RS 784.101.112 / 3 Esigenze concernenti il genere e la forma delle informazioni contabili e finanziarie presentate dai fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono unapo
1.1 Campo d’applicazione
Le esigenze riportate in quest’appendice si rivolgono ai fornitori di servizi di telecomunicazione con una posizione dominante sul mercato che, nell’ambito di procedure d’accesso giusta l’articolo 11a capoverso 1 LTC, devono dimostrare che i loro prezzi sono basati sui costi ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 LTC e dell’articolo 54 segg. OST e devono dunque fornire il cosiddetto rendiconto dei costi. Esse forniscono un modello per l’applicazione dell’articolo 74 capoverso 3 OST. I fornitori dominanti sul mercato sono tenuti ad adottare preventivamente le misure necessarie a soddisfare queste esigenze nell’eventualità di (possibili) procedure di accesso.
1.2 Basi legali e riferimenti
[1] RS 784.10, LTC, legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) [2] RS 784.101.1, OST, ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) [3] RS 784.101.112, OComCom, ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni del 17 novembre 1997 concernente la legge sulle telecomunicazioni [4] Raccomandazione della Commissione europea del 19 settembre 2005 sulla separazione contabile e la contabilità dei costi nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche (2005/698/CE) [5] International Financial Reporting Standards (IFRS), International Accounting Standards Committee Foundation (IASC Foundation), International Financial Reporting Accounting Standards (IAS 1-40) [6] US Generally Accepted Accounting Principles (principi contabili statunitensi; US GAAP)) [7] Swiss Generally Accepted Accounting Principles (Raccomandazioni svizzere relative alla presentazione dei conti; Swiss GAAP RPC)
1.3 Definizioni
1.3.1 Rendiconto dei costi
Il rendiconto dei costi serve a comprendere i prezzi contestati e a verificare a posteriori se questi ultimi sono stati fissati in funzione dei costi conformemente alle disposizioni legali vigenti. Le informazioni di riferimento e i modelli di costo nonché le relative documentazioni sono parte integrante del rendiconto dei costi.
1.3.2 Informazioni di riferimento
Le informazioni di riferimento sono tutte le informazioni che confluiscono nel modello di costo.
1.3.3 Modelli di costo
I modelli di costo, basati su informazioni di riferimento e ipotesi, servono a simulare e a mostrare i costi pertinenti.
1.3.4 Informazioni contabili e finanziarie
Le informazioni contabili e finanziarie costituiscono l’insieme di informazioni quantitative atte a descrivere i risultati e i fatti, incluse causalità e conseguenze finanziarie per l’impresa e il suo contesto. Le informazioni contabili sono estratte dalla contabilità aziendale atta a rilevare e monitorare il flusso di
denaro e di prestazioni derivanti dai processi aziendali. Le informazioni finanziarie derivano da altre fonti d’informazione accessibili. Ogni decisione aziendale si basa sulle informazioni contabili e finanziarie.
1.3.5 Imputazione dei costi
L’imputazione dei costi comprende l'insieme dei processi relativi all'attribuzione delle informazioni di riferimento ai servizi di accesso.
2 Esigenze minime in termini d'informazioni per il rendiconto dei
costi
2.1 Pertinenza
Le informazioni devono essere pertinenti al loro scopo. Sono considerate pertinenti se sono necessarie alla presa di decisione delle autorità o se la influenzano.
2.2 Esaustività
Le informazioni devono essere esaustive e sono considerate come tali se permettono di esaminare la fattispecie in questione.
2.3 Esattezza
Le informazioni devono essere esatte. Sono considerate esatte se sono affidabili e sono state raccolte in modo imparziale. Le informazioni non devono dunque contenere errori gravi e non aver subito influenze tali da deformare la realtà o manipolare i risultati. Devono illustrare quanto pretendono di illustrare. Le rilevazioni, le delimitazioni e le valutazioni dei dati vanno effettuate in modo neutro e conforme al sistema.
2.4 Comprensibilità
Le informazioni devono essere comprensibili ai loro destinatari. Devono essere pertinenti, essere presentate in modo sistematico e documentate in modo adeguato.
2.5 Verificabilità
Le informazioni devono poter essere verificate dalle autorità. A tal fine, va documentato il loro contenuto e va illustrata la loro derivazione.
2.6 Comparabilità
Le informazioni devono essere comparabili nel tempo. Devono essere rilevate e derivate in base agli stessi principi e criteri nei vari periodi. Modifiche successive delle informazioni devono essere illustrate in modo ricostruibile.
2.7 Formato
Tutte le informazioni vanno inoltrate in un formato elettronico corrente e modificabile. I collegamenti e le funzioni devono essere visibili.
2.8 Arrotondamenti
In linea di principio, le cifre devono essere riportate nel rendiconto senza arrotondamenti e come tali sono utilizzate per i conteggi. Solo i prezzi applicati ai prodotti di accesso possono essere arrotondati, in modo appropriato (sono esclusi i risultati intermedi).
2.9 Segreto aziendale
Se le informazioni inoltrate contengono segreti aziendali, va aggiunta una versione in cui le informazioni in questione sono state coperte. Occorre opportunamente motivare in che misura si tratta di segreti aziendali. Le informazioni coperte vanno riassunte o riscritte in una forma adeguata.
3 Esigenze particolari per il rendiconto dei costi
3.1 Esigenze applicabili alle informazioni di riferimento
3.1.1 Descrizione
Per ogni informazione di riferimento vanno indicati provenienza, metodo di rilevamento ed eventuali costi da esso risultanti. Il fornitore dominante espone in che misura ha verificato o esaminato le fonti utilizzate e come garantisce l’attualità delle informazioni.
3.1.2 Derivazione
Tutti i documenti e di dati pertinenti per la derivazione delle informazioni di riferimento vanno riportati in un elenco con indicazione della provenienza e del contenuto.
3.1.3 Informazioni di riferimento basate su sistemi di informazione contabile e finanziaria
Se nel suo modello di costo il fornitore dominante utilizza informazioni basate sui suoi sistemi di informazione contabile e finanziaria, deve: − basarsi sulle prescrizioni del Codice svizzero delle obbligazioni, sulle raccomandazioni professionali per l’allestimento dei conti annuali (Swiss GAAP FER) o sugli standard contabili riconosciuti internazionalmente (IAS, IFRS, US GAAP); − descrivere in modo esaustivo e coerente i sistemi di informazione contabile e finanziaria utilizzati, i piani contabili, i singoli conti, i centri e le unità di costo nonché le loro correlazioni nell’organizzazione aziendale; − comprovare e documentare separatamente le modifiche delle informazioni dovute a rivalutazioni e incremento di efficienza; − descrivere i costi, che in base alla contabilità interna sono imputati ai servizi in questione, la contabilità delle prestazioni interna e l’imputazione dei costi utilizzata; − presentare le informazioni con un livello di dettaglio adeguato e, su domanda dell’autorità istruttoria, poterle mettere a disposizione anche con il livello di dettaglio scelto per l’analisi prodotta a scopo interno; − su richiesta dell’autorità istruttoria, garantire il diritto di visionare i sistemi interni all’azienda, in particolare i suoi sistemi contabili e finanziari.
3.2 Esigenze in materia di modelli di costo
3.2.1 Consegna
I modelli di costo vanno presentati alle autorità in modo integrale, cosicché queste ultime possano comprendere, verificare e, se necessario, adattare i modelli.
3.2.2 Parti integranti
I modelli di costo rispettano il principio dell’aggregazione contabile e contengono in particolare le contabilità dei tipi di costo, dei centri di costo e delle unità di costo.
3.2.3 Separazione contabile dei costi
Nei modelli di costo, il fornitore dominante deve essere in grado di documentare separatamente i costi e poter disaggregare i costi delle prestazioni e gli incrementi, separando in particolare le prestazioni interne ed esterne.
3.2.4 Imputazione dei costi
Per l’imputazione dei costi, in particolare per la ripartizione dei costi comuni e dei costi generali, devono essere utilizzati criteri obiettivi e verificabili che vanno documentati. Se l’imputazione dei costi nel rendiconto dei costi viene fatta con un livello di aggregazione più alto rispetto a quello per gli scopi interni, occorre dimostrarlo e motivarlo. Su richiesta dell’autorità istruttoria, l’imputazione dei costi va dimostrata con il livello di dettaglio scelto per l’analisi prodotta a scopo interno. I costi generali pertinenti devono essere ripartiti tra le unità di costo secondo una base di calcolo che presenta un nesso causale con i costi medesimi. Le chiavi di ripartizione applicate devono essere documentate e descritte in modo verificabile. I sistemi di imputazione dei costi generali che derogano a questi principi devono essere indicati nel dettaglio e il loro calcolo deve essere tale da poter essere verificato. In mancanza di una base di calcolo adeguata, la ripartizione dei costi generali pertinenti può essere effettuata anche attraverso altri metodi appropriati (ad es. valori di Shapley delle unità di costo interessate ). In tal caso, occorrerà motivare la scelta del metodo adottato nonché documentare nel dettaglio i calcoli eseguiti.
3.2.5 Determinante di costo (cost driver) e analisi di sensibilità
Per ogni imputazione dei costi va dimostrato se si tratta di costi variabili, variabili “a gradino” o fissi. Per le voci di costo che influiscono considerevolmente sul risultato, va documentata la derivazione del determinante di costo (cost driver) e la relazione tra costi e volumi. Nei modelli di costo deve essere prevista la possibilità di effettuare un’analisi di sensibilità.
3.3 Esigenze in materia di rilevamento dei dati, di valutazione e di previsioni
3.3.1 Perizie e studi
Se per il rendiconto dei costi il fornitore dominante si basa su studi e perizie, è tenuto altresì a presentare questa documentazione.
3.3.2 Prove a campione
I campioni devono essere rappresentativi ed essere stati scelti in base a metodi statistici generalmente riconosciuti. I parametri necessari (inclusi i criteri per test di ipotesi) vanno definiti prima di scegliere il campione. Solo dopo aver definito i parametri si può scegliere il campione e valutarlo. Il campione
Il valore di Shapley (che prende il nome del suo inventore Lloyd Shapley) è un concetto di soluzione appartenente alla teoria dei giochi cooperativi. Consente di stabilire l'ammontare della ricompensa che potrebbe aspettarsi (interpretazione positiva) o che dovrebbe ricevere (interpretazione normativa) un giocatore di una coalizione in funzione del suo contributo. Applicato all'ambito delle telecomunicazioni, ciò significa che ogni impianto assume dei costi generali proporzionali al contributo che apporta al funzionamento dell'intero sistema. Saranno inoltre determinati i costi incrementali medi di ogni impianto per ogni unità di costo, vale a dire per ogni combinazione dei momenti di messa a disposizione di ogni unità di costo, dai costi isolati al caso in cui tutte le unità di costo siano già state prodotte.
deve soddisfare i criteri stabiliti in precedenza sulla qualità della prova. I campioni scelti che non soddisfano i criteri precedentemente stabiliti, vanno documentati e presentati all’autorità istruttoria.
3.3.3 Rivalutazione dei beni tangibili
Quando viene chiesto di presentare un’offerta allo scopo di ottenere la rivalutazione dei beni tangibili, la definizione delle quantità ordinate e delle condizioni deve corrispondere a quella di un nuovo fornitore sul mercato giusta l’articolo 54 OST. Vanno raccolte informazioni sui costi d’installazione ed eventualmente di manutenzione e si deve tener conto degli sconti di quantità e dei ribassi. I fornitori, cui è stato chiesto di sottoporre un’offerta, devono essere informati che queste offerte possono essere presentate alle autorità nell’ambito di procedure d’accesso atte a provare che le esigenze legali giusta l’articolo 54 OST vengano rispettate per il rendiconto dei costi. Per verificare le offerte, il fornitore dominante deve poter fornire i prezzi effettivamente pagati l’anno precedente per la sua struttura esistente (indicando la quantità ordinata e le condizioni). Vanno presentati, nella misura in cui sono disponibili, ricevute, contratti e offerte. Il fornitore dominante sul mercato effettua una rivalutazione di questo impianto secondo una periodicità puntualmente adeguata al caso oppure approva i prezzi applicati in origine.
3.3.4 Ipotesi
La derivazione delle ipotesi utilizzate in anni precedenti per la rendicontazione dei costi (ad es. domanda attesa, diminuzione dei prezzi, previsione di vita d’esercizio del bene) va documentata. Le ipotesi devono essere obiettive e verificabili. La scelta dei fattori d’influenza impiegati per le ipotesi deve essere motivata.
3.4 Esigenze in materia di controllo delle discriminazioni di prezzo
Nel caso in cui si renda necessaria un controllo dei prezzi conformemente alle disposizioni sulle discriminazioni di prezzo di cui all'articolo 54c dell'OST, il fornitore dominante sul mercato è tenuto a fornire una previsione dell'anno solare che riguarda i prezzi contestati. Le previsioni, che devono essere comprensibili e fondate su cifre possibilmente attuali, contengono informazioni dettagliate su tutte le cifre d'affari dei clienti finali realizzate in base alla relativa forma di accesso e sui costi posti a valle risultanti dalla fornitura dei servizi ai clienti finali. Nel caso di pacchetti di servizi, le cifre d'affari e i costi posti a valle relativi ai singoli componenti dell'offerta che non possono essere imputati alla forma di accesso (ad es. servizi di telefonia mobile) devono essere documentati in modo separato. Soggetti all'obbligo di documentazione sono inoltre i cosiddetti costi negativi posti a valle, vale a dire quei costi che il fornitore dominante deve sostenere per il solo fatto di offrire dei servizi a terzi.
3.5 Esigenze in materia di costi di manutenzione e ampliamento della canalizzazione dei cavi
3.5.1 Principio di base
Ai fini di una rendicontazione dei costi affrontati per le canalizzazioni di cavi, il fornitore dominante è tenuto a presentare i costi calcolatori attuali per la manutenzione e l'ampliamento della rete di cavidotti.
3.5.2 Costi di esercizio
I costi di esercizio effettivi delle canalizzazioni dei cavi devono essere calcolati in modo trasparente. I costi di esercizio previsti nel quadro della manutenzione e dell'ampliamento dell'infrastruttura devono essere separati dai restanti costi di esercizio del rendiconto. Occorre assicurarsi che i costi di esercizio
non siano fatturati due volte. Le prestazioni coperte dai costi di esercizio che sono già stati considerati devono essere presentate separatamente nel rendiconto dei costi.
3.5.3 Costi del capitale
I costi del capitale si compongono dei costi di ammortamento e dei costi d'interesse. Ai fini della verifica degli ammortamenti considerati, occorre presentare le cifre riguardanti gli investimenti annuali per la canalizzazione dei cavi realizzati negli ultimi cinque anni e quelli previsti (preventivati) per i successivi cinque anni al massimo. Per consentire un controllo dei valori preventivati è necessario rendere pubblico il piano d'investimento. Per la rendicontazione dei costi d'interesse, il fornitore dominante è tenuto a fornire informazioni comprensibili segnatamente sul fattore di rischio beta, sulle quote di partecipazione al suo capitale (a valori di mercato) nonché sugli interessi del capitale di terzi.
3.6 Esigenze in materia di calcolo del performance-delta
Il fornitore dominante deve documentare le cifre d'affari realizzate in Svizzera con i clienti finali che dispongono del Fiber To The Home, separatamente da quelle cifre d'affari realizzate con i clienti finali che dispongono solamente di linee di collegamento in rame. Nell'ambito dei costi variabili posti a valle vigono i seguenti principi: − i costi non devono presentare inefficienze; − le differenze di prezzo tra i prodotti finali basati su collegamenti in rame e quelli in fibra ottica devono essere calcolati in modo trasparente e comprensibile; − i costi che risultano in correlazione ad altri prodotti e servizi devono essere delimitati mediante delle chiavi di ripartizione adeguate fondanti su fattori di costo, ed essere presentati separatamente; − qualora sia possibile dimostrare verosimilmente che i costi non differiscono da una tecnologia all'altra, si potrà rinunciare a calcolarli. Nel caso di pacchetti di servizi, le cifre di affari e i costi posti a valle che risultano dai singoli componenti dell'offerta e che non riguardano né i collegamenti in rame né quelli in fibra ottica (ad es. servizi di telefonia mobile) devono essere indicati separatamente. Se, ai fini di completamento e di generalizzazione, si fa riferimento a studi e statistiche realizzate in Svizzera, occorre fornire la relativa documentazione. Lo stesso dicasi per le analisi comparative su scala internazionale.
4 Esigenze ridotte in materia di rendicontazione dei costi
L’autorità istruttoria può, su richiesta di una parte o d’ufficio, ridurre le esigenze in materia di rendicontazione dei costi del fornitore dominante, se la controversia riguarda un importo esiguo o per altri motivi d’economia procedurale.
Berna, 6 maggio 2014 Commissione federale delle comunicazioni ComCom
Marc Furrer Presidente