consenso preliminare secondo il capitolo II D cifra 2 caso 2 della Decisione del Consiglio dell’OCSE. Nel campo 3 lettera C del modulo di notifica deve essere inserito un segno di spunta nella casella «Sì». Non viene concesso alcun consenso preliminare per il deposito intermedio e il trasferimento di rifiuti. Con il parere positivo del Cantone competente, l’UFAM registra l’impresa nella banca dati dell’OCSE31 con il relativo codice di rifiuto, le procedure di riciclaggio, la quantità annua e la validità dell’autorizzazione di smaltimento cantonale.
5.4.2 Tasse
Per ogni notifica completa viene riscossa una tassa di base di 700 franchi per il consenso. Se occorrono chiarimenti, l’UFAM fattura il tempo utilizzato a 140 franchi l’ora fino a un importo massimo di 2500 franchi (OE- UFAM). Le autorizzazioni rilasciate vengono fatturate ogni due mesi. La fattura viene inviata con posta separata.
Elenco delle autorità competenti per la sorveglianza e il controllo del traffico transfrontaliero dei rifiuti all’interno dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/list_competent_authorities.pdf; Elenco delle autorità competenti della Convenzione di Basilea: http://archive.basel.int/contact-info/frsetmain.html Per il traffico marittimo occorre considerare i Paesi nei quali entra in porto la nave. Banca dati dell’OCSE sul traffico transfrontaliero di rifiuti da valorizzare: www2.oecd.org/waste/Countries.asp?q=71
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5.5 Passaggio della dogana e utilizzo dei moduli di accompagnamento
Secondo OTRif32
Prima dell’inizio del trasporto, l’esportatore deve compilare il modulo di accompagnamento con le indicazioni richieste. Per le spedizioni attraverso o dall’Unione europea, l’esportatore deve notificare l’effettivo inizio della spedizione inviando una copia firmata del modulo di accompagnamento compilato alle autorità competenti interessate e al destinatario almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio (art. 16 lett. b del Regolamento (CE) n. 1013/2006). Per la Svizzera non sono necessarie notifiche di trasporto.
I rifiuti devono essere dichiarati come tali all'Amministrazione federale delle dogane (art. 31 cpv. 4 lett. a OTRif). L'Amministrazione federale delle dogane si oppone all'esportazione dei rifiuti quando mancano i moduli di accompagnamento richiesti oppure se tali moduli non riportano indicazioni importanti o in assenza dell'autorizzazione necessaria (art. 43 cpv. 2 OTRif). Inoltre informa l'UFAM, il quale decide in merito alla ripresa dei rifiuti (art. 43 cpv. 3 OTRif). Durante il trasporto occorre portare con sé il modulo di accompagnamento firmato e una copia dell’autorizzazione all’importazione (art. 31 cpv. 4 lett. b OTRif). Il modulo di accompagnamento deve essere consegnato all’impresa di smaltimento in Svizzera.
L’impresa di smaltimento con sede in Svizzera trasmette una copia del modulo di accompagnamento con la conferma di ricezione nonché la dichiarazione attestante lo smaltimento all’esportatore e alle altre autorità competenti all’estero (art. 31 cpv. 5 lett. a, b). Inoltre inserisce le indicazioni richieste nella banca dati dell’UFAM 33 (art. 31 cpv. 5 lett. c OTRif).
Se concordato dalle competenti autorità (ad es. Austria e Svizzera), la conferma di ricezione e la dichiarazione attestante lo smaltimento possono essere trasmesse anche per via elettronica. In questo caso occorre trasmettere anche la notifica della spedizione secondo l’articolo 16 lettera b del Regolamento (CE) n. 1013/2006. I dati vengono scambiati tra le banche dati delle autorità tramite un’interfaccia (art. 31 cpv. 5 lett. c OTRif).
L’impresa di smaltimento deve conservare per almeno cinque anni i moduli di accompagnamento compresa la dichiarazione attestante lo smaltimento (art. 31 cpv. 5 lett. d OTRif).
5.6 Procedura di approvazione unilaterale
5.6.1 Inoltro dei documenti
Se un determinato rifiuto è soggetto a controllo solo in Svizzera, l’impresa di smaltimento presenta la domanda all’UFAM (procedura di approvazione unilaterale). Occorre inviare all’UFAM i documenti di cui al capitolo 6.3.2. Il modulo di notifica deve essere compilato con l’applicazione veva-online.
www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2016/1117.pdf www.veva-online.admin.ch
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Una situazione di questo genere si verifica in caso di rifiuti che pur essendo elencati nella lista verde della Decisione del Consiglio dell’OCSE e nell’elenco B della Convenzione di Basilea, sono tuttavia soggetti all’obbligo di autorizzazione nel traffico transfrontaliero con la Svizzera (cap. 3.1.1).
5.6.2 Passaggio della dogana e utilizzo del modulo di accompagnamento
Utilizzo secondo OTRif 34
Fino al confine svizzero, i rifiuti della lista verde della Decisione del Consiglio dell’OCSE oppure conformemente all’elenco B della Convenzione di Basilea devono essere spediti secondo la procedura di controllo verde. I rifiuti devono essere dichiarati come tali all’Amministrazione federale delle dogane (art. 31 cpv. 4 lett. a OTRif). Durante il trasporto occorre portare con sé il modulo di accompagnamento stampato e firmato e una copia dell’autorizzazione dell’UFAM (art. 31 cpv. 4 lett. b OTRif). L’impresa di smaltimento con sede in Svizzera compila i campi 18 e 19 del modulo di accompagnamento e registra le indicazioni richieste nella banca dati dell’UFAM.
Figura 4 Utilizzo del modulo di accompagnamento per l’importazione OTRif
www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2016/1117.pdf
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5.7 Obbligo di informazione
Se il trasportatore non può consegnare i rifiuti all’impresa di smaltimento prevista dalla notifica, deve informare senza indugio l’UFAM e l’autorità cantonale competente (art. 27 cpv. 1 OTRif).
Se lo smaltimento di rifiuti importati non può essere eseguito conformemente alla notifica o se subisce un ritardo notevole, l’impresa di smaltimento deve informare senza indugio l’UFAM e l’autorità cantonale competente (art. 27 cpv. 2 OTRif).
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6 Transito di rifiuti
6.1 Controllo per il transito
Secondo l’articolo 29 capoverso 1 OTRif, i rifiuti possono transitare dalla Svizzera soltanto se il transito è stato notificato all’UFAM e se questi non lo ha vietato entro 30 giorni dalla conferma dell’avvenuta ricezione del modulo di notifica da parte dell’autorità competente del Paese importatore. Non è necessaria nessuna notifica per il transito di rifiuti destinati al recupero secondo la lista verde dei rifiuti della Decisione del Consiglio dell’OCSE e secondo l’elenco B della Convenzione di Basilea (art. 29 cpv. 1bis OTRif).
Di regola l’autorizzazione per il transito attraverso la Svizzera avviene sulla base del principio del tacito consenso. Inoltre, non viene rilasciata alcuna conferma scritta di avvenuta ricezione dei documenti di transito. Per scopi di controllo è possibile consultare sul sito dell’UFAM un elenco35 delle domande di transito ricevute dall’UFAM. Il tacito consenso vale anche in caso di domande di modifica successive (ad es. impresa di trasporto aggiuntiva o tragitto alternativo), a meno che l’UFAM non faccia ricorso entro 7 giorni.
Conformemente all’articolo 31 OTRif, i rifiuti speciali devono essere dichiarati come tali nei documenti doganali di transito.
6.1.1 Validità dell’autorizzazione di transito
Il tacito consenso dell’UFAM è valido per il periodo di validità stato autorizzato dai Paesi esportatori e importatori. Il periodo di validità non è legato in particolare alla data nella quale il Paese importatore ha confermato il ricevimento della notifica.
6.1.2 Tasse
Per il consenso al transito dei rifiuti non vengono riscosse tasse.
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6.2 Inoltro dei documenti
Di regola le autorità del Paese esportatore devono trasmettere all’UFAM i documenti relativi alla domanda. Per autorizzare il transito l’UFAM necessita almeno delle seguenti copie: il modulo di notifica debitamente compilato e il contratto di smaltimento. Non sono necessari documenti riguardanti le imprese di trasporto.
L’UFAM accetta domande in tedesco, francese, italiano e inglese.
La Svizzera non prevede alcun obbligo di autorizzazione per le imprese di trasporto di rifiuti. Né le imprese di trasporto svizzere, né quelle estere devono registrarsi per il traffico di rifiuti in Svizzera. Eventuali altre disposizioni da osservare come quelle sul trasporto di merci pericolose sono elencate nel capitolo 9.
6.3 Passaggio della dogana e utilizzo del modulo di accompagnamento
I rifiuti devono essere dichiarati come tali all’Amministrazione federale delle dogane (art. 31 cpv. 4 bis OTRif). Si deve portare con sé una copia del modulo di accompagnamento. Non sono necessarie notifiche di trasporto, conferme di ricezione e dichiarazioni attestanti lo smaltimento.
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7 Procedura di controllo verde
7.1 Moduli di accompagnamento e documenti
Chi esporta o importa rifiuti o campioni di rifiuti senza autorizzazione secondo l’articolo 15 capoverso 2 o l’articolo 22 capoverso 2 in combinato disposto con l’articolo 31 capoverso 7 non deve portare con sé alcun modulo di accompagnamento. Si deve portare con sé il modulo compilato di cui all’allegato VII del Regolamento (CE) n. 1013/2006.
La procedura di controllo verde si svolge come segue:
1 Chi organizza la spedizione compila il modulo delle informazioni accompagnatorie di cui all’allegato VII del
Regolamento (CE) n. 1013/2006, sempre che i rifiuti pesino oltre 20 kg (art. 31 cpv. 8 OTRif). 2. Inoltre dichiara come tali i rifiuti all’Amministrazione federale delle dogane (art. 31 cpv. 3 lett. b e art. 31 cpv. 5 lett. a OTRif).
3 Il modulo debitamente compilato e firmato o una copia di esso deve accompagnare ogni trasporto ed essere
presentato su richiesta al passaggio della dogana.
L’UFAM mette a disposizione sul proprio sito 36 il modulo di cui all’allegato VII del Regolamento (CE) n. 1013/2006. Chi organizza la spedizione è responsabile per la corretta classificazione e denominazione dei rifiuti e del metodo di recupero.
Per il traffico transfrontaliero di rifiuti si applicano gli elenchi dei metodi di smaltimento di cui all’allegato IV della Convenzione di Basilea e all’allegato 5 della Decisione del Consiglio dell’OCSE. Questi elenchi sono illustrati nell’allegato 2 OLTRif. Alcune integrazioni (codici a tre cifre) sono applicabili solo per il traffico nazionale. Sono considerati come recupero i metodi di smaltimento elencati nella parte B dell’allegato 2 OLTRif.
Per i campioni di rifiuti (cap. 5.2 e 6.2), il richiedente può scegliere se indicare determinati metodi di eliminazione o di recupero.
7.2 Requisiti supplementari secondo il Regolamento CE sulle spedizioni di rifiuti
7.2.1 Conservazione del modulo di cui all’allegato VII
Per le spedizioni dirette in, provenienti da o in transito attraverso Paesi dell’Unione europea occorre conservare il modulo firmato di cui all’allegato VII per almeno tre anni (art. 20 cpv. 2 del Regolamento (CE) n. 1013/2006).
Sito dell’UFAM sul traffico transfrontaliero di rifiuti: https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/rifiuti/info-specialisti/politica-dei-rifiuti-e-provvedimenti/trafficotransfrontaliero-di-rifiuti--valido-per-il-principato-d.html
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7.2.2 Contratto
Conformemente all’articolo 18 capoverso 2, per le spedizioni dirette in, provenienti da o in transito attraverso Paesi dell’Unione europea occorre stipulare un contratto tra chi organizza la spedizione e l’impianto di recupero dei rifiuti o il laboratorio.
L’UFAM mette a disposizione sul proprio sito un modello di contratto. Il contratto non deve accompagnare il trasporto, bensì essere presentato su richiesta alle autorità. Oltre alle disposizioni contrattuali, il contratto deve disciplinare la ripresa dei rifiuti secondo gli articoli 22–25 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti. Un contratto simile non è necessario secondo l’OTRif.
7.2.3 Registrazione delle imprese di trasporto
Per trasportare rifiuti della lista verde dell’OCSE in, da o attraverso Paesi membri dell’Unione europea occorre essere registrati come trasportatore di rifiuti nei Paesi interessati. In Svizzera una simile registrazione non è richiesta. I trasportatori svizzeri devono rivolgersi alle autorità competenti dei Paesi membri dell’Unione europea in questione.
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8 Traffico di rifiuti speciali
all’estero Chi, dalla Svizzera, organizza il traffico di rifiuti speciali tra Paesi terzi o vi partecipa deve inviare all’UFAM una notifica annuale di detta attività e una copia del modulo di notifica per ogni traffico previsto che attraversa un confine nazionale (art. 36 cpv. 1 OTRif).
L’UFAM informa le autorità competenti all’estero e il segretariato della Convenzione di Basilea se accerta che un trasporto previsto che attraversa un confine nazionale è un traffico illecito secondo l’articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione di Basilea (art. 36 cpv. 2 OTRif).
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9 Rimandi ad altre disposizioni
In relazione al traffico transfrontaliero di rifiuti, oltre alla legislazione sui rifiuti occorre osservare in particolare le seguenti altre disposizioni:
9.1 Procedura doganale
L’importazione e l’esportazione di rifiuti deve essere dichiarata come tale presso l’ufficio doganale competente 37.
Gli uffici doganali o la Direzione generale delle dogane 38 possono fornire informazioni in merito alle voci di tariffa.
Per l’esportazione o l’importazione di rifiuti con l’autorizzazione o il consenso dell’UFAM occorre riportare nei documenti doganali il numero della notifica e il numero progressivo del modulo di accompagnamento.
9.2 Trasporto di merci pericolose
In caso di merci pericolose, occorre osservare le seguenti disposizioni: Traffico stradale39: · Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR; RS 0.741.621) · Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621)
Traffico ferroviario40: · Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) · Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD; RS 742.412)
9.3 Accordo sui trasporti terrestri
Secondo l’Accordo sui trasporti terrestri stipulato tra la Svizzera e l’Unione europea, un trasportatore estero può caricare merci in Svizzera ed esportarle 41. Tuttavia sono vietati i cabotaggi nazionali, ossia ai trasportatori esteri non è consentito effettuare trasporti tra due destinazioni all’interno dello stesso Paese. Questo divieto si applica anche per i rifiuti.
Amministrazione federale delle dogane (AFD) > Dichiarazione doganale da parte di ditte: www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/dichiarazione-dogana--le/dichiarazione-da-partedi-ditte.html Amministrazione federale delle dogane (AFD) > Informazioni tariffali: www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/informazioni-per-ditte/tariffa-doganale--tares/informazionitariffali.html Ufficio federale delle strade (USTRA) > Merci pericolose: www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/veicoli/merci-pericolose.html Ufficio federale dei trasporti (UFT) > Merci pericolose: www.bav.admin.ch/bav/it/home/temi/indice-alfabetico-dei-temi/ambiente/merci-pericolose.html Ufficio federale dei trasporti (UFT) > Accordo sui trasporti terrestri: www.bav.admin.ch/bav/it/home/temi/indice-alfabetico-dei-temi/accordo-sui-trasporti-terrestri.html
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10 Glossario
Modulo di accompagnamento – Documento di Dichiarazione attestante lo smaltimento: l’impresa movimento: il modulo di accompagnamento secondo di smaltimento conferma all’esportatore e all’UFAM lo l’OTRif utilizzato in Svizzera è di norma definito smaltimento ecocompatibile dei rifiuti mediante firma «Documento di movimento» nel traffico nel campo 19 del modulo di accompagnamento transfrontaliero. inerente alla notifica. Il termine stabilito nel contratto per l’invio delle dichiarazioni attestanti lo smaltimento Modulo di notifica – Documento di notifica: il può influire sull’ammontare della garanzia finanziaria modulo di notifica secondo l’OTRif utilizzato in (cfr. anche il cap. 5.3.2.8). Svizzera è di norma definito «Documento di notifica» nel traffico transfrontaliero.
Impresa di smaltimento – Impianto di smaltimento/recupero: nel modulo di notifica armonizzato della Convenzione di Basilea, dell’OCSE e dell’Unione europea l’impresa di smaltimento è definita «Impianto di smaltimento/recupero».
Procedura di notifica – Procedura di controllo ambra: la procedura di autorizzazione per i movimenti oltre frontiera di rifiuti è definita «Procedura di controllo ambra» all’interno dell’OCSE.
Procedura di controllo verde: determinati rifiuti (rifiuti che figurano nella lista verde della Decisione del Consiglio dell’OCSE o nell’allegato IX della Convenzione di Basilea) possono essere importati o esportati a scopo di recupero senza autorizzazione, purché non si tratti di rifiuti secondo la Convenzione di Basilea (cfr. art. 14 cpv. 3 OTRif). Questa prassi è definita «procedura di controllo verde».
Conferma di ricezione: l’impresa di smaltimento conferma all’esportatore e all’UFAM l’avvenuta consegna dei rifiuti mediante firma nel campo 18 del modulo di accompagnamento inerente alla notifica.
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Allegato 1: Elenco svizzero dei rifiuti con rimandi al catalogo europeo dei rifiuti (CER) Secondo l’allegato 1 numeri 2 e 3 OLTRif (stato 01.01.2018)
Codice Provenienza
01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce nonché dell’industria tessile
[CER: Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell’industria tessile]
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
07 Rifiuti dei processi chimici organici
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per
stampa
09 Rifiuti dell’industria fotografica
10 Rifiuti provenienti da processi termici
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli e altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
13 Oli esausti e residui di combustibili liquidi (tranne gli oli commestibili e gli oli esausti di cui ai capitoli 05, 12 o 19)
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (diversi da quelli di cui ai capitoli 07 o 08)
15 Rifiuti di imballaggi, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco
17 Rifiuti edili e materiale di sterro
[CER: Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)]
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate
[CER: Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)]
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti publici di depurazione delle acque di scarico nonché dalla potabilizzazione
dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale [CER: Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale]
20 Rifiuti urbani e assimilabili prodotti da attività industriali e commerciali (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività industriali e
commerciali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta separata [CER: Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili, prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata]
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Elenco dei rifiuti
Codice Classi- Descrizione dei rifiuti43 ficazione42
01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico
di minerali
01 01 Rifiuti prodotti dall’estrazione di minerali 01 01 01 Rifiuti da estrazione di minerali metalliferi 01 01 02 Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 03 Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi 01 03 04 * rs Sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso 01 03 05 * rs Altri sterili contenenti sostanze pericolose 01 03 06 Sterili diversi da quelli di cui ai codici 01 03 04 o 01 03 05 01 03 07 * rs Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi 01 03 08 Polveri e residui affini diversi da quelli di cui al codice 01 03 07 01 03 09 Fanghi rossi derivanti dalla produzione di alluminio, diversi da quelli di cui al codice 01 03 07 01 03 10 * rs [CER: *Fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07] Questo codice non è applicabile in Svizzera. 01 03 99 Rifiuti non specificati altrimenti 01 04 Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi 01 04 07 * rs Rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi 01 04 08 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui al codice 01 04 07 01 04 09 Scarti di sabbia e di argilla 01 04 10 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui al codice 01 04 07 01 04 11 Rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui al codice 01 04 07 01 04 12 Sterili da altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui ai codici 01 04 07 o 01 04 11 01 04 13 Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra e da lavori di segheria, diversi da quelli di cui al codice 01 04 07 [CER: Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui al codice 01 04 07] 01 04 99 Rifiuti non specificati altrimenti 01 05 Fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione 01 05 04 Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci 01 05 05 * rs Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli 01 05 06 * rs Fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose 01 05 07 Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli dei codici 01 05 05 o 01 05 06 01 05 08 Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli dei codici 01 05 05 o 01 05 06 01 05 99 Rifiuti non specificati altrimenti
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e
preparazione di alimenti
02 01 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca 02 01 01 Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 02 01 02 Scarti di tessuti animali 02 01 03 Scarti di tessuti vegetali 02 01 04 Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 02 01 06 Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito 02 01 07 Rifiuti della selvicoltura 02 01 08 * rs Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose 02 01 09 Rifiuti agrochimici diversi da quelli del codice 02 01 08 02 01 10 Rifiuti metallici 02 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti 02 02 Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce e altri alimenti di origine animale 02 02 01 Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 02 02 02 Scarti di tessuti animali 02 02 03 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
CER: * = rifiuto pericoloso, CH: rs = rifiuto speciale, rc = altro rifiuto soggetto a controllo [CER: testo originale del CER; non applicabile in Svizzera]
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02 02 04 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 02 02 99 Rifiuti non specificati altrimenti 02 03 Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa 02 03 01 Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifuga e separazione di componenti 02 03 02 Rifiuti legati all’impegno di conservanti 02 03 03 Rifiuti prodotti dall’estrazione tramite solvente 02 03 04 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 03 05 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 02 03 99 Rifiuti non specificati altrimenti 02 04 Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero 02 04 01 Terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole 02 04 02 Fanghi di carbonato di calcio fuori specifica [CER: Carbonato di calcio fuori specifica] 02 04 03 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 02 04 99 Rifiuti non specificati altrimenti 02 05 Rifiuti dell’industria lattiero-casearia 02 05 01 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 05 02 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 02 05 99 Rifiuti non specificati altrimenti 02 06 Rifiuti dell’industria dolciaria e della panificazione 02 06 01 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 06 02 Rifiuti legati all’impiego di conservanti 02 06 03 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 02 06 99 Rifiuti non specificati altrimenti 02 07 Rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) 02 07 01 Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima 02 07 02 Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche 02 07 03 Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici 02 07 04 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 07 05 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 02 07 99 Rifiuti non specificati altrimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli mobili, polpa carta e cartone
03 01 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili 03 01 01 Scarti di corteccia e di sughero 03 01 04 * rs Rifiuti di legno problematici [CER: Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolato e piallacci contenenti sostanze pericolose] 03 01 05 Scarti di legno lavorati soltanto meccanicamente [CER: Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolato e piallacci diversi da quelli di cui al codice 03 01 04] 03 01 98 Scarti di legno eccetto quelli di cui ai codici 03 01 04 o 03 01 05 [CER: codice non previsto nell’elenco dei rifiuti CER] 03 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti 03 02 Rifiuti dei trattamenti per la conservazione del legno 03 02 01 * rs Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati 03 02 02 * rs Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati 03 02 03 * rs Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici 03 02 04 * rs Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici 03 02 05 * rs Altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose 03 02 99 Prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti 03 03 Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone 03 03 01 Scarti di corteccia e di legno 03 03 02 Fanghi di recupero dei bagni di macerazione contenenti solfiti 03 03 05 Fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta 03 03 07 Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone 03 03 08 Scarti della selezione di carta e cartone destinati a essere riciclati 03 03 09 Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio 03 03 10 Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica 03 03 11 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al codice 03 03 10 03 03 99 Rifiuti non specificati altrimenti
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04 Rifiuti prodotti dalla lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell’industria tessile
04 01 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce 04 01 01 Carniccio e frammenti di calce 04 01 02 Rifiuti di calcinazione 04 01 03 * rs Bagni di sgrassatura esausti contenenti solventi senza fase liquida 04 01 04 rs Liquido di concia contenente cromo 04 01 05 Liquido di concia non contenente cromo 04 01 06 rs Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo 04 01 07 Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo 04 01 08 Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo 04 01 09 Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura 04 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti 04 02 Rifiuti dell’industria tessile 04 02 09 Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) 04 02 10 Materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera) 04 02 14 * rs Rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici 04 02 15 Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui al codice 04 02 14 04 02 16 * rs Coloranti e pigmenti contenenti sostanze pericolose 04 02 17 Coloranti e pigmenti diversi da quelli di cui al codice 04 02 16 04 02 19 * rs Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 04 02 20 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al codice 04 02 19 04 02 21 Rifiuti da fibre tessili grezze 04 02 22 Rifiuti da fibre tessili lavorate 04 02 99 Rifiuti non specificati altrimenti
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
05 01 Rifiuti della raffinazione del petrolio 05 01 02 * rs Fanghi da processi di dissalazione 05 01 03 * rs Morchie depositate sul fondo dei serbatoi 05 01 04 * rs Fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione 05 01 05 * rs Perdite di olio 05 01 06 * rs Fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature 05 01 07 * rs Catrami acidi 05 01 08 * rs Altri catrami 05 01 09 * rs Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 05 01 10 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al codice 05 01 09 05 01 11 * rs Rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi 05 01 12 * rs Oli contenenti acidi 05 01 13 Fanghi residui dall’acqua di alimentazione delle caldaie 05 01 14 Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 05 01 15 * rs Filtri di argilla esauriti 05 01 16 Rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforazione del petrolio 05 01 17 Bitumi 05 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti 05 06 Rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone 05 06 01 * rs Catrami acidi 05 06 03 * rs Altri catrami 05 06 04 Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 05 06 99 Rifiuti non specificati altrimenti 05 07 Rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale 05 07 01 * rs Rifiuti contenenti mercurio 05 07 02 Rifiuti contenenti zolfo 05 07 99 Rifiuti non specificati altrimenti
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
06 01 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi 06 01 01 * rs Acido solforico e acido solforoso 06 01 02 * rs Acido cloridrico 06 01 03 * rs Acido fluoridrico 06 01 04 * rs Acido fosforico e fosforoso 06 01 05 * rs Acido nitrico e acido nitroso 06 01 06 * rs Altri acidi 06 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti
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06 02 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi 06 02 01 * rs Idrossido di calcio 06 02 03 * rs Idrossido di ammonio 06 02 04 * rs Idrossido di sodio e di potassio 06 02 05 * rs Altre basi 06 02 99 Rifiuti non specificati altrimenti 06 03 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici 06 03 11 * rs Sali solidi e loro soluzioni, contenenti cianuri [CER: Sali e loro soluzioni, contenenti cianuri] 06 03 13 * rs Sali solidi e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti [CER: Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti] 06 03 14 Sali solidi e loro soluzioni diversi da quelli di cui ai codici 06 03 11 o 06 03 13 [CER: Sali e loro soluzioni diversi da quelli di cui ai codici 06 03 11 o 06 03 13] 06 03 15 * rs Ossidi metallici contenenti metalli pesanti 06 03 16 Ossidi metallici diversi da quelli cui al codice 06 03 15 06 03 99 Rifiuti non specificati altrimenti 06 04 Rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 06 04 03 * rs Rifiuti contenenti arsenico 06 04 04 * rs Rifiuti contenenti mercurio 06 04 05 * rs Rifiuti contenenti altri metalli pesanti 06 04 99 Rifiuti non specificati altrimenti 06 05 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 06 05 02 * rs Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 06 05 03 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al codice 06 05 02 06 06 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione 06 06 02 * rs Rifiuti contenenti solfuri pericolosi 06 06 03 Rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui al codice 06 06 02 06 06 99 Rifiuti non specificati altrimenti 06 07 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni 06 07 01 * rs Rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto 06 07 02 * rs Carbone attivo dalla produzione di cloro [CER: Carbone attivato dalla produzione di cloro] 06 07 03 * rs Fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio 06 07 04 * rs Soluzioni e acidi, ad esempio acido di contatto 06 07 99 Rifiuti non specificati altrimenti
06 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati 06 08 02 * rs Rifiuti contenenti clorosilano pericoloso 06 08 99 Rifiuti non specificati altrimenti 06 09 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo 06 09 02 Scorie fosforose 06 09 03 * rs Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose 06 09 04 Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui al codice 06 09 03 06 09 99 Rifiuti non specificati altrimenti 06 10 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell’azoto e della produzione di fertilizzanti 06 10 02 * rs Rifiuti contenenti sostanze pericolose 06 10 99 Rifiuti non specificati altrimenti 06 11 Rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti 06 11 01 Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio 06 11 99 Rifiuti non specificati altrimenti 06 13 Rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti 06 13 01 * rs Prodotti fitosanitari, agenti per la conservazione del legno e altri biocidi inorganici [CER: Prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici] 06 13 02 * rs Carbone attivo esaurito eccetto quello di cui al codice 06 07 02 [CER: Carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)] 06 13 03 Nerofumo 06 13 04 * rs Rifiuti della lavorazione dell’amianto 06 13 05 * rs Fuliggine 06 13 99 Rifiuti non specificati altrimenti
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07 Rifiuti dei processi chimici organici
07 01 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base 07 01 01 * rs Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 07 01 03 * rs Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri [CER: Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri] 07 01 04 * rs Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 07 01 07 * rs fondi di distillazione e residui di reazione alogenati [CER: Fondi e residui di reazione, alogenati] 07 01 08 * rs Altri Fondi di distillazione e residui di reazione [CER: Altri fondi e residui di reazione] 07 01 09 * rs Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 07 01 10 * rs Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 07 01 11 rs Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 07 01 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al codice 07 01 11 07 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti 07 02 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali 07 02 01 * rs Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 07 02 03 * rs Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri [CER: Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri] 07 02 04 * rs Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 07 02 07 * rs Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati [CER: Fondi e residui di reazione, alogenati] 07 02 08 * rs Altri Fondi di distillazione e residui di reazione [CER: Altri fondi e residui di reazione] 07 02 09 * rs Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 07 02 10 * rs Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 07 02 11 * rs Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 07 02 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al codice 07 02 11 07 02 13 Rifiuti plastici 07 02 14 * rs Rifiuti di additivi contenenti sostanze pericolose 07 02 15 Rifiuti di additivi, diversi da quelli di cui al codice 07 02 14 07 02 16 * rs Rifiuti contenenti silicone pericolosi 07 02 17 Rifiuti contenenti silicone eccetto quelli di cui al codice 07 02 16 07 02 99 Rifiuti non specificati altrimenti
07 03 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (diversi da quelli di cui al codice 06 11) 07 03 01 * rs Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 07 03 03 * rs Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri [CER: Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri] 07 03 04 * rs Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 07 03 07 * rs Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati [CER: Fondi e residui di reazione, alogenati] 07 03 08 * rs Altri fondi di distillazione e residui di reazione [CER: Altri fondi e residui di reazione] 07 03 09 * rs Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 07 03 10 * rs Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 07 03 11 * rs Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 07 03 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al codice 07 03 11 07 03 99 Rifiuti non specificati altrimenti 07 04 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (diversi da quelli di cui ai codici 02 01 08 e 02 01 09), agenti per la conservazione del legno (diversi da quelli di cui al codice 03 02) e altri biocidi organici [CER: Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici 07 04 01 * rs Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 07 04 03 * rs Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri [CER: Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri] 07 04 04 * rs Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 07 04 07 * rs Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati [CER: Fondi e residui di reazione, alogenati] 07 04 08 * rs Altri fondi di distillazione e residui di reazione [CER: Altri fondi e residui di reazione] 07 04 09 * rs Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 07 04 10 * rs Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
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07 04 11 * rs Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 07 04 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al codice 07 04 11 07 04 13 * rs Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose 07 04 99 Rifiuti non specificati altrimenti 07 05 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici 07 05 01 * rs Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 07 05 03 * rs Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri [CER: Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri] 07 05 04 * rs Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 07 05 07 * rs Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati [CER: Fondi e residui di reazione, alogenati] 07 05 08 * rs Altri fondi di distillazione e residui di reazione [CER: Altri fondi e residui di reazione] 07 05 09 * rs Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 07 05 10 * rs Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 07 05 11 * rs Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 07 05 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al codice 07 05 11 07 05 13 * rs Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose 07 05 14 Rifiuti solidi, diversi da quelli di cui al codice 07 05 13 07 05 99 Rifiuti non specificati altrimenti 07 06 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici 07 06 01 * rs Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 07 06 03 * rs Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri [CER: Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri] 07 06 04 * rs Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 07 06 07 * rs Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati [CER: Fondi e residui di reazione, alogenati] 07 06 08 * rs Altri fondi di distillazione e residui di reazione [CER: Altri fondi e residui di reazione] 07 06 09 * rs Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 07 06 10 * rs Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 07 06 11 * rs Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 06 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al codice 07 06 11 07 06 99 Rifiuti non specificati altrimenti 07 07 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti 07 07 01 * rs Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 07 07 03 * rs Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri [CER: Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri] 07 07 04 * rs Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 07 07 07 * rs Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati [CER: Fondi e residui di reazione, alogenati] 07 07 08 * rs Altri fondi di distillazione e residui di reazione [CER: Altri fondi e residui di reazione] 07 07 09 * rs Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 07 07 10 * rs Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 07 07 11 * rs Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 07 07 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al codice 07 07 11 07 07 99 Rifiuti non specificati altrimenti
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti
(pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa)
08 01 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici 08 01 11 * rs Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 08 01 12 Pitture e vernici di scarto diverse da quelle di cui al codice 08 01 11 08 01 13 * rs Fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 08 01 14 Fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui al codice 08 01 13 08 01 15 * rs Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 08 01 16 Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui al codice 08 01 15 08 01 17 * rs Rifiuti prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose [CER: Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose] 08 01 18 Rifiuti prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui al codice 08 01 17 [CER: Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui al codice 08 01 17]
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08 01 19 * rs Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 08 01 20 Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui al codice 08 01 19 08 01 21 * rs Rifiuti dalla rimozione di pitture e vernici o svernicianti [CER: Residui di vernici o di svernicianti] 08 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti 08 02 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici) 08 02 01 rs Polveri di scarto di rivestimenti 08 02 02 Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici 08 02 03 Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici 08 02 99 Rifiuti non specificati altrimenti 08 03 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa 08 03 07 rs Fanghi acquosi contenenti inchiostro 08 03 08 rs Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro 08 03 12 * rs Scarti di inchiostro contenenti sostanze pericolose 08 03 13 Scarti di inchiostro diversi da quelli di cui al codice 08 03 12 08 03 14 * rs Fanghi di inchiostro contenenti sostanze pericolose 08 03 15 Fanghi di inchiostro diversi da quelli di cui al codice 08 03 14 08 03 16 * rs Residui di soluzioni chimiche per incisione 08 03 17 * rs Toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose 08 03 18 Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui al codice 08 03 17 08 03 19 * rs Oli dispersi 08 03 99 Rifiuti non specificati altrimenti 08 04 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti 08 04 09 * rs Adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 08 04 10 Adesivi e sigillanti di scarto diversi da quelli di cui al codice 08 04 09 08 04 11 * rs Fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 08 04 12 Fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui al codice 08 04 11 08 04 13 * rs Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 08 04 14 Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui al codice 08 04 13 08 04 15 * rs Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 16 Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui al codice 08 04 15 08 04 17 * rs Oli di resina 08 04 99 Rifiuti non specificati altrimenti 08 05 Rifiuti non specificati altrimenti al captitolo 08 08 05 01 * rs Isocianati di scarto
09 Rifiuti dell’industria fotografica
09 01 Rifiuti dell’industria fotografica 09 01 01 * rs Bagni di sviluppo e attivanti a base acquosa [CER: Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa] 09 01 02 * rs Bagni di sviluppo per lastre offset a base acquosa [CER: Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa] 09 01 03 * rs Bagni di sviluppo a base di solventi [CER: Soluzioni di sviluppo a base di solventi] 09 01 04 * rs Bagni di fissaggio [CER: Soluzioni fissative] 09 01 05 * rs Bagni di sbiancatura e soluzioni di arresto fissaggio [CER: Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio] 09 01 06 * rs Rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici 09 01 07 Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell’argento 09 01 08 Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell’argento 09 01 10 rc Macchine fotografiche monouso senza batterie La Svizzera fa invece capo al codice 16 02 13. 09 01 11 * rc Macchine fotografiche monouso con batterie incluse nei codici 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 *La Svizzera fa invece capo al codice 16 02 13. 09 01 12 rc Macchine fotografiche monouso con batterie, diverse da quelli di cui al codice 09 01 11 *La Svizzera fa invece capo al codice 16 02 13. 09 01 13 * rs Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell’argento, diversi da quelli di cui al codice 09 01 06 09 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti
10 Rifiuti provenienti da processi termici
10 01 Rifiuti prodotti da centrali termiche e altri impianti termici (diversi da quelli di cui al capitolo 19) 10 01 01 Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui al codice 10 01 04) 10 01 02 Ceneri leggere di carbone
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10 01 03 Ceneri leggere di torba, di legna allo stato naturale o di scarti di legno [CER: Ceneri leggere di torba e di legno non trattato] 10 01 04 * rs Ceneri leggere e polveri di caldaia di olio combustibile [CER: Ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia] 10 01 05 Rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi 10 01 07 Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi 10 01 09 * rs Acido solforico 10 01 13 * rs Ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante 10 01 14 * rs Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento di rifiuti, contenenti sostanze pericolose* [CER: Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose] 10 01 15 Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento di rifiuti, diverse da quelli di cui al codice 10 01 14 [CER: Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui al codice 10 01 14] 10 01 16 * rs Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento di rifiuti, contenenti sostanze pericolose 10 01 17 Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento di rifiuti eccetto quelle di cui al codice 10 01 16* [CER: Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento di rifiuti, diverse da quelle di cui al codice 10 01 16] 10 01 18 * rs Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10 01 19 Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui ai codici 10 01 05, 10 01 07 o 10 01 18 10 01 20 * rs Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 10 01 21 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al codice 10 01 20 10 01 22 * rs Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose 10 01 23 Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui al codice 10 01 22 10 01 24 Sabbie dei reattori a letto fluidizzato 10 01 25 Rifiuti dell’immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone 10 01 26 Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento 10 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti 10 02 Rifiuti dell’industria del ferro e dell’acciaio
10 02 01 Rifiuti del trattamento delle scorie (incluse le scorie granulate d’altoforno)* [CER: Rifiuti del trattamento delle scorie] 10 02 02 Scorie non trattate 10 02 07 * rs Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10 02 08 Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui al codice 10 02 07 10 02 10 Scaglie di laminazione 10 02 11 * rs Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 10 02 12 Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui al codice 10 02 11 10 02 13 * rs Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10 02 14 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui al codice 10 02 13 10 02 15 Altri fanghi e residui di filtrazione 10 02 99 Rifiuti non specificati altrimenti 10 03 Rifiuti della metallurgia termica dell’alluminio 10 03 02 Frammenti di anodi 10 03 04 * rs Scorie della produzione primaria 10 03 05 Rifiuti di alluminio 10 03 08 * rs Scorie saline della produzione secondaria 10 03 09 * rs Scorie nere della produzione secondaria 10 03 15 * rs Schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose 10 03 16 Schiumature diverse da quelle di cui al codice 10 03 15 10 03 17 * rs Rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione degli anodi [CER: Rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi] 10 03 18 Rifiuti contenenti carbone derivanti dalla produzione degli anodi, diversi da quelli di cui al codice 10 03 17 [CER: Rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui al codice 10 03 17] 10 03 19 * rs Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose 10 03 20 Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui al codice 10 03 19 10 03 21 * rs Altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose 10 03 22 Altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui al codice 10 03 21 10 03 23 * rs Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10 03 24 Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui al codice 10 03 23
10 03 25 * rs Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10 03 26 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui al codice10 03 25 10 03 27 * rs Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 10 03 28 Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui al codice 10 03 27 10 03 29 * rs Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose 10 03 30 Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui al codice 10 03 29
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10 03 99 Rifiuti non specificati altrimenti 10 04 Rifiuti della metallurgia termica del piombo 10 04 01 * rs Scorie della produzione primaria e secondaria 10 04 02 * rs Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria 10 04 03 * rs Arsenato di calcio 10 04 04 * rs Polveri dei gas di combustione 10 04 05 * rs Altre polveri e particolato 10 04 06 * rs Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 10 04 07 * rs Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 10 04 09 * rs Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 10 04 10 Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui al codice 10 04 09 10 04 99 Rifiuti non specificati altrimenti 10 05 Rifiuti della metallurgia termica dello zinco 10 05 01 Scorie della produzione primaria e secondaria 10 05 03 * rs Polveri dei gas di combustione 10 05 04 Altre polveri e particolato 10 05 05 * rs Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 10 05 06 * rs Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 10 05 08 * rs Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 10 05 09 Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui al codice 10 05 08 10 05 10 * rs Impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose [CER: Scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose] 10 05 11 Impurità e schiumature diverse da quelle di cui al codice 10 05 10 [CER: Scorie e schiumature diverse da quelle di cui al codice 10 05 10] 10 05 99 Rifiuti non specificati altrimenti 10 06 Rifiuti della metallurgia termica del rame 10 06 01 Scorie della produzione primaria e secondaria 10 06 02 Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria 10 06 03 * rs Polveri dei gas di combustione 10 06 04 Altre polveri e particolato 10 06 06 * rs Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 10 06 07 * rs Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 10 06 09 * rs Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 10 06 10 Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui al codice 10 06 09
10 06 99 Rifiuti non specificati altrimenti 10 07 Rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino 10 07 01 Scorie della produzione primaria e secondaria 10 07 02 Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria 10 07 03 Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 10 07 04 Altre polveri e particolato 10 07 05 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 10 07 07 * rs Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 10 07 08 Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui al codice 10 07 07 10 07 99 Rifiuti non specificati altrimenti 10 08 Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi 10 08 04 Polveri e particolato 10 08 08 * rs Scorie salate della produzione primaria e secondaria 10 08 09 Altre scorie 10 08 10 * rs Impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose 10 08 11 Impurità e schiumature diverse da quelle di cui al codice 10 08 10 10 08 12 * rs Rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione degli anodi 10 08 13 Rifiuti contenenti carbone derivanti dalla produzione degli anodi, diversi da quelli di cui al codice 10 08 12 10 08 14 Frammenti di anodi 10 08 15 * rs Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose 10 08 16 Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui al codice 10 08 15 10 08 17 * rs Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10 08 18 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui al codice 10 08 17 10 08 19 * rs Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 10 08 20 Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui al codice 10 08 19 10 08 99 Rifiuti non specificati altrimenti
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10 09 Rifiuti della fusione di materiali ferrosi 10 09 03 Scorie di fusione 10 09 05 * rs Forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose 10 09 06 Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui al codice 10 09 05 10 09 07 * rs Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose 10 09 08 Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui al codice 10 09 07 10 09 09 * rs Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose 10 09 10 Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui al codice 10 09 09 10 09 11 * rs Altri particolati contenenti sostanze pericolose 10 09 12 Altri particolati diversi da quelli di cui al codice 10 09 11 10 09 13 * rs Rifiuti di leganti contenenti sostanze pericolose 10 09 14 Rifiuti di leganti diversi da quelli di cui al codice 10 09 13 10 09 15 * rs Scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose 10 09 16 Scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui al codice 10 09 15 10 09 99 Rifiuti non specificati altrimenti 10 10 Rifiuti della fusione di metalli non ferrosi 10 10 03 Scorie di fusione 10 10 05 * rs Forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose 10 10 06 Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui al codice 10 10 05 10 10 07 * rs Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose 10 10 08 Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui al codice 10 10 07 10 10 09 * rs Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose 10 10 10 Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui al codice 10 10 09 10 10 11 * rs Altri particolati contenenti sostanze pericolose 10 10 12 Altri particolati diversi da quelli di cui al codice 10 10 11 10 10 13 * rs Rifiuti di leganti contenenti sostanze pericolose 10 10 14 Rifiuti di leganti diversi da quelli di cui al codice 10 10 13 10 10 15 * rs Scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose 10 10 16 Scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui al codice 10 10 15 10 10 99 Rifiuti non specificati altrimenti 10 11 Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro 10 11 03 Scarti di materiali in fibra di vetro 10 11 05 Polveri e particolato
10 11 09 * rs Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose 10 11 10 Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diversi da quelli di cui al codice 10 11 09 10 11 11 * rs Rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici) 10 11 12 Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui al codice 10 11 11 10 11 13 * rs Lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose 10 11 14 Lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui al codice 10 11 13 10 11 15 * rs Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10 11 16 Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui al codice 10 11 15 10 11 17 * rs Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10 11 18 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui al codice 10 11 17 10 11 19 * rs Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 10 11 20 Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al codice 10 11 19 10 11 99 Rifiuti non specificati altrimenti 10 12 Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica e materiali ceramici da costruzione come mattoni, mattonelle, gres [CER: Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione] 10 12 01 Scarti di mescole prima della cottura* [CER: Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico] 10 12 03 Polveri e particolato 10 12 05 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 10 12 06 Stampi di scarto 10 12 08 Scarti di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle, gres (dopo la cottura) [CER: Scarti ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)] 10 12 09 * rs Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10 12 10 Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui al codice 10 12 09 10 12 11 * rs Rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti 10 12 12 Rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui al codice 10 12 11
10 12 13 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 10 12 99 Rifiuti non specificati altrimenti
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10 13 Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali 10 13 01 Scarti di mescole prima della cottura* [CER: Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico] 10 13 04 Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce 10 13 06 Polveri e particolato (eccetto quelli dei codici 10 13 12 e 10 13 13) 10 13 07 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 10 13 09 * rs Rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto 10 13 10 Rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui al codice 10 13 09 10 13 11 Rifiuti della produzione di altri materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui ai codici 10 13 09 o 10 13 10 10 13 12 * rs Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10 13 13 Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui al codice 10 13 12 10 13 14 Rifiuti e fanghi di cemento 10 13 99 Rifiuti non specificati altrimenti 10 14 Rifiuti prodotti dai forni crematori 10 14 01 rs Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli e altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
11 01 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli e altri materiali (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione) [CER: Rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli ed altri materiali (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)] 11 01 05 * rs Acidi di decapaggio 11 01 06 * rs Acidi non specificati altrimenti 11 01 07 * rs Basi di decapaggio 11 01 08 * rs Fanghi di fosfatazione 11 01 09 * rs Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose 11 01 10 Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui al codice 11 01 09 11 01 11 * rs Soluzioni acquose di lavaggio contenenti sostanze pericolose 11 01 12 Soluzioni acquose di lavaggio diverse da quelle di cui al codice 11 01 11 11 01 13 * rs Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose 11 01 14 Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui al codice 11 01 13 11 01 15 * rs Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose 11 01 16 * rs Resine a scambio ionico saturate o esaurite 11 01 98 * rs Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 11 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti 11 02 Rifiuti e fanghi prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi* [CER: Rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi] 11 02 02 * rs Fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite) 11 02 03 Rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi 11 02 05 * rs Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame contenenti sostanze pericolose 11 02 06 Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame diversi da quelli di cui al codice 11 02 05 11 02 07 * rs Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 11 02 99 Rifiuti non specificati altrimenti 11 03 Rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento 11 03 01 * rs Rifiuti contenenti cianuro 11 03 02 * rs Altri rifiuti 11 05 Rifiuti prodotti da processi di zincatura a caldo* [CER: Rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo] 11 05 01 Zinco solido 11 05 02 Ceneri di zinco, resti della schiumatura, scarti di zinco [CER: Ceneri di zinco]
11 05 03 * rs Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 11 05 04 * rs Flussante esaurito [CER: Fondente esaurito] 11 05 99 Rifiuti non specificati altrimenti
12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
12 01 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 12 01 01 Limatura e trucioli di materiali ferrosi 12 01 02 Polveri e particolato di materiali ferrosi 12 01 03 Limatura e trucioli di metalli non ferrosi diversi da quelli cui al codice 12 01 98 [CER: Limatura e trucioli di materiali non ferrosi]
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12 01 04 Polveri e particolato di metalli non ferrosi diversi da quelli cui al codice 12 01 98 [CER: Polveri e particolato di materiali non ferrosi] 12 01 05 Limatura e trucioli di materiali plastici 12 01 06 * rs Oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) 12 01 07 * rs Oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) 12 01 08 * rs Emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni 12 01 09 * rs Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni 12 01 10 * rs Oli sintetici per macchinari 12 01 12 * rs Cere e grassi esauriti 12 01 13 Rifiuti di saldatura 12 01 14 * rs Fanghi di lavorazione contenenti sostanze pericolose 12 01 15 Fanghi di lavorazione diversi da quelli di cui al codice 12 01 14 12 01 16 * rs Rifiuti di sabbiatura, contenente sostanze pericolose [CER: Materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose] 12 01 17 Rifiuti di sabbiatura, diversi da quelli di cui al codice 12 01 16 [CE: Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui al codice 12 01 16] 12 01 18 * rs Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio 12 01 19 * rs Oli per macchinari, facilmente biodegradabili [CER: Oli per macchinari, facilmente biodegradabili] 12 01 20 * rs Corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose 12 01 21 Corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli cui al codice 12 01 20 12 01 98 rs Rifiuti e rottami di magnesio combustibili e autoinfiammabili o tali che al contatto con l’acqua sprigionano quantità pericolose di gas combustibili [CER: codice non previsto nell’elenco dei rifiuti CER] 12 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti 12 03 Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (diversi da quelli di cui al capitolo 11) 12 03 01 * rs Soluzioni acquose di lavaggio 12 03 02 * rs Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13 Oli esausti e residui di combustibili liquidi (tranne gli oli commestibili e gli oli esausti di cui ai capitoli
05, 12 o 19)
13 01 Scarti di oli per circuiti idraulici 13 01 01 * rs Oli per circuiti idraulici contenenti PCB 13 01 04 * rs Emulsioni clorurate 13 01 05 * rs Emulsioni non clorurate 13 01 09 * rs Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati 13 01 10 * rs Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati 13 01 11 * rs Oli sintetici per circuiti idraulici 13 01 12 * rs Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili 13 01 13 * rs Altri oli per circuiti idraulici 13 02 Scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti 13 02 04 * rs Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati 13 02 05 * rs Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 13 02 06 * rs Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione 13 02 07 * rs Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili 13 02 08 * rs Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione (incluse le miscele di oli minerali) [CER: Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione] 13 03 Oli isolanti e termoconduttori di scarto 13 03 01 * rs Oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB 13 03 06 * rs Oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui al codice 13 03 01 13 03 07 * rs Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati 13 03 08 * rs Oli sintetici isolanti e termoconduttori 13 03 09 * rs Oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili 13 03 10 * rs Altri oli isolanti e termoconduttori 13 04 Oli di sentina 13 04 01 * rs Oli di sentina della navigazione interna 13 04 02 * rs Oli di sentina delle fognature dei moli 13 04 03 * rs Altri oli di sentina della navigazione 13 05 Residui da separatori olio/acqua [CER: Prodotti di separazione olio/acqua] 13 05 01 * rs Rifiuti solidi di dissabbiatori e di separatori olio/acqua [CER: Rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua] 13 05 02 * rs Fanghi da separatori olio/acqua* [CER: Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua]
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13 05 03 * rs Fanghi da collettori La Svizzera fa invece capo al codice 20 03 06. 13 05 06 * rs Oli da separatori olio/acqua [CER: Oli prodotti dalla separazione olio/acqua] 13 05 07 * rs Acque oleose da separatori olio/acqua [CER: Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua] 13 05 08 * rs Miscugli di rifiuti di dissabbiatori e di separatori olio/acqua [CER: Miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua] 13 07 Rifiuti di carburanti liquidi 13 07 01 * rs Olio combustibile e carburante diesel 13 07 02 * rs Benzina [CER: Petrolio] 13 07 03 * rs Altri carburanti (comprese le miscele) 13 08 Rifiuti di oli non specificati altrimenti 13 08 01 * rs Fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione 13 08 02 * rs Altre emulsioni 13 08 99 * rs Rifiuti non specificati altrimenti
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (diversi da quelli di cui ai capitoli 07 o 08)
14 06 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto 14 06 01 * rs Clorofluorocarburi, HCFC, HFC [CER: Clorofluorocarburi, HCFC, HFC] 14 06 02 * rs Altri solventi e miscele di solventi, alogenati [CER: Altri solventi e miscele di solventi, alogenati] 14 06 03 * rs Altri solventi e miscele di solventi 14 06 04 * rs Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati 14 06 05 * rs Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
15 Rifiuti di imballaggi, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati
altrimenti)
15 01 Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta separata) 15 01 01 Imballaggi in carta e cartone 15 01 02 Imballaggi in plastica 15 01 03 rc Imballaggi in legno diversi da quelli di cui al codice 15 01 98 [CER: Imballaggi in legno] 15 01 04 Imballaggi metallici 15 01 05 Imballaggi in materiali compositi 15 01 06 Imballaggi misti 15 01 07 Imballaggi in vetro 15 01 09 Imballaggi in materia tessile 15 01 10 * rs Imballaggi contenenti residui di sostanze o rifiuti speciali con caratteristiche particolarmente pericolose o contaminati da tali sostanze o rifiuti speciali [CER: Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze] 15 01 11 * rs Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti 15 01 98 Palette a perdere in legno massiccio 15 02 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 15 02 02 * rs Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose 15 02 03 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui al codice 15 02 02
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco
16 01 Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (diversi da quelli di cui ai capitoli 13, 14, 16 06 o 16 08) 16 01 03 rc Pneumatici fuori uso 16 01 04 * rc Veicoli fuori uso 16 01 06 rc Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose 16 01 07 * rs Filtri dell’olio 16 01 08 * rs Componenti contenenti mercurio 16 01 09 * rs Componenti contenenti PCB 16 01 10 * rs Componenti esplosivi (ad esempio da «air bag») 16 01 11 * rs Pastiglie per freni, contenenti amianto 16 01 12 Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui al codice 16 01 11 16 01 13 * rs Liquidi per freni 16 01 14 * rs Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
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16 01 15 Liquidi antigelo diversi da quelli di cui al codice 16 01 14 16 01 16 Serbatoi per gas liquido 16 01 17 Metalli ferrosi 16 01 18 Metalli non ferrosi 16 01 19 Plastica 16 01 20 Vetro 16 01 21 * rs Componenti pericolosi diversi da quelli di cui ai codici da 16 01 07 a 16 01 11 e 16 01 13 a 16 01 14 16 01 22 Componenti non specificati altrimenti 16 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti 16 02 Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 16 02 09 * rs Trasformatori e condensatori contenenti PCB 16 02 10 * rs Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui al codice 16 02 09 16 02 11 * rc Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC [CER: Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC] 16 02 12 * rs Apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre libere 16 02 13 * rc Apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui ai codici 16 02 09 a 16 02 12 o 20 01 21 [CER: Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui ai codici 16 02 09 e 16 02 12 (Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui ai codici 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, vetro di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc.)] 16 02 14 rc Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui ai codici da 16 02 09 a 16 02 13 La Svizzera fa invece capo al codice 16 02 13 16 02 15 * rs Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso 16 02 16 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui ai codici 16 02 15 o 16 02 97 [CER: Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui al codice 16 02 15] 16 02 97 rc Componenti elettronici rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui al codice 16 02 15 [CER: Codice non previsto nell’elenco dei rifiuti CER] 16 02 98 rc Cavi metallici usati [CER: Codice non previsto nell’elenco dei rifiuti CER] 16 03 Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati 16 03 03 * rs Rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose 16 03 04 Rifiuti inorganici diversi da quelli di cui al codice 16 03 03 16 03 05 * rs Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose
16 03 06 Rifiuti organici diversi da quelli di cui al codice 16 03 05 16 03 07 * rs Mercurio metallico 16 04 Esplosivi di scarto 16 04 01 * rs Munizioni di scarto 16 04 02 * rs Fuochi artificiali di scarto 16 04 03 * rs Altri esplosivi di scarto 16 05 Gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto 16 05 04 * rs Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose 16 05 05 Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui al codice 16 05 04 16 05 06 * rs Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio 16 05 07 * rs Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose 16 05 08 * rs Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose 16 05 09 Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui ai codici 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08 16 05 98 rs Resti di sostanze chimiche di composizione ignota [CER: Codice non prevista nell’elenco dei rifiuti CER] 16 06 Batterie e accumulatori 16 06 01 * rs Batterie al piombo e accumulatori al piombo [CER: Batterie al piombo] 16 06 02 * rs Batterie al nichel-cadmio e accumulatori al nichel-cadmio [CER: Batterie al nichel-cadmio] 16 06 03 * rs Batterie contenenti mercurio 16 06 04 rs Batterie alcaline [CER: Batterie alcaline (tranne 16 06 03)] 16 06 05 rs Altre batterie e accumulatori 16 06 06 * rs Elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta separata 16 06 97 rs Batterie al litio e accumulatori al litio [CER: Codice non prevista nell’elenco dei rifiuti CER] 16 06 98 rs Batterie e/o accumulatori mescolati [CER: Codice non prevista nell’elenco dei rifiuti CER] 16 07 Rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (diversi da quelli di cui ai capitoli 05 e 13)
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16 07 08 * rs Rifiuti contenenti olio 16 07 09 * rs Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 16 07 99 Rifiuti non specificati altrimenti 16 08 Catalizzatori esauriti 16 08 01 Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino diversi da quelli di cui al codice 16 08 07 16 08 02 * rs Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi 16 08 03 Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti 16 08 04 Catalizzatori esauriti da cracking catalitico diversi da quelli di cui al codice 16 08 07 [CER: Catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)] 16 08 05 * rs Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico 16 08 06 * rs Liquidi esauriti usati come catalizzatori 16 08 07 * rs Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose 16 09 Sostanze ossidanti 16 09 01 * rs Permanganati, ad esempio il permanganato di potassio 16 09 02 * rs Cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio 16 09 03 * rs Perossidi, ad esempio perossido d’idrogeno 16 09 04 * rs Sostanze ossidanti non specificate altrimenti 16 10 Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito 16 10 01 * rs Soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose 16 10 02 Soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui al codice 16 10 01 16 10 03 * rs Concentrati acquosi contenenti sostanze pericolose 16 10 04 Concentrati acquosi diversi da quelli di cui al codice 16 10 03 16 11 Scarti di rivestimenti e materiali refrattari 16 11 01 rs Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose 16 11 02 Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui al codice 16 11 01 16 11 03 rs Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose 16 11 04 Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui al codice 16 11 03 16 11 05 rs Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 06 Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui al codice 16 11 05
17 Rifiuti edili e materiale di sterro
[CER: Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)]
17 01 Rifiuti edili di origine minerale (calcestruzzo di demolizione, materiale non bituminoso di demolizione delle strade e materiale di demolizione non separato) [CER: Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche] 17 01 01 Calcestruzzo di demolizione* [CER: Cemento] 17 01 02 Mattoni 17 01 03 Mattonelle e ceramiche La Svizzera fa invece capo al codice17 01 07 17 01 06 * rs Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose La Svizzera fa invece capo ai codici 17 09 01, 17 01 02 o 17 01 03 17 01 07 Materiale di demolizione non separato [CER: Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui al codice 17 01 06] 17 01 98 Materiale non bituminoso di demolizione delle strade [CER: Codice non previsto nell’elenco dei rifiuti CER] 17 02 Legno, vetro e plastica 17 02 01 Scarti di legno impiegato sul cantiere La Svizzera fa invece capo al codice 17 01 97 o 17 02 98 17 02 02 Vetro 17 02 03 Plastica 17 02 04 * rs Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati 17 02 97 rc Legno usato proveniente da cantieri, rinnovi e ristrutturazioni [CER: Codice non previsto nell’elenco dei rifiuti CER] 17 02 98 rs Rifiuti di legno problematici [CER: Codice non previsto nell’elenco dei rifiuti CER]
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17 03 Rifiuti edili di origine minerale (materiale bituminoso di demolizione delle strade) e altri rifiuti contenenti catrame* [CER: Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame] 17 03 01 * rc Asfalto di demolizione con un tenore di PAH compreso tra 250 e 1000 mg/kg [CER: Miscele bituminose contenenti catrame di carbone] 17 03 02 Asfalto di demolizione con un tenore di PAH inferiore a i 250 mg/kg [CER: Miscele bituminose diverse da quelle di cui al codice 17 03 01] 17 03 03 * rs Asfalto di demolizione con un tenore di PAH superiore a 1000 mg/kg nonché rifiuti contenenti catrame e catrame di carbone [CER: Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame] 17 04 Metalli (incluse le loro leghe) 17 04 01 Rame, bronzo, ottone 17 04 02 Alluminio 17 04 03 Piombo 17 04 04 Zinco 17 04 05 Ferro e acciaio 17 04 06 Stagno 17 04 07 Metalli misti 17 04 09 * rs Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 17 04 10 * rs Cavi metallici usati impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose [CER: Cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose] 17 04 11 rc Cavi metallici usati, diversi da quelli di cui al codice 17 04 10 [CER: Cavi, diversi da quelli di cui al codice 17 04 10] 17 05 Materiale di scavo; materiale di scavo dei binari; materiale di sterro* [CER: Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio] 17 05 03 * rs Materiale asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo e contaminato da sostanze pericolose [CER: Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose] 17 05 04 Materiale di sterro non inquinato asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo [CER: Terra e rocce, diverse da quelle di cui al codice 17 05 03] 17 05 05 * rs Materiale di scavo e di sgombero contaminato da sostanze pericolose [CER: Fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose] 17 05 06 Materiale di scavo e di sgombero non inquinato [CER: Fanghi di dragaggio, diversi da quello di cui al codice 17 05 05] 17 05 07 * rs Materiale di scavo dei binari contaminato da sostanze pericolose [CER: Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose] 17 05 08 Materiale di scavo dei binari non inquinato [CER: Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui al codice 17 05 07]
17 05 90 rcm Materiale asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo fortemente inquinato diverso da quello di cui al codice 17 05 03 17 05 91 rcm Materiale di scavo e di sgombero fortemente inquinato diverso da quello di cui al codice 17 05 05 17 05 92 rcm Materiale di scavo dei binari fortemente inquinato diverso da quello di cui al codice 17 05 07 17 05 93 Materiale asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo e lievemente inquinato [CER: Codice non previsto nell’elenco dei rifiuti CER] 17 05 94 Materiale di scavo e di sgombero lievemente inquinato [CER: Codice non previsto nell’elenco dei rifiuti CER] 17 05 95 Materiale di scavo dei binari lievemente inquinato [CER: Codice non previsto nell’elenco dei rifiuti CER] 17 05 96 rc Materiale asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo poco inquinato 17 05 97 rc Materiale di scavo e di sgombero poco inquinato [CER: Codice non previsto nell’elenco dei rifiuti CER] 17 05 98 rc Materiale di scavo dei binari poco inquinato [CER: Codice non previsto nell’elenco dei rifiuti CER] 17 06 Materiali isolanti e rifiuti edili contenenti amianto* [CER: Materiale isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto] 17 06 01 * rs Materiali isolanti contenenti amianto 17 06 03 * rs Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 17 06 04 Materiali isolanti diversi da quelli di cui ai codici 17 06 01 o 17 06 03 17 06 05 * rs Rifiuti edili con fibre d’amianto libere o che si liberano [CER: Materiali da costruzione contenenti amianto] 17 06 98 Rifiuti edili contenenti amianto diversi da quelli di cui al codice 17 06 05 [CER: Codice non previsto nell’elenco dei rifiuti CER]
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17 08 Rifiuti edili a base di gesso [CER: Materiali da costruzione a base di gesso] 17 08 01 * rs Rifiuti edili a base di gesso contaminati da sostanze pericolose [CER: Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose] 17 08 02 Rifiuti edili a base di gesso diversi da quelli di cui al codice 17 08 01 [CER: Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui al codice 17 08 01] 17 09 Altri rifiuti edili (compresi i rifiuti edili non selezionati) [CER: Altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione] 17 09 01 * rs Rifiuti edili contenenti mercurio [CER: Rifiuti dell’attività di costruzione e di demolizione contenenti mercurio] 17 09 02 * rs Rifiuti edili contenenti PCB [CER: Rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)] 17 09 03 * rs Rifiuti edili non selezionati nonché altri rifiuti edili contenenti sostanze pericolose [CER: Altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose] 17 09 04 rc Rifiuti edili non selezionati nonché altri rifiuti edili inquinati [CER: Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui ai codici 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03] 17 09 98 Rifiuti edili non selezionati combustibili (ad esempio legno, carta, cartone, plastica) [CER: Codice non previsto nell’elenco dei rifiuti CER]
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate
[CER: Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)]
18 01 Rifiuti prodotti dalla ricerca, dall’ostetricia, dalla diagnosi, dal trattamento o dalla prevenzione di malattie nell’uomo [CER: Rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani] 18 01 01 rs Rifiuti con pericolo di lesione (oggetti aguzzi o taglienti – «sharps») diversi da quelli di cui al codice 18 01 03* [CER: Oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)] 18 01 02 rs Rifiuti che presentano rischi di contaminazione (ad esempio residui di tessuti, rifiuti contenenti sangue, secreti ed escreti, sacche per il sangue e sangue conservato) [CER: Parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)] 18 01 03 * rs Rifiuti infettivi [CER: Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni] 18 01 04 Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (ad esempio bende, ingessature, biancheria, indumenti monouso, pannolini) 18 01 06 * rs Prodotti chimici contenenti o costituiti da sostanze pericolose [CER: Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose] 18 01 07 Prodotti chimici diversi da quelli di cui al codice 18 01 06 [CER: Sostanze chimiche diverse da quelle di cui al codice 18 01 06] 18 01 08 * rs Rifiuti citostatici [CER: Medicinali citotossici e citostatici] 18 01 09 rs Medicamenti scaduti diversi da quelli di cui al codice 18 01 08 [CER: Medicinali diversi da quelli di cui al codice 18 01 08] 18 01 10 * rs Rifiuti di amalgama prodotti dalla medicina dentaria [CER: Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici] 18 02 Rifiuti provenienti dalla ricerca, dalla diagnosi, dal trattamento e dalla prevenzione di malattie negli animali [CER: Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali] 18 02 01 rs Rifiuti con pericolo di lesione (oggetti aguzzi o taglienti – «sharps») diversi da quelli di cui al codice 18 02 02 [CER: Oggetti da taglio (eccetto 18 02 03)] 18 02 02 * rs Rifiuti infettivi [CER: Rifiuti, per il cui smaltimento vengono poste esigenze particolari, specialmente dal punto di vista della prevenzione delle infezioni] 18 02 03 Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 05 * rs Prodotti chimici contenenti o costituiti da sostanze pericolose [CER: Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose] 18 02 06 Prodotti chimici diversi da quelli di cui al codice 18 02 05* [CER: Sostanze chimiche diverse da quelle di cui al codice 18 02 05] 18 02 07 * rs Rifiuti citostatici [CER: Medicinali citotossici e citostatici]
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18 02 08 rs Medicamenti scaduti diversi da quelli di cui al codice 18 02 07 [CER: Medicinali diversi da quelli di cui al codice 18 02 07] 18 02 98 rs Rifiuti di origine animale con pericolo di contaminazione (ad esempio residui di tessuti, rifiuti sporchi contenenti sangue, secreti ed escreti, sacche per il sangue e sangue conservato, carcasse di animali [da laboratorio]) [CER: Codice non previsto nell’elenco dei rifiuti CER]
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti pubblici di depurazione delle acque di
scarico nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale [CER: Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale]
19 01 Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti 19 01 02 Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 19 01 05 * rs Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 19 01 06 * rs Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi 19 01 07 * rs Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 19 01 10 * rs Carbone attivo esausto, impiegato per il trattamento dei fumi [CER: Carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi] 19 01 11 * rs Ceneri pesanti e scorie contenenti sostanze pericolose 19 01 12 Ceneri pesanti e scorie (ad esempio scorie IIRU incluse scorie IIRU miste a polveri di filtri lavate con acidi) diverse da quelle di cui al codice 19 01 11 [CER: Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui al codice 19 01 11] 19 01 13 * rs Ceneri leggere contenenti sostanze pericolose 19 01 14 Ceneri leggere, diverse da quelle di cui al codice 19 01 13 19 01 15 * rs Ceneri di caldaia contenenti sostanze pericolose [CER: Polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose] 19 01 16 Ceneri di caldaia diverse da quelle di cui al codice 19 01 15 19 01 17 * rs Rifiuti della pirolisi contenenti sostanze pericolose 19 01 18 Rifiuti della pirolisi diversi da quelli di cui al codice 19 01 17 19 01 19 Sabbie dei reattori a letto fluidizzato 19 01 98 rs Sabbie dei reattori a letto fluidizzato, contenenti sostanze pericolose [CER: Codice non previsto nell’elenco dei rifiuti CER] 19 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti 19 02 Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti (comprese decromatazione, decianizzazione, neutraliz-zazione) 19 02 03 Miscugli di rifiuti, non contenenti rifiuti speciali [CER: Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi] 19 02 04 * rs Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto speciale [CER: Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso] 19 02 05 * rs Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose 19 02 06 Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui al codice 19 02 05 19 02 07 * rs Oli e concentrati prodotti da processi di separazione 19 02 08 * rs Rifiuti combustibili liquidi contenenti sostanze pericolose 19 02 09 * rs Rifiuti combustibili solidi contenenti sostanze pericolose
19 02 10 Rifiuti combustibili diversi da quelli di cui ai codici 19 02 08 o 19 02 09 19 02 11 * rs Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 19 02 99 Rifiuti non specificati altrimenti 19 03 Rifiuti stabilizzati / solidificati 1) 1) I processi di stabilizzazione modificano la pericolosità delle sostanze contenute nei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi. I processi di solidificazione influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti (dallo stato liquido a quello solido, ad esempio) per mezzo di appositi additivi senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi. La Svizzera fa invece capo alla descrizione dei rifiuti e ai codici dei rifiuti di provenienza e non al codice 19 03 19 03 04 * rs Rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente (5) stabilizzati 2) 2) Un rifiuto è considerato parzialmente stabilizzato se le sue componenti pericolose, che non sono state completamente trasformate in sostanze non pericolose grazie al processo di stabilizzazione, possono essere disperse nell’ambiente nel breve, medio o lungo periodo. La Svizzera fa invece capo alla descrizione dei rifiuti e ai codici dei rifiuti di provenienza 19 03 05 Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui al codice 19 03 04 La Svizzera fa invece capo alla descrizione dei rifiuti e ai codici dei rifiuti di provenienza 19 03 06 * rs Rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati La Svizzera fa invece capo alla descrizione dei rifiuti e ai codici dei rifiuti di provenienza 19 03 07 Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui al codice 19 03 06 La Svizzera fa invece capo alla descrizione dei rifiuti e ai codici dei rifiuti di provenienza
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19 03 08 * rs Mercurio parzialmente stabilizzato 19 04 Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione 19 04 01 Rifiuti vetrificati 19 04 02 * rs Ceneri leggere e altri rifiuti dal trattamento dei fumi 19 04 03 * rs Fase solida non vetrificata 19 04 04 Rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati 19 05 Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi 19 05 01 Parte di rifiuti urbani e simili non compostata 19 05 02 Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata 19 05 03 Compost fuori specifica 19 05 99 Rifiuti non specificati altrimenti 19 06 Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti 19 06 03 Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani 19 06 04 Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani 19 06 05 Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale 19 06 06 Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale 19 06 99 Rifiuti non specificati altrimenti 19 07 Percolato di discarica 19 07 02 * rs Percolato di discarica contenente sostanze pericolose 19 07 03 Percolato di discarica diverso da quello di cui al codice 19 07 02 19 08 Rifiuti prodotti dagli impianti di depurazione delle acque di scarico, non specificati altrimenti [CER: Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti] 19 08 01 Residui di grigliatura e setacciatura [CER: Vaglio] 19 08 02 Residui dei dissabbiatori [CER: Residui dell’eliminazione della sabbia] 19 08 05 Fanghi prodotti da impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico [CER: Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane] 19 08 06 * rs Resine a scambio ionico saturate o esaurite 19 08 07 * rs Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico 19 08 08 * rs Fanghi prodotti da sistemi a membrana, contenenti metalli pesanti [CER: Rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose] 19 08 09 rc Miscele di oli e grassi prodotte da separatori oli/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili [CER: Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili] 19 08 10 * rs Miscele di oli e grassi prodotte da separatori oli/acqua, diverse da quelle di cui al codice 19 08 09*
[CER: Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle cui al codice 19 08 09] 19 08 11 * rs Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque di scarico industriali, contenenti sostanze pericolose [CER: Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose] 19 08 12 Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque di scarico industriali, diversi da quelli di cui al codice 19 08 [CER: Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui al codice 19 08 11] 19 08 13 * rs Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque di scarico industriali* [CER: Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali] 19 08 14 Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque di scarico industriali, diversi da quelli di cui al codice 19 08 13 [CER: Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui al codice 19 08 13] 19 08 99 Rifiuti non specificati altrimenti
19 09 Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell’acqua o dalla sua preparazione per uso industriale 19 09 01 Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione primari e vagliatura 19 09 02 Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua 19 09 03 Fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione 19 09 04 Carbone attivo esausto [CER: Carbone attivo esaurito] 19 09 05 Resine a scambio ionico saturate o esaurite 19 09 06 Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico 19 09 99 Rifiuti non specificati altrimenti 19 10 Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo («Shredder») [CER: Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo] 19 10 01 Rifiuti di ferro e acciaio 19 10 02 Rifiuti di metalli non ferrosi 19 10 03 * rs Frazione leggera derivante dalla frantumazione e polveri [CER: Fluff – frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose] 19 10 04 rs Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli al codice 19 10 03 La Svizzera fa invece capo al codice 19 10 03
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19 10 05 * rs Altre frazioni contenenti sostanze pericolose 19 10 06 Altre frazioni diverse da quelle di cui al codice 19 10 05 19 11 Rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell’olio esausto 19 11 01 * rs Filtri di argilla esauriti 19 11 02 * rs Catrami acidi 19 11 03 * rs Rifiuti liquidi acquosi 19 11 04 * rs Rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi 19 11 05 * rs Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 19 11 06 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al codice 19 11 05 19 11 07 * rs Rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi 19 11 99 Rifiuti non specificati altrimenti 19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti 19 12 01 Carta e cartone 19 12 02 Metalli ferrosi 19 12 03 Metalli non ferrosi 19 12 04 Plastica e gomma 19 12 05 Vetro 19 12 06 * rs Rifiuti di legno problematici [CER: Legno contenente sostanze pericolose] 19 12 07 Rifiuti di legno allo stato naturale [CER: Legno diverso da quello di cui al codice 19 12 06] 19 12 08 Prodotti tessili 19 12 09 Minerali (ad esempio sabbia, rocce) 19 12 10 Rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) 19 12 11 * rs Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose 19 12 12 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui al codice 19 12 11 19 12 95 rc Residui di rottame metallico e materiale raccolto sui veicoli di trasporto 19 12 96 rc Materiale fine proveniente dalla selezione dei rifiuti edili 19 12 98 Rifiuti di legno diversi da quelli di cui ai codici 19 12 06 o 19 12 07 (legno usato) [CER: Codice non previsto nell’elenco dei rifiuti CER] 19 13 Rifiuti prodotti dal risanamento di terreni, di materiale di scavo e di acque di falda [CER: Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni e risanamento delle acque di falda] 19 13 01 * rs Rifiuti solidi prodotti dal risanamento di terreni o materiale di scavo contenenti sostanze pericolose [CER: Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose]
19 13 02 Rifiuti solidi prodotti dal risanamento di terreni o materiale di scavo, diversi da quelli di cui al codice 19 13 01 [CER: Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui al codice 19 13 01] 19 13 03 * rs Fanghi prodotti dal risanamento di terreni o materiale di scavo contenenti sostanze pericolose [CER: Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose] 19 13 04 Fanghi prodotti dal risanamento di terreni o materiale di scavo, diversi da quelli di cui al codice 19 13 03 [CER: Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui al codice 19 13 03] 19 13 05 * rs Fanghi prodotti dal risanamento di acque di falda contenenti sostanze pericolose [CER: Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose] 19 13 06 Fanghi prodotti dal risanamento di acque di falda diversi da quelli di cui al codice 19 13 05 [CER: Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui al codice 19 13 05] 19 13 07 * rs Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dal risanamento di acque di falda contenenti sostanze pericolose [CER: Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose] 19 13 08 Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dal risanamento di acque di falda, diversi da quelli di cui al codice 19 13 07 [CER: Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui al codice 19 13 07]
20 Rifiuti urbani e assimilabili prodotti da attività industriali e commerciali (rifiuti domestici e assimilabili
prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta separata [CER: Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili, prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata]
20 01 Frazioni oggetto di raccolta separata (diverse da quelle di cui al codice 15 01) [CER: Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)] 20 01 01 Carta e cartone 20 01 02 Vetro
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20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 20 01 10 Abbigliamento 20 01 11 Prodotti tessili 20 01 13 * rs Solventi 20 01 14 * rs Acidi 20 01 15 * rs Soluzioni alcaline [CER: Sostanze alcaline] 20 01 17 * rs Prodotti fotochimici 20 01 19 * rs Pesticidi 20 01 21 * rs Lampade contenenti mercurio [CER: Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio] 20 01 23 * rc Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi La Svizzera fa invece capo al codice 16 02 11 20 01 25 rc Oli e grassi commestibili, esclusi quelli provenienti da centri di raccolta pubblici [CER: Oli e grassi commestibili] 20 01 26 * rs Oli e grassi diversi da quelli di cui al codice 20 01 25 20 01 27 * rs Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 20 01 28 Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui al codice 20 01 27 20 01 29 * rs Detergenti contenenti sostanze pericolose 20 01 30 Detergenti diversi da quelli di cui al codice 20 01 29 20 01 31 * rs Rifiuti citostatici [CER: Rifiuti citotossici e citostatici] 20 01 32 rs Medicamenti scaduti diversi da quelli di cui al codice 20 01 31 [CER: Medicinali diversi da quelli di cui al codice 20 01 31] 20 01 33 * rs Batterie e accumulatori di cui ai codici 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie La Svizzera fa invece capo ai codici da 16 06 01 a 16 06 05, 16 06 97 o 16 06 98 20 01 34 rs Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui al codice 20 01 33 La Svizzera fa invece capo ai codici da 16 06 01 a 16 06 05, 16 06 97 o 16 06 98 20 01 35 * rc Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui al codice 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi La Svizzera fa invece capo ai codici della categoria di provenienza 16 02 20 01 36 rc Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai codici 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 La Svizzera fa invece capo ai codici della categoria di provenienza 16 02 20 01 37 * rs Rifiuti di legno problematici [CER: Legno, contenente sostanze pericolose] 20 01 38 Rifiuti di legno allo stato naturale [CER: Legno, diverso da quello di cui al codice 20 01 37] 20 01 39 Plastica 20 01 40 Metalli 20 01 41 Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere diversi da quelli di cui al codice 20 01 96
[CER: Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere] 20 01 94 rs Rifiuti contenenti mercurio diversi da quelli di cui al codice 20 01 21 [CER: Codice non previsto nell’elenco dei rifiuti CER] 20 01 96 rs Acque di lavaggio di forni e camini [CER: Codice non previsto nell’elenco dei rifiuti CER] 20 01 97 rs Piccole quantità di rifiuti speciali misti provenienti dalle economie domestiche [CER: Codice non prevista nell’elenco dei rifiuti CER] 20 01 98 rc Rifiuti di legno diversi da quelli di cui ai codici 20 01 37 o 20 01 38 [CER: Codice non previsto nell’elenco dei rifiuti CER] 20 01 99 Altre frazioni non specificate altrimenti 20 02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) 20 02 01 Rifiuti biodegradabili 20 02 02 Terra e pietre [CER: Terra e roccia] 20 02 03 Altri rifiuti non biodegradabili 20 03 Altri rifiuti urbani 20 03 01 Rifiuti urbani non selezionati [CER: Rifiuti urbani non differenziati] 20 03 02 Rifiuti dei mercati 20 03 03 Spazzatura della strada [CER: Residui della pulizia stradale] 20 03 04 Fanghi delle fosse settiche
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20 03 06 rs Fanghi dei pozzetti stradali [CER: Rifiuti della pulizia delle fognature] 20 03 07 Rifiuti ingombranti 20 03 98 Residui di incendio e altri residui non specificati altrimenti [CER: Codice non previsto nell’elenco dei rifiuti CER] 20 03 99 Rifiuti urbani non specificati altrimenti
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Allegato 2: Liste dei rifiuti consolidate della Decisione del Consiglio dell’OCSE C(2001)107/FINAL Lista ambra (versione consolidata dell’all. 4, stato 01.01.2025, attuazione nazionale da parte della Svizzera)
Categorie di rifiuti che richiedono un esame speciale Y46 Rifiuti urbani Y47 Residui provenienti dall’incenerimento dei rifiuti urbani Y48 Rifiuti di plastica, comprese le miscele di tali rifiuti, ad eccezione di quanto segue:
Rifiuti di plastica, comprese le miscele di tali rifiuti, contenenti o contaminati da componenti dell'appendice 1, in misura tale da presentare una caratteristica dell'appendice 2 (cfr. voce AC300)
Rifiuti di plastica coperti dalla voce B3011 Y49 Rifiuti elettrici ed elettronici: – rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – che non contengono né sono contaminati da costituenti di cui all'appendice 1 in proporzione tale da presentare una caratteristica di pericolo di cui all'appendice 2, e – in cui nessun componente (ad esempio determinate piastre di circuiti, determinati dispositivi di visualizzazione) contiene o è contaminato da costituenti di cui all'appendice 1 in proporzione tale da presentare una caratteristica di pe-ricolo di cui all'appendice 2 – componenti di scarto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (ad esempio determinate piastre di circuiti, determinati dispositivi di visualizzazione) che non contengono né sono contaminati da costituenti di cui all'appendice 1 in proporzione tale da presentare una caratteristica di pericolo di cui all'appendice 2, a meno che non rientrino in un'altra voce dell'appendice 3 o appendice 4 – rifiuti risultanti dal trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettro-niche o componenti di scarto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (ad esempio frazioni derivanti dalla frantumazione o dallo smantellamento) che non contengono né sono contaminati da costituenti di cui all' appendice 1 in proporzione tale da presentare una caratteristica di pericolo di cui all'appendice 2, a meno che non rientrino in un'altra voce dell'appendice 3 o appendice 4
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A1 Metalli e rifiuti contenenti metalli A1010 Rifiuti di metallo e rifiuti costituiti da di leghe con uno dei seguenti elementi:
antimonio
arsenico
berillio
cadmio
piombo
mercurio
selenio
tellurio
tallio
esclusi quelli specificatamente inclusi nell’elenco B nella voce B1020, in forma non dispersibile 44.
A1020 Rifiuti che hanno come componenti o agenti inquinanti – esclusi rifiuti di metallo in forma massiccia – uno dei seguenti elementi:
antimonio; composti di antimonio
berillio; composti di berillio
cadmio; composti di cadmio
piombo; composti di piombo
selenio; composti di selenio
tellurio; composti di tellurio A1030 Rifiuti che hanno come componenti o agenti inquinanti uno dei seguenti elementi:
arsenico; composti di arsenico
mercurio; composti di mercurio
tallio; composti di tallio A1040 Rifiuti che hanno come componenti uno dei seguenti elementi:
metalli carbonilici
composti esavalenti di cromo AA010 261900 Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dalla lavorazione del ferro e dell’acciaio45 AA060 262050 Ceneri e residui di vanadio46 AA190 810420 Rifiuti e rottami di magnesio infiammabile, piroforico o che emette a contatto con ex 810430 l’acqua gas infiammabili in quantità pericolose con acqua, gas infiammabili in quantità pericolose A1050 Fanghi da galvanizzazione A1060 Rifiuti fluidi prodotti dal decapaggio dei metalli
I rifiuti in forma «non dispersibile» non comprendono i rifiuti sotto forma di polvere, fango o gli articoli solidi contenenti rifiuti pericolosi in forma liquida. Questa enumerazione comprende rifiuti sotto forma di ceneri, residui, scorie, loppe, schiumature, incrostazioni, polveri, fanghi e cake, a meno che uno di questi materiali non figuri esplicitamente altrove. cfr. la nota a piè di pagina 45.
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A1070 Residui di lisciviazione prodotti dal trattamento dello zinco, polveri e fanghi quali iarosite, ematite ecc. A1080 Rifiuti dei residui di zinco non riportati nell’elenco B, contenenti piombo e cadmio in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all’allegato III A1090 Ceneri prodotte dall’incenerimento di cavi isolati di rame A1100 Polveri e residui prodotti dai sistemi di depurazione a gas delle fonderie di rame A1110 Soluzioni elettrolitiche esauste derivanti da processi di elettroraffinazione ed estrazione per via elettrolitica del rame A1120 Fanghi esclusi quelli anodici, prodotti dai sistemi di purificazione elettrolitica in processi di elettroraffinazione ed estrazione per via elettrolitica del rame A1130 Reattivi d’attacco chimico esausti contenenti rame disciolto A1140 Rifiuti di catalizzatori di cloruro di rame e cianuro di rame A1150 Ceneri di metalli preziosi prodotte dall’incenerimento di circuiti stampati non inclusi sull’elenco B 47 A1160 Batterie piombo/acido in pezzi o rottami A1170 Batterie non assortite, esclusi i miscugli di batterie inclusi soltanto nell’elenco B. Batterie non incluse nell’elenco B che contengono sostanze di cui all’allegato 1 in quantità tale da renderle pericolose
A1181 Rifiuti elettrici ed elettronici (cfr. la voce corrispondente Y49) 48: – rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – contenenti o contaminati da cadmio, piombo, mercurio, composti organici alogenati o altri costituenti di cui all'appendice 1 in proporzione tale da presentare una caratteristica di pericolo di cui all'appendice 2, oppure – con un componente che contiene o è contaminato da costituenti di cui all'appendice 1 in proporzione tale da presentare una caratteristica di pericolo di cui all'appendice 2, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti componenti:
vetri di tubi a raggi catodici inclusi nell'elenco A
batterie incluse nell'elenco A
interruttori, lampade, tubi fluorescenti o unità di retroilluminazione di un dispositivo di visualizzazione contenenti mercurio
condensatori contenenti PCB
componenti contenenti amianto
determinate piastre di circuiti
determinati dispositivi di visualizzazione
determinati componenti in plastica contenenti un ritardante di fiamma bromurato – componenti di scarto di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti o contaminati da costituenti di cui all'appendice 1 in proporzione tale da presentare una caratteristica di pericolo di cui all'appendice 2, a meno che non rientrino in un'altra voce dell'elenco A
Si noti che la voce corrispondente nell’elenco B (B1160) non specifica eccezioni.
48 Presenza di PCB o PBB in una concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg in un'apparecchiatura, in un
componente o in rifiuti derivante dalla lavorazione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o di componenti di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
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– rifiuti risultanti dal trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o componenti di scarto di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti o contaminati da componenti di cui all'appendice 1 in proporzione tale da presentare una caratteristica di pericolo di cui all'appendice 2 (ad esempio frazioni derivanti dalla frantumazione o dallo smantellamento), a meno che non rientrino in un'altra voce dell'elenco A
A1190 Rifiuti di cavi metallici rivestiti di materia plastica o isolati mediante materia plastica contenenti o contaminate con catrame di carbone, PCB 49, piombo, cadmio, altri composti organoalogenati o altri costituenti dell’allegato I in una misura tale da presentare le caratteristiche dell’allegato III
A2 Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici A2010 Vetri di tubi a raggi catodici e altri vetri rivestiti A2020 Rifiuti di composti inorganici di fluoro in forma di liquami o di fanghi, esclusi quelli inseriti nell’elenco B A2030 Rifiuti di catalizzatori, esclusi quelli inseriti nell’elenco B A2040 Gesso proveniente da processi dell’industria chimica, quando contiene componenti elencati nell’allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di rischio di cui all’allegato III (cfr. voce corrispondente nell’elenco B, B2080) A2050 Rifiuti di amianto (polveri e fibre) RB020 ex 6815 Fibre di ceramiche con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell’amianto A2060 non si applica ed è sostituita dalle voci (OCSE) GG040, ove opportuno 51
AB030 Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro derivanti dal trattamento superficiale di metalli AB070 Sabbie usate in operazioni di fonderia
AB12052 ex 281 2190 Composti inorganici di alogenuri, non specificati né compresi altrove AB130 Sabbia usata per limature
AB150 ex 382490 Sulfito di calcio e solfato di calcio non raffinati, provenienti dalla desolforazione dei fumi
A3 Rifiuti che contengono prevalentemente composti organici, che a loro volta possono contenere metalli e materiali inorganici
I PCB presentano un livello di concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg. Voce sostituita della lista della Convenzione di Basilea: «A2060 Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, contenenti sostanze di cui all’allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di cui all’allegato III (cfr. voce corrispondente nell’elenco B, B2050)». I Paesi membri dell’OCSE possono controllare tali rifiuti con procedure differenziate conformi al capitolo II B(6) della decisione del Consiglio dell’OCSE C(2001)107/FINAL concernente i rifiuti non riportati nelle appendici 3 e 4 e nel cappello introduttivo dell’appendice 3 di tale decisione. Questa voce comprende i residui dei rivestimenti di vasche per l’elettrolisi dell'alluminio senza cianuri inorganici, contengono composti inorganici fluorurati (Y32), all’esclusione del fluoruro di calcio.
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A3010 Rifiuti dalla produzione o lavorazione di coke e bitume di petrolio A3020 Rifiuti di oli minerali non più idonei alla loro funzione originaria A3030 Rifiuti che contengono, consistono di o sono contaminati da fanghi con additivi antidetonanti al piombo A3040 Rifiuti di fluidi termici (per trasferimento di calore) AC060 ex 381900 Fluidi idraulici AC070 ex 381900 Fluidi per freni AC080 ex 382000 Fluidi antigelo A3050 Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di resine, latex, plastificanti, colle/adesivi, esclusi quelli inseriti nell’elenco B (cfr. voce corrispondente nell’elenco B, B4020) A3060 Rifiuti di nitrocellulosa A3070 Rifiuti di fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, in forma liquida o di fanghi A3080 Rifiuti di eteri, ad esclusione di quelli inseriti nell’elenco B AC150 Clorofluorocarboni AC160 Halone AC250 Agenti tensioattivi A3090 Rifiuti di polveri, ceneri, fanghi e farine di cuoio, quando contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. voce corrispondente nell’elenco B, B3100) A3100 Trucioli e altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio che contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. voce corrispondente nell’elenco B, B3090) A3110 Rifiuti della slanatura che contengono composti esavalenti di cromo, biocidi o sostanze infettive (cfr. voce corrispondente nell’elenco B, B3110) A3120 Fluff – frammenti leggeri derivanti dalla frantumazione AC170 ex 440310 Rifiuti di legno o di sughero trattati AC260 ex 3101 Letame liquido da porcilaia; feci AC270 Fanghi di depurazione AC300 Rifiuti di plastica, comprese le miscele di tali rifiuti, contenenti o contaminati da componenti dell'appendice 1, in misura tale da presentare una caratteristica dell'appendice 2 A3130 Rifiuti di composti organici del fosforo A3140 Rifiuti di solventi organici non alogenati, esclusi quelli inseriti nell’elenco B A3150 Rifiuti di solventi organici alogenati A3160 Residui alogenati e non alogenati della distillazione non acquosa proveniente da operazioni di recupero di solventi organici A3170 Rifiuti della produzione di idrocarburi alifatici alogenati (quali clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile e epicloridrina) A3180 Rifiuti, sostanze e articoli contenenti, consistenti o contaminati da: policlorodifenili (PCB),
policlorotrifenili (PCT), policlorato naftalene (PCN) o polibromodifenili (PBB), o qualsiasi altro polibrominato analogo a questi composti, con una concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg 53 A3190 Rifiuti di residui catramosi (esclusi i cementi asfaltici) provenienti dai trattamenti di raffinazione, distillazione o pirolisi di materiali organici
Il livello di 50 mg/kg è considerato a livello internazionale come un indicatore pratico per tutti i rifiuti. Tuttavia, molti Paesi hanno fissato livelli normativi inferiori per determinati tipi di rifiuti (ad esempio 20 mg/kg).
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A3200 Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) provenienti dalla costruzione e manutenzione di strade contenenti catrame (cfr. voce corrispondente nell’elenco B, B2130) A3210 non si applica54 ed è sostituita dalle voci (OCSE) AC300
A4 Rifiuti che possono contenere composti sia organici che inorganici A4010 Rifiuti derivanti da produzione, preparazione e utilizzo di prodotti farmaceutici ad esclusione di quelli riportati sull’elenco B A4020 Rifiuti clinici o analoghi; ovvero rifiuti che derivano da attività sanitarie, di assistenza, odontoiatriche, veterinarie o simili, e rifiuti prodotti negli ospedali o in altre strutture durante le visite o il trattamento di pazienti, o nell’ambito di progetti di ricerca A4030 Rifiuti derivanti della produzione, formulazione e utilizzazione di biocidi e fitofarmaci, compresi i rifiuti di antiparassitari e diserbanti non conformi alle specificazioni, scaduti 55 o non più idonei alla loro funzione originaria A4040 Rifiuti provenienti dalla manifattura, formulazione e uso di sostanze chimiche per la conservazione del legno56 A405057 Rifiuti che contengono, consistono di o sono contaminati da:
cianuri inorganici, eccetto i residui di metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri inorganici
cianuri organici A4060 Rifiuti di miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua A4070 Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di inchiostri, tinte, pigmenti, pitture, lacche e vernici esclusi quelli riportati nell’elenco B (cfr. voce corrispondente nell’elenco B, B4010) AD090 ex 382490 Rifiuti dalla produzione, preparazione ed uso di materiali fotografici chimici o da materiali di processo, non specificati né inclusi altrove AD100 Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro del trattamento superficiale delle plastiche AD120 ex 391400 Resine a scambio ionico ex 3915 A4080 Rifiuti di natura esplosiva (esclusi quelli riportati nell’elenco B) A4090 Rifiuti di soluzioni acide e basiche, ad esclusione di quelle riportate alla corrispondente voce nell’elenco B (cfr. voce corrispondente nell’elenco B, B2120) A4100 Rifiuti provenienti dai dispositivi di controllo dell’inquinamento industriale per l’abbattimento di inquinanti negli effluenti gassosi, ad eccezione di quelli riportati nell’elenco B AD150 Sostanze organiche presenti in natura, utilizzate come mezzo filtrante (quali biofiltri usati) A4110 Rifiuti che contengono, consistono di o sono contaminati da:
Voce sostituita della lista della Convenzione di Basilea: «A3210: Rifiuti di plastica, compresi miscugli di tali rifiuti, che contengono o che sono contaminati da componenti che figurano nell’allegato I in proporzione tale che presentano una delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III (cfr. le rubriche connesse Y48 di cui all’allegato II e B3011 dell’elenco B).» «Scaduti» significa non utilizzati nel periodo raccomandato dal produttore. Questa voce non include il legno trattato con prodotti chimici di conservazione. La voce A4050 dell’allegato VIII della Convenzione di Basilea comprende i residui dei rivestimenti di vasche per l’elettrolisi dell’alluminio, poiché contengono cianuri inorganici che rientrano nella voce Y33. Se i cianuri sono stati distrutti, i relativi prodotti esauriti sono assegnati alla voce AB120 della parte 2 della lista ambra, poiché contengono composti inorganici fluorurati, all'esclusione del fluoruro di calcio, rientranti nella voce Y32.
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isomeri della famiglia dei policlorodibenzofurani
isomeri della famiglia delle policlorodibenzo-p-diossine A4120 Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da perossidi A4130 Rifiuti di contenitori e imballaggi contenenti sostanze di cui all’allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di rischio di cui all’allegato III A4140 Rifiuti che consistono di o che contengono sostanze chimiche non conformi alle specificazioni o scadute58 corrispondenti alle categorie riportate nell’allegato I e aventi le caratteristiche di rischio di cui all’allegato III A4150 Rifiuti di sostanze chimiche che risultano da attività di ricerca e di sviluppo o di insegnamento non identificate e/o nuove e di cui non sono noti gli effetti sulla salute dell’uomo e/o sull’ambiente A4160 Carbone attivo esausto non riportato nell’elenco B (cfr. voce corrispondente nell’elenco B, B2060)
Lista verde (versione consolidata dell’all. 3, stato 01.01.2025, attuazione nazionale da parte della Svizzera)
Indipendentemente dal fatto che determinati rifiuti siano elencati nella presente lista, non possono essere trasportati senza autorizzazione se sono contaminati con altri materiali in misura tale da:
a) fare lievitare i rischi intrinseci ai rifiuti in modo tale da doverli includere nella lista ambra dei rifiuti, oppure b) renderne impossibile lo smaltimento ecocompatibile.
B1 Rifiuti di metalli o contenenti metalli B1010 Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile 59:
metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)
rottami di ferro e acciaio
rottami di cromo
rottami di rame
rottami di nichel
rottami di alluminio
rottami di zinco
rottami di stagno
rottami di tungsteno
rottami di molibdeno
rottami di tantalio
rottami di magnesio
rottami di cobalto
rottami di bismuto
rottami di titanio
rottami di zirconio
«Scaduti» significa non utilizzati nel periodo raccomandato dal produttore. I rifiuti in forma «non dispersibile» non comprendono i rifiuti sotto forma di polvere, fango o gli articoli solidi contenenti rifiuti pericolosi in forma liquida.
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rottami di manganese
rottami di germanio
rottami di vanadio
rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio
rottami di torio
rottami delle terre rare B1020 Rottami puliti e non contaminati dei metalli sequenti, comprese le leghe, in forma finita, non dispersibile60 (lamierino, lamiera, travi, barrette ecc.):
rottami di antimonio
rottami di berillio
rottami di cadmio
rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse)
rottami di selenio
rottami di tellurio B1030 Residui contenenti metalli refrattari B1031 Rifiuti di molibdeno, tungsteno, titanio, tantalio, niobio e renio e delle loro leghe sotto forma metallica dispersibile (polvere metallica), esclusi quelli specificatamente inclusi nell’elenco A, alla voce A1050 Fanghi da galvanizzazione B1040 Rottami provenienti da centrali elettriche non contaminati da oli lubrificanti, PCB o PCT in misura tale da renderli pericolosi B1050 Miscele di metalli non ferrosi, rottami in frazioni pesanti, non contenenti materiali di cui all’allegato I in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all’allegato III 61 B1060 Rifiuti di selenio e tellurio in forma elementare metallica, polvere compresa B1070 Rifiuti di rame e leghe di rame in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all’allegato I in misura tale da acquisire le caratteristiche di cui all’allegato III B1080 Ceneri e residui di zinco compresi i residui di leghe di zinco in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all’allegato I in concentrazione tale da acquisire le caratteristiche di cui all’allegato III62 B1090 Rifiuti di batterie conformi a determinate specificazioni, escluse quelle contenenti piombo, cadmio o mercurio B1100 Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli:
Zinco commerciale solido
Schiumature e scorie di zinco: – scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (>90% Zn) – scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (>92% Zn) – scorie di fonderia di zinco sotto pressione (>85% Zn) – scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (>92% Zn) – schiumature da fonderia di zinco
cfr. nota 60. Si noti che anche laddove si registra inizialmente un basso livello di contaminazione con i materiali inclusi nell’allegato I, i trattamenti successivi, incluso il riciclaggio, possono determinare la separazione di frazioni che presentano concentrazioni significativamente superiori a quelle dei materiali citati. La classificazione delle ceneri di zinco è attualmente allo studio ed esiste una raccomandazione della Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) secondo cui le ceneri di zinco non dovrebbero essere considerate pericolose.
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Schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse
non si applica63 ed è sostituita dalla voce (OCSE) GB040
Rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame
Scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni
Tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore a 0,5% GB040 71112 Scorie dai processi di metalli preziosi per ulteriori raffinazioni del rame e di metalli 262030 preziosi 262090
B1115 Rifiuti di cavi metallici rivestiti di materia plastica o isolati mediante materia plastica non figuranti nell’elenco A (A1190), esclusi quelli destinati alle operazioni di cui all’allegato IV A o a qualsiasi altra operazione di smaltimento comportante, in una qualsiasi sua fase, un processo termico non controllato, come l’incenerazione all’aria aperta B1120 Catalizzatori esausti, esclusi i liquidi utilizzati come catalizzatori, contenenti uno dei seguenti elementi: – Catalizzatori contenenti metalli di Scandio Titanio transizione, esclusi i rifiuti di Vanadio Cromo catalizzatori (catalizzatori esausti, Manganese Ferro catalizzatori liquidi usati o altri Cobalto Nichel catalizzatori) riportati nell’elenco A: Rame Zinco Ittrio Zirconio Niobio Molibdeno Afnio Tantalio Tungsteno Renio – Lantanidi (metalli delle terre rare): Lantanio Cerio Praseodimio Neodimio Samario Europio Gadolinio Terbio Disprosio Olmio Erbio Tulio Itterbio Lutezio B1130 Catalizzatori esausti depurati contenenti metalli preziosi GC050 Catalizzatori da cracking catalitico fluido (FCC) esausti (per esempio ossido di alluminio, zeoliti) B1140 Residui dalla produzione di metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri inorganici B1150 Rifiuti di metalli preziosi e loro leghe (oro, argento, gruppo del platino, mercurio escluso) in forma dispersibile, non liquida con imballaggio ed etichettatura appropriati B1160 Ceneri di metalli preziosi derivanti dall’incenerimento di circuiti stampati (cfr. voce corrispondente nell’elenco A, A1150) B1170 Ceneri di metalli preziosi derivanti dall’incenerimento di pellicole fotografiche B1180 Rifiuti di pellicole fotografiche contenente alogenuri di argento e argento metallico B1190 Rifiuti di carta fotografica contenente alogenuri di argento e argento metallico B1200 Scorie granulari derivanti dalla produzione di ferro e acciaio B1210 Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio, incluse le scorie fonti di TiO 2 e vanadio
Parte della voce B1100 sostituita della lista della Convenzione di Basilea: «Scorie derivanti dalla lavorazione del rame per ulteriore lavorazione e raffinazione, non contenenti arsenico, piombo o cadmio in misura tale da far acquisire loro le caratteristiche di rischio di cui all’Allegato III».
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B1220 Scorie derivanti dalla produzione di zinco, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (>20 %) e trattate secondo specifiche industriali (per esempio DIN 4301), destinate principalmente alla costruzione B1230 Scaglie di laminazione derivanti dalla produzione di ferro e di acciaio B1240 Scaglie di laminazione dell’ossido di rame B1250 Rifiuti di autoveicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolosi GC030 ex 890800 Navi ed altre strutture galleggianti destinate alla demolizione, svuotate di qualsiasi carico e di altri materiali che possono essere classificati come sostanze o rifiuti pericolosi
B2 Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e sostanze organiche B2010 Rifiuti provenienti da operazioni minerarie, in forma non dispersibile 64:
rifiuti di grafite naturale
rifiuti di ardesia, ripuliti grossolanamente o semplicemente tagliati, mediante segatura o altrimenti
rifiuti di mica
rifiuti di leucite, nefelina e rifiuti di nefelina sienite
rifiuti di feldspato
rifiuti di spatofluoro
rifiuti di silice in forma solida, escludendo quelli usati in operazioni di fonderia B2020 Rifiuti di vetro in forma non dispersibile 65:
vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro eccetto i vetri di tubi a raggi catodici e altri vetri rivestiti GE020 ex 7001 Rifiuti di fibre di vetro, in forma non dispersibile 66 ex 701939 B2030 Rifiuti ceramici in forma non dispersibile 67:
rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)
fibre a base di ceramica, non specificate o elencate altrove GF010 Rifiuti ceramici cotti dopo modellatura, in forma non dispesibile 68, compresi recipienti di ceramica (prima e dopo l’uso) B2040 Altri rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici:
solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico
rifiuti dei rivestimenti o delle lastre gessate provenienti dalla demolizione di edifici
scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (per esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinati principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive
zolfo in forma solida
cfr. nota 60. cfr. nota 60. cfr. nota 60. cfr. nota 60. cfr. nota 60.
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calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (pH >9)
cloruro di sodio, calcio e potassio
carborundum (carburo di silicio)
rottami di calcestruzzo
rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio GG030 ex 2621 Ceneri pesanti e scorie di ferro delle centrali elettriche a carbone B2050 non si applica ed è sostituita dalla voce (OCSE) GG040 GG040 ex 2621 Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone B2060 Carbone attivo esausto non contenente elementi dell’allegato I in una proporzione tale da presentare caratteristiche dell’allegato III, per esempio carbone derivante dal trattamento dell’acqua potabile, dai processi dell’industria alimentare e dalla produzione di vitamine (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A, A4160) B2070 Fanghi di fluoruro di calcio B2080 Rifiuti di gesso provenienti dai processi dell’industria chimica non inclusi nell’elenco A (cfr. voce corrispondente nell’elenco A, A2040) B2090 Residui anodici derivanti dalla produzione di acciaio o alluminio costituiti da coke petrolio e/o bitume di petrolio, depurati secondo le normali specifiche industriali (ad eccezione dei residui anodici derivanti dall’elettrolisi cloroalcalina e provenienti dall’industria metallurgica) B2100 Rifiuti di idrossido di alluminio, rifiuti di allumina e residui della produzione di allumina, tranne quando questi materiali sono utilizzati per processi di depurazione del gas, flocculazione o filtrazione B2110 Residui di bauxite («fango rosso») (pH moderato < 11,5) B2120 Soluzioni acide o basiche con pH superiore a 2 e inferiore a 11,5, non corrosive o altrimenti pericolose (cfr. voce corrispondente nell’elenco A, A4090) B2130 Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) provenienti dalla costruzione e manutenzione di strade, non contenenti catrame70 (cfr. voce corrispondente nell’elenco A, A3200)
Voce sostituita della lista della Convenzione di Basilea: «B2050 Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, non incluse nell’elenco A (cfr. voce corrispondente nell'elenco A, A2060)». Il livello di concentrazione del benzo(a)pirene non dovrebbe essere pari o superiore a 50 mg/kg.
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B3 Rifiuti contenenti principalmente composti organici che possono a loro volta contenere metalli o sostanze inorganiche B301171 Rifiuti di plastica (cfr. le rubriche connesse Y48 dell’allegato II e A3210 dell’elenco A): I rifiuti di plastica di seguito elencati, a condizione che siano destinati a essere riciclati 72 in modo ecologicamente razionale e siano quasi incontaminati, e di altri tipi di rifiuti73:
Rifiuti di plastica costituiti quasi esclusivamente 74 da un polimero non alogenato, comprendenti (ma non limitati a) i polimeri seguenti: – polietilene (PE) – polipropilene (PP) – polistirene (PS) – acrilonitrile butadiene stirene (ABS) – polietilene tereftalato (PET) – policarbonati (PC) – polieteri
Rifiuti di plastica costituiti quasi esclusivamente 75 da una resina o da un prodotto di condensazione induriti, comprendenti (ma non limitati a) le resine seguenti: – resine ureiche di formaldeide – resine fenoliche di formaldeide – resine melaminiche di formaldeide – resine epossidiche – resine alchidiche
Rifiuti di plastica costituiti quasi esclusivamente 76 da uno dei polimeri fluorati seguenti 77: – perfluoroetilene / propilene (FEP) – perfluoroalcossi alcani: – tetrafluoroetilene / perfluorviniletere (PFA) – tetrafluoroetilene / perfluormetilviniletere (MFA) – fluoruro di polivinile (PVF) – polifluoruro di vinilidene (PVDF)
Miscugli di rifiuti di plastica costituiti da polietilene (PE), polipropilene (PP) e/o tereftalato di polietilene (PET), a condizione che ciascuno dei loro componenti sia destinato a essere riciclato
Questa rubrica entra in vigore il 1° gennaio 2021. La rubrica B3010 è applicabile fino al 31 dicembre 2020. Riciclaggio/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi (operazione R3 della parte B dell’allegato IV) o, se necessario, stoccaggio temporaneo limitato a un solo caso, a condizione che sia seguito dall’operazione R3 e attestato da una documentazione contrattuale o ufficiale adeguata. Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l’interpretazione dell’espressione «quasi esente da contaminazione e da altri tipi di rifiuti». Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l’interpretazione dell’espressione «quasi esclusivamente». Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l’interpretazione dell’espressione «quasi esclusivamente». Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l’interpretazione dell’espressione «quasi esclusivamente». Esclusi i rifiuti prodotti dopo la fase di consumo.
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separatamente78 e in modo ecologicamente razionale e sia quasi esente da contaminazione, e di altri tipi di rifiuti79. GH013 ex 391530 Polimeri di cloruro di vinile ex 390410-40 B3020 Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta I seguenti materiali purché non mescolati con rifiuti pericolosi: Rifiuti e residui di carta o cartone consistenti di:
carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati
altri tipi di carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata
carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (per esempio: giornali, riviste e stampe analoghe)
altri, che includono (ma non sono limitati a) – i) cartone laminato; – ii) residui non assortiti B3026 I seguenti rifiuti da pretrattamento di imballaggi compositi adibiti al contenimento di liquidi, non contenenti materiali indicati all’allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare caratteristiche stabilite all’allegato III:
frazione di plastica non separabile
frazione di plastica-alluminio non separabile B3027 Rifiuti di etichette laminate autoadesive contenenti materie prime utilizzate nella fabbricazione di materiale per etichette B3030 Rifiuti tessili I seguenti materiali purché non mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a determinate specificazioni:
rifiuti di seta (inclusi bozzoli non adatti all’avvolgimento, rifiuti filati o catarzo): – non cardati né pettinati – altri
rifiuti di lana o di peli fini o grossolani di animali, inclusi rifiuti filati, escluso catarzo – cascame di lana o di peli fini di animali – altri rifiuti di lana o di peli fini di animali – rifiuti di peli grossolani di animale
rifiuti di cotone (inclusi rifiuti filati e di catarzo) – rifiuti di filati (inclusi residui di fili) – catarzo – altri
rifiuti e stoppe di lino
rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di canapa (Cannabis sativa L.)
Riciclaggio/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi (operazione R3 della parte B dell’allegato IV) con preselezione e, se necessario, stoccaggio temporaneo limitato a un solo caso, a condizione che sia seguito dall’operazione R3 e attestato da una documentazione contrattuale o ufficiale adeguata. Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l’interpretazione dell’espressione «quasi esente da contaminazione e da altri tipi di rifiuti».
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rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè)
rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di sisal ed altre fibre tessili del genere agave
rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di cocco
rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee)
rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate o incluse altrove
rifiuti (inclusi cascami, rifiuti filati e catarzo) di fibre manufatte: – fibre sintetiche – fibre artificiali
indumenti e altri articoli tessili usurati
residui di spaghi, cordame, funi e cavi e altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili – assortiti – altri B3035 Rifiuti di rivestimenti tessili di superfici, tappeti B3040 Rifiuti in caucciù I seguenti materiali, purché non mescolati con altri rifiuti:
rifiuti e residui di caucciù indurito (per esempio ebanite)
altri rifiuti di caucciù (esclusi i rifiuti precisati altrove) B3050 Rifiuti di legno e sughero non trattati:
rifiuti e residui di legno, agglomerati o meno in ceppi, mattonelle, pellets o forme similari
rifiuti di sughero: frantumati, granulati o sughero macinato B3060 Rifiuti dell’industria agroalimentare, purché non infettivi:
fecce di vino
rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellets o meno, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati o inclusi altrove
mellon (grassi semiossidati): residui derivanti dal trattamento di sostanze grasse o cera animale o vegetale
rifiuti di ossa o di corno grezzi sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all’acido o degelatinizzati
rifiuti di pesce
croste di cacao, gusci e altri rifiuti di cacao
altri rifiuti dell’industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale B3065 Rifiuti di grassi e oli commestibili di origine animale o vegetale (per esempio olio per frittura), a condizione che non presentino alcuna delle caratteristiche di cui all’allegato III B3070 I seguenti rifiuti:
rifiuti di capelli umani
rifiuti di paglia
• micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell’alimentazione degli animali B3080 Rifiuti, trucioli e residui di caucciù
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GN010 ex 050200 Rifiuti di setole di maiale, pecora e cinghiale e peli di tasso e altre forme di peli utilizzati per fabbricare scope, spazzole e pennelli GN020 ex 050300 Rifiuti di crine, anche non attaccati su una lastra con o senza materiale di supporto GN030 ex 050590 Rifiuti di pelle o di altre parti di uccelli, anche con le piume; rifiuti di piume e parti di piume (anche con i limiti tagliati) e piume cadute, sia lavorati che puliti, disinfettati o trattati, al fine di conservarli B3090 Trucioli e altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio che non contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. voce corrispondente nell’elenco A, B3100 Rifiuti di polveri, ceneri, fanghi e farine di cuoio, che non contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. voce corrispondente nell’elenco A, A3090) B3110 Rifiuti della slanatura che non contengono composti esavalenti di cromo, biocidi o sostanze infettive (cfr. voce corrispondente nell’elenco A, A 3110) B3120 Rifiuti di coloranti alimentari B3130 Rifiuti di eteri polimerici e rifiuti di eteri monomerici incapaci di formare perossidi B3140 Rifiuti di pneumatici, esclusi quelli destinati alle operazioni di cui all’allegato IV.A
B4 Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici B4010 Rifiuti costituite principalmente da idropitture e pitture a base di lattice, inchiostri e vernici indurite non contenenti solventi organici, metalli pesanti o biocidi in misura tale da renderli pericolosi (cfr. voce corrispondente nell’elenco A, A4070) B4020 Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di resine, latex, plastificanti, colle/adesivi non inclusi nell’elenco A, liberi da solventi e altri agenti inquinanti in misura tale da non presentare le caratteristiche di cui all’allegato III, ad esempio prodotti a base di acqua o colle a base di amido di caseina, destrina, eteri di cellulosa, alcool polivinilici (cfr. voce corrispondente nell’elenco A, A3050)
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Allegato 3: Classificazione di rifiuti metallici nel traffico transfrontaliero Delimitazioni tra rifiuti soggetti all’obbligo di controllo e rifiuti che possono essere spediti secondo la procedura di controllo verde
Il capitolo 8.2 del piano di gestione dei rifiuti («Bundesabfallwirtschaftsplan») del Ministero federale austriaco dell’agricoltura, della selvicoltura, dell’ambiente e della gestione delle risorse idriche (Lebensministerium), versione 2011, contiene indicazioni concernenti l’applicazione della lista verde della Decisione del Consiglio dell’OCSE C(2001) 107/FINAL. D’intesa con detto ministero, i criteri per i rifiuti metallici più diffusi in Svizzera sono stati estratti da questo capitolo e completati con disposizioni specifiche per la Svizzera (blu).
Avvertenze:
· le indicazioni in % (per cento) vanno intese come percentuali in peso · OLTRif – Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (stato 01.04.2017)
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Rottami di ferro e acciaio
Designazione: lista verde B1010 Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non dispersibile Rottami di ferro e acciaio
Proprietà fisiche: solidi, in forma metallica non dispersibile Osservazione: sono ammissibili aderenze ossidiche dispersibili
Altre designazioni: rifiuti e rottami di ferro (Fe) e acciaio, acciaio inossidabile, «rottami domestici» preselezionati, rifiuti di ghisa, barili di ferro, rifiuti di latta bianca, trucioli di tornitura, fresatura e limatura, * residui di colata di ferro/«skimmer iron» (con frazione di scorie di ferro inferiore al 10%), residui di colata d’acciaio/«steel skimmer» (con frazione di scorie d’acciaio inferiore al 10%).
* Nota: i residui di colata di ferro e acciaio della loppa da forno elettrico e dalle scorie di metallurgia secondaria devono essere, se del caso, frantumati e depurati da residui di scorie, affinché le scorie non superino il 10%.
Designazione secondo CER: 02 01 10 rifiuti metallici 12 01 01 limatura e trucioli di metalli ferrosi 15 01 04 imballaggi metallici 16 01 17 metalli ferrosi 17 04 05 ferro e acciaio 19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio 19 12 02 metalli ferrosi 20 01 40 metalli
Requisiti di qualità I requisiti di qualità per rottami ferrosi sono stabiliti nelle specifiche europee per i rottami d’acciaio, pubblicate e convenute tra EUROFER (Confederazione europea delle industrie del ferro e dell’acciaio) e EFR (Federazione europea per il recupero e il riciclaggio di materiali ferrosi). In base a dette specifiche europee per i rottami d’acciaio (www.bdsv.org/downloads/sortenliste_eu.pdf) le aderenze di parti non metalliche non pericolose ammissibili («sterili») sono adeguatamente limitate; solo per la varietà di rottami d’incenerimento dei rifiuti di qualità leggermente inferiore sono consentite frazioni maggiori di corpi estranei aderenti non pericolosi (tenore di ferro superiore o uguale a 92%).
Nota I rottami di ferro e acciaio, la cui frazione di impurità non pericolose e non metalliche supera il livello ammissibile in base ai dettami delle specifiche europee per i rottami d’acciaio dell’8%, sono soggetti nella spedizione transfrontaliera all’obbligo di notifica e di autorizzazione. Nell’ottica della gestione dei rifiuti è tollerato un grado di contaminazione con impurità non pericolose e non metalliche in singole partite fino a un massimo del 10%.
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In caso di presenza media di oltre il 5% di scorie di incenerimento dei rifiuti nei rottami d’incenerimento non è possibile partire dal presupposto di elaborare una lista verde dei rottami, tanto più che le scorie di incenerimento dei rifiuti sono comunque rifiuti soggetti a notifica non essendo prevista una relativa voce nella lista verde (Y47 – lista ambra: Residui provenienti dell’incenerimento dei rifiuti urbani). Singole partite di trasporti di rottami di ferro o acciaio possono presentare tenori di scorie d’incenerimento dei rifiuti fino a un massimo dell’8% (specifiche per i rottami).
In caso di superamento dei valori limite indicati sussiste una contaminazione del rottame della lista verde con un rifiuto della lista ambra, da cui risulta un obbligo di notifica per i rottami contaminati.
Citazione dalle specifiche europee per i rottami – Purezza · «Tutte le categorie non contengono – eccetto quantità trascurabili – altri metalli non ferrosi e materiali non metallici, terra, isolanti, ossido di ferro in eccesso, sotto alcuna forma, tranne le quantità nominali di ruggine superficiale dovute allo stoccaggio all’aperto, in condizioni atmosferiche normali, di rottami preparati. · Tutte le categorie devono essere depurate – eccetto quantità trascurabili – del materiale combustibile non metallico, ivi compresi, ma non ad essi limitati, gomma, plastica, tessuto, legno, olio, lubrificanti e altre sostanze chimiche o organiche. · Ogni rottame dev’essere libero da elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone), non conduttori di elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo. · Tutte le categorie devono essere depurate da rifiuti o «prodotti collaterali» residui delle operazioni di fusione, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scriccatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio cui è sottoposto l’acciaio, quali scorie, scaglie di laminazione, polveri raccolte nei filtri dell’aria, polveri da molatura, fanghi. · I rottami frantumati dell’impianto di incenerimento di rifiuti solidi urbani, passati successivamente attraverso l’impianto di separazione magnetica, triturati in frantumi di dimensione in nessun caso superiore a 200 mm e contenenti una parte di lattine d’acciaio placcate di stagno, preparati per un impiego diretto, devono essere esenti da eccessiva umidità e ruggine. Non dovranno essere presenti eccessive quantità di rame, stagno, piombo (e leghe) visibili e dovranno essere esenti da «materiali estranei sterili» (= contaminazioni), per raggiungere i valori d’analisi perseguiti».
Descrizione dettagliata Il rottame di ferro è considerato non legato quando i tenori determinanti di singoli elementi non superano specifici valori limite.
· Rottami di ghisa · Rottami di acciaio inossidabile · Rottami di altre leghe d’acciaio · Rottami di ferro o acciaio stagnati · Rottami di ferro o acciaio zincati · Lattine di banda stagnata e barili senza contaminazioni pericolose · Trucioli, ritagli, schegge, rifiuti macinati, limatura, ritagli e frantumi, anche in rotoli; occorre accertarsi in particolare che i trucioli siano stati in ampia misura depurati da oli di foratura e rettifica (sgocciolare). Vedi
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anche: Aiuto all’esecuzione concernente il traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera > Classificazione dei rifiuti > Trattamento meccanico superficiale – Codice dei rifiuti OLTRif 12 01 01 · Rottami da raccolte di rottami la cui componente preponderante è costituita da rottami di ferro e acciaio · Fusti svuotati dai residui, sgocciolati, raschiati (puliti a spatola) o puliti a pennello a condizione che non siano adempiute caratteristiche rilevanti di rischio. Vedi anche: Aiuto all’esecuzione concernente il traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera > Classificazione dei rifiuti > Rifiuti metallici – Codice dei rifiuti OLTRif 15 01 04 · «Rottami domestici» preselezionati (Rottami di ferro dalla raccolta dei rifiuti urbani), come biciclette, lamiere di ferro ecc. (frazione di metallo (di più) del 92%) purché non siano contaminati in misura rilevante per l’ambiente con sostanze o rifiuti pericolosi · Cosiddetti «rottami magnetici» (per es. dal trattamento di rifiuti industriali), purché contengano una frazione di metallo (di più) del 92% · Rotaie usate in ferro o acciaio (senza traversine) · Residui di colata di ferro («skimmer iron») o residui di colata d’acciaio («steel skimmer») purché la frazione di scorie di ferro o acciaio non superi il 10%.
Nota Le scorie risultanti sono descorificate con la ghisa di prima fusione o l’acciaio grezzo, in cui la miscela di scorie e metallo presenta nella pratica generalmente una frazione di scorie tra il 5 e il 25%.
Delimitazione rispetto ad altri rifiuti simili della lista verde · Le scorie da laminazione (scaglie di laminazione), purché esenti da contaminazioni (per es. olio) ai sensi delle condizioni fondamentali per l’attribuzione alla lista verde – vedi B1230 · Carcasse di veicoli dopo la rimozione di tutti i liquidi contenuti (disinquinamento) – vedi B1250. Avvertenza: in Svizzera le carcasse di veicoli (anche se disinquinate e pressate) sono classificate come altri rifiuti soggetti a controllo con il codice 16 01 06 [rc] e devono essere notificate.
Delimitazione rispetto ad altri rifiuti della lista ambra o non elencati (notifica) · Refrigeranti fuori uso con CFC / HFC, pentano, butano, ammoniaca ecc. – vedi A1180 · Radiatori a olio – vedi A1180 · Riscaldamenti ad accumulazione notturna contenenti amianto o rottami contenenti amianto – vedi A1180 (o ev. A2050 amianto) · Veicoli fuori uso non sottoposti a trattamento di disinquinamento – rifiuto non elencato · «Treccia di ferro» da fabbricazione della carta (miscela di filo di ferro/acciaio, carta straccia e materiali sintetici) – rifiuto non elencato · Cosiddetti «rottami magnetici» (per es. dal trattamento di rifiuti industriali), purché presentino una frazione (più del 10%) di contaminazioni non metalliche, non pericolose – rifiuto non elencato · Loppe, scaglie o scorie con contaminazioni pericolose e altri rifiuti di disincrostamento derivanti tutti dalla lavorazione del ferro e dell’acciaio (per es. scorie da altri processi che processi di laminazione o scaglie di laminazione, contaminate) – vedi AA010 · Polveri in sospensione contenenti ferro – vedi A4100
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· Contenitori pieni o parzialmente svuotati (per es. bombolette spray con contenuti residui o barili di ferro con prodotti chimici, oli minerali) – vedi A4130 · Contenitori svuotati da residui di sostanze e preparati da contrassegnare in base alla legislazione sui prodotti chimici con un teschio o il simbolo di pericolo «esplosivo» – vedi A4130. Vedi anche: Aiuto all’esecuzione concernente il traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera > Classificazione dei rifiuti > Rifiuti metallici – Codice dei rifiuti OLTRif 15 01 10 [rs] · Residui di materiale abrasivo su base di ferro/acciaio con contaminazioni pericolose o non pericolose – vedi · Rifiuti di bossoli a pallini (costituiti da materiale sintetico, metallo e cartone) – non elencati · Residui di colata di ferro («skimmer iron») o residui di colata d’acciaio («steel skimmer») con frazione di scorie superiore al 10% – non elencati
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Rottami di rame
Designazione: lista verde B1010 Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non dispersibile Rottami di rame
Proprietà fisiche: solidi, in forma metallica non dispersibile Osservazione: sono ammissibili aderenze ossidiche dispersibili
Altre designazioni: rifiuti e rottami di rame (Cu) e di leghe di rame (bronzo, ottone, ottone rosso), trucioli di rame, bronzo, ottone, ottone rosso; lamiera di rame, bronzo, ottone, ottone rosso, tombacco (lega di ottone), oro nordico (lega di 89% rame, 5% alluminio, 5% zinco http://de.wikipedia.org/wiki/Zink e 1% stagno)
Designazione secondo CER 02 01 10 rifiuti metallici 12 01 03 limatura e trucioli di metalli non ferrosi 15 01 04 imballaggi metallici 16 01 18 metalli non ferrosi 17 04 01 rame, bronzo, ottone 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi 19 12 03 metalli non ferrosi 20 01 40 metalli
Descrizione dettagliata Leghe Ottone: lega di rame e zinco Bronzo: lega di rame (80–90%) e stagno Ottone rosso: lega di rame, stagno, zinco Tombacco: lega di ottone a elevato tenore di rame
· Rottami di fili di rame nudo, rottami di fili di rame misti (con parti di lega per brasatura stagnata o stagnata mista), rottami di fili di rame triturati (senza isolazione del cavo) · Rottami di rame pesante (sfrido di trancia non rivestito, rottami di lamiera di rame, fili di linee aeree) · Dissipatori e parti in rame · Rottami di rame misti · Rottami di rame leggero (grondaie, lamiere di rame, tubi di scarico, caldaie, scaldaacqua) · Trucioli di rame (senza considerevoli contaminazioni di olio) · Rifiuti di spazzole di carbone (rame con residui di carbone per il riciclaggio del rame), non dispersibile · Rifiuti di ottone rosso e bronzo (rottami di bronzo allo stagno come cuscinetti ammortizzatori per costruzioni meccaniche, valvole ecc.) · Trucioli di ottone rosso, setacci in bronzo, rubinetti e tappi ecc. · Ottone (cascami e trucioli d’ottone, tubi d’ottone e rottami d’ottone, bossoli d’ottone (senza esplosivi) e bussole di cartucce, rottami di ottone e ottone leggero, radiatori di ottone, radiatori ottonerame)
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Delimitazione rispetto ad altri rifiuti simili della lista verde Polvere di rame o di leghe di rame, materiale di raffinazione di rame con parti considerevoli di rame ossidico, ceneri e impurità di rame, residui contenenti rame, impurità di ottone, impurità di ottone rosso e ceneri senza caratteristiche di pericolosità (per es. fuoriuscite (spout) con elevato tenore di metallo), spazzole di carbone (rame con residui di carbone per il riciclaggio del rame), in forma dispersibile – vedi B1070
• Cavi di rame con isolante senza contaminazioni pericolose – vedi B1115. Avvertenza: in Svizzera i cavi di rame con isolazione senza contaminazioni pericolose sono classificati come altri rifiuti soggetti a controllo con il codice 16 02 98 [rc] o 17 04 11 [rc] e devono essere notificati. · Catalizzatori di rame (puliti) – vedi B1120 · Ceneri derivanti dall’incenerimento di circuiti stampati senza contaminazioni pericolose – vedi B1160 · Scaglie di laminazione del rame, incrostazioni di ottone, materiali di sinterizzazione del rame (senza caratteristiche di pericolosità) – vedi B1240
Delimitazione rispetto ad altri rifiuti della lista ambra o non elencati (notifica) · Fanghi da galvanizzazione contenenti rame – vedi A1050 · Ceneri e impurità di rame, ottone, bronzo, ottone rosso e altre leghe di rame nonché residui contenenti rame con caratteristiche di rischio (per es. frazioni di ossidi di piombo >0,5% – teratogeno) – rifiuto non elencato · Fanghi provenienti dalla trafilatura, risultanti dalla trafilatura di rame e contaminati con residui di lubrificanti da trafilatura – rifiuto non elencato · Composti di rame come solfato di rame, cloruro di rame, cianuro di rame – vedi A4140 · Circuiti stampati con applicazioni o con applicazioni parzialmente rimosse con componenti pericolose – vedi · Cavi di rame con isolazione e contaminazioni pericolose (per es. cavi interrati con catrame, olio e PCB) – vedi · Ceneri derivanti dall’incenerimento di circuiti stampati con caratteristiche di rischio – vedi A1150 · Ceneri provenienti dall’incenerimento di filo di rame isolato – vedi A1090 · Polveri e residui prodotti dai sistemi di depurazione dei fumi delle fonderie di rame – vedi A1100 · Soluzioni elettrolitiche esauste derivanti da processi di elettroraffinazione o estrazione per via elettrolitica del · Fanghi, esclusi quelli anodici, prodotti dai sistemi di purificazione elettrolitica in processi di elettroraffinazione o estrazione per via elettrolitica del rame – vedi A1120 · Reattivi d’attacco chimico esausti contenenti rame disciolto – vedi A1130 · Rifiuti di catalizzatori di cloruro di rame e cianuro di rame – vedi A1140 · Catalizzatori di rame con contaminazioni pericolose – vedi A2030 · Polveri derivanti dalla fabbricazione di circuiti stampati (ca. 30% rame e resina) – rifiuto non elencato · Rifiuti di rame al berillio e composti di rame al berillio in forma dispersibile – vedi A1010 e A1020
Nota Il berillio e i suoi composti sono classificati come sostanze cancerogene della categoria 2 (criterio H7), in quanto i vapori e aerosol (polveri) contenenti berillio danneggiano i polmoni.
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Rottami di nichel
Designazione: lista verde B1010 Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non dispersibile Rottami di nichel
Proprietà fisiche: solidi, in forma metallica non dispersibile
Altre designazioni: rifiuti e rottami di nichel (Ni), rottame di monel (lega di nichel, rame e ferro), rottame di argentone (lega di nichel-rame-zinco); nomi desueti «alpacca», «argentana», «minargent», «pakfong»,«argento tedesco»
Designazione secondo CER: 02 01 10 rifiuti metallici 12 01 03 limatura e trucioli di metalli non ferrosi 15 01 04 imballaggi metallici 16 01 18 metalli non ferrosi 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi 19 12 03 metalli non ferrosi 20 01 40 metalli
Descrizione dettagliata · Rottami di nichel (lamiere, lastre, tubi, barre) · Rottami e trucioli di monel, pezzi e lamiere di monel brasati, rottami di cupronichel (tubi, lamiere, lastre) · Rottami di Inconel · Rottami di argentone
Nota L’ossido di nichel è classificato cancerogeno (da tenore >0,1%). I composti di nichel sono classificati cancerogeni (categoria da 1 a 3; valore limite: 0,1% o 1%).
I rottami non dovrebbero pertanto presentare frazioni dispersibili di composti di nichel (per es. ossidi di nichel, componenti di impurità, scorie o ceneri di nichel)! Il nichel metallico in forma dispersibile è classificato come sostanza cancerogena della categoria 3 ed è quindi escluso dalla lista verde (valore limite 1%).
Delimitazione rispetto ad altri rifiuti simili della lista verde · Catalizzatori di nichel (Raney) – vedi B1120 se non sono contaminati con aderenze pericolose (per es. dal processo)
Delimitazione rispetto ad altri rifiuti della lista ambra o non elencati (notifica) · Accumulatori al nichel-cadmio, accumulatori al ferro-nichel e al nichel-idruro di niche – vedi A1170 · Elettrodi di nichel estratti da accumulatori al nichel – rifiuto non elencato · Catalizzatori al nichel, contaminati – vedi A2030
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· Polvere di nichel, nichel in forma polverulenta (dispersibili), scorie, ceneri, impurità contenenti nichel – rifiuto non elencato · Sali di nichel e ossido di nichel – vedi A4140 · Fanghi da galvanizzazione contenenti nichel – vedi A1050 · Rifiuti fluidi contenenti nichel prodotti dal decapaggio dei metalli – vedi A1060
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Rottami di alluminio
Designazione: lista verde B1010 Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non dispersibile Rottami di alluminio
Proprietà fisiche: solidi, in forma metallica non dispersibile Osservazione: sono ammissibili aderenze ossidiche dispersibili
Altre designazioni: rifiuti e rottami di alluminio (Al); lamiere di alluminio, profilati di alluminio, trucioli di tornitura, fresatura e limatura, rottami di leghe di alluminio
Designazione secondo CER: 02 01 10 rifiuti metallici 12 01 03 limatura e trucioli di metalli non ferrosi 15 01 04 imballaggi metallici 16 01 18 metalli non ferrosi 17 04 02 alluminio 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi 19 12 03 metalli non ferrosi 20 01 40 metalli
Descrizione dettagliata Fanno parte di questa classe i seguenti rifiuti, purché non mischiati a rifiuti pericolosi: · rottami di fili e lamiere, laminati di alluminio, rottami domestici/stoviglie domestiche · alluminio esente da cascami di frantumazione · lattine per bevande, esenti da acciaio, capsule di bottiglie e spazzatura nonché esenti da piombo, assortite · lastre offset di alluminio (senza inchiostro) · pellicole di alluminio, esenti da strisce anti-radar ed equivalenti · rottami di leghe di alluminio e rottami di pistoni di alluminio · parti di alluminio di automobili inservibili o aeromobili · rottami e trucioli di getto d’alluminio (senza caratteristiche di pericolosità) · radiatori di alluminio-rame, se svuotati e puliti · bavature e rimonte di alluminio risultanti pure dal processo di pressofusione · finestre di demolizione in alluminio (senza parte vetrata) e parti di esse purché sia accertato che gli eventuali espansi isolanti aderenti siano esenti da CFC e PCB (i rifiuti della produzione attuale lo sono) · motori di alluminio (motori a scoppio), disinquinati. Una ridotta percentuale di ferro non dovrebbe di norma influire negativamente sul riciclaggio · fuoriuscite (spout) di alluminio (= alluminio metallico che fuoriesce dopo l’asportazione delle schiumature dalla miscela alluminio-schiumature e contiene quantità molto elevate di metallo e ridotte frazioni di schiumatura ossidica) · cascami di profilati di alluminio/carbonio (alluminio grafite, ALG)
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Nota I contenitori svuotati da residui di sostanze e preparati contrassegnati in base alla legislazione sui prodotti chimici con un teschio o il simbolo di pericolo «esplosivo», costituiscono rifiuti pericolosi e sono esclusi dalla lista verde – vedi A4130 (lista ambra dei rifiuti) Vedi anche: Aiuto all’esecuzione concernente il traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera > Classificazione dei rifiuti > Rifiuti metallici – Codice dei rifiuti OLTRif 15 01 10 [rs]
Delimitazione rispetto ad altri rifiuti simili della lista verde · Ossido e idrati di alluminio (idrossidi) e residui provenienti dalla produzione di allumina, tranne quando questi materiali sono utilizzati per processi di depurazione di gas, flocculazione o filtrazione – vedi B2100 · Catalizzatori su base di allumina (zeoliti), non contaminati – vedi GC050 · Schiumature di metalli leggeri contenenti alluminio (senza caratteristiche di pericolosità; tenore minimo di alluminio metallico 45%, in singole partite: 40,5%) – vedi B1100
Delimitazione rispetto ad altri rifiuti della lista ambra o non elencati (notifica) · Schiumature di alluminio con caratteristiche di rischio – rifiuto non elencato · Scorie saline d’alluminio – rifiuto non elencato · Polveri prodotte da mulini a palle dal trattamento delle scorie – rifiuto non elencato · Ossido e idrati di alluminio (= idrossidi), contaminati – rifiuto non elencato · Ceneri volanti e polveri provenienti dalla depurazione dei fumi contenenti alluminio – vedi A4100 · Catalizzatori su base di allumina, se contaminati – vedi A2030 · Capsule per caffè di alluminio (sostanze estranee aderenti: ca 80–90% caffè e acqua, 10% alluminio) – rifiuto non elencato (miscuglio)
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Rottami di zinco
Designazione: lista verde B1010 Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non dispersibile Rottami di zinco
Proprietà fisiche: solidi, in forma metallica non dispersibile
Altre designazioni: rifiuti e rottami di zinco (Zn), zinco titanio (lega con piccole quantità di titanio e rame)
Designazione secondo CER: 02 01 10 rifiuti metallici 12 01 03 limatura e trucioli di metalli non ferrosi 15 01 04 imballaggi metallici 16 01 18 metalli non ferrosi 17 04 04 zinco 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi 19 12 03 metalli non ferrosi 20 01 40 metalli
Descrizione dettagliata · Rottami di lamiera di zinco (sfrido di trancia, ritagli, coperchi) · Elementi di pressofusione di zinco, lastre di zinco, bricchette di zinco · Rottami di leghe di zinco · Anodi in zinco da pile zinco/aria (le pile zinco/aria sono pile a bottone; anodo = polvere di zinco, catodo = ossigeno atmosferico, che mentre si scarica ossida il zinco a idrossidido di zinco)
Delimitazione rispetto ad altri rifiuti simili della lista verde · Zinco solido e residui/scorie/schiumature (tenore di zinco metallico pari ad almeno il 45%, in singole partite: · Ceneri e polveri di zinco, residui in forma dispersibile – vedi B1080 · Catalizzatori contenenti zinco puliti – vedi B1120
Delimitazione rispetto ad altri rifiuti della lista ambra o non elencati (notifica) · Residui di liscivazione prodotti dal trattamento dello zinco, polveri e fanghi quali iarosite, ematite – vedi A1070 · Catalizzatori di zinco, contaminati – vedi A2030 · Fanghi da galvanizzazione contenenti zinco – vedi A1050 · Ceneri leggere contenenti zinco – vedi A4100 · Pile zinco-aria nel loro insieme, pile zinco-carbone, pile alcalino-manganese (zinco/biossido di manganese/potassa caustica – queste batterie devono essere considerate rifiuti pericolosi – cfr. anche elettroliti) – vedi A1170 · Schiumature di zinco-cloruro di ammonio, ceneri di zinco e scorie di zinco con contaminazioni di piombo o cadmio o caratteristiche di rischio – vedi A1080 o rifiuto non elencato
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Rottami di stagno
Designazione: lista verde B1010 Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non dispersibile Rottami di stagno
Proprietà fisiche: solidi, non dispersibili
Altre designazioni: rifiuti e rottami di stagno; lamiera di stagno; stagnola
Designazione secondo CER: 02 01 10 rifiuti metallici 12 01 03 limatura e trucioli di metalli non ferrosi 15 01 04 imballaggi metallici 16 01 18 metalli non ferrosi 17 04 06 stagno 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi 19 12 03 metalli non ferrosi 20 01 40 metalli
Descrizione dettagliata · Rottami di stagno per stoviglie, tubi di stagno, stagno in pani · Metallo bianco a elevato tenore di stagno · Stagno per brasare, se sono presenti minime aderenze ossidiche (meno del 0,5% di ossido di piombo)
Nota Se il tenore di piombo supera il tenore di stagno, i rottami di stagno per brasare (in forma metallica) possono essere classificati anche sotto la posizione B1020 rottami di piombo. Per l’attribuzione alla lista verde la frazione ossidica deve in ogni caso risultare trascurabile (cfr. piombo, teratogeno da composti di piombo 0,5% → rifiuto pericoloso), non può trattarsi di un’impurità.
Delimitazione rispetto ad altri rifiuti simili della lista verde · Scorie di stagno contenenti tantalio con un tenore di stagno inferiore a 0,5% – vedi B1100
Delimitazione rispetto ad altri rifiuti della lista ambra o non elencati (notifica) · Impurità, scorie, ceneri e altri residui (residui di filtrazione, polveri, fanghi) – rifiuto non elencato · Stagno per brasare con parti dispersibili o ossidiche più elevate (cfr. valori limite per teratogeno – composti di piombo 0,5%) – vedi A1020 · Scorie di stagno contenenti tantalio con un tenore di stagno inferiore a 0,5%, con caratteristiche di rischio – rifiuto non elencato
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Rottami di magnesio
Designazione Lista verde B1010 Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non dispersibile Rottami di magnesio
Proprietà fisiche: solidi
Altre designazioni: rifiuti e rottami di magnesio (Mg), rottame di pressofusione del magnesio, blocchi di schiuma di magnesio con più del 75% di magnesio metallico (non contaminato, incombustibile e non auto-infiammabile)
Designazione secondo CER: 02 01 10 rifiuti metallici 15 01 04 imballaggi metallici 16 01 18 metalli non ferrosi 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi 19 12 03 metalli non ferrosi 20 01 40 metalli
Descrizione dettagliata · Rifiuti di laminazione e trafilatura di leghe di magnesio (lamiere, tubi, barre, cascami di spuntatura) · Rottami di fusione · Lastre di incisione di magnesio pulite · Carrelli e parti della fusoliera di aeromobili e componenti di biciclette in leghe di magnesio · Parti di carter, cerchioni, profili, parti di cofani motore, coperchi motore, leve del freno a mano · Blocchi di schiuma di magnesio con oltre il 75% di magnesio metallico (la rimanenza è formata da ossido di magnesio o ossido di alluminio e precipitati intermetallici Al-Fe-Mn) provenienti da fonderie di magnesio (nessuna impurità), a condizione che i blocchi non siano contaminati, combustibili e autoinfiammabili e tali che a contatto con acqua non sprigionino gas combustibili in quantità pericolose (la compressione con una lastra massiccia di ferro impedisce l’innesco della combustione del magnesio)
Delimitazione rispetto ad altri rifiuti della lista ambra o non elencati (notifica) · Rifiuti di magnesio infiammabili e pirofori come smerigliature, limature e polvere di magnesio, scorie di sali di magnesio; impurità di magnesio – vedi AA 190
Nota Il magnesio in polvere o polverulente è facilmente infiammabile e reagisce violentemente con aria e acqua. Gli incendi di magnesio non possono essere spenti con acqua. La luce accecante del magnesio in fiamme può danneggiare gli occhi!
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Rottami di cromo
Designazione: lista verde B1010 Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non dispersibile Rottami di cromo
Proprietà fisiche: solidi, in forma metallica non dispersibile
Altre designazioni: rifiuti e rottami di cromo (Cr); trucioli di cromo
Designazione secondo CER: 12 01 03 limatura e trucioli di metalli non ferrosi 16 01 18 metalli non ferrosi 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi 19 12 03 metalli non ferrosi 20 01 40 metalli
Descrizione dettagliata Rifiuti di metalli cromati (cromatura = applicazione galvanica di uno strato di protezione contro l’usura e la corrosione dello spessore di fino a 500 μm direttamente su acciaio, ghisa, rame o cilindri di alluminio cromati) nella costruzione di motori e leghe di cromo resistenti alla corrosione e al calore
Delimitazione rispetto ad altri rifiuti simili della lista verde · Parti di plastica cromate – vedi categoria: rifiuti in plastica B3010 · Catalizzatori di cromo (puliti) – vedi B1120
Delimitazione rispetto ad altri rifiuti della lista ambra o non elencati (notifica) · Rivestimento esausto del forno proveniente da lavorazioni metallurgiche e non metallurgiche (rifiuti di cromomagnesite o rivestimenti esausti dei forni contenenti Cr(III) e cromato) con caratteristiche di rischio – rifiuto non elencato · Sali di cromo (cromati ecc.), risultanti come sostanze chimiche – vedi A4140, altrimenti composti di cromo (VI) – vedi A1040, composti di cromo(III) – rifiuto non elencato · Acido cromico, acido solfocromico – vedi A4090 o A1040 · Ceneri leggere dalla depurazione dei gas di scarico – vedi A4100 · Fanghi da galvanizzazione contenenti cromo – vedi A1050 · Catalizzatori di cromo (contaminati) – vedi A2030
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Rottami di piombo
Designazione: lista verde B1020 Rottami di metallo puliti, non contaminati, comprese le leghe in forma massiccia e finita (lamierino, lamiera, travi, barrette ecc.) Rottami di piombo (esclusi i rottami di batterie piombo/acido)
Proprietà fisiche: solidi, in pezzi, in forma metallica (non dispersibile)
Altre designazioni: rifiuti e rottami di piombo (Pb), piombino/stagno per brasare, lega tipografica per caratteri, rottame Pb, cascame Pb (metallico)
Designazione secondo CER: 02 01 10 rifiuti metallici 12 01 03 limatura e trucioli di metalli non ferrosi 15 01 04 imballaggi metallici 16 01 18 metalli non ferrosi 17 04 03 piombo 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi 19 12 03 metalli non ferrosi 20 01 40 metalli
Descrizione dettagliata · Tubi di piombo, pezzi fusi, tubetti (puliti), pellicole, lamiere · Leghe di piombo (piombo per brasatura dolce*, leghe di stagno/piombo) · Lega tipografica per caratteri · Cascami di produzione da getti difettosi di griglie in piombo · Stagno metallico per brasare (frazione di piombo nella lega maggiore della frazione di stagno) con aderenze di ossidi di piombo trascurabili* · Piombo di spellatura dalla spellatura del rivestimento di piombo di cavi
* Nota: una parte ossidica di piombo può essere presente solo in misura ridotta come contaminazione (teratogeno da 0,5%).
Delimitazione rispetto ad altri rifiuti simili della lista verde · Non sono presenti rifiuti simili nella lista verde
Delimitazione rispetto ad altri rifiuti della lista ambra o non elencati (notifica) · Accumulatori al piombo in pezzi o rottami, elettrodi (griglia di piombo) di accumulatori al piombo (anche elettrodi puliti, poiché il mantenimento permanente del valore al di sotto del valore limite dello 0,5% (teratogeno) per il solfato di piombo e l’ossido di piombo non è assicurato) – vedi A1160 · Accumulatori al piombo mischiati ad altre batterie – vedi A1170 · Composti di piombo e cascami metallici di piombo dispersibili, polveri di piombo, fanghi di piombo, impurità di piombo, scorie di piombo, ossidi di piombo – vedi A1010 e A1020 · Pigmenti di piombo – vedi A4070 · Rifiuti con fanghi di additivi antidetonanti al piombo – vedi A3030
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· Fanghi da galvanizzazione contenenti piombo – vedi A1050 · Ceneri volanti e polveri di gas di combustione contenenti piombo – vedi A4100 · Stagno per brasare con tenore di ossidi di piombo superiore allo 0,5% – vedi A1020
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Rottami provenienti da centrali elettriche
Designazione: lista verde B1040 Rottami provenienti da centrali elettriche non contaminati da oli lubrificanti, PCB o PCTG in misura tale da renderli pericolosi
Proprietà fisiche: solidi
Altre designazioni: rottami di assemblaggi provenienti dalle centrali elettriche; rottami di centrali elettriche; rottami di turbine
Designazione secondo CER 16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui ai codici da 16 02 09* a 16 02 13*. Avvertenza: il codice 16 02 14 non esiste in Svizzera. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso vanno di principio attribuite al codice 16 02 13 [rc] e devono essere notificate. 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso eccetto quelli di cui ai codici 16 02 15*. Avvertenza: in Svizzera i componenti elettronici rimossi da apparecchi fuori uso sono altri rifiuti soggetti a controllo con codice 16 02 97 [rc] e devono essere notificati. 16 01 17 metalli ferrosi 16 01 18 metalli non ferrosi 17 04 01 rame, bronzo, ottone 17 04 02 alluminio 17 04 05 ferro e acciaio 17 04 07 metalli misti 19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi 19 12 02 metalli ferrosi 19 12 03 metalli non ferrosi 17 04 03 piombo 17 04 04 zinco 17 04 06 stagno 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai codici 20 01 21*, 20 01 23* e 20 01 35*. Avvertenza: il codice 20 01 36 non esiste in Svizzera. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso vanno di principio attribuite al codice 16 02 13 [rc] e devono essere notificate. 20 01 40 metalli
Descrizione dettagliata Rifiuti di assemblaggi provenienti dalle centrali elettriche come per esempio rifiuti di turbine, pompe, generatori, motori senza liquidi d’esercizio.
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Delimitazione rispetto ad altri rifiuti della lista ambra o non elencati (notifica) · Assemblaggi provenienti dalle centrali elettriche il cui tenore di PCB, riferito al mezzo d’esercizio (olio) supera · Apparecchi interi con parti di sostanze pericolose di rilevanza ambientale (per es. componenti contenenti oli minerali) – vedi A1180 · Trasformatori PCB pieni o svuotati – vedi A3180 o A1180 · Motori con condensatori di spunto PCB o condensatori elettrolitici – vedi A1180
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Metalli non ferrosi misti
Designazione: lista verde B1050 Miscele di metalli non ferrosi, rottami in frazioni pesanti (rottami di frantumazione), non contenenti materiali di cui all’allegato I della Convenzione di Basilea in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all’allegato III
Proprietà fisiche: solidi, in forma metallica non dispersibile
Altre designazioni: rottami di frantumazione in frazioni pesanti; rottami di frantumazione di metalli non ferrosi; frazione pesante di metalli non ferrosi
Designazione secondo CER 16 01 18 metalli non ferrosi 17 04 07 metalli misti 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi 19 12 03 metalli non ferrosi
Descrizione dettagliata La frazione pesante di metalli non ferrosi costituisce un miscuglio di metalli non ferrosi come rame, alluminio, zinco, resti di cavi, altri rottami di metalli non ferrosi, con tuttavia – a dipendenza del metodo di separazione – parti più o meno elevate di componenti non metallici come trucioli di pneumatici usati, rifiuti di plastiche, resti di tessuti, vetro, pietre e aderenze del suolo.
Il tenore minimo di metalli dev’essere del 90%, affinché si possa presupporre una frazione principale di rifiuti riciclabili e sia garantito un riciclaggio rispettoso dell’ambiente tenendo conto in particolare della filiera di trattamento per la frazione leggera di frantumazione. Questo significa che i rottami di metalli non ferrosi possono presentare un massimo del 10% di componenti non pericolosi, non metallici e che non arrecano pregiudizio al processo di riciclaggio.
Delimitazione rispetto ad altri rifiuti simili della lista verde · Rottami puri – vedi le voci specifiche B1010 e B1020
Delimitazione rispetto ad altri rifiuti della lista ambra o non elencati (notifica) · Cosiddetti «Flavoured Shredder Wastes» costituiti soprattutto da frammenti leggeri derivanti dalla frantumazione con ridotte parti metalliche (in Svizzera 19 10 03 [rs]) – vedi A3120 frammenti leggeri derivanti dalla frantumazione (o eventualmente rifiuto non elencato) · Frazioni di frantumazione di metalli non ferrosi con un tenore di metalli inferiore al 90%, la rimanenza è fluff – rifiuto non elencato · Frazioni di frantumazione contaminate (per es. con olio o PCB) – rifiuto non elencato o elencazione in base al contaminante principale sulla lista A (lista ambra dei rifiuti) · Frammenti leggeri derivanti dalla frantumazione (in Svizzera 19 10 03 [rs]) – vedi A3120 · Residui di rottame metallico e materiale raccolto sui veicoli di trasporto (in Svizzera 19 12 95 [rc]) – rifiuto non elencato • Frazione del vaglio rotativo, tenore di metallo ca 25% (in Svizzera 19 10 06 [-]) – rifiuto non elencato
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Rame (dispersibile)
Designazione: lista verde B1070 Rifiuti di rame e leghe di rame in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all’allegato I della Convenzione di Basilea in misura tale da presentare le caratteristiche di cui all’allegato III
Proprietà fisiche: solidi – vischiosi, dispersibili
Altre designazioni: rottami di rame, ottone, ottone rosso e bronzo dispersibile; rame, ottone, bronzo, ottone rosso in polvere o polverulenti, impurità o ceneri/fanghi di rame, ottone, bronzo, ottone rosso; materiali di raffinazione di rame dispersibili
Designazione secondo CER 10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria 10 06 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria 10 06 04 altre polveri e particolato 12 01 03 limatura e trucioli di metalli non ferrosi 12 01 04 polveri e particolato di metalli non ferrosi 12 01 15 fanghi di lavorazione diversi di quelli di cui al codice 12 01 14*.
Descrizione dettagliata · Polveri metalliche di rame, polveri di ottone, polveri di bronzo · Materiali di raffinazione del rame con parti ossidiche di rame e fuoriuscite (spout) di rame · Impurità, ceneri, scorie di rame e leghe di rame purché non presentino caratteristiche rilevanti di rischio
Delimitazione rispetto ad altri rifiuti simili della lista verde · Materiali di sinterizzazione del rame (scaglie di laminazione di ossido di rame), se non sono presenti frazioni superiori di ossidi di piombo (valore limite 0,5%) o altre contaminazioni – vedi B1240
Delimitazione rispetto ad altri rifiuti della lista ambra o non elencati (notifica) · Polveri dei gas di combustione contenenti rame – vedi A1100 o A4100 · Arsenati di rame, sali di rame, pigmenti – vedi A4140 sostanze chimiche o A4070 · Impurità, ceneri e scorie di rame e di leghe di rame con caratteristiche di rischio – rifiuto non elencato · Catalizzatori di cloruro di rame e cianuro di rame – vedi A1140
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Ceneri e residui di zinco
Designazione: lista verde B1080 Ceneri e residui di zinco compresi i residui di leghe di zinco in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all’allegato I della Convenzione di Basilea in concentrazione tale da acquisire le caratteristiche di cui all’allegato III o le caratteristiche di rischio H 4.3
Proprietà fisiche: solidi, anche in forma dispersibile
Altre designazioni: ceneri di leghe di zinco; ceneri fini di zinco, rifiuto di ossido di zinco
Designazione secondo CER 06 03 16 ossidi metallici diversi da quelli cui al codice 06 03 15* 10 05 04 altre polveri e particolato 11 05 02 ceneri di zinco
Descrizione dettagliata · Ceneri di zinco, sempreché non presentino caratteristiche rilevanti di pericolosità (metalli pesanti come cadmio, piombo – cfr. i relativi valori limite previsti dal diritto in materia di prodotti chimici per l’adempimento di una caratteristica di rischio) e non adempino il criterio H 4.3 · Residui e ceneri di ossido di zinco provenienti dalla zincatura a spruzzo (zincatura di filo d’acciaio), costituiti principalmente da ossido di zinco, una piccola frazione di ferro e zinco e che non presentino caratteristiche di rischio (per es. per la presenza di metalli e metalli pesanti come As, Cd, Ni, Pb)
Delimitazione rispetto ad altri rifiuti simili della lista verde · Schiumature da fonderia di zinco, scorie di superficie contenenti zinco – vedi B1100
Delimitazione rispetto ad altri rifiuti della lista ambra o non elencati (notifica) · Ceneri con un tenore maggiore di metalli pesanti (per es. Cd, Pb, eventualmente Ni – cfr. i relativi valori limite previsti dal diritto in materia di prodotti chimici per l’adempimento di una caratteristica di rischio) e/o caratteristica di rischio H 4.3 o minore frazione minima di zinco – vedi A1080 o rifiuto non elencato
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Zinco solido
Designazione: lista verde B1100 Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli Rifiuti di zinco commerciale solido
Proprietà fisiche: solidi
Altre designazioni: rifiuti di zinco solido; zinco solido da zincatura a caldo
Designazione secondo CER 11 05 01 zinco solido
Descrizione dettagliata Lo zinco solido è una lega zinco-ferro con circa il 90–95% di zinco (matte di galvanizzazione) e risulta durante la zincatura a caldo.
Delimitazione rispetto ad altri rifiuti simili della lista verde · Le ceneri e i residui di zinco, compresi i residui di leghe di zinco in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all’Allegato I della Convenzione di Basilea (cfr. in particolare piombo, cadmio) in concentrazione tale da acquisire le caratteristiche di cui all’allegato III o le caratteristiche di rischio H 4.3 – · Schiumature da fonderia di zinco, scorie di superficie contenenti zinco – vedi B1100
Nota In caso di spedizione transfrontaliera, le descorificazioni di zinco con una frazione di zinco metallico inferiore al 45% (o in partite singole inferiore al 40,5%) sono in ogni caso soggette all’obbligo di notifica e consenso.
Delimitazione rispetto ad altri rifiuti della lista ambra o non elencati (notifica) · Rifiuti di zinco commerciale solido che presentano una caratteristica di rischio – vedi A1080 in caso di tenori maggiori di piombo e/o cadmio o rifiuto non elencato
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Scorie e schiumature da fonderia di zinco
Designazione: lista verde B1100 Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fusione e dalla raffinazione di metalli Schiumature e scorie di zinco · Scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (>90% Zn) · Scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (>92% Zn) · Scorie di fonderia di zinco sotto pressione (>85% Zn) · Scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (>92% Zn) · Schiumature da fonderia di zinco
Proprietà fisiche: solidi
Altre designazioni: schiumature di zinco, scorie di zinco, scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo, scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione di lastre di zinco, scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione di lastre di zinco, scorie da fonderia di zinco sotto pressione
Designazione secondo CER 10 05 11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui al codice 10 05 10* 10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria
Descrizione dettagliata Scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione di lastre di zinco (>90% Zn) · Scorie superiori della zincatura Sendzimir, descorificate dalla superficie di una zincatura a bagno in continuo, in lastre regolari, senza ceneri né polveri, merce non bruciata, frammenti: ca. 10% · Schiumature di superficie della pressofusione di zinco dalla galvanizzazione continua in forma di lastre, esenti da scorie, frammenti: ca. 10%
Scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione di lastre di zinco (>92% Zn) · Scorie inferiori della zincatura Sendzimir estratte dal sedimento del bagno, in lastre regolari, senza ceneri né polveri, frammenti: ca. 10% · Schiumature di fondo della pressofusione di zinco dalla galvanizzazione continua in forma di lastre, esenti da scorie, frammenti: max. 10%
Scorie di fonderia di zinco sotto pressione (>85% Zn) · Schiumature e scorie della pressofusione di zinco, asportate superficialmente (descorificazioni), lisce, metalliche e possibilmente esenti da corrosione o ossidazione
Scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (>92% Zn) · Schiumature di zincatura in lastre, blocchi dalla galvanizzazione per immersione a caldo (processo discontinuo) liberi da pezzi di ferro, frammenti: ca. 10%
Schiumature da fonderia di zinco · Le descorificazioni di zinco devono presentare un tenore di zinco metallico pari ad almeno il 45% (con uno scostamento massimo ammissibile del 10% da questo valore), ossia le partite singole con un tenore minimo del 40,5% di zinco metallico sono ancora considerate rifiuti della lista verde. Il tenore di cadmio non deve in
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alcun caso superare lo 0,1% (l’ossido di cadmio è considerato sostanza cancerogena della categoria 2; valore limite di cancerogenità: 0,1%). Il valore limite dello 0,1% si applica anche a eventuali tenori di ossido di nichel. Il tenore di composti di piombo non può superare lo 0,5% (valore limite per composti di piombo teratogeni). I residui non possono essere infiammabili né rilasciare, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose (criterio H 4.3).
Delimitazione rispetto ad altri rifiuti simili della lista verde · Ceneri e residui di zinco compresi i residui di leghe di zinco in forma dispersibile che non presentano caratteristiche di pericolosità – vedi B1080
Delimitazione rispetto ad altri rifiuti della lista ambra o non elencati (notifica) · Schiumature da fonderia di zinco, descorificazioni e ceneri infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose o contengono quantità maggiori di composti di piombo e cadmio – vedi A1080 o nel caso del criterio H 4.3 o tenori più elevati di altri metalli pesanti – rifiuto non elencato · Pulviscolo contenente zinco – vedi A4100 · Scorie, schiumature e ceneri di cloruro ammonio di zinco (provenienti dalla zincatura a caldo con un flussante) contenente cloruro di ammonio (caratteristica: forte odore di ammoniaca) – vedi A1080 (con tenori più elevati di piombo o cadmio) o rifiuto non elencato · Schiumature, scorie con meno del 45% (o in partite singole meno del 40,5%) di zinco metallico e/o tenore maggiore di metalli pesanti (Cd, Ni, Pb) – vedi A1080 (in caso di tenori maggiori di piombo e cadmio) o rifiuto non elencato
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Schiumature di alluminio
Designazione: lista verde B1100 Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fusione e raffinazione Schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse
Proprietà fisiche: solidi
Altre designazioni: descorificazioni di alluminio (Al), skimming d’alluminio eccetto scorie salate; schiume di alluminio; schiumature di alluminio ricche di metallo
Designazione secondo CER 10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui al codice 10 03 15* (metallurgia termica dell’alluminio)
Descrizione dettagliata Schiume e schiumature di alluminio, sempreché non risultino caratteristiche rilevanti di pericolosità e che presentino un tenore minimo di alluminio metallico del 45% (o in partite singole almeno del 40,5%).
Nota Le scorie nere nella produzione secondaria (metallurgia termica dell’alluminio) e le schiumature di alluminio infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose, sono classificate rifiuti speciali. Caratteristiche rilevanti di rischio sono il rilascio di gas combustibili al contatto con l’acqua (valore limite della caratteristica di rischio H 4.3: rilascio di oltre 1 litro di idrogeno/kg/h) o proprietà infiammabili.
Le schiumature di alluminio devono presentare un tenore di alluminio metallico di almeno il 45% (con uno scostamento massimo ammissibile del 10% da questo valore); ciò significa che le partite singole con un tenore minimo del 40,5% di alluminio metallico sono ancora considerate rifiuti della lista verde nella misura in cui non adempiono la caratteristica di rischio H 4.3. Nel caso in cui le schiumature con tale tenore minimo del 45% di alluminio (o del 40,5% di alluminio in partite singole) dovessero adempiere il criterio H 4.3, sono comunque considerate rifiuti soggetti a notifica.
Delimitazione rispetto ad altri rifiuti simili della lista verde · Abrasivi di ossido d’alluminio (se non presentano contaminazioni pericolose) – vedi B2040 Carborundum (= corindone, carburo di silicio, carburo di boro, ossido d’alluminio) · Rifiuti di idrati d’alluminio (= idrossido di alluminio), rifiuti di allumina e residui della produzione di allumina, tranne quando questi materiali sono utilizzati per processi di depurazione del gas, flocculazione o filtrazione –
Delimitazione rispetto ad altri rifiuti della lista ambra o non elencati (notifica) · Schiume e schiumature di alluminio che adempiono i criteri di classificazione facilmente infiammabile, o emissione di gas infiammabili secondo il diritto in materia di prodotti chimici, o il cui tenore di alluminio metallico è inferiore al 45% (o in partite singole è inferiore al 40,5%) – rifiuto non elencato
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· Polveri prodotte da mulini a palle – rifiuto non elencato · Polveri in sospensione, polveri dei gas di combustione – vedi A4100 · Rifiuti di idrossidi di alluminio, rifiuti di allumina e residui della produzione di allumina utilizzati per processi di depurazione del gas, flocculazione o filtrazione oppure altri rifiuti contaminati di idrati, o ossidi d’alluminio – rifiuto non elencato · Scorie saline d’alluminio – rifiuto non elencato
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Scaglie di laminazione (produzione ferro e acciaio)
Designazione: lista verde B1230 Scaglie di laminazione derivanti dalla produzione di ferro e acciaio
Proprietà fisiche: solidi
Altre designazioni: scaglie di ferro; scorie di fucinatura di ferro; scaglie, scorie di fucinatura di Fe
Designazione secondo CER 10 02 10 scaglie di laminazione
Descrizione dettagliata Per scaglie si intendono sottili strati di ossido alla superficie del metallo che si formano a temperature elevate in presenza di un’atmosfera ossidante.
Delimitazione rispetto ad altri rifiuti simili della lista verde · Non sono presenti rifiuti simili rilevanti nella lista verde
Delimitazione rispetto ad altri rifiuti della lista ambra o non elencati (notifica) · Scorie da laminazione (scaglie di ferro o scorie di fucinatura), contaminate con sostanze pericolose (per es. quantità più elevate di oli minerali) o presentano frazioni più elevate di metalli pesanti – vedi AA 010
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Allegato 4: Modelli di modulo di notifica e modulo di accompagnamento
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Allegato 5: Albero decisionale Albero decisionale per spedizioni verso Stati membri dell'OCSE e dell'UE e da Stati che sono Parti alla Convenzione di Basile a
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Albero decisionale per spedizioni verso Stati non membri dell’OCSE o dell’UE
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Allegato 6: Lista di controllo per la domanda d’esportazione di rifiuti