Parte C: Indennità per il risanamento di siti inquinati
2016 | Pratica ambientale Siti contaminati
Parte C: Risanamento
7 Requisiti per le richieste
riguardanti i risanamenti
7.1 Momenti per la presentazione di richieste riguardanti provvedimenti
di risanamento
7.1.1 Momento per la presentazione della richiesta di consultazione dell’UFAM
Nei casi con costi computabili complessivi superiori a 250 000 franchi il Cantone deve consultare l’UFAM. La consultazione ha luogo appena è disponibile il rapporto sullo studio delle possibili varianti di risanamento, tuttavia prima della decisione sulle varianti di risanamento.
7.1.2 Momento per la presentazione della richiesta di assegnazione
Nei casi con costi computabili complessivi superiori a 250 000 franchi, dopo la consultazione il Cantone deve presentare una richiesta di assegna zione. La richiesta di assegnazione deve essere presentata all’UFAM prima dell’avvio del risanamento e dopo la valutazione cantonale del progetto di risanamento, nel quale vengono stabiliti, secondo l’articolo 18 OSiti, gli obiettivi, i provvedimenti e i termini del risanamento (cfr art. 26 della legge sui sussidi, LSu; RS 616.1; cfr. anche art. 16 cpv. 3 lett. a OTaRSi).
7.1.3 Momento per la presentazione della richiesta di pagamento
Indipendentemente dal totale dei costi computabili, occorre presentare una richiesta all’UFAM se il risanamento è avvenuto e il Cantone ha preso posizione in merito secondo l’articolo 19 OSiti nonché se ha effettuato la nuova valutazione e la classificazione del sito.
Nei casi complessi con provvedimenti di risanamento pluriennali e costi molto elevati è fondamentalmente possibile procedere a uno scaglionamento del pagamento. Sono ipotizzabili pagamenti annui, fissati nel quadro della decisione di assegnazione, per i costi di risanamento sostenuti nell’anno precedente.
7.2 Contenuto della richiesta di consultazione
La richiesta di consultazione deve contenere dati generali sul sito inquinato, dati relativi all’indagine preliminare e dettagliata nonché lo studio delle varianti. Inoltre devono essere fondamentalmente dimostrate le condizioni per l’assegnazione di indennità secondo il capitolo 2.
7.2.1 Dati concernenti il sito inquinato
Per l’elenco dei dati generali concernenti il sito inquinato occorre utilizzare il modulo accluso all’allegato 7b.
Indennità per l’indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati © UFAM 2016 4
7.2.2 Dati concernenti l’indagine preliminare e dettagliata
Alla richiesta di consultazione occorre allegare i dati sostanziali dell’indagine preliminare e dettagliata, segnatamente: · i rapporti relativi all’indagine preliminare e all’indagine dettagliata; · la presa di posizione dell’autorità sull’indagine preliminare e sull’indagine dettagliata; · i dati generali concernenti il sito inquinato; · l’elenco dei costi per l’indagine preliminare e l’indagine dettagliata.
7.2.3 Dati concernenti le possibili varianti di risanamento (studio delle varianti)
Nel quadro di uno studio eseguito con una procedura comprensibile e volto a individuare e valutare le varianti di risanamento occorre fornire dati in particolare sui seguenti aspetti (cfr. anche il modulo «Valutazione di varianti di risanamento») dell’aiuto all’esecuzione «Risanamento di siti contaminati» dell’UFAM:
· La fattibilità e l’efficacia: – lo stato della tecnica, le prospettive di successo; – la controllabilità; – l’infrastruttura necessaria; – il tempo necessario; – la flessibilità, l’accettazione;
· L’ecocompatibilità e l’utilità ecologica: – la salvaguardia delle risorse (raffronto tra riciclaggio e «dig and dump»), la possibilità di smaltimento; – l’effettività in relazione agli inquinanti; – la durata della gestione successiva/i controlli successivi; – il consumo di energia;
· la stima dei presumibili costi complessivi (provvedimenti di risanamento ed eventuali controlli successivi).
7.3 Contenuto della richiesta di assegnazione
Per quanto concerne i dati necessari per una richiesta di assegnazione elencati qui di seguito, si presuppone che sia stata svolta prima una consultazione. In caso contrario occorre integrare nella richiesta di assegnazione i dati generali di una consultazione (cfr. cap. 7.2).
Nella richiesta di assegnazione occorre fornire dati sul progetto di risanamento, compresa la valutazione cantonale, l’elenco dei costi (cfr. cap. 3.5) e la documentazione relativa alla ripartizione dei costi (cfr. art. 15 OTaRSi).
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7.3.1 Dati concernenti il progetto di risanamento
I dati relativi al progetto di risanamento sono elencati nell’articolo 17 OSiti e illustrano in particolare: · i provvedimenti di risanamento previsti e gli obiettivi di risanamento fissati; · i provvedimenti previsti per la sorveglianza; · i provvedimenti previsti per lo smaltimento dei rifiuti (piano di smaltimento). Per documentare lo smaltimento dei rifiuti, devono essere registrate nello strumento di smaltimento (vedi l'appendice nel sito internet) le vie di smaltimento previste (scheda «Concept d'élimination» o «Entsorgungskonzept»); · l’efficacia e la controllabilità dei provvedimenti; · gli effetti sull’ambiente e la minaccia ambientale residua; · il controllo dei risultati; · il tempo necessario (la data d’inizio del risanamento, la durata del risanamento); · in caso di costi scoperti, una decisione sulla ripartizione dei costi o un’appropriata ripartizione dei costi del servizio specializzato cantonale (per i dati relativi alla ripartizione dei costi cfr. cap. 3.5).
7.3.2 Valutazione del progetto di risanamento da parte dell’autorità cantonale e relativa decisione
La valutazione del progetto di risanamento da parte dell’autorità cantonale deve chiarire secondo l’articolo 18 capoverso 1 OSiti in particolare se: · i provvedimenti di risanamento consentono di raggiungere gli obiettivi di risanamento definitivi secondo l’articolo 15 capoverso 1 OSiti; · i provvedimenti sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica; · in caso di decontaminazione incompleta sono garantite la controllabilità dei provvedimenti e la possibilità di eliminare le lacune nonché se sono garantiti i mezzi necessari per attuare i provvedimenti previsti; · sono soddisfatti i presupposti per discostarsi dall’obiettivo di risanamento fissato per le acque sotterranee e di superficie secondo l’articolo 15 capoversi 2 e 3 OSiti.
Di regola l’autorità stabilisce in una decisione (art. 18 cpv. 2 OSiti): · gli obiettivi del risanamento; · i provvedimenti di risanamento, il controllo dei risultati nonché i termini da rispettare; · gli oneri e le condizioni supplementari per la protezione dell’ambiente.
Alla richiesta di assegnazione occorre allegare i principi e gli elementi sostanziali del progetto di risanamento nonché la copia della valutazione del progetto di risanamento e dell’eventuale decisione.
7.3.3 Dati concernenti i presumibili costi di risanamento computabili
Alla richiesta di assegnazione occorre allegare un elenco dei presumibili costi di risanamento computabili.
Nell’articolo 13 OTaRSi sono definiti in generale i costi di risanamento computabili. I costi di risanamento computabili sono i costi che sono in relazione diretta con i rispettivi provvedimenti necessari. I costi di risanamento computabili devono essere distinti: · dai costi di risanamento totali (computabili e non computabili); · dai costi scoperti computabili (costi di risanamento computabili che devono essere assunti dall’ente pubblico); · dall’importo dell’indennità (importo OTaRSi che viene infine versato ai Cantoni).
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Sono considerati costi di risanamento computabili in particolare i costi per: · i provvedimenti immediati (se questi si rendono necessari); · lo studio delle varianti; · l’elaborazione del progetto di risanamento, la valutazione e l’ottimizzazione secondo l’articolo 17 OSiti; · la sorveglianza prima e durante il risanamento; · la sorveglianza, il preli evo di campioni e l’analisi nel quadro dei controlli successivi; · i progetti pilota (se necessari per il concreto caso di risanamento); · la gestione del progetto e la direzione dei lavori; · le prestazioni di laboratorio, di ingegneri e geologi; · i costi della procedura per ottenere il permesso di costruzione necessario per realizzare i provvedimenti di risanamento; · l’allacciamento, le attrezzature, il deposito: · servizi di geometria tecnicamente necessari per la risanamento (misurazione di apparecchiature tecniche o simili); · la sicurezza sul lavoro e la protezione dalle emissioni; · il prelievo di campioni e le relative analisi durante il risanamento; · i lavori edili per l’allacciamento temporaneo, i trasporti e le attrezzature per il risanamento; · il trattamento del materiale inquinato o dei rifiuti (in-situ, on-site, off-site); · la decontaminazione e lo smaltimento dei rifiuti secondo l’articolo 16 capoverso 1 lettera a OSiti; · la costruzione, l’esercizio, la manutenzione e lo smantellamento di impianti e attrezzature volti a impedire e sorvegliare a lungo termine la diffusione di sostanze pericolose per l’ambiente secondo l’articolo 16 capoverso 1 lettera b OSiti (provvedimenti di circoscrizione); · la prova che gli obiettivi di risanamento sono stati raggiunti, la verifica dei risultati, le misurazioni per il collaudo secondo l’articolo 19 OSiti.
Nell’ambito del conteggio dei costi di risanamento è possibile conteggiare anche quei costi che sono computabili per l’indagine preliminare e l’indagine dettagliata, purché non siano stati già conteggiati in una fase di indennizzo separata.
Non sono considerati costi di risanamento computabili in particolare: · l’acquisto e il deprezzamento di terreni, · l’iscrizione al catasto; · l’adeguamento dei piani direttori e di utilizzazione; · l’allestimento di strutture organizzative; · l’informazione al pubblico e agli ambienti politici 1; · i provvedimenti per l’uso successivo secondo la pianificazione; · i costi di capitale; · gli accertamenti giuridici e le spese giudiziarie; · le assicurazioni; · i costi di demolizione di opere sotterranee e di superficie, che non devono essere demolite a causa del risanamento;
A meno che non sia esplicitamente richiesto dalla legge (pubblicazione della domanda di costruzione o simili)
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· i costi amministrativi come i costi di gestione del proprietario del fondo, le spese di trasloco, le perdite di reddito locativo; · le tasse 2.
7.4 Contenuto della richiesta di pagamento
7.4.1 Costi di risanamento computabili inferiori a 250 000 franchi
Se non sono state già effettuate una consultazione e un’assegnazione, in caso di costi di risanamento computabili inferiori a 250 000 franchi occorre inoltrare nella richiesta di pagamento i documenti indicati nei precedenti capitoli «Contenuto della richiesta di consultazione» e «Contenuto della richiesta di assegnazione».
Inoltre occorre allegare alla richiesta di pagamento i seguenti documenti: 1. il rapporto di risanamento con i relativi risultati (compresa la prova che sono stati raggiunti gli obiettivi di risanamento secondo l’art. 19 OSiti e la proposta di una nuova valutazione e classificazione del sito secondo l’art. 8 OSiti) ; 2. la copia della presa di posizione cantonale relativa ai provvedimenti di risanamento attuati e al raggiungimento degli obiettivi di risanamento (cfr. art. 19 OSiti); 3. un elenco dell’insieme dei costi di risanamento effettivamente sostenuti e computabili verificato e vistato dal competente servizio specializzato cantonale. Nell’elenco dettagliato occorre indicare la data del conteggio, il fatturante, il genere di prestazione e l’importo. I costi di risanamento devono essere sempre indicati IVA inclusa. Il controllo dei singoli giustificativi spetta al competente servizio specializzato cantonale. I singoli giustificativi devono essere inoltrati solo su richiesta dell’UFAM.
7.4.2 Costi di risanamento computabili superiori a 250 000 franchi
Per quanto concerne la richiesta di pagamento per costi di risanamento superiori a 250 000 franchi, la maggior parte dei dati richiesti è stata già fornita nell’ambito della consultazione e della richiesta di assegnazione di indennità.
Per documentare lo smaltimento dei rifiuti, le vie di smaltimento effettive devono essere registrate nello strumento di smaltimento (vedi appendice alla HomePage) e le differenze rispetto al concetto di smaltimento devono essere giustificate.
Per completare la richiesta occorre inoltrare all’UFAM i dati indicati nel capitolo 7.4.1 (rapporto finale, presa di posizione del Cantone e l’elenco dei costi).
UFAM ne dispone il pagamento.
Ad eccezione del permesso di trivellazione e del permesso di costruzione
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Allegato relativo alla parte 7 7a Condizioni e fasi della procedura di indennizzo per provvedimenti di risanamento (spiegazioni nei cap. 2 e 3)
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7b Modulo relativo ai dati generali per il risanamento del sito inquinato
Questo modulo deve essere inoltrato una sola volta nel quadro della procedura d’indennizzo OTaRSi. Contrassegnare ciò che fa al caso ξ
1 Si tratta di una
ο richiesta di consultazione ο richiesta di assegnazione ο richiesta di pagamento
2 Denominazione del sito inquinato
Numero CSI:
3 Comune, ubicazione del sito:
Coordinate:
Pianta dell’area (allegato)
4 Rapporti di proprietà (proprietari del sito inquinato, nomi, indirizzi)
5 Genere di sito
ο Sito aziendale ο Sito di deposito ο Sito di incidente
Per le discariche di rifiuti urbani: conferma che si tratta di una discarica comunale gestita dall’ente pubblico o nell’interesse pubblico (allegato)
6 Genere di inquinanti presenti nel sito (tipi di rifiuti prevalenti)
7 Inquinanti rilevanti per il risanamento (causa del risanamento)
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8 Dati quantitativi
Sito aziendale Quantità/volume di materiale contaminato ο t / ο m³
Sito di deposito Quantità/volume di rifiuti depositati ο t / ο m³
Sito di incidente Quantità/volume di materiale contaminato ο t / ο m³
9 Periodi
Periodo di attività o periodo nel quale gli inquinanti sono penetrati nel sottosuolo (anno):
dal al ancora in attività ο
Periodo di deposito per le discariche (anno):
dal al
Momento dell’incidente (anno):
10 Settori ambientali minacciati
Beni ambientali Minaccia ambientale già in atto Pericolo concreto ο Acque sotterranee ο ο ο Acque superficiali ο ο ο Suolo ο ο ο Aria ο ο