Fonte

Strategia Castoro Svizzera

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Strategia Castoro Svizzera

Aiuto all’esecuzione dell’UFAM sulla gestione del castoro in Svizzera

Valenza giuridica della presente pubblicazione La presente pubblicazione è un aiuto all’esecuzione elaborato dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) in veste di autorità di vigilanza. Destinata in primo luogo alle autorità esecutive, essa concretizza concetti giuridici vaghi di leggi e ordinanze nell’intento di promuovere un’applicazione uniforme della legislazione. Le autorità esecutive che vi si attengono possono essere certe di applicare in modo corretto il diritto federale. Sono ammesse soluzioni alternative, purché conformi al diritto vigente. Gli aiuti all’esecuzione dell’UFAM (definiti finora anche direttive, istruzioni, raccomandazioni, manuali, aiuti pratici ecc.) sono pubblicati nella serie «Pratica ambientale».

Nota editoriale

Editore Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) L’UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).

Contatto per informazioni Ufficio federale dell’ambiente, divisione Specie, ecosistemi, paesaggi

3003 Berna, aoel@bafu.admin.ch, www.bafu.admin.ch

Foto di copertina Servizio nazionale di consulenza sul Castoro

Per scaricare il PDF www.bafu.admin.ch/uv-1612-i La versione cartacea non può essere ordinata.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.

© UFAM 2016

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1 Situazione iniziale

1.1 Mandato giuridico per la Strategia Castoro

Secondo l’articolo 10bis dell’ordinanza federale sulla caccia (OCP, RS 922.01 1), l’UFAM è incaricato di elaborare una strategia di gestione del castoro in Svizzera, che comprenda segnatamente principi concernenti:

– la protezione delle specie e il monitoraggio degli effettivi; – la prevenzione di danni e di situazioni di pericolo; – la promozione di misure di prevenzione; – l’accertamento di danni e di pericoli; – il risarcimento di misure di prevenzione e di danni; – la dissuasione, la cattura o l’abbattimento, in particolare l’entità dei danni e dei pericoli, nonché il perimetro delle misure; – il coordinamento internazionale e intercantonale delle misure; – il coordinamento di misure della presente ordinanza con misure di altri settori ambientali.

1.2 Obiettivi della Strategia Castoro

La presente Strategia Castoro persegue i seguenti obiettivi:

– presentare le basi giuridiche della gestione del castoro in Svizzera; – illustrare gli effetti positivi delle attività del castoro per la diversità delle specie nelle acque e lungo le sponde; – descrivere i possibili conflitti con il castoro; – definire gli attori della gestione del castoro e i loro ruoli; – disciplinare i principi della gestione del castoro per consentire a popolazioni di castori in grado di sopravvivere autonomamente in Svizzera a lungo termine; – formulare i principi e i criteri per l’attuazione di misure di prevenzione e il risarcimento dei danni causati dal castoro; – formulare i principi e i criteri per l’attuazione di misure per le dighe e le tane del castoro nonché di misure volte a limitare il numero di castori.

1.3 Status di protezione del castoro in Svizzera

1.3.1 Basi giuridiche per la protezione del castoro

Secondo la legge federale sulla caccia, il castoro è protetto quale specie indigena e non può essere cacciato (art. 2 lett. e in combinato disposto con gli art. 5 e 7 cpv. 1 LCP, RS 922.0). La competenza della Confederazione di emanare disposizioni di protezione delle specie si fonda sulla Costituzione federale (art. 78 cpv. 4 e art. 79 Cost., RS 101). Con la Convenzione di Berna, la Svizzera sostiene anche gli sforzi internazionali di protezione del castoro («specie faunistica protetta» secondo l’all. III, RS 0.455).

Il testo esatto delle basi giuridiche applicabili è riportato nell’allegato A1.

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Le dighe e le tane del castoro, che costituiscono elementi vitali del territorio del castoro (allevamento dei piccoli e ottimizzazione della profondità dell’acqua), sono considerate elementi importanti dell’habitat del castoro e protette secondo la legge federale sulla caccia (art. 1 cpv. 1 LCP) e la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 1 cpv. 1 e art. 18 LPN, RS 451) nonché l’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 14 OPN, RS 451.1).

1.3.2 Lista rossa e Lista delle specie prioritarie a livello nazionale

Secondo la versione attuale della Lista rossa degli animali minacciati in Svizzera (stato 1994) 2 il castoro rientra tra le specie «in pericolo di estinzione». La classificazione impiegata all’epoca si basava sul censimento del 1993, secondo cui circa 350 castori vivevano in popolazioni piccole separate l’una dall’altra. In Svizzera tale status è stato ricalcolato secondo le regole dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) in base ai dati del censimento nazionale generale dell’inverno 2008 (1600 castori) 3 . Questi calcoli hanno consentito di riclassificare il castoro tra le specie «vulnerabili». Dato che nel 2015 la popolazione complessiva di castori è stata stimata a circa 2800 esemplari (cap. 1.4), in occasione della revisione in corso della Lista rossa è prevista un’ulteriore riclassificazione del castoro.

Il castoro è classificato tra le specie prioritarie in Svizzera conformemente alla Lista delle specie prioritarie a livello nazionale (stato 2011)4. Quest’ultima pubblicazione integra le Liste rosse e serve da aiuto all’esecuzione per fissare le priorità nell’ambito della protezione della natura, in particolare per la conservazione e la promozione delle specie a livello nazionale.

1.4 Storia e diffusione attuale del castoro in Svizzera

In Svizzera il castoro si è estinto all’inizio del XIX secolo a causa della caccia intensiva. Nel 1962 è stato inserito tra le specie protette dalla LCP. A metà del XX secolo varie persone si sono adoperate per il reinsediamento del castoro, visto il suo ruolo importante per i processi dinamici nell’ecosistema acquatico. Tra il 1956 e il 1977, mediante autorizzazioni federali e cantonali sono stati rilasciati complessivamente 141 castori in oltre 30 siti. Nel bacino imbrifero del Rodano sono stati rilasciati castori provenienti dalla Francia, in quello del Reno castori provenienti da Francia, Norvegia e Russia.

Da allora il castoro si è diffuso e oggi è presente nei grandi fiumi e laghi dell’Altipiano. Il castoro è presente in particolare in acque stagnanti o a scorrimento lento con sponde scavabili. Gli habitat idonei si trovano per la maggior parte al di sotto dei 700 metri di altitudine. Queste acque sono rappresentate nella figura 1 dalle superfici a colori dei bacini del Reno (giallo) e del Rodano (rosso). In Svizzera il castoro è suddiviso in tre popolazioni correlate con i bacini imbriferi dei corsi d’acqua Reno, Rodano e Inn (fig. 1). I bacini di detti corsi d’acqua collegano le popolazioni svizzere con quelle dei Paesi limitrofi (tab. 1). Durante gli ultimi anni, il castoro ha colonizzato in misura crescente anche piccoli affluenti laterali. Nel 2015 la popolazione complessiva è stimata a circa 2800 castori. Tuttavia, dal momento che il castoro non ha ancora colonizzato tutti gli habitat idonei, nei prossimi decenni è prevedibile un’ulteriore diffusione.

UFAFP 1994: Lista rossa degli animali minacciati della Svizzera, stato 1994. Ufficio federale dell’ambiente , delle foreste e del paesaggio, Berna. Ambiente – Esecuzione n. VU-9008-I: 97 pagg. www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00913/index.html?lang=it Angst Christof 2010: Mit dem Biber leben. Bestandeserhebung 2008; Perspektiven für den Umgang mit dem Biber in der Schweiz. Studi sull’ambiente n. 1008. Ufficio federale dell’ambiente, Berna, e Centro svizzero di cartografia della fauna, Neuchâtel. 156 pa gg. www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01543/?lang=de (in italiano è disponibile un riassunto di 5 pagg.: Vivere con il castoro. Censimento 2008. La gestione del castoro in Svizzera: prospettive) UFAM 2011: Lista delle specie prioritarie a livello nazionale. Specie prioritarie per la conservazione e la promozione a live llo nazionale, stato 2010. Ufficio federale dell’ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 1103: 132 pagg.

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Fig. 1 La diffusione delle tre popolazioni di castori nei bacini del Reno (superficie gialla) e del Rodano (superficie rossa). I punti verdi rappresentano rilevamenti del castoro (stato 2014)5

Tab. 1 Popolazioni di castori nei Paesi limitrofi (Germania, Francia, Liechtenstein e Austria)

Regione Popolazione di castori Anno del censimento Popolazione

Baden-Württemberg (D) 2 500 2013 In crescita Baviera (D) 15 000 2013 In crescita Francia 14 000 2011 In crescita Liechtenstein 20 2014 Stabile Tirolo (A) 356 2013 In crescita Vorarlberg (A) 20 2014 Stabile

1.5 Effetti delle attività del castoro

1.5.1 Diversità delle specie e strutturazione del paesaggio

Diversità delle specie

Attraverso le sue attività, come la costruzione di dighe e tane o l’abbattimento di alberi, il castoro plasma attivamente il suo habitat, promuovendo così la diversità strutturale nonché la dinamica naturale nelle acque e lungo le sponde, a beneficio di numerose specie animali, vegetali e fungine. Il castoro svolge quindi un prezioso ruolo chiave per la diversità delle specie acquatiche e degli habitat limitrofi.

Centro Svizzero di Cartografia della Fauna, Neuchâtel. www.lepus.unine.ch/carto

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Strutturazione del paesaggio

In qualità di grande costruttore, il castoro influenza in modo notevole la strutturazione del paesaggio, creando nuovi specchi d’acqua e modificando boschetti rivieraschi. Cambiamenti di questo genere possono ripercuotersi sul carattere del paesaggio.

Libera circolazione dei pesci e connettività longitudinale delle acque

In linea di principio la libera circolazione dei pesci e la connettività longitudinale delle acque sono garantite nonostante la presenza del castoro, poiché le dighe dell’animale non sono né completamente impermeabili né durature. La varietà strutturale crea habitat di particolare valore per avannotti e, al contempo, accresce la diversità delle specie ittiche e la biomassa dei pesci nelle acque. In acque artificiali una diga di castoro può impedire a breve termine la libera circolazione dei pesci.

Risanamento della forza idrica

I bisogni dei castori devono essere considerati al momento dell’elaborazione dei provvedimenti intesi ad assicurare la libera migrazione dei pesci e a evitare che la fauna acquatica si ferisca (artt. 9 e 10 LFSP, RS 923.0).

1.5.2 Regime idrico e ritenzione idrica nel paesaggio

Il castoro svolge un ruolo fondamentale per la ritenzione dell’acqua nel paesaggio. Da un lato mediante l’effetto di sbarramento le dighe del castoro trattengono grandi quantità di acqua, il che può talvolta portare alla formazione di pozze. In queste pozze, l’acqua trattenuta può infiltrarsi, alimentando le acque sotterranee, o evaporare direttamente. Le attività di sbarramento del castoro contribuiscono inoltre a equilibrare il livello delle acque sotterranee. D’altro canto le dighe e le pozze del castoro possono anche attenuare i picchi di piena, frenando il deflusso dell’acqua6.

1.5.3 Danni e conflitti

In presenza di acque naturali o prossime allo stato naturale, in cui è disponibile una fascia spondale abbastanza larga, raramente si verificano conflitti a causa del castoro. In corsi e specchi d’acqua alterati o artificiali (40 % delle acque nell’Altipiano7), in particolare nel paesaggio culturale, le attività del castoro possono invece provocare danni alla selvicoltura e all’agricoltura. Si tratta principalmente di danni da rosura, abbattimento di alberi nonché sovrasaturazione idrica di colture forestali e agricole causata dall’intasamento o dall’ostruzione di sistemi di drenaggio. Benché tali danni non siano molto importanti sotto il profilo economico, singoli gestori possono subire perdite ingenti. Nei paesaggi sfruttati intensamente, il principale motivo di conflitti con il castoro è rappresentato dagli impianti infrastrutturali costruiti nello spazio riservato alle acque, come ad esempio strade agricole lungo le rive, percorsi pedonali e sentieri o opere di protezione contro le piene. Il castoro causa anche un aumento delle spese di manutenzione di impianti infrastrutturali, ad esempio i suoi scavi possono far crollare strade lungo le rive e causare smottamenti di scarpate. Nelle zone di insediamento le dighe del castoro possono aumentare il pericolo di piena (p. es. dighe del castoro davanti a cunicoli). I potenziali danni e conflitti causati dal castoro sono descritti nell’allegato A2. Un’ulteriore diffusione del castoro in acque artificiali di piccole dimensioni aumenterebbe il potenziale di conflitto.

Zahner Volker 2013: Hat der Biber Einfluss auf Wasserhaushalt und Hochwasser? Herbstausgabe Natur & Land. Heft 3. Pagg. 15 –17. Zeh Weissmann Heiko, Könitzer Christoph, Bertiller Anita 2009: Strukturen der Fliessgewässer in der Schweiz. Zustand vo n Sohle, Ufer und Umland (Ökomorphologie); Ergebnisse der ökomorphologischen Kartierung. Stato: aprile 2009. Stato dell’ambiente n. 0926. Ufficio federale dell’ambiente, Berna. 100 pagg.

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2 Attori e loro ruoli nella gestione del castoro

2.1 UFAM Secondo la LCP, l’UFAM assume l’alta vigilanza dell’esecuzione da parte dei Cantoni nella gestione del castoro (art. 25 cpv. 1 LCP e art. 18 cpv. 1 OCP). Concretamente all’UFAM sono affidati i seguenti compiti:

– elaborazione e aggiornamento periodico della Strategia Castoro (cap. 1.1), con la partecipazione degli uffici federali interessati, dei Cantoni, dei gruppi d’interesse nazionali e del settore scientifico; – attuazione della Strategia Castoro a livello nazionale (cap. 1.1); – istituzione e coordinamento di un gruppo di lavoro nazionale sul castoro (GL castoro), in cui siano rappresentati gli uffici federali interessati, i Cantoni, i gruppi d’interesse nazionali e la scienza; – integrazione dei bisogni del castoro nelle strategie nazionali di protezione della natura e delle acque; – promozione dell’attività del Servizio nazionale di consulenza sul castoro (art. 14a LPN); – definizione, previa consultazione del GL castoro, dei Cantoni e del Servizio nazionale di consulenza sul castoro, dei seguenti punti: – misure di prevenzione unitarie e loro esigibilità (cap. 3.2 e all. A2), – criteri unitari per la procedura di adozione di misure per dighe e tane del castoro e per limitare il numero di castori (cap. 3.2 e all. A2), compresa l’esigibilità delle misure, – criteri unitari per la procedura di risarcimento dei danni causati dal castoro al bosco e alle colture agricole (cap. 3.3); – emanazione di decisioni sulla cattura e sull’abbattimento di singoli castori, su richiesta dei Cantoni (cap. 3.2.10); – rilascio di autorizzazioni alla cattura e all’abbattimento di tutti i castori da un tratto di corso d’acqua (regolazione), su richiesta dei Cantoni (cap. 3.2.10); – sostegno dei Cantoni nel risarcimento di danni causati dal castoro (cap. 3.3.3); – realizzazione di un rilevamento nazionale delle popolazioni di castori, in collaborazione con i Cantoni (cap. 3.5); – messa a disposizione dei Cantoni delle basi necessarie per la gestione del castoro nonché informazione e istruzione del pubblico e dei gruppi d’interesse coinvolti. Tra le basi figurano ad esempio una strategia nazionale, dati sul numero complessivo di castori presenti in Svizzera, esempi pratici di misure di prevenzione e schede informative sulla gestione del castoro (cap. 3.7); – mantenimento dei contatti internazionali a livello di esperti allo scopo di garantire gli scambi internazionali nell’ambito della gestione del castoro.

2.2 Cantoni

Nel quadro della gestione del castoro i Cantoni sono responsabili dell’esecuzione della LCP sul loro territorio (art. 25 cpv. 1 LCP). Tra i loro compiti rientrano i seguenti punti:

– attuazione della Strategia Castoro sul loro territorio; – integrazione dei bisogni del castoro nelle strategie cantonali di protezione della natura e delle acque; – inclusione del castoro nella delimitazione dello spazio riservato alle acque secondo la legge federale sulla protezione delle acque (LPAc, RS 814.20) nonché nella pianificazione cantonale delle rivitalizzazioni; – informazione annuale del Servizio nazionale di consulenza sul castoro in merito alla situazione del castoro sul loro territorio (cap. 3.5). Il Servizio di consulenza sul castoro inoltra le informazioni all’UFAM;

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– consulenza sull’attuazione di misure di prevenzione in caso di danni causati dal castoro (cap. 3.2.6); – rilascio di autorizzazioni per l’adozione di misure per dighe e tane del castoro (cap. 3.2.10); – richiesta all’UFAM di decisioni sulla cattura e sull’abbattimento di singoli castori. L’esecuzione delle decisioni dell’UFAM spetta ai Cantoni (cap. 3.2.10); – rilascio ed esecuzione di decisioni sulla cattura e sull’abbattimento di tutti i castori in un tratto di corso d’acqua (regolazione), previa approvazione dell’UFAM (cap. 3.2.10); – sanzione di misure contro i castori e le loro costruzioni che sono state attuate senza alcuna autorizzazione passata in giudicato (art. 21 cpv. 1 LCP); – rendicontazione all’UFAM sulle misure volte a limitare il numero di castori (cap. 3.2.10); – disciplinamento del risarcimento dei danni causati dal castoro e della loro notifica all’UFAM (cap. 3.3.3); – partecipazione al rilevamento nazionale delle popolazioni di castoro (cap. 3.5); – informazione del pubblico, delle autorità locali e regionali nonché dei rappresentanti dei gruppi d’interesse cantonali sul castoro nonché sulle condizioni attuali e sugli eventi nella gestione del castoro (cap. 3.7).

2.3 Gruppo di lavoro nazionale sul castoro (GL castoro)

Il GL castoro è composto da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, dei gruppi d’interesse nazionali e della scienza. Ad esso sono affidati i seguenti compiti:

– sostegno tecnico all’UFAM per l’aggiornamento della Strategia Castoro; – discussione di questioni d’interesse generale legate al castoro; – garanzia del trasferimento di esperienze e conoscenze verso i decisori; – sostegno tecnico all’UFAM per la definizione di misure di prevenzione unitarie ed esigibili (cap. 3.2 – sostegno tecnico all’UFAM per la definizione di criteri per la procedura di risarcimento dei danni causati dal castoro al bosco e alle colture agricole (cap. 3.3).

2.4 Servizio nazionale di consulenza sul castoro

L’UFAM promuove l’attività del Servizio nazionale di consulenza sul castoro (cap. 2.1), a cui sono affidati i seguenti compiti:

– sostegno all’UFAM nell’elaborazione e nell’aggiornamento della Strategia Castoro; – consulenza ai Cantoni sulla gestione del castoro nonché sull’elaborazione di piani di azione e aiuti all’esecuzione cantonali; – coordinamento del censimento nazionale del castoro (cap. 3.5); – consulenza a Cantoni, Comuni, agricoltori, proprietari di boschi e privati sulla prevenzione dei danni causati dal castoro (cap. 3.2.6); – avvio di progetti di ricerca scientifica che tengono conto delle esigenze pratiche e acquisizione di dati di base; – gestione e aggiornamento di un sito Internet, accessibile al pubblico e ai Cantoni, con informazioni attuali sul castoro e sulla sua gestione8; – sostegno dell’UFAM nel mantenimento dei contatti internazionali a livello di esperti e per assicurare gli scambi internazionali nell’ambito della gestione del castoro.

www.biberfachstelle.ch / www.conseil-castor.ch

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2.5 Proprietari fondiari e gestori

Le attività del castoro possono avere un impatto sui proprietari fondiari, come Cantoni, Comuni, persone giuridiche e privati, che possiedono impianti infrastrutturali lungo le sponde e nelle vicinanze delle acque nonché sui gestori di aziende forestali e agricole. La gestione del castoro deve tener conto dei seguenti punti:

– l’adozione di misure di prevenzione contro i danni causati dal castoro è di loro responsabilità ed è facoltativa (cap. 3.2.5). In sede di attuazione essi usufruiscono di una consulenza tecnica; – l’attuazione di misure di prevenzione tiene conto degli interessi dei proprietari fondiari e dei gestori (cap. 3.2.5).

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3 Principi della gestione del castoro

3.1 Colonizzazione naturale del paesaggio da parte del castoro

3.1.1 Colonizzazione naturale delle acque

Per garantire nel lungo periodo popolazioni di castori in grado di sopravvivere autonomamente in Svizzera, occorre rispettare i seguenti principi:

1 È ammessa la colonizzazione naturale del territorio (art. 1 LCP) in cui il castoro può trovare acque

idonee (fig. 1). Non sono delimitate zone che devono essere protette da una colonizzazione naturale del castoro, ossia cosiddette «zone vietate al castoro». Per prevenire danni ingenti o gravi pericoli, è possibile adottare misure volte a impedire la colonizzazione di singoli tratti di corsi d’acqua da parte del castoro. Queste misure hanno tuttavia una durata limitata e devono servire ad attuare misure di prevenzione a lungo termine (cap. 3.2 e all. A2).

2 Dove possibile, gli habitat delle popolazioni di castori nei bacini del Reno e del Rodano devono

essere collegati tra loro e con le popolazioni nei Paesi limitrofi (Germania, Francia, Liechtenstein e Austria) (fig. 1).

3.1.2 Nessun trasferimento o reinsediamento attivo

La colonizzazione naturale delle acque da parte del castoro deve avvenire in modo autonomo e non essere promossa attivamente mediante trasferimenti e reinsediamenti (conformemente al Piano per la promozione delle specie in Svizzera9). Anche nel quadro di misure volte a limitare il numero di castori, in linea di principio occorre subordinare il trasferimento all’eliminazione mediante abbattimento (cap. 3.2.10).

Sono eccettuati eventuali trasferimenti nell’ambito delle seguenti misure:

1. gestione della varietà genetica delle popolazioni di castori; 2. trasferimenti in caso di progetti di costruzione; 3. progetti di reinsediamento all’estero.

In ogni caso, qualsiasi progetto di trasferimento o reinsediamento deve essere autorizzato preliminarmente dall’UFAM (art. 9 cpv. 1 lett. b LCP e art. 8 OCP).

3.1.3 Garanzia di habitat idonei

Delimitazione dello spazio riservato alle acque

In generale, il castoro utilizza una fascia di pochi metri lungo le sponde delle acque. In altre parole, la maggior parte dei conflitti degni di nota con il castoro si limita a una fascia spondale larga 20 metri. La delimitazione dello spazio riservato alle acque secondo la legislazione federale sulla protezione delle acque (art. 36a LPAc, RS 814.20 e art. 41a, 41b e 41c OPAc, RS 814.201) 10 consente anche di mettere a disposizione del castoro lo spazio necessario per prevenire i conflitti. Se tale spazio non è sufficiente per prevenire i conflitti, si può aumentare la larghezza dello spazio riservato alle acque conformemente alla cosiddetta «curva della biodiversità» (Linee guida per la gestione dei corsi

UFAM 2012: Konzept Artenförderung Schweiz. Ufficio federale dell’ambiente UFAM, Berna. 64 pagg. www.bafu.admin.ch/biodiversitaet/13721/14385/14392/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpn O2Yuq2Z6gpJCGfX13fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--(disponibile in tedesco e francese) Circolari, schede informative e schede sull’attuazione dello spazio riservato alle acque (disponibili in tedesco e francese):

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d’acqua svizzeri)11 (art. 41a cpv. 3 lett. c OPAc). In linea di massima, all’interno dello spazio riservato alle acque prescritto dalla LPAc le attività del castoro devono essere possibili.

Progetti di rivitalizzazione

I progetti di rivitalizzazione svolgono un ruolo importante nella prevenzione dei conflitti e nella garanzia di habitat idonei per il castoro a lungo termine. I Cantoni provvedono alla rivitalizzazione delle acque (art. 38a LPAc), mentre la Confederazione promuove progetti corrispondenti nell’ambito di un accordo programmatico (art. 62b LPAc). Nel pianificare i progetti di rivitalizzazione, i Cantoni dovrebbero includere il loro potenziale per la risoluzione dei conflitti con il castoro. Plasmando il suo habitat ed esercitando un influsso favorevole sulla diversità delle specie, il castoro svolge un ruolo importante. I Cantoni devono quindi cercare di prendere in considerazione progetti di rivitalizzazione nei tratti di corsi d’acqua in cui si verificano regolarmente conflitti con il castoro, allo scopo di prevenirli a lungo termine. I Comuni possono proporre al Cantone tratti a rischio di conflitti da rivitalizzare prioritariamente. Indicazioni utili per includere il castoro nei progetti di rivitalizzazione sono riportate nella scheda informativa «Biber als Partner bei Gewässerrevitalisierungen – Anleitung für die Praxis»12.

3.2 Prevenzione dei danni e dei conflitti con il castoro

3.2.1 Basi giuridiche sulla prevenzione dei danni causati dal castoro

I Cantoni prendono misure di prevenzione contro i danni causati dal castoro (art. 12 cpv. 1 LCP).

Altre basi giuridiche sulla prevenzione dei danni causati dal castoro (misure per dighe e tane del castoro e misure volte a limitare il numero di castori) sono enumerate nell’allegato A2. Dove possono verificarsi danni causati dal castoro?

3.2.2 Dove possono verificarsi danni causati dal castoro?

Il castoro può causare danni nel bosco, nelle zone agricole, negli insediamenti e nelle zone protette (biotopi d’importanza nazionale, regionale e locale, art. 18 LPN, all. A3). I possibili danni e conflitti sono enumerati nell’allegato A2.

3.2.3 Quali sono le misure di prevenzione dei danni causati dal castoro?

Esperienze maturate in Svizzera e nei Paesi limitrofi mostrano che i danni causati dal castoro possono essere prevenuti mediante: A) misure tecniche, B) misure nell’habitat del castoro e C) misure volte a limitare il numero di castori. L’allegato 2 enumera le misure concrete (A, B e C). Se possibile occorre subordinare le misure volte a limitare il numero di castori alle misure tecniche e a quelle nell’habitat del castoro (cap. 3.2.4).

3.2.4 Quali sono le misure di prevenzione esigibili?

Le misure di prevenzione sono considerate esigibili se la loro attuazione è da un lato tecnicamente fattibile e praticabile e, dall’altro, sostenibile a livello di oneri e costi. L’esigibilità delle misure di pre-

UFAFP, UFAEG, UFAG, ARE (ed.) 2003: Linee guida per la gestione dei corsi d’acqua svizzeri. Per una politica sostenibile delle acque. Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio, Berna. 12 pagg. Angst Christof 2014: Biber als Partner bei Gewässerrevitalisierungen. Anleitung für die Praxis. Studi sull’ambiente n. 1417. Ufficio federale dell’ambiente, Berna: 16 pagg.: www.bafu.admin.ch/uw-1417-d (disponibile in tedesco e francese)

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venzione deve essere valutata nel singolo caso dal servizio cantonale competente, ponderando l’onere e il costo dell’attuazione della misura, come pure il suo successo a lungo termine e le conseguenze derivanti per proprietari fondiari e gestori (p. es. perdita di terreni rurali) nonché per l’habitat, a fronte del danno possibile. Conformemente al principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) occorre dapprima adottare misure più moderate (misure tecniche e misure nell’habitat del castoro) e solo se queste sono inefficaci passare a misure più severe (misure volte a limitare il numero di castori) (art. 12

3.2.5 Chi adotta le misure di prevenzione?

Il Cantone prende misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina (art. 12 cpv. 1 LCP). In linea di principio l’adozione di misure di prevenzione contro i danni causati dal castoro rientra nella responsabilità dei proprietari fondiari e dei gestori. L’attuazione di misure di prevenzione deve tenere conto degli interessi del proprietario fondiario (art. 36 Cost.). Benché in linea di massima l’attuazione di misure di prevenzione sia facoltativa, il Cantone può vincolarle alla concessione di indennità secondo il principio «meglio prevenire che indennizzare» (art. 13 cpv. 2 LCP; cap. 3.3.5).

3.2.6 Chi presta consulenza sulla scelta e sull’applicazione di misure di prevenzione?

Il servizio cantonale competente designa nel singolo caso le misure di prevenzione necessarie, adeguate ed esigibili. Nel farlo è tenuto ad analizzare la situazione e a ponderare gli interessi (cap. 3.2.9). Il servizio cantonale presta consulenza ai proprietari fondiari e ai gestori coinvolti sulla scelta delle misure di prevenzione. Se necessario può chiedere consiglio al Servizio nazionale di consulenza sul castoro.

3.2.7 Com’è disciplinato il finanziamento delle misure di prevenzione?

È compito dei Cantoni decidere se, quando e quali misure di prevenzione finanziare. I Cantoni sono inoltre liberi di decidere se computare le spese finanziarie per le misure di prevenzione nel calcolo del risarcimento dei danni causati dal castoro (art. 13 cpv. 2 LCP). L’UFAM non risarcisce alcuna misura di prevenzione.

3.2.8 Come è valutato un danno ingente o un grave pericolo?

Il servizio cantonale competente valuta nel singolo caso l’entità del danno o del pericolo rappresentato dal castoro. Per detta valutazione il servizio può avvalersi di esperti e di altri servizi cantonali specializzati. La valutazione può basarsi sui seguenti criteri:

– il nesso di causalità tra l’attività del castoro e il danno o pericolo; – l’ammontare del danno; – la valutazione e l’esigibilità delle eventuali misure di prevenzione da attuare o già attuate nonché la loro efficacia a lungo termine; – la probabilità che il danno o il pericolo si ripeta; – lo status di protezione della zona in cui si trova il centro del territorio del castoro.

La ponderazione di questi criteri dipende dal singolo caso. La legalità della valutazione di un danno o pericolo rilevante può essere sottoposta a un tribunale. Attualmente manca una prassi giudiziaria.

3.2.9 Com’è applicata la ponderazione degli interessi?

In caso di danni causati dal castoro possono verificarsi conflitti di interessi con la protezione della natura, la selvicoltura e l’agricoltura nonché con i proprietari fondiari e i gestori. In questi casi si raccomanda al servizio cantonale competente di procedere con una ponderazione globale degli interessi, nell’ambito della quale può avvalersi anche di altri servizi cantonali specializzati. L’articolo 3

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dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT, RS 700.1) contiene i principi della ponderazione degli interessi (all. A1). L’allegato A4 riporta esempi di ponderazione degli interessi.

3.2.10 Come sono decise le misure per dighe e tane e quelle volte a limitare il numero di

castori?

Misure per dighe e tane

Sono ammessi interventi per le dighe e le tane del castoro (manipolazione e rimozione) se servono a prevenire danni ingenti (a bosco, colture agricole, impianti infrastrutturali e zone di insediamento) o un grave pericolo alla sicurezza pubblica (art. 12 cpv. 2 LCP). Le misure passibili di deteriorare l’habitat del castoro richiedono una decisione cantonale (art. 18 cpv. 1ter LPN, art. 14 cpv. 6 OPN). Il Cantone prende la sua decisione a seguito di una ponderazione degli interessi (cap. 3.2.9 e all. A4) e definisce l’autorizzazione in materia di esecuzione (l’all. A5 definisce una procedura possibile). Per l’emanazione di una decisione vi sono le seguenti possibilità:

– nessuna decisione in caso di dighe temporanee (al di fuori delle zone protette e dei tratti di corsi d’acqua rivitalizzati): le dighe temporanee13 sono utilizzate principalmente per conservare il cibo durante l’estate e l’autunno e non sono parte integrante dell’habitat del castoro. Per tale ragione, le misure per dighe temporanee al di fuori delle zone protette e di tratti di corsi d’acqua rivitalizzati sono sempre possibili senza alcuna decisione; – decisione in caso di dighe secondarie, per paesaggio acquatico o singola misura: in caso di dighe secondarie al di fuori delle zone protette e dei tratti di corsi d’acqua rivitalizzati può essere presa una decisione per ogni paesaggio acquatico delimitabile in misura adeguata dal punto di vista ecologico o per ogni singola misura; – le misure per le tane e le dighe principali come pure per le dighe secondarie e temporanee nelle zone protette (all. A3) e tratti di corsi d’acqua rivitalizzati (art. 38a LPAc) nonché per le tane e le dighe principali possono essere decise in base al singolo caso; – durante l’allevamento dei piccoli (dal 1° aprile al 31 luglio) e i periodi di freddo occorre rinunciare, nei limiti del possibile, a misure per le tane del castoro. Le tane del castoro non occupate possono essere eliminate tutto l’anno; – le misure per le dighe principali vanno applicate in modo restrittivo. Il livello delle acque va ridotto solo a condizione che l’accesso alle tane resti sommerso. Al fine di prevenire un pericolo per la sicurezza pubblica, tuttavia, le dighe principali possono essere rimosse; – le misure per le dighe secondarie che non pregiudicano né l’allevamento dei piccoli (dal 1° aprile al 31 luglio) né i castori durante i periodi di freddo e, in alcun modo, nemmeno la popolazione locale di castori possono essere applicate tutto l’anno; – misure sostitutive adeguate devono essere esaminate e se del caso decise nel quadro di una procedura d’accertamento (art. 14 cpv. 5 OPN) prima di una decisione di adottare misure relative all’habitat del castoro. Sono possibili le misure di prevenzione nell’habitat del castoro riportate nell’allegato A2.

Misure volte a limitare il numero di castori

L’UFAM decide in merito alla cattura e all’abbattimento puntuale di singoli castori che causano danni rilevanti su un territorio (art. 12 cpv. 2 e 2bis LCP e art. 10 cpv. 5 OCP). Sono i Cantoni a richiedere all’UFAM tale decisione. Una procedura possibile è descritta nell’allegato A6.

Previa approvazione dell’UFAM, in caso di danno ingente o di grave pericolo per impianti infrastrutturali d’interesse pubblico14, i Cantoni possono decidere in merito alla cattura e all’abbattimento di tutti i

www.biberfachstelle.ch → Informazioni per le autorità cantonali → Massnahmen an Biberdämmen und Bauen → Hauptdamm oder Nebendamm? Gli impianti infrastrutturali d ’interesse pubblico sono definiti nell’allegato A2.

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castori da un tratto di corso d’acqua (regolazione: art. 12 cpv. 4 LCP e art. 4 cpv. 1 OCP). I Cantoni trasmettono la loro domanda all’UFAM (art. 4 cpv. 2 OCP). La domanda cantonale deve contenere i seguenti punti (art. 4 cpv. 2 OCP, completato con *):

– l’entità numerica delle popolazioni di castori (presenti nel bacino interessato, interconnessione con popolazioni limitrofe); – la natura del pericolo e l’area interessata da tale pericolo («zona di pericolo»); – la proporzione del danno e l’area interessata dallo stesso; – le misure di prevenzione dei danni adottate e la relativa efficacia; – il genere di intervento previsto e le sue ripercussioni sul numero complessivo di castori; – le misure di prevenzione previste per evitare durevolmente altri danni o pericoli; – * i possibili effetti della misura sulla diversità delle specie.

In linea di principio si possono adottare misure volte a limitare il numero di castori in caso di danno ingente o grave pericolo. In presenza di conflitti in zone protette (biotopi d’importanza nazionale, regionale e locale secondo l’art. 18 segg. LPN) in relazione agli obiettivi di protezione specifici ai singoli oggetti, è necessaria una ponderazione globale degli interessi (cap. 3.2.9, all. A4). Un’eccezione è costituita dalle paludi e dai paesaggi palustri d’importanza nazionale dove una ponderazione degli interessi è esclusa. L’allegato A3 definisce i principi in materia di gestione del castoro nelle zone protette.

La presenza di danni o pericoli non dipende in primo luogo dalla densità della popolazione di castori (numero) in un bacino imbrifero, bensì dalle condizioni locali delle acque. I conflitti non possono pertanto essere risolti mediante una riduzione della densità della popolazione. In linea di principio occorre trovare delle soluzioni nel territorio del castoro sul tratto di corso d’acqua interessato. Per questo motivo, l’attuazione di qualsiasi misura sulla popolazione locale di castori sottostà a una limitazione territoriale e temporale. I limiti sono definiti nell’istanza cantonale (cfr. sopra). Il limite di tempo fissato deve servire ad attuare misure di prevenzione che consentano di evitare a lungo termine ulteriori danni o pericoli.

Rendicontazione cantonale in caso di misure volte a limitare il numero di castori

Se la durata delle misure volte a limitare il numero di castori supera un anno, i Cantoni comunicano annualmente, fino alla scadenza del termine, all’UFAM il luogo, il momento e il risultato delle misure adottate (art. 4 cpv. 3 OCP). Se le misure hanno validità un anno, il Cantone presenta all’UFAM un rapporto immediatamente dopo la scadenza del termine.

Emanazione e comunicazione della decisione

L’emanazione della decisione avviene in linea di principio secondo il diritto procedurale cantonale. Le misure che compromettono gli obiettivi di protezione ai sensi dell’articolo 1 LPN sono soggette al diritto di ricorso delle associazioni. È il caso di misure che si ripercuotono in modo diretto o indiretto sul numero complessivo di castori («effettivo»), vale a dire misure per singoli esemplari o sull’effettivo conformemente all’articolo 12 capoversi 2 o 4 LCP, come pure misure per dighe e tane del castoro. Le misure devono essere comunicate in forma scritta quale decisione alle associazioni di protezione dell’ambiente legittimate a ricorrere o pubblicate nell’organo ufficiale del Cantone (art. 12b LPN). Il termine per il ricorso si basa sul diritto procedurale cantonale (comprese eventuali regolamentazioni d’urgenza), tuttavia occorre considerare l’articolo 12b capoverso 1 LPN, che per la pubblicazione esige di norma un termine di 30 giorni.

Un eventuale ritiro dell’effetto sospensivo di ricorsi prevede una ponderazione degli interessi e avviene secondo il diritto procedurale cantonale.

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3.3 Risarcimento dei danni causati dal castoro

3.3.1 Basi giuridiche sul risarcimento dei danni causati dal castoro

Nell’ambito della gestione del castoro, i danni causati da questo grosso roditore al bosco e alle colture agricole sono risarciti finanziariamente dalle autorità (art.13 cpv. 4 LCP). La Confederazione e i Cantoni risarciscono tali danni congiuntamente: 50 per cento la Confederazione e 50 per cento il Cantone (art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 OCP). Il risarcimento è dovuto soltanto per quanto non si tratti di danni insignificanti e siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno (art. 13 cpv. 2 LCP).

3.3.2 In base a quali criteri sono valutati i danni causati dal castoro?

Sono risarciti solo i danni causati inequivocabilmente dal castoro, per esempio i danni da rosura. In linea di massima sono accordati risarcimenti soltanto per quanto non si tratti di danni insignificanti (art. 13 cpv. 2 LCP). La soglia che delimita i danni insignificanti è definita dai Cantoni. Per valutare l’importo del risarcimento si raccomanda ai Cantoni di utilizzare le istruzioni disponibili per la valutazione di danni al bosco15 e all’agricoltura16. Laddove i castori si sono stabilmente insediati, il risarcimento va accordato soltanto se sono state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno (art. 13 cpv. 2 LCP). Sono considerate opportune le misure tecnicamente fattibili, praticabili e finanziabili (cap. 3.2.4).

3.3.3 Chi valuta e risarcisce i danni causati dal castoro?

Il Cantone stabilisce quali danni al bosco e alle colture agricole sono risarciti e determina l’importo del risarcimento, inoltre disciplina l’eventuale finanziamento di possibili costi indiretti e dell’onere di lavoro. I danni causati dal castoro e l’importo del risarcimento sono comunicati all’UFAM nell’ambito della liquidazione annuale del risarcimento dei danni causati da animali selvatici protetti. Il rimborso del 50 per cento del risarcimento da parte dell’UFAM si basa su questi dati. L’UFAM inoltra i dati al Servizio nazionale di consulenza sul castoro. Prima che venga corrisposto un risarcimento, il servizio cantonale competente elabora una perizia sui danni al bosco e alle colture agricole. Nelle zone dove i castori si sono stabilmente insediati occorre tenere conto dell’eventuale attuazione di misure di prevenzione opportune.

3.3.4 Sono risarciti i danni causati dal castoro agli impianti infrastrutturali?

Il funzionamento sicuro e la manutenzione di tali impianti, e di conseguenza anche la prevenzione e l’eliminazione dei danni, sono di competenza dei proprietari degli impianti. Conformemente alla decisione del Parlamento, la Confederazione non partecipa al risarcimento di impianti infrastrutturali 17.

3.3.5 Applicazione del principio «meglio prevenire che indennizzare»

In caso di danni ricorrenti, conformemente al principio «meglio prevenire che indennizzare» i Cantoni possono subordinare la concessione di un risarcimento all’adozione di misure di prevenzione che si possono ragionevolmente pretendere (art. 13 cpv. 2 LCP), tenendo conto della proporzionalità tra l’onere sostenuto e l’importo del risarcimento.

Società forestale Svizzera 1999: Richtlinien zur Schätzung von Waldwerten. Pfäffikon: Società forestale Svizzera, edizione bilingue D/F. 134 pagg. Wegleitung für die Schätzung von Kulturschäden: www.agriexpert.ch/de/dienstleistungen/entschaedigungen/kulturschaden/ Cfr. la mozione 12.4231 Piller del 14 dicembre 2014 «Risarcimento dei danni causati da castori», respinta dal Consiglio nazionale:

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3.4 Gestione di castori ritrovati, vaganti, malati, morti e feriti

3.4.1 Castori malati o feriti

Gli organi di sorveglianza incaricati dal Cantone (guardacaccia), come pure i badatori e gli affittuari di una riserva, sono autorizzati ad abbattere gli animali visibilmente feriti o ammalati (art. 8 LCP). I capi abbattuti devono essere notificati senza indugio all’autorità cantonale della caccia e all’UFAM. L’UFAM inoltra le notifiche al Servizio nazionale di consulenza sul castoro, inoltre può incaricare l’Istituto di patologia animale dell’Università di Berna (FIWI) dell’esame del cadavere.

3.4.2 Giovani castori orfani ritrovati durante il periodo di allevamento dei piccoli

Giovani castori orfani (nati nell’anno corrente) possono essere trascinati via dalla tana in occasione di una piena in primavera e in estate. Se questi castori vengono ritrovati una prima volta illesi e sani, il servizio cantonale competente li rilascia a monte, presso la tana più vicina di una famiglia di castori. Il servizio in questione deve marcarli in modo adeguato (conformemente alle istruzioni del Servizio di consulenza sul castoro 18 ), affinché siano identificabili nel caso di un nuovo ritrovamento (giovani castori scacciati o trascinati un’altra volta verso valle). Una marcatura richiede l’autorizzazione dell’UFAM (art. 13 cpv. 2 OCP). Se il giovane castoro è visibilmente ferito o indebolito, può essere ucciso per evitare sofferenze inutili o altre lesioni (art. 8 LCP). Ogni misura va notificata all’UFAM, che inoltra le notifiche al Servizio nazionale di consulenza sul castoro.

3.4.3 Giovani castori vaganti

I giovani castori di tre anni partiti in cerca di un territorio e ritrovati lontano da un corso d’acqua possono essere rilasciati dal servizio cantonale competente presso il corso d’acqua più vicino o in un luogo idoneo, interconnesso con la popolazione di castori restante. Il servizio in questione deve marcarli in modo adeguato (conformemente alle istruzioni del Servizio di consulenza sul castoro 18), affinché siano identificabili nel caso di un nuovo ritrovamento. Una marcatura richiede l’autorizzazione dell’UFAM (art. 13 cpv. 2 OCP). Un abbandono di questo genere non vale come trasferimento ai sensi del capitolo 3.1.2.

3.4.4 Castori morti

Tutti i castori morti (trovati morti, abbattuti, uccisi illegalmente) sono notificati al servizio cantonale competente. Nei limiti del possibile e se del caso, i castori morti possono essere inviati per esame e autopsia all’Istituto di patologia animale dell’Università di Berna (FIWI) o al laboratorio veterinario Institut Galli-Valerio dell’Università di Losanna. Per l’analisi genetica dei castori non inoltrati a detti istituti occorre inviare campioni di tessuto al Servizio nazionale di consulenza sul castoro (conformemente alle istruzioni del Servizio di consulenza sul castoro 19). Il servizio cantonale competente decide in merito al successivo impiego delle carcasse.

www.biberfachstelle.ch → Informazioni per le autorità cantonali → Applicazione di microchip www.biberfachstelle.ch → Informazioni per le autorità cantonali → Campioni per analisi genetiche

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3.5 Monitoraggio delle popolazioni di castori

La Confederazione realizza, in collaborazione e d’intesa con i Cantoni, un censimento nazionale periodico delle popolazioni di castori. I Cantoni sostengono la Confederazione nel quadro delle proprie possibilità in termini di personale e finanze. Il censimento è coordinato dal Servizio nazionale di consulenza sul castoro e i risultati sono messi a disposizione dei Cantoni, del pubblico e dei gruppi d’interesse nazionali.

Oltre al censimento nazionale, i Cantoni possono realizzare in qualsiasi momento altri rilevamenti a livello cantonale. Nei limiti del possibile, il calendario dei rilevamenti cantonali va armonizzato e coordinato. I dati ottenuti sono messi a disposizione dell’UFAM, del Servizio nazionale di consulenza sul castoro, del pubblico e dei gruppi d’interesse locali.

3.6 Ricerca sul castoro

A seconda delle possibilità, l’UFAM può sostenere la ricerca sul castoro orientata verso la pratica (art. 14 cpv. 3 LCP e art. 11 cpv. 2 OCP). Il Servizio nazionale di consulenza sul castoro sostiene l’UFAM nell’avvio di progetti di ricerca.

3.7 Relazioni pubbliche

3.7.1 Basi giuridiche sulle relazioni pubbliche

I Cantoni provvedono affinché la popolazione sia sufficientemente informata sul modo di vita del castoro, sui suoi bisogni e sulla sua protezione (art. 14 cpv. 1 LCP).

3.7.2 Coordinamento delle relazioni pubbliche

I Cantoni provvedono affinché la popolazione sia sufficientemente informata sul modo di vita del castoro, sui suoi bisogni e sulla sua protezione (art. 14 cpv. 1 LCP). I Cantoni forniscono altresì informazioni alle autorità locali e regionali nonché ai rappresentanti dei gruppi d’interesse cantonali sia in merito al castoro che alle condizioni attuali e agli eventi rilevanti per la gestione del castoro. I Cantoni e l’UFAM coordinano la loro politica d’informazione. Essi informano in modo obiettivo e trasparente sul castoro e sui suoi effetti positivi per la diversità delle specie come pure sui conflitti riscontrati e sulle possibili soluzioni.

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4 Disposizioni finali

La strategia e gli allegati sono riveduti e adattati periodicamente alla luce delle nuove conoscenze ed esperienze. Modifiche sostanziali sono sottoposte a una procedura di consultazione.

Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) Il direttore Marc Chardonnens

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5 Allegati

A1 Basi giuridiche rilevanti per la gestione del castoro in Svizzera Le basi giuridiche rispecchiano lo stato al 31 luglio 2016. Si declina ogni responsabilità per la loro attualità e completezza. Il testo degli atti è disponibile sul sito web della raccolta sistematica del diritto federale: www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/raccolta-sistematica.html.

Costituzione federale del 18 aprile 1999 della Confederazione Svizzera (Cost, RS 101) Articolo 5 Stato di diritto 2 L’attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.

Articolo 36 Limiti dei diritti fondamentali

1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste

dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.

2 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla

protezione di diritti fondamentali altrui. 3 Esse devono essere proporzionate allo scopo.

4 I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.

Articolo 78 Protezione della natura e del paesaggio 4 [La Confederazione] emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro

spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione.

5 Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si

possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l’utilizzazione agricola già esistente.

Articolo 79 Pesca e caccia La Confederazione emana principi sull’esercizio della pesca e della caccia, in particolare per conservare la molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi selvatici e degli uccelli.

Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP, RS 922.0) Articolo 1 Scopo

1 La presente legge si prefigge di:

a. conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico; b. proteggere le specie animali minacciate; c. ridurre a un limite sopportabile i danni a foreste e colture causati dalla fauna selvatica; d garantire un’adeguata gestione venatoria della selvaggina.

Articolo 2 Campo di applicazione

1 La legge concerne gli animali seguenti viventi in Svizzera allo stato selvatico:

a. uccelli; b. predatori; c. artiodattili; d. leporidi; e. castori, marmotte e scoiattoli.

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Articolo 5 Specie cacciabili e periodi di protezione

1 Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue [nessuna menzione del castoro]:

Articolo 7 Specie protette

1 Tutti gli animali di cui all’articolo 2, non appartenenti a una specie cacciabile, sono protetti (specie

protette).

Articolo 8 Abbattimento di animali ammalati o feriti I guardacaccia, i badatori e gli affittuari di una riserva sono autorizzati ad abbattere anche e fuori del periodo di caccia gli animali feriti o ammalati. I capi abbattuti devono essere annunciati senza indugio all’autorità cantonale della caccia.

Articolo 9 Autorizzazione della Confederazione

1 Necessita di un’autorizzazione della Confederazione chi vuole:

a. importare, far transitare o esportare animali di specie protette nonché parti o prodotti dei medesimi; b. mettere in libertà animali delle specie protette; c. importare, nell’intento di metterli in libertà, animali cacciabili; d. servirsi, in via eccezionale, di mezzi ausiliari proibiti per l’esercizio della caccia. 2 Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura.

Articolo 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina 1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina.

2 Essi possono ognora ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che

causano danni rilevanti. Possono affidare l’esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un’autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. 2bis Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l’Ufficio federale ordina

le misure di cui al capoverso 2.

4 Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i

Cantoni possono adottare misure per diminuirne l’effettivo, previo consenso del Dipartimento.

5 La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati dalla

selvaggina, segnatamente quelli causati dai grandi predatori agli animali da reddito.

Articolo 13 Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina 1 Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Sono eccettuati i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa a tenore dell’articolo 12 capoverso 3.

2 I Cantoni disciplinano l’obbligo di risarcimento. Il risarcimento è dovuto soltanto per quanto non si

tratti di danni insignificanti e siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno. Le spese per siffatte misure possono essere computate nel calcolo dell’indennità.

4 Confederazione e Cantoni partecipano al risarcimento dei danni causati da certi animali protetti. Il

Consiglio federale, sentiti i Cantoni, designa queste specie protette e determina le condizioni dell’obbligo di risarcimento.

Articolo 14 Informazione, formazione e ricerca

1 I Cantoni provvedono affinché la popolazione sia sufficientemente informata sul modo di vita degli

animali selvatici, sui loro bisogni e sulla loro protezione. 3 La Confederazione promuove lo studio sugli animali selvatici, sulle loro malattie e sul loro biotopo.

Per questo scopo, l’Ufficio federale può consentire deroghe alle disposizioni della presente legge

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concernenti gli animali protetti. Per le deroghe riguardanti gli animali cacciabili sono competenti i Cantoni.

Articolo 21 Perseguimento 1 Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni.

Articolo 25 Esecuzione da parte dei Cantoni

1 L’esecuzione della presente legge incombe ai Cantoni sotto la sorveglianza della Confederazione:

essi rilasciano tutte le autorizzazioni che non competono a un’autorità federale in virtù della presente legge.

Ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (ordinanza sulla caccia, OCP, RS 922.01) Articolo 4 Regolazione degli effettivi di specie protette 1 Previa approvazione dell’UFAM, i Cantoni possono prendere provvedimenti temporanei per la regolazione degli effettivi di specie animali protette se animali di una determinata specie, nonostante misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni: a. nocciono al proprio biotopo; b. mettono in pericolo la diversità delle specie; c. causano danni ingenti alla foresta, alle colture agricole o agli animali da reddito; d. mettono gravemente in pericolo le persone; e. propagano epizoozie; f. costituiscono un grave pericolo per insediamenti o edifici e impianti d’interesse pubblico; g. causano forti perdite nell’ambito dell’esercizio delle regalie cantonali della caccia.

2 Nella loro istanza, i Cantoni indicano all’UFAM:

a. l’entità dell’effettivo; b. la natura del pericolo e l’area interessata da tale pericolo; c. la proporzione del danno e l’area interessata dallo stesso; d. le misure di prevenzione dei danni adottate; e. il genere di intervento previsto e le sue ripercussioni sull’effettivo; f. la situazione della rigenerazione nel bosco. 3 Comunicano annualmente all’UFAM il luogo, il momento e il risultato degli interventi.

Articolo 8 Messa in libertà di animali indigeni

1 IlDipartimento può, con l’approvazione dei Cantoni interessati, autorizzare la messa in libertà di

animali di specie indigene ormai scomparse dalla Svizzera, a condizione che sia dimostrato che: a. esiste un biotopo sufficientemente grande adatto alla specie; b. sono state prese le disposizioni legali relative alla protezione della specie; c. non ne deriva pregiudizio per la salvaguardia della diversità delle specie e per le peculiarità genetiche e nemmeno per l’agricoltura e la silvicoltura.

2 L’UFAM può, con l’approvazione dei Cantoni, autorizzare la messa in libertà di animali di specie

protette già esistenti in Svizzera ma minacciate d’estinzione. L’autorizzazione è rilasciata solo se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1. 3 Gli animali messi in libertà devono essere marcati e annunciati (art. 13 cpv. 4).

Articolo 10 Risarcimento e prevenzione dei danni

1 La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità per il risarcimento di danni causati dalla

selvaggina: b. il 50 per cento dei costi dovuti a danni causati da castori, lontre e aquile. 2 I Cantoni determinano l’entità e la causa dei danni da selvaggina.

3 La Confederazione partecipa al risarcimento solamente se i Cantoni si assumono i costi rimanenti.

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5 L’UFAM può ordinare misure contro castori, lontre e aquile che causano danni rilevanti.

Articolo 10bis Strategie di tutela di singole specie animali L’UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui all’articolo 10 capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti: a. la protezione delle specie e il monitoraggio degli effettivi; b. la prevenzione di danni e di situazioni di pericolo; c. la promozione di misure di prevenzione; d. l’accertamento di danni e di pericoli; e. il risarcimento di misure di prevenzione e di danni; f. la dissuasione, la cattura o l’abbattimento, in particolare in base all’entità dei danni e dei pericoli, il perimetro delle misure nonché la consultazione preliminare dell’UFAM in caso di misure contro singoli orsi, lupi o linci; g. il coordinamento internazionale e intercantonale delle misure; h. il coordinamento di misure secondo la presente ordinanza con misure di altri settori ambientali.

Articolo 11 Ricerca su mammiferi e uccelli selvatici

1 La Confederazione può garantire aiuti finanziari a centri di ricerca e a istituti d’importanza nazionale

per attività d’interesse pubblico. Gli aiuti possono essere vincolati a condizioni.

2 Nell’ambito dei crediti accordatigli, l’UFAM promuove la ricerca, orientata verso la pratica, di biologia

della fauna selvatica e d’ornitologia, in particolare le ricerche sulla protezione delle specie, sui pregiudizi arrecati ai biotopi, sui danni della selvaggina e sulle malattie degli animali selvatici.

Articolo 13 Marcatura di mammiferi e uccelli selvatici

2 L’UFAM, sentiti i Cantoni, può autorizzare campagne di marcatura di mammiferi e uccelli protetti

purché queste campagne servano a scopi scientifici o alla conservazione della diversità delle specie.

Articolo 18 UFAM 1 L’UFAM vigila sull’esecuzione della legge sulla caccia.

Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451) Articolo 1 Scopo La presente legge è, nei limiti della competenza conferita alla Confederazione dall’articolo 78 capoversi 2–5 della Constituzione federale, intesa a: d proteggere la fauna e la flora indigene, nonché la loro diversità biologica e il loro spazio vitale naturale.

Articolo 6 Importanza dell’inventario

2 Ilprincipio secondo il quale un oggetto dev’essere conservato intatto nelle condizioni stabilite

nell’inventario non soffre deroghe nell’adempimento dei compiti della Confederazione, sempreché non s’opponga un interesse equivalente o maggiore, parimente d’importanza nazionale.

Articolo 12 Legittimazione a ricorrere

1 Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali:

a. i Comuni; b. le organizzazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini, se: 1. sono attive a livello nazionale; 2. perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali.

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2 Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da

almeno dieci anni negli scopi previsti nel loro statuto. 3 Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere. 4 La competenza di presentare il ricorso spetta all’organo esecutivo supremo dell’organizzazione.

5 Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell’ambito locale d’attività.

Articolo 12b Comunicazione della decisione 1 L’autorità comunica ai Comuni e alle organizzazioni la propria decisione secondo l’articolo 12 capoverso 1 mediante notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell’organo ufficiale del Cantone. La pubblicazione dura di norma 30 giorni.

2 Nelle procedure di opposizione previste dal diritto federale o cantonale, anche le domande devono

essere pubblicate secondo il capoverso 1.

Articolo 14a Ricerca, formazione, relazioni pubbliche

1 La Confederazione può accordare sussidi per:

a. i progetti di ricerca; b. la formazione e il perfezionamento di specialisti; c. le relazioni pubbliche.

2 La Confederazione può svolgere direttamente queste attività o farle eseguire a sue spese se

l’interesse nazionale lo richiede.

Articolo 18 Protezione di specie animali e vegetali

1 L’estinzione di specie animali e vegetali indigene dev’essere prevenuta mediante la conservazione di

spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. 1bis Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi

forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell’equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi. 1ter Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino

biotopi degni di protezione, chi opera l’intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente.

Articolo 18a Biotopi d’importanza nazionale 1 Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale determina i biotopi d’importanza nazionale. Stabilisce la situazione di questi biotopi e indica gli scopi della protezione.

2 I Cantoni disciplinano la protezione e la manutenzione dei biotopi d’importanza nazionale. Prendono

tempestivamente gli opportuni provvedimenti e badano alla loro esecuzione.

Articolo 18b Biotopi d’importanza regionale e locale e compensazione ecologica 1 I Cantoni provvedono alla protezione e alla manutenzione dei biotopi d’importanza regionale e locale.

Articolo 21 Vegetazione ripuale

1 La vegetazione ripuale (canneti, giuncheti, vegetazioni golenali e biocenosi forestali) non dev’essere

dissodata, sotterrata né altrimenti annientata.

2 Nella misura consentita dalle circostanze, i Cantoni provvedono alla messa a dimora di vegetazione

ripuale sulle rive che ne sono sprovviste o, per lo meno, alla realizzazione delle condizioni necessarie alla sua crescita.

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Articolo 23c Protezione delle zone palustri

1 Lo scopo generale della protezione è la salvaguardia di quegli elementi naturali e culturali delle zone

palustri che conferiscono loro particolare bellezza e importanza nazionale. Il Consiglio federale fissa scopi di protezione adeguati alle peculiarità delle zone palustri.

Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN, RS 451.1) Articolo 14 Protezione dei biotopi 1 La protezione dei biotopi deve assicurare la sopravvivenza della flora e della fauna selvatiche indigene, in particolare unitamente alla compensazione ecologica (art. 15) e alle disposizioni sulla protezione delle specie (art. 20).

2 La protezione dei biotopi è segnatamente assicurata:

a. da misure per la tutela e, se necessario, per il ripristino delle loro particolarità e della loro diversità biologica; b. da manutenzione, cure e sorveglianza per assicurare a lungo termine l’obiettivo della protezione; c. da misure organizzative che permettano di raggiungere lo scopo della protezione, di riparare i danni esistenti e di evitare danni futuri; d. dalla delimitazione di zone-cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico; e. dall’elaborazione di dati scientifici di base.

3 I biotopi degni di protezione sono designati sulla base:

a. dei tipi di ambienti naturali giusta l’allegato 1, caratterizzati in particolare da specie indicatrici; b. delle specie vegetali e animali protette giusta l’articolo 20; c. dei pesci e crostacei minacciati giusta la legislazione sulla pesca; d. delle specie vegetali e animali minacciate e rare, enumerate nelle Liste rosse pubblicate o riconosciute dall’UFAM; e. di altri criteri, quali le esigenze legate alla migrazione delle specie oppure il collegamento fra i biotopi.

4 I Cantoni possono adattare gli elenchi conformemente al capoverso 3 lettere a-d alle particolarità

regionali.

5 I Cantoni prevedono un’adeguata procedura d’accertamento, che permetta di prevenire eventuali

danni a biotopi degni di protezione oppure violazioni delle disposizioni dell’articolo 20 relative alla protezione delle specie. 6 Un intervento di natura tecnica passibile di deteriorare biotopi degni di protezione può essere autorizzato solo se è indispensabile nel luogo previsto e corrisponde ad un’esigenza preponderante. Per la valutazione del biotopo nell’ambito della ponderazione degli interessi, oltre al fatto che l’oggetto debba essere degno di protezione giusta il capoverso 3, sono determinanti in particolare: a. la sua importanza per le specie vegetali e animali protette, minacciate e rare; b. la sua funzione compensatrice per l’economia della natura; c. la sua importanza per il collegamento dei biotopi degni di protezione; d. la sua particolarità biologica o il suo carattere tipico.

7 L’autore o il responsabile di un intervento su un biotopo degno di protezione deve essere tenuto a

prendere provvedimenti per assicurarne la migliore protezione possibile, la ricostituzione oppure almeno una sostituzione confacente.

Articolo 20 Specie protette

2 Oltre agli animali protetti menzionati nella legge sulla caccia del 20 giugno 1986, le specie designate

nell’allegato 3 sono considerate protette. È vietato: a. uccidere, ferire o catturare gli animali di queste specie nonché danneggiarne, distruggerne o sottrarne le uova, le larve, le pupe, i nidi o i luoghi di cova. b. portare con sé, spedire, offrire in vendita, esportare, consegnare ad altre persone, acquistare o prendere in custodia detti animali, morti o vivi, compresi uova, larve, pupe e nidi, o partecipare a simili azioni.

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Ordinanza del 21 gennaio 1991 concernente la protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale (ordinanza sulle torbiere alte, RS 451.32) Articolo 4 Finalità della protezione Gli oggetti devono essere conservati intatti; nelle zone paludose in cattivo stato la rigenerazione deve essere incoraggiata se ritenuta razionale. In detta finalità rientra la conservazione e lo sviluppo della flora e della fauna indigene come anche gli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza e la conservazione delle particolarità geomorfologiche.

Ordinanza del 7 settembre 1994 sulla protezione delle paludi d’importanza nazionale (ordinanza sulle paludi, RS 451.33) Articolo 4 Finalità della protezione Gli oggetti devono essere conservati intatti; nelle zone paludose in cattivo stato la rigenerazione deve essere incoraggiata se ritenuta razionale. In detta finalità rientra la conservazione e lo sviluppo della flora e della fauna indigene come anche gli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza e la conservazione delle particolarità geomorfologiche.

Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc, RS 814.20) Articolo 36a Spazio riservato alle acque

1 Previa consultazione degli ambienti interessati, i Cantoni determinano lo spazio necessario alle

acque superficiali affinché siano garantite: a. le funzioni naturali delle acque; b. la protezione contro le piene; c. l’utilizzazione delle acque. 2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

3 I Cantoni provvedono affinché lo spazio riservato alle acque sia preso in considerazione nei piani

direttori e di utilizzazione e sia sistemato e sfruttato in modo estensivo. Lo spazio riservato alle acque non è considerato superficie per l’avvicendamento delle colture. La perdita di superfici per l’avvicendamento delle colture va compensata secondo quanto previsto nei piani settoriali della Confederazione di cui all’articolo 13 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio.

Articolo 38a Rivitalizzazione delle acque

1 I Cantoni provvedono alla rivitalizzazione delle acque. Tengono conto dei benefici della stessa per la

natura e il paesaggio, nonché delle sue conseguenze economiche.

2 I Cantoni pianificano le rivitalizzazioni e ne stabiliscono lo scadenzario. Provvedono affinché tale

pianificazione sia presa in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione. La perdita di superfici per l’avvicendamento delle colture va compensata secondo quanto previsto nei piani settoriali della Confederazione di cui all’articolo 13 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio.

Articolo 62b Rivitalizzazione delle acque

1 Entro i limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai

Cantoni, sotto forma di contributi globali, indennità per la pianificazione e l’attuazione di misure di rivitalizzazione delle acque. 2 Per progetti particolarmente onerosi, le indennità possono essere accordate singolarmente.

3 Le indennità sono stabilite in funzione dell’importanza delle misure ai fini del ripristino delle funzioni

naturali delle acque, nonché dell’efficacia delle misure stesse. 4 Non sono versati contributi per lo smantellamento di impianti al quale il detentore è tenuto a procedere.

5 Chi sfrutta lo spazio riservato alle acque è indennizzato secondo la legge del 29 aprile 1998

sull’agricoltura per lo sfruttamento estensivo delle proprie superfici. Il preventivo agricolo e il relativo limite di spesa sono aumentati a tal fine.

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Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201) Articolo 41a Spazio riservato ai corsi d’acqua

1 Nei biotopi d’importanza nazionale, nelle riserve naturali cantonali, nelle zone palustri di particolare

bellezza e d’importanza nazionale, nelle riserve d’importanza internazionale o nazionale di uccelli acquatici e migratori, nonché nei paesaggi d’importanza nazionale e nelle zone paesaggistiche cantonali protetti con obiettivi di protezione riferiti alle acque, la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno: a. 11 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale inferiore a 1 metro; b. 6 volte la larghezza del fondo dell’alveo più 5 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale compresa tra 1 e 5 metri; c. la larghezza del fondo dell’alveo più 30 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale superiore a 5 metri.

2 Nelle altre zone, la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno:

a. 11 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale inferiore a 2 metri; b. 2,5 volte la larghezza del fondo dell’alveo più 5 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale compresa tra 2 e 15 metri;

3 La larghezza dello spazio riservato alle acque calcolata secondo i capoversi 1 e 2 deve essere

aumentata qualora ciò sia necessario per garantire: a. la protezione contro le piene; b. lo spazio necessario per una rivitalizzazione; c. gli obiettivi di protezione degli oggetti menzionati nel capoverso 1 e altri interessi preponderanti in materia di protezione della natura e del paesaggio; d. l’utilizzazione delle acque.

4 Nelle zone densamente edificate, la larghezza dello spazio riservato alle acque può essere adeguata

alla situazione di edificazione, purché sia garantita la protezione contro le piene.

5 Se non vi si oppongono interessi preponderanti, è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato

alle acque se queste: a. si trovano in foresta o in zone che nel catasto della produzione agricola non sono classificate come regioni di montagna o di pianura conformemente alla legislazione in materia di agricoltura; b. sono messe in galleria; oppure c. sono artificiali.

Articolo 41b Spazio riservato alle acque stagnanti

1 La larghezza dello spazio riservato alle acque deve essere di almeno 15 metri, misurati a partire

dalla linea di sponda.

2 La larghezza dello spazio riservato alle acque di cui al capoverso 1 deve essere aumentata qualora

ciò fosse necessario per garantire: a. la protezione contro le piene; b. lo spazio necessario per una rivitalizzazione; c. interessi preponderanti della protezione della natura e del paesaggio; d. l’utilizzazione delle acque.

3 Nelle zone densamente edificate, la larghezza dello spazio riservato alle acque può essere adeguata

alla situazione di edificazione, purché sia garantita la protezione contro le piene.

4 Se non vi si oppongono interessi preponderanti, è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato

alle acque se queste: a. si trovano in foresta o in zone che nel catasto della produzione agricola non sono classificate come regioni di montagna o di pianura conformemente alla legislazione in materia di agricoltura; b. hanno una superficie inferiore a 0,5 ettari; oppure c. sono artificiali.

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Articolo 41c Sistemazione e sfruttamento estensivi dello spazio riservato alle acque

1 Nello spazio riservato alle acque è consentito realizzare esclusivamente impianti ad ubicazione

vincolata e d’interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti. Nelle zone densamente edificate, l’autorità può autorizzare deroghe per impianti conformi alla destinazione della zona, purché non vi si oppongano interessi preponderanti. a. impianti conformi alla destinazione della zona in zone densamente edificate; b. passi carrai e strade in ghiaia agricoli e forestali a una distanza di almeno 3 m dalla linea della sponda se gli spazi sono limitati topograficamente; c. parti a ubicazione vincolata di impianti che servono ai prelievi o alle immissioni di acqua.

2 Gli impianti nonché le colture perenni secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettere a-c, e nonché g-i

dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull terminologia agricola, situati entro lo spazio riservato alle acque, sono di massima protetti nella propria situazione di fatto, sempreché siano realizzati in conformità con le vigenti disposizioni e siano utilizzabili conformemente alla loro destinazione.

3 Nello spazio riservato alle acque non si possono utilizzare concimi né prodotti fitosanitari. Al di fuori

di una fascia larga 3 metri lungo la riva sono ammessi trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempre che queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.

4 Lo spazio riservato alle acque può essere utilizzato a fini agricoli se, conformemente alle esigenze

definite nell’ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti, è utilizzato sotto forma di terreno da strame, siepe, boschetto campestre e rivierasco, prato rivierasco lungo i corsi d’acqua, prato sfruttato in modo estensivo, pascolo sfruttato in modo estensivo o pascolo boschivo. Queste esigenze si applicano anche alla corrispondente utilizzazione di superfici al di fuori della superficie agricola utile.

5 Sono ammesse misure contro l’erosione naturale delle sponde dei corsi d’acqua soltanto se sono

necessarie per la protezione contro le piene o per evitare una perdita sproporzionata di superficie agricola utile.

6 Non si applicano:

a. i capoversi 1–5 alla parte dello spazio riservato alle acque destinata esclusivamente a garantire l’utilizzazione delle acque; b. i capoversi 3 e 4 allo spazio riservato alle acque di corsi d’acqua messi in galleria.

Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP, RS 923.0) Articolo 9 Provvedimenti per i nuovi impianti 1 Le autorità competenti per concedere le autorizzazioni fondate sulla legislazione sulla pesca prescrivono, tenuto conto delle condizioni naturali e di altri eventuali interessi, tutti i provvedimenti intesi a: a. creare condizioni favorevoli all’esistenza della fauna acquatica per quanto concerne: 1. il deflusso minimo in caso di prelevamento di acqua, 2. la forma del profilo di deflusso, 3. la struttura dell’alveo e delle scarpate, 4. il numero e la qualità die rifugi per i pesci, 5. la profondità e la temperatura dell’acqua, 6. la velocità della corrente; b. assicurare la libera migrazione dei pesci; c. agevolare la riproduzione naturale; d. evitare che pesci e gamberi possano essere uccisi o lesi da costruzioni o macchine.

3 I provvedimenti previsti al capoverso 1 vanno già stabiliti nella fase di progettazione degli interventi

tecnici.

Articolo 10 Provvedimenti per gli impianti esistenti Per quanto concerne gli impianti esistenti, i Cantoni impongono provvedimenti ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1, a condizione che essi siano economicamente sopportabili.

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Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (ordinanza sui pagamenti diretti, OPD, RS 910.13) Articolo 14 Quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità

1 La quota di superfici per la promozione della biodiversità deve ammontare almeno al 3,5 per cento

della superficie agricola utile messa a colture speciali e al 7 per cento della rimanente superficie agricola utile. La presente disposizione si applica soltanto per le superfici in Svizzera.

2 Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui all’articolo 55

capoverso 1 lettere a-n e p nonché quelle di cui all’allegato 1 numero 3 che: a. si trovano sulla superficie aziendale e a una distanza di percorso di 15 km al massimo dal centro aziendale o da un’unità di produzione; e b. sono di proprietà del gestore o da lui affittate.

Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm, RS 910.91) Articolo 22

1 Per colture perenni s’intendono:

a. vigneti; b. frutteti; c. colture pluriennali di bacche; d. piante medicinali e aromatiche pluriennali; e. luppolo; f. colture pluriennali di ortaggi quali asparagi, rabarbaro e funghi in pieno campo; g. colture floriorticole in pieno campo quali vivai e arboreti al di fuori delle superfici boschive; h. selve curate di castagni con al massimo 100 alberi per ettaro; i. colture pluriennali quali alberi di Natale e canne (Miscanthus).

2 Per frutteti s’intendono le colture compatte con una densità di:

a. almeno 300 alberi per ettaro in caso di meli, peri, prugni, susini, cotogni, kiwi e sambuchi; b. almeno 200 alberi per ettaro in caso di albicocchi e peschi; c. almeno 100 alberi per ettaro in caso di ciliegi e noci.

Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (legge forestale, LFo, RS 921.0) Articolo 20 Principi della gestione 3 Se lo stato e la conservazione della foresta lo permettono, segnatamente per ragioni di natura ecologica e paesistica si può desistere interamente o in parte dalla manutenzione e dallo sfruttamento.

4 Per garantire la conservazione della molteplicità delle specie animali e vegetali, i Cantoni possono

circoscrivere riserve forestali di ampiezza adeguata.

Articolo 38 Diversità biologica della foresta

1 La Confederazione accorda aiuti finanziari per provvedimenti che contribuiscono a conservare e a

migliorare la diversità biologica della foresta, segnatamente per: a. la protezione e la manutenzione delle riserve forestali e di altri spazi vitali della foresta importanti dal profilo ecologico; b. la cura dei giovani popolamenti; c. il collegamento di spazi vitali della foresta; d. la conservazione di gestioni forestali tradizionali; e. la produzione di materiale di riproduzione forestale.

2 La Confederazione accorda gli aiuti finanziari per:

a. i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a-d: come contributi globali in base agli accordi di programma conclusi con i Cantoni; b. i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera e: mediante decisione dell’Ufficio federale.

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3 L’ammontare degli aiuti finanziari è determinato in base all’importanza dei provvedimenti per la

diversità biologica e alla loro efficacia.

Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (legge sulla pianificazione del territorio, LPT, RS 700) Articolo 15 Zone edificabili 1 Le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni.

2 Le zone edificabili sovradimensionate devono essere ridotte.

3 L’ubicazione e le dimensioni delle zone edificabili vanno coordinate al di là dei confini comunali, rispettando gli scopi e i principi della pianificazione del territorio. In particolare occorre conservare le superfici per l’avvicendamento delle colture e rispettare la natura e il paesaggio.

4 Un terreno può essere assegnato a una zona edificabile se:

a. è idoneo all’edificazione; b. sarà prevedibilmente necessario all’edificazione, urbanizzato ed edificato entro 15 anni, anche in caso di sfruttamento coerente delle riserve interne d’utilizzazione delle zone edificabili esistenti; c. le superfici coltive non sono frazionate; d. la sua disponibilità è garantita sul piano giuridico; e e. l’assegnazione consente di attuare quanto disposto nel piano direttore.

5 La Confederazione e i Cantoni elaborano congiuntamente direttive tecniche per l’assegnazione di

terreni alle zone edificabili, segnatamente per il calcolo del fabbisogno di tali zone.

Articolo 16 Zone agricole

1 Le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell’approvvigionamento alimentare, a

salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; devono essere tenute per quanto possibile libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni e comprendono: a. i terreni idonei alla coltivazione agricola o all’orticoltura produttiva necessari all’adempimento dei vari compiti dell’agricoltura; oppure b. i terreni che, nell’interesse generale, devono essere coltivati dall’agricoltura. 2 Per quanto possibile, devono essere delimitate ampie superfici contigue.

3 Nelle loro pianificazioni, i Cantoni tengono conto in maniera adeguata delle diverse funzioni della

zona agricola.

Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT, RS 700.1) Articolo 3 Ponderazione degli interessi 1 Se dispongono di margini d’azione nell’adempimento e coordinamento dei compiti d’incidenza territoriale, le autorità ponderano i diversi interessi. In tale contesto: a. verificano gli interessi in causa; b. valutano gli interessi verificati considerandone in particolare la compatibilità con lo sviluppo territoriale auspicato e con le implicazioni possibili; c. tengono conto di tali interessi nel migliore modo possibile, sulla base della loro valutazione. 2 Nella motivazione delle decisioni esse presentano la ponderazione degli interessi.

Legge federale del 4 ottobre 1985 sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS, RS 704) Articolo 4 Allestimento di piani

1 I Cantoni:

a. allestiscono piani per le reti di percorsi pedonali e sentieri esistenti o previsti; b. rivedono periodicamente i piani ed all’occorrenza li modificano. 2 Essi determinano gli effetti giuridici dei piani e ne disciplinano la procedura d’allestimento e di modifica.

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3 Le persone, le organizzazioni e i servizi federali interessati partecipano alla procedura.

Convenzione del 19 settembre 1979 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (RS 0.455) Articolo 7

1 Ogni Parte contraente prende i provvedimenti legislativi e regolamentari appropriati e necessari per

proteggere le specie di fauna selvatica enumerate nell’allegato III. 2 Qualsiasi forma di sfruttamento delle specie di fauna selvatica enumerate nell’allegato III è disciplinata in modo da non pregiudicare l’esistenza di queste popolazioni, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 2.

3 Questi provvedimenti comprendono in particolare:

a. l’istituzione di periodi di chiusura e/o d’altri provvedimenti regolamentari d’esercizio; b. ove occorra, il divieto temporaneo o locale dello sfruttamento, al fine di permettere alle popolazioni esistenti di ritrovare un livello soddisfacente; c. il disciplinamento, ove occorra, della vendita, della detenzione, del trasporto o dell’offerta a scopo di vendita di animali selvatici, vivi o morti.

Articolo 9

1 Sempreché non vi sia altra soluzione soddisfacente e la deroga non nuocia alla sopravvivenza della

popolazione interessata, ogni Parte contraente può derogare alle disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7 e al divieto dell’impiego dei mezzi di cui all’articolo 8.

  • nell’interesse della protezione della flora e della fauna;

  • per prevenire danni importanti alle colture, al bestiame, alle foreste, alle peschiere, alle acque e ad altre forme di proprietà;

  • nell’interesse della sanità e della sicurezza pubbliche, della sicurezza aerea o di altri interessi pubblici prioritari;

  • a fini di ricerca e d’educazione, di ripopolamento, di reintroduzione e d’allevamento;

  • per permettere, in condizioni severamente controllate, su fondamento selettivo e in certa misura, la cattura, la detenzione o qualsiasi altro sfruttamento giudizioso di certi animali e piante selvatiche in piccole quantità.

Strategia Castoro Svizzera Aiuto all’esecuzione dell’UFAM sulla gestione del castoro in Svizzera A2 Danni e conflitti causati dal castoro Tab. 2 Danni e conflitti causati dal castoro e possibili misure per prevenirli (misure di prevenzione) Il Servizio nazionale di consulenza sul castoro pubblica spiegazioni dettagliate sulle singole misure sul suo sito Internet: www.biberfachstelle.ch → Lösungen in Konfliktfällen. Le basi giuridiche sulle singole misure sono enumerate alla tabella 3. Nei limiti del possibile, occorre subordinare le misure volte a limitare il numero di castori alle misure tecniche e alle misure nell’habitat del castoro (cap. 3.2.4).

Conflitti e danni Misure di prevenzione

A) Misure tecniche ⎝ B) Misure nell’habitat del castoro ⎝ C) Misure volte a limitare il numero di castori Danni da rosura nel bosco – In caso di piante pregiate, proteggere i singoli – Offrire nutrimento alternativo nei pressi delle acque alberi con una guaina di rete metallica o (vegetazione ripuale naturale adatta alla stazione, p. protezione della corteccia es. legno morbido)20 – Adattare l’utilizzazione forestale lungo un margine spondale largo almeno 20 metri – Delimitare una fascia spondale più ampia, utilizzata in modo estensivo Cattura e abbattimento puntuale di singoli

Bosco Sovrasaturazione idrica – Regolare l’altezza della diga con una recinzione – Delimitare riserve forestali (basi giuridiche tab. 3) castori in un territorio in caso di danni di superfici forestali elettrica – Rinunciare alla creazione di colture perenni rilevanti a colture nel bosco – Drenare la diga con un tubo e regolare l’altezza – Delimitare lo spazio riservato alle acque e rivitalizzare (Basi giuridiche tab. 3) dell’acqua le acque (cap. 3.1.3) – In caso d’intasamento o ristagno del drenaggio,

UFAM 2016 spostare la diga a monte o a valle – In caso d’intasamento o ristagno, adattare il sistema di drenaggio21 – Rimuovere la diga

33 20 Art. 21 LPN Angst Christof 2014: Biber als Partner bei Gewässerrevitalisierungen. Anleitung für die Praxis. Studi sull’ambiente n. 1417. Ufficio federale dell’ambiente, Berna: 16 pagg: www.bafu.admin.ch/uw-1417-d

Strategia Castoro Svizzera Aiuto all’esecuzione dell’UFAM sulla gestione del castoro in Svizzera Conflitti e danni Misure di prevenzione

A) Misure tecniche ⎝ B) Misure nell’habitat del castoro ⎝ C) Misure volte a limitare il numero di castori

Danni da rosura su colture – Recintare i campi o i frutteti con recinti fissi a – Offrire nutrimento alternativo nei pressi delle acque e alberi da frutto prova di castoro (vegetazione ripuale naturale adatta alla stazione, p. – In caso di alberi da frutta, proteggere i singoli es. legno morbido)20 alberi con una guaina di rete metallica o – Delimitare una fascia spondale più ampia, utilizzata in protezione della corteccia modo estensivo – Non creare colture perenni o frutteti nello spazio riservato alle acque22 Sovrasaturazione idrica – Regolare l’altezza della diga con una recinzione – Convertire superfici agricole in prati umidi, previa di superfici agricole elettrica bonifica del suolo (basi giuridiche tab. 3)

Agricoltura – Drenare la diga con un tubo e regolare l’altezza – Convertire campi in zone prative Cattura e abbattimento puntuale di singoli dell’acqua – Rinunciare alla creazione di colture perenni o frutteti castori in un territorio in caso di danni – In caso d’intasamento o ristagno del drenaggio, – Delimitare fasce spondali ampie, utilizzate in modo rilevanti a colture agricole spostare la diga a monte o a valle estensivo (Basi giuridiche tab. 3) – In caso d’intasamento o ristagno, adattare il – Delimitare lo spazio riservato alle acque e rivitalizzare sistema di drenaggio21 le acque (cap. 3.1.3 e scheda informativa – Rimuovere la diga «Gewässerraum und Landwirtschaft»23) Cedimento del terreno – Rinterrare le tane – Delimitare fasce spondali ampie, utilizzate in modo – In caso di rinterro ripetuto di una tana nello estensivo stesso punto, installare una tana artificiale – Non intervenire sul cedimento e stabilizzare la riva con arbusti con radici profonde 20

UFAM 2016 – Delimitare lo spazio riservato alle acque e rivitalizzare le acque (cap. 3.1.3)

Danni da rosura su alberi in – Per le misure cfr. rosura su colture nel bosco e – Offrire nutrimento alternativo nei pressi delle acque Nessuna misura a causa dell’assenza di giardini colture agricole (vegetazione ripuale naturale adatta alla stazione, p. basi giuridiche. es. legno morbido)20 Sovrasaturazione idrica – Regolare l’altezza della diga con una recinzione – Delimitare lo spazio riservato alle acque e rivitalizzare e allagamento elettrica le acque (cfr. cap. 3.1.3 nonché promemoria Cattura e abbattimento puntuale di singoli

Insediamenti – Drenare la diga con un tubo e regolare l’altezza «Gewässerraum im Siedlungsgebiet»24) castori in un territorio in caso di danni dell’acqua rilevanti su impianti infrastrutturali – In caso d’intasamento o ristagno della condotta d’interesse pubblico per le acque meteoriche, spostare la diga a Cattura e abbattimento temporaneo di tutti monte o a valle i castori in un tratto di corso d’acqua in – Rimuovere la diga caso di grave pericolo per impianti infrastrutturali d’interesse pubblico o di pericolo Entrata del castoro – Proteggere i sistemi per le acque meteoriche di esondazione (regolazione) nel sistema di condotte con un reticolo e scaricare le piene (Basi giuridiche tab. 3) Danni su impianti infrastrutturali Per le misure cfr. impianti infrastrutturali

Art. 22 dell’ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm, RS 910.91): cfr. Merkblatt Gewässerraum und Landwirtschaft (20. Mai 2014): 34 23 Merkblatt Gewässerraum und Landwirtschaft (20. Mai 2014): www.bafu.admin.ch/dokumentation/medieninformation/00962/index.html?lang=it&msg-id=53016 Scheda informativa «Gewässerraum im Siedlungsgebiet – Anwendung des Begriffs «dicht überbaute Gebiete» (18. Januar 2013):

Strategia Castoro Svizzera Aiuto all’esecuzione dell’UFAM sulla gestione del castoro in Svizzera Conflitti e danni Misure di prevenzione

A) Misure tecniche ⎝ B) Misure nell’habitat del castoro ⎝ C) Misure volte a limitare il numero di castori

Crollo di strade, sentieri ecc. nei – Rinterrare la tana (distruzione della tana) – Delimitare fasce spondali ampie, utilizzate in modo pressi delle acque – In caso di rinterro ripetuto della tana nello estensivo stesso punto, installare una tana artificiale – Mantenere una distanza di almeno 10–20 metri tra i – Proteggere la scarpata con un reticolo a prova sentieri e le acque Cattura o abbattimento puntuale di singoli – Eliminare i sentieri in presenza di percorsi alternativi

Impianti infrastrutturali di castoro21 castori in un territorio in caso di danni – Appiattire la scarpata21 – Delimitare lo spazio riservato alle acque e rivitalizzare rilevanti agli impianti infrastrutturali le acque (cap. 3.1.3) d’interesse pubblico Scavo di gallerie in opere – Riparare l’opera di protezione contro le piene – Delimitare lo spazio riservato alle acque e rivitalizzare Cattura o abbattimento temporaneo di tutti di protezione contro le piene – Proteggere l’opera di protezione contro le piene le acque (cap. 3.1.3) i castori in un tratto di corso d’acqua in con un reticolo o con sbarramenti di ghiaia, caso di grave pericolo per impianti infrapietre, palancole ecc. a prova di castoro strutturali d’interesse pubblico (regolazione) Intasamento di cunicoli – Proteggere il cunicolo con un reticolo a prova di – Nessuna misura (Basi giuridiche tab. 3) dei corsi d’acqua castoro (non adatto per i cunicoli in cui passa l’acqua) – Installare una recinzione elettrica davanti ai cunicoli

Sovrasaturazione idrica – Regolare l’altezza della diga con una recinzione – Adattare la gestione delle superfici forestali o delle Nessuna misura possibile se all’interesse e allagamento elettrica colture agricole limitrofe (p. es. estensivazione,

Zone protette* nazionale della protezione del castoro si – Drenare la diga con un tubo e regolare l’altezza conversione in prati umidi; basi giuridiche tab. 3) contrappongono solo interessi regionali e dell’acqua

UFAM 2016 locali. – Rimuovere la diga È eccettuata la ponderazione degli interes- – Le misure per le dighe vanno attuate in modo si in caso di paludi e paesaggi palustri restrittivo (allegato A3) d’importanza nazionale (art. 78 cpv. 5 Cost., allegato A3).

* Biotopi d’importanza nazionale, regionale e locale (art. 18 LPN). Per la procedura in caso di conflitti cfr. allegato A3.

Strategia Castoro Svizzera Aiuto all’esecuzione dell’UFAM sulla gestione del castoro in Svizzera Tab. 3 Basi legali delle misure di prevenzione dei danni causati dal castoro e dei conflitti Nei limiti del possibile, occorre subordinare le misure volte a limitare il numero di castori alle misure tecniche e alle misure nell’habitat del castoro (cap. 3.2.4).

Misure di prevenzione

A) Misure tecniche ⎝ B) Misure nell’habitat del castoro ⎝ C) Misure volte a limitare il numero di castori Basi giuridiche sulle misure per dighe e tane Basi giuridiche sulla delimitazione e sul finanziamen- Basi giuridiche per le misure volte a limitare il numero di castori Basi giuridiche sulle misure per dighe e tane to di riserve forestali È possibile eliminare puntualmente singoli castori di un territorio che causa- Sono ammessi interventi di manipolazione, rimozio- Se lo stato e la conservazione della foresta lo permetto- no danni rilevanti al bosco, alle colture agricole e agli impianti infrastrutturali ne e distruzione di dighe e tane del castoro se no, segnatamente per ragioni di natura ecologica e d’interesse pubblico (art. 12 cpv. 2 e 2bis LCP). servono a prevenire un grave pericolo per la sicu- paesistica si può desistere interamente o in parte dalla rezza pubblica, danni ingenti al bosco, alle colture manutenzione e dallo sfruttamento (art. 20 cpv. 3 LFo, È possibile eliminare temporaneamente tutti i castori di uno o più territori da agricole e agli impianti infrastrutturali d’interesse RS 921.0). un tratto di corso d’acqua in cui il numero elevato di castori causa danni pubblico nonché danni provocati da esondazioni Per garantire la conservazione della molteplicità delle ingenti o un grave pericolo per impianti infrastrutturali d’interesse pubblico nelle zone di insediamento (art. 12 cpv. 2 LCP, cap. specie animali e vegetali, i Cantoni possono circoscrivere (regolazione secondo l’art. 4 cpv. 1 OCP). In caso di grave pericolo, tale inter- 3.2.10). riserve forestali di ampiezza adeguata (art. 20 cpv. 4 vento non è condizionato a un danno effettivo. LFo). Per possibili procedure in caso di misure per dighe Sono possibili aiuti finanziari per la delimitazione di È necessario un nesso causale diretto tra le attività del castoro e il danno o e tane del castoro cfr. allegato A5. riserve forestali in base agli accordi programmatici nel pericolo .

Basi giuridiche settore della diversità biologica della foresta (art. 38 LFo). Bisogna evitare di ordinare la cattura e l’abbattimento di singoli castori in una Basi giuridiche sul finanziamento dell’adattamento regione con una frequenza tale da corrispondere a una regolazione. Come dei metodi di gestione agricola valore indicativo, i castori eliminati non devono superare il 10 per cento del Sono possibili aiuti finanziari per la conversione dei numero complessivo di individui («effettivo» nella LCP e nell’OCP) in grado di

UFAM 2016 metodi di gestione delle colture agricole mediante le riprodursi in una regione. In caso contrario si tratta di una regolazione. 25 Per superfici per la promozione della biodiversità (SPB) (art. «effettivo» s’intendono i castori che vivono in una regione (sottopopolazione), 14, 55 segg. OPD, RS 910.13). L’eventuale perdita di che assieme ad altri castori che vivono in regioni limitrofe formano una comunisuperfici per l’avvicendamento delle colture (SAC) è tà riproduttiva (popolazione.) compensata secondo la LPAc (art. 36a cpv. 3 LPAc). Nell’ambito dell’ordinanza sui pagamenti diretti, in base Le misure volte a limitare il numero di castori hanno durata limitata e servono alle superfici per la promozione della biodiversità (art. 14, ad attuare misure di prevenzione durevoli. 55 segg. OPD) l’agricoltura dispone inoltre di circa 22 milioni di franchi all’anno per l’uso estensivo dello spazio Per l’attuazione della misura bisogna accertarsi di non minacciare piccoli non riservato alle acque. autonomi. Se la cattura e l’abbattimento delle madri è inevitabile, occorre garantire che i piccoli non autonomi siano allontanati dalla madre.

Per possibili procedure in caso di misure volte a limitare il numero di castori cfr. allegato A6.

36 25 Bütler Michael 2008: Praxis und Möglichkeiten der Revision des schweizerischen Jagdrechts, Rechtsgutachten für das BAFU vom 1 5. Mai 2008:

Strategia Castoro Svizzera Aiuto all’esecuzione dell’UFAM sulla gestione del castoro in Svizzera Misure di prevenzione

A) Misure tecniche ⎝ B) Misure nell’habitat del castoro ⎝ C) Misure volte a limitare il numero di castori Sono considerati d’interesse pubblico i seguenti impianti e costruzio-ni infrastrutturali situati in zona forestale, agricola, industriale e insediativa (art. 15 e 16 LPT, RS 700): – strade nazionali, cantonali e comunali; – linee ferroviarie e ponti; – captazioni di acqua potabile e opere di protezione contro le piene; – centrali idroelettriche e fluviali; – percorsi pedonali e sentieri che rientrano nella pianificazione cantonale

Basi giuridiche secondo la legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri (art. 4 LPS, RS 704); – strade di accesso nel bosco di protezione; – acque artificiali secondo l’OPAc: provvedimenti riguardanti la presenza del castoro possono essere intrapresi solamente se il corso d’acqua non presenta un’importante funzione di collegamento in una rete ecologica.

I seguenti impianti non sono d’interesse pubblico: – strade aziendali e vie di accesso agricole; – strade aziendali e vie di accesso al di fuori del bosco di protezione; – tutti gli impianti che servono per lo smaltimento delle acque e per l’irrigazione a scopo agricolo (drenaggi e pompe); – costruzioni, impianti e beni materiali d’interesse privato.

UFAM 2016

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A3 Possibili conflitti nelle zone protette All’interno delle zone protette che comprendono il suo habitat (biotopi d’importanza nazionale, regionale e locale26, art. 18 LPN), in linea di massima il castoro deve potersi sviluppare senza restrizioni. Sono eccettuati le paludi e i paesaggi palustri d’importanza nazionale27, protetti in modo assoluto a livello costituzionale (art. 78 cpv. 5 Cost.). Benché la presenza del castoro aumenti la diversità degli habitat e delle specie, nelle zone protette possono sorgere conflitti tra le attività del castoro e gli obiettivi di protezione specifici degli oggetti. I conflitti risultano principalmente dalla costruzione di dighe: biotopi protetti possono così essere allagati o saturarsi di acqua e possono verificarsi cambiamenti morfologici dei corsi d’acqua. La sovrasaturazione idrica e/o le esondazioni a livello locale delle zone protette possono provocare cambiamenti delle comunità vegetali e animali definite negli obiettivi di protezione e, in singoli casi, la scomparsa di specie.

La maggior parte delle acque al di sotto dei 700 metri di altitudine offre habitat idonei al castoro. Per questo motivo, il castoro dovrebbe essere integrato negli obiettivi di protezione specifici dell’oggetto prima che colonizzi zone protette, in modo da prevenire eventuali conflitti.

Principi:

– Gli obiettivi di protezione specifici dell’oggetto devono essere riveduti alla luce della presenza del castoro. Se non sono compatibili con un’eventuale presenza del castoro, occorre valutare l’opportunità di adeguare gli obiettivi. In questo contesto occorre effettuare una ponderazione dei diversi interessi di protezione (p. es. biocenosi già esistenti e relativa unicità, funzione d’interconnessione). – Le possibili misure di prevenzione comprendono la regolazione delle dighe del castoro mediante riduzione dell’altezza o creazione di un deflusso artificiale. – Misure per dighe e tane sono possibili in singoli casi motivati, tuttavia vanno attuate in modo restrittivo (cap. 3.2.10). – Misure volte a limitare il numero di castori sono possibili in caso di danno ingente o grave pericolo. In presenza di conflitti con gli obiettivi di protezione specifici dell’oggetto, è necessaria una ponderazione globale degli interessi. Un’eccezione è costituita dalle paludi e dai paesaggi palustri d’importanza nazionale, dove una ponderazione degli interessi è esclusa. Le torbiere alte e le paludi che vi appartengono vanno conservate integre (art. 78 cpv. 5 Cost., art. 4 dell’ordinanza sulle paludi, RS 451.33 e art. 4 dell’ordinanza sulle torbiere alte, RS 451.32). In caso di paesaggi palustri d’importanza nazionale, lo scopo generale della protezione è la salvaguardia di quegli elementi naturali e culturali delle zone palustri che conferiscono loro particolare bellezza e importanza nazionale (art. 23c cpv. 1 LPN). Se le attività del castoro minacciano gli obiettivi di protezione di paludi e paesaggi palustri d’importanza nazionale, la protezione delle paludi ha la priorità sulla protezione del castoro (art. 78 cpv. 5 Cost.). Se sono messi in pericolo gli elementi caratteristici delle paludi, secondo l’articolo 12 capoversi 2 e 4 LCP sono giustificate misure volte a limitare il numero di castori. Questa regolazione non si applica tuttavia alle torbiere alte e alle paludi d’importanza regionale e locale, che non beneficiano di una protezione assoluta. – Occorre unificare la comunicazione di eventuali misure tra i servizi cantonali.

Inventario delle zone golenali (ordinanza sulle zone golenali, RS 451.31) Inventario dei siti di riproduzione degli anfibi (ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi, RS 451.34) Riserve di uccelli acquatici e migratori (ordinanza sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d ’uccelli acquatici e migratori, RS 922.32) Riserve forestali (legge forestale, RS 921.0) Zone protette a livello regionale e locale secondo decisioni di protezione cantonali e comunali Inventari delle paludi (ordinanza sulle paludi, RS 451.33; ordinanza sulle torbiere alt e, RS 451.32; ordinanza sulle zone palustri, RS 451.35)

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Attori: – Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) (divisione Specie, ecosistemi, paesaggi) – Servizi cantonali competenti in materia di gestione del castoro, gestione delle zone protette e agricoltura (suolo agricolo al di fuori e all’interno delle zone protette) – Servizio nazionale di consulenza sul castoro

Fig. 2 Possibile procedura in caso di conflitti in zone protette

L’attività del castoro provoca conflitti nella zona protetta

Sopralluogo Delimitazione del perimetro dei conflitti Documentazione dei conflitti

Sì No Effetti negativi sugli obiettivi di protezione

Pacchetto di misure

Elaborazione di un piano di gestione

Ponderazione degli interessi* Verifica ed eventuale Monitoraggio adeguamento degli periodico della obiettivi di protezione situazione Definizione e attuazione Efficacia delle di misure di prevenzione misure di (a livello del castoro- prevenzione protezione della natura) Sì Pubblicazione della decisione No (secondo l’art. 12b LNP) Rilascio di una decisione con limitazione temporale e Adeguamento degli territoriale obiettivi di protezione

Definizione della comunicazione cantonale sui conflitti Attuazione degli obiettivi di protezione Attori adeguati Servizi cantonali

Servizi cantonali e Servizio nazionale di consulenza sul castoro

Servizi cantonali, Servizio nazionale di consulenza sul castoro e divisione Specie, ecosistemi, paesaggi dell’UFAM (per i biotopi d’importanza nazionale)

* Per le paludi e i paesaggi palustri d’importanza nazionale non è ammessa una ponderazione degli interessi (art. 78 cpv. 5 Cos t., art. 4 dell’ordinanza sulle torbiere alte e art. 4 dell’ordinanza sulle paludi ).

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A4 Ponderazione degli interessi Il diritto federale richiede una ponderazione globale degli interessi nell’ambito della protezione dei biotopi e, pertanto, anche dell’habitat del castoro 28.

Per la ponderazione degli interessi, secondo Brunner e Looser 29 occorre procedere come segue:

– in primo luogo occorre individuare gli interessi effettivamente coinvolti. Il fatto di designarli nella legge aiuta, tuttavia può essere necessario individuare mediante interpretazione anche gli interessi non menzionati; – in secondo luogo occorre ponderare gli interessi individuati. A tal fine non esistono regole generali: chi applica la legge può effettuare e motivare ponderazioni proprie. Il diritto applicabile, tuttavia, può sempre fornire degli spunti riguardo all’importanza che le norme di diritto attribuiscono a un determinato interesse, come dimostrato dall’esempio della LPN (art. 6 cpv. 2); – in terzo luogo occorre esaminare e confrontare le possibilità di ottimizzazione in considerazione della riduzione o della prevenzione di danni agli interessi coinvolti. Ciò comprende anche l’esame di tutte le possibilità volte a ridurre o a prevenire un danno agli interessi coinvolti (p. es. mediante limitazioni e condizioni), come pure la ricerca di possibilità di compensazione e la considerazione dei costi; – in quarto luogo, qualora non sia possibile ottimizzare gli interessi contrapposti, occorre prendere una decisione a favore di un interesse e a scapito dell’altro; – in quinto luogo occorre motivare la ponderazione degli interessi effettuata.

Un esempio di ponderazione degli interessi in materia di gestione delle tane del castoro è data dal supporto decisionale per la gestione delle tane del castoro 30.

Osservazioni sui singoli punti:

1 Individuare gli interessi (chiarire ifatti)

– Considerare il territorio del castoro come un tutt’uno. – Qual è la situazione del territorio nell’intera rete dei territori confinanti? Funzione d’interconnessione rilevante? – I danni causati dal castoro sono riscontrati al di fuori o all’interno di una zona protetta (biotopo d’importanza nazionale, regionale o locale, all. A3), nel bosco, sulla superficie agricola utile oppure in zone urbane? – Nesso di causalità tra l’attività del castoro e il danno riscontrato? – Tipo ed entità di danni potenziali o già riscontrati (agricoltura e selvicoltura, impianti infrastrutturali)? – Una gestione da parte del castoro è ostacolata o impedita? – Si tratta di un evento accaduto per la prima volta o nello stesso luogo sono già stati riscontrati altri danni? – Quali misure di prevenzione sono già state adottate? – È probabile che si verifichino altri danni?

DTF 118 lb 485 segg., 489 segg. E. 3b e 3c (Schutz des Lebensraums des Eisvogels) Brunner, U. e Looser, M., 2012: Schutzintensität und Interessen im Umweltrecht. Eine Auswertung von neun umweltrec htlichen Erlassen. Rapporto finale di una ricerca commissionata dall’UFAM. 284 pagg. www.biberfachstelle.ch → Informazioni per le autorità cantonali → Massnahmen an Biberdämmen und Bauen → Interessenabwägung

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2 Ponderare gli interessi

Castoro – Valori naturalistici – danni causati dal castoro sono riscontrati al di fuori o all’interno di una zona protetta? – Il castoro è colpito in modo diretto da eventuali misure (singolo animale vs. famiglia)? – L’ambiente naturale viene alterato o disturbato da eventuali misure? – Importanza del territorio del castoro (funzione d’interconnessione)?

Interessi di utilizzazione – Qual è l’entità del danno effettivo o potenziale? – Una gestione da parte del castoro è ostacolata o impedita?

3 Misure di decentralizzazione dei diversi interessi

– Esistono misure di prevenzione che vanno incontro sia al castoro sia al proprietario fondiario o al gestore? – È possibile risarcire il proprietario fondiario o il gestore? – I requisiti giuridici per un intervento sono soddisfatti? – La misura pianificata è conforme al diritto vigente e, in particolare, è proporzionata allo scopo?

4 Se è possibile una soluzione ai sensi del punto 3

– Decisione a favore del castoro, oppure del proprietario fondiario o del gestore, a causa della maggiore priorità accordata a un interesse.

5 Motivazione della decisione presa

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A5 Misure per dighe e tane Fig. 3 Possibile procedura in caso di misure per dighe e tane

Accertamento del danno causato dalla diga o dalla tana di un castoro

Contatto con i servizi cantonali

Documentazione del danno e situazione nel territorio del castoro

Ponderazione globale degli interessi

Attuazione di misure Misure di prevenzione di prevenzione esigibili possibili? durevoli Sì No

Ponderazione delle possibili Monitoraggio misure (a breve e a lungo termine) periodico della situazione

Pubblicazione della decisione (secondo l’art. 12b LNP)*

Rilascio di una decisione con limitazione temporale e territoriale

Attuazione delle misure (dopo il passaggio in giudicato)

Attori

Gestore Misure efficaci? Servizi cantonali Sì No Servizi cantonali con il gestore (se necessario con Verifica e attuazione di misure il Servizio nazionale di alternative consulenza sul castore) (a breve e a lungo termine)

* Quanto alle misure per le dighe temporanee al di fuori delle zone protette e dei tratti di corsi d ’acqua rivitalizzati non è necessaria alcuna decisione (cap. 3.2.10)

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A6 Misure volte a limitare il numero di castori Fig. 4 Possibile procedura in caso di misure volte a limitare il numero di castori

Accertamento del danno / pericolo causato dall’attività del castoro

Contatto con i servizi cantonali

Documentazione del danno / pericolo e situazione nel tratto di corso d’acqua

Ponderazione globale degli interessi

Attuazione di misure Misure di prevenzione di prevenzione esigibili possibili? durevoli Sì No

Ponderazione di possibili misure Monitoraggio sull’effettivo di castori periodico della situazione

Delimitazione della «zona di pericolo» in caso di pericolo

Chiedere l’accordo dell’UFAM

Pubblicazione della decisione (secondo l’art. 12b LNP)

Rilascio di una decisione (allontanamento di singoli castori o regolazione)

Attuazione delle misure (dopo il passaggio in giudicato)* Attori

Gestore Misure efficaci? Servizi cantonali Sì No Servizi cantonali con il gestore (se necessario con il Servizio nazionale di Verifica e attuazione di misure consulenza sul castoro alternative

* In caso di grave pericolo (cap. 3.2.10) sono possibili misure tutto l ’anno