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Direttiva sui periti per la navigazione (Dir. P-N)

BAV bbdZSWRumjCr · Ufficio federale dei trasporti (UFT)

Del 15 mag 2025

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bav-oft-uft/bbdzswrumjcr/it/direttiva-sui-periti-per-la-navigazione-dir-p-n

Consultato il 30 ago 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Ufficio federale dei trasporti (UFT)
Fonte

Direttiva sui periti per la navigazione (Dir. P-N)

1 Scopo della direttiva

La presente direttiva dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT) disciplina l'attività del perito nell'ambito della procedura di approvazione dei piani per la costruzione e la trasformazione di battelli e per la riparazione in seguito a eventi notificati (ad es. avarie) sulla base dell'ordinanza del 14 marzo 19941 sulla costruzione dei battelli (OCB) e delle rispettive disposizioni esecutive dell'10 aprile 20242 (DE- OCB). La direttiva concretizza le disposizioni di cui agli articoli 5a e 17 capoverso 5 OCB nonché 17 numero 3 DE-OCB. Secondo l'OCB per ogni battello deve essere presentato un attestato di sicurezza, che viene esaminato e approvato nell'ambito della procedura di approvazione dei piani. L’autorità competente può esigere che il richiedente faccia verificare i documenti del battello e dei suoi dispositivi, impianti o componenti da un perito. Quest'ultimo redige un rapporto d'ispezione, che viene esaminato nell'ambito della procedura di approvazione dei piani. Il ricorso a un perito è volto a garantire che il controllo di aspetti ed elementi dell'oggetto dell'ispezione rilevanti per la sicurezza si svolga indipendentemente dal richiedente e in funzione dei rischi e che la considerazione di altri interessi avvenga conformemente alle prescrizioni (art. 6 OCB). L'attività consiste nel verificare piani, calcoli, prove ed esecuzioni ed è finalizzata, ai sensi del principio del doppio controllo, a evitare errori di progettazione e di esecuzione. La direttiva stabilisce in quali casi si deve fare ricorso a un perito e in quali invece l'esame nell'ambito della procedura di approvazione dei piani è condotto dalla stessa autorità competente. Essa precisa i requisiti del perito e descrive le prestazioni che deve fornire. Si rivolge in ugual misura ai richiedenti, ai periti e ai collaboratori dell’autorità competente.

2 Definizioni

Perito (P) Persona in possesso della qualifica di cui all'articolo 5a OCB che redige rapporti d'ispezione o analisi dei rischi secondo l'articolo 17 numero 3 DE- OCB; può essere una persona fisica o giuridica (art. 5a cpv. 3 OCB). Ditta specializzata (DS) Impresa con competenze e conoscenze specifiche di un dato settore autorizzata dal fabbricante di un prodotto (oggetto dell'ispezione) a curarne l'installazione, l'ispezione e la messa in esercizio a regola d'arte; può anche essere il fabbricante stesso del prodotto (oggetto dell'ispezione). Richiedente Società oppure cantiere navale o studio d'ingegneria da questa incaricata, oppure altra persona fisica o giuridica Oggetto dell'ispezione Sinonimo di impianto, sistema, componente, settore, materiale, fattispecie ecc. di un battello o impianto galleggiante, oppure il battello o l'impianto galleggiante stesso Attestato di sicurezza Insieme dei documenti/disegni/rapporti/certificati/prove ecc. con cui si dimostra che il battello ovvero l'oggetto dell'ispezione è costruito e gestito in sicurezza secondo le pertinenti prescrizioni (art. 17 OCB). Rapporto sulla sicurezza Rapporto (descrizione della costruzione) in cui si dimostra che la costruzione e l’esercizio del battello (ovvero dell'oggetto dell'ispezione) o dell’impianto infrastrutturale possono essere effettuati in sicurezza e secondo le prescrizioni dell'OCB e delle DE-OCB e in cui sono stabilite misure per affrontare i rischi (art. 2 lett. e OCB)

è previsto dalla tabella, in particolare se lo richiedono la complessità dell'oggetto e/o la portata dell'esame, oppure quando la documentazione presentata è contraddittoria e/o presenta errori.

N. Settori, dispositivi, impianti o componenti Ispezione da parte di

1 Stabilità allo stato integro, bordo libero, distanza di sicurezza UFT / P

2 Galleggiabilità e stabilità in caso di falla UFT / P

3 Rapporto sulla sicurezza e prescrizioni sulla costruzione UFT

4 Disegni dello scafo e delle sovrastrutture UFT

5 Documenti/disegni/calcoli relativi alla propulsione del battello, agli ag- UFT

gregati, all'impianto della linea d'alberi, di propulsione e d'evacuazione dei gas di scarico

6 Comando dell'impianto di propulsione DS e UFT

7 Timonerie (FMEA, idraulica, ecc.) DS e UFT

8 Robustezza di singoli componenti (locale, se richiesto) P

9 Robustezza della trave scafo (globale, longitudinale se richiesto) P

10 Caldaie a vapore P

11 Impianti ad aria compressa (bombola d'aria) P

12 Impianti elettrici (Sicurezza degli impianti elettrici) P

12a Impianti di propulsione elettrica (design, sicurezza funzionale) P

13 Passaggio di cavi e di alberi attraverso le paratie UFT

14 Impianti a gas liquefatti e d’accensione a gas P / DS

15 Documentazione degli impianti per il combustibile UFT

16 Documentazione di particolari vettori energetici, sistemi, propulsioni, P

impianti, comandi, combustibili ecc.

17 Impianti di rivelazione d’incendio DS e P

18 Protezione antincendio passiva (materiale di costruzione/d'isolamento, P / UFT

ventilazione, rivestimento, arredo interno, decorazione, pavimentazione, ecc.)

19 Protezione antincendio attiva (impianto di estinzione incendi fisso, DS e P / UFT

estintori)

20 Protezione antincendio attiva (impianto di estinzione incendi, pompe, UFT

condotte, portata volumetrica degli idranti)

21 Impianti di esaurimento della sentina (pompe, condotte, portata volu- UFT

metrica)

22 Mezzi di salvataggio individuali/collettivi (autorizzazione, disposizione, UFT

sistemazione, numero, ecc.)

23 Mezzi di navigazione (radar, indicatore di velocità di virata, SatNav, DS

ecc.)

24 Impianti elettrici di emergenza P e UFT

25 Vie di scampo, uscite di soccorso, zone di passaggio, scale, uscite, pa- UFT

rapetti, contrassegni, ecc.

26 Illuminazione, illuminazione d'emergenza (ubicazione e funzione) UFT

27 Dispositivo dell’ancora UFT

28 Condizioni di visibilità dal posto di governo UFT

29 Attrezzatura generale (DE-OCB ad art. 37) UFT

30 Definizione dell’equipaggio nautico a bordo dei battelli UFT

31 Ispezione e prove dei battelli P o UFT

32 Rilascio della licenza di navigazione UFT

33 Requisiti dell'OMBat e delle DE-OMBat UFT (***)

34 Requisiti della LDis, battelli privi di barriere (scale, contrasti, classe di P

proprietà antiscivolo, sistema di informazione alla clientela, sportelli per la clientela, ascensori, servizi igienici ecc.)

35 Requisiti relativi ad altri interessi o stabiliti da ulteriori prescrizioni P o UFT

(*) Ditta specializzata (**) Perito (***) Il rispetto delle disposizioni dell'OMBat e delle sue disposizioni esecutive è verificato di regola dall'UFT. L'ispezione da parte di un perito può essere disposta in particolare per il riconoscimento di attestati «equivalenti» relativi a un motore o sistema di post-trattamento dei gas di scarico non espressamente previsti nell'OMBat.

5.1 Portata dell'ispezione

Nel caso di nuove costruzioni, trasformazioni e risanamenti l'esame del perito comprende almeno: a) la valutazione della completezza della documentazione; esattezza delle indicazioni generali nonché identificazione corretta e verificabile dell’oggetto; esattezza della descrizione degli obiettivi pianificati e concordati per l'utilizzo dell'oggetto nonché considerazione di eventuali particolari disposizioni del richiedente; valutazione degli obiettivi di protezione e dei rischi speciali; b) l'esame dell'idoneità e della durata nel tempo rispetto agli obiettivi di utilizzo; appropriatezza dei sistemi od oggetti; conformità alle prescrizioni e alle norme nonché identificazione di deroghe; c) il controllo che i calcoli sono stati effettuati nel rispetto di requisiti e norme rilevanti; d) la verifica, una volta ultimati i lavori di nuova costruzione, trasformazione o risanamento, che l'oggetto esaminato dal perito durante la fase concettuale sia stato realizzato come previsto e che le condizioni, indicazioni e raccomandazioni eventualmente formulate sono state attuate correttamente. Il perito deve comunicare tempestivamente al richiedente gli eventuali errori, difetti o lacune rilevati nella documentazione.

6 Requisiti del perito

6.1 Ente

Il perito deve essere in grado di dimostrare la sua competenza e indipendenza (art. 5a OCB). Allo stesso modo delle persone fisiche, quelle giuridiche devono provare che le persone incaricate dell'ispezione dispongono di competenze adeguate ai compiti da svolgere.

6.2 Competenza

Nel settore d'ispezione, il perito deve disporre delle formazioni, dei perfezionamenti, delle conoscenze specifiche e dell'esperienza pluriennale necessari e adeguati alla complessità dell'oggetto da esaminare e alla sua rilevanza per la sicurezza (art. 5a OCB). Il perito dispone di conoscenze specifiche ed esperienza adeguate se ha svolto un'attività professio-

nale pluriennale e ha già sviluppato, costruito o installato di persona su battelli impianti o sottosistemi paragonabili a quelli da ispezionare, oppure ha già eseguito di persona ispezioni e perizie di tali impianti o sottosistemi. Gli oggetti sono paragonabili se:

  • riguardano lo stesso sistema;

  • concernono la medesima tematica (parità di trattamento dei disabili, protezione antincendio sui battelli, calcoli ecc.);

  • presentano una complessità paragonabile. Il perito deve disporre delle necessarie conoscenze in materia di legislazione, prescrizioni, regolamenti e norme rilevanti per l'oggetto dell'ispezione. Il perito deve avere conoscenze adeguate sull'ammissibilità, l'efficacia e l'affidabilità dei metodi, degli strumenti e dei dispositivi utilizzati per le sue attività di controllo. Generalmente, ciò è dato per acquisito se gli stessi si sono rivelati idonei in applicazioni paragonabili. Se, durante la sua attività di controllo, il perito constata che l’oggetto dell'ispezione o suoi elementi richiedono competenze o esperienza particolari di cui non dispone, deve informarne il richiedente e documentare questa circostanza nel suo rapporto. Il richiedente e il perito definiscono congiuntamente la procedura necessaria ad assicurare un'ispezione completa e ricorrono a esperti debitamente qualificati per garantire le necessarie competenze.

6.3 Indipendenza

Per quanto riguarda l’oggetto dell'ispezione, al perito non è consentito occuparsi di attività diverse dai compiti di controllo stabiliti nella presente direttiva. Inoltre non deve avere un interesse personale al risultato del suo esame o essersi occupato dell'oggetto in una funzione diversa da quella di perito; la sua imparzialità non deve dar luogo a dubbi. Il perito deve essere indipendente rispetto al compito affidatogli e alle persone interessate all’approvazione dell’oggetto da ispezionare. Il richiedente deve rispettare l’indipendenza del perito e, in particolare, non esercitare alcuna forma di pressione riguardo al risultato atteso. Le persone giuridiche devono garantire che i loro collaboratori operanti in qualità di periti:

  • soddisfino i requisiti di imparzialità e indipendenza;

  • possano svolgere personalmente la loro attività di controllo;

  • non siano sottoposti ad alcuna istruzione specifica del caso durante questa attività e possano elaborare e sottoscrivere autonomamente i loro rapporti.

7 Riconoscimento di un perito

Nell’ambito della procedura di approvazione dei piani il richiedente indica un perito all’autorità di vigilanza competente, scegliendolo in funzione del progetto e del settore da esaminare, e ne dimostra l'indipendenza e la competenza specifica. Se i requisiti di cui al capitolo 6 non sono soddisfatti, l'autorità può non riconoscere il perito; in tal caso comunica il rifiuto al richiedente il più presto possibile. Un riconoscimento generale non è previsto né dal diritto vigente né dall'autorità, che peraltro non tiene alcun elenco dei periti.

8 Mandato per il perito

Il richiedente conferisce il mandato al perito, per iscritto e a proprie spese, specificando gli oggetti da ispezionare.

9 Rapporto d'ispezione del perito

9.1 Metodo di lavoro

Le ispezioni devono verificare la sicurezza e l’efficienza funzionale (qualora abbia ripercussioni sulla sicurezza). Vanno eseguite con la massima scrupolosità e documentate in modo da essere verificabili. A questo scopo deve essere previsto l’impiego dei necessari metodi di garanzia della qualità, tenendo conto delle pertinenti norme. Se per l'esame dell’oggetto non sono previsti appositi metodi e processi di garanzia della qualità, il perito può sceglierli a propria discrezione secondo le regole della prassi corrente nel settore. Il perito deve decidere la portata e il grado di approfondimento dell'ispezione in modo che le eventuali deroghe alle prescrizioni e alle norme e gli errori di pianificazione e di esecuzione, suscettibili di pregiudicare la sicurezza o l’efficienza funzionale, siano riconosciuti tempestivamente. L’approccio scelto deve essere idoneo per il riconoscimento di lacune o di errori di sistema. Il perito informa al più presto il mandante di lacune ed errori constatati che possono comportare modifiche del progetto. Le eventuali modifiche apportate all'oggetto dell'ispezione in seguito a tali constatazioni devono risultare dal rapporto d'ispezione. Il processo d'ispezione ha inizio con l'assegnazione del mandato al perito e si protrae per l'intera durata dei lavori di pianificazione e costruzione fino alla conclusione del progetto ovvero al rilascio dell'autorizzazione di esercizio del battello a tempo indeterminato.

9.2 Requisiti generali

Il rapporto d'ispezione del perito deve permettere di verificare l’attività di controllo e contenere una chiara conclusione sotto forma di valutazione o di raccomandazione nonché confermare l’osservanza delle prescrizioni rilevanti e l’idoneità funzionale e tecnica (sicurezza) dell’oggetto per lo scopo previsto. Il rapporto deve essere redatto in almeno due parti. Nella prima parte si deve specificare l'ambito dell'esame secondo la sezione 5.1 a-c di queste direttiva; nelle parti successive o nella parte finale si deve specificare anche l'ambito secondo la sezione 5.1 d. Tutte le parti del rapporto devono essere comprensibili e verificabile da parte di terzi nonché devono riportare le prescrizioni, direttive, norme, ecc. sulle quali si basa la valutazione, corredate dei rispettivi riferimenti. Il rapporto va redatto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese, di preferenza nella stessa lingua dei documenti allegati alla domanda. Se viene presentato in inglese, l’autorità competente può richiederne la traduzione parziale o totale in una lingua ufficiale svizzera.

9.3 Struttura del contenuto

Il rapporto d'ispezione deve articolarsi nei seguenti capitoli: 1. frontespizio con l’indicazione di

  • oggetto dell'ispezione,

  • mandante (compresa la persona di contatto),

  • nome del perito e degli altri partecipanti,

  • versione, indice e data del rapporto; 2. conferimento del mandato: dettagli concernenti il mandato (senza le clausole commerciali), delimitazione e interfacce, data di assegnazione del mandato; 3. basi dell'ispezione: leggi, ordinanze, norme, istruzioni, direttive, stato della tecnica ecc.; ev. anche informazioni sulle basi mancanti e sul margine di apprezzamento utilizzato per il controllo; documenti messi a disposizione ed eventualmente richiesti dal perito; 4. portata dell'ispezione: oggetti dell'ispezione identificati in modo inequivocabile; 5. metodo d'ispezione, ev. interazione con le attività di altri organismi di controllo, specificato per ogni oggetto esaminato:

  • oggetto del controllo, problematica esaminata,

  • data del controllo,

  • modalità di controllo (esame della concezione, della plausibilità, procedura per analogia, metodi di approssimazione, calcoli comparativi o di verifica, misurazioni, controlli a campione o

completi ecc.), - constatazioni; 6. eventuali informazioni su modifiche o rettifiche apportate all’oggetto, o su deroghe constatate, durante l’attività di controllo; 7. motivi di eventuali deroghe a vigenti prescrizioni, norme, stato della tecnica ecc.; 8. eventuali raccomandazioni di modifica del progetto o misure da adottare (decisioni in merito del richiedente); 9. sintesi dei risultati dell'ispezione (esito, constatazioni, valutazione) specialmente in rapporto all’idoneità dell’oggetto all’impiego previsto; 10. condizioni e oneri (misure indispensabili dal punto di vista della sicurezza), raccomandazioni (per ottimizzare il raggiungimento degli obiettivi), altre informazioni; 11. luogo, data e firma/e del perito; 12. luogo, data e firma/e del richiedente.

9.4 Documenti e spiegazioni da fornire

Il perito stabilisce i documenti da presentare al richiedente o all'autorità competente insieme al rapporto d'ispezione al fine di garantire la verificabilità del lavoro svolto o del rapporto stesso. Il richiedente firma ogni parte del rapporto e la inoltra per conoscenza all'autorità ai fini dell'attestato di sicurezza (art. 13 cpv. 2 e 2bis LNI). La prima parte deve essere presentata all'inizio del progetto e della fase di pianificazione. Nell’ambito delle sue verifiche, l’autorità può esigere che siano presentati documenti integrativi, calcoli comparativi o spiegazioni aggiuntive del processo d'ispezione. Il rapporto finale deve documentare le modifiche, rettifiche, raccomandazioni, deroghe o simili eventualmente apportate o attuate dal richiedente. Il richiedente deve presentare il rapporto finale del perito all'autorità competente in tempo utile prima del rilascio della decisione di approvazione dei piani definitiva, ovvero dell'autorizzazione di esercizio (licenza di navigazione).

9.5 Conservazione dei documenti relativi all'ispezione

Il perito deve conservare per almeno dieci anni i documenti che ha controllato insieme al rapporto d'ispezione e alla documentazione corrispondenti. Il rapporto è considerato parte integrante della documentazione degli impianti e dei sistemi, che il richiedente deve conservare per l'intera durata di vita del battello.

10 Considerazione del rapporto d'ispezione di un perito indipendente

10.1 Richiedente

In linea di principio, prima di presentare ogni parte del rapporto d'ispezione del perito all’autorità competente, il richiedente deve valutare i risultati del controllo indipendente, eventualmente considerarli nel progetto e, laddove già possibile, chiedere al perito di controllarne e confermarne la corretta attuazione. Il richiedente deve pronunciarsi sui risultati del controllo indipendente (in un testo a parte oppure all’interno del rapporto di sicurezza) e spiegare come saranno/sono stati integrati nel progetto. Ogniqualvolta decida di non tener conto, nel progetto, di una constatazione del perito, deve fornire una motivazione. Il rapporto finale deve essere basato sul monitoraggio e sull'esame della corretta attuazione dei risultati e delle indicazioni della prima parte del rapporto. Quando il richiedente lo inoltra all'autorità competente, deve indicare nella sua dichiarazione qualsiasi deviazione dal rapporto e giustificarla.

10.2 Autorità competente

Nella sua procedura di autorizzazione l’autorità competente si basa sull'attestato di sicurezza (sull'intera documentazione corrispondente), tra le altre cose sui rapporti d'ispezione dei periti. L'autorità non esamina quindi direttamente l’oggetto della domanda di autorizzazione (oggetto dell'ispezione), ma si accerta che la dimostrazione della sicurezza dell'oggetto e il controllo indipendente del perito si siano svolti in modo conforme. Non ha pertanto la funzione di terzo livello di controllo che esamina l'oggetto in dettaglio, bensì vigila sull’operato dei primi due livelli (perito e richiedente). Per valutare la qualità della dimostrazione, necessita dei rapporti d'ispezione dei periti ed eventualmente dei documenti di riferimento ivi indicati. L'autorità si riserva di sottoporre gli attestati e gli oggetti stessi ad esami a campione. L’autorità si assicura in particolare che sia stato eseguito in modo corretto l’esame della compatibilità tecnica e dell’integrazione sicura. Se le dimostrazioni della sicurezza, compresi i rapporti d'ispezione, presentano lacune a questo proposito, il richiedente e il perito incaricato devono produrre i chiarimenti o le rettifiche del caso.

Processo: ricorso a un perito da parte del richiedente

Il richiedente stila la L'UFT esamina se e per descrizione della costruzione quali settori è necessario e il rapporto sulla sicurezza ricorrere a un perito

Sì No Perito necessario?

Il richiedente L'UFT propone un perito esamina la proposta all'UFT

No L'UFT riconosce il perito?

Sì Il perito esamina i Il richiedente documenti ecc. e Il richiedente incarica il perito, redige il rapporto elabora i piani, i elabora i piani, i all'attenzione del calcoli e i calcoli e i richiedente documenti documenti (1a parte)

Il richiedente esamina L'UFT esamina i L'UFT documenti il rapporto e lo inoltra esamina il rapporto e il inoltrati all'UFT corredato del parere suo parere L'UFT redige la decisione di L'UFT redige la decisione approvazione dei Il richiedente piani, di approvazione dei piani, realizza il progetto ev. prevedendo ev. prevedendo condizioni condizioni

Il richiedente realizza il progetto Il perito esamina l'oggetto una volta Il richiedente conclusa la misura esamina il A conclusione del L'UFT e redige il rapporto e lo progetto l'UFT esamina il rapporto e il rapporto finale inoltra all'UFT esamina l'oggetto parere all'attenzione del corredato del suo in loco richiedente parere (rapporto finale)

L'UFT redige la decisione di approvazione dei piani definitiva e rilascia l'autorizzazione Stato 24.06.2021