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Impianti di trasporto in condotta

BAFU UsNOvKcZdu7m · Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)

Del 13 lug 2018

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bafu-ofev-ufam/usnovkczdu7m/it/impianti-di-trasporto-in-condotta

Consultato il 3 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)
Fonte

Impianti di trasporto in condotta

2018 | Pratica ambientale Incidenti rilevanti

Impianti di trasporto in condotta Un modulo del manuale concernente l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR)

2018 | Pratica ambientale Incidenti rilevanti

Impianti di trasporto in condotta Un modulo del manuale concernente l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR)

A cura dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM Berna, 2018

Nota editoriale Valenza giuridica Editore La presente pubblicazione è un aiuto all’esecuzione elaborato Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) dall’UFAM in veste di autorità di vigilanza. Destinata in primo L’UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell’ambiente, dei luogo alle autorità esecutive, essa concretizza le prescrizioni del trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). diritto federale in materia ambientale (in merito a concetti giuridici indeterminati e alla portata e all’esercizio della discre- Direzione del progetto zionalità) nell’intento di promuovere un’applicazione uniforme Daniel Bonomi (UFAM) della legislazione. Le autorità esecutive che vi si attengono possono legittimamente ritenere che le loro decisioni siano Direzione del sottogruppo di lavoro conformi al diritto federale. Sono ammesse soluzioni alternative, Bettina Cadetg (Ufficio federale dell’energia [UFE], fino a purché conformi al diritto vigente. marzo 2017)/Yves Amstutz (UFE, da aprile 2017)

Sottogruppo di lavoro Fabian Bilger (Unione Petrolifera), Tino Döring (UFAM), Raymond Dumont (Canton AG), Gerd Füssinger (swissgas), Armin Heitzer (Unione Petrolifera), Dominique Luisier (Gaznat), Peter Massny (swissgas), Martin Merkofer (UFAM), Gilles Verdan (Gaznat), Ruedi Wendelspiess (Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti, IFO)

Redazione Elias Kopf, Pressebüro Kohlenberg

Traduzione Servizio linguistico italiano (UFAM)

Indicazione bibliografica UFAM (ed.) 2018: Impianti di trasporto in condotta. Un modulo del Manuale concernente l’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR). Ufficio federale dell’ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 1807: 13 pagg.

Grafica e impaginazione Cavelti AG, medien. digital und gedruckt, Gossau

Foto di copertina © Roger Rüegg (UFAM)

Link per scaricare il PDF www.bafu.admin.ch/uv-1807-i (la versione cartacea non può essere ordinata)

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese. La lingua originale è il tedesco.

© UFAM 2018

1 Legge federale del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti

liquidi o gassosi (legge sugli impianti di trasporto in condotta, LITC; RS 746.1; stato: 1 gennaio 2018) 2 www.bafu.admin.ch > Temi > Incidenti rilevanti > Aiuti all’esecuzione 3 Nella versione originaria dell’OPIR del 1991 gli impianti di trasporto in condotta non vi erano soggetti, ma mediante una modifica dell’ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta la procedura di approvazione dei piani era stata adattata in modo tale che nel quadro della stessa dovesse essere inoltrato un rapporto breve e se necessario un’analisi dei rischi conformemente all’OPIR.

Impianti di trasporto in condotta © UFAM 2018 6

1 Compiti del detentore

Il detentore di un impianto di trasporto in condotta ai sensi dell’ordinanza Detentore sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) corrisponde generalmente al gestore secondo la legislazione in materia di impianti di trasporto in condotta.

1.1 Accertamenti relativi al campo d’applicazione

Sono soggetti all’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti Campo d’applicazione (OPIR)4 gli impianti di trasporto in condotta di cui all’ordinanza sugli impianti (art. 1 cpv. 2 lett. f e di trasporto in condotta (OITC) 5 che soddisfano i criteri di pressione di servizio all. 1.3 OPIR / art. 1 e diametro esterno di cui all’allegato 1.3 OPIR. In singoli casi l’autorità ese- cpv. 2 lett. a LITC e cutiva può, attraverso una decisione, assoggettare all’OPIR altri impianti di art. 2 e 3 OITC) trasporto in condotta (cfr. cap. 2.2.1).

Gli impianti di trasporto in condotta con un prodotto (pressione di servizio massima approvata * diametro esterno) di P*D ≤ 200 bar cm oppure con una pressione di servizio massima approvata ≤5 bar non rientrano nel campo d’applicazione dell’OITC. Quindi non sono nemmeno soggetti all’OPIR.

1.2 Adozione di misure di sicurezza idonee

1.2.1 Scopo e portata delle misure di sicurezza

Le conoscenze tecniche relative alle misure di sicurezza vengono integrate Sviluppo della periodicamente nelle regole della tecnica. L’esperienza data dall’esecuzione tecnica in materia dell’OPIR nel settore degli impianti di trasporto in condotta ha dimostrato che di sicurezza le misure di sicurezza secondo le regole della tecnica corrispondono allo svi- (art. 3 OPIR) luppo della tecnica in materia di sicurezza. Regole della tecnica (art. 3 OSITC)

1.2.2 Cause degli incidenti rilevanti

Occorre tenere conto in particolare delle cause degli incidenti rilevanti elen- Cause degli cate nel rapporto quadro gas naturale 6 per gli impianti di trasporto in condot- incidenti rilevanti ta del gas naturale e nel rapporto CONCAWE7 per gli impianti di trasporto in (art. 3 cpv. 2 OPIR) condotta del petrolio greggio.

4 Ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR; RS 814.012; stato:

1° giugno 2015)

5 Ordinanza del 2 febbraio 2000 sugli impianti di trasporto in condotta (OITC; RS 746.11; stato:

1° gennaio 2016) 6 Swissgas SA: Sicherheit von Erdgashochdruckanlagen, Rahmenbericht zur standardisierten Ausmasseinschätzung und Risikoermittlung, Zurigo, revisione del 2010 (disponibile soltanto in tedesco e in francese)

7 CONCAWE: Performance of European cross-country oil pipelines, Statistical summary of reported

spillages in 2015 and since 1971, Environmental science for the European refining industry, Report no. 7/17. Bruxelles 2017 (in inglese)

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1.2.3 Procedura sistematica

Una procedura sistematica per l’adozione delle misure di sicurezza confor- Adozione di misure memente alle prescrizioni dell’OPIR viene sufficientemente garantita se si di sicurezza rispettano le decisioni in materia di condotte e la direttiva IFO8. (art. 3 cpv. 3 e all. 2.1 OPIR)

Per quanto concerne la formazione, l’ordinanza sulle prescrizioni di sicurezza Formazione per gli impianti di trasporto in condotta (OSITC) 9 precisa che l’esercente deve (all. 2.1 lett. c OPIR e eseguire «annualmente almeno un esercizio d’intervento». Tali esercizi servo- art. 59 cpv. 1 OSITC) no in primo luogo ad allenare il detentore e a migliorarne i processi. I servizi pubblici d’intervento devono essere coinvolti a intervalli appropriati (cfr. cap. 2.3.4).

La pianificazione degli interventi secondo l’OPIR corrisponde ai piani d’inter- Pianificazione degli vento di cui all’OSITC. È necessario «stabilire una collaborazione efficace con interventi i competenti servizi d’intervento (vigili del fuoco, organi di lotta contro l’inqui- (all. 2.1 lett. g OPIR e namento da idrocarburi, polizia)»10. art. 58 OSITC)

1.2.4 Misure di sicurezza specifiche per i singoli tipi di impianti

Le misure di sicurezza per i singoli impianti conformemente alle decisioni in Misure di sicurezza per materia di condotte e alla direttiva IFO8 corrispondono ampiamente alle misu- gli impianti di trasporto re di cui all’allegato 2.5 OPIR. in condotta (all. 2.5 OPIR)

1.3 Redazione del rapporto breve

Per gli impianti di trasporto in condotta occorre elaborare un rapporto breve Metodo di screening sotto forma di screening da inoltrare all’autorità esecutiva. I requisiti di meto- per gli impianti di do per lo screening e le indicazioni da inoltrare sono contenuti nei documenti trasporto in condotta seguenti:

  • per gli impianti di trasporto in condotta del gas naturale, «Sicherheit von Erdgashochdruckleitungen, Screening Personenrisiken» (Dokumentation der Methodik11, suisseplan su mandato dell’Associazione svizzera dell’industria del gas, 20 giugno 2014);

  • per gli impianti di trasporto in condotta del petrolio greggio, metodo di screening «Screening des risques imputables aux fuites dans les oléoducs» (EBP su mandato dell’Unione Petrolifera, 10 marzo 2014)12.

8 La direttiva dell’Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti (IFO) sulla pianificazione, la costruzione e

l’esercizio di impianti di trasporto in condotta (direttiva IFO) può essere consultata compilando un formulario online (in tedesco) dell’Associazione svizzera ispezioni tecniche (ASIT) di Wallisellen.

9 Ordinanza del 4 aprile 2007 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta

(OSITC; RS 746.12; stato: 1° luglio 2008)

10 A titolo di esempio, un gruppo di lavoro (UFE/IFO/Cantoni/detentori) ha elaborato un piano modello e

una documentazione didattica per tutti i Cantoni. Questi documenti possono essere richiesti alla Swissgas SA di Zurigo (www.swissgas.ch).

11 Swissgas AG: Sicherheit von Erdgashochdruckleitungen, Screening Personenrisiken: Dokumentation

der Methodik, Zurigo, 20 giugno 2014 (in tedesco)

12 La documentazione può essere richiesta all’Unione Petrolifera di Zurigo (www.erdoel.ch). Il metodo vale

soltanto per l’indicatore «Vittime». Per i rischi ambientali vengono eseguite analisi pilota (cfr. cap. 1.4).

Impianti di trasporto in condotta © UFAM 2018 8

Il metodo conservativo per stimare il rischio nell’ambito dello screening si basa su una semplificazione del metodo di calcolo utilizzato nell’analisi dei rischi secondo il rapporto quadro gas naturale 6.

Per gli impianti per i quali non è prevista una procedura standard di redazione Rapporto breve per del rapporto breve, ad esempio serbatoi sferici per gas ad alta pressione o gli impianti per i impianti per il deposito di gas naturale liquefatto13 (LNG, liquified natural quali non è previsto gas), bisogna consultare l’autorità esecutiva. un metodo di screening

1.4 Esecuzione dell’analisi dei rischi

Per eseguire le analisi dei rischi relative agli impianti di trasporto in condotta Requisiti di del gas naturale, il rapporto quadro gas naturale 6 costituisce una base com- contenuto pleta. Per gli scenari di incidente rilevante considerati, quest’ultimo si basa (all. 4.4 OPIR) sulle statistiche internazionali aggiornate corrispondenti.

La rete degli impianti di trasporto in condotta del petrolio greggio è notevolmente inferiore a quella del gas naturale e con meno rischio per le persone. Per questo motivo, l’onere per l’elaborazione di un rapporto quadro per gli impianti del primo tipo non sarebbe giustificato. Per l’analisi dei rischi per le persone dovuti agli impianti di tras­porto in condotta del petrolio greggio si raccomanda di utilizzare il metodo di screening (cfr. cap. 1.3) e di adattare i relativi parametri, previo sopralluogo, alle peculiarità specifiche. Per l’analisi dei rischi ambientali, invece, si dispone di due strumenti di lavoro14.

1.5 Aggiornamento del rapporto breve e dell’analisi dei rischi

L’autorità esecutiva decide quando aggiornare lo screening. In caso di cam- Aggiornamento biamento sostanziale delle condizioni, il detentore è tenuto a inoltrare all’au- dello screening e torità esecutiva (UFE), senza esplicita richiesta, un rapporto breve o un’ana- dell’analisi dei lisi dei rischi completi. L’inoltro è necessario in particolare se a seguito di rischi mutamenti di natura pianificatoria o edilizia nelle vicinanze dell’impianto il rischio aumenta notevolmente.

13 Se il deposito LNG viene utilizzato per alimentare la rete del gas naturale, è da considerare come

impianto secondario e rappresenta quindi un impianto di trasporto in condotta soggetto alla vigilanza dell’UFE. In caso contrario, l’impianto è soggetto alla vigilanza dell’autorità esecutiva cantonale. 14 Analisi pilota rischi ambientali del trasporto di petrolio, esempio sul caso «Oléoduc du Jura Neuchâtelois SA (ONJSA)», convalidato il 19 gennaio 2017 (versione del 24 aprile 2017) e analisi pilota rischi ambientali del trasporto di petrolio, esempio sul caso «Oléoduc Sappro SA», convalidato il 22 giugno 2016 (versione del 24 aprile 2017). Gli strumenti di lavoro possono essere richiesti all’Unione petrolifera a Zurigo (www.erdoel.ch).

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Per quanto concerne l’osservazione dei mutamenti sostanziali nella zona cir- Mutamenti costante, l’OSITC prescrive un obbligo di informazione in cui il detentore deve sostanziali nella «informarsi regolarmente presso le autorità locali in merito all’attuale pianifi- zona circostante cazione direttrice e dell’utilizzo del territorio, alla prevista modifica di tali pia- (art. 8a OPIR / ni e ai progetti di costruzione che potrebbero compromettere l’esistenza o art. 43 cpv. 3 e 4 l’esercizio dell’impianto di trasporto in condotta». Il detentore è inoltre tenuto OSITC) a «informare le autorità locali e l’autorità di vigilanza su possibili conflitti tra i nuovi piani direttori o i cambiamenti di destinazione previsti e l’impianto di trasporto in condotta». Per l’analisi e la valutazione di tali mutamenti l’UFAM mette a disposizione uno strumento di lavoro (cfr. cap. 2.3.1).

1.6 Compiti nel quadro della gestione degli incidenti rilevanti

L’OSITC precisa le misure di prevenzione che il detentore deve adottare per Gestione degli incidenti essere pronto ad affrontare eventuali incidenti rilevanti e soddisfare gli obbli- rilevanti (art. 11 OPIR: ghi secondo l’OPIR. comportamento in caso di incidente rilevante) Misure di prevenzione (art. 55 – 60 OSITC)

L’annuncio immediato dell’incidente rilevante secondo l’OPIR al posto d’an- Annuncio di incidenti nuncio corrisponde all’informazione tempestiva del servizio d’allarme canto- rilevanti nale secondo l’OSITC in caso di fuoriuscita di sostanze liquide o gassose. Le (art. 11 cpv. 2 lett. a disposizioni di quest’ultima vanno oltre quelle dell’OPIR, in quanto chiede di OPIR) informare il servizio d’allarme e l’IFO già «in caso di fuoriuscita di sostanze Informazione in caso liquide o gassose». di sinistro (art. 60 cpv. 1 OSITC)

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2 Compiti delle autorità

2.1 Panoramica dei compiti e competenze per l’esecuzione

Gli impianti di trasporto in condotta che rientrano nel campo d’applicazione Esecuzione sul dell’OPIR sono soggetti alla vigilanza della Confederazione. In linea di princi- piano federale pio, l’autorità esecutiva e di vigilanza è l’UFE. (art. 1 cpv. 2 lett. f e art. 23 cpv. 2 OPIR / Per l’esecuzione dell’OPIR, l’UFE coinvolge le autorità e i servizi specializzati art. 16 cpv. 1 e seguenti: art. 17 cpv. 1 LITC)

  • l’UFAM (servizio specializzato incidenti rilevanti);

  • l’Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti (sicurezza tecnica);

  • i servizi specializzati dei Cantoni.

Fig. 1 Panoramica dei compiti

Detentore

Screening / Valutazione dei rischi / Integrazione Richiesta Comunicazione in seguito a mutamento delle circostanzePrese

Integrazioni / Correzione

Ufficio federale dell’energia Richiedere No integrazioni / correzione

Chiedere presa Sì Valutare di posizione Richiesta Decisione La documentazione di (Procedura di approvazione Prese di posizione valutazione è sufficiente? dei piani / di controllo)

Prese di posizione Attività Gateway Servizi Evento iniziale/finale specia- Flusso di informazioni lizzati Flusso di sequenze

La sicurezza tecnica degli impianti di trasporto in condotta è un presupposto fondamentale per prevenire gli incidenti rilevanti. Viene controllata dall’IFO.

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2.2 Compiti dell'autorità esecutiva cantonale o federale

2.2.1 Controlli in materia di campo di applicazione

Nel quadro dello screening e della procedura di approvazione dei piani l’au- Controlli in materia torità esecutiva controlla quali impianti di trasporto in condotta rientrano nel di campo d’applicacampo d’applicazione dell’OPIR. zione

In singoli casi, l’autorità esecutiva può assoggettare all’OPIR gli «impianti di Decisione di trasporto in condotta» anche se «non soddisfano i criteri di cui all’allegato 1.3 assoggettamento OPIR» ma, «in base al loro potenziale di pericoli, possono danneggiare seria- (art. 1 cpv. 3 lett. d mente la popolazione o l’ambiente». Tale assoggettamento è da controllare OPIR) ad esempio quando un impianto di trasporto in condotta attraversa una zona densamente popolata.

2.2.2 Controllo e valutazione del rapporto breve

A tale proposito non vi sono spiegazioni o indicazioni specifiche per i singoli tipi di impianti.

2.2.3 Decisione della necessità di un’analisi dei rischi

A tale proposito non vi sono spiegazioni o indicazioni specifiche per i singoli tipi di impianti.

2.2.4 Controllo e valutazione dell’analisi dei rischi

A tale proposito non vi sono spiegazioni o indicazioni specifiche per i singoli tipi di impianti.

2.2.5 Decisione sull’adozione di misure supplementari di sicurezza

Esempi di misure di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta del gas Misure supplemennaturale sono descritti al capitolo 10 del rapporto quadro gas naturale 6 come tari di sicurezza pure nei relativi complementi, nel documento della Società anonima per il gas (art. 8 OPIR) naturale15. Aiutano il detentore a elaborare raccomandazioni appropriate destinate all’autorità esecutiva in seguito alla decisione di ridurre i rischi.

Per gli impianti di trasporto in condotta del petrolio greggio, anche il documento «Screening des risques imputables aux fuites dans les oléoducs»12 fariferimento al rapporto quadro gas naturale 6 dedicato agli impianti di cui sopra.

2.2.6 Pianificazione ed esecuzione di controlli

I controlli secondo l’OPIR corrispondono alle «ispezioni» secondo l’OITC che Controlli l’IFO deve eseguire periodicamente nel quadro della vigilanza tecnica. L’IFO (art. 8b OPIR) trasmette i propri rapporti di controllo all’autorità di vigilanza (UFE) e control- Vigilanza tecnica la altresì se hanno luogo le esercitazioni d’intervento necessarie. Queste sono (art. 4 cpv. 1 OITC)

15 Società anonima per il gas naturale: Störfallbetrachtungen zur Verlegung einer Erdgashochdruckleitung im Doppelrohrsystem und/oder zur Verlegung einer Erdgashochdruckleitung mit verschiedenen Überdeckungen (Tiefenlagen), Zurigo 2016 (in tedesco)

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da eseguire a intervalli appropriati coinvolgendo i servizi pubblici d’intervento. Viene verificato anche il funzionamento dell’allarme.

L’UFE controlla attraverso campionamenti se il detentore assume la responsabilità individuale conformemente all’OPIR (ad es. in caso di cambiamento delle condizioni ai sensi dell’art. 8a OPIR/art. 43 OITC). A tal fine l’UFE coinvolge l’UFAM e, se necessario, i servizi specializzati cantonali. Nel limite del possibile, l’UFE coordina i propri sopralluoghi con le ispezioni dell’IFO.

2.2.7 Informazione del pubblico

A tale proposito non vi sono spiegazioni o indicazioni specifiche per i singoli tipi di impianti.

2.2.8 Delega di compiti esecutivi

A tale proposito non vi sono spiegazioni o indicazioni specifiche per i singoli tipi di impianti.

2.3 Compiti dei Cantoni

2.3.1 Coordinamento della prevenzione degli incidenti rilevanti con la

pianificazione del territorio Per applicare le raccomandazioni dell’aiuto alla pianificazione16 della Confe- Coordinamento con derazione, le autorità cantonali competenti e i detentori di impianti di traspor- i piani direttori e di to in condotta hanno a disposizione uno strumento di lavoro dell’UFAM. Si utilizzazione tratta di uno strumento informatico17 per la stima della rilevanza del rischio (art. 11a OPIR) correlato a cambiamenti di destinazione e azzonamenti nel «settore contiguo» a impianti di trasporto in condotta del gas naturale. Inoltre consente di rilevare il numero di persone stimato nel settore d’influenza degli impianti di trasporto in condotta sia prima che dopo il cambiamento di destinazione previsto (aumento della densità della popolazione) in modo tale da determinare la rilevanza del rischio (seconda tappa dell’aiuto alla pianificazione «Triage aufgrund der Risikorelevanz», in tedesco).

2.3.2 Posto d’annuncio per gli incidenti rilevanti

A tale proposito non vi sono spiegazioni o indicazioni specifiche per i singoli tipi di impianti.

2.3.3 Informazione e allarme in caso di incidente rilevante

A tale proposito non vi sono spiegazioni o indicazioni specifiche per i singoli tipi di impianti.

16 Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE): Aiuto alla pianificazione «Coordinamento tra

pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti», Berna 2013

17 Lo strumento EED «Abschätzung Risikorelevanz bei Zonenplanänderungen» (in tedesco) è disponibile

presso l’UFAM previa richiesta all’indirizzo gefahrenpraevention@bafu.admin.ch.

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2.3.4 Coordinamento dei servizi d’intervento

L’OPIR prescrive che «i Cantoni coordinano l’organizzazione di catastrofe con Esercitazioni con i il piano d’intervento del detentore». Secondo le disposizioni di cui al capito- detentori e lo 2.2.6, l’IFO controlla gli esercizi di intervento dei detentori (cfr. cap. 1.2.3). coordinamento dei Per sfruttare le sinergie, i Cantoni intervengono in tempo utile per coordinare servizi d’intervento con i detentori la pianificazione delle esercitazioni dei propri servizi d’inter- (art. 14 OPIR) vento.

2.3.5 Coordinamento dei controlli

Nel caso degli impianti di trasporto in condotta soggetti all’OPIR, i Cantoni non eseguono controlli, i quali spettano alla vigilanza della Confederazione.

2.3.6 Informazione dell’Ufficio federale (UFAM)

A tale proposito non vi sono spiegazioni o indicazioni specifiche per i singoli tipi di impianti.

2.4 Compiti della Confederazione

A tale proposito non vi sono spiegazioni o indicazioni specifiche per i singoli tipi di impianti.