Impianti ferroviari
2018 | Pratica ambientale Incidenti rilevanti
Impianti ferroviari Un modulo del manuale concernente l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR)
2018 | Pratica ambientale Incidenti rilevanti
Impianti ferroviari Un modulo del manuale concernente l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR)
A cura dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM Berna, 2018
Nota editoriale Valenza giuridica Editore La presente pubblicazione è un aiuto all’esecuzione elaborato Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) dall’UFAM in veste di autorità di vigilanza. Destinata in primo L’UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell’ambiente, dei luogo alle autorità esecutive, essa concretizza le prescrizioni del trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). diritto federale in materia ambientale (in merito a concetti giuridici indeterminati e alla portata e all’esercizio della discre- Direzione del progetto zionalità) nell’intento di promuovere un’applicazione uniforme Daniel Bonomi (UFAM) della legislazione. Le autorità esecutive che vi si attengono possono legittimamente ritenere che le loro decisioni siano Direzione del sottogruppo di lavoro conformi al diritto federale. Sono ammesse soluzioni alternative, Markus Ammann (BAV) purché conformi al diritto vigente. Sottogruppo di lavoro Thomas Christen (Canton BS), Isabelle Clément Oberholzer (UFAM), Andreas Kaufmann (Ufficio federale dei trasporti [UFT])
Redazione Elias Kopf, Pressebüro Kohlenberg
Traduzione Servizio linguistico italiano (UFAM)
Indicazione bibliografica UFAM (ed.) 2018: Impianti ferroviari. Un modulo del Manuale concernente l’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR). Ufficio federale dell’ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 1807: 11 pagg.
Grafica e impaginazione Cavelti AG, medien. digital und gedruckt, Gossau
Foto di copertina © Daniel Bonomi (UFAM)
Link per scaricare il PDF www.bafu.admin.ch/uv-1807-i (la versione cartacea non può essere ordinata)
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese. La lingua originale è il tedesco.
© UFAM 2018
1 Compiti del detentore
Ai sensi dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) è Chi è detentore? considerato detentore colui che definisce in modo determinante i rapporti aziendali di un impianto ferroviario. Di regola si tratta del detentore dell’autorizzazione di sicurezza, ovvero il gestore dell’infrastruttura e non l’impresa di trasporto ferroviario che esegue il trasporto sulla base di un’autorizzazione di accesso alla rete. Eventuali eccezioni devono essere disciplinate in un contratto tra il gestore dell’infrastruttura e l’impresa di trasporto ferroviario.
1.1 Accertamenti relativi al campo d’applicazione
Gli impianti ferroviari soggetti all’OPIR2 sono elencati all’allegato 1.2a OPIR. Impianti ferroviari Oltre alle tratte, sono considerati impianti ferroviari anche agli impianti di soggetti all’OPIR trasporto merci come le stazioni di smistamento. Si tratta esclusivamente (all. 1.2a OPIR) delle infrastrutture sulle quali circola materiale rotabile. Per gli impianti stazionari del traffico ferroviario come gli impianti di deposito di gas liquefatto, le officine o i convertitori di frequenza occorre accertare, tramite il modulo «Aziende con potenziale di pericolo chimico», se sono soggetti all’OPIR. Gli impianti ferroviari possono essere assoggettati anche mediante una decisione dell’autorità esecutiva (cfr. cap 2.2.1). Gli impianti ferroviari da poco assoggettati vengono periodicamente aggiunti all’allegato 1.2a OPIR (cfr. cap. 2.4).
1.2 Adozione di misure di sicurezza idonee
1.2.1 Scopo e portata delle misure di sicurezza
Le misure di sicurezza per gli impianti ferroviari vengono costantemente svi- Sviluppo della luppate. Per gli impianti ferroviari possono pertanto essere adottate misure di tecnica in materia sicurezza di generazioni diverse. Nel caso dei nuovi impianti, nel quadro della di sicurezza procedura di approvazione dei piani viene garantita la corrispondenza allo (art. 3 cpv. 1 OPIR) sviluppo della tecnica in materia di sicurezza. I detentori sono tenuti, in particolare in caso di lavori di manutenzione e di rinnovo, ad adattare gli impianti esistenti alle prescrizioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 OPIR. Lo sviluppo della tecnica in materia di sicurezza conformemente all’OPIR non comprende soltanto la tecnica in materia di sicurezza secondo gli atti legislativi concernenti la ferrovia (impianti di sicurezza), bensì anche altre misure di sicurezza legate alla tecnica, all’esercizio, all’edilizia e all’organizzazione volte a ridurre il potenziale di pericolo, a prevenire incidenti rilevanti e a limitarne gli effetti.
2 Ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR; RS 814.012; stato:
1° giugno 2015)
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1.2.2 Cause degli incidenti rilevanti
A tale proposito non vi sono spiegazioni o indicazioni specifiche per i singoli tipi di impianti.
1.2.3 Procedura sistematica
L’autorizzazione di sicurezza di cui alla legge federale sulle ferrovie (Lferr)3 Autorizzazione di garantisce che il detentore disponga di un sistema di gestione della sicurez- sicurezza za. In tal modo vengono soddisfatti i requisiti di cui all’allegato 2.1 OPIR. (art. 8a Lferr)
1.2.4 Misure di sicurezza specifiche per i singoli tipi di impianti
Le misure di sicurezza devono essere conformi all’ordinanza sulle ferrovie Direttive dell’UFT (Oferr)4, alle disposizioni d’esecuzione (DE-Oferr)5 e alle prescrizioni sulla cir- in materia di colazione dei treni (PCT)6. L’UFT ha pubblicato le misure di sicurezza consue- misure di sicurezza te come pure indicazioni per il controllo dell’applicazione nella direttiva dedicata allo sviluppo della tecnica in materia di sicurezza per l’infrastruttura ferroviaria7.
Le gallerie ferroviarie sono opere edili con una durata di vita molto lunga. Per Direttiva per le questo motivo è possibile adattarle continuamente allo stato della tecnica8 gallerie ferroviarie soltanto a determinate condizioni. Osservando il principio della sopportabilità economica (secondo l’art. 3 cpv. 1 OPIR), l’UFT ha pubblicato la direttiva «Requisiti in materia di sicurezza per le gallerie ferroviarie in servizio» 9. Descrive i requisiti posti secondo lo stato della tecnica alle gallerie ferroviarie esistenti per quanto concerne la costruzione, l’esercizio e il materiale rotabile e spiega a che condizioni sono soddisfatti anche i requisiti dell’OPIR.
1.3 Redazione del rapporto breve
Nel caso degli impianti ferroviari, la stima della probabilità di incidenti rile- Screening vanti con danni gravi alla popolazione o all’ambiente avviene di regola mediante uno screening su tutta la rete (ad eccezione delle gallerie). I detentori rilevano i dati necessari sulle proprie reti. Lo screening corrisponde a un rapporto breve per le tratte a cielo aperto.
3 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101; stato: 1° gennaio 2018)
4 Ordinanza del 23 novembre 1983 sulla costruzione e l’esercizio delle ferrovie (ordinanza sulle ferrovie, Oferr; RS 742.141.1; stato: 18 ottobre 2016)
5 Ufficio federale dei trasporti UFT: Disposizioni d’esecuzione dell’Oferr (DE-Oferr; stato: 1° luglio 2016)
6 Ufficio federale dei trasporti UFT: Prescrizioni sulla circolazione dei treni (PCT A2016; valide dal
1° luglio 2016) 7 Ufficio federale dei trasporti UFT: Richtlinie Stand der Sicherheitstechnik für Eisenbahninfrastrukturen – Massnahmenkatalog Art. 3 StFV (V 2.0, 1° settembre 2011, soltanto in tedesco e francese)
8 Nel settore ferroviario il termine «stato della tecnica», diventato di uso comune, viene inteso nel senso
di «sviluppo della tecnica» di cui all’OPIR.
9 Ufficio federale dei trasporti UFT: Direttiva concernente i requisiti in materia di sicurezza per le
gallerie ferroviarie in servizio, Berna, 2009
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Lo screening consiste in una stima del rischio semplificata e forfettizzata per Metodologia e l’intera rete soggetta all’OPIR (ad eccezione delle gallerie). L’UFT elabora la procedura metodologia di screening assieme ai detentori interessati e d’intesa con l’U- FAM. I Rapporti metodologici10 vengono pubblicati dall’UFT.
Lo screening non prende in considerazione i rischi legati alle tratte in galleria. Tratte in galleria Lungo di esse la popolazione è esposta a un rischio estremamente ridotto oppure nullo. In primo luogo, gli incidenti rilevanti nelle gallerie colpiscono potenzialmente i viaggiatori dei treni passeggeri che al momento dell’evento si trovavano all’interno della galleria. Decisive per l’entità del danno sono le possibilità specifiche di autosalvataggio. Per le gallerie è pertanto sempre necessario eseguire valutazioni caso per caso.
1.4 Esecuzione dell’analisi dei rischi
Per le analisi dei rischi il detentore deve applicare una metodologia corri- Metodologia spondente allo sviluppo della tecnica in materia di sicurezza. Prima dell’esecuzione si raccomanda quindi di concordare con l'UFT la metodologia e la portata dell’analisi dei rischi.
1.5 Aggiornamento del rapporto breve e dell’analisi dei rischi
Il detentore deve aggiornare i dati relativi allo screening della propria rete Aggiornamento ferroviaria a intervalli periodici, secondo le prescrizioni dell’UFT (cfr. dello screening cap. 2.2.2). Vengono aggiornati tutti i parametri che hanno subito cambiamenti di rilievo.
I detentori degli impianti ferroviari sono tenuti a monitorare le merci pericolo- Monitoraggio delle se e a rilevare, analizzare e documentare in un rapporto destinato all’UFT le merci pericolose variazioni concernenti dette merci su tutte le tratte. Se l’UFT constata su singole tratte cambiamenti di rilievo per quanto concerne il volume di merci pericolose, chiede al detentore di rilevare i dati rimanenti per lo screening. Con tali dati l’UFT esegue lo screening per le tratte o gli impianti ferroviari interessati, indipendentemente dagli aggiornamenti periodici.
10 www.bav.admin.ch > Attualità > Rapporti e studi > Altro > Rapporti metodologici: screening dei rischi per la popolazione e dei rischi per l’ambiente
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1.6 Compiti nel quadro della gestione degli incidenti rilevanti
Sulla base degli atti legislativi concernenti la ferrovia, in caso di incidenti tra Rapporto cui rientrano anche gli incidenti rilevanti secondo l’OPIR (art. 4 lett. a OIET11) sull’incidente i detentori di impianti ferroviari hanno: (art. 11 cpv. 3 OPIR)
l’obbligo di annuncio e di informazione al relativo servizio del Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) e all’UFT (cfr. OIET11): il detentore è tenuto a fornire al SISI le indicazioni richieste affinché quest’ultimo possa analizzare l’incidente. Detta analisi indipendente va oltre la determinazione delle cause dirette, poiché riguarda anche i motivi profondi nonché i rischi correlati;
l’obbligo di annuncio di eventi con merci pericolose conformemente al punto 1.8.5 RID12 (compreso formulario modello per l’annuncio).
Con l’annuncio conformemente all’OIET e/o al RID e il supporto dell’analisi del SISI, di regola il detentore ha adempiuto alle disposizioni concernenti il rapporto sull’incidente. In caso contrario, l’UFT formula richieste supplementari.
11 Ordinanza concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti (OIET; RS 742.161; stato: 1° febbraio 2015)
12 Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF): appendice C – Regolamento
concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID; valido dal 1° gennaio 2015)
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2 Compiti delle autorità
2.1 Panoramica dei compiti e competenze per l’esecuzione
A tale proposito non vi sono spiegazioni o indicazioni per i singoli impianti.
2.2 Compiti dell’autorità esecutiva cantonale o federale
2.2.1 Controlli in materia di campo di applicazione
L’inserimento degli impianti ferroviari nell’allegato 1.2a OPIR sottostà ai cri- Criteri di teri seguenti: assoggettamento
a lungo termine, sulla tratta vengono trasportate più di 200 000 tonnellate di merci pericolose all’anno;
per poter definire non semplicemente singole tratte, bensì una rete di tratte interconnesse, vengono inserite anche le tratte di collegamento tra le singole tratte rilevanti;
gli impianti di trasporto merci con un’intensa attività di manovra e molteplici possibilità di deposito di treni merci.
Se tratte non soggette all’OPIR soddisfano le condizioni di cui sopra, l’UFT ne Assoggettamento dispone l’assoggettamento all’OPIR. Nel caso delle nuove tratte, la valutazio- mediante decisione ne ha luogo nel quadro della procedura di approvazione dei piani. Le tratte (art. 1 cpv. 3 lett. c assoggettate mediante decisione vengono inserite nell’allegato 1.2a OPIR a OPIR) intervalli distanziati tra loro (cfr. cap. 2.4).
2.2.2 Controllo e valutazione del rapporto breve
L’UFT aggiorna lo screening se possibile una volta ogni cinque anni. Se la Valutazione per valutazione di un impianto ferroviario è cambiata rispetto all’ultimo screening, iscritto la nuova valutazione deve essere comunicata al detentore interessato sotto forma di decisione.
2.2.3 Decisione della necessità di un’analisi dei rischi
L’UFT valuta la necessità di un’analisi dei rischi basandosi sui risultati dello Necessità di screening. L’esecuzione delle analisi dei rischi viene disposta dall’UFT. un’analisi dei rischi
2.2.4 Controllo e valutazione dell’analisi dei rischi
A tale proposito non vi sono spiegazioni o indicazioni specifiche per i singoli tipi di impianti.
2.2.5 Decisione della necessità di misure supplementari di sicurezza
A tale proposito non vi sono spiegazioni o indicazioni specifiche per i singoli tipi di impianti.
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2.2.6 Pianificazione ed esecuzione di controlli
L’UFT esegue i controlli relativi all’OPIR nel quadro della vigilanza in materia Coordinamento dei di sicurezza secondo gli atti legislativi concernenti la ferrovia13. I dettagli in controlli merito alla procedura nonché la documentazione relativa ai risultati sono disciplinati in documenti interni sui processi. Il coordinamento con le scadenze di altre autorità ha luogo nel quadro della vigilanza in materia di sicurezza.
2.2.7 Informazione del pubblico
L’UFT mette a disposizione informazioni (secondo l’art. 20 cpv. 1 OPIR) sul Pubblicazione geoportale federale14. Inoltre pubblica i risultati degli screening e la metodo- dello screening logia applicata15.
2.2.8 Delega di compiti esecutivi
A tale proposito non vi sono spiegazioni o indicazioni specifiche per i singoli tipi di impianti.
2.3 Compiti dei Cantoni
A tale proposito non vi sono spiegazioni o indicazioni specifiche per i singoli tipi di impianti
2.4 Compiti della Confederazione
Il DATEC può, previa consultazione degli interessati e se necessario secondo Modifica degli lo stato della tecnica in materia di sicurezza e il volume di merci pericolose, allegati adeguare la rete delle linee di cui all’allegato 1.2a OPIR. L’UFAM mette a (art. 23a OPIR) disposizione la documentazione necessaria d’intesa con l’UFT.
13 Ufficio federale dei trasporti UFT: Concetto «Vigilanza sulla sicurezza UFT durante la fase dell’esercizio
(sorveglianza)», Berna 2013 14 www.geo.admin.ch 15 www.bav.admin.ch > Attualità > Rapporti e studi > Altro > Screening dei rischi per la popolazione/ l’ambiente