Allegato I: Modulo «Dichiarazione d’indipendenza»
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Divisione Clima
Ufficio federale dell'energia (UFE) Divisione Economia energetica
Segreteria Compensazione, stato: aprile 2017 (versione 2.3)
Modulo «Dichiarazione d’indipendenza» Allegato I della comunicazione «Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera»
Nota: questo modulo può essere utilizzato dall’organismo di convalida o di controllo autorizzato per dichiarare la propria indipendenza nel quadro della convalida di un progetto o di un programma di riduzione delle emissioni in Svizzera o del controllo di un rapporto di monitoraggio di un progetto o di un programma di riduzione delle emissioni in Svizzera. La compilazione del modulo è volontaria. L’organismo di convalida o di controllo può anche dichiarare la propria indipendenza tramite un paragrafo che presenti gli stessi contenuti direttamente nel rapporto di convalida o di controllo.
L’esperto interno o esterno dell’organismo di convalida o di controllo autorizzato dall’UFAM svolge i compiti menzionati di seguito a nome del seguente organismo di convalida o di controllo autorizzato dall’UFAM:
………………………………………………………………………… (→ compilare)
la convalida del progetto: la convalida del programma: il controllo del rapporto di monitoraggio del progetto: il controllo del rapporto di monitoraggio del programma:
………………………………………………………………………… (→ compilare)
Per i controlli, indicare il periodo di monitoraggio in formato [gg.mm.aaaa - gg.mm.aaaa]:
………………………………………………………………………… (→ compilare se del caso)
L’impresa, l’esperto autorizzato, il responsabile della qualità e il responsabile generale dell’organismo di convalida e di controllo confermano di non convalidare progetti e programmi in Svizzera che possono condurre a riduzioni delle emissioni computabili (in particolare progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera e progetti e programmi condotti autonomamente) o verificare rapporti di monitoraggio al cui sviluppo1 hanno partecipato. Confermano inoltre di non aver partecipato in nessun modo allo sviluppo del progetto o programma del quale effettuano la convalida o il controllo.
L’impresa, l’esperto autorizzato, il responsabile della qualità e il responsabile generale dell’organismo di convalida e di controllo si impegnano inoltre a non effettuare convalide o controlli per i committenti a nome
Sono considerati esplicitamente ma non esclusivamente come partecipazione allo sviluppo l’allestimento della documentazione di domanda e la consulenza agli autori della documentazione di domanda. L’allestimento di un rapporto di monitoraggio è considerato sviluppo.
Segreteria Compensazione UFAM, divisione Clima, 3003 Berna kop-ch@bafu.admin.ch http://www.bafu.admin.ch
Ammissione degli organismi di convalida e di controllo
dei quali hanno partecipato allo sviluppo di progetti o programmi. Essi si impegnano altresì a non convalidare o effettuare controlli di progetti o programmi per committenti per i quali hanno svolto2 attività di consulenza o un audit al momento della definizione di obiettivi nel settore non SSQE. Tali restrizioni si applicano solo ai tipi di progetto interessati da detti contributi3.
Apponendo la loro firma, l’esperto, il responsabile della qualità e il responsabile generale dell’organismo di convalida e di controllo confermano la loro indipendenza nei confronti del committente e dei suoi consulenti, tranne per quanto attiene ai compiti di convalida e di controllo loro affidati.
Luogo e data Firme (almeno due persone, come da autorizzazione) (Nome e firma dell’esperto)
(Nome e firma del responsabile della qualità)
(Nome e firma del responsabile generale)
Tab. 1 > Elenco delle modifiche
Data Versione Modifica
2.1 Precisazione dei requisiti di indipendenza dell’organismo di convalida e di controllo
Settembre 2016 come pure delle persone coinvolte
Precisazione dei requisiti di indipendenza dell’organismo di convalida e di controllo Ottobre 2016 2.2 come pure delle persone coinvolte
Precisazione dei requisiti di indipendenza dell’organismo di convalida e di controllo Aprile 2017 2.3 come pure delle persone coinvolte
Ciò concerne le imprese che forniscono consulenza al momento della definizione di obiettivi nel settore non SSQE con o senza conclusione di un contratto con l’AEnEC o l’ACT. Un’impresa non può ad esempio convalidare un progetto A del tipo di progetto 1.1 per il committente x se ha già sviluppato il progetto B del tipo di progetto 1.1 per il committente x. Per contro, può convalidare un progetto C del tipo di progetto 7.1 per il committente x.