Protezione contro il rumore degli impianti a fune
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e della comunicazione DATEC Ufficio federale dell’ambiente UFAM
Novembre 2020
Direttiva di procedura
Direttiva: Protezione contro il rumore degli impianti a fune Introduzione Questa direttiva riassume brevemente le basi giuridiche e gli aiuti all’esecuzione già esistenti, e sostiene gli organi d’esecuzione e i gestori degli impianti nell’affrontare i propri compiti. La legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01) e l'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF, RS 814.41) mirano a proteggere la popolazione da immissioni foniche dannose o moleste. Tale obiettivo viene concretizzato, in particolare, applicando i valori limite d’esposizione al rumore stabiliti nell’OIF dal Consiglio federale per impianti quali strade, ferrovie, aerodromi, nonché impianti dell’industria e delle arti e mestieri. Agli impianti a fune si applicano i valori limite d’esposizione al rumore dell’industria e delle arti e mestieri secondo l'allegato 6 OIF. L'attuazione delle disposizioni relative alla limitazione delle emissioni e ai risanamenti così come la determinazione e la valutazione delle immissioni foniche spettano all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) quando si tratta di impianti a fune soggetti a concessione federale, e ai Cantoni interessati quando si tratta di tutti gli altri impianti a fune (art. 45 cpv. 3 lett. f OIF).
Esigenze di protezione fonica per i nuovi impianti a fune Ai sensi delle normative sul rumore, un impianto è considerato nuovo se l'autorizzazione di costruzione è stata rilasciata a partire dal 1° gennaio 1985 (art. 47 cpv. 1 OIF). Secondo gli articoli 11 cpv. 2 LPAmb e 7 cpv. 1 lett. a OIF, nell'ambito della prevenzione, le emissioni prodotte dagli impianti nuovi devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche. Inoltre, la costruzione di nuovi impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione1 (VP) (art. 25 cpv. 1 LPAmb, art. 7 cpv. 1 lett. b OIF e art. 8 cpv. 4 OIF).
Esigenze di protezione fonica per gli impianti a fune esistenti (vecchi) Ai sensi delle normative sul rumore, un impianto è considerato esistente (vecchio), se l'autorizzazione di costruzione è stata rilasciata prima del 1º gennaio 1985. Nell’ambito di modifiche, ingrandimenti o risanamenti, le emissioni generate da impianti esistenti devono essere limitate nell'ambito della prevenzione nella misura massima consentita dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. Inoltre non possono essere superati i valori limite d’immissione2 (VLI) (art. 8 e art. 13 OIF). La sostituzione3 di impianti a fune esistenti comporta in genere una ristrutturazione dell'impianto simile a una nuova costruzione, poiché le trasformazioni o gli ingrandimenti superano l'importanza dei singoli componenti dell'impianto esistente. Ai sensi delle normative sul rumore, il progetto deve essere quindi considerato come nuovo impianto (cfr. Robert Wolf, commento alla LPAmb, seconda edizione, n. 47 relativo all'art. 25 LPAmb).
Determinazione del carico fonico Se un impianto a fune con concessione federale viene ricostruito o modificato sostanzialmente, l’instante deve determinare il carico fonico nell’ambito dell’esame d’impatto ambientale (art. 2 cpv. 1 e
I valori di pianificazione definiscono la soglia al di sotto della quale il rumore causa livelli di disturbo tutt'al più esigui. I valori limite d'immissione definiscono la soglia al di sotto della quale il rumore non disturba sensibilmente il benessere della popolazione esposta. Se le modifiche di un impianto esistente vengono qualificate giuridicamente ai sensi delle normative sul rumore come preponderanti, valgono anche in questo caso le prescrizioni per impianti nuovi. Interventi preponderanti sono considerati per esempio i risanamenti di tracciati, l’allargamento di binari, la ricostruzione della stazione a valle, nuovi veicoli con maggior velocità e conseguente maggior portata.
allegato cfr. 6 OEIA). L’UFT esamina il rapporto d'impatto ambientale nell’ambito della procedura d'approvazione dei piani (art. 3 cpv. 1 LIFT) Se indipendentemente da una procedura di approvazione dei piani esiste motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione determinanti siano o potrebbero essere superati, I'autoritä esecutiva ë tenuta a determinare le immissioni foniche (art. 36 cpv. 1 OIF). II gestore dell'impiantoë tenuto a un obbligoattivo d’informazione (vedi art. 46 LPAmb).
Misure di riduzione delle emissioni Nell'ambitodella prevenzione,i gestori degli impiantidevono adottare misure di riduzionedelle emissioni a condizione che siano realizzabili daI profilo tecnico e funzionale, economicamente sostenibilie non contraddicano nessun altro interesse pubblico preponderante. Se i VP sono rispettati, eventualimisure preventivesono considerate economicamentesostenibilisecondo la prassi solo se permettono di ottenere una riduzione sostanziale delle emissioni con oneri ridotti (cfr. allegato 2). Se, nonostante le misure preventive, gli impianti nuovi superano i VP o gli impiantiesistenti i VLI, in linea di principiooccorre disporre misure piü severe volte a ridurre le emissioni fino al rispettodei valori limite determinanti. Qualora non fosse possibile adottarle, spetterä al gestore dell'impianto esporre in maniera verificabile la motivazione all'autoritä esecutiva.
Decisione dell'autoritäesecutiva L’UFT in qualitä di autoritä esecutiva verifica le misure di riduzione delle emissioni e ne decide l’attuazione. Nella sua decisione definisce le immissioni foniche che I'impianto puö produrre nelle sue vicinanze (art. 37a OIF). Puö tuttavia accordare facilitazionise iI rispetto dei valori limited'esposizione determinanti (dei VP per i nuoviimpiantio dei VLI per queIËIesistenti)costituisceun onere sproporzionato rispetto all'impiantoe in presenza di un interesse pubblico preponderante per I'impianto (art. 17 e art. 25 LPAmb). L'entitä delle facilitazioni deve limitarsi a quella giustificata in virtü della proporzionalitä neI caso concreto. Se per impiantifissi pubblicio concessionati, a causa dellefacilitazioniaccordate, non possono essere rispettati i VLI (per i nuovi impianti o per quelli modificati sostanzialmente) o i valori d'allarme (per gli impianti esistenti), I'autoritäesecutiva cantonale in accordo con l’UFT obbliga i proprietari degli edifici esistenti esposti al rumore a isolare secondo I'allegato 1 OIF le finestre dei locali sensibili al rumore (art. 10 e 15 OIF). 1costi per questi provvedimenti d'isolamento acustico sono sopportati daI titolare dell'impianto, ovvero daI gestore/proprietario dell'impianto a fune (art. 11 e 16 OIF)
Checklist ad uso delle autoritä di controllo e dei pianificatori L’allegato 1 contiene una breve checklist utilizzabilenell'ambitodella sorveglianza della sicurezza delle imprese di trasporto a fune (aspetti di diritto ambientale inclusi) effettuata periodicamente dall'UFT. L'obiettivodelle domande ë di ottenere una panoramica della situazione det carico fonico e di valutare I'ulteriorenecessitä di intervento. L'allegato 2 contempta un elenco di misure di riduzione delle emissioni, valutate daI punto di vista qualitativo
Divisione Infrastrutture Divisione Sicurezza
#.#rrzuM Anna Barbara Remund, Vicediretrice Mf Sperlich, Vicedirettore
Informazioni supplementari [1] Legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19830267/index.html
[2] Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l’inquinamento fonico (OIF) https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19860372/index.html
[3] Umwelt und Raumplanung bei Seilbahnvorhaben, Vollzugshilfe für Entscheidbehörden und Fachstellen, Seilbahnunternehmungen und Umweltfachleute (UFAM, 2013)
[4] Determinazione e valutazione dei rumori dell'industria e dell'artigianato. Aiuto all'esecuzione (UFAM, 2016)
Allegato 1: checklist per una panoramica del carico fonico nell'ambito dei controlli di sicurezza I valori limite d'esposizione determinanti sono: – i valori di pianificazione (VP) per i nuovi impianti (licenza edilizia rilasciata dopo il 1º gennaio 1985); – i valori limite d'immissione (VLI) per gli impianti esistenti (licenza edilizia rilasciata prima del 1º gennaio 1985).
Domande sulla situazione del carico fonico Sì No o nessuna informazione
1 Le direttive della normativa sul rumore sono rispettate? Proseguire al Proseguire al
(vi sono decisioni o accertamenti concernenti il rumore?) punto 3 punto 2
2 Ultimamente vi sono state lamentele per il rumore? Proseguire al Proseguire al
punto 5 punto 4
Necessità di intervento
3. Sostanzialmente non sussiste alcuna necessità di intervento4. In caso di lamentele a causa del rumore, esporre la situazione del carico fonico in base alla decisione o ai chiarimenti. 4. Sostanzialmente non sussiste alcuna necessità immediata di intervento. Tuttavia, qualora vi sia motivo di supporre che i valori limite d'esposizione determinanti potrebbero essere superati, procedere alla determinazione delle immissioni foniche. In caso di superamento di tali valori, avviare una procedura di risanamento nell'ambito della quale devono essere verificate le misure di riduzione delle emissioni.
5 Necessità di intervento
Determinare il carico fonico delle zone esposte ai rumori. In caso di superamento dei valori limite d'esposizione determinanti, avviare una procedura di risanamento nell'ambito della quale devono essere verificate le misure di riduzione delle emissioni.
Gli impianti costruiti o modificati sulla base di un'approvazione dei piani concessa a partire dal 1º gennaio 2007 (entrata in vigore della LIFT e dell'OIFT) rispettano di regola le direttive delle normative sul rumore.
Allegato 2: misure di riduzione delle emissioni foniche In linea di massima le immissioni foniche devono essere ridotte adottando misure alla fonte. La riduzione delle emissioni è un compito di pianificazione che deve essere svolto sia dai costruttori degli impianti che dagli architetti. La seguente tabella elenca, in modo non esaustivo, diverse misure tecniche o d'esercizio volte a ridurre le immissioni foniche.
N. Designazione Descrizione abbreviata
Misure tecniche
1 Ottimizzare l'ubicazione Massimizzare la distanza e utilizzare le schermature (terreno, parti
degli impianti dell'edificio, altri edifici).
2 Facciate: aperture e Evitare di creare aperture nelle zone esposte al rumore o
schermature insonorizzarle. Estendere il più possibile gli edifici e le pareti fino alle stazioni, in funzione di schermatura; se possibile integrare piloni di ritenuta.
3 Ridurre la propagazione L’utilizzo di materiale fonoassorbente sul soffitto e alle pareti riduce
delle onde sonore il rumore per personale, clienti e ambiente circostante. all'interno delle stazioni
4 Acquisto di pilastri e Armare i pilastri (acciaio più spesso, riempire i sostegni a struttura
piloni tubolare d'acciaio con ghiaia o calcestruzzo; pilastri di calcestruzzo).
5 Tipo di gruppo motore e Il motore a trazione diretta dovrebbe essere più silenzioso del
sua ubicazione motore con riduttore. Ubicazione del gruppo motore nella stazione a monte o con argano sospeso.
6 Rivestimento, intradosso Rivestimento fonoassorbente della stazione o intradosso massiccio
per contrastare la propagazione del rumore della stazione dal rivestimento stesso. Incapsulamento adeguato dei componenti che causano rumore, intradosso incluso, secondo lo stato della tecnica. 7 Ottimizzare il tipo di fune Compattare le funi per ridurre le vibrazioni. 8 Rulliere (tipo) Utilizzare rulliere che generano poche emissioni.
9 Rulliere (distanza rulli) Armonizzare la distanza dei rulli alla distanza dei cavi per ridurre le
vibrazioni.
10 Piedistalli, elementi di Prevenire vibrazioni e «scontri» di componenti facilmente staccabili
guida ecc.
Misure d'esercizio
11 Ridurre la velocità di Ridurre al minimo la velocità di marcia, se opportuno. (Nel caso dei
marcia (di giorno e/o di consueti grandi impianti a fune accoppiabili la diminuzione del livello notte) sonoro è pari a ca. 2.5 dB(A) per 1 m/s di riduzione della velocità).
12 Riduzione della velocità Se opportuno, ridurre al minimo la velocità di marcia durante le
di marcia durante le manovre (effetto soprattutto negli orari marginali). manovre
13 Ottimizzare l'equipaggia- La riduzione dell'equipaggiamento della cabina limita al minimo la
mento della cabina frequenza di rumori a componente impulsiva relativamente intensi e fastidiosi.
14 Esercizio di convogli In caso di pochi viaggiatori, arrestare le cabine in formazione di
convoglio e eventualmente l'impianto.
15 Ottimizzare gli orari di La limitazione degli orari di esercizio ha un effetto diretto sul livello
esercizio di valutazione.